CASO: Diritto di Internazionalizzazione

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COUR DE CASSATION SENTENZA N. 173 P/B 93-16.542 23 GENNAIO 1996 De Nicolo Gaia Felice Martina Saulle Antonella

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COUR DE CASSATIONSENTENZA N. 173 P/B 93-16.542

23 GENNAIO 1996

De Nicolo GaiaFelice Martina

Saulle Antonella

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Attore:Sacovini/M Marrazza (venditore).S.R.L. agricola italiana con sede legale ad Albano Lazziale, RO.

Attività: commercio all’ingrosso di bevande alcoliche.

LE PARTIConvenuto: Les Fils de Henri Ramel (acquirente). S.R.L. francese con sede in Charnoz-Meximieux.

Attività: rivenditore di vini.

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IL CONTRATTO Contratto di compravendita internazionale di

beni mobili.

Art. 1321 c.c. «Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.»

Art. 1470 c.c. «La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto  verso il corrispettivo di un prezzo.»

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IL FATTONel 1988 la società italiana Sacovini S.R.L. aveva concluso dei contratti per la vendita di vino da tavola con alcuni compratori francesi. Nel Luglio 1988 i commercianti francesi avevano appreso attraverso i media dell’alterazione del vino italiano esportato in Francia e hanno denunciato il caso al Service de la répression des Fraudes. Nove lotti del vino venduto da Sacovini sono stati sequestrati in quanto le analisi hanno dimostrato che il vino è stato alterato chimicamente.

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IL FATTO VISTO DAI MEDIA

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RAGIONI GIURIDICHE DELLA CONTROVERSIA

Difformità del prodotto rispetto a quanto pattuito in sede contrattuale e quindi inadempimento dell’obbligazione. Alcune partite di vino erano alterate dall’addizione di un’alta quantità di zucchero, che causava un aumento del tasso alcolico.

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GRADI DI GIUDIZIO

1. Primo grado – Tribunal de Commerce de Sète (4 Giugno 1991)

2. Secondo grado – Cour d’Appel de Montpellier (15 Aprile 1993)

3. Cour de Cassation (23 Gennaio 1996)

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TRIB. COMM. DI SÉTE E

APP. DI MONTPELLIER

Les Fils de Henri Ramel chiede che la Corte dichiari:

1. L’annullamento del contratto e che nulla sia dovuto a titolo di prestazione corrispettiva;

2. Risarcimento danni morali e materiali.

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CORTE DI CASSAZIONE Ricorrente: Sacovini chiede che venga riformata

la sentenza della Corte d’Appello di Montpellier eccependo che:

1. L’esistenza di un difetto riguardante il vino non costituiva un inadempimento dell’obbligazione;

2. Non esisteva alcun nesso di casualità tra lo zuccheraggio del vino e il presunto danno subito, in quanto sosteneva che la causa derivava dalle condizioni di trasporto.

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NORME E PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Corte Commerciale di Séte e Corte d’Appello Montpellier Legislazione francese

Corte di Cassazione Convenzione di Vienna

Art. 1, 1° comma:«La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:a) quando tali Stati sono Stati contraenti (…)»

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Art. 25: «Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.»

Art. 35, 1° comma, 2° comma, lett.a: «1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità,

qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto.2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se:a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere. (…)»

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Art. 36, 1° comma:

«Il venditore è responsabile, secondo il contratto e la presente Convenzione, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo successivamente (…)»

«2. Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente non può esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di conformità costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità, effettuata ai sensi dell'art. 39 o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia (…)»

Art. 46, 2° comma:

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SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Corte d’Appello: senza far riferimento alla Convenzione di Vienna, dichiarava risolti alcuni dei contratti (tra cui quello in discussione), per la ragione che, poiché la quantità di zucchero rendeva il vino inadatto al consumo, il venditore non aveva adempiuto la sua obbligazione di consegnare beni conformi al contratto.

Corte di Cassazione: rigetta il ricorso e dichiara che i contratti erano regolati dalla Convenzione di Vienna in conformità all’art.1, 1° comma, lett. a ha confermato la decisione della Corte d’Appello, affermando che la relativa motivazione era giustificata dalle disposizioni degli art. 35 e seguenti della Convenzione.

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SENTENZE CONFORMI U.S. District Court 9/9/1994

Nel Gennaio 1988 la Rotorex, società con sede a New York, vende alla Delchi Spa, società con sede in Italia, 10.800 compressori che sarebbero stati consegnati in 3 lotti entro il 15 Maggio 1988. Mentre la seconda spedizione di compressori Rotorex era in viaggo verso l’Italia, Delchi scoprì che i compressori del primo lotto non erano conformi, e conseguentemente rifiutò i compressori e annullò il contratto.

USA e Italia Paesi firmatari CISG

La Corte Distrettuale di New York, in base all’art. 1 comma 1 lett. a della CISG, applica i principi stabiliti dalla Convenzione di Vienna ai fini della decisione.

Alla luce degli articoli 25, 35, 36 della CISG, la Corte dichiara la Rotorex responsabile per l’ammontare di $1,248,331.87 per la violazione del contratto. Inoltre deve corrispondere interessi di pregiudizio al tasso dei buoni del tesoro degli Stati Uniti.

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SENTENZE DIFFORMI Court of Appeal of Grenoble (Commercial Division) 26

April 1995 La società S.R.L. Holding Manin Rivière con sede in Francia ha

venduto ad una persona fisica, Marques Roque, residente in Portogallo, un magazzino al prezzo di 500.000 franchi francesi, che comprendevano anche il costo di smantellamento e la consegna. Il compratore rifiutò di pagare l'ultima parte del prezzo sulla base del fatto che gli elementi metallici smontati erano difettosi.

Compravendita internazionale di beni mobili, possiamo applicare la CISG?

Francia Paese firmatario Portogallo NoSecondo l’art. 1, 1° comma, lett. b:«La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita

delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi: (…)b ) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente (…)»

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Qual è la legge applicabile?

Convenzione dell'Aja (15 Giugno 1955) art.3, 1° comma: «Quando manchi una dichiarazione delle parti circa il

diritto applicabile conformemente alle premesse previste nell’articolo precedente, la compravendita è regolabile dalla legge interna del paese in cui il venditore, al momento in cui assume l’ordinazione, ha la sua dimora abituale (…)»

La Corte d’Appello di Grenoble ha pertanto applicato la CISG.

La Corte, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della CISG, dichiara che:il contratto copriva la vendita e lo smantellamento, ed era evidente dalle fatture presentate che la fornitura di servizi, quindi la fornitura di elementi metallici conformi, non costituiva parte preponderante delle obbligazioni contrattuali.

«(…) 2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell'obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d'opera o altri servizi.»

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Per cui, alla luce dell’articolo 35 della CISG, gli elementi metallici in questione non costituivano una violazione fondamentale tale da privare l'acquirente di ciò che egli aveva il diritto di attendersi dal contratto. La Corte pertanto ha ritenuto che tale violazione non giustifica risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett.a.

«1. L'acquirente può dichiarare il contratto rescisso: a ) se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; (…)»

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OSSERVAZIONI E RICERCHE PERSONALI

Les Fils de Henri Ramel ha rispettato le condizioni per quanto concerne gli art.38 e 39 della CISG:

Art. 38, 1° comma:«L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze. (…)»

«(…) In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni, a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.»

Art. 39, 2° comma:

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Se la controversia fosse sorta precedentemente alla sottoscrizione della CISG da parte degli Stati presi in esame (1988), avrebbero trovato applicazione:

Convenzione di Bruxelles (27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) sezione 2 art.5 comma 1 e 2:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (…)»

Giurisdizione francese Legislazione francese

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o Convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alle vendite internazionali di oggetti mobili corporei, art.4:

«In assenza di espressa clausola contraria, la legge interna del Paese, in cui debba aver luogo l’esame delle cose mobili corporee consegnate ai sensi del contratto, è applicabile alla forma e ai termini secondo cui dovranno essere effettuati l’esame e le notifiche relative, come pure alle misure da adottare in caso di rifiuto della cosa.»

Legislazione francese

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Se la controversia fosse iniziata dopo il 01.03.2002, allora la giurisdizione sarebbe stata quella francese in quanto avrebbe trovato applicazione il Regolamento (CE) n. 44/2001:

Art. 5 «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo

in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

2) b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (…)»

Giurisdizione francese Legislazione francese

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CLAUSOLA DEL «SENNO DI POI»

Le parti avrebbero potuto inserire nel contratto:

Clausola compromissoria: LEGGE APPLICABILEL'art. 3 della Convenzione di Roma (1980) prevede, in linea di principio, che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto

“è interamente sottoposto al diritto […], che ne regola la conclusione, esecuzione e cessazione, ed in base al quale esso sarà interpretato, anche al fine della risoluzione delle controversie da esso nascenti”

La scelta della legge applicabile può ricadere su:- Proprio paese- Paese della controparte- Paese terzo- Lex mercatoria

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CLAUSOLA DEL «SENNO DI POI» Clausola compromissoria: ARBITRATOLe parti avrebbero potuto far ricorso all’arbitrato internazionale, ipotesi che, sebbene sarebbe potuta risultare più onerosa rispetto al valore economico della controversia, avrebbe comunque potuto apportare i seguenti vantaggi e svantaggi: VANTAGGI- Neutralità del collegio arbitrale;- Competenza specifica degli

arbitri;- Regole procedurali più semplici

e informali;- Riservatezza;- Possibilità di escludere la

competenza inderogabile dei giudici del Paese della controparte;

- Riconoscibilità ed eseguibilità all’estero del lodo.

SVANTAGGI- Inopportunità per la parte in

posizione meramente difensiva;

- Mancata adesione alla Convenzione di New York del Paese di controparte;

- Non arbitrabilità della controversia;

- Costo eccessivo rispetto al valore economico del contratto

e della controversia. o Clausola di liquidazione anticipata del danno.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE