Centro Regionale di Neurogenetica · legge) e gli inabilitati; ... curatore per gli atti di...
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Progetto Obiettivi di piano 2010Linea progettuale 2.
LA NON AUTOSUFFICIENZATrasformazione dei centri di valutazione
Alzheimer in Centri di valutazioni demenza DGR. 582/2010
Il Paziente con DemenzaStrategie integrate di cura e assistenza
Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno.
Avv. Lucia Alessandra Cittadino
Centro Regionale di NeurogeneticaT Hotel Lamezia Terme 30.10.2013
Capacità di intendere e volere
Per capacità di intendere e volere, in
senso giuridico, si intende la possibilità per
un individuo di comprendere se i propri atti
possono contrastare con le prescrizioni di
legge o i comportamenti che costituiscono
reato o meno (capacità di intendere) e di
determinare i propri atti, ossia mettere in
atto o meno un comportamento
antigiuridico o antisociale (capacità di
volere).
L’incapacità
Si distingue tra:
incapacità assoluta, categoria in cui vengono ricompresi i minorenni,
gli interdetti legali (ovvero coloro che hanno subìto una condanna
superiore ai cinque anni) e gli interdetti giudiziali (che si trovano in
condizioni di infermità mentale stabile);
incapacità relativa, categoria a cui vengono ricondotti i minorenni
emancipati di diritto (cioè, coloro che hanno contratto matrimonio
raggiunti i sedici anni di età, naturalmente nei termini disposti dalla
legge) e gli inabilitati;
incapacità naturale, (art. 428 c.c.) che può essere definita come uno
stato, non giudizialmente dichiarato, della persona che non è in
grado di intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o
transitoria, sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale
che rende annullabile gli atti eventualmente posti in essere.
Istituti a sostegno dei soggetti incapaci
Il nostro ordinamento prevede 3 istituti a
sostegno dei soggetti incapaci:
l’istituto dell’interdizione (art. 414 c.c.)
l’istituto dell’inabilitazione (art. 415 c.c.)
l’istituto dell’amministrazione di
sostegno (art.404 c.c.).
Art. 414 c.c.
L’interdizione è disciplinata all’art. 414 c.c. e
seguenti che recita: ”Il maggiore di età e il minore
emancipato, i quali si trovano in condizioni di
abituale infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi sono interdetti quando
ciò è necessario per assicurare la loro adeguata
protezione”.
Il provvedimento di interdizione è subordinato alla
verifica di un’ infermità di mente abituale che
comporti un'incapacità totale di provvedere ai propri
interessi.
L’interdizione
L’interdizione può essere chiesta nei
confronti della persona maggiorenne che
si trova in condizioni di abituale infermità
di mente, che la rende incapace di
provvedere ai propri interessi quando ciò
è necessario per assicurarle adeguata
protezione.
Inabilitazione art. 415 c.c.
L’istituto dell’inabilitazione è disciplinato dal Codice Civile agli artt.
415 c.c. e seguenti che afferma : ”Il maggiore di età infermo di
mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo
all’interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per
abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé
e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono, infine, essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita
o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione
sufficiente, salva l’applicazione dell’art.414 c.c. quando risulta che
essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”.
Chi può azionare la procedura?
L’interdizione e l’inabilitazione possono
essere chieste da:
il coniuge
i parenti entro il quarto grado
gli affini entro il secondo grado.
Tanto l'interdizione quanto l'inabilitazione
possono essere richieste dallo stesso
interdicendo/inabilitando
Criteri di scelta del tutore o del
curatore… Di regola il tutore o curatore vengono
scelti nello stesso ambito familiare
dell’assistito; infatti, possono essere
nominati: il coniuge, purché non separato
legalmente, la persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio o il
fratello o la sorella, e comunque il parente
entro il quarto grado. In alternativa viene
scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse
del beneficiario.
Differenze tra interdizione ed inabilitazione.
L'inabilitazione è un istituto del diritto civile che esclude
parzialmente il soggetto dalla capacità di agire. La
differenza rispetto al presupposto dell’interdizione sta
solo nella minore gravità dell’infermità, che consente al
soggetto di compiere da solo gli atti di ordinaria
amministrazione, mentre deve essere assistito da un
curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.
Questo, a differenza del tutore, non è un rappresentante
del soggetto, in quanto non lo sostituisce ma lo affianca.
La posizione giuridica dell'inabilitato è identica a quella
del minore emancipato.
Obbligatorietà dell’intervento del legale.
E’ necessaria l’assistenza del legale.
La richiesta di interdizione e inabilitazione
può essere avanzata anche dal pubblico
ministero.
Il procedimento si conclude con una
sentenza, che può essere anche di
rigetto.
4 aprile 1997
Convenzione di Oviedo
Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della
biologia e della medicina.
Convenzione di Oviedo
Art. 1. Le Parti di cui alla presente Convenzione
proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua
identità e garantiscono ad ogni persona, senza
discriminazione, il rispetto alla sua integrità e dei suoi
altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni
della biologia e medicina.
Art. 2. L’interesse e il bene dell’essere umano debbono
prevalere sul solo interesse della società e della scienza
Convenzione di Oviedo
Art. 5. Un intervento nel campo della salute non può
essere effettuato se non dopo che la persona interessata
abbia dato il consenso libero ed informato.
Art. 7. La persona che soffre di un disturbo mentale non
può essere sottoposta, senza il proprio consenso, a un
intervento avente per oggetto il trattamento di questo
disturbo se non quando l’assenza di un trattamento
rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua
salute.
L’amministratore di Sostegno nei rapporti con il
beneficiario ed i sanitari: dalla teoria alla pratica
Art. 406 3° comma c.c.
I responsabili dei servizi sanitari e socialidirettamente impegnati nella cura e assistenzadella persona ove a conoscenza di fatti tali darendere opportuna l’apertura del procedimentodi amministrazione di sostegno, sono tenuti aproporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’art.407 o a fornire comunque notizia al pubblicoministero.
L’art. 409 del c.c. non consente la nomina come ADS di
operatori socio-sanitari che hanno in cura il paziente.
Lo scopo della norma è quello di evitare un
potenziale conflitto di interessi tra controllore e
controllato, evitando di esporre il paziente a
possibili sperimentazioni scientifiche.
Resistenze iniziali degli operatori socio-sanitari
sulle modalità di applicazione della legge.
Prima fase: Diffidenza iniziale degli operatori socio-
sanitari verso la figura dell’AdS.
Seconda fase: Eccessiva responsabilizzazione dell’AdS,
a scapito talvolta del paziente.
“Fatti tali da rendere opportuna
l’apertura di un procedimento”
Anziano solo;
La persona che, affetto da tetraplegia, è dipendente da
terzi che approfittino di tale condizione;
La persona che, per effetto di malattie degenerative,
vede progressivamente perdere autonomie funzionali e
gestionali;
Il malato psichiatrico che ponga sistematicamente in
essere atti a sé pregiudizievoli dilapidando il suo
patrimonio;
Il tossicodipendente, il giocatore d’azzardo;
Impulsi della procedura
La legge riconosce ai responsabili dei
servizi sociali e sanitari 2 alternative:
1. Presentazione del ricorso al Giudice
Tutelare;
2. Semplice segnalazione al P.M.
Bozza Prof. Cendon
Per garantire l’effettività della protezione
all’infermo, in caso di inottemperanza al dovere,
la c.d. bozza Cendon espressamente prevedeva
una responsabilità civilistica in capo a tali
soggetti per “i danni che la persona disabile
subisca per effetto della mancata o ritardata
adozione del provvedimento”.
Il comma è stato poi escluso dalla stesura finale
della legge.
Chi sono i responsabili dei servizi
socio-sanitari?
Servizi sociali:
L’assessore pro-tempore per
l’assistenza è il primo
responsabile del servizio.
Attraverso deleghe riconosce a
singoli soggetti specifici poteri-
doveri.
Servizi Sanitari:
Il dirigente o primario del
reparto ospedaliero.
Il responsabile del Centro di
salute mentale.
Ruolo dei servizio socio-sanitari
Necessità di una reale integrazione
dell’intervento dei sevizi socio-sanitari sul
territorio per rendere operativa e
tempestiva l’amministrazione di sostegno.
Medico Medicina Generale
Il MMG, seppur non incardinato in ambito
ospedaliero o all’interno dei servizi di salute
mentale, riveste un ruolo particolarmente
importante, anche se la legge non indica alcun
particolare dovere in capo a questo soggetto.
Il MMG, infatti, entrando in rapporto con i
pazienti sul territorio può venire a conoscenza di
situazioni di serio pregiudizio.
Medico Medicina Generale
Al medico di Medicina Generale viene
addirittura ascritto l’onere di dare impulso
alla procedura di nomina di un AdS tutte le
volte in cui ne ravvisi la necessità ed
urgenza, mediante il deposito di un ricorso
dinanzi al Tribunale competente.
Denuncia Procura della Repubblica
In subordine sarebbe particolarmente auspicabile che il
medico in questi casi segnalasse almeno il problema o ai
servizi sociali o ai servizi sanitari affinché gli stessi si
attivino.
Si può ancora aggiungere che chiunque venga a
conoscenza di situazioni di grave pregiudizio ai danni di
persone fragili, non necessariamente da interdire, possa
segnalare la situazione ai servizi che operano sul territorio,
o addirittura se in possesso di dati sufficienti, alla Procura
della Repubblica.
Cosa indicare al Giudice Tutelare
Condizioni di vita del soggetto e sua abituale
collocazione;
Abitudini del soggetto;
Richieste ed aspettative espresse dal soggetto;
Notizie e dati relativi alla situazione patrimoniale e
personale, se conosciuti;
Condizioni di salute e bisogni di cure.
Documentazione medica
La documentazione medica non è
richiesta dalla legge, ma è un dato
imprescindibile per il Giudice Tutelare
affinchè possa provvedere con rigore e
completezza.
Problemi interpretativi
L’affiancamento ai tradizionali istituti
dell’interdizione e dell’inabilitazione del
nuovo istituto dell’amministrazione di
sostegno ha comportato l’insorgere di
problemi interpretativi sull’individuazione
dei confini ovvero sulle differenze esistenti
tra l’amministrazione di sostegno, da un
lato, e l’interdizione e l’inabilitazione,
dall’altro.
Orientamenti giurisprudenziali
A riguardo si segnala il recente intervento della Corte di
Cassazione, la quale, con la sentenza n. 9628 del 22 Aprile 2009,
ha ribadito quale deve essere il criterio da seguire nella scelta tra
l’amministrazione di sostegno e le misure tradizionali
dell’interdizione e dell’inabilitazione, confermando l’orientamento già
espresso dai Giudici della Suprema Corte anni prima, secondo cui
l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va
individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di
infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi ma
piuttosto alla maggior idoneità di tale strumento di adeguarsi alle
esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla
maggior agilità della relativa procedura applicativa
(Cass. Civile n.13584 del 12 Giugno 2006).
Rilevanza sociale della Legge
La nuova normativa assume una particolare rilevanzasociale nell’attuale momento, contraddistinto dallaesponenziale crescita della popolazione anziana, cheappare essere, anche dalle prime applicazionigiurisprudenziali, la destinataria privilegiata della nuovafigura.
Necessità di una reale integrazione dell’intervento deisevizi socio-sanitari sul territorio quale condizione perrendere operativa e tempestiva l’amministrazione disostegno.
Incremento esponenziale dell’istituto dell’AdS negli ultimianni.