Cass 26 maggio 2014 n 21227

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA DEL 26 MAGGIO 2014, N. 21227 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente - Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere - Dott. CAMMINO Matilde – rel. Consigliere - Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere - Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: R.E. N. IL (OMISSIS); avverso il decreto n. 4041/2013 del GIP del TRIBUNALE di MILANO del 17.1.2014; sentita la relazione del consigliere ANTONIO PRESTIPINO; Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. LUIGI RIELLO, che ha concluso per rigetto del ricorso; Sentito l’Avv.to ADIRANO RAFFAELLI, che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso. Svolgimento del processo 1. Con l’impugnato decreto il GIP del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro delle somme e dei beni di R.E., indagato in concorso con altri per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie indeterminata di truffe e di truffa aggravata in danno della Sismet S.p.a., fino alla concorrenza della somma di Euro 100 milioni, valore ritenuto corrispondente al profitto delle truffe. 2. Secondo l’accusa, il R., nella qualità di amministratore della Holding di famiglia RIVA FIRE S.p.a., che controllava tra l’altro la ILVA S.p.a., aveva contribuito alla predisposizione di un complesso meccanismo fraudolento per conseguire indebite agevolazioni pubbliche ai sensi del D.L. n. 143 del 1998, art. 14, recante provvidenze a favore degli operatori economici nazionali che esportano prodotti all’estero.

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II

SENTENZA DEL 26 MAGGIO 2014, N. 21227

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente -

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere -

Dott. CAMMINO Matilde – rel. Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere -

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.E. N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 4041/2013 del GIP del TRIBUNALE di MILANO del 17.1.2014;

sentita la relazione del consigliere ANTONIO PRESTIPINO;

Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. LUIGI RIELLO, che ha concluso per rigetto del ricorso;

Sentito l’Avv.to ADIRANO RAFFAELLI, che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l’impugnato decreto il GIP del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro delle somme e dei beni di

R.E., indagato in concorso con altri per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione

di una serie indeterminata di truffe e di truffa aggravata in danno della Sismet S.p.a., fino alla concorrenza

della somma di Euro 100 milioni, valore ritenuto corrispondente al profitto delle truffe.

2. Secondo l’accusa, il R., nella qualità di amministratore della Holding di famiglia RIVA FIRE S.p.a., che

controllava tra l’altro la ILVA S.p.a., aveva contribuito alla predisposizione di un complesso meccanismo

fraudolento per conseguire indebite agevolazioni pubbliche ai sensi del D.L. n. 143 del 1998, art. 14,

recante provvidenze a favore degli operatori economici nazionali che esportano prodotti all’estero.

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2.1. In sintesi, la richiamata normativa di settore, integrata da decreti e circolari ministeriali (vedi amplius, il

decreto di sequestro, pagg. 4 e ess.) sostiene forme di pagamento agevolato dei prodotti destinati ad

acquirenti esteri, “coprendo” il corrispondente differenziale economico a svantaggio del produttore

nazionale. La dilazione dei pagamenti deve essere pari ad almeno due anni a partire dal punto di partenza

del credito, ed è sottoposta a varie condizioni, (in tale contesto la SISMET S.p.a. si occupa della pratiche di

finanziamento operando in collegamento con lo Stato Italiano).

2.2. Poichè gli interlocutori commerciali stranieri della ILVA S.p.a. non avevano interesse ad ottenere

forniture con pagamenti dilazionati o avevano interesse a rateizzazioni per periodi molto più brevi di quelli

previsti dal D.L. n. 143 del 1998, il R. e i suoi complici avrebbero escogitato l’espediente della fraudolenta

creazione di una società estera, la ILVA S.A., che concludeva contratti “mediati” di acquisto di beni destinati

in realtà ad un diverso e definitivo acquirente, stipulando condizioni contrattuali conformi a quelle previste

dalla normativa speciale per l’accesso ai contributi pubblici. L’acquirente finale versava il dovuto in

contanti, mentre la ILVA SA, prima di ricevere il prezzo della rivendita, non sborsava in realtà alcuna somma

alla ILVA S.p.A.. La ILVA S.p.a. finiva quindi ugualmente per incassare i contributi pubblici, pur se le vendite,

nella sostanza, erano eseguite in contanti.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il R. per mezzo dei propri difensori, deducendo sostanzialmente due

motivi, per lamentare il vizio di violazione di legge dell’ordinanza impugnata in relazione agli artt. 322 ter,

640 bis e 640 quater c.p., e art. 321 c.p.p., comma 2, tanto in ordine all’identificazione del ricorrente come

uno dei soggetti legittimamente destinatari del sequestro, che rispetto al principio di sussidiarietà

dell’istituto della confisca per equivalente e dello stesso strumento cautelare.

3.1. Sotto il primo profilo, la difesa rileva che dal contenuto del provvedimento impugnato non risulta in

nessun modo suffragata l’ipotesi che il ricorrente abbia tratto un beneficio economico personale dalle

condotte in contestazione, emergendo piuttosto che le attribuzioni patrimoniali siano confluite verso le

società coinvolte nelle truffe, la ILVA S.p.a., la ILVA S.A. e la EUFINTRADE SA. La mancata individuazione di

un personale profitto del ricorrente non potrebbe poi in sostanza ritenersi supplita dalla considerazione

della teoria monistica del reato concorsuale, dovendosi fare i conti con le specifiche condizioni della

confisca per equivalente, che non consentirebbero il richiamo del principio civilistico della “solidarietà

passiva”, e imporrebbero di limitare il sequestro preventivo in vista della confisca per equivalente, solo alla

quota di profitto specificamente riferibile al singolo concorrente.

3.2. Sotto il secondo profilo, la difesa deduce che il GIP avrebbe omesso di disporre la ricerca del profitto

“diretto” del reato, come prescritto dall’art. 322 ter c.p., che solo quando non sia possibile l’aggressione del

profitto diretto ammette la confisca per equivalente.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Va premesso che le censure difensive non investono il profilo del fumus commissi delicti nè la personale

partecipazione del ricorrente al meccanismo truffaldino efficacemente descritto nel decreto impugnato, ciò

che consente di dare ragione dell’infondatezza del primo profilo di legittimità sollevato dalla difesa con

riferimento all’arbitraria identificazione del ricorrente come beneficiario del vantaggio economico dei reati.

1.1. In generale, l’art. 322 ter c.p., non prescrive che il profitto del reato sia conseguito personalmente

dall’autore del fatto, ma suggerisce anzi il contrario quando esclude la confisca nei confronti di persona

estranea al reato, implicando l’eccezione, a contrario, che se la destinazione finale del profitto raggiunga un

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terzo che non possa comunque considerarsi estraneo al reato, la confisca per equivalente dei beni del

colpevole debba ritenersi ugualmente legittima.

1.2. Ma è vero soprattutto che tali principi trovano precipua applicazione proprio nei casi, come quello di

specie, in cui nel fatto di reato siano coinvolte società o enti collettivi privi per dir così della capacità di

assumere la qualifica di imputato, ma comunque identificabili come strumenti dell’illecito penale. In questi

casi, la tesi difensiva comporterebbe la singolare conseguenza che lo schermo societario metterebbe

invariabilmente al riparo l’autore “fisico” del reato dalle sanzioni patrimoniali connesse alla condotta

incriminata, trascurando, oltretutto, attraverso questa definitiva “scissione”, che l’ente collettivo è capace

di essere centro autonomo di imputazione di effetti giuridici solo grazie all’agire dei soggetti fisici che lo

rappresentano. In altre parole, il profitto diretto e immediato del reato può essere conseguito solo dal

soggetto fisico che agisca come organo o rappresentante dell’ente, a nulla rilevando che esso sia riversato a

favore di quest’ultimo, perchè ciò può comportare solo l’estensione delle sanzioni patrimoniali a carico dei

soggetti non persone fisiche, non l’esclusione delle sanzioni nei confronti dell’autore materiale del fatto.

1.2.1. In questo ordine di idee si registrano perspicui e condivisibili indirizzi di legittimità, riferibili anche a

casi particolarmente aderenti a quello di specie (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31989 del 14/06/2006

Imputato: Troso, dove l’affermazione che il sequestro preventivo, preordinato alla confisca di beni per un

valore equivalente al profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,

può essere emesso nei confronti della persona fisica concorrente con una società a r.l., pur se il profitto sia

stato interamente acquisito dalla società concorrente, che non è estranea al reato ed ha un titolo

autonomo di responsabilità, dal momento che vige, data la natura sanzionatoria della confisca per

equivalente, il principio solidaristico secondo cui l’intera azione delittuosa e l’effetto conseguente sono

imputati a ciascun concorrente; più in generale, con riguardo al reato di truffa, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.

13501 del 17/10/2000, imputato: Meoli esplicita nell’affermare che il profitto ingiusto non deve

necessariamente essere conseguito dal soggetto che pone in essere la condotta fraudolenta, atteso che la

norma esige soltanto il nesso causale tra tale condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo –

consapevole – a trarre il beneficio illecito dal raggiro, e fatta salva comunque l’ipotesi di concorso nel reato,

in forza del quale gli atti dei singoli sono considerati nel contempo loro propri e comuni anche agli altri

compartecipi.).

2. In altre parole, contrariamente alla tesi difensiva, nel caso di concorso di più persone in uno dei reati

compresi nella previsione dell’art. 322 ter c.p., e del contemporaneo coinvolgimento di enti non persone

fisiche, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere

contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio

e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può

eccedere il valore complessivo del suddetto profitto ( cfr.

Sez. 6, Sentenza n. 21222 del 25/01/2013,: S.i.s.me.r. S.r.l.; cfr. anche, con riferimento allo stesso principio

solidaristico, Cass. 31989/2006 citata; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47066 del 03/10/2013 Pieracci e altro).

3. La questione della sussidiarietà della confisca (e del sequestro) per equivalente, è mal posta dalla difesa

avuto riguardo alla natura del profitto diretto dei reati in contestazione, costituito da somme di denaro,

cioè di un bene per definizione fungibile e “volatile”.

(Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1261 del 25/09/2012, dove la precisazione che qualora il profitto tratto da

taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l’adozione del

sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite

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nella effettiva disponibilità dell’indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere

all’importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso

pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare; la sentenza si spinge oltre quanto affermato da Cass. Sez. 3,

Sentenza n. 7081 del 24/01/2012, Imputato: Cerato, che in relazione al profitto “nummario” si limita ad

escludere che ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter

c.p., occorra la prova rigorosa del nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al reato, essendo quest’ultima

richiesta solo nel caso previsto dall’art. 240 c.p., comma 1).

3.1. Non manca, peraltro nel decreto impugnato, l’indicazione delle difficoltà pratiche emerse

nell’accertamento della destinazione delle somme fraudolentemente percepite dalle società gestite dal

ricorrente, non essendo stato nemmeno possibile identificare i conti correnti sui quali le somme erano

confluite.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni

sulle spese ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014