Commento alla disciplina sportello unico dpr 160 2010

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Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/ Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n. 229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n.227) DEFINIZIONE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. TESTO DEL DPR 7/9/2010 n. 160 http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/229/5.htm NOTA ANCI http://www.suap.ancitel.it/file/01%20Richiesta%20Chiarimenti%20Regolamento%20ANCI.pdf DEFINIZIONE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. Il nuovo Dpr pur introducendo processi telematici, non modifica le discipline sottostanti, nel rispetto delle normative regionali e nazionali di settore. Il nuovo Dpr limita la telematica alle fasi di ricevimento delle richieste di avviamento delle attività e l’eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti. PORTALE IMPRESAINUNGIORNO Secondo l’articolo 3 del presente Dpr i servizi dei SUAP predisposti dai Comuni sono supportati Il portale «impresainungiorno», vedi http://www.impresainungiorno.gov.it/index_it.html Per portale il presente Dpr intende il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE FUNZIONI DEL SUAP Il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ( per il testo vedi il seguente link http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/direttiva_servizi/decreto_legislativo.pdf )

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Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0183) (GU n. 229 del 30-9-2010 - Suppl. Ordinario n.227) DEFINIZIONE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. TESTO DEL DPR 7/9/2010 n. 160 http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/229/5.htm NOTA ANCI http://www.suap.ancitel.it/file/01%20Richiesta%20Chiarimenti%20Regolamento%20ANCI.pdf DEFINIZIONE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. Il nuovo Dpr pur introducendo processi telematici, non modifica le discipline sottostanti, nel rispetto delle normative regionali e nazionali di settore. Il nuovo Dpr limita la telematica alle fasi di ricevimento delle richieste di avviamento delle attività e l’eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti. PORTALE IMPRESAINUNGIORNO Secondo l’articolo 3 del presente Dpr i servizi dei SUAP predisposti dai Comuni sono supportati Il portale «impresainungiorno», vedi http://www.impresainungiorno.gov.it/index_it.html Per portale il presente Dpr intende il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE FUNZIONI DEL SUAP Il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ( per il testo vedi il seguente link http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/direttiva_servizi/decreto_legislativo.pdf )

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Le disposizioni del appena citato dlgs 59/2010 si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. ESCLUSIONI DALL’ AMBITO DI ATTIVITÀ DEL SUAP Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Per un commento alla parte ambientale di questa normativa sulle infrastrutture strategiche vedi: http://www.iusondemand.eu/pdf/richiedipdf.php?num=74846&search= SUAP TELEMATICO Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo le procedure disciplinate dal presente dpr. Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico. Quanto sopra in attuazione di quanto previsto dal dlgs 235/2010 che ha modificato il dlgs 82/2005 (Codice della amministrazione digitale) stabilendo, ex nuovo articolo 8 di detto Codice, che lo sportello unicio eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica Vedi Circolare di proroga al 30/9/2011 degli obblighi di SUAP telematico http://anci.lombardia.it/download.asp?file=slkf3489rcn8349nrcy9218334n9rn8394r34mc0r34urc034 FUNZIONI GENERALI DEL SUAP Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. COMUNICAZIONI AL RICHIEDENTE SOLO DA PARTE DEL SUAP Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. FUNZIONI DI INFORMAZIONE DEL SUAP Nel rispetto delle norme nazionali in materia di disciplina della esclusione dell’accesso (vedi articolo 24 legge 241/1990) cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

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a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di rientranti nell’ambito della procedura gestita dal SUAP, indicando altresì quelle per le quali é consentito l'immediato avvio dell'intervento; b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti. UFFICIO COMPETENTE E RESPONSABILE DEL SUAP L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui sopra, il ruolo di responsabile del SUAP é ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP. GESTIONI ASSOCIATE FUNZIONI SUAP I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio. SUAP E SPORTELLO UNICO EDILIZIA Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva. Ex articolo 5 Dpr 380/2001 (TU edilizia) lo sportello unico per l’edilizia produttiva è l’ufficio che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. COLLEGAMENTO SUAP CON REGISTRO DELLE IMPRESE Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico al presente DPR , ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il collegamento, tra l’altro, rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese (comma 9 articolo 4 del presente Dpr). ACCERTAMENTO REQUISITI DEL SUAP Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento (quindi dal 30/9/2010) secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico al presente Dpr, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti per la presentabilità e utilizzabilità in via telematica dei documenti interni alla procedura gestita dal SUAP nonché dei seguenti requisiti affinché:

1. lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento,

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2. venga assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività

relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica (necessaria quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA), e le attività relative alla attività produttiva

POTERI SOSTITUTIVI DELLE CAMERE DI COMMERCIO NELLA GESTIONE DEI SUAP Se entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente Dpr sulla Gazzetta Ufficiale (quindi dal 30/9/2010) il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti accertati secondo i criteri citati nel precedente paragrafo del presente commento,l'esercizio delle relative funzioni, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'Allegato tecnico al presente Dpr, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI. Nel caso di sostituzione le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte. Il nuovo comma 3bis dell’articolo 38 della legge 133/2008 (introdotto dalla lettera f) comma 2 articolo 6 della legge 106/2011) prevede la nomina di un commissario ad acta per i Comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa. COPERTURA SPESE PROCEDURA SUAP In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite,compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui sopra alle amministrazioni pubbliche competenti. LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) La legge 122/2010 all’articolo 49 comma 4 ha sostituito l’articolo 19 della legge 241/1990 che disciplinava i principi generali della DIA , per il testo del nuovo articolo 19 vedi il seguente link http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-30&task=testoArticolo&progressivoarticolo=0&versionearticolo=1&subarticolo=1&numeroarticolo=49&redaz=10A09387&tmstp=1285617538000&parametro=&direttamentedettaglioatto=null Con questa modifica della legge 241/1990 viene introdotta la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Secondo la Comunicazione del Ministero della Semplificazione in data 16/9/2010 (vedi link seguente http://www.semplificazionenormativa.it/media/96386ota%20esplicativa%20scia%2016%20settembre%202010.pdf )

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La SCIA si applica anche agli interventi edilizi soggetti a DIA(esempio manutenzione straordinaria su parti strutturali) ma non a quelli soggetti a permesso di costruire o comunque nei quali la DIA è alternativa al permesso di costruire (ex comma 3 articolo 22 Dpr 380/2001: TU edilizia) e cioè: • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centro storico), comportino mutamenti della destinazione d'uso • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Comunque, precisa la nota del Ministero, in caso di vincoli ambientali prima si ottiene il via libera paeasaggistico e poi si presenta la nuova Segnalazione. COORDINAMENTO SCIA E PROCEDURA SUAP Nei casi in cui le attività, rientranti nelle procedure SUAP, sono soggette alla disciplina della SCIA, la segnalazione é presentata al SUAP. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica (per iscrizione registro imprese e rilascio codice fiscale e partita IVA), é presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta. La segnalazione é corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione ai fini della SCIA (come previsto dall'articolo 19 legge 241/1990 che ha sostituito la DIA vedi paragrafo precedente al presente commento. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico al presente Dpr. A seguito di tale rilascio, il richiedente, (come previsto dall’articolo 19 della legge 241/1990 disciplina della SCIA), può avviare immediatamente l'intervento o l'attività. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie. FUNZIONI DELL'AGENZIA E AVVIO IMMEDIATO DELL'ATTIVITA' D'I MPRESA Si tratta delle agenzie private per l’attestazione dei requisiti di realizzazione – trasformazione trasferimento e cessazione di impresa. Per un commento vedi: http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1080&categoria=Istituzioni Secondo l’articolo 6 del presente Dpr nelle procedure SUAP coordinate con la SCIA il richiedente può avvalersi di dette Agenzie. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di

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monitoraggio ministeriale sul funzionamento dei SUAP (ex articolo 11 del presente Dpr) PROCEDIMENTO UNICO SUAP Il procedimento unico ex articolo 7 si applica fuori dei casi previsti in precedenza in cui la procedura SUAP si integra con la SCIA. La procedura in questi casi è la seguente:

1. L'esercizio delle attività soggette a procedura SUAP ( ma non a SCIA), sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al punto 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi (vedi successivo punto 3).

3. Quando é necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ( della legge 241/1990, per la versione riformata vedi http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1571&categoria=Istituzioni ), ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia privata (vedi paragrafo precedente nel presente commento). La conferenza di servizi é sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

4. Scaduto il termine di cui punto 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dallo avviso verso le amministrazioni che dovevano pronunciarsi su intese, nulla osta, concerti o assensi ; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

5. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

RUOLO AGENZIE PRIVATE NEL PROCEDIMENTO UNICO SUAP Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria (come previsto anche per il procedimento con SCIA) e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi. EFFICACIA PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini previsti dalla disciplina sulla conferenza dei servizi della legge 241/1990, é, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

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VALUTAZIONE RESPONSABILE SUAP Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi. PROCEDIMENTO UNICO E VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi, prevista sia delle legge 241/1990 che dalle altre normative di settore, in seduta pubblica.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale é trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.

3. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 Dpr 380/2001(efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)

Sono escluse dall'applicazione delle suddette modalità di varianti le procedure afferenti alle strutture di vendita medi e grandi. Secondo il dlgs 114/1998:

• per medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

• per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture

VERIFICA PREVENTIVA CONFORMITÀ PROGETTI PRELIMINARI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI NEL PROCEDIMENTO UNICO È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. RIUNIONE PUBBLICA PER CHIARIMENTI TECNICI SU PROCEDURE E LOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ SOGGETTA A PROCEDURE SIA SUAP/SCIA CHE UNICA In entrambe le procedure sopra descritte ( quella con SCIA e quella ordinaria con procedimento unico) qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale SUAP, una riunione, di cui é redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 legge 241/1990 (accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento). La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata.

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CHIUSURA DEI LAVORI E COLLAUDO: MODALITÀ UNICHE PER PROCEDIMENTO SUAP/SCIA E PROCEDIMENTO UNICO

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda per il rilascio del certificato di agibilità (articolo 25 Dpr 380/2001); b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;

1. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui al punto 1) consente l'immediato esercizio dell'attività.

2. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al punto 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali.

3. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

REGIME TRANSITORIO Il presente regolamento ha efficacia: a) in generale a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; b) in relazione alla disciplina del procedimento unico (quello senza SCIA) , a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il presente Dpr è stato pubblicato in data 30/9/2010. Fino alla scadenza dei termini di cui sopra, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Per il testo di questo ultimo Dpr coordinato con le successive modifiche: http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/comunicazione/comunita_professionali_online/operatori_sportelli_unici/norma2/DPR447_DPR440.pdf CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE D'IMPRESA Secondo il nuovo articolo 43 bis (introdotto dalla legge 106/2011 articolo 6) al TU documentazione amministrativa (dpr 445/2000) lo sportello unico per le attività produttive: a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali; b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

Page 9: Commento alla disciplina sportello unico dpr 160 2010

Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE – ONLUS Via San Bartolomeo 17 San Miniato (PISA) http://www.ftsnet.it/ Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/

Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi della suddetta lettera a). All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.