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Via Ponza di San Martino, 8 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 634440 - Fax 0171 66103 – [email protected] - www.studiocugnasco.it Commercialisti Cugnasco dr. Massimo [email protected] Coccarelli dr. Fernando [email protected] Collino dr. Giovanni [email protected] Martini rag. Cristina [email protected] Tealdi dr. Alberto [email protected] Luciano dr. Davide [email protected] Cugnasco dr. Marianna [email protected] Giusto dr. Davide [email protected] Consulenti del lavoro Bongiovanni rag. Monica [email protected] Ufficio Contabilità [email protected] Giordano Chiara Giordano Angela Bruno Massimo Cavallera Nicolas Ferrero Tiziana Ufficio consulenza del lavoro [email protected] Bottasso Elisabeth Segreteria [email protected] Magliano Silvana Garino Marisa Dao Ormena Daniela Tardivo Elisa Consulenza legale esterna Cugnasco Avv. Roberto Strutture controllate [email protected] Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria e di Trust Strutture collegate e rapporti internazionali EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers - www.eurodefi.org Lo Studio è referente locale dell’Associazione “Il Trust in Italia” - www.il-trust-in-italia.it CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO Notiziario n. 6 Giugno 2017 Gregge al pascolo sulle montagne di Elva in una mattinata estiva La pastorizia è sempre stata un’attività tipica del mondo occitano alpino. Un tempo i bambini delle vallate alpine cuneesi venivano “affittati” dalle famiglie, con contrattazioni che avvenivano generalmente sulla piazza di Barcellonette, in Francia, a pastori di Provenza e Delfinato per accudire le greggi che si spostavano talvolta fino alla mitica pianura della Crau, vicino alle Bocche del Rodano e alla Camargue. Pianura immortalata in un celebre quadro di Vincent Van Gogh; definita dai pastorelli come paradiso delle pecore (per l’erba salmastra che vi cresceva) e inferno per gli uomini (per il Mistral che vi soffiava implacabile senza possibilità di riparo). Queste vicende sono state immortalate in pagine di sapore elegiaco da Piero Raina, il cantore di Elva e della Val Maira, ne “I reis chanten encaro”, Il Maira Editore, Coumboscuro Centre Prouvençal, Luglio 1997.

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CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 6 Giugno 2017

Gregge al pascolo sulle montagne di Elva in una mattinata estiva

La pastorizia è sempre stata un’attività tipica del mondo occitano alpino. Un tempo i bambini delle vallate alpine cuneesi venivano “affittati” dalle famiglie, con contrattazioni che avvenivano generalmente sulla piazza di Barcellonette, in Francia, a pastori di Provenza e Delfinato per accudire le greggi che si spostavano talvolta fino alla mitica pianura della Crau, vicino alle Bocche del Rodano e alla Camargue. Pianura immortalata in un celebre quadro di Vincent Van Gogh; definita dai pastorelli come paradiso delle pecore (per l’erba salmastra che vi cresceva) e inferno per gli uomini (per il Mistral che vi soffiava implacabile senza possibilità di riparo). Queste vicende sono state immortalate in pagine di sapore elegiaco da Piero Raina, il cantore di Elva e della Val Maira, ne “I reis chanten encaro”, Il Maira Editore, Coumboscuro Centre Prouvençal, Luglio 1997.

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Indice

Temi del meseIl vincolo destinatorio puro o autodichiarato...............................................................................................Disciplina Imu e Tasi per l’anno 2017........................................................................................................La decontribuzione dei premi di risultato....................................................................................................TributiLa nuova disciplina relativa allo scomputo delle ritenute Irpef..................................................................Detrazione dell’Iva sulle fatture d’acquisto dell’anno 2017 e precedenti...................................................Credito Irpef /Ires derivante da dichiarazione omessa: è possibile il recupero...........................................I criteri per la deducibilità delle spese di rappresentanza............................................................................Ritenute non versate dal sostituto: sentenze di segno opposto....................................................................Le sanzioni applicabili in caso di errata applicazione del reverse charge...................................................La compilazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti forfettari..............................................Deduzione dell’accantonamento TFM svincolata dal TFR.........................................................................Spese di formazione dei professionisti deducibili fino a 10.000 euro.........................................................Elevamento della soglia per reclamo e mediazione.....................................................................................Gli adempimenti per i portali on-line delle locazioni brevi.........................................................................L’Iva nella cessione di fabbricati abitativi..................................................................................................Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varieI parametri per la verifica dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino.............................La rilevazione contabile dell’agevolazione Sabatini-ter.............................................................................Riduzione del capitale per perdite nelle S.r.l...............................................................................................La responsabilità del socio unico di SpA....................................................................................................Trust e attività fiduciariaIn arrivo vantaggi fiscali per le fiduciarie “statiche” italiane......................................................................I notai scendono in campo sul “Dopo di noi” .............................................................................................Finanziamenti e contributiChiarimenti sul bonus ricerca e sviluppo....................................................................................................Contributo a fondo perduto per sostenere le reti d’impresa ed i consorzi...................................................Finanziamento agevolato per l’accesso al credito bancario........................................................................Consulenza del lavoroIl lavoro agile e le differenze rispetto al telelavoro.....................................................................................Il congedo straordinario...............................................................................................................................Il trasferimento del dipendente che presta assistenza continuativa ad un familiare disabile......................Il distacco transnazionale di lavoratori........................................................................................................L’individuazione dei lavoratori trasfertisti..................................................................................................Coefficiente di rivalutazione del TFR.........................................................................................................ScadenziarioMese di giugno............................................................................................................................................

Pag.

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Numeri utili

Aliquote Irpef (1)- fino a 15.000,00- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00- oltre 75.000,00

23 %27 %38 %41 %43 %

Cambio €/$ (4) 1,1221

Rivalutazione TFR (5) 1,247757 %

Indice ISTAT (6) 1,7 %

Tassi Banca Centrale Europea (7)- Tasso di sconto- Tasso di deposito

0,05 % -0,20 %

Aliquota Ires (2) 24 %

Aliquota Irap 3,9 %

Tassi Euribor (8)- 6 mesi- 12 mesi

-0,270 %-0,149 %

Saggio di interesse legale (3) 0,1 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007(2) A decorrere dall’1.01.2017(3) A decorrere dall’1.01.2017(4) Rilevazione alla data del 12.06.2017(5) Vedi pagina 19(6) Variazione % del mese di aprile 2017 sul mese di aprile 2016(7) A decorrere dal 10.09.2014(8) Aggiornati alla data del 12.06.2017, valuta del 14.06.2017, base 365

Link utili

Agenzia delle Entrate e Catastowww.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanzewww.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)www.enea.it

Camera di commercio di Cuneowww.cn.camcom.it

Comune di Cuneowww.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PECwww.inipec.gov.it

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Temi del mese

Il vincolo destinatorio puro o autodichiarato

Secondo alcune pronunce di giudici di merito e qualche autore, l’atto con il quale si volesse imprimere un vincolo destinatorio su un diritto senza collegarlo ad altro atto munito di causa autonoma – cosiddetto vincolo destinatorio puro o autodichiarato – dovrebbe ritenersi nullo, in quanto diversamente opinando si consentirebbe al debitore di limitare la propria responsabilità patrimoniale, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore.Simile impostazione non convince.Muove anzitutto da una percezione errata della portata dell’art. 2645 ter cod. civ., il quale a ben vedere non disciplina l’atto giuridico dal quale scaturisce l’effetto della destinazione, limitandosi piuttosto a descriverne gli effetti nei riguardi di terzi aventi causa e di terzi creditori.Sul piano strutturale, quell’atto può infatti assumere le forme più diverse: quelle dell’atto unilaterale tra vivi, quello dell’atto unilaterale mortis causa (il testamento) e financo quella del contratto. Quello che la legge prevede è che gli effetti versi i terzi e verso i creditori (e solamente questi, sia ben chiaro) sono subordinati essenzialmente a tre requisiti.Il primo è di ordine formale, giacché si richiede che – qualunque ne sia la natura – esso debba assumere la forma dell’atto pubblico.Il secondo è strettamente collegato al primo, visto che se ne richiede la trascrizione e, com’è noto, l’art. 2657 cod. civ. vuole che gli atti di autonomia privata assumano la forma dell’atto pubblico (ma anche della scrittura privata autenticata) al fine di poter realizzare la formalità.Il terzo attiene invece alla sostanza dell’atto medesimo e sottopone la valutazione dell’intento perseguito dal disponente a quella valutazione di meritevolezza degli interessi che già il testo originario del codice del 1942 richiedeva per quei contratti che non fossero riconducibili a tipi nominati, ossia ai contratti atipici. Ciò non deve sorprendere. A differenza di quanto si dovrebbe dire per il fondo patrimoniale o anche per la fondazione, il vincolo destinatorio descritto all’art. 2645 ter infatti non è diretto a perseguire finalità predeterminate dal legislatore ma è appunto lasciato al libero esercizio dell’autonomia negoziale e per questo non può sfuggire al controllo successivo di meritevolezza degli interessi perseguiti dal disponente.Questo è l’aspetto sicuramente delicato dell’istituto ma è anche la sua caratteristica imprescindibile e quella che lo rende unico e insostituibile, duttile e capace di realizzare nel modo migliore possibile le esigenze più diverse, senza essere costretto in un calco troppo angusto, che finirebbe col limitarne notevolmente le possibilità di utilizzo pratico.

Si è molto discusso di chi debba valutare la meritevolezza e soprattutto di come essa andrebbe valutata. Certamente la valutazione non compete né al notaio che riceve l’atto, al quale non si può richiedere di indagare sulle ragioni pratiche che spingono il disponente a compierlo, giacché il controllo di legalità che è demandato dall’art. 28, n. 1, della l. 89 del 1913 all’ufficio notarile consiste nel non ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dal legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico mentre la valutazione di meritevolezza attinge a questioni di opportunità e di convenienza, che certamente travalicherebbero i limiti della funzione pubblica. Né tanto meno quella valutazione potrebbe spettare al conservatore al quale venga richiesto di eseguire la formalità pubblicitaria, visto che per l’art. 2674 cod. civ. egli non può ritardare o ricusare l’esecuzione della trascrizione, a meno che le note e i titoli non siano in carattere intelligibile o non abbiano la forma del cit. art. 2657 o non siano presentati secondo quanto prevede l’art. 2658 o ancora quando la nota non contenga le indicazioni prescritte dalla legge. Altre ipotesi di rifiuto legittimo non ve ne sono.La valutazione di meritevolezza dell’atto non potrà quindi che seguire a posteriori quando alcuno ritenga di esserne stato pregiudicato e in tale caso si chiederà al giudice di valutare le ragioni per le quali l’atto destinatorio sia stato stipulato soppesandone la consistenza con riguardo agli interessi dei terzi – aventi causa o creditori – che assumano di esserne stati lesi. Simili ragioni andranno ricercate nell’effettivo intento che il disponente intendeva perseguire, senza fermarsi a quanto testualmente si trovi espresso nell’atto, secondo quanto prevede l’art. 1362 cod. civ. in tema di interpretazione del contratto e quindi pure degli atti unilaterali inter vivos (v. art. 1324). E’ tuttavia chiaro che la prudenza normale dell’operatore imporrà di descrivere adeguatamente quegli intenti nel programma destinatorio, intenti che si ripete non dovranno in ogni caso necessariamente risultare da questo ma potranno pure ricostruirsi in base al comportamento tenuto dal disponente, nonostante si tratti di atto per il quale si richiede la solennità della forma (un discorso diverso dovrebbe valere invece per il testamento, il quale non ammette il ricorso a procedimenti ermeneutici di tipo integrativo).

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Temi del mese

Alcuni intenti saranno sicuramente meritevoli: quello di voler provvedere ai bisogni di un portatore di handicap o a quelli di un convivente, mentre neppure costituisce intento quello di voler sottrarre il diritto all’espropriazione forzata, visto che tale è l’effetto naturale e ineliminabile dell’atto e non la ragione pratica di questo.Va da sé che l’intento potrà invece essere simulato, cioè rappresentato come se esistesse senza esistere: l’atto dovrà pertanto ritenersi inefficace.Tutte le volte in cui l’intento vi sia e sia meritevole (ché se non lo fosse dovrebbe ritenersi inefficace verso i terzi aventi causa o creditori) l’atto potrà in ogni caso essere sottoposto ad azione revocatoria o ritenuto inefficace verso i creditori muniti di titolo esecutivo (o riteniamo di ordinanza o decreto di sequestro conservativo) direttamente contro il disponente ai sensi dell’art. 2929 bis cod. civ. Quello che non si richiede invece è che l’atto si debba accompagnare inevitabilmente a un altro – come vorrebbero alcuni giudici di merito – o men che meno che si debba accompagnare a un atto con effetti traslativi.

Deve infatti essere chiaro che il vincolo destinatorio è già un effetto in sé, da tenere distinto da quello reale come da quello obbligatorio.La stessa confusione concettuale si era verificata per il fondo patrimoniale. Alcuni negavano che il terzo potesse vincolare un proprio diritto reale immobiliare ai bisogni di una famiglia coniugale di cui non fosse parte, senza alienare quel diritto ad almeno una tra le parti di quella famiglia. Non c’era tuttavia alcuna ragione per addivenire a un simile esito; anzi la regola di economicità degli effetti giuridici sembrerebbe imporre di ritenere esattamente il contrario. Se desidero che una casa di cui sono proprietario rimanga destinata ai bisogni della famiglia di mia figlia perché mai dovrei donare quella casa a mia figlia o addirittura a mio genero? L’intento può essere al minimo realizzato mantenendo io la proprietà della casa e imponendovi quel vincolo; trasferirla è un intento evidentemente differente e ulteriore e non coincidente con quanto desidero.Quelle confusioni dipendono dal fatto che nella mentalità dei giudici, e in quella degli interpreti più tradizionali, vige quell’idea preconcetta secondo cui gli effetti dell’atto giuridico – unilaterale o contrattuale che sia – siano sempre e solamente due: quello obbligatorio e quello reale o traslativo.

Quel vecchio insegnamento, ricavato dalla lettura di manuali giuridici antiquati, già doveva essere corretto perché ometteva di prendere in considerazione anche quello speciale effetto che consiste nell’attribuire soggettività a chi non sia persona fisica vivente, ossia a quelle entità che si è soliti chiamare persone giuridiche. Va corretto pure in quanto trascura di considerare tra gli altri quel particolare effetto che consiste nel destinare un diritto alla realizzazione di uno scopo a favore proprio o di terzi. L’art. 2645 ter ha colmato quella lacuna perché, se non ci fosse, a nessuno potrebbe essere impedito di compiere un atto destinatorio ma questo non potrebbe produrre effetto nei confronti dei terzi. Quante volte ci capita di mettere da parte qualche soldo per le prossime vacanze, per cambiare l’automobile o per invitare a cena un amico: il vincolo impresso sul credito vale solamente per noi e un creditore qualsiasi può espropriaci quel denaro.

Il limite notevole dell’art. 2645-ter consiste tutto nel limitarsi ai diritti reali immobiliari: per questo, volendo vincolare crediti, parti di contratto come le partecipazioni sociali o semplicemente denaro occorre utilizzare ancora il trust, affidandoci però alla legge straniera, visto che per ora quella italiana non riconosce effetti verso terzi aventi causa o verso terzi creditori che ai vincoli pubblicati con le forme indicate all’art. 2645-ter.

Infine da non trascurare il pregiudizio che si nutre nei confronti dei vincoli destinatori, specie quando siano puri o appunto autodichiarati. Come si è già detto, quel pregiudizio dimentica che ciascuno dei soggetti pregiudicati potenzialmente dall’atto ha a sua disposizione un rimedio efficace. Non vi è quindi assolutamente bisogno di immaginarsi che in tal modo si possa limitare la propria responsabilità patrimoniale in violazione dell’art. 2740 cod. civ.: la limitazione è infatti prevista dalla legge (appunto all’art. 2645 ter) e per questo non vi è ragione per non doverla consentire con interpretazioni tanto ardite quanto non accettabili.

(Prof. Alessandro Ciatti Càimi)

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Temi del mese

Disciplina Imu e Tasi per l’anno 2017

Il 16.06.2017 scade il termine entro cui dovrà essere versata la prima rata Imu e Tasi per l'anno 2016.

Le principali novità introdotte nel precedente periodo d’impostaLa Legge di Stabilità per l’anno 2017 non ha introdotto alcuna modifica alla disciplina Imu e Tasi: rimangono pertanto operative le regole utilizzate per i calcoli dell’anno 2016. Alcune novità di rilievo erano invece state introdotte nell’anno precedente. In particolare è stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado. Dall’1.01.2016, quindi, queste abitazioni sono soggette ad aliquota ordinaria, ma possono godere di una riduzione al 50% della base imponibile a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Tale agevolazione, tra l’altro, ha effetto anche con riferimento alla base imponibile calcolata ai fini Tasi.La stessa Legge aveva inoltre disposto la cancellazione della Tasi sulla prima casa, ad eccezione di quelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 ed A/9.L’altra novità rilevante aveva riguardato gli immobili locati a canone concordato, che possono godere ex lege di una riduzione del 25% della base imponibile sia ai fini Imu che ai fini Tasi. Si tratta, in particolare, di tutti quei contratti individuati dall’art. 2, c. 3 della L. 431/1998, stipulati sulla base di accordi definiti in sede territoriale fra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, secondo uno schema di contratto tipico ed il cui corrispettivo sia compreso entro limiti minimi e massimi stabiliti dagli accordi territoriali medesimi. Rientrano in tale categoria anche i contratti di natura transitoria e quelli relativi a studenti universitari. Era stato inoltre stabilito che l’occupante di un’unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione o comodato non dovrà più versare la quota Tasi di competenza dell’occupante, che oscilla dal 10% al 30% a seconda di quanto stabilito all’interno della delibera comunale, a condizione che tale soggetto abbia adibito l’immobile a propria abitazione principale. Su tale unità immobiliare, quindi, sarà solamente dovuta la quota Tasi a carico del proprietario. Le ultime novità avevano infine riguardano l’esenzione Imu per i terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP e per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari in qualità di soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.

Soggetti passiviI soggetti passivi di Imu e Tasi sono individuati dall'art. 9, c. 1 del DLgs. n. 23 del 14.3.2011: in linea di massima il soggetto passivo è il proprietario dell'immobile; tuttavia, se vi sono altri diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il soggetto passivo è il titolare di tale diritto e non il nudo proprietario. Per quanto riguarda gli immobili detenuti in forza di un contratto di locazione finanziaria, invece, il soggetto passivo dei due tributi è il locatario, mentre è titolare dell’obbligazione tributaria il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche se non titolare, neppure pro-quota, di diritti di proprietà.Quando più soggetti sono contitolari del diritto reale posto a fondamento del possesso dell'immobile ogni contitolare è soggetto passivo limitatamente alla propria quota ed in proporzione al periodo di possesso.

Presupposto oggettivo dei tributiIn generale il presupposto oggettivo di Imu e Tasi è dato dal possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.Ai fini dei due tributi l'abitazione principale è definita come l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, mentre si intendono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente:- un'unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista

già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all'abitazione come vano accessorio di quest'ultima;

- un'unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);- un'unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).Inoltre i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

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Temi del mese

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.Già dagli scorsi anni, inoltre, erano stati specificatamente esclusi dall’ambito applicativo dell’Imu:- gli alloggi e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad

abitazione principale dei soci assegnatari;- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM del 22.04.2008;- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- l’unico immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d’uso;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale.Alcune tipologie di immobili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono invece esentati dal pagamento di tutti e due i tributi.In particolare possono godere di tale esenzione gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti locali, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9, quelli destinati ad usi culturali, come musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, quelli destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze e gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici.Ai sensi dell’art. 7, c. 1, del DLgs. n. 504/92 sono esenti dall'Imu i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, così come definiti dalle recenti modifiche normative.Sono infine esenti da Imu, ma assoggettati a Tasi, gli immobili “merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Determinazione della base imponibile e versamentiA fini Imu e Tasi le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. In particolare per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell'Imu si determina rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore, che varia a seconda della categoria catastale di appartenenzaPer le aree fabbricabili, invece, la base imponibile è costituita dal loro valore venale in comune commercio, mentre per i terreni agricoli, imponibili solamente a fini Imu, è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente moltiplicatore.La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs. n. 42 del 22.01.2004 e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.I soggetti passivi dovranno effettuare il versamento dei due tributi per l'anno 2017 in due rate, scadenti rispettivamente il 16.06.2017 ed il 18.12.2017. Il versamento della prima rata dovuta per il 2017 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2016 ed eventuali variazioni deliberate dai Comuni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Tuttavia nel caso in cui, per l'anno 2017, il Comune abbia già deliberato aliquote e detrazioni ai fini Imu e Tasi, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2016, il contribuente potrà tenerne conto in sede di determinazione degli acconti.

Modalità di versamento ed importi minimiI due tributi devono essere alternativamente versati: con il modello F24 ordinario; con quello semplificato; oppure mediante bollettino postale. Il modello F24 dovrà essere obbligatoriamente presentato in modalità telematica, utilizzando i servizi telematici di Entratel o Fisconline, anche dai soggetti non titolari di partita Iva, in relazione a modelli:- con saldo a debito, ma in presenza di compensazioni;- a saldo zero, per effetto della compensazione totale degli importi dovuti.Gli importi minimi di versamento sono appositamente stabiliti da ogni Comune mediante regolamento. Nel caso in cui gli enti locali non provvedano l’importo minimo di versamento è pari a 12 euro annui.

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Temi del mese

La decontribuzione dei premi di risultato

Il beneficio fiscale sulla produttività prevede l’applicazione di un’aliquota del 10%, sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, applicabili ai lavoratori del settore privato con un reddito fino a 80mila euro, fino a un premio massimo di 3mila euro. Il premio di risultato deve essere previsto da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria. E’ legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dal decreto ministeriale attuativo.Di assoluto rilievo sempre la possibilità, in presenza di accordo aziendale, di convertire il premio di produttività in misure riconducibili al cosiddetto welfare aziendale, che possono tradursi in una serie di benefit, così accedendo all’esenzione fiscale e contributiva anche a favore del datore di lavoro. Più in particolare, trattasi di beni e servizi già previsti dalla precedente legge di stabilità n. 208/2015, con decorrenza 2016, quali opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni contrattuali, servizi di educazione e istruzione in età prescolare e altro, secondo il dettaglio riportato nell’ art,51, comma 2 del Tuir n. 917/86.Il Decreto Legge n. 50/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 ed entrato immediatamente in vigore, ripristina inoltre la decontribuzione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. La nuova normativa, sostituendo integralmente il comma 189 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, che prevedeva l’innalzamento a 4.000 euro (nel testo originario in vigore dal 2016 era 2.500 euro) delle somme oggetto di detassazione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, introduce, alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale, la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile di 800 euro ed una decontribuzione totale a favore del lavoratore. In pratica la nuova normativa sancisce un doppio vantaggio:- uno per il datore di lavoro, che fruisce della diminuzione del costo nell’erogazione del premio;- uno per il lavoratore, il cui premio subisce il prelievo fiscale sostitutivo ma, almeno su una quota, non

anche quello contributivo. Le suddette agevolazioni sono riconosciute a condizione che sia stato sottoscritto, secondo le regole contenute nella legge di Stabilità 2016 e nel successivo Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, un contratto collettivo di secondo livello nel quale si prevedano specifiche forme di partecipazione dei lavoratori.

Requisiti per la decontribuzione

Requisito essenziale per la decontribuzione è sempre un contratto collettivo aziendale o territoriale, stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze aziendali, che preveda premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili e verificabili e siano coinvolti pariteticamente i lavoratori. Per espressa previsione normativa la decontribuzione opererà solo su premi e somme erogate in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017. Per quelli sottoscritti nei periodi precedenti continueranno ad operare le disposizioni vigenti prima di tale data. E’ opportuno evidenziare come sia sempre necessario procedere al deposito, con modalità esclusivamente telematiche ed entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione, del contratto collettivo presso le sedi dell’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel Decreto citato.

Partecipazione dei lavoratori e misura dell’agevolazione

La norma, come già nella precedente formulazione, richiama la necessità di coinvolgere “pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188” al fine di poter riconoscere il beneficio su una quota di premio erogato.

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L’inciso rimanda all’art. 46 della Costituzione il quale riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi senza però esplicitare mai, in questo specifico contesto, un diritto alla partecipazione agli utili o al capitale. A tale collaborazione, ad esempio, si perviene, attraverso un piano che stabilisca la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operino i lavoratori e siano finalizzati al miglioramento delle aree produttive. L’esigenza sottesa è quindi quella di promuovere forme di collaborazione e partecipazione dei prestatori di lavoro che determinino un incremento della competitività dei sistemi produttivi. Come già ricordato dalla circolare dell’Agenzia Entrate n. 28/E/2016, al fine di beneficiare della nuova previsione è necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano, con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.Sia il decreto interministeriale, sia la circolare sopra menzionata richiamano schemi organizzativi nel flusso di lavoro finalizzati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, escludendo al contempo che tale obiettivo possa essere condotto unicamente in gruppi di semplice consultazione, addestramento o formazione. È ovvio che risulta particolarmente complesso applicare queste particolari modalità di organizzazione aziendale e svolgimento della prestazione lavorativa tanto che si è resa necessaria la materiale realizzazione del coinvolgimento paritetico. Lo stesso Ministero del Lavoro ha reso noto che rispetto agli accordi depositati il 15 luglio 2016, solo pochi avevano previsto le forme paritetiche di engagement sopra richiamate.La Legge n. 208/2015, se da un lato aveva stabilizzato il regime di detassazione dei premi di produttività, dall’altro aveva archiviato lo sgravio contributivo per le erogazioni di secondo livello, attivo già dal 1996 e poi stabilizzato dal 2007.La nuova decontribuzione non interviene ripristinando i vecchi sgravi contributivi attivi fino al 2015, ma inaugura un nuovo regime che consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS (Indennità, Vecchiaia, Superstiti) a carico del datore di lavoro e nel completo esonero dai contributi da parte del lavoratore. Tale agevolazione è applicabile su un importo massimo di 800 euro annui concessi ai lavoratori sotto forma di premi di risultato da parte dei propri datori di lavoro a condizione che l’impresa coinvolga pariteticamente i dipendenti nelle modalità sopra richiamate e che siano erogate in esecuzione di un contratto collettivo di secondo livello. Tale misura potrà essere riconosciuta unitamente alla detassazione dei premi, la quale sarà applicabile fino a un massimo di 3.000 euro annui, di cui, però, solo 800 euro potranno essere al contempo oggetto della riduzione contributiva in esame. Rispetto all’ultima versione dello sgravio contributivo l’abbattimento risulta in questo caso del 20 e non del 25%, e riferito alla sola contribuzione a finanziamento dell’Assicurazione Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, mentre nel 2015 questa si applicava all’aliquota complessiva (escluso lo 0,3% di contributo aggiuntivo Naspi) a carico del datore di lavoro al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. In attesa della prassi dedicata da parte dell’Inps soprattutto in riferimento all’iter procedurale che in passato richiedeva la presentazione di apposita istanza telematica, va fatta presente una sostanziale differenza rispetto al regime previgente.Nonostante lo sconto riconosciuto sul versamento contributivo, la precedente versione dello sgravio contributivo dei premi di produttività non comportava alcun decremento della posizione pensionistica del dipendente, che si vedeva comunque accreditare contribuzione piena anche sulle somme oggetto di decontribuzione. In un’ottica di bilanciamento della spesa pubblica, l’art. 55 specifica invece che, per i premi oggetto del beneficio contributivo dei lavoratori coinvolti pariteticamente, è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva.Facendo un confronto su un premio lordo di euro 800,00 si può vedere che senza applicazione del suddetto sgravio contributivo il datore di lavoro sostiene un costo di circa 1.036 euro (compresi i contributi a suo carico) a fronte di un premio netto erogato al lavoratore di euro circa 651. Nel caso in cui avesse applicato lo sgravio contributivo avrebbe sostenuto un costo di euro circa 876 a fronte di un netto corrisposto al lavoratore di circa 720 euro.

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La nuova disciplina relativa allo scomputo delle ritenute Irpef

Il DL 193/2016, tra le altre novità, ne ha introdotta una di particolare rilievo, che consiste nella modifica al criterio di scomputo delle ritenute d'acconto operate su compensi e provvigioni corrisposti a lavoratori autonomi, soggetti ad Irpef.In particolare, a decorrere dal 3.12.2016, è stato modificato l’art. 22, c. 1, lettera c), del TUIR, rubricato “Scomputo degli acconti” ed è stato altresì integrato l’art. 25-bis del DPR 633/73, riguardate la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.Alla luce delle nuove disposizioni le ritenute a titolo di acconto operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi. In alternativa la ritenuta d’acconto può essere scomputata dall’imposta relativa all'annualità in cui è stata operata.Esemplificando: se il periodo di competenza del reddito è l’anno d'imposta 2016, la ritenuta d’acconto subita a maggio 2017 potrà essere scomputata dall’imposta relativa al 2016 in quanto operata anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (settembre 2017). In alternativa la ritenuta potrà essere scomputata dall’imposta relativa all'anno 2017.Alla luce delle nuove disposizioni si evince pertanto la possibilità di scelta tra il principio di competenza(scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di competenza dei redditi oggetto di ritenuta) ed il principio di cassa (scomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui viene operata la ritenuta).Resta fermo che le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.Le stesse regole valgono anche per le ritenute sulle provvigioni di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73 che danno pertanto ad agenti e rappresentanti la possibilità di risolvere il problema che persisteva prima della modifica in commento in quanto proprio costoro incorrevano in difficoltà operative e contabili in relazione alle provvigioni del quarto trimestre dell’anno precedente fatturate nel mese di gennaio dell’anno successivo: mentre l’importo delle provvigioni veniva tassato per competenza, concorrendo alla determinazione del reddito dell’anno precedente, le ritenute erano operate nell'anno successivo e quindi scomputate dall’Irpef relativa a tale annualità.

Detrazione dell’Iva sulle fatture d’acquisto dell’anno 2017 e precedenti

A seguito delle modifiche apportate dal DL 50 /2017 in tema di detrazione dell’Iva sulle fatture d’acquisto, è ora previsto che il diritto alla detrazione dell’Iva deve avvenire al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Di conseguenza l’Iva relativa ad un acquisto di beni o di servizi effettuati nel 2017 potrà essere detratta al più tardi entro il termine della dichiarazione Iva dell’anno 2017 e cioè entro il 30 aprile 2018. Tale nuovo termine di detrazione riguarda anche le fatture ricevute nel 2017, ma ancora con data di emissione anni 2015 e 2016.

Credito Irpef /Ires derivante da dichiarazione omessa: è possibile il recupero

La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 11828 depositata il 12 maggio scorso, ha affermato che i crediti per imposte dirette (Ires o Irpef) non inseriti nella relativa dichiarazione, poiché omessa, possono essere comunque riconosciuti e di conseguenza sono recuperabili. Infatti, secondo la sentenza, la dichiarazione è un aspetto formale e pertanto non indispensabile per la spettanza del credito, ma l’aspetto essenziale è che il contribuente deve dimostrare la reale esistenza contabile del credito medesimo. Anche in tema di iva, una precedente sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite, la n. 17758 del 2016, ha affermato il riconoscimento del credito iva riportato a nuovo contabilmente, ma derivante da una dichiarazione omessa.

I criteri per la deducibilità delle spese di rappresentanza

Al fine di distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità occorre fare riferimento agli obiettivi perseguiti attraverso il sostenimento di determinati costi da parte dell'azienda. Secondo tale criterio si possono definire:- spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad

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un'aspettativa di incremento delle vendite;- spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti marchi e servizi dell'impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite.La disciplina fiscale delle spese di rappresentanza è contenuta nell'art. 108 del TUIR, rubricato "Spese relative a più esercizi" che ne stabilisce la deducibilità nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità (stabiliti con apposito decreto ministeriale) in funzione della natura e della destinazione delle stesse e del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro.Sotto il profilo dell'inerenza del costo sostenuto il DM 19.11.2008 ha previsto che si considerano inerenti –sempre che effettivamente sostenute e debitamente documentate – "le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economiciper l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore".Come ricordato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10111/2017) l'inerenza dei componenti negativi di reddito contabilizzati deve però essere adeguatamente motivata, non bastando che i medesimi siano documentati in maniera precisa ed idonea.Per quanto concerne il rispetto del requisito della congruità occorre invece fare riferimento a determinati importi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale del 2008, che considera deducibili le spese di rappresentanza sostenute in un determinato esercizio in base ai ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione del medesimo periodo. In particolare le spese in commento possono essere dedotte in misura pari:- all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi ricompresi tra 10 milioni e 50 milioni di euro;- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Ritenute non versate dal sostituto: sentenze di segno opposto

Recenti sentenze della giurisprudenza di merito affermano il disconoscimento della responsabilità del percipiente o soggetto sostituito (ex art. 35 del DPR 29.9.73 n. 602) in caso di ritenute d'acconto operate ma non versate dal proprio sostituto d'imposta (cfr. C.T. Reg. Milano 6.12.2016 n. 6550/49/16, C.T. Reg. Palermo 26.5.2016 n. 2047/25/16 e C.T. Reg. Milano 11.1.2016, n. 23/49/16). Secondo il comune orientamento delle Commissioni, una volta acquisita la prova che le ritenute d'acconto siano state effettivamente operate, che il sostituito abbia ricevuto il proprio compenso al netto delle ritenute e che il sostituto abbia effettivamente acquisito la provvista necessaria a far fronte all'obbligo di versamento, il sostituto resta il solo soggetto responsabile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia la Giurisprudenza maggioritaria, avallata dall’orientamento prevalente della Cassazione, ritiene invece che il percipiente/sostituito sia da considerare obbligato in solido con il sostituto. In ogni caso si segnala che, in caso di contestazione, è opportuno proporre, in via subordinata, la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, stante l’assoluto difetto di colpevolezza, ai sensi dello Statuto del Contribuente, come spesso riconosciuto dalle Commissioni Tributarie.

Le sanzioni applicabili in caso di errata applicazione del reverse charge

Le sanzioni applicabili in relazione all'errata applicazione del meccanismo di inversione contabile, c.d. "reverse charge", sono contenute nel Dlgs 471/1997. In particolare l'art. 6, c. 9-bis, riguarda le violazioni commesse dal cessionario/committente in caso di ricezione di una fattura per un'operazione in reverse. Se il cessionario non applica il meccanismo di inversione scatta la sanzione da 500 a 20.000 euro, ma solo se l'operazione risulta dalla contabilità, altrimenti la pena è misurata sull'imponibile e va dal 5% al 10% dello stesso, con un minimo di 1.000 euro. Se l'imposta è detraibile allora, oltre alle citate sanzioni, si applica la sanzione per inesatta dichiarazione. Se invece l'omissione è sostanziale (Iva in tutto o in parte indetraibile) sono dovute anche le sanzioni per infedele dichiarazione ed indebita detrazione.Se la fattura non è stata emessa o inviata il termine per regolarizzare la posizione è il trentesimo giorno successivo allo scadere del quarto mese dalla data di effettuazione dell'operazione. Il committente che non ha ricevuto la fattura entro tale termine deve quindi emettere un'autofattura assolvendo l'imposta in inversione contabile ed informando l'Agenzia delle Entrate.Il comma 9-bis1 del medesimo articolo 6 sopra citato stabilisce invece che se per un'operazione in reverse

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è stata erroneamente emessa fattura con Iva il diritto alla detrazione è salvo a condizione che il tributo sia stato assolto dal cedente. Il committente che ha ricevuto la fattura sconta la sanzione da 250 a 10.000 euro con la solidarietà del fornitore. La violazione si realizza con riferimento ad ogni fornitore e non per singola fattura ricevuta.Il comma 9-bis2 tratta invece il caso inverso, di emissione della fattura con applicazione dell'inversione contabile per operazioni che dovrebbero invece essere fatturate con esposizione dell'Iva. In tal caso è prevista la stessa sanzione dell'ipotesi inversa (da 250 a 10.000 euro) ma a carico del fornitore, con la solidarietà del cessionario/committente che abbia assolto l'Iva in reverse charge.Ampia resta comunque la discrezionalità degli uffici con riguardo alla scusabilità dell'errore nella qualificazione dell'operazione. La sanzione ridotta trova infatti applicazione solo se l'operazione è astrattamente riconducibile al meccanismo del reverse charge e non, invece, se si tratta di ipotesi palesemente estranee al regime in commento.

La compilazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti forfettari

A livello dichiarativo i soggetti che hanno applicato nel 2016 il regime forfetario di cui alla L. 190/2014devono procedere, con riferimento alle attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitate, alla compilazione dei quadri LM e RS, nonché del quadro RR, ove necessario, per la determinazione dei contributi previdenziali alla Gestione artigiani e commercianti, oppure alla Gestione separata INPS. In dipendenza delle modifiche apportate dalla L. 208/2015, in alcuni casi potrebbe dover essere allegato il quadro VO della dichiarazione Iva 2017.Relativamente al quadro RS assumono rilevanza:- il rigo RS40 in cui devono essere indicate eventuali ritenute subite nel 2016 da riportare in dichiarazione

per lo scomputo dall’imposta sostitutiva nel rigo LM41, oppure dall’Irepf nel rigo RN33;- i prospetti informativi specifici a fronte dell’esonero dall’applicazione delle ritenute alla fonte e

dell’esclusione dagli studi di settore e dai parametri contabili.I “forfetari” non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III, artt. 23-30 del DPR 600/73, pur restando obbligati ad indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi (art. 1, c. 69, della L. 190/2014).Nel modello Redditi 2017 PF i predetti dati devono essere indicati ai righi RS371, RS372 e RS373, compilando un distinto rigo per ciascun soggetto percettore. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 aveva precisato che la compilazione del predetto prospetto deve avvenire indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata (ad esempio, anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica per disposizione di legge).Rispetto all’esclusione dagli studi di settore sono predisposti specifici righi per gli esercenti attività d’impresa (da RS374 a RS378) e per i lavoratori autonomi (da RS379 a RS381). I dati richiesti nei prospetti devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta od emessa da tali soggetti.

Deduzione dell’accantonamento TFM svincolata dal TFR

Alcune Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate sostengono che, ai fini della deduzione delle quote di accantonamento al Trattamento Fine Mandato degli amministratori, sia necessario rispettare i limiti codicistici (art. 2120 c.c.) previsti per il TFR, considerato che l'art. 105 co. 4 del TUIR rinvia al primo comma, che, a sua volta, impone, per il TFR, di osservare le regole legislative e contrattuali in materia. Trattasi di un'interpretazione errata, dato che il rinvio sta a significare che l'accantonamento al TFM va dedotto in osservanza della disciplina contrattuale e legislativa (se esistente, ma non esiste), ma non trasforma, fiscalmente, il TFM in TFR. Come sostenuto dalla giurisprudenza (in senso favorevole al contribuente, C.T. Reg. Venezia 3.2.2016 n. 196/1/16 e C.T. Reg. Roma 25.1.2012 n. 870/11/12; contra, C.T. Reg. Napoli 1.12.2015 n. 10730/50/15) sostenere che, per effetto del rinvio, operi in tema di TFM la normativa sul TFR si concretizza in un’interpretazione analogica di una norma fiscale, all’evidenza vietata. Da ciò consegue che l'accantonamento al TFM, ai fini della sua deduzione, non presuppone che la società abbia corrisposto compensi al suo amministratore. E’ opportuno ricordare che la prassi ufficiale e la giurisprudenza ritengono che la deducibilità degli accantonamenti in oggetto sia subordinata al fatto che il diritto all’indennità risulti da atto con data certa antecedente all’inizio del rapporto (affermazione sulla quale,peraltro, i giudici di legittimità si sono già espressi in senso contrario).

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Spese di formazione dei professionisti deducibili fino a 10.000 euro

Con l’approvazione definitiva del Ddl di tutela del lavoro autonomo è stato modificato l’art. 54, c. 5, del TUIR. In base al nuovo testo le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamentoprofessionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000 euro. Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle di viaggio e soggiorno (pertanto, le spese di vitto e alloggio, ove sostenute nell'ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro). Fino al 2016 le spese di formazione erano deducibili nella misura del 50% senza limiti annui, mentre le spese di vitto e alloggio nella misura del 75%. Viene inoltre espressamente sancita l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale -entro il limite annuo di 5.000 euro - delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente ed altresì degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Le suddette modifiche si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.

Elevamento della soglia per reclamo e mediazione

Per gli atti notificati a fare data dal 1° gennaio 2018 scatterà, in caso di impugnazione, l’aumento della soglia entro la quale vige l’obbligo di reclamo o mediazione. Attualmente tale soglia è fissata in 20.000 euro ma il DL 50/2017 ha elevato tale limite a 50.000 euro. Tali importi si intendono sempre al netto di sanzioni ed interessi oppure si intendono quali sanzioni irrogate qualora l’atto presenti sole sanzioni. La procedura di reclamo/mediazione può essere adottata in caso di atti emessi da ogni soggetto impositore compresi gli agenti della riscossione ed anche relativamente ai tributi locali (inizialmente esclusi).La procedura prevede che entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile (termine eventualmente maggiorato di 90 giorni in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione o di 30 giorni per la sospensiva feriale) il contribuente notifichi il ricorso al soggetto che ha emesso l’atto. Questi ha 90 giorni per poter esaminare la richiesta, accettarla, accettarla in parte o rifiutarla. Decorsi i 90 giorni scattano per il contribuente i 30 giorni per la costituzione in giudizio. Se il diniego dell’ufficio arriva entro i suddetti 90 giorni, i 30 giorni per la costituzione scattano dalla data di notifica del diniego. Si precisa che in caso di presentazione di ricorso senza i crismi del reclamo/mediazione, esso non è inammissibile (come invece era previsto nella prima versione della norma) ma comporta la sua improcedibilità che obbliga la commissione tributaria a rinviare l’udienza per consentire alle parti di espletare la mediazione.

Gli adempimenti per i portali on-line delle locazioni brevi

Il regime fiscale delle locazioni brevi ha subito un sostanziale mutamento a seguito di quanto introdotto nel nostro ordinamento attraverso l’art. 4 del DL 50/2017, pubblicato il 24 aprile u.s. In particolare per tali tipi di contratti viene stabilità la possibilità, dietro relativa opzione, dell’applicazione di un’imposta forfettaria sui canoni (con lo stesso meccanismo della cedolare secca) pari al 21% dei proventi qualora il proprietario operi in veste persona fisica privata. Si precisa che nella suddetta norma, per locazioni brevi si intendono tutte le tipologie di locazione di fabbricati abitativi con decorrenza non superiore a 30 giorni, comprese quelle che prevedono la fornitura di biancheria e pulizia dei locali. Qualora la locazione sia affidata a degli intermediari tali soggetti dal 1° giugno u.s. devono comportarsi come sostituti d’imposta, trattenendo il 21%, versando la ritenuta di acconto e certificandola. Gli intermediari inoltre dovranno identificarsi in Italia per effettuare gli adempimenti ai fini Iva relativi alle attività on-line di intermediazione immobiliare (quindi non rientranti nel MOSS) territorialmente rilevanti in Italia effettuate nei confronti di soggetti “consumer”.

L’Iva nella cessione di fabbricati abitativi

Si ricorda che il testo unico dell’Iva, all’art. 10, in materia di attività esenti, prevede quale regola base per la cessione di fabbricati abitativi il regime di esenzione ai fini Iva. Tale regime subisce delle variazioni qualora l’impresa costruttrice o ristrutturatrice ceda gli immobili entro 5 anni dalla costruzione o dalla cessazione dei

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lavori di ristrutturazione. In questo caso l’aliquota Iva sul prezzo di cessione potrà essere applicata nella misura del 22% se si tratta di immobile di lusso, 10% se immobile abitativo e 4% se prima casa.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

I parametri per la verifica dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 600/73 e dell’art. 1, c. 1, del DPR 695/96 i soggetti Iva – con esclusione delle imprese individuali, dei professionisti e delle società di persone che operano in contabilità semplificata –sono soggetti all’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva si verificano le seguenti condizioni:- l’ammontare dei ricavi (eventualmente ragguagliato ad anno in caso di inizio attività o periodo di imposta

non coincidente con l’anno solare) superi 5.164.568,99 euro;- l’ammontare complessivo delle rimanenze sia superiore a 1.032.913,80 euro.L’obbligo in commento cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano inferiori ai citati limiti.Al fine di monitorare la situazione dei parametri indicati occorre capire quali siano gli elementi contabili da comprendere o escludere dal computo.Per quanto riguarda i ricavi vanno conteggiati i corrispettivi relativi a: cessioni di beni e prestazioni di servizi; cessione di materie prime sussidiarie e semilavorati; cessione di beni mobili non strumentali; cessione di titoli non immobilizzati; valore dei beni autoconsumati o destinati a finalità estranee all’azienda; indennizzi assicurativi di beni merce; contributi spettanti per contratto; contributi in conto esercizio spettanti per norma di legge. In caso di esercizio di più attività i ricavi complessivi da considerare sono quelli derivati dalla sommatoria dei ricavi delle singole attività.Sono invece esclusi dal computo: le plusvalenze, le sopravvenienze attive, i contributi in conto capitale, i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali, i dividendi, gli interessi attivi e i proventi immobiliari.In merito alle rimanenze occorre includere nel calcolo i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa; le materie prime, sussidiari ed i semilavorati; le opere, le forniture ed i servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio. Sono invece esclusi dal computo i titoli contenuti nell’attivo circolante.Oltre ai soggetti citati in premessa non sono soggetti all’obbligo in commento:- i commercianti al minuto che effettuano cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante

apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;- i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere;- i soggetti che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense

aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.Per tali soggetti l’obbligo sorge in caso di utilizzo di magazzini centralizzati che servano uno o più negozi, a condizione che almeno uno di essi sia ubicato in un Comune diverso da quello in cui viene svolta l’attività.Per le aziende che invece svolgono, nel medesimo locale, sia attività all’ingrosso che al dettaglio valgono le regole dettate per il commercio al dettaglio.

La rilevazione contabile dell’agevolazione Sabatini-ter

Tra le misure adottate dal governo al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo italiano rientra anche l’agevolazione nota come Sabatini-ter e destinata ai nuovi investimenti aziendali. Il beneficio, prorogato fino al 31 dicembre 2018, è stato maggiorato nella misura del 30% in caso di investimenti rientranti nell’ambito della c.d. “Industria 4.0”.L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi determinato in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento effettuato ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75%. Questa percentuale risulta aumentata del 30% nel caso di investimenti “Industria 4.0” divenendo pari al 3,575%.L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, il quale rientra nella più ampia categoria dei contributi in conto esercizio erogati allo scopo di integrare i ricavi dell’azienda o ridurre i costi d’esercizioche le imprese sostengono per esigenze legate all’attività produttiva.

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Per la corretta imputazione civilistica di tale posta occorre richiamare l’articolo 2425 del codice civile, il quale stabilisce che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 del conto economico: “Altri ricavi e proventi”, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.Allo stesso tempo l’OIC 12 chiarisce che tali contributi vanno classificati nella voce A.5 quando essi siano destinati ad integrare ricavi della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi; dovranno invece essere rilevati nella voce C.17 “Interessi ed altri oneri finanziari” se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio gli interessi passivi su finanziamenti; in C.16 “Altri proventi finanziari”, se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti.Nel caso della Sabatini-ter, quindi, il contributo, dovrà trovare allocazione, ad avviso di chi scrive, in diminuzione nella voce C17.Quanto al momento di rilevazione, occorre ancora richiamare il citato principio contabile, il quale stabilisce che il contributo deve essere rilevato per competenza e non per cassa, ovvero al sorgere della certezza all’erogazione.

Riduzione del capitale per perdite nelle S.r.l.

Quando risulta che il capitale sociale di una S.r.l. è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2482-bis cod. civ.), gli amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti, i quali potranno concretizzarsi anche in un mero rinvio di ogni decisione al successivo esercizio. Solo se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.Il successivo articolo 2482-ter cod. civ. si concentra invece sul diverso caso in cui, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale. Ricorrendo questa ipotesi gli amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale. Alternativamente è possibile deliberare la trasformazione della società.Relativamente alla definizione di capitale sociale minimo occorre analizzare le diverse soglie: quella dei 10.000,00 euro, ordinariamente prevista per le S.r.l., o quella di 1,00 euro, correlata alle c.d. società “a capitale minimo”.Giova a tal fine sottolineare che l’articolo 2482-ter cod. civ. testualmente richiama il capitale minimo legale “stabilito dal numero 4) dell’art. 2463”. Il citato numero 4) chiarisce che l’ammontare del capitale minimo deve essere “non inferiore a diecimila euro”. Solo il successivo comma 4 dell’art. 2463 cod. civ. prevede la possibilità di determinare l’ammontare del capitale “in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro”. La disposizione in commento, tuttavia, correla particolari previsioni normative alla concessa “sottocapitalizzazione”, sia in tema di conferimenti iniziali che di riserva legale. Sul punto è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 892/2013, il quale distingue le due ipotesi:- la riduzione del capitale nelle S.r.l. con capitale superiore a 10.000,00 euro;- la riduzione del capitale nelle S.r.l. con capitale inferiore a 10.000,00 euro.Con riferimento alla prima ipotesi il Consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto che le S.r.l. che vedono ridursi il capitale sociale al disotto dei 10.000 euro in conseguenza di una perdita che supera un terzo dello stesso, sono tenute a convocare l’Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale (oppure la trasformazione o lo scioglimento della società).Tuttavia, anche se continua ad essere necessario convocare l’Assemblea per la riduzione del capitale, si ritiene non più necessaria la delibera assembleare di contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore a 10.000,00 euro. A seguito dell’introduzione, nel nostro ordinamento, delle S.r.l. “a capitale minimo”, deve infatti ritenersi che la società possa adottare un capitale inferiore a 10.000 euro, purché non inferiore a 1 euro. Le società, inoltre, a seguito della riduzione del capitale al di sotto del limite dei 10.000 euro, saranno tenute ad applicare la speciale disciplina dettata per le S.r.l. “a capitale minimo”, in forza della quale:- il capitale deve essere interamente versato;- vige l’obbligo di accantonare a riserva legale almeno 1/5 degli utili (e non 1/20), fino a quando la riserva

non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di 10.000,00 euro.Relativamente alle società con capitale inferiore a 10.000,00 euro il Consiglio Nazionale del Notariato, a dispetto di una interpretazione letterale, ritiene che si debba far riferimento al capitale minimo di un euro.

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Quindi nel caso in cui per le perdite superiori ad un terzo del capitale questo risulti inferiore ad un euro, trova applicazione l’articolo 2482-ter cod. civ. in tema di riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

La responsabilità del socio unico di SpA

L’art. 2325 cod. civ. stabilisce che le società per azioni godono della c.d. “autonomia patrimoniale perfetta”, cioè per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio. Di conseguenza i creditori della società possono soddisfarsi soltanto sul patrimonio sociale, mentre i creditori personali del singolo socio possono soddisfarsi solo sul patrimonio personale del socio stesso. È necessario ricordare però la responsabilità che potrebbe sorgere in capo al socio a seguito di danni subiti da terzi in conseguenza dell’attività gestoria illegittima.Nel caso in cui la SpA sia interamente posseduta da un unico socio e, contestualmente, non vengano rispettati gli specifici obblighi posti a tutela dei terzi indicati nel secondo comma dell’art. 2325 cod. civ., l’autonomia patrimoniale perfetta può essere derogata. Infatti nel caso di insolvenza della società è prevista la responsabilità illimitata dell’unico socio, se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di conferimenti dettati dall’articolo 2342 cod. civ., che prevede che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo debba essere versato presso una banca l’intero ammontare dei conferimenti in danaro. Vige altresì la responsabilità illimitata se non sono rispettati gli adempimenti pubblicitari presso il Registro delle Imprese previsti dall’art. 2362 cod. civ.: gli amministratori, nel caso di socio unico, devono infatti depositare per l’iscrizione al Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’ unico socio.E’ opportuno ricordare che, nel caso in cui la SpA risulti interamente posseduta da un unico socio, sia necessario darne evidenza negli atti e nella corrispondenza della società, oltre agli altri elementi previsti dall’articolo 2250 cod. civ.. Tale informazione, inoltre, deve essere riportata anche sul sito internet della società. Infine si ricorda che l’art. 2331 cod. civ., che riguarda gli effetti dell’iscrizione al Registro delle Imprese, prevede che per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi non solo coloro che hanno agito, ma anche il socio unico fondatore. La responsabilità patrimoniale del socio unico sussiste anche nel caso in cui lo stesso non abbia deciso, autorizzato, o consentito il compimento dell’operazione.

Trust e attività fiduciaria

In arrivo vantaggi fiscali per le fiduciarie “statiche” italiane

I provvedimenti di scudo fiscale e di voluntary disclosure di volta in volta approvati dall’Italia hanno permesso ai contribuenti italiani, detentori di patrimoni in Svizzera precedentemente non dichiarati, di regolarizzarli, affidandone l’amministrazione a società fiduciarie italiane, dando così luogo al cosiddetto “rimpatrio giuridico”. Tuttavia le fiduciarie che si incaricano di gestire direttamente le imposte per conto del fisco italiano, sono sottoposte, se gli averi dei propri clienti fiducianti sono depositati presso una banca svizzera, alle tasse di negoziazione previste dal governo elvetico. Ciò non avviene se gli averi, amministrati da una fiduciaria italiana, sono trasferiti presso una banca italiana. Questa disparità di trattamento comporta uno svantaggio competitivo per la piazza finanziaria svizzera, in particolare ticinese. La Commissione dell’Economia e dei Tributi del Consiglio Nazionale svizzero ha pertanto approvato una revisione legislativa, allo scopo di eliminare la suddetta tassa di negoziazione. Tale abolizione è tuttavia prevista solo per quegli intermediari finanziari italiani che, facendo da tramite fiscale, per conto dei loro clienti che hanno depositi all’estero, tra le banche elvetiche e il fisco italiano, si limitino alla semplice gestione degli adempimenti tributari, senza fornire alcun altra prestazione patrimoniale. Attualmente solo le fiduciarie “statiche” italiane rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione.E’ stato calcolato che l’esenzione fiscale di cui sopra comporterà un minor gettito dell’ordine di 10 milioni di franchi. Tuttavia il miglioramento della competitività delle banche elvetiche dovrebbe portare un incremento delle operazioni di amministrazione patrimoniale per i clienti italiani tale dal compensare ampiamente nelmedio-lungo termine, il calo momentaneo del gettito tributario.

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Trust e attività fiduciaria

Un modo di affrontare il problema fiscale con una visione molto pragmatica, dalla quale forse c’è qualcosa da imparare.

I notai scendono in campo sul “Dopo di noi”

La legge entrata in vigore il 25.06.2016 che prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dall’imposta di bollo per gli atti istitutivi di trust, per i vincoli di destinazione previsti dall’art. 2645-ter cod. civ. e per i contratti di alienazione a fiduciari, quando perseguano come finalità esclusiva “l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti”, è stata accusata di aver avuto finora uno scarso impatto a sostegno dei suddetti destinatari. Pertanto i notai hanno ritenuto di intervenire pubblicando una guida per il cittadino, che spiega le complessità che si nascondono nella legge sul “Dopo di noi”. Afferma infatti il Consiglio nazionale del notariato che “il notaio riveste un ruolo centrale di grande rilevanza, in sintonia con la funzione di pubblico ufficilae supra partes che lo Stato gli ha assegnato”. La platea dei potenziali beneficiari della disciplina, secondo l’Istat, è di circa 127.000 disabili con meno di 65 anni, privi di sostegno familiare, di cui circa 38.000 mancanti di entrambi i genitori e circa 89.000 con genitori anziani.

Finanziamenti e contributi

Chiarimenti sul bonus ricerca e sviluppo

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13 del 27.04.2017 ha fornito ulteriori indicazioni rispetto alla precedente circolare n. 5/2016 in merito ai costi agevolabili nell’ambito del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013. Tra i principali, si segnalano i seguenti chiarimenti:- nella retribuzione lorda da considerare ai fini dell’individuazione del costo agevolabile con riferimento al

personale (sia altamente qualificato che non) rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata;

- l’ammontare minimo, pari a 2.000,00 euro, su cui calcolare le quote di ammortamento per strumenti e attrezzature di laboratorio, va riferito al costo unitario di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR;

- con riferimento ai costi per i software, i software coperti da copyright possono rientrare tra le competenze tecniche, mentre i casi residuali di programmi coperti dal brevetto per invenzione industriale rientrano tra le privative industriali;

- nella categoria delle privative industriali, ai fini dell’agevolazione, rientrano i modelli di utilità, mentre ne sono esclusi disegni e modelli, nonché i marchi (non presentando il requisito dell’invenzione industriale).

Contributo a fondo perduto per sostenere le reti d’impresa ed i consorzi

Anche per l’anno 2017 la CCIAA di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, ha deliberato l’apertura di un bando per favorire la costituzione e la promozione di reti d’impresa e consorzi al fine di potenziare la forza contrattuale delle imprese della provincia di Cuneo ed accrescere la loro competitività sui mercati nazionali ed internazionali. Sono ammessi a presentare domanda:- i raggruppamenti di imprese, con capofila e maggioranza delle imprese aderenti aventi sede legale e/o

unità operativa nella provincia, costituiti in forma di contratto di rete;- i consorzi, con esclusione di consorzi agricoli, turistici e centri commerciali naturali.Non possono partecipare al presente bando le imprese/consorzi che hanno in corso la fornitura di servizi a favore della Camera di commercio (anche a titolo gratuito), per tutta la durata della fornitura.L’impresa non può beneficiare per lo stesso tipo di intervento di altre agevolazioni di fonte pubblica previste sotto qualsiasi forma. Ciascuna impresa/consorzio può presentare una sola domanda di contributo.Sono ammissibili le spese – sostenute e fatturate nel periodo compreso tra l’1.01.2017 ed il 31.12.2017 –relative a:- consulenze professionali finalizzate alla costituzione;- realizzazione o implementazione del sito internet con la traduzione in almeno una lingua straniera;

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Finanziamenti e contributi

- campagne pubblicitarie (riviste, radio, televisione, web, social network) con esclusione delle sponsorizzazioni, ed eventuali traduzioni;

- materiale pubblicitario della rete o del consorzio (realizzazione logo, brochure, pieghevoli, vestiario, cartellonistica, gadget promozionali) ed eventuali traduzioni;

- organizzazione e partecipazione a eventi, fiere in Italia: affitto e allestimento area espositiva, spese di viaggio e soggiorno per ciascun evento (per un massimo di n. 2 persone incaricate dalla rete o dal consorzio per ciascun evento), interpretariato.

Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o alle unità locali ubicate in provincia di Cuneo.Per l’ottenimento del contributo da parte delle reti di nuova costituzione è necessario procedere alla sottoscrizione del contratto di rete entro il 31.12.2017 ed entro la medesima data occorre registrarlo presso il Registro imprese sulle posizioni di tutte le imprese partecipanti al contratto.Al fine dell’ammissione al contributo le spese complessivamente sostenute dalla rete d’impresa/consorzio non dovranno essere inferiori, al netto di Iva, a 1.500 euro e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda, la cui scadenza è prevista per il 31.01.2018.Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva. Il contributo massimo erogabile per ciascuna rete/consorzio non potrà superare 5.000 euro.

Finanziamento agevolato per l’accesso al credito bancario

Finpiemonte S.p.A. ha deciso di supportare l’accesso al credito bancario delle PMI piemontesi, mediante finanziamenti agevolati al 100% in concorso con il sistema bancario, al fine di sostenere tali imprese sia nella realizzazione di progetti d’investimento, sia nei fabbisogni di capitale circolante, sia con riferimento alle spese legate all’operatività e/o allo sviluppo. Sono a tal fine considerati progetti e spese ammissibili:- gli investimenti materiali e immateriali legati allo sviluppo ed all’operatività dell’impresa;- i costi di acquisizione o trasferimento di aziende o di rami d’azienda, compreso l’affitto se finalizzato

all’acquisto;- il costo delle rimanenze (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci);- i canoni di locazione di immobili per l’attività d’impresa;- le spese per servizi;- le spese generali.Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili. Per le imprese costituite da meno di sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione per un massimo del 30% del costo del progetto.I finanziamenti concedibili devono essere di importo minimo pari a 50.000 euro.La quota massima di intervento di Finpiemonte nei finanziamenti è pari a 1.000.000 di euro e la percentuale di intervento di Finpiemonte è pari al 70% del finanziamento concedibile (la banca cofinanziatrice ha facoltà di intervenire con una quota superiore al 30% del finanziamento concedibile, tuttavia la quota di Finpiemonte non può essere inferiore al 50%).Il tasso è fisso in funzione del merito creditizio del proponente ed è calcolato secondo il prospetto “Tassi di interesse Finpiemonte”, pubblicato sul sito web di Finpiemonte.Il bando è attivo e le domande potranno essere presentate fino all’esaurimento delle risorse disponibili (la dotazione finanziaria iniziale è pari a € 30.000.000 di euro).

Consulenza del lavoro

Il lavoro agile e le differenze rispetto al telelavoro

Con l’approvazione del “Jobs act del lavoro autonomo”, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il lavoro agile trova una cornice normativa che potrà agevolarne la diffusione, per le aziende interessate a superare le logiche tradizionali del lavoro subordinato, legate al luogo e all’orario prestabilito della prestazione lavorativa. In realtà, già diverse imprese, negli anni scorsi, hanno definito impianti regolatori perlo smart working.

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Consulenza del lavoro

La nuova legge prevede una serie di regole generali, sulla retribuzione, sui controlli e anche su eventuali sanzioni disciplinari del lavoratore fuori azienda, che è bene tenere presenti prima di stipulare accordi sul tema.Il nuovo lavoro agile non è una nuova forma di telelavoro: piuttosto, ne rappresenta un’evoluzione concettuale. In primo luogo la nuova normativa pone come obiettivi del lavoro agile l’incremento della competitività e l’agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile è descritto come una modalità di esecuzione del rapporto subordinato stabilita tramite accordo fra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.Quindi, se il vecchio telelavoro consisteva nello spostamento della sede di lavoro dai locali aziendali all’abitazione del telelavoratore, il nuovo lavoro agile prevede che la prestazione lavorativa sia eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dai contratti collettivi.Un’ulteriore differenza rispetto alla disciplina del telelavoro sta nell’introduzione, dal parte della legge, di un vero e proprio diritto alla disconnessione: infatti, non solo l’accordo sul lavoro agile (da stipulare per iscritto ai fini della regolarità ammnistrativa e della prova) deve regolare l’effettuazione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, ma deve anche stabilire i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurarne la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.L’intesa sul lavoro agile, che potrà essere a tempo determinato o indeterminato, dovrà contenere indicazioni rispetto alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore, così come per l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali.Lo smart worker ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Il congedo straordinario

L’Inps, con il messaggio n. 2178/2017, ha chiarito che i periodi di assenza fruiti a titolo di congedo straordinario da parenti o affini entro il terzo grado del soggetto disabile grave e convivente non rilevano ai fini del calcolo di alcuni requisiti richiesti per l’accesso alla Naspi, ossia:- aver raggiunto almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;- aver accumulato un minimo di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo

di disoccupazione.In passato l’Istituto di previdenza aveva già sancito tale irrilevanza ma solo con riferimento ai soggetti conviventi con il disabile grave, quali il coniuge, il genitore, il figlio, il fratello o la sorella, omettendo di citare anche “parenti o affini entro il terzo grado”.Con il messaggio in esame, invece, l’Inps si adegua alla sentenza 203/2013 della Corte Costituzionale, che sancisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 c. 5 del DLgs. 151/2001 nella parte in cui non consente anche ai menzionati soggetti, conviventi della persona in situazione di disabilità, di fruire del congedo straordinario, nel caso in cui gli altri soggetti individuati dalla norma manchino, siano deceduti o, ancora, siano affetti da patologie invalidanti.

Il trasferimento del dipendente che presta assistenza continuativa ad un familiare disabile

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità, o meno, del provvedimento di trasferimento del dipendente che presti assistenza continuativa a un familiare disabile, con la sentenza n. 12729 del 19.05.2017 da un lato, ha ribadito che il trasferimento senza consenso del suddetto lavoratore deve considerarsi vietato, ai sensi dell’art. 33 c. 5 della L. 104/92, anche quando la disabilità del familiare assistito non si configuri come grave; dall'altro, ha precisato che tale principio vale a condizione che il datore di lavoro non dimostri la sussistenza di “esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”.Il caso in esame riguarda una lavoratrice con qualifica di capo tecnico radiologo trasferita ad un presidio posto a circa 5 Km di distanza a causa della chiusura del servizio di radiologia nel poliambulatorio cui era addetta; la Suprema Corte è giunta alla conclusione che, qualora il posto di lavoro venga soppresso per

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Consulenza del lavoro

giustificate ragioni oggettive, il dipendente che assista con continuità un familiare disabile, godendo dei benefici della L. 104/92, non può opporsi al proprio trasferimento.

Il distacco transnazionale di lavoratori

Con la nota n. 4833 del 5.6.2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti a favore del proprio corpo ispettivo in materia di distacco transnazionale di lavoratori, la cui disciplina è regolata dal DLgs. 136/2016.In particolare l’Ispettorato ha precisato che l’impresa straniera che invia dipendenti in Italia presso stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, non è soggetta agli obblighi previsti dal citato decreto, a meno che non venga rilevata l’esistenza di una concreta prestazione di servizi. Per tale ultima ipotesi, si sottolinea nella nota in esame, è necessario riscontrare un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa stessa vada ad esercitare o gestisca un’attività di natura economica in Italia. Per l’Ispettorato si tratta di circostanze non rinvenibili in stand temporanei, allestiti nell’ambito di una determinata area espositiva in modo occasionale e unicamente per l’attività di esposizione o di vendita di prodotti commerciali.

L’individuazione dei lavoratori trasfertisti

Con la sentenza n. 9731 del 18.4.2017 la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ai criteri di individuazione dei c.d. “lavoratori trasfertisti” alla luce dell’interpretazione autentica introdotta dall’art. 7 quinquies del DL 193/2016.Tale norma ha delineato il perimetro di applicazione delle agevolazioni fiscali, stabilendo che l’art. 51, c. 6, del TUIR deve essere interpretato nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: - la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; - lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; - la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre

variabili e diversi, di un’indennità, o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Con l’occasione, tuttavia, la Suprema Corte ha deciso di rimettere la complessa questione alle Sezioni Unite civili, osservando però come tale interpretazione del Legislatore si possa considerare fortemente innovativa e pertanto non possa avere efficacia retroattiva.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 14 maggio 2017, è pari allo 1,247757%.

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Scadenziario mese di giugno

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Scadenza Tributo/Contributo Soggetto obbligato Adempimento

Venerdì 16 Imu Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali

Termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso.

Venerdì 16 Imu Enti non commerciali

Termine per il versamento:- del conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno precedente;- della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

Venerdì 16 Tasi Soggetti passiviTermine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso.

Venerdì 16 Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Venerdì 16 Contributi Inps Datori di lavoro agricoloVersamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell’anno precedente.

Venerdì 16 Iva Soggetti con partita Iva – Regime mensile Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a debito.

Venerdì 16 IvaPersone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario e dei c.d. “contribuenti minimi”

Versamento dell’Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta, effettuate nel mese precedente.

Domenica 25 IvaSoggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie

Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di maggio.

Domenica 25 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricoloVersamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.

Venerdì 30

Irpef, relative addizionali, Irap e imposte sostitutive

Persone fisiche

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:- del saldo per l’anno 2016 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2017

relativo all’Irpef, alle addizionali Irpef e all’Irap (se soggetto passivo);- delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte

sostitutive).

Venerdì 30 Ivie Persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2016 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2017 delle imposte patrimoniali dovute.

Venerdì 30 IvafePersone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all’estero

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2016 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2017 delle imposte patrimoniali dovute.

Venerdì 30Contributi Inps artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’Inps

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:- saldo dei contributi per l’anno precedente;- primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito

d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.

Venerdì 30Contributo Inps ex L.335/95

Professionisti iscritti alla gestione separata Inps ex L. 335/95

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:- saldo dei contributi per l’anno precedente (aliquota 24% o 27,72%);- primo acconto dei contributi per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi

dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente.

Venerdì 30Diritto annuale Camere di Commercio

Imprese individuali e società di persone e di capitali

Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Venerdì 30Ires, Irap e imposte sostitutive

Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017

Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017.

Venerdì 30 Imu e Tasi

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs 504/92

Termine per presentare la dichiarazione Imu e Tasi relativa all’anno precedente, qualora obbligatoria.

Venerdì 30 Imu e Tasi

Enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92

Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione Imu/Tasi relativa all’anno precedente, qualora obbligatoria.

Venerdì 30 Imposta di registro

Locatore/Locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta.Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.

Venerdì 30 Iva Autotrasportatori iscritti nell’apposito Albo Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo.