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1 JCube – Jesi (Ancona) 19 luglio 2018 Andrea Scilletta La normativa in materia di "Made in Italy" Intellectual Property

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JCube – Jesi (Ancona)19 luglio 2018

Andrea Scilletta

La normativa in materia di "Made in Italy"

Intellectual Property

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Agenda

Il marchio di origine nella normativa dell’Unione Europea

Il “Made in Italy” nella normativa italiana

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Origine e provenienza della merce

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L’esatta origine della merce ha una rilevanza doganale per l’applicazione delle misure di politica commerciale

Il marchio di origine “Made in” del prodotto può orientare le scelte di acquisto dei consumatori grazie all’effetto sulla qualità percepita

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Origine e provenienza della merce

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La provenienza indica il luogo da cui un bene viene spedito

L’origine indica il (principale) luogo di produzione

L’origine e la provenienza di uno stesso bene possono non coincidere: un bene acquistato sul territorio italiano non è necessariamente di origine italiana

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“Made in” nell’attuale contesto produttivo italiano

Le aziende italiane hanno due esigenze antitetiche rispetto alla disciplina del marchio di origine “Made in”:

chi tende a delocalizzare la produzione all’estero spinge per una disciplina indulgente

chi produce interamente in Italia, spesso a fronte di costi più elevati, caldeggia una disciplina rigorosa

La disciplina del marchio di origine “Made in” si basa su: una normativa dell’Unione Europea, che trova un compromesso tra le

due esigenze, con la quale si coordina una normativa nazionale italiana, che

concede un premio supplementare a chi produce interamente in Italia (ma abbia anche tentato un annacquamento dei criteri dell’UE)

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Normativa dell’Unione Europea

Codice Doganale dell’Unione (CDU)- Regolamento (UE) n. 952/2013Regolamento Delegato UE n. 2446/2015Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015Regolamento Delegato UE n. 341/2016

Il marchio d’origine “Made in Italy” può essere apposto sui prodotti per i quali, ai fini doganali, si deve indicare l’origine italiana

Art. 60 CDU1) Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono

considerate originarie di tale paese o territorio 2) Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o

territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

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L’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale

La norma non fornisce indicazioni certe sulle trasformazioni e lavorazioni sufficienti per l’attribuzione dell’origine

Interpretazione della Corte di Giustizia Europea:

l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale si verifica solamente nell’ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione

attività di conservazione di un prodotto o di semplice cambiamento dell’aspetto esteriore del prodotto (e.g. cambi di imballaggi/confezioni, apposizione di etichette/segni distintivi) non sono sufficienti per attribuire al prodotto il luogo dove sono svolte quale origine

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L’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale

Per i prodotti alimentari (non DOP o IGP), l’origine è il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti, oppure il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale

Per prodotti industriali ed artigianali, è consentito apporre il marchio d’origine “Made in Italy”: se tutte le parti sono fabbricate all’estero ma vengono

successivamente assemblate in Italia per ottenere il prodotto finale, oppure

se tutte le parti sono fabbricate in Italia e vengono successivamente assemblate all’estero ma senza che le parti fabbricate in Italia non subiscano trasformazioni o lavorazioni sostanziali

Altre indicazioni si trovano nell’Allegato 22-01 del Reg. Delegato UE n. 2446/2015

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L’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale

Esempio nel settore delle calzature

Fabbricazione di una calzatura in Italia partendo da un semilavorato costituito da una tomaia fissata alla suola di origine cinese:

“Made in China”

Fabbricazione di una calzatura in Italia partendo da una suola e da una tomaia, separate tra loro, di origine cinese:

“Made in Italy”

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Informazione Vincolante in materia di Origine (I.V.O.)

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In caso di dubbi in merito all’origine dei prodotti commercializzati (p.es. per aziende di trasformazione che utilizzano come materia prima prodotti provenienti da diverse parti del mondo), un’impresa può ricorrere all’I.V.O. (Informazione Vincolante in materia di Origine)

1) deposito di un’istanza all’Agenzia delle Dogane di dichiarazione dell’origine di un prodotto, contenente informazioni rilevanti quali la descrizione della merce, la specificazione dell’origine delle materie di cui è composta, ed il luogo delle lavorazioni

2) entro 30 giorni, le autorità doganali verificano se sono soddisfatte le condizioni per l’accettazione di tale richiesta

3) entro 120 giorni, le autorità doganali notificano la decisione (I.V.O.)

L’I.V.O. è vincolante per l’Agenzia delle Dogane

L’I.V.O. è valido per tre anni

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Agenda

Il marchio di origine nella normativa dell’Unione Europea

Il “Made in Italy” nella normativa italiana

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Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale

La falsa indicazione di origine di un prodotto è sanzionata con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro

Le indicazioni di origine fallaci (espressioni, segni o marchi del tipo una bandiera italiana che possono indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana mentre invece è di origine estera) sono soggette a sanzioni amministrative.

Attenzione alla modalità di fornitura delle indicazioni di provenienza

Normativa nazionale

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“100% Made in Italy”

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D.L. 135/09 convertito nella Legge n. 166/09 premia le imprese che mantengono la produzione esclusivamente in Italia

Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa comunitaria, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano

Su tali prodotti si può apporre il marchio d’origine “100% Made in Italy”, “100% Italia”, “Tutto Italiano” o simili.

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La certificazione “100% Made in Italy”

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La certificazione viene rilasciata dall'Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani (ITPI), con sede a Fermo (www.itpi.it)

L’ITPI ha elaborato il Regolamento del Sistema di Certificazione “IT01 –100% Qualità Originale Italiana”

L'istruttoria e la gestione dei rapporti con l'Azienda per la certificazione vengono effettuate da Promindustria S.p.A.

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La certificazione “100% Made in Italy”

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Il Regolamento del Sistema di Certificazione stabilisce i seguenti requisiti per i prodotti da certificare: fabbricati interamente in Italia realizzati con semilavorati Italiani costruiti con materiali naturali di qualità e di prima scelta realizzati con disegni e progettazione esclusivi dell’azienda costruiti adottando le lavorazioni artigianali tradizionali tipiche

italiane realizzati in osservanza dei criteri di sicurezza realizzati in osservanza delle norme sull’igiene

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La certificazione “100% Made in Italy”

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Iter di certificazione:1) sottoscrizione da parte dell’impresa interessata del Regolamento

del Sistema IT01 e deposito della richiesta di certificazione2) esame della sussistenza nei prodotti dei requisiti per certificazione 3) concessione della certificazione (che ha validità annuale)4) dopo un mese dalla concessione, un funzionario dell’ITPI procede al

completamento dell’istruttoria con l’acquisizione della documentazione necessaria e la compilazione delle schede di un Disciplinare

5) entro la fine del mese successivo, il funzionario dell’ITPI conferma all’impresa l’ottenimento della certificazione e l’impresa viene iscritta nel Registro Nazionale Produttori Italiani

L’impresa certificata deve utilizzare i segni distintivi rilasciati dall’ITPI, dotati di marchio olografico anti-contraffazione e di numerazione progressiva.

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La Legge 55/2010: criteri eccezionali per il “Made in Italy”

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Legge n. 55/2010: differenti criteri di determinazione dell’origine per prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.

L’indicazione del marchio d’origine “Made in Italy” potrebbe essere apposta esclusivamente su prodotti finiti le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale: almeno due delle fasi di lavorazione previste per ciascun settore

siano state eseguite nel territorio medesimo e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità

Le specifiche fasi di lavorazione per ciascun settore sono espressamente indicate

Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi, l’impresa produttrice dovrebbe garantire il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura nonché fornire informazioni chiare e sintetiche

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La Legge 55/2010: criteri eccezionali per il “Made in Italy”

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La Legge è attualmente inapplicabile perché l’Unione Europea non ha approvato i decreti attuativi italiani

Le (almeno) due fasi di lavorazione da svolgere in Italia non assicurano una “trasformazione o lavorazione sostanziale” richiesta dal CDU

Ad esempio: una borsa in pelle assemblata e rifinita in Cina con concia e taglio del pellame realizzato in Italiasecondo la Legge 55/2010, potrebbe essere importata in Italia con il marchio di origine “Made in Italy”,secondo il CDU, deve essere importata in tutti gli altri Paesi Membri dell’UE con il marchio di origine “Made in Cina”

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Considerazioni finali

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Il marchio di origine “Made in Italy” è conosciuto ed apprezzato nel mondo, nei settori in cui viene riconosciuta una tradizione di alta qualità alle imprese italiane: moda, arredamento, automazione meccanica, agroalimentare

Il “Made in Italy” non è automaticamente un segno di qualità: è necessario sviluppare innovazioni per mantenere ed accrescere quella tradizione di qualità

In Italia, utile quando non si è ancora acquisita una notorietà e per attrarre i consumatori attenti all’origine italiana

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ANDREA SCILLETTA

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