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Riferimento 147/13 Data: 01/10/2014 Rev.: 0 Pag.1 di 51 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI Provincia di Gorizia Regione Friuli Venezia Giulia PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE RELAZIONE TECNICA 0 Prima emissione 01/10/2014 Rev. Oggetto Redatto Verificato Approvato Data

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Riferimento n° 147/13

Data: 01/10/2014 Rev.: 0

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COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Provincia di Gorizia

Regione Friuli Venezia Giulia

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

0 Prima emissione

01/10/2014

Rev. Oggetto Redatto Verificato Approvato Data

Riferimento n° 147/13

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I N D I C E

1 PREMESSE ...................................................................................................................................... 4

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ..................................................................................... 6

3 DEFINIZIONI .................................................................................................................................. 10

4 DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE ................................................................................. 14

5 LIMITI ACUSTICI ............................................................................................................................ 18

5.1 LIMITI DI ZONA .................................................................................................................... 18

5.2 VALORI LIMITE DI EMISSIONE .......................................................................................... 20

5.3 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ........................................................................................ 21

5.4 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE ............................................................. 22

5.5 VALORI DI ATTENZIONE .................................................................................................... 23

5.6 VALORI DI QUALITÀ ........................................................................................................... 24

5.7 LIMITI INFRASTRUTTURE STRADALI ............................................................................... 25

5.8 LIMITI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ........................................................................ 27

6 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ....................................................................... 28

6.1 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ TERRITORIALI (U.T.) ................................................... 28

6.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE PARAMETRICA (Z.P.) ............ 28

6.3 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE AGGREGATA (Z.A.) ............... 29

6.4 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLA RETE STRADALE ............ 30

6.5 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA ........................................................................... 31

6.6 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE INTEGRATA (Z.I.) ................... 32

6.7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE DEFINITIVA (Z.D.) .................. 33

7 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI................ 34

7.1 DESCRIZIONE GENERALE ................................................................................................ 34

7.2 VIABILITA’ ............................................................................................................................ 34

7.3 RICETTORI SENSIBILI ........................................................................................................ 34

7.4 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI ............................................................................ 35

7.5 ELABORAZIONE DEI DATI AI FINI ACUSTICI ................................................................... 39

7.6 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO .................................................................................................................... 43

7.7 ZONIZZAZIONE DEFINITIVA .............................................................................................. 44

8 PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE LEGGE FRIULI VENEZIA GIULIA N. 16 DEL 18/06/2007 ...................................................................................................................................... 44

8.1 PIANI DI RISANAMENTO .................................................................................................... 44

8.2 REQUISITI ACUSTICI .......................................................................................................... 46

8.3 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO .................................................................................... 47

8.4 INFORMAZIONE SUL RUMORE AMBIENTALE ................................................................. 48

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8.5 COMPETENZE DELLA REGIONE ...................................................................................... 48

8.6 COMPETENZE DELLE PROVINCE .................................................................................... 49

8.7 COMPETENZE DEI COMUNI .............................................................................................. 50

8.8 ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ........................................................................................................................... 50

A L L E G A T I

ALLEGATO 1: Tavola 1 – Quadro sintetico realtà territoriale P.R.G.

ALLEGATO 2: Tavola 2 – Quadro sintetico unità territoriali U.T.

ALLEGATO 3: Tavola 3 – Zonizzazione parametrica Z.P.

Tabella classificazione unità territoriali Z.P.

ALLEGATO 4: Tavola 4 – Zonizzazione Aggregata Z.A.

Tabella modifiche classificazione unità territoriali Z.A.

ALLEGATO 5: Tavola 5 – Fasce di pertinenza acustiche infrastrutture di trasporto

ALLEGATO 6: Tavola 6 – Fasce cuscinetto zone industriali

ALLEGATO 7: Tavola 7 – Zonizzazione Integrata Z.I.

ALLEGATO 8: Tavola 8 – Zonizzazione Definitiva Z.D.

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1 PREMESSE

Scopo del presente incarico è la redazione della classificazione acustica realizzata in attuazione della

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge della Regione

Friuli Venezia Giulia n. 16 del 18/06/2007 Titolo II “Norme in materia di tutela dell’inquinamento

acustico” e D.G.R. n. 463 del 05/03/2009 “Adozione di criteri e linee guida per la redazione dei piani

comunali di classificazione acustica del territorio” che consiste nella suddivisione del territorio

comunale in zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate

nella Tabella A del DPCM 14/11/1997.

Il piano di Classificazione Acustica persegue i seguenti obiettivi:

• Salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente

esterno e negli ambienti abitativi;

• Regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono

compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;

• Perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente

inquinate;

• Promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre

l’inquinamento acustico.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o

previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o

riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento

di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità

ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di

prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove

aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in

aree già urbanizzate.

La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio i limiti per il

rumore indicati nelle tabelle allegate al DPCM 14/11/1997 e cioè i valori limite di emissione, i valori

limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.

L'attività di classificazione acustica consentirà di predisporre, per le sorgenti sonore e le aree dove ciò

si rende necessario, piani di risanamento comunali o a cura del titolare della sorgente sonora. Per

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prevenire l'insorgere di nuove situazioni di inquinamento acustico si tratta di applicare misure di

carattere urbanistico ed edilizio, cioè di vincoli e criteri "acustici", che impongano ai nuovi sviluppi

insediativi la conformità ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente.

Il processo di zonizzazione non si limita a "fotografare l'esistente" ma, tenendo conto della

pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, prevede una classificazione in

base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente

abitativo dal rumore.

L'approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto soggette a Valutazione di impatto

ambientale deve automaticamente comportare, con le modalità procedurali stabilite dalla normativa

vigente, la modifica della classificazione acustica in coerenza con i criteri di classificazione indicati

dalla Regione.

Le nuove previsioni di insediamenti residenziali, prospicienti le principali infrastrutture di trasporto già

in esercizio, devono basarsi, così come stabilito dalla Legge n. 447/1995 e dalla LR n. 13/2001, su

una valutazione previsionale di clima acustico positiva e cioè deve essere garantito, per i nuovi

ricettori, il rispetto dei limiti per l'ambiente esterno della classe acustica di appartenenza, anche con

specifica valutazione dei livelli sonori prodotti dall'infrastruttura stessa.

Le operazioni che hanno portato alla stesura della classificazione acustica in zone si possono

suddividere in due fasi: una prima fase che si fonda su informazioni urbanistiche messe a disposizione

dall’amministrazione comunale ed una seconda fase che si basa sugli effetti acustici che le attività

presenti esercitano sul territorio, sulle interazioni tra le diverse sorgenti e sulle previsioni urbanistiche

che modellano lo sviluppo territoriale.

Il presente P.C.C.A. è stato sviluppato seguendo la logica di privilegiare in generale e in ogni caso

dubbio, le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento

degli obbiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95.

Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è

essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo

conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in corso del piano medesimo.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio potrebbero evidenziare il mancato

rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell’Amministrazione comunale,

l’obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico.

Il piano di zonizzazione è inoltre uno strumento dinamico che dovrà essere aggiornato allo sviluppo

degli studi epidemiologici sui rischi da inquinamento acustico e all’evoluzione della pianificazione

territoriale.

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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di

esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ha regolato l'attività

umana rispetto al rumore, lasciando alle Amministrazioni Comunali il compito di classificare e

bonificare il territorio.

La legge 447 del 26 ottobre 1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” ribadisce l’obbligo

della zonizzazione comunale all’art. 6 e stabilisce le funzioni ed i compiti dei Comuni:

• l’art. 6 ne elenca le competenze amministrative;

• l’art. 7 definisce i piani di risanamento dei Comuni;

• l’art. 8 norma le valutazioni d’impatto acustico, la cui documentazione deve essere presentata ai

Comuni;

• l’art. 10 le sanzioni amministrative che si pagano ai Comuni;

• all’art. 14 dedica uno specifico comma ai controlli che devono essere esercitati dai Comuni.

Appare quindi evidente che il Comune ha una funzione centrale nella tutela della popolazione

dall’inquinamento acustico.

Le competenze dei Comuni si riassumono come di seguito elencato:

• Classificazione del territorio comunale;

• Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione del territorio;

• Adozione dei piani di risanamento;

• Controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;

• Adozione dei regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;

• Rilevazioni e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;

• Funzione amministrativa di controllo;

• Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;

• Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee;

• Redazione della relazione biennale sullo stato acustico per i Comuni con popolazione superiore ai

50.000 abitanti.

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La prima competenza a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale secondo

i criteri previsti dalle seguenti normative:

La normativa nazionale

• Legge quadro

− Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

• Limiti massimi di esposizione al rumore

− D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi

e nell'ambiente esterno"

• Valori limite delle sorgenti sonore

− D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

• Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico

− D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico"

• Rumore da traffico ferroviario

− D.P.R. 18/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11

della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da

traffico ferroviario"

• Rumore aeroportuale

− D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"

− D.P.R. 11/12/1997 n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione

dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”

− D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il

controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché

criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento

acustico"

− D.P.R. 09/11/99 n. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente

della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni”

− D.M. 3/12/99 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”

• Infrastrutture di trasporto

− D.M. 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti

gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli

interventi di contenimento e abbattimento del rumore”

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− D.M. 23/11/01 “Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 -

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi

pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e

abbattimento del rumore, in GU n. 288 del 12/12/01”

− D.P.R. 30/03/2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della

legge 26 ottobre 1995 n. 447”.

• Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

− D.P.C.M. 18/09/1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di

intrattenimento danzante"

− D.P.C.M. 19/12/1997 "Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di

controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico

spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre

1997"

− D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei

requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di

pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

• Impianti a ciclo continuo

− D.M. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo

continuo”

• Requisiti acustici passivi degli edifici

− D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

• Tecnico competente in acustica

− D.P.C.M. 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per

l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1

lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge

quadro sull'inquinamento acustico".

La normativa regionale

− Legge Regionale FVG n. 16 del 18/06/2007 Titolo II “Tutela dall’inquinamento acustico”;

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− Delibera della Giunta Regionale FVG n° 463/2009 “L.R. 16/2007. Adozione di criteri e linee guida

per la redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica del territorio ai sensi dell’art.18, c.

1, lett. a) delle L.R. 16/2007. Approvazione definitiva”.

I limiti assoluti diurni e notturni previsti per ciascuna classe dal DPCM 1/3/1991 sono stati integrati dai

limiti di emissione e dai valori di attenzione e qualità. stabiliti dal D.L.447/95 e dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti

sonore” a cui fa riferimento la Legge Regionale.

Quest’ultimo decreto definisce i limiti di emissione come valore massimo di rumore che può essere

emesso da una sorgente. All’art.3 individua i limiti assoluti di immissione quale valore massimo di

rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno. L’articolo 4

delinea il limite differenziale di immissione quale differenza tra il livello del rumore ambientale e il

livello del rumore residuo in ambiente abitativo.

Il superamento dei sopra elencati limiti comporta le sanzioni amministrative definite dall’articolo 10

della 447/95.

L’art. 6 definisce il valore di attenzione quale livello di rumore che segnala la presenza di un

potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente e quale valore massimo immesso da una o più

sorgenti il cui superamento comporta il piano di risanamento. L’art.7 definisce il valore di qualità come

obbiettivo da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di

risanamento disponibili per realizzare gli obbiettivi di tutela dall’inquinamento acustico. Il DPCM

14/11/1997 conferma l’impostazione del DPCM 1/3/1991 che fissava un’unica tabella valida per tutte

le tipologie delle sorgenti, e introduce il concetto delle fasce di pertinenza per le strutture stradali e

ferroviarie, demandando ai decreti l’indicazione di limiti per tali sorgenti, all’interno della fascia nonché

l’ampiezza delle fasce.

La rumorosità di tipo stradale è regolata dal decreto n°142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il

contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma

dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (GU n. 127 del 1-6-2004)”, ed il rumore dovuto al

trasporto su rotaia è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 18/11/1998 N.459

“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995 N.447 in materia di

inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

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3 DEFINIZIONI

• Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno

tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

• Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o

di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad

attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n.

277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si

svolgono le attività produttive;

• Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili

anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,

aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a

stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree

adibite ad attività sportive e ricreative;

• Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non elencate al punto precedente;

• Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente

sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

• Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più

sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

• Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la

salute umana o per l'ambiente;

• Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti

dalla presente legge;

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• Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del

potenziale inquinamento acustico;

• Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono

le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso

tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00;

• Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del

quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che

influenzano la rumorosità di lungo periodo;

• Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le

condizioni di rumorosità che si intendono valutare;

• Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più

tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle

caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del

fenomeno;

• Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A" LAS, LAF, LAI: Esprimono i valori

efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti

di tempo "slow", "fast", "impulse";

• Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax: Esprimono i valori

massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e le costanti di tempo "slow", "fast",

"impulse";

• Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione

sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la

medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del

tempo:

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dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata, considerato in un

intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2; PA(t) è il valore istantaneo della

pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 µPa è la pressione

sonora di riferimento.

• Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo

termine TL (LAeq,TL): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al

tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito:

a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione

sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione:

essendo N i tempi di riferimento considerati.

b. al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di ora all'interno del TO nel

quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di

pressione sonora ponderata risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla

seguente relazione:

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell' i-esimo TR.

E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

( )( )AdBdt

p

tp

ttL

T

ATAeq

−= ∫

0

2

0

2

12

,

1log10

( ) ( )AdBN

LN

i

iTL

TLAeqRAeq

= ∑

=1

,1,0

, 101

log10

( ) ( )AdBM

LM

i

iTL

TAeqRAeq

= ∑

=1

,1,0

, 101

log10

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• Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula:

dove

t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;

tO è la durata di riferimento (1s)

• Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato

tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche

sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale

rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1. nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;

2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR;

• Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato

"A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le

identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi

sonori atipici.

• Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di

rumore residuo (LR):

LD=(LA-LR)

• Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto

alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

( )( )AdBdt

p

tp

tLSEL

t

t

AAE

== ∫

2

1

2

0

2

0

1log10

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• Fattore correttivo (Ki): Ë la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di

rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

− per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB

− per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB

− per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB

− I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

• Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al

periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di

persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo

parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere

diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

• Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione:

LC:LA + KI + KT +KB

4 DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

Il DPCM 01/3/1991 ha stabilito nella tabella 2 che il territorio dovesse essere suddiviso in 6 classi di cui

veniva data una descrizione sintetica.

La Legge 447/95 e il DPCM 14/11/97 hanno confermato la suddivisione e la breve descrizione

integrando il sistema dei limiti.

Le definizioni di ogni classe ed i parametri previsti dal Decreto Regionale per l’attribuzione delle classi

acustiche in conformità alle destinazioni urbanistiche sono qui di seguito riportati.

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro

utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali

rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le

stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (ad esempio case di cura, cliniche, asili e

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piccole scuole, etc., inseriti in edifici che hanno anche altre destinazioni d'uso); in tal caso assumono

la classificazione attribuita all'area circostante l'edificio in cui sono poste.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione

specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto

rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno

determinato una condizione di particolare pregio: le aree residenziali rurali di antica formazione

ubicate al di fuori del contesto urbanizzato e classificate nel PGT come centri storici o zone agricole.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico,

artistico ed architettonico e porzioni di centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito

essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure

con destinazione residenziale di pregio).

Le aree destinate a parchi nazionali, regionali e di interesse locale, riserve naturali ad eccezione di

quelle parti del territorio su cui insistono insediamenti produttivi, abitativi e aree agricole nelle quali

vengano utilizzate macchine operatrici.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le

caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I, ma possono essere inseriti anche in classe II o

III.

Per quanto attiene le aree di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 447/95 per le quali si intendono

individuare valori limite inferiori a quelli stabiliti per la classe I, così come indicato dalla LR n.13/2001,

articolo 2, comma 3, lettera i), è necessario che tale scelta sia adeguatamente supportata da

considerazioni di tipo acustico che devono essere riportate nella relazione di accompagnamento alla

zonizzazione.

CLASSE II: Aree destinate ad uso Prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,

con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività

industriali ed artigianali.

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività

commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse non

debbano essere inserite, a causa del contesto, in classi più elevate (Classe III, IV, V).

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Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione,

e le zone di "verde privato" così come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione che

l'edificazione sia di bassa densità, non si rilevi la presenza di attività produttive, artigianato di servizio

con emissioni sonore significative, attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze

esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico

locale.

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse storico-artistico-

architettonico, di norma non vanno inseriti in Classe II, vista la densità di popolazione nonché la

presenza di attività commerciali e uffici, e ad esse dovrebbe essere attribuita la Classe III o IV.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,

con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di

attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano

macchine operatrici.

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le

aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità

anche di attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente

locali, comprese attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni

sonore, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le

aree coltivate e con quelle interessate dall’attività di insediamenti zootecnici.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da

equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi possibili: IV-V -VI).

In questa classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio,

campi da tennis, ecc.).

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di

popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le

aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con

limitata presenza di piccole industrie.

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Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata

presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di

carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.

Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con

alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, con presenza di attività

artigianali.

Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo

residenziale-produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione

del prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, etc.) che sono da ritenersi a tutti gli effetti attività

produttive.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di

residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei Piani di Governo del Territorio.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le Aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive

d’insediamenti abitativi.

La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte

specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Può essere presente

una limitata presenza di attività artigianali. L'area deve essere priva di insediamenti abitativi ma è

ammessa l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei

custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel PGT.

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5 LIMITI ACUSTICI

5.1 LIMITI DI ZONA

Per completezza espositiva, si precisa che ad ogni classe acustica corrispondono valori limite di

esposizione al rumore, differenziati per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e notturno (dalle ore 22

alle 6), aventi come indicatore il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LeqA),

espresso in dB(A).

I valori limite relativi alla disciplina delle sorgenti sonore, sono suddivisi in valori limite di emissione;

valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione.

Sono invece relativi alla pianificazione delle azioni di risanamento e miglioramento i valori di

attenzione e quelli di qualità.

La classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore

ambientale, costituisce la premessa necessaria per:

• verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio

provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di

bonifica mediante i piani di risanamento acustico;

• fornire, già in fase di localizzazione e progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione

acustica di nuovi impianti, infrastrutture, opere o interventi;

• fornire elementi utili per la previsione di nuove destinazioni d’uso del territorio;

• orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del

parametro costituito dal clima acustico.

All’interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto

dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le aree in

esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica

comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante

dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Nelle seguenti tabelle si riportano i valori citati con la relativa definizione fissati dal D.P.C.M. 14/11/97.

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Limiti da rispettarsi in ambiente esterno per sorgenti fisse e mobili

Classi di destinazione d’uso

del territorio

Limiti Immissione

valore massimo immesso da

1 o più sorgenti

Limiti Emissione

valore massimo immesso da 1 sorgente

Valori Attenzione

valore massimo immesso da

1 o più sorgenti

Valori di qualità

valore massimo immesso da

1 o più sorgenti

Superare i limiti

comporta sanzioni amministrative

Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di

risanamento

Obbiettivo da conseguire con i

piani di risanamento

Diurno 6/22

Notturno 22/6

Diurno 6/22

Notturno 22/6

Intero periodo di riefrimento

Riferito ad 1 ora

Diurno

6/22 Notturno

22/6

Diurno

6/22 Nott.

22/6 Diurno

6/22 Nott.

22/6

I Aree particolarmente

protette 50 40 45 35 50 40 60 45 47 37

II Aree prevalentemente

residenziali 55 45 50 40 55 45 65 50 52 42

III Aree di tipo misto 60 50 55 45 60 50 70 55 57 47

IV Aree di intensa attività umana 65 55 60 50 65 55 75 60 62 52

V Aree prevalentemente

industriali 70 60 65 55 70 60 80 65 67 57

VI Aree esclusivamente

industriali 70 70 65 65 70 70 80 75 70 70

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5.2 VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Il valore limite di emissione è definito come «il valore massimo di rumore che può essere emesso da

una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa» (articolo 2, comma 1, lettera e)

della Legge 447/95), ossia rilevato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Valori limite di emissione (Art. 2 e Tab. B del DPCM) – Leq in dB(A)

Classi e destinazioni d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

I Aree particolarmente protette 45 35

II Aree prevalentemente

residenziali 50 40

III Aree di tipo misto 55 45

IV Aree di intensa attività

umana 60 50

V Aree prevalentemente

industriali 65 55

VI Aree esclusivamente

industriali 65 65

Nota: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse sono anche regolamentati, laddove previsto, dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

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5.3 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

I valori limite assoluti di immissione, previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera a) della Legge 447/95,

consistono nel livello massimo di rumore che può essere generato nell’ambiente esterno dall’insieme

delle sorgenti sonore che concorrono alla produzione del rumore ambientale.

Valori limite assoluti di immissione (art. 3 e Tab. C del DPCM) – Leq in dB(A)

Classi e destinazioni d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

I Aree particolarmente protette 50 40

II Aree prevalentemente

residenziali 55 45

III Aree di tipo misto 60 50

IV Aree di intensa attività

umana 65 55

V Aree prevalentemente

industriali 70 60

VI Aree esclusivamente

industriali 70 70

Nota:I valori limite sopra riportati non si applicano al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono alle immissioni sonore soggette ai limiti della presente tabella.

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5.4 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

I valori limite differenziali di immissione, previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95,

esprimono la differenza massima ammissibile all’interno degli ambienti abitativi tra i livelli equivalenti

del rumore ambientale e del rumore residuo, ovvero del rumore in assenza di specifiche sorgenti

considerate disturbanti.

Valori limite differenziali di immissione (Art. 4 del DPCM) – Leq in dB(A)

Limiti differenziali di immissione per sorgenti fisse

Sono i limiti all’incremento determinato dalla sorgente in esame, devono essere rispettati all’interno degli ambienti abitativi (salvo per le aree esclusivamente industriali)

superare i limiti comporta sanzioni amministrative

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

5 dB 3 dB

I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, in cui ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

il rumore ambientale (compresa la sorgente in esame) misurato a finestre aperte deve essere inferiore a

il rumore ambientale (compresa la sorgente in esame) misurato a finestre chiuse deve essere

inferiore a

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

50 40 35 25

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5.5 VALORI DI ATTENZIONE

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, il valore di attenzione è «il valore di

rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente».

Valori di attenzione (Art. 6 del DPCM) – Leq in dB(A)

Per tutte le classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

Se riferiti ad un’ora I valori dei limiti di immissione

aumentati di 10dB(A) I valori dei limiti di immissione

aumentati di 5dB(A)

Se relativo all’intero periodo di riferimento

I valori dei limiti di immissione I valori dei limiti di immissione

Nota: I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali

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5.6 VALORI DI QUALITÀ

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) della Legge 447/95, i valori di qualità consistono nei valori

di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di

risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro sull’inquinamento

acustico.

Valori di qualità (Art. 7 e Tab. D del DPCM) – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno

(06.00-22.00)

Notturno

(22.00-06.00)

I Aree particolarmente protette 47 37

II Aree prevalentemente

residenziali 52 42

III Aree di tipo misto 57 47

IV Aree di intensa attività umana 62 52

V Aree prevalentemente

industriali 67 57

VI Aree esclusivamente

industriali 70 70

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5.7 LIMITI INFRASTRUTTURE STRADALI

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare», fissa le ampiezze delle fasce territoriali di

pertinenza acustica per ogni tipo di strada, sia esistente sia di nuova costruzione, con i relativi limiti di

rumore immesso dal traffico.

Per le infrastrutture del traffico esistenti e per quelle di nuova costruzione, i valori limite sono riportati

rispettivamente nelle due seguenti tabelle.

Fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali esistenti e relativi valori limite.

AAutostrada

0-100(fascia A)

70 60100-250(fascia B)

65 550-250

(fascia A + B)

50 40

BExtraurbana

principale

0-100(fascia A)

70 60100-250(fascia B)

65 550-250

(fascia A + B)

50 40

Ca0-100

(fascia A)70 60

100-250(fascia B)

65 550-250

(fascia A + B)

50 40

Cb0-100

(fascia A)70 60

100-150(fascia B)

65 550-150

(fascia A + B)

50 40

Da 0-100 70 60 0-100 50 40

Db 0-100 65 55 0-100 50 40

EUrbana di quartiere

0-30 0-30

FLocale

0-30 0-30

Valori limite:

DUrbana di

scorrimento

Definiti dai comuni in modo conforme alla

zonizzazione acustica

Definiti dai comuni in modo conforme alla

zonizzazione acustica

Diurno

[dB(A)]

Notturno

[dB(A)]

Ampiezza

fascia di

pertinenza

acustica (m

dal bordo

strada)

Valori limite: Ampiezza

fascia di

pertinenza

acustica (m

dal bordo

strada)

Valori limite:TIPO DI

STRADA

(secondo il

codice della

strada)

SOTTOTIPI A

FINI

ACUSTICI

(secondo

norme CNR

1980 e

direttive PUT)

CExtraurbana

di scorrimento

Ampiezza

fascia di

pertinenza

acustica (m

dal bordo

strada)

Diurno

[dB(A)]

Notturno

[dB(A)]

Diurno

[dB(A)]

Notturno

[dB(A)]

Tutti i ricettoriScuole (solo limite diurno),

ospedali, case di cura e di riposo

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Fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e relativi valori limite

AAutostrada

250 65 55 50 40

BExtraurbana

principale250 65 55 50 40

C1 250 65 55 50 40

C2 150 65 55 50 40

DUrbana di

scorrimento100 65 55 50 40

EUrbana di quartiere

30

FLocale

30

Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica

Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica

TIPO DI STRADA

(secondo il

codice della

strada)

SOTTOTIPI A

FINI ACUSTICI

(ex DM 5/11/2001 -

Norme funz. E

geom. )

CExtraurbana di

scorrimento

Ampiezza fascia

di pertinenza

acustica (m dal

bordo strada)Diurno [dB(A)] Notturno [dB(A)] Diurno [dB(A)] Notturno [dB(A)]

Tutti i ricettoriScuole (solo limite diurno),

ospedali, case di cura e di riposo

Valori limite: Valori limite:

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5.8 LIMITI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

I limiti e i valori individuati dal DPR 18/11/1998 N.459 “Regolamento recante norme di esecuzione

dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995 N.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico

ferroviario” sono i seguenti :

Fasce di pertinenza per le infrastrutture ferroviarie e relativi valori limite.

Limiti rumore da traffico ferroviario

Tipologia del ricettore

Case di cura e ospedali e case di

riposo Scuole Altri ricettori

fascia di 250 metri dalla mezzeria dei binari esterni

fascia fino a 100 m dalla mezzeria

fascia da 100 a 250 m dalla mezzeria

Diurno 6/22

Notturno 22/6

Diurno 6/22

Notturno 22/6

Diurno 6/22

Notturno 22/6

Diurno 6/22

Notturno 22/6

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h

50 40 50 - 70 60 65 55

Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità

di progetto superiore a 200 km/h

50 40 50 - 65 55 65 55

Il DPR 459/98 individua i dati della infrastruttura ai lati delle fasce di pertinenza di ampiezza 250 metri

all’interno delle quali l’infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica ma

sono quelli stabiliti dal decreto medesimo.

Per le altre sorgenti presenti all’interno di tale fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione

acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, comprese quelle ferroviarie non deve

superare i limiti stabiliti dal decreto 459/98.

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6 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Secondo quanto previsto dal D.G.R. N. 463/2009 “L.R. 16/2007. Adozione di criteri e linee guida per la

redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica del territorio ai sensi dell’art.18, c. 1, lett. a)

delle L.R. 16/2007. Approvazione definitiva” i criteri utilizzati per la classificazione acustica sono i

seguenti:

6.1 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ TERRITORIALI (U.T.)

All’interno del territorio comunale sono state individuate Unità Territoriali (U.T.). Le UT sono

identificate da un poligono chiuso avente un’unica destinazione urbanistica, in riferimento alla

zonizzazione dello strumento urbanistico di pianificazione comunale (P.R.G.) la cui superficie è

delimitata da infrastrutture di trasporto e/o da discontinuità geomorfologiche (TAV. 2).

Le U.T. costituiscono quindi i poligoni di base per la suddivisione del territorio comunale in zone

acustiche.

6.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE PARAMETRICA (Z.P.)

L’ossatura della classificazione in zone acustiche è stata ottenuta attenendosi alle localizzazioni pre-

esistenti, basandosi su dati descrittivi delle attività, della popolazione e dei servizi esistenti, così come

forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale e dall’Ufficio T.A.R.S.U.

La Z.P. si basa sulla valutazione di parametri oggettivi, definiti in base alle linee guida mediante

apposito calcolo dei Parametri Rappresentativi dei Fattori Territoriali (P.R.F.T.) che la caratterizzano,

sotto il profilo acustico, facendo riferimento allo stato di fatto.

I Parametri Rappresentativi nello specifico sono:

• numero di residenti per ettaro

• superficie occupata per ettaro di attività produttive (industriali/artigianali*)

• superficie occupata per ettaro di attività terziarie (commerciali / terziarie / artigianato di

servizio)

I valori soglia per l’assegnazione dei punteggi sono riportati nella seguente Tabella.

Riferimento n° 147/13

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Soglie per la definizione dei punteggi da assegnare ai P.R.F.T.

SOGLIE NUMERICHE

PARAMETRI

POPOLAZIONE (abitanti/ettaro)

ATTIVITA’ TERZIARIE (M

2/ettari)

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

(M2/ettari)

SOGLIA PUNTI SOGLIA PUNTI SOGLIA PUNTI

NULLA - - 0 1

BASSA ≤ 10 1 ≤ 100 1 ≤ 250 2

MEDIA ≤ 30 2 ≤ 500 2 > 250 4

ALTA > 30 3 > 500 4 -

I punteggi associati ai rispettivi parametri vengono sommati per ricavare un PUNTEGGIO GLOBALE

che permette la definizione parametrica delle classi II, III e IV come dalla seguente Tabella.

Assegnazione della classe acustica in funzione del punteggio globale dei P.R.F.T.

PUNTEGGIO GLOBALE CLASSE ACUSTICA

3 II

4-5 III

≥ 6 IV

Il risultato di queste elaborazioni automatiche è rappresentato in una tavola grafica conforme (TAV.3).

Nella stessa tavola vengono identificate in classe I: i parchi, i plessi scolastici e la casa di riposo in

classe V le UT a destinazione urbanistica D (impianti produttivi), aree di cava con attività estrattiva.

Anche le aziende agricole presenti nel territorio comunale vanno opportunamente censite, georiferite e

rappresentate nella stessa TAV. 3.

6.3 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE AGGREGATA (Z.A.)

I risultati emersi dalla Zonizzazione Parametrica sono stati criticamente analizzati per giungere alla

definizione della Zonizzazione Aggregata (Z.A.) (TAV. 4).

L’art. 4, comma 1 lettera a) della legge 447/95 stabilisce il contatto diretto di aree quando i valori si

discostano in misura superiore a 5 dB di livello sonoro equivalente misurato. Qualora

nell’individuazione delle aree, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a

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causa di preesistenti destinazioni d’uso, possono evidenziarsi due potenziali situazioni di deroga

rispetto ai confini tra zone a classi differenti:

• SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA’: il superamento di 5 dB non è comprovato

anche da rilievi fonometrici, pertanto non è necessario provvedere al piano di risanamento

acustico comunale;

• SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’: il superamento di 5 dB è comprovato anche da rilievi

fonometrici, pertanto sarà necessario provvedere al piano di risanamento acustico comunale

al fine di riportare il clima acustico entro tali limiti.

Le modalità di aggregazione delle varie classi deve avvenire in maniera differenziata in funzione delle

classi di partenza e sulla base di specifici test e criteri stabiliti dalle linee guida.

6.4 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLA RETE STRADALE

Considerata la loro rilevanza per l’impatto acustico ambientale, strade, autostrade e ferrovie sono

elementi di primaria importanza nella predisposizione acustica.

Come già segnalato, il decreto attuativo relativo alle infrastrutture ferroviarie è stato pubblicato con

DPR 18/11/1998 n° 459. Per quanto concerne le infrastrutture stradali il provvedimento è il DPR

30/03/2004 n° 142.

Questi regolamenti di disciplina prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o

binari) dette “fasce di pertinenza”, di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria

dell’infrastruttura stradale (come individuata dal D.Lvo 285/92) o ferroviaria (DPR 459/98).

Sempre con riferimento ai sopra citati decreti, le fasce di pertinenza non sono elementi della

zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i

criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costituire in pratica delle “fasce di deroga” relative alla

sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull’arteria a cui si riferiscono, rispetto al

limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che

interessano detta zona.

Si ricorda che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,

nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l’obbligo di predisporre e

presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate

dal Ministero dell’ambiente (estratto dell’articolo 10 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda

per il testo integrale).

Le infrastrutture stradali e le relative fasce di pertinenza sono rappresentate nella TAV.5

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Qualora i valori limite per le infrastrutture non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base

a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad

interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all’altezza di 1,5 metri

dal pavimento.

6.5 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA

La fascia di pertinenza ferroviaria, per le linee esistenti e per quelle di nuova realizzazione con

velocità di progetto non superiore a 200 km/h, è di 250 metri per lato (misurati a partire dalla mezzeria

del binario esterno) ed è suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, è denominata

“fascia A” ed ha una larghezza di 100 metri mentre la seconda, esterna alla prima e denominata

“fascia B”, è larga 150 metri.

Per queste infrastrutture valgono i seguenti limiti assoluti di immissione (da misurare all’esterno degli

edifici interessati):

a) 50 dB(A) per il livello equivalente diurno e 40 dB(A) per il livello equivalente notturno in

corrispondenza di scuole (per le quali vale solo il limite diurno), ospedali, case di cura e di

riposo che ricadano all’interno delle due fasce;

b) 70 dB(A) per il livello equivalente diurno e 60 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli

altri ricettori all’interno della fascia A;

c) 65 dB(A) per il livello equivalente diurno e 55 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli

altri ricettori all’interno della fascia B.

Per quanto riguarda le reti di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h la

fascia di pertinenza è unica e con larghezza pari a 250 metri per lato e i valori limite assoluti di

immissione restano invariati, rispetto ai precedenti, per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura

e di riposo; per gli altri ricettori, i limiti corrispondono a quelli della fascia B.

Nel caso in cui i valori indicati alle lettere a), b) e c) e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori

stabiliti alla tabella C del DPCM 14/11/97 non siano tecnicamente conseguibili per motivi di tipo

economico, tecnico o di carattere ambientale, il D.P.R. 459/98 prevede la possibilità di operare

direttamente sui ricettori; in tal caso devono essere rispettati i seguenti limiti:

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d) 35 dB(A) per il livello equivalente notturno per ospedali, case di cura e di riposo;

e) 40 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori;

f) 45 dB(A) per il livello equivalente diurno per le scuole.

Questi valori devono essere rilevati effettuando la misura al centro della stanza, a finestre chiuse, con

il microfono posto a 1,5 metri di altezza dal pavimento.

Per le aree non ancora edificate, gli interventi da realizzare per il rispetto dei limiti indicati alle

precedenti lettere a), d), e) ed f) sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata

all’interno delle fasce di pertinenza.

6.6 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE INTEGRATA (Z.I.)

La Zonizzazione Integrata è il risultato della sovrapposizione della Zonizzazione Aggregata, delle

infrastrutture di trasporto con le relative fasce di pertinenza, delle fasce di rispetto per le aree

industriali e tiene conto delle modifiche alle U.T. avvenute con la zonizzazione aggregata.

6.6.1 ARMONIZZAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE AGGREGATA CON I COMUNI CONTERMINI

Al fine di garantire l’omogeneità delle zone acustiche a confine del territorio comunale con il Piano

Comunale di Classificazione Acustica dei comuni contigui, si deve procedere alle opportune verifiche

di compatibilità. Le valutazione saranno eseguite con i relativi Piani di Classificazione Acustica qualora

presenti. In assenza di tali piani le verifiche saranno eseguite sulla base degli strumenti urbanistici

comunali a disposizione (P.R.G.).

6.6.2 GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE FASCE DI RISPETTO

Se un edificio verrà a trovarsi “a cavallo” dei perimetri delle fasce definite in precedenza, si attribuisce

e tale edificio la classe acustica della fascia che anche soltanto lo “lambisce”. In caso di edificio

interessato da più fasce, si assumono i limiti della fascia caratterizzata dalla classe acustica superiore.

Le pertinenze possono invece essere “tagliate” dal perimetro delle fasce ovvero possono essere

suddivise in due o, al limite, più parti ed assumere limiti differenti.

6.6.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE

TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL’APERTO

Nella scelta di ubicazione di queste aree, la cui proposta è stata avanzata dall'amministrazione

comunale, è stata perentoriamente considerata l'eventuale presenza dei recettori limitrofi e degli altri

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aspetti collegati alle manifestazioni, ad esempio il traffico indotto. Tali aree non sono state individuate

in prossimità di ospedali e case di cura ed, in genere , a U.T. di classe I; la vicinanza con scuole è

ammissibile a patto che venga esclusa espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in

concomitanza con l’orario scolastico.

La scelta delle aree è stata avanzata dall'amministrazione comunale e valutata in funzione

dell'idoneità acustica del sito. Rispetto alle proposte avanzate non sono state rilevate potenziali

situazioni di conflitto.

6.7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE DEFINITIVA (Z.D.)

La Zonizzazione Definitiva recepisce le modifiche apportate in maniera definitiva alla Zonizzazione

Integrata.

Tale documento rappresenta scenari sostenibili sotto il profilo tecnico, che evitino l’instaurarsi di

eccessive criticità e che consentano di contenere gli eventuali interventi di bonifica, considerando sia

gli effetti delle fasce di rispetto delle zone produttive, sia di quelle di pertinenza delle infrastrutture di

trasporto, in modo da ottenere più coerenza ed omogeneità.

Il documento raccoglie inoltre eventuali indirizzi politici di programmazione territoriale

dell’amministrazione Comunale.

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7 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

7.1 DESCRIZIONE GENERALE

Il Comune di Ronchi dei Legionari in Provincia di Gorizia nel Friuli Venezia Giulia ha una popolazione

pari a 12.147 abitanti su una superficie di 17 km.2

Il territorio è prevalentemente agricolo con un’area a tutela ambientale a nord, le aree residenziali

situate principalmente nel centro storico e lungo le principali vie di comunicazione ed alcune attività

produttive artigianali.

E’ situato tra il Carso e l’Adriatico. E’ sede dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia con collegamenti

giornalieri con alcune città italiane ed europee.

Il territorio è attraversato dall’autostrada A4 Torino-Trieste e dalla linea ferroviaria che da Trieste si

dirama verso Udine e Venezia.

7.2 VIABILITA’

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza delle seguenti infrastrutture:

• Autostrada A4

• Raccordo autostradale S.S. 677

• S.S. 14

• S.P. 12

• S.P. 15

• Via Soleschiano

• S.S. 305

• Ferrovia TS – VE

• Ferrovia TS – UD

• Aeroporto

7.3 RICETTORI SENSIBILI

Si segnala la presenza nel territorio dei seguenti ricettori sensibili (definizione secondo legge quadro

447/95):

• RSA Residenza protetta “D. Corradini”

• Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria “Leonardo Brumati”

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• Centro diurno per disabili CISI

• Asilo Nido Comunale “L’Aquilone”

• Scuola Secondaria “Leonardo Da Vinci”

• Scuola Priimaria “V. da Feltre”

• Scuola dell’Infanzia di Via F.lli Cervi

7.4 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI

La classificazione acustica del territorio è stata espletata secondo quanto previsto dalle linee guida

riportate nella D.G.R. 463/2009 del Friuli Venezia Giulia.

A tale scopo è stato necessario provvedere ad una fase preliminare di acquisizione dei dati sul

territorio interessato (forniti dall’ente pubblico di gestione), concernenti i seguenti parametri:

• insediamenti civili (numero abitanti distribuiti per Via e Numero Civico)

• insediamenti commerciali e produttivi (superficie occupata dalle varie attività)

• traffico veicolare sul territorio

• strutture scolastiche, ospedaliere, zone di interesse turistico o aree particolari (parchi di

interessa comunale, ecc…).

La zonizzazione è stata strutturata utilizzando i dati cartografici ed urbanistici di partenza sotto

descritti:

• Cartografia in scala 1:5.000 con sistema di riferimento Gauss-Boaga (Carta Tecnica

Regionale

• Numerica)

• Strumento urbanistico di pianificazione comunale (PRG Variante nr. 41)

• Piano urbano del traffico

• Norme tecniche d'attuazione (aggiornate alla variante n. 36_data ottobre 2010)

• Informazioni riguardanti:

• Strutture scolastiche

• Strutture ospedaliere, socio assistenziali

• Zone di interesse ambientale in cui la quiete costituisca un elemento di base per la sua

fruizione

• Aree particolari: aree di cava, discariche

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• Aziende agricole

• Attività produttive e aree portuali ad intensa attività

Per l’individuazione degli elementi urbanistici e morfologici salienti che caratterizzano il territorio

comunale, la focalizzazione delle “vocazioni” delle diverse porzioni di territorio, sotto il profilo della

residenza, delle attività produttive, dei servizi, del commercio e delle aree di particolare pregio

ambientale è stato elaborato un quadro sintetico della realtà territoriale (TAV.1) basato

esclusivamente sul PRG comunale vigente e sulle relative norme tecniche d’attuazione.

Sulla base del P.R.G. è stato inoltre elaborato un quadro sintetico delle unità territoriali (TAV.2).

7.4.1 INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI GEORIFERITI NECESSARI AL PIANO DI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Per il territorio comunale, i dati necessari alla zonizzazione parametrica delle U.T. e le informazioni

geografiche relative ai punti di misura e alle aziende agricole presenti nel territorio comunale

riconducibili ad oggetti georiferiti sono:

1) l’estensione stessa delle U.T.;

2) la posizione dei residenti (tramite i numeri civici);

3) la superficie delle attività artigianali in ogni U.T.;

4) la superficie delle attività commerciali in ogni U.T.;

5) la posizione dei punti di misura fonometrica;

Per lo studio in oggetto questi elementi territoriali sono stati acquisiti con diversi metodi e

successivamente inseriti in un sistema informativo territoriale per meglio comprenderli ed analizzarli.

7.4.2 ACQUISIZIONE DEI DATI

1) Per quanto riguarda le unità territoriali, sono state definite mediante lo studio dello strumento

urbanistico comunale; quest’ultimo è stato fornito in formato già georiferito e non necessitava di

elaborazioni in tal senso.

2) I civici sono stati forniti dall’amministrazione comunale che è in possesso di una base dati

georiferita ed aggiornata; i residenti sono stati attribuiti ai relativi civici utilizzando le banche dati

provenienti dall’anagrafe.

3) Le attività artigianali e commerciali sono state posizionate sul territorio tramite i civici a cui si

riferiscono e le informazioni fornite dal comune sulle attività stesse.

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4) I punti di misura sono stati posizionati in mappa durante la campagna di rilievo.

7.4.3 TRATTAMENTO E ANALISI DEI DATI

Il software utilizzato per l’analisi e la strutturazione delle informazioni su base GIS è ESRI ArcGIS.

TuttI i dati che componevano base iniziale sono stati analizzati e bonificati per creare la

corrispondenza tra le informazioni di diversa provenienza e strutturazione. La sovrapposizione

(overlay) dei diversi strati informativi ha permesso la parametrizzazione delle U.T. e la

caratterizzazione degli altri elementi territoriali.

7.4.4 STRUTTURAZIONE FINALE DEI DATI SU BASE GIS

I dati sono stati suddivisi ed esportati in shapefiles:

• UnitaTerritorialiConDati.shp

• CiviciGeoriferitiConDati.shp

• MisureFonometriche.shp

Di seguito vengono descritti i contenuti informativi e la struttura della banca dati dei singoli shapefiles:

UnitaTerritorialiConDati.shp

• Contenuto: questo shapefile contiene le geometrie delle U.T. con i dati relativi alla superficie

delle U.T. stesse, il numero di residenti, la superficie con attività commerciali e la superficie

con attività artigianali.

• Tipo geometria: poligoni

• Struttura della banca dati:

Nome Campo Tipo Descrizione

UT Testo Numero dell’U.T.

Residenti N Numerico Numero di residenti dell’U.T.

MQartigian Numerico Superficie per attività artigianali della U.T. in mq

MQcommerci Numerico Superficie per attività commerciali della U.T. in mq

SupUT_mq Numerico Superficie della U.T.

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CiviciGeoriferitiConDati.shp

• Contenuto: questo shapefile contiene i numeri civici con associati i dati relativi alla via/piazza

e numero civico, il numero di residenti, la superficie con attività commerciali e la superficie con

attività artigianali.

• Tipo geometria: punti

• Struttura della banca dati:

Nome Campo Tipo Descrizione

VIA_e_NUME Testo Via e numero

Residenti N Numerico Numero di residenti nel fabbricato a cui il civico si riferisce

MQartigian Numerico Superficie per attività artigianali. in mq

MQcommerci Numerico Superficie per attività commerciali in mq

MisureFonometriche.shp

• Contenuto: questo shapefile contiene i punti di misura con associati i dati relativi al periodo di

misura e ai valori riscontrati

• Tipo geometria: punti

• Struttura della banca dati:

Nome Campo Tipo Descrizione

Misura Testo Numero rilievo

Data data Data della misura

Orario Testo (lo shapefile non supporta campi tipo “time”)

Ora di inizio della misura in formato hh:mm

Durata Numerico Durata della misura in minuti

Leq Numerico Livello equivalenti in dB(A)

L90 Numerico Livello al 90 percentile in dB(A)

L95 Numerico Livello al 95 percentile in dB(A)

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7.5 ELABORAZIONE DEI DATI AI FINI ACUSTICI

7.5.1 ZONIZZAZIONE PARAMETRICA

L’amministrazione comunale di competenza ha fornito il PRG comunale in formato digitale (dwg o dxf)

georeferito e le relative Norme tecniche di Attuazione. Tali documenti sono, secondo quanto dichiarato

dall'amministrazione comunale stessa, aggiornati quanto più possibile alla situazione odierna.

E' stata quindi effettuata un’analisi preliminare dello stato di fatto del territorio sulla base di criteri che

tengano conto dell’uso effettivo e prevalente delle varie zone d’interesse, estrapolandone una

cartografia contenente il quadro sintetico della realtà territoriale (TAV. 1).

Sulla base di tale cartografia, il territorio comunale è stato suddiviso ulteriormente in "zone acustiche"

attraverso l’individuazione di Unità Territoriali (U.T.): porzioni di territorio identificate da un poligono

chiuso, aventi un’unica destinazione urbanistica, in riferimento alla zonizzazione dello strumento

urbanistico di pianificazione comunale; tale superficie è delimitata, qualora siano presenti, da

infrastrutture di trasporto lineare e/o da discontinuità geomorfologiche (TAV. 2).

Le (U.T.) sono servite da base per l'elaborazione dei dati come previsto dai criteri per la definizione

della zonizzazione parametrica, i criteri per la definizione della classe I, i passi metodologici per la

definizione delle classi II – III – IV ed i criteri per la definizione delle classi V – VI.

Dall'analisi effettuata è stato possibile ricavare la Zonizzazione Parametrica (TAV. 3): classificazione

preliminare del territorio urbanizzato effettuata sulla base di dati descrittivi delle attività, della

popolazione e dei servizi esistenti. La tavola indica, per ogni unità territoriale, la classe presumibile di

appartenenza scaturita dall'elaborazione dei dati sulla dimensione dell’area, la densità della

popolazione, il numero delle attività terziarie e il numero delle attività produttive.

La zonizzazione parametrica comprende inoltre: le zone con i particolari vincoli di salvaguardia ed i

ricettori sensibili (classe I), le aree industriali (in questa fase inserite in classe V) l'individuazione delle

aree particolari, quali l’area aeroportuale, la pista di motocross (esistente ma non indicata nel P.R.G.),

l’area di cava anche nell’estensione esistente non indicata nel P.R.G..

I risultati ottenuti sono raccolti nella tabella “Classificazione parametrica U.T.” in allegato n. 3.

In particolare sono state assegnate:

• Classe I: alle scuole, alla residenza per anziani ed alle aree a tutela ambientale;

• Classe V: alle aree produttive di tipo D indicate nel P.R.G..

Le classi II, III e IV sono state assegnate seguendo la metodologia prevista dalle linee guida regionali

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7.5.2 ZONIZZAZIONE AGGREGATA

L'analisi critica della tavola di Zonizzazione Parametrica in parallelo all’analisi dei valori rilevati nella

campagna di monitoraggio acustico ha determinato delle variazioni di classe delle UT considerate,

sulla base dei criteri definiti dalle linee guida regionali; le variazioni sono riportate all'interno della

Zonizzazione acustica aggregata (TAV. 4) e nel dettaglio all'interno della tabella in allegato n. 4.

In particolare:

• Tutte le aree residenziali che in base alla densità abitativa, secondo i criteri di calcolo erano in

classe IV, a seguito delle reali condizioni acustiche rilevate e considerando che sono in zone

con scarsa attività commerciale ed in assenza di attività artigianali, sono state classificate in

classe III secondo il “criterio C”;

• Le aree piccole o incuneate tra quelle circostanti sono state variate secondo il “criterio A”.;

• L’area dell’aeroporto è stata classificata in classe IV;

• Le aree del futuro polo intermodale a sud dell’aeroporto, della centrale idroelettrica e degli

impianti di radiotelecomunicazione sono state classificate in classe IV secondo il “criterio B”.

Presso le aree agricole non sono state riscontrate sorgenti sonore impattanti, tali da comportare una

modifica di classe.

Nella realizzazione della zonizzazione aggregata si è cercato di perseguire il principio di divieto di

contatto tra aree che differiscono per più di 5 dB. Laddove il rispetto di tale principio non è risultato

possibile, sulla base del clima acustico rilevato, sono state create delle zone cuscinetto secondo il

“criterio D”.

Per le aree classificate in classe I nella zonizzazione parametrica è stata inserita una fascia di rispetto

di ampiezza compresa tra 30 e 60 m all’esterno delle aree interessate dalla presenza di ricettori

particolarmente sensibili (scuole e RSA) ed all’interno delle aree a tutela ambientale.

Per le aree produttive classificate in classe V nella zonizzazione parametrica sono state inserite fasce

di transizione digradanti per evitare salti di classe con le aree limitrofe (per lo più a destinazione

agricola), secondo i criteri dettati dalle linee guida regionali (vedi paragrafo 7.5.5).

In Allegato 4, nella “Tabella modifiche classificazione unità territoriali Z.A.” sono riportate le dimensioni

delle fasce di rispetto inserite per le classi I e delle fasce di transizione inserite per le classi V.

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7.5.3 ANALISI DEL MONITORAGGIO ACUSTICO

Dall’analisi della campagna di monitoraggio acustico eseguita, possiamo concludere che le principali

fondi di rumore sono rappresentate da:

• Traffico veicolare lungo l’autostrada A4;

• Traffico veicolare lungo il raccordo autostradale S.S. n. 677;

• Traffico ferroviario sulle linee Trieste-Udine e Trieste-Venezia.

Il clima acustico riscontrato risulta congruo con i limiti delle classi acustiche assegnate tranne che per

la postazione “H.01 Scuola dell’infanzia/primaria “Leonardo Brumati”” che risente del rumore

autostradale e della postazione “H.04 RSA” in periodo notturno per traffico stradale e “H.29

residenziale” in periodo notturno dovuto a impianto di condizionamento della ditta “Cavalieri”

confinante.

Per tali postazioni si consiglia di approfondire le analisi per la definizione di un’eventuale piano di

risanamento.

7.5.4 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Si è proceduto a definire e rappresentare le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di

trasporto.

• Le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto stradale sono state definite in

base alla classificazione del piano urbano del traffico sulla base di quanto indicato nel D.P.R.

N. 142/2004.

In particolare sono state così classificate:

• Autostrada A4 (tipo A Autostrada 100 + 150)

• Raccordo autostradale S.S. 677 (tipo B Extraurbana principale 100 + 150)

• S.S. 14 (tipo Cb Extraurbana secondaria 100 + 50)

• S.P. 12 (tipo Cb Extraurbana secondaria 100 + 50)

• S.P. 15 (tipo Cb Extraurbana secondaria 100 + 50)

• Via Soleschiano (tipo Cb Extraurbana secondaria 100 + 50)

• S.S. 305 (tipo da Urbana di scorrimento interquartiere 100)

Il gestore dell’autostrada A4, che attraversa il territorio comunale, ha presentato un piano di

risanamento ed ha provveduto alla realizzazione di barriere antirumore previste per le aree

critiche individuate lungo la tratta interna al Comune di Ronchi dei Legionari.

Riferimento n° 147/13

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• Le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie sono state definite secondo

quanto previsto dal D.P.R. 459/98.

Il gestore delle linee ferroviarie “R.F.I.” ha presentato lo studio di impatto ambientale del

progetto preliminare per la nuova linea AV/AC Venezia-Trieste nel quale sono individuate le

opere di mitigazione acustica sia in fase di cantiere che in fase di esercizio futuro.

• Il gestore dell’aeroporto Ronchi dei Legionari ha approvato la mappa acustica dell’intorno

aeroportuale.

Il traffico aeroportuale risulta attualmente abbastanza modesto e le normali procedure di

decolllo/atterraggio sono ubicate a ovest del territorio di Ronchi tranne casi di particolare

ventosità.

Anche durante la campagna di monitoraggio acustica non sono emerse particolari criticità

dovute al traffico aereo.

La sintesi di tale classificazione e le relative fasce di pertinenza acustica sono riportate su apposita

Cartografia (TAV. 5).

All'interno delle fasce di pertinenza di tutte le infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle

medesime non concorre al superamento dei limiti assoluti di immissione di zona; pertanto per le aree

in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica

comunale, valido per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta; quello derivante dai

decreti attuativi della L. 447/95che regolano le immissioni prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

7.5.5 FASCE DI TRANSIZIONE ACUSTICA DELLE ZONE CON ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Nella Tavola 6 è riportato un dettaglio della cartografia contenente le fasce di transizione acustica

delle zone industriali di classe V e di classe IV (attività di tipo "sparsa").

Per quanto riguarda le attività di tipo “sparse”, queste vengono inserite in classe IV procedendo poi

alla determinazione di una “fascia di rispetto acustico”, sempre di classe IV esterna al perimetro della

zona. L’ampiezza della fascia di rispetto di classe IV è stata determina calcolando il raggio del cerchio

di area corrispondente all’area della zona “D”, assumendo comunque una profondità non inferiore a

30 metri.

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7.5.6 ZONIZZAZIONE INTEGRATA

Dalla sovrapposizione della Zonizzazione Aggregata, delle infrastrutture di trasporto con le relative

fasce di pertinenza, delle fasce di rispetto per le aree industriali è stata ricavata la Zonizzazione

acustica integrata (TAV. 7).

La tavola 7 contiene inoltre l'individuazione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere

temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto descritte in dettaglio nel paragrafo 6.3 e per le quali

verrà elaborato apposito regolamento per la gestione e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per

lo svolgimento delle attività.

Al fine di garantire l’omogeneità delle zone acustiche a confine del territorio comunale con il Piano

Comunale di Classificazione Acustica dei comuni contigui, si è verificato che solo il Comune di

Monfalcone ha il piano di classificazione acustica comunale. Per gli ulteriori comuni senza

classificazione acustica si fa riferimento al P.R.G.

In particolare:

• Monfalcone (PCA): criticità potenziale salto di classe III / I in corrispondenza del maneggio e

della zona agricola a nord-ovest dell’area Parco delle Mucille

• Staranzano (PRG non disponibile)

• San Canzian d’Isonzo (PRG): nessuna criticità

• San Pier d’Isonzo: criticità potenziale classe III / zona industriale D (discarica)

• Fogliano – Redipuglia (PRG): nessuna criticità

• Doberdò del Lago (PRG): nessuna criticità

7.6 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE

TEMPORANEO

Come previsto dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale ha identificato a tale uso le

seguenti aree:

• Agosto Ronchese

• Concerti della biblioteca

• Carnevale, Giardini di Natale, Santo Stefano 4

• Santo Stefano 1

• Santo Stefano 2

• Santo Stefano 3

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7.7 ZONIZZAZIONE DEFINITIVA

Il confronto con l'amministrazione Comunale ha permesso infine la stesura della Zonizzazione

acustica definitiva (TAV. 8): tavola di recepimento delle modifiche apportate in maniera definitiva alla

Zonizzazione Integrata.

Rispetto allo scenario rappresentato dalla zonizzazione integrata sono state classificate le aree non

contemplate dall’azzonamento del P.R.G. (sedi stradali), ed apportate minime correzioni seguendo i

criteri di coerenza ed omogeneità indicati nelle linee guida regionali.

8 PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE LEGGE FRIULI VENEZIA GIULIA N. 16 DEL

18/06/2007

8.1 PIANI DI RISANAMENTO

Dalla campagna di monitoraggio acustico eseguito è emerso un clima acustico congruo con le classi

acustiche assegnate e non sono previste incompatibilità dovute ai salti di classe.

Le uniche criticità riscontrate nei rilievi fonometrici sono le seguenti:

• Scuola dell’infanzia/primaria “Leonardo Brumati” postazione H. 01;

• Residenza per anziani “D. Corradini” postazione H.04;

• Residenza via Aquileia 78-80-82 postazione H.29.

Per i ricettori sensibili postazioni H.01 – H.04 si consiglia un approfondimento delle analisi con misure

fonometriche eseguite all’interno dell’edificio per la verifica del rispetto dei limiti previsti dall’art. 6 del

D.P.R. 142/2004.

Nel caso non vengono rispettati i limiti dovrà essere previsto un piano di risanamento.

Per la residenza postazione H.29 si consiglia un approfondimento con misure fonometriche all’interno

dell’edificio per la valutazione del rispetto del clima.

Nel caso non vengono rispettati i limiti dovrà essere previsto un piano di risanamento.

8.1.1 PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:

a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree

gia’ urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all’articolo 25, a

causa di preesistenti destinazioni d’uso;

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b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle

sorgenti sonore).

Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall’entrata in

vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui

al comma 1, lettera b).

Il Piano e’ adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo 23.

Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al

Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative

infrastrutture ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.

I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato

acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione e’ approvata

entro due anni dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

L’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata

costituisce criterio di priorità per l’attribuzione dei finanziamenti di cui all’articolo 36.

8.1.2 PIANO AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività

svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di

classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento

acustico entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione

acustica.

Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale,

contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal

Piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l’impresa si adegua a tali

limiti.

Le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18

febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione

integrate dell’inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della

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norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento

(CE) 761/2001 sono escluse dall’obbligo previsto dal comma 2.

8.2 REQUISITI ACUSTICI

8.2.1 REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono

corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5

dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da un progettista o da un tecnico competente in

acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti

geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto

dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica

prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

8.2.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7

settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto

ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.

(Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di

valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della

fauna selvatiche), sono redatti in conformità’ alle disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento

acustico.

Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla

realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto

acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade;

c) discoteche;

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d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale

del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto

acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può

acquisire il parere dell’ARPA:

a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e

ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera

a);

c) licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive.

Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di

emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995,

contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al

Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e’ presentata con le modalità di cui all’articolo 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

8.3 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA

DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO

8.3.1 CONTENUTI E FINALITA’

Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico recepisce la

zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i

risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell’articolo 19, comma 1.

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Il Piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del

conseguimento dei valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995,

considerando in particolare:

a) l’entità del superamento dei valori limite di immissione;

b) l’entità della popolazione esposta al rumore;

c) i ricettori sensibili.

Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica

acustica.

8.3.2 PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE

Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico è predisposto dalla

struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed e’ approvato con decreto del

Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione

consiliare competente.

8.4 INFORMAZIONE SUL RUMORE AMBIENTALE

Le Province, in relazione alle funzioni previste dall’articolo 19, comma 1 L.R. n. 16/2007, sono tenute

alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul

rumore ambientale provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.

I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonchè il diritto di accesso alle

stesse, sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.

8.5 COMPETENZE DELLA REGIONE

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta

regionale:

a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni

d’uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo,

mobile o all’aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica

che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti

sonore);

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b) i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un

rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti

dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;

c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4;

d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 7,

comma 2, della legge 447/1995 e di cui all’articolo 30 L.R. n. 16/2007 e i criteri per

l’identificazione delle priorita’ temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;

e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all’articolo 19, comma 1

L.R. n. 16/2007;

f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all’articolo 37, comma 2 L.R. n. 16/2007.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le

modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all’articolo 37, comma 1 L.R. n. 16/2007.

La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani

comunali di classificazione acustica, nonchè delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano

regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.

La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, esercita il controllo

sull’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica

acustica.

8.6 COMPETENZE DELLE PROVINCE

Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore

ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento,

strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.

Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le

azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni.

Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di

conflitto tra gli stessi.

Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della presente legge nelle

zone ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

Per le finalità di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico

dell’ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

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8.7 COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della

deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a),

approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all’articolo 23.

I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente

esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 1 L.R. n. 16/2007, ai criteri

previsti dalla lettera a) del medesimo comma.

I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall’articolo 28, comma 5 L.R. n. 16/2007.

I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall’articolo 30 L.R.

n. 16/2007.

I Comuni, anche avvalendosi dell’ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:

a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico

veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall’uso di macchine o da attività svolte all’aperto;

c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e

di regolamentazione;

d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all’articolo 28, commi 2, 3

e 4 L.R. n. 16/2007.

I Comuni rilasciano l’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in

luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

8.8 ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell’ARPA, e’ adottato dal Comune.

L’atto di adozione, divenuto esecutivo, e’ depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria

comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e

presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed e’ pubblicato sul sito internet del Comune e della

Regione. L’avviso del deposito e’ divulgato mediante l’affissione all’Albo comunale, la pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con

meno di diecimila abitanti quest’ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall’affissione di

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manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia

territorialmente competente.

Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l’ARPA:

a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto

della loro assenza;

b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all’accoglimento, anche parziale,

delle osservazioni e delle opposizioni;

c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all’ARPA, alle

Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.

Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

I RELATORI

Arch. Fabrizio Artom

Tecnico competente in Acustica Ambientale Legge 447/95 - Regione Lombardia

Decreto n. 2804 del 13/05/1999

Ing. Mattia Viganò

Tecnico competente in Acustica Ambientale Legge 447/95 - Regione Lombardia

Decreto n. 11049 del 03/10/2007

ALLEGATO 1

Tavola 1 – Quadro sintetico realtà territoriale P.R.G.

ALLEGATO 2

Tavola 2 – Quadro sintetico unità territoriali U.T.

ALLEGATO 3

Tavola 3 – Zonizzazione parametrica Z.P. Tabella classificazione unità territoriali Z.P.

ALLEGATO 4

Zonizzazione Aggregata Z.A.

Tabella modifiche classificazione unità territoriali Z.A.

ALLEGATO 5

Tavola 5 – Fasce di pertinenza acustiche infrastrutture di trasporto

ALLEGATO 6

Tavola 6 – Fasce cuscinetto zone industriali

ALLEGATO 7

Tavola 7 – Zonizzazione Integrata Z.I.

ALLEGATO 8

Tavola 8 – Zonizzazione Definitiva Z.D.