Cd a ancona amministratore condominio e costruttore

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REPUBBLICA ITALIANA Ud. 24/11/11 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 148/2005 LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE UNICA Composta dai magistrati: Dott. FANULI Giuseppe Luigi - est. Presidente - Dott. BASILLI Giuliana - Consigliere - Dott. SALVIA Maria Cristina - Consigliere - la pronunciato la seguente: sentenza nella causa civile, in grado di appello, promossa con citazione notificata in data 04/02/2005 ed iscritta al n. 148/2005 R.G. da: M M - S.R.L. ((OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfio Cantarini e Raffaele Petrone ed elettivamente in domiciliata Ancona, presso lo studio dell'Avv. Leto Baldoni, in Corso Mazzini n. 100, per delega a margine dell'atto di appello; - appellante - contro CONDAMINIO BIOGRAD, in persona dell'amministratore pro tempore V.E., L.M., in persona del procuratore generale, Dr. Vi.Ma., R.A., D.S.G., C.M.P. B.S., BA.SA ., R.C., F.A. rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Mattioli ed elettivamente domiciliati in Ancona, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Vettori, in Via Calatafimi n. 2, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta; - appellato - posta in Causa decisione nell'udienza del 23/11/2011. CONCLUSIONI: Il Proc. dell'appellante ha cosi' concluso: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: A) Sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; B) in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Fermo n. 468 del 3 - 10/5/2004, respingere le domande proposte dagli originali attori nei confronti della ditta at M s.r.l. per carenza di legittimazione attiva e/o perche' infondate__ in fatto e in diritto. In via subordinata istruttoria, si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU al fine di accertare l'esistenza e la natura dei difetti lamentati. Vittoria, di spese, diritti ed onorari del doppio grado. S.J.. Il Proc. dell'appellato ha cosi' concluso: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, respingere l'appello interposto dalla "a M Srl" in persona del proprio legale rappresentante, perche' infondato in fatto e diritto. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 2.3.1993 il Condominio di via (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo la societa' at s.r.l., costruttrice e venditrice dello M stabile, chiedendone la condanna all'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera riscontrati nelle parti comuni ed in quelle di proprieta' esclusiva, come da perizia stragiudiziale appositamente esperita, nonche' al risarcimento dei danni subiti. Si costituiva in giudizio la societa' convenuta, contestando la legittimazione dell'amministratore condominiale rispetto alle domande concernenti le parti dell'immobile in proprieta' esclusiva; la tempestivita' della denuncia, sul presupposto che i vizi fossero da ricondurre alla previsione dell'art. 1667 c.c., e non gia' dell'art. 1669 c.c.; la sussistenza dei medesimi. Con successivo atto di citazione L.M., + ALTRI OMESSI

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Condominio - Atti conservativi intero edificio, poteri amministratore e sua legittimazione attiva, sussistenza. "[...]l'art. 1130 c.c., n. 4, che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 c.c., n. 4, l'azione di cui all'art. 1669 c.c., intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto [...]" (C. App. Ancona, sent. n. 112 del 24.11.2011 - 14.02.2012)

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REPUBBLICA ITALIANA Ud. 24/11/11IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 148/2005

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONASEZIONE UNICA

Composta dai magistrati:Dott. FANULI Giuseppe Luigi - est. Presidente -Dott. BASILLI Giuliana - Consigliere -Dott. SALVIA Maria Cristina - Consigliere -la pronunciato la seguente:

sentenzanella causa civile, in grado di appello, promossa con citazionenotificata in data 04/02/2005 ed iscritta al n. 148/2005 R.G. da:

M M - S.R.L. ((OMISSIS)), rappresentata e difesa dagliavv.ti Alfio Cantarini e Raffaele Petrone ed elettivamentein

domiciliata Ancona, presso lo studio dell'Avv. Leto Baldoni, inCorso Mazzini n. 100, per delega a margine dell'atto di appello;

- appellante -contro

CONDAMINIO BIOGRAD, in persona dell'amministratore pro temporeV.E., L.M., in persona del procuratore

generale, Dr. Vi.Ma., R.A., D.S.G.,C.M.P. B.S., BA.SA.,

R.C., F.A. rappresentati e difesidall'Avv. Maurizio Mattioli ed elettivamente domiciliati in Ancona,presso lo studio dell'Avv. Giacomo Vettori, in Via Calatafimi n. 2, perdelega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- appellato -posta inCausa decisione nell'udienza del 23/11/2011.

CONCLUSIONI:Il Proc. dell'appellante ha cosi' concluso: Piaccia all'Ecc.ma Corteadita, contrariis reiectis:A) Sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata aisensi dell'art. 283 c.p.c.;B) in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Fermo n.468 del 3 - 10/5/2004, respingere le domande proposte daglioriginali attori nei confronti della ditta at

M s.r.l. per carenza dilegittimazione attiva e/o perche' infondate __ in fatto e in diritto.In via subordinata istruttoria, si chiede che venga disposta larinnovazione della CTU al fine di accertare l'esistenza e la natura deidifetti lamentati. Vittoria, di spese, diritti ed onorari del doppiogrado. S.J..Il Proc. dell'appellato ha cosi' concluso:"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis,respingere l'appello interposto dalla "a M Srl" in persona delproprio legale rappresentante, perche' infondato in fatto e diritto. Concondanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari digiudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione notificata il 2.3.1993 il Condominio di via(OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale diFermo la societa' at s.r.l., costruttrice e venditrice dello

Mstabile, chiedendone la condanna all'esecuzione dei lavori necessari perl'eliminazione dei vizi e difetti dell'opera riscontrati nelle particomuni ed in quelle di proprieta' esclusiva, come da periziastragiudiziale appositamente esperita, nonche' al risarcimento dei dannisubiti.Si costituiva in giudizio la societa' convenuta, contestando lalegittimazione dell'amministratore condominiale rispetto alle domandeconcernenti le parti dell'immobile in proprieta' esclusiva; latempestivita' della denuncia, sul presupposto che i vizi fossero daricondurre alla previsione dell'art. 1667 c.c., e non gia' dell'art.1669 c.c.; la sussistenza dei medesimi.Con successivo atto di citazione L.M., + ALTRI OMESSI

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riproponevano le domande con riguardo alle parti in lororispettiva proprieta' esclusiva.La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava tutte le avversepretese.Riuniti i procedimenti ed esperiti gli incombenti necessari, tra cuiuna CTU, la causa veniva decisa dal Tribunale adito con sentenza n.468/2004 del 10.5.2004 che condannava la societa' convenuta allaeliminazione dei vizi e delle difformita' esistenti sugli immobilidi cui agli atti di citazione, mediante l'esecuzione a sue spesedelle opere meglio indicate negli elaborati depositati dal CTU,secondo le norme tecniche ed antinfortunistiche vigenti al momentodell'esecuzione. Condannava altresi' la societa' convenuta alrisarcimento in favore dei singoli condomini dei danni conseguenti adetti vizi e difformita', da determinare nel prosieguo del giudizio.Avverso detta sentenza interponeva appello la Marinvest s.r.l.. Sicostituivano gli appellati chiedendo il rigetto del ricorso. Lacausa veniva riservata in decisione all'udienza collegiale del23.11.2011.

MOTIVI DELLA DECISIONEVa anzitutto rilevata la integrazione del contraddittorio, aseguito dell'esecuzione dell'ordinanza di questa Corte e, dopo lariassunzione, per effetto della costituzione spontanea di D.S.

G..Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di carenza dilegittimazione attiva, sostenendo che l'amministratore del condominionon poteva agire nei confronti dell'appaltatore per i difetti cheriguardano le singole unita' immobiliari.Il motivo, prima che infondato, e' inammissibile per difetto dispecificita'.Cio' sulla scorta del consolidato principio secondo cui e'inammissibile l'appello (o, come nella specie, la singola censura) concui la parte, nel riproporre un'eccezione disattesa dal Giudice diprimo grado, non prenda in esame la motivazione del rigetto e non nefornisca adeguata critica (v. Cass., 28 novembre 2003, n. 12218;Cass., 21 aprile 1994, n. 3809; Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n.4991).

Nel caso in esame il Tribunale ha ampiamente argomentato in ordinealla infondatezza dell'anzidetta eccezione, sulla scorta delconsolidato indirizzo secondo cui l'art. 1130 c.c., n. 4, cheattribuisce all'amministratore del condominio il potere di compieregli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comunidell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltreagli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o aquella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere dicompiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernentil'edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto rientranel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 c.c., n.4, l'azione di cui all'art. 1669 c.c., intesa a rimuovere i gravidifetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'interoedificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in unaipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamentel'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per ilrisarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni esingoli appartamenti o parte di essi soltanto, (cfr.. per tutte,Cassazione civile, sez. 2^, 18/06/1996, n. 5613).Tale ratio decidendi - pienamente condivisa - non e' stataspecificamente confutata dall'appellante che si e' limitato a riproporrel'eccezione in modo assertivo.Tardiva e infondata e' l'eccezione secondo cui l'azione di cuiall'art. 1669 c.c., deve essere esperita singolarmente dai varicondomini. E' agevole obiettare che nulla esclude che con unico attodi citazione piu' soggetti possano far valere le rispettive preteseindividuali nei confronti dello stesso convenuto, nei casi di

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evidente connessione quale quello in esame.Con il secondo motivo l'appellante contesta l'esistenza dei vizi e laqualificazione della domanda, per le ragioni gia' svolte in primogrado.Esaminando anzitutto, stante la pregiudizialita' logico-giuridica, laquestione della natura dei vizi, l'appellante sostiene che sitratterebbe di difformita' e vizi dell'opera rientranti nellaprevisione di cui all'art. 1667 c.c., con conseguente decadenza daldiritto alla garanzia.Anche in questo caso la censura difetta del requisito di specificita' dicui all'art. 342 c.p.p., non avendo l'appellante confutato le ampieargomentazioni del primo giudice sul punto.Per debito di ragione se ne evidenzia la palese infondatezza.Secondo il prevalente indirizzo interpretativo, riaffermato anche direcente dalla Cassazione, ed a cui questa Corte intende uniformarsi: -i gravi difetti dell'edificio idonei a configurare una responsabilita'del costruttore nei confronti del committente o dell'acquirente, aisensi dell'art. 1669 c.c., sono configurabili, al di fuoridell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo di rovina, nei vizi che,senza influire sulla stabilita' dell'opera, pregiudichino e menominoin modo grave il normale godimento e/o la funzionalita' e/ol'abitabilita' della medesima;- tra i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanziaprevista dall'art. 1669 c.c., sono comprese le deficienze costruttivevere e proprie, quelle cioe' che si risolvono nella realizzazionedell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte;

- in particolare, ai fini della responsabilita' dell'appaltatore exart. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti dell'edificio non soloquelli che incidono in misura sensibile sugli elementi essenzialidelle strutture dell'opera ma anche quelli che riguardano elementisecondari ed accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi,pavimentazione, impianti ecc.) purche' tali da compromettere lafunzionalita' dell'opera stessa, e che, senza richiedere lavori dimanutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gliinterventi di manutenzione ordinaria e cioe' con "opere diriparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degliedifici" o con "opere necessarie per integrare o mantenere inefficienza gli impianti tecnologici esistenti" (Cass. sez. 2^, 8maggio 2007 n. 10533; cfr. anche, tra le altre, le sentenze 28aprile 2004 n. 8140; 26 maggio 2000 n. 6997; 14 febbraio 2000 n.1608; 7 gennaio 2000 n. 81; 22 dicembre 1999 n. 14449; 12 maggio1999 n. 4692).

Tra i gravi difetti di costruzione riconducibili alla fattispecie di cuiall'art. 1669 c.c., secondo il consolidato e condiviso indirizzo dellaSuprema Corte rientrano dunque, senza dubbio, le infiltrazioni d'acquadeterminate da carenze di impermeabilizzazione o delle opere didrenaggio che incidano sulla funzionalita' dell'opera (cfr. Cass.1.8.2003 n. 11740; Cass. 8.1.2000 n. 117), cosi' come i difetti deglielementi strutturali o accessori esterni, quali le fessurazioni dellestrutture in cemento armato atte ad esporre a fenomeni di ossidazionel'armatura in ferro o il distacco delle canne fumarie dalla strutturaportante con pericolo di crollo, tali da giustificare il timore divedere compromessa la solidita' e la conservazione dell'immobile.

Orbene, nel caso in esame, emerge in modo evidente dalla CTU che i vizihanno riguardato gravi difetti costruttivi che hanno determinatomolteplici infiltrazioni di acqua e l'intollerabile presenza diumidita'; il mancato rispetto delle norme di sicurezza e il mancatocollegamento al collettore fognario: tutti riconducibili al paradigma dicui all'art. 1669 c.c..Inconsistenti appaiono, infine, le censure mosse dall'appellante allaCTU, siccome non supportate da alcun supporto tecnico e basate suaffermazioni indimostrate (presenza di guaina impermeabilizzanteaccertata dall'appellante in assenza del CTU) o totalmente gratuite

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(come quella secondo cui la presenza di umidita' e' fenomeno frequentee dipendente dalle condotte dei condomini e non dell'impresacostruttrice).Il CTU ha svolto un accertamento approfondito e motivato ecorrettamente il primo giudice ha ritenuto di farne proprie leconclusioni. L'appello va pertanto integralmente respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunziandosull'appello alla sentenza del Tribunale di Fermo n. 468/2004proposto da M s.r.l., cosi' provvede:

1) Respinge l'appello confermando, per l'effetto, la pronunziaimpugnata;2) Condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese dilite del grado che liquida in Euro. 2.000 per diritti, Euro 6.000 peronorario, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.Cosi' deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre2011.Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012#DEPOSITATO IL 14/02/2012#UDIENZA DEL 24/11/2011#SEZIONE U#TIPO SENTENZA S#ANNO/NUMERO 2012/00116#NumeroSentenza 00116#AnnoSentenza 2012#NRG 2005/148