Cedolare secca
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Circolare ottobre 2013.
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Revoca della cedolare secca con limiti temporali
A norma dell’art. 2.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
del 7 aprile 2011 n. 55394, che ha fornito le modalità di attuazione
dell’art. 3 del DLgs. 23/2011 sulla cedolare secca, “il locatore ha la
facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale
successiva a quella in cui questa è stata esercitata, con le modalità
stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate. La revoca è effettuata entro il termine previsto per il
pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di
riferimento e comporta il versamento dell’imposta di registro
dovuta. Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità
successive
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 4. giugno 2012
n. 20, poiché il provvedimento attuativo che avrebbe dovuto dettare
le modalità per la revoca non è ancora stato emesso, nelle more
della sua adozione gli uffici considereranno valida la revoca
effettuata:- in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i
dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti;-
mediante il modello 69, utilizzato come schema di richiesta della
revoca. Pertanto, sebbene la revoca del regime opzionale della
cedolare secca sia possibile, essa subisce, per espressa previsione
del provv. direttoriale 7 aprile 2011 n. 55394, alcune limitazioni
temporali. In particolare, la revoca è possibile solo per le annualità
successive alla prima in cui l’opzione è stata esercitata e deve essere
operata “entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di
registro relativa all’annualità di riferimento”. A tale proposito si
ricorda che, a norma dell’art. 17, commi 1 e 3 del DPR 131/86, il
termine per il pagamento dell’imposta di registro per ogni annualità
scade entro 30 giorni dalla decorrenza dell’annualità medesima.
Pertanto, la possibilità di revocare l’opzione dipende, in concreto,
dal momento della stipula del contratto di locazione e dalla
decorrenza dell’annualità del contratto. La norma, infatti, non
prevede che la revoca possa essere operata in occasione della
presentazione della dichiarazione dei redditi
Esemplificando, si ipotizzi un contratto di locazione con decorrenza
1° luglio 2011 (stipulato dopo l’entrata in vigore della norma sulla
cedolare secca), registrato con opzione per la cedolare secca entro il
termine di registrazione (30 giorni dalla stipula o decorrenza). Si
ipotizzi che il locatore, dopo aver applicato la cedolare secca,
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decida di ritornare al “vecchio” sistema di imposizione
(corrispondendo IRPEF, addizionali, imposta di registro e di bollo),
in quanto la cedolare non si è rivelata conveniente. Per farlo, egli
deve revocare l’opzione per la tassazione sostitutiva e l’occasione
per farlo si è presentata, per la prima volta, al momento dello
scadere dell’annualità 2012 e, successivamente, allo scadere
dell’annualità 2013. In breve, la revoca dell’opzione per la cedolare,
nell’esempio, può essere manifestata:- tra il 1° luglio 2012 ed il 30
luglio 2012, per le annualità che decorrono dal 1° luglio 2012 in
poi;- tra il 1° luglio 2013 ed il 30 luglio 2013, per le annualità che
decorrono dal 1° luglio 2013 in poi;- tra il 1° luglio 2014 ed il 30
luglio 2014, per le annualità che decorrono dal 1° luglio 2014 in
poi.In tutti e tre i casi sopra indicati, la revoca deve essere operata
presentando il modello 69 o mediante richiesta in carta libera e
pagando l’imposta di registro e di bollo. La medesima disciplina
sopra illustrata dovrebbe operare anche per i contratti, in corso al 7
aprile 2011, in relazione ai quali l’opzione per la cedolare secca è
stata operata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi
UNICO 2012 (in applicazione del c.d. “regime transitorio”).
Per i contratti in corso al 7 aprile 2011 revoca “per atti
concludenti”Tuttavia, per tali contratti, come illustrato dalla circ.
Agenzia delle Entrate 9 maggio 2013 n. 13, § 4.1, opera una
parziale semplificazione, in quanto la revoca può essere operata
“per atti concludenti”. Infatti, in tale documento si legge che “il
contribuente che abbia applicato la cedolare secca nella
dichiarazione dei redditi 2012 (redditi 2011) non è vincolato per le
annualità successive, ove l’intenzione di non applicare detto regime
per il residuo periodo di durata del contratto si desuma dal
comportamento concludente del contribuente diretto ad applicare
l’IRPEF e l’imposta di registro”.Questa affermazione configura un
corollario del riconoscimento, da parte dell’Agenzia, della non
necessità di una “conferma” dell’opzione, espressa in UNICO 2012,
per le annualità successive (si veda “Opzione per la cedolare secca
senza «conferma» anche se operata in UNICO” del 10 maggio
2013). In breve, l’Agenzia, avendo riconosciuto che anche tale
opzione opera per tutta la residua durata del contratto o fino a
revoca, ha, però, riconosciuto una più agevole modalità per la
revoca, affermando che essa possa essere desunta
dall’atteggiamento del contribuente, ove questi abbia applicato
l’IRPEF e l’imposta di registro. Pertanto, per il contratto di
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locazione, in corso al 7 aprile 2011, per il quale l’opzione per la
cedolare sia stata realizzata in UNICO 2012, la revoca dell’opzione
potrebbe essere operata “per atti concludenti”, ovvero pagando
l’imposta di registro e senza presentare alcunché all’Agenzia delle
Entrate.
Fonte Eutekne
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