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E SIMON EDIZIONI GIURIDICHE

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ESIMONEDIZIONI GIURIDICHE

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TuTTi i diriTTi riservaTi

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla siMONe s.r.l.(art. 64, d.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

da anni si diventa notai, magistrati, avvocati, funzionari di enti pubblici e priva-ti anche grazie al supporto delle edizioni simone che, per metodologia didatti-ca, selezione degli argomenti, sistematica espositiva, aggiornamento e veste gra-fica, costituiscono gli strumenti ideali per lo studio, l’approfondimento e il ripas-so delle singole discipline.soprattutto nelle collane universitarie, di cui gli ipercompendi rappresentano l’ul-tima generazione, vengono esposti gli argomenti di studio nella maniera più agevo-le e, soprattutto, tenendo conto delle reali esigenze di chi deve superare gli esami.Ci auguriamo vivamente che anche i lettori di questo ipercompendio possano trarre gli opportuni vantaggi dall’uso del volume raggiungendo in breve tempo risultati di eccellenza. in bocca al lupo!

l’Editore

Nella stessa collana:

iP1 • ipercompendio di diritto del LavoroiP2 • ipercompendio di diritto Pubblico e CostituzionaleiP3 • ipercompendio di diritto PenaleiP4 • ipercompendio di diritto amministrativoiP5 • ipercompendio di diritto CivileiP7 • ipercompendio di diritto Processuale PenaleiP8 • ipercompendio di diritto Processuale CivileiP9 • ipercompendio di istituzioni di diritto romanoiP10 • ipercompendio di economia PoliticaiP11 • ipercompendio di diritto dell’unione europeaiP12 • ipercompendio di economia aziendale

Collana ideata, organizzata e diretta dal prof. Federico del Giudice

Questa edizione è stata curata dalla dott.ssa Alessandra Avolio

Finito di stampare nel mese di maggio 2018da «sa.GraF. s.r.l. semplificata a socio unico» - via einstein, n. 16 - arzano (Na)

per conto della «simone s.r.l.» - via F. russo, 33/d - 80123 (Napoli)

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA

apriamo il nostro manuale per prepararci all’esame …Cominciamo a leggere…Poi … continuiamo … Nelle pagine che si susseguono incontriamo righi e

righi da cui estrapolare nozioni e concetti da capire, catalogare e ricordare.sentiamo subito il bisogno, per entrare nel vivo della materia, di sottolinea-

re le parole più importanti e di segnare brevi annotazioni a margine per im-primere nella nostra mente la sequenza logica di quanto stiamo imparando.

il testo che abbiamo di fronte non è un romanzo che si divora in poco tem-po, ma un testo universitario che ci costringe a leggere, rileggere, analizzare consapevoli che dalla corretta conoscenza dei suoi contenuti dipenderà l’esi-to del nostro esame, gli umori dei giorni a venire, la tensione della prepara-zione…

Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione? solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo centrato i cardini del-

la materia e risposto esaurientemente alle domande del docente!Ma perché non cambiare sistema? e come?Oltre al prezioso elenco delle «domande» d’esame diligentemente raccol-

te, cos’altro può venirci incontro?Gli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione, costituisco-

no pratiche guide che, affiancate allo studio, consentono di ripercorrere in for-ma sintetica e sistematica le linee espositive del programma.

L’ipercompendio è una opportunità per fuggire dalla monotonia di pagi-ne tutte uguali del manuale: grazie all’uso del colore, del neretto, delle map-pe concettuali che permettono di «navigare» nella materia, delle schede … è possibile orientarsi, tenere viva la curiosità, lo spirito di osservazione e, so-prattutto, migliorare l’apprendimento.

Terminata la lettura del testo ufficiale, inizia la delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più ostici, sulle domande più «get-tonate», allenandosi a rispondere in modo sintetico e completo come se si fos-se già al cospetto del docente.

L’ipercompendio offre poi, in appendice, un glossario dei concetti prin-cipali, dei lemmi più tecnici degli argomenti d’esame con gli opportuni richia-mi e rinvii.

Basta una scorsa al glossario per fugare gli ultimi dubbi terminologici, col-mare possibili lacune, ordinare il pensiero perfezionando la preparazione e dormire più tranquilli la notte che precede l’esame.

L’ipercompendio ha così compiuto la sua missione!

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Capitolo

21. tiPologiA

sotto l’aspetto organizzativo, la società si distingue nei seguenti tipi, espres-samente previsti dal legislatore, con elementi e caratteri propri:

Società di persone

➤ società semplice (solo per attività econo-miche non commerciali)

➤ società in nome collettivo ➤ società in accomandita semplice

• scopo di lucro

Società di capitali

➤ società per azioni ➤ società in accomandita per azioni ➤ società a responsabilità limitata

➤ società cooperativa ➤ società di mutua assicurazione • scopo mutualistico

La scelta del tipo di società è essenzialmente rimessa alla volontà delle par-ti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aven-ti per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale (art. 2249), le quali non possono assumere la forma di società semplice.

La dottrina dominante è concorde nel ritenere che l’autonomia privata non possa creare nuovi tipi di società, oltre quelli espressamente previsti dalla legge.

di conseguenza, il sistema delle società si presenta come un sistema chiu-so: le parti possono scegliere fra i diversi tipi di società previsti dal codice ci-vile, ma non possono darne vita ad altri diversi da quelli espressamente previ-sti (non sono cioè ammesse le società atipiche).

È possibile, però, adattare alle proprie esigenze gli schemi societari previ-sti dalla legge attraverso l’introduzione di clausole atipiche che non siano in contrasto con norme imperative e che non modifichino gli elementi essenzia-li del tipo societario prescelto.

2. AutonoMiA PAtRiMoniAlE E PERSonAlità giuRidiCA

i tipi di società possono classificarsi in due grandi gruppi, a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitalistica: nel primo caso si hanno società di persone, nel secondo società di capitali.

A) l’autonomia patrimoniale nelle società di capitali

Le due categorie si differenziano poiché nelle sole società di capitali si realiz-za una autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i soci rispondono del-le obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita; ciò significa che:

— i creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sul patrimonio so-ciale;

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Capitolo— i creditori sociali — a loro volta — non possono pretendere che i soci fac-

ciano fronte anche con i loro patrimoni personali agli eventuali debiti con-tratti dalla società (salvo si tratti di soci accomandatari).

B) l’autonomia patrimoniale nelle società di persone

Le società di persone, invece, sono dotate di autonomia patrimoniale im-perfetta, poiché i singoli soci rispondono personalmente degli obblighi as-sunti dalla società di cui fanno parte.

i creditori della società, però, non possono aggredire direttamente il patri-monio personale dei soci illimitatamente responsabili. essi devono innanzi-tutto soddisfarsi sul patrimonio della società e, soltanto dopo aver infruttuo-samente escusso il patrimonio sociale, possono aggredire il patrimonio per-sonale dei soci.

i creditori personali dei soci, invece, non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi.

A quali società è riconosciuta la personalità giuridica?

al profilo dell’autonomia patrimoniale, perfetta o imperfetta, è connessa la problematica re-lativa alla individuazione, come ulteriore elemento di differenziazione tra le società di perso-ne e le società di capitali, esclusivamente in capo alle seconde della personalità giuridica, in-tesa quale condizione di alterità soggettiva della società rispetto ai singoli soci. in pratica, la società «riconosciuta» persona giuridica è soggetto di diritto distinto dalle persone dei singo-li soci, con un proprio patrimonio, propri diritti e proprie obbligazioni.La giurisprudenza della suprema Corte, con la migliore dottrina, è costantemente orientata nel senso di non riconoscere la personalità giuridica alle società di persone, essendo in ciò an-che confortata dallo stesso diritto positivo.dal concetto di personalità deve essere tenuto distinto quello di soggettività giuridica, inte-sa come l’attitudine alla titolarità di situazioni attive e passive per cui, secondo l’opinione pre-feribile, tutte le società, di persone e di capitali, costituiscono autonomi soggetti di diritto, do-tati di una propria capacità giuridica e di agire. in sostanza, esse rappresentano autonomi cen-tri di imputazione di effetti giuridici.

3. lE SoCiEtà di PERSonE

Caratteri delle società di persone sono:

— la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni so-ciali (v. in Appendice voce → Responsabilità illimitata): di tutti i soci, inde-rogabilmente, nella società in nome collettivo (art. 2291); di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice (art. 2267); dei soli soci accomandatari, nella società in accomandita sem-plice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabi-lità limitata (art. 2313) rischiando esclusivamente quanto hanno conferi-to o si sono impegnati a conferire nella società, a meno che non abbiano violato il divieto di immistione nell’amministrazione e nella gestione so-cietaria (art. 2320), assumendo in tal caso anche essi la responsabilità il-limitata;

— il potere di amministrazione inerisce direttamente alla qualità di socio (in particolare, di socio illimitatamente responsabile): ciascun socio è, in quan-to tale, amministratore della società (art. 2257). L’amministrazione può es-sere esercitata disgiuntamente da ciascuno dei soci, ovvero congiuntamen-te da tutti o da alcuni di essi secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo;

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tà— l’intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri associa-

ti salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. anche nella ipotesi di mor-te del socio (con l’unica esclusione del socio accomandate: art. 2322, com-ma 1), la sua quota di partecipazione non si trasmette automaticamente agli eredi: occorre, a tal fine, non solo che vi acconsentano gli eredi stessi (art. 2284), ma che vi acconsentano anche i soci superstiti, i quali possono invece decidere di liquidare la quota del socio defunto.

il contratto di società, pertanto, si presenta, sotto questo aspetto, come un contratto «intuitu personae», ossia come un contratto nel quale, ex art. 1429, n. 3, l’identità o le qualità personali di ciascuno dei contraenti determinano il consenso degli altri contraenti.

4. lE SoCiEtà di CAPitAli

alle società di persone si contrappongono le società di capitali, nelle qua-li le qualità personali dei soci passano in secondo piano ed i soci vengono in considerazione solo in ragione della quota di capitale da essi sottoscritta.

i caratteri delle società di capitali sono i seguenti:

— i soci godono del beneficio della responsabilità limitata (v. in Appendice voce → Responsabilità limitata): essi, cioè, rischiano nell’impresa solo il da-naro o i beni che hanno conferito in società. si ricordi, però, che i soci ac-comandatari (della società in accomandita per azioni) sono, invece, solidal-mente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;

— il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio. infatti, il socio non è, in quanto tale, amministratore della società; la qualità di so-cio gli conferisce solo il potere di concorrere, con il proprio voto, alla no-mina degli amministratori;

— la qualità di socio è liberamente trasferibile: la sostituzione della perso-na del socio — per cessione volontaria o per cessione a causa di morte — non richiede alcuna modificazione del contratto di società e si attua esclusi-vamente per volontà del cedente e del cessionario o, nel caso di morte del socio, secondo il meccanismo delle successioni.

5. SoCiEtà luCRAtiVE E SoCiEtà MutuAliStiChE

Nell’ambito dei tipi di società la più importante classificazione viene effet-tuata in relazione allo scopo da esse perseguito.

tipi di societàin relazione allo scopo

➤ Società lucrative (società semplice, in nome collettivo, in ac-comandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni), caratterizzate dal fine di lucro.

➤ Società mutualistiche (società cooperativa a mutualità preva-lente e non a mutualità prevalente, società di mutua assicurazio-ne), caratterizzate dallo scopo mutualistico perseguito dai soci.

Lo «scopo di lucro» della società deve comprendere non solo la realizzazione del profitto (lu-cro oggettivo), ma anche la sua devoluzione e divisione tra i soci (lucro soggettivo). Tuttavia, è suf-ficiente uno scopo astrattamente lucrativo: basta cioè che la società svolga un’attività dalla quale possa ricavarsi lucro (anche se i soci prevedono che la società non conseguirà alcun utile sociale) e che nel contratto sociale appaia formalmente perseguito lo scopo soggettivamente lucrativo (an-che se i soci si propongono, a tempo debito, di rinunciare agli utili a ciascuno di essi spettanti).

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CapitoloPer «scopo mutualistico» si intende il «fornire beni o servizi od occasioni di lavoro diretta-

mente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato». in sostanza, il vantaggio che riceve il socio per la sua partecipazione nelle società lucra-tive sta negli utili che si conseguiranno con l’attività sociale; nelle società mutualistiche, invece, il vantaggio si rinviene nella possibilità di procurarsi i beni o servizi forniti dalla società ad un prez-zo minore di quello del mercato o possibilità di lavoro a condizioni agevolate.

6. SoCiEtà CoMMERCiAli E non CoMMERCiAli

tipi di società in relazione all’attività esercitata

➤ Società commerciali, che sono: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la so-cietà a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni.

➤ Società non commerciali, ovvero la società semplice.

La differenza fra le due categorie di società sopra evidenziate sta nel fatto che, mentre una società avente oggetto commerciale (es.: produzione o vendita di manufatti) non può costitu-irsi in forma di società semplice, viceversa una società avente oggetto non commerciale (es.: impresa agricola ex art. 2135) può adottare qualsiasi forma: una società che esercita un’impre-sa commerciale, cioè, non può costitui rsi in forma di società semplice, mentre nulla vieta ad una società tra agricoltori di adottare la forma di società commerciale.si noti che nel caso in cui una società, pur adottando il tipo di una società commerciale, svol-ga tuttavia un’attività non commerciale, questa non sarà per ciò stesso soggetta a tutti gli adem-pimenti connessi alla operatività dello statuto dell’imprenditore commerciale. ad esempio, non sarà soggetta al fallimento, ricollegandosi la soggezione alla procedura concorsuale alla natura commerciale dell’attività esercitata, e non al tipo di società adottato.discorso diverso è, invece, da farsi con riguardo sia alla tenuta delle scritture contabili, adem-pimento che si ricollega alla forma commerciale del tipo di società adottato, sia all’iscrizione nel registro delle imprese, dato che l’art. 8 della L. 580/1993 assoggetta a tale obbligo tutte le so-cietà, incluse quelle costituite in forma di società semplice.

7. lE SoCiEtà uniPERSonAli

il d.Lgs. 3-3-1993, n. 88 ha previsto la costituzione di società a respon-sabilità limitata con unico socio, mediante la stipula di un atto unilaterale, consentendo in tal modo ad un soggetto (in deroga al principio ex art. 2247) di esercitare individualmente un’attività d’impresa e di godere del beneficio della responsabilità limitata.

La previsione è stata successivamente estesa alle s.p.a. dal d.Lgs. 17-1-2003, n. 6 (riforma del diritto delle società) che ha ammesso la possibilità di costi-tuire ab origine anche s.p.a. unipersonali.

La riforma societaria ha inciso in modo consistente anche sul regime della responsabilità del socio unico: da un lato viene ribadita la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (artt. 2325 e 2462) e, dall’altro, viene eliminata la previsione, nell’ipotesi di insolvenza della società, dell’assunzione della responsabilità illimitata dell’uni-co socio in ogni caso in cui le azioni risultino essere appartenute a quest’ultimo.

In quali casi il socio unico perde il beneficio della responsabilità limi-tata?

alla luce della nuova normativa, il socio unico perde il beneficio della responsabilità limi-tata in presenza di una delle seguenti ipotesi:

— mancato versamento dell’intero ammontare dei conferimenti in danaro all’atto della costitu-zione ovvero, in caso di unicità sopravvenuta, mancata effettuazione dei conferimenti an-cora dovuti dal socio ormai unico nel termine di novanta giorni (artt. 2342 e 2464);

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tà— fino a quando non venga attuata la pubblicità dei dati relativi all’unico socio, sia esso per-

sona fisica o persona giuridica, mediante iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2362 e 2470).

Nelle società di persone non è prevista la costituzione ad opera di un uni-co socio: può verificarsi la sola ipotesi in cui la pluralità dei soci venga suc-cessivamente meno, essendo tuttavia disposto lo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi (art. 2272, n. 4).

regole particolari sono invece prescritte per la società in accomandita (artt. 2323 e 2458), in quanto queste sono istituzionalmente caratterizzate dal-la presenza di due distinte categorie di soci.

8. lE SoCiEtà tRA PRofESSioniSti intEllEttuAli. lA SoCiEtà tRA AVVoCAti

La legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011, successivamente modi-ficata) ha espressamente previsto la possibilità, per i professionisti iscritti ad ordini o albi professionali, di esercitare la professione in forma societa-ria. in particolare, viene precisato che tali società possano costituirsi indif-ferentemente come: società di persone (s.s.; s.n.c.; s.a.s.); società di capi-tali; società cooperative (in tal caso il numero dei soci non può essere in-feriore a 3).

alla società possono partecipare, oltre ai soci professionisti, anche soci non professionisti per la fornitura di prestazioni tecniche o per finalità di investi-mento.

il legislatore ha rimesso alla regolamentazione secondaria la disciplina di dettaglio delle società tra professionisti, cui è stata data attuazione con d.M. 34/2013.

da ultimo, la l. 81/2017 (Legge sul lavoro autonomo) ha introdotto la possibilità per i profes-sionisti di utilizzare strumenti giuridici finora previsti per le sole imprese.

in particolare, la legge prevede la possibilità per tutti i professionisti di creare reti di profes-sionisti e, precisamente, di soli appartenenti a categorie professionali protette ovvero di tipo cd. misto (reti di imprenditori e di liberi professionisti). Ciò rappresenta una novità perché in passa-to non era consentita la sottoscrizione di un contratto di rete, se non tramite la costituzione di una società tra professionisti.

il d.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 ha regolamentato, per la prima volta nel nostro ordinamento, l’istituto della società tra avvocati.

Con l’entrata in vigore della l. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) sono arrivate importanti novità in tema di società tra avvocati. Oggi l’esercizio della professione foren-se viene consentito in forma societaria a società di persone, società di capitali, società coopera-tive, iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale.

Nella società possono entrare soci non professionisti, ma solo di capitale, ma gli avvocati, o altri professionisti iscritti a un albo, devono rappresentare i due terzi del capitale sociale e dei di-ritti di voto, altrimenti la società si scioglie.

9. SoCiEtà intERnE o oCCultE

società interne (o occulte) sono quelle in cui i soggetti decidono di dar vita ad una società, ma affidano i rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni) ad uno solo di essi. Questo socio, pur agendo per conto della società, spende unica-

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Capitolomente il suo nome, in forza di un accordo di occultamento preso con gli altri soci.

il contratto di società viene, di solito, stipulato per iscritto, ma l’esistenza di esso non viene esteriorizzata: una persona agisce, nei rapporti con i terzi, ap-parentemente quale imprenditore individuale, anche se essa ha uno o più soci, che restano tuttavia nascosti ai terzi.

il fine perseguito dalle parti, attraverso l’occultamento della società, consiste normalmente nel limitare la responsabilità — per obbligazioni sostanzialmente sociali — al solo gestore che le ha contratte nel proprio nome.

Tuttavia, la società occulta è soggetta al fallimento: nell’art. 147 L.F., il legislatore ha con-sacrato normativamente l’orientamento già diffuso in dottrina e giurisprudenza, prevedendo la estensione del fallimento dell’imprenditore individuale alla società occulta che si scopra esistere suc-cessivamente alla dichiarazione di fallimento e di cui l’imprenditore fallito sia socio illimitata-mente responsabile.

Cosa si intende per società apparente?

dalla società interna (o occulta) va tenuta distinta la società apparente, la quale ricorre quan-do due o più persone, fra loro non legate da alcun contratto di società, si comportino in modo da ingenerare nei terzi la convinzione incolpevole che esse agiscano in qualità di soci e da in-durre costoro a fare affidamento sull’esistenza della società e sulla responsabilità solidale dei presunti soci.La giurisprudenza, sensibile alle istanze di tutela dell’affidamento dei terzi, assoggetta la so-cietà apparente alle medesime conseguenze che sarebbero derivate dalla effettiva esistenza della società.

10. SoCiEtà di fAtto E SoCiEtà iRREgolARi

dato che per la costituzione delle società di persone il legislatore non impone particolari for-malità, queste possono essere costituite anche attraverso un accordo verbale fra le parti; in tal caso si parla di «società di fatto» sottoposta alle norme della società semplice, se esercita una attivi-tà non commerciale, ovvero a quelle della società in nome collettivo (irregolare), se svolge un’at-tività commerciale.

La scrittura privata autenticata o l’atto pubblico sono richiesti ai soli fini dell’iscrizione del-le società in nome collettivo e in accomandita semplice nel registro delle imprese. Per società ir-regolare, dunque, si intende la società il cui atto costitutivo, pur essendo soggetto all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, non è stato registrato.

il termine si usa solo per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, in quanto la mancata registrazione dell’atto costitutivo delle società di capitali comporta la inesistenza stessa della società.

alle società irregolari si applica, nei rapporti tra terzi e società, la normativa della società sem-plice, fermo restando che, per le accomandite irregolari, i soci accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali sempre limitatamente alla loro quota.

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aabuso di posizione dominante art. 102 TFUE; art. 3 L. 10-10-1990, n. 287Pratica monopolistica consistente nel comportamento dell’imprenditore che, avendo conquistato una posizione di ingente influenza sul mercato, ne abusa con la conse-guenza di ostacolare il gioco effettivo della concorrenza (es.: imposizione di condizio-ni contrattuali particolarmente gravose, disparità di trattamento fra diverse parti contrattuali), facendo venir meno il principio di libera iniziativa economica. L’(—) è vietata sia a livello europeo sia a livello nazionale: l’elusione di tale divieto comporta la nullità assoluta della fattispecie e sanzioni che possono giungere, nei casi di mag-giore gravità, alla sospensione dell’attività di impresa.

accertamento dell’attivo[vedi → Liquidazione dell’attivo].

accertamento del passivoProcedura volta a verificare la presenza dei creditori e l’eventuale esistenza, in loro favore, di titoli preferenziali in ordine al soddisfacimento delle rispettive pretese.• (—) nel fallimento artt. 92-103 R.D. 16-3-1942, n. 267; D.L. 3-5-2016, n. 59, conv. in L. 30-6-

2016, n. 119; L. 19-10-2017, n. 155Nella procedura fallimentare, la fase di (—) si presenta alquanto articolata. in parti-colare, con esso si provvede alla:— verifica dei crediti;— verifica delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione delle cose mo-

bili ed immobili in possesso del fallito.L’(—) ha inizio con le domande di ammissione al passivo che i creditori debbono pre-sentare (con ricorso) almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. il decreto crescita bis (d.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) ha introdot-to la possibilità di presentare la domanda di ammissione al passivo in via telematica, inoltrandola direttamente al curatore.sulla base delle domande, il curatore predispone il progetto di stato passivo.il progetto di stato passivo è depositato in cancelleria dal curatore almeno 15 giorni prima di quello previsto per l’adunanza per l’esame del passivo, affinché i creditori, i terzi ed il fallito possano prenderne visione e presentare osservazioni scritte e i docu-menti integrativi fino all’udienza. il d.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 ha reintrodot-to il termine di 5 giorni prima dell’udienza (termine in precedenza abrogato dal d.Lgs. 169/2007) per la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi da parte dei creditori.segue l’udienza di verifica, in cui il giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto, accogliendola, respingendola o dichiarandola inammissibile. il d.l. 59/2016, conv. in l. 119/2016 ha previsto che in relazione al numero dei creditori e all’entità del passivo il giudice delegato può stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della pro-cedura da soggetti terzi. il decreto con cui il giudice delegato accoglie o rigetta il cre-dito deve essere sempre succintamente motivato (e non solo in caso di contestazione del curatore o dei creditori, come previsto originariamente dalla riforma del 2006).avvenuta la verifica, il giudice delegato forma lo stato passivo e con decreto lo di-chiara esecutivo (art. 96 L.F.). il decreto crescita bis (d.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012) ha previsto che la comunicazione dell’esito dell’accertamento del passivo deve essere data a mezzo posta elettronica certificata. il curatore non dovrà più infor-mare, con apposita comunicazione, ciascun creditore circa l’esito della domanda di insinuazione allo stato passivo, ma si dovrà limitare ad inviare copia a ciascun credi-tore dello stato passivo reso esecutivo avvertendo gli stessi che, in caso di mancato

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accoglimento della domanda, potranno proporre opposizione [vedi → Opposizione allo stato passivo].dopo aver esaminato la fase di accertamento del passivo come attualmente disciplina-ta, è opportuno tener presente che la l. 155/2017 (di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza) ha prescritto che il sistema di accertamento del passivo dovrà essere improntato a criteri di maggiore rapidità, snel-lezza e concentrazione, adottando misure dirette sia ad agevolare la presentazione te-lematica delle domande tempestive dei creditori e terzi sia a prevedere forme sempli-ficate per le domande di minor valore o complessità, restringendo l’ammissibilità delle domande tardive.• (—) nel concordato preventivoa differenza che nel fallimento, manca in questa procedura un procedimento giurisdi-zionale appositamente volto alla verifica dei crediti. dopo l’annotazione sui libri con-tabili dell’imprenditore del decreto di ammissione alla procedura, annotazione da eseguirsi a cura del giudice delegato, il commissario giudiziale procede al controllo dell’elenco dei debitori e dei creditori così come formato dall’imprenditore, ai soli fini dell’adunanza di approvazione della proposta di concordato.• (—) nella liquidazione coatta amministrativa art. 209 R.D. 16-3-1942, n. 267in tale procedura, l’accertamento del passivo è demandato al commissario liquidato-re e il relativo procedimento è svincolato dall’iniziativa dei creditori. il commissario liquidatore, perciò, forma lo stato passivo d’ufficio, senza che occorra una domanda di insinuazione da parte dei creditori. egli redige, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione ammesse o respinte e provvede, poi, a depositarlo nella cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, dando comunicazione dell’esito della verifica ai creditori comunque esclusi. Con il deposito lo stato passivo diviene esecutivo.se in tale fase sorgono controversie, la loro risoluzione è rimessa al tribunale, nelle forme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori in sede di fallimento: si ha, così, l’inserimento di una vera e propria fase giurisdizionale nella fase pretta-mente amministrativa di accertamento del passivo, allo scopo di fornire un’adeguata tutela ai diritti dei creditori opponenti e del debitore. il decreto correttivo alla riforma (d.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), ha integrato l’art. 209 L.F. prevedendo, infatti, che alle impugnazioni, alle domande tardive e alle domande di rivendica e restituzione si applichi la disciplina del fallimento, sostituendo al giudice delegato il giudice istrutto-re e al curatore il commissario liquidatore (artt. 98, 99, 101 e 103 L.F.).• (—) nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi art. 53 D.Lgs.

8-7-1999, n. 270in questa procedura, l’(—) prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichi-rativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare con l’unica differenza che al curatore è sostituito il commissario straordinario [vedi →].

accettazione della cambiale artt. 26 ss. R.D. 14-12-1933, n. 1669L’(—) è l’atto negoziale con cui il trattario entra nel rapporto cambiario [vedi → Cam-biale] e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo: in tal modo il trattario diviene obbligato cambiario principale. L’(—) è, dunque, istituto della sola cambiale tratta. L’(—) è espressa con le parole «accettato», «visto» o anche con la semplice sottoscri-zione del trattario sulla facciata anteriore del titolo.

accomandante[vedi → Socio].

accomandatario[vedi → Socio].

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taaccomandita[vedi → Società].

acconti sui dividendi art. 2433bis c.c.Nelle società per azioni (soprattutto nelle società che traggono i loro mezzi finanziari dal mercato del risparmio), secondo una prassi diffusa, accade che — quando l’eserci-zio annuale è ormai avanzato e gli amministratori sono in grado di prevedere con sufficiente approssimazione i risultati della gestione — viene disposta, con delibe-razione del consiglio di amministrazione, la corresponsione ai soci di un acconto su quei dividendi che presumibilmente saranno distribuiti, a chiusura dell’esercizio, sulla base del bilancio regolarmente approvato ed in seguito a deliberazione dell’assemblea. spesso si crea addirittura un’apposita riserva, a ciò destinata, che viene ricostituita alla chiusura di ogni esercizio.L’art. 2433bis prevede una serie di limitazioni e cautele alla distribuzione di acconti sui dividendi, disponendo che:— la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio

è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico;

— la distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deli-berata dagli amministratori dopo il rilascio, da parte del soggetto incaricato di ef-fettuare la revisione legale dei conti, di un giudizio positivo sul bilancio dell’eserci-zio precedente e la sua approvazione;

— non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilan-cio approvato risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti;

— l’ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili;

— gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. su tali documen-ti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

— il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso. i soci possono prenderne visione.

accordo di ristrutturazione art. 182bis R.D. 16-3-1942, n. 267; D.L. 14-3-2005, n. 34 conv. in L. 14-5-2005, n.80; D.L. 27-6-2015, n. 83, conv. in L. 6-8-2015, n. 132; L. 19-10-2017, n. 155

Nell’ambito della disciplina del concordato preventivo, il d.L. 35/2005 ha introdotto la possibilità di stipulare un piano stragiudiziale di ristrutturazione e ha, a tal fine, previ-sto un nuovo art. 182bis L.F. si tratta di una procedura che velocizza il risanamento dell’esposizione debitoria perché basata su patti stragiudiziali fra debitore e parte dei creditori (almeno il 60%) suffragata dalla relazione di un esperto (iscritto nel registro dei revisori) sulla convenienza economica degli stessi.il d.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012 è intervenuto sulla disciplina degli accordi di ri-strutturazione, innanzitutto prevedendo che l’esperto attesti la veridicità dei dati aziendali. inoltre, sono stati fissati dei termini entro cui deve avvenire il pagamento integrale dei creditori non aderenti all’accordo: entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; ed entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.il decreto correttivo alla riforma (d.Lgs. 169/2007) ha chiarito che l’accordo può essere presentato dall’imprenditore che si trova «in stato di crisi», quindi non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.se tale imprenditore intende chiedere l’omologazione dell’accordo stragiudiziale, deve depositarlo nella cancelleria del Tribunale, unitamente alla documentazione prevista

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cquisto di azioni proprie

dall’art. 161 L.F. e alla relazione redatta dal professionista. L’accordo è poi pubblicato nel registro delle imprese (momento da cui acquista efficacia) ed i creditori ed ogni altro interessato possono proporvi opposizione entro 30 giorni.il Tribunale, decise le opposizioni con decreto motivato, procede in camera di consiglio all’omologazione: o rigetta la domanda o la dichiara inammissibile.Contro il decreto di omologazione del concordato può essere proposto reclamo alla Corte d’appello, la quale provvede in camera di consiglio.Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria.il d.Lgs. 169/2007 ha inoltre introdotto una disposizione volta a tutelare il patrimonio dell’imprenditore da eventuali iniziative proposte da terzi estranei all’accordo: infatti, dalla data di pubblicazione dell’accordo e per 60 giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.il d.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 ha previsto un’estensione delle situazioni in cui è esclusa per i creditori la possibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecuti-ve anche nella fase delle trattative funzionali alla conclusione dell’accordo di ri-strutturazione. il d.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012 ha previsto che tali effetti si con-servino anche qualora, nel corso di questa fase preliminare, il debitore che ha presen-tato domanda preventiva di accordo di ristrutturazione cambi idea e, quindi, presenti domanda di concordato preventivo.il d.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011 (manovra economica), ha previsto che all’accordo di ristrutturazione, e nell’ambito di questa a quello di transazione fiscale, possano ac-cedere anche le imprese agricole in stato di insolvenza, nell’attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo. Per gli agricoltori il vantaggio è che, durante il raggiungimento dell’accordo con i creditori, che deve riguardare il 60% dei crediti, sono sospese le azioni cautelari o esecutive.il d.l. 83/2015, conv. in l. 132/2015 ha introdotto nella L.F. l’art. 182septies (Accordo di ristrutturazione con effetti per banche e intermediari finanziari) offrendo una nuova possibilità al debitore che presenta un accordo di ristrutturazione dei debiti e abbia almeno la metà dei suoi debiti complessivi con banche e intermediari finanziari.È possibile, infatti, che le proposte di ristrutturazione e di moratoria dei crediti vinco-lino, alle condizioni stabilite dalla norma, anche altre banche e istituti finanziari che non hanno aderito all’accordo.La l. 155/2017 (di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza) ha anche dettato principi e criteri direttivi volti ad incentivare gli istituti di composizione negoziale della crisi differenti dal concordato preventivo e cioè:a) i piani attestati di risanamento previsti dall’art. 67, terzo comma, lett. d) della L.F.;b) gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182bis L.F.;c) gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzioni di mora-

toria, previste dall’art. 182septies L.F.La legge delega, in particolare, allo scopo di rendere gli accordi di ristrutturazione più duttili e meglio fruibili prevede di eliminare o ridurre la soglia del 60% prevista per l’omologazione ove il debitore:— non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei. in sostanza

deve essere attestato che il piano sia idoneo ad effettuare il pagamento dei credito-ri dissenzienti integralmente e tempestivamente;

— non richieda le misure protettive previste nel sesto comma dell’art. 182bis l.f.

acquisto di azioni proprie artt. 2357-2359quater c.c.; art. 132 D.Lgs. 24-2-1998, n. 58; D.Lgs. 18-8-2015, n. 139

Operazione finanziaria con la quale una società compra azioni che rappresentano quote del proprio capitale sociale [vedi →].L’(—) può mettere a repentaglio l’integrità del capitale sociale ed è perciò sottoposto ad una disciplina volta ad assicurare la trasparenza dell’operazione attraverso le se-guenti limitazioni:— è subordinato all’autorizzazione dell’assemblea dei soci [vedi →];

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— il valore nominale [vedi →] delle azioni acquistate dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale;

— deve essere effettuato nei limiti degli utili [vedi →] distribuibili e delle riserve di-sponibili risultanti dall’ultimo bilancio [vedi → Bilancio di esercizio] regolarmente approvato;

— può essere relativo solo ad azioni interamente liberate [vedi → Azione (societaria)].Le azioni acquistate in violazione delle prescrizioni anzidette debbono essere alienate, secondo le modalità determinate dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. in mancanza deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sin-daci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale.a seguito dell’intervento del d.Lgs. 139/2015 è previsto che le azioni proprie siano ri-levate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto.

affitto di azienda artt. 2557-2558, 2562 c.c.Contratto di affitto avente ad oggetto un’azienda. L’affittuario ha l’obbligo di:— esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue;— gestirla senza modificarne la destinazione, conservando l’efficienza dell’organizza-

zione e degli impianti e ricostituendo le normali dotazioni di scorte.Per tutto il periodo dell’(—), il locatore non può esercitare un’attività in concorrenza con l’affittuario.inoltre, l’affittuario subentra automaticamente nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale per la durata dell’(—), con la conseguenza che il locatore ridiven-terà parte dei contratti che perdurano alla fine dell’(—).Non si verifica accollo dei debiti aziendali anteriori (salvo che per i debiti di lavoro), né si applica la disciplina dettata dall’art. 2559 c.c. per i crediti aziendali.

secondo la Cassazione, si ha locazione ad uso commerciale, e non (—), quando il locatore cede in godimento al conduttore i locali ove esercitare l’attività commerciale e non anche i beni strumentali per detto esercizio. Nella locazione immobiliare, l’immobile concesso in go-dimento viene considerato specificamente come l’oggetto principale della stipulazione, con fun-zione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, i quali assumono carattere di ac-cessorietà; nell’(—), invece, l’immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili ed immobili strumental-mente collegati al fine dell’attività produttiva.

agenzia [contratto di] artt. 1742 ss. c.c.È il contratto con cui una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.L’agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo al-cuno di subordinazione: si tratta quindi di un imprenditore commerciale [vedi →], o meglio di un ausiliario autonomo dell’imprenditore [vedi → Ausiliari dell’imprenditore] preponente; può, tuttavia, assumere talvolta la figura di lavoratore parasubordinato.elemento naturale, ma non essenziale, del contratto è il reciproco diritto di esclusi-va, per il quale il preponente non può, salvo patto contrario, avvalersi di più agenti nella stessa zona e l’agente non può svolgere le stesse mansioni per ditte concorrenti nella stessa zona.L’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante la vigenza del contratto ancorché non ancora eseguiti, quando l’operazione si è realizzata per effetto del suo intervento. Ha inoltre diritto alla provvigione per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, qualora la conclusione degli stessi sia prevalentemente dovuta all’attività da lui svolta.all’atto di cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità di fine rapporto in presenza di particolari condizioni descritte dalla legge (art. 1751).

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llerta [procedure di]

L’attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamen-te dalla data di presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (sCia) al registro delle imprese della Camera di commercio di competenza.

il contratto di (—) si distingue dal mandato, in quanto l’agente è preposto a promuovere «la conclusione di contratti», mentre il mandatario è incaricato di compiere «uno o più atti giu-ridici». Nel caso, comunque, in cui sia attribuita all’agente la rappresentanza a contrarre in nome e per conto del preponente, all’agente devono riconoscersi le prerogative previste dalla disciplina relativa al mandato in quanto compatibili.L’agente, inoltre, a differenza del commissionario, non conclude occasionalmente contratti con i terzi in nome proprio e per conto del preponente, ma svolge esclusivamente una stabile attività promozionale per la conclusione del maggior numero di affari in capo al preponente.La figura dell’agente si distingue anche da quella del mediatore; quest’ultimo, infatti, non ope-ra nell’interesse specifico di una delle parti: assume, cioè, una posizione di assoluta indipenden-za ed imparzialità rispetto agli aspiranti contraenti e la sua attività è sempre occasionale.

allegati al bilanciodocumenti che il legislatore richiede di portare a corredo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa [vedi → Bilancio di esercizio].Tra questi assumono particolare rilevanza:— la relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, che deve illustrare la situazio-

ne della società e l’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, agli investimenti (art. 2428 c.c.). in seguito alle modifiche introdotte dal d.Lgs. 32/2007 all’art. 2428 c.c., è previsto che la relazione degli amministratori debba conte-nere un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e del ri-sultato della gestione, da redigersi coerentemente con l’entità e la complessità degli affari societari. L’analisi dovrà inoltre contenere una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta e gli indicatori di risultato finanziari (e, se ritenu-to opportuno, anche di quelli non finanziari) pertinenti all’attività specifica svolta dalla società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale;

— la relazione del collegio sindacale sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri;

— la relazione predisposta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;— la relazione semestrale degli amministratori per le s.p.a. quotate;— le copie integrali dell’ultimo bilancio approvato dalle società controllate e il prospet-

to riepilogativo dei dati essenziali di bilancio delle società.

allerta [procedure di] art. 4 L. 19-10-2017, n. 155una novità rilevante, contenuta nella L. 155/2017 (di delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza) è rappresentata dall’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudizia-le e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata dalla crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.La procedura di allerta può essere avviata o dall’imprenditore direttamente, mediante il deposito di un’apposita istanza presso l’Organismo appositamente costituito presso la Camera di Commercio, oppure dagli organi di controllo o creditori qualificati della società debitrice.Gli organi di controllo della società in crisi o i creditori qualificati di essa, dopo aver informato l’organo amministrativo degli indizi dello stato di crisi in cui versa l’azienda e aver riscontrato l’inerzia dell’imprenditore devono avviare la procedura di allerta informando il suddetto Organismo.avviata la procedura di allerta l’Organismo convoca in via riservata l’imprenditore e, ove presente, l’organo di controllo dell’azienda in crisi al fine di addivenire ad una soluzione concordata tra creditore e debitore della crisi aziendale.L’imprenditore può richiedere alla sezione specializzata in Materia d’impresa del Tribunale competente l’adozione di misure di protezione tese a finalizzare le trattative in corso con i creditori della società.