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Centro Studi C.N.I. 9 maggio 2018

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INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

Centro Studi C.N.I. 9 maggio 2018

Pagina I

SEMPLIFICAZIONI

La semplificazione però semplifica la vita solo ai dipendenti pubbliciItalia Oggi 09/05/18 P. 8 Luigi Giordano 1

SPLIT PAYMENT

Split payment di larghe veduteItalia Oggi 09/05/18 P. 34 Franco Ricca 2

SOCIETÀ TRA LEGALI

SOCIETA' DI LEGALI, IRES E IRAP ORDINARIEItalia Oggi 09/05/18 P. 34 POGGIANI FABRIZIOG.

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CATASTO

Irregolarità catastali, atti sanabiliItalia Oggi 09/05/18 P. 33 Domenico Chiofalo 4

COMMERCIALISTI

IN BREVE - CUMULO, LA DELIBERA CNPADC E' OPERATIVASole 24 Ore 09/05/18 P. 21 5

CYBER SICUREZZA

"Stiamo attenti all'assolutismo digitale"Repubblica 09/05/18 P. 55 DijaimeD'Alessandro

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Il Grande Fratello in ascoltoRepubblica 09/05/18 P. 55 Filippo Santelli, 7

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LA TELEMATICA È PERENTORIA MA ANCHE CLAUDICANTE MOLTO SPESSO

La semplificazione però semplificala vita solo ai dipendenti pubblici

DI LUIGI GIORDANO

emplificazione è un termine or-mai inflazionato, che spesso sen-tiamo ripetere da ogni membrodel governo che si avvicenda su

una poltrona e che, come il capitanoAchab, cerca di arpionare la balenabianca «pubblica amministrazione». Lasemplificazione non c'è mai stata, ov-vero c'è stata verso una sola direzione,semplificare la vita ai dipendenti e aidirigenti della p.a.. Noi professionisti losappiamo bene, soprattutto quelli chehanno a che fare con le piccole imprese,che nella battaglia di una crisi senzafine, cercano di operare aprendo unaattività, con la speranza di poter portarea casa il minimo indispensabile, lasciatoda una tassazione fuori dal normale.

Prendiamo il caso delle cosiddetteprocedure telematiche del sito «Im-presa in un giorno», dove la preposizione«in», non ha luogo di esistere e dovrebbeessere sostituita dall'avverbio «forse».

Una procedura cosi farraginosa etecnica da destare perplessità anche inun informatico di professione. Impresain un giorno, o Impresa forse un gior-no, nasce con l'intento di presentazio-

ne della Scia (Segnalazione certificatadi inizio attività) ai comuni, dovrebbeessere di facile utilizzo compilabile efruibile da qualsiasi contribuente, maanche in questo caso la presunta sem-plificazione, non solo viene burocratiz-zata e fagocitata dalla presentazione disvariata documentazione, autocertifica-zioni, diritti, comunicazioni ecc., ma lacompilazione stessa diretta del modelloScia ha spesso blocchi, le schermate sifermano nella digitazione e talvolta siviene sbattuti fuori dal sito con l'obbligodi ricominciare tutta la procedura. Inbarba a qualsiasi tipo di semplificazio-ne modelli e procedure sono contenu-ti in manuali, forse meglio dire in verie propri libri, difficili da interpretareanche per chi ha fatto dell'informaticala sua professione.

Si aggiunga che i siti di alcunicomuni, spesso non riportano l'insiemedella documentazione da allegare, ci sideve recare ancora al vecchio sportelloper avere contezza della volumetria dicarte da scannerizzare (rigorosamentein formato Acrobat Pdf/A, più leggero, enon Acrobat Pdf, evidentemente per nonriempire le caselle postali dei riceventi)per avere il quadro completo nel quale

professionisti e cittadini devono distri-carsi. L'obiettivo finale sembra esserequello di semplificare il lavoro alla p.a,e complicarlo al contribuente/profes-sionista che lo segue. In effetti all'im-piegato che riceve una Scia resta solail sommario controllo con un click delladocumentazione e l'archiviazione senzanemmeno spostarsi dalla postazione. I]lavoro è già stato per lo più compiutadall'inviante. Anche il documento pro-dotto da altra p.a. deve essere allegato,non si tralascia nulla per semplificarsila vita, in barba a tutte le comunicazio-ni di collaborazione e interscambio trapubbliche amministrazioni.

Il quadro ad oggi è desolante, ma no-nostante tutto anche i prossimi governisi riempiranno la bocca con la parolasemplificazione che beneficerà le mediee grandi imprese, dotate di struttureamministrative dedicate, mentre colpiràcon i suoi costi tecnologici e burocratici isemplici cittadini e le piccole imprese. Anoi, piccoli professionisti non resta chepregare che la prossima sia una «sem-plificazione semplice».

*Dottore Commercialistain Milano

© Riproduzione riservata-

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Semplificazioni Pagina 1

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.S ecOnJo le Entrate nelle föndazioni non è necessario il 70% per applicare il regime speciale

Split ameni d1 larghe veduteConta il controllo pubblico, non la quota di partecipazione

DI FRANCO RICCA

S plit payment più ampio:nel sistema speciale dipagamento dell'Iva ri-entrano anche le fon-

dazioni sottoposte al controllopubblico attraverso la nominadegli organi di gestione, indi-pendentemente dalla quotadi partecipazione pubblica alfondo di dotazione. Questal'indicazione di maggiore ri-lievo contenuta nella circolaredell'agenzia delle entrate n.9/E del 7 maggio 2018 (si vedaItaliaOggi del 8/05), per quan-to riguarda l'oggetto principaledelle modifiche apportate daldl n. 148/2017, concernentil'estensione dell'area di applica-zione delle disposizioni dell'art.17-ter del dpr n. 633/72. Secon-do avviso dell'agenzia, infatti,sebbene il punto Ob), inseritonel comma 1-bis dell'art. 17-ter del dpr n. 633/72 dal citatodl 148/2017 con effetto dal 1°gennaio 2018, disponga let-teralmente l'applicazione delsistema speciale alle opera-zioni effettuate nei confrontidelle fondazioni partecipateda amministrazioni pubblicheper una percentuale comples-siva del fondo di dotazione noninferiore al 70%, lo spirito e laratio della norma inducono aricomprendere nella disciplinaparticolare anche le fondazionisoggette al controllo di soggettipubblici attraverso la nominadegli organi di gestione dell'en-te, come ad esempio le fonda-zioni degli Ordini professiona-li. L'interpretazione, spiega lacircolare, è peraltro conformeal parere dell'Anac, secondo cuile fondazioni degli Ordini sonoorganismi di diritto pubblicorientranti nella gamma deglienti pubblici non economici,soggetti come tali al regimedei contratti pubblici di cui aldlgs n. 50/2016. Sempre sottoil profilo soggettivo, l'agenziachiarisce inoltre che la men-zione delle società controllatedirettamente dalla presidenzadel consiglio e dai ministeri «aisensi dell'art. 2359, primo com-ma, n. 2), del codice civile», con-tenuta nella lettera a) del com-ma 1-bis dell'art. 17-ter, deveintendersi riferita, per ragionidi coerenza logico-sistematica,

non soltanto al controllo di fat-to previsto dal n. 2), ma ancheal controllo di diritto di cui alpunto 1) dell'art. 2359, primocomma, c.c.

Individuazione dei sog-getti interessati . La (purfondamentale) questionedell'individuazione dei requi-siti soggettivi per l'assoggetta-mento allo split payment nonrappresenta un problema per ifornitori, considerato che, a se-guito delle innovazioni appor-tate sul punto dal dm 9 gennaio2018, è rilevante la presenza omeno dei soggetti negli elen-chi annualmente pubblicati ecostantemente aggiornati dalministero delle finanze. Comeprecisato infatti nel comunica-to stampa del 7 febbraio 2018del ministero, agli elenchi èattribuita efficacia costituti-va, cosicché, al fine di tutelareil legittimo affidamento degliinteressati, la disciplina dellosplit payment è applicabile dal-la data di effettiva inclusionedel soggetto nell'elenco e dellapubblicazione dell'elenco stessosul sito del Dipartimento dellefinanze. Pertanto, fino a quando

il soggetto non risulta inclusonell'elenco, lo stesso non potràconsiderarsi rientrante nell'am-bito della disciplina particolare,a nulla rilevando l'eventualerilascio ai fornitori dell'attesta-zione in senso contrario previ-sta dal comma 1-quater dell'art.17-ter, la quale, se in contrastocon gli elenchi, secondo la cir-colare è priva di effetti giuri-dici (fatta salva l'ipotesi dellepubbliche amministrazioni, sucui appresso). In definitiva, inconsiderazione della possibili-tà che il soggetto sia incluso oescluso dagli elenchi nel corsodell'anno, il sistema dello splitpayment si rende applicabile,oppure non più applicabile, solodalla data di aggiornamentodell'elenco. Ciò detto, qualorail soggetto, nelle more dell'ag-giornamento dell'elenco, abbiacomunque assolto l'imposta conil sistema speciale, la successi-va inclusione nell'elenco avràeffetto sanante dell'irregolareapplicazione dell'imposta e nonsarà necessario regolarizzare icomportamenti difformi postiin essere anteriormente all'in-clusione.

Pubbliche amministra-zioni. Per quanto riguarda lepubbliche amministrazioni,destinatarie dello split pay-ment ai sensi del comma 1dell'art. 17-ter, non è previstala pubblicazione di elenchi daparte del Mef, ma occorre fareriferimento all'Indice dellepubbliche amministrazionidisponibile sul sito www.indi-cepa.gov.it. Considerato peròche l'accreditamento all'Ipa,sebbene obbligatoria, discen-de comunque dall'iniziativadell'amministrazione, qualoraquesta non abbia ottemperatoall'obbligo e non abbia comu-nicato al fornitore di rientrarenello split payment, sarà pas-sibile delle sanzioni. Pertanto,in questa specifica ipotesi, ilrilascio dell'attestazione di cuial comma 1-quater legittima ilfornitore ad applicare lo splitpayment anche in contrastocon le risultanze dell'Ipa.

Split payment Pagina 2

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Foglio i

Società di legali, Ires e Irap ordinarieIl reddito prodotto dalle società tra avvocati è che l'incarico deve essere svolto solo da socida qualificarsi d'impresa. Pertanto, lo stesso professionisti, in possesso dei necessari re-deve essere assoggettato a tassazione Ires quisiti.e Irap con modalità ordinarie, come avvie-ne per tutte le società commerciali. Cosìl'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione7/05/2018, n. 35/E, ha risposto a un'istanza diinterpello, presentata da una società, costitu-ita ai sensi della legge 247/2012 (Sta).L'istante aveva chiesto di conoscere la na-tura del reddito prodotto da una società traavvocati, di cui alla legge richiamata, ricor-dando che con altro documento di prassi (ris.118/E/2003), la stessa agenzia aveva sostenu-to che il reddito prodotto dalle società, di cuiall'art. 16, dlgs 96/2001, costituiva reddito dilavoro autonomo, sulla base di quanto indica-to nella relazione illustrativa, nella quale erastato precisato che il richiamo alla normativasulle società in nome collettivo non dovevaessere inteso come indicazione che le socie-tà tra avvocati fossero società commerciali.Peraltro, in relazione alle società tra profes-sionisti, di cui all'art. 10, legge 183/2011 e dm34/2013, l'Agenzia delle entrate ha sostenutoche il reddito prodotto da dette società deveconsiderarsi reddito d'impresa.L'Agenzia delle entrate richiama, nella ri-sposta, l'art. 4-bis, della legge 247/2012 chedisciplina l'esercizio dell'attività forense,ricordando, che la stessa è consentita an-che in forma societaria (persone, capitaleo cooperative), nel rispetto di determinatecondizioni (due terzi del capitale possedutoda legali iscritti all'Albo, maggioranza deimembri dell'organo di gestione formata dalegali, componenti del detto organo solo socie soci professionisti che devono figurare comean►ministratori).Si conferma ulteriormenteche, anche in presenza di sog-getto collettivo, resta fermo ilprincipio della «personalità»della prestazione eseguita e

Sul piano civilistico , le società tra avvocatisono costituite nei modelli commerciali (ti-toli V e VI c.c.) e quindi non rappresentanoun genere autonomo e diverso, ma le stesseappartengono al genus delle società tipiche e,di conseguenza , soggette integralmente alladisciplina legale del modello scelto.Di conseguenza , in assenza di una specificadisposizione di legge, l'esercizio della pro-fessione legale, svolta in forma societaria,costituisce attività d'impresa , in quanto èda considerarsi prioritario la veste giuridicaadottata piuttosto che si eserciti un'attivitàprofessionale ; a conferma , il parere del dipar-timento delle finanze , rivolto proprio alle En-trate (nota 19/12/2017 n . 43619 ), per il qualeresta assai «difficile valorizzare l'elementooggettivo della professione forense esercita-ta a discapito dell'elemento soggettivo delloschermo societario».Si aggiunga , inoltre, che la società tra avvocati(Sta), di cui al citato art. 4 -bis, si differenziadalla precedente forma , di cui al dlgs. 96/2001,giacché quest'ultimo provvedimento individua-va un nuovo modello societario , assoggettato aun'autonoma disciplina , con particolare riferi-mento all'oggetto dell'attività , agli obblighi diregistrazione , al regime di responsabilità e dirapporti con i clienti, con la conseguenza cheera possibile dare maggior risalto all'attivitàprofessionale dell'attività svolta.Quindi, l'Agenzia delle entrate , su tali assunti,conclude che, sul piano tributario e per quantoconcerne le dette società tra avvocati , il redditoprodotto sia da qualificare d'impresa e , di con-

II testo dellarisoluzionesul sito

lvw.ilaliaoggi.it/amenti

seguenza, sia da assoggettarea Ires e Irap, nelle modalitàordinarie come prescritte perle dette società.

Fabrizio G. Poggiani-0Ripn)duzionr riservata --M

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Società tra legali Pagina 3

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STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Irregolarità catastali, atti sanabiliÈ confermabile l'atto nullo per mancanza del-le menzioni prescritte in tema di conformitàcatastale. Lo studio 9-2018/C approvato dallaCommissione studi civilistici del Consiglio na-zionale del Notariato esamina alcuni aspettioperativi della nuova norma di cui al comma1-ter dell'art. 29 della L. 27 febbraio 1985, n.52. Il legislatore ha infatti provveduto, sullafalsariga di quanto già previsto in materiaurbanistica, a mitigare le gravi conseguenzesulla circolazione conseguenti ad un'ipotesi dinullità assoluta ed insanabile. Queste sono lecause di nullità che sono adesso consideratesanabili e che definiscono l'ambito di applica-zione della nuova normativa:- la mancanza del riferimento alle planimetriedepositate in catasto;- la mancanza della dichiarazione, resa dagliintestatari, della conformità allo stato di fattodei dati catastali e delle planimetrie;- la mancanza dell'attestazione di conformitàrilasciata da un tecnico abilitato.La norma non fa riferimento esplicito allamancanza dei dati di identificazione (ipotesialquanto estrema ma pur sempre possibile),ma secondo l'interpretazione del Notariato sitratta di una mera svista del legislatore e nonvi può essere dubbio che sulla base di un'in-terpretazione teleologicamente orientata (alfine di evitare i gravi problemi che possonoderivarne per la sicurezza dei traffici giuridi-ci) si debba ammettere la conferma anche nelcaso in esame. La norma ovviamente mira atutelare la certezza dei traffici giuridici per ilcaso di violazioni meramente formali e, quin-di, la sanabilità dipende comunque dal fattoche sostanzialmente vi sia la conformità ca-tastale. L'atto di conferma è infatti possibilesolo qualora la mancanza di riferimento alle

planimetrie, della dichiarazione di conformitào dell'attestazione del tecnico non siano dipe-se «dall'inesistenza delle planimetrie o dallaloro difformità dallo stato di fatto». Occorrequindi che si tratti di un difetto meramenteformale del titolo e non di una mancanza so-stanziale di conformità; ammettere un attodi conferma senza tali presupposti avrebbedi fatto vanificato la ratio della norma, con-sentendo la circolazione giuridica di immobilinon conformi sotto il profilo catastale. L'attonullo è dunque confermabile solo se: pur man-cando il riferimento alle planimetrie deposi-tate in catasto, esse comunque esistessero efossero effettivamente depositate alla datadell'atto; pur mancando la dichiarazione diconformità o l'attestazione del tecnico, vi fos-se alla data dell'atto la conformità allo statodi fatto; pur mancando i dati identificatividell'immobile, tali dati comunque esistesse-ro alla data dell'atto (e quindi il bene fossestato effettivamente denunciato in catasto).Sotto il profilo formale, occorre che l'atto diconferma, con la stessa forma dell'atto nulloda confermare, sia sottoscritto anche da unasola della parti dell'atto originario, o eventualisuoi eredi o aventi causa e che venga trascrittonei Registri immobiliari. Sotto il profilo delcontenuto, l'atto di conferma deve riportaregli elementi omessi e, dunque, deve contenereil riferimento alla planimetria depositata, ladichiarazione di conformità/l'attestazione deltecnico ovvero i dati di identificazione cata-stale. Secondo lo studio del Notariato, pur inmancanza di un'espressa norma transitoria,la norma è applicabile anche agli atti nullistipulati prima della sua entrata in vigore(avvenuta il 24 giugno 2017).

Domenico Chiofalo

Catasto Pagina 4

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D Sole28

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DOTTORI COMMERCIALISTICumulo, la deliberaCnpadc è operativaSi avvicina la pensione incumulo per ì dottoricommercialisti iscritti allaCnpadc. Ieri è statapubblicata in Gazzetta lanota del ministero delLavoro che dà il proprionullaostaaila delibera inmate indi cumuloapprovata a fine novembredalla Cassa. La novitàsostanziale è l'introduzionenel regolamento di Cassadottori dell'articolo 37-bis«Cumulo dei periodiassicurativi». La pensione incumulo sarà tuttacontributiva, sarà calcolatacon il sistema misto solo se sisono già raggiunti - senzacumulo - i requisiti previstidalla Cassa per la pensione.Da segnalare che chirichiede il cumulo perde ildiritto alla restituzione unatantum dei contributi.

Pagina 21Foglio i

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Commercialisti Pagina 5

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L'intervista

"Stiamo attentiall'assolutismo

digitale"

diJAIME D' ALESSANDRO

Gerd Gigerenzer: "Temiamo le cosesbagliate distraendoci dai veri pericoli"

uvole pesanti e pioggiaN costante. Ma è nulla ri-

spetto alla cupezza del-le visioni di Gerd Gige-

renzer, scienziato cognitivo tede-sco, direttore del Max Planck Insti-tute for Human Development diBerlino e consigliere del ministrodella giustizia Katarina Barley. Loabbiamo incontrato alla GalleriaNazionale d'Arte Moderna di Ro-ma, dove era stato chiamato peruna lezione dalla Fondazione Tim,durante una giornata di temporali.Gigerenzer, 71 anni, è un signoredai modi gentili ai limiti della timi-dezza. Al contrario delle sue idee.Davanti ad un cafFe, comincia asnocciolare tesi al vetriolo che han-no spesso come centro il governocinese.

«Quella europea è una societàansiogena e spaventata», esordi-sce. «Ormai la convinzione di essersotto assedio è costante anche sec'è più probabilità di esser colpitoda un fulmine che restar vittima diun attentato. E tutto questo ci por-ta ad un atteggiamento di chiusu-ra, a correre sempre meno rischi ea pretendere dagli Stati un'attitudi-ne paternalistica».

Cosa intende?«Temiamo le cose sbagliate di-straendoci dai veri pericoli. Se daun lato l'era digitale offre più scel-ta, e noi passiamo sempre più tem-po sullo smartphone, dall'altromoltiplica le possibilità di manipo-lazioni. Investiamo molto in tecno-logia, poco in educazione alla tec-nologia e rischiamo di divenirneschiavi».

Non le sembra esagerato?«Al Ministero di giustizia tedescostiamo analizzando i sistemi usatidalle banche e dalle assicurazioniper valutare i clienti spesso a loroinsaputa. Oggi a tutti viene affib-biato un punteggio. A volte, comenel caso di Uber o di Booking, è pa-lese e a due direzioni. L'autista va-luta il cliente e il cliente l'autista.Ma in futuro questo metodo verràapplicato a 360 gra-di. In Cina, nel2020, vogliono riu-nire tutte le banchedati. Ogni singolocittadino verrà valu-tato dal Social Cre-dit System: gli verràaffibbiato un pun-teggio che crescerào scenderà in basealle sue azioni. Nonindicherà solo la so-lidità come credito-re, ma anche il com-portamento politi-co, sociale e comeutente del Web. Un

datore di lavoro domani potràquindi guardare a questo numeroprima di assumere qualcuno. Saràun sistema di sorveglianza totale.Ricevi punti se visiti i genitori an-ziani, ti vengono tolti se commettiun'infrazione stradale, se navighisui siti sbagliati o vedi le personesbagliate. La differenza è che in Ci-na è un obbiettivo dichiarato, negliStati Uniti invece la raccolta dei da-ti è segreta. Ma alla fine è una diffe-renza meno profonda di quel chesi crede: il legame stretto che esi-ste fra lo Stato cinese e le compa-gnie hi-tech c'è anche negli Usa».

La tradizione democraticaeuropea dovrebbe aiutarci.«Lei è italiano, io tedesco. Mi sem-bra che nessuno dei due possa diredi vivere in un Paese con una lungatradizione democratica. Il SocialCredit System cinese è pensato an-che per dare ai cittadini la possibili-tà di esprimere a loro volta una va-lutazione su aziende, servizi, istitu-zioni sperando così di ridurre lacorruzione. Se dovesse funzionaree aumentare l'efficienza, altri Pae-si totalitari lo adotteranno. Si trat-ta della nascita dell'assolutismo di-gitale d'era moderna, più efficien-te delle nostre democrazie dellequali in Cina si fanno gioco pren-dendo ad esempio fenomeni comela Brexit o l'elezione di un perso-naggio come Donald Trump. Lorosono convinti che la nostra demo-crazia non sopravviverà. Dobbia-mo quindi scegliere se vogliamoun futuro del genere».

Nel primo episodio della terzastagione della serie " Black Mirror"accedeva qualcosa del genere.«Esatto. Solo che in quel caso nonc'era nessun governo coinvolto. Esono certo che a molte persone pia-cerà ricevere voti e poterli dare.Del resto Eric Schmidt, ex ad diGoogle, una volta disse: "Se sai chesarà una cosa che dovrai nasconde-re, meglio non farla". Ma la totaletrasparenza è anche controllo tota-le. Come nel romanzo Il Cerchio, di

Dave Eggers».Eppure non c'è

dubbio cheviviamo moltomeglio oggi di 30o 40 anni fa. E undato di fatto e valeper tutto il mondo.E buona parte sideve allatecnologia.«È vero. Ma almenochiediamoci se que-sti successi valganoil prezzo che ora ri-schiamo di paga-re».

©R IPR ODUZIO NE RISERVATA

GerdGigerenzerè direttoredelMaxPlancklnstitutefor

HumanDevelopmentdiBerlino

Cyber sicurezza Pagina 6

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