Società semplici e in nome collettivo.

52
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO SOCIETÀ SEMPLICI E IN NOME COLLETTIVO UNITÀ 6 Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014

description

Una panoramica della disciplina delle società semplici e in nome collettivo, non sostitutiva dello studio dei manuali ma solo utile come guida per l'organizzazione concettuale della materia.

Transcript of Società semplici e in nome collettivo.

Page 1: Società semplici e in nome collettivo.

UNIVERSITÀDEGLI STUDI DI BERGAMO

SOCIETÀ SEMPLICI E IN NOME COLLETTIVO

UNITÀ 6

Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2013/2014

Page 2: Società semplici e in nome collettivo.

QUESTIONI GENERALI

Page 3: Società semplici e in nome collettivo.

Presenza solo per le s.n.c. di una norma che indica il contenuto dell’atto costitutivo (art. 2295).

Oggetto sociale esclusivamente non commerciale per le società semplici.

Inefficacia esterna dei patti limitativi della responsabilità dei soci nelle società in nome collettivo.

Maggiore autonomia patrimoniale delle s.n.c. (beneficio di escussione più intenso, impossibilità per il creditore particolare del socio di richiedere la liquidazione della quota durante societate).

Inesistenza di disciplina del capitale sociale per le società semplici.

Limitata disciplina del capitale sociale nelle s.n.c. (artt. 2303 e 2306).

Presenza solo per le s.n.c. del divieto di concorrenza dei soci.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA S.S. E S.N.C.

3

Page 4: Società semplici e in nome collettivo.

Sono disciplinati in modo assolutamente identico per i due tipi di società i seguenti temi:

IDENTITÀ DI DISCIPLINA

4

Page 5: Società semplici e in nome collettivo.

.

DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI DI SOCIETÀ SEMPLICE E SNC

5

Page 6: Società semplici e in nome collettivo.

DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI

6

Page 7: Società semplici e in nome collettivo.

DOVERI DEI SOCI

Page 8: Società semplici e in nome collettivo.

DOVERE DI NON CONCORRENZA DEL SOCIO DI S.N.C.

8

Page 9: Società semplici e in nome collettivo.

FORME PER LA COSTITUZIONE DI S.S. O S.N.C.

Page 10: Società semplici e in nome collettivo.

FORME PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

10

Page 11: Società semplici e in nome collettivo.

CONSEGUENZE DEL DIFETTO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE

IMPRESE

11

Page 12: Società semplici e in nome collettivo.

LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO IRREGOLARE (ART. 2297 C.C).

12

Page 13: Società semplici e in nome collettivo.

PUBBLICAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DELLA S.N.C.

Page 14: Società semplici e in nome collettivo.

L'atto costitutivo della società deve indicare:1.le generalità, il domicilio e la cittadinanza dei soci;la ragione sociale;i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;la sede della società e le eventuali sedi secondarie;l'oggetto sociale;i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;1.la durata della società.

CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO (2295 C.C. RIFERITO ALLE S.N.C., DA CONSIDERARE ANCHE

PER LE SOCIETÀ SEMPLICI)

14

Page 15: Società semplici e in nome collettivo.

LA RAGIONE SOCIALE

15

Page 16: Società semplici e in nome collettivo.

LA PARTECIPAZIONE DEGLI INCAPACI ALLA S.N.C.

16

Page 17: Società semplici e in nome collettivo.

Possono essere soci:

SOGGETTIVITÀ DEI SOCI

17

Page 18: Società semplici e in nome collettivo.

CONSEGUENZE INFORMATIVE DELLA PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI (ART. 111 DUODECIES DISP. ATT. C.C.)

18

Page 19: Società semplici e in nome collettivo.

INVALIDITÀ DELLA SOCIETÀ DI PERSONE

Page 20: Società semplici e in nome collettivo.

INVALIDITÀ DELLA SINGOLA PARTECIPAZIONE

20

Page 21: Società semplici e in nome collettivo.

I CONFERIMENTI

21

Page 22: Società semplici e in nome collettivo.

Il codice civile disciplina tre tipi di conferimento, oltre a quello in denaro, regolato dal principio nominalistico:

I CONFERIMENTI REGOLATI DAL CODICE CIVILE

22

Page 23: Società semplici e in nome collettivo.

CONFERIMENTO DI BENI IN PROPRIETÀ (ART.2254 I° CO., C.C.)

23

Page 24: Società semplici e in nome collettivo.

Art. 2254 c.c. stabilisce che la garanzia dovuta al socio è regolata dalle norme sulla locazione.

CONFERIMENTO DI BENI IN GODIMENTO (ART. 2254 II° CO.,C.C.)

Page 25: Società semplici e in nome collettivo.

CONFERIMENTO DI CREDITI (ART. 2255 C.C.)

25

Page 26: Società semplici e in nome collettivo.

CONFERIMENTO D’OPERA

26

Page 27: Società semplici e in nome collettivo.

LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DEL SOCIO D’OPERA

Page 28: Società semplici e in nome collettivo.

.

L’ENTITÀ DEL CONFERIMENTO

28

Page 29: Società semplici e in nome collettivo.

PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

29

Page 30: Società semplici e in nome collettivo.

FUNZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NELLE S.N.C.

30

Page 31: Società semplici e in nome collettivo.

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NELLE S.N.C. (ART. 2306)

Page 32: Società semplici e in nome collettivo.

I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

32

Page 33: Società semplici e in nome collettivo.

L’ACCERTAMENTO DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

33

Page 34: Società semplici e in nome collettivo.

IL DIRITTO ALL’UTILE

34

Page 35: Società semplici e in nome collettivo.

RESPONSABILITÀ DEI SOCI VERSO I CREDITORI SOCIALI

35

Page 36: Società semplici e in nome collettivo.

RESPONSABILITÀ DEL NUOVO SOCIO

36

Page 37: Società semplici e in nome collettivo.

RESPONSABILITÀ DEL SOCIO CESSATO

37

Page 38: Società semplici e in nome collettivo.

CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO E PATRIMONIO SOCIALE I

38

Page 39: Società semplici e in nome collettivo.

CREDITORE PERSONALE DEL SOCIO E PATRIMONIO SOCIALE II

39

Page 40: Società semplici e in nome collettivo.

CREDITORI DEI SOCI E PROROGA DELLA SOCIETÀ (ART. 2307)

40

Page 41: Società semplici e in nome collettivo.

COMPENSAZIONE (ART. 2271 C.C.)

41

Page 42: Società semplici e in nome collettivo.

RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER LE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

42

Page 43: Società semplici e in nome collettivo.

REGRESSO DEL SOCIO CHE HA PAGATO

43

Page 44: Società semplici e in nome collettivo.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

44

Page 45: Società semplici e in nome collettivo.

AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA DELLA SOCIETÀ:

REGOLA DI DEFAULT (ART. 2257).

45

Page 46: Società semplici e in nome collettivo.

SISTEMI ALTERNATIVI: L’AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (ART. 2258)

46

Page 47: Società semplici e in nome collettivo.

ULTERIORI SISTEMI POSSIBILI

47

Page 48: Società semplici e in nome collettivo.

LA RAPPRESENTANZA

48

Page 49: Società semplici e in nome collettivo.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI IN GENERALE

Page 50: Società semplici e in nome collettivo.

I POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

50

Page 51: Società semplici e in nome collettivo.

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

Page 52: Società semplici e in nome collettivo.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI