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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI VARIANTE N° 3 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE ADOTTATA CON DELIBERA CONSIGLIARE 18 DEL13.07.2016 RELAZIONE ESPLICATIVA SULLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI PRESENTATE DA PARTE DEI PRIVATI DURANTE IL PERIODO DI PUBBLICAZIONE

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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

VARIANTE N° 3

AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

ADOTTATA CON DELIBERA CONSIGLIARE N° 18 DEL13.07.2016

RELAZIONE ESPLICATIVA SULLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI PRESENTATE DA PARTE DEI PRIVATI DURANTE IL PERIODO

DI PUBBLICAZIONE

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OSSERVAZIONE N° 1

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 18413 del 17 agosto 2016 ha per oggetto la modifica ed

integrazione dell’art. 32 Z.t.o. ZONA OMOGENEA D3/H3 “mista artigianale e

commerciale esistente“, delle norme tecniche di attuazione. Con l’osservazione

presentata si richiede che all’interno della zona sia ammesso insediare anche attività

di tipo direzionali ed in particolar modo le attività sportive private quali palestre,

piscine ecc.

Valutazione e parere tecnico

Considerato che con la variante in esame sono state modificate le norme tecniche di

attuazione in diversi punti ed anche introdotte e modificate le attività che è possibile

insediare all’interno di alcune zone si ritiene che l’osservazione presentata sia

pertinente e le attività richieste siano compatibili con le destinazioni d’uso

caratteristiche della zona omogenea H3/D3. Ammettere all’interno della zona

omogenea anche l’attività direzionale significa favorire l’insediamento di attività

ricreative ovvero il recupero e riutilizzo delle superfici dei capannoni esistenti

dismessi per insediare impianti ed attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali:

campi di gioco, piscine, maneggi, ecc.

L’art. 32 delle norme tecniche di attuazione viene modificato nel modo seguente.

ART. 32 - ZONA OMOGENEA D3/H3

Mista artigianale e commerciale esistente

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende un’area in posizione strategica sulla viabilità principale di

accesso al capoluogo interessate da funzioni in atto miste produttive e

commerciali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano, prendendo atto della situazione d’uso che caratterizza tali aree, le

riconosce nella loro configurazione funzionale mista, mirando ad una migliore

integrazione urbanistica e ambientale per riqualificare le aree interessate in

rapporto al contesto.

3. DESTINAZIONE D'USO

Le destinazioni d’uso sono:

• attività artigianale e industriale;

• edifici per la esposizione e commercializzazione dei prodotti delle attività di

cui al precedente punto;

• servizio;

• commerciale al dettaglio per la commercializzazione dei generi non alimentari

a baso impatto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005 su

superfici di vendita non superiori a mq 400 per ciascun ambito di

insediamento autonomo, indipendente e privo di qualsiasi collegamento fisico

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o funzionale con altri ambiti all’interno dei quali siano insediate attività del

commercio al minuto;

• commerciale all’ingrosso;

• attività spedizioniere;

• uffici e depositi connessi alle attività produttive;

• servizi e attrezzature collettive connessi alle attività produttive.

• direzionale con esclusione di immobili destinati ad ospitare attività sanitarie

ed assistenziali:

Sono escluse tutte le attività a rischio di incidente rilevante.

OMISSIS

OSSERVAZIONE N° 2

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 19522 del 1 settembre 2016 ha per oggetto la richiesta di una

modifica alle norme tecniche di attuazione (art. 27 punto 5.6 Verde, Sport e

spettacoli all’aperto) al fine di consentire all’interno di una specifica area la

costruzione di un edificio da destinare a “club house” di un circolo tennistico.

Valutazione e parere tecnico

Si ritiene che l’osservazione non sia pertinente in quanto le norme tecniche di

attuazione di fatto già consentono di realizzare quanto richiesto. La norma è

strutturata in modo tale da ammettere all’interno dell’area di realizzare strutture

coperte per le attività sportive in ragione di un rapporto di copertura pari al 50% della

superficie del lotto di pertinenza. Nel caso di specie risultando l’area con una

superficie pari a 3.900 è consentito pertanto la realizzazione di edifici sportivi quali

palestre, piscine, campi di bocce, palazzetto dello sport, campi da tennis coperti etc., fino

ad una superficie coperta massima di 1.950 mq. Le norme consentono di realizzare

all’interno dell’area anche volumi di servizio necessari alle attività svolte quali ad

esempio, servizi di supporto (bar, attività di ristorazione, sala riunioni e convegni,

magazzini, sedi d’associazione, foresteria e alloggi per il custode), palestrine

armonicamente inseriti nel contesto nel rispetto delle norme del Codice ammettendo un

rapporto di copertura pari al 15% della superficie del fondo ovvero, sempre per il caso di

specie si ammette una superficie coperta massima pari a 585 mq. Considerato che alla

data odierna sull’area risultano edificati 1.370 mq per i campi da tennis e 104,04 mq per

la palazzina servizi, si ritiene che quanto richiesto per la nuova realizzazione risulti già

ammesso dalle vigenti norme del PRGC.

OSSERVAZIONE N° 3

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20406 del 12 settembre 2016 ha per oggetto una modifica alle

norme tecniche di attuazione riferite alla zona omogenea C2 ed in particolare si

osserva che a differenza delle altre zone omogenee individuate dallo strumento

urbanistico comunale all’interno di questa zona omogenea si prescrive una distanza

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minima dai confini dei fabbricati pari a mt. 7,50 ed una distanza dei fabbricati dai

confini di zona di 7,50 mt. Nelle altre zone omogenee tali distanze sono di 5,00 mt.

Valutazione e parere tecnico

Considerato che con la variante in esame sono state modificate le norme tecniche di

attuazione in diversi punti e che tali modifiche hanno interessato anche alcuni

parametri urbanistici riferiti alle singole zone omogenee si ritiene che l’osservazione

presentata sia pertinente e che nulla osti a modificare tali parametri accogliendo

positivamente l’osservazione presentata.

L’art. 23 delle norme tecniche di attuazione viene modificato nel modo seguente.

ART. 23 - ZONA OMOGENEA C2

Residenziale di espansione

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree di espansione a margine degli insediamenti già

consolidati, destinate a nuovi complessi residenziali.

OMISSIS

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IT max: 10.000 mc/Ha ( salvo diversa specificazione nelle schede dei PRPC –

P.A.C.)

RC max: 30% del lotto;

H max: 7,50 m;

DE min: 10,00 m;

Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte strade di

urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a

fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) dovranno

corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- 5,00 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00m;

- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa fra 7,00m e 15,00m:

Qualora le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori

all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse dovranno essere

maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.

DC min: - da confini esterni di zona: 7,505,00 m.

- da confini tra lotti interni: 7,505,00 m.

DS min: esterne al comparto min 7,50 m.

OMISSIS

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OSSERVAZIONE N° 4

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20407 del 12 settembre 2016 ha per oggetto la richiesta di

ripristino degli indici edilizi precedenti alla variante n.3 per la Zona Omogenea

comparto C2 – art.23. Si richiede pertanto di ripristinare la distanza minima tra i lotti

interni prevista dalla variante n.3 (ml 7.50) a ml 5.00 e di eliminare la distanza minima

prevista tra i confini di zona.

Valutazione e parere tecnico

L’osservazione in esame ha gli stessi contenuti dell’osservazione n° 3 e pertanto viene

favorevolmente accolta.

OSSERVAZIONE N° 5

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20410 del 12 settembre 2016, ha per oggetto la richiesta di

precisazioni di carattere normativo per la zona B0, ai fini del consolidamento e

sviluppo di un’azienda agricola insediata all’interno della zona.

Nello specifico si richiede che l’adeguamento in altezza dei fabbricatiesistenti sia

riferito agli edifici “circostanti” piuttosto che “adiacenti”, in modo da prendere in

considerazione un intorno più compiuto.Si richiede inoltre una riformulazione della

norma al fine di consentire un incremento della volumetria di ampliamento senza

riferimento a quella esistente e pari a mc. 500.Si chiede infine la revisione del punto

relativo alla determinazione dell’incremento di superficie coperta realizzabile,

attualmente calcolato in relazione a quella esistente.

Valutazione e parere tecnico

Considerato che con la variante in esame sono state modificate le norme tecniche di

attuazione in diversi punti e che tali modifiche hanno interessato anche alcuni

parametri urbanistici riferiti alle singole zone omogenee, si ritiene che l’osservazione

presentata sia pertinente e che nulla osti ad accoglierla positivamente.

Nello specifico il riferimento a consentire un ampliamento in altezza dei fabbricati

esistenti per adeguare l’altezza a quella degli edifici adiacenti e circostanti pare del

tutto legittimo in quanto all’interno di una cortina edilizia che si attesta sul fronte

strada i fabbricati presentano altezze disuguali e questo conferisce al contesto una

propria armonia. Prevedere pertanto l’ampliamento in altezza solo per consentire il

raggiungimento della quota del fabbricato adiacente comporterebbe un allineamento

dei colmi e delle linde di gronda della cortina edilizia andando in qualche modo a

stravolgere quello che è la sua conformazione originale.

Si ritiene altresì che sia possibile accogliere positivamente la richiesta di concedere

l’ampliamento in deroga ai fabbricati esistenti svincolando la cubatura ad una

percentuale della volumetria dei fabbricati esistenti. In questi contesti di antico

impianto, ai quali la zona omogenea B0 fa riferimento, la maggior parte delle volte

sono proprio gli edifici di minori dimensioni che necessitano di volumetrie in

ampliamento. Consentire un ampliamento del solo 20% della volumetria esistente di

fatto non favorisce il recupero di tali fabbricati in quanto l’ampliamento ammesso

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non è sufficiente a consentire un razionale recupero del fabbricato stesso. Nella

maggior parte dei casi sono i fabbricati di maggiori dimensione che invece non

necessitano di incrementi volumetrici in quanto presentano volumetrie che risultano

il più delle volte sovrabbondanti. Si ritiene pertanto di accogliere positivamente

l’osservazione presentata ponendo comunque una la limitazione prevista dall’art. 35

dalle norme di attuazione del PURG dove si prescrive che all’interno delle zone

omogenee di tipo B non si possa superare l’indice fondiario massimo di 4,00 mc/mq.

Viene anche ammesso un aumento della superficie coperta in deroga pari al 50%

della superficie coperta esistente con la limitazione che comunque non potrà essere

superato il rapporto di copertura (RC) pari al 50%.

In accoglimento della osservazione presentata il punto 5 dell’art. 11 delle norme di

attuazione del piano viene ad essere così modificato/integrato.

ART. 11– ZONA OMOGENEA B0

Nuclei storici delle frazioni

1.CARATTERISTICHE GENERALI

La zona si riferisce ad alcuni antichi nuclei urbani, che pur conservando alcuni

elementi di valore architettonico-ambientale, non hanno un’organizzazione edilizio-

urbanistica così complessa, tale da richiedere una pianificazione particolareggiata

preventiva.

L’area rientra nelle zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.

OMISSIS

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Interventi di cui al punto 4 del precedente paragrafo 4.

V max: pari a quello esistente autorizzato. In deroga è ammesso un ampliamento

una tantum del volume esistente del:

- 20% fino a max 300 mc per esigenze abitative;

- 30% fino a max 500 mc per esigenze legate alle attività ricettive e

agrituristiche.

- In ogni caso l’indice di edificabilità fondiaria (If) non potrà superare il

limite di 4 mc/mq

H max: pari a quella esistente, aumentabile del 10% per esigenze di abitabilità o

per allineamento con edifici adiacenti e circostanti.

DE min: In caso di ampliamento:

- 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

- secondo Codice Civile.

RC: pari all’esistente, aumentabile del 1050 % per gli interventi ammessi dalle

presenti norme con la limitazione che comunque non potrà essere

superato il limite del 50% riferito al lotto d’intervento.

OMISSIS

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OSSERVAZIONE N° 6

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20645 del 14 settembre 2016, ha per oggetto la proposta di

integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione con la definizione di “casa singola”,

riportata nel Capitolo “Schede normative ambiti: definizioni”, come segue:

“Casa singola o isolata: per casa singola o isolata s’intende un edificio unifamiliare

e bifamiliare, circondato su quattro lati da terreno di pertinenza, costituito da una

o due unità immobiliari, comprensive di pertinenze, accessi ed autorimesse.

Si richiede inoltre che tale integrazione sia inserita nell’art.17 – Zona Omogenea B3 –

Residenziale Estensiva, in particolare nel comma 6 “Altri elementi normativi”,

Tipologia edilizia ammessa: case singole o isolate (unifamiliari e/o bifamiliari) e case

binate.

Valutazione e parere tecnico

Considerato che con la variante in esame sono state modificate le norme tecniche di

attuazione in diversi punti e che tali modifiche hanno interessato anche alcuni

parametri urbanistici riferiti alle singole zone omogenee si ritiene che l’osservazione

presentata sia pertinente e che nulla osti ad accogliere positivamente l’osservazione

presentata.

Sul territorio comunale si riscontrano tipologie edilizie eterogenee tra le quali anche

case singole, su lotto di pertinenza singolo, ma con due unità abitative. Questo caso

non risulta di fatto normato. L’osservazione proposta pone rimedio a questa

deficienza presente nelle norme di attuazione. Si procede pertanto ad integrare il

testo delle norme di attuazione nel modo seguente:

ART. 17 - ZONA OMOGENEA B3

Residenziale estensiva

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree di recente completamento e di espansione già

urbanizzate e con un buon grado di saturazione edilizia, caratterizzate da tipologie

eterogenee miste.

OMISSIS

6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Per gli ambiti già assoggettati a P.R.P.C., valgono le relative norme, fatto salva la

possibilità di conformarsi alle presenti disposizioni.

Tipologia edilizia ammessa:

• case singole o isolate (unifamiliari e/o bifamiliari) o binate.

OMISSIS

Vengono modificate anche le definizioni riportate nell’Allegato alle norme tecniche di

attuazione riferite alle Schede normative degli ambiti:

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Schede normative ambiti: definizioni

1) Tipologie:

Casa singola

Per casa singola o isolata si intende un edificio unifamiliare o bifamiliare, circondato

su quattro lati da terreno di pertinenza, costituita da un’unicauna o due unità

immobiliari, comprensiva di pertinenze, accessori e l’autorimessa.

OMISSIS

OSSERVAZIONE N° 7

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20648 del 14 settembre 2016, ha per oggetto la richiesta di

stralcio della variante n.3 per ciò che concerne la previsione di espansione edilizia

presso Zona C2 ambito 1 località Mostegane, Zona C2 ambito 2 località Cave di Selz,

Zona C2 ambito 3 località Mostegane, ritenendo ancora valide le motivazioni

proposte nelle osservazioni depositate in occasione della redazione della variante e

considerando fondamentale il recupero ed il restauro dell’esistente patrimonio

edilizio piuttosto che la dissipazione di suolo agricolo.

Valutazione e parere tecnico

L’osservazione presentata non è pertinente pertanto viene respinta.

OSSERVAZIONE N° 8

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20683 del 15 settembre 2016, ha per oggetto la proposta di

modifica della viabilità ricadente in zona C2 ambito 1 (p.c. 394/1 F.M. 10) mediante la

formazione di una rotatoria in prossimità della p.c. .1732 (sempre di proprietà del

richiedente), prevedendo nel contempo delle aree limitrofe a detta rotatoria,

destinate ad area verde e/o parcheggio. Tale richiesta viene formulata in quanto si

ritiene che la configurazione prevista dalla variante n.3 possa implementare in modo

esponenziale il transito di automezzi fronte l’abitazione della medesima.

Valutazione e parere tecnico

Allo stato attuale, in previsione di rivedere l’intero impianto dell’assetto viabilistico del

quadrante del territorio comunale dove si inserisce il comparto edificatorio C2 “Ambito 1”

l’Amministrazione comunale non ritiene di accogliere l’osservazione presentata in quanto

tale nuova previsione verrebbe di fatto ad interrompere un collegamento viario, in

direzione nord – sud, che nelle previsioni originali del PRGC vigente assume una

importanza rilevante. In futuro, quando si porrà mano ad un piano organico della mobilità

su tutto il territorio comunale l’osservazione presentata potrà essere presa di nuovo in

considerazione.

Si procede a correggere un errore materiale presente nel perimetro della scheda allegata

di specifica per il comparto edificatorio in modo tale da farlo coincidere con il perimetro

riportato nella tavola di zonizzazione del piano.

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OSSERVAZIONE N° 9

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20694 del 15 settembre 2016, interessa il F.M. 5, p.c. 2049 e

890/3, rientranti in zona omogenea B3, ed ha per oggetto la richiesta di integrazione

alle Norme Tecniche di Attuazione, in particolare all’attuale definizione tipologica di

“casa singola” che garantisca la possibilità di essere costituita da una o più unità

immobiliari (binata).

Valutazione e parere tecnico

I contenuti della osservazione coincidono con quelli trattati nella Osservazione n° 6

pertanto l’osservazione si deve ritenere favorevolmente accolta.

OSSERVAZIONE N° 10

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20710 del 15 settembre 2016, interessa le pp.cc. .240-.243/1-

243/2-243/3-243/4-.1954-320/5, F.M. 4, rientranti in zona T ambito 3, ed ha per

oggetto la richiesta di riconfigurazione del perimetro che individua l’area destinata a

verde privato ad uso pubblico e, contemporaneamente, l’ammissibilità a costruire in

aderenza agli edifici esistenti posti a confine nel rispetto delle norme del codice civile.

Valutazione e parere tecnico

L’Amministrazione comunale ritiene di respingere l’osservazione così come formulata in

quanto l’area verde privata ma di pubblico interesse, individuata all’interno della scheda

d’ambito deve mantenere la consistenza attuale.

OSSERVAZIONE N° 11

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20762 del 16 settembre 2016, ha come oggetto l’area con

destinazione urbanistica contraddistinta come “Zona O – Mista residenziale e

terziaria” in cui insiste l’area della Case Pater. In particolare si richiede la revisione

completa di quanto previsto dalla variante per ciò che attiene l’area, le destinazioni

d’uso (contrarietà a quelle commerciali, direzionali ed alberghiere) e gli indici ad essa

relativi (Indice di Fabbricabilità Territoriale ed altezza massima degli edifici).

Valutazione e parere tecnico

La variante non ha interessato l’ambito delle “case Pater” pertanto l’osservazione

non è ritenuta pertinente.

OSSERVAZIONE N° 12

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20764 del 16 settembre 2016, interessa le pp.cc. 404/1 e 405/1,

F.M. 4, attualmente aventi destinazione d’uso C2 ambito 3, per le quali si richiede la

riclassificazione in zona territoriale omogenea B4; in particolare si chiede una

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riperimetrazione dell’area affinché venga esclusa la p.c. 2179 che risulta essere di

altro proprietario non interessato all’esecuzione dell’intervento.

Valutazione e parere tecnico

Il vigente piano regolatore classifica l’area oggetto della osservazione come zona

omogenea di tipo B4 – Di completamento convenzionata. A seguito degli incontri

preliminari svolti presso la sede municipale con tutti i proprietari delle aree ricomprese

all’interno degli ambiti B4 e nel caso in esame anche con i proprietari delle aree

classificate in zona omogenea C2 – ambito 3, era parso di capire che tra le soluzioni

possibili per cercare favorire la concreta attuazione sia all’ambito B4-7 che al comparto

edificatorio ricompreso in zona omogenea C2 –ambito 3, vi fosse la possibilità di

prevedere un unico comparto che unisse i due ambiti e così è stato fatto. Con

l’osservazione presentata da parte dei proprietari delle aree del comparto B4-7 la

soluzione presentata da parte dell’amministrazione comunale non è stata giudicata

corretta, pertanto si procede a ripristinare le destinazioni d’uso previste nella tavola di

zonizzazione del piano escludendo unicamente dall’ambito 7 la porzione di area

individuata catastalmente con la p.c. 2179 che appartiene ad altro proprietario aderendo

alla richiesta avanzata sia dal proprietario stesso dell’area in oggetto che dal proprietario

delle aree che ha presentato osservazione. Vengono di conseguenza ripristinati i confini

del comparto C2-3 contenuti nel PRGC vigente.

OSSERVAZIONE N° 13

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20767 del 16 settembre 2016, interessa le pp.cc. 403/1-406-

404/1-405/1-402/21, F.M. 11, inserite all’interno dell’ambito 3, zona C2 e ha per

oggetto la richiesta di recepimento degli indirizzi e rimedi proposti dai proprietari di

tali particelle.

In particolare si ripropongono le medesime richieste presentate in sede di redazione

del PRGC e si evidenzia la mancata modifica del perimetro Ambito 3 includendo il

tratto terminale di via Cimarosa attualmente inserito nell’ambito 1, ritenendo che lo

stretto legame tra l’ambito 1 e 3, per ciò che concerne la realizzazione di qualsivoglia

intervento, sia penalizzante per i proprietari del secondo ambito.

Ritenendo insostenibile economicamente ogni iniziativa edificatoria, i proprietari

delle particelle evidenziano infine il mancato accoglimento delle seguenti richieste: la

realizzazione dell’ambito tramite due UMI e la non obbligatorietà di realizzare la

strada di collegamento tra gli accessi nord e sud.

Valutazione e parere tecnico

L’osservazione viene parzialmente accolta in quanto non è possibile accogliere in

sede di osservazione la richiesta di modifica del perimetro del comparto edificatorio

così come richiesto in quanto ciò comporterebbe la modifica di diritti di terzi che non

potrebbero opposi, secondo le disposizioni di legge, alle nuove decisioni prese

dall’Amministrazione Comunale. Pertanto il primo punto della osservazione deve

essere respinto.

Nel merito del secondo punto dell’osservazione ovvero dove si richiede la possibilità

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di prevedere l’attuazione del comparto C2-Ambito 3 in tempi differenti ovvero

consentire l’individuazione di due unità minime d’intervento (UMI) si ritiene che tale

richiesta possa essere favorevolmente accolta. Si procede pertanto modificare la

scheda d’ambito riferita al comparto in esame introducendo all’interno della voce

PRESCRIZIONI il seguente nuovo punto:

“ L’attuazione del comparto potrà avvenire per parti prevedendo così due UMI,

definite UMI A e UMI B. In sede di realizzazione di una delle due UMI, la viabilità

interna al comparto dovrà terminare con un voltatesta provvisorio finché non

troverà attuazione la seconda UMI e quindi sarà garantita l’unitarietà del tronco

stradale”

In questa sede non è possibile accogliere la parte della osservazione dove si richiede

che le due UMI abbiano accessi viari diversi e distinti: uno da sud ed uno da Nord

interrompendo così la viabilità interna del comparto nella sua parte centrale. Tale

nuova previsione verrebbe di fatto ad interrompere un collegamento viario, in

direzione nord – sud che, nelle previsioni originali del PRGC vigente, assume una

importanza rilevante. In futuro, quando l’Amministrazione Comunale riterrà di porre

mano ad un nuovo piano organico della mobilità su tutto il territorio comunale anche

la richiesta avanzata nella osservazione potrà essere presa di nuovo in considerazione

così come già relazionato in risposta alla osservazione n° 8 che si riferiva al comparto

edificatorio C2 Ambito 1.

Per effetto del ripristino della zona B4-7 in accoglimento della osservazione n° 12 il

perimetro del comparto C2 – ambito 3 viene riportato alla conformazione del piano

vigente.

Viene anche corretto un errore materiale presente nel perimetro della scheda

allegata di specifica per il comparto edificatorio in modo tale da farlo coincidere con il

perimetro riportato nella tavola di zonizzazione del piano.

Si allega la scheda d’ambito modificata riferita alla ZONA “C2 - AMBITO 3”.

OSSERVAZIONE N° 14

Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20778 del 16 settembre 2016, interessa la p.c. 115/2, F.M. 5,

classificata in zona omogenea B3, e ha per oggetto la richiesta di riconsiderare la

tipologia edilizia ammessa, all’interno della zona omogenea, consentendo anche la

possibilità di costruzioni plurifamiliari.

Valutazione e parere tecnico

Con l’accoglimento delle osservazioni similitrattate in altri punti del presente

documento anche la presente osservazione si deve ritenere favorevolmente accolta

in quanto all’interno della zona omogenea B3, attraverso le modifiche introdotte alle

norme di attuazione (art. 17 punto 6) si ammettono oltre che alle case singole anche

case isolate uni o bifamiliari.

OSSERVAZIONE N° 15

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Contenuto dell’osservazione

L’osservazione prot. 20786 del 16 settembre 2016, interessa la pp.cc. 3/2-5/1, F.M. 5,

ricadenti in Zona Omogenea B0, ed ha per oggetto la richiesta di inserimento di tali

aree in una nuova zona edificabile omogenea V “VERDE URBANO”, giusto art. 19 del

PRGC. Si chiede, in alternativa, per la stessa zona il ripristino della cubatura

preesistente, al fine di realizzare un manufatto utile alle esigenze familiari e

lavorative, ritenendo che la destinazione d’uso attuale della zona (edificabile) sia

tecnicamente non attuabile.

Valutazione e parere tecnico

La richiesta presentata non è pertinente in quanto non può essere considerata come

“osservazione” al documento di variante adottato ma si configura come nuova richiesta di

variante e pertanto dovrà essere trattata in altra sede.

OPPOSIZIONE N° 16

Contenuto dell’opposizione

L’opposizione prot. 20805 del 16 settembre 2016, interessa la p.c. 143/1, F.M. 5,

ricadente in Zona Omogenea B4 ambito 8, ed ha per oggetto la richiesta, in via principale,

di esclusione della particella 143/1 dall’ambito in quanto già infrastrutturata e

regolarmente accessibile dalla strada pubblica senza dover modificare la viabilità

esistente; in via subordinata, viene richiesta l’eliminazione dell’intero ambito dalla

variante sulla base della sua perdurante mancata attuazione e della sua concreta

irrealizzabilità.

Valutazione e parere tecnico

L’opposizione non è ritenuta pertinente in quanto con la variante n° 3 al PRGC non è stato

posto nessun vincolo di inedificabilità sull’area in esame né tantomeno nessun vincolo di

tipo procedurale. L’area in esame, con il vigente piano regolatore generale comunale, è

classificata in zona omogenea B4 ambito 8. La variante adottata quindi non ha modificato

nulla della previsione urbanistica originaria non avendo modificato né la destinazione

d’uso del bene né le modalità di attuazione del piano sul bene stesso. Il vincolo di tipo

procedurale è stato introdotto con l’approvazione del vigente PRGC e non è stato

modificato dalla presente variante.

Con la variante adottata però è stato modificato il perimetro dell’ambito d’intervento

ricomprendendo al suo interno delle aree non previste dal piano regolatore vigente e ciò

viene a modificare quelli che sono i rapporti percentuali tra le diverse proprietà delle aree

all’interno dell’ambito oltre che al numero di soggetti interessati a dare attuazione alle

previsioni di piano visto che la norma vigente prescrive che l’attuazione dell’ambito è

subordinata alla stipula di una convenzione tra l’amministrazione comunale ed i soggetti

proponenti l’intervento.

Pertanto considerato che l’obbiettivo che si poneva l’Amministrazione Comunale con la

presente variante riguardo all’ambito 8 della zona B4 era quello di cercare di agevolare

l’attuazione del comparto edificatorio concedendo maggiore flessibilità alle indicazioni di

piano; visto che il ricorrente, attraverso l’opposizione presentata, non ritiene che quanto

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proposto dall’Amministrazione comunale abbia conseguito l’obbiettivo prefigurato,si

propone di stralciare la modifica apportata alla scheda d’ambito 8 della zona B4

ripristinando tutte le condizioni, i vincoli e le destinazioni d’uso presenti nel vigente PRGC

revocando di fatto tutte le modifiche introdotte attraverso la variante e che hanno

interessato la zona omogenea B4 – ambito 8.

E’ stata presentata un’ultima osservazione in data 29/09/2016, prot. 21856, relativa

alla p.c. 544 F.M. 4, ricadente in Zona Omogenea, T9. Tale osservazione, risultando

depositata oltre i termini di legge, non è stata presa in esame.

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Comune di Ronchi dei Legionari

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ALLEGATI

Osservazione n. 12 – cfr.

Vd 14a) – Vd 14b)

Scheda zona C2 – ambito 1

Scheda zona C2 – ambito 3

Scheda zona B4 – ambito 7

Opposizione n. 16 – cfr.

Scheda zona B4 – ambito 8

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