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Massimario delle operazioni societarie

Angelo Busani

MAssiMArio delleoperAzioni societArie

Angelo Busani

Atto costitutivo, statuto e assemblee di s.p.a., s.r.l., s.t.p.,cooperative, consorzi, società di personeAumento e riduzione del capitale sociale

Fusione - scissione - trasformazione - liquidazione

più di 5000 casi risolti con massime notarili,principi di comportamento e altri orientamenti professionali

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Presentazione

© Wolters Kluwer I

PRESENTAZIONE

Chi ha vissuto una esperienza operativa nell’ambito del diritto societario, sia prima che dopo il 2004, non ha potuto non notare che la Riforma ha completamente invertito il “clima” che caratterizzava l’ordinamento previgente: si è passati infatti da un sistema che, in sostanza, impediva tutto ciò che non era espressamente consentito dalla legge a un sistema che, non solo è caratterizzato da un ampio margine di derogabilità del diritto positivo, ma che, soprattutto, sostanzialmente consente di porre in essere tutto ciò che non sia vietato dalla legge o da principi generali desumibili dalla legge.

Se, dunque, ante Riforma (il sistema era assai ingessato e) i comportamenti non consentiti erano abbastanza facilmente individuabili, post Riforma si ha l’indispensabile pregio della notevole flessibilità dell’ordinamento (il che consente soluzioni sempre più innovative, sofisticate e “sartoriali”), ma si paga il prezzo di navigare in una dimensione di discrezionalità talmente elevata da tramutarsi, in non pochi casi, in incertezza. Non è difficile derivare da ciò la principale ragione per la quale, post Riforma, si è assistito a una vera e propria esplosione, rispetto al passato, di orientamenti operativi provenienti da organismi professionali, elaborati al fine di fare “da guida” a chi opera concretamente sul campo: e così, quando si verte in situazioni complesse, tutte le volte che ci si trovi a poter supportare una scelta operativa con il rassicurante avallo di una fonte qualificata proveniente da un’autorevole entità professionale, la situazione non appare diversa da quella in cui si trova chi vaga senza bussola nel deserto e improvvisamente si imbatte in un’oasi.

Il caso più noto di produzione di orientamenti per l’esercizio professionale del diritto societario è senz’altro quello delle cosiddette “massime”. Esse invero nacquero quando ai Tribunali competeva l’omologazione degli atti societari: nelle Corti di maggiore dimensione, per ragioni organizzative, si instaurò infatti l’abitudine (era la metà degli anni ‘80) di divulgare gli orientamenti (detti appunto “massime”) che il Tribunale avrebbe seguito se determinate fattispecie si fossero presentate al suo giudizio. Nel Triveneto e a Milano i notai, a loro volta, iniziarono a farsi promotori (con modalità cartacee, poiché internet e l’informatizzazione erano ancora di là da venire) di iniziative di raccolta e di catalogazione di questi orientamenti provenienti dai giudici migliori e più solerti.

Dalla successiva abrogazione del giudizio di omologazione da parte dei Tribunali e dal nuovo accennato clima caratterizzante le operazioni societarie post Riforma, diversi organismi professionali hanno alfine tratto un poderoso stimolo a continuare e strutturare quest’opera di massimazione iniziata nei Tribunali. I più laboriosi sono nuovamente stati i notai milanesi e triveneti, i quali, forti delle esperienze già maturate, hanno proseguito e incrementato la loro opera di produzione di principi operativi. Ma anche a Firenze, Napoli e Roma i notai locali hanno compiuto un lavoro interpretativo non secondario.

Accanto alle “massime” degli organismi notarili territoriali si collocano poi i non meno fondamentali orientamenti operativi desumibili dall’attività scientifica svolta centralmente dal Consiglio Nazionale del Notariato, sia nei suoi “Studi” (che sono ampie trattazioni di una data materia) che nelle sue “Risposte a quesiti” (le quali sono, in sostanza, pareri forniti su casistiche concrete prospettate dal singolo

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Presentazione

II © Wolters Kluwer

professionista). Questi orientamenti non possono non essere riguardati come dotati di particolare autorevolezza, provenendo da una categoria professionale che è in prima linea nell’applicazione della legge, con una posizione di terzietà e indipendenza, con il dovere della legittimità degli atti e con l’obiettivo della “antiprocessualità”, e cioè di disinnescare in anticipo situazioni di possibile contenzioso.

Deve inoltre essere sottolineata la rilevanza non secondaria degli orientamenti interpretativi di fonte “non notarile”, anch’essi ultimamente sempre più frequenti, a testimonianza di quanto la prassi provi il bisogno di avere un punto di autorevole riferimento: ad esempio, le tesi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e della loro Fondazione, quelle dei Consulenti del Lavoro, di Assonime e di Confindustria, i Principi dell’Organismo Italiano di Contabilità, le interpretazioni ministeriali, le massime dei Tribunali ante Riforma che siano ancor oggi applicabili perché elaborate su norme non innovate, eccetera.

Questo materiale, trascorsi 10 anni dalla Riforma, ha assunto dimensioni talmente vaste da renderne difficoltosa una efficiente reperibilità, seppur oggi si disponga di strumenti elettronici di ricerca potenti e raffinati. Da qui il presente volume, con il quale si è inteso dare un contributo di “sistemazione” ragionata a questo materiale, al fine di renderlo disponibile per un efficiente e competente utilizzo professionale.

Angelo Busani

Milano, febbraio 2015

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Piano dell’opera

© Wolters Kluwer III

PIANO DELL’OPERA

Presentazione

A. Atto costitutivo e statuto

B. Società di persone

C. Società per azioni

D. Società a responsabilità limitata

E. Società cooperative, consorzi e società consortili

F. Società tra professionisti

G. Trasformazione

H. Fusione

I. Scissione

L. Scioglimento e liquidazione

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Sommario

© Wolters Kluwer V

SOMMARIO

A - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

A.1 - Atto costitutivo e statuto (in generale e miscellanea)

A.2 - Controllo notarile

A.3 - Soci A.3.1 - Soci A.3.2 - Soci fondatori A.3.3 - Socio unico A.3.4 - Domicilio dei soci A.3.5 - Libro soci A.4 - Denominazione sociale A.4.1 - Denominazione sociale (in generale) A.4.2 - Denominazione sociale (casistica) A.5 - Oggetto sociale A.5.1 - Oggetto sociale (in generale) A.5.2 - Oggetto sociale e requisiti statutari

A.6 - Sede A.6.1 - Sede A.6.1 - Trasferimento della sede

A.7 - Durata

A.8 - Capitale sociale A.8.1 - Capitale sociale (in generale) A.8.2 - Capitale sociale (casistica) A.8.3 - Conferimenti

A.8.2.1 - Conferimenti (in generale) A.8.2.2 - Conferimenti in denaro A.8.2.3 - Conferimenti in natura o di crediti A.8.2.4 - Relazione di stima A.8.2.5 - Prestazioni accessorie

A.8.4 - Patrimonio netto e riserve A.8.5 - Finanziamenti e versamenti dei soci A.8.6 - Morosità del socio A.8.7 - Acquisti pericolosi A.9 - Esercizi sociali

A.10 - Bilancio e utili

A.11 - Clausola compromissoria

B - SOCIETÀ DI PERSONE

B.1 - In generale (e miscellanea)

B.2 - Soci B.2.1 - Soci (in generale) B.2.2 - Esclusione B.2.3 - Morte del socio

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Sommario

VI © Wolters Kluwer

B.2.4 - Pluralità dei soci B.2.5 - Recesso B.3 - Ragione sociale

B.4 - Sede (trasferimento)

B.5 - Capitale sociale B.5.1 - Capitale sociale B.5.2 - Conferimenti B.6 - Quota B.6.1 - Cessione della quota B.6.2 - Pegno della quota B.6.3 - Usufrutto della quota B.7 - Amministrazione

B.8 - Modifiche dei patti sociali

B.9 - Fusione

B.10 - Scioglimento della società

B.11 - Società semplice

C – SOCIETA’ PER AZIONI E IN ACCOMANDITA PER AZIONI

C.1 - Azioni e loro trasferimento C.1.1 - Azioni C.1.2 - Azioni proprie C.1.3 - Pegno, usufrutto e sequestro C.1.4 - Trasferimento delle azioni

C.1.4.1 - Trasferimento delle azioni (in generale) C.1.4.2 - Clausole limitative della circolazione delle azioni

C.1.4.2.1 - Clausole limitative della circolazione delle azioni (in generale) C.1.4.2.2 - Prelazione C.1.4.2.3 - Gradimento C.1.4.2.4 - Bring along (obbligo di co-vendita) C.1.4.2.5 - Drag along (diritto di pretendere la co-vendita) C.1.4.2.6 - Tag along (diritto di co-vendita)

C.1.4.3 - Morte del socio C.2 - Recesso C.2.1 - Casi di recesso C.2.2 - Procedimento di recesso C.2.3 - Effetti del recesso C.2.4 - Revoca della deliberazione che genera il recesso C.2.5 - Liquidazione del socio receduto C.2.6 - Valutazione delle azioni del socio recedente C.3 - Assemblea C.3.1 - Deliberazioni assembleari (in generale e casistica) C.3.2 - Convocazione dell'assemblea

C.3.2.1 - Convocazione dell'assemblea (in generale) C.3.2.2 - Ordine del giorno C.3.2.3 - Luogo dell'assemblea

C.3.3 - Assemblea totalitaria

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Sommario

© Wolters Kluwer VII

C.3.4 - Audio e video conferenza C.3.5 - Presidente dell'assemblea C.3.6 - Segretario dell'assemblea C.3.7 - Rappresentanza in assemblea C.3.8 - Intervento in assemblea C.3.9 - Quorum C.3.10 - Voto C.3.11 - Rinvio dell'assemblea C.3.12 - Verbalizzazione C.3.13 - Controllo notarile di legittimità sulle modifiche statutarie C.4 – Amministrazione C.4.1 - Sistemi di amministrazione e controllo C.4.2 - Consiglio di amministrazione (composizione, nomina, cessazione) C.4.3 - Consiglio di amministrazione (funzionamento) C.4.4 - Amministratore delegato e comitato esecutivo C.4.5 - Amministratore persona giuridica C.4.6 - Atti degli amministratori C.4.7 - Compenso degli amministratori C.4.8 - Consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) C.4.9 - Consiglio di gestione (sistema dualistico) C.4.10 - Sistema monistico C.5 – Controlli C.5.1 - Nomina e cessazione del collegio sindacale e del revisore C.5.2 - Variazione del sistema di amministrazione e controllo C.5.3 - Esercizio delle funzioni di controllo C.6 – Aumento del capitale C.6.1 - Aumento gratuito C.6.2 - Aumento a pagamento

C.6.2.1 - Aumento a pagamento (in generale) C.6.2.2 - Prezzo di emissione e sovrapprezzo C.6.2.3 - Sottoscrizione C.6.2.4 - Conferimenti

C.6.2.4.1 - Conferimenti in denaro C.6.2.4.2 - Compensazione di crediti C.6.2.4.3 - Relazione di stima C.6.2.4.4 - Conferimento in natura (regime ordinario) C.6.2.4.5 - Conferimento in natura in generale (regime alternativo)

C.6.2.4.5.1 - Conferimento di valori mobiliari o di stru-menti monetari C.6.2.4.5.2 - Conferimento stimato al fair value C.6.2.4.5.3 - Conferimento stimato da esperto indipen-dente C.6.2.4.5.4 - Aumento delegato all'organo amministrati-vo

C.6.2.5 - Assegnazione di azioni per aumento di capitale C.6.2.5.1 - Emissione di azioni senza valore nominale

C.6.2.6 - Delega agli amministratori C.7 – Riduzione del capitale C.7.1 - Riduzione effettiva del capitale sociale C.7.2 - Riduzione del capitale per perdite

C.7.2.1 - Riduzione del capitale per perdite (in generale) C.7.2.2 - Perdite inferiori al terzo del capitale sociale C.7.2.3 - Perdite superiori al terzo del capitale sociale

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Sommario

VIII © Wolters Kluwer

C.7.2.4 - Perdite superiori al terzo e capitale sotto il minimo C.7.2.5 - Situazione patrimoniale C.7.2.6 - Ricapitalizzazione a seguito di perdite

C.8 – Obbligazioni C.8.1 - Obbligazioni (in generale e miscellanea) C.8.2 - Limiti all'emissione C.8.3 - Assemblea degli obbligazionisti C.8.4 - Obbligazioni convertibili C.9 – Società quotate C.9.1 - Amministratori C.9.2 - Assemblea

C.9.2.1 - Assemblea C.9.2.2 - Voto per liste

C.9.3 - Collegio sindacale C.9.4 - Consiglio di gestione (sistema dualistico) C.9.5 - Consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) C.9.6 - Dirigente preposto C.10 - Patrimoni destinati

C.11 - Strumenti finanziari

C.12 - Società in accomandita per azioni

D – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

D.1 - Conferimenti D.1.1 - Conferimenti

D.1.1.1 - Conferimenti (in generale) D.1.1.2 - Conferimenti in denaro D.1.1.3 - Relazione di stima D.1.1.4 - Conferimenti in natura o di crediti D.1.1.5 - Conferimenti di opera o di servizi - Prestazioni accessorie

D.2 - Morosità del socio

D.3 - Libro dei soci

D.4 - Finanziamenti dei soci

D.5 - Particolari diritti dei soci D.5.1 - Casistica D.5.2 - Disciplina D.6 - Quote di s.r.l. e loro trasferimento D.6.1 - Quota di s.r.l. D.6.2 - Pegno, sequestro e usufrutto D.6.3 - Trasferimento delle quote

D.6.3.1 - Trasferimento delle quote (in generale) D.6.3.2 - Clausole limitative della circolazione delle quote

D.6.3.2.1 - Clausole limitative della circolazione delle quote (in generale) D.6.3.2.2 - Prelazione D.6.3.2.3 - Gradimento D.6.3.2.4 - Bring along (obbligo di co-vendita) D.6.3.2.5 - Drag along (diritto di pretendere la co-vendita) D.6.3.2.6 - Tag along (diritto di co-vendita)

D.6.3.3 - Morte del socio

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Sommario

© Wolters Kluwer IX

D.7 - Recesso D.7.1 - Casi di recesso D.7.2 - Procedimento di recesso D.7.3 - Effetti del recesso D.7.4 - Revoca della deliberazione che provoca il recesso D.7.5 - Liquidazione del socio receduto D.7.6 - Valutazione della quota del socio recedente D.8 - Esclusione D.8.1 - Casi di esclusione D.8.2 - Procedimento di esclusione D.8.3 - Effetti dell'esclusione D.8.4 - Rimborso del socio escluso D.9 - Amministrazione D.9.1 - Sistemi di amministrazione e controllo D.9.2 - Consiglio di amministrazione (composizione, nomina, cessazione) D.9.3 - Consiglio di amministrazione (funzionamento) D.9.4 - Amministratore delegato e comitato esecutivo D.9.5 - Amministrazione congiuntiva D.9.6 - Amministrazione disgiuntiva D.9.7 - Amministratore persona giuridica D.9.8 - Compenso degli amministratori D.9.9 - Atti degli amministratori D.9.10 - Rappresentanza D.10 - Controlli D.10.1 - Organo di controllo monocratico o collegiale D.10.2 - Nomina e cessazione dell'organo di controllo e del revisore D.10.3 - Esercizio delle funzioni di controllo D.10.4 - Poteri di ispezione e controllo dei soci D.11 - Assemblea D.11.1 - Decisioni dei soci (in generale e casistica) D.11.2 - Convocazione dell'assemblea

D.11.2.1 - Convocazione dell'assemblea (in generale) D.11.2.2 - Ordine del giorno D.11.2.3 - Luogo dell'assemblea

D.11.3 - Assemblea totalitaria D.11.4 - Audio e video conferenza D.11.5 - Presidente dell'assemblea D.11.6 - Segretario dell'assemblea D.11.7 - Rappresentanza in assemblea D.11.8 - Intervento in assemblea D.11.9 - Quorum D.11.10 - Voto D.11.11 - Rinvio dell'assemblea D.11.12 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto D.11.13 - Bilancio D.11.14 - Verbalizzazione D.11.15 - Controllo notarile di legittimità sulle modifiche statutarie D.12 - Aumento di capitale D.12.1 - Aumento gratuito D.12.2 - Aumento a pagamento

D.12.2.1 - Aumento a pagamento (in generale) D.12.2.2 - Prezzo di emissione e sovrapprezzo

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Sommario

X © Wolters Kluwer

D.12.2.3 - Sottoscrizione D.12.2.4 - Conferimenti

D.12.2.4.1 - Conferimenti (in generale) D.12.2.4.2 - Conferimenti in denaro D.12.2.4.3 - Compensazione di crediti D.12.2.4.4 - Conferimento in natura D.12.2.4.5 - Relazione di stima D.12.2.4.6 - Conferimento di opera o servizi - Prestazioni accesso-rie

D.12.2.5 - Assegnazione di quote per aumento di capitale D.12.2.6 - Delega agli amministratori

D.13 - Riduzione del capitale D.13.1 - Riduzione effettiva del capitale sociale D.13.2 - Riduzione del capitale per perdite

D.13.2.1 - Riduzione del capitale per perdite (in generale) D.13.2.2 - Perdite inferiori al terzo del capitale sociale D.13.2.3 - Perdite superiori al terzo del capitale sociale D.13.2.4 - Perdite superiori al terzo e capitale sotto il minimo D.13.2.5 - Situazione patrimoniale D.13.2.6 - Ricapitalizzazione a seguito di perdite

D.14 - Titoli di debito

D.15 - S.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro

D.16 - S.r.l. semplificata

D.17 - S.r.l. start-up innovative

E – SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI

E.1 - Società cooperative E.1.1 - Atto costitutivo e statuto E.1.2 - Mutualità e ristorni

E.1.2.1 - Mutualità e ristorni (in generale) E.1.2.2 - Regolamento mutualistico

E.1.3 - Soci E.1.3.1 - Soci (in generale) E.1.3.2 - Recesso

E.1.4 - Capitale sociale e riserve E.1.4.1 - Capitale sociale e riserve (in generale) E.1.4.2 - Azioni e quote E.1.4.3 - Aumento reale del capitale E.1.4.4 - Aumento gratuito del capitale E.1.4.5 - Riduzione del capitale

E.1.5 - Assemblea E.1.5.1 - Assemblea (in generale) E.1.5.2 - Assemblee separate

E.1.6 - Amministrazione E.1.7 - Collegio sindacale e revisione legale E.1.8 - Banche cooperative E.1.9 - Confidi E.1.10 - Piccola società cooperativa E.1.11 - Società cooperativa europea E.1.12 - Società di mutuo soccorso

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Sommario

© Wolters Kluwer XI

E.2 - Consorzi

E.3 - Società consortili

F – SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

F.1 - In generale

F.2 - Conferimenti

F.3 - Denominazione

F.4 - Esercizio dell'attività professionale

F.5 - Oggetto sociale

F.6 - Soci ed esercizio dell'attività professionale

F.7 - Tipologie societarie

G – TRASFORMAZIONE

G.1 - Trasformazione in generale G.1.1 - Trasformazione (in generale e miscellanea) G.1.2 - Trasformazione di associazione G.1.3 - Trasformazione di azienda individuale G.1.4 - Trasformazione di società in liquidazione G.1.5 - Trasformazione di società in procedura concorsuale G.1.6 - Trasformazione eterogenea G.1.7 - Trasformazione in associazione G.2 - Trasformazione di società di persone G.2.1 - Trasformazione di società di fatto G.2.2 - Trasformazione di società in accomandita semplice G.2.3 - Trasformazione di società in liquidazione G.2.4 - Trasformazione di società irregolare G.2.5 - Trasformazione di società unipersonale G.2.6 - Trasformazione eterogenea G.2.7 - Trasformazione in altra società di persone G.2.8 - Trasformazione in impresa individuale G.2.9 - Trasformazione in società cooperativa G.2.10 - Trasformazione in società di capitali G.2.11 - Trasformazione in società semplice G.2.12 - Trasformazione in s.p.a. G.2.13 - Trasformazione in s.r.l. G.3 - Trasformazione in società di persone G.3.1 - Trasformazione di associazione G.3.2 - Trasformazione di azienda individuale G.3.3 - Trasformazione di cooperativa G.3.4 - Trasformazione di società consortile G.3.5 - Trasformazione di società di capitali G.3.6 - Trasformazione di società di fatto G.3.7 - Trasformazione di società di persone G.3.8 - Trasformazione di società in liquidazione G.3.9 - Trasformazione di società in nome collettivo G.3.10 - Trasformazione di società irregolare G.3.11 - Trasformazione eterogenea

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Sommario

XII © Wolters Kluwer

G.3.12 - Trasformazione in società in accomandita semplice G.3.13 - Trasformazione in società irregolare G.3.14 - Trasformazione in società semplice G.3.15 - Trasformazione in società unipersonale G.4 - Trasformazione di società di capitali G.4.1 - Trasformazione di società in liquidazione G.4.2 - Trasformazione di società in perdita G.4.3 - Trasformazione di società unipersonale G.4.4 - Trasformazione di s.p.a. G.4.5 - Trasformazione di s.r.l. G.4.6 - Trasformazione eterogenea G.4.7 - Trasformazione in altra società di capitali G.4.8 - Trasformazione in altro tipo sociale G.4.9 - Trasformazione in impresa individuale G.4.10 - Trasformazione in società consortile G.4.11 - Trasformazione in società semplice G.5 - Trasformazione in società di capitali G.5.1 - Trasformazione di associazione G.5.2 - Trasformazione di consorzio G.5.3 - Trasformazione di azienda individuale G.5.4 - Trasformazione di cooperativa G.5.5 - Trasformazione di società consortile G.5.6 - Trasformazione di società di capitali G.5.7 - Trasformazione di società di persone G.5.8 - Trasformazione di società in liquidazione G.5.9 - Trasformazione eterogenea G.5.10 - Trasformazione in s.p.a. G.5.11 - Trasformazione in s.r.l. G.6 - Trasformazione di/in cooperative e consorzi G.6.1 - Trasformazione di cooperativa G.6.2 - Trasformazione in cooperativa G.6.3 - Trasformazione di consorzio G.6.4 - Trasformazione in consorzio G.6.5 - Trasformazione di società consortile G.6.6 - Trasformazione in società consortile

H – FUSIONE

H.1 - In generale (e miscellanea)

H.2 - Atto di fusione

H.3 - Avanzo di fusione

H.4 - Capitale sociale

H.5 - Concordato preventivo

H.6 - Conguagli in denaro

H.7 - Decisione di fusione

H.8 - Decisione di fusione adottata dagli amministratori

H.9 - Deposito di documenti

H.10 - Disavanzo di fusione

H.11 - Effetti

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Sommario

© Wolters Kluwer XIII

H.12 - Fusione anticipata

H.13 - Fusione con indebitamento

H.14 - Fusione inversa

H.15 - Fusione negativa

H.16 - Fusione transfrontaliera

H.17 - Fusione trasformativa

H.18 - Obbligazioni

H.19 - Opposizione dei creditori

H.20 - Particolari diritti dei soci di s.r.l.

H.21 - Pegno e usufrutto

H.22 - Procedura semplificata (in generale)

H.23 - Procedura semplificata (società incorporata posseduta almeno al 90 per cento)

H.24 - Progetto di fusione

H.25 - Rapporto di cambio

H.26 - Recesso

H.27 - Relazione degli amministratori

H.28 - Relazione degli esperti

H.29 - Relazione di stima

H.30 - Situazione patrimoniale

H.31 - Società a responsabilità limitata

H.32 - Società cooperative

H.33 - Società di persone

H.34 - Strumenti finanziari

H.35 - Termini

I – SCISSIONE

I.1 - In generale (e miscellanea)

I.2 - Atto di scissione

I.3 - Avanzo e disavanzo di scissione

I.4 - Capitale sociale

I.5 - Concordato preventivo

I.6 - Confidi

I.7 - Conguagli in denaro

I.8 - Decisione di scissione

I.9 - Deposito di documenti

I.10 - Obbligazioni

I.11 - Opposizione dei creditori

I.12 - Particolari diritti dei soci di s.r.l.

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Sommario

XIV © Wolters Kluwer

I.13 - Pegno e usufrutto

I.14 - Procedura semplificata (in generale)

I.15 - Procedura semplificata (società scissa posseduta almeno al 90 per cento)

I.16 - Progetto di scissione

I.17 - Rapporto di cambio

I.18 - Recesso

I.19 - Relazione degli amministratori

I.20 - Relazione degli esperti

I.21 - Relazione di stima

I.22 - Scissione anticipata

I.23 - Scissione asimmetrica

I.24 - Scissione negativa

I.25 - Scissione non proporzionale

I.26 - Scissione trasformativa

I.27 - Situazione patrimoniale

I.28 - Società cooperativa

I.29 - Società di persone

I.30 - Strumenti finanziari

I.31 - Termini

L – LIQUIDAZIONE

L.1 - Scioglimento e liquidazione (in generale)

L.2 - Cause di scioglimento

L.3 - Nomina dell'organo di liquidazione

L.4 - Procedura di liquidazione

L.5 - Concordato preventivo

L.6 - Revoca della liquidazione

Indice analitico

Indice cronologico delle fonti

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F - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

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F.6. – Soci

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F.6 - Soci

1. Avvocati 2. Compatibilità con professione individuale 3. Decisioni dei soci 4. Farmacisti 5. Incompatibilità 6. Ingegneri 7. Maestri di sci 8. Notai 9. Partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p. 10. Professioni “non protette” 11. Professioni ordinistiche 12. Professioni sanitarie 13. Psicologi 14. Revisori legali 15. Socio non persona fisica 16. Soci professionisti 17. Sospensione dall’esercizio della professione 18. S.t.p. tra professionisti ordinistici e professionisti “non protetti” 19. Unico socio

1. Avvocati È illegittima la costituzione di s.t.p. tra avvocati, in quanto gli avvocati possono co-stituire solo le “società tra avvocati” di cui al d. lgs. 96/2001 (1); la professione fo-

(1) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle STP contenuta nella l. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali. Resta, quindi, immutata la disciplina delle società tra professionisti regolate in precedenti leggi, quali quelle […] tra avvocati. […] gli avvocati sono esclusi dall’applicazione della l. 183/2011 sulle STP, in quanto l’articolo 5 della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 247) delega il Governo ad emanare una nuova disciplina dell’esercizio della professione di avvocato in forma societaria. Ad oggi, pur essendo ormai trascorso un lasso di tempo ben superiore ai sei mesi, alla delega, che a sua volta non abroga il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 contenente la disciplina specifica delle società tra avvocati, non ha fatto seguito alcun altro provvedimento, per cui la disciplina sulle società tra avvocati rimane quella originariamente prevista dal d.lgs. 96/2001. In particolare, l’inapplicabilità agli avvocati della l. 183/2011 può argomentarsi dal principio lex posterior non derogat priori speciali, in quanto il d.lgs. 96/2001 sancisce regole - quali l’esclusività del modello società tra avvocati per l’esercizio in comune dell’attività professionale; il riferimento, di default, alle regole della società in nome collettivo; l’inammissibilità della presenza di soci non professionisti - chiaramente incompatibili con le previsioni contenute nella legge 183 del 2011. Conclusioni, queste, ribadite anche nella Relazione di accompagnamento al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, recante il Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in cui si esclude l’applicabilità agli avvocati della l. 183/2011 precisando che “in punto di ambito applicativo, va evidenziato che, medio tempore, è stata approvata la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense con legge 31 dicembre 2012, n. 247, che, all’articolo 5, reca delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della medesima professione in forma societaria”. Tale orientamento è stato, altresì, successivamente confermato nella circolare 12 settembre 2013 n. 18-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense, la quale esclude l’applicabilità della l. 183/2011 alle società tra soli avvocati, le quali, in attesa

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rense non può essere esercitata da una società tra professionisti multidisciplinare, nella quale siano presenti anche soci non avvocati (2).

2. Compatibilità con professione individuale Non è incompatibile con la qualità di socio di s.t.p. l’esercizio della attività profes-sionale sia in forma individuale che in forma associata (3).

3. Decisioni dei soci L’impostazione statutaria del voto e la composizione della compagine sociale devo-no comunque essere tali da assicurare ai professionisti la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci (in qualunque modo organizzate: per teste, per quote di capi-tale, per quote di utile); se, nel corso della vita della società, questo requisito viene meno e non è ripristinato entro sei mesi, la società si scioglie (4). Quindi i soci pro-fessionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, possono anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci (5) o avere una quota di dell’emanazione di una nuova normativa di rango primario, continuano ad essere regolate dal d.lgs. 96/2001 […]».

(2) - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 6 del 29.5.2013, Società tra professionisti: «[…] la professione forense non può essere esercitata da una società tra professionisti c.d. multidisciplinare, nella quale, cioè, siano presenti anche soci non avvocati […]».

(3) - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti: «[…] L’art. 10, comma 8, L. 183/2011 e l’art. 6, dm 34/2013 prevedono esclusivamente che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti, anche multidisciplinare. Si ritiene, pertanto, che il socio professionista possa continuare ad esercitare l’attività professionale anche in forma individuale e conseguentemente mantenere una propria posizione Iva distinta da quella della Stp […]».

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] In assenza di ulteriori previsioni della legge e del regolamento in termini di incompatibilità, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata».

(4) - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. Q.A.8, Operatività della s.t.p. in assenza del requisito della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione integra una causa di scioglimento della società, e di cancellazione dall’albo professionale, solo nel caso in cui questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. A quanto sopra consegue che il venir meno della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti non inibisce in alcun modo l’adozione di valide deliberazioni o decisioni dei soci, ciò tanto nei sei mesi in cui la società non è ancora sciolta, quanto nella eventuale successiva fase di liquidazione. Nelle società di capitali, la causa di scioglimento derivante dalla mancata ricostituzione nei sei mesi della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti opererà dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell’accertamento di tale causa di scioglimento operato dagli amministratori, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 2484 c.c.».

(5) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] si può, quindi, ipotizzare il caso di una STP in forma di società a responsabilità limitata in cui il professionista sottoscrive il dieci per cento del capitale sociale e il non professionista il restante novanta per cento. In tale ipotesi si deve riconoscere al professionista il diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c. di esercitare i due terzi dei voti in assemblea […]».

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partecipazione al capitale sociale inferiore ai due terzi dell’intero capitale sociale (6). Peraltro, non è richiesto che la riserva ai professionisti dei due terzi dei voti sia an-che un quorum determinante per l’adozione delle decisioni dei soci (7); ad esempio, nelle società di persone, salvo diversa disposizione statutaria, per le decisioni dei so-ci occorre il loro voto unanime (8), mentre in una società di capitali a larga base so-

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. Q.A.10, Legittimità della detenzione da parte dei soci non professionisti di azioni prive del diritto di voto che superino il terzo del capitale sociale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto. Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale. È anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto».

(6) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Il legislatore limita la possibilità dei soci per finalità di investimento o per prestazioni tecniche di influire sulle scelte strategiche della società, prevedendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere comunque tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011). Per effetto di tale disposizione, tanto nell’ipotesi in cui il diritto di voto sia attribuito per teste, come di regola avviene nelle società di persone e cooperative, quanto nell’ipotesi in esso sia commisurato alla partecipazione al capitale sociale, come invece di regola avviene nelle società di capitali, è necessario che i professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi. Quindi i professionisti potrebbero anche essere, nelle società di persone o cooperative, meno dei due terzi dei soci o potrebbero essere titolari di meno dei due terzi del capitale nelle società di capitali, purché, in tali ipotesi, vengano adottate delle pattuizioni tali da garantire agli stessi i due terzi dei voti. La regola dei due terzi dei voti è sancita genericamente per tutte le deliberazioni e decisioni dei soci, senza specificare la tipologia di delibere e decisioni alle quali essa debba intendersi riferita. In assenza di indicazioni in tal senso, la regola dovrebbe riguardare tanto le delibere assembleari delle società di capitali e cooperative, quanto le modifiche dei patti sociali e le decisioni delle società di persone, considerato che la disposizione in esame sembra doversi intendere nel senso che il legislatore limita la possibilità - per i non professionisti - di influire sulle scelte strategiche della società, al fine di evitare che i soci investitori possano incidere sullo svolgimento delle prestazioni professionali. A tal fine, assumono rilievo tanto le decisioni relative all’assunzione delle regole organizzative e, quindi, le modifiche di statuti, atti costitutivi e patti sociali, quanto quelle relative ad operazioni che richiedano una delibera assembleare o una decisione sociale, come l’approvazione dei bilanci o la nomina degli organi sociali […]».

(7) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] In sostanza, viene riconosciuta ai professionisti la possibilità di esercitare un potere “dominante” quantomeno in merito a tutte le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sull’espletamento dell’attività professionale, quali i criteri di ripartizione degli incarichi, la scelta di collaboratori e ausiliari, la politica di determinazione dei compensi, le modalità di esecuzione della prestazione. Tale necessità di assicurare statutariamente ai professionisti un ruolo preminente nella gestione sociale non esclude, però, che il voto del non professionista possa essere determinante per l’assunzione della decisione. Innanzitutto, è possibile che, in caso di disaccordo tra professionisti, la maggioranza venga comunque raggiunta con il consenso del non professionista. Sembra, altresì, possibile l’adozione statutaria di un quorum deliberativo superiore ai due terzi dei voti, rendendo così sempre rilevante anche il voto dei non professionisti […]».

(8) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Nelle società di persone, per le modifiche dell’atto costitutivo l’art. 2252 c.c. stabilisce la regola dell’unanimità dei consensi, qualora non sia diversamente disposto. In presenza di tale regola, relativamente alla modificabilità dell’atto costitutivo non assume rilievo il limite dei due terzi dei voti di cui all’art. 10, comma 4, lett. b), l. 183/2011, considerato che la regola dell’unanimità dei consensi non pone un problema di individuazione di maggioranze di voto. Nel caso, quindi, di società di persone composta da

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ciale il voto del socio capitalista potrebbe essere - di fatto - determinante per il rag-giungimento del quorum occorrente per la decisione dei soci (9); inoltre, sarebbe le-gittima una clausola statutaria che renda determinante, ove possibile (10), il voto dei soci non professionisti (11); mentre sarebbe s’altro canto inammissibile che i soci non professionisti potessero assumere decisioni prescindendo completamente dalla vo-lontà dei soci professionisti (12).

tre soci, di cui due professionisti e un investitore, se non viene disattivata la regola dell’unanimità dei consensi, ancorché i professionisti abbiano due terzi dei voti, per formare una decisione sarà necessario anche il consenso dell’investitore. Differentemente, laddove i patti sociali abbiano disattivato la regola dell’unanimità, prevedendo che le modifiche possano essere adottate a maggioranza, sarà necessario adottare una clausola che accordi ai soci professionisti almeno i due terzi dei voti nella decisione di modifica […]».

(9) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014, «[…] in una società di capitali con un’ampia compagine sociale, in cui i soci professionisti siano titolari ciascuno di piccole partecipazioni, nell’insieme pari ai 2/3 del capitale, il possesso da parte del socio investitore della restante quota di un terzo può essere determinante nelle decisioni della società, compresa la nomina dell’organo amministrativo […]».

(10) - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13, «[…] la disposizione è costruita fondamentalmente pensando alla s.p.a. in cui la detenzione dei 2/3 dei voti accorda ai professionisti la signoria su qualsivoglia decisione di competenza dei soci, tanto strutturali quanto di nomina alle cariche sociali. Distinguendo questi due ambiti, l’alternativa che si pone all’interprete è se siano possibili, quindi, nella s.p.a. innalzamenti di quorum per le materie di competenza dell’assemblea ordinaria, in primis nomina degli amministratori. Se la funzione del vincolo proprietario è quella di non sottrarre ai professionisti la designazione dei soggetti deputati alla gestione, comunque l’art. 2369, comma 4, c.c. impedisce chiaramente la possibilità di innalzare i quorum decisionali. […] i quorum legali dell’assemblea ordinaria di seconda convocazione in tema di approvazione del bilancio e nomina delle cariche sociali non possono essere elevati e, quindi, prescindono dal supposto principio decisionale spettante ai soci professionisti titolari dei diritti di voto di almeno 2/3 del capitale. I soci professionisti avranno quindi l’onere di intervenire e di votare in assemblea in quanto altrimenti i soci non professionisti più virtuosi potranno comunque far approvare decisioni assembleari senza il concorso dei soci professionisti. A questi ultimi quindi non spetta una signoria sulle decisioni se non derivante potenzialmente dalla loro partecipazione garantita nella quota dei 2/3, nel rispetto delle regole organizzative di funzionamento del tipo sociale […]».

(11) - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Tale previsione non si sostituisce alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 2368, 2369 e 2479‐bis c.c.), ma si aggiunge ad esse. Stante quanto sopra, si ritiene preferibile ritenere che il legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l’adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest’ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto. A ciò consegue che in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell’adozione delle decisioni dei soci».

(12) - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. Q.A.9, Legittimità di clausole che prevedono maggioranze superiori ai due terzi nelle decisioni dei soci, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «[…] il Legislatore ha presunto che con il rispetto di quel limite sia tutelato l’interesse pubblicistico immanente nella singola professione regolamentata, quindi l’autonomia statutaria

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4. Farmacisti I farmacisti possono costituire sia la s.t.p. sia anche la “società tra farmacisti” di cui alla legge 362/1991 (13). Nella società tra farmacisti (di cui alla l. 362/1991) solo i farmacisti possono assumere la qualità di soci (sia limitatamente che illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali) (14).

5. Incompatibilità Sia il socio professionista che il socio non professionista possono far parte di una so-la s.t.p. (15). troverebbe il suo limite sostanziale nel rispetto di quel limite quantitativo, che dovrebbe sempre consentire - in ogni decisione, tanto organizzativa che gestoria - la prevalenza dei soci professionisti sui soci non professionisti (sarebbe pertanto inammissibile nella s.r.l., ad esempio, un diritto particolare del socio non professionista di essere amministratore o di designare gli amministratori che costituisca deroga sostanziale alla possibilità dei soci professionisti di determinare la maggioranza dei 2/3 nelle decisioni dei soci e quindi anche nella decisione di nomina dei componenti dell’organo amministrativo). Ovviamente nessun problema quando il diritto particolare spetti al socio professionista. […]».

(13) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle STP contenuta nella l. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali. […] la questione della specialità delle discipline previgenti dovrebbe riguardare anche altre professioni, come quella dei revisori legali (D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) […]».

(14) - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 82-2014/I, Società tra farmacisti in forma di s.a.s. e disciplina delle società tra professionisti, in CNN Notizie del 29.09.2014: ««[…] L’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ammette la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli delle società di persone, di capitale e cooperative, alle quali possono partecipare anche soggetti non professionisti, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia “tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” (comma 4 lett. b). Tale disposizione, che ammette - seppure entro precisi limiti - la possibilità per soggetti non professionisti di partecipare alle società professionali, non sembra potersi applicare alle società tra farmacisti, le quali possono essere costituite, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 l. 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), esclusivamente tra farmacisti […]. Non appare, quindi, possibile costituire una s.a.s. nella quale socio accomandante non è farmacista che conferisce l’azienda farmacia pervenutagli per successione, quale unico erede. L’art. 7, comma 2, l. 362/1991, infatti, richiede necessariamente la qualifica di farmacista per costituzione della società, senza operare alcuna distinzione tra la posizione socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali e socio con responsabilità limitata […]».

(15) - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. Q.A.16, Incompatibilità di partecipazione a più S.T.P., 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Stante il dettato normativo dell’art. 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e la disciplina contenuta nel Capo III (artt. 6 e 7) del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, la partecipazione ad una s.t.p. appare incompatibile con la partecipazione ad altra s.t.p. tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d’investimento o per prestazioni tecniche».

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] L’assenza di specificazioni in ordine alla qualifica del socio rispetto al quale l’incompatibilità va misurata, peraltro replicata anche nel successivo comma secondo dell’art. 6, fa propendere per un’interpretazione rigorosa della disposizione e conduce a sostenere che la regola sull’incompatibilità determinata dalla partecipazione contemporanea a più s.t.p. trovi applicazione rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto all’interno della s.t.p., senza procedere a distinzione tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento» […].

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6. Ingegneri Gli ingegneri possono costituire sia la s.t.p. sia anche la “società di ingegneria” di cui al d. lgs. 163/2006 (16).

7. Maestri di sci La s.t.p. può essere costituita tra maestri di sci (17).

8. Notai È illegittima la costituzione di una s.t.p. tra notai (18).

9. Partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p. Non dovrebbe essere legittima la partecipazione di una s.t.p. ad altra s.t.p. (19).

(16) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] rimangono in vigore i modelli societari regolati nelle precedenti leggi di settore, le quali si pongono come norme speciali rispetto alla disciplina generale sulle STP contenuta nella l. 183/2011 e, pertanto, non possono ritenersi abrogate in virtù del principio lex posterior non derogat priori speciali. Resta, quindi, immutata la disciplina delle società tra professionisti regolate in precedenti leggi, quali quelle tra ingegneri […]. Relativamente agli ingegneri, rimane invariato il regime introdotto dall’art. 90, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede la possibilità di costituire società di ingegneria nella forma codicistica delle società di capitali o cooperative. Poiché la predetta disposizione ammette la partecipazione, alle società di ingegneria, di soggetti non professionisti, senza stabilire alcun limite specifico, in virtù del criterio della sopravvivenza dei modelli societari regolati nelle leggi di settore antecedenti alla l. 183/2011 sulle STP, sembra potersi desumere che per le società di ingegneria non valgano i limiti di partecipazione previsti per i soci non professionisti, come invece espressamente stabilito dall’articolo 10, comma 4, lettera b), l. 183/2011 […]».

(17) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale. […] va rilevato come anche i “maestri di sci” siano stati considerati “professionisti”, per i quali l’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione in “albi professionali”, tenuti da “collegi regionali”, che svolgono, tra l’altro, funzioni di vigilanza sul corretto esercizio della professione e applicano le relative sanzioni disciplinari. Inoltre, l’esercizio abusivo della professione di “maestro di sci” - alla stregua di quanto avviene per le professioni liberali di più antica tradizione - è sanzionato penalmente dalla Legge-Quadro 8 marzo 1991, n. 81 per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina […]».

(18) - Relazione accompagnatoria al d.m. 8 febbraio 2013, n. 34, recante “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 187.

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Si ricorda come, per quanto riguarda il Notariato, nella Relazione al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 si sia precisato che “lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria” […]».

(19) - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] Sembrerebbe esclusa, poi, la partecipazione ad una s.t.p. da parte di altra s.t.p., dal momento che potrebbe in tal modo originarsi un’indiretta elusione della regola per cui la partecipazione del socio è consentita solo ed esclusivamente in una s.t.p. […]».

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10. Professioni “non protette” È illegittima la costituzione di s.t.p. tra professionisti esercenti professioni “non pro-tette” (20).

11. Professioni ordinistiche La s.t.p. può essere costituita solo per l’esercizio delle professioni ordinistiche (21).

12. Professioni sanitarie La s.t.p. può essere costituita tra medici-chirurghi, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitarie visitatrici, infermieri professionali, fisioterapisti e massoterapisti (22).

13. Psicologi La s.t.p. può essere costituita tra psicologi (23). (20) - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 6 del 29.5.2013, Società tra professionisti: «[…] Occorre evidenziare, a tal riguardo, che sia la legge istitutiva (art. 10, comma 3), sia il regolamento di attuazione (artt. 1 e 2) prevedono che la nuova disciplina sia applicabile solo con riferimento a società tra professionisti appartenenti a professioni regolamentate, precludendone, pertanto, qualsiasi uso da parte di quanti non presentino i requisiti tassativamente stabiliti dalla legge n. 183/20011 e dal relativo regolamento di attuazione […]».

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] È escluso dall’ambito di applicazione delle STP l’esercizio delle professioni non protette, le quali potrebbero, però, formare oggetto delle prestazioni tecniche rese dai soggetti non professionisti. Le professioni non protette sono quelle non organizzate in ordini o collegi, che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), consistono nello svolgimento di “attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”[…]».

(21) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale […]».

(22) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale. […] In particolare, tutte le professioni sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale) sono protette, in quanto per il loro esercizio è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo (art. 8 D. Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233). […] Fanno parte delle professioni sanitarie anche quelle di fisioterapista e di massoterapista ai sensi del d.m. 29 marzo 2001 […]».

(23) - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è consentita per l’esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Possono, dunque, partecipare alla società tutti coloro che svolgono delle attività per il cui esercizio è richiesta l’appartenenza ad un ordine professionale. […] Tra le professioni protette rientra, altresì, quella di psicologo, disciplinata dalla l. 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) […]».

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Massimario delle operazioni straordinarie

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14. Revisori legali L’attività di revisione legale può essere indicata nell’oggetto di una società tra pro-fessionisti (s.t.p.); però possono essere soci di questa s.t.p. solo professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano iscritti anche nel Registro dei revisori legali; in altri termini non possono far parte della s.t.p. in questione, quali soci professionisti, soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali ma che non siano iscritti nell'albo dei dottori commercialisti. La s.t.p. potrebbe inve-ce essere costituita tra soci professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con soci revisori legali i quali però non devono assumere la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci “di investimento” o di soci “di prestazioni tecniche” (24).

15. Socio non persona fisica È legittima la partecipazione a una s.t.p. di soggetti diversi dalle persone fisiche (25).

16. Soci professionisti Per costituire una s.t.p. occorre la presenza tra i soci di almeno un professionista per ognuna delle attività professionali contemplate nello statuto sociale (26).

(24) – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 287/2014 - società tra professionisti – modifiche statutarie – annotazione nella sezione speciale dell’albo: «[…] la disciplina delle s.t.p. contenuta nella legge n. 183/2011 e nel regolamento di attuazione sono applicabili solo per l'esercizio in forma societaria delle professioni organizzate in ordini e collegi. La revisione legale è esclusa dall'ambito di applicazione della legge 183/2011 in quanto essa non costituisce un'autonoma professione regolamentata in Ordini o collegi. […] Considerato che la revisione legale è un'attività professionale espressamente richiamata dall'art. 1, comma 4, lett. d) ed e) dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (D.Lgs. 139/2005), si ritiene che la stessa possa essere ricompresa fra le materie indicate nell'oggetto sociale. L'esercizio di tale attività sarà, però, consentito solo a quei soci professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano iscritto anche nel Registro dei revisori legali. Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari che prevedono la presenza di soci professionisti dottori commercialisti o esperti contabili e soci professionisti revisori legali, non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico. La s.t.p. potrebbe essere costituita tra soci professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con soci revisori legali che non assumeranno la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci di investimento o socio di prestazioni tecniche. In tal caso, solo il socio professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potrà svolgere l'attività di revisione per la Stp medesima». (25) - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 33/IR del 31.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare: «[…] Quanto alla partecipazione di società che, per quanto sopra detto, non siano s.t.p., la previsione contenuta nel d.m. n. 34/2013 sembra sciogliere il dubbio interpretativo circa la possibilità di consentire ad un soggetto differente dalla persona fisica la partecipazione ad una s.t.p.. In tal caso la verifica dei requisiti di onorabilità, ancorché in alcuni casi possa rivelarsi non esaustiva, deve essere necessariamente effettuata solo nei confronti degli amministratori e dei rappresentanti legali […]».

(26) - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. Q.A.14, Necessaria sussistenza in sede di costituzione di s.t.p. di soci abilitati all’esercizio delle professioni previste dall’oggetto sociale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell’oggetto sociale».

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F.6. – Soci

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17. Sospensione dall’esercizio della professione La sospensione del professionista dall’esercizio della professione non provoca con-seguenze sulla esistenza e sulla continuazione della s.t.p. (27).

18. S.t.p. tra professionisti ordinistici e professionisti “non protetti” È legittima la costituzione di una s.t.p. che abbia come soci professionisti di professioni “protette” e professionisti di professioni “non protette”, a condizione che i professionisti “non protetti” intervengano come soci tecnici o soci di capitale e che i professionisti “protetti” abbiano la maggioranza di almeno i due terzi nelle decisioni dei soci (28).

19. Unico socio È legittima la costituzione di una s.t.p. nella forma di s.r.l. o di s.p.a. a unico socio (29).

(27) - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Nota prot. n. PO 154/2013 - società tra professionisti: «[…] Qualora il socio professionista sia stato sospeso dall’esercizio della professione, anche ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 139/2005, per il periodo in cui dura la sospensione, gli sarà precluso l’esercizio dell’attività professionale sia in forma individuale che societaria. La sospensione, tuttavia, è una situazione transitoria che non produce effetti sull’esistenza della Stp. Solo la cancellazione del socio professionista dall’albo ed il contemporaneo venir meno della prevalenza dei soci professionisti nella percentuale indicata all’art. 10, comma 4, lettera c), L. 183/2011 può comportare lo scioglimento della Stp e la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo se la società non provvede a ristabilire tale prevalenza nel termine di sei mesi […]».

(28) - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 6 del 29.5.2013, Società tra professionisti: «[…] si può concludere che la costituzione di società multidisciplinari sia consentita esclusivamente tra professionisti appartenenti a professioni regolamentate e dunque preclusa a prestatori d’opera intellettuale non iscritti in albi».

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] Sarà […] possibile costituire una STP tra esercenti professioni protette ed esercenti le professioni non protette, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia “tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”, conformemente a quanto sancisce il comma 4, lett. b) dell’art. 10 l. 183/2011. In sostanza, coloro che esercitano professioni non protette possono partecipare alla STP in qualità di soci per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento, a seconda che essi prestino la loro attività per la società, oppure si limitino a conferire denaro o altre utilità […]».

(29) - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. Q.A.5, S.T.P. unipersonale, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «Si ritiene possibile costituire una s.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto»; «È vero che la disciplina della s.t.p. è essenzialmente volta a consentire l’esercizio in forma collettiva di un’attività professionale necessariamente individuale, sfruttando a tal fine lo strumento societario, ma un’interpretazione restrittiva, diretta a escludere la facoltà di costituire una società professionale ove l’esercizio collettivo manchi, è da rifiutare per ragioni di ordine sistematico, essendo senza limiti il richiamo ai modelli societari utilizzabili per realizzare una s.t.p., dunque senza alcuna esclusione di quelli “unipersonali”. Una simile interpretazione restrittiva non potrebbe neanche essere sostenuta sulla base di una presunta contrarietà all’ordinamento di una eventuale limitazione di responsabilità dell’unico socio professionista nei confronti della clientela realizzata attraverso lo schermo societario, considerato che risulterebbe assai difficile sostenere che la limitazione di responsabilità per i professionisti è meritevole di tutela solo se esercitano la loro professione con uno o più soci. In realtà, per tutti i professionisti che svolgono la loro attività all’interno di una s.t.p., che siano da soli o con altri soci, il regime della responsabilità sarà identico».

Cfr. però Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Circolare n. 32/IR del 12.7.2013, La nuova disciplina delle società tra professionisti, «[…] a sostegno della tesi contraria alla costituzione di STP con un unico socio sembrerebbe deporre la stessa legge n. 183/2011 quando dispone che l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, ovvero quando impone che dalla denominazione sociale - o dalla ragione sociale - emerga con

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chiarezza l’indicazione che trattasi di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l’esercizio in forma associata della professione […]».

Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 704-2013/I, Costituzione di società tra professionisti in forma di S.r.l. unipersonale, in CNN Notizie dell’11 ottobre 2013: «[…] La questione della ammissibilità del ricorso alla società tra professionisti con unico socio è viceversa affrontata e risolta positivamente dalla prevalente dottrina formatasi all’indomani della entrata in vigore dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 (v., da ultimo, l’orientamento del Comitato Triveneto dei Notai, Q.A.5 - S.t.p. unipersonale - 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13, secondo cui “si ritiene possibile costituire una S.T.P. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto”). Si rileva, infatti, come apparentemente, la S.T.P. unipersonale potrebbe sembrare un controsenso, in quanto la disciplina delle S.T.P. nasce proprio con lo scopo di agevolare l’esercizio collettivo delle attività professionali. Viceversa, l’impiego dello strumento della società unipersonale avrebbe il solo scopo di limitare la responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dell’attività economica al patrimonio della società. Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tale tipo di enti. Si deve, poi, dar conto del fatto che nella l. 183/2011 mancano disposizioni specifiche impongano il carattere pluripersonale della S.T.P., e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della s.p.a. e della S.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale. Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una S.T.P. unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta […]. In sostanza, il dato letterale rappresentato dal nomen società tra professionisti non sembra in alcun modo impedire - compatibilmente con il tipo adottato - il ricorso allo schema societario da parte del singolo professionista in forma di società unipersonale. Quanto, poi, al rischio di “stravolgere l’essenza stessa della responsabilità del professionista”, deve rilevarsi come di per sé lo schema della società tra professionisti, ancorché costituita in forma pluripersonale, sia di per sé idoneo ad alterare il normale regime della responsabilità connessa alla prestazione d’opera professionale. Nonostante, infatti, sia ancora estremamente controversa la questione se il rischio professionale ricada sulla società, o piuttosto sul singolo professionista incaricato dell’esecuzione della prestazione professionale, sussistono diversi elementi che sembrano far propendere per la prima interpretazione e precisamente: la necessità dell’iscrizione presso l’albo o ordine della professione cui la società fa riferimento, l’obbligo per la società di osservare il regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta, la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale […]».

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 224-2014/I, Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore, in CNN Notizie del 14.4.2014: «[…] La possibilità di costituire STP in forma di S.p.A. o s.r.l. unipersonali ha formato oggetto di dibattito. La tesi contraria alla ammissibilità della STP unipersonale venne espressa già nel documento del CUP - Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Le società tra professionisti: esame della normativa e proposte di intervento, del gennaio 2012 […]. Nello stesso senso, più recentemente, si è espresso l’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti (IRDCEC) nella circolare del 12 luglio 2013, n. 32 […]. Particolare è la posizione di chi, muovendo dal riferimento alla “società tra professionisti”, proprio per rendere ragione del nomen di cui la società deve fregiarsi, ritiene che il requisito della pluralità di soci professionisti debba esser rispettato, sebbene esclusivamente in sede di costituzione, potendo poi il loro numero ridursi all’unità, nel corso della vita della società. La questione della ammissibilità del ricorso alla società tra professionisti con unico socio è viceversa affrontata e risolta positivamente dalla prevalente dottrina formatasi all’indomani della entrata in vigore dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Si rileva, infatti, come apparentemente, la STP unipersonale potrebbe sembrare un controsenso, in quanto la disciplina delle STP nasce proprio con lo scopo di agevolare l’esercizio collettivo delle attività professionali. Viceversa, l’impiego dello strumento della società unipersonale avrebbe il solo scopo di limitare la responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dell’attività economica al patrimonio della società. Ciò non esclude, però, che anche il singolo professionista possa avere interesse a costituire una società unipersonale, con lo scopo di usufruire della limitazione di responsabilità prevista per tale tipo di enti. Si deve, poi, dar conto del fatto che nella l. 183/2011 mancano disposizioni specifiche impongano il carattere pluripersonale della STP, e che la stessa legge consente espressamente di utilizzare i modelli della S.p.A. e della s.r.l., le quali possono essere costituite in forma individuale. Non sembrano, pertanto, sussistere divieti normativi alla costituzione di una STP unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta […]».