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Avvocati e Commercialisti per l’Impresa STUDIO LEGALE COMMERCIALE ASSOCIATO Consulenza fiscale e tributaria: Avv. ANDREA GATTAMORTA Dott. LUIGI RECCHIONI Avv. GLORIA BONGIOVANNI Dott. ANDREA ROSSI JANE SCHORAH, Solicitor Adm. in England and Wales Avv. ANTONIO ZAMA Dott.ssa VERONICA LOCATELLI Dott. GIAMPAOLO PEARSON BENEDETTI CCIAA Prato Prato, 11 maggio 2006 Aspetti legali del commercio elettronico Avv. Antonio Zama 40125 Bologna Via S. Stefano, 116 Partita IVA 02357331202 Tel. +39.051.302215 Fax +39.051.6360989 www.actalex.it e-mail: [email protected] Programma Obiettivo e argomenti Materiali PARTE I: INTERNET E SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO 9 Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del ccTLD “it”: Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”, Versione 4.0. (p. 4) PARTE II: COMMERCIO ELETTRONICO 9 Articoli del Codice Civile in materia di conclusione del contratto (1322 e ss.); di condizioni generali di contratto (1341 e 1342) (p. 15) 9 Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (p. 16) 9 Legge 31 maggio 1995, n. 218: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (Articoli 3, 4 e 57) (p. 59) 9 Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (11 aprile 1980) (ratificata con Legge 11 dicembre 1985, n. 765) (p. 60) 9 Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (19 giugno 1980) (ratificata con Legge 18 dicembre 1984, n. 975) (p. 76) 9 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Articoli 18 e 21) (p. 80) 9 Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Circolare 1 giugno 2000, n. 3487/c: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico (p. 81) 9 Regolamento 2001/44/CE del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (p. 84) 9 Ministero delle attività produttive, Nota 7 marzo 2002, n. 502986: Quesito Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 - Commercio elettronico (p. 96)

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Avvocati e Commercialisti per l’Impresa

STUDIO LEGALE COMMERCIALE ASSOCIATO

Consulenza fiscale e tributaria:

Avv. ANDREA GATTAMORTA Dott. LUIGI RECCHIONI

Avv. GLORIA BONGIOVANNI Dott. ANDREA ROSSI

JANE SCHORAH, Solicitor Adm. in England and Wales

Avv. ANTONIO ZAMA Dott.ssa VERONICA LOCATELLI

Dott. GIAMPAOLO PEARSON BENEDETTI

CCIAA Prato

Prato, 11 maggio 2006

Aspetti legali del commercio elettronico

Avv. Antonio Zama

40125 Bologna Via S. Stefano, 116 Partita IVA 02357331202 Tel. +39.051.302215 Fax +39.051.6360989 www.actalex.it e-mail: [email protected]

Programma Obiettivo e argomenti Materiali PARTE I: INTERNET E SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del ccTLD “it”:

Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”, Versione 4.0. (p. 4)

PARTE II: COMMERCIO ELETTRONICO Articoli del Codice Civile in materia di conclusione del contratto (1322 e ss.); di

condizioni generali di contratto (1341 e 1342) (p. 15) Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell’articolo

7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (p. 16) Legge 31 maggio 1995, n. 218: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale

privato (Articoli 3, 4 e 57) (p. 59) Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (11 aprile 1980)

(ratificata con Legge 11 dicembre 1985, n. 765) (p. 60) Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (19 giugno

1980) (ratificata con Legge 18 dicembre 1984, n. 975) (p. 76) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore

del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Articoli 18 e 21) (p. 80)

Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Circolare 1 giugno 2000, n. 3487/c: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico (p. 81)

Regolamento 2001/44/CE del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (p. 84)

Ministero delle attività produttive, Nota 7 marzo 2002, n. 502986: Quesito Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 - Commercio elettronico (p. 96)

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Ministero delle attività produttive, Circolare 17 giugno 2002, n. 3547/C: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Commercio elettronico. Indicazioni sulle aste on line (p. 97)

Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70: Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico (p. 108)

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’amministrazione digitale (p. 115) Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento

concernente disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata (p. 144) PARTE III: REGIME IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 15

novembre 2004, n. 133/E: Trattamento fiscale ai fini IVA delle transazioni, nazionali ed internazionali, effettuate a mezzo internet (p. 150)

Check list Indicazioni di massima per redigere Condizioni generali di vendita on line (p. 155) Sito internet Criteri da tenere a mente per la predisposizione di una piattaforma di commercio elettronico

(p. 159) Commento Disciplina del commercio elettronico (p. 160) Siti internet Elenco di siti internet di interesse (p. 163)

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Obiettivo e argomenti

Obiettivo Nel corso del seminario, che non ha alcuna pretesa di completezza, verrà fornita un’indicazione delle maggiori problematiche giuridiche sottese alla materia in oggetto, ma allo stesso tempo un quadro pratico degli adempimenti da porre in essere per intraprendere un’attività di commercio elettronico. Ove possibile, ad integrazione dei singoli argomenti trattati, non mancheranno consigli pratici di cui tenere conto per la predisposizione degli strumenti necessari per la fase di start up. Argomenti trattati • Introduzione alla disciplina del commercio elettronico. Il problema delle fonti. • Il sito internet. Struttura, pagine interne, link. Gli strumenti per la visibilità. • Adempimenti e autorizzazioni. • La formazione del contratto telematico. • Cenni sulla disciplina del documento informatico e delle firme elettroniche. • La giurisdizione competente. • La legge applicabile ai contratti telematici. • La vendita Business to Business (B2B). • La vendita Business to Consumer (B2C). La tutela del consumatore. Cenni al nuovo Codice del consumo. • Strumenti di pagamento on line. • L’esecuzione dei contratti telematici. Spedizione e consegna dei beni.

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PARTE I:

INTERNET E SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del ccTLD “it”: Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”, Versione 4.0 Regolamento di Assegnazione 1. Scopo Il presente Regolamento contiene le norme per l’assegnazione dei nomi a dominio all’interno del ccTLD “it” (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI). Fanno parte integrante del presente regolamento le “Procedure tecniche di registrazione” (allegato A), la “Procedura di Riassegnazione del nome a dominio” (allegato B) e i “Nomi a dominio riservati” (allegato C). Il presente Regolamento in base al quale opera il “registro del ccTLD “it” (di seguito Registro)” è definito dal Registro stesso previo parere della Commissione Regole del registro del ccTLD “it”costituita ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel regolamento della commissione stessa di cui al provvedimento del Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR n. 1398 del 07 aprile ‘04. Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo regolamento sono descritti in un apposito “Tutorial”. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa, non può venire utilizzato come testo probante ed è messo a disposizione a puro scopo didattico informativo. 2. Compiti del registro del ccTLD “it” Il Registro gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”, detto anche “Registro dei Nomi Assegnati” (RNA). Le modalità operative generali del Registro derivano dalle specifiche ISO 9834-1, RFC1591, ICANN ICP-1 e ICANN-ICP2 e successivi aggiornamenti. Al Registro è affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento. Il Registro provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all’interno del ccTLD “it” (ISO 3166), compresa la parte geografica: a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC 10021 e successivi aggiornamenti; b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034, RFC1035 e loro successivi aggiornamenti; c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU X.400) e IPS RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156) e successivi aggiornamenti; d) “relative distinguished names” secondo lo standard ITU X.500 e successivi aggiornamenti. 3. Nomi a dominio I nomi a dominio vengono assegnati in uso dal Registro ai richiedenti, seguendo l’ordine cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione (Allegato B). 4. Registrazione I nomi a dominio all’interno del ccTLD “it” possono essere assegnati in uso solo a soggetti appartenenti ad un paese membro dell’Unione Europea. 5. Struttura dell’albero dei nomi a dominio italiani

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I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD “it” oppure sotto la struttura geografica predefinita.

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La struttura geografica predefinita è costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonché, al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani. I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili. La struttura geografica dell’albero dei nomi a dominio italiano è riportata nel documento “Nomi a Dominio Riservati” (Allegato C). 6. Obbligatorietà della registrazione Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD “it”, oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, è obbligatoria la registrazione presso il Registro. 7. Nomi Riservati Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati. Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri: a) direttamente al di sotto del ccTLD “it” (IPS); b) come campo PRMD (ISO/IEC 10021); c) come campo Org (X.500). L’elenco dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento “Nomi a Dominio Riservati” (Allegato C), è parte integrante del presente Regolamento ed è inoltre disponibile sul sito web del Registro. I nomi a dominio, contenuti nell’elenco dei nomi riservati ed appartenenti alla struttura geografica predefinita registrati in data antecedente al loro inserimento come nomi a dominio riservati, potranno essere mantenuti dagli assegnatari per un periodo massimo di un anno dalla data in cui tali nomi sono stati dichiarati riservati. Dopodiché verranno utilizzati in conformità al “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”. I nomi a dominio già registrati che risultassero corrispondere a gTLD rimangono in uso agli attuali assegnatari. Tuttavia sono inibiti Sottodomini su di essi, in qualsiasi modo effettuati, per soggetti terzi rispetto all’assegnatario. 8. Nomi a dominio pregressi, prenotazioni Un nome a dominio non è prenotabile. Un nome a dominio assegnato in uso all’interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD “it” non può considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell’albero dei nomi stesso. 9. Assegnazione di un nome a dominio La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo inserimento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che è pervenuta al Registro la documentazione richiesta e sia stata verificata l’effettiva funzionalità, cioè: · la corretta operatività dei nameserver autoritativi del nome a dominio e la raggiungibilità dell’indirizzo “postmaster” per il nome a dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021; · la corretta operatività e la raggiungibilità del DSA nel caso ITU X.500. 10. Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato Un nome a dominio può essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell’articolo 16. È comunque vietato l’accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio. Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell’articolo 14 non può essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dall’assegnatario a chiunque.

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Salvi i casi di successione a titolo universale o particolare, una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di posizione all’interno dell’albero dei nomi a dominio italiano, è considerata a tutti gli effetti

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come una cancellazione del nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta di un nome a dominio. 11. Revoca dell’assegnazione di un nome a dominio Il Registro può revocare l’assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) dietro rinuncia dell’assegnatario; oppure b) d’ufficio; oppure c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale. 11.1. Revoca per rinuncia Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell’assegnatario, se da questi richiesta il Registro è tenuto ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi. 11.2. Revoca d’ufficio Il Registro revoca d’ufficio l’assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi: · venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato l’assegnazione di un nome a dominio nel ccTLD “it”, ove previsti; · mancata presentazione dei documenti richiesti dal Registro ai sensi del successivo articolo 13.2; · mancata presentazione dei documenti previsti ai sensi dell’articolo 3.2 delle “Procedure tecniche di registrazione “; · non “visibilità/raggiungibilità”, per più di 3 mesi, degli oggetti appartenenti al dominio assegnato (o mancato funzionamento dei nameserver autoritativi riportati nel modulo tecnico presente nello RNA o loro errata configurazione in accordo a quanto specificato nell’articolo 1.4 delle “Procedure tecniche di registrazione” o irraggiungibilità dell’indirizzo di posta elettronica “postmaster@<dominio registrato>.it”). La verifica di questa mancanza di visibilità/raggiungibilità deve essere effettuata tecnicamente a cura del Registro, d’ufficio o su richiesta scritta di parte. Nel caso di revoca, il nome a dominio non può venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca. · violazione del disposto di cui all’ultimo comma dell’articolo 7 del presente Regolamento. 11.3. Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale Il Registro revoca l’assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l’assegnatario non ne aveva diritto all’uso. Un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato. Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente è immediatamente reso disponibile per l’assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza. 12. Sospensione dell’assegnazione di un nome a dominio Il Registro può sospendere l’assegnazione di un nome a dominio soltanto: a) per ordine dell’autorità; oppure b) su richiesta dell’assegnatario; oppure c) nell’ipotesi di cui all’art 12.3. 12.1. Sospensione per ordine dell’autorità Il Registro sospende l’assegnazione di un nome a dominio su ordine dell’autorità giudiziaria notificato nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicato dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all’assegnatario l’uso.

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Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell’originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell’autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la

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legittimità dell’uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell’ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto. Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dal Registro solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l’atto sospensivo o dichiari che l’assegnatario non ne aveva diritto all’uso. 12.2. Sospensione a richiesta dell’assegnatario Il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell’assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l’uso. In questa ipotesi, il Registro è tenuto a ripristinare il nome a dominio a favore dell’assegnatario originale non appena questi glielo richieda. 12.3. Sospensione di un nome a dominio appena assegnato Contestualmente all’assegnazione di un nome a dominio, il Registro qualora ravvisi la necessità e l’urgenza di una verifica di quanto dichiarato dall’assegnatario nella lettera di AR, può richiedere la verifica dei documenti ai sensi dell’articolo 13.2 e sospendere il nome a dominio nell’attesa del ricevimento dei documenti. Il Registro, una volta espletate le verifiche previste all’articolo 13.2, è tenuto a ripristinare il nome a dominio all’assegnatario, oppure, qualora si verifichino le ipotesi di cui all’articolo 13.3, a revocarlo. 13. Documentazione per l’assegnazione di un nome a dominio La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalità ed operatività inviato dal provider/maintainer del nome a dominio al Registro ed una lettera di assunzione di responsabilità predisposta da chi richiede l’uso del nome a dominio. Il Registro accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni. 13.1. Lettera di Assunzione di Responsabilità L’assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell’uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente è tenuto ad inviare al Registro una lettera di Assunzione di Responsabilità (lettera di AR) secondo lo schema predisposto dal Registro stesso. Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dal Registro così come definito all’articolo 1 comma 2 del presente Regolamento e dei principi espressi nel documento “Netiquette” (disponibile sul sito web del Registro) e di impegnarsi a rispettarli. Nella lettera di AR, il dichiarante può impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito presso il Registro. 13.2. Verifiche della Documentazione Il Registro può, a sua discrezione, chiedere che gli siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR. I suddetti documenti devono essere fatti pervenire al Registro entro 15 giorni dalla richiesta. Per gli assegnatari esteri tale termine si intende raddoppiato. 13.3. Mancata presentazione di documentazione Nei casi in cui: · la documentazione non pervenga al Registro entro il suddetto termine; oppure

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· il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure

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· emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal richiedente. È facoltà del Registro revocare l’assegnazione del nome a dominio. 13.4. Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni Il Registro rende pubblici e mantiene in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilità, nonché le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario. Risoluzione delle Dispute 14. Procedura di Contestazione Chiunque può contestare presso il Registro i nomi a dominio da esso assegnati in uso e contenuti nel RNA. 14.1. Introduzione della contestazione Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata al Registro da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui. La lettera di contestazione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso. 14.2. Procedure del Registro in caso di Contestazione In presenza di una contestazione il Registro aggiunge la annotazione “valore contestato/challenger value” al valore contenuto nel RNA e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta. Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, il Registro comunica via posta elettronica all’assegnatario la contestazione dell’oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all’articolo 15 o alla procedura di riassegnazione del nome a dominio di cui all’articolo 16. La comunicazione all’assegnatario dell’oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA. Il Registro è tenuto a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all’oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese. 14.3. Contestazione Pendente Il Registro non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, può essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all’articolo 15, oppure da parte del contestante attivando una procedura di riassegnazione di cui all’articolo 16. Il Registro non è tenuto a nessun’altra azione sino a che la contestazione viene risolta. In pendenza di contestazione, la parte che l’ha posta è tenuta a confermare al Registro almeno ogni sei mesi la propria volont à di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l’oggetto contestato. In mancanza, il Registro riterrà risolta la contestazione, salvo che abbia ricevuto comunicazione dell’esistenza di un giudizio, di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale dominio. 14.4. Contestazione Risolta Il Registro considera una contestazione come risolta nel momento in cui a) riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate; oppure b) riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla questione reso in conformità con quanto previsto all’articolo 15.6 di questo Regolamento; oppure c) riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell’autorità giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la questione; oppure

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d) riceve dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione della sua volontà di abbandonarla; oppure

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e) la precedente assegnataria dell’oggetto contestato rinuncia alla sua assegnazione; oppure f) il nome a dominio contestato sia nello stato di NO-PROVIDER-MNT e siano decorsi i tre mesi previsti dall’articolo 3.2 delle Procedure Tecniche di Registrazione senza che il Registro abbia ricevuto da parte del soggetto assegnatario ulteriori comunicazioni in merito a tale registrazione; g) una delle due parti offra prova dell’avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure h) siano trascorsi 6 mesi dal momento in cui è stata posta la contestazione senza che la parte che l’ha iniziata abbia ribadito la propria volontà di mantenere la sua contestazione; oppure i) siano trascorsi 6 mesi dall’ultima volta in cui la parte che ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria volontà di mantenerla; oppure j) riceva la decisione su una procedura amministrativa di cui all’articolo 16 che trasferisce a chi lo ha contestato il nome a dominio; oppure k) riceva la decisione su una procedura amministrativa di cui all’articolo 16 che respinga la contestazione; oppure l) proceda alla revoca d’ufficio del nome a dominio ai sensi dell’articolo 11.2. Una contestazione risolta non può essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia stata risolta ai sensi dei precedenti punti 10 e 11 di questo articolo. 14.5. Effetti della risoluzione della contestazione Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, il Registro: a) se la risoluzione è avvenuta: · in base ai punti “4”, “7”, “8”, “9” o “11” del precedente articolo 14.4; oppure · in base al punto “10” del precedente articolo 14.4; oppure · in base ai punti “2” o “3” del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli all’assegnatario resistente alla contestazione; oppure · in base al punto “1” del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla legittimità della registrazione dell’assegnatario resistente alla contestazione, allora il Registro rimuove dal RNA la notazione “valore contestato/challenged value” per il nome a dominio contestato; b) se la risoluzione è avvenuta: · in base ai punti “2” o “3” del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli a chi ha posto la contestazione; oppure · in base al punto “9” del precedente articolo 14.4; oppure · in base al punto “1” del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla illegittimità della registrazione dell’assegnatario resistente alla contestazione; oppure · in base al punto “5”, “6”, “10” o “12” del precedente articolo 14.4 allora il Registro rimuove dal RNA l’assegnazione del nome a dominio contestato. 14.6. Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso Nei casi previsto ai punti “b” del precedente articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta l’automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. Risolta la contestazione, il Registro non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. Il Registro deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l’assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l’assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione è stata risolta, il nome a dominio può essere nuovamente assegnato dal Registro a chiunque ne faccia richiesta. 15. Comitato di arbitrazione 15.1. Clausola arbitrale

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Chi richiede in uso un nome a dominio presso il Registro può impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi del presente Regolamento, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale. 15.2. Costituzione del comitato di arbitrazione È costituito presso il Registro un elenco di arbitri,. composto da esperti in materia di nomi a dominio. Fanno parte di questo elenco gli arbitri già nominati ai sensi delle “Regole di naming ver. 3.9”. La proposizione di nuove domande da parte di esperti del settore Internet è presentata al Registro e subordinata al parere favorevole della Commissione Regole. L’elenco degli arbitri nominati dal Registro e facenti parte del comitato di arbitrazione è disponibile presso il Registro. 15.3. Composizione del collegio arbitrale Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri di cui due scelti da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati. La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale è tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all’arbitro che intende nominare ed al Registro, nella quale è indicato il nome dell’arbitro prescelto fra quelli indicati nell’elenco di cui al punto 15.2, l’oggetto della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché l’invito all’altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrazione. La parte alla quale è rivolto l’invito di nomina dell’arbitro è tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere che la nomina sia fatta dal Registro, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina è comunicata alle parti per posta elettronica. Gli arbitri di parte così nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte più diligente può chiedere la nomina del terzo arbitro al Registro, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica. Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell’incarico da parte del presidente del collegio stesso. Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 15.4. Procedura innanzi al collegio arbitrale Il presidente del collegio arbitrale può nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite le parti od i loro rappresentanti. Il collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio. È in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, ed un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonché a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte può farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga di sentirla personalmente. Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche può avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare od esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica. 15.5. Poteri istruttori del collegio arbitrale Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione.

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Il Registro è tenuto a dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti.

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Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro è tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste. 15.6. Decisione del collegio arbitrale Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base del presente Regolamento e delle norme dell’Ordinamento italiano. Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti ed al Registro. Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso il Registro a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale è resa pubblica a cura del Registro, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di una delle parti, decida il contrario. La decisione del collegio arbitrale è inappellabile nel merito. Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte del Registro nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa. 15.7. Compenso del collegio arbitrale e spese. Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio può anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa. I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla metà del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione. 16. Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato 16.1. Applicabilità della Procedura I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell’articolo 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla presente procedura di riassegnazione. La procedura amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD “it”. 16.2. Natura della Procedura La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all’uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. L’esito della procedura può essere solo la riassegnazione di un nome a dominio. La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato previsto dall’articolo 15 del presente Regolamento. 16.3. Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura. La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dal Registro previo parere della Commissione Regole, denominate “Enti Conduttori”. La scelta dell’ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio. La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall’articolo 15 del presente Regolamento. Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l’arbitrato previsto dall’articolo 15 del presente Regolamento siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue. 16.4. Fonti della Procedura

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La Procedura è regolata: · dal presente Regolamento incluse le norme contenute nell’articolo 16 e da quanto riportato nel documento “Procedura di riassegnazione del nome a dominio”; · dalle eventuali disposizioni di attuazione predisposte dagli enti conduttori ed approvate ai sensi del successivo articolo 16.5, II comma. 16.5. Controllo sugli enti conduttori Le organizzazioni di cui All’articolo 16.3, I comma, potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con il presente Regolamento e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore ed i propri collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal Registro, e previo parere della Commissione Regole. L’accertamento dell’esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo sull’operato di tali organizzazioni è demandato al Registro di concerto con la Commissione Regole. Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un ente conduttore, il Registro può esonerarlo dalla conduzione delle procedure previo parere della commissione regole. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2004 sono abilitati alla conduzione delle procedure di riassegnazione gli Enti Conduttori già abilitato al 31 dicembre 2003. Sono altresì congelate le procedure di accreditamento di nuovi Enti Conduttori. 16.6. Trasferimento del nome a dominio contestato Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che: a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che b) l’attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “a)” e “c)” di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente. In relazione al precedente punto “b)” del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 16.7. Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in mala fede: a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; b) la circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente; c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;

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d) la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

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L’elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate. 16.8. Pluralità di procedure Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un singolo nome a dominio, quelle introdotte successivamente alla prima sono sospese in attesa dell’esito della prima fra esse iniziata. Qualora la prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente del nome a dominio contestato, le altre procedure si estinguono. 16.9. Ruolo del Registro Il Registro è estraneo al merito del procedimento e non è responsabile dell’operato degli enti conduttori che gestiscono le procedure. 16.10. Pubblicazione delle decisioni L’elenco delle procedure in corso e le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web del Registro e sul web dell’ente conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte. 16.11. Attuazione della decisione Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio contestato, la sua decisione sarà eseguita dal Registro (applicandosi in tale ipotesi le norme di cui agli articoli 14.5 e 14.6), a meno che lo stesso non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le è pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. Qualora ricorrendone i presupposti la parte che ha iniziato il suddetto procedimento giudiziario intenda avvalersi del termine di cui al successivo terzo comma, essa dovrà farne esplicita e motivata richiesta nella stessa comunicazione. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere integrata, entro i successivi 10 giorni, dalla produzione di fotocopia dell’atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato; in difetto di ciò, il Registro procede alla riassegnazione del nome a dominio. Esclusivamente nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato da o per nazioni diverse, il termine per la produzione della fotocopia dell’atto notificato (trascorso inutilmente il quale il Registro effettuerà la riassegnazione del nome a dominio) è di 30 giorni, decorrenti dalla data in cui il Registro ha ricevuto la comunicazione di cui al primo comma. Nel caso in cui il procedimento giudiziario di cui sopra si estingua, su istanza della parte interessata, il Registro da esecuzione alla decisione del collegio. 16.12. Costo della procedura Il costo della procedura non può essere inferiore a 400 euro (più IVA, ove applicabile). 17. Requisiti degli enti conduttori delle Procedure 17.1. Requisiti soggettivi Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche, o private, o da studi professionali, costituiti nell’Unione europea. 17.2. Presentazione delle domande

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Le domande per essere ammessi a condurre le Procedure devono essere inviate al Registro che, previo parere della Commissione Regole, decide entro 20 giorni dalla presentazione delle domande.

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La domanda deve contenere: · nome dell’ente conduttore, e l’indicazione del suo legale rappresentante; · la data di costituzione; · il nome e l’indirizzo della persona delegata alla gestione amministrativa delle procedure; · i criteri ai quali l’ente conduttore si è attenuto ed intende attenersi per la scelta dei propri saggi; · l’indicazione dell’URL dell’ente conduttore; · l’indicazione del numero di Procedure che ritiene essere in grado di gestire mensilmente; · l’indicazione del costo della Procedura nel caso di collegi unipersonali e collegi di tre saggi. Nella propria domanda l’ente conduttore deve dichiarare: · di sottoporsi alle norme predisposte dal Registro nei modi e forme di cui All’articolo 1 comma 2 del presente Regolamento ed accettare le variazioni che fossero nel tempo ad esse apportate; · che i saggi indicati nell’elenco conoscono il presente Regolamento e le norme predisposte per la conduzione delle procedure; · la dichiarazione che i propri saggi sono liberi di agire come tali anche presso altri enti conduttori. Alla propria domanda l’aspirante ente conduttore deve allegare: · un elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che accettino di agire quali saggi nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio; · il testo delle eventuali norme di attuazione che l’ente conduttore intende seguire per la conduzione delle Procedure. · l’accettazione da parte dei saggi di far parte dell’elenco di cui al punto a) del presente comma. al momento della presentazione della domanda, l’ente conduttore deve rendere accessibile al Registro l’URL in cui sono pubblicate le indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di cui ai punti “a)” e “b)” del precedente comma del presente articolo. 17.3. Accettazione della domanda Il Registro, valutata l’opportunità di abilitare nuovi enti conduttori in relazione alle necessità dell ccTLD “it” e sentito il parere della Commissione Regole , accetta le domande ed abilita gli enti conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto nell’articolo 17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in contrasto con il presente Regolamento. La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente. Gli enti le cui domande siano state respinte per motivi di opportunità devono essere avvertiti nel momento cui tali motivi vengano meno. 17.4. Abilitazione alla conduzione delle procedure L’accettazione della domanda abilita l’ente richiedente alla conduzione delle procedure. L’inizio della sua attività come ente conduttore è subordinato all’apertura alla pubblica visibilità dell’URL di cui all’articolo 17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui all’articolo 17.2, IV comma, punti a) e b). 17.5. Revoca dell’abilitazione L’abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative è revocata dal Registro nel caso in cui: a) l’ente conduttore sia sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale; b) i suoi saggi si riducano a meno di 15; c) sia comprovata una generalizzata violazione delle norme procedurali da parte dei collegi;

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d) sia comprovata la falsità delle indicazioni contenute nella domanda.

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PARTE II:

COMMERCIO ELETTRONICO Articoli del Codice Civile in materia di conclusione del contratto (1322 e ss.); di condizioni generali di contratto (1341 e 1342) Articolo 1326 - Conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Articolo 1327 - Esecuzione prima della risposta dell’accettante Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno. Articolo 1328 - Revoca della proposta e dell’accettazione La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto. L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione. Articolo 1336 - Offerta al pubblico L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia. Articolo 1341 - Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie alla competenza dell’autorità giudiziaria.

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Articolo 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

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Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

*** Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2005, n. 235 - Supplemento Ordinario) Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ Articolo 1 - Finalità ed oggetto 1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Articolo 2 - Diritti dei consumatori 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne é promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all’educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Articolo 3 - Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

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e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività

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commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. Parte II- EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ Titolo I - EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE Articolo 4 - Educazione del consumatore 1. L’educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2. Le attività destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili. Titolo II - INFORMAZIONI AI CONSUMATORI Capo I - Disposizioni Generali Articolo 5 - Obblighi generali 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali. 2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. 3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Capo II - Indicazione dei prodotti Articolo 6 - Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea; d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Articolo 7 - Modalità di indicazione

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1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere

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riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. Articolo 8 - Ambito di applicazione 1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati. Articolo 9 - Indicazioni in lingua italiana 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. 2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. Articolo 10 - Attuazione 1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non é obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all’articolo 6. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101. Articolo 11 - Divieti di commercializzazione 1. É vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. Articolo 12 - Sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. 2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, é presentato all’ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi é la residenza o la sede legale del professionista. Capo III - Particolari modalità di informazione Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura Articolo 13 - Definizioni

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1. Ai fini del presente capo si intende per: a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa é impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici; c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed é misurato alla presenza del consumatore; d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà; e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio; f) prodotto preconfezionato: l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Articolo 14 - Campo di applicazione 1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16. 2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita. 3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura. 4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unità di misura quando é indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 16. 5. Il codice non si applica: a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta; c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato. Articolo 15 - Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura 1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. 4. É ammessa l’indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità. 5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. É fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Articolo 16 - Esenzioni 1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

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c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

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d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito; g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. 2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni. Articolo 17 - Sanzioni 1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo é soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste. Titolo III - PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI Capo I - Disposizioni generali Articolo 18 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata. 2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze. Capo II - Caratteri della pubblicità Sezione I - Pubblicità ingannevole e comparativa Articolo 19 - Finalità 1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. 2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. Articolo 20 - Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intende: a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

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b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;

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c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario é diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva. Articolo 21 - Elementi di valutazione 1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti: a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi; b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti; c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti. Articolo 22 - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa 1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) non è ingannevole ai sensi del presente codice; b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente; e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti; h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. 2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione. 3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi. Articolo 23 - Trasparenza della pubblicità 1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione. 2. I termini “garanzia”, “garantito” e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime. 3. É vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

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Articolo 24 - Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori 1. É considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. Articolo 25 - Bambini e adolescenti 1. É considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui All’articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. Articolo 26 - Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo. 2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti. 3. L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dAll’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti. 5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 6. L’Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti. 7. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro. 8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento. 9. La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

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11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la

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documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità. 13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 14. É comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. Articolo 27 - Autodisciplina 1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina. 2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva. 3. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni. Capo III - Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria Sezione I - Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite Articolo 28 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita. Articolo 29 - Prescrizioni 1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza. Articolo 30 - Divieti

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1. É vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. É vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

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2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate. Articolo 31 - Tutela dei minori 1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità; b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose. Articolo 32 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall’articolo 50 all’articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Parte III - IL RAPPORTO DI CONSUMO Titolo I - DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE Articolo 33 - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo; d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista é subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo; g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

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i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

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l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione; o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale é eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto; q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore; s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo; t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. É fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile. 3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2: a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore; b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. 4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto. 5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo é collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. 6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte. Articolo 34 - Accertamento della vessatorietà delle clausole 1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. 3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea. 4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

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5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di

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clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Articolo 35 - Forma e interpretazione 1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. 2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37. Articolo 36 - Nullità di protezione 1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. 3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive. 5. É nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. Articolo 37 - Azione inibitoria 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo. 2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140. Articolo 38 - Rinvio 1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile. Titolo II - ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE Capo I - Disposizioni generali Articolo 39 - Regole nelle attività commerciali

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1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori. Capo II - Promozione delle vendite Sezione I - Credito al consumo Articolo 40 - Credito al consumo 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico. Articolo 41 - Tasso annuo effettivo globale e pubblicità 1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992. Articolo 42 - Inadempimento del fornitore 1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito. Articolo 43 - Rinvio al testo unico bancario 1. Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni. Titolo III - MODALITÀ CONTRATTUALI Articolo 44 - Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio 1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Capo I - Particolari modalità di conclusione del contratto Sezione I - Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Articolo 45 - Campo di applicazione

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1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

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a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista. 2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione del professionista. 3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II. Articolo 46 - Esclusioni 1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione: a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili; b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari; c) i contratti di assicurazione; d) i contratti relativi a strumenti finanziari. 2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26 euro. Articolo 47 - Informazione sul diritto di recesso 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso; b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. 2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1. 3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore. 4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

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5. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine,

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con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione. 6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali allo sconto prima di tale termine. Articolo 48 - Esclusione del recesso 1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite. Articolo 49 - Norme applicabili 1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. Sezione II - Contratti a distanza Articolo 50 - Definizioni 1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza. Articolo 51 - Campo di applicazione 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti: a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali é riportato nell’allegato I; b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione; e) conclusi in occasione di una vendita all’asta. Articolo 52 - Informazioni per il consumatore 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

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f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

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g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando é calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell’offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 53. 5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Articolo 53 - Conferma scritta delle informazioni 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3; b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami; c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami. Articolo 54 - Esecuzione del contratto 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista. 2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. Articolo 55 - Esclusioni

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1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell’articolo 54 non si applicano:

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a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari; b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi: a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1; b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo é legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non é in grado di controllare; c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore; e) di fornitura di giornali, periodici e riviste; f) di servizi di scommesse e lotterie. Articolo 56 - Pagamento mediante carta 1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera e). 2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. Articolo 57 - Fornitura non richiesta 1. É vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. 2. Il consumatore non é tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso. Articolo 58 - Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza 1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. Articolo 59 - Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

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1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte.

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L’informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce. Articolo 60 - Riferimenti 1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione. Articolo 61 - Rinvio 1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio. Sezione III - Disposizioni comuni Articolo 62 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all’articolo 64, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi é la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali. Articolo 63 - Foro competente 1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Sezione IV - Diritto di recesso Articolo 64 - Esercizio del diritto di recesso 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

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2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini

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previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non é, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. 3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta. Articolo 65 - Decorrenze 1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre: a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto; b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. 2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. 3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso é, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso. 5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo. Articolo 66 - Effetti del diritto di recesso 1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’articolo 67. Articolo 67 - Ulteriori obbligazioni delle parti 1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore é tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere. 2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire é condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. É comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza.

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3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

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4. Se il diritto di recesso é esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista é tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista é venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. 5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. É nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso. 6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. É fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati. Capo II - Commercio elettronico Articolo 68 - Rinvio 1. Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Titolo IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI Capo I - Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili Articolo 69 - Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana; b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell’ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore é equiparato ai fini dell’applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto; d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto. Articolo 70 - Documento informativo

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1. Il venditore é tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

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a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui é situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare; b) l’identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l’identità ed il domicilio del proprietario; c) se l’immobile é determinato: 1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione; 2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia; d) se l’immobile non é ancora determinato: 1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell’immobile e la data entro la quale é prevedibile il completamento degli stessi; 2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono; 3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie; e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione; f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione; g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso; h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto; i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso é tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso; l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell’offerta. 3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso. 4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa é cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea. 5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Articolo 71 - Requisiti del contratto 1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso é redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli é cittadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.

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2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

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a) l’identità ed il domicilio dell’acquirente; b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento; c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto; d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto; e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto. 3. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui é situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Articolo 72 - Obblighi specifici del venditore 1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto é un diritto reale. 2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato. Articolo 73 - Diritto di recesso 1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l’acquirente non é tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui é fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso. 2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non é tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso. 3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi. 4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto. 5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Articolo 74 - Divieto di acconti 1. É fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73. Articolo 75 - Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione 1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67. 2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

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Articolo 76 - Obbligo di fideiussione

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1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato é obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. Il venditore é in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori. 3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva esclusione del venditore. Articolo 77 - Risoluzione del contratto di concessione di credito 1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 73. Articolo 78 - Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti 1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore. Articolo 79 - Competenza territoriale inderogabile 1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile é del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato. Articolo 80 - Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. Articolo 81 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione si applica l’articolo 62, comma 3. Capo II - Servizi turistici Articolo 82 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti All’articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 84. 2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67. Articolo 83 - Definizioni

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1. Ai fini del presente capo si intende per:

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a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore. Articolo 84 - Pacchetti turistici 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione. Articolo 85 - Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici é redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. 2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore. Articolo 86 - Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici 1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo é versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui All’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui All’articolo 100; g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

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n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

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o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui All’articolo 91. Articolo 87 - Informazione del consumatore 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto é stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. É fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore. Articolo 88 - Opuscolo informativo 1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l’itinerario; e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo; g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico; h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza. 2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. Articolo 89 - Cessione del contratto

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1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni

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lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. 2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. Articolo 90 - Revisione del prezzo 1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti é ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. 2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. 4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. Articolo 91 - Modifiche delle condizioni contrattuali 1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90. 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92. 3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2. 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non é possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Articolo 92 - Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio 1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli é rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. Articolo 93 - Mancato o inesatto adempimento

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1. Fermi restando gli obblighi previsti dAll’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento é stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi é comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Articolo 94 -Responsabilità per danni alla persona 1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico é risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione Europea. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile. 3. É nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1. Articolo 95 - Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona 1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dAll’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084. 3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno é ammesso nei limiti previsti dAll’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile. 4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza. Articolo 96 - Esonero di responsabilità 1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto é imputabile al consumatore o é dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. Articolo 97 - Diritto di surrogazione 1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili. 2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

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Articolo 98 - Reclamo

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1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza. Articolo 99 - Assicurazione 1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95. 2. É fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista. Articolo 100 - Fondo di garanzia 1. É istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 2. Il fondo é alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui All’articolo 99, che é versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1. 3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2. 4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Titolo V - EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI Capo I - Servizi pubblici Articolo 101 - Norma di rinvio 1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia. 2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici. 3. Agli utenti é garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi. 4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi. Parte IV - SICUREZZA E QUALITÀ Titolo I - SICUREZZA DEI PRODOTTI Articolo 102 - Finalità e campo di applicazione 1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti All’articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

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3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

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4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105. 5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo. 6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. Articolo 103 - Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi; 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani; b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a); c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche; d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non é stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori; g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore. 2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso. Articolo 104 - Obblighi del produttore e del distributore 1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. 2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo. 3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori. 4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

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a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

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b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza. 5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità competente. 6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare é tenuto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. 7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. 8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno: a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione; b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati; c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto; d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori. 9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito. Articolo 105 - Presunzione e valutazione di sicurezza 1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando é conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso é commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza. 2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando é conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001. 3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto é valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto é commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore. Articolo 106 - Procedure di consultazione e coordinamento

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1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in

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conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni. 2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dAll’articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l’anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia. 3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero. 4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco di cui All’articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima. Articolo 107 - Controlli 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse. 2. Le amministrazioni di cui All’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure seguenti: a) per qualsiasi prodotto: 1) disporre, anche dopo che un prodotto é stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita; 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni: 1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile; 2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro; c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti: 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso: 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo; 2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica; e) per qualsiasi prodotto pericoloso: 1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto; f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l’azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente: 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore; 2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

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3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all’articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all’allegato II.

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4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio. 5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore. 6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui All’articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall’ordinamento. 7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente: a) il produttore; b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio; c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso. 8. Per armonizzare l’attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità. Articolo 108 - Disposizioni procedurali 1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui é possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione. 2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all’Autorità competente osservazioni scritte e documenti. 3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento. Articolo 109 - Sorveglianza del mercato 1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano: a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati; b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

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c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera.

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2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi. 3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 110 - Notificazione e scambio di informazioni 1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica. 2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II. 3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche. 4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza. 5. Il Ministero delle attività produttive comunica all’amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. É fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea. 6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione. 7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente. Articolo 111 - Responsabilità del produttore 1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Articolo 112 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), é punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, é punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), é punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

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4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui All’articolo 107, comma 2, lettera a), é soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

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5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro. Articolo 113 - Rinvio 1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza. 2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza. Titolo II - RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI Articolo 114 - Responsabilità del produttore 1. Il produttore é responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Articolo 115 - Prodotto 1. Prodotto, ai fini del presente titolo, é ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l’elettricità. Articolo 116 - Responsabilità del fornitore 1. Quando il produttore non sia individuato, é sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. 2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. 3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non é stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi. 4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1. 5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore. Articolo 117 - Prodotto difettoso 1. Un prodotto é difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto é stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto é stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

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3. Un prodotto é difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

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Articolo 118 - Esclusione della responsabilità 1. La responsabilità é esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto é dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto é interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui é stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. Articolo 119 - Messa in circolazione del prodotto 1. Il prodotto é messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. 2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore. 3. La responsabilità non é esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso. Articolo 120 - Prova 1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), é sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, é probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto é stato messo in circolazione. 3. Se é verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore. Articolo 121 - Pluralità di responsabili 1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali. Articolo 122 - Colpa del danneggiato 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile. 2. Il risarcimento non é dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. 3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa é parificata alla colpa del danneggiato. Articolo 123 - Danno risarcibile

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1. É risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. 2. Il danno a cose é risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette. Articolo 124 - Clausole di esonero da responsabilità 1. É nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo. Articolo 125 - Prescrizione 1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. 2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria. Articolo 126- Decadenza 1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. 2. La decadenza é impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile. 3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri. Articolo 127 - Responsabilità secondo altre disposizioni di legge 1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988. Titolo III - GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO Capo I - Della vendita dei beni di consumo Articolo 128 - Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l’energia elettrica; b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;

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c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul

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bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa. Articolo 129 - Conformità al contratto 1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi é difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. 4. Il venditore non é vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza; b) la dichiarazione é stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non é stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo é equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione é compresa nel contratto di vendita ed é stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Articolo 130 - Diritti del consumatore 1. Il venditore é responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 é da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell’entità del difetto di conformità; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

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6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.

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7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non é stato possibile o é eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Articolo 131 - Diritto di regresso 1. Il venditore finale, quando é responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Articolo 132 - Termini 1. Il venditore é responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non é necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Articolo 133 - Garanzia convenzionale 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore é titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

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3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

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4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione. Articolo 134 - Carattere imperativo delle disposizioni 1. É nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. 3. É nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. Articolo 135 - Tutela in base ad altre disposizioni 1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico. 2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita. Parte V - ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA Titolo I - LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE Articolo 136 - Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti 1. É istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: “Consiglio”. 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, é composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed é presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio é nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate. 4. É compito del Consiglio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

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f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all’anno

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una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea; h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Articolo 137 - Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale 1. Presso il Ministero delle attività produttive é istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L’iscrizione nell’elenco é subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti é preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco. 5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea. Articolo 138 - Agevolazioni e contributi 1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.

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Titolo II - LE AZIONI INIBITORIE E L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA Articolo 139 - Legittimazione ad agire 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative: a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’esercizio delle attività televisive; b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. 2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all’articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato. Articolo 140 - Procedura 1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. 2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura é, in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, é depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si é svolto il procedimento di conciliazione. 4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo. 5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere. 7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

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8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

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9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni. 10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo. 11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80. 12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Articolo 141 - Composizione extragiudiziale delle controversie 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. 2. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale. Parte VI - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 142 - Modifiche al codice civile 1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente: “Articolo 1469-bis: Contratti del consumatore Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.”. Articolo 143 - Irrinunciabilità dei diritti 1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. É nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice. Articolo 144 - Aggiornamenti

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1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

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Articolo 145 - Competenze delle regioni e delle province autonome 1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore. Articolo 146 - Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l’informazione del consumatore; c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”; f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136 e alle agevolazioni di cui all’articolo 138; g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili; h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo; l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi; n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori; o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; p) il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; q) il comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; r) commi 4 e 5 dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile; t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

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2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:

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a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori; b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori; c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori; d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Allegato I Servizi finanziari di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a): servizi d’investimento; operazioni di assicurazione e di riassicurazione; servizi bancari; operazioni riguardanti fondi di pensione; servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione. Tali servizi comprendono in particolare: i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi; i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l’allegato della seconda direttiva 89/646/CEE; le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui: all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE; all’allegato della direttiva 79/267/CEE; alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE. Allegato II (previsto dall’articolo 107, comma 3) (riproduce l’allegato II della direttiva 2001/95/CE) PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE 1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall’applicazione del RAPEX. 2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l’individuazione di rischi gravi. 3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno: a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto; b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l’importanza del rischio; c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;

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d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari. Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8. Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 é intesa a limitare la commercializzazione o l’uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.

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4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione. 5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un’indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste. 6. Ricevuta una notifica a norma dell’articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti: a) se il prodotto é stato immesso sul mercato nel loro territorio; b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l’assenza di provvedimento o di seguito; c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi. Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata é limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio. 7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione. 8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3. 9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori. 10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica. 11. La Commissione assicura l’opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 settembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro delle attività produttive La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Baccini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze Storace, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli

*** Legge 31 maggio 1995, n. 218: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (Articoli 3, 4 e 57) Titolo II - Giurisdizione italiana Articolo 3 - Ambito della giurisdizione

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1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Articolo 4 - Accettazione e deroga della giurisdizione 1. Quando non vi sia giurisdizione in base all’articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. 2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. 3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa. Titolo III - Diritto applicabile CAPO X - Obbligazioni contrattuali Articolo 57 - Obbligazioni contrattuali l. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

**** Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (11 aprile 1980) (ratificata con Legge 11 dicembre 1985, n.765) Versione non ufficiale PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI Capitolo I - Ambito di applicazione Articolo 1 - Nozione di vendita internazionale 1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d’affari in Stati diversi: a) quando tali Stati sono Stati contraenti; oppure b) quando le norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente. 2. Non si terrà conto del fatto che le parti abbiano la loro sede d’affari in Stati diversi quando ciò non risulti né dal contratto, né da precedenti rapporti d’affari intercorsi tra di loro né da informazioni fornite dalle stesse in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione. 3. Non si terrà conto, per l’applicazione della presente Convenzione, né della nazionalità delle parti né del carattere civile o commerciale delle parti o del contratto. Articolo 2 - Vendite escluse dalla Convenzione

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La presente Convenzione non si applica alle vendite:

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a) di merce acquistata per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione, non sapesse né fosse tenuto a sapere che la merce veniva acquistata per tale uso; b) all’asta; c) effettuate in seguito a pignoramento o comunque per ordine dell’autorità giudiziaria; d) di valori mobiliari, titoli di credito e denaro; e) di navi, imbarcazioni, veicoli a cuscino d’aria e aeromobili; f) di energia elettrica. Articolo 3 - Merce da fabbricare e prestazione di servizi 1. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da fabbricare o produrre, sono da considerarsi vendite, a meno che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o produzione. 2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante degli obblighi del contraente che fornisce la merce consiste nella prestazione di mano d’opera o di altri servizi. Articolo 4 - Materie escluse dalla Convenzione La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore derivanti da tale contratto. In particolare, salvo espressa disposizione contraria contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda: a) la validità del contratto, delle sue singole clausole o degli usi; b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute. Articolo 5 - Responsabilità del produttore La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per morte o lesioni personali a chiunque causate dalla merce. Articolo 6 - Carattere derogabile della Convenzione Le parti possono escludere l’applicazione della presente Convenzione ovvero, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, derogare a qualsiasi sua disposizione o modificarne gli effetti. Capitolo II - Disposizioni generali Articolo 7 - Interpretazione della Convenzione 1. Nell’interpretare la presente Convenzione, si deve tener conto del suo carattere internazionale nonché della necessità di promuovere l’uniformità della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale. 2. Eventuali questioni che, pur riguardando materie regolate dalla presente Convenzione, non siano espressamente risolte dalla stessa, dovranno essere decise sulla base dei principi generali a cui la Convenzione si ispira ovvero, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato. Articolo 8 - Interpretazione delle dichiarazioni delle parti 1. Ai fini della presente Convenzione le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una parte debbono essere interpretati conformemente all’intenzione della stessa, se l’altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione.

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2. Ove il paragrafo precedente non sia applicabile, le dichiarazioni ed altri comportamenti di una parte debbono essere interpretati secondo il senso che avrebbe loro attribuito una persona ragionevole della medesima condizione della controparte che si fosse trovata nella medesima situazione.

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3. Al fine di determinare l’intenzione di una parte o ciò che una persona ragionevole avrebbe inteso, si dovrà tener conto di tutte le circostanze rilevanti, ed in particolare delle trattative eventualmente intercorse tra le parti, delle pratiche instauratesi tra le stesse, degli usi e di ogni altro comportamento successivo delle parti. Articolo 9 - Usi e pratiche instauratisi tra le parti 1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno consentito e dalle pratiche che si sono instaurate tra di loro. 2. Salvo patto contrario, si deve ritenere che le parti abbiano implicitamente reso applicabili al loro contratto, o alla sua formazione, gli usi che esse conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, purché gli stessi siano ampiamente conosciuti e regolarmente osservati nel commercio internazionale da soggetti che siano parti di contratti dello stesso tipo nel settore del commercio considerato. Articolo 10 - Sede d’affari Ai fini della presente Convenzione: a) se una parte ha più di una sede d’affari, verrà tenuta in considerazione quella più strettamente collegata al contratto ed alla sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note alle parti o da loro prese in considerazione in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione; b) se una parte non ha una sede d’affari, si farà riferimento alla sua residenza abituale. Articolo 11 - Norma del contratto Un contratto di vendita non necessita di essere concluso o provato per iscritto, e non è sottoposto ad alcun altro requisito di forma. Esso può venir provato con ogni mezzo, anche per testimoni. Articolo 12 - Riserva quanto alla forma Le disposizioni dell’articolo 11, dell’articolo 29 e della Parte II della presente Convenzione, che consentono l’utilizzo di una forma diversa da quella scritta per la formazione, la modificazione o la risoluzione consensuale di un contratto di vendita, o per l’offerta, l’accettazione o altre manifestazioni di volontà, non si applicano se una delle parti ha la propria sede d’affari nel territorio di uno Stato contraente che ha espresso la riserva prevista nell’articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare a quanto disposto dal presente articolo, né modificarne gli effetti. Articolo 13 - Telegrammi e telex Ai fini della presente Convenzione, con l’espressione “per iscritto” ci si riferisce anche alle comunicazioni a mezzo telegrafo e telex. PARTE II - FORMAZIONE DEL CONTRATTO Articolo 14 - Nozione di proposta 1. La proposta di concludere un contratto, rivolta ad una o più persone determinate, costituisce proposta contrattuale qualora sia sufficientemente determinata ed indichi la volontà del suo autore di esser vincolato in caso d’accettazione. La proposta è sufficientemente determinata quando indica la merce e ne fissa, espressamente o implicitamente, la quantità e il prezzo o fornisce indicazioni che permettano di determinarli. 2. La proposta che non sia rivolta ad una o più persone determinate, deve essere considerata come un semplice invito ad offrire, a meno che la persona che ha fatto la proposta non abbia indicato chiaramente il contrario. Articolo 15 - Efficacia della proposta 1. La proposta diviene efficace quando perviene al destinatario.

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2. La proposta, anche se irrevocabile, può venir ritirata, se la relativa comunicazione perviene al destinatario prima o

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contemporaneamente alla proposta. Articolo 16 - Revocabilità della proposta 1. Finché il contratto non è concluso, la proposta può venir revocata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia inviato l’accettazione. 2. Tuttavia, la proposta non può venir revocata: a) se la stessa indica, attraverso la fissazione di un termine fisso per l’accettazione o in qualsiasi altro modo, il suo carattere irrevocabile; b) se il destinatario poteva fare ragionevolmente affidamento sul carattere irrevocabile della proposta e se egli ha agito di conseguenza. Articolo 17 - Rifiuto della proposta La proposta, anche se irrevocabile, decade quando il rifiuto della stessa perviene all’autore della proposta. Articolo 18 - Accettazione 1. La dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichino il suo assenso alla proposta costituiscono accettazione. Il silenzio o l’inattività non costituiscono di per sè accettazione. 2. L’accettazione di una proposta diviene efficace nel momento in cui la manifestazione dell’assenso perviene all’autore della proposta. L’accettazione non diviene efficace se la manifestazione dell’assenso non perviene all’autore della proposta nel termine da questi fissato ovvero, se non è stato fissato un termine, entro un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze dell’affare, ivi compresa la rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall’autore della proposta. La proposta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che non risulti altrimenti dalle circostanze. 3. Tuttavia, ove sulla base della proposta o in conseguenza di pratiche instauratesi tra le parti o degli usi, il destinatario della proposta possa manifestare il suo assenso mediante il compimento di un atto, quale la spedizione delle merce o il pagamento del prezzo, senza avvisare l’autore della proposta, l’accettazione diverrà efficace con il compimento di tale atto, semprechè ciò avvenga entro i termini previsti nel paragrafo precedente. Articolo 19 - Accettazione con modifiche 1. La risposta ad una proposta, che pretenda essere una accettazione della stessa, ma che contenga aggiunte, limitazioni o altre modifiche, costituisce un rifiuto della proposta e vale come controproposta. 2. Tuttavia, la risposta ad una proposta, che pretenda essere un’accettazione della stessa, ma che contenga aggiunte o modifiche tali da non alterare sostanzialmente i termini della proposta, costituisce accettazione, purché l’autore della proposta non provveda, senza ritardo ingiustificato, a rilevare oralmente l’esistenza di tali divergenze o ad inviare una comunicazione in tal senso. Se egli non obietta nei modi sopraindicati, i termini del contratto saranno quelli della proposta, con le modifiche contenute nell’accettazione. 3. Si considerano tali da alterare sostanzialmente i termini della proposta eventuali aggiunte o modifiche che riguardino, tra l’altro, il prezzo, il pagamento, la qualità e la quantità della merce, il luogo e il tempo della consegna, l’estensione della responsabilità di una parte nei confronti dell’altra o la risoluzione delle controversie. Articolo 20 - Termine per l’accettazione 1. Il termine per l’accettazione fissato dall’autore della proposta in un telegramma o in una lettera decorre dal momento in cui il telegramma viene consegnato per la trasmissione o dalla data che compare sulla lettera ovvero, in mancanza, dalla data che compare sulla busta. Il termine per l’accettazione fissato dall’autore della proposta al telefono o via telex o mediante altri strumenti di comunicazione istantanea, decorre dal momento in cui la proposta perviene al destinatario.

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2. I giorni festivi o non lavorativi che cadono nel periodo fissato per l’accettazione vengono calcolati nel computo di detto termine. Qualora tuttavia la comunicazione dell’accettazione non possa venir consegnata all’indirizzo dell’autore della proposta nell’ultimo giorno del periodo perché, presso la sede d’affari di questi, tale giorno è festivo o non

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lavorativo, il termine verrà prorogato sino al primo giorno lavorativo successivo. Articolo 21 - Accettazione tardiva 1. L’accettazione tardiva vale nondimeno come accettazione purché l’autore della proposta provveda, senza ritardo, ad informarne oralmente l’accettante o ad inviare una comunicazione in tal senso. 2. Qualora dalla lettera o altra comunicazione scritta contenente l’accettazione tardiva risulti che la stessa era stata inviata in condizioni tali per cui, ove la trasmissione fosse stata regolare, essa sarebbe pervenuta in tempo debito all’autore della proposta, l’accettazione tardiva acquista efficacia d’accettazione, a meno che l’autore della proposta non provveda, senza ritardo, ad informare oralmente l’accettante che egli considera caducata la sua proposta ovvero ad inviargli una comunicazione in tal senso. Articolo 22 - Ritiro dell’accettazione L’accettazione può essere ritirata se la relativa comunicazione perviene all’autore della proposta prima o al momento in cui l’accettazione sarebbe divenuta efficace. Articolo 23 - Momento della conclusione del contratto Il contratto è concluso nel momento in cui l’accettazione di una proposta diviene efficace in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione. Articolo 24 - Momento in cui la comunicazione perviene al destinatario Ai fini di quanto previsto in questa Parte della Convenzione, una proposta, una dichiarazione d’accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà “perviene” al destinatario nel momento in cui gli viene rivolta oralmente o gli viene consegnata mediante qualsiasi altro mezzo, personalmente, o presso la sua sede d’affari o il suo recapito postale ovvero, ove egli non abbia un centro d’affari o recapito postale, presso la sua residenza abituale. PARTE III - VENDITA DI MERCI Capitolo I - disposizioni generali Articolo 25 - Inadempimento essenziale Una violazione del contratto commessa da una delle parti costituisce inadempimento essenziale quando cagiona all’altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato, né l’avrebbe previsto una persona ragionevole della medesima condizione che si fosse trovata nella medesima situazione. Articolo 26 - Risoluzione del contratto Una dichiarazione di risoluzione del contratto è efficace solo se comunicata all’altra parte. Articolo 27 - Rischio nella trasmissione di comunicazioni Salvo espressa previsione contraria contenuta nella presente Parte della Convenzione, se una notifica, richiesta o altra comunicazione viene effettuata da una parte contraente conformemente alla presente Parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o errore nella trasmissione della comunicazione o il suo mancato arrivo a destinazione, non priva tale parte contraente del diritto di avvalersene.

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Articolo 28 - Esecuzione in forma specifica

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Ove, in conformità di quanto disposto nella presente Convenzione, una parte abbia il diritto di esigere dall’altra l’adempimento di una obbligazione, l’autorità giudiziaria non sarà tenuta ad ordinare l’esecuzione in forma specifica, se non nei casi in cui lo farebbe in virtù della propria legge per contratti di vendita similari non disciplinati dalla presente Convenzione. Articolo 29 - Modifica e risoluzione consensuale 1. Un contratto può essere modificato o risolto mediante il semplice accordo tra le parti. 2. Un contratto scritto contenente una disposizione per cui qualsiasi modifica o risoluzione consensuale deve esser fatta per iscritto non potrà essere modificato o risolto consensualmente in altra forma. Tuttavia ad una parte potrà essere precluso, sulla base della propria condotta, di invocare la disposizione sopracitata, nella misura in cui la controparte abbia fatto affidamento su tale condotta. Capitolo II - Obblighi del venditore Articolo 30 - Obblighi del venditore Il venditore è tenuto a consegnare la merce, a rimettere i relativi documenti e a trasferire la proprietà sulla merce, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione. Sezione I - Consegna della merce e rimessa dei documenti Articolo 31 - Luogo di consegna Se il venditore non è tenuto a consegnare la merce in un altro luogo determinato, il suo obbligo di consegna consiste: a) se il contratto di vendita implica il trasporto della merce: nel rimetterla al primo trasportatore affinché la faccia pervenire al compratore; b) se, fuori dai casi previsti dalla precedente lettera (a), il contratto riguarda merci specifiche o merci generiche che debbano essere prelevate da una determinata massa o che debbano essere fabbricate o prodotte e se, al momento della conclusione del contratto le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo determinato: nel porre le merci a disposizione del compratore in quel luogo; c) negli altri casi: nel porre le merci a disposizione del compratore nel luogo in cui il venditore aveva la sede d’affari al momento della conclusione del contratto. Articolo 32 - Trasporto della merce 1. Se il venditore, conformemente al contratto ed alla presente Convenzione, rimette la merce ad un trasportatore e questa non è chiaramente identificata come quella oggetto del contratto, mediante apposizione di segni sulla stessa o attraverso i documenti di trasporto o in altro modo, il venditore è tenuto a notificare al compratore un avviso di spedizione, indicando specificamente la merce. 2. Se il venditore è tenuto a prendere le disposizioni necessarie per il trasporto della merce, egli dovrà stipulare i contratti necessari per trasportare la merce fino alla destinazione prevista, con mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per il genere di trasporto in questione. 3. Se il venditore non è tenuto a stipulare un’assicurazione relativa al trasporto della merce, egli dovrà, su richiesta del compratore, fornirgli tutte le informazioni disponibili, necessarie per stipulare detta assicurazione. Articolo 33 - Data di consegna Il venditore è tenuto a consegnare la merce: a) se una data è fissata nel contratto o determinabile in base al contratto, in tale data;

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b) se un periodo di tempo è fissato nel contratto o determinabile in base al contratto, in un qualsiasi momento compreso in quel periodo, salvo che non risulti dalle circostanze che la scelta della data spetta al compratore; ovvero

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c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto. Articolo 34 - Consegna dei documenti Se il venditore è tenuto a rimettere i documenti riguardanti la merce, egli dovrà consegnarli nel momento, nel luogo e nella forma previsti dal contratto. Ove il venditore abbia provveduto a rimettere i documenti prima di tale data, egli potrà, fino a tale data, rimediare a qualsiasi difetto di conformità dei documenti, purché l’esercizio di tale diritto non cagioni al compratore inconvenienti o spese irragionevoli. Il compratore conserva tuttavia il diritto di richiedere il risarcimento del danno, conformemente alla presente Convenzione. Sezione II - Conformità della merce e pretese di terzi Articolo 35 - Conformità della merce 1. Il venditore è tenuto a consegnare merce che sia conforme per quantità, qualità e tipo a quanto previsto dal contratto e che sia confezionata o imballata nel modo stabilito dal contratto. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, non è conforme al contratto la merce che: a) non è idonea all’uso cui viene destinata normalmente merce dello stesso tipo; b) non è idonea ad un uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze indichino che il compratore non aveva fatto affidamento sulla competenza o sul giudizio del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farlo; c) non possiede le qualità di merce che il venditore ha sottoposto al compratore come campione o modello; d) non è imballata o confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo ovvero, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarla e proteggerla. 3. Il venditore non è responsabile per un difetto di conformità della merce, ai sensi di quanto previsto nelle lettere da (a) a (d) del precedente comma, se, al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva, o non avrebbe potuto ignorare, tale difetto di conformità. Articolo 36 - Responsabilità per difetti di conformità 1. Il venditore è responsabile, conformemente al contratto ed alla presente Convenzione, per un difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se tale difetto di conformità si manifesta solamente in un momento successivo. 2. Il venditore è altresì responsabile per un difetto di conformità che si verifichi in un momento successivo a quello indicato nel paragrafo precedente e che sia dovuto all’inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compresa la violazione di una garanzia in base alla quale per un certo periodo la merce si sarebbe mantenuta idonea al suo normale utilizzo, o per un determinato utilizzo speciale o che la stessa avrebbe conservato certe qualità e caratteristiche. Articolo 37 - Rimedi esercitabili prima della data di consegna In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, sino alla data prevista per la consegna, il diritto di consegnare eventuali parti o quantità mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme e già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della merce, purché l’esercizio di tale diritto non comporti per il compratore inconvenienti o spese irragionevoli. Il compratore conserva comunque il diritto di richiedere il risarcimento del danno, conformemente alla presente Convenzione. Articolo 38 - Esame della merce 1. Il compratore è tenuto ad esaminare, o far esaminare, la merce nel termine più breve possibile, avuto riguardo alle circostanze. 2. Se il contratto implica il trasporto della merce, l’esame può essere differito sino all’arrivo a destinazione della stessa.

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3. Se il compratore dirotta la merce o la rispedisce senza avere avuto una ragionevole opportunità di esaminarla e se al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, la possibilità di tale

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dirottamento o rispedizione, l’esame può essere differito sino all’arrivo della merce alla nuova destinazione. Articolo 39 - Denuncia dei difetti di conformità 1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della merce se non lo denuncia al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l’ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo. 2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fu effettivamente consegnata, a meno che tale XXXdenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale. Articolo 40 - Conoscenza del difetto di conformità Il venditore non può avvalersi di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui egli era a conoscenza, o che non avrebbe potuto ignorare, e che non ha denunciato al compratore. Articolo 41 - Diritti e pretese di terzi Il venditore è tenuto a consegnare merce libera da diritti o pretese di terzi, a meno che il compratore non abbia acconsentito a ricevere merce gravata dai suddetti diritti o pretese di terzi. Se, tuttavia, tali diritti o pretese sono fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale, l’obbligo del venditore è regolato dall’articolo 42. Articolo 42 - Proprietà industriale o intellettuale 1. Il venditore deve consegnare merce libera da diritti o pretese di terzi fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tali diritti o pretese siano fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale: a) in virtù della legge dello Stato nel quale la merce deve essere rivenduta o utilizzata, se le parti hanno considerato, al momento della conclusione del contratto, che la merce sarebbe stata rivenduta o utilizzata in quello Stato; b) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale il compratore ha la sua sede d’affari. 2. L’obbligo del venditore di cui al precedente paragrafo non sussiste nel caso in cui: a) al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva o non poteva comunque ignorare l’esistenza di tali diritti o pretese: b) tali diritti o pretese siano la conseguenza del fatto che il venditore si era attenuto a disegni tecnici, formule o altre specifiche fornite dal compratore. Articolo 43 - Denuncia di diritti o pretese di terzi 1. Il compratore perde il diritto di avvalersi di quanto disposto dagli articoli 41 o 42 se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa di terzi, precisandone la natura, entro un termine ragionevole da quando egli ne è venuto, o avrebbe dovuto venirne a conoscenza. 2. Il venditore non può avvalersi di quanto previsto nel precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o pretesa di terzi e della sua natura. Articolo 44 - Assenza giustificata di denuncia Nonostante il disposto del paragrafo 1 dell’articolo 39 e del paragrafo 1 dell’articolo 43, il compratore può ridurre il prezzo ai sensi dell’articolo 50, ovvero richiedere il risarcimento del danno, escluso il mancato guadagno, in presenza di una giustificazione ragionevole per non avere effettuato la denuncia richiesta. Sezione III - Rimedi per l’inadempimento del venditore

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Articolo 45 - Rimedi del compratore in generale

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1. Se il venditore non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione, il compratore può: a) esercitare i diritti previsti negli articoli da 46 a 52; b) richiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli da 74 a 77; 2. Il compratore non perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno per il fatto di aver fatto ricorso ad altri rimedi. 3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da giudici o arbitri, nel caso in cui il compratore ricorra ad uno dei rimedi previsti per l’inadempimento contrattuale. Articolo 46 - Richiesta di adempimento 1. Il compratore può chiedere al venditore che adempia ai suoi obblighi, purché egli non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta. 2. Quando la merce non è conforme al contratto, il compratore può chiedere la consegna di merce sostitutiva a condizione che il difetto di conformità costituiXXX inadempimento essenziale al contratto e che la richiesta di merce sostitutiva venga fatta insieme alla denuncia di cui all’articolo 39 ovvero entro un periodo ragionevole dalla stessa. 3. Quando la merce non è conforme al contratto, il compratore può chiedere al venditore di rimediare al difetto di conformità mediante riparazione, sempreché ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La richiesta di riparare la merce deve essere fatta insieme alla denuncia di cui all’articolo 39 ovvero entro un periodo ragionevole dalla stessa. Articolo 47 - Termine supplementare per l’adempimento 1. Il compratore può fissare al venditore un termine supplementare di ragionevole durata per l’adempimento dei suoi obblighi. 2. A meno che il compratore non abbia ricevuto dal venditore la comunicazione che questi non adempirà entro il termine sopraindicato, il compratore non può, durante tale periodo, avvalersi di alcuno dei rimedi previsti per l’inadempimento. Tuttavia, ciò non priva il compratore del diritto di chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento. Articolo 48 - Possibilità di rimediare dopo la data di consegna 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 49, il venditore può, anche in un momento successivo alla consegna, rimediare a proprie spese a qualsiasi inadempimento, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non cagioni inconvenienti irragionevoli al compratore o incertezza quanto al rimborso da parte del venditore delle spese anticipate dal compratore. Tuttavia, il compratore conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno, in conformità della presente Convenzione. 2. Qualora il venditore richieda al compratore di comunicargli se accetterà l’adempimento e il compratore non risponda entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere ai suoi obblighi nel termine indicato nella richiesta. Il compratore non può, in pendenza di tale termine, avvalersi di rimedi incompatibili con l’adempimento del venditore. 3. Qualora il venditore comunichi al compratore che intende adempiere entro un certo termine, si presume che con ciò egli chieda al compratore di fargli conoscere la sua decisione, conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo. 4. Richieste o comunicazioni fatte dal venditore ai sensi dei precedenti paragrafi 2 o 3, non sono efficaci se non vengono ricevute dal compratore. Articolo 49 - Risoluzione del contratto 1. Il compratore può dichiarare risolto il contratto: a) se l’inadempimento del venditore ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale; ovvero

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b) se, in caso di mancata consegna, il venditore non consegna la merce entro il termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, o dichiara che non effettuerà la consegna entro tale termine.

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2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato la merce, il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto, se non lo fa: a) in caso di consegna tardiva, entro un ragionevole termine da quando è venuto a conoscenza che la consegna è stata effettuata; b) in caso di inadempimento diverso dalla consegna tardiva, entro un termine ragionevole: i) da quando ha saputo, o avrebbe dovuto sapere, dell’inadempimento: ii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine supplementare; ovvero iii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, o dopo che il compratore ha dichiarato che non accetterà l’adempimento. Articolo 50 - Riduzione del prezzo Se la merce non è conforme al contratto, ed indipendentemente dal fatto che il prezzo sia già stato pagato, il compratore può ridurre il prezzo in proporzione alla differenza fra il valore che la merce effettivamente consegnata aveva al tempo della consegna ed il valore che merce conforme avrebbe avuto in quel momento. Tuttavia, il compratore non può ridurre il prezzo se il venditore pone rimedio al proprio inadempimento, ai sensi dell’articolo 37 o dell’articolo 48, o se il compratore rifiuta di accettare la prestazione del venditore, ai sensi dei suddetti articoli. Articolo 51 - Inadempimento parziale 1. Se il venditore consegna solo una parte della merce, o se solo una parte della merce consegnata è conforme al contratto, si applicano gli articoli da 46 a 50 con riferimento alla parte mancante o a quella non conforme. 2. Il compratore può dichiarare risolto il contratto nel suo insieme solo se la consegna parziale o non conforme costituisce inadempimento essenziale del contratto. Articolo 52 - Consegna anticipata o in quantità superiore 1. Se il venditore consegna la merce prima della data prestabilita, il compratore è libero di accettare o rifiutare di prenderla in consegna. 2. Se il venditore consegna merce in quantità superiore a quanto previsto dal contratto, il compratore è libero di accettare o rifiutare di prendere in consegna la parte eccedente. Se accetta di prenderla in consegna, in tutto o in parte, egli è tenuto a pagarla al prezzo contrattuale. Capitolo III - Obblighi del compratore Articolo 53 - Obblighi del compratore in generale Il compratore è tenuto a pagare il prezzo e a prendere in consegna la merce, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione. Sezione I - Pagamento del prezzo Articolo 54 - Pagamento del prezzo L’obbligo del compratore di pagare il prezzo comprende quello di adottare le misure ed adempiere alle formalità che sono richieste dal contratto o dalle leggi e dai regolamenti per consentire l’effettuazione del pagamento. Articolo 55 - Mancata determinazione del prezzo

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Se il contratto di vendita è stato validamente concluso senza che lo stesso fissi, esplicitamente o implicitamente, il prezzo, o contenga gli elementi per la sua determinazione, si deve ritenere che le parti, in assenza di indicazioni contrarie, abbiano fatto tacito riferimento al prezzo abitualmente praticato, al tempo della conclusione del contratto, nel

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settore commerciale in questione, per analoghe merci vendute in circostanze comparabili. Articolo 56 - Prezzo fissato in relazione al peso Se il prezzo è fissato in relazione al peso della merce, si farà riferimento per la sua determinazione, in caso di dubbio, al peso netto. Articolo 57- Luogo di pagamento 1. Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo determinato, egli dovrà effettuare il pagamento: a) presso la sede d’affari del venditore; ovvero b) se il pagamento va effettuato contro la rimessa della merce o dei documenti, nel luogo in cui tale rimessa ha luogo. 2. Sono a carico del venditore eventuali spese supplementari collegate al pagamento, che derivino dal cambiamento, in un momento successivo alla conclusione del contratto, della sua sede d’affari. Articolo 58 - Termine di pagamento 1. Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, egli deve farlo quando il venditore mette a sua disposizione, conformemente al contratto o alla presente Convenzione, la merce o i documenti rappresentativi della stessa. Il venditore può condizionare la rimessa della merce o dei documenti al pagamento del prezzo. 2. Se il contratto implica il trasporto della merce, il venditore può effettuare la spedizione in modo che la merce o i documenti rappresentativi della stessa non vengano rimessi al compratore se non contro il pagamento del prezzo. 3. Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo finché non ha avuto la possibilità di esaminare la merce, a meno che le modalità di consegna o di pagamento concordate fra le parti non siano incompatibili con tale possibilità. Articolo 59 - Pagamento del prezzo Il compratore è tenuto ad effettuare il pagamento alla data determinata o determinabile in base al contratto o in base alla presente Convenzione, senza necessità di alcuna richiesta o formalità da parte del venditore. Sezione II - Presa in consegna Articolo 60 - Presa in consegna L’obbligo del compratore di prendere in consegna consiste: a) nel compiere tutti gli atti che ci si può ragionevolmente attendere dallo stesso per mettere il venditore in condizioni di effettuare la consegna; e b) nel ritirare la merce. Sezione III - Rimedi per l’inadempimento del compratore Articolo 61 - Rimedi del venditore in generale 1. Se il compratore non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione, il venditore può: a) esercitare i diritti previsti negli articoli da 62 a 65; b) richiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli da 74 a 77; 2. Il venditore non perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno per il fatto di aver fatto ricorso ad altri rimedi. 3. Nessun termine di grazia può essere concesso al compratore da giudici o arbitri, nel caso in cui il venditore ricorra ad uno dei rimedi previsti per l’inadempimento contrattuale.

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Articolo 62 - Richiesta di adempimento

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Il venditore può chiedere al compratore di pagare il prezzo, di prendere in consegna la merce o di adempiere ad altri suoi obblighi, purché egli non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta. Articolo 63 - Termine supplementare per l’adempimento 1. Il venditore può fissare al compratore un termine supplementare di ragionevole durata per l’adempimento dei suoi obblighi. 2. A meno che il venditore non abbia ricevuto dal compratore la comunicazione che questi non adempirà entro il termine sopraindicato, il venditore non può, durante tale periodo, avvalersi di alcuno dei rimedi previsti per l’inadempimento. Tuttavia, ciò non priva il venditore del diritto di chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento. Articolo 64 - Risoluzione del contratto 1. Il venditore può dichiarare risolto il contratto: a) se l’inadempimento del compratore ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale; ovvero b) se il compratore non provvede, entro il periodo supplementare fissato dal venditore ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, ad adempiere all’obbligo di pagare il prezzo o di prendere in consegna la merce, ovvero dichiara che non vi provvederà entro tale termine. 2. Tuttavia, quando il compratore ha effettuato il pagamento, il venditore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto, se non lo fa: a) in caso di adempimento tardivo da parte del compratore, prima di essere venuto a conoscenza che l’adempimento è avvenuto; b) in caso di inadempimento diverso dall’inadempimento tardivo, entro un termine ragionevole: i) da quando ha saputo, o avrebbe dovuto sapere, dell’inadempimento; ii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, o dopo che il compratore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine supplementare. Articolo 65 - Indicazioni fornite dal compratore 1. Se il contratto prevede che il compratore debba specificare la forma, le misure o altre caratteristiche della merce e se questi non vi provvede alla data convenuta o entro un termine ragionevole dal momento in cui riceve una richiesta in tal senso dal venditore, quest’ultimo può, senza pregiudicare alcuno degli altri suoi diritti, effettuare egli stesso tale specificazione in conformità alle necessità del compratore di cui sia a conoscenza. 2. Quando il venditore effettua da sè la specificazione di cui sopra, egli deve comunicarne i dettagli al compratore, fissandogli un termine ragionevole per una diversa determinazione. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione del venditore, il compratore non si avvale di tale possibilità nel termine fissato, diventerà vincolante la specificazione effettuata dal venditore. Capitolo IV - Trasferimento del rischio Articolo 66 - Perimento dopo il passaggio del rischio Il perimento o il danneggiamento della merce avvenuti dopo il trasferimento del rischio al compratore non liberano quest’ultimo dall’obbligo di pagare il prezzo, a meno che il perimento o il danneggiamento non siano dovuti ad un’azione o un’omissione del venditore. Articolo 67 - Merce da trasportare

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1. Quando il contratto di vendita implica il trasporto della merce ed il venditore non è tenuto a rimettere la merce in un luogo determinato, il rischio si trasferisce al compratore nel momento in cui la merce viene rimessa al primo

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trasportatore affinché la faccia pervenire al compratore conformemente al contratto di vendita. Se il venditore è tenuto a rimettere la merce ad un trasportatore in un luogo determinato, il rischio non passa fino a quando la merce non è stata rimessa al trasportatore in tale luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a trattenere i documenti rappresentativi della merce, non incide sul trasferimento del rischio. 2. Tuttavia, il rischio non si trasferisce al compratore finché la merce non è stata chiaramente identificata come quella oggetto del contratto mediante l’apposizione di segni sulla stessa, attraverso i documenti di trasporto, mediante avviso comunicato al compratore o in qualsiasi altro modo. Articolo 68 - Merce venduta in transito Il rischio relativo alla merce venduta durante il trasporto si trasferisce al compratore al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore già dal momento in cui la merce è stata consegnata al trasportatore che ha emesso i documenti relativi al contratto di trasporto. Tuttavia, se al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che la merce era perita o danneggiata e non lo ha rivelato al compratore, il perimento o il danneggiamento sono a carico del venditore. Articolo 69 - Passaggio del rischio negli altri casi 1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 67 e 68, il rischio si trasferisce al compratore nel momento in cui questi prende in consegna la merce oppure, se non vi procede a tempo debito, nel momento in cui la merce viene posta a sua disposizione ad egli si rende inadempiente mancando di prenderla in consegna. 2. Tuttavia, se il compratore è tenuto a prendere in consegna la merce in un luogo diverso da una sede d’affari del venditore, il rischio si trasferisce nel momento in cui la consegna dev’essere effettuata e il compratore è a conoscenza del fatto che la merce è stata posta a sua disposizione in tale luogo. 3. Se il contratto fa riferimento a merce non ancora individuata, la stessa si considera messa a disposizione del compratore solo quando essa è stata chiaramente identificata come quella oggetto del contratto. Articolo 70 - Inadempimento essenziale del compratore Se il venditore ha commesso un inadempimento essenziale del contratto, quanto previsto dagli articoli 67, 68 e 69 non pregiudica l’esercizio dei rimedi di cui il compratore dispone in presenza di tale inadempimento. Capitolo V - Disposizioni comuni agli obblighi del venditore e del compratore Sezione I - Inadempimento anticipato e contratti a consegne ripartite Articolo 71 - Sospensione dell’adempimento 1. Ciascuna parte può sospendere l’adempimento dei propri obblighi se, dopo la conclusione del contratto, risulta manifesto che l’altra parte non adempirà ad una parte sostanziale dei propri obblighi a causa: a) di una grave insufficienza relativa alla sua capacità di adempiere o alla sua solvibilità; b) del modo con cui essa si prepara ad adempiere o adempie al contratto. 2. Se il venditore ha già spedito la merce quando si manifestano le circostanze previste nel paragrafo precedente, egli può opporsi a che la stessa venga rimessa al compratore anche se questi è in possesso di documenti che lo legittimano a ricevere la merce. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti sulla merce nei rapporti fra venditore e compratore. 3. La parte che sospende l’adempimento, prima o dopo la spedizione della merce, dovrà informarne immediatamente l’altra parte e dovrà proseguire l’adempimento, ove l’altra parte fornisce garanzie adeguate per l’adempimento dei propri obblighi. Articolo 72 - Risoluzione anticipata del contratto

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1. Se prima della data fissata per l’adempimento del contratto risulta evidente che una delle parti commetterà un inadempimento essenziale, l’altra parte può dichiarare risolto il contratto.

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2. Se il tempo disponibile è sufficiente, la parte che intende risolvere il contratto è tenuta a comunicarlo all’altra parte con modalità tali da offrirle una ragionevole opportunità di fornire adeguate garanzie per il corretto adempimento. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano nel caso in cui l’altra parte abbia dichiarato che non adempirà ai propri obblighi. Articolo 73 - Consegne ripartite 1. Per quanto riguarda i contratti a consegne ripartite, qualora l’inadempimento di una parte ad un obbligo relativo ad una singola consegna costituisce inadempimento essenziale del contratto relativamente a tale consegna, la controparte potrà dichiarare risolto il contratto relativamente a tale consegna. 2. Ove l’inadempimento di una parte ad un obbligo relativo ad una singola consegna dia alla controparte validi motivi per temere il verificarsi di un inadempimento essenziale del contratto relativamente alle future consegne, quest’ultima potrà dichiarare risolto il contratto per il futuro, purché lo faccia entro un termine ragionevole. 3. Il compratore che dichiari risolto il contratto con riferimento ad una singola consegna potrà, nello stesso tempo, dichiararne la risoluzione anche per consegne già effettuate o da effettuarsi in futuro ove, in ragione della loro connessione, tali consegne non possano più essere utilizzate ai fini previsti dalle parti al momento della conclusione del contratto. Sezione II - Risarcimento del danno Articolo 74 - Calcolo del danno Il risarcimento del danno per l’inadempimento commesso da una parte è costituito da una somma pari alla perdita, comprensiva del mancato guadagno, subita dall’altra parte in conseguenza di tale inadempimento. Il risarcimento non può esser superiore alla perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere, come possibile conseguenza dell’inadempimento, al tempo della conclusione del contratto, tenuto conto delle circostanze di cui era o di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza in tale momento. Articolo 75 - Acquisto o vendita in sostituzione In caso di risoluzione del contratto, ove il compratore abbia provveduto ad un acquisto in sostituzione, o il venditore abbia rivenduto la merce, in modo ragionevole ed entro un termine ragionevole dalla risoluzione, la parte che richiede il risarcimento del danno potrà ottenere la differenza tra il prezzo previsto dal contratto e il prezzo della compravendita sostitutiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento eventualmente dovuto in base all’articolo 74. Articolo 76 - Danni basati sul prezzo corrente 1. In caso di risoluzione del contratto, ove la merce abbia un prezzo corrente, spetterà alla parte che richieda il risarcimento del danno e non abbia provveduto ad effettuare un acquisto o una vendita in sostituzione ai sensi dell’articolo 75, la differenza fra il prezzo fissato nel contratto ed il prezzo corrente al momento della risoluzione del contratto, nonché ogni ulteriore risarcimento esigibile ai sensi dell’articolo 74. Qualora tuttavia la parte che richiede il risarcimento abbia risolto il contratto dopo aver preso in consegna la merce, si farà riferimento al prezzo corrente al momento di tale presa in consegna anziché a quello corrente nel momento della risoluzione del contratto. 2. Ai fini del precedente paragrafo s’intende per prezzo corrente quello prevalentemente praticato nel luogo in cui la consegna della merce avrebbe dovuto esser effettuata ovvero, in mancanza di un prezzo corrente in tale luogo, il prezzo praticato in altro luogo, che possa venir ragionevolmente preso a confronto, tenuto conto delle differenze dovute al costo di trasporto della merce. Articolo 77 - Obbligo di limitare il danno

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La parte che invoca l’inadempimento contrattuale è tenuta ad adottare misure ragionevoli in relazione alle circostanze per limitare il danno, ivi compreso mancato guadagno, risultante dall’inadempimento. Qualora essa non adotti le misure di cui sopra, la parte inadempiente potrà richiedere una riduzione dell’entità del risarcimento pari all’ammontare della

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perdita che avrebbe dovuto esser evitata. Sezione III - Interessi Articolo 78 - Interessi Ove una parte non provveda al pagamento del prezzo o di qualsiasi altra somma dovuta, l’altra parte avrà diritto agli interessi su tale importo, senza pregiudizio dell’eventuale risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 74. Sezione IV - Cause di esonero Articolo 79 - Cause di esonero 1. Una parte non risponde per l’inadempimento ad uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non era ragionevole attendersi che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ovvero che essa evitasse o superasse l’impedimento stesso o le sue conseguenze. 2. Se l’inadempimento di una parte è dovuto all’inadempimento di un terzo da essa incaricato dell’esecuzione totale o parziale del contratto, tale parte è esonerata da responsabilità solo qualora: a) essa ne sia esonerata ai sensi del precedente paragrafo; e b) il terzo incaricato sarebbe stato esonerato applicando allo stesso quanto previsto in tale paragrafo. 3. L’esonero previsto dal presente articolo ha effetto per tutta la durata dell’impedimento. 4. La parte che non adempie al contratto è tenuta ad avvisare l’altra dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere. Ove la comunicazione non venga ricevuta dall’altra parte entro un termine ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’impedimento, quest’ultima risponderà dei danni derivanti dalla mancata ricezione. 5. Il presente articolo non limita in alcun modo la facoltà delle parti di esercitare diritti diversi dal risarcimento del danno conformemente alla presente Convenzione. Articolo 80 - Inadempimento causato dalla controparte Una parte non può invocare l’inadempimento dell’altra, nei limiti in cui tale inadempimento sia dovuto ad una propria azione o omissione. Sezione V - Effetti della risoluzione Articolo 81 - Effetti della risoluzione 1. La risoluzione del contratto libera entrambe le parti dai relativi obblighi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente dovuto. Essa non produce effetti sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o su quelle relative ai diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione del contratto. 2. La parte che ha eseguito, in tutto o in parte, il contratto può esigere dall’altra la restituzione di quanto fornito o pagato in esecuzione dello stesso. Se entrambe le parti sono tenute ad effettuare restituzioni, esse devono procedervi contemporaneamente. Articolo 82 - Impossibilità di restituire la merce 1. Il compratore perde il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o di richiedere al venditore la consegna di merci in sostituzione se gli è impossibile restituire la merce in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l’aveva ricevuta. 2. Il precedente paragrafo non si applica:

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a) se l’impossibilità di restituire la merce o di restituirla in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l’aveva ricevuta, non è dovuta ad una sua azione od omissione.

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b) se la merce è perita o si è deteriorata, in tutto o in parte, in conseguenza dell’esame di cui all’articolo 38; ovvero c) se, prima del momento in cui ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto di conformità, il compratore ha venduto la merce, in tutto o in parte, nel contesto di una normale operazione commerciale, o l’ha consumata o trasformata, in tutto o in parte, conformemente al suo normale utilizzo. Articolo 83 - Permanenza di altri rimedi Il compratore che ha perso il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o di richiedere al venditore la consegna di merce in sostituzione, ai sensi dell’articolo 82, conserva il diritto di avvalersi di tutti gli altri rimedi previsti dal contratto e dalla presente Convenzione. Articolo 84 - Modalità della restituzione 1. Ove il venditore sia tenuto a rifondere il prezzo, egli dovrà corrispondere altresì i relativi interessi a partire dal giorno del pagamento. 2. Il compratore deve al venditore l’equivalente di qualsiasi vantaggio derivatogli dalla merce o da parte di essa: a) se è tenuto a restituire la merce, in tutto o in parte; ovvero b) se gli è impossibile restituire, in tutto o in parte, la merce o restituirla, in tutto o in parte, in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l’aveva ricevuta, ed egli abbia ciò nonostante dichiarato la risoluzione del contratto o richiesto al venditore la consegna di merce sostitutiva. Sezione VI - Conservazione della merce Articolo 85 - Obbligo del venditore di conservare la merce Se il compratore tarda a prendere in consegna la merce ovvero, nei casi in cui il pagamento e la consegna delle merci debbono avvenire contemporaneamente, egli non paga il prezzo, il venditore che sia in possesso delle merci o comunque le abbia sotto controllo è tenuto a prendere tutte le ragionevoli misure, in relazione alle circostanze, per assicurarne la conservazione. Egli ha diritto a ritenere la merce fino a quando il compratore non abbia provveduto a rimborsarlo delle spese ragionevolmente sostenute. Articolo 86 - Obbligo del compratore di conservare la merce 1. Ove il compratore abbia ricevuto la merce ed intenda esercitare il diritto di rifiutarla in conformità al contratto o alla presente Convenzione, egli dovrà adottare quelle misure che siano ragionevoli, in relazione alle circostanze, per assicurarne la conservazione. Egli ha diritto a ritenere la merce fino a quando il venditore non abbia provveduto a rimborsarlo delle spese ragionevolmente sostenute. 2. Se la merce inviata al compratore è stata posta a sua disposizione nel luogo di destinazione, e se questi esercita il diritto di rifiutare la merce, egli dovrà prenderne possesso per conto del venditore, a condizione che gli sia possibile farlo senza pagare il prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. La presente disposizione non si applica nel caso in cui sia presente sul luogo di destinazione della merce il venditore o una persona autorizzata a prendersi carico della merce per suo conto. I diritti e gli obblighi del compratore che prenda possesso della merce ai sensi del presente paragrafo sono regolati dal paragrafo precedente. Articolo 87 - Deposito presso terzi La parte tenuta ad adottare le misure che assicurino la conservazione della merce può depositarla nel magazzino di un terzo a spese della controparte, a condizione che tali spese non siano irragionevoli. Articolo 88 - Vendita della merce

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1. La parte tenuta ad assicurare la conservazione della merce ai sensi degli articoli 85 e 86, può vendere la merce con ogni mezzo appropriato qualora l’altra parte ritardi irragionevolmente di prendere possesso della merce, di riprenderla,

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o di pagare il prezzo o le spese di conservazione, a condizione che comunichi con ragionevoli modalità alla controparte la sua intenzione di procedere alla vendita. 2. Qualora la merce sia soggetta a rapido deterioramento o quando la conservazione della stessa comporterebbe spese irragionevoli, la parte tenuta ad assicurare la sua conservazione ai sensi degli articoli 85 e 86, dovrà adottare le opportune misure per la vendita della stessa. Per quanto possibile, essa deve comunicare all’altra parte la sua intenzione di procedere alla vendita. 3. La parte che vende la merce ha diritto di trattenere sul ricavato una somma pari alle spese ragionevolmente sostenute per la conservazione e la vendita delle stesse. Essa dovrà corrispondere all’altra parte l’importo eccedente. PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI (omissis)

*** Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (19 giugno 1980) (Ratificata con Legge 18 dicembre 1984, n.975) Articolo 1 - Campo d’applicazione 1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi. 2. Esse non si applicano: a) alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’articolo 11; b) alle obbligazioni contrattuali relative a: - testamenti e successioni, - regimi matrimoniali, - diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali; c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile; d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente; e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica; f) alla questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l’atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l’associazione o la persona giuridica; g) alla costituzione di «trusts» né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustees» e i beneficiari; h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l’articolo 14. 3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna. 4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione. Articolo 2 - Carattere universale La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente. TITOLO II - NORME UNIFORMI Articolo 3 - Libertà di scelta

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1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso. 2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell’articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi. 3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative». 4. L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11. Articolo 4 - Legge applicabile in mancanza di scelta 1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest’altro paese. 2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell’esercizio dell’attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev’essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede. 3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l’immobile è situato. 4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di XXXrico o la sede principale del mittente. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci. 5. È esclusa l’applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese. Articolo 5 - Contratto concluso dai consumatori 1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura. 2. In deroga all’articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente: - se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità; o - se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto; o

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- se l’altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l’ordine del consumatore nel paese di residenza; o

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- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l’ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita. 3. In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell’articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica: a) al contratto di trasporto, b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente. 5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio. Articolo 6 - Contratto individuale di lavoro 1. In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2. 2. In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto di lavoro è regolato: a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese. Articolo 7 - Disposizioni imperative e legge del contratto 1. Nell’applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest’ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione. 2. La presente convenzione non può impedire l’applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto. Articolo 8 - Esistenza e validità sostanziale 1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi. 2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1. Articolo 9 - Requisiti di forma 1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso. 2. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi.

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3. Quando il contratto è concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è quello che deve essere preso in considerazione per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

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4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui detto atto è compiuto. 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica l’articolo 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell’articolo 5, paragrafo 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale. 6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle regole imperative di forma della legge del paese in cui l’immobile è situato sempreché, secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza. Articolo 10 - Portata della legge del contratto 1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell’articolo 12 regola in particolare: a) la sua interpretazione; b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono; c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche; d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine; e) le conseguenze della nullità del contratto. 2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l’esecuzione ha luogo. Articolo 11 - Incapacità In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da un’altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua. Articolo 12 - Cessione del credito 1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso. 2. La legge che regola il credito ceduto determina la credibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore. Articolo 13 - Surrogazione 1. Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto nei confronti di un’altra persona, il debitore, ed una terza persona ha l’obbligo di soddisfare il creditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della legge che regola i loro rapporti. 2. La stessa regola si applica quando più persone sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto il creditore. Articolo 14 - Prova 1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l’onere della prova.

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2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all’articolo 9 secondo la quale l’atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.

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Articolo 16 - Ordine pubblico

Articolo 15 - Esclusione del rinvio Quando la presente convenzione prescrive l’applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

L’applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. Articolo 17 - Applicazione nel tempo La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato. Articolo 18 - Interpretazione uniforme Nell’interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme. Articolo 19 - Sistemi giuridici non unificati 1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d’obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione. 2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d’obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali. Articolo 20 - Primato del diritto comunitario La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti. Articolo 21 - Rapporti con altre convenzioni La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte. Articolo 22 - Riserve (Omissis) TITOLO III - CLAUSOLE FINALI (Omissis)

*** Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articoli 18 e 21)

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Articolo 18 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

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1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico. 4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita Iva. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. 5. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Articolo 21 - Commercio elettronico 1. Il ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato promuove l’introduzione e l’uso del commercio elettronico con azioni volte a: a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico; b) tutelare gli interessi dei consumatori; c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore e operatori del servizio; d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l’utilizzo del commercio elettronico; e) favorire l’uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l’affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore; f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. 2. Per le azioni di cui al comma 1 il ministero dell’Industria può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

*** Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Circolare 1 giugno 2000, n. 3487/c: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico. La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile all’attività di vendita tramite mezzo elettronico, denominata “commercio elettronico”, nei limiti e per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

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In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di “commercio elettronico” sono assai più articolati, come risulta dalla definizione data nella comunicazione della Commissione UE “un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”, in base alla quale per tale deve intendersi “lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni”.

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Ciò premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte di “commercio elettronico” inteso come attività di vendita di beni, si fa presente quanto segue. Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico solo nell’articolo 21. Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero dell’industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia accezione. A tal fine la norma prevede, infatti, che l’amministrazione sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d’informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l’uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità atte a garantire l’affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie. Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori. L’articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte dall’Unione Europea che prevedono di facilitare l’accesso degli operatori (soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio elettronico. Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al fine di garantire un’uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio dell’attività commerciale in discorso. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto “l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare”. L’articolo 4, comma 1, denomina quale commercio all’ingrosso “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (...) e dispone che detta attività “può assumere la forma di commercio interno, di importazione e di esportazione” (cfr. lettera a). Il medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale” (cfr. lettera b). Ai fini dell’attività commerciale, pertanto, la disciplina individua due tipologie di attività, all’ingrosso e al dettaglio, quali definite dal predetto articolo 4, comma 1, lettere a) e b). L’attività di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le forme speciali di vendita indicate all’articolo 4, comma 1, lettera h).

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Per forme speciali di vendita s’intendono, a norma del predetto articolo 4, comma 1, le “vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi” (cfr. punto 1); la “vendita per mezzo di apparecchi automatici” (cfr. punto 2); la “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione” e le “vendite presso il domicilio di consumatori” (cfr. punto 4).

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Il punto 3 della lettera h), del predetto articolo 4, comma 1, indica, pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata “tramite (...) altri sistemi di comunicazione”. Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell’articolo 18 del predetto decreto n. 114. Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato articolo 18: l’attività in discorso è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di società, la sede legale (cfr. comma 1); l’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1); nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività prescritti dall’articolo 5 del decreto n. 114, nonché il settore merceologico di attività (cfr. comma 1); nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell’articolo 5. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico; in caso di società si richiama l’attenzione sul comma 6 del predetto articolo 5 il quale dispone che il “possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale”; è vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta (cfr. comma 2); è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 2); fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal citato articolo 18 possono essere forniti con una comunicazione in forma libera. Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni di cui all’articolo 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 22, comma 1, del decreto n. 114. Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l’articolo 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Per quel che concerne la vendita all’ingrosso, infatti, il grossista è tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell’iscrizione al registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, di cui all’articolo 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività economica concernente l’acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita. Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività, a cominciare dall’obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla camera di commercio e all’apertura della partita I.V.A. Va rilevato, altresì, che l’articolo 4, nel definire le figure del dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di professionalità nell’organizzazione e conduzione dell’attività: restano, pertanto, escluse dall’applicazione del decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale. Tutto ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente, relativamente al divieto di cui all’articolo 26, comma 2, precisa quanto segue.

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L’operatore che intenda vendere sia all’ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l’attività all’ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività. Si conclude richiamando l’attenzione sugli aspetti riguardanti il contenuto del rapporto di vendita nella tipologia di attività in discorso e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore connessi al rapporto contrattuale a distanza. Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. articolo 15, comma 7). Si applicano, altresì le intervenute disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante l’attuazione della direttiva n. 97/7CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai termini per l’esercizio del diritto di recesso e alle modalità dell’esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all’esecuzione del contratto; al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori, alle informazioni per il consumatore ed al foro competente per le controversie civili inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore. Contengono, altresì, disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i cui aspetti salienti concernono: Informazioni per il consumatore: nella presentazione dell’offerta devono essere fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento all’identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di pagamento, del diritto di recesso; Conferma scritta delle informazioni: prima o al momento dell’esecuzione del contatto, le informazioni sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalità del diritto di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza; Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi: il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o conferma l’esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute per l’esercizio di tale diritto sono quelle di restituzione del bene. Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene; Esecuzione del contratto: Il contratto concluso va eseguito entro trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione. (Omissis)

**** Regolamento 2001/44/CE del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in vigore dal 1° marzo 2002) CAPO I - CAMPO D’APPLICAZIONE Articolo 1

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1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

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2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l’arbitrato. 3. Nel presente regolamento per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. CAPO II - COMPETENZA Sezione 1 - Disposizioni generali Articolo 2 1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro. 2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini. Articolo 3 1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo. 2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I. Articolo 4 1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23. 2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell’allegato I. Sezione 2 - Competenze speciali Articolo 5 La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); 2. in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

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3. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

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4. qualora si tratti di un’azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell’azione civile; 5. qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata; 6. nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio; 7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo: a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un’altra garanzia questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell’assistenza o del salvataggio. Articolo 6 La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta: 1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; 2. qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale; 3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale; 4. in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Articolo 7 Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell’impiego o nell’esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità. Sezione 3 - Competenza in materia di assicurazioni Articolo 8 In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l’applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5. Articolo 9 1. L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato; o b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario; o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

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2. Qualora l’assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato.

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Articolo 10 L’assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l’assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro. Articolo 11 1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile. 3. Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti. Articolo 12 1. Salve le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario. 2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione. Articolo 13 Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1. posteriore al sorgere della controversia; o 2. che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o 3. che, stipulata tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni; o 4. stipulata da un contraente dell’assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro; o 5. che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all’articolo 14. Articolo 14 I rischi di cui all’articolo 13, punto 5 sono i seguenti: 1. ogni danno a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d’alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali; b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto; 2. ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli, a) risultante dall’impiego o dall’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l’aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell’assicurazione di tali rischi;

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b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);

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3. ogni perdita pecuniaria connessa con l’impiego e l’esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio; 4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3; 5. fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i “grandi rischi” quali definiti nella direttiva 73/239/CEE del Consiglio, modificata dalle direttive 88/357/CEE e 90/618/CEE, nell’ultima versione in vigore. Sezione 4 - Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori Articolo 15 1. Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione: a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali; b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività. 2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato. 3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Articolo 16 1. L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. 2. L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore. 3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione. Articolo 17 Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia; o 2) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o 3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni. Sezione 5 - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro Articolo 18 1. Salvi l’articolo 4 e l’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.

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2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività in uno Stato membro, il

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datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest’ultimo Stato. Articolo 19 Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto: 1. davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato; o 2. in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente; o b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto. Articolo 20 1. L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato. 2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione. Articolo 21 Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1. posteriore al sorgere della controversia; o 2. che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione. Sezione 6 - Competenze esclusive Articolo 22 Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: 1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Tuttavia in materia di contratti d’affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l’affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l’affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro; 2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato; 3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti; 4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale. Salva la competenza dell’ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato; 5. in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l’esecuzione. Sezione 7 - Proroga di competenza

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1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: a) per iscritto o oralmente con conferma scritta; o b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. 3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza. 4. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust. 5. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell’articolo 22. Articolo 24 Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22. Sezione 8 - Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione Articolo 25 Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza. Articolo 26 1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza. 2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento. 4. Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 non siano applicabili, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.

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Sezione 9 - Litispendenza e connessione Articolo 27 1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. 2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo. Articolo 28 1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento. 2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. 3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente. Articolo 29 Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza. Articolo 30 Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito: 1. quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto; o 2. se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso il giudice. Sezione 10 - Provvedimenti provvisori e cautelari Articolo 31 I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro. CAPO III - RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE Articolo 32 Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

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Sezione 1 - Riconoscimento

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Articolo 33 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta. 3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo. Articolo 34 Le decisioni non sono riconosciute: 1. se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto; 2. se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; 3. se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; 4. se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto. Articolo 35 1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72. 2. Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza. 3. Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1. Articolo 36 In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. Articolo 37 1. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata. 2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d’origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento. Sezione 2 - Esecuzione Articolo 38 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

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2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

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Articolo 39 1. L’istanza deve essere proposta al giudice o all’autorità competente di cui all’allegato II. 2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, o dal luogo dell’esecuzione. Articolo 40 1. Le modalità del deposito dell’istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto. 2. L’istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l’elezione del domicilio, l’istante designa un procuratore. 3. All’istanza devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 53. Articolo 41 La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni. Articolo 42 1. La decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto. 2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte. Articolo 43 1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. 2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all’allegato III. 3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio. 4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri. 5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza. Articolo 44 La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all’allegato IV. Articolo 45 1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio. 2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

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Articolo 46 1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 43 o dell’articolo 44 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato membro d’origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l’impugnazione non è scaduto; in quest’ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione. 2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d’origine è considerato “impugnazione ordinaria” ai sensi del paragrafo 1. 3. Il giudice può inoltre subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare. Articolo 47 1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente regolamento, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 41. 2. La dichiarazione di esecutività implica l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari. 3. In pendenza del termine di cui all’articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione. Articolo 48 1. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l’autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. 2. L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale. Articolo 49 Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest’ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d’origine. Articolo 50 L’istante che, nello Stato membro d’origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un’esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, dell’assistenza più favorevole o dell’esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richiesto. Articolo 51 Alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese. Articolo 52 Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia. Sezione 3 - Disposizioni comuni Articolo 53

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1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.

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2. Salvo l’articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l’attestato di cui all’articolo 54. Articolo 54 Il giudice o l’autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all’allegato V del presente regolamento. Articolo 55 1. Qualora l’attestato di cui all’articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa. 2. Qualora il giudice o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri. Articolo 56 Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati all’articolo 53 o all’articolo 55, paragrafo 2, come anche, ove occorra, per la procura alle liti. CAPO IV - ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE Articolo 57 1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dall’articolo 38 e seguenti. Il giudice al quale l’istanza è proposta ai sensi dell’articolo 43 o dell’articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione dell’atto pubblico è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. 2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo 1 le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate. 3. L’atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d’origine. 4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III. L’autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell’allegato VI del presente regolamento. Articolo 58 Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l’autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell’allegato V del presente regolamento. CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 59 1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale. 2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato.

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Articolo 60 1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria, o b) la sua amministrazione centrale, oppure c) il suo centro d’attività principale. 2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l’Irlanda, per “sede statutaria” si intende il “registered office” o, se non esiste alcun “registered office”, il “place of incorporation” (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la “formation” (costituzione). 3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato. (Omissis) CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 66 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore. 2. Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III: a) se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano; b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta. CAPO VII - RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI (Omissis) CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI (Omissis)

*** Ministero delle attività produttive, Nota 7 marzo 2002, n. 502986: D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 - Commercio elettronico Codesto Comune ha rivolto allo scrivente ufficio un quesito in merito allo svolgimento dell’attività commerciale attraverso mezzi elettronici. In particolare ha chiesto di conoscere: “1. se la comunicazione preventiva, prevista dal 1° comma dell’articolo 18 del decreto legislativo 114/98, deve essere presentata solo dalle ditte che intendano esercitare l’attività in oggetto e siano prive di autorizzazione/comunicazione per il commercio al dettaglio; 2. se la succitata comunicazione riguardi esclusivamente il commercio elettronico diretto”(cioè quello effettuato mediante mezzi di pagamento diversi dalla carta di credito).

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In merito al primo quesito, si precisa che l’essere in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, come di quelle previste dagli articoli8 e 9, non abilita di per sé allo svolgimento del

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commercio elettronico. Pertanto è in ogni caso necessario procedere alla specifica comunicazione prevista dall’articolo 18 del citato decreto n. 114. Il commercio elettronico, infatti, si configura nel sistema normativo come una tipologia di esercizio di attività commerciale a sé stante, disciplinata in maniera autonoma rispetto alle altre forme di attività del settore. In merito al secondo quesito si precisa che la disciplina normativa del commercio elettronico dettata dal decreto n. 114 concerne esclusivamente i requisiti e le modalità di svolgimento dell’attività commerciale prescindendo dal mezzo di pagamento utilizzabile. Secondo il parere della scrivente, quindi, quest’ultimo aspetto non altera le caratteristiche descritte dall’articolo 18 citato e pertanto risulta ininfluente nella configurazione della fattispecie in discorso . Per completezza si comunica che con circolare n. 3487 del 1 giugno 2000 la scrivente ha provveduto a fornire chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina normativa del commercio elettronico contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. (omissis) IL DIRETTORE GENERALE ( F.to dott. Piero Antonio Cinti )

***

Ministero delle attività produttive, Circolare 17 giugno 2002 n. 3547: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Commercio elettronico. Indicazioni sulle aste on line. 1. Premessa 1.1. La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile alle aste realizzate tramite Internet, anche ai sensi delle azioni che, sulla base dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 114/1998, questo Ministero può intraprendere con riferimento, in particolare, alla crescita equilibrata del mercato elettronico ed alla tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. Come è stato già indicato da questo Ministero con la circolare 1° giugno 2000, n. 3487/C, l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell’articolo 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed all’obbligo della previa comunicazione al Comune, da effettuarsi mediante il Modello COM 6-bis, approvato dalla Conferenza Unificata (di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) con la deliberazione 27 settembre 2001, pubblicata sulla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001. Il menzionato articolo 18 del D.Lgs. n. 114/1998 contiene, al comma 5, una disposizione che recita: «Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate». La lettera del predetto comma 5 ha fatto ritenere vietate in modo assoluto le attività di vendita all’asta realizzate tramite Internet. In attesa della definizione di un quadro normativo specifico che sia in grado di disciplinare in modo uniforme tale rilevante fenomeno economico - soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 sul commercio elettronico - sui limiti di tale divieto si rendono i chiarimenti e le indicazioni che seguono.

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2. L’applicabilità dell’articolo 18 D.Lgs. n. 114/1998

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2.1. Occorre, anzitutto evidenziare che tale divieto, per via del fatto che l’articolo 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Ne risultano, pertanto, esclusi tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio, indicata dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 114/1998, come «l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale». L’articolo 18 non si applica dunque ai grossisti (la cui attività è definita dall’articolo 4, comma 1, lett. a, del menzionato decreto) ed in genere ai tutti gli operatori che non vendono ai consumatori finali. 2.2. Il D.Lgs. n. 114/1998, in virtù di quanto espressamente stabilito dall’articolo 4, comma 2, non trova poi integralmente applicazione ad una serie di soggetti che possono vendere ai consumatori pur non essendo dei dettaglianti, tra i quali rammentiamo, per quel che qui interessa: a) «i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino l’attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 c.c., alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni» (Articolo 4, comma 2, lett. d); b) «gli artigiani iscritti nell’albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio» (Articolo 4, comma 2, lett. f). 2.3. Nell’elencazione non sono compresi i produttori industriali, rispetto ai quali questo Ministero, con le circolari 18 gennaio 1999, n. 3459/C e 28 maggio 1999, n. 3467/C, ha chiarito che l’attività di vendita da parte degli industriali fuoriesce dall’ambito applicativo del citato decreto solo se svolta nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti, analogamente alla deroga prevista per gli artigiani. Qualora la vendita sia esercitata in altri locali, l’imprenditore svolgerebbe anche le attività proprie del commerciante, con la sottoposizione al relativo regime. 2.4. È peraltro opportuno chiarire i limiti dell’esclusione dall’ambito di applicazione di detto decreto poiché, come visto, tranne il caso del produttore industriale sul quale sono stati resi i necessari chiarimenti con le predette circolari, l’esclusione non è indicata in via assoluta ma soggiace ad alcune condizioni stabilite dal legislatore. 2.5. In questo senso, la vendita operata dal produttore agricolo è sottoposta a quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/1998, in quanto siano rispettate le previsioni della legge 9 febbraio 1959, n. 59, concernente le «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile di prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti». Tale legge deve ritenersi, tuttavia, implicitamente abrogata dall’entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57». Questo decreto, tra l’altro, ha modificato la definizione di «imprenditore agricolo» contenuta nell’Articolo 2135 cod. civ. ed imposto l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, con efficacia di pubblicità dichiarativa di tale iscrizione. L’articolo 4 di detto decreto, rubricato «Esercizio dell’attività di vendita», prevede alcune indicazioni che si applicano all’agricoltore che intende svolgere attività di vendita al dettaglio. In estrema sintesi, si prevede: - che gli imprenditori agricoli (singoli o associati) iscritti al registro delle imprese possano vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti «in misura prevalente dalle rispettive aziende», osservate le vigenti norme in materia di igiene e sanità. Tale vendita può avvenire su tutto il territorio nazionale;

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- che la vendita di prodotti agricoli possa essere svolta sia in forma itinerante che in sede fissa. Nel primo caso è necessaria una previa comunicazione al Comune dove è situata la sede dell’azienda di produzione contenente una serie

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di indicazioni, tra le quali le modalità in cui sarà effettuata la vendita, compreso il commercio elettronico. Una volta effettuata la comunicazione, così come per il commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, è necessario attendere che siano trascorsi trenta giorni; per quanto riguarda, invece, la vendita da effettuarsi in forma non itinerante su aree pubbliche ovvero in locali aperti al pubblico, la comunicazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al Comune in cui si intende esercitare la vendita. Qualora si intenda effettuare la vendita mediante un posteggio sulle aree pubbliche, la comunicazione deve contenere anche la richiesta di assegnazione del relativo posteggio, secondo quanto è previsto nella disciplina regionale e comunale di attuazione dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998; - che sono ammessi alla vendita non solo i prodotti non sottoposti a lavorazione ma anche - secondo la nuova definizione codicistica di imprenditore agricolo - quelli «derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa». L’articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n. 228/2001, conferma che la vendita diretta degli agricoltori è esclusa dall’applicazione del D.Lgs. n. 114/1998. Tale esclusione è però legata al fatturato conseguito con tale vendita: il D.Lgs. n. 114/1998 torna, infatti, ad essere applicabile «qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 80 milioni di lire per gli imprenditori individuali, ovvero a 2 miliardi per le società» (Articolo 4, comma 8, del D.Lgs. n.228/2001). 2.6. Per quanto attiene alla vendita su Internet effettuata dal produttore artigiano, la non applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 114/1998 è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti - da parte dei soggetti regolarmente iscritti all’albo delle imprese artigiane - avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. Aderendo alle indicazioni della migliore dottrina, occorre distinguere tra l’attività di tipo promozionale e la vera e propria attività di vendita, ossia, secondo le regole del nostro codice civile, il momento ed il luogo in cui è stata trasferita la proprietà del bene oggetto della vendita. La disposizione del D.Lgs. n. 114/1998 richiede che la vendita abbia luogo nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. Ne consegue che se la vendita - anche se a distanza tramite il sito su Internet - si conclude giuridicamente in detti locali non sussistono problemi all’ammissibilità del commercio on line anche da parte degli artigiani. Ai fini di detta esclusione è fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori, all’interno del sito impiegato per l’attività on line, che la vendita si conclude presso i locali di produzione dell’impresa. 2.7. Per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n.114/1998, ovvero, come per i grossisti dall’ambito di operatività dell’articolo 18, il divieto delle aste on line non è operante. 3. Le aste on line 3.1. Per inquadrare il fenomeno rispetto a quanto sarà detto nel prosieguo, risulta necessario indicare brevemente le principali tipologie di vendita all’asta che si svolgono attraverso Internet. In relazione al più o meno coinvolgimento del soggetto che esercita l’attività di vendita all’asta (c.d. banditore d’asta) si avranno: a) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di quest’ultimo; b) aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi; c) aste in cui il banditore d’asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione. 3.2. Dal punto di vista della qualità personale dei soggetti che vi operano, le aste on line possono essere: a) aste tra professionisti (business to business), nelle quali i partecipanti all’asta non rivestono lo status di consumatori;

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b) aste tra professionisti e consumatori (business to consumer), nelle quali gli acquirenti sono consumatori;

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c) aste tra consumatori e professionisti (consumer to business), nelle quali è il consumatore ad indicare il prodotto che intende acquistare; d) aste tra consumatori (consumer to consumer). Il termine «professionista» è usato per indicare la controparte contrattuale dei consumatori secondo la normativa sia comunitaria che nazionale in tema di tutela consumatori. 3.3. Per quanto attiene alle modalità di fissazione del prezzo di vendita, le più comuni forme sono le seguenti: - asta al rialzo (c.d. asta inglese), in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo minimo indicato dal venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta; - asta al ribasso (c.d. asta olandese), in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta; - asta segreta al prezzo massimo, nella quale ogni interessato al bene offre, per iscritto, un prezzo massimo. Le offerte vengono raccolte, nei limiti temporali fissati, e rese pubbliche contemporaneamente con l’aggiudicazione all’offerta più elevata; - asta con riserva, in cui la vendita viene aggiudicata solo se le offerte abbiano raggiunto e/o superato il prezzo minimo stabilito. Tale prezzo non viene comunicato durante la gara; - asta con il metodo Vickrey, nella quale la procedura è analoga all’asta al prezzo massimo. La differenza consiste nel fatto che l’aggiudicazione è fatta al miglior offerente per il prezzo di acquisto del secondo migliore offerente. In relazione alla fissazione del prezzo si consideri che questo Ministero, con la circolare 24 ottobre 2001, n. 3528/C, ha espressamente escluso, per le vendite effettuate tramite il commercio elettronico, il divieto di vendita sottocosto di cui all’articolo 15, commi 7-9, del D.Lgs. n. 114/1998, come attuato dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218. 4. Le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività 4.1. Tanto premesso, occorre ora considerare gli eventuali requisiti di qualificazione soggettiva necessari per l’esercizio dell’attività di banditore d’asta on line. Da una verifica della normativa applicabile occorre distinguere le ipotesi in cui il banditore d’asta conduca direttamente la vendita di beni propri ovvero di beni altrui, da quella in cui detto soggetto mette unicamente a disposizione il sito web per lo svolgimento delle aste, senza prendere parte ad alcuna delle operazioni medesime (come indicato al precedente punto 3.1). Nei primi due casi, l’attività è soggetta alle previsioni di cui all’articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (nel prosieguo indicato come Tulps). Tale articolo prevede che «non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita (…) senza la licenza del Questore» (comma 1). Il comma 3 di detto articolo stabilisce che «la licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati». La menzionata disposizione non fa parola delle vendite all’asta che si ritengono comprese, sulla base dell’articolo 205 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del Tulps) che precisa che tra le «agenzie di affari» si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Questa indicazione consente di considerare agenzie d’affari non solo i soggetti che si offrono quali intermediari, rispetto ad affari altrui, ma anche i soggetti che, attraverso tale forma di organizzazione dell’attività, intendono vendere anche beni propri.

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Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 163, comma 2, lett. b) e d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari è ora di competenza dei Comuni, «ad esclusione di quelle relative

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all’attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni», che restano dunque in capo al Questore. 4.2. Nei casi sopra indicati di aste in cui il banditore d’asta svolge un ruolo di intermediario, trattandosi di una agenzia di vendita mediante pubblico incanto, la competenza al rilascio della licenza deve intendersi rimasta in capo al Questore, al quale l’interessato deve richiedere il rilascio della licenza indicando, secondo quanto previsto dall’articolo 204 del Regolamento di esecuzione del Tulps: - la natura degli affari a cui si vuole attendere; - la tariffa delle operazioni; - la sede dell’esercizio e l’insegna. Per l’attività svolta attraverso Internet, saranno indicati il tipo di beni che si intende porre in vendita all’asta (o consentire di porre in vendita), il compenso previsto per le operazioni di intermediazione, la sede legale ed il nome di dominio che identifica il sito web utilizzato. La licenza ha validità di un anno dalla data di rilascio ed è rinnovata automaticamente a seguito del pagamento della relativa tassa di concessione governativa. 4.3. Nell’ipotesi in cui il banditore d’asta si limiti a mettere a disposizione il servizio di contatto, ovvero lo strumento tecnologico, senza intervenire direttamente nella gara, si avrebbe attività di mediazione, soggetta alle regole di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253 o in quelle dettate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. Nell’ambito della legge n. 253/1958 rientra l’attività di mediazione pubblica su merci ovverosia la vendita all’incanto di merci e derrate e in tutti gli altri incarichi attribuiti al mediatore dagli articoli 1515-1516 cod. civ. (Articolo 27, legge n. 272/1913, richiamato dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 253/1958), ad eccezione della negoziazione dei valori pubblici (mediatori c.d. «pubblici» iscritti nel ruolo speciale degli agenti di affari in mediazione presso le Camere di commercio). Nell’ambito della legge n. 39/1989 sono invece comprese le attività per le quali è richiesta, sempre presso la competente Camera di commercio, l’iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in mediazione. L’esclusione dell’applicazione dell’articolo 115 Tulps è peraltro coerente con l’articolo 4 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che enuncia il principio di assenza di autorizzazione preventiva per l’esercizio dell’ «attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione». Si consideri però che la giurisprudenza amministrativa ha escluso che le attività delle agenzie di vendita all’asta siano da equiparare all’attività di mediazione (Cons. Stato, Sez. I, 17 gennaio 1984, n. 259), ma tale decisione non può essere accolta, in quanto fa riferimento alle fattispecie di «agenzie di vendite all’asta per conto terzi», attività che, com’è noto, non rientra nella fattispecie della mediazione che, da giurisprudenza costante, anche nell’ipotesi in cui è svolta dietro «mandato a titolo oneroso» (c.d. mediazione unilaterale) deve mantenere il carattere di equidistanza ed imparzialità rispetto alle parti contraenti (v., tra tante, Trib. Roma, 29 aprile 1998; Cass., 6 novembre 1982, n. 5861; Cass., 9 febbraio 2000, n. 1447; Cass., 6 aprile 2000, n. 4327). 4.4. Quanto detto necessita peraltro di ulteriori notazioni. Il Tulps prende in considerazione una particolare modalità di svolgimento dell’attività che richiede un controllo di tipo pubblico rispetto agli interessi pubblici di tutela della fede pubblica e dell’economia. Questo significa che la disciplina prevista nel suddetto articolo 115 - tranne il caso dei mediatori, per i quali è stata indicata espressa deroga (Articolo 3, della legge n. 253/1958; Articolo 5, comma 1, della legge n. 39/1989) e permane solo l’obbligo di iscrizione al Ruolo ordinario o speciale, a seconda dei casi - non sostituisce ma integra le altre previsioni normative che distinguono un operatore economico da un altro. Ne consegue che:

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a) i soggetti giuridicamente titolari dei prodotti che vendono all’asta, sia perché produttori degli stessi ovvero perché regolarmente acquistati, sono anzitutto tenuti al rispetto delle regole stabilite in via generale per l’esercizio dell’attività. In particolare: - con riferimento ai produttori agricoli, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 228/2001 e, allorquando vendono ai consumatori, i limiti di fatturato che escludono l’applicazione del D.Lgs. n. 114/1998, superati i quali l’eventuale vendita all’asta rientra nel divieto di cui all’articolo 18; - con riferimento ai produttori artigiani, il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 443/1985, con l’obbligo che la vendita all’asta si concluda giuridicamente nei locali di produzione, rientrandosi, in caso contrario, nell’ambito del divieto di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 114/1998; - con riferimento ai grossisti, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 114/1998 e dei relativi chiarimenti di cui alla menzionata circolare n. 3487/C; b) i soggetti che vendono prodotti di cui non sono proprietari, compiendo tale attività nel prevalente interesse altrui, sono tenuti al rispetto delle regole previste per dette fattispecie di intermediazione: si pensi, per es., al contratto di commissione o a quello di agenzia, nonché alle previsioni della disciplina amministrativa applicabile (per es. per gli agenti di commercio, la previa iscrizione al ruolo, di cui alla legge n. 204/1985). 4.5. Per i mediatori (ora denominati agenti di affari in mediazione) si ricorda che è incompatibile con detta attività con l’esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare (articolo 24 della legge n. 272/1913; articolo 5, comma 3, della legge n. 39/1989). Per «commercio» - come questo Ministero ha chiarito con la circolare 12 giugno 1985, n. 3077/C - deve intendersi, «salvo che non risulti oggettivamente un significato diverso, all’intero arco delle attività indicate nel primo comma dell’articolo 2195 cod. civ. Ne discende che il divieto stabilito [dalla legge] riguarda non solo il commercio in senso astratto, ma anche le altre attività imprenditoriali (...)». I mediatori professionali in affari su merci devono altresì rispettare gli obblighi previsti nell’articolo 1760 cod. civ. che prevede la conservazione dei campioni di merce (nella vendita su campione di cui all’articolo 1522 cod. civ.), finché sussista la possibilità di controversia sull’identità di questa. L’inosservanza di quest’obbligo fa sorgere la responsabilità per la violazione dell’articolo 665 cod. pen. e dell’articolo 1764 cod. civ., disposizioni parimenti applicabili nei confronti del mediatore che presti la propria attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o di cui sia a conoscenza dello stato di incapacità (articolo 1764, ultimo comma). I mediatori, siano essi iscritti nel ruolo ordinario o in quello speciale, sono tenuti al rispetto del segreto professionale in base all’articolo 25 del D.P.R. n. 1926/1960, che richiama implicitamente l’articolo 622 cod. pen. I mediatori che nella conduzione della loro attività, si servono di moduli o formulari prestampati contenenti le condizioni generali di contratto sono tenuti a depositarne copia presso la Commissione provinciale della Camera di Commercio ove si è ottenuta l’iscrizione. Tali regole vanno tenute presenti anche nell’ipotesi in cui si voglia svolgere l’attività di intermediazione, ponendo a disposizione un sito web per lo svolgimento di aste on line. 5. Ulteriori indicazioni per gli operatori 5.1. Alla luce di quanto detto e ai fini di una maggiore certezza e tutela degli utenti rispetto alle attività legittime di vendita all’asta on line, si richiama l’attenzione sugli aspetti di seguito indicati che dovranno essere tenuti presenti nella predisposizione del sito utilizzato per la conduzione dell’attività e nelle condizioni generali di contratto che regolano, tra le parti, la relativa dinamica negoziale. a) Identificazione del banditore d’asta Anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della direttiva comunitaria 2000/31/CE e considerando gli obblighi di informazione già previsti nel nostro ordinamento (v. l’articolo 2250 cod. civ.), i soggetti che esercitano aste on line devono presentare all’interno del sito, con modalità tali da rendere facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni:

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- la denominazione dell’impresa;

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- l’indirizzo geografico dove è la sede; - il numero di iscrizione al Registro delle imprese e al REA, con l’indicazione della relativa Camera di commercio ove è stata ottenuta detta iscrizione; - il codice fiscale ed il numero della partita IVA; - l’indicazione della data e del numero di iscrizione agli albi, ruoli, elenchi o registri o simili, eventualmente necessari per la legittimazione soggettiva all’esercizio dell’attività, nonché dell’ente competente rispetto a detta iscrizione; - l’indicazione degli estremi delle eventuali comunicazioni, autorizzazioni, licenze e simili necessarie per l’esercizio dell’attività, nonché dell’ente competente sulle medesime; - l’indicazione degli estremi della licenza di cui all’articolo 115 Tulps, per i soggetti tenuti a richiederla. Se il rilascio della licenza è stato soggetto a cauzione o ad altre condizioni, devono essere indicate l’importo della cauzione e le condizioni cui è sottoposta l’attività dell’operatore; - gli estremi che permettono di contattare rapidamente con l’operatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l’indirizzo di posta elettronica. b) Identificazione dei soggetti che partecipano alle aste Il banditore d’asta è tenuto - ex articolo 119 Tulps - ad identificare con certezza l’identità dei soggetti che intendono partecipare alle aste on line e che richiedono l’iscrizione (o registrazione) al sito attraverso il quale tale vendita è effettuata. Ai fini di detta partecipazione tali soggetti dovranno indicare tutti i dati anagrafici e potranno essere identificati attraverso l’impiego della firma digitale, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, ovvero in mancanza di questa mediante la comunicazione - anche via fax - della richiesta di iscrizione accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. Nell’ambito della procedura d’asta è ammessa la possibilità che il partecipante - una volta che sia stato previamente identificato con certezza da parte del banditore d’asta - utilizzi uno pseudonimo, ovvero una password. c) Informazione sulla modalità di asta Gli interessati alla partecipazione all’asta, siano essi venditori che acquirenti, devono essere posti in condizione di conoscere, con esattezza: - la tipologia di asta; - la procedura attraverso la quale lo svolgimento della medesima; - le modalità di formazione del prezzo di acquisto o di vendita; - le regole di aggiudicazione e le relative comunicazioni; - le indicazioni relative alla consegna ed al pagamento del bene. In particolare deve sempre essere indicato il limite temporale dell’offerta nonché il suo esito. d) Informazioni sul bene posto in vendita all’asta Funzionale alla correttezza della procedura d’asta è l’esatta identificazione del bene che è oggetto di detta procedura. Al riguardo, il banditore d’asta è tenuto ad informare gli interessati circa la denominazione legale del bene, le sue caratteristiche ed ogni informazione atta a consentire la sua l’esatta identificazione (per es. marca, modello, numero di serie, matricola, etc.), nonché lo stato in cui questo si trovi (nuovo, usato, etc.), al fine di consentire una sua corretta valutazione circa il possibile prezzo. Il bene può essere anche illustrato attraverso una foto digitalizzata, con una risoluzione sufficiente a non determinare una percezione del bene diversa da quella che dalla descrizione può ragionevolmente attendersi.

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Nel caso in cui si tratti di particolari beni, come quelli di antiquariato, quadri e simili, il banditore d’asta può accompagnare la presentazione del bene con una perizia richiesta ad esperto del settore di chiara fama ovvero chiedendo apposita perizia ad i soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti presso la Camera di commercio territorialmente competente. Qualora il banditore d’asta si limiti unicamente a mettere a disposizione il sito per l’attività di vendita all’asta, deve stabilire a carico delle parti venditrici (o compratrici nel caso di asta inversa) l’obbligo di corretta informazione sul bene posto in vendita. e) Obiettività ed imparzialità del procedimento A questo riguardo, al fine di garantire la regolarità delle gare, il sistema organizzato dal banditore d’asta deve prevedere l’impossibilità per gli interessati di iscriversi sia come venditore che come acquirente, nonché prevedere contrattualmente il divieto per i partecipanti di tenere un qualsiasi comportamento tale da alterare la competizione, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, nell’alterare o tentare di alterare i prezzi di vendita o le altre condizioni contrattuali delle offerte, ovvero nell’accordarsi, anche tacitamente, con altri soggetti, a questi fini. f) Localizzazione e contestualità dell’asta Le vendite all’asta, a cagione degli interessi pubblici di tutela della fede pubblica e del trasparente comportamento degli operatori richiedono la contestuale presenza fisica degli offerenti e del banditore nel luogo in cui l’asta ha il suo svolgimento. Tale requisito, esteso dalla giurisprudenza all’ipotesi della vendita all’asta effettuata mediante televisione (vietata ai sensi dell’articolo 18, comma 5, con gli stessi limiti applicativi già esaminati), deve intendersi operante per le procedure di asta pubblica secondo la disciplina amministrativa (articolo 63 e segg. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato), ovvero secondo la vendita agli incanti prevista dal codice di procedura civile (articolo 534 e segg.). Considerato che le regole delle aste pubbliche non trovano applicazione alle aste tra soggetti privati, il requisito di contestualità non giustifica, per ciò solo, il diniego di rilascio della licenza di cui all’articolo 115 del Tulps. Infatti per motivare tale diniego si è ritenuto che l’asta televisiva «non consente in alcun modo di controllare la provenienza e la genuinità delle offerte compiute mediante comunicazioni telefoniche, sia da parte del banditore d’asta sia da parte dell’Autorità di P.S. preposta alla relativa vigilanza» (in questi termini si è espresso il TAR Liguria, 22 dicembre 1983, n. 781). La limitate possibilità di controllo evidenziate per le aste televisive non si riscontrano nelle aste realizzate attraverso Internet laddove, come si è indicato, le applicazioni della tecnica informatica e telematica consentono l’individuazione con certezza dei partecipanti e la riconducibilità a questi delle relative offerte. Si ritengono pertanto sufficienti a garantire gli interessi pubblici i controlli che possono essere attivati, sia in generale che in relazione al rispetto di quanto stabilito in sede di rilascio della licenza (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. I, 17 gennaio 1984, n. 259). g) Conclusione del contratto Salvo che non sia stabilito diversamente, ai sensi di quanto indicato dall’articolo 1336 cod. civ., la vendita all’asta è una offerta al pubblico e non un invito a contrattare rispetto al quale il banditore d’asta (o il venditore qualora sia soggetto diverso) si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.

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Ad avviso di questo Ministero, il contratto sotteso alla vendita all’asta si perfeziona dalla combinazione tra la manifestazione di volontà dei partecipanti e l’automatismo della regola procedimentale stabilita per individuare quale sia la manifestazione di volontà idonea alla quantificazione definitiva del prezzo del bene. In sostanza, se si prende ad esempio l’asta inglese (al migliore offerente al rialzo), le dichiarazioni emesse dai partecipanti sono

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volte a completare il contratto con l’indicazione del corrispettivo rispetto al quale si obbligano, fatta salva la loro decadenza in caso dell’indicazione, da parte di altri partecipanti, di un corrispettivo più elevato. Ne consegue che il banditore d’asta, nell’aggiudicazione al vincitore della gara, non fa altro che compiere un atto di mero accertamento che si fonda su un giudizio meccanico di identificazione dell’accettazione che, per le sue espressioni matematiche di determinazione del corrispettivo, è già qualificata come idonea dalle regole procedimentali che disciplinano l’asta. Da ciò consegue che il contratto si conclude nel momento dell’aggiudicazione e nel luogo in cui si trova il venditore. Trattandosi di vendita effettuata tramite Internet non è agevole stabilire quale sia il luogo di conclusione del contratto. Al riguardo si ritiene che, in mancanza di indicazioni contrarie da parte del venditore, il contratto si concluda presso la sede dell’impresa ovvero il domicilio se questi è un consumatore. A conferma di tale soluzione si consideri che il legislatore comunitario, all’articolo 2, lett c), della direttiva 2000/31/CE, nel definire «stabilito» il soggetto che presta un servizio della società dell’informazione, ha individuato il luogo di stabilimento in quello ove è presente un suo insediamento non temporaneo. Il luogo di stabilimento per le società che forniscono servizi tramite Internet - precisa il considerando n. 19 della direttiva - non è il luogo nel quale si trova la tecnologia o gli strumenti utilizzati né dove il sito è accessibile ma il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. Qualora il prestatore sia stabilito in diversi luoghi è necessario determinare quello dal quale è svolto il servizio in questione, se ciò non è possibile si fa riferimento a quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico. Si ricorda, al riguardo, che l’espressa indicazione della conclusione del contratto nei locali dell’impresa è condizione necessaria affinché i produttori industriali ed artigiani, secondo quanto già chiarito ai precedenti punti 2.3 e 2.6, qualora vendano direttamente ai consumatori, siano esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 114/1998 e, quindi, del divieto di cui all’articolo 18. Una volta accertato il vincitore de ve essere assicurata idonea informativa a questi ed a tutti i soggetti partecipanti alla gara. h) Applicazione del decreto sui contratti a distanza Com’è noto, l’articolo 2, lett. e), del D.Lsg. 22 maggio 1999, n. 185, recante l’attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, esclude l’applicazione del decreto ai contratti «conclusi in occasione di una vendita all’asta». Tale disposizione, nel confermare la possibilità - come indicato in questa circolare - di legittime vendite all’asta dirette ai consumatori, esclude in via generale l’applicazione del decreto ma ciò non esclude che le previsioni di tutela dei consumatori ivi previste (in particolare quelle sul diritto di recesso) possano pattiziamente essere indicate, dal banditore d’asta, nell’ambito delle condizioni generali di contratto che regolano la negoziazione attraverso il sito. i) Responsabilità generale per danno da prodotti Tra le disposizioni di cui si richiama l’osservanza, si ricorda l’applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, sulla responsabilità per danno da prodotto, cui sono tenuti i produttori, compresi quelli agricoli sulla base delle modifiche introdotte all’articolo 2 e 3 di detto decreto, ad opera dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 25. Questa responsabilità incombe, ovviamente, in capo ai produttori che pongono direttamente in vendita all’asta i propri prodotti.

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Si consideri, tuttavia, che anche il venditore di prodotti altrui soggiace alla stessa responsabilità, nelle ipotesi indicate all’articolo 3, comma 4 ed all’articolo 4. Sul regime di responsabilità legato alla circolazione dei prodotti, si richiama inoltre all’attenzione anche quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115, in tema di sicurezza generale dei prodotti che, oltre al produttore, impone penetranti obblighi di sicurezza nei confronti dei consumatori anche a carico del distributore, tra i quali, l’obbligo di ritiro del prodotto qualora questo risulti non più sicuro, secondo quanto stabilito nel decreto. l) Garanzie ed assicurazioni Il rilascio della licenza di cui all’articolo 115 Tulps, prevista per finalità di controllo pubblico sull’attività, non può essere invocato per escludere o diminuire eventuali responsabilità civili o penali dei titolari. Ne consegue che restano in capo al banditore d’asta ed ai soggetti che prendono parte alle vendite all’asta, tutti gli obblighi e le responsabilità stabilite dalla legge a seconda delle attività e del quadro giuridico nel quale queste sono compiute. In particolare, in tema di compravendita, devono essere tenute presenti le garanzie previste, a vantaggio del compratore, dal nostro codice civile agli articoli 1483-1489 (garanzia per evizione), agli articoli 1490-1495 (garanzia per vizi) e all’articolo 1497 (garanzia per mancanza delle qualità promesse). Le garanzie per l’acquirente nella vendita all’asta on line, sono strettamente legate alla accuratezza nella descrizione del bene (di cui si è detto alla precedente lettera d), di questo punto), poiché nella garanzia per vizi l’esclusione della garanzia è operativa se i vizi della cosa erano facilmente riconoscibili al momento della vendita o conosciuti dall’acquirente e ciò appare difficile da riscontrarsi non potendo l’acquirente, nella vendita tramite Internet, procedere all’esame del bene al momento dell’acquisto. Per quanto attiene alla mancanza di qualità promesse, oltre a quanto indicato all’articolo 1497 cod. civ., si tenga conto del futuro recepimento nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. La tutela prevista dalla direttiva a vantaggio del consumatore è legata, tra l’altro, al «difetto di conformità del bene al contratto», intendendosi con tale difetto anche la non rispondenza del bene alla descrizione fatta dal venditore. Al fine di ridurre la possibile incidenza di detti rischi si invitano i banditori d’asta a prevedere idonea copertura assicurativa a vant aggio dei compratori, di guisa che questi possano ottenere il rimborso del prezzo di acquisto del bene nel caso in cui questo non corrisponda alle caratteristiche indicate sul sito. m) Tutela dei dati personali e sicurezza informatica Si ricorda che tutta la procedura di vendita all’asta, prevede la memorizzazione di dati, tra i quali anche dati personali, per i quali valgono le regole previste nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (e successive modificazioni ed integrazioni), nel D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e nella legge 3 novembre 2000, n. 235. Il banditore d’asta deve pertanto applicare alla gestione del sito ed a tutte le comunicazioni telematiche le procedure e le misure di sicurezza ritenute idonee, allo stato delle conoscenze tecniche ed informatiche, a garantirne la sicurezza e ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo nella registrazione o nella elaborazione, distruzione e perdita di informazioni e/o dati trasmessi. Tutte le memorizzazioni, a disposizione della autorità per gli eventuali controlli, devono essere conservate adottando le idonee misure di sicurezza fisiche e logiche. Si ricorda che l’obbligo di registrazione giornaliera di tutte le operazioni, con l’indicazione della data, delle generalità dei soggetti partecipanti alle medesime, del compenso pattuito e dell’esito di dette operazioni, è sancito dagli articoli 119 e 120 Tulps e dagli articoli 219 e 220 del Regolamento di esecuzione.

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In relazione alle aste on line devono dunque essere registrate tutte le operazioni compiute durante la giornata in modo tale da consentire la dimostrazione dello svolgimento corretto delle aste medesime. A questo fine, la memorizzazione, realizzata anche per ogni singola asta, deve comprendere, in via esemplificativa, la pagina web contenente l’offerta e la descrizione del prodotto, la data di avvio dell’asta, il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicatario dell’offerta, il prezzo pagato, nonché le modalità di consegna e di pagamento qualora queste informazioni siano state parte integrante dell’offerta. n) Controversie La direttiva comunitaria 2000/31/CE, più volte citata, all’articolo 17, prevede che gli Stati membri incoraggino «gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte». Più di recente la Commissione europea, con la raccomandazione 2001/310/CE del 19 aprile 2001, ha indicato i principi generali applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione delle controversie in materia di consumo. Si invitano pertanto i banditori d’asta a prevedere idonee forme di soluzione delle controversie che possono sorgere in relazione alla procedura ed aggiudicazione dell’asta tra le quali il ricorso alla conciliazione o all’arbitrato presso le Camere di commercio, secondo il regolamento da queste stabilito, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lett. a), della legge n. 580/1993. o) Legge applicabile Per i banditori d’asta che sono stabiliti in Italia, indipendentemente se il nome di dominio che identifica il sito sia stato rilasciato da Naming Authority di altri paesi, non è ammesso il rinvio a legge straniera quale legge applicabile alle condizioni generali di contratto che regolano i rapporti tra le parti. Quanto detto si ricava dagli articoli 16 e 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, (recante la Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che fa salva la prevalenza delle disposizioni italiane che «in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera» (Articolo 17) e, tra le leggi di applicazione necessaria, si devono senz’altro annoverare le disposizioni del Tulps e del suo Regolamento di esecuzione. 5.2. Ai fini del rispetto delle indicazioni sopra richiamate, al di là dei puntuali obblighi sanciti dalla legge, si invita l’organo competente al rilascio della licenza di cui all’articolo 115 Tulps a tenere in debito conto quanto previsto nell’articolo 116 di detto testo unico. Ai sensi di questo articolo il Questore, sentita la Camera di commercio «può subordinare il rilascio della licenza al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata». Tale cauzione è stabilita a gar anzia di tutte le obbligazioni inerenti l’esercizio e dell’osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza (articolo 116, comma 2); lo svincolo di detta cauzione può essere ordinato dal Questore solo se siano decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio ed «il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell’esercizio medesimo» (articolo 116, comma 3). Ne consegue che risulta opportuno che nella richiesta della licenza, il soggetto interessato dichiari le modalità di conduzione dell’attività, con particolare riguardo a quelle stabilite per la tutela degli utenti, e che nel rilascio della licenza si tenga conto di tali indicazioni nella graduazione della eventuale cauzione cui subordinare detto rilascio.

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5.3. Per conseguire una maggiore uniformità delle condizioni di esercizio dell’attività di vendita all’asta on line, questo Ministero ricorda che la direttiva comunitaria 2000/31/CE, all’articolo 16, prevede l’incoraggiamento da parte degli Stati membri «all’elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all’efficace applicazione degli articoli da 5 a 15 della direttiva». In questa direzione, l’elaborazione di codici di condotta sulle aste on line - che trovano nell’Osservatorio permanente sul commercio elettronico, istituito presso questo Ministero con il D.M. 27 novembre

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1998, idonea sede di definizione degli interessi – possono contribuire ad assicurare un maggiore livello di tutela del mercato e dei consumatori ed utenti, nonché ad uniformare le condizioni di rilascio della licenza di cui all’articolo 115 Tulps. 6. Le sanzioni e l’organo competente 6.1. Per quanto riguarda le sanzioni, occorre distinguere se queste attengano alla violazione delle disposizioni concernenti la qualificazione soggettiva del banditore d’asta, come precedentemente indicato, da quelle relative alla violazione delle regole contenute nel Tulps. Nella prima ipotesi, la natura e l’entità delle sanzioni, nonché l’organo competente all’irrogazione delle medesime, sono specificate nelle relative leggi. Per quanto attiene al Tulps, l’esercizio non autorizzato della vendita all’asta ovvero esercitato «oltre le prescrizioni della legge o dell’autorità» è punito - ex articolo 17-bis - con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uno a sei milioni di lire. 6.2. Si ricorda infine che, qualora l’attività rientri nell’ambito del divieto di cui all’articolo 18 del D.Lgs. n. 114/1998 (si pensi al caso del produttore agricolo che, vendendo all’asta al consumatore superi i limiti fissati dal D.Lgs. n. 228/2001), trova applicazione l’articolo 22 di detto decreto. Al riguardo, si consideri che il comma 7 dell’articolo 22 prevede che «per le violazioni (…) l’autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. (…)». Sul punto, trattandosi di attività svolte attraverso Internet, potrebbero crearsi incertezze circa il luogo in cui è avvenuta la violazione. Si ritiene, pertanto, che debba farsi riferimento al Comune nel cui territorio è situata la sede legale del soggetto autore della violazione della legge. Qualora la violazione sia rilevata da parte degli organi di vigilanza di altro Comune, sarà fatta segnalazione al Comune di competenza, ai fini dell’applicazione delle sanzioni. (Omissis) IL MINISTRO ( Prof. Antonio Marzano )

*** Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70: Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno Articolo 1 - Finalità 1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico. 2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto: a) I rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l’applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico; b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni; c) le intese restrittive della concorrenza; d) le prestazioni di servizi della società dell’informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo; e) le attività, dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;

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f) la rappresentanza e la difesa processuali;

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g) i giochi d’azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l’elemento aleatorio è prevalente. 3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “servizi della società dell’informazione”: le attività economiche svolte in linea -on line- nonché i servizi definiti dAll’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni; b) “prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione; c) “prestatore stabilito”: il prestatore che esercita effettivamente un’attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore; d) “destinatario del servizio”: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; e) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. f) “comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali: 1) le informazioni che consentono un accesso diretto all’attività dell’impresa, del soggetto o dell’organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica; 2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo; g) “professione regolamentata”: professione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; h) “ambito regolamentato”: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate. L’ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne: 1) l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica; 2) l’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore. 2. L’ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a: a) le merci in quanto tali nonché le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di cui all’articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l’esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie; b) la consegna o il trasporto delle merci; c) i servizi non prestati per via elettronica. 3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di settore. Articolo 3 - Mercato interno

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1. I servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell’ambito regolamentato e alle norme del presente decreto. 2. Le disposizioni relative all’ambito regolamentato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. 3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Articolo 4 - Deroghe all’articolo 3 1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 3, non si applicano nei seguenti casi: a) diritti d’autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 70 e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n.169, nonché diritti di proprietà industriale; b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica; c) l’articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia di pubblicità degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; d) all’attività assicurativa di cui all’articolo 30 e al titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all’articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE; e) facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al loro contratto; f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori; g) validità dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono soddisfare requisiti formali; h) ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica. Articolo 5 - Deroghe 1. La libera circolazione di un determinato servizio della società dell’informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell’autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di: a) ordine pubblico, per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana; b) tutela della salute pubblica; c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso concreto, sono: a) necessari riguardo ad un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi; b) proporzionati a tali obiettivi. 3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, l’autorità competente, per il tramite del Ministero delle attività produttive ovvero l’autorità indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento: a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che erano inadeguati;

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b) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente comunicazione al Ministero competente.

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4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell’urgenza. Articolo 6 - Assenza di autorizzazione preventiva 1. L’accesso all’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente. 2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell’informazione. Articolo 7 - Informazioni generali obbligatorie 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta; h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; i) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. 2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1. 3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62. Articolo 8 - Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale 1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: a) che si tratta di comunicazione commerciale; b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale; c) che si tratta di un’offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso; d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

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Articolo 9 - Comunicazione commerciale non sollecitata

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1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l’indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al prestatore. Articolo 10 - Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate 1. L’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi. Articolo 11 - Esclusioni 1. Il presente decreto non si applica a: a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione; b) contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri; c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione. Articolo 12 - Informazioni dirette alla conclusione del contratto 1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall’articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano; f) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. 2. Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Articolo 13 - Inoltro dell’ordine 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.

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2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

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3. L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. Articolo 14 - Responsabilità nell’attività di semplice trasporto - Mere conduit 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse; 2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Articolo 15 - Responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea - caching 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. 2. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. Articolo 16 - Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni - hosting - 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore. 3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

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Articolo 17 - Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza

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1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente. Articolo 18 - Codici di condotta 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l’adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive e alla Commissione Europea con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico. 2. Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un’altra lingua comunitaria. 3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana. Articolo 19 - Composizione delle controversie 1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell’Unione Europea per l’inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie. 2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell’informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. Articolo 20 - Cooperazione 1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto è accessibile anche per via telematica. 2. Il Ministero delle attività produttive, provvederà affinché sul proprio sito siano rese tempestivamente disponibili per le Amministrazioni pubbliche, i destinatari e i fornitori di servizi: a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta elaborati con le associazioni di consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281; b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza; c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie sui servizi della società dell’informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale nonché informazioni su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.

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Articolo 21 - Sanzioni 1. Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9,10 e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Articolo 22 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’amministrazione digitale (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario. Versione consolidata con le integrazioni e modifiche introdotte con Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n.159: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, n.99 - Supplemento Ordinario) Capo I - PRINCIPI GENERALI Sezione I - Definizioni, finalità e ambito di applicazione Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; b) autenticazione informatica: la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l’identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso; c) carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche; f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva; g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; h) chiave privata: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

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i) chiave pubblica: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

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l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti; m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione; n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione; u) gestione informatica dei documenti: l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica; bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione 1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione. 3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV, relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

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5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.

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6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Sezione II - Diritti dei cittadini e delle imprese Articolo 3 - Diritto all’uso delle tecnologie 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. 1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 1-ter. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.». Articolo 4 - Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. Articolo 5 - Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche 1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Articolo 6 - Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. Articolo 7 - Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza 1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza. Articolo 8 - Alfabetizzazione informatica dei cittadini 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

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Articolo 9 - Partecipazione democratica elettronica 1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. Articolo 10 - Sportelli per le attività produttive 1. Lo sportello unico di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l’utenza anche in via telematica. 2. Gli sportelli unici consentono l’invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall’utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l’adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell’intero territorio nazionale, lo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l’interoperabilità delle soluzioni individuate. 4. Lo Stato realizza, nell’ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all’articolo 11. Articolo 11 - Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato “Registro”, il quale contiene l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica. 2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito. 4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive. 5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti. 6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Sezione III - Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali Articolo 12 - Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa. 1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

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1-bis. Gli organi di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l’attuazione delle disposizioni del presente decreto.

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1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71. 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. 4. Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. 5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l’intervento di privati. Articolo 13 - Formazione informatica dei dipendenti pubblici 1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Articolo 14 - Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali 1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. 2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71. 3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale. 3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive. Articolo 15 - Digitalizzazione e riorganizzazione 1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

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2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

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3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea. Articolo 16 - Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie 1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione; b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali; c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie; e) detta norme tecniche ai sensi dell’articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice. Articolo 17 - Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell’amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità. 1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro.

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Articolo 18 - Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica 1. È istituita la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato. 2. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (d’ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all’articolo 17. 3. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica. 5. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria. 6. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente Articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Articolo 19 - Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l’aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita. 3. All’onere derivante dall’attuazione dei presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Capo II - DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI ESCRITTURE Sezione I - Documento informatico Articolo 20 - Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. 1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

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3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

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4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. Articolo 21 - Valore probatorio del documento informatico sottoscritto 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. 3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie. Articolo 22 - Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione. 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l’operazione. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. 4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Articolo 23 - Copie di atti e documenti informatici 1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: “riproduzioni fotografiche” è inserita la seguente: “, informatiche”.

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2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

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2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71. 5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. 6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sezione II - Firme elettroniche e certificatori Articolo 24 - Firma digitale 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata. 2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’Articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso. Articolo 25 - Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L’autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 3. L’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5. Articolo 26 - Certificatori

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1. L’attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di

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amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. L’accertamento successivo dell’assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa. 3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell’Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all’articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE. Articolo 27 - Certificatori qualificati 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 26. 2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre: a) dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione; b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71; c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate; d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5; e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi. 3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice. 4. Il CNIPA procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa. Articolo 28 - Certificati qualificati 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito; d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato; e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l’integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. 3. Il certificato qualificato può contere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

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a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

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b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. 4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo. Articolo 29 - Accreditamento 1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA. 2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo Articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l’impegno al rispetto delle regole tecniche. 3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre: a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione. 7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. 8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE. 9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 30 - Responsabilità del certificatore 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l’affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d’aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: a) sull’esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati; b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato; c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi; d) sull’adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall’articolo 32.

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2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, salvo che provi d’aver agito senza colpa.

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3. Il certificato qualificato può contenere limiti d’uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite. Articolo 31 - Vigilanza sull’attività di certificazione 1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei certificatori qualificati e accreditati. Articolo 32 - Obblighi del titolare e del certificatore 1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. 2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. 3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’articolo 19, certificati qualificati deve inoltre: a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all’attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 71; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione; f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare; g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71; h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati; i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione; l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore; m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

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4. Il certificatore è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

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5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della persona cui si riferiscono. Articolo 33 -Uso di pseudonimi 1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. Articolo 34 - Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di accreditarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l’Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati; b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. 2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all’articolo 71. 3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all’articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. 4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. Articolo 35 - Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso da parte di terzi. 2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l’integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. 3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L’apposizione di firme con procedura automatica è valida se l’attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.

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4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione di cui al comma 5.

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5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l’organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. 6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa. Articolo 36 - Revoca e sospensione dei certificati qualificati 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell’attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell’autorità; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni. 2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. 3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale. 4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all’articolo 71. Articolo 37 - Cessazione dell’attività 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. 2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annullamento della stessa. L’indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. 3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. 4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell’attività del certificatore accreditato tramite l’elenco di cui all’articolo 29, comma 6. Sezione III - Pagamenti, libri e scritture Articolo 38 - Pagamenti informatici 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia. Articolo 39 - Libri e scritture

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1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

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Capo III - FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Articolo 40 - Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. Articolo 41 - Procedimento e fascicolo informatico 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. 2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione: a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell’oggetto del procedimento; e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater. 2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990. 3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime. Articolo 42 - Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

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1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla

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predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71. Articolo 43 - Riproduzione e conservazione dei documenti 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. 3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Articolo 44 - Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce: a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l’integrità del documento; c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. Capo IV - TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Articolo 45 - Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. Articolo 46 - Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite. Articolo 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

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2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

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a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. Articolo 48 - Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. Articolo 49 - Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. Capo V - DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni Articolo 50 -Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

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2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto. Articolo 51 - Sicurezza dei dati 1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71 garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Articolo 52 - Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. Articolo 53 - Caratteristiche dei siti 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54. 2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. 3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1. Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima. 2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

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2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

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3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento. Articolo 55 - Consultazione delle iniziative normative del Governo 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica. Articolo 56 - Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003. Articolo 57 - Moduli e formulari 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. 2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. Sezione II - Fruibilità dei dati Articolo 58 - Modalità della fruibilità del dato 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato. 2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari. 3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali. Articolo 59 - Dati territoriali

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1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

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2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività. 3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali. 4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2. 5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l’utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati. 6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall’articolo 50, il direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni. Articolo 60 - Base di dati di interesse nazionale 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. 3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2. 4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Articolo 61 - Delocalizzazione dei registri informatici

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1. Fermo restando il termine di cui all’articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente. Articolo 62 - Indice Nazionale delle Anagrafi 1. L’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell’interno definisce le regole di sicurezza per l’accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l’attuazione della normativa vigente. Sezione III - Servizi in rete Articolo 63 - Organizzazione e finalità dei servizi in rete 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. 3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. Articolo 64 - Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE. Articolo 65 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

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a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

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b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell’articolo 64, comma 3. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale. 3. Dalla data di cui all’articolo 64, comma 3, non è più consentito l’invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c). 4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: “2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Sezione IV - Carte elettroniche Articolo 66 - Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d’identità elettronica, e dell’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi: a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; b) l’onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono; c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all’erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio; e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale. 4. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell’interessato ove si tratti di dati sensibili: a) l’indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

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d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

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e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica. 5. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. 6. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego. 7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità. 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Capo VI - SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Articolo 67 - Modalità di sviluppo ed acquisizione 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l’esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Articolo 68 - Analisi comparativa delle soluzioni 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d). 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze. 3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente. 4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

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Articolo 69 - Riuso dei programmi informatici 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni. 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme. 3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni. 4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest’ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati. Articolo 70 - Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili 1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione. Capo VII - REGOLE TECNICHE Articolo 71 - Regole tecniche 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo. 2-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività. 2-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea. CAPO VIII - Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione SEZIONE I - Definizioni relative al sistema pubblico di connettività Articolo 72 - Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

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1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “trasporto di dati”: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; b) “interoperabilità di base”: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; c) “connettività”: l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base; d) “interoperabilità evoluta”: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; e) “cooperazione applicativa”: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. Articolo 73 - Sistema pubblico di connettività (SPC) 1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati. 2. Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema; b) economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Articolo 74 - Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni 1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l’infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità. SEZIONE II - Sistema pubblico di connettività SPC Articolo 75 -Partecipazione al Sistema pubblico di connettività 1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui All’articolo 2, comma 2. 2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 3. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti. Articolo 76 - Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività

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1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. Articolo 77 - Finalità del Sistema pubblico di connettività 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità: a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC; b) garantire l’interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; c) fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati; d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l’infrastruttura interna di comunicazione; e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso; f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Articolo 78 - Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività 1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71, comma 1-bis. 2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Articolo 79 - Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività 1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC. 2. La Commissione: a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse; b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni; c) promuove l’evoluzione del modello organizzativo e dell’architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie; d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71; e) definisce i criteri e ne verifica l’applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all’articolo 82; f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all’articolo 82; g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

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h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l’interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

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3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all’argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti. Articolo 80 - Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività 1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte. 2. Il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l’incarico è rinnovabile. 3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno. 4. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali. 6. La Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all’evoluzione delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all’articolo 87. Articolo 81 - Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione 1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2. 2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Articolo 82 - Fornitori del Sistema pubblico di connettività 1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all’articolo 77. 2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

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3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell’ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o regionale.

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4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti: a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche; b) esperienza comprovata nell’ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica; c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica; d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati. 5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti: a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di esercizio dell’attività; b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati. Articolo 83 - Contratti quadro 1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all’articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. 2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo. Articolo 84 - Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione 1. Le Amministrazioni di cui All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all’articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell’operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC. SEZIONE III - Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA Articolo 85 - Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza di connettività verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 5 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, commi 2 e 3. 3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

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Articolo 86 - Compiti e oneri del CNIPA 1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 83. 2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all’articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato. 3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5. 4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all’articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all’articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti. 5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano. Articolo 87 - Regolamenti 1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l’organizzazione del SPC, per l’avvalimento dei consulenti di cui all’articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all’articolo 82. Capo IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI Articolo 88 - Norme transitorie per la firma digitale 1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico già tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati. Articolo 89 - Aggiornamenti 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice. Articolo 90 - Oneri finanziari 1. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Articolo 91 - Abrogazioni

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1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

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a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A); c) l’articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B). 3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). 3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato. 3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato. Articolo 92 - Entrata in vigore del codice 1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

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Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68: Regolamento concernente disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2005, n.97) Articolo 1 - Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata; b) Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA, l’organismo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dAll’articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata; d) dominio di posta elettronica certificata, l’insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell’estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete; e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore; f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati; g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici; h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici; i) riferimento temporale, l’informazione contenente la data e l’ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata;

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l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;

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m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento. Articolo 2 - Soggetti del servizio di posta elettronica certificata 1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata: a) il mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; b) il destinatario, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata. Articolo 3 -Trasmissione del documento informatico 1. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, è sostituito dal seguente: “ 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.”. Articolo 4 - Utilizzo della posta elettronica certificata 1. La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. 2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. 3. La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione dell’indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto. 4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l’invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell’atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. 5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all’utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l’eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 17. 6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all’articolo 6. 7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15. Articolo 5 (Modalità della trasmissione e interoperabilità) 1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest’ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest’ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. 2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l’interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17.

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Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

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1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. 4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all’articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Articolo 7 - Ricevuta di presa in carico 1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l’avvenuta presa in carico del messaggio. Articolo 8 - Avviso di mancata consegna 1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. Articolo 9 - Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto 1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l’integrità e l’autenticità delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. Articolo 10 - Riferimento temporale 1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi. Articolo 11 - Sicurezza della trasmissione

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1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti includendolo nella busta di trasporto. 2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi. 3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l’integrità e l’inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute. 4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l’esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute. Articolo 12 - Virus informatici 1. Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli informando tempestivamente il mittente dell’impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tal caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. 2. Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarli al destinatario informando tempestivamente il gestore del mittente, affinché comunichi al mittente medesimo l’impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tal caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. Articolo 13 - Livelli minimi di servizio 1. I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 17. Articolo 14 - Elenco dei gestori di posta elettronica certificata 1. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo. 2. Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l’attività di gestore di posta elettronica certificata inviano al CNIPA, domanda di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata. 3. I richiedenti l’iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro. 4. I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 5. Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del Collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto all’amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria. 6. Il richiedente deve inoltre: a) dimostrare l’affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di posta elettronica certificata; b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate; c) rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo 17;

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d) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

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e) utilizzare per la firma elettronica, di cui all’articolo 9, dispositivi che garantiscono la sicurezza delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale; f) adottare adeguate misure per garantire l’integrità e la sicurezza del servizio di posta elettronica certificata; g) prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della trasmissione; h) fornire entro i dodici mesi successivi all’iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta elettronica certificata; i) fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell’attività e dei danni causati a terzi. 7. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il CNIPA non abbia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego. 8. Il termine di cui al comma 7, può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 9. Il procedimento di iscrizione nell’elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui al presente articolo può essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici. 10. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo 17, necessari per l’iscrizione nell’elenco dei gestori. 11. Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta elettronica certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno. 12. Il venir meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di cancellazione dall’elenco. 13. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività esercitata dagli iscritti all’elenco di cui al comma 1. Articolo 15 - Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell’Unione europea 1. Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in altri Stati membri dell’Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 17. È fatta salva in particolare, la possibilità di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea che rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall’articolo 14, comma 3. 2. Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea il CNIPA verifica l’equivalenza ai requisiti ed alle formalità di cui al presente decreto e alle regole tecniche di cui all’articolo 17. Articolo 16 - Disposizioni per le pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l’attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento. 2. L’utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco di cui all’articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata. 3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata. 4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative. Articolo 17 - Regole tecniche

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1. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la funzione pubblica le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

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Qualora le predette regole riguardino la certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle comunicazioni. Articolo 18 - Disposizioni finali 1. Le modifiche di cui all’articolo 3 apportate all’articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444, (Testo C).

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PARTE III:

REGIME IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E: Istanza di interpello .... - JY Trattamento fiscale ai fini IVA delle transazioni, nazionali ed internazionali, effettuate a mezzo internet - Articolo 13 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d’interpello presentata in data 22 marzo 2004, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e con documentazione integrativa presentata in data 25 giugno 2004, la JY Associazione non riconosciuta, (di seguito JY) ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l’esatta applicazione dell’articolo 13 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633. QUESITO JY intende promuovere, accanto alla abituale attività di distribuzione di omaggi floreali svolta per il tramite dei fioristi associati, un canale alternativo di offerta tramite portale web (qualificato dalla parte come e-commerce), cui il cliente può accedere direttamente o con l’ausilio di un ente convenzionato. Così come accade nel circuito tradizionale, anche in tale circostanza il soggetto che effettua la cessione e la consegna dell’omaggio floreale (c.d. fiorista esecutore) è soggetto diverso da quello (JY tramite portale web) che riceve l’ordine ed incassa, mediante addebito sulla carta di credito del cliente, le somme corrisposte per l’intero servizio (prezzo per l’omaggio floreale + spese di consegna a domicilio + diritti e spese di trasmissione). Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini IVA, applicabile alle transazioni, nazionali ed internazionali, effettuate tramite Internet, sia nell’ipotesi in cui la transazione avvenga direttamente tramite il portale web JY, sia indirettamente mediante l’intermediazione di un ente convenzionato con cui JY ha stipulato o stipulerà accordi. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’istante è dell’avviso che tra cliente ed JY possa configurarsi un rapporto di “mandato senza rappresentanza” di cui all’articolo 3 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, all’atto dell’incasso dei corrispettivi JY dovrebbe rilasciare quietanza delle somme ricevute (ovvero fattura se richiesta dal cliente), ed annotare nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del dPR n. 633 del 1972: · il prezzo dell’omaggio floreale e delle spese di consegna a domicilio come anticipazione in nome e per conto del cliente e, quindi, fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 15 del dPR n. 633 del 1972; · i diritti e spese di trasmissione come propri corrispettivi e, quindi, assoggettati ad IVA con aliquota del 20 per cento. Ciò, sia nell’ipotesi di transazione diretta che indiretta, sia nazionale che internazionale. Secondo l’istante, tuttavia, nel caso in cui la cessione e la consegna dell’omaggio floreale siano eseguite da un fiorista nazionale, il relativo corrispettivo dovrebbe essere al lordo dell’imposta (con aliquota al 10 per cento); qualora, invece, siano eseguite da un fiorista internazionale, dette somme non dovrebbero essere soggette ad IVA per mancanza del presupposto della territorialità di cui all’articolo 7 del dPR n. 633 del 1972. In qualunque caso, il fiorista-esecutore sarebbe obbligato a certificare l’operazione con l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale del valore del prezzo dell’omaggio floreale e delle spese di consegna a domicilio (con IVA ad aliquota del 10 per cento per le consegne nazionali, non soggetto ad IVA, per mancanza del presupposto territoriale, per le consegne internazionali); importo che riceverebbe, periodicamente, da JY mediante compensazione finanziaria.

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Nell’ipotesi in cui, infine, la transazione (nazionale e internazionale) avesse luogo mediante l’intervento dell’ente convenzionato, il compenso da quest’ultimo percepito per l’attività di promozione ed intermediazione nella vendita di omaggi floreali, avendo carattere periodico e continuativo, sarebbe documentato con fattura (con IVA ad aliquota al 20

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per cento), nel mese successivo a quello in cui la prestazione è stata resa (articolo 6, terzo comma, ultimo periodo, del dPR n. 633 del 1972). PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE La richiesta di JY non è riconducibile alla procedura di interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 e come chiarito con la circolare del 31 maggio 2001, n. 50, l’istanza deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto d’interpello, e non dopo il compimento di esso, al solo fine di vederne sancita - a posteriori - la validità. Dai dati emergenti dall’istanza e dalla documentazione ad essa allegata, di converso, emerge che l’istante ha già attivato i diversi canali di distribuzione degli omaggi floreali oggetto d’interpello. Ciò nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non è produttivo degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000, ma rientra nell’attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate con la circolare del 18 maggio 2000, n. 99. In ordine al trattamento fiscale ai fini IVA applicabile alle transazioni in argomento occorre preliminarmente qualificare il tipo di operazioni svolte da JY, dai fioristi fornitori e dall’ente convenzionato. Dall’istanza di interpello e dalla documentazione integrativa (richiesta dalla scrivente in data 15 giugno 2004 e pervenuta in data 25 giugno 2004), emerge che JY è una associazione tra fioristi, costituita al fine di promuovere e gestire il servizio di trasmissione ed esecuzione di ordinazioni per consegne di omaggi floreali a terzi, in Italia e all’estero, disciplinato con regolamento del 1978. Secondo il sistema tradizionale, l’ordine e la consegna dell’omaggio floreale hanno luogo mediante l’ausilio dei soci fioristi, che eseguono le seguenti operazioni: · il fiorista-trasmittente comunica al socio di riferimento l’ordine di consegnare l’omaggio floreale, commissionatogli dal cliente, verso un corrispettivo pari al diritto di trasmissione e ad uno sconto del 20 per cento calcolato sul valore dell’omaggio stesso; · il fiorista-esecutore consegna l’omaggio floreale, verso un corrispettivo pari alle spese di consegna ed al valore dell’omaggio stesso, al netto dello sconto riconosciuto al fiorista-trasmittente. Il cliente da parte sua corrisponde al fiorista-trasmittente un importo lordo, costituito: · dal prezzo dell’omaggio floreale e dalle spese di consegna, somme queste che il fiorista trasmittente percepisce per conto del fiorista-esecutore e che, quindi, deve considerare fuori dal campo di applicazione IVA; · dalle spese di trasmissione, che costituiscono, invece, il corrispettivo del fiorista-trasmittente, soggette, di conseguenza, all’obbligo della certificazione. JY, infine, gestisce, attraverso un centro di elaborazione dati (CED), i rapporti di credito/debito che intercorrono tra i fioristi, e provvede periodicamente ad accreditare/addebitare le somme di spettanza di ciascun socio, trattenendo, nel contempo, i canoni periodici ed annuali, che ciascun socio è tenuto a corrisponderle.

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Nel sistema come sopra delineato, JY è soggetto terzo rispetto ai rapporti che si instaurano tra fioristi e cliente, salva l’assunzione della responsabilità del buon esito della prestazione. Con l’adozione del canale di offerta tramite internet, invece, viene meno la figura del fiorista-trasmittente, posto che il cliente si rivolge ad JY, accedendo al portale web, direttamente o mediante l’ausilio di un ente convenzionato. In tale rapporto contrattuale, JY assume in prima persona l’incarico di trasmettere l’ordine al fiorista-esecutore e di riscuotere per suo conto il prezzo dell’omaggio floreale e delle spese di consegna, servizi per i quali percepisce un diritto di trasmissione. Anche in tale circostanza, tuttavia, JY resta soggetto terzo nel rapporto di compravendita, posto che non svolge l’attività di vendita di fiori, bensì si limita a fornire il servizio di intermediazione per rendere possibile l’esecuzione della consegna dell’omaggio floreale. Tanto premesso, si è dell’avviso che il rapporto che si instaura tra il cliente ed JY non sia riconducibile al “mandato senza

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rappresentanza”, ossia a quel contratto in base al quale il mandatario agisce in nome proprio, ma per conto del mandante, per acquisire diritti ed assumere obblighi nella propria sfera giuridica per poi ritrasmetterli al mandante, fornendo, ex articolo 3, primo comma, del dPR n. 633 del 1972, una “prestazione di servizio”. L’operazione non è configurabile neppure come “contratto di commissione”, ossia come quel particolare contratto di mandato senza rappresentanza avente per oggetto la compravendita di beni in nome del commissionario ma per conto del committente, assimilabile, ex articolo 2, secondo comma, n. 3), del menzionato dPR n. 633, alle cessioni di beni. Dai dati emergenti dall’istanza e dalla documentazione integrativa esibita, si ritiene che il rapporto cliente-JY sia inquadrabile nel contratto di “mandato con rappresentanza”, posto che JY (mandatario) agisce in nome e per conto del cliente (mandante), assumendo il compito di contattare il fiorista-esecutore (terzo) per incaricarlo della consegna dell’omaggio floreale al destinatario segnalato dal cliente. In particolare, nel “mandato con rappresentanza” gli atti giuridici compiuti dal mandatario, nei limiti dei poteri a lui conferiti, sono immediatamente riferibili al mandante nei cui confronti producono direttamente i loro effetti. In tal senso occorre che il mandatario sia legittimato ad agire in nome del mandante mediante un apposito consenso dell’interessato. Nel caso di specie tale legittimazione si evince dal consenso manifestato dal cliente mediante l’inserimento dei propri dati e delle altre informazioni richieste nella pagina web. JY, infatti, esegue l’ordinazione al fiorista-esecutore, sulla base delle indicazioni fornite dal cliente, che ha l’obbligo di compilare l’ordine indicando il proprio nominativo, i riferimenti della propria carta di credito, il destinatario dell’omaggio, la data dell’esecuzione, nonchè di corrispondere, anticipatamente, il prezzo dell’omaggio floreale e delle spese di consegna, ossia i “mezzi necessari per l’esecuzione del mandato” (articolo 1719 c.c.). In altre parole, dette somme sono importi “contrattualmente” posti a carico dell’acquirente, per le quali JY deve rilasciare documento giustificativo dell’avvenuto incasso. Occorre, inoltre, precisare che il servizio di intermediazione svolto da JY utilizzando Internet, non è sufficiente a far rientrare l’operazione tra i “servizi prestati tramite mezzi elettronici” e quindi assoggettabile alla disciplina dell’”e-commerce”. Un servizio prestato tramite mezzi elettronici è, “in primo luogo, un servizio fornito attraverso Internet o una rete elettronica”, ossia “un servizio la cui fornitura è per natura strettamente dipendente dalla tecnologia dell’informazione (ossia, il servizio è essenzialmente automatico, comporta un minimo intervento umano e che non può funzionare senza che sia disponibile la tecnologia dell’informazione)”, come è stato concordato in ambito comunitario, in sede di Comitato IVA. Nel caso di specie, di converso, il servizio di intermediazione fornito da JY al fine di favorire la consegna degli omaggi floreali, consiste in una prestazione di servizio che si fonda su un sostanziale intervento umano, in cui l’uso di internet quale mezzo di comunicazione, equiparabile all’uso di un telefono o di un fax, non incide sull’applicazione delle norme ordinarie IVA. Ciò premesso, per quanto riguarda il trattamento fiscale delle singole operazioni che integrano la fattispecie in esame si precisa quanto segue. · Prezzo dell’omaggio floreale e delle spese di trasmissione Nel “mandato con rappresentanza” torna applicabile la disciplina contenuta nell’articolo 15, primo comma, n. 3 del dPR n. 633 del 1972, che prevede che non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate”. Gli importi relativi al prezzo dell’omaggio floreale ed alle spese di consegna - risultanti da una specifica liquidazione effettuata nel modulo intestato al cliente-committente dell’ordine, ed a quest’ultimo rimesso per ottenere la loro anticipazione - possono qualificarsi quale “provvista di fondi” per l’esecuzione del mandato (cfr ris. 12 marzo 1987, n. 427019) e, pertanto, non sono base imponibile per JY. Resta fermo, comunque, l’obbligo per JY di tenere distinta contabilizzazione, anche a livello di documentazione di addebito, della destinazione di dette somme. Il prezzo dell’omaggio floreale e delle spese di consegna costituiscono, di converso, corrispettivi per i fioristi esecutori, cui spetta l’obbligo di certificarli e registrarli.

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Pertanto, al momento della riscossione del prezzo dell’omaggio e delle spese di consegna, JY deve emettere nei confronti del cliente una quietanza d’incasso e registrare gli importi nel registro delle vendite tra le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Le medesime somme devono essere, invece, certificate dal fioraio-esecutore mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero mediante fattura se richiesta dal cliente. In tale ultima ipotesi, JY, quale diretto

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interlocutore del cliente, deve fornire al fiorista-esecutore i dati necessari per l’emissione della fattura, ovvero, in alternativa, può assumere l’incarico di emetterla per suo conto (cfr articolo 21, comma 1, del dPR n. 633 del 1972). Con riguardo al trattamento IVA delle somme in argomento, si precisa che, quando la cessione dell’omaggio floreale e la prestazione accessoria di consegna hanno luogo in Italia, le operazioni si considerano effettuate nello Stato, con la conseguenza che i corrispettivi incassati sono imponibili e soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento (cfr Tabella A, parte III, n. 20, allegata al dPR n. 633 del 1972 - “...fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti,...”). Quando, di converso, la cessione e la consegna dell’omaggio hanno luogo in un altro Stato, con i mezzi e ad opera di un fiorista-esecutore ivi residente (così come prevede il regolamento di JY), gli importi non sono soggetti ad IVA per mancanza del presupposto della territorialità. L’articolo 7, comma 2, del dPR n. 633 del 1972 dispone, infatti che “le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime di temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto”. In altre parole, ai fini della determinazione del luogo di effettuazione della cessione è rilevante dove i beni si trovano all’atto della loro cessione. Ne consegue che, se i beni si trovano in Italia l’operazione si considera ivi effettuata ed è, quindi, soggetta ad IVA, mentre se i beni si trovano in altro Stato viene a mancare del requisito della territorialità e la loro cessione non è soggetta ad IVA in Italia. · Diritti e spese di trasmissione I diritti e le spese di trasmissione, percepite a titolo di commissione per la prestazione di intermediazione svolta direttamente da JY, costituiscono i corrispettivi propri dell’istante e devono essere registrate nel registro delle vendite. Ovviamente JY ha l’obbligo di documentare i relativi compensi mediante fattura, posto che non è previsto per il servizio di d’intermediazione in commento alcun tipo di esonero dagli obblighi certificativi. Con riguardo al trattamento IVA applicabile alle prestazioni di intermediazione rese da JY per via telematica, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 40, comma 8, del dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla l 29 ottobre 1993, n. 427, secondo le quali “le prestazioni di intermediazioni, ..., relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle operazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchè l’operazione cui l’intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.” Tanto premesso, possono verificarsi le seguenti ipotesi: · prestazioni relative a consegne che avvengono in Italia: le operazioni sono da assoggettare ad IVA ad aliquota ordinaria. Tuttavia se la prestazione è resa ad un soggetto d’imposta identificato in altro Stato membro, l’operazione stessa non sarà soggetta ad IVA, ai sensi del comma 9 del citato articolo 40 del dl n. 331 del 1993. · prestazioni relative a consegne che avvengono al di fuori del territorio dello Stato: non sono territorialmente rilevanti in Italia e, come tali, escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Tuttavia, se il committente è un soggetto IVA nazionale l’operazione si considera effettuata in Italia e perciò da assoggettare ad IVA, ancorchè l’operazione cui si riferisce sia effettuata in altro Stato membro. D’altronde, come già chiarito, la circostanza che la prestazione di intermediazione avvenga mediante l’uso del portale web, non rende applicabili le disposizioni previste per il c.d. “commercio elettronico diretto”, ossia per quelle prestazioni che si esauriscono e si perfezionano in rete, in ragione della loro natura di “servizio” reso. · Compensi dell’ente convenzionato

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Nell’ipotesi in cui, infine, gli ordini siano eseguiti mediante l’intervento di un terzo - ente convenzionato, con il compito di mettere in collegamento il cliente con il servizio JY, i corrispettivi corrisposti dalla stessa per l’attività di promozione

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nella vendita di omaggi floreali dovranno essere certificati mediante fattura imponibile ad aliquota ordinaria, a nulla rilevando il luogo di esecuzione della consegna dell’omaggio. Ovviamente, trattandosi di una prestazione di servizio, l’ente convenzionato ha l’obbligo di emettere la fattura all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, terzo comma, del dPR n. 633 del 1972). La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d’interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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Check list

Indicazioni di massima per redigere condizioni generali di vendita on line per il commercio elettronico del tipo business to business (“Condizioni”), eventualmente affiancabili alle condizioni che regolano la vendita dei prodotti con modalità tradizionali. È bene tenere presente che il contenuto delle Condizioni può variare sensibilmente. Alcuni elementi sono di particolare importanza, quali la natura della controparte, la sua domiciliazione, i servizi prestati, le modalità di conclusione degli accordi, l’utilizzo o meno di sistemi di firma elettronica e digitale, le modalità di pagamento, ecc.. All’attenta redazione delle Condizioni deve necessariamente accompagnarsi un’altrettanto scrupolosa predisposizione dei contenuti e delle soluzioni tecnico-grafiche che formeranno la piattaforma del commercio elettronico. Vengono in rilievo in particolare gli obblighi di informazione previsti dalla normativa speciale (ad esempio: Decreto Legislativo 70/2003 e Decreto Legislativo 206/2005). Qui di seguito presentiamo una check list che può risultare di qualche utilità per organizzare il lavoro e per inquadrarne i profili critici. Il problema della validità e dell’efficacia della firma elettronica o di semplici codici identificativi verrà affrontato nel corso del seminario. In ogni caso, ad oggi, è consigliabile ottenere e conservare sempre copia delle Condizioni sottoscritte su documento cartaceo dal Cliente, anche ai sensi dell’articolo 1341 comma II Codice Civile.

Condizioni generali per la vendita di prodotti per via telematica (B2B)

da applicarsi tra

XXX, P. Iva , con sede in , Via (di seguito “Fornitore”) e , P. Iva , con sede in , Via (di seguito “Cliente”) congiuntamente definite le “Parti” Introduzione.

Indicare i servizi che si intende fornire attraverso la rete (“Servizi”), i destinatari dei medesimi, il sito (“Sito Intrnet”) e le aree di accesso.

Oggetto delle condizioni generali e campo di applicazione. Durata e modifiche. Definizioni.

Indicare con estrema precisione i rapporti regolati dalle Condizioni, precisando se esse saranno applicabili a tutti i rapporti intercorrenti tra le Parti o solo a quelli scaturenti da negoziazione telematica. Ad esempio specificare che le Condizioni disciplinano l’utilizzo dei servizi di acquisto on line ivi compresa la fase di negoziazione e conclusione di accordi per via telematica. Indicare se le Condizioni integrano, modificano o sostituiscono precedenti convenzioni in vigore tra le Parti e precisare chiaramente i rispettivi campi di applicazione.

Precisare la durata di validità ed efficacia delle Condizioni e la possibilità di effettuare delle modifiche e/o

integrazioni alle stesse. Indicare i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso.

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Inserire un elenco di definizioni dei termini maggiormente utilizzati nel corso delle Condizioni, soprattutto di quelli di natura tecnica ed informatica. Si tratta di una soluzione, oltre che trasparente nei confronti della controparte contrattuale, che si rivela estremamente importante per evitare contestazioni o per dirimere quelle insorte.

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Contenuto del Sito Internet. Natura giuridica dei contenuti. Precisare che il Fornitore è l’unico responsabile del contenuto del Sito Internet e che pertanto si riserva ogni più ampio diritto di integrare, modificare o eliminare le informazioni ed i Servizi in esso contenuti, senza alcun preavviso. Precisare che efficacia giuridica deve essere attribuita a tutte le informazioni relative a prodotti e servizi forniti sul sito internet. Ad esempio, indicare che esse costituiscono semplice invito ad offrire o proporre oppure che esse vanno intese come proposta contrattuale. In ogni caso specificare se e come le informazioni potranno ritenersi vincolanti per il Fornitore. Formazione degli accordi. Tempo e luogo di conclusione.

Indicare in maniera precisa le modalità con le quali si intenderanno conclusi gli accordi, ad esempio:

a) rilascio / attivazione di user name e password; accesso in area riservata per clienti; scelta dei prodotti; riepilogo con condizioni generali; accettazione mediante point and click (pulsante negoziale attivo); conclusione dell’accordo; luogo di conclusione; conferma; b) accesso sito; scelta dei prodotti; riepilogo con condizioni generali; utilizzazione di firma digitale; conclusione dell’accordo; luogo di conclusione; conferma; c) mediante posta elettronica; momento e luogo di conclusione del contratto; indicazione delle condizioni generali. A questo proposito può soccorrere la disciplina sulla Posta Elettronica Certificata; d) prevedere la conclusione di accordi mediante agenti (intendendosi come tali i programmi informatici che funzionano senza un diretto controllo umano).

Nel caso in cui si utilizzino codici identificativi o firme elettroniche deboli, il Cliente deve riconoscere che

l’unico sistema a cui è rimesso il proprio riconoscimento come cliente abilitato ad utilizzare i Servizi è costituito dalla verifica della corrispondenza tra i Codici identificativi digitati al momento dell’accesso nell’Area Protetta con quelli registrati a proprio nome. Specificare che tale sistema consentirà di ricondurre tutte le manifestazioni di volontà, comunque espresse nel corso dell’utilizzazione dei Servizi, direttamente al Cliente, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore o del soggetto od organo munito dei prescritti poteri di rappresentanza.

[In ogni caso è inoltre opportuno valutare a fondo i contenuti del sito internet, soprattutto ai fini dell’applicazione delle nuove norme in tema di informazione, eventualmente derogando a quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 del Decreto Legislativo 70/2003 in tema di informazioni dirette alla conclusione del contratto e all’inoltro dell’ordine)]. Esecuzione del contratto.

Modalità di pagamento da parte del Cliente (carta di credito, moneta elettronica). Indicare eventuale convenzione con istituto bancario che curerà la riscossione.

Commercio elettronico diretto o indiretto. Modalità e tempi di consegna da parte del venditore. Eventuali

penali a suo carico. In caso di vendita internazionale indicare incoterms per trasporto. Disabilitazione dei codici identificativi.

Il Fornitore può riservarsi la facoltà di disabilitare autonomamente o su richiesta del Cliente i codici identificativi, qualora gli stessi siano stati previsti per la conclusione dei contratti.

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Hardware. Software. Caratteristiche dei Servizi. Sistema informatico.

Indicare le caratteristiche hardware e software di cui deve dotarsi il Cliente o che comunque deve possedere per potere usufruire dei servizi forniti dal Fornitore. Potrebbe essere inoltre opportuno specificare che il sistema informatico dovrà essere conforme agli standard tecnici (gli “Standard”) e alle specifiche norme e prassi di sicurezza previste dal Fornitore e modificabili a discrezione di quest’ultimo. Deve essere chiaro che il Cliente è l’esclusivo responsabile dell’aggiornamento e dell’adeguamento del proprio sistema informatico agli Standard stabiliti di volta in volta dal Fornitore.

Specificare il tipo e soprattutto le modalità di fornitura dei servizi. Indicare ad esempio che il Fornitore offre i

propri Servizi “così come sono” e “come disponibili” senza alcuna garanzia ulteriore, espressa o implicita, sia in ordine ai contenuti che alla fruizione, disponibilità ed aggiornamento dei medesimi. [Ovviamente, diverso discorso vale per le garanzie che devono accompagnare i prodotti offerti in vendita].

Specificare inoltre che il Fornitore non garantisce l’accesso continuo e ininterrotto al Sito Internet e ai Servizi,

che può essere condizionato da diversi fattori indipendenti dal controllo del venditore [È importante che questo aspetto sia valutato in sede di sottoscrizione del contratto con l’Internet Service Provider (ISP), nel quale potranno essere previste particolari garanzie in fatto di fornitura del servizi di accesso alla rete]. Indicare ad esempio che l’accesso al Sito Internet, l’accesso ai singoli Servizi e l’utilizzo dei medesimi potrà essere sospeso o interrotto per motivi tecnici di qualsiasi genere o di forza maggiore, senza che il Cliente abbia nulla a pretendere dal Fornitore e che questo possa essere ritenuto in alcun modo responsabile delle conseguenze subite dal Cliente a causa del verificarsi di tali eventi.

Responsabilità. Manleva.

Il Cliente si deve impegnare a considerare le informazioni presenti sul Sito Internet come meramente indicative, riconoscendo che nessuna responsabilità in relazione ad eventuali carenze, imprecisioni o mancato aggiornamento, potrà essere imputata al Fornitore.

Il Cliente deve riconoscere di essere unico ed esclusivo responsabile della conservazione, della custodia, della

gestione e del corretto utilizzo dei Codici identificativi, così come dell’eventuale utilizzo abusivo dei medesimi. oppure Il Cliente deve riconoscere di essere unico ed esclusivo responsabile della conservazione, della custodia, della gestione e del corretto utilizzo dei supporti informatici (tessere smart card, ecc.) contenenti la propria firma elettronica, così come dell’eventuale utilizzo abusivo dei medesimi. Il Cliente deve rispondere di ogni conseguenza dannosa che possa derivare alle Parti o a terzi dall’utilizzo illegittimo e/o dallo smarrimento e/o dalla sottrazione dei Codici identificativi / smart card, ecc., e dichiarare di manlevare il Fornitore in relazione a qualsiasi contestazione derivante dall’utilizzo dei medesimi. In ogni caso deve essere chiaro che il Fornitore potrà legittimamente ritenere vincolato il Cliente per tutte le manifestazioni di volontà formulate da quest’ultimo in conformità di quanto previsto dalle Condizioni.

Il Cliente deve impegnarsi a risarcire, manlevare e a tenere indenne il Fornitore con riferimento a tutti i

possibili danni che quest’ultima avesse a subire in conseguenza della violazione delle disposizioni di cui alle Condizioni.

Obblighi di segretezza. Copyright. Mezzi di prova - utilizzo dei messaggi registrati.

Il Cliente deve impegnarsi ad utilizzare tutte le informazioni contenute nel Sito Internet esclusivamente per le finalità previste dalle Condizioni, a trattarle con la massima riservatezza e a non divulgarle a terzi per nessuna ragione. Il Cliente deve altresì impegnarsi a fare in modo che i predetti vincoli di riservatezza siano rispettati anche dai propri dipendenti e collaboratori.

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Per la tutela dei marchi e dei segni distintivi del Fornitore è opportuno inserire una clausola secondo cui in nessun caso la facoltà di accesso al Sito Internet potrà essere interpretata come licenza o autorizzazione all’uso di marchi e segni distintivi.

Indicare l’utlizzo probatorio che si potrà fare dei messaggi o impulsi elettronici / informatici di qualsiasi

genere (meglio se definitivi nelle definizioni). Il Cliente deve prendere atto che il Fornitore potrà sempre produrre e/o utilizzare, quale prova delle operazioni effettuate dal Cliente e di tutti i rapporti intercorsi con il Cliente, anche mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate dal Fornitore per regolare l’accesso ai Servizi. [A questo proposito si potrebbe fare riferimento alla disciplina in materia di Posta Elettronica Certificata].

Legge applicabile e foro competente (eventuale clausola compromissoria) Indicare la legge ed il foro competente. Arbitrato. [Valutare se prevedere la possibilità di adire organi per la composizione extragiudiziale delle controversie (eventualmente presso le Camere di Commercio)] Informativa privacy

L’informativa (ai sensi del nuovo Codice della Privacy) deve contemplare il trattamento di dati quali numero di carta di credito; indirizzo di posta elettronica; inserimento di cookies; codici identificativi per l’utilizzo di servizi internet; indirizzo IP; domain name; indirizzo URL di provenienza; dati concernenti l’accesso ed il traffico del cliente sul proprio sito internet. Valutare se necessaria la raccolta del consenso.

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Sito internet

Il who, when, where, what, why del sito internet nel commercio elettronico. Criteri da tenere a mente per la predisposizione di una piattaforma di commercio elettronico:

chi siamo - dare informazioni complete, precise, veritiere ed aggiornate sulla società fornitrice. Vengono qui in rilievo tutte le informazioni generali richieste dalla nostra displina sul commercio elettronico e da quella posta a tutela dei consumatori, compresi numeri di P.Iva e di REA.

ambiente grafico - sfruttare le potenzialità di internet offrendo all’utente l’immediata percezione di dove si

trova e di cosa può fare. A tal proposito potrebbe essere utile predisporre una mappa del sito che consenta rapidi collegamenti da un’area all’altra. L’utente deve essere messo nelle condizioni di individuare l’area del sito di interesse e di propria pertinenza (distinzione tra aree per il B2B e per il B2C). L’ambiente ha notevole importanza anche con riferimento alle diverse modalità di negoziazione e conclusione degli accordi per via telematica.

servizi / prodotti - qualificare le caratteristiche dei servizi / prodotti.

contenuti - indicare con trasparenza:

a. le modalità di conclusione dell’accordo, ai sensi dell’Articolo 12 del D.Lgs. 70/2003 [(a) le varie fasi

tecniche da seguire per la conclusione del contratto; b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore; d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano)]. Di particolare importanza sono i seguenti elementi: offerta al pubblico o invito a proporre; utilizzo firme elettroniche o semplice point and click (o comunque altre modalità atipiche); modalità di pagamento. Eventualmente durata di validità ed efficacia dell’offerta.

b. le condizioni contrattuali che regoleranno i rapporti tra le parti. In particolare andranno specificate le

modalità di esecuzione.

c. I diritti del consumatore. Massimo rispetto degli obblighi di informazione. Possibilità di modificare ordini, ricevuta dell’ordine. Diritto di recesso (in conformità agli articoli 64 e seguenti del Codice del consumo). Fare costante riferimento a quanto previsto dal Codice del consumo.

strumenti informatici - improntare la predisposizione della piattaforma dell’e-commerce alla massima

sicurezza adottando misure superiori rispetto a quelle Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui Allegato B al Codice della privacy.

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Commento

Disciplina del commercio elettronico Premessa Prima annotazione, di fondamentale importanza. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n.70, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 marzo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, pur costituendo un importante testo di riferimento per le imprese che intendano intraprendere un’attività di commercio elettronico (o l’abbiano già fatto), non racchiude in sé la disciplina dell’intera materia. Ad oggi infatti, non esiste un corpus normativo omogeneo, e, quando si parla di “disciplina del commercio elettronico”, sarebbe più corretto specificare che, a seconda del singolo profilo che di volta in volta viene in rilievo, occorre richiamare numerose discipline di natura generale e speciale. In altre parole, un esame completo della materia non può prescindere dalle norme del codice civile che regolano il contratto in generale e l’esercizio del commercio a seconda del settore merceologico e dei prodotti posti in vendita, come pure di quelle che interessano la tutela dei consumatori e della privacy, il diritto d’autore, i pagamenti in via elettronica, le disposizioni antiriciclaggio ed i profili di natura fiscale. In relazione a tutte le menzionate materie, la legislazione nazionale si trova in posizione subordinata rispetto a quella comunitaria, nel senso che le norme di maggiore impatto sono decise a questo livello. Tale articolato quadro normativo è reso ancor più complesso dall’importanza che nell’e-commerce assumono altri fattori, quali, in particolare, l’organizzazione aziendale, le decisioni di marketing ed infine le questioni tecnico-informatiche. Ciò detto, passiamo ad esaminare brevemente quali sono le disposizioni contenute nel provvedimento in questione, avvertendo sin da ora che in questa sede non ci occuperemo delle norme che regolano i diversi profili di responsabilità attribuibili ai provider a seconda dell’attività svolta. Finalità e principi generali Il Decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, (le attività economiche svolte on line), fra i quali il commercio elettronico, in piena adesione all’obiettivo posto dalla Direttiva comunitaria 31 del 2000 di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell’informazione. L’accesso e l’esercizio dell’attività non sono soggetti ad autorizzazione preventiva. Il principio della libera circolazione dei servizi provenienti da un altro Stato membro tollera solo alcune tassative limitazioni per le seguenti ragioni: motivi di ordine pubblico; opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati; tutela della salute pubblica; pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori. Tali limitazioni devono essere disposte con provvedimento dell’autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore. Ambito di applicazione In linea generale, dall’ambito di applicazione del provvedimento sono esclusi: i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria; le questioni relative al diritto alla riservatezza; le intese restrittive della concorrenza; le prestazioni di servizi della società dell’informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo; le attività svolte da professionisti; la rappresentanza e la difesa processuali; le varie tipologie di giochi d’azzardo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d’armamento.

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L’ambito regolamentato dal decreto (quelle disposizioni che il prestatore del servizio deve osservare per quanto concerne l’accesso e l’esercizio delle attività economiche svolte in linea) comprende unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea e da esso sono esclusi i requisiti legali relativi alle merci in quanto tali e alla consegna o il trasporto delle medesime. Da quanto sopra emerge che nella maggior parte dei casi le disposizioni sul commercio elettronico si affiancano a normative di carattere speciale (tra cui in particolare il Codice del consumo). Norme sul commercio elettronico Possiamo effettuare una suddivisione di massima delle disposizioni recate dal Decreto in oggetto, che tiene conto delle diverse finalità a cui le stesse sono rivolte. Come vedremo, numerosi sono i rinvii effettuati dal legislatore ad altre discipline di cui l’interprete deve necessariamente tenere conto (in particolare, come al solito, a quelle poste a presidio dei diritti dei consumatori). i) Il prestatore del servizio deve adempiere in primo luogo ad obblighi di informazione del potenziale cliente, fornendo una serie di dati che permettano di identificare la propria attività ed i prodotti posti in vendita, dati che dovranno essere costantemente aggiornati. In particolare, il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente: il nome, la denominazione o la ragione sociale; il domicilio o la sede legale; gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica; il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta; l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. ii) In secondo luogo, il prestatore deve rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto (che ricalcano fedelmente la relativa disposizione della Direttiva) in tema di comunicazioni commerciali, che non sostituiscono ma affiancano quelli previsti per specifici beni e servizi. È previsto che esse contengano, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare, in particolare: la natura di comunicazione commerciale; la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale; e, infine, la natura della medesima (offerta promozionale, concorso, ecc.). Sul versante dello spamming, ossia del fenomeno che consiste nell’invio di comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica occorre fare riferimento al recente Codice in materia di trattamento dei dati personali (approvato con Decreto Legislativo del 30 giungno 2003, n.196) che, All’articolo 130 ha adottato il sistema dell’opt-in, ai sensi del quale è consentito l’invio delle comunicazioni commerciali solo in presenza di un preventivo assenso da parte del destinatario. iii) Infine, di fondamentale importanza sono le norme che disciplinano il regime delle informazioni che il prestatore deve fornire in relazione alla conclusione del contratto e all’inoltro dell’ordine da parte del destinatario. Si tratta probabilmente dei profili più problematici dell’intera materia dell’e-commerce, perché coinvolgono questioni ancora aperte di diritto dei contratti.

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Il prestatore deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni: le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; i mezzi tecnici messi a disposizione

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del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore; gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano; l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. È inoltre necessario che le clausole e le condizioni generali del contratto siano messe a disposizione del destinatario in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Occorre ricordare che sul punto risultano applicabili anche gli obblighi informativi dettati dal Codice del consumo, sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e che è possibile contrattualmente stabilire un regime di obblighi diverso, ma solo qualora il destinatario dei servizi non sia un consumatore. In tema di inoltro dell’ordine, il Decreto prevede che il prestatore spedisca ai consumatori, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, una ricevuta dell’ordine contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. Sanzioni Particolarmente gravosi possono risultare gli inadempimenti agli obblighi sopra previsti. In particolare, il mancato rispetto degli obblighi di informazione di cui si è dato conto, può essere punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’importo minimo di 103 euro e massimo di 10.000, limiti che possono però essere raddoppiati nei casi di particolare gravità o di recidiva. Composizione delle controversie È prevista la possibilità di ricorrere ad organi di composizione extragiudiziale (per ora più teorica che pratica) che operano anche per via telematica. Le decisioni adottate da questi organi potranno contribuire a costituire un quadro di consuetudini od usi relativi al commercio elettronico. Conclusioni

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Come visto, non si può dire che la nuova normativa rechi, almeno sul fronte del commercio elettronico, novità rivoluzionarie, soprattutto in considerazione del fatto che gli operatori più accorti hanno già da tempo adottato modelli di e-commerce nel pieno rispetto dei diritti dei consumatori, sia sotto il profilo della tutela della privacy sia con riferimento ai diritti garantiti. Il problema, come anticipato in premessa, è rappresentato invece dall’estrema complessità della disciplina del commercio elettronico, della quale il provvedimento esaminato costituisce in fin dei conti solo una parte non particolarmente rilevante e, tra l’altro, per certi versi anche contraddittoria.

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Siti internet di interesse

Siti “istituzionali” http://www.icann.org/ [Internet Corporation for Assigned Names and Numbers] http://www.nic.it/ [Commissione per le regole e le procedure tecniche del Registro del ccTLD “it”] http://www.minindustria.it/ [Ministero delle Attività Produttive] http://www.innovazione.gov.it/ [Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie] http://www.garanteprivacy.it [Garante per la protezione dei dati personali] http://www.agcm.it/ [AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato] http://www.consip.it [Consip - Consulenza tecnologia e project management per la pubblica amministrazione] http://www.cnipa.gov.it [CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione] Siti “informativi” o che offrono servizi di vario genere per l’e-commerce http://www.anee.it [Commissione ANEE per i contenuti e i servizi multimediali] http://www.interlex.it/ [InterLex - Diritto Tecnologia Informazione] http://www.patnet.it [Patnet - Il portale della proprietà intellettuale] http://www.i-dome.com/ [i-dome.com - Il quotidiano on-line sull’e-business per le PMI] http://www.e-conomy.it/ [e-conomy.it - Discussioni e strumenti per comprendere l’economia digitale] http://www.itportal.it [ITportal - Internet - Il business diventa virtuale] http://www.vision.it/ [Web Design & Multimedia Agency] http://www.iqr.it/catalog/home.asp [Progettazione e realizzazione siti Web] http://www.aranciaweb.it/ [Aranciaweb web agency: realizzazione siti web] http://www.scontrino.com/ [Sistema di commercio elettronico - Servizio commercio elettronico] http://www.sellanet.it/ [Sellanet.it - Sviluppo e consulenza e-commerce per banche e aziende]

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