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1 ANNO Coordinate per il pagamento dei canoni pozzi 2013 Il canone pozzi in concessione preferenziale per l’anno 2013 deve essere pagato anticipatamente entro il 31 dicembre 2012. Le tariffe sono: 7,90 euro per i pozzi ad uso irriguo e 156,00 euro per quelli ad uso zootecnico. Si comunica inoltre che le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono cambiate dall’anno scorso, sebbene chi lo avesse già effettuato con le vecchie coordinate non è in errore, se la causale è corretta. Nuove riferimenti pagamento canoni: - tramite bonifico intestato a “TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA presso Bancoposta: IBAN: IT 58 C 07601 02400 000023204563 - tramite bollettino sul c/c postale n. 23204563 intestato a Regione Emilia Romagna - Canoni di concessione utilizzo demanio idrico, Via Aldo Moro n. 52 – Bologna - causale versamento: “Canone di concessione d.a.p. (derivazione acque pubbliche) – anno ____ - STB RE – pratica n. _______”. IGP e DOP: dichiarazione di vendemmia e produzione vino Da quest’anno la “dichiarazione di vendemmia e di produzione vino” sarà gestita dalla regione Emilia Romagna tramite AGREA. La nuova disciplina prevede che per consentire la rivendicazione di particolari tipologie di vini (IGP E DOP) che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione (15 gennaio 2013), i produttori presentino al competente organo di controllo autorizzato e al CAA Coldiretti, una “Dichiarazione Preventiva“, contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione. Condizionalità: avvicendamento delle colture La condizionalità rappresenta, all’interno dell’Unione Europea, quali sono gli impegni che gli agricoltori devono rispettare per accedere agli aiuti comunitari diretti. L’Unione Europea ha posto come obiettivi fondamentali la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia igienico-sanitaria e il benessere degli animali. La condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole e di orientare verso modalità operative più rispettose della sicurezza alimentare, la salvaguardia dell’ambiente e del benessere animale che coinvolgono sempre di più l’azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente agricoltura e società. Gli adempimenti (condizionalità) che le aziende agricole devono rispettare per potere beneficiare dei pagamenti diretti si applica attraverso un insieme di atti, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) e di norme, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.). Tra gli impegni minimi di carattere agronomico riconducibili alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), è presente all’interno dell’ Obiettivo 2 che riguarda il mantenimento della Periodico Coldiretti Reggio Emilia ANNO 2012 – 26 ottobre 2012 – n. 14

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ANNO

Coordinate per il pagamento dei canoni pozzi 2013

Il canone pozzi in concessione preferenziale per l’anno 2013 deve essere pagato anticipatamente entro il 31 dicembre 2012. Le tariffe sono: 7,90 euro per i pozzi ad uso irriguo e 156,00 euro per quelli ad uso zootecnico. Si comunica inoltre che le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono cambiate dall’anno scorso, sebbene chi lo avesse già effettuato con le vecchie coordinate non è in errore, se la causale è corretta. Nuove riferimenti pagamento canoni: - tramite bonifico intestato a “TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA presso Bancoposta: IBAN: IT 58 C 07601 02400 000023204563 - tramite bollettino sul c/c postale n. 23204563 intestato a Regione Emilia Romagna - Canoni di concessione utilizzo demanio idrico, Via Aldo Moro n. 52 – Bologna - causale versamento: “Canone di concessione d.a.p. (derivazione acque pubbliche) – anno ____ - STB RE – pratica n. _______”.

IGP e DOP: dichiarazione di vendemmia e produzione vino

Da quest’anno la “dichiarazione di vendemmia e di produzione vino” sarà gestita dalla regione Emilia Romagna tramite AGREA. La nuova disciplina prevede che per consentire la rivendicazione di particolari tipologie di vini (IGP E DOP) che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione (15 gennaio 2013), i produttori presentino al competente organo di controllo autorizzato e al CAA Coldiretti, una “Dichiarazione Preventiva“, contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione.

Condizionalità: avvicendamento delle colture

La condizionalità rappresenta, all’interno dell’Unione Europea, quali sono gli impegni che gli agricoltori devono rispettare per accedere agli aiuti comunitari diretti. L’Unione Europea ha posto come obiettivi fondamentali la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia igienico-sanitaria e il benessere degli animali. La condizionalità ha lo scopo di far rispettare le buone pratiche agricole e di orientare verso modalità operative più rispettose della sicurezza alimentare, la salvaguardia dell’ambiente e del benessere animale che coinvolgono sempre di più l’azienda agricola in un contesto integrato tra ambiente agricoltura e società. Gli adempimenti (condizionalità) che le aziende agricole devono rispettare per potere beneficiare dei pagamenti diretti si applica attraverso un insieme di atti, chiamati Criteri di Gestione Obbligatori (C.G.O.) e di norme, definite Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.). Tra gli impegni minimi di carattere agronomico riconducibili alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), è presente all’interno dell’ Obiettivo 2 che riguarda il mantenimento della

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ANNO 2012 – 26 ottobre 2012 – n. 14

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sostanza organica del suolo una norma che riguarda l’avvicendamento delle colture (standard 2.2). Descrizione dello standard 2.2 (avvicendamento delle colture) e degli impegni Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l’avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. 1) per il presente standard si dispone una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali s’intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. Si specifica che la successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale E’ inoltre consigliabile evitare la successione tra mais e sorgo, anche se non specificamente indicato nella normativa attuale

2) Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall’anno 2008. Gli agricoltori, quindi, che hanno adottato la monosuccessione a partire dal 2008, primo anno di applicazione, dovranno nel 2013 cambiare forzatamente coltura.

3) Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. 4) Sanzioni: il mancato rispetto di questa norma porta a delle decurtazioni dei premi comunitari.

L'infrazione è graduata in relazione alla superficie interessata e all’appartenenza o meno ad area Natura 2000. In caso di negligenza la percentuale di decurtazione è 3 oppure 5%. Se, invece, la superficie interessata è maggiore di 8 ettari o pari ad almeno l'80% della superficie a seminativo, l'infrazione è intenzionale e la decurtazione è del 20%. La decurtazione si applica linearmente a tutti i premi delle domande assoggettate alla condizionalità (DU-214-211-212- ecc.): inoltre se l'azienda ha un premio direttamente collegato allo standard, quest’ultimo decade completamente.

5) Deroghe Rispetto allo standard la deroga è ammessa nei seguenti casi:

a) monosuccessione di riso; b) dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno

da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in alternativa, mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove siano previsti sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

c) eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane 6) Nel caso di ricorso alla deroga di cui al precedente punto e di accertamento della diminuzione

del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Condizionalità: fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Con Decreto Ministeriale del 22/12/2011 sono state modificate alcune disposizioni applicative in materia di condizionalità tra queste l’introduzione di fasce tampone di una larghezza di 5 metri lungo i corsi d’acqua, intesa come superficie stabilmente inerbita spontanea o seminata oppure arbustiva od arborea spontanea od impiantata, al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dall’attività agricola.

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Nel caso di assenza della fascia tampone, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. L’ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri si devono considerare al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Si intende per: “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata; “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti; “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso; “Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque, onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi. Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti: Le scoline e i fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta delle acque in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente. Adduttori d’acqua per l’irrigazione : rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati. Pensili : corpi idrici in cui la quota del fondo risulta essere superiore rispetto al campo coltivato Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua Gli impegni inerenti la fascia tampone sono i seguenti: a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente. b) è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola. c) l’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall’art. 22 del DM 7 aprile 2006; d) l’uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall’art. 23 del DM 7 aprile 2006. Sono esclusi dall’obbligo di estirpazione gli impianti arborei eventualmente ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del decreto suddetto. E’ possibile l’impianto ed il reimpianto purchè vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni. Deroghe La deroga agli impegni sopradescritti è ammessa nei seguenti casi:

• coltivazione di risaie; • superfici ricadenti in “aree montane” (Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975); • terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare.

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Convenzione assicurativa Terranostra - Green

Terranostra e FATA Assicurazioni Danni SpA, a seguito dell’incarico conferito da Terranostra a Green Assicurazioni Srl, broker del gruppo Coldiretti, hanno sottoscritto una convenzione con l’intento di reperire sul mercato assicurativo condizioni quanto più idonee alle necessità delle Aziende agrituristiche per una convenzione per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), incendio, furto. La convenzione è riservata alle aziende socie di Terranostra già accreditate o che intraprenderanno il percorso degli Agriturismi di Campagna Amica con capacità ricettiva fino a 40 posti letto e copre i danni derivanti da responsabilità Civile e, per alcune tipologie di seguito riportate, i danni derivanti da incendio e altri eventi. La polizza ha una durata annuale con tacito rinnovo e prevede per l’Assicurato diverse possibilità di copertura:

Incontro tecnico per le aziende terremotate

Si svolgerà il terzo incontro organizzato da Coldiretti con le aziende dei territorio terremotati lunedì 29 ottobre 2012 ore 20.30, presso la sala riunione di Fruit Modena Group (Ex Campo Frigo) di Rolo in Via Campogrande n.78. L’incontro sarà l’occasione per illustrare le recenti ordinanze commissariali relative alla ricostruzione dei fabbricati uso civile abitazione ed i fabbricati produttivi.

I NOSTRI UFFICI DI ZONA

REGGIO EMILIA via Copernico, 28/a - tel. 0522/936043 - fax 0522/300368

CASINA via Caduti della Libertà, 25 - tel 0522/609180 – fax 0522/608237

CASTELNOVO NE’ MONTI Isolato Maestà, 1 - tel. 0522/812263 - fax 0522/611246

CASTELNOVO SOTTO via Cavagnola, 1/1 - tel. 0522/682168 - fax 0522/483591

CORREGGIO via Battisti, 3/C - tel. 0522/692275 - fax 0522/637510

GUASTALLA via Bertazzoni, 31 - tel. 0522/824643 - fax 0522/839198

MONTECCHIO via Prampolini, 18/b - tel 0522/864175 – fax 0522/860702

SCANDIANO via Trieste, 3 - tel 0522/857077 - fax 0522/984524

VILLA MINOZZO via Della Vittoria 5/1 - tel 0522/801107 – fax 0522/802769 “ Informativa art. 13 D.lgs 196/2003 - Codice della Privacy - I dati e gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da richieste di iscrizioni pervenute in varie forme direttamente al nostro recapito, e/o ci sono stati forniti da partner di Coldiretti Reggio Emilia poiché avete usufruito di specifici servizi ed espresso il vostro consenso alla comunicazione a terze parti e/o sono stati estratti da vecchi elenchi e registrati in banche dati nelle quali sono state inserite anche informazioni provenienti da altre fonti. In ogni caso i dati sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (dlgs n.196 del 30 giugno 2003 - G.U. 29/07/2003) e saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento Federazione prov.le Coldiretti Reggio Emilia, via Ricasoli 4 – 42100 Reggio Emilia) o scrivendo all’indirizzo e-mail: [email protected] con oggetto “ cancellazione dall’archivio mail “

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