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CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI ente di diritto privato a base associativa ex D. Lgs. N° 509/1994 Testo definitivo di cui alla delibera del Comitato dei Delegati n. 2/1998, modificato a seguito dell’introduzione dell’euro dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21/2002

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CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI

LIBERI PROFESSIONISTI ente di diritto privato a base associativa ex D. Lgs. N° 509/1994

Testo definitivo di cui alla delibera del Comitato dei Delegati n. 2/1998, modificato a seguito dell’introduzione dell’euro dalla

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21/2002

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PREMESSA

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento ed ambito di applicazione

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Attribuzioni in materia gestoria

Art. 4 - Organizzazione amministrativa e gestionale

TITOLO II: CONTABILITA’ E BILANCI, GESTIONE AMMINISTRATIVA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

Art. 5 - Predisposizione bilanci e piani di impiego dei fondi disponibili. Bilanci tecnici.

Art. 6 - Bilancio consuntivo

Art. 7 - Bilancio consolidato

Art. 8 - Bilancio di previsione

Art. 9 - Variazioni al bilancio di previsione

Art. 10 - Termini di predisposizione e approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione e relative variazioni

Art. 11 - Fondo di riserva

Art. 12 - Situazione dei residui

Art. 13 - Riaccertamento dei residui ed inesigibilità dei crediti

Art. 14 - Accertamento e vigilanza sulle entrate

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Art. 15 - Competenze in materia di spese

Art. 16 - Registrazione degli impegni di spesa

Art. 17 - Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese

Art. 18 - Servizio di cassa interno

Art. 19 - Beni immobili, mobili e valori mobiliari

Art. 20 - Fondo svalutazione crediti

Art. 21 - Fondo trattamento di fine rapporto

Art. 22 - Fondi rischi e spese future

Art. 23 - Ratei e risconti attivi e passivi, partite creditorie e debitorie diverse in corso di perfezionamento a fine esercizio

Art. 24 - Scritture contabili

TITOLO III : PROCEDURE CONTRATTUALI

Art. 25 - Disposizioni generali

Art. 26 - Licitazione privata

Art. 27 - Trattativa privata

Art. 28 - Sistema in economia

Art. 29 - Stipulazione dei contratti, cauzioni e penalità

Art. 30 - Collaudi

TITOLO IV : RESPONSABILITA’ E DECORRENZA Art. 31 - Responsabilità

Art. 32 - Decorrenza

ALLEGATO “A” : Schema della situazione patrimoniale.

ALLEGATO “B” : Schema del preventivo e del conto economico.

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A seguito dell’avvenuta modificazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 509/1994, della veste giuridica della Cassa da Ente pubblico ad Ente di diritto privato a base associativa, è sorta la necessità di una riconsiderazione delle norme che disciplinano l’attività amministrativa dell’Ente.

Nella formulazione del presente regolamento si è tenuto conto della esigenza di assicurare una maggiore efficacia (ed economicità) all’attività amministrativa secondo una impostazione “aziendalistica” di gestione, attraverso una semplificazione delle procedure e una valorizzazione dell’azione dirigenziale, senza tuttavia pregiudicare uno svolgimento della gestione medesima nel rispetto dei principi e delle norme che devono comunque presiedere allo svolgimento della funzione pur sempre pubblica della Cassa.

Per realizzare tale finalità si è seguito innanzitutto il criterio, sia pur temperato, di introdurre all’interno della Cassa la distinzione tra funzione di direzione politico-amministrativa, propria dei Vertici ammini-strativi (Organi) dell’Ente, e funzione di gestione amministrativa di pertinenza della Dirigenza.

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Secondo tale criterio, peraltro sostanzialmente allineato con i principi introdotti per il settore pubblico dal Decreto Legislativo n. 29 e successive norme di attuazione, alla funzione politico-amministrativa spetta la definizione delle linee di indirizzo gestionale, la programmazione dell’attività e il relativo controllo; alla Dirigenza compete la concreta attuazione dei programmi gestionali, attraverso un più marcato e autonomo potere di spesa.

Si è proceduto poi ad uno snellimento delle procedure contabili attraverso una attenuazione della rigidità derivante alla gestione dagli attuali vincoli di stanziamento, consentendo infatti in particolare per gli oneri di natura obbligatoria, così come avviene anche in Enti pubblici, di procedere alla variazione del preventivo successivamente all’effettuazione della spesa. Per le spese non obbligatorie tale procedura viene ammessa solo in casi eccezionali da motivare (art. 9). Inoltre l’utilizzazione del fondo di riserva (art. 11) viene disposta dalla Giunta Esecutiva anziché dal Consiglio di Amministrazione, consentendo così maggiore tempestività all’azione amministrativa (variazione del budget ed effettuazione della spesa).

Quanto in particolare alle funzioni degli Organi della Cassa, a parte quelle relative al Comitato dei Delegati che rimangono immutate, si riporta qui di seguito una sintesi delle funzioni ridisegnate dal Regolamento in materia di gestione del bilancio.

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1 Al Consiglio di Amministrazione spetta :

la predisposizione del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione e relative variazioni, nonché del piano di impiego dei fondi disponibili (art.5);

il riaccertamento dei residui (art. 13);

la verifica dei rendiconti periodici sulla gestione delle entrate (art. 14);

l’assunzione di deliberazioni (impegni) in materia di investimenti patrimoniali (art. 15);

la predisposizione di analitici piani, e relativi budgets, di interventi straordinari e l’autorizzazione delle relative spese (art. 15);

la verifica in ordine alla realizzazione dei suindicati piani di interventi straordinari, nonché dei piani analitici concernenti spese ordinarie di gestione approvati dalla Giunta Esecutiva (art. 15);

2 Alla Giunta Esecutiva spetta (art. 15):

la predisposizione delle proposte concer-nenti i piani, e relativi budgets, di interventi straordinari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

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l’assunzione di deliberazioni (impegni) concernenti spese urgenti straordinarie non comprese nei suindicati piani, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

la liquidazione (impegni) delle prestazioni della Cassa;

l’approvazione di analitici piani, e relativi budgets, concernenti le spese ordinarie di gestione; tale approvazione si sostanzia in effetti in autorizzazioni di spese.

Al Direttore Generale, e ai dirigenti nei limiti delle specifiche competenze ad essi delegate, spetta in sostanza l’assunzione degli impegni, e successive fasi della spesa (liquidazione, ordine e pagamento), in attuazione dei piani concernenti le spese ordinarie di gestione. Per motivi (eccezionali) di urgenza, il Direttore Generale può altresì assumere impegni di spese ordinarie oltre il budget assegnato, con obbligo di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento agli aspetti di bilancio si è ritenuto, per quel che concerne il rendiconto e il preventivo finanziario, di confermare l’attuale impostazione secondo gli schemi di cui al Regolamento approvato con DPR n. 696/1979, stante la funzione pur sempre pubblica svolta dalla Cassa.

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Riguardo invece alla impostazione del bilancio economico-patrimoniale, si sono predisposti degli schemi (allegati “A” e “B” al regolamento) improntati secondo i dettami del bilancio civilistico, ritenuti più idonei alla rappresentazione dei fatti di gestione dell’Ente, anche se opportunamente modificati per tenere conto comunque della specificità dell’attività gestionale della Cassa, che la differenzia da quella delle imprese destinatarie delle norme civilistiche.

In particolare, infatti, per il bilancio economico, si è ritenuto di evidenziare in apposita specifica voce le risultanze di sintesi della “gestione previdenziale”, a sua volta suddivisa in “gestione contributi” e “gestione prestazioni”, dove vengono riportati tutti i dati concernenti la relativa attività che realizza la funzione istituzionale pubblica della Cassa (dati globali concernenti l’acquisizione dei contributi e l’erogazione delle prestazioni). Nella nota esplicativa saranno illustrati i dati analitici relativi alle diverse partite costituenti la voce di bilancio in questione (tipologia delle singole componenti, erogazioni relative a periodi pregressi, eventuale carattere straordinario delle acquisizioni e delle erogazioni, ecc.), i criteri di determinazione delle singole poste e ogni altra notizia utile per una più approfondita comprensione della realtà gestionale.

Si è poi ritenuto di evidenziare le risultanze di sintesi della “gestione degli impieghi patrimoniali”, a sua volta suddivisa in “gestione immobiliare” e “gestione degli impieghi mobiliari e finanziari”, dove affluiscono i

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dati relativi a tali attività gestionali. Notizie, criteri di determinazione e dati analitici in ordine alle risultanze di cui trattasi saranno contenuti nella nota esplicativa.

Le ulteriori voci del bilancio economico e quelle dello stato patrimoniale ricalcano, a parte alcune modifiche di carattere formale, i criteri espositivi del codice civile. Anche per i valori iscritti nelle voci in questione, si provvederà ad un loro maggior dettaglio e illustrazione nella nota esplicativa.

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ART. 1 : FINALITA’ DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento di amministrazione e contabilità, nell'ambito della autonomia di cui all'art. 2 comma 1 decreto legislativo 509/1994, stabilisce le norme ed i principi per la rilevazione e le procedure amministrativo-contabili relative all’acquisizione delle entrate e all’erogazione delle spese; detta, altresì, la disciplina relativa agli impieghi patrimoniali, nonché al bilancio di previsione, alle note di variazione e al conto consuntivo; definisce le procedure contrattuali, l’autonomia gestionale ed i connessi controlli.

ART. 2 : PRINCIPI GENERALI

1. L'azione amministrativa, finanziaria e contabile della Cassa è volta ad assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei principi di chiarezza, completezza e trasparenza delle esposizioni contabili.

2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coin-cide con l'anno solare.

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3. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere riportate nel bilancio nel loro importo integrale, senza riduzioni per effetto di correlative spese o entrate.

4. La gestione economico-finanziaria della Cassa deve essere finalizzata ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.

ART. 3 : ATTRIBUZIONI IN MATERIA GESTORIA

La gestione e il coordinamento operativo, finanziario, tecnico ed amministrativo, nell'ambito di piani, di decisioni e di programmi, deliberati secondo le rispettive competenze dal Comitato dei Delegati, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva della Cassa, spettano al Direttore Generale che ne è responsabile, anche in rapporto ai relativi risultati. Ai Dirigenti dei centri di responsabilità, di cui al successivo art. 4, compete analoga responsabilità, nei limiti delle attribuzioni a ciascuno di essi delegate.

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ART. 4 : ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

L'organizzazione della Cassa è strutturata in base a centri di responsabilità a cui è attribuita autonomia gestionale nel rispetto dei programmi e dei relativi "budgets" a ciascuno di essi periodicamente assegnato da parte del Direttore Generale.

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ART. 5: PREDISPOSIZIONE BILANCI E PIANI DI IMPIEGO DEI FONDI DISPONIBILI. BILANCI TECNICI.

Il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone al Comitato dei Delegati, nei termini di cui al successivo art. 10, il bilancio di previsione (unitamente al piano di impiego dei fondi disponibili), i provvedimenti di variazione al bilancio preventivo e il bilancio consuntivo. Dispone inoltre la predisposizione, almeno ogni tre anni, del bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali. Il preventivo e il rendiconto finanziario, nonché le situazioni finanziarie finali, sono redatti secondo gli schemi allegati al Regolamento approvato con DPR n. 696/1979. Il preventivo e il rendiconto economico e la situazione patrimoniale sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati “A” e “B” del presente Regolamento.

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ART. 6 : BILANCIO CONSUNTIVO.

1. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale, nel cui ambito deve essere appostata la riserva legale, dal conto economico e dalla relativa nota esplicativa ad esso allegata. Al bilancio consuntivo è altresì annessa la situazione finanziaria di fine esercizio.

2. Il bilancio consuntivo è corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione dell’Ente e sull’andamento della gestione, così come previsto dall’attuale normativa.

3. Al bilancio sono altresì allegati la relazione della Società di certificazione e quella del Collegio dei Sindaci. Nella propria relazione l’Organo interno di controllo, nell’attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, formula le proprie osservazioni sull’eseguito controllo della gestione e proposte in ordine al perfezionamento dei criteri di amministrazione, alle modalità dei riscontri, alla situazione ed al riaccertamento dei residui ed alla inesigibilità dei crediti di cui agli articoli 12 e 13 seguenti.

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ART. 7 : BILANCIO CONSOLIDATO

La Cassa è tenuta, annualmente, alla redazione del bilancio consolidato con i conti consuntivi delle società partecipate. Tale documento è accompagnato da una apposita relazione da parte del Consiglio di Amministrazione, dimostrativa degli indirizzi e delle direttive impartite, e dalla relazione del Collegio Sindacale.

ART. 8 : BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il bilancio di previsione è costituito dal preventivo finanziario (di competenza e di cassa) e da un preventivo economico allo stesso allegato. Al bilancio di previsione è altresì annessa la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

2. Il documento di bilancio costituisce uno stru-mento programmatico per l'attività di gestione.

3. Il bilancio di previsione è corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione nella quale sono illustrati il previsto andamento della gestione e i criteri di determinazione delle singole poste.

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4. Il Collegio dei sindaci deve presentare, per l’approvazione del bilancio preventivo da parte del Comitato dei Delegati, una relazione valutativa dei contenuti del documento e sui criteri di ripartizione del rischio tra i vari tipi di investimento, esprimendo il proprio avviso sui programmi o piani annuali dell'Ente.

ART. 9 : VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE.

1. Le eventuali variazioni al bilancio di previsione che si renderanno necessarie, o comunque opportune, sono deliberate con la stessa procedura adottata per l'approvazione del bilancio preventivo.

2. Per le spese aventi natura non obbligatoria non possono essere assunti impegni in eccedenza agli stanziamenti di bilancio fino a quando le note di variazione non siano state approvate dal Comitato dei Delegati, salvo casi eccezionali da motivare.

3. Per le spese di cui al precedente comma 2 e per le spese obbligatorie, impegnate per importi eccedenti le relative dotazioni, resta fermo comunque l'obbligo di variare il bilancio di previsione. Qualora eccezionalmente, per motivate ragioni, non si sia potuto procedere alla variazione del bilancio, le eccedenze di impegno dovranno essere apposi-tamente sanate dal Comitato dei Delegati in sede di deliberazione del relativo consuntivo.

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4. Il bilancio di previsione e le relative variazioni sono esecutive ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3 del Decreto legislativo n. 509/1994.

ART. 10 : TERMINI DI PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO, DEL BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVE VARIAZIONI.

1. I termini ultimi di approvazione da parte del Comitato dei Delegati del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione, con il relativo piano di impiego dei fondi disponibili, sono rispettiva-mente il 31 maggio dell’esercizio successivo e il 30 novembre dell’esercizio precedente.

2. Per consentire il tempestivo svolgimento dei connessi adempimenti al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al precedente comma 1, la Direzione Generale predispone la bozza dei relativi documenti contabili, per l’esame da parte del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, in tempo utile per consentire la deliberazione dello schema di bilancio almeno 30 giorni prima della riunione fissata per il Comitato dei Delegati.

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3. I provvedimenti di variazione ai bilanci preventivi devono essere presentati per la decisione da parte del Comitato dei Delegati non oltre il 30 novembre dell’esercizio cui si riferiscono. Per consentire il tempestivo svol-gimento dei connessi adempimenti il Consiglio di Amministrazione deve deliberare il relativo progetto almeno 20 giorni prima di quello fissato per il Comitato dei Delegati.

4. I documenti contabili di cui ai precedenti commi 1) e 3) vanno trasmessi entro 10 giorni dall’approvazione da parte del Comitato dei Delegati alle Amministrazioni vigilanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, del D. L.vo n. 509/1994.

ART. 11 : FONDO DI RISERVA.

1. Nel bilancio dell'Ente è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per spese impreviste e per maggiori spese che potranno rivelarsi necessarie durante l'esercizio. L'ammontare di tale fondo non può superare il 3% delle spese correnti iscritte in bilancio.

2. I prelievi dal Fondo di riserva sono disposti dalla Giunta esecutiva su indicazione del Direttore Generale e portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta successiva.

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ART. 12 : SITUAZIONE DEI RESIDUI.

1. I residui attivi e passivi risultanti alla fine di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo. Costituiscono residui attivi le entrate accertate e non riscosse alla fine dell’esercizio; costituiscono residui passivi le spese impegnate e non pagate alla fine dell’esercizio.

2. La situazione dei residui risultante dal conto consuntivo pone in evidenza per ciascun capitolo i residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate nel corso dell’esercizio, le variazioni intervenute nell’esercizio e l’ammontare dei residui al termine dell’esercizio.

ART. 13 : RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ED INESIGIBILITA’ DEI CREDITI.

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le variazioni dei residui attivi e passivi. Su tali variazioni, che devono comun-que intervenire prima della predisposizione del relativo bilancio consuntivo, il Collegio dei Sindaci manifesta il suo parere.

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2. I residui attivi possono essere contabilmente ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che l’azione di recupero sia ritenuta non conveniente da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito di comparazione tra l’importo del credito e le spese prevedibilmente occorrenti per l’azione di recupero stessa, in relazione anche allo specifico rischio di realizzabilità, ovvero sia stata deliberata apposita specifica transazione da parte del predetto Organo

3. Per la inesigibilità dei crediti non aventi natura di residui si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

ART. 14 : ACCERTAMENTO E VIGILANZA SULLE ENTRATE

1. Sulla base del bilancio preventivo approvato dal Comitato dei Delegati, il Direttore Generale, previo confronto con i Dirigenti competenti, assegna periodicamente i budgets di entrata ai singoli Centri di responsabilità.

2. Al termine di ciascun periodo di riferimento, il Direttore Generale predispone apposito rendiconto sulla gestione delle entrate che sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione.

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3. I Dirigenti dei Centri di responsabilità funzio-nalmente competenti all’acquisizione delle entrate curano, in relazione alle proprie attribuzioni e al programma di attività preventivamente definito, che l’accertamento e la riscossione siano fatti tempestivamente e integralmente. Essi non possono accedere a richieste di transazioni su somme dovute alla Cassa; eventuali provvedimenti in tal senso sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, una volta valutati il rischio specifico di realizzabilità del credito e la convenienza della Cassa ad un accordo transattivo.

4. Le entrate della Cassa sono riscosse mediante reversale di incasso dall’Istituto cassiere.

5. Gli altri documenti di incasso sono costituiti dalle lettere contabili di accredito che gli enti incaricati della riscossione (aziende di credito, Ammini-strazione postale, concessionari, ecc.) trasmettono di volta in volta e che, dopo la verifica da parte dei competenti Centri di responsabilità dovranno essere tempestivamente acquisiti nella contabilità della Cassa.

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ART. 15 : COMPETENZE IN MATERIA DI SPESE.

Gli impegni di spesa vanno assunti dagli Organi e dai Dirigenti, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti della Cassa, dal presente regolamento e dalle disposizioni in materia emanate dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare :

1. Il Consiglio di Amministrazione :

a) sulla base del bilancio preventivo e del piano di impiego dei fondi disponibili deliberati dal Comitato dei Delegati, dispone gli impieghi dei fondi e gli investimenti patrimoniali;

b) cura la predisposizione, su proposta della Giunta Esecutiva, di piani analitici concernenti gli interventi straordinari di gestione e relativi budgets, nonché gli eventuali provvedimenti di variazione agli stessi, e autorizza le relative spese;

c) dispone periodicamente la verifica in ordine alla realizzazione dei suindicati piani di interventi straordinari e di quelli di cui al successivo punto 2.d) sulla base di appositi rendiconti presentati dal Direttore Generale;

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d) cura nella specifica veste di azionista i rapporti con le società controllate e/o collegate, esercitando all’occorrenza il “potere di direttiva” e/o di controllo nei confronti degli Organi volitivi e direttivi di esse. In particolare il controllo va esercitato nei casi di conferimento di incarichi di gestione di affari propri della Cassa. Provvede a riportare nell’apposito capitolo del bilancio della Cassa gli utili di esercizio acquisiti e ad erogare le somme occorrenti al ripianamento di eventuali perdite.

2. La Giunta Esecutiva :

a) nell’ambito del bilancio preventivo deliberato dal Comitato dei Delegati, predispone, su proposta del Direttore Generale, specifici piani di interventi straordinari e relativi budgets da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nonché le eventuali variazioni da apportare ai medesimi;

b) autorizza le spese straordinarie urgenti, anche non comprese nei suindicati piani o comunque difformi, sottoponendole a ratifica del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta successiva;

c) liquida le prestazioni della Cassa;

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d) sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Comitato dei Delegati, approva, su proposta del Direttore Generale, appositi periodici piani analitici concernenti le spese ordinarie di gestione e relativi budgets, nonché gli eventuali provvedimenti di variazione agli stessi, intendendosi per spese ordinarie quelle da sostenere per il normale mantenimento e miglioramento dei livelli di produttività ed efficienza della Cassa.

3. Il Direttore Generale :

a) previo confronto con i Dirigenti competenti, formula le proposte di cui ai precedenti punti 2.a) e 2.d). Una volta approvati i piani relativi alle spese di gestione, assegna i relativi budgets ai singoli predeterminati Centri di responsabilità ;

b) autorizza con appositi specifici prov-vedimenti le spese ordinarie di gestione nei limiti dei budgets assegnati; di regola tali provvedimenti sono proposti dai Dirigenti competenti;

c) in caso di urgenza, può autorizzare spese ordinarie per un ammontare superiore al

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relativo budget; in tale ipotesi nel provvedimento dovranno essere indicati i motivi di urgenza che giustificano la decisione adottata; i provvedimenti in questione sono sottoposti a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;

d) per soddisfare urgenti esigenze in materia di spese straordinarie, qualora per motivi di tempestività non sia possibile dar corso alla procedura di cui al precedente punto 2, lettera b), propone al Presidente il relativo provvedimento autorizzativo da assumere. Il provvedimento adottato dal Presidente è sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta succes-siva;

e) può delegare i singoli Dirigenti ad assumere provvedimenti autorizzativi di spese ordinarie previste nel budget assegnato ai rispettivi Centri di responsabilità, predeterminando limiti per valore e per materia. Il prov-vedimento con il quale vengono attribuite tali deleghe ai Dirigenti deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il quale può in un qualsiasi momento annullarlo.

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ART. 16 : REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA

1. In sede di predisposizione delle proposte concernenti i piani di spesa di cui al precedente art. 15, gli Uffici competenti richiedono all’Ufficio di Ragioneria la necessaria prenotazione sugli appositi capitoli.

2. Per le proposte di spese non comprese nei piani suindicati, è necessario acquisire preventivamente l’apposita prenotazione sui capitoli interessati da parte dell’Ufficio di Ragioneria.

3. Per gli impegni di spesa assunti deve essere richiesta, da parte del Dirigente competente, la registrazione in contabilità. Prima di eseguire la registrazione, l’Ufficio di Ragioneria verifica :

a) che il provvedimento di spesa sia stato emesso dall’Organo o dal Dirigente competente;

b) l’appropriata imputazione al capitolo e all’esercizio di riferimento;

c) l’esistenza della prenotazione e comunque della disponibilità sul pertinente capitolo di spesa.

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4. Per le richieste di registrazione non ritenute regolari a seguito dei riscontri di cui sopra, devono essere esperite le necessarie azioni per ottenerne la regolarizzazione. Se la disponibilità sul capitolo è carente, e trattasi di spesa obbligatoria, l’Ufficio di ragioneria procede alla registrazione provvedendo ad annotare l’importo ai fini della successiva regolarizzazione attraverso apposita nota di variazione al bilancio; se trattasi di spesa non obbligatoria la registrazione, in attesa della successiva necessaria nota di variazione, è subordinata all’ esistenza della motivazione di cui al precedente art. 9, comma 2.

ART. 17 : LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. La liquidazione della spesa consiste nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del soggetto creditore ed è effettuata, sulla base dei titoli e documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori, dall’Ufficio competente, il quale fornisce tempestivamente gli occorrenti dati all’Ufficio di Ragioneria per la necessaria contabilizzazione.

2. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l’emissione di mandati numerati in ordine progressivo; essi sono firmati dal Dirigente di Ragioneria congiuntamente al Direttore Generale o dai loro sostituti.

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3. Ad ogni mandato va allegata la documentazione comprovante la regolarità della spesa e/o dell’esecuzione dell’opera o della fornitura o del servizio e l’annotazione degli estremi dell’atto di impegno. Il mandato di pagamento e la copia con gli estremi della contabilizzazione, nonché la relativa documentazione, vanno conservati per almeno dieci anni.

4. I mandati di pagamento che si riferiscono alle spese dell’esercizio in corso vanno separati dai mandati che si riferiscono alle spese di esercizi precedenti.

ART. 18: SERVIZIO DI CASSA INTERNO

1. Per esigenze di funzionamento è autorizzata la costituzione di un fondo di cassa interno, reintegrabile su periodica rendicontazione delle spese sostenute, per un ammontare di € 10.000,00.

2. Il Direttore Generale con proprio provvedimento, da portare a conoscenza della Giunta Esecutiva, nomina il cassiere responsabile, individua la tipologia delle spese effettuabili e dispone l’ammontare massimo di ogni singola spesa.

3. Le singole utilizzazioni sono autorizzate dal Dirigente di Ragioneria su richiesta del competente Dirigente del centro di responsabilità.

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4. Per le spese effettuate con l’utilizzo del fondo di cassa interno, la registrazione dell’impegno e la verifica della regolarità della documen-tazione e della spesa sono eseguite dai competenti Uffici al momento della presen-tazione del rendiconto per le operazioni di reintegro del fondo stesso.

ART. 19 : BENI IMMOBILI, MOBILI E VALORI MOBILIARI

1. I beni immobili, sia strumentali che da reddito, sono valutati al costo iniziale, ovvero al prezzo di stima o di mercato se trattasi di immobili pervenuti per causa diversa dall’acquisto a titolo oneroso, maggiorato delle spese per opere di miglioria e dei costi per manutenzioni straordinarie, la cui utilità si ripercuote in più esercizi. Eventuali rivalutazioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, possono essere effettuate solo per speciali e comprovate ragioni.

2. I beni mobili sono valutati al prezzo di acquisto maggiorato degli oneri accessori, ovvero, se trattasi di beni pervenuti per altra causa, al prezzo di stima o di mercato.

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3. I valori di cui ai precedenti commi 1. e 2., ad eccezione di quello relativo alle opere d’arte, vanno annualmente ridotti in proporzione del loro deperimento mediante l’iscrizione nel passivo di appositi fondi di ammortamento; i criteri di ammortamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le azioni e i titoli a reddito fisso sono valutati in bilancio secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione e, di regola, al minor valore tra il prezzo di acquisto e il presunto valore di realizzo, quest’ultimo determinato tenendo presente per i titoli quotati in borsa dell’andamento delle quotazioni. I criteri seguiti per tale valutazione devono essere comunicati al Collegio Sindacale e devono essere specificati nella relazione al conto consuntivo.

5. Le partecipazioni in società controllate sono valutate per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dal precedente bilancio consuntivo delle imprese medesime, detratti i dividendi.

ART. 20 : FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

1. Tra le passività dello stato patrimoniale è iscritto un fondo svalutazione crediti il cui ammontare esprime la quota di presunta inesigibilità dei crediti stessi.

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2. Il presumibile grado di inesigibilità deve essere determinato in relazione alla natura del credito, all’anno di accertamento ed allo stato ammini-strativo dell’azione di recupero.

ART. 21 : FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Tra le passività dello stato patrimoniale è iscritto il Fondo trattamento di fine rapporto, il cui ammontare è determinato in relazione all’importo dei corrispondenti oneri maturati in base alle attuali disposizioni normative per il personale in forza alla fine di ogni esercizio.

ART. 22 : FONDI RISCHI E SPESE FUTURE

1. Tra le passività dello Stato patrimoniale sono iscritti specifici fondi rischi e fondi spese future in relazione ad eventi in corso, la cui manifestazione finanziaria avrà luogo nei successivi esercizi.

2. Le relative partite sono individuate e valutate sulla base di elementi obiettivi risultanti dai dati e notizie in possesso al momento della predisposizione del bilancio.

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ART. 23 : RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI, PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE DIVERSE IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO A FINE ESERCIZIO.

1. Sono iscritti nel preventivo economico di cui al precedente art. 8, nel rendiconto economico e nello stato patrimoniale la quota parte delle entrate e delle spese di competenza economica dell’esercizio la cui esigibilità è rinviata ai successivi esercizi, nonché la quota parte delle entrate e delle spese di competenza economica di successivi esercizi ma accertate o impegnate nell’esercizio.

2. Sono altresì iscritti i valori relativi a partite creditorie e debitorie in corso di definizione al 31 dicembre; la relativa valutazione, per importi separati, è effettuata sulla base di elementi obiettivi risultanti dai dati e notizie in possesso al momento della predisposizione del documento.

ART. 24 : SCRITTURE CONTABILI

1. La Cassa deve tenere le seguenti scritture:

a) il giornale cronologico nel quale sono regi-strati i movimenti finanziari di entrata e di spesa;

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b) il partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

c) il partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

d) il partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo ed esercizio di provenienza la consistenza dei residui all’inizio dell’anno, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) un registro contenente per ciascun capitolo i dati di sintesi della gestione finanziaria (lo stanziamento iniziale e le eventuali successive variazioni, le somme accertate o impegnate, le somme riscosse o pagate e quelle rimaste da riscuotere o da pagare);

f) un registro cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

g) il giornale cronologico ed il mastro, nei quali sono registrati i movimenti e le variazioni economico-patrimoniali di esercizio;

h) il registro degli inventari, contenente la descrizione e valutazione iniziale dei beni, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell’esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammortamenti e deperimenti, sopravvenienze, insussistenze), nonché la consistenza finale;

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i) i registri obbligatori previsti dalla legislazione fiscale e da altre disposizioni normative vigenti.

2. Per la tenuta delle scritture contabili la Cassa si avvale, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati. L’eventuale accesso esterno a tali dati viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

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ART. 25 : DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Cassa, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha piena autonomia negoziale ai sensi del Decreto legislativo n. 509/1994, art. 2 comma 1, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

2. Per le vendite e le permute, per le locazioni attive e passive, per l’esecuzione di opere, per l’acquisizione di beni e per la fornitura di servizi in genere, si provvede mediante contratti conseguenti a “licitazione privata” o a “trattativa privata”, ovvero con il ricorso al “sistema in economia”.

ART. 26 : LICITAZIONE PRIVATA

1. Per l’esecuzione di opere, la fornitura di beni o servizi per i quali sia possibile predeterminare e definire le modalità di esecuzione e le caratteristiche, la scelta del contraente può avvenire con la procedura della licitazione privata.

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2. All’individuazione delle ditte da invitare alla gara provvede un’apposita commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi anche di elenchi predisposti e aggiornati dai competenti uffici della Cassa, ovvero di comunicati a mezzo stampa o di altri mezzi di informazione.

3. Alle ditte individuate viene inviata a mezzo raccomandata una lettera di invito con l’indicazione dell’oggetto della licitazione; delle condizioni del contratto; delle modalità in base alle quali vanno effettuate le offerte ed inviati eventuali campioni; del termine massimo per la ricezione delle offerte stesse e di quello fino al quale i concorrenti devono ritenersi impegnati; del luogo, data e ora della seduta per l’apertura delle buste contenenti le offerte e di quant’altro previsto per la specifica gara.

4. Alla lettera di invito può essere accluso uno schema di atto di obbligazione che richiami l’oggetto e le condizioni del contratto. In tal caso la persona abilitata ad impegnare legalmente la ditta è tenuta, entro un termine perentorio, a restituire tale schema firmato in ogni pagina e con l’indicazione del prezzo al quale la ditta stessa è disposta ad eseguire il contratto.

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5. Nella lettera di invito dovrà essere indicato il sistema in base al quale si procederà all’aggiudicazione, tra quelli di cui al successivo comma 7. Qualora il sistema prescelto per l’aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dovranno essere altresì indicati i criteri che saranno seguiti per la valutazione di ciascuna offerta, con riferimento ai coefficienti massimi previsti per ciascun elemento di valutazione.

6. Le gare si svolgono nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti nella lettera di invito. Apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide. Le operazioni relative all’apertura delle offerte e il risultato della gara sono oggetto di apposito verbale sottoscritto dai componenti la Commissione e dal segre-tario.

7. Le gare sono aggiudicate in base ai seguenti criteri :

a) del prezzo più alto per i contratti dai quali derivi una entrata;

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b) del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i contratti dai quali derivi una spesa; l’offerta economicamente più vantaggiosa è valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo e l’assistenza tecnica.

c) Per i contratti per i quali derivi una spesa per la Cassa, la stessa può escludere dalla gara quelle offerte che risultino inferiori per oltre il 50% della media delle offerte. In alternativa alla esclusione, la Cassa può riservarsi il diritto di non aggiudicare.

ART. 27 : TRATTATIVA PRIVATA

Si può ricorrere alla procedura della trattativa privata nei seguenti casi :

1. Qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all’esperimento di una licitazione privata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate.

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2. Per l’acquisto di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione dei lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti richiesti, nonché quando l’acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa.

3. Per servizi e lavori complementari non considerati nel contratto originario che, a causa di circostanze impreviste, siano necessari per la prestazione del servizio o l’esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e che non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento; il valore complessivo preventivato dei servizi e lavori complementari non deve tuttavia superare il 50% dello importo relativo all’appalto principale.

4. Per l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse la Cassa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli incompatibilità o difficoltà tecniche.

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5. Per nuovi servizi e lavori consistenti nella ripetizione di servizi e lavori analoghi già affidati alla stessa ditta in forza di un precedente appalto, purché tali servizi e lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara; la possibilità del ricorso alla procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto; questa procedura può essere applicata soltanto durante i tre anni susseguenti la conclusione dell’appalto iniziale.

6. Qualora per motivi di urgenza, determinata da eventi imprevedibili, non possano essere osser-vati i termini per la licitazione privata.

7. Per l’affidamento di incarichi professionali, di studi, ricerche, sperimentazioni e per la forma-zione del personale a ditte o persone aventi alta competenza tecnica o scientifica.

8. Quando trattasi di contratti di importo non superiore a € 155.000,00, al netto dell’I.V.A.

9. Per la vendita e la permuta di beni mobili non più utilizzati dalla Cassa.

10. Per l’acquisto, la permuta, la vendita e la gestione di valori mobiliari.

11. Per la locazione attiva e passiva di immobili.

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12. Per l’acquisto, la permuta e la vendita di immobili; tali contratti devono essere preceduti da parere di congruità espresso da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, come da Regolamento.

ART. 28 : SISTEMA IN ECONOMIA

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, nell’ambito dei budgets di cui all’art. 15, possono essere eseguiti in economia, nei limiti massimi di spesa periodicamente stabiliti dal Direttore Generale e portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, sono i seguenti :

a) pulizia, adattamento, riparazione e manutenzione dei locali;

b) illuminazione e riscaldamento dei locali;

c) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;

d) fornitura di beni mobili e autoveicoli;

e) fornitura di modulistica e stampa di circolari, riviste, bollettini, ecc. ;

f) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;

g) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

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h) provviste di generi di cancelleria, utensili, stoviglie, materiali e prodotti di consumo in genere anche informatico ;

i) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto libri;

2. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l’importo relativo, ad eccezione di quelli di cui alla successiva lettera b), i lavori, le forniture e i servizi, che rivestano carattere di urgenza, di seguito indicati:

a) le forniture, i servizi ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l’esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, ovvero, per i servizi, per garantirne la continuità per il tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di aggiudicazione;

b) le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori, non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali la Cassa non può avvalersi della facoltà di imporne l’esecuzione, nel limite massimo del 20% dell’appalto originale;

c) i lavori di completamento o di riparazione

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in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte esecutrici;

d) i lavori urgenti indispensabili agli immobili o agli impianti, quando sussiste pericolo di danni a persone o cose e in caso di ripristino di funzionamento di impianti;

e) gli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), devono essere portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

3. Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e ogni altra condizione ritenuta utile per la Cassa. Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a € 5.000,00 e di immediato impiego può prescindersi da tali formalità.

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ART. 29 : STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, CAUZIONI E PENALITA’

1. Salvo il caso in cui nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l’aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di novanta giorni dalla data dell’aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all’impresa aggiudicataria.

2. Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro novanta giorni dalla data di comunicazione all’impresa dell’accettazione della offerta.

3. Qualora l’impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, la Cassa ha la facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione ovvero l’accettazione dell’offerta e di richiedere il risarcimento dei danni, in relazione all’affidamento della prestazione ad altri soggetti.

4. I contratti devono avere termine e durata certi; essi sono stipulati dal Presidente o da un suo delegato, anche mediante scambio di corri-spondenza secondo l’uso del commercio.

5. A garanzia dell’esecuzione dei contratti le ditte devono prestare idonee cauzioni; si può pre-

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scindere dalla cauzione per i contratti di importo non superiore ad € 10.000,00.

6. Nel contratto devono di regola essere previste penalità per inadempienza o ritardo nell’ese-cuzione del contratto stesso.

ART. 30 : COLLAUDI

1. Tutti i lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d’opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale della Cassa, munito della necessaria competenza tecnica, nominato dal Direttore Generale, ovvero da estranei appositamente incaricati dalla Giunta Esecutiva su proposta del Direttore Generale.

3. Se l’importo dei lavori di manutenzione o delle forniture non superi rispettivamente € 26.000,00 e € 5.000,00, è sufficiente l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Dirigente responsabile della pertinente unità operativa o da un suo incaricato. In ogni caso il collaudo non può essere effettuato da persone che abbiano diretto e/o sorvegliato i lavori, che abbiano curato lo svolgimento della procedura contrattuale, ovvero che abbiano stipulato il contratto.

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ART. 31 : RESPONSABILITA’

I componenti degli Organi monocratici e collegiali della Cassa sono responsabili amministrativamente soltanto per il danno causato dagli atti da essi deliberati, a titolo esclusivo di competenza sostanziale.

In tema di responsabilità civile (verso terzi) dei dipendenti della Cassa, si rendono applicabili le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme primarie.

Per la disciplina della responsabilità amministrativa e contabile dei dirigenti e degli impiegati della Cassa, si fa rinvio alle norme della Contabilità Generale dello Stato e degli altri Enti gestori di pubblico danaro.

In ogni caso, per amministratori e dipendenti, le spese dei giudizi conclusisi favorevolmente vengono assunte dalla Cassa.

ART. 32 : DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 509/1994.

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ATTIVO Situazione al 31.12.n

Situazione al 31.12.n - 1

A IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

II Immobilizzazioni materiali ( 1+2+3 )

1) Immobili

2) Mobili, impianti, macchinari e altri beni strumentali

3) Impieghi immobiliari in corso

III Immobilizzazioni finanziarie ( 1+2+3+4+5 )

1) Partecipazioni

2) Titoli di Stato e diversi in portafoglio

3) Gestioni patrimoniali mobiliari

4) Crediti finanziari diversi

5) Impieghi mobiliari in corso

Totale immobilizzazioni ( I +II+III )

B ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

II Crediti ( 1+2+3+4 )

1) Crediti verso iscritti e terzi contribuenti

2) Crediti per prestazioni da recuperare

3) Crediti verso società controllate

4) Altri crediti

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV Disponibilità liquide

Totale attivo circolante ( I+II+III+IV )

C RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO ( A+B+C )

CONTI D'ORDINE

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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Situazione al 31.12.n

Situazione al 31.12.n - 1

A PATRIMONIO NETTO ( I+II+III+IV )

I Riserva legale ex art. 1 D.Lvo 509/1994

II Riserva per rivalutazione immobili ex D.Lvo 509/1994

III Altre riserve

IV Risultato economico di esercizio

B FONDI PER RISCHI E ONERI

C FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

D DEBITI ( 1+2+3+4 )

1) Debiti per prestazioni istituzionali

2) Debiti per trasferimenti e rimborsi di contributi

3) Debiti verso società controllate

4) Altri debiti

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO ( A+B+C+D+E )

CONTI D'ORDINE

NOTA : Eventuali modifiche e adattamenti (aggiunte, soppressioni e accorpamenti) di voci di bilancio precedute da numeri, possono essere effettuate, ai fini della chiarezza del bilancio stesso, solo per motivate ragioni da specificare nella nota esplicativa. Inoltre le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise senza eliminazione della voce complessiva.

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Esercizio "n"

Esercizio "n-1"

A GESTIONE PREVIDENZIALE

1) Gestione contributi ( a+b-c )

a) Entrate contributive

b) Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi

c) Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi

2) Gestione prestazioni ( a+b-c )

a) Spese per prestazioni istituzionali

b) Interessi passivi sulle prestazioni

c) Recuperi di prestazioni e relativi interessi

Risultato lordo gestione previdenziale ( 1-2 )

B GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI

3) Gestione immobiliare ( a-b )

a) Redditi e proventi degli immobili

b) Costi diretti di gestione

4) Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari ( a-b )

a) Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari

b) Costi diretti e perdite di gestione

Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali ( 3+4 )

C COSTI DI AMMINISTRAZIONE

5) Spese per gli Organi dell'Ente

6) Costi del personale ( a+b )

a) Oneri per il personale in servizio

b) Trattamento di fine rapporto

7) Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi

8) Ammortamento beni strumentali e accantonamenti diversi

Totale costi di amministrazione ( 5+6+7+8 )

RISULTATO OPERATIVO ( A+B-C )

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Esercizio

"n" Esercizio

"n-1"

D PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 9-10 )

9) Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari

10) Oneri finanziari diversi

E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (11-12)

11) Rivalutazioni

12) Svalutazioni

F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( 13-14 )

13) Entrate e proventi diversi

14) Spese e oneri diversi

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A+B-C+D+E+F )

15) Imposte sui redditi imponibili

16) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

NOTA : Eventuali modifiche e adattamenti (aggiunte, soppressioni e accorpamenti) di voci di bilancio precedute da numeri, possono essere effettuate, ai fini della chiarezza del bilancio stesso, solo per motivate ragioni da specificare nella nota esplicativa. Inoltre le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise senza eliminazione della voce complessiva.

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