LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (art. 2291 c.c./ 2312c.c.) COSTITUZIONE DELLA SOCIETA LORDINAMENTO...

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LA SOCIETÀ IN NOME LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVOCOLLETTIVO

(art. 2291 c.c./ 2312c.c.)(art. 2291 c.c./ 2312c.c.)

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’

L’ORDINAMENTO PATRIMONIALE

INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’

Mastrangelo dott. Laura

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NOZIONE (ART. 2291 C.C)

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e

illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto tra i terzi.

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LA COSTITUZIONE

La forma richiesta per rendere “regolare” la s.n.c. è la forma scritta.

ATTO PUBBLICO

SCRITTURA PRIVATA

AUTENTICATA

CONDIZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO REGOLARE:

ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE:

NON ISCRITTA NEL REGISTRO IMPRESE

(Art. 2297 c.c.)•Per mancanza dell’ATTO COSTITUTIVO (società di fatto) •Per mancanza della registrazione dell’atto presso il Registro Imprese

Segue le norme che regolano la società

semplice

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PUBBLICAZIONE(ART. 2296 C.C.)

L’atto costitutivo, una volta redatto per iscritto deve essere depositato

Entro 30 giorni presso il REGISTRO IMPRESEa cura degli amministratori,se non vi provvedono, puòciascun socio provvedervi a spese della società, o può condannare l’amministratorea provvedervi.

Se il contratto si è costituito per Atto Pubblico, sarà il notaio aprovvedere alla registrazione

presso il Registro Imprese

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ATTO COSTITUTIVO(ART. 2295 C.C.)

L’ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA’ DEVE CONTENERE:• Il cognome nome, luogo di nascita, domicilio, la

cittadinanza di ognisocio;• La Ragione sociale, che deve contenere il nome di uno dei soci e l’indicazione del rapporto sociale (art. 2292 c.c. la società può conservare il nome del socio receduto o defunto se gli eredi dei soci o il socio receduto lo consentono) • I soci amministratori e coloro che sono rappresentanti;• La sede della società o sedi secondarie (art. 2299 c.c.);• L’oggetto sociale

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• I conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

• Le prestazioni a cui sono assoggettati i soci d’opera;• Le norme di ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

• La durata della società (che può essere anche a tempo indeterminato) Ai fini della registrazione nel Registro Imprese non sono importanti i punti tre e otto dato che intervengono, in mancanza gli art. 2257 (amministrazione disgiunta) e art. 2263 c.c.(ripartizione dei guadagni e delle perdite).La libertà di forma non è concessa qualora oggetto del conferimento sia un bene che richiede una forma speciale (ex. Forma scritta a pena di nullità per beni immobili o diritti reali immobiliari).

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Partecipazioni(art. 2294 c.c.)

Per partecipare ad una società di persone è richiesta la capacità di agire; è atto eccedente l’ordinaria amministrazione.INCAPACE: colui che non è in grado di intendere e di volere.La partecipazione di un incapace in una S.n.c. è per legge equiparata all’esercizio di un’impresa commerciale in forma individuale. (è regolata dagli artt. 320, 372,397,424,425 c.c.)

MINORE INTERDETTO E INABILITATO:

Non possono partecipare ex novo ad una snc. Possono solo conservare la partecipazione ottenuta per donazione o eredità solo se autorizzati dal tribunale.

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Solo in caso di :

SOPRAVVENUTA INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

Il Tribunale può autorizzare la continuazione della partecipazione, sempre che gli altri soci non deliberino l’esclusione del socio (art. 2286 c.c. esclusione)

MINORE EMANCIPATO

Può parteciparvi o aderirvi successivamente sempre con l’autorizzazione del tribunaleIl minore

sposato

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PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’:

DOPO LA RIFORMA E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONEDI SOCIETA’ DI CAPITALI IN SOCIETA’ DI PERSONE,

SE DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA DELLA SOCIETA’ DI CAPITALI (Art. 2361, 2° comma)

E’ ALTRETTANTO AMMISSIBILE LA PARTECIPAZIONEDI SOCIETA’ DI PERSONE IN SOCIETA’ DI PERSONE SIA

COME SOCI RESPONSABILI ILLIMITATAMENTE CHE NON

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INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’

Le cause di INVALIDITA’ sono regolate dagli art. 1418 e 1425 c.c. previste dalla disciplina generale dei contratti.

NULLITA’ CONTRATTO contrario a norme imperativeOGGETTO impossibile o illecito

ANNULLABILITA’

INCAPACITA’ delle parti CONSENSO viziati per errore, dolo o colpa

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INVALIDITA’ DELLA SINGOLAINVALIDITA’ DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE::

L’invalidità della singola partecipazione ( ex. Partecipazione di un minore non autorizzato) determina l’invalidità dell’intero contratto socialel’invalidità dell’intero contratto sociale solo sesolo se la partecipazione viziata è considerata essenziale per il conseguimento dell’oggetto sociale. In caso contrario, il contratto non perde validità e rimane produttivo di effetti per gli altri soci, sempre che rimangano due soci. Il socio la cui partecipazione è stata dichiarata nulla o annullabile avrà diritto alla restituzione del conferimento eseguito solo se si è astenuto dal prendere parte all’attività sociale in caso contrario, avrà diritto al rimborso del valore attuale della quota alla data della sentenza dichiarativa di nullità.

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INVALIDITA’ DELLA SOCIETA’:

SOCIETA’ INATTIVA

la sentenza che accerta la nullità produrrà effetto ex tuncex tunc: le parti saranno liberate dall’obbligo di eseguire i conferimenti promessi e avranno diritto alla restituzione dei beni già eseguiti.

SOCIETA’ ATTIVA

La sentenza di nullità opera come semplice causa di scioglimento della società. Quindi si apre il procedimento di liquidazione, e si avrà l’estinzione della società dopo aver soddisfatto i creditori sociali e ripartito tra i soci l’eventuale attivo di liquidazione

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SANATORIA

CON DELIBERA DI TUTTI I SOCI

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I CONFERIMENTI(ART. 2253 C.C.)

PER ACQUISTARE LA QUALITA’ DI SOCIO E’ NECESSARIO EFFETTUARE UN CONFERIMENTO

ART. 2253 1° COMMA : il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.

Qualora nel contratto sociale non venga specificata la natura del conferimento, la legge detta norme dispositive: Devono essere eseguiti in danaro

Se non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

NON ESISTE CAPITALE MINIMO

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Beni conferibili

Nelle società di persone non sono posti limiti per l’entità conferibile (art. 2247 c.c.); può essere conferitoogni bene o servizio suscettibile di valutazione economica

ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale

Qualsiasi prestazione di daredi fare o di non fare

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Il conferimento può essere costituito sia da singoli beni, ma anche dal trasferimento in proprietà o in godimento di un’azienda, dalla prestazione di garanzie (ex. Fidejussioni) a favore della società

Il codice civile disciplina tre tipi di conferimenti:

Beni in natura

Crediti

Prestazione d’opera

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Conferimento beni in proprietà:

Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.Il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per vizi.Sul socio grava anche il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita finché la proprietà non sia passata alla società. Se si tratta di bene determinato, il passaggio di proprietà si ha contestualmente alla stipula del contratto.Se si tratta di cose determinate solo nel genere, la proprietà passera in capo alla società solo in seguito alla loro specificazione.Se si ha il perimento del bene prima del passaggio della proprietà alla società il socio conferente può essere escluso, sempre che la causa non sia imputabile agli amministratori.

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Conferimento beni in godimento:

Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è regolata dalle norme sulla locazione.

Il bene conferito in godimento resta di proprietà del socio, la società ne può godere, ma non ne può disporre, (ex. Non può procedere alla vendita, o all’affitto).Il socio ha diritto alla restituzione del bene al termine della società nello stato in cui si trova in quel momento. Se il bene è perito per cause imputabili agli amministratori, il socio ha diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salvo restando l’azione nei confronti degli amministratori

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Conferimento di crediti:

Art. 2255 c.c. il socio risponde dell’insolvenza del debitore nei limiti indicati dall’art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale di garanzia.In caso di insolvenza del debitore, il socio risponde ex lege nei confronti della società, nei limiti del valore conferito. Inoltre dovrà effettuare il versamento delle spese e corrispondere gli interessi dovuti.

La mancanza di tali versamenti, può portare l’esclusione del socio

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Il socio d’opera:

È socio d’opera colui che presta la propria attività manuale o intellettuale a favore della società.

Il socio d’opera NON è da considerare come un lavoratore subordinato.Lo potrà essere ma per prestazioni diverse da quelle che si è obbligato ad effettuare a titolo di conferimento. Il compenso per il lavoro oggetto del conferimento sarà rappresentato dalla partecipazione agli utili.

Doppio rischio

Lavorare in vano qualora a fine esercizio lasocietà sia in perdita.

Impossibilità di svolgimento della propria opera per cause a lui non imputabili. In tal caso gli altri soci hanno il potere comunque di escluderlo dalla società

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In caso di liquidazione della società il socio d’opera parteciperà solo alla ripartizione dell’eventuale attivo che residua dopo il rimborso del valore nominale del conferimento ai soci apportatori di capitali. EX. TIZIO: SOCIO DI CAPITALI euro 10.000,00CAIO: SOCIO DI CAPITALI euro 10.000,00SEMPRONIO: SOCIO D’OPERA (partecipazione 20%)

ATTIVO DI LIQUIDAZIONE: 100.000,00100.000,00 – 10.000,00 –10.000,00 = 80.000,0080.000,00 residuo attivo da distribuire:80.000,00 x 40%= 32.000,00 80.000,00 x 20%= 16.000,00TIZIO: 10.000,00 + 32.000,00= 42.000,00CAIO: 42.000,00 SEMPRONIO: 16.000,00

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ATTENZIONE

ART. 2263 C.C. 2°COMMA

LA PARTE SPETTANTE AL SOCIO D’OPERA SE NON E’ DETERMINATA NEL CONTRATTO SARA’

STABILITA DAL GIUDICE SECONDO EQUITA’

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PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE

PATRIMONIO SOCIALE: complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Il patrimonio sociale subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alla vita societaria. La consistenza del patrimonio sociale è accertato attraverso la redazione del bilancio di esercizio PATRIMONIO NETTO (differenza tra attività e passività)

CAPITALE SOCIALE: è un’entità numerica che esprime il valore del denaro dei conferimenti, la cui valutazione rientra nell’atto costitutivo. Il capitale sociale a differenza del patrimonio sociale resta immutato nel corso della vita societaria, a meno che non si proceda ad una variazione (è necessario il consenso di tutti i soci)

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I soci non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale (conferimenti e beni successivamente acquistati dalla società -immobilizzazioni materiali- per fini estranei alla società).La violazione di tale divieto porta all’esclusione del socio inadempiente.Il divieto è derogabile per volontà di tutti i soci.

Limiti alla distribuzione degli

utili

UTILI= ricavi - costiArt. 2303 c.c. non si può dar luogo alla distribuzione di somme se non per utili realmente conseguiti.Se si verifica una perdita del capitale sociale non si può dar luogo alla ripartizione di utili sino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto.

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RIDUZIONE DEL CAPITALE(ART. 2306)

Delibera presa da tutti i soci

Trascorsi almeno tre mesi dall’iscrizione nel Registro

Imprese

Tre mesi di tempo per i creditori per fare opposizione

Il Tribunale può comunque autorizzare la riduzione, previa prestazione di idonea

garanzia da parte della società.

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PATTO LEONINO (art. 2265 c.c)È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.CRITERI LEGALI DI RIPARTIZIONE

Se nulla è disposto nell’atto costitutivo le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti.Se non è stato determinato neppure il valore dei conferimenti allora si presumono uguali. La percentuale di partecipazione ai guadagni si presume uguale per le eventuali perdite.La parte di partecipazione agli utili e alle perdite può essere anche decisa da un arbitro

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Per accertare le perdite o gli utili è necessario redigere il

BILANCIO DI ESERCIZIODeve essere redatto secondo i principi che regolano la redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni (escludendo la compilazione della Nota Integrativa, dato che non è soggetto a registrazione.)

AMMINISTRATORI

Redigono il bilancio

Approvazione di tutti i soci anche i soci amministratori

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Con l’approvazione del bilancio tutti i soci avranno diritto all’assegnazione della rispettiva parte di utili.

Tutti i soci possono anche stabilire che gli utili ottenuti non vengano distribuiti tra loro ma

reinvestiti nella società.

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RESPONSABILITÀ DEI SOCI

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ SOLIDALE E ILLIMITATASOLIDALE E ILLIMITATA

Un socio risponde di tutti i debiti e successivamente eserciterà azione di regresso verso gli altri soci.

Prima viene escusso il patrimonio sociale e poi i beni personali del socio.

PRINCIPIO DI ESCUSSIONE

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Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci delle obbligazioni sociali sorte prima del suo ingresso in società.

NUOVONUOVO SOCIOSOCIO

EX SOCIOEX SOCIO

In In caso di scioglimento parziale del rapporto sociale per morte, esclusione o recesso del socio, non viene meno la responsabilità personale del socio uscente per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi.In caso di morte gli eredi del de cuiusde cuius, rimarranno responsabili

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Creditore personale del socio(art. 2770, 2305c.c.)

Il patrimonio della società è INSENSIBILE alle Il patrimonio della società è INSENSIBILE alle obbligazioni personali del socio. obbligazioni personali del socio. Rimane intoccabile dai creditori del socio debitore..

Il creditore personale del socio non può in alcun caso aggredire Il creditore personale del socio non può in alcun caso aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi.direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi.

DIVIETO DI COMPENSAZIONEDIVIETO DI COMPENSAZIONE

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Il creditore personale del socio è comunque tutelato dato che può:•Far valere i suoi diritti sugli UTILI spettanti al socio Far valere i suoi diritti sugli UTILI spettanti al socio debitore;debitore;

•Compiere atti conservativi sulla quota che gli spetta nella liquidazione;Compiere atti conservativi sulla quota che gli spetta nella liquidazione;

ArtArt. 2305 c.c. stabilisce che:

Il creditore particolare del socioIl creditore particolare del socio finché dura la societàfinché dura la societànon può chiedere la liquidazione della quotanon può chiedere la liquidazione della quota

Neppure se prova che i beni Neppure se prova che i beni dello stesso siano insufficienti a dello stesso siano insufficienti a

soddisfarlo.soddisfarlo.Tale regola è valida sino alla scadenza della società, Tale regola è valida sino alla scadenza della società,

data fissata nell’atto costitutivo.data fissata nell’atto costitutivo.

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I soci possono prorogare la durata della società con I soci possono prorogare la durata della società con una specifica decisione o continuando di fatto una specifica decisione o continuando di fatto l’attività sociale.l’attività sociale.

Ciò però non deve pregiudicare i creditori particolari Ciò però non deve pregiudicare i creditori particolari del socio.del socio.

Perciò l’art. 2770 c.c. distingue due Perciò l’art. 2770 c.c. distingue due ipotesi:ipotesi:

Se la proroga è espressa ed iscritta nel Registro espressa ed iscritta nel Registro ImpreseImprese, il creditore può opporsi giudizialmente alla proroga entro 3 mesi dall’iscrizione della delibera. Se viene accolta l’opposizione, la società deve liquidare a suo favore la quota in oggetto, entro 3 mesi dalla notifica della sentenza di accoglimento dell’opposizione.

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Se la proroga è tacita, (cioè l’attività di impresa continua con il solo consenso tutti i soci per fatti concludenti), si applica la disciplina che regola le società semplici. Il creditore chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota dimostrando l’insufficienza dei beni personali del socio debitore.