Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
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Transcript of Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)
….1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale - il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale - …….. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6.A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro ….giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società8.In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9.Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..
„GRIGLIA“
COSTITUZIONECONFERIMENTI
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
CONTRATTO
NON È NECESSARIALA FORMA SCRITTA
SE NON PER LANATURA DEI BENICONFERITI
es., conferimento diun immobile
verbalmente
consenso manifestato percomportamenti concludenti
NATURA
FORMA
1350 n.9
forma scritta
ai fini dell‘iscrizione
„società irregolare“
no pubblicità dichiarativa
snc/sas
-minore autonomia patrimoniale
- regime particolare in materia di rappresentanza
con sottoscrizione autenticatadei contraenti
atto pubblico
DEPOSITO delcontratto
entro 30 gg. dalla stipulazionead iniziativa degli amministratori
nel R.I. del luogo incui la società ha sede
società di fatto
no esplicitazione del contenuto
conclusa per fatti concludenti
principio di effettività
attività commerciale
snc irregolare
Cass., sez. lav., 20-04-1998, n. 4013.In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro; la produzione dei servizi nei quali si sostanziano le esecuzioni di un complesso musicale dà luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.; ed ove non sia diversamente costituito il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare, ed il nome sotto il quale esso si presenta ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale.
CONTENUTO
snc regolare
generalità dei socipersone fisichepersone giuridiche
ragione socialenome di almenoun socioindicazione del rapporto sociale
soci che hannol‘amministrazione ela rappresentanza
sede della società
oggetto sociale
conferimenti di ciascun socio, valore ad essiattribuito e modo di valutazione
norme di attribuzione di utili e perditeprestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera
durata della società
„GRIGLIA“
CONFERIMENTIREGIME DELLAPARTECIPAZIONE
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
COSTITUZIONE
ammontare/investimentodi ciascuno
pattuizionedei soci
doppia presunzione semplice
ammontare
quanto oggettivamente necessarioper il conseguimento dell‘oggettosociale
investimentodi ciascuno
in parti uguali fra loro
MISURA
socio d‘opera
contratto
se manca: dal giudice secondo equità
TIPOLOGIA
qualunque apporto suscettibiledi valutazione economica
se nulla è previstodal contratto
denaro
es., crediti, garanzie reali epersonali, servizi, opera
CREDITI
socio risponde della eventualeinsolvenza del debitore
(pro solvendo)nei limiti del valoreattribuito al credito
--nome (inserito nella ragionesociale)
STIMA
conferimenti diversidal denaro
criteri fissati contrattualmente dai soci
indicati nell‘atto costitutivo
„GRIGLIA“
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
CONFERIMENTI
COSTITUZIONE
quota di patrimonio non si può riprendere quanto conferito
non si possono utilizzarele cose appartenenti alpatrimonio sociale per finiesterni a quelli della società
PARTECIPAZIONEAGLI UTILI
AGLI UTILI EVIDENZIATIDA BILANCIO
salvo pattuizionediversa dei soci
ripartizione degli utili
pattuizione delle parti, ma due DIVIETI
divieto di distribuzione di utili non realmenteconseguiti
divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci)
restituzione senon in buona fede
patto nullo
ripartizione degli utili
secondo pattuizione dei soci
se manca la pattuizione
si presume proporzionaleai conferimenti
PARTECIPAZIONEALLE PERDITE
divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione alle perdite (nei rapporti fra i soci)
ripartizione delle perdite
secondo pattuizione dei soci
se manca la pattuizione
si presume proporzionaleai conferimenti
se solo pattuita ripartizionedegli utili
nella stessa misura determinazione dellapartecipazione alle perdite
socio d‘opera
partecipazione ai guadagni
e alle perdite
contratto
se manca: dal giudice secondo equità
RESPONSABILITÀ PER IDEBITI DELLA SOCIETÀ
ILLIMITATA
SOLIDALE X Y
Z V
C
escutere
azione diregresso
però
beneficio di escussione
C
escutere
società
escutere
esercitato azione esecutiva
o dimostrataincapienza delpatrimoniosociale
X
I creditori « accorti » (banche) chiedono as es. fideiussioni ai Soci direttamente)
Cass., sez. I, 18-08-2006, n. 18185.Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall’art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.
socio USCITOdalla società
receduto
escluso
cessione della quota
eredi del sociodefunto (che hannoaccettato l‘eredità)
responsabilità illimitata per i debitisorti fino al momento della cessazione
del rapporto sociale
debito sorti successivamente
se scioglimento iscrittonel registro delle imprese
ex socio/eredi liberati
scioglimento non iscritto
no liberazione
salvo prova che il terzo era a conoscenzadella vicenda
socio ENTRANTEA B
quota
risponde illimitatamenteanche per i debiti socialisorti in precedenza C
escutere
POSIZIONE DEI CREDITORIPARTICOLARI DEI SOCI
Xsocietà
C
C
no
non può chiedere la liquidazione della quota
Usi
può rivalersi sugli utili
può compiere atti conservativisulla quota
deve attendere loscioglimento della società
se prorogaespressa
tre mesi per fareopposizione
se prorogatacita
opposizionesenza limiti di tempo
può ottenere la dichiarazionedi fallimento del socio
esclusione automaticaliquidazione quotaacquisizione quota allamassa attiva
Art. 2297. Mancata registrazione.Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice
beneficio di escussione„affievolito“
X
C
escutere
società
escutere
esercitato azione esecutivao dimostrataincapienza delpatrimoniosociale
snc regolare
società semplice
X
C
escutere
società
indicazione beni sui quali agevolmentesoddisfarsi
escutereX
POSIZIONE DEI CREDITORIPARTICOLARI DEI SOCI
Xsocietà
C
C
si
può chiedere la liquidazione della quota
Usi
può rivalersi sugli utili
può compiere atti conservativisulla quota
ove dimostri che gli altri benisono insufficienti a soddisfareil proprio credito
quota da liquidare entro tre mesi dalladomanda
socio escluso
deliberazione discioglimento della società
oppure
Snc irregolare/ss
CIRCOLAZIONEDELLE QUOTE
modificazione delcontratto sociale
necessario il consenso ditutti gli altri soci
se non pattuitodiversamente
es., maggioranzaes., liberamentetrasferibile
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……………… Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……………… Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z……………….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..
……
„GRIGLIA“
CONFERIMENTI
QUOTE DIPARTECIPAZIONE
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
COSTITUZIONE decisioni dei soci
sull‘organizzazionesociale
Pr.: unanimità omaggioranza ?
talvolta la leggelo indica
es.:decisione disciogliere la società
spesso, no
es., esclusione dellaripartizione degli utili
maggioranzaeccezionale?
es., approvazionedel rendiconto
d1
maggioranza, molto spesso
d2
unanimità, quasisempre
d3
organizzazione
unanimità
funzionamentodell‘organizzazione
maggioranzamodifica dellapattuizione di base,incidendo sui dirittiindividuali dei soci
RAPPORTI FRA SOCI
DIVIETO DICONCORRENZA
2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286.
AMMINISTRAZIONE
principio
ogni socio ha pieno poteredi gestione anche nell‘interessedegli altri soci
AMMINISTRAZIONEDISGIUNTIVA
ATTO immediatamente efficaceper la societàPRIMA del compimentodell‘atto
opposizione
decisione presa a maggioranza
secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili
AMMINISTRAZIONECONGIUNTIVA
unanimità maggioranza
salvo necessità di evitare un danno alla società
ciascuno può compierel‘atto
regimi diversi
pattuizione
es., amministrazione riservatasolo ad alcuni fra i soci
diritti e obblighidegli amministratori
norme sul mandato
amministrare con la diligenza del buonpadre di famiglia (!)
responsabilità per inadempimento ai loroobblighi nei confronti della società èsolidale
salvo prova di essere esente da colpa
disg.: nonera a conoscenza
cong a magg.:non poteva impedire decisione
atti di ordinaria estraordinaria amm.
revoca degli amministratori
se nomina concontratto
unanimità
se nomina con atto separato
immediatamente efficacese ricorre giusta causa
anche senza giusta causa
però diritto al risarcimento del danno
ciascun socio
se giusta causa, può chiederegiudizialmente la revoca
T. Torre Annunziata, 21-10-2003.Nella società in nome collettivo, ciascun socio può, in caso di inerzia della società o di disaccordo tra i soci, chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore ricorrendone una giusta causa; la giusta causa ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva e il suo funzionamento, dall’altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono la puntuale gestione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi.
T. Torre Annunziata, 21-10-2003.Nella società in nome collettivo, in caso di amministratore unico, conseguenza della revoca giudiziale dell’amministratore stesso sarà l’applicazione del modello legale di amministrazione disgiuntiva, per cui ogni socio deterrà poteri gestori e rappresentativi, non potendo il giudice nominare un amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato, giacché quando lo si è voluto consentire il legislatore lo ha espressamente previsto, come per le società di capitali (art. 2409 c.c.) e nell’ambito della comunione (art. 1105 c.c.).
RAPPRESENTANZA
spetta a tutti gliamministratori
salvo diversa pattuizione
estesa a TUTTI GLI ATTIche rientrano nell‘oggetto sociale
salvo limitazioni ex contrattoo ex procura
opponibili ai terzi solo se iscrittenel registro delle imprese
però prova che il terzo ne era a conoscenza
Cass., sez. III, 12-11-2004, n. 21520.Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli art. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell’ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e - salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo - si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell’interesse della società corrisponda alla volontà sociale; a tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale, sì da poter presumere che l’attività è espletata nella qualità di socio amministratore (nella specie, relativa ad un contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di un esercizio commerciale, la suprema corte ha ritenuto che il comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza della società, in quanto costei era amministratrice unica della medesima, la snc era titolare del rapporto di locazione e l’oggetto del contratto ineriva all’impresa sociale).
Cass., sez. I, 05-05-2004, n. 8538.I poteri di rappresentanza dell’amministratore di società in nome collettivo vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, fatta eccezione per le specifiche limitazioni; pertanto, qualora lo statuto distingua tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l’ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all’oggetto sociale, l’atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell’ente e perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante.
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..
……
„GRIGLIA“
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLOBILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
CONFERIMENTI
COSTITUZIONE
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
SOCI NON AMMINISTRATORI
diritto ad avere notizia dellosvolgimento degli affari sociali
in qualsiasi momento
pattuizione
ridurre i poteri diinformazione
altri strumenti dicontrollo gestorio
diritto al rendiconto annuale
diritto di consultare i documentirelativi all‘amministrazione
SCIOGLIMENTO
„GRIGLIA“
CONFERIMENTI
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
CONTROLLO
BILANCIOMODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
COSTITUZIONE
SCIOGLIMENTO
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
RENDICONTO
principi di redazione exdisciplina spa
(RIMANDO)
„GRIGLIA“
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
BILANCIOMODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
CONFERIMENTI
COSTITUZIONE
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
SCIOGLIMENTO
CONTROLLO
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
……
modifica del contratto
consenso di tutti i soci,
anche trasferimento dellapartecipazione
salvo diversa disposizionedel contratto
„GRIGLIA“
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
BILANCIOMODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
CONFERIMENTI
COSTITUZIONE
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
SCIOGLIMENTO
CONTROLLO
maggioranza
forma
libera
opponibilità ai terzi
iscrizione R.I.
Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)
1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..
……
„GRIGLIA“
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
CONFERIMENTI
COSTITUZIONE
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
SCIOGLIMENTO
CONTROLLO
SCIOGLIMENTOLIMITATAMENTEA UN SOCIO
recesso
esclusione
morte
recesso
se la società è contrattaa tempo indeterminato oper tutta la vita di unodei soci
per giusta causa
ragioni direttamente collegatecon il rapporto societario
altre cause previstenell‘atto costitutivo
efficace dopotre mesi
efficace subito
Cass., sez. I, 17-04-2003, n. 6169.Il divieto di concorrenza che l’art. 2557 c.c. pone a carico di chi alieni l’azienda non è applicabile nei confronti del socio receduto da una società in nome collettivo, atteso che, nel caso di recesso, non si determina alcun trasferimento della titolarità dell’azienda.
esclusione
di diritto
fallimento del socio
quando il creditore particolareabbia ottenuto la liquidazionedella quota
facoltativa
inadempimento obblighi ex legeo ex contratto sociale
se obblighi in quantoamministratore: revocaper giusta causa, nonnecessariamente esclus.
-- interdizione-- inabilitazione-- condanna a pena comportante interdizioneanche temporanea dai pubblici uffici
sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti promessi
es., perimento bene conferito in godimento
procedimento diesclusione
maggioranzaper teste
decisione motivata ecomunicata al socio
30 gg.
escluso
opposizione
Tribunale
solo due soci
Tribunale
morte
eredi hanno diritto allaliquidazione della quota
salvo diversa disposizionedell‘atto costitutivo
salvo diversa volontàdei soci
entro sei mesidalla morte
scioglimento dell‘intera società
subingresso degli eredi (con il loroconsenso)
liquidazione della quotaal socio uscente o agli eredi
in denaro
in base alla situazione patrimonialedella società nel giorno in cui si verificalo scioglimento
anche utili o perditeda operazioni in corso
anche avviamento
entro sei mesi dal momento in cui lo scioglimento sia divenuto efficace
Cass., sez. I, 16-01-2009, n. 1036. Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al de cuius, la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell’art. 2263 c.c., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE„GRIGLIA“
COSTITUZIONECONFERIMENTI
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
deve essere costituita dal nomedi almeno uno dei soci accomandatari
SE inserito nome dell‘accomandante
RAGIONESOCIALE
risponde illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per tutte leobbligazioni sociali
deve indicare il rapporto socialese manca: ragione sociale irregolare
„GRIGLIA“
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
CONFERIMENTI
COSTITUZIONE
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ
ILLIMITATA
SOLIDALE
soci accomandatari
soci accomandanti
LIMITATA AL CONFERIMENTO
tranneimmistione nellaamministrazione
inserimento nomenella ragione sociale
TRASFERIMENTO delle quote sociali
quota accomandanti
liberamente trasmissibilea causa di morte
NO necessità del consensodei soci superstiti
quota accomandatari
trasferimento tra vivi
effetto verso la società
se consenso dei soci (acco-mandatari e accomandanti)che rappresentano la maggioranza del capitale
trasferimento a causa di morte
regole snc
trasferimento tra vivi
„GRIGLIA“
CONFERIMENTI
QUOTE DIPARTECIPAZIONE
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
COSTITUZIONEAMMINISTRAZIONE
solo i soci accomandatari
nomina/revoca degli amministratori
tramite contrattosociale per atto separato
tutti i soci accomandatari
approvazione tanti soci accomandanti che rappresentanola maggioranza del capitale da loro sottoscritto
SE vengono a mancaregli accomandatari
possibile la nomina di un amministratoreprovvisorio per il compimento atti di ordinaria amministrazione
accomandante
estraneomassimo sei mesi
se oltre sei mesi
respons. illimitataper obbligazionisociali
soci accomandanti
non possono amministrare
possono trattare e concludere singoli affari in nome dellasocietà in virtù di procura speciale
sanzione
responsabilitàillimitata e solidale
possono prestare la loro opera manualeo intellettuale sotto la direzione degliamministratori
se l‘atto costitutivo lo consente
facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni(anche categorie di operazioni)
facoltà di compiere atti di ispezione e sorveglianza
NONingerenzanell‘amm.
„GRIGLIA“
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLOBILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
CONFERIMENTI
COSTITUZIONE
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
SCIOGLIMENTO
SOCI ACCOMANDANTI
sull‘operato degliamministratori
diritto alla comunicazioneannuale del bilancio
possono controllarnel‘esattezza, consultando ilibri e gli altri documentidella società
„GRIGLIA“
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
CONFERIMENTI
COSTITUZIONE
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
SCIOGLIMENTO
CONTROLLO
ulteriore causa discioglimento
quando permangono solo socidi una medesima categoria
e non ne avviene laricostituzioneentro sei mesi
SE societàcontinua
trasformazione in snc irregolare
SE ancora creditoriinsoddisfatti
liquidazione ecancellazione
crediti fatti valere nei confronti degli accomandatari
nei confronti dei liquidatori, se si dimostri cheil pagamento è dipeso da loro colpa
crediti fatti valere nei confronti degli accomandatantima limitatamente alla quota di liquidazione, oltre che nei limiti dei conferimenti ancora dovuti
Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali.
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.
TIPIdi società
società semplicesocietà in nome collettivosocietà in accomandita semplice
SOCIETÀ DIPERSONE
società per azionisocietà in accomandita per azionisocietà a responsabilità limitata
SOCIETÀ DI CAPITALI
società cooperativemutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
DIRITTO SOCIETARIO
ECONOMIA????
Sempre più sovente, l’OCSE e i Governi dei suoi membri hanno riconosciuto la presenza di sinergie fra le politiche
macroeconomiche e quelle strutturali per conseguire i più importanti obiettivi dell’azione governativa. Il governo
societario è uno degli elementi fondamentali per migliorare l’efficienza economica e la crescita e per aumentare la fiducia
degli investitori.
PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO DELL’OCSE, 2004
La presenza di un efficacesistema di governo societario, per la singola impresa e per l’economia nel
suo complesso, contribuiscead assicurare un adeguato livello di
fiducia, necessario al buon funzionamento dell’economia di
mercato. Il risultato è di ridurre il costo del capitale e di incoraggiare le imprese a impiegare le risorse
in modo più efficiente, stimolando così la crescita
Un fattore sempre più importante per le decisioni di investimento è il grado di rispetto dei principi di base del governo societario da
parte delle società. Particolare rilievo è assunto dal rapporto
fra le pratiche di governo societario e il carattere sempre più internazionale degli
investimenti. I flussi internazionali di capitale consentono alle società di accedere alle
attività finanziarie di un pool di investitori ben più ampio.
Il governo societario definisce la struttura attraverso cui vengono fissati gli obiettivi della società, vengono determinati i mezzi per raggiungere tali obiettivi e
vengono controllati i risultati. Un buon governo societario dovrebbe assicurare al consiglio di
amministrazione e ai dirigenti incentivi adeguati alla realizzazione di obiettivi in linea con gli interessi
della società e dei suoi azionisti e dovrebbe facilitare un efficace controllo.
Il governo societario coinvolge un insieme di relazioni fra i
dirigenti di una società, il suo consiglio di amministrazione, i
suoi azionisti e le altri parti interessate
Il governo societario è influenzato dalle relazioni fra gli attori del sistema di governance. Gli
azionisti di controllo, che possono essere singole persone, holding familiari, partecipanti a patti di
azionisti o altre società che operano per il tramite di una holding o di partecipazioni incrociate,
possono incidere notevolmente sul comportamento di una società. In alcuni mercati, gli investitori
istituzionali, in qualità di azionisti, chiedono sempre più spesso che sia dato peso alle loro esigenze in materia di governo societario. Generalmente i singoli azionisti non
sono interessati a esercitare i diritti di governance ma sono fortemente interessati a ricevere un equo
trattamento dagli azionisti di controllo e dai dirigenti.
I creditori svolgono un ruolo importante in numerosi sistemi di governance e possono fungere da controllori esterni delle performance societarie.
I lavoratori dipendenti e le altrecategorie di stakeholders svolgono un ruolo rilevante contribuendo al successo nel lungo termine e ai risultati della società,
mentre i governi stabiliscono l’assetto istituzionale e legale generale che disciplina il governo societario.
SOCI
AMMINISTRATORI
CREDITORI
Il governo societario è solo una componente del più ampio contesto
economico nel quale operano le imprese definito, ad esempio, dall’azione delle
politiche macroeconomiche e dall’intensità della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei fattori.
PROSPETTIVACOMUNITARIA ALLOSTUDIO DEL DIRITTO
SOCIETARIO
libera circolazione delle persone (fisiche e giuridiche)
armonizzazione dei dirittisocietari nazionali
strumenti organizzativisovranazionali
Società Europea, SE
„statuto“ per la piccola/media impresa?
SOCIETÀ
sodalizio
risparmio anonimo gestitoin modo efficace da „professionisti“
PROPRIETÀ(azionisti)
CONTROLLO(management)
SOCI
AMMINISTRATORI
PROBLEMA DI „AGENCY“
NECESSITÀ DI FLESSIBILITÀ
SOCI
AMMINISTRATORI
CREDITORI
ALLOCAZIONE DEI
DIRITTI DI CONTROLLO ?
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO SOCIO SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIOSOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIOSOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
MAGGIORANZAminoranza
PROBLEMA DI OPPORTUNISMO
(„hold up“)
diritti di controllo
Mercato mobiliare
SELEZIONE
Sentenze della Corte di Giustizia CE
Centros (1999)Überseering (2002)Inspire Art (2003)
GB D
Socio
C
X
AZIONECX
AUTONOMIAPATRIMONIALE
PERFETTA
LIMITAZIONE DELLARESPONSABILITÀ
LIMITAZIONE DELLARESPONSABILITÀ
FRANCIA: 1807
GERMANIA: 1861
CALIFORNIA: 1931
INGHILTERRA: 1855
COSTITUZIONE „LIBERA“
FRANCIA: 1867
GERMANIA: 1844
CALIFORNIA: 1949
INGHILTERRA: 1870
DELAWARE:1883 DELAWARE:1883
EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA
C.C. 1942
mini riforma del 1974
T.U. delle disposizioni in materiadi intermediazione finanziariad.lgs. 24-02-1998 n. 58 (t.u.f.)
spa come emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
assetto organizzativo internodelle spa quotate
riforma generale del 2003
Codice di Commercio, 1882: società anonima
Modifiche successive…Ultime: Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 142 attuazione della direttiva 2006/68/CE link
SOCIETÀ DI CAPITALI
società perazioni
società in accomandita
per azioni
società a responsabilità
limitata
tre MODELLIprincipali
s.p.a. di base(c.d. s.p.a. chiusa)
s.p.a. che ricorre al mercato del capitaledi rischio(c.d. s.p.a. aperta)
s.p.a. con azioni quotate
s.p.a. ad azionariato
diffuso
s.p.a. di base(c.d. s.p.a. chiusa)
maggioranza/minoranza
soci/creditori
s.p.a. che ricorre al mercato del capitale
di rischio(c.d. s.p.a. aperta)
gruppo di comando/maggioranza del capitale
soci/amministratori
soci risparmiatori/soci imprenditori
soci investitori istituzionali
s.p.a. di base(c.d. s.p.a. chiusa)
s.p.a. che ricorre al mercato del capitaledi rischio(c.d. s.p.a. aperta)
s.p.a. con azioni quotate in
mercati regolamentati
s.p.a. ad azionariato
diffuso
- azionisti diversi da quellidi controllo minimo 200
capitale almenopari al 5%
- no condizioni per potere redigereil bilancio in forma abbreviata
delibera Consobn.14372
ex regolamentoemittenti
-ecc.
CORPORATEGOVERNANCE
MODALITÀ DI GESTIONE ECONTROLLO DELLA SOCIETÀ
RELAZIONE FRA
AZIONISTI
AMMINISTRATORI
CREDITORI
ORGANI DI CONTROLLO
LAVORATORI
SOCIETÀ
SOCIETÀ
SOCIETÀ
SOCIETÀ
SOCIETÀ
GRUPPO
ALTRI conflitti
MODALITÀ DI GESTIONE ECONTROLLO DELLA SOCIETÀ
soluzione efficace di conflitti frai diversi „portatori di interesse“nel caso concreto ?
• STRUTTURA dell‘azionariato
frammentato?
grande azionista dominante?
identità degli azionisti: es., famiglia,altre imprese?
• DIRITTI degli azionisti?di minoranza?
di maggioranza?
es., nomina dei sindaci?
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE?
es., norme per la redazione del bilancio?
REMUNERAZIONE AMMINISTRATORI?
REGOLE SUI TAKE-OVER?
ESEMPIO: GEOX S.P.A.
Geox e Consob
„GRIGLIA“
COSTITUZIONECONFERIMENTI
REGIME DELLAPARTECIPAZIONE
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
stipulazione dell‘atto
costitutivo
stipulazionesimultanea
stipulazioneper pubblicasottoscrizione
sottoscritto per interoil capitale sociale
versato almeno ¼ dei conferimentiin denaro o l‘intero conferimento incaso di unico fondatore e/o integral-mente liberato conferimento innatura e crediti
controllo del notaio rogante
deposito nel R.I. controllo di regolaritàformale
atto pubblico
iscrizione nel R.I. PERSONALITÀ GIURIDICA
SCIOGLIMENTO
NULLITÀ DELLA SPA
ipotesitassative
atto costitutivo no atto pubblico
illiceità dell‘oggetto sociale
mancanza ogni indicazione su denominazioneconferimentiammontare capitale socialeoggetto sociale
no efficacia retroattiva
sentenza dichiarativa di nullità: inizia la liquidazione
soci non liberati dall‘obbligo di conferimentofino alla soddisfazione dei creditori sociali
fatta valere da soci, terzi con interesse, d‘ufficio dal giudice
sanatoria della nullità
tramite modifica dell‘atto costitutivo
pubblicità nel R.I.
maggioranze ass.str.
tramite rinnovazione
es., mancanza atto pubblico
unanimità
SPA UNIPERSONALE
versamento dell‘intero conferimento
pubblicità nel R.I.: obbligo degliamministratori
sanzioneresponsabilitàillimitata per le
obbligazioni sortequando solo un socioin caso di insolvenza
anche unico socio persona giuridica
„GRIGLIA“
CONFERIMENTIREGIME DELLAPARTECIPAZIONE
REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO
COSTITUZIONE
SCIOGLIMENTO
DENARO
BENI IN NATURA
CREDITI
NO PRESTAZIONI D‘OPERAE SERVIZI
se consentito dall‘attocostitutivo
DENARO, presunzione, se non stabilito diversamente
25% versato, 75% credito
secondo esigenze difinanziamento
se in liquidazione, perpagamento dei creditori
amm./liquidatore
SOCIO non paga, non puòesercitare il dirittodi voto
esecuzione coattiva dell‘obbligo
vendita delle azioni
offerte agli altri soci
sul mercato, per conto ea rischio del socio moroso
se vendita non realizzabile
esclusione del socioannullamento azioniriduzione capitale
A
50.000
B
30.000
C
40.000
D
25.000
145.000 euro capitale sociale
BENI IN NATURA e CREDITI
conferimentointegralmente liberatoalla costituzione
stima: esperto nominatodal tribunale
attestazione che il loro valore è almenopari a quello attribuito ai fini delladeterminazione dl cap.soc. e dell‘eventuale sovraprezzo
criteri di valutazione
anche beni immateriali
es., know-how
stima controllata dagliamministratori
se fondati motivi, revisione della stimaentro 180 gg.
se valore reale - 20%rispetto a quello da stima
annullamento delle azioniscoperte e riduzione cap.soc.
versamento differenza
possibilità di recedere
ripartizione non proporzionale
Però NOVITÀ:
• niente
Se valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento
• Valutazione da parte di esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.
precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento
Niente,
se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento
Però, obbligo di verifica da parte degli amministratori
Si sono prodotti eventi eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione?
Requisiti di professionalità edindipendenza?
Ecc.