Cassciv 4241_2013 Giudicato Riflesso

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    1. Il giudicato maturato nel giudizio nel quale l’assicuratore non era parte, potrebbespiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso di rendere non più controversoquel rapporto giuridico rispetto al quale l’assicuratore medesimo si trovi in unasituazione giuridica di dipendenza, solo se vi è stata una condanna del danneggianteassicurato al risarcimento del danno, da intendersi come una statuizione che non solo

    investe la questione della responsabilità dello stesso assicurato quanto al fatto illecito,ma anche l’esistenza di un suo debito nei confronti del danneggiato e cioè di unaobbligazione risarcitoria in sé piena e conchiusa.

    . !’ soltanto il collegamento di pregiudizialità"dipendenza in senso giuridico chelegittima l#efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti eventualmenteestranei al relativo giudizio$ ma detta categoria giuridica è riscontrabile solo allorchéun rapporto giuridico %pregiudiziale o condizionante& rientra nella fattispecie di altrorapporto giuridico %condizionato, dipendente&, sicché ogni qual volta non possa

    riscontrarsi una tale coincidenza %sia pure parziale&, ma emergano solo nessi di fattoo logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché sidetermini detta efficacia riflessa.

    TESTO DELLA SENTENZA

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE , SENTENZA 20 febbraio 2013 4241Pres. Petti est. Vi!"e!ti , !.4241 # Pres. Petti est. Vi!"e!ti

    'itenuto in fatto

    1. " (on sentenza resa pubblica il 1) dicembre **+, il ribunale di -nconarespingeva l#appello proposto da ./.0. e -l..p. contro la sentenza del /iudice dipace della medesima città, che aveva rigettato la loro domanda riconvenzionale dirisarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale verificatosi, il %omissis& , tral#autovettura di proprietà della . , condotta dallo p. , e quella di .2., proprietarioconducente, assicurata presso la 3'- " 'iunione -driatica di icurtà3 .p.-.,ascrivendo l#esclusiva responsabilità del sinistro allo p. .

    Il ribunale, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e dei verbali dei pubblici ufficialiche avevano proceduto all#accertamento dell#incidente, riteneva che lo p. fossel#unico responsabile del sinistro giacché, uscendo da un passo privato, si immettevasulla strada di pubblico transito senza dare la precedenza ai veicoli ivi circolanti, comequello del . , al quale non poteva essere mosso alcun addebito, procedendo esso avelocità moderata e in regola con il limite posto sulla strada di percorrenza.

    Il giudice di secondo grado escludeva, poi, che sul giudizio rimesso alla sua cognizionepotesse avere 3alcuna efficacia3, tantomeno quella 3riflessa3 dedotta dagli appellanti,la sentenza definitiva n. +45 del **4, emessa da altro giudice di pace sullo stessosinistro, posto che in quest#ultimo giudizio non era stata parte la '- e che diversierano i rispettivi petita, essendo l#oggetto della sentenza appellata il risarcimento deldanno materiale, mentre oggetto della sentenza del **4 era il danno da lesionifisiche.

    . " 6er la cassazione di tale sentenza ricorrono ./.0. e -l..p. sulla base di tre

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    motivi, illustrati da memoria.

    'esiste la 3'- " 'iunione -driatica di icurtà3 .p.-. con controricorso illustrato damemoria.

    7on hanno svolto attività difensiva gli intimati .2. e 2ilano -ssicurazioni .p.-..

    (onsiderato in diritto

    1. 8 (on il primo mezzo è denunciata, in relazione all#art. 9+*, primo comma, n. 9,cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell#art. )*) cod. civ..

    (i si duole che il ribunale non abbia attribuito al giudicato costituito dalla sentenza n.+45 del **4 efficacia diretta nei confronti delle parti che avevano partecipato adentrambi i giudizi " e segnatamente nei confronti del . " ed efficacia riflessa neiconfronti della compagnia assicuratrice rimasta estranea al processo definito da detta

    sentenza, in quanto portatrice di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazionegiuridica interessata dal giudicato stesso.

    . " (on il secondo mezzo è prospettata, in relazione all#art. 9+*, primo comma, n. 9,cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell#art. )*) cod. civ. o comunquemancata applicazione da parte del giudice di merito dei principi fondamentali didiritto.

    :a sentenza n. +45 del **4, passata in giudicato, che ha riconosciuto laresponsabilità concorrente dei due conducenti nella causazione del sinistro, ai sensidell#art. *54, secondo comma, cod. civ., farebbe stato nei confronti delle parti delgiudizio nel quale è stata emessa e cioè tra l#attore .2. ed i convenuti /.0... ,

    -l..p. e 2ilano assicurazioni .p.-..

    :a medesima anzidetta sentenza avrebbe altres; efficacia riflessa nei confronti della'- e cioè della compagnia assicuratrice del . , seppure estranea al giudizio nelquale la decisione è stata pronunciata e ci< per il principio di solidarietà tra il debitodel danneggiato assicurato e quello di indennizzo, operante anche nel caso diconcorrente responsabilità dei due conducenti ai sensi del secondo comma dell#art.*54 cod. civ.. 7é tale conseguenza potrebbe essere esclusa dalla ritenuta diversitàdel petitum, posto rimane fermo l#accertamento sulla responsabilità del sinistro, che ilgiudice di appello non potrebbe riesaminare, anche perché esso costituisce premessanecessaria ed imprescindibile per giungere ad una sentenza di condanna,indipendentemente dal petitum stesso.

    9. " (on il terzo mezzo è dedotta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazionecirca un punto decisivo della causa ai sensi dell#art. 9+*, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., per mancato e=o erroneo esame della documentazione prodotta e delleprove raccolte.

    (i si duole che il giudice di appello non abbia neppure riconosciuto 3efficacia indiretta3alla sentenza n. !uro45 del **4, nel senso che la stessa avrebbe pur sempre3l#efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazionegiuridica che ha formato oggetto dell#accertamento giudiziale3.

    0ve il tribunale non avesse omesso del tutto di valutare l#anzidetta pronuncia, oltre

    agli ulteriori elementi emersi nel giudizio di primo grado, sarebbe giunto ad un diversoconvincimento.

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    4. " -ll#esito del ricorso sono articolati, in congruente riferimento ai motivi dedotti, seiquesiti e> art. 9++"bis cod. proc. civ..

    5. " Il ricorso " i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati per la lorostretta connessione " è in parte fondato e va, quindi, accolto per quanto di ragione.

    5.1. " ? fondato il primo motivo là dove si invoca l#autorità di cosa giudicata dellasentenza n. +45 del **4 del /iudice di pace di -ncona rispetto alla posizione di 2..., quanto alla responsabilità concorrente di quest#ultimo nella causazione del sinistro,ai sensi dell#art. *54, secondo comma, cod. civ..

    @ifatti, è la stessa sentenza impugnata in questa sede ad evidenziare che tra ilgiudizio definito con la anzidetta pronuncia %in cui il . è stato ritenuto corresponsabileai sensi della predetta disposizione& ed il giudizio ancora pendente ed oggetto delpresente scrutinio di legittimità sussiste coincidenza di parti %. e . =p. & e di causapetendi %quantomeno parziale, in ragione della totale coincidenza del fatto storico

    della dinamica dello scontro& e soltanto diversità di petita, posto che nel primogiudizio il . aveva chiesto il ristoro dei danni alla persona e nel secondo quellimateriali, là dove in quest#ultimo anche i convenuti hanno proposto domandariconvenzionale di danni conseguenti al medesimo sinistro stradale.

    6osto, dunque, che, a fronte della detta coincidenza del fatto storico della dinamica diesso, la questione della relativa responsabilità " risolta in via definitiva dalla sentenzan. +45 del **4 del /iudice di 6ace di -ncona in termini di corresponsabilità ai sensidell#art. *54, secondo comma, cod. civ. " si pone in guisa di antecedente logicoindefettibile ed essenziale della liquidazione dei conseguenti danni, tale statuizionecontenuta nella sentenza divenuta cosa giudicata preclude, nel presente pendentegiudizio, il riesame del punto già accertato e risolto tra le anzidette parti partecipantiad entrambi i giudizi %vedi, (ass., A ottobre 1))A, n. )A44$ (ass., 1 dicembre **9,n. 1)*4+$ (ass., 1+ maggio **+, n. 119+5&.

    5.. " 7on pu< invece trovare accoglimento il secondo motivo là dove con esso siinvoca il giudicato della sentenza n. +45 del **4 anche nei confronti della(ompagnia assicuratrice '-, che non ha partecipato al relativo giudizio.

    ? noto che la preclusione di giudicato sull#accertamento di una situazione giuridica,ovvero sulla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un puntofondamentale comune ad entrambe le cause, si muove, di norma, all#internodell#ambito soggettivo segnato dall#art. )*) cod. civ. che circoscrive gli effetti delgiudicato stesso alle 3parti, i loro eredi o aventi causa3. icché, detta preclusione,

    come tale, nella sua dimensione di principio, non potrebbe valere nei confronti della'-, che è soggetto terzo rispetto al . , . e p. .

    uttavia, i ricorrenti evocano, nei confronti di detto terzo, l#efficacia riflessa delgiudicato formatasi nel giudizio promosso, ai sensi dell#art. *54 cod. civ., dal .contro essi . =p. , richiamando il principio secondo cui 3la sentenza di condanna alrisarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistrostradale fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, perquanto concerne la sussistenza dell#obbligo risarcitorio del danneggiante, anche sel#assicuratore non abbia partecipato al relativo giudizio, atteso che l#assicuratore non ètitolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza enon pu< disconoscere l#accertamento in essa contenuto come affermazione oggetto diverità, ma è titolare di una situazione giuridica dipendente dalla situazione definitacon la prima sentenza3.

    i tratta, invero, di orientamento non isolato %da ultimo, si veda (ass., 91 gennaio

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    *1, n. 195)$ in precedenza anche (ass., 1 maggio **5, n. 1**1A$ (ass., 1+ottobre **1, n. 1+1&, sebbene occorra rilevare che " a differenza di quanto è datoapprezzare in ipotesi tematica analoga, sia pure in diversa fattispecie, affrontata erisolta da (ass., sez. un., 1 marzo **B, n. +59 " di esso non pare che sia stataapertamente saggiata la resistenza anche alla luce delle garanzie costituzionali suidiritti di azione e difesa in giudizio %art. 4 (ost.& e del contraddittorio %art. 111(ost.&.

    In ogni caso il principio anzidetto non pu< trovare applicazione al caso di specie.

    - tal riguardo, e nell#ottica segnata dall#indirizzo giurisprudenziale al quale sirichiamano i ricorrenti, va premesso che, ove l#azione di cui all#art. *54 c.c. siaproposta separatamente da quella diretta, ai sensi dell#art. 1B della legge n. ))* del1)+) %applicabile ratione temporis nella fattispecie&, contro l#assicuratore,quest#ultimo non è parte necessaria del processo. 6ertanto, il giudicato maturato nelgiudizio nel quale l#assicuratore non era parte non pu< essere ad esso esteso sic etsimpliciter, ma potrebbe spiegare nei suoi confronti efficacia riflessa, nel senso direndere non più controverso, e dunque irretrattabilmente accertato, quel rapportogiuridico rispetto al quale l#assicuratore medesimo si trovi in una situazione digiuridica dipendenza. ituazione che la giurisprudenza di questa (orte ha da tempoindividuato nel vincolo di solidarietà, ancorché atipico, che sussiste tra il debitodell#assicurato e> delicto, di natura aquiliana, e quello dell#assicuratore di naturaindennitaria e derivante e> lege %(ass., ) aprile **1, n. 5+$ (ass., 9 giugno **,n. A))9$ (ass., 11 giugno **B, n. 154+&.

    6erché ci< si possa verificare è richiesta, dall#orientamento innanzi ricordato, unacondanna del danneggiante assicurato al risarcimento del danno, da intendersi,dunque, come una statuizione che non solo investa la questione della responsabilitàdel predetto quanto al fatto illecito, ma anche l#esistenza di un suo debito neiconfronti del danneggiato e cioè di una obbligazione risarcitoria in sé piena econchiusa %dunque, comprensiva di tutti i suoi elementi e non già circoscritta all#andella responsabilità&.

    In tale prospettiva si spiegherebbe la possibilità di apprezzare la dipendenza giuridicadella obbligazione di indennizzo che grava sull#assicuratore rispetto a quellarisarcitoria da fatto illecito che fa capo al danneggiante e, quindi, di consentire aldanneggiato, nel giudizio promosso con l#azione diretta ai sensi dell#art. 1B legge n.))* del 1)+), di avvalersi del giudicato formatosi nel diverso giudizio, intentato aisensi dell#art. *54 cod. civ., nel quale non era parte l#assicuratore, comeaccertamento irretrattabile della responsabilità del danneggiante e della sua misura%cosi (ass. n. 1+1 del **1, cit.&. @ifatti, come posto in luce dalla già richiamata

    (ass., sez. un., n. +59 del **B, 3è soltanto il collegamento di pregiudizialità"dipendenza in senso giuridico che legittima l#efficacia riflessa del giudicato neiconfronti di soggetti eventualmente estranei al relativo giudizio$ ma detta categoriagiuridica è riscontrabile, per opinione unanime anche della dottrina, solo allorché unrapporto giuridico %pregiudiziale o condizionante& rientra nella fattispecie di altrorapporto giuridico %condizionato, dipendente&, sicché ogni qual volta non possariscontrarsi una tale coincidenza %sia pure parziale&, ma emergano solo nessi di fattoo logici tra i due rapporti dedotti in giudizio, non vi sono i presupposti perché sidetermini detta efficacia riflessa3. @unque, se un collegamento di tal fatta possariscontrarsi nella fattispecie in esame, questo non pu< che ravvisarsi in ragione delpregiudiziale accertamento del debito del danneggiante nei confronti del danneggiato,che soltanto da luogo ad un rapporto giuridico che, in ipotesi, sarebbe in grado di

    condizionare quello dell#assicuratore della responsabilità civile obbligatoria con lostesso danneggiato %necessità dell#esistenza di un obbligo risarcitorio che viene messain rilievo anche da (ass., sez. un., 5 maggio **+, n. 1*911, al fine di individuare i

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    termini del rapporto che obbliga e> lege l#assicuratore verso il danneggiato, rispetto alquale si richiede non soltanto la sussistenza dell#obbligo assicurativo, ma anche, perl#appunto, l#esistenza di un obbligo risarcitorio&.

    icché, come anticipato, il principio di diritto sopra ricordato non pu< trovareapplicazione nella fattispecie, posto che nel giudizio definito con la sentenza n. +45del **4 non è stata accertata alcuna obbligazione risarcitoria di 2... nei confronti-l..p. e /.0... , non potendosi in tal modo apprezzare alcun effetto riflesso delgiudicato nei confronti dell#assicuratore del primo. @ifatti, in detto giudizio unicoattore ai sensi dell#art. *54 cod. civ. era .2. e nessuna domanda %riconvenzionale& èstata proposta da p.-l. e /.0... nei suoi confronti$ pertanto, non vi è stata " comenon poteva esservi " alcuna condanna del . e, dunque, nessun debito del medesimoè stato accertato e dichiarato nei confronti di p. =. , là dove invece costoro sonostati condannati a risarcire il . .

    @unque, il presupposto accertamento della corresponsabilità dei conducenti nellaverificazione sinistro, ai sensi del secondo comma dell#art. *54 cod. civ., non pu<radicare alcuna obbligazione risarcitoria del . e, con essa, quella dipendente del suoassicuratore, giacché detto accertamento ha avuto luogo e si giustifica unicamente aifini della diminuzione del risarcimento dovuto dai convenuti nei confronti dell#attore, ilquale, nel giudizio definito con la sentenza del **4, ha assunto la veste soltanto didanneggiato e non già quella di danneggiante.

    5.9. " ? invece fondato il terzo motivo là dove censura la sentenza impugnata peraver omesso di considerare la sentenza n. +45 del **4, passata in giudicato, anchesolo quale 3elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che haformato oggetto dell#accertamento giudiziale3.

    @ifatti, ribadito il principio secondo cui la preclusione di giudicato sull#accertamento diuna situazione giuridica, ovvero sulla soluzione di questioni di fatto e di diritto relativead un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, si muove di normaall#interno dell#ambito soggettivo segnato dall#art. )*) cod. civ. %tra le altre, (ass.,1 settembre **A, n. 1)4)&, occorre, per

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    all#efficacia di elemento di prova %tra gli altri elementi probatori&, nei confronti della'-, della sentenza passata in giudicato %punto 5.9. che precede&.

    Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche al regolamento delle spese del presentegiudizio di legittimità.

    P.$.%.

    accoglie il primo ed il terzo motivo nei termini di cui in motivazione e rigetta ilsecondo$ cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alribunale di -ncona, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese delpresente giudizio di legittimità.