2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le...

23
ARGOMENTI CHE AFFRONTEREMO… 1) LA FISCALITA’ DEL CURATORE FALLIMENTARE: Casi pratici di adempimenti ai fini II.DD ed IVA del curatore’’ 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI PARZIALI E RIPARTO FINALE 4) IL RENDICONTO DEL CURATORE [email protected]

Transcript of 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le...

Page 1: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

ARGOMENTI CHE AFFRONTEREMO…

1) LA FISCALITA’ DEL CURATORE FALLIMENTARE:

‘’Casi pratici di adempimenti ai fini II.DD ed IVA del curatore’’

2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME

3) RIPARTI PARZIALI E RIPARTO FINALE

4) IL RENDICONTO DEL CURATORE

[email protected]

Page 2: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

1. LA FISCALITA’ DEL CURATORE FALLIMENTARE:

‘’Casi pratici di adempimenti ai fini II.DD ed IVA del curatore’’

IMPOSTE DIRETTE

Per un opportuno inquadramento dell’argomento è necessario dividere tra :

“ DETERMINAZIONE DEL REDDITO “ e “ADEMPIMENTI DEL CURATORE “.

Esistono infatti particolari regole sia per la determinazione del reddito nel caso di

procedura fallimentare, sia particolari adempimenti del curatore a seconda della natura giuridica

dell’imprenditore dichiarato fallito.

Page 3: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Bisogna distinguere due esercizi, cioè due diversi periodi a cui far riferimento per il calcolo

dell’eventuale reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

1. Periodo che va dal 1 gennaio dell’anno in cui è stato dichiarato il fallimento fino alla data di dichiarazione del

fallimento

2. Periodo che va dalla data del fallimento alla data di chiusura del fallimento.

Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 Art. 183. Fallimento e liquidazione coatta [Testo post

riforma 2004] In vigore dal 2 dicembre 2005

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 12, comma 7, D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

SI RIPORTA:

Page 4: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

1. Nei casi di fallimento ( omissis ) il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio

dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento ( omissis ) è determinato in base al bilancio redatto dal

curatore.

Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, il detto reddito

concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci,

relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento ( omissis ) .

2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l‘apertura e la chiusura del procedimento

concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla

differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento,

determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato

mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività

risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore ( omissis

) . Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle

attività.

Page 5: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza

di cui al comma 2 è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci

compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei

soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore).

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, (omissis ) , è imputato

all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo d’imposta incui si è chiuso il fallimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art.

8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma

dell'art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli

obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.

4. ( omissis )CASO PRATICO DICHIARAZIONE PERIODO

PREFALLIMENTO E POST FALLIMENTO

(Allegato 1)

Page 6: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

……MA COS’E’ IL RESIDUO ATTIVO?

Come possiamo evincere dalla norma non abbiamo l’elemento “reddito” su cui

calcolare le imposte ma un elemento “originale “: residuo attivo – patrimonio netto.

Per capire il Residuo attivo dobbiamo rifarci ai casi di chiusura del fallimento previsti

ex art 118 LF

Regio decreto 16/03/1942 n. 267

Art. 118 (Casi di chiusura)

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei

crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali,

né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi

di cui all'articolo 33.

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), (omissis )

Page 7: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Secondo l’interpretazione di agenzia delle

Entrate ( circolare 42 del 2004 ): “ Il residuo

attivo della procedura concorsuale è costituito

dalle disponibilità che residuano in seguito alla

soddisfazione di tutti i creditori ammessi al

concorso, nonché al pagamento del compenso

del curatore e delle spese di procedura”

Page 8: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

Il curatore dovrà presentare le dichiarazioni dei redditi per i due periodi d’imposta prima specificati:

DPR 322 del 1998

Art. 5. Dichiarazione nei casi di liquidazione

(omissis)

1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di

cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le

disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui

si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le

imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso

liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi

successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica.

2. ABROGATO

Page 9: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate,

nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad

ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento, ( OMISSIS ), le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali,

dal curatore . ( OMISSIS ), in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati

di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello della nomina del curatore .

( OMISSIS ), e della chiusura del fallimento . ( OMISSIS ); le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime

modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del

medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore . ( OMISSIS ). Il curatore

. ( OMISSIS ), prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è

soggetta, dell'imposta sul reddito delle società. In caso di fallimento . ( OMISSIS ), di imprese individuali o di società in nome

collettivo o in accomandita semplice, il curatore contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui

al secondo periodo ( DEL FALLIMENTO ) , deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno

dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle

rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si è chiuso il procedimento

concorsuale. . ( OMISSIS )

Page 10: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il Curatore in materia di adempimenti IVA dovrà:

• Presentare dichiarazione di variazione ex art 35 DPR insieme alla comunicazione dei dati per

l’insinuazione al passivo (art 29 comma 6 DL 78/2010 )

• Presentare dichiarazione IVA relativa all’anno solare precedente la nomina del Curatore nel caso in cui

i termini non siano già scaduti

• Presentare la dichiarazione iva modello 74 bis , per le operazioni effettuate nel periodo prefallimentare

, entro 4 mesi dalla nomina.

• Fatturare e registrare , entro 4 mesi dalla nomina , le operazioni effettuate prima della dichiarazione di

fallimento e per le quali non sono ancora scaduti i termini

Page 11: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Fatturare le operazioni attive

Registrare le fatture di acquisto e di vendita

Presentare dichiarazione iva entro i termini ordinari e in maniera autonoma .

Esistono alcune particolarità per la dichiarazione iva relativa all’esercizio

durante il quale è stato dichiarato il fallimento

Effettuare liquidazioni e versamenti dell’Iva nel caso di operazioni effettuate

Cessare la partita Iva ex art. 35 dpr 633/72

Presentare entro i normali termini di scadenza la dichiarazione annuale IVA

Presentare eventuale rimborso Iva per cessazione attività

Page 12: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Art. 8. Dichiarazione annuale in materia di

imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti. 1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. In caso di fallimento la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di

presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 (

30 SETTEMBRE ) ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine

ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione

per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento . Per le operazioni registrate nella parte dell'anno

solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, in via telematica

ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della

eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Articolo 29 comma 6 DL 78/2010

In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n.

267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,

i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono

raddoppiate le sanzioni applicabili

CASO PRATICO DICHIARAZIONE IVA.

( ALLEGATO 2 )

Page 13: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme)

In vigore dal 1 gennaio 2008

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso,

compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non

soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in

funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo

comma n. 1).

Bisogna quindi analizzare il concetto di crediti prededucibili, crediti aventi causa di prelazione e crediti chirografari.

La nuova formulazione dell'art. 111 indica che sono considerati debiti crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica

disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.

2 . ORDINE DISTRIBUZIONE DELLE SOMME

Page 14: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Crediti qualificati prededucibili dalla legge

nel caso di fallimento del conduttore il credito del locatore dell'immobile ad un equo indennizzo per anticipato

recesso del curatore (art. 80 l. fall.); il credito per equo indennizzo nel caso di recesso dal contratto di affitto

d'azienda, qualunque sia la parte fallita (art. 80 bis l. fall., abrogato dall'art. 4 co.13 d.lgs. 12.9.2007 n. 169 a decorrere

dal 1.1.2008).

Crediti prededucibili in quanto sorti in occasione della procedura

a) le spese strettamente inerenti ogni procedura

b) le spese derivanti dall'esistenza di beni al momento dell'apertura della procedura, per l'ICI/IMU sugli immobili

compresi nel fallimento, dalla data di dichiarazione del fallimento alla data di emissione del decreto di

trasferimento.

c) le spese derivanti dall'acquisizione di beni che pervengano al fallito successivamente all'apertura della procedura

Page 15: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

d)le spese giudiziali sia che il fallimento sia attore

(ad esempio per cause per recupero di creduti o esercizio di azioni revocatorie o di responsabilità

verso amministratori e sindaci; di costituzione di parte civile nel giudizio penale)

sia che il fallimento sia convenuto

(ad esempio giudizio di opposizione a sentenza di fallimento, opposizione a stato passivo, giudizi di

impugnazioni, reclami).

…….Giova sottolineare come i crediti prededucibili debbano essere soddisfatti a prescindere dal

conseguimento di un risultato utile per la massa dei creditori, come nell'ipotesi in cui dalla

liquidazione dei beni fallimentari o dall'esercizio di azione giudiziale per il recupero di un credito, il

realizzo risulti inferiore alle spese sostenute o nell'ipotesi in cui il fallimento risulti soccombente in

una causa dallo stesso promossa

Page 16: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Possono godere della prededucibilità, nel caso di consecuzione di procedure, i debiti contratti dall'imprenditore

nella procedura minore quando abbiano determinato un incremento delle attività o una diminuzione delle passività.

IV. Crediti ammessi con prelazione

Natura

Si collocano in tale categoria tanto i crediti assistiti da privilegio quanto quelli assistiti da garanzia reale. Tali crediti, dopo

quelli prededucibili, trovano priorità di soddisfacimento nel concorso tra più creditori. Le norme che disciplinano la

prelazione, costituendo eccezione al principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.), rivestono carattere tassativo.

Effetti della prelazione

La prelazione risultante dal provvedimento di esecutorietà dello stato passivo può trovare o meno concreta attuazione

solo in sede di riparto, in relazione alla capienza. E’ IL CASO DEL PRIVILEGIO PER LA RIVALSA IVA CHE HA

PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI VENDUTI O OGGETTO DELLA FORNITURA

Nell'ipotesi più favorevole il creditore preferenziale sarà pagato per capitale, spese ed interessi (art. 111 quater);

tuttavia, anche nell'ipotesi di parziale incapienza della massa o del singolo bene destinato al suo soddisfacimento, egli può

conseguire dalla prelazione comunque un effetto positivo, rappresentato dalla possibilità di partecipare in concorso con i

crediti chirografari per la parte non soddisfatta.

Distinzione dei privilegi

L'art. 2746 c.c. distingue i privilegi nelle due categorie di privilegio generale e privilegio speciale, precisando che il primo

si esercita su tutti i beni mobili del debitore mentre il secondo può avere ad oggetto determinati beni mobili o immobili.

Page 17: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

V. Crediti chirografari

Nozione e natura

La riforma del 2006 non ha inciso su quanto già stabilito nell'originario testo della legge fallimentare per i

crediti chirografari, la cui nozione va individuata come categoria residuale che comprende: i crediti cui la

legge non attribuisce alcuna prelazione;- i crediti che, pur ammessi al passivo in via privilegiata, non

trovano capienza in sede di riparto parziale perché il bene sul quale può farsi valere la prelazione non è

stato ancora liquidato

CASO PRATICO TABELLA PRIVILEGI.

( ALLEGATO 3 )

Page 18: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Obiettivo della procedura fallimentare : accertare il passivo, liquidare l’attivo , pagare i creditori.

Quindi ha notevole importanza la fase del riparto con la quale si determina quale creditore pagare e in che misura.

Art. 110 (Procedimento di ripartizione)

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 ( esecutorietà dello stato passivo

) o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di

ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. ( omissis)

Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’

articolo 51).

Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori,

compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98 ( Opposizione ), ne sia data comunicazione

mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata. I creditori, entro il termine perentorio di quindici

giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato

contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 36. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del

curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato

esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che

decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

3) RIPARTI PARZIALI E RIPARTO FINALE

Page 19: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Art. 113 (RIPARTIZIONI PARZIALI)

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire,

devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori ammessi con riserva;

2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro

debito prededucibile devono essere trattenute;

in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente

articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme

ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora

passati in giudicato.

Page 20: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Art. 117 (RIPARTIZIONE FINALE)

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore,

ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione

non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata

nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui

spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la

chiusura della procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono

siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso

l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non

riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono

versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della

giustizia.

CASO PRATICO DI RIPARTO FINALE

E RIPARTO PARZIALE

( ALLEGATO 4 )

Page 21: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Regio decreto 16/03/1942 n. 267

Art. 116 (Rendiconto del curatore)

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il

curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della

procedura.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano

decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al

passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica

certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o

contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al

fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza

sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto

con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

4) IL RENDICONTO DEL CURATORE

Page 22: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Con il rendiconto, il curatore avrà la tranquillità di aver provato che l'incarico è stato svolto sia in

conformità con la legge che nell'osservanza della diligenza prescritta.

Il primo comma dell'art. 116 afferma che il curatore ha l'obbligo del rendiconto, non solo una volta

compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, ma anche in ogni caso in cui cessi dalle

proprie funzioni, Ciò significa che l'obbligo scatta principalmente, come sopra già ricordato, nell'ipotesi

ordinaria di completamento di tutta la liquidazione dell'attivo, ma l'obbligo del rendimento del conto

scaturisce anche quando il curatore cessi prima della liquidazione dell'attivo ovvero in caso di revoca,

dimissioni e revoca della sentenza di fallimento.

CASO PRATICO DI RENDICONTO

(ALLEGATO 5)

Page 23: 2) ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME 3) RIPARTI … · 3. (Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma

Veste grafica a cura del Dott. Graziano Russo

PER CONTINUARE A PARLARNE VI ASPETTO IN

STUDIO !

…. E PER QUALSIASI DUBBIO ‘’ PRATICO’’ SCRIVETE A :

[email protected]

Dott. Marco Roberti