Caratteristiche della SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (552) 1 La società in nome collettivo è quella...
-
Upload
amedea-lamberti -
Category
Documents
-
view
215 -
download
2
Transcript of Caratteristiche della SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (552) 1 La società in nome collettivo è quella...
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO”
(552) 1 La società in nome collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale.
(552) 2 I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.
(554) 1 La società dev’essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede.
2 L’iscrizione deve contenere
1. il nome, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio;2. la ditta sociale e il luogo in cui la società ha la sua sede;3. il tempo in cui la società comincia;4. la menzione d’ogni disposizione che limitasse la facoltà di rappresentare la società.
Registro di commercio
Definizione
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN ACCOMANDITA”
Art. 5941 La società in accomandita è quella nella quale due o più persone, volendo esercitare un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune ed in modo che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, solo fino al totale d’un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.
.(594) 1 La società dev’essere iscritta nel registro di commercio del luogo in
cui ha la sua sede2 L’iscrizione deve contenere:
1. il nome, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio o se il socio è una
persona giuridica o una società commerciale, la sua ditta e la sua sede;
2. l’ammontare del capitale accomandato di ogni accomandante;
3. la ditta sociale ed il luogo in cui la società ha la sua sede;
4. il tempo in cui la società comincia;
5. la menzione d’ogni disposizione che limitasse la facoltà dei soci
illimitatamente responsabili di rappresentare la società.
Registro di commercio
Definizione
Caratteristiche della “SOCIETÀ ANONIMA”
(620) 1 La società anonima è quella che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale azionario1), anticipatamente determinato, si divide in parti (azioni) e per i debiti della quale non risponde se non il patrimonio sociale.
640) 1 La società dev’essere iscritta nel registro di commercio
del luogo in cui ha la sua sede.
2 La notificazione per l’iscrizione dev’essere firmata dagli
amministratori davanti all’ufficio del registro di commercio o
prodotta per iscritto con le firme autenticate.
Registro di commercio
Definizione
Caratteristiche della “SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA”
(772) 1 La società a garanzia limitata è quella nella quale due o più persone o società commerciali si riuniscono sotto una ditta propria, determinando anticipatamente il capitale sociale.
(780) 1 La società dev’essere iscritta nel registro di
commercio del luogo in cui ha la sua sede.
2 La notificazione per l’iscrizione dev’essere firmata da
tutti i gerenti davanti all’ufficio del registro di commercio
o prodotta per iscritto con le firme autenticate.
Registro di commercio
Definizione
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO”
(957)A. Obbligo di tenere una contabilità
Chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali.
1 Chi ha l’obbligo di tenere dei libri di commercio deve conservarli per dieci anni, come la corrispondenza d’affari e i documenti contabili.
(568) 1 I soci sono responsabili solidalmente e coll’intiero loro
patrimonio di tutte le obbligazioni della società.
2 Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.
(569) II. Responsabilità di nuovi soci
1 Chi entra a far parte di una società in nome collettivo è responsabile,
coll’intiero suo patrimonio e in solido con gli altri soci, anche delle
obbligazioni della società anteriormente nate
Responsabilità
Contabilità
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN ACCOMANDITA”
(957)A. Obbligo di tenere una contabilità
Chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali.
1 Chi ha l’obbligo di tenere dei libri di commercio deve conservarli per dieci anni, come la corrispondenza d’affari e i documenti contabili.
(599)B. Amministrazione
L’amministrazione della società è affidata al socio od ai soci
illimitatamente responsabili.
(601) 1 L’accomandante non è soggetto a perdita se non fino
al totale del capitale da esso accomandato.
Responsabilità
Contabilità
Caratteristiche della “SOCIETÀ ANONIMA”
(957)A. Obbligo di tenere una contabilità
Chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali.
1 Chi ha l’obbligo di tenere dei libri di commercio deve conservarli per dieci anni, come la corrispondenza d’affari e i documenti contabili.
(620) …. per i debiti della quale non risponde se non il
patrimonio sociale.
2 Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie e
non sono personalmente responsabili dei debiti della società
Responsabilità
Contabilità
Caratteristiche della “SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA”
(957)A. Obbligo di tenere una contabilità
Chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio deve tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda, e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali.
1 Chi ha l’obbligo di tenere dei libri di commercio deve conservarli per dieci anni, come la corrispondenza d’affari e i documenti contabili.
(802) C. Responsabilità dei soci
1 I soci sono solidalmente responsabili, come i soci in nome collettivo,
di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino all’ammontare del
capitale sociale iscritto.
(827) La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla
costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e della
revisione, e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni sulla società
anonima.
Responsabilità
Contabilità
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO”
(947) 1 La ditta d’una società in nome collettivo, quando non comprenda il cognome di tutti i soci, deve contenere almeno quello d’uno di essi con un’aggiunta che denoti il rapporto sociale.
2 La società in nome collettivo, che ammetta nuovi soci, può mantenere inalterata la sua ditta.
4 La ditta di una società in nome collettivo o in accomandita o in accomandita per azioni non deve contenere i nomi di altre persone oltre quelli dei soci illimitatamente responsabili.
(557) A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società
semplice
1 I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di
società.
2 In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti
la società semplice, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti
Capitale sociale
Ragione sociale
Caratteristiche della “SOCIETÀ IN ACCOMANDITA”
(947) 3 La ditta d’una società in accomandita o d’una società in accomandita per azioni deve contenere il cognome d’uno almeno dei soci illimitatamente responsabili con un’aggiunta che denoti il rapporto sociale.
4 La ditta di una società in nome collettivo o in accomandita o in accomandita per azioni non deve contenere i nomi di altre persone oltre quelli dei soci illimitatamente responsabili .
(598) A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società
in nome collettivo
1 I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di
società.
2 In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni
riguardanti la società in nome collettivo,
Capitale sociale
Ragione sociale
Caratteristiche della “SOCIETÀ ANONIMA”
(950) 3. Società anonime e società cooperative
1 Le società anonime e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte.
2 Con questa stessa riserva, la loro ditta può contenere anche i nomi di persone, purché sia aggiunta la qualifica di società anonima o di società cooperativa. La qualifica non dovrà essere abbreviata, qualora preceda i nomi delle persone.
(946) 2. Diritto esclusivo d’usare della ditta iscritta
1 Una ditta iscritta nel registro di commercio non può essere adoperata come ditta nello stesso luogo da alcun altro e nemmeno da colui che abbia un cognome ed un nome identici a quelli in essa contenuti.
(621) B. Capitale minimo
Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi.
Capitale sociale
Ragione sociale
Caratteristiche della “SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA”
(949) 2. Società a garanzia limitata
1 Le società a garanzia limitata possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte.
2 In ogni caso, dev’essere aggiunta alla ditta la qualifica di società a garanzia limitata.
(773) B. Capitale sociale
Il capitale sociale non può essere inferiore a ventimila franchi né superiore a
due milioni di franchi.
(774) C. Quota sociale
1 Le quote dei singoli soci possono essere disuguali, ma il loro ammontare
deve essere di mille franchi almeno o d’un multiplo di questa somma.
2 Ogni socio può possedere soltanto una quota. Egli deve, al momento della
costituzione della società, versare in denaro o conferire in natura almeno il
cinquanta per cento della sua quota.
Capitale sociale
Ragione sociale