Cenn i al Diritto Privato

51
DP30.11.01 1 Cenni al Diritto Privato

description

Cenn i al Diritto Privato. In senso Oggettivo. Diritto Soggettivo. In senso Soggettivo. Interesse legittimo. Insieme di norme giuridiche. Potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Cenn i al Diritto Privato

Page 1: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.011

Cenni al Diritto Privato

Page 2: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.012

Diritto

La pretesa che un soggetto ha che altri assuma il

comportamento prescritto dalla norma

In senso Oggettivo In senso SoggettivoInsieme di norme giuridiche

Situazione giuridica soggettiva attiva, tutelata indirettamente da una norma volta a proteggere un

interesse pubblico generaleInteresse protetto

dall’ordinamento in via indiretta, attraverso l’osservanza di una

norma pubblicistica

Diritto Soggettivo Interesse legittimoPotere di agire per il soddisfacimento

di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento giuridico

Introduzione

Page 3: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.013

Diritto Privato e le sue caratteristiche

IntersoggettivoScienza sociale Richiede la societas

Non omnicomprensivo

Giuridicità del rapporto

Non vuole regolare tutti i rapporti umani. Sono esclusi:I rapporti di cortesiaLe leggi economiche

Le regole del buon vivere sociale

Concreto Le regole sono astratte, ma nascono dall’esigenza di risolvere un caso concreto

Il DIRITTO PRIVATO è il Diritto dei Privati: regola i rapporti tra privati.Il diritto presuppone lo Stato e ne è l’espressione IL DIRITTO E’ L’INSIEME DELLE REGOLE GIURIDICHE (norme – comandi) DI COMPORTAMENTO CHE REGOLANO IL VIVERE SOCIALELA FUNZIONE PRIMARIA DEL DIRITTO E’ DI MANTENERE LA PACE SOCIALE

Introduzione

Page 4: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.014

Il Diritto come espressione di Autonomia Privata

Il Diritto Privato è espressione di autonomia privata (il singolo soggetto di diritto è libero di regolare come meglio crede i propri rapporti giuridici)

• E’ lo strumento per la tutela della libertà dell’uomo• Prevalentemente è l’uomo stesso che deve regolare i propri rapporti

nella vita di relazioneL’Autonomia Privata si manifesta nel:

• NEGOZIO GIURIDICO (manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici matrimonio-contratto-testamento)

• CONTRATTO / AUTONOMIA CONTRATTUALE (libera determinazione delle parti del contenuto del contratto)

Introduzione

Page 5: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.015

La Norma giuridica

E’ il comando che l’ordinamento dà ai consociati

Le sue caratteristiche:

• Sanzionabilità: prevede una sanzione in caso di violazione

• Generalità: è rivolta alla generalità di destinatari

• Astrattezza: prevede un’ipotesi astratta, ma è valida per una serie infinita di casi concreti

Introduzione

Page 6: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.016

Le Norme giuridiche e la loro classificazione

• Derogabili: sono norme di cui l’ordinamento dispone l’applicazione se le parti non dispongono altrimenti. Gli interessati possono sostituire la norma con altra disposizione legale o negoziale

• Inderogabili: sono norme che contengono un comando assoluto. I destinatari del comando non possono sostituire (derogare) la norma nella sua applicazione con altra norma legale o convenzionale

• Supplettive: sono norme che integrano la volontà negoziale se essa è mancante o incompleta (art.1182 sul luogo dell’adempimento)

Introduzione

Page 7: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.017

Fonti del Diritto

Sono gli strumenti che concorrono alla conoscenza della

norma giuridica.Sono gli strumenti di conoscenza del diritto, cioè l’insieme dei mezzi

materiali e di documenti attraverso i quali conosciamo il diritto (es. codice civile, leggi

speciali, regolamenti amministrativi)

Fonti di produzione Fonti di cognizioneFonti che concorrono alla formazione

dell’ordinamento giuridico nel suo insieme (organi legislativi che creano

le norme, le Camere…)Sono i meccanismi di formazione

delle norma giuridiche

Introduzione

Page 8: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.018

Le Fonti di Cognizione

Permettono la conoscenza delle norme giuridiche

Il sistema delle fonti è contenuto nell’art. 1 delle preleggi:

1. Le leggi2. I regolamenti 3. Gli usi

In base all’art. 4 delle preleggi, grazie al principio di gerarchia delle fonti i Regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi, allo stesso modo le consuetudini e gli usi non possono contrastare le disposizioni dei regolamenti e delle leggi

Introduzione

Page 9: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.019

Il sistema delle fonti

Il Sistema delle Fonti, come definito dall’articolo 1 delle preleggi del 1942, deve tenere conto anche di:

• Carta costituzionale• Impegni internazionali dell’Italia• Adesione dell’Italia alla Unione Europea• Ordinamento regionale• Abrogazione del sistema corporativo – D. 23 / 11/ 1944 n.369

Il Sistema Reale delle Fonti

• Costituzione della Repubblica; Trattato CEE e le norme comunitarie (regolamenti e Direttive)

• I codici; Le leggi ordinarie dello Stato (leggi speciali)• Le leggi regionali• I regolamenti • Usi e consuetudini

Introduzione

Page 10: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0110

Il sistema delle fonti – Regolamenti e Direttive

Regolamenti:

• Hanno portata generale (art. 189 del Trattato) e sono obbligatori in tutti i loro elementi. Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri

Direttive:

• Vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi di attuazione.

Considerato il cronico ritardo dell’Italia nell’adeguamento normativo alle direttive (220 condanne per ritardo in 40 anni), Il Governo ha inventato la “Legge Comunitaria” annuale.Il nuovo sistema è stato introdotto con la Legge 9 marzo 1980 n. 86 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”

Introduzione

Page 11: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0111

Il sistema delle fonti – Regolamenti

Regolamenti:

• Sono le norme emanate dagli organi del potere esecutivo (Stato o altri Enti pubblici) nell’esercizio della loro potestà regolamentare.

• Sono norme giuridiche che le Autorità del potere esecutivo emanano per competenza propria loro attribuita dalla Costituzione o dalla legge

• Art. 3 preleggi: il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere regolamentare

• Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze in conformità delle leggi particolari

• Il potere regolamentare è delimitato dai seguenti principi generali:

1. Nessun regolamento può abrogare o modificare norme contenute in leggi

2. Nessun regolamento può derogare ai principi generali del diritto

Introduzione

Page 12: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0112

Il sistema delle fonti – Consuetudini e Usi

Usi / Consuetudini:

• Consistono nella generale, costante ed uniforme ripetizione di un determinato comportamento nella convinzione di obbedire ad un obbligo giuridico

• Sono norme non scritte, spontanee

• La loro prova è data attraverso le raccolte pubblicate dalle Camere di Commercio (art. 9 preleggi)

Si distinguono tre tipi di Consuetudini

• Contra legem: illecita e vietata, in quanto si pone contro una norma di legge (contrario al principio di gerarchia)

• Secundum legem: richiamata dalla legge e ad essa rinviata (es. 1182 luogo dell’adempimento)

• Praeter legem: nasce per regolare quelle materie o settori del diritto che non sono espressamente regolate né dalla legge né dai regolamenti

Introduzione

Page 13: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0113

I soggetti

Page 14: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0114

I soggetti

I soggetti

E’ soggetto di diritto il titolare di posizioni giuridichePossono essere soggetti di diritto le persone fisiche e le persone giuridiche

Persona fisica:

l’uomo

Persona giuridica: complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce

la qualità di soggetto di diritto

Page 15: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0115

Persona fisica

I soggetti

In relazione alla persona fisica occorre distinguere tra capacità giuridica e capacità di agire

Giuridica:

È l’idoneità ad essere soggetti di diritti e di obblighi

Art. 1, Si acquista con la nascita

Di agire:

E’ l’idoneità di un soggetto ad acquistare, a disporre, a esercitare,

da solo, con il proprio volere i propri diritti e ad assumere

obblighi

Art.2, Si acquista con il compimento della maggiore età

Page 16: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0116

Persona fisica – Capacità di agire

I soggetti

Per alcuni atti la legge stabilisce, eccezionalmente un’età diversa:

• Capacità di contrarre matrimonio: per gravi motivi, il Tribunale, accertata la maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, può, sentito il pubblico ministero e i genitori, ammettere al matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni. Il minore acquista anche la capacità per compiere gli atti collegati al matrimonio.

• Esercizio di una impresa: il minore può essere autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale art. 397

• Adozione: in questo caso è richiesta un’età superiore alla maggiore. Art. 291, è richiesta un’età superiore ai 35 anni

• Lavoro: secondo comma art.2, sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore alla maggiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Il limite minimo è fissato a 15 anni (L.17 ottobre 1967, n.977) ridotto a 14 per i lavori agricoli ed elevato a 16 per i lavori pericolosi. Sono esclusi i lavori particolarmente pericolosi

Page 17: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0117

Persona fisica - Incapacità

I soggetti

L’incapacità consiste nel non essere in grado di curare i propri interessi. Corrisponde giuridicamente alla mancanza di capacità di agire

Incapacità naturale

Capacità legale, ma temporanea incapacità di intendere o di volere

Incapacità legale

Assoluta: Minore età, interdizione giudiziale e interdizione legale

Relativa: Emancipazione, inabilitazione

Page 18: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0118

Persone giuridiche

I soggetti

Complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto.

Sono quindi soggetti di diritti per volontà della leggeLe persone giuridiche sono dotate di una propria capacità giuridica e di una

propria capacità di agire

Pubbliche

Regioni ProvinceComuni

Enti Pubblici

Hanno come scopo primario il soddisfacimento di interessi pubblici

Private

AssociazioniFondazioni

Società di capitali

Hanno come scopo primario il soddisfacimento di interessi privati

Page 19: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0119

Persone giuridiche - Private

I soggetti

Complesso organizzato di persone o beni destinati ad uno scopo di natura privata, cui l’ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di

diritto

Senza personalità giuridica

Associazioni non riconosciuteComitati

Società di persone

Sono dotati di capacità giuridica parziale

Con personalità giuridica

AssociazioniFondazioni

Società di capitali

Sono dotati di capacità giuridica generale, che si acquista:

1. Con l’assolvimento di oneri formali: acquisto automatico (es: iscrizione nel registro delle imprese…)

Page 20: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0120

Persone giuridiche – L’Autonomia Patrimoniale

I soggetti

Autonomia Patrimoniale

La prima caratteristica dell’acquisto della personalità giuridica è l’autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della persona giuridica

si distingue da quello dei soggetti “persone fisiche” che la costituiscono

LE PERSONE GIURIDICHE RISPONDONO CON IL PROPRIO PATRIMONIO E NEI LIMITI DEL PROPRIO PATRIMONIO

Page 21: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0121

Persone giuridiche – Le Associazioni

I soggetti

Ente con personalità giuridica, costituito da una organizzazione o complesso di persone, che persegue uno scopo non lucrativo

• Costituzione, art. 14: per atto costitutivo. Negozio giuridico plurilaterale, soggetto al requisito di forma solenne dell’atto pubblico – redatto da notaio. Art. 16 Contenuto dell’atto costitutivo

• Patrimonio: l’A. è titolare del proprio patrimonio (anche se non è necessario per la vita ed il riconoscimento dell’associazione) che viene utilizzato per il perseguimento dello scopo della A.

• Assemblea: Riunione degli associati in funzione deliberante: si forma la volontà dell’Ente. Deve essere convocata dagli Amministratori almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio

• Amministratori: organi che gestiscono e rappresentano l’Associazione. Hanno il potere di rappresentanza, rispondono sia agli associati sia ai terzi con i quali hanno contrattato. Art. 18 rispondono secondo le norme sul mandato all’associazione e la vincolano con i terzi.

• Associati: compongono l’A. Sono A. coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo della Associazione. I nuovi sono ammessi secondo le norme stabilite dallo statuto

• Estinzione e liquidazione: artt. 27, 30, 31

Page 22: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0122

Persone giuridiche – Le Fondazioni

I soggetti

Ente con personalità giuridica, costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo

• Costituzione, art. 14: per atto costitutivo. Negozio giuridico unilaterale, soggetto al requisito di forma solenne dell’atto pubblico – redatto da notaio, ha per oggetto la costituzione della fondazione. Art. 15 Caratteristiche dell’atto costitutivo: revocabilità fino a quando non è avvenuto il riconoscimento o fino a quando il fondatore non ha fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. Art. 16 Contenuto

• Patrimonio art. 17: è costituito dal fondatore mediante atto di liberalità (donazione o disposizione testamentaria)

• Organi: è gestita dagli amministratori che rappresentano la fondazione• Controllo: vigilanza e controllo sono esercitate dall’autorità governativa• Estinzione e liquidazione: l’Autorità Governativa in caso di esaurimento o impossibilità

di raggiungimento dello scopo, anziché dichiarare estinta la fondazione può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

Page 23: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0123

I Diritti Reali

Page 24: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0124

I beni

Art. 810: Sono beni le cosa che possono formare oggetto di diritto

Beni privati Beni pubblici

Appartengono ai privati Fanno capo allo Stato e agli Enti pubblici

I Diritti Reali

Page 25: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0125

Beni fungibili e infungibili (distinzione dottrinale)

Beni che non è indifferente sostituire gli uni agli altri. Beni

determinati

• Un immobile determinato

• Un quadro di un determinato autore

• Un frigorifero usato

• Un automobile usata

Beni fungibili Beni infungibiliBeni o cose che si possono sostituire gli

uni agli altri

• Un litro di benzina

• Un quintale di riso

• Un frigorifero nuovo

• Un televisore nuovo

• Il denaro

I Diritti Reali

Page 26: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0126

Detenzione – Proprietà – Possesso

Detenzione Materiale disponibilità della cosa

PossessoNon è un diritto. Signoria di fatto sulla cosa

Corpus possessionis+

Animus possidendi

Proprietà Diritto di godere in modo pieno ed esclusivo di un bene

I Diritti Reali

Page 27: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0127

Proprietà

I Diritti Reali

Art. 832 c.c. Il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi

stabiliti dall’ordinamento giuridico

Art. 42 Costituzione. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne le

funzione sociale e di renderla accessibile a tutti

Page 28: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0128

Proprietà – Modi di acquisto

I Diritti Reali

A titolo originario

Usucapione art. 1158Occupazione art. 923Invenzione art. 927Accessione art. 934Specificazione art. 940Unione art. 939Commistione art. 939

A titolo derivativo

ContrattiSuccessioni

Page 29: Cenn i al  Diritto Privato

OccupazionePresa di possesso della cosa mobile priva di proprietario (res nullius) con la volontà di impadronirsene. Apprensione della cosa con l’animo di farla propria

InvenzioneRitrovamento della cosa mobile smarrita. Va restituita al proprietario o

al Sindaco, il S. pubblica il ritrovamento. Dopo un anno se il proprietario non la rivendica, la cosa diventa di proprietà di chi l’ha trovata. Se il proprietario la rivendica, a chi l’ha ritrovata spetta un premio

Accessione Qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo. Fatte salve alcune eccezioni (art. 935 e ss.). L’istituto dell’accessione può essere applicato solo nel caso in cui vi sia materiale congiunzione o incorporazione

SpecificazioneSe un soggetto utilizza cose di proprietà altrui o materia altrui per

formare una cosa nuova (es. statua fusa nel bronzo) acquista la proprietà della cosa nuova a meno che il valore della materia non prevalga di gran lunga il valore del lavoro

I Diritti Reali

Proprietà – Modi di acquisto a titolo originario

UnioneSe più cose mobili appartenenti a diversi proprietari si fondono o si

uniscono in modo da formare un tutto non più separabile:1. La proprietà diventa comune2. La proprietà del tutto va al proprietario della cosa principale salvo

l’obbligo di corrispondere il prezzo

Page 30: Cenn i al  Diritto Privato

I Diritti Reali

Sono iura in re, cioè diritti sulla cosa

In re propria In re aliena

Proprietà• Di garanzia: un limite al diritto

reale altrui allo scopo di garanzia – Garanzia ASSOLUTA

• Di godimento: consistono nel diritto di godere della cosa altrui

I Diritti Reali

Page 31: Cenn i al  Diritto Privato

Diritti reali di godimento

Superficie art. 952

E’ il diritto di proprietà su una costruzione separata dalla proprietà del suolo (es. Parcheggi sotterranei)

Enfiteusi artt. 957-977

E’ il diritto reale che attribuisce all’enfiteuta gli stessi diritti sul fondo che avrebbe il proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare il canone periodico

Usufrutto art. 978 E’ lo ius utendi e fruendi salva rerum substantia. E’ il diritto di godere della cosa altrui rispettandone la destinazione economica

Servitù art. 1027 La servitù prediale consiste in un peso imposto sul fondo servente per l’utilità del fondo dominante

I Diritti Reali

Uso art. 1023 Diritto di servirsi di una cosa di proprietà altrui per quanto occorre ai bisogni suoi e della propria famiglia

Abitazione art. 1022

Diritto di abitare una casa altrui limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia

Page 32: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0132

Le obbligazioni

Page 33: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0133

Obbligazioni

L’Obbligazione è il vincolo in virtù del quale un soggetto, chiamato debitore, è tenuto verso un altro soggetto ad una prestazione positiva o negativa

Obbligazioni

PrestazioneOggetto del rapporto giuridico obbligatorio, corrisponde ad un comportamento del debitore

Prestazione di cortesia: non costituiscono rapporti di natura obbligatoria le prestazioni animate da sentimenti di benevolenza o condiscendenza (invito a colazione)

Prestazioni gratuite: la prestazione è dovuta in forza di un titolo che non prevede un corrispettivo, corrisponde ad un preciso interesse dell’obbligato e fa sorgere a sua carico un vincolo coercibile e una responsabilità per inadempimento

Obbligazioni naturali: mero dovere sociale o morale che l’obbligato esegue spontaneamente, ma del quale non è possibile ottenere giudizialmente l’adempimento. Non è un’obbligazione

Page 34: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0134

Obbligazioni – Caratteristiche della Prestazione

La prestazione deve:1. Essere suscettibile di valutazione economica2. Corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore3. Essere possibile4. Essere lecita5. Essere determinata o determinabile

Obbligazioni

1. Economicità: deve avere contenuto patrimoniale2. Interesse anche non patrimoniale: interesse morale, affettivo, intellettuale,

artistico, religioso3. Possibilità: per impedire il sorgere dell’obbligazione l’impossibilità deve

essere oggettiva, assoluta, non temporanea e genetica. L’impossibilità sopravvenuta ha effetti diversi: estingue l’obbligazione

4. Liceità: è illecita se contraria• Alla legge – ordine pubblico – morale – buon costume

5. Determinatezza: oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali, che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull’identità dello stesso prevista e voluta dai contraenti art. 1346 c.c.Determinabilità: condizione per cui l’oggetto può essere determinato con processo logico utilizzando elementi e criteri prestabiliti dalle parti

Page 35: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0135

Obbligazioni – Fonti

Art. 1173: “Le obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”

• Contratto• Fatto illecito• Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle

• Promessa di pagamento• Promessa al pubblico• Ricognizione di debito• Gestione d’affari • Pagamento dell’indebito• Arricchimento senza causa

Coercibilità delle obbligazioni: si ha obbligazione se esiste un vincolo in virtù del quale il debitore è costretto a compiere la prestazione e il creditore, quindi, ha il potere di esigere la prestazione dal debitore stesso

Obbligazioni

Page 36: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0136

Obbligazioni – Alcuni tipi

Dare – consegnare

Pagare una somma di denaro, obbligo di consegnare un bene (obbligazione di genere o di specie), obbligazione di restituire un bene

Fare

Di mezzi: il debitore si obbliga nei confronti del creditore a compiere una determinata attività, senza garantire il risultato (es. avvocato)

Di risultato: il debitore si obbliga nei confronti del creditore, non solo a compiere una determinata attività, ma anche a raggiungere un particolare risultato

Non fareHanno per oggetto un comportamento negativo del debitore, al fine di

conservare una situazione com’è, non mutandola (es. patto di non concorrenza)

Obbligazioni

Page 37: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0137

Modi di estinzione dell’obbligazione

Compensazione

Esatto adempimento

Novazione

Remissione

Obbligazioni

Satisfattori

Confusione

Non satisfattori

Impossibilità sopravvenuta

Page 38: Cenn i al  Diritto Privato

Comportamento secondo correttezza art. 1175 c.c.

Le parti del rapporto obbligatorio – debitore e creditore -

devono comportarsi secondo correttezza

Comportarsi secondo correttezza significa che ciascuna parte del rapporto obbligatorio deve cooperare perché si realizzi l’interesse dell’altra

Page 39: Cenn i al  Diritto Privato

Diligenza nell’adempimento

La diligenza è quello sforzo che viene chiesto al debitore in vista della soddisfazione

dell’interesse del creditore

Page 40: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0140

Le Obbligazioni in solido - Definizione

Più creditori e un solo debitore. Ciascun creditore ha diritto a pretendere la prestazione per

intero

Più debitori e un solo creditore. Ciascun debitore è tenuto ad

eseguire la prestazione per intero

Solidarietà Attiva Solidarietà Passiva

Il creditore deve chiedere a ciascuno dei debitori il

pagamento della sua “quota” di debito

Il creditore può chiedere a ciascheduno dei due debitori il

pagamento dell’intero debito (salvo poi il diritto del debitore che ha pagato di rivalersi pro quota sul

condebitore)

Obbligazione parziaria Obbligazione solidale

Vige una PRESUNZIONE DI SOLIDARIETA’ PASSIVA

in presenza di più condebitori. Art. 1294

NON SI PRESUME, deve risultare dal titolo. Perché si postula il riscontro di

un’inequivoca volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere

l’adempimento dell’intera o.

Obbligazioni

Page 41: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0141

Il Contratto

Page 42: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0142

Il contratto - Definizione

Art. 1321 Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico

patrimoniale

I requisiti del contratto sono: 1. Accordo tra le parti 2. Causa 3. Oggetto 4. Forma, quando risulta prevista dalla legge a

pena di nullità

Il contratto è un negozio bilaterale (sono necessarie almeno due manifestazioni di volontà).

Negozio = atto o manifestazione di volontà rivolta a effetti giuridici meritevoli di tutela

Art. 1322: Autonomia privata

Contratto

Art. 1325

Page 43: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0143

Il Contratto – Classificazioni

Si forma con il consenso più la consegna della cosa

REALE

Contratto

Si forma con il semplice consenso delle parti

CONSENSUALE

Produce l’effetto traslativo. Trasferimento proprietà

EFFETTI REALI

Produce l’effetto di fare sorgere obbligazioni a uno o entrambi i contraenti

EFFETTI OBBLIGATORI

Fa sorgere obbligazioni a carico di una sola delle parti

UNILATERALE

Fa sorgere obbligazioni a carico di entrambe le parti

BILATERALE

Un contraente acquista un vantaggio verso un corrispettivo sacrificio

ONEROSOUn contraente acquista un vantaggio senza un corrispettivo sacrificio

GRATUITO

Page 44: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0144

Il Contratto – Classificazioni (segue)

Si esaurisce in un’unità di tempo non apprezzabile

ESECUZIONE ISTANTANEA

Contratto

Le prestazioni sono eseguite in un periodo di tempo apprezzabile o che si ripetono periodicamente nel tempo

DI DURATA

I reciproci sacrifici sono incertiALEATORI

I reciproci sacrifici sono certiCOMMUTATIVI

A prestazioni corrispettiveSINALLAGMATICI

Una parte assume obbligazioni, mentre l’altra nessuna

OBBLIGAZIONI PER UNA SOLA PARTE

Page 45: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0145

Il contratto – La formazione

Art. 1326 Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra

parte

Gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono

destinati

Proposta, Accettazione, loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in

cui giungono all’indirizzo del destinatario

Contratto

Art. 1334 / 1335

PRESUNZIONE DI CONOSCENZA

Page 46: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0146

Indirizzo dell’A.Indirizzo del P.

Il contratto – La formazione (segue) Contratto

Proponente Oblato/Accettante

Reciproco dovere di diligenza e correttezza

ACCETTAZIONE

PROPOSTA

La proposta per qualificarsi come tale solo se è suscettibile di accettazione pura e semplice, già contenendo tutte le condizioni del contratto. Altrimenti si qualifica come una semplice disponibilità a trattare/ invito a offrire

PRESUNZIONE DI CONOSCENZA 1335Il destinatario può superare la presunzione provando di essersi trovato, senza propria

colpa nell’impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima

Una accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta

Page 47: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0147

Momento e luogo della formazione del contrattoContratto

Momento Fino alla conclusione le parti non sono vincolate da alcun obbligo contrattuale, possono recedere dalle

trattative, revocare.Momento: chi ha fatto la proposta ha conoscenza

dell’accettazione dell’altra parte

Luogo Dove si trova il proponente che ha notizia dell’accettazione

Page 48: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0148

Elementi essenziali del contratto – La causa

Motivo: ragione interna per cui il soggetto si induce al negozio. Il motivo è di solito irrilevante ai fini giuridici.Unica eccezione è il motivo illecito. Art. 1345

• Motivo illecito• Determinante• Comune alle parti

Art. 1343. La causa è la funzione economico sociale del contratto

Contratto

Page 49: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0149

Elementi essenziali del contratto – L’oggetto e la forma

Art. 1346. L’oggetto è il contenuto concreto del singolo rapporto contrattuale. Deve essere:

• Possibile • Lecito• Determinato / Determinabile

Contratto

Art. 1350. La forma è essenziale quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Principio generale. LIBERTA’ DELLA FORMA di espressione della volontà contrattuale.Ogni manifestazione di volontà ha una sua forma. Può semplicemente essere la forma orale.

Necessaria per la validità dell’atto FORMA AD SUBSTANTIAM

Non è richiesta per la validità dell’atto, ma per la prova dell’atto

FORMA AD PROBATIONEM

Page 50: Cenn i al  Diritto Privato

Elementi accidentali del contratto – La condizione

Art. 1353- 1361. Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro e incerto.

CONDIZIONE: avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi si producono, o vengono meno, gli effetti del contratto

Contratto

Condizione sospensiva

Condizione risolutiva

Gli effetti del negozio si verificheranno solo all’avverarsi della condizione

Gli effetti del negozio si verificheranno subito e cesseranno all’eventuale verificarsi della condizione. Gli effetti della condizione retroagiscono al tempo della conclusione del contratto

L’evento non dipende dalla volontà del dichiarante, ma da un caso o un soggetto estraneo

CONDIZIONE CASUALE

L’evento dipende dalla volontà del dichiarante

CONDIZIONE POTESTATIVA

E’ condizione insieme casuale e potestativa

CONDIZIONE MISTA

Page 51: Cenn i al  Diritto Privato

DP30.11.0151

I rapporti giuridici preparatoriContratto

Contratto preliminare

E’ un contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto, detto contratto definitivoArt. 1932 Esecuzione in forma specificaTermine necessario

Opzione E’ un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata dalla propria dichiarazione (che è una proposta irrevocabile 1331) mentre l’altra si riserva la facoltà di accettarla o meno. L’accettazione è idonea a concludere il contrattoIl termine può essere fissato dal giudice

Patto di prelazione

Una parte si obbliga a preferire un determinato soggetto ad altri, a parità di condizioni, se ed in quanto si deciderà a contrarre. Termine non necessario

Proposta irrevocabile

Il proponente qualifica la propria proposta come irrevocabile per un determinato periodo di tempo, rimanendo così obbligato a contrarre