Riferimento n° 147/13
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COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Provincia di Gorizia
Regione Friuli Venezia Giulia
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
RELAZIONE TECNICA
0 Prima emissione
01/10/2014
Rev. Oggetto Redatto Verificato Approvato Data
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I N D I C E
1 PREMESSE ...................................................................................................................................... 4
2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ..................................................................................... 6
3 DEFINIZIONI .................................................................................................................................. 10
4 DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE ................................................................................. 14
5 LIMITI ACUSTICI ............................................................................................................................ 18
5.1 LIMITI DI ZONA .................................................................................................................... 18
5.2 VALORI LIMITE DI EMISSIONE .......................................................................................... 20
5.3 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ........................................................................................ 21
5.4 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE ............................................................. 22
5.5 VALORI DI ATTENZIONE .................................................................................................... 23
5.6 VALORI DI QUALITÀ ........................................................................................................... 24
5.7 LIMITI INFRASTRUTTURE STRADALI ............................................................................... 25
5.8 LIMITI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ........................................................................ 27
6 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ....................................................................... 28
6.1 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ TERRITORIALI (U.T.) ................................................... 28
6.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE PARAMETRICA (Z.P.) ............ 28
6.3 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE AGGREGATA (Z.A.) ............... 29
6.4 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLA RETE STRADALE ............ 30
6.5 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA ........................................................................... 31
6.6 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE INTEGRATA (Z.I.) ................... 32
6.7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE DEFINITIVA (Z.D.) .................. 33
7 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI................ 34
7.1 DESCRIZIONE GENERALE ................................................................................................ 34
7.2 VIABILITA’ ............................................................................................................................ 34
7.3 RICETTORI SENSIBILI ........................................................................................................ 34
7.4 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI ............................................................................ 35
7.5 ELABORAZIONE DEI DATI AI FINI ACUSTICI ................................................................... 39
7.6 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO .................................................................................................................... 43
7.7 ZONIZZAZIONE DEFINITIVA .............................................................................................. 44
8 PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE LEGGE FRIULI VENEZIA GIULIA N. 16 DEL 18/06/2007 ...................................................................................................................................... 44
8.1 PIANI DI RISANAMENTO .................................................................................................... 44
8.2 REQUISITI ACUSTICI .......................................................................................................... 46
8.3 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO .................................................................................... 47
8.4 INFORMAZIONE SUL RUMORE AMBIENTALE ................................................................. 48
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8.5 COMPETENZE DELLA REGIONE ...................................................................................... 48
8.6 COMPETENZE DELLE PROVINCE .................................................................................... 49
8.7 COMPETENZE DEI COMUNI .............................................................................................. 50
8.8 ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ........................................................................................................................... 50
A L L E G A T I
ALLEGATO 1: Tavola 1 – Quadro sintetico realtà territoriale P.R.G.
ALLEGATO 2: Tavola 2 – Quadro sintetico unità territoriali U.T.
ALLEGATO 3: Tavola 3 – Zonizzazione parametrica Z.P.
Tabella classificazione unità territoriali Z.P.
ALLEGATO 4: Tavola 4 – Zonizzazione Aggregata Z.A.
Tabella modifiche classificazione unità territoriali Z.A.
ALLEGATO 5: Tavola 5 – Fasce di pertinenza acustiche infrastrutture di trasporto
ALLEGATO 6: Tavola 6 – Fasce cuscinetto zone industriali
ALLEGATO 7: Tavola 7 – Zonizzazione Integrata Z.I.
ALLEGATO 8: Tavola 8 – Zonizzazione Definitiva Z.D.
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1 PREMESSE
Scopo del presente incarico è la redazione della classificazione acustica realizzata in attuazione della
Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge della Regione
Friuli Venezia Giulia n. 16 del 18/06/2007 Titolo II “Norme in materia di tutela dell’inquinamento
acustico” e D.G.R. n. 463 del 05/03/2009 “Adozione di criteri e linee guida per la redazione dei piani
comunali di classificazione acustica del territorio” che consiste nella suddivisione del territorio
comunale in zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate
nella Tabella A del DPCM 14/11/1997.
Il piano di Classificazione Acustica persegue i seguenti obiettivi:
• Salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente
esterno e negli ambienti abitativi;
• Regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono
compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
• Perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente
inquinate;
• Promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre
l’inquinamento acustico.
La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o
previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o
riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento
di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità
ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di
prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove
aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in
aree già urbanizzate.
La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio i limiti per il
rumore indicati nelle tabelle allegate al DPCM 14/11/1997 e cioè i valori limite di emissione, i valori
limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.
L'attività di classificazione acustica consentirà di predisporre, per le sorgenti sonore e le aree dove ciò
si rende necessario, piani di risanamento comunali o a cura del titolare della sorgente sonora. Per
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prevenire l'insorgere di nuove situazioni di inquinamento acustico si tratta di applicare misure di
carattere urbanistico ed edilizio, cioè di vincoli e criteri "acustici", che impongano ai nuovi sviluppi
insediativi la conformità ai valori limite stabiliti dalla normativa vigente.
Il processo di zonizzazione non si limita a "fotografare l'esistente" ma, tenendo conto della
pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, prevede una classificazione in
base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente
abitativo dal rumore.
L'approvazione dei progetti di nuove infrastrutture di trasporto soggette a Valutazione di impatto
ambientale deve automaticamente comportare, con le modalità procedurali stabilite dalla normativa
vigente, la modifica della classificazione acustica in coerenza con i criteri di classificazione indicati
dalla Regione.
Le nuove previsioni di insediamenti residenziali, prospicienti le principali infrastrutture di trasporto già
in esercizio, devono basarsi, così come stabilito dalla Legge n. 447/1995 e dalla LR n. 13/2001, su
una valutazione previsionale di clima acustico positiva e cioè deve essere garantito, per i nuovi
ricettori, il rispetto dei limiti per l'ambiente esterno della classe acustica di appartenenza, anche con
specifica valutazione dei livelli sonori prodotti dall'infrastruttura stessa.
Le operazioni che hanno portato alla stesura della classificazione acustica in zone si possono
suddividere in due fasi: una prima fase che si fonda su informazioni urbanistiche messe a disposizione
dall’amministrazione comunale ed una seconda fase che si basa sugli effetti acustici che le attività
presenti esercitano sul territorio, sulle interazioni tra le diverse sorgenti e sulle previsioni urbanistiche
che modellano lo sviluppo territoriale.
Il presente P.C.C.A. è stato sviluppato seguendo la logica di privilegiare in generale e in ogni caso
dubbio, le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento
degli obbiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95.
Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è
essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo
conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in corso del piano medesimo.
Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio potrebbero evidenziare il mancato
rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell’Amministrazione comunale,
l’obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico.
Il piano di zonizzazione è inoltre uno strumento dinamico che dovrà essere aggiornato allo sviluppo
degli studi epidemiologici sui rischi da inquinamento acustico e all’evoluzione della pianificazione
territoriale.
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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ha regolato l'attività
umana rispetto al rumore, lasciando alle Amministrazioni Comunali il compito di classificare e
bonificare il territorio.
La legge 447 del 26 ottobre 1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” ribadisce l’obbligo
della zonizzazione comunale all’art. 6 e stabilisce le funzioni ed i compiti dei Comuni:
• l’art. 6 ne elenca le competenze amministrative;
• l’art. 7 definisce i piani di risanamento dei Comuni;
• l’art. 8 norma le valutazioni d’impatto acustico, la cui documentazione deve essere presentata ai
Comuni;
• l’art. 10 le sanzioni amministrative che si pagano ai Comuni;
• all’art. 14 dedica uno specifico comma ai controlli che devono essere esercitati dai Comuni.
Appare quindi evidente che il Comune ha una funzione centrale nella tutela della popolazione
dall’inquinamento acustico.
Le competenze dei Comuni si riassumono come di seguito elencato:
• Classificazione del territorio comunale;
• Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione del territorio;
• Adozione dei piani di risanamento;
• Controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
• Adozione dei regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
• Rilevazioni e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
• Funzione amministrativa di controllo;
• Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
• Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee;
• Redazione della relazione biennale sullo stato acustico per i Comuni con popolazione superiore ai
50.000 abitanti.
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La prima competenza a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale secondo
i criteri previsti dalle seguenti normative:
La normativa nazionale
• Legge quadro
− Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
• Limiti massimi di esposizione al rumore
− D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno"
• Valori limite delle sorgenti sonore
− D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
• Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico
− D.M. 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico"
• Rumore da traffico ferroviario
− D.P.R. 18/11/1998 n. 459 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11
della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario"
• Rumore aeroportuale
− D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
− D.P.R. 11/12/1997 n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione
dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
− D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il
controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché
criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico"
− D.P.R. 09/11/99 n. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni”
− D.M. 3/12/99 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”
• Infrastrutture di trasporto
− D.M. 29/11/00 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
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− D.M. 23/11/01 “Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 -
Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi
pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e
abbattimento del rumore, in GU n. 288 del 12/12/01”
− D.P.R. 30/03/2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della
legge 26 ottobre 1995 n. 447”.
• Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo
− D.P.C.M. 18/09/1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante"
− D.P.C.M. 19/12/1997 "Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di
controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico
spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
1997"
− D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
• Impianti a ciclo continuo
− D.M. 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo
continuo”
• Requisiti acustici passivi degli edifici
− D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
• Tecnico competente in acustica
− D.P.C.M. 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1
lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge
quadro sull'inquinamento acustico".
La normativa regionale
− Legge Regionale FVG n. 16 del 18/06/2007 Titolo II “Tutela dall’inquinamento acustico”;
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− Delibera della Giunta Regionale FVG n° 463/2009 “L.R. 16/2007. Adozione di criteri e linee guida
per la redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica del territorio ai sensi dell’art.18, c.
1, lett. a) delle L.R. 16/2007. Approvazione definitiva”.
I limiti assoluti diurni e notturni previsti per ciascuna classe dal DPCM 1/3/1991 sono stati integrati dai
limiti di emissione e dai valori di attenzione e qualità. stabiliti dal D.L.447/95 e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore” a cui fa riferimento la Legge Regionale.
Quest’ultimo decreto definisce i limiti di emissione come valore massimo di rumore che può essere
emesso da una sorgente. All’art.3 individua i limiti assoluti di immissione quale valore massimo di
rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno. L’articolo 4
delinea il limite differenziale di immissione quale differenza tra il livello del rumore ambientale e il
livello del rumore residuo in ambiente abitativo.
Il superamento dei sopra elencati limiti comporta le sanzioni amministrative definite dall’articolo 10
della 447/95.
L’art. 6 definisce il valore di attenzione quale livello di rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente e quale valore massimo immesso da una o più
sorgenti il cui superamento comporta il piano di risanamento. L’art.7 definisce il valore di qualità come
obbiettivo da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili per realizzare gli obbiettivi di tutela dall’inquinamento acustico. Il DPCM
14/11/1997 conferma l’impostazione del DPCM 1/3/1991 che fissava un’unica tabella valida per tutte
le tipologie delle sorgenti, e introduce il concetto delle fasce di pertinenza per le strutture stradali e
ferroviarie, demandando ai decreti l’indicazione di limiti per tali sorgenti, all’interno della fascia nonché
l’ampiezza delle fasce.
La rumorosità di tipo stradale è regolata dal decreto n°142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. (GU n. 127 del 1-6-2004)”, ed il rumore dovuto al
trasporto su rotaia è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 18/11/1998 N.459
“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995 N.447 in materia di
inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.
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3 DEFINIZIONI
• Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana,
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
• Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o
di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad
attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si
svolgono le attività produttive;
• Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a
stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree
adibite ad attività sportive e ricreative;
• Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non elencate al punto precedente;
• Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;
• Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
• Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per l'ambiente;
• Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti
dalla presente legge;
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• Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico;
• Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono
le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso
tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00;
• Tempo a lungo termine (TL): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del
quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che
influenzano la rumorosità di lungo periodo;
• Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le
condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
• Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più
tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno;
• Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A" LAS, LAF, LAI: Esprimono i valori
efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti
di tempo "slow", "fast", "impulse";
• Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax: Esprimono i valori
massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e le costanti di tempo "slow", "fast",
"impulse";
• Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione
sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la
medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del
tempo:
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dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata, considerato in un
intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2; PA(t) è il valore istantaneo della
pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 µPa è la pressione
sonora di riferimento.
• Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo
termine TL (LAeq,TL): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al
tempo a lungo termine (LAeq,TL) può essere riferito:
a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione:
essendo N i tempi di riferimento considerati.
b. al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di ora all'interno del TO nel
quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla
seguente relazione:
dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell' i-esimo TR.
E' il livello che si confronta con i limiti di attenzione.
( )( )AdBdt
p
tp
ttL
T
ATAeq
−= ∫
0
2
0
2
12
,
1log10
( ) ( )AdBN
LN
i
iTL
TLAeqRAeq
= ∑
=1
,1,0
, 101
log10
( ) ( )AdBM
LM
i
iTL
TAeqRAeq
= ∑
=1
,1,0
, 101
log10
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• Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL): è dato dalla formula:
dove
t2 - t1 è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;
tO è la durata di riferimento (1s)
• Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato
tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche
sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale
rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
1. nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;
2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR;
• Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
"A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le
identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi
sonori atipici.
• Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di
rumore residuo (LR):
LD=(LA-LR)
• Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto
alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.
( )( )AdBdt
p
tp
tLSEL
t
t
AAE
== ∫
2
1
2
0
2
0
1log10
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• Fattore correttivo (Ki): Ë la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di
rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:
− per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB
− per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB
− per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB
− I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
• Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al
periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di
persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo
parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere
diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).
• Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione:
LC:LA + KI + KT +KB
4 DEFINIZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE
Il DPCM 01/3/1991 ha stabilito nella tabella 2 che il territorio dovesse essere suddiviso in 6 classi di cui
veniva data una descrizione sintetica.
La Legge 447/95 e il DPCM 14/11/97 hanno confermato la suddivisione e la breve descrizione
integrando il sistema dei limiti.
Le definizioni di ogni classe ed i parametri previsti dal Decreto Regionale per l’attribuzione delle classi
acustiche in conformità alle destinazioni urbanistiche sono qui di seguito riportati.
CLASSE I: Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le
stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (ad esempio case di cura, cliniche, asili e
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piccole scuole, etc., inseriti in edifici che hanno anche altre destinazioni d'uso); in tal caso assumono
la classificazione attribuita all'area circostante l'edificio in cui sono poste.
I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione
specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.
Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto
rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno
determinato una condizione di particolare pregio: le aree residenziali rurali di antica formazione
ubicate al di fuori del contesto urbanizzato e classificate nel PGT come centri storici o zone agricole.
Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico,
artistico ed architettonico e porzioni di centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito
essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure
con destinazione residenziale di pregio).
Le aree destinate a parchi nazionali, regionali e di interesse locale, riserve naturali ad eccezione di
quelle parti del territorio su cui insistono insediamenti produttivi, abitativi e aree agricole nelle quali
vengano utilizzate macchine operatrici.
Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le
caratteristiche della zona a cui sono riferite.
Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I, ma possono essere inseriti anche in classe II o
III.
Per quanto attiene le aree di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 447/95 per le quali si intendono
individuare valori limite inferiori a quelli stabiliti per la classe I, così come indicato dalla LR n.13/2001,
articolo 2, comma 3, lettera i), è necessario che tale scelta sia adeguatamente supportata da
considerazioni di tipo acustico che devono essere riportate nella relazione di accompagnamento alla
zonizzazione.
CLASSE II: Aree destinate ad uso Prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale,
con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali ed artigianali.
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività
commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.
In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che le stesse non
debbano essere inserite, a causa del contesto, in classi più elevate (Classe III, IV, V).
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Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione,
e le zone di "verde privato" così come classificate negli strumenti urbanistici. A condizione che
l'edificazione sia di bassa densità, non si rilevi la presenza di attività produttive, artigianato di servizio
con emissioni sonore significative, attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze
esistenti, non siano presenti infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico
locale.
I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse storico-artistico-
architettonico, di norma non vanno inseriti in Classe II, vista la densità di popolazione nonché la
presenza di attività commerciali e uffici, e ad esse dovrebbe essere attribuita la Classe III o IV.
CLASSE III: Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano
macchine operatrici.
Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le
aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.
Sono da comprendere in questa classe le aree residenziali caratterizzate dalla presenza di viabilità
anche di attraversamento, di servizi pubblici e privati che soddisfano bisogni non esclusivamente
locali, comprese attività commerciali non di grande distribuzione, uffici, artigianato a ridotte emissioni
sonore, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le
aree coltivate e con quelle interessate dall’attività di insediamenti zootecnici.
Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da
equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi possibili: IV-V -VI).
In questa classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio,
campi da tennis, ecc.).
CLASSE IV: Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le
aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con
limitata presenza di piccole industrie.
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Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata
presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie.
Sono inseriti in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di
carburante e autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.
Le aree destinate alla residenza e ad attività terziarie, interessate da intenso traffico veicolare, con
alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, con presenza di attività
artigianali.
Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo
residenziale-produttivo, e con le aree agricole interessate dalla presenza di impianti di trasformazione
del prodotto agricolo (caseifici, cantine sociali, etc.) che sono da ritenersi a tutti gli effetti attività
produttive.
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.
La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di
residenze non connesse agli insediamenti industriali.
Sono di norma individuate come zone urbanistiche di tipo D nei Piani di Governo del Territorio.
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le Aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e prive
d’insediamenti abitativi.
La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte
specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Può essere presente
una limitata presenza di attività artigianali. L'area deve essere priva di insediamenti abitativi ma è
ammessa l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei
custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel PGT.
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5 LIMITI ACUSTICI
5.1 LIMITI DI ZONA
Per completezza espositiva, si precisa che ad ogni classe acustica corrispondono valori limite di
esposizione al rumore, differenziati per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e notturno (dalle ore 22
alle 6), aventi come indicatore il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LeqA),
espresso in dB(A).
I valori limite relativi alla disciplina delle sorgenti sonore, sono suddivisi in valori limite di emissione;
valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione.
Sono invece relativi alla pianificazione delle azioni di risanamento e miglioramento i valori di
attenzione e quelli di qualità.
La classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore
ambientale, costituisce la premessa necessaria per:
• verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio
provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di
bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
• fornire, già in fase di localizzazione e progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione
acustica di nuovi impianti, infrastrutture, opere o interventi;
• fornire elementi utili per la previsione di nuove destinazioni d’uso del territorio;
• orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del
parametro costituito dal clima acustico.
All’interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto
dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le aree in
esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica
comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante
dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.
Nelle seguenti tabelle si riportano i valori citati con la relativa definizione fissati dal D.P.C.M. 14/11/97.
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Limiti da rispettarsi in ambiente esterno per sorgenti fisse e mobili
Classi di destinazione d’uso
del territorio
Limiti Immissione
valore massimo immesso da
1 o più sorgenti
Limiti Emissione
valore massimo immesso da 1 sorgente
Valori Attenzione
valore massimo immesso da
1 o più sorgenti
Valori di qualità
valore massimo immesso da
1 o più sorgenti
Superare i limiti
comporta sanzioni amministrative
Superare anche 1 solo dei valori comporta il piano di
risanamento
Obbiettivo da conseguire con i
piani di risanamento
Diurno 6/22
Notturno 22/6
Diurno 6/22
Notturno 22/6
Intero periodo di riefrimento
Riferito ad 1 ora
Diurno
6/22 Notturno
22/6
Diurno
6/22 Nott.
22/6 Diurno
6/22 Nott.
22/6
I Aree particolarmente
protette 50 40 45 35 50 40 60 45 47 37
II Aree prevalentemente
residenziali 55 45 50 40 55 45 65 50 52 42
III Aree di tipo misto 60 50 55 45 60 50 70 55 57 47
IV Aree di intensa attività umana 65 55 60 50 65 55 75 60 62 52
V Aree prevalentemente
industriali 70 60 65 55 70 60 80 65 67 57
VI Aree esclusivamente
industriali 70 70 65 65 70 70 80 75 70 70
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5.2 VALORI LIMITE DI EMISSIONE
Il valore limite di emissione è definito come «il valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa» (articolo 2, comma 1, lettera e)
della Legge 447/95), ossia rilevato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
Valori limite di emissione (Art. 2 e Tab. B del DPCM) – Leq in dB(A)
Classi e destinazioni d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno
(06.00-22.00)
Notturno
(22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette 45 35
II Aree prevalentemente
residenziali 50 40
III Aree di tipo misto 55 45
IV Aree di intensa attività
umana 60 50
V Aree prevalentemente
industriali 65 55
VI Aree esclusivamente
industriali 65 65
Nota: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse sono anche regolamentati, laddove previsto, dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.
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5.3 VALORI LIMITE DI IMMISSIONE
I valori limite assoluti di immissione, previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera a) della Legge 447/95,
consistono nel livello massimo di rumore che può essere generato nell’ambiente esterno dall’insieme
delle sorgenti sonore che concorrono alla produzione del rumore ambientale.
Valori limite assoluti di immissione (art. 3 e Tab. C del DPCM) – Leq in dB(A)
Classi e destinazioni d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno
(06.00-22.00)
Notturno
(22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette 50 40
II Aree prevalentemente
residenziali 55 45
III Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attività
umana 65 55
V Aree prevalentemente
industriali 70 60
VI Aree esclusivamente
industriali 70 70
Nota:I valori limite sopra riportati non si applicano al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all’art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc), all’interno delle rispettive fasce di pertinenza. All’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono alle immissioni sonore soggette ai limiti della presente tabella.
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5.4 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE
I valori limite differenziali di immissione, previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95,
esprimono la differenza massima ammissibile all’interno degli ambienti abitativi tra i livelli equivalenti
del rumore ambientale e del rumore residuo, ovvero del rumore in assenza di specifiche sorgenti
considerate disturbanti.
Valori limite differenziali di immissione (Art. 4 del DPCM) – Leq in dB(A)
Limiti differenziali di immissione per sorgenti fisse
Sono i limiti all’incremento determinato dalla sorgente in esame, devono essere rispettati all’interno degli ambienti abitativi (salvo per le aree esclusivamente industriali)
superare i limiti comporta sanzioni amministrative
Diurno
(06.00-22.00)
Notturno
(22.00-06.00)
5 dB 3 dB
I limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, in cui ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
il rumore ambientale (compresa la sorgente in esame) misurato a finestre aperte deve essere inferiore a
il rumore ambientale (compresa la sorgente in esame) misurato a finestre chiuse deve essere
inferiore a
Diurno
(06.00-22.00)
Notturno
(22.00-06.00)
Diurno
(06.00-22.00)
Notturno
(22.00-06.00)
50 40 35 25
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5.5 VALORI DI ATTENZIONE
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 447/95, il valore di attenzione è «il valore di
rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente».
Valori di attenzione (Art. 6 del DPCM) – Leq in dB(A)
Per tutte le classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno
(06.00-22.00)
Notturno
(22.00-06.00)
Se riferiti ad un’ora I valori dei limiti di immissione
aumentati di 10dB(A) I valori dei limiti di immissione
aumentati di 5dB(A)
Se relativo all’intero periodo di riferimento
I valori dei limiti di immissione I valori dei limiti di immissione
Nota: I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali
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5.6 VALORI DI QUALITÀ
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) della Legge 447/95, i valori di qualità consistono nei valori
di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di
risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro sull’inquinamento
acustico.
Valori di qualità (Art. 7 e Tab. D del DPCM) – Leq in dB(A)
Classi di destinazione d’uso del territorio
Tempi di riferimento
Diurno
(06.00-22.00)
Notturno
(22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette 47 37
II Aree prevalentemente
residenziali 52 42
III Aree di tipo misto 57 47
IV Aree di intensa attività umana 62 52
V Aree prevalentemente
industriali 67 57
VI Aree esclusivamente
industriali 70 70
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5.7 LIMITI INFRASTRUTTURE STRADALI
Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare», fissa le ampiezze delle fasce territoriali di
pertinenza acustica per ogni tipo di strada, sia esistente sia di nuova costruzione, con i relativi limiti di
rumore immesso dal traffico.
Per le infrastrutture del traffico esistenti e per quelle di nuova costruzione, i valori limite sono riportati
rispettivamente nelle due seguenti tabelle.
Fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali esistenti e relativi valori limite.
AAutostrada
0-100(fascia A)
70 60100-250(fascia B)
65 550-250
(fascia A + B)
50 40
BExtraurbana
principale
0-100(fascia A)
70 60100-250(fascia B)
65 550-250
(fascia A + B)
50 40
Ca0-100
(fascia A)70 60
100-250(fascia B)
65 550-250
(fascia A + B)
50 40
Cb0-100
(fascia A)70 60
100-150(fascia B)
65 550-150
(fascia A + B)
50 40
Da 0-100 70 60 0-100 50 40
Db 0-100 65 55 0-100 50 40
EUrbana di quartiere
0-30 0-30
FLocale
0-30 0-30
Valori limite:
DUrbana di
scorrimento
Definiti dai comuni in modo conforme alla
zonizzazione acustica
Definiti dai comuni in modo conforme alla
zonizzazione acustica
Diurno
[dB(A)]
Notturno
[dB(A)]
Ampiezza
fascia di
pertinenza
acustica (m
dal bordo
strada)
Valori limite: Ampiezza
fascia di
pertinenza
acustica (m
dal bordo
strada)
Valori limite:TIPO DI
STRADA
(secondo il
codice della
strada)
SOTTOTIPI A
FINI
ACUSTICI
(secondo
norme CNR
1980 e
direttive PUT)
CExtraurbana
di scorrimento
Ampiezza
fascia di
pertinenza
acustica (m
dal bordo
strada)
Diurno
[dB(A)]
Notturno
[dB(A)]
Diurno
[dB(A)]
Notturno
[dB(A)]
Tutti i ricettoriScuole (solo limite diurno),
ospedali, case di cura e di riposo
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Fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione e relativi valori limite
AAutostrada
250 65 55 50 40
BExtraurbana
principale250 65 55 50 40
C1 250 65 55 50 40
C2 150 65 55 50 40
DUrbana di
scorrimento100 65 55 50 40
EUrbana di quartiere
30
FLocale
30
Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica
Definiti dai comuni in modo conforme alla zonizzazione acustica
TIPO DI STRADA
(secondo il
codice della
strada)
SOTTOTIPI A
FINI ACUSTICI
(ex DM 5/11/2001 -
Norme funz. E
geom. )
CExtraurbana di
scorrimento
Ampiezza fascia
di pertinenza
acustica (m dal
bordo strada)Diurno [dB(A)] Notturno [dB(A)] Diurno [dB(A)] Notturno [dB(A)]
Tutti i ricettoriScuole (solo limite diurno),
ospedali, case di cura e di riposo
Valori limite: Valori limite:
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5.8 LIMITI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
I limiti e i valori individuati dal DPR 18/11/1998 N.459 “Regolamento recante norme di esecuzione
dell’art.11 della legge 26 ottobre 1995 N.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario” sono i seguenti :
Fasce di pertinenza per le infrastrutture ferroviarie e relativi valori limite.
Limiti rumore da traffico ferroviario
Tipologia del ricettore
Case di cura e ospedali e case di
riposo Scuole Altri ricettori
fascia di 250 metri dalla mezzeria dei binari esterni
fascia fino a 100 m dalla mezzeria
fascia da 100 a 250 m dalla mezzeria
Diurno 6/22
Notturno 22/6
Diurno 6/22
Notturno 22/6
Diurno 6/22
Notturno 22/6
Diurno 6/22
Notturno 22/6
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h
50 40 50 - 70 60 65 55
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità
di progetto superiore a 200 km/h
50 40 50 - 65 55 65 55
Il DPR 459/98 individua i dati della infrastruttura ai lati delle fasce di pertinenza di ampiezza 250 metri
all’interno delle quali l’infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica ma
sono quelli stabiliti dal decreto medesimo.
Per le altre sorgenti presenti all’interno di tale fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione
acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, comprese quelle ferroviarie non deve
superare i limiti stabiliti dal decreto 459/98.
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6 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Secondo quanto previsto dal D.G.R. N. 463/2009 “L.R. 16/2007. Adozione di criteri e linee guida per la
redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica del territorio ai sensi dell’art.18, c. 1, lett. a)
delle L.R. 16/2007. Approvazione definitiva” i criteri utilizzati per la classificazione acustica sono i
seguenti:
6.1 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ TERRITORIALI (U.T.)
All’interno del territorio comunale sono state individuate Unità Territoriali (U.T.). Le UT sono
identificate da un poligono chiuso avente un’unica destinazione urbanistica, in riferimento alla
zonizzazione dello strumento urbanistico di pianificazione comunale (P.R.G.) la cui superficie è
delimitata da infrastrutture di trasporto e/o da discontinuità geomorfologiche (TAV. 2).
Le U.T. costituiscono quindi i poligoni di base per la suddivisione del territorio comunale in zone
acustiche.
6.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE PARAMETRICA (Z.P.)
L’ossatura della classificazione in zone acustiche è stata ottenuta attenendosi alle localizzazioni pre-
esistenti, basandosi su dati descrittivi delle attività, della popolazione e dei servizi esistenti, così come
forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale e dall’Ufficio T.A.R.S.U.
La Z.P. si basa sulla valutazione di parametri oggettivi, definiti in base alle linee guida mediante
apposito calcolo dei Parametri Rappresentativi dei Fattori Territoriali (P.R.F.T.) che la caratterizzano,
sotto il profilo acustico, facendo riferimento allo stato di fatto.
I Parametri Rappresentativi nello specifico sono:
• numero di residenti per ettaro
• superficie occupata per ettaro di attività produttive (industriali/artigianali*)
• superficie occupata per ettaro di attività terziarie (commerciali / terziarie / artigianato di
servizio)
I valori soglia per l’assegnazione dei punteggi sono riportati nella seguente Tabella.
Riferimento n° 147/13
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Soglie per la definizione dei punteggi da assegnare ai P.R.F.T.
SOGLIE NUMERICHE
PARAMETRI
POPOLAZIONE (abitanti/ettaro)
ATTIVITA’ TERZIARIE (M
2/ettari)
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(M2/ettari)
SOGLIA PUNTI SOGLIA PUNTI SOGLIA PUNTI
NULLA - - 0 1
BASSA ≤ 10 1 ≤ 100 1 ≤ 250 2
MEDIA ≤ 30 2 ≤ 500 2 > 250 4
ALTA > 30 3 > 500 4 -
I punteggi associati ai rispettivi parametri vengono sommati per ricavare un PUNTEGGIO GLOBALE
che permette la definizione parametrica delle classi II, III e IV come dalla seguente Tabella.
Assegnazione della classe acustica in funzione del punteggio globale dei P.R.F.T.
PUNTEGGIO GLOBALE CLASSE ACUSTICA
3 II
4-5 III
≥ 6 IV
Il risultato di queste elaborazioni automatiche è rappresentato in una tavola grafica conforme (TAV.3).
Nella stessa tavola vengono identificate in classe I: i parchi, i plessi scolastici e la casa di riposo in
classe V le UT a destinazione urbanistica D (impianti produttivi), aree di cava con attività estrattiva.
Anche le aziende agricole presenti nel territorio comunale vanno opportunamente censite, georiferite e
rappresentate nella stessa TAV. 3.
6.3 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE AGGREGATA (Z.A.)
I risultati emersi dalla Zonizzazione Parametrica sono stati criticamente analizzati per giungere alla
definizione della Zonizzazione Aggregata (Z.A.) (TAV. 4).
L’art. 4, comma 1 lettera a) della legge 447/95 stabilisce il contatto diretto di aree quando i valori si
discostano in misura superiore a 5 dB di livello sonoro equivalente misurato. Qualora
nell’individuazione delle aree, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a
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causa di preesistenti destinazioni d’uso, possono evidenziarsi due potenziali situazioni di deroga
rispetto ai confini tra zone a classi differenti:
• SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA’: il superamento di 5 dB non è comprovato
anche da rilievi fonometrici, pertanto non è necessario provvedere al piano di risanamento
acustico comunale;
• SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’: il superamento di 5 dB è comprovato anche da rilievi
fonometrici, pertanto sarà necessario provvedere al piano di risanamento acustico comunale
al fine di riportare il clima acustico entro tali limiti.
Le modalità di aggregazione delle varie classi deve avvenire in maniera differenziata in funzione delle
classi di partenza e sulla base di specifici test e criteri stabiliti dalle linee guida.
6.4 CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLA RETE STRADALE
Considerata la loro rilevanza per l’impatto acustico ambientale, strade, autostrade e ferrovie sono
elementi di primaria importanza nella predisposizione acustica.
Come già segnalato, il decreto attuativo relativo alle infrastrutture ferroviarie è stato pubblicato con
DPR 18/11/1998 n° 459. Per quanto concerne le infrastrutture stradali il provvedimento è il DPR
30/03/2004 n° 142.
Questi regolamenti di disciplina prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o
binari) dette “fasce di pertinenza”, di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria
dell’infrastruttura stradale (come individuata dal D.Lvo 285/92) o ferroviaria (DPR 459/98).
Sempre con riferimento ai sopra citati decreti, le fasce di pertinenza non sono elementi della
zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i
criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costituire in pratica delle “fasce di deroga” relative alla
sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull’arteria a cui si riferiscono, rispetto al
limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che
interessano detta zona.
Si ricorda che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l’obbligo di predisporre e
presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate
dal Ministero dell’ambiente (estratto dell’articolo 10 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda
per il testo integrale).
Le infrastrutture stradali e le relative fasce di pertinenza sono rappresentate nella TAV.5
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Qualora i valori limite per le infrastrutture non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base
a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere ad
interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all’altezza di 1,5 metri
dal pavimento.
6.5 FASCE DI PERTINENZA FERROVIARIA
La fascia di pertinenza ferroviaria, per le linee esistenti e per quelle di nuova realizzazione con
velocità di progetto non superiore a 200 km/h, è di 250 metri per lato (misurati a partire dalla mezzeria
del binario esterno) ed è suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, è denominata
“fascia A” ed ha una larghezza di 100 metri mentre la seconda, esterna alla prima e denominata
“fascia B”, è larga 150 metri.
Per queste infrastrutture valgono i seguenti limiti assoluti di immissione (da misurare all’esterno degli
edifici interessati):
a) 50 dB(A) per il livello equivalente diurno e 40 dB(A) per il livello equivalente notturno in
corrispondenza di scuole (per le quali vale solo il limite diurno), ospedali, case di cura e di
riposo che ricadano all’interno delle due fasce;
b) 70 dB(A) per il livello equivalente diurno e 60 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli
altri ricettori all’interno della fascia A;
c) 65 dB(A) per il livello equivalente diurno e 55 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli
altri ricettori all’interno della fascia B.
Per quanto riguarda le reti di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h la
fascia di pertinenza è unica e con larghezza pari a 250 metri per lato e i valori limite assoluti di
immissione restano invariati, rispetto ai precedenti, per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura
e di riposo; per gli altri ricettori, i limiti corrispondono a quelli della fascia B.
Nel caso in cui i valori indicati alle lettere a), b) e c) e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori
stabiliti alla tabella C del DPCM 14/11/97 non siano tecnicamente conseguibili per motivi di tipo
economico, tecnico o di carattere ambientale, il D.P.R. 459/98 prevede la possibilità di operare
direttamente sui ricettori; in tal caso devono essere rispettati i seguenti limiti:
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d) 35 dB(A) per il livello equivalente notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
e) 40 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori;
f) 45 dB(A) per il livello equivalente diurno per le scuole.
Questi valori devono essere rilevati effettuando la misura al centro della stanza, a finestre chiuse, con
il microfono posto a 1,5 metri di altezza dal pavimento.
Per le aree non ancora edificate, gli interventi da realizzare per il rispetto dei limiti indicati alle
precedenti lettere a), d), e) ed f) sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata
all’interno delle fasce di pertinenza.
6.6 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE INTEGRATA (Z.I.)
La Zonizzazione Integrata è il risultato della sovrapposizione della Zonizzazione Aggregata, delle
infrastrutture di trasporto con le relative fasce di pertinenza, delle fasce di rispetto per le aree
industriali e tiene conto delle modifiche alle U.T. avvenute con la zonizzazione aggregata.
6.6.1 ARMONIZZAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE AGGREGATA CON I COMUNI CONTERMINI
Al fine di garantire l’omogeneità delle zone acustiche a confine del territorio comunale con il Piano
Comunale di Classificazione Acustica dei comuni contigui, si deve procedere alle opportune verifiche
di compatibilità. Le valutazione saranno eseguite con i relativi Piani di Classificazione Acustica qualora
presenti. In assenza di tali piani le verifiche saranno eseguite sulla base degli strumenti urbanistici
comunali a disposizione (P.R.G.).
6.6.2 GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE FASCE DI RISPETTO
Se un edificio verrà a trovarsi “a cavallo” dei perimetri delle fasce definite in precedenza, si attribuisce
e tale edificio la classe acustica della fascia che anche soltanto lo “lambisce”. In caso di edificio
interessato da più fasce, si assumono i limiti della fascia caratterizzata dalla classe acustica superiore.
Le pertinenze possono invece essere “tagliate” dal perimetro delle fasce ovvero possono essere
suddivise in due o, al limite, più parti ed assumere limiti differenti.
6.6.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE
TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL’APERTO
Nella scelta di ubicazione di queste aree, la cui proposta è stata avanzata dall'amministrazione
comunale, è stata perentoriamente considerata l'eventuale presenza dei recettori limitrofi e degli altri
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aspetti collegati alle manifestazioni, ad esempio il traffico indotto. Tali aree non sono state individuate
in prossimità di ospedali e case di cura ed, in genere , a U.T. di classe I; la vicinanza con scuole è
ammissibile a patto che venga esclusa espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in
concomitanza con l’orario scolastico.
La scelta delle aree è stata avanzata dall'amministrazione comunale e valutata in funzione
dell'idoneità acustica del sito. Rispetto alle proposte avanzate non sono state rilevate potenziali
situazioni di conflitto.
6.7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE DEFINITIVA (Z.D.)
La Zonizzazione Definitiva recepisce le modifiche apportate in maniera definitiva alla Zonizzazione
Integrata.
Tale documento rappresenta scenari sostenibili sotto il profilo tecnico, che evitino l’instaurarsi di
eccessive criticità e che consentano di contenere gli eventuali interventi di bonifica, considerando sia
gli effetti delle fasce di rispetto delle zone produttive, sia di quelle di pertinenza delle infrastrutture di
trasporto, in modo da ottenere più coerenza ed omogeneità.
Il documento raccoglie inoltre eventuali indirizzi politici di programmazione territoriale
dell’amministrazione Comunale.
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7 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
7.1 DESCRIZIONE GENERALE
Il Comune di Ronchi dei Legionari in Provincia di Gorizia nel Friuli Venezia Giulia ha una popolazione
pari a 12.147 abitanti su una superficie di 17 km.2
Il territorio è prevalentemente agricolo con un’area a tutela ambientale a nord, le aree residenziali
situate principalmente nel centro storico e lungo le principali vie di comunicazione ed alcune attività
produttive artigianali.
E’ situato tra il Carso e l’Adriatico. E’ sede dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia con collegamenti
giornalieri con alcune città italiane ed europee.
Il territorio è attraversato dall’autostrada A4 Torino-Trieste e dalla linea ferroviaria che da Trieste si
dirama verso Udine e Venezia.
7.2 VIABILITA’
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza delle seguenti infrastrutture:
• Autostrada A4
• Raccordo autostradale S.S. 677
• S.S. 14
• S.P. 12
• S.P. 15
• Via Soleschiano
• S.S. 305
• Ferrovia TS – VE
• Ferrovia TS – UD
• Aeroporto
7.3 RICETTORI SENSIBILI
Si segnala la presenza nel territorio dei seguenti ricettori sensibili (definizione secondo legge quadro
447/95):
• RSA Residenza protetta “D. Corradini”
• Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria “Leonardo Brumati”
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• Centro diurno per disabili CISI
• Asilo Nido Comunale “L’Aquilone”
• Scuola Secondaria “Leonardo Da Vinci”
• Scuola Priimaria “V. da Feltre”
• Scuola dell’Infanzia di Via F.lli Cervi
7.4 RACCOLTA E VALUTAZIONE DEI DATI
La classificazione acustica del territorio è stata espletata secondo quanto previsto dalle linee guida
riportate nella D.G.R. 463/2009 del Friuli Venezia Giulia.
A tale scopo è stato necessario provvedere ad una fase preliminare di acquisizione dei dati sul
territorio interessato (forniti dall’ente pubblico di gestione), concernenti i seguenti parametri:
• insediamenti civili (numero abitanti distribuiti per Via e Numero Civico)
• insediamenti commerciali e produttivi (superficie occupata dalle varie attività)
• traffico veicolare sul territorio
• strutture scolastiche, ospedaliere, zone di interesse turistico o aree particolari (parchi di
interessa comunale, ecc…).
La zonizzazione è stata strutturata utilizzando i dati cartografici ed urbanistici di partenza sotto
descritti:
• Cartografia in scala 1:5.000 con sistema di riferimento Gauss-Boaga (Carta Tecnica
Regionale
• Numerica)
• Strumento urbanistico di pianificazione comunale (PRG Variante nr. 41)
• Piano urbano del traffico
• Norme tecniche d'attuazione (aggiornate alla variante n. 36_data ottobre 2010)
• Informazioni riguardanti:
• Strutture scolastiche
• Strutture ospedaliere, socio assistenziali
• Zone di interesse ambientale in cui la quiete costituisca un elemento di base per la sua
fruizione
• Aree particolari: aree di cava, discariche
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• Aziende agricole
• Attività produttive e aree portuali ad intensa attività
Per l’individuazione degli elementi urbanistici e morfologici salienti che caratterizzano il territorio
comunale, la focalizzazione delle “vocazioni” delle diverse porzioni di territorio, sotto il profilo della
residenza, delle attività produttive, dei servizi, del commercio e delle aree di particolare pregio
ambientale è stato elaborato un quadro sintetico della realtà territoriale (TAV.1) basato
esclusivamente sul PRG comunale vigente e sulle relative norme tecniche d’attuazione.
Sulla base del P.R.G. è stato inoltre elaborato un quadro sintetico delle unità territoriali (TAV.2).
7.4.1 INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI GEORIFERITI NECESSARI AL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Per il territorio comunale, i dati necessari alla zonizzazione parametrica delle U.T. e le informazioni
geografiche relative ai punti di misura e alle aziende agricole presenti nel territorio comunale
riconducibili ad oggetti georiferiti sono:
1) l’estensione stessa delle U.T.;
2) la posizione dei residenti (tramite i numeri civici);
3) la superficie delle attività artigianali in ogni U.T.;
4) la superficie delle attività commerciali in ogni U.T.;
5) la posizione dei punti di misura fonometrica;
Per lo studio in oggetto questi elementi territoriali sono stati acquisiti con diversi metodi e
successivamente inseriti in un sistema informativo territoriale per meglio comprenderli ed analizzarli.
7.4.2 ACQUISIZIONE DEI DATI
1) Per quanto riguarda le unità territoriali, sono state definite mediante lo studio dello strumento
urbanistico comunale; quest’ultimo è stato fornito in formato già georiferito e non necessitava di
elaborazioni in tal senso.
2) I civici sono stati forniti dall’amministrazione comunale che è in possesso di una base dati
georiferita ed aggiornata; i residenti sono stati attribuiti ai relativi civici utilizzando le banche dati
provenienti dall’anagrafe.
3) Le attività artigianali e commerciali sono state posizionate sul territorio tramite i civici a cui si
riferiscono e le informazioni fornite dal comune sulle attività stesse.
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4) I punti di misura sono stati posizionati in mappa durante la campagna di rilievo.
7.4.3 TRATTAMENTO E ANALISI DEI DATI
Il software utilizzato per l’analisi e la strutturazione delle informazioni su base GIS è ESRI ArcGIS.
TuttI i dati che componevano base iniziale sono stati analizzati e bonificati per creare la
corrispondenza tra le informazioni di diversa provenienza e strutturazione. La sovrapposizione
(overlay) dei diversi strati informativi ha permesso la parametrizzazione delle U.T. e la
caratterizzazione degli altri elementi territoriali.
7.4.4 STRUTTURAZIONE FINALE DEI DATI SU BASE GIS
I dati sono stati suddivisi ed esportati in shapefiles:
• UnitaTerritorialiConDati.shp
• CiviciGeoriferitiConDati.shp
• MisureFonometriche.shp
Di seguito vengono descritti i contenuti informativi e la struttura della banca dati dei singoli shapefiles:
UnitaTerritorialiConDati.shp
• Contenuto: questo shapefile contiene le geometrie delle U.T. con i dati relativi alla superficie
delle U.T. stesse, il numero di residenti, la superficie con attività commerciali e la superficie
con attività artigianali.
• Tipo geometria: poligoni
• Struttura della banca dati:
Nome Campo Tipo Descrizione
UT Testo Numero dell’U.T.
Residenti N Numerico Numero di residenti dell’U.T.
MQartigian Numerico Superficie per attività artigianali della U.T. in mq
MQcommerci Numerico Superficie per attività commerciali della U.T. in mq
SupUT_mq Numerico Superficie della U.T.
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CiviciGeoriferitiConDati.shp
• Contenuto: questo shapefile contiene i numeri civici con associati i dati relativi alla via/piazza
e numero civico, il numero di residenti, la superficie con attività commerciali e la superficie con
attività artigianali.
• Tipo geometria: punti
• Struttura della banca dati:
Nome Campo Tipo Descrizione
VIA_e_NUME Testo Via e numero
Residenti N Numerico Numero di residenti nel fabbricato a cui il civico si riferisce
MQartigian Numerico Superficie per attività artigianali. in mq
MQcommerci Numerico Superficie per attività commerciali in mq
MisureFonometriche.shp
• Contenuto: questo shapefile contiene i punti di misura con associati i dati relativi al periodo di
misura e ai valori riscontrati
• Tipo geometria: punti
• Struttura della banca dati:
Nome Campo Tipo Descrizione
Misura Testo Numero rilievo
Data data Data della misura
Orario Testo (lo shapefile non supporta campi tipo “time”)
Ora di inizio della misura in formato hh:mm
Durata Numerico Durata della misura in minuti
Leq Numerico Livello equivalenti in dB(A)
L90 Numerico Livello al 90 percentile in dB(A)
L95 Numerico Livello al 95 percentile in dB(A)
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7.5 ELABORAZIONE DEI DATI AI FINI ACUSTICI
7.5.1 ZONIZZAZIONE PARAMETRICA
L’amministrazione comunale di competenza ha fornito il PRG comunale in formato digitale (dwg o dxf)
georeferito e le relative Norme tecniche di Attuazione. Tali documenti sono, secondo quanto dichiarato
dall'amministrazione comunale stessa, aggiornati quanto più possibile alla situazione odierna.
E' stata quindi effettuata un’analisi preliminare dello stato di fatto del territorio sulla base di criteri che
tengano conto dell’uso effettivo e prevalente delle varie zone d’interesse, estrapolandone una
cartografia contenente il quadro sintetico della realtà territoriale (TAV. 1).
Sulla base di tale cartografia, il territorio comunale è stato suddiviso ulteriormente in "zone acustiche"
attraverso l’individuazione di Unità Territoriali (U.T.): porzioni di territorio identificate da un poligono
chiuso, aventi un’unica destinazione urbanistica, in riferimento alla zonizzazione dello strumento
urbanistico di pianificazione comunale; tale superficie è delimitata, qualora siano presenti, da
infrastrutture di trasporto lineare e/o da discontinuità geomorfologiche (TAV. 2).
Le (U.T.) sono servite da base per l'elaborazione dei dati come previsto dai criteri per la definizione
della zonizzazione parametrica, i criteri per la definizione della classe I, i passi metodologici per la
definizione delle classi II – III – IV ed i criteri per la definizione delle classi V – VI.
Dall'analisi effettuata è stato possibile ricavare la Zonizzazione Parametrica (TAV. 3): classificazione
preliminare del territorio urbanizzato effettuata sulla base di dati descrittivi delle attività, della
popolazione e dei servizi esistenti. La tavola indica, per ogni unità territoriale, la classe presumibile di
appartenenza scaturita dall'elaborazione dei dati sulla dimensione dell’area, la densità della
popolazione, il numero delle attività terziarie e il numero delle attività produttive.
La zonizzazione parametrica comprende inoltre: le zone con i particolari vincoli di salvaguardia ed i
ricettori sensibili (classe I), le aree industriali (in questa fase inserite in classe V) l'individuazione delle
aree particolari, quali l’area aeroportuale, la pista di motocross (esistente ma non indicata nel P.R.G.),
l’area di cava anche nell’estensione esistente non indicata nel P.R.G..
I risultati ottenuti sono raccolti nella tabella “Classificazione parametrica U.T.” in allegato n. 3.
In particolare sono state assegnate:
• Classe I: alle scuole, alla residenza per anziani ed alle aree a tutela ambientale;
• Classe V: alle aree produttive di tipo D indicate nel P.R.G..
Le classi II, III e IV sono state assegnate seguendo la metodologia prevista dalle linee guida regionali
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7.5.2 ZONIZZAZIONE AGGREGATA
L'analisi critica della tavola di Zonizzazione Parametrica in parallelo all’analisi dei valori rilevati nella
campagna di monitoraggio acustico ha determinato delle variazioni di classe delle UT considerate,
sulla base dei criteri definiti dalle linee guida regionali; le variazioni sono riportate all'interno della
Zonizzazione acustica aggregata (TAV. 4) e nel dettaglio all'interno della tabella in allegato n. 4.
In particolare:
• Tutte le aree residenziali che in base alla densità abitativa, secondo i criteri di calcolo erano in
classe IV, a seguito delle reali condizioni acustiche rilevate e considerando che sono in zone
con scarsa attività commerciale ed in assenza di attività artigianali, sono state classificate in
classe III secondo il “criterio C”;
• Le aree piccole o incuneate tra quelle circostanti sono state variate secondo il “criterio A”.;
• L’area dell’aeroporto è stata classificata in classe IV;
• Le aree del futuro polo intermodale a sud dell’aeroporto, della centrale idroelettrica e degli
impianti di radiotelecomunicazione sono state classificate in classe IV secondo il “criterio B”.
Presso le aree agricole non sono state riscontrate sorgenti sonore impattanti, tali da comportare una
modifica di classe.
Nella realizzazione della zonizzazione aggregata si è cercato di perseguire il principio di divieto di
contatto tra aree che differiscono per più di 5 dB. Laddove il rispetto di tale principio non è risultato
possibile, sulla base del clima acustico rilevato, sono state create delle zone cuscinetto secondo il
“criterio D”.
Per le aree classificate in classe I nella zonizzazione parametrica è stata inserita una fascia di rispetto
di ampiezza compresa tra 30 e 60 m all’esterno delle aree interessate dalla presenza di ricettori
particolarmente sensibili (scuole e RSA) ed all’interno delle aree a tutela ambientale.
Per le aree produttive classificate in classe V nella zonizzazione parametrica sono state inserite fasce
di transizione digradanti per evitare salti di classe con le aree limitrofe (per lo più a destinazione
agricola), secondo i criteri dettati dalle linee guida regionali (vedi paragrafo 7.5.5).
In Allegato 4, nella “Tabella modifiche classificazione unità territoriali Z.A.” sono riportate le dimensioni
delle fasce di rispetto inserite per le classi I e delle fasce di transizione inserite per le classi V.
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7.5.3 ANALISI DEL MONITORAGGIO ACUSTICO
Dall’analisi della campagna di monitoraggio acustico eseguita, possiamo concludere che le principali
fondi di rumore sono rappresentate da:
• Traffico veicolare lungo l’autostrada A4;
• Traffico veicolare lungo il raccordo autostradale S.S. n. 677;
• Traffico ferroviario sulle linee Trieste-Udine e Trieste-Venezia.
Il clima acustico riscontrato risulta congruo con i limiti delle classi acustiche assegnate tranne che per
la postazione “H.01 Scuola dell’infanzia/primaria “Leonardo Brumati”” che risente del rumore
autostradale e della postazione “H.04 RSA” in periodo notturno per traffico stradale e “H.29
residenziale” in periodo notturno dovuto a impianto di condizionamento della ditta “Cavalieri”
confinante.
Per tali postazioni si consiglia di approfondire le analisi per la definizione di un’eventuale piano di
risanamento.
7.5.4 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Si è proceduto a definire e rappresentare le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di
trasporto.
• Le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto stradale sono state definite in
base alla classificazione del piano urbano del traffico sulla base di quanto indicato nel D.P.R.
N. 142/2004.
In particolare sono state così classificate:
• Autostrada A4 (tipo A Autostrada 100 + 150)
• Raccordo autostradale S.S. 677 (tipo B Extraurbana principale 100 + 150)
• S.S. 14 (tipo Cb Extraurbana secondaria 100 + 50)
• S.P. 12 (tipo Cb Extraurbana secondaria 100 + 50)
• S.P. 15 (tipo Cb Extraurbana secondaria 100 + 50)
• Via Soleschiano (tipo Cb Extraurbana secondaria 100 + 50)
• S.S. 305 (tipo da Urbana di scorrimento interquartiere 100)
Il gestore dell’autostrada A4, che attraversa il territorio comunale, ha presentato un piano di
risanamento ed ha provveduto alla realizzazione di barriere antirumore previste per le aree
critiche individuate lungo la tratta interna al Comune di Ronchi dei Legionari.
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• Le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie sono state definite secondo
quanto previsto dal D.P.R. 459/98.
Il gestore delle linee ferroviarie “R.F.I.” ha presentato lo studio di impatto ambientale del
progetto preliminare per la nuova linea AV/AC Venezia-Trieste nel quale sono individuate le
opere di mitigazione acustica sia in fase di cantiere che in fase di esercizio futuro.
• Il gestore dell’aeroporto Ronchi dei Legionari ha approvato la mappa acustica dell’intorno
aeroportuale.
Il traffico aeroportuale risulta attualmente abbastanza modesto e le normali procedure di
decolllo/atterraggio sono ubicate a ovest del territorio di Ronchi tranne casi di particolare
ventosità.
Anche durante la campagna di monitoraggio acustica non sono emerse particolari criticità
dovute al traffico aereo.
La sintesi di tale classificazione e le relative fasce di pertinenza acustica sono riportate su apposita
Cartografia (TAV. 5).
All'interno delle fasce di pertinenza di tutte le infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle
medesime non concorre al superamento dei limiti assoluti di immissione di zona; pertanto per le aree
in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica
comunale, valido per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta; quello derivante dai
decreti attuativi della L. 447/95che regolano le immissioni prodotte dalle infrastrutture di trasporto.
7.5.5 FASCE DI TRANSIZIONE ACUSTICA DELLE ZONE CON ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Nella Tavola 6 è riportato un dettaglio della cartografia contenente le fasce di transizione acustica
delle zone industriali di classe V e di classe IV (attività di tipo "sparsa").
Per quanto riguarda le attività di tipo “sparse”, queste vengono inserite in classe IV procedendo poi
alla determinazione di una “fascia di rispetto acustico”, sempre di classe IV esterna al perimetro della
zona. L’ampiezza della fascia di rispetto di classe IV è stata determina calcolando il raggio del cerchio
di area corrispondente all’area della zona “D”, assumendo comunque una profondità non inferiore a
30 metri.
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7.5.6 ZONIZZAZIONE INTEGRATA
Dalla sovrapposizione della Zonizzazione Aggregata, delle infrastrutture di trasporto con le relative
fasce di pertinenza, delle fasce di rispetto per le aree industriali è stata ricavata la Zonizzazione
acustica integrata (TAV. 7).
La tavola 7 contiene inoltre l'individuazione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto descritte in dettaglio nel paragrafo 6.3 e per le quali
verrà elaborato apposito regolamento per la gestione e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per
lo svolgimento delle attività.
Al fine di garantire l’omogeneità delle zone acustiche a confine del territorio comunale con il Piano
Comunale di Classificazione Acustica dei comuni contigui, si è verificato che solo il Comune di
Monfalcone ha il piano di classificazione acustica comunale. Per gli ulteriori comuni senza
classificazione acustica si fa riferimento al P.R.G.
In particolare:
• Monfalcone (PCA): criticità potenziale salto di classe III / I in corrispondenza del maneggio e
della zona agricola a nord-ovest dell’area Parco delle Mucille
• Staranzano (PRG non disponibile)
• San Canzian d’Isonzo (PRG): nessuna criticità
• San Pier d’Isonzo: criticità potenziale classe III / zona industriale D (discarica)
• Fogliano – Redipuglia (PRG): nessuna criticità
• Doberdò del Lago (PRG): nessuna criticità
7.6 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE
TEMPORANEO
Come previsto dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale ha identificato a tale uso le
seguenti aree:
• Agosto Ronchese
• Concerti della biblioteca
• Carnevale, Giardini di Natale, Santo Stefano 4
• Santo Stefano 1
• Santo Stefano 2
• Santo Stefano 3
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7.7 ZONIZZAZIONE DEFINITIVA
Il confronto con l'amministrazione Comunale ha permesso infine la stesura della Zonizzazione
acustica definitiva (TAV. 8): tavola di recepimento delle modifiche apportate in maniera definitiva alla
Zonizzazione Integrata.
Rispetto allo scenario rappresentato dalla zonizzazione integrata sono state classificate le aree non
contemplate dall’azzonamento del P.R.G. (sedi stradali), ed apportate minime correzioni seguendo i
criteri di coerenza ed omogeneità indicati nelle linee guida regionali.
8 PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE LEGGE FRIULI VENEZIA GIULIA N. 16 DEL
18/06/2007
8.1 PIANI DI RISANAMENTO
Dalla campagna di monitoraggio acustico eseguito è emerso un clima acustico congruo con le classi
acustiche assegnate e non sono previste incompatibilità dovute ai salti di classe.
Le uniche criticità riscontrate nei rilievi fonometrici sono le seguenti:
• Scuola dell’infanzia/primaria “Leonardo Brumati” postazione H. 01;
• Residenza per anziani “D. Corradini” postazione H.04;
• Residenza via Aquileia 78-80-82 postazione H.29.
Per i ricettori sensibili postazioni H.01 – H.04 si consiglia un approfondimento delle analisi con misure
fonometriche eseguite all’interno dell’edificio per la verifica del rispetto dei limiti previsti dall’art. 6 del
D.P.R. 142/2004.
Nel caso non vengono rispettati i limiti dovrà essere previsto un piano di risanamento.
Per la residenza postazione H.29 si consiglia un approfondimento con misure fonometriche all’interno
dell’edificio per la valutazione del rispetto del clima.
Nel caso non vengono rispettati i limiti dovrà essere previsto un piano di risanamento.
8.1.1 PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO
Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:
a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree
gia’ urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all’articolo 25, a
causa di preesistenti destinazioni d’uso;
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b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore).
Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall’entrata in
vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui
al comma 1, lettera b).
Il Piano e’ adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo 23.
Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al
Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative
infrastrutture ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.
I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato
acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione e’ approvata
entro due anni dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
L’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata
costituisce criterio di priorità per l’attribuzione dei finanziamenti di cui all’articolo 36.
8.1.2 PIANO AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO
Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività
svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di
classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento
acustico entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione
acustica.
Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale,
contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal
Piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l’impresa si adegua a tali
limiti.
Le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della
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norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento
(CE) 761/2001 sono escluse dall’obbligo previsto dal comma 2.
8.2 REQUISITI ACUSTICI
8.2.1 REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE
I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono
corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).
Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da un progettista o da un tecnico competente in
acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti
geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto
dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica
prodotta per il rilascio della concessione edilizia.
8.2.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO
I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7
settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto
ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.
(Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di
valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche), sono redatti in conformità’ alle disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento
acustico.
Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla
realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto
acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade;
c) discoteche;
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d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale
del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto
acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può
acquisire il parere dell’ARPA:
a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b) provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera
a);
c) licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive.
Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di
emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995,
contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al
Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.
La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e’ presentata con le modalità di cui all’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
8.3 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA
DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO
8.3.1 CONTENUTI E FINALITA’
Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico recepisce la
zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i
risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell’articolo 19, comma 1.
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Il Piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del
conseguimento dei valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995,
considerando in particolare:
a) l’entità del superamento dei valori limite di immissione;
b) l’entità della popolazione esposta al rumore;
c) i ricettori sensibili.
Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica
acustica.
8.3.2 PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE
Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico è predisposto dalla
struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed e’ approvato con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione
consiliare competente.
8.4 INFORMAZIONE SUL RUMORE AMBIENTALE
Le Province, in relazione alle funzioni previste dall’articolo 19, comma 1 L.R. n. 16/2007, sono tenute
alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul
rumore ambientale provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.
I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonchè il diritto di accesso alle
stesse, sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.
8.5 COMPETENZE DELLA REGIONE
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta
regionale:
a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d’uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo,
mobile o all’aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica
che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore);
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b) i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un
rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti
dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;
c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4;
d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 7,
comma 2, della legge 447/1995 e di cui all’articolo 30 L.R. n. 16/2007 e i criteri per
l’identificazione delle priorita’ temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;
e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all’articolo 19, comma 1
L.R. n. 16/2007;
f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all’articolo 37, comma 2 L.R. n. 16/2007.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le
modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all’articolo 37, comma 1 L.R. n. 16/2007.
La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani
comunali di classificazione acustica, nonchè delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano
regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.
La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, esercita il controllo
sull’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica
acustica.
8.6 COMPETENZE DELLE PROVINCE
Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore
ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento,
strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.
Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le
azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni.
Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di
conflitto tra gli stessi.
Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della presente legge nelle
zone ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.
Per le finalità di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico
dell’ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2.
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8.7 COMPETENZE DEI COMUNI
I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della
deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a),
approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all’articolo 23.
I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
della deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 18, comma 1 L.R. n. 16/2007, ai criteri
previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall’articolo 28, comma 5 L.R. n. 16/2007.
I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall’articolo 30 L.R.
n. 16/2007.
I Comuni, anche avvalendosi dell’ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:
a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico
veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall’uso di macchine o da attività svolte all’aperto;
c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e
di regolamentazione;
d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all’articolo 28, commi 2, 3
e 4 L.R. n. 16/2007.
I Comuni rilasciano l’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
8.8 ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell’ARPA, e’ adottato dal Comune.
L’atto di adozione, divenuto esecutivo, e’ depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria
comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e
presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed e’ pubblicato sul sito internet del Comune e della
Regione. L’avviso del deposito e’ divulgato mediante l’affissione all’Albo comunale, la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con
meno di diecimila abitanti quest’ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall’affissione di
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manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia
territorialmente competente.
Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l’ARPA:
a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto
della loro assenza;
b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all’accoglimento, anche parziale,
delle osservazioni e delle opposizioni;
c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all’ARPA, alle
Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.
Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
I RELATORI
Arch. Fabrizio Artom
Tecnico competente in Acustica Ambientale Legge 447/95 - Regione Lombardia
Decreto n. 2804 del 13/05/1999
Ing. Mattia Viganò
Tecnico competente in Acustica Ambientale Legge 447/95 - Regione Lombardia
Decreto n. 11049 del 03/10/2007
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