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il CONSULENTE PATRIZIA CLEMENTI La tassazione degli immobili con- cessi in locazione rileva sotto il profilo delle imposte indirette, dell'imposta sui redditi e del- l'imposta comunale sugli immo- bili. 1. L'imposta di registro. Per quanto concerne le imposte in- dirette la locazione può essere as- soggettata aU'IVA o all'imposta di registro. Gli immobili ceduti in locazione dagli enti non com- merciali sono di norma soggetti all'imposta di registro in quanto si tratta, nella quasi totalità dei casi, di beni appartenenti alla "sfera istituzionale" e non alla "sfera commerciale"; in altre pa- role questi immobili sono relati- vi all'attività istituzionale del- l'ente e non all'attività commer- ciale eventualmente svolta dallo stesso. Di seguito, quindi, tratte- remo solo dell'imposta di registro sulle locazioni abitative presen- tate nell'articolo di Civati nelle pagine precedenti. I contratti di locazione devono essere obbligatoriamente regi- strati, qualunque sia l'ammonta- re del canone pattuito. La regi- strazione va effettuata entro tren- ta giorni dalla data di stipula del contratto. Per i contratti di loca- zione posti in essere con scrittu- ra privata (che è la forma più u- suale), la richiesta di registra- zione può essere eseguita da una delle parti contraenti; qualora, invece i contratti siano redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, l'onere della registrazione è assolto dai notai e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da loro redatti, ricevuti o au- tenticati. Le modalità di registrazione del contratto di affitto o di loca- zione di un immobile sono due: - registrazione in modalità te- lematica, con il contestuale pa- gamento on line dell'imposta di registro (questa modalità è ob- bligatoria per i possessori di oltre lOOimmobiliefacoltativapertut- ti gli altri contribuenti); - registrazione dell'atto (in for- ma cartacea) recandosi presso l'ufficio dell'Agenzia delle En- trate dopo avere effettuato il pa- gamento dell'imposta di registro. La registrazione telematica può essere effettuata diretta- mente (attraverso il canale fisco- line o entratel), attraverso un in- termediario abilitato o un dele- gato. Per la registrazione in forma cartacea presso gli Uffici occor- rono: - due copie, con firma in origi- nale, dell'atto da registrare; - la richiesta di registrazione effettuata sullo stampato mecca- nografico "Modello 69" (il model- lo si può scaricare da internet o ritirarlo direttamente in ufficio); se gli atti da registrare sono più di uno bisogna presentare anche un elenco sul "Modello RR" (in di- stribuzione presso l'ufficio); - una marca da bollo da 14,62 euro per ogni 4 facciate scritte, e comunque ogni 100 righe, da ap- plicare su originali e copie; - la ricevuta di pagamento del- l'imposta (modello F23). L'imposta di registro è dovuta nella misura del 2% del canone GUÌDE II regime fiscale dei beni che vengono concessi in locazione Immobili in affitto, imposte e agevolazioni annuo di locazione ; il pagamen- to spetta al locatore e al condut- tore in parti uguali, ovvero in ba- se a quanto dagli stessi stabilito nel contratto, ma entrambi ri- spondono in solido del pagamen- to dell'intera somma dovuta per la registrazione. E. versamento può essere effet- tuato, a scelta delle parti: - con cadenza annuale, il pri- mo versamento alla registrazio- ne e i successivi entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità succes- siva applicando il 2% a ciascuna annualità e tenendo conto degli aumenti ISTAT; - in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula, applican- do il 2% all'importo pattuito per l'intera durata del contratto; se si effettua il versamento in unica soluzione spetta uno sconto sul- l'imposta dovuta pari alla metà del tasso d'interesse legale mol- tiplicato per gli anni di durata del contratto. Lo sconto è concesso anche se il pagamento in unica soluzione è eseguito in relazione alle annualità mancanti al ter- mine del contratto, per il quale in passato è già stata pagata l'impo- sta per alcune annualità. In caso di risoluzione anticipata del con- tratto, il contribuente che ha cor- risposto l'imposta sul corrispet- tivo pattuito per l'intera durata dello stesso ha diritto al rimbor- so del tributo relativo alle an- nualità successive a quella in cor- so. Per chi sceglie di versare l'im- posta di registro in unica solu- zione, calcolandola sul corri- spettivo dovuto per l'intera du- rata del contratto, l'imposta non può comunque essere inferiore a 67 euro; per chi sceglie, invece, il versamento annuale, solo l'im- posta per le annualità successive le proroga automatica, anche se il Comune dove è situato l'im- mobile dovesse nel frattempo es- sere escluso da quelli considera- ti ad alta tensione abitativa. Sono comuni definiti ad alta "tensione abitativa" sono: quelli indicati nell'alt 1 del D.L. n. 551/88: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Ge- nova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia; quelli confinanti con le suddette gran- di città; gli altri capoluoghi di pro- vincia; i comuni individuati dal CIPE (Comitato Interministeria- le per la Programmazione Eco- nomica) con apposite delibere, e L'imposta di registro è dovuta nella misura del2% del canoneannuo II pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali può essere di importo inferiore a 67 euro. Sui contratti di locazione a- venti ad oggetto immobili urba- ni ad uso abitativo stipulati se- condo il "canale assistito", cioè quelli realizzati in base ai "con- tratti-tipo" concordati dalle or- ganizzazioni della proprietà e de- gli inquilini, il corrispettivo an- nuo da considerare per il calcolo dell'imposta di registro è assun- to per il 70%. La riduzione del 30% spetta a condizione che l'im- mobile locato si trovi in un Co- mune considerato ad alta "ten- sione abitativa". La riduzione dell'imposta di re- gistro si applica per tutta la du- rata del contratto e dell'eventua- i comuni terremotati di Campa- nia, Basilicata e Umbria. Qualora il canone dichiarato dovesse risultare inferiore al 10 % del valore automatico dell'im- mobile, l'Ufficio delle entrate è autorizzato a contestare e accer- tare l'esistenza di un corrispetti- vo maggiore di quello dichiara- to; la presunzione vale anche per i quattro periodi d'imposta ante- cedenti. E. valore automatico è quello calcolato con il meccani- smo dell'articolo 52 del D.P.R. 131/1986 che si ottiene moltipli- cando la rendita catastale riva- lutata per lo specifico coefficien- te dipendente dalla categoria ca- tastale del fabbricato (120 per i fabbricati del gruppo A, escluso A/10, B e C; 60 per i fabbricati del- la categoria A/10 e del gruppo D; 40,8 per i fabbricati della catego- ria C/1 e del gruppo E). Tale disposizione non si appli- ca per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo con ca- noni concordati fra le organizza- zioni sindacali degli inquilini e dei proprietari. Per le annualità successive al- la prima restano comunque fer- mi i poteri di liquidazione del- l'imposta da parte dell'ufficio. 2. Le imposte sui redditi. La concessione di immobili in loca- zione ai fini delle imposte dirette costituisce presupposto perla tas- sazione e comporta l'obbligo del- la dichiarazione dei redditi (Mo- dello Unico Enti non commer- ciali, Quadro RB). La base impo- nibile è costituita dal canone an- nuo di locazione contrattual- mente stabilito. Ricordiamo che dal 2005 il canone di locazione è tassato per intero essendo stata abrogata, per gli enti non com- merciali, la possibilità di ridurre forfettariamente il canone del 15 o del 25%; questa disposizione è rimasta in vigore solo per le per- sone fisiche. Analogamente a quanto previsto ai fini dell'impo- sta di registro, se il canone di lo- cazione dichiarato è inferiore al 10% del valore dell'immobile de- terminato con i criteri di valuta- zione automatica di cui all'arti- colo 52 del D.RR. 131/1986, l'Am- ministrazione finanziaria può procedere alle attività di indagi- ne, rettifica e accertamento. In ca- so di omessa registrazione del contratto di locazione si presu- me, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rappor- to di locazione anche per i quat- tro periodi d'imposta precedenti quello nel corso del quale è ac- certato il rapporto stesso. Come per l'imposta di registro la presunzione di redditività non opera in relazione alle locazioni ad uso abitativo a canone "con- cordato". Per le locazioni di unità abitative in comuni ad alta ten- sione abitativa stipulate con con- tratti convenzionati la base im- ponibile è costituita dal canone annuo ridotto del 30%; l'abbatti- mento del canone è applicabile anche alle pertinenze. Più specificamente le condi- zioni per applicare questa agevo- lazione sono le seguenti: - il contratto deve essere di ti- po "concordato o convenzionale", stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, legge n. 431/1998; - nella dichiarazione dei red- diti devono essere indicati gli e- stremi di registrazione del con- tratto; - l'unità immobiliare deve a- vere destinazione abitativa; - l'immobile deve essere ubi- cato in uno dei comuni conside- rati ad alta densità abitativa; - non si deve trattare di loca- zioni di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti stipula- ti per gli studenti universitari fuori sede e per gli enti locali in qualità di conduttori, al fine di soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. Se il fabbricato concesso in lo- cazione rientra tra quelli sogget- ti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la tassazione è agevolata: la base imponibile, infatti, non è costituita dal canone annuo, ma da una rendita catastale "light", cioè quella calcolata applicando la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zo- na censuaria nella quale è collo- cato il fabbricato; in pratica è co- me se il fabbricato fisse un'abita- zione ultrapopolare (cf art. 11, L. 413/1991). Questa agevolazione è stata negata per lungo tempo dal- l'Agenzia delle entrate in riferi- mento ai fabbricati concessi in lo- cazione; successivamente, però, l'Amministrazione finanziaria si è conformata alla sentenza della Corte costituzionale 28/11/2003, n. 346, riconoscendone la spet- tanza (Cf Circolare 2/E/2006 e Ri- soluzione 28/E/2011). Per i contratti di locazione in essere non assume generalmen- te rilevanza il fatto che il canone sia stato o meno effettivamente percepito essendo assoggettato a tassazione l'ammontare di cano- ni contrattualmente di compe- tenza nel periodo d'imposta. Tut- tavia i canoni relativi a locazioni abitative scaduti e non percepiti non sono tassati dal momento della conclusione del procedi- mento giurisdizionale di conva- lida di sfratto per morosità del conduttore. Resta fermo l'obbli- go di tassare le suddette abita- zioni sulla base della rendita ca- tastale rivalutata. Per le imposte versate sui canoni venuti a sca- denza e non percepiti come da ac- certamento avvenuto nell'ambi- to del procedimento giurisdizio- nale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un cre- dito di imposta di pari ammon- tare.

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il CONSULENTEPATRIZIA CLEMENTI

La tassazione degli immobili con-cessi in locazione rileva sotto ilprofilo delle imposte indirette,dell'imposta sui redditi e del-l'imposta comunale sugli immo-bili.

1. L'imposta di registro. Perquanto concerne le imposte in-dirette la locazione può essere as-soggettata aU'IVA o all'impostadi registro. Gli immobili cedutiin locazione dagli enti non com-merciali sono di norma soggettiall'imposta di registro in quantosi tratta, nella quasi totalità deicasi, di beni appartenenti alla"sfera istituzionale" e non alla"sfera commerciale"; in altre pa-role questi immobili sono relati-vi all'attività istituzionale del-l'ente e non all'attività commer-ciale eventualmente svolta dallostesso. Di seguito, quindi, tratte-remo solo dell'imposta di registrosulle locazioni abitative presen-tate nell'articolo di Civati nellepagine precedenti.

I contratti di locazione devonoessere obbligatoriamente regi-strati, qualunque sia l'ammonta-re del canone pattuito. La regi-strazione va effettuata entro tren-ta giorni dalla data di stipula delcontratto. Per i contratti di loca-zione posti in essere con scrittu-ra privata (che è la forma più u-suale), la richiesta di registra-zione può essere eseguita da unadelle parti contraenti; qualora,invece i contratti siano redatti informa pubblica o per scritturaprivata autenticata, l'onere dellaregistrazione è assolto dai notaie gli altri pubblici ufficiali per gliatti da loro redatti, ricevuti o au-tenticati.

Le modalità di registrazionedel contratto di affitto o di loca-zione di un immobile sono due:

- registrazione in modalità te-lematica, con il contestuale pa-gamento on line dell'imposta diregistro (questa modalità è ob-bligatoria per i possessori di oltrelOOimmobiliefacoltativapertut-ti gli altri contribuenti);

- registrazione dell'atto (in for-ma cartacea) recandosi pressol'ufficio dell'Agenzia delle En-trate dopo avere effettuato il pa-gamento dell'imposta di registro.

La registrazione telematicapuò essere effettuata diretta-mente (attraverso il canale fisco-line o entratel), attraverso un in-termediario abilitato o un dele-gato.

Per la registrazione in formacartacea presso gli Uffici occor-rono:

- due copie, con firma in origi-nale, dell'atto da registrare;

- la richiesta di registrazioneeffettuata sullo stampato mecca-nografico "Modello 69" (il model-lo si può scaricare da internet oritirarlo direttamente in ufficio);se gli atti da registrare sono piùdi uno bisogna presentare ancheun elenco sul "Modello RR" (in di-stribuzione presso l'ufficio);

- una marca da bollo da 14,62euro per ogni 4 facciate scritte, ecomunque ogni 100 righe, da ap-plicare su originali e copie;

- la ricevuta di pagamento del-l'imposta (modello F23).

L'imposta di registro è dovutanella misura del 2% del canone

GUÌDE II regime fiscale dei beni che vengono concessi in locazione

Immobili in affitto,imposte e agevolazioni

annuo di locazione ; il pagamen-to spetta al locatore e al condut-tore in parti uguali, ovvero in ba-se a quanto dagli stessi stabilitonel contratto, ma entrambi ri-spondono in solido del pagamen-to dell'intera somma dovuta perla registrazione.

E. versamento può essere effet-tuato, a scelta delle parti:

- con cadenza annuale, il pri-mo versamento alla registrazio-ne e i successivi entro 30 giornidall'inizio dell'annualità succes-siva applicando il 2% a ciascunaannualità e tenendo conto degliaumenti ISTAT;

- in un'unica soluzione entro30 giorni dalla stipula, applican-do il 2% all'importo pattuito perl'intera durata del contratto; se sieffettua il versamento in unicasoluzione spetta uno sconto sul-l'imposta dovuta pari alla metàdel tasso d'interesse legale mol-tiplicato per gli anni di durata delcontratto. Lo sconto è concessoanche se il pagamento in unicasoluzione è eseguito in relazionealle annualità mancanti al ter-mine del contratto, per il quale inpassato è già stata pagata l'impo-sta per alcune annualità. In casodi risoluzione anticipata del con-tratto, il contribuente che ha cor-risposto l'imposta sul corrispet-tivo pattuito per l'intera duratadello stesso ha diritto al rimbor-so del tributo relativo alle an-nualità successive a quella in cor-so.

Per chi sceglie di versare l'im-posta di registro in unica solu-zione, calcolandola sul corri-spettivo dovuto per l'intera du-rata del contratto, l'imposta nonpuò comunque essere inferiore a67 euro; per chi sceglie, invece, ilversamento annuale, solo l'im-posta per le annualità successive

le proroga automatica, anche seil Comune dove è situato l'im-mobile dovesse nel frattempo es-sere escluso da quelli considera-ti ad alta tensione abitativa. Sonocomuni definiti ad alta "tensioneabitativa" sono: quelli indicatinell'alt 1 del D.L. n. 551/88: Bari,Bologna, Catania, Firenze, Ge-nova, Milano, Napoli, Palermo,Roma, Torino, Venezia; quelliconfinanti con le suddette gran-di città; gli altri capoluoghi di pro-vincia; i comuni individuati dalCIPE (Comitato Interministeria-le per la Programmazione Eco-nomica) con apposite delibere, e

L'imposta di registro è dovutanella misura del2% del canone annuoII pagamento spetta al locatoree al conduttore in parti uguali

può essere di importo inferiore a67 euro.

Sui contratti di locazione a-venti ad oggetto immobili urba-ni ad uso abitativo stipulati se-condo il "canale assistito", cioèquelli realizzati in base ai "con-tratti-tipo" concordati dalle or-ganizzazioni della proprietà e de-gli inquilini, il corrispettivo an-nuo da considerare per il calcolodell'imposta di registro è assun-to per il 70%. La riduzione del30% spetta a condizione che l'im-mobile locato si trovi in un Co-mune considerato ad alta "ten-sione abitativa".

La riduzione dell'imposta di re-gistro si applica per tutta la du-rata del contratto e dell'eventua-

i comuni terremotati di Campa-nia, Basilicata e Umbria.

Qualora il canone dichiaratodovesse risultare inferiore al 10 %del valore automatico dell'im-mobile, l'Ufficio delle entrate èautorizzato a contestare e accer-tare l'esistenza di un corrispetti-vo maggiore di quello dichiara-to; la presunzione vale anche peri quattro periodi d'imposta ante-cedenti. E. valore automatico èquello calcolato con il meccani-smo dell'articolo 52 del D.P.R.131/1986 che si ottiene moltipli-cando la rendita catastale riva-lutata per lo specifico coefficien-te dipendente dalla categoria ca-tastale del fabbricato (120 per ifabbricati del gruppo A, escluso

A/10, B e C; 60 per i fabbricati del-la categoria A/10 e del gruppo D;40,8 per i fabbricati della catego-ria C/1 e del gruppo E).

Tale disposizione non si appli-ca per i contratti di locazione diimmobili ad uso abitativo con ca-noni concordati fra le organizza-zioni sindacali degli inquilini edei proprietari.

Per le annualità successive al-la prima restano comunque fer-mi i poteri di liquidazione del-l'imposta da parte dell'ufficio.

2. Le imposte sui redditi. Laconcessione di immobili in loca-zione ai fini delle imposte direttecostituisce presupposto perla tas-sazione e comporta l'obbligo del-la dichiarazione dei redditi (Mo-dello Unico Enti non commer-ciali, Quadro RB). La base impo-nibile è costituita dal canone an-nuo di locazione contrattual-mente stabilito. Ricordiamo chedal 2005 il canone di locazione ètassato per intero essendo stataabrogata, per gli enti non com-merciali, la possibilità di ridurreforfettariamente il canone del 15o del 25%; questa disposizione èrimasta in vigore solo per le per-sone fisiche. Analogamente aquanto previsto ai fini dell'impo-sta di registro, se il canone di lo-cazione dichiarato è inferiore al10% del valore dell'immobile de-terminato con i criteri di valuta-zione automatica di cui all'arti-colo 52 del D.RR. 131/1986, l'Am-ministrazione finanziaria puòprocedere alle attività di indagi-ne, rettifica e accertamento. In ca-so di omessa registrazione delcontratto di locazione si presu-me, salva documentata prova

contraria, l'esistenza del rappor-to di locazione anche per i quat-tro periodi d'imposta precedentiquello nel corso del quale è ac-certato il rapporto stesso.

Come per l'imposta di registrola presunzione di redditività nonopera in relazione alle locazioniad uso abitativo a canone "con-cordato". Per le locazioni di unitàabitative in comuni ad alta ten-sione abitativa stipulate con con-tratti convenzionati la base im-ponibile è costituita dal canoneannuo ridotto del 30%; l'abbatti-mento del canone è applicabileanche alle pertinenze.

Più specificamente le condi-zioni per applicare questa agevo-lazione sono le seguenti:

- il contratto deve essere di ti-po "concordato o convenzionale",stipulato ai sensi dell'articolo 2,comma 3, legge n. 431/1998;

- nella dichiarazione dei red-diti devono essere indicati gli e-stremi di registrazione del con-tratto;

- l'unità immobiliare deve a-vere destinazione abitativa;

- l'immobile deve essere ubi-cato in uno dei comuni conside-rati ad alta densità abitativa;

- non si deve trattare di loca-zioni di natura transitoria, fattaeccezione per i contratti stipula-ti per gli studenti universitarifuori sede e per gli enti locali inqualità di conduttori, al fine disoddisfare esigenze abitative dicarattere transitorio.

Se il fabbricato concesso in lo-cazione rientra tra quelli sogget-ti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004, la tassazione è agevolata:la base imponibile, infatti, non ècostituita dal canone annuo, mada una rendita catastale "light",cioè quella calcolata applicandola minore tra le tariffe d'estimopreviste per le abitazioni della zo-na censuaria nella quale è collo-cato il fabbricato; in pratica è co-me se il fabbricato fisse un'abita-zione ultrapopolare (cf art. 11, L.413/1991). Questa agevolazione èstata negata per lungo tempo dal-l'Agenzia delle entrate in riferi-mento ai fabbricati concessi in lo-cazione; successivamente, però,l'Amministrazione finanziaria siè conformata alla sentenza dellaCorte costituzionale 28/11/2003,n. 346, riconoscendone la spet-tanza (Cf Circolare 2/E/2006 e Ri-soluzione 28/E/2011).

Per i contratti di locazione inessere non assume generalmen-te rilevanza il fatto che il canonesia stato o meno effettivamentepercepito essendo assoggettato atassazione l'ammontare di cano-ni contrattualmente di compe-tenza nel periodo d'imposta. Tut-tavia i canoni relativi a locazioniabitative scaduti e non percepitinon sono tassati dal momentodella conclusione del procedi-mento giurisdizionale di conva-lida di sfratto per morosità delconduttore. Resta fermo l'obbli-go di tassare le suddette abita-zioni sulla base della rendita ca-tastale rivalutata. Per le imposteversate sui canoni venuti a sca-denza e non percepiti come da ac-certamento avvenuto nell'ambi-to del procedimento giurisdizio-nale di convalida di sfratto permorosità è riconosciuto un cre-dito di imposta di pari ammon-tare.

// CONSULENTELORENZO SIMONELLI

QUESITO: Mi risulta che ilRee (Registro Esercenti ilCommercio) sia stato abolito;questo vuoi dire che per l'a-pertura di un bar parroc-chiale o di un'associazionenon occorre alcun adempi-mento relativamente al "pre-posto"?

RISPOSTA, n Ree è stato ef-fettivamente abolito (con la leg-ge 248 del 2006), ma questo nonvuoi dire che non siano più pre-visti adempimenti in riferi-mento alle competenze tecnico-professionali del "preposto".L'autorizzazione amministrati-va (la licenza) per aprire un e-sercizio commerciale nel setto-re alimentare - un bar, un risto-rante o, in genere, un'attività disomministrazione di alimenti ebevande - è subordinata ancheal possesso dei cosiddetti "re-quisiti professionali" in capo altitolare della licenza o, nel casodi licenza richiesta da una per-sona giuridica (parrocchia), incapo al delegato-preposto pro-babilmente diverso dal legalerappresentante. Va tenuto pre-sente che l'attività di sommini-strazione è materia affidata inprimis alla normativa regiona-le e solo qualora la regione nonabbia provveduto con un prov-vedimento ad hoc supplisce lalegge nazionale n. 287 del 1991.

La risposta al quesito dipen-de, dunque, da quanto dispostoda ciascuna regione.

A titolo esemplificativo si faràriferimento a quanto previstodalla legge della regione Lom-bardia n. 30 del 2003.

Ai sensi dell'ari 6 il delegatodeve alternativamente:

- aver frequentato con esitopositivo uno specifico corso pro-fessionale; oppure

- essere in possesso di un di-ploma di scuola alberghiera o ti-tolo equivalente legalmente ri-conosciuto; oppure

- aver prestato la propria o-pera, per almeno due anni nel-l'ultimo quinquennio, pressoimprese esercenti l'attività spe-cifica di commercio di prodottialimentari o somministrazione

Una panoramica degli adempimenti necessari ad aprire un esercizio

II bar della parrocchianon è un gioco da ragazzidi alimenti e bevande, in qualitàdi dipendente qualificato addet-to, oppure, se trattasi di coniuge,parente o affine entro il terzogrado dell'imprenditore, in qua-lità di coadiutore familiare,comprovata dall'iscrizione al-l'INPS.

Secondo quanto stabilito dal-la Regione Lombardia, conD.G.R. 1 dicembre 2010, n. 9/887,i nuovi percorsi formativi abili-

tanti possono essere organizza-ti e svolti esclusivamente daglioperatori accreditati al sistemadi istruzione e formazione pro-fessionale.

I corsi devono avere una du-rata minima di 130 ore e i parte-cipanti devono possedere alme-no il diploma di scuola seconda-ria di primo grado (licenza me-dia) e aver compiuto il 18° annodi età alla data di iscrizione al

corso. Per gli allievi stranieri sirichiede anche una capacità diespressione e di comprensionedella lingua italiana ad un livel-lo tale da consentire la parteci-pazione al percorso formativo.

Sempre l'articolo 6, comma 1,della Legge regionale della Lom-bardia sono esentati dal corsoprofessionale coloro che sono inpossesso di una serie di titoli distudio quali:

segue da pagina 6L'aliquota Ires ordinaria è pari al 27,5%,

ma va tenuto presente che in molti casi glienti non profit possono usufruire della ri-duzione al 13,75% (cf art. 6, D.RR. 601/1973).Rientrano tra i soggetti agevolati, purchédotati di personalità giuridica:-parrocchie, diocesi, seminari, istituti reli-giosi, fondazioni di culto, associazioni di fe-deli e, in generale, tutti gli enti ecclesiasti-ci; la disposizione agevolativa, che fa riferi-mento agli «enti il cui fine è equiparato perlegge a quello di beneficenza o di istruzione»,si applica agli enti della Chiesa cattolica inforza della equiparazione prevista dall'arti-colo 7, comma 3 dell'Accordo di revisionedel Concordato Lateranense, (L. 25 marzo1985, n. 121) in cui è stabilito che «agli effet-ti tributarigli enti ecclesiastici aventi fine direligione o di culto, come pure le attività di-rette a tali scopi, sono equiparati a quelli a-ventifine di beneficenza o di istruzione»;

- enti di assistenza sociale, società di mu-tuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assi-stenza e beneficenza;

- istituti di istruzione e istituti di studioe sperimentazione di interesse generale chenonhannofine dilucro, corpi scientifici, ac-

cademie, fondazioni e associazioni storiche,letterarie, scientifiche, di esperienze e ri-cerche aventi scopi esclusivamente cultu-rali. Hanno inoltre diritto all'aliquota age-volata anche le ex Ipab (cf art. 4, e. 2, D.Lgs.207/2001).

3. L'imposta comunale sugli immobi-li (lei). IL proprietario dell'immobile con-cesso in locazione deve rispettare anche gliadempimenti lei, sia quello del versamentosia quello della dichiarazione, ove dovuta. Inparticolare, la dichiarazione deve essere pre-sentata, su apposito modello ministeriale,qualora a seguito della stipula di un con-tratto di locazione, un immobile prima e-sente divenga imponibile; la presentazionedeve essere effettuata nell'anno successivoa quello in cui è stato sottoscritto il contrat-to di locazione, entro il termine per la pre-sentazione redditi (attualmente il 30 giugno;di norma le proroghe per la presentazionedella dichiarazione dei redditi hanno effet-to anche sui termini per la presentazionedella dichiarazione lei); si tenga presente,però, che ciascun comune ha la possibilitàdi prevedere termini di presentazione di-versi. L'imposta si calcola, con le aliquote

fissate dal comune, sul valore dell'immobi-le determinato moltiplicando la rendita ca-tastale (rivalutata del 5%) gli specifici coef-ficienti differenziati a seconda della catego-ria catastale (100 per i fabbricati dei gruppicatastali A e C (con esclusione delle catego-rie A/10 e C/1); 140 per i fabbricati del grup-po catastale B ; 50 per i fabbricati del gruppocatastale D e della categoria A/10; 34 per i fab-bricati della categoria C/1).

In caso di locazioni ad uso abitativo oc-corre considerare che se l'immobile costi-tuisce per il conduttore l'abitazione princi-pale, il comune potrebbe aver previsto l'ap-plicazione di un'aliquota ridotta. Inoltre sitenga conto che se il fabbricato rientra traquelli soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004, la base imponibile è agevolata: percalcolarla non si parte dalla rendita cata-stale attribuita all'immobile, ma dalla mi-nore tra le tariffe d'estimo previste per le a-bitazioni della zona censuaria nella quale ècollocato il fabbricato (cf art. 5, e. 2, D.L.16/1993). L'imposta dovuta deve essere ver-sata in due rate del 50% ciascuna con sca-denza al 16 giugno e al 16 dicembre. Si puòcomunque versare l'intera imposta in un'u-nica soluzione entro il 16 giugno.

-laurea in medicina e veteri-naria, in farmacia, in scienzedell'alimentazione, in biologia,in chimica, in agraria; oppure

- laurea breve o specialisticaattinente alla trasformazionedei prodotti alimentari o alla ri-storazione, diplomi di maturitàe diplomi triennali di istruzio-ne professionale, diplomi e atte-stati di qualifica rilasciati dalleRegioni a conclusione di per-corsi di durata non inferiore albiennio, attinenti la conserva-zione, la trasformazione, la ma-nipolazione e la somministra-zione di alimenti e bevande. Atitolo esemplificativo sono vali-di la laurea breve in tecnologiedelle produzioni animali e qua-lità dei prodotti; i diplomi al-berghiero, di perito agrario, diperito chimico, di qualifica diaddetto alla segreteria e all'am-ministrazione di albergo, il di-ploma triennale di addetto allasegreteria alberghiera, il diplo-ma di qualifica di preparatricedi laboratorio chimico e biolo-gico, il diploma di esperto colti-vatore, il diploma di maturitàprofessionale per operatrice tu-ristica, i corsi professionali re-lativi alla qualifica di "cuoco percomunità ad indirizzo dieteti-co", di "aiuto cuoco", di "opera-tore sala bar", di "tecniche di ga-stronomia", di "panificatore-pa-sticcere", di "aiuto pasticcere".

Si segnalano infine alcune ri-soluzioni emanate dal 10 giugnoal 6 luglio 2011 con il cui il Mi-nistero dello Sviluppo Econo-mico ha fornito indicazioni inmerito ai requisiti professiona-li di accesso all'attività di som-ministrazione mediante il rico-noscimento di alcuni attestati ediplomi (operatore della risto-razione con la qualifica di "Com-mis di sala bar", diploma di ma-turità tecnica femminile indi-rizzo "economo-dietista", atte-stato di qualifica professionaledi "Cameriere" per "Settore disala", diploma di erborista, di-ploma di laurea in Economia A-ziendale, laurea magistrale in E-conomia e Commercio con indi-rizzo Economia Aziendale, lau-rea in Scienze Economiche ebancarie diploma triennale diqualifica di "Addetto alla segre-teria d'azienda", diploma speri-mentale dell'ordine tecnico).

IL ministero ha inoltre preci-sato che il ruolo di dipendentepresso ditta artigianale con qua-lifica di fornaio costituisce qua-lificazione professionale idoneaall'esercizio dell'attività di ven-dita di prodotti alimentari e disomministrazione di alimenti ebevande (cfr. le risoluzioni nn.11180, 112921, 11894, 112839,118254, 118186, 118172, 118043,127597,127593 e 1182308, consul-tabili sul sito del ministero, al-l'indirizzo: www.sviluppoeco-nomico.gov.it). Dopo aver iden-tificato il soggetto cui la parroc-chia intende affidare l'incaricodi delegato-preposto, occorre se-gnalarne il nominativo sia al-l'Amministrazione Comunale(attraverso il modello SCIA pre-disposto da ciascun Comune),sia al Repertorio EconomicoAmministrativo tenuto dalla C-CIAA, compilando il rigo 15 delModello R e il rigo 9 dell'Inter-calare R

24 Politica e società Il Sole 24 OreMercoledì 26 Ottobre 2011 - N. 293

LE TRE OBIEZIONI

Finanziamenti pubbliciper 17milioni ottenuti dal 1998grazie a una truffa allo Stato. Èl’ipotesidellaprocuradiFiren-ze,nuovo frontenelle indaginisui Grandi Eventi. Nel mirinodegli investigatori c’è Il Gior-naledellaToscana,quotidianovendutoinabbinamentoconIlGiornale. Più di venti gli inda-gati, tra cui i coordinatori delPdlnazionale,DenisVerdini,etoscano, Massimo Parisi. Pertutti l’accusa è di truffa aggra-vataaidanni delloStato.

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«Esiste un problemaTg3,loammetto».Cosìilpre-sidente della Rai Paolo Ga-rimbertiharispostoinun’au-dizione in Vigilanza Rai alladomanda del capogruppodel Pdl, Alessio Butti, che glichiedeva se avesse notato lafaziosità del notiziario dellaterza rete. Una dichiarazio-ne a sorpresa che ha subitosollevato molte polemiche.«Stupefatta» si è definita ladirettricedelTg3BiancaBer-linguer. «Noi sappiamo solochequi lenotizienonvengo-no nascoste, in questo sensoforse il Tg3 rappresenta unproblema» si è difeso il Cdrdella testata.

NAPOLI

Si apre stamattina, davan-ti alla I sezione del tribunale diNapoli, ilprocessoallaP4.Duegli imputati: il parlamentarePdl ed ex magistrato, AlfonsoPapa, detenuto a Poggioreale,e l’imprenditoreLuigiBisigna-ni,aidomiciliariaRoma.Ilpro-cesso non riguarderà l’accusadi associazione per delinque-re, respinta dal gip ma poi rite-nuta sussistente dal Tribunaledel riesame: il 7 novembre laCassazione dovrà esprimersisul ricorso degli indagati.

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INCHIESTA GRANDI EVENTI

Fondi al Giornaledi Toscana:indagato Verdini

Marco LudovicoROMA

Vietati caschi e maschereantigas nelle manifestazioni.Arrivailreatodipossessoelan-cio di materiale pericoloso. Ilministro Roberto Maroni ag-giunge altre pennellate al qua-drodellenuovenormesullasi-curezza dei cortei. Disposizio-ni,hagiàdettoMaroni, chedo-vrannopassareconunconsen-so di massima di maggioranzae opposizione. I tecnici del Vi-minale stanno studianto il te-sto.L’ideaèdiportarloilprima

possibilealConsigliodeimini-stri - crisi di governo permet-tendo - dopo il "concerto", co-mesichiamaingergo,conildi-castero di Grazia e Giustizia. IltitolaredelViminalenehapar-lato ieri alla Camera nel corsodi un’informativa sugli scontridel 15 ottobre a Roma. È ormaiconfermata l’estensione delDaspo (il divieto di partecipa-reaglieventisportivi)allosco-podiimpedire,peruncertoar-co di tempo, la partecipazioneaicorteidichièstatodenuncia-too condannatoper reati lega-ti alle manifestazioni, episodidiviolenzao uso dellearmi.

Einanalogiaallenormecon-tro i disordini allo stadio si in-troduce l’arresto in flagranzadifferita, accertata cioè entro48 ore nei filmati dalla poliziagiudiziaria.Spuntano,poi, i re-ati di possesso, utilizzo e lan-ciodimaterialipericolosi,pro-dotti esplodenti e fumogeni,bastoni, mazze e altri oggetticontundenti. Il ministerodell’Interno sta studiando an-

che una norma che garantiscamaggiori tutele per le forze dipolizia impegnate nell’ordinepubblico, con l’estensione allemanifestazioni dell’aggravan-te–giàprevistaperquellespor-tive–dilesionigraviegravissi-meapubblicoufficiale.Sottoli-neaMaroni:airesponsabilidel-le aggressioni e delle violenze«potranno così essere estesele piùsevere sanzioni della re-clusione da quattro a dieci an-ni per le lesioni gravi e da ottoa sedici anni per le lesioni gra-vissime».Nonsolo:perassicu-rare poi l’effettività delle san-zioniprevisteperilreatodire-sistenza e violenza a pubblicoufficiale anche ai fini dell’ap-plicazione della custodia cau-telare in carcere, dice Maroni,«voglio intervenire anche inmateria di aggravanti, in mo-dodaneutralizzarenelcompu-to della pena concretamenteapplicabile gli effetti delle cir-costanzeattenuanti». I tecnicidell’Interno stanno lavorandoanche a una specifica norma agaranzia delle forze di poliziaper fatti commessi in serviziodiordinepubblico: l’ideaèchela valutazione sia fatta non dalpubblicoministeromadalpro-curatore generale.

«Èevidente–ha osservato ilministro – che si tratta di unanormarichiestadaipoliziotti edai carabinieri, che hanno ma-nifestatointuttiquestianni,da-gli incidenti di Genova in poi,una sorta di timore psicologi-co a intervenire». Il ministropoi ammette che «vi è la misu-rarisultatalamenocondivisaela più controversa, sulla qualemantengo la mia convinzione,cioèlaprevisionediunaformadigaranziaperil ristorodituttiidanni arrecati a personeo co-senelcorsodellemanifestazio-ni». È molto probabile, però,chequestaipotesisiadestinataascomparire.

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Nicoletta CottoneROMA

«Un atteggiamento del Go-verno ostile a questa Regione».Un piano casa che, dopo esserestato impugnato dal Governo,«risponde quasi esclusivamen-tealleesigenzedeicostruttoridiRoma» e mette i cittadini lazialiin serie B. Con il premier che«avrebbe dovuto mostrare unasuaposizionepiùferma»inCon-sigliodeiministri. Nonusamez-ziterminilaGovernatricedelLa-zio, Renata Polverini, dopo cheil Governo ha impugnato dinan-zi alla Corte costituzionale trepuntidel pianocasa.

Tanto che dopo aver ricevu-to ledimissionididieciassesso-ri del Pdl («un atto politico for-te nei confronti del partito») -dimissioni «da tenere in tasca»inattesa delconfrontoconil se-gretariodelPdl, Angelino Alfa-no - attacca il governo eannun-cia:«Andremoavantiecidifen-deremo davanti la Corte costi-tuzionale», senza mediare,«perché il piano casa ne usci-rebbe depotenziato».

È la conclusione di un brac-ciodi ferro tutto interno alcen-trodestra, iniziato questa esta-te fra la governatrice e il mini-strodei Beni culturali,Giancar-loGalan. Un piano criticato an-che dal ministro dell’Ambien-te, Stefania Prestigiacomo.

InConsigliodeiministrièpas-sata la linea Galan: il piano casadella governatrice andrà al va-glio della Corte costituzionale,nella parte che riguarda le dero-ghe al Piano paesaggistico, allezonearcheologicheeaicondonisulle aree vincolate. Il resto delpiano– la parte "abitativa" – èri-masta ed è operativa da oggi, 26ottobre. Si fermano, dunque, al-meno fino al pronunciamentodella Consulta, una serie di am-pliamenti e completamenti diedifici pubblici e privati di tipocommerciale e agli interventi inmontagna.

Il sindaco di Roma, GianniAlemanno (Pdl), è sceso incam-po a fianco della GovernatricedelLazio,«inquestaincompren-sibilevicenda».LaGiuntaregio-nale «deve sapere – dice Ale-manno–chepuò contaresulno-stropienoappoggioperognibat-taglia finalizzata a una necessa-riaspintaall’economiaealladife-sadiundirittofondamentaleco-mequellodella casa».

Intanto il Pd ha chiesto le di-missioni della Polverini e dellasua Giunta. Con il piano casa,

bocciato «dallo stesso Governonazionale – dice Vannino Chiti,vice presidente del Senato ecommissario del Pd Lazio – nonsi risolve l’emergenza abitativa,masicolpirebberoinmodoindi-scriminato le coste, i parchi e leareenaturali protette».Per il se-natore del Pd, Roberto Della Se-ta, il piano casa Polverini è «unavergognaambientaleeurbanisti-ca,perilquale ilpresidentedellaregione meriterebbe il "premioAttila": bene ha fatto il ministroGalanasconfessarlo».

Secondo il Governo il pianocasa della Regione Lazio viole-rebbegli articoli 9 e 117 della Co-stituzione,oltreallaConvenzio-ne europea del paesaggio. Tre ipunti nel mirino: il primo è«quellorelativoalcondono,unasortadinormacheimponealCo-munediRoma–spiegailsottose-gretario al ministero dei Beniculturali,FrancescoGiro–diva-lutaretuttelerichiestedicondo-no che ancora giacciono al Co-mune, e cioè quelle che risalgo-no al 1985, 1994 e 2003, e chiedo-no al Comune di valutare entro90 giorni, dopodiché scatta ilprincipio del silenzio-assenso,quindi sarebbe una sanatoria ip-so facto. Ma il condono è mate-ria di pertinenza statale». Poil’articolo che prevede una seriedi deroghe ai vincoli e alle zonedi tutela previsti dai Ptp (Pianoterritoriale paesistico) e dal Pt-pr (Piano territoriale paesisticoregionale), la realizzazione diopere di utilità pubblica comeimpiantisportivi,sistemiportua-li, scuole,ospedaliealberghi.

Il terzo punto impugnato èuna norma che prevedeva unaimpropria prevalenza della re-gione sulla valutazione dei vin-coliarcheologici,exleggeGalas-so. «C’era una prevalenza ordi-natoriasullavalutazionedeivin-coliarcheologici,maanchequel-la è prerogativa del ministero»,spiegaGiro.

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La bocciatura di Palazzo Chigi. Impugnata la legge: i dieci assessori del partito lasciano la giunta regionale

No al piano casa Lazio, rivolta PdlPolverini: Governo Berlusconi ostile, ci difenderemo davanti alla Consulta

Governatrice. Renata Polverini è presidente della Regione Lazio dal 2010

La sanatoriaLaprimanormadelpianocasa

dellaRegioneLaziofinitanelmirinodelConsigliodeiminsitrièquellacheimponealComunediRomadivalutareentro90giornituttelerichiestedicondonocheancora giaccionoal Comune: pratiche che,quindi, risalgono al 1985,1994 e 2003. Scaduto iltermine, scatta il principio delsilenzio-assenso. Unasanatoria inaccettabileperché, argomenta il governo,il condono è materia dipertinenza statale

Deroghe ai vincoli territorialiUnarticoloprevedeunaserie

diderogheaivincolieallezoneditutelaprevistidalpianoterritorialepaesisticoedalpiano

territorialepaesisticoregionaleperlarealizzazionedioperediutilitàpubblica.Lederogheaivincoli,èl’obiezionedelGoverno,devonoesserecoopianificatetraregioneeministero;apromuoverel’intesaperlacoopianificazione,inoltre,èilministerodeiBeniculturalienonlaregione

Vincoli archeologiciIlterzopuntoriguardalanorma

cheprevedevaun’impropriaprevalenzadellaRegionesullavalutazionedeivincoliarcheologici.«C’eraunaprevalenzaordinatoriasullavalutazionedeivincoliarcheologici,maanchequellaèprerogativadelministero»haspiegatoilsottosegretarioalministerodeiBeniculturali,FrancescoGiro

RAI

Garimberti:Tg3 fazioso?È un problema

P4

Oggi al viail processoPapa-Bisignani

EMBLEMA

Scontri a Roma. Misure presto in Consiglio dei ministri

Maroni: caschi e mascherevietati alle manifestazioni

LE OBIEZIONINelmirino l’ipotesi condono(conderoga) nelle zonesottotutelapaesaggistica e avincolo archeologico. Il Pd:lagovernatrice si dimetta

NORMECONTROVERSEIl titolare del Viminalealla Camera: restal’obbligo diuna garanziapatrimonialeper chivuolescendere inpiazza

L’Eccellenza nel Pannello FotovoltaicoAlcuni esempi di utilizzo dei Moduli Fotovoltaici ad alta efficienza di EL.ITAL. ed ELIFRANCE

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