Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

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tutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato) a fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la rag .......................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in… ……., n………. ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. ella società è fissata fino al……………………………. sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti esegui te: io…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale io…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine d presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedent ei soci ’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro ribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio ………… che ha anche la rappresentanza della società oglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata inato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatt tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società to non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti dis a.

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Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato). …. 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………………………… . & C. s.n.c.” con sede in………… ..….., via……………………… ., n……… . - PowerPoint PPT Presentation

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Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

….1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di………………………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro ………………………………., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio…………………………… Euro…………… pari al………% del capitale sociale - il socio…………………………… Euro …….……… pari al………% del capitale sociale - …….. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6.A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro ….giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig…………………………… che ha anche la rappresentanza della società8.In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9.Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..

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„GRIGLIA“

COSTITUZIONECONFERIMENTI

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

CONTRATTO

NON È NECESSARIALA FORMA SCRITTA

SE NON PER LANATURA DEI BENICONFERITI

es., conferimento diun immobile

verbalmente

consenso manifestato percomportamenti concludenti

NATURA

FORMA

1350 n.9

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forma scritta

ai fini dell‘iscrizione

„società irregolare“

no pubblicità dichiarativa

snc/sas

-minore autonomia patrimoniale

- regime particolare in materia di rappresentanza

con sottoscrizione autenticatadei contraenti

atto pubblico

DEPOSITO delcontratto

entro 30 gg. dalla stipulazionead iniziativa degli amministratori

nel R.I. del luogo incui la società ha sede

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società di fatto

no esplicitazione del contenuto

conclusa per fatti concludenti

principio di effettività

attività commerciale

snc irregolare

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Cass., sez. lav., 20-04-1998, n. 4013.In un complesso musicale sono ravvisabili i requisiti strutturali del contratto di società, vale a dire l’esercizio in comune dell’attività economica, il patrimonio comune e lo scopo di lucro; la produzione dei servizi nei quali si sostanziano le esecuzioni di un complesso musicale dà luogo ad un’attività commerciale ex art. 2195 c.c.; ed ove non sia diversamente costituito il complesso può essere ritenuto società in nome collettivo irregolare, ed il nome sotto il quale esso si presenta ed opera con i terzi costituisce la sua ragione sociale.

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CONTENUTO

snc regolare

generalità dei socipersone fisichepersone giuridiche

ragione socialenome di almenoun socioindicazione del rapporto sociale

soci che hannol‘amministrazione ela rappresentanza

sede della società

oggetto sociale

conferimenti di ciascun socio, valore ad essiattribuito e modo di valutazione

norme di attribuzione di utili e perditeprestazioni cui sono obbligati i soci d‘opera

durata della società

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„GRIGLIA“

CONFERIMENTIREGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

COSTITUZIONE

ammontare/investimentodi ciascuno

pattuizionedei soci

doppia presunzione semplice

ammontare

quanto oggettivamente necessarioper il conseguimento dell‘oggettosociale

investimentodi ciascuno

in parti uguali fra loro

MISURA

socio d‘opera

contratto

se manca: dal giudice secondo equità

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TIPOLOGIA

qualunque apporto suscettibiledi valutazione economica

se nulla è previstodal contratto

denaro

es., crediti, garanzie reali epersonali, servizi, opera

CREDITI

socio risponde della eventualeinsolvenza del debitore

(pro solvendo)nei limiti del valoreattribuito al credito

--nome (inserito nella ragionesociale)

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STIMA

conferimenti diversidal denaro

criteri fissati contrattualmente dai soci

indicati nell‘atto costitutivo

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„GRIGLIA“

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

CONFERIMENTI

COSTITUZIONE

quota di patrimonio non si può riprendere quanto conferito

non si possono utilizzarele cose appartenenti alpatrimonio sociale per finiesterni a quelli della società

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PARTECIPAZIONEAGLI UTILI

AGLI UTILI EVIDENZIATIDA BILANCIO

salvo pattuizionediversa dei soci

ripartizione degli utili

pattuizione delle parti, ma due DIVIETI

divieto di distribuzione di utili non realmenteconseguiti

divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione agli utili (nei rapporti fra i soci)

restituzione senon in buona fede

patto nullo

Page 12: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

ripartizione degli utili

secondo pattuizione dei soci

se manca la pattuizione

si presume proporzionaleai conferimenti

Page 13: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

PARTECIPAZIONEALLE PERDITE

divieto di esclusione (totale o equiparabile) dalla partecipazione alle perdite (nei rapporti fra i soci)

ripartizione delle perdite

secondo pattuizione dei soci

se manca la pattuizione

si presume proporzionaleai conferimenti

se solo pattuita ripartizionedegli utili

nella stessa misura determinazione dellapartecipazione alle perdite

Page 14: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

socio d‘opera

partecipazione ai guadagni

e alle perdite

contratto

se manca: dal giudice secondo equità

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RESPONSABILITÀ PER IDEBITI DELLA SOCIETÀ

ILLIMITATA

SOLIDALE X Y

Z V

C

escutere

azione diregresso

Page 16: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

però

beneficio di escussione

C

escutere

società

escutere

esercitato azione esecutiva

o dimostrataincapienza delpatrimoniosociale

X

I creditori « accorti » (banche) chiedono as es. fideiussioni ai Soci direttamente)

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Cass., sez. I, 18-08-2006, n. 18185.Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall’art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.

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socio USCITOdalla società

receduto

escluso

cessione della quota

eredi del sociodefunto (che hannoaccettato l‘eredità)

responsabilità illimitata per i debitisorti fino al momento della cessazione

del rapporto sociale

debito sorti successivamente

se scioglimento iscrittonel registro delle imprese

ex socio/eredi liberati

scioglimento non iscritto

no liberazione

salvo prova che il terzo era a conoscenzadella vicenda

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socio ENTRANTEA B

quota

risponde illimitatamenteanche per i debiti socialisorti in precedenza C

escutere

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POSIZIONE DEI CREDITORIPARTICOLARI DEI SOCI

Xsocietà

C

C

no

non può chiedere la liquidazione della quota

Usi

può rivalersi sugli utili

può compiere atti conservativisulla quota

deve attendere loscioglimento della società

se prorogaespressa

tre mesi per fareopposizione

se prorogatacita

opposizionesenza limiti di tempo

può ottenere la dichiarazionedi fallimento del socio

esclusione automaticaliquidazione quotaacquisizione quota allamassa attiva

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Art. 2297. Mancata registrazione.Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice

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beneficio di escussione„affievolito“

X

C

escutere

società

escutere

esercitato azione esecutivao dimostrataincapienza delpatrimoniosociale

snc regolare

società semplice

X

C

escutere

società

indicazione beni sui quali agevolmentesoddisfarsi

escutereX

Page 23: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

POSIZIONE DEI CREDITORIPARTICOLARI DEI SOCI

Xsocietà

C

C

si

può chiedere la liquidazione della quota

Usi

può rivalersi sugli utili

può compiere atti conservativisulla quota

ove dimostri che gli altri benisono insufficienti a soddisfareil proprio credito

quota da liquidare entro tre mesi dalladomanda

socio escluso

deliberazione discioglimento della società

oppure

Snc irregolare/ss

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CIRCOLAZIONEDELLE QUOTE

modificazione delcontratto sociale

necessario il consenso ditutti gli altri soci

se non pattuitodiversamente

es., maggioranzaes., liberamentetrasferibile

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Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio) 1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……………… Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……………… Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z……………….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..

……

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„GRIGLIA“

CONFERIMENTI

QUOTE DIPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

COSTITUZIONE decisioni dei soci

sull‘organizzazionesociale

Pr.: unanimità omaggioranza ?

talvolta la leggelo indica

es.:decisione disciogliere la società

spesso, no

es., esclusione dellaripartizione degli utili

maggioranzaeccezionale?

es., approvazionedel rendiconto

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d1

maggioranza, molto spesso

d2

unanimità, quasisempre

d3

organizzazione

unanimità

funzionamentodell‘organizzazione

maggioranzamodifica dellapattuizione di base,incidendo sui dirittiindividuali dei soci

Page 28: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

RAPPORTI FRA SOCI

DIVIETO DICONCORRENZA

2301. Divieto di concorrenza. — Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.Il consenso si presume se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’articolo 2286.

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AMMINISTRAZIONE

principio

ogni socio ha pieno poteredi gestione anche nell‘interessedegli altri soci

AMMINISTRAZIONEDISGIUNTIVA

ATTO immediatamente efficaceper la societàPRIMA del compimentodell‘atto

opposizione

decisione presa a maggioranza

secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili

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AMMINISTRAZIONECONGIUNTIVA

unanimità maggioranza

salvo necessità di evitare un danno alla società

ciascuno può compierel‘atto

regimi diversi

pattuizione

es., amministrazione riservatasolo ad alcuni fra i soci

Page 31: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

diritti e obblighidegli amministratori

norme sul mandato

amministrare con la diligenza del buonpadre di famiglia (!)

responsabilità per inadempimento ai loroobblighi nei confronti della società èsolidale

salvo prova di essere esente da colpa

disg.: nonera a conoscenza

cong a magg.:non poteva impedire decisione

atti di ordinaria estraordinaria amm.

Page 32: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

revoca degli amministratori

se nomina concontratto

unanimità

se nomina con atto separato

immediatamente efficacese ricorre giusta causa

anche senza giusta causa

però diritto al risarcimento del danno

ciascun socio

se giusta causa, può chiederegiudizialmente la revoca

Page 33: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

T. Torre Annunziata, 21-10-2003.Nella società in nome collettivo, ciascun socio può, in caso di inerzia della società o di disaccordo tra i soci, chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore ricorrendone una giusta causa; la giusta causa ricomprende, da un lato, tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva e il suo funzionamento, dall’altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono la puntuale gestione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi.

Page 34: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

T. Torre Annunziata, 21-10-2003.Nella società in nome collettivo, in caso di amministratore unico, conseguenza della revoca giudiziale dell’amministratore stesso sarà l’applicazione del modello legale di amministrazione disgiuntiva, per cui ogni socio deterrà poteri gestori e rappresentativi, non potendo il giudice nominare un amministratore giudiziario in sostituzione di quello revocato, giacché quando lo si è voluto consentire il legislatore lo ha espressamente previsto, come per le società di capitali (art. 2409 c.c.) e nell’ambito della comunione (art. 1105 c.c.).

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RAPPRESENTANZA

spetta a tutti gliamministratori

salvo diversa pattuizione

estesa a TUTTI GLI ATTIche rientrano nell‘oggetto sociale

salvo limitazioni ex contrattoo ex procura

opponibili ai terzi solo se iscrittenel registro delle imprese

però prova che il terzo ne era a conoscenza

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Cass., sez. III, 12-11-2004, n. 21520.Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli art. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell’ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e - salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo - si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell’interesse della società corrisponda alla volontà sociale; a tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale, sì da poter presumere che l’attività è espletata nella qualità di socio amministratore (nella specie, relativa ad un contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di un esercizio commerciale, la suprema corte ha ritenuto che il comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza della società, in quanto costei era amministratrice unica della medesima, la snc era titolare del rapporto di locazione e l’oggetto del contratto ineriva all’impresa sociale).

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Cass., sez. I, 05-05-2004, n. 8538.I poteri di rappresentanza dell’amministratore di società in nome collettivo vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica, fatta eccezione per le specifiche limitazioni; pertanto, qualora lo statuto distingua tra atti di ordinaria e atti di straordinaria amministrazione, può ritenersi eccedente l’ordinaria amministrazione, in quanto estraneo all’oggetto sociale, l’atto dispositivo che sia suscettibile di modificare la struttura dell’ente e perciò sia con tale oggetto contrastante, essendo esteriormente riconoscibile come non rivolto a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitante.

Page 38: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)

1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..

……

Page 39: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLOBILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

CONFERIMENTI

COSTITUZIONE

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

SOCI NON AMMINISTRATORI

diritto ad avere notizia dellosvolgimento degli affari sociali

in qualsiasi momento

pattuizione

ridurre i poteri diinformazione

altri strumenti dicontrollo gestorio

diritto al rendiconto annuale

diritto di consultare i documentirelativi all‘amministrazione

SCIOGLIMENTO

Page 40: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

CONFERIMENTI

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

CONTROLLO

BILANCIOMODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

COSTITUZIONE

SCIOGLIMENTO

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

RENDICONTO

principi di redazione exdisciplina spa

(RIMANDO)

Page 41: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

BILANCIOMODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

CONFERIMENTI

COSTITUZIONE

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

SCIOGLIMENTO

CONTROLLO

Page 42: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..

Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)

……

Page 43: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

modifica del contratto

consenso di tutti i soci,

anche trasferimento dellapartecipazione

salvo diversa disposizionedel contratto

„GRIGLIA“

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

BILANCIOMODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

CONFERIMENTI

COSTITUZIONE

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

SCIOGLIMENTO

CONTROLLO

maggioranza

forma

libera

opponibilità ai terzi

iscrizione R.I.

Page 44: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio)

1. È costituita fra i predetti signori una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale “................................... di……………Y…………………. & C. s.n.c.” con sede in…………..….., via………………………., n……….2. La società ha per oggetto la seguente attività: …………………………………………………. 3. La durata della società è fissata fino al……………………………. 4. Il capitale sociale è di Euro …2000.., costituito dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente: - il socio……………X……Euro……1000……… pari al…50……% del capitale sociale - il socio……………Y……Euro ……500……… pari al…25……% del capitale sociale - il socio ……………Z..….Euro…….500……….pari al 25…..% del capitale sociale. 5. L’esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al…….................. alla fine del quale l’organo amministrativo presenterà il rendiconto relativo alla gestione dell’anno precedente per l’approvazione dei soci 6. A seguito dell’approvazione del rendiconto gli amministratori procederanno entro …. giorni alla distribuzione degli utili secondo le quote di seguito indicate: - al socio X il 50% degli utili - al socio Y il 40% degli utili - al socio Z il 10% degli utili.. 7. La società è amministrata da un amministratore unico nella persona del socio Sig……Y…che ha anche la rappresentanza della società8. In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci la nomina sarà fatta dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società9. Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.…..

……

Page 45: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

CONFERIMENTI

COSTITUZIONE

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

SCIOGLIMENTO

CONTROLLO

SCIOGLIMENTOLIMITATAMENTEA UN SOCIO

recesso

esclusione

morte

recesso

se la società è contrattaa tempo indeterminato oper tutta la vita di unodei soci

per giusta causa

ragioni direttamente collegatecon il rapporto societario

altre cause previstenell‘atto costitutivo

efficace dopotre mesi

efficace subito

Page 46: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Cass., sez. I, 17-04-2003, n. 6169.Il divieto di concorrenza che l’art. 2557 c.c. pone a carico di chi alieni l’azienda non è applicabile nei confronti del socio receduto da una società in nome collettivo, atteso che, nel caso di recesso, non si determina alcun trasferimento della titolarità dell’azienda.

Page 47: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

esclusione

di diritto

fallimento del socio

quando il creditore particolareabbia ottenuto la liquidazionedella quota

facoltativa

inadempimento obblighi ex legeo ex contratto sociale

se obblighi in quantoamministratore: revocaper giusta causa, nonnecessariamente esclus.

-- interdizione-- inabilitazione-- condanna a pena comportante interdizioneanche temporanea dai pubblici uffici

sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti promessi

es., perimento bene conferito in godimento

Page 48: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

procedimento diesclusione

maggioranzaper teste

decisione motivata ecomunicata al socio

30 gg.

escluso

opposizione

Tribunale

solo due soci

Tribunale

Page 49: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

morte

eredi hanno diritto allaliquidazione della quota

salvo diversa disposizionedell‘atto costitutivo

salvo diversa volontàdei soci

entro sei mesidalla morte

scioglimento dell‘intera società

subingresso degli eredi (con il loroconsenso)

Page 50: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

liquidazione della quotaal socio uscente o agli eredi

in denaro

in base alla situazione patrimonialedella società nel giorno in cui si verificalo scioglimento

anche utili o perditeda operazioni in corso

anche avviamento

entro sei mesi dal momento in cui lo scioglimento sia divenuto efficace

Page 51: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Cass., sez. I, 16-01-2009, n. 1036. Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al de cuius, la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell’art. 2263 c.c., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.

Page 52: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE„GRIGLIA“

COSTITUZIONECONFERIMENTI

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

SCIOGLIMENTO

deve essere costituita dal nomedi almeno uno dei soci accomandatari

SE inserito nome dell‘accomandante

RAGIONESOCIALE

risponde illimitatamente e solidalmente con gli accomandatari per tutte leobbligazioni sociali

deve indicare il rapporto socialese manca: ragione sociale irregolare

Page 53: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

CONFERIMENTI

COSTITUZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

SCIOGLIMENTO

RESPONSABILITÀ PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ

ILLIMITATA

SOLIDALE

soci accomandatari

soci accomandanti

LIMITATA AL CONFERIMENTO

tranneimmistione nellaamministrazione

inserimento nomenella ragione sociale

Page 54: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

TRASFERIMENTO delle quote sociali

quota accomandanti

liberamente trasmissibilea causa di morte

NO necessità del consensodei soci superstiti

quota accomandatari

trasferimento tra vivi

effetto verso la società

se consenso dei soci (acco-mandatari e accomandanti)che rappresentano la maggioranza del capitale

trasferimento a causa di morte

regole snc

trasferimento tra vivi

Page 55: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

CONFERIMENTI

QUOTE DIPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

COSTITUZIONEAMMINISTRAZIONE

solo i soci accomandatari

nomina/revoca degli amministratori

tramite contrattosociale per atto separato

tutti i soci accomandatari

approvazione tanti soci accomandanti che rappresentanola maggioranza del capitale da loro sottoscritto

Page 56: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SE vengono a mancaregli accomandatari

possibile la nomina di un amministratoreprovvisorio per il compimento atti di ordinaria amministrazione

accomandante

estraneomassimo sei mesi

se oltre sei mesi

respons. illimitataper obbligazionisociali

Page 57: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

soci accomandanti

non possono amministrare

possono trattare e concludere singoli affari in nome dellasocietà in virtù di procura speciale

sanzione

responsabilitàillimitata e solidale

possono prestare la loro opera manualeo intellettuale sotto la direzione degliamministratori

se l‘atto costitutivo lo consente

facoltà di dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni(anche categorie di operazioni)

facoltà di compiere atti di ispezione e sorveglianza

NONingerenzanell‘amm.

Page 58: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLOBILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

CONFERIMENTI

COSTITUZIONE

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

SCIOGLIMENTO

SOCI ACCOMANDANTI

sull‘operato degliamministratori

diritto alla comunicazioneannuale del bilancio

possono controllarnel‘esattezza, consultando ilibri e gli altri documentidella società

Page 59: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

CONFERIMENTI

COSTITUZIONE

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

SCIOGLIMENTO

CONTROLLO

ulteriore causa discioglimento

quando permangono solo socidi una medesima categoria

e non ne avviene laricostituzioneentro sei mesi

SE societàcontinua

trasformazione in snc irregolare

Page 60: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SE ancora creditoriinsoddisfatti

liquidazione ecancellazione

crediti fatti valere nei confronti degli accomandatari

nei confronti dei liquidatori, se si dimostri cheil pagamento è dipeso da loro colpa

crediti fatti valere nei confronti degli accomandatantima limitatamente alla quota di liquidazione, oltre che nei limiti dei conferimenti ancora dovuti

Page 61: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Art. 2267. Responsabilità per le obbligazioni sociali.

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

Page 62: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

TIPIdi società

società semplicesocietà in nome collettivosocietà in accomandita semplice

SOCIETÀ DIPERSONE

società per azionisocietà in accomandita per azionisocietà a responsabilità limitata

SOCIETÀ DI CAPITALI

società cooperativemutue assicuratrici (società mutualistiche)

società fra avvocati

società europea

Page 63: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

DIRITTO SOCIETARIO

ECONOMIA????

Page 64: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Sempre più sovente, l’OCSE e i Governi dei suoi membri hanno riconosciuto la presenza di sinergie fra le politiche

macroeconomiche e quelle strutturali per conseguire i più importanti obiettivi dell’azione governativa. Il governo

societario è uno degli elementi fondamentali per migliorare l’efficienza economica e la crescita e per aumentare la fiducia

degli investitori.

PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO DELL’OCSE, 2004

Page 65: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

La presenza di un efficacesistema di governo societario, per la singola impresa e per l’economia nel

suo complesso, contribuiscead assicurare un adeguato livello di

fiducia, necessario al buon funzionamento dell’economia di

mercato. Il risultato è di ridurre il costo del capitale e di incoraggiare le imprese a impiegare le risorse

in modo più efficiente, stimolando così la crescita

Page 66: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Un fattore sempre più importante per le decisioni di investimento è il grado di rispetto dei principi di base del governo societario da

parte delle società. Particolare rilievo è assunto dal rapporto

fra le pratiche di governo societario e il carattere sempre più internazionale degli

investimenti. I flussi internazionali di capitale consentono alle società di accedere alle

attività finanziarie di un pool di investitori ben più ampio.

Page 67: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Il governo societario definisce la struttura attraverso cui vengono fissati gli obiettivi della società, vengono determinati i mezzi per raggiungere tali obiettivi e

vengono controllati i risultati. Un buon governo societario dovrebbe assicurare al consiglio di

amministrazione e ai dirigenti incentivi adeguati alla realizzazione di obiettivi in linea con gli interessi

della società e dei suoi azionisti e dovrebbe facilitare un efficace controllo.

Page 68: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Il governo societario coinvolge un insieme di relazioni fra i

dirigenti di una società, il suo consiglio di amministrazione, i

suoi azionisti e le altri parti interessate

Page 69: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Il governo societario è influenzato dalle relazioni fra gli attori del sistema di governance. Gli

azionisti di controllo, che possono essere singole persone, holding familiari, partecipanti a patti di

azionisti o altre società che operano per il tramite di una holding o di partecipazioni incrociate,

possono incidere notevolmente sul comportamento di una società. In alcuni mercati, gli investitori

istituzionali, in qualità di azionisti, chiedono sempre più spesso che sia dato peso alle loro esigenze in materia di governo societario. Generalmente i singoli azionisti non

sono interessati a esercitare i diritti di governance ma sono fortemente interessati a ricevere un equo

trattamento dagli azionisti di controllo e dai dirigenti.

Page 70: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

I creditori svolgono un ruolo importante in numerosi sistemi di governance e possono fungere da controllori esterni delle performance societarie.

I lavoratori dipendenti e le altrecategorie di stakeholders svolgono un ruolo rilevante contribuendo al successo nel lungo termine e ai risultati della società,

mentre i governi stabiliscono l’assetto istituzionale e legale generale che disciplina il governo societario.

Page 71: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SOCI

AMMINISTRATORI

CREDITORI

Page 72: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Il governo societario è solo una componente del più ampio contesto

economico nel quale operano le imprese definito, ad esempio, dall’azione delle

politiche macroeconomiche e dall’intensità della concorrenza nel mercato dei prodotti e dei fattori.

Page 73: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

PROSPETTIVACOMUNITARIA ALLOSTUDIO DEL DIRITTO

SOCIETARIO

libera circolazione delle persone (fisiche e giuridiche)

armonizzazione dei dirittisocietari nazionali

strumenti organizzativisovranazionali

Società Europea, SE

„statuto“ per la piccola/media impresa?

Page 74: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SOCIETÀ

sodalizio

risparmio anonimo gestitoin modo efficace da „professionisti“

PROPRIETÀ(azionisti)

CONTROLLO(management)

Page 75: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SOCI

AMMINISTRATORI

PROBLEMA DI „AGENCY“

NECESSITÀ DI FLESSIBILITÀ

Page 76: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SOCI

AMMINISTRATORI

CREDITORI

ALLOCAZIONE DEI

DIRITTI DI CONTROLLO ?

Page 77: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO SOCIO SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIOSOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIOSOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

Page 78: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

MAGGIORANZAminoranza

PROBLEMA DI OPPORTUNISMO

(„hold up“)

diritti di controllo

Page 79: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Mercato mobiliare

SELEZIONE

Page 80: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Sentenze della Corte di Giustizia CE

Centros (1999)Überseering (2002)Inspire Art (2003)

GB D

Page 81: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Socio

C

X

AZIONECX

AUTONOMIAPATRIMONIALE

PERFETTA

LIMITAZIONE DELLARESPONSABILITÀ

Page 82: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

LIMITAZIONE DELLARESPONSABILITÀ

FRANCIA: 1807

GERMANIA: 1861

CALIFORNIA: 1931

INGHILTERRA: 1855

COSTITUZIONE „LIBERA“

FRANCIA: 1867

GERMANIA: 1844

CALIFORNIA: 1949

INGHILTERRA: 1870

DELAWARE:1883 DELAWARE:1883

Page 83: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA

C.C. 1942

mini riforma del 1974

T.U. delle disposizioni in materiadi intermediazione finanziariad.lgs. 24-02-1998 n. 58 (t.u.f.)

spa come emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati

assetto organizzativo internodelle spa quotate

riforma generale del 2003

Codice di Commercio, 1882: società anonima

Modifiche successive…Ultime: Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 142 attuazione della direttiva 2006/68/CE link

Page 84: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SOCIETÀ DI CAPITALI

società perazioni

società in accomandita

per azioni

società a responsabilità

limitata

tre MODELLIprincipali

s.p.a. di base(c.d. s.p.a. chiusa)

s.p.a. che ricorre al mercato del capitaledi rischio(c.d. s.p.a. aperta)

s.p.a. con azioni quotate

s.p.a. ad azionariato

diffuso

Page 85: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

s.p.a. di base(c.d. s.p.a. chiusa)

maggioranza/minoranza

soci/creditori

s.p.a. che ricorre al mercato del capitale

di rischio(c.d. s.p.a. aperta)

gruppo di comando/maggioranza del capitale

soci/amministratori

soci risparmiatori/soci imprenditori

soci investitori istituzionali

Page 86: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

s.p.a. di base(c.d. s.p.a. chiusa)

s.p.a. che ricorre al mercato del capitaledi rischio(c.d. s.p.a. aperta)

s.p.a. con azioni quotate in

mercati regolamentati

s.p.a. ad azionariato

diffuso

- azionisti diversi da quellidi controllo minimo 200

capitale almenopari al 5%

- no condizioni per potere redigereil bilancio in forma abbreviata

delibera Consobn.14372

ex regolamentoemittenti

-ecc.

Page 87: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

CORPORATEGOVERNANCE

MODALITÀ DI GESTIONE ECONTROLLO DELLA SOCIETÀ

RELAZIONE FRA

AZIONISTI

AMMINISTRATORI

CREDITORI

ORGANI DI CONTROLLO

LAVORATORI

Page 88: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SOCIETÀ

SOCIETÀ

SOCIETÀ

SOCIETÀ

SOCIETÀ

GRUPPO

ALTRI conflitti

Page 89: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

MODALITÀ DI GESTIONE ECONTROLLO DELLA SOCIETÀ

soluzione efficace di conflitti frai diversi „portatori di interesse“nel caso concreto ?

• STRUTTURA dell‘azionariato

frammentato?

grande azionista dominante?

identità degli azionisti: es., famiglia,altre imprese?

Page 90: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

• DIRITTI degli azionisti?di minoranza?

di maggioranza?

es., nomina dei sindaci?

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE?

es., norme per la redazione del bilancio?

REMUNERAZIONE AMMINISTRATORI?

REGOLE SUI TAKE-OVER?

Page 92: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

COSTITUZIONECONFERIMENTI

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

stipulazione dell‘atto

costitutivo

stipulazionesimultanea

stipulazioneper pubblicasottoscrizione

sottoscritto per interoil capitale sociale

versato almeno ¼ dei conferimentiin denaro o l‘intero conferimento incaso di unico fondatore e/o integral-mente liberato conferimento innatura e crediti

controllo del notaio rogante

deposito nel R.I. controllo di regolaritàformale

atto pubblico

iscrizione nel R.I. PERSONALITÀ GIURIDICA

SCIOGLIMENTO

Page 93: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

NULLITÀ DELLA SPA

ipotesitassative

atto costitutivo no atto pubblico

illiceità dell‘oggetto sociale

mancanza ogni indicazione su denominazioneconferimentiammontare capitale socialeoggetto sociale

no efficacia retroattiva

sentenza dichiarativa di nullità: inizia la liquidazione

soci non liberati dall‘obbligo di conferimentofino alla soddisfazione dei creditori sociali

fatta valere da soci, terzi con interesse, d‘ufficio dal giudice

Page 94: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

sanatoria della nullità

tramite modifica dell‘atto costitutivo

pubblicità nel R.I.

maggioranze ass.str.

tramite rinnovazione

es., mancanza atto pubblico

unanimità

Page 95: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

SPA UNIPERSONALE

versamento dell‘intero conferimento

pubblicità nel R.I.: obbligo degliamministratori

sanzioneresponsabilitàillimitata per le

obbligazioni sortequando solo un socioin caso di insolvenza

anche unico socio persona giuridica

Page 96: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

„GRIGLIA“

CONFERIMENTIREGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

COSTITUZIONE

SCIOGLIMENTO

DENARO

BENI IN NATURA

CREDITI

NO PRESTAZIONI D‘OPERAE SERVIZI

se consentito dall‘attocostitutivo

Page 97: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

DENARO, presunzione, se non stabilito diversamente

25% versato, 75% credito

secondo esigenze difinanziamento

se in liquidazione, perpagamento dei creditori

amm./liquidatore

SOCIO non paga, non puòesercitare il dirittodi voto

esecuzione coattiva dell‘obbligo

vendita delle azioni

offerte agli altri soci

sul mercato, per conto ea rischio del socio moroso

se vendita non realizzabile

esclusione del socioannullamento azioniriduzione capitale

Page 98: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

A

50.000

B

30.000

C

40.000

D

25.000

145.000 euro capitale sociale

Page 99: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

BENI IN NATURA e CREDITI

conferimentointegralmente liberatoalla costituzione

stima: esperto nominatodal tribunale

attestazione che il loro valore è almenopari a quello attribuito ai fini delladeterminazione dl cap.soc. e dell‘eventuale sovraprezzo

criteri di valutazione

anche beni immateriali

es., know-how

Page 100: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

stima controllata dagliamministratori

se fondati motivi, revisione della stimaentro 180 gg.

se valore reale - 20%rispetto a quello da stima

annullamento delle azioniscoperte e riduzione cap.soc.

versamento differenza

possibilità di recedere

ripartizione non proporzionale

Page 101: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Però NOVITÀ:

• niente

Se valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento

• Valutazione da parte di esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità.

precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento

Page 102: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Niente,

se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento

Page 103: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)

Però, obbligo di verifica da parte degli amministratori

Si sono prodotti eventi eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione?

Requisiti di professionalità edindipendenza?

Ecc.

Page 104: Atto costitutivo di società in nome collettivo (esempio semplificato)