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Tributi, Catasto e Suolo Pubblico n. ord. 70 Servizio Imposta Unica Comunale - IUC 2014 02643/013 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 LUGLIO 2014 (proposta dalla G.C. 10 giugno 2014) Sessione Ordinaria Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni, i Consiglieri: ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara ARALDI Andrea BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERVETTI Barbara Ingrid CURTO Michele D'AMICO Angelo DELL'UTRI Michele FERRARIS Giovanni Maria GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo LA GANGA Giuseppe LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LOSPINUSO Rocco MAGLIANO Silvio MARRONE Maurizio MUZZARELLI Marco ONOFRI Laura PAOLINO Michele RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TROIANO Dario TROMBOTTO Maurizio TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio In totale, con il Presidente, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - PASSONI Gianguido. Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: COPPOLA Michele - CUNTRO' Gioacchino - NOMIS Fosca. Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. SEDUTA PUBBLICA OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE.

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Tributi, Catasto e Suolo Pubblico n. ord. 70 Servizio Imposta Unica Comunale - IUC 2014 02643/013

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 LUGLIO 2014

(proposta dalla G.C. 10 giugno 2014)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni, i Consiglieri: ALTAMURA Alessandro ALUNNO Guido Maria AMBROGIO Paola APPENDINO Chiara ARALDI Andrea BERTHIER Ferdinando BERTOLA Vittorio CARBONERO Roberto CARRETTA Domenico CASSIANI Luca CENTILLO Maria Lucia CERVETTI Barbara Ingrid

CURTO Michele D'AMICO Angelo DELL'UTRI Michele FERRARIS Giovanni Maria GENISIO Domenica GRECO LUCCHINA Paolo LA GANGA Giuseppe LEVI Marta LEVI-MONTALCINI Piera LIARDO Enzo LOSPINUSO Rocco MAGLIANO Silvio

MARRONE Maurizio MUZZARELLI Marco ONOFRI Laura PAOLINO Michele RICCA Fabrizio SBRIGLIO Giuseppe SCANDEREBECH Federica TROIANO Dario TROMBOTTO Maurizio TRONZANO Andrea VENTURA Giovanni VIALE Silvio

In totale, con il Presidente, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - PASSONI Gianguido. Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: COPPOLA Michele - CUNTRO' Gioacchino - NOMIS Fosca. Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE.

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Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta. Richiamato l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento". Visto l'articolo 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi - il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali - e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina in materia di TARI e di TASI dagli articoli 1 e 2 Decreto Legge 28 febbraio 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014, nonché della Legge 80 del 23 maggio 2014. Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TARI per l'anno 2014, procedendo all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), al fine di rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo, nonché al fine di evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti. Si ritiene pertanto necessario proporre l'approvazione dello schema di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tenuto conto che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia. Il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative. Dato atto che sul presente provvedimento sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni in data 16 giugno 2014, in ossequio agli articoli 43, comma 1 lettera e) e 44 comma 2 del Regolamento del Decentramento e che hanno risposto nel seguente modo: - le Circoscrizioni 5,10 e 3 hanno espresso parere favorevole (allegati 2 - 3 - 6); - le Circoscrizioni 6 e 8 hanno espresso parere favorevole condizionato (allegati 4 - 5);

2014 02643/013 3 Non hanno espresso il parere le Circoscrizioni: 1, 2, 4, 7 e 9. Dato atto inoltre che in data 9 luglio 2014 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 (allegato 7).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono: favorevole sulla regolarità tecnica; favorevole sulla regolarità contabile; Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, il

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI istituita nell'ambito della disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC dall'articolo 1, comma 639 e seguenti Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014" e s.m.i. che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );

2) di dare atto che il presente Regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio 2014; 3) dato atto che sul presente provvedimento sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni in

data 16 giugno 2014, in ossequio agli articoli 43, comma 1, lettera e) e 44 comma 2 del Regolamento del Decentramento e che hanno risposto nel seguente modo:

- le Circoscrizioni 5, 10 e 3 hanno espresso parere favorevole (all. 2 - 3 - 6 - nn. ); - le Circoscrizioni 6 e 8 hanno espresso parere favorevole condizionato (all. 4 - 5

-nn. ); Non hanno espresso il parere le circoscrizioni: 1, 2, 4, 7 e 9. 4) dato atto inoltre che in data 9 luglio 2014 è stato espresso il parere favorevole da parte

dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 (all. 7 - n. );

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13,

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commi 13 bis e 15, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata (IUC);

7) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE

AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE PATRIMONIO E DECENTRAMENTO

F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE

F.to Rinaldi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO Il Dirigente Delegato

F.to Gaidano Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE procede alla votazione nei modi di regolamento. Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Lospinuso Rocco, il Vice Presidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea PRESENTI 32

2014 02643/013 5 VOTANTI 32 FAVOREVOLI 24: Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, Dell'Utri Michele, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vice Presidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio CONTRARI 8: Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Lospinuso Rocco, il Vice Presidente Vicario Magliano Silvio, Tronzano Andrea PRESENTI 32 VOTANTI 32 FAVOREVOLI 24: Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Berthier Ferdinando, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, Dell'Utri Michele, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vice Presidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio CONTRARI 8:

2014 02643/013 6 Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7.

In originale firmato: IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Penasso Porcino

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Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale

Allegato 1

mecc. 2014 02643/013

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

(TARI)

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TITOLO I

ARTICOLO 1 – OGGETTO 3 ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 3 ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI 3 ARTICOLO 4 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 3 ARTICOLO 5 – APPROVAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO 4 ARTICOLO 6 – SOGGETTI PASSIVI E PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 5 TITOLO II – COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBU TO

ARTICOLO 7 – SUPERFICIE TASSABILE 5 ARTICOLO 8 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 6 ARTICOLO 9 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 7 ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 8 ARTICOLO 11 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA GIORNALIERA 8 ARTICOLO 12 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 9 TITOLO III – ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

ARTICOLO 13 – ESCLUSIONI 9 ARTICOLO 14 – AGEVOLAZIONI 10 ARTICOLO 15 – RIDUZIONI PER UTENZE NON DIMESTICHE 11 ARTICOLO 16 – RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE 11 ARTICOLO 17 - ULTERIORI RIDUZIONI 11 ARTICOLO 18 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ZONE NON SERVITE 12 ARTICOLO 19 – ESENZIONI 12 TITOLO IV – COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI,R ISCOSSIONE

ARTICOLO 20 – DICHIARAZIONE INIZIALE 12 ARTICOLO 21 – DICHIARAZIONE DI RETTIFICA 13 ARTICOLO 22 – DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE 14 ARTICOLO 23 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 14 ARTICOLO 24 – ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO 15 ARTICOLO 25 – SANZIONI 15 ARTICOLO 26 – RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E FUNZIONARIO RESPONSABILE 16 ARTICOLO 27 –TRIBUTO PROVINCIALE 16 ARTICOLO 28 – CONGUAGLI, RIMBORSI E SGRAVI 16 TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI -RINVIO 17 ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI PER L’ANNO 2014 17

ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI UTENZE PE R L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 18

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TITOLO I

Articolo 1 - Oggetto Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n° 446/1997, disciplina l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) nel Comune di Torino di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

Articolo 2 - Istituzione della Tassa Comunale sui R ifiuti (TARI)

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è istituita a partire dal 1° gennaio 2014 la tassa comunale sui rifiuti denominata TARI.

2. La gestione dei rifiuti urbani, come definiti al successivo articolo 3, e dei rifiuti assimilati agli urbani è attività espressamente qualificata di “pubblico interesse”, questa comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi ed è svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull’intero territorio comunale.

Articolo 3 - Definizione di rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani, così come classificati dall’art. 6 del Regolamento per la gestione dei

rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di

civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui

alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da

attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 2. Il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani determina i criteri ed i quantitativi per

l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi.

Articolo 4 - Copertura dei costi del servizio di g estione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

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3. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

5. Il servizio per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è attivato su tutto il territorio comunale con caratteristiche di universalità e inderogabilità secondo quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. A fronte del servizio viene applicata automaticamente la relativa tariffa del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

Articolo 5 - Approvazione ed articolazione del trib uto 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno solare, computato in bimestri, nel

quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e delle aree di cui all’art. 7. L’obbligazione tariffaria decorre dal bimestre successivo a quello nel quale ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre in cui ne è cessata l’utilizzazione. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intendono prorogate le tariffe vigenti.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell’allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

5. La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.

6. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.

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Articolo 6 - Soggetti passivi e presupposto per l’a pplicazione del tributo 1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.

2. Ai fini di cui al comma 1° l’arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile.

3. Per le parti in comune di un condominio il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono dette parti comuni in via esclusiva. L’amministratore del condominio può farsi carico del tributo relativo alle suddette parti, salvo poi suddividerlo fra coloro che le utilizzano.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva o forme analoghe (residence, affittacamere, pensionati, case albergo e simili) il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l’attività.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno solare, il tributo è dovuto solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. E’ comunque fatta salva l’applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta.

7. Le società commerciali, gli Enti pubblici e privati e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati al pagamento della relativa tariffa in riferimento alla loro ragione sociale o denominazione, con solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

8. Per i locali destinati ad autorimesse, box e posti auto demarcati, il tributo è dovuto dal possessore a titolo di proprietà, dall’occupante o detentore o, in alternativa, dall’amministratore del condominio qualora lo richieda. Nel caso di posti auto demarcati scoperti, diversi da aree operative, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13. Per i locali o aree adibite ad autorimesse pubbliche o parcheggi a pagamento il tributo a carico dell’occupante è corrisposto da chi gestisce l’attività.

TITOLO II COMMISURAZIONE E APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 7 - Superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione del tributo la superficie assoggettabile al tributo è

costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge n.

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147/2013, la superficie imponibile sarà determinata in misura pari all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 507/1993 (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’ 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n° 138/1998. Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio, ferma restando l’obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva. Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e/o professionale, il tributo è dovuto in relazione alla specifica attività esercitata in riferimento alla superficie a tal fine utilizzata. La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto di autorizzazione o concessione comunale.

Articolo 8 - Produzione di rifiuti speciali non ass imilati 1. Le superfici o le aree ove di regola si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani,

al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, non sono soggette al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali esclusivamente l’area o le aree le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa e prevalente dei rifiuti speciali non assimilati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

3. Restano invece incluse nella tassazione, quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (ad es. aree di movimentazione dei materiali, ecc..).

4. Per le categorie di attività sotto indicate la determinazione dell’area non soggetta al tributo, può avvenire in maniera forfettaria, applicando, previa verifica della superficie e della documentazione attestante lo smaltimento di cui al comma 1), le seguenti percentuali di riduzione sull’intera superficie dell’immobile:

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5. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma 4 la determinazione della

superficie oggetto di produzione di rifiuti speciali esclusa dalla tassazione è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata su planimetria quotata e misurata da un tecnico/professionista.

6. La riduzione o esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta su richiesta presentata con apposita denuncia di cui ai successivi art. 20 e 21 allegando idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti speciali.).

7. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione necessaria l’ufficio è legittimato ad applicare il tributo all’intera superficie salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda, fatta salva la prova contraria.

8. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l’applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio.

Articolo 9 - Determinazione della tariffa per le ut enze domestiche 1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, secondo quanto

previsto dal DPR 158/99, al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

a) Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi o coabitanti il numero degli occupanti è quello complessivo;

b) Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze intestate a soggetti residenti all’estero, si assume come numero di occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, è stabilito convenzionalmente in due componenti, tenuto conto del numero medio di componenti il nucleo familiare sul territorio comunale. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b) sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati,

categoria di attività

% di abbattimento della superficie

Lavanderie, tintorie 10%

Macellerie e pescherie 10%

Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche

30%

Laboratori odontotecnici 10%

Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori 30%

Gommisti 10%

Lavaggi autoveicoli 10%

Studi medici specialistici Dentisti Veterinari

30% 30% 30%

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permanentemente o per un periodo superiore all’anno, presso case di cura e di riposo. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell’interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.

2. Per le unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica e professionale, il titolare ha l’obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell’attività economica per l’applicazione della relativa tariffa commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 10 – Determinazione della tariffa per le u tenze non domestiche 1. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le associazioni, le

attività commerciali, industriali, artigianali, di servizio, professionali, le attività produttive in genere e comunque ogni altra tipologia di utenza non rientrante fra le utenze domestiche.

2. La classificazione dei locali e delle aree ad uso non domestico avviene secondo la destinazione d’uso degli stessi. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, in riferimento alle quali è determinata la specifica tariffa da applicare.

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli di cui alle citate categorie, sono associati, ai fini dell’applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo di cui al precedente comma.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione del tributo si fa riferimento all’attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è, di norma, unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (per es: superficie di vendita, esposizione, uffici, deposito, magazzini , ecc.).

5. Le utenze non domestiche attive al primo gennaio dell’anno di tassazione sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata e, in mancanza, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all’unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO.

Articolo 11 - Determinazione della tariffa giornali era 1. Tutte le utenze che producono rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla occupazione o

detenzione, con o senza autorizzazione, di locali ed occupazioni di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio date in concessione temporanea dalla Città con durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili debbono corrispondere la tariffa giornaliera.

2. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50% delle parti variabile e fissa della tariffa. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella categoria con voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Oltre tale periodo massimo, se prosegue l’occupazione si applica la tariffa annuale.

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3. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico contestualmente al COSAP secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

4. In caso di occupazione abusiva si provvederà anche al recupero del tributo evaso.

Articolo 12 - Istituzioni scolastiche statali Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art.33- bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008 n.31.

TITOLO III ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 13 - Esclusioni

1. Sono oggettivamente esclusi dalla applicazione del tributo, sia dalla parte fissa che da

quella variabile le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti non possono produrre rifiuti.

2. Sono, pertanto, esclusi dalla tassazione, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree:

- le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;

- immobili inagibili o inabitabili o danneggiati, limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;

- terrazze e balconi; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani

ascensori, autosilos; - fabbricati in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione

dell’immobile; - alloggi di civile abitazione che sono posti in ristrutturazione interamente e i cui detriti o

materiale di cantiere sono consegnati alle ditte/imprese che vi lavorano. Tale circostanza deve perdurare da almeno 2 mesi;

- le parti comuni del condominio di cui all’art. 1117, nn. 1 e 3 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 3;

- le aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;

- i locali di strutture medico- sanitarie pubbliche e private adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi, scuole di danza limitatamente alle sole superfici destinate all’esercizio dell’attività agonistico-sportiva;

- locali ed aree nei quali per specifiche caratteristiche di struttura e destinazione si producono, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

- le aree verdi.

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3. Tali situazioni debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e/o ad idonea documentazione.

Articolo 14 - Agevolazioni

1. Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione

in tema di tributi locali, tariffe rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:

a) attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della Città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell’allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi;

b) ONLUS di cui al D.L.vo 4 dicembre 1997 n° 460 e Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n° 383, nonché loro affiliati o associati, previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni di legge;

c) titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). A tal fine, i soggetti beneficiari di tale agevolazione sono tenuti – entro il termine stabilito ed adeguatamente reso noto – alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al DPCM 18 maggio 2001, valevole per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal D.L.vo 31 marzo 1998 n° 109, come modificato dal D.L.vo 3 maggio 2000 n° 130. Nel caso in cui, in fase di controllo, si riscontri l’insussistenza della dichiarazione, si procederà al recupero di ufficio del tributo ed all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e alle conseguenti denunce penali. La suddetta agevolazione non può cumularsi con quella prevista alla lettera d) dell’art. 17.

d) titolari di richiesta di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le relative pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto;

e) Saranno riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l’utenza o per esigenze di tipo perequativo nell’applicazione dello strumento impositivo.

2. Per le predette agevolazioni il coefficiente di riduzione è applicato sul tributo e trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo.

3. Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del servizio pubblico, a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, è di volta in volta accordata una riduzione percentuale che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo, qualora l’attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti.

4. Tali agevolazioni possono essere iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura va assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

5. Non è ammesso il cumulo delle suddette agevolazioni. D’ufficio verrà riconosciuta esclusivamente l’agevolazione più favorevole al contribuente.

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Articolo 15 - Riduzioni per utenze non domestiche 1. Al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori

che vi hanno provveduto direttamente o tramite soggetti autorizzati possono ottenere la riduzione della tariffa variabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 649, della Legge 147/2013 e s.m.i.. Il titolare dell’attività che provvede al riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il riciclo è avvenuto, una domanda che contenga copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla Legge 70/95 e s.m.i., per l’anno di riferimento. Il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo. In tali casi è concessa una riduzione in percentuale non superiore ad un terzo dell’incidenza del peso dei rifiuti avviati al riciclo sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza dell’importo versato con riferimento alla annualità cui si riferisce l’attività di riciclo. La percentuale massima di riduzione non può superare comunque la parte variabile della tariffa. Tale riduzione non può cumularsi con altre riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento, fatta salva l’applicazione della riduzione di cui all’art. 18. Nel caso di concorso si applica l’agevolazione più favorevole al contribuente.

Articolo 16 - Riduzioni per la raccolta differenzia ta da parte delle utenze domestiche 1. Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente

per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell’anno solare precedente. Tale riduzione verrà determinata annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei risultati rilevati per zona definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla quantità delle raccolte differenziate stesse.

Articolo 17 - Ulteriori riduzioni

1. Il tributo è ridotto sulla parte variabile del :

a) 20% per i locali ed aree scoperte – diverse dalle abitazioni – adibiti ad uso non continuativo e di pubblico intrattenimento per non più di tre giorni alla settimana (quali discoteche, sale da ballo, e locali di intrattenimento notturno) risultanti da autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per l’esercizio dell’attività. b) 30% per i locali ed aree scoperte – diverse dalle abitazioni – adibiti ad uso non

continuativo, ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;

c) 10% per fabbricati rurali ad uso abitativo;

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d) 20% per le abitazioni tenute a propria disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per cui da certificazione anagrafica non risultino soggetti residenti. Per tali utenze (utenze domestiche non residenti) si assume come numero di occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, il numero è stabilito convenzionalmente in due componenti. Detta riduzione è applicata con effetto dall’anno successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

2. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza è considerata quale abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per tale abitazione è concessa una riduzione pari al 30% del tributo.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro, nel caso di concorso si applica la più elevata.

Articolo 18 - Mancato svolgimento del servizio e zo ne non servite

1.L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per cause estranee alla responsabilità del soggetto gestore, non comporta esoneri o riduzioni del tributo. 2.Limitatamente al periodo interessato, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente. 3. Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta, secondo il piano annuale di attività convenuto con il gestore del servizio, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%.

Articolo 19 - Esenzioni Sono esentati dall’applicazione del tributo:

a) i locali ed aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti; b) i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del

reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione delle liste di carico per la riscossione del tributo, per la particolare condizione di indigenza.

Le somme conseguenti alle suddette esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

TITOLO IV COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI, SANZIONI, RISCOSSIONE

Articolo 20 - Dichiarazione iniziale

1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la dichiarazione

iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

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2. La dichiarazione ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione e sarà ritenuta valida ed efficace anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all’applicazione del tributo.

3. La dichiarazione, redatta sugli appositi modelli predisposti dall’ufficio competente e messi a disposizione dell’utenza, dovrà contenere: a) per le utenze domestiche: • le generalità dell’utente/sottoscrittore, il codice fiscale, la residenza; • il numero degli occupanti l’unità immobiliare residenti e non residenti; • la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree; • l’ubicazione del fabbricato, del piano, della scala nonché il numero della unità immobiliare e relativo identificativo catastale; • la destinazione d’uso dei locali e delle aree e la relativa superficie di applicazione del tributo; • la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione. b) per le utenze non domestiche: • identificazione del soggetto che presenta la dichiarazione (legale rappresentante, presidente);

• la denominazione e il relativo scopo sociale o istituzionale, nonché la sede legale; • codice fiscale/partita IVA, • ubicazione, superficie, destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna, identificativo catastale;

• la data di inizio occupazione o conduzione/detenzione dei locali e delle aree; • la tipologia dei rifiuti prodotti; • la data in cui è presentata la dichiarazione e la sottoscrizione del legale rappresentante.

4. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante, da parte dei soggetti sopra menzionati.

5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto che li rappresenta a termini di legge.

Articolo 21 - Dichiarazione di rettifica 1. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, le variazioni

delle condizioni di applicazione del tributo riferite alla destinazione d’uso, alla misura della superficie soggetta a tributo, il venir meno delle condizioni che danno luogo ad esenzioni, riduzioni, agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché per i non residenti la modificazione del numero di occupanti, devono essere denunciate entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

2. La dichiarazione di rettifica, presentata secondo le modalità previste per quella iniziale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l’indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla dichiarazione precedente.

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Articolo 22 – Dichiarazione di cessazione 1. La cessazione del possesso, conduzione o detenzione dei locali e delle aree costituenti

presupposto di applicazione del tributo, deve essere comunicata dal contribuente mediante apposita dichiarazione che deve essere presentata secondo le modalità della dichiarazione iniziale con l’indicazione della data di cessazione del possesso, conduzione o detenzione, cognome e nome o denominazione dell’eventuale subentrante nei locali e nelle aree, qualora conosciuto.

2. Al fine di consentire la corretta emissione dei documenti di pagamento, la cessazione del possesso, conduzione o detenzione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

3. La cessazione del possesso, occupazione o conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto, dà diritto all’abbuono (sgravio/rimborso) del tributo dal bimestre solare successivo a quello dell’intervenuta cessazione.

4. In caso di mancata dichiarazione entro il termine di cui al comma 2 il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

5. Qualora la dichiarazione di cessazione sia collegata alla denuncia iniziale di altri locali siti in Torino, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo al possesso, occupazione o detenzione dichiarata.

Articolo 23 - Verifiche ed accertamenti

1. Il comune ha il potere, nei limiti di legge, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei

modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci per individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento del tributo nonché di procedere al controllo dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate.

2. Oltre ad acquisire informazioni dagli uffici pubblici o dagli enti di gestione dei pubblici servizi e a verificare informazioni o effettuare controlli sulle banche dati disponibili:

a) possono essere richiesti al contribuente dati e informazioni a mezzo di questionari; b) può essere richiesta al contribuente l’esibizione di planimetrie dei locali e delle aree

comprendenti il dettaglio, certificato da tecnico abilitato, delle superfici con i mq. di riferimento ed ogni altra documentazione utile al controllo della corretta applicazione del tributo. L’Amministrazione non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti;

c) il contribuente, il proprietario, il possessore o il detentore dell’immobile possono essere invitati a fornire delucidazioni o prove di quanto dichiarato o comunicato;

d) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e della loro destinazione d’uso nonché delle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti. Normalmente, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, ciò avviene durante l’orario ordinario di esercizio se il locale ospita una attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. In tale occasione il contribuente ha il diritto di essere informato adeguatamente sull’oggetto che lo riguarda oltre che della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa innanzi agli organi competenti. Al termine delle operazioni è redatto un processo verbale, accettato e sottoscritto dal contribuente.

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L’accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 7 giorni prima anche telefonicamente;

3. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistano validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e dei controlli, non ultimo l’onerosità degli stessi, l’accertamento può anche essere fatto in base a presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del Codice Civile o con criteri induttivi e secondo le modalità di attuazione discrezionalmente scelte dal comune.

4. L’Amministrazione può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, di fornire la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse, qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, viene assegnato un termine per provvedere secondo le modalità operative prescelte. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta – anche a mezzo di avviso pubblico – sono tenuti, nell’interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l’applicazione di sanzioni e l’addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

Articolo 24 - Accertamento del tributo

1. In seguito all’espletamento delle verifiche e dei controlli, anche previsti dall’articolo

precedente, possono essere adottati provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione.

2. I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione sono adottati entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata. Entro lo stesso termine sono contestati ed irrogati le sanzioni ed i relativi interessi. L’obbligo di presentazione delle denunce di cui all’art. 20, 21 e 22 decorre dai termini previsti dall’art. 1 comma 684 della L. 147/2013;

3. I provvedimenti di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo va allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

4. I provvedimenti di accertamento devono, altresì, contenere l’indicazione dell’ufficio presso il quale ottenere informazioni complete in merito all’atto, al responsabile del procedimento, all’organo o all’autorità amministrativa presso cui è possibile proporre un riesame, anche nel merito dell’atto, in sede di autotutela, alle modalità, al termine e all’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. I provvedimenti sono sottoscritti dal funzionario del comune designato quale responsabile per la gestione del tributo.

5. I provvedimenti di accertamento per omessa o non conforme dichiarazione per i tributi Tarsu e Tares sono adottati separatamente ai sensi delle rispettive normative, conteggiando e irrorando per ciascun tributo le sanzioni e gli interessi relativi.

Articolo 25 - Sanzioni 1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla

dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

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2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 23, comma 2 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 26 - Riscossione del tributo e funzionario responsabile 1. Il tributo è versato esclusivamente al Comune. 2. La riscossione volontaria avviene con l’emissione annuale di avvisi di pagamento.

L’ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 688 della L 147/2013.

3. In mancanza del pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio, è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Articolo 27 - Tributo provinciale

E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo.

Articolo 28 - Conguagli, rimborsi e sgravi

1. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in

corso d’anno del tributo applicato saranno conteggiate nella successiva richiesta di pagamento mediante conguaglio compensativo.

2. Le richieste di rimborso per somme versate e non dovute devono essere presentate nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine va richiesto lo sgravio a decorrere dalla data della consegna della richiesta di pagamento o della notifica del provvedimento di riscossione coattiva. Il provvedimento di rimborso o sgravio, o il rigetto, deve essere disposto nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente.

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TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Disposizioni transitorie e finali. ri nvio

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2014. 2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari e le disposizioni comunali che sono in

contrasto con il presente regolamento. 3. Le posizioni contributive già denunciate ai fini dell’applicazione della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI).

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge 147/2013 e s.m.i. e nel regolamento adottato con D.P.R. n° 158/1999.

Articolo 30 - Disposizioni per l’anno 2014 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dal 1° gennaio 2014. 2. Dal 1° gennaio 2014 è abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 214/2011. L’accertamento e la riscossione della TARSU e del tributo TARES, i cui presupposti si siano verificati entro il 31 dicembre 2013, continuano ed essere effettuati anche successivamente ai sensi della normativa richiamata.

3. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione ISEE sul conguaglio TARI 2014, gli interessati potranno presentare, per il tramite dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con la Città, la dichiarazione sostitutiva unica annuale, di cui al DPCM 18 maggio 2001, valevole per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal D.L.vo 31 marzo 1998 n° 109 e s.m.i. entro il 18 luglio 2014, considerando valide le dichiarazioni sottoscritte a partire dal 19 luglio 2013. Le dichiarazioni sottoscritte e presentate oltre il termine suindicato non saranno considerate ai fini dell’agevolazione del tributo dell’anno 2014.

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Allegato 1

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI UTENZE PER L’APPLICAZI ONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

Categorie TARI Descrizione categorie

1 Locali ad uso abitazione

2 Alloggi a disposizione

4 Box privati - posti macchina demarcati privati - Autorimesse pubbliche e parcheggi a pagamento

5

Case albergo per studenti e lavoratori - Collegi - Convitti ed istituti di educazione in genere - Ospizi - Ricoveri pubblici per anziani - Dormitori - Convivenze - Caserme - Carceri

6.1 Alberghi - Pensioni - Locande (senza ristorazione) - Affittacamere

6.2 Alberghi - Pensioni - Locande (con ristorazione)

7 Residence - Pensionati privati per anziani

8 Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno

9 Distributori di carburante

10 Chioschi in genere

11 Edicole giornali

12 Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto - Gallerie d’arte

13 Circoli aziendali

14.1 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all’ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie fino a 250 metri quadrati

14.2 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto ed all’ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze di superficie maggiore di 250 metri quadrati

15 Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all’ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze (incluse farmacie)

16 Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni - Spettacoli in genere

17 Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze e dehors

18 Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors

19

19 Palestre ginnico sportive

20 Botteghe artigiane - Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini

21

Locali destinati ad uffici in genere - Istituti bancari di credito, assicurativi finanziari e privati - Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi - Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali allo svolgimento della propria attività istituzionale - Locali ed aree utilizzati dal Comune

22 Magazzini e depositi - Rimesse roulottes

23 Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi

24 Scuole private - Università

25 Locali ed aree adibiti al culto e loro pertinenze

26 Stazioni ferroviarie, tramviarie, metropolitane e di autobus

27 Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio prodotti finiti o semilavorati.

28 Ospedali e cliniche universitarie - Case di cura private - Centri fisioterapici e di rieducazione - Poliambulatori e laboratori di analisi, privati e di Enti Mutualistici

29 Mercato all'ingrosso ittico

30 Banchi di vendita all'aperto alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)

31 Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)

32

Locali occupati da Onlus (D.Lgs. 460/1997), Associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000), con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione.

33 Mercato all’ingrosso fiori

34 Banchi di vendita all’aperto relativi ai produttori (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)

35 Stadi di calcio