CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO · in dotazione al teatro o di proprietà delle compagnie...

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CAPITOLATO SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI NEI TEATRI COMUNALI E/O IN ALTRI LUOGHI ALTERNATIVI SCELTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Articolo 1 - OGGETTO . 1 Il servizio oggetto d’appalto (riconducibile all'allegato IIB del D.lgs 163/2006 Categoria 26 CPV 92320000-0 “servizi di gestione infrastrutture artistiche”) consiste nella gestione, a regola d’arte, per il periodo indicato all’art. 5, di tutte le attività occorrenti per la realizzazione di spettacoli ed altre manifestazioni presso i teatri comunali e/o nei luoghi alternativi scelti dall’Amministrazione. . 2 Le attività richieste all’appaltatore e remunerate con il corrispettivo risultante dalla gara d’appalto secondo quanto previsto all’art. 6, consistono nei servizi di: a. responsabile di sala b. sala c. biglietteria d. portineria e. sarta f. elettricista g. fonico h. macchinista i. facchinaggio j. movimentazione materiali di scena 3. Sono altresì oggetto di affidamento e pertanto la loro esecuzione costituisce obbligo contrattuale dell’affidatario dell’appalto, gli ulteriori servizi elencati all’art. 3, la cui remunerazione consiste unicamente nel diritto di quest’ultimo di gestirli funzionalmente e di sfruttarli economicamente. 4. Nel corso di validità contrattuale tutti i servizi sopra indicati possono essere richiesti sia in giorni feriali che festivi e anche in orario serale e notturno. 5. L’Amministrazione Comunale, a mezzo di specifico ordine di servizio del direttore dell’esecuzione, di norma, richiederà almeno cinque giorni prima le prestazioni occorrenti, indicando la data e gli orari di esecuzione. 6. I servizi di portineria, elettricista, macchinista potranno essere richiesti, con le modalità sopra indicate, con un margine temporale più ristretto, secondo le esigenze in itinere delle compagnie ospiti. Articolo 2 - SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO 1. L’appaltatore dovrà garantire la presenza di un responsabile di sala che dovrà: - aprire il teatro al pubblico, rispettando gli orari indicati dal direttore dell’esecuzione e raccordandosi con i responsabili tecnici e con gli artisti;

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CAPITOLATO SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI NEI TEATRI COMUNALI E/O IN ALTRI LUOGHI ALTERNATIVI SCELTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 1 - OGGETTO

.1 Il servizio oggetto d’appalto (riconducibile all'allegato IIB del D.lgs 163/2006 Categoria 26 CPV 92320000-0 “servizi di gestione infrastrutture artistiche”) consiste nella gestione, a regola d’arte, per il periodo indicato all’art. 5, di tutte le attività occorrenti per la realizzazione di spettacoli ed altre manifestazioni presso i teatri comunali e/o nei luoghi alternativi scelti dall’Amministrazione.

.2 Le attività richieste all’appaltatore e remunerate con il corrispettivo risultante dalla gara d’appalto secondo quanto previsto all’art. 6, consistono nei servizi di:

a. responsabile di sala

b. sala

c. biglietteria

d. portineria

e. sarta

f. elettricista

g. fonico

h. macchinista

i. facchinaggio

j. movimentazione materiali di scena

3. Sono altresì oggetto di affidamento e pertanto la loro esecuzione costituisce obbligo contrattuale dell’affidatario dell’appalto, gli ulteriori servizi elencati all’art. 3, la cui remunerazione consiste unicamente nel diritto di quest’ultimo di gestirli funzionalmente e di sfruttarli economicamente.

4. Nel corso di validità contrattuale tutti i servizi sopra indicati possono essere richiesti sia in giorni feriali che festivi e anche in orario serale e notturno.

5. L’Amministrazione Comunale, a mezzo di specifico ordine di servizio del direttore dell’esecuzione, di norma, richiederà almeno cinque giorni prima le prestazioni occorrenti, indicando la data e gli orari di esecuzione.

6. I servizi di portineria, elettricista, macchinista potranno essere richiesti, con le modalità sopra indicate, con un margine temporale più ristretto, secondo le esigenze in itinere delle compagnie ospiti.

Articolo 2 - SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO 1. L’appaltatore dovrà garantire la presenza di un responsabile di sala che dovrà:

- aprire il teatro al pubblico, rispettando gli orari indicati dal direttore dell’esecuzione e raccordandosi con i responsabili tecnici e con gli artisti;

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- assistere gli spettatori nel caso di problemi con i titoli di accesso, in collegamento con il personale di biglietteria;

- organizzare, coordinare e controllare in particolar modo il personale addetto alla sala e alla biglietteria;

- controllare periodicamente i locali, le attrezzature e i materiali ad uso sala;

- segnalare ai responsabili tecnici i problemi di ordinaria e straordinaria manutenzione;

- verificare che il personale impegnato nell’appalto rispetti i compiti e gli orari assegnati;

- mantenere costanti contatti con il direttore dell’esecuzione e l’Ufficio competente.

2. Il ser vizio di sala comprende indicativamente le seguenti attività:

- accoglienza al pubblico e controllo dei titoli di accesso all’ingresso;

- accoglienza e sistemazione del pubblico in platea e nei palchi;

- presenza costante nel luogo assegnato per l’assistenza al pubblico e sorveglianza delle uscite di sicurezza;

- vigilanza affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutte le zone del teatro;

- vigilanza affinché il pubblico non arrechi danno alle strutture del teatro;

- assistenza al pubblico in caso di incendio o altro pericolo;

- compilazione, per quanto di competenza, del registro antincendio(tit. XVIII del D.M. 19 agosto 1996).

3. Il servizio di biglietteria comprende le seguenti attività di dettaglio, da svolgersi nei tempi e con le cadenze previste dall’Amministrazione comunale e comunicate dal direttore dell’esecuzione tramite ordini di servizio:

- vendita di abbonamenti e titoli di accesso, sia con il sistema manuale che informatico, nelle postazioni allestite presso i teatri o negli altri luoghi dove si svolgono gli spettacoli, sulla base delle esigenze dei programmi artistici, del calendario, nonché degli orari che verranno stabiliti dalla Direzione competente;- su richiesta del direttore dell’esecuzione, apertura delle pratiche SIAE ed adempimento di tutte le relative incombenze;- gestione e responsabilità degli incassi, per conto diretto del Comune o per conto terzi ai quali il Comune abbia affidato la gestione di rassegne di spettacolo, con le modalità che di volta in volta saranno stabilite, in funzione della tipologia delle iniziative;- segnalazione alla Direzione competente ed al direttore dell’esecuzione dei problemi di ordinaria e straordinaria manutenzione della biglietteria, compreso l’approvvigionamento dei materiali.

Il servizio di biglietteria dovrà inoltre garantire la pronta evasione di comunicazioni telefoniche e il disbrigo delle pratiche connesse al servizio medesimo.Il sistema di biglietteria dei teatri del Comune consente, tramite apposito software, la gestione dell'intero processo di prenotazione e acquisto dei biglietti e degli abbonamenti (emissione bi-glietto, cambio posto, gestione anagrafiche, stampa report, ecc.). Inoltre il sistema eroga nume-

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rosi servizi, anche on line, consentendo la completa autonomia dell'utente. Il personale adibito alla biglietteria dovrà, pertanto, possedere una buona alfabetizzazione informatica ed essere in grado di operare sul software effettuando le operazioni necessarie all'erogazione del servizio.

L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti della custodia dei titoli di accesso e delle tessere di abbonamento che verranno stampate di volta in volta, secondo le esigenze della singola manifestazione e dovrà fornire al pubblico le informazioni relative agli spettacoli ed ogni eventuale od utile indicazione.

4. Il servizio di portineria comprende:

- l’apertura e chiusura del luogo di spettacolo negli orari di allestimento, prove e spettacolo;

- il controllo dei soggetti ammessi ad accedere in teatro;

- l’accensione delle luci ordinarie all’interno del teatro;

- la verifica al momento dell’uscita che tutte le luci siano spente e tutte le finestre e le porte siano chiuse;

- la sostituzione nella bacheca dei manifesti degli spettacoli che di volta in volta si svolgono in teatro;

- l’eventuale distribuzione di materiale promozionale (depliant, volantini ecc.).

5. Il servizio di sarta consiste nella cura e riassetto dei costumi di scena, qualora la Compagnia teatrale ne faccia specifica richiesta.

6. Il servizio di elettricista, che deve essere svolto da personale in possesso dei requisiti previsti dal DM n.37 del 2008 in materia di impianti e con comprovata esperienza di allestimenti teatrali, comprende:

- il montaggio, l’utilizzo e lo smontaggio, a norma di legge, dei materiali e delle attrezzature in dotazione al teatro o di proprietà delle compagnie teatrali o noleggiati per l’occasione componenti l’impianto illuminotecnico, mantenendo inalterato lo standard di sicurezza;

- la sorveglianza sull’efficienza e la messa in funzione degli impianti elettrici dei teatri (cabina elettrica, impianto di palcoscenico, impianto di emergenza, gruppo elettrogeno e batterie di sicurezza, ecc.)

- l’utilizzazione e la messa in funzione di tutte le apparecchiature necessarie alla realizzazione degli spettacoli per quanto concerne la parte illuminotecnica, delle apparecchiature di registrazione e di proiezione cinevideo;

- la custodia degli arredi e delle attrezzature illuminotecniche

- la minuta mantenzione degli impianti elettrici;

- le segnalazioni di inconvenienti e guasti per le parti di competenza;

- la compilazione, per quanto di competenza, del registro antincendio (tit. XVIII del D.M. 19 agosto 1996).

7. Il servizio di fonico comprende

- il montaggio, l’utilizzo e lo smontaggio, a norma di legge, dei materiali e delle attrezzature in dotazione al teatro o di proprietà delle compagnie teatrali o noleggiati per l’occasione componenti l’impianto audio e di registrazione, mantenendo inalterato lo standard di sicurezza;

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- la sorveglianza sull’efficienza e la messa in funzione dell’impianto audio del teatro;

- l’utilizzazione e la messa in funzione di tutte le apparecchiature necessarie alla realizzazione degli spettacoli per quanto concerne la parte audio e di registrazione;

- le segnalazioni di inconvenienti e guasti per le parti di competenza

8. Il servizio di macchinista, ad eventuale integrazione del personale comunale, comprende:

- il montaggio e lo smontaggio, a norma di legge, dei materiali e delle attrezzature in dotazione al teatro (quinte, fondale e pedane ecc.), di scenari, spezzati e materiale vario di scena della compagnia, mantenendo inalterato lo standard di sicurezza.

- la manutenzione delle strutture fisse e mobili;- compilazione, per quanto di competenza, del registro antincendio(tit. XVIII del D.M. 19 agosto 1996)..

-

9. Il servizio di facchinaggio comprende:

- il carico e scarico dagli automezzi del materiale e delle attrezzature sceniche, elettriche, foniche, ecc.;

- l’aiuto al macchinista per la posa e rimozione del materiale e delle attrezzature di scena;

- la collocazione dei vari materiali nei locali del teatro secondo le indicazioni dei responsabili tecnici.

10.Il servizio di movimentazione materiali di scena comprende:

a) il trasbordo del materiale di scena dalla zona di sosta degli autocarri delle Compagnie, che per motivi di ingombro non possono accedere in città, ad apposita area situata in Piazza del Mercato o Piazza Indipendenza, ad eventuale integrazione del personale comunale;

b) il trasbordo dei materiali di scena da Piazza del Mercato o Piazza Indipendenza fino al palcoscenico e viceversa tramite carrello elevatore.

Il servizio si svolge sia in giorni feriali che in orario notturno e/o festivo.

L’impresa appaltatrice per i servizi di cui al precedente punto a) dovrà garantire automezzi con auti-sta aventi le seguenti caratteristiche, il cui utilizzo sarà da individuare di volta in volta dal direttore dell’esecuzione secondo le necessità:

Autocarro/norm. E Portata Q.li Lung. Cass. Volume mc.

A 9 3,50 13

B 9 3,80 18

C 35 4,00 25

D 35 5,50 30

L’impresa per i sevizi di cui al precedente punto b) dovrà:1. mettere a disposizione un carrello con scala elevatore con altezza minima m. 18 e portata

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massima di 300 Kg.2 garantire che il personale addetto all’elevatore provveda a mettere in sicurezza la zona di la-

voro, con la chiusura dell’area tramite transenne, messe a disposizione dall’Amministrazio-ne Comunale e ubicate in magazzini del Comune e la successiva risistemazione delle stesse al termine del lavoro nello stesso luogo.

3 fornire obbligatoriamente la seguente documentazione:

- copia del “Registro di controllo e verifiche periodiche” della scala, aggiornato alla data della firma del contratto

- copia delle norme di comportamento per gli operatori addetti all’elevatore

- copia “check list di istruzione personale” addetto al comando del dispositivo degli ope-ratori di primo livello

Saranno a carico dell’impresa appaltatrice gli eventuali oneri per marche da bollo e tasse comunali per i permessi di accesso alla zona ZTL.

Articolo 3 - SERVIZI AGGIUNTIVI1. L’impresa appaltatrice dovrà fornire i seguenti servizi aggiuntivi i cui costi per mezzi e

personale non graveranno sull’Amministrazione Comunale in quanto la stessa impresa introiterà direttamente i proventi derivanti dal relativo incasso e quindi si remunererà sfruttando economicamente detti servizi:

a) servizio di guardaroba, che comprende:

• il ritiro e la custodia di cappotti o simili, borse e ombrelli durante la varie manifestazioni;

• la presenza costante del personale nel locale guardaroba per vigilare sui capi depositati.

La ditta appaltatrice introiterà i proventi derivanti dall’incasso, stabilito in €. 1,00= per ogni capo di abbigliamento depositato in guardaroba, svolgendo il servizio nella piena e puntuale osservanza della vigente normativa fiscale.

Per ogni spettacolo devono essere presenti all’interno dei locali adibiti a guardaroba un numero congruo di addetti e deve essere garantito un servizio impeccabile, celere e consono alle esigenze del momento.

b) servizio bar , che si svolge nei locali all’uopo predisposti presso i teatri comunali e già corredati delle necessarie attrezzature, delle quali sarà redatto apposito inventario prima dell’inizio del servizio.

L’aggiudicatario si obbliga a custodire e mantenere con diligenza le attrezzature e gli arredi del bar e a restituirli, alla scadenza del rapporto contrattuale, nel buono stato in cui li ha ricevuti provvedendo, a sua cura e spese, alla sostituzione dei vetri, suppellettili ed arredi in genere che eventualmente venissero rotti o danneggiati nell'espletamento del servizio, salvo diverse e maggiori responsabilità.

L’impresa aggiudicataria è obbligata a garantire presso il bar la presenza di un numero congruo di addetti e a garantire un servizio impeccabile, celere e consono alle esigenze del momento.

L’esercizio dell’attività è autorizzato solo durante l’effettuazione delle iniziative programmate in teatro o quando lo richieda esplicitamente l’Amministrazione Comunale.

Le caratteristiche del servizio, comprese le varietà dei generi da porre in vendita (che saranno acquistati direttamente dall’Impresa), le modalità di somministrazione delle bevande, il listino prezzi (esposto all’interno del locale) dovranno essere preventivamente concordati con l’ Amministrazione Comunale.

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Il personale dovrà prendere servizio almeno 45 minuti prima dell’apertura al pubblico.

L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a munirsi delle necessarie autorizzazioni entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune dell’affidamento del servizio, pena la revoca dell’affidamento.

Il personale addetto al bar dovrà possedere attestato HACCP ai sensi del D. Lgs. 193/2007.

L’Impresa dovrà provvedere direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature.

Articolo 4 - UNITA’ DI PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO1. Per ciascuna tipologia di prestazione rientrante nell’appalto il soggetto affidatario dovrà

garantire le seguenti unità minime e massime di personale:

SERVIZIO NUMERO MINIMO NUMERO MASSIMO

Responsabile di sala 1 2

Servizio di sarta 1 2

Servizio di sala 2 16

Servizio di biglietteria 1 4

Servizio di portineria 1 3

Servizio di elettricista 1 6

Servizio di fonico 1 2

Servizio di macchinista 1 5

Servizio di facchinaggio 1 8

Servizio di movimentazione materiali di scena 2 operatori elevatore 2 operatori elevatore

2. Il numero del personale richiesto potrà variare a seconda della tipologia dello spettacolo e del luogo scelto per l’esecuzione dello stesso e sarà stabilito in apposito ordine di servizio del direttore dell’esecuzione.

Articolo 5 – DURATA DELL’APPALTO

1. L’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, si concluderà il 30 settembre 2017 ed avrà durata presunta di mesi 23.

2. Su disposizione del Responsabile del procedimento, potrà essere dato avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione del medesimo, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 302, comma 2, lett. b), del DPR 207/2010, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi e professionali del soggetto affidatario e la costituzione della cauzione di cui all’art. 13.

3. L’aggiudicatario è tenuto a garantire, previa formale richiesta, l’espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento, nelle more delle procedure per addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio, per un periodo non superiore a tre mesi a far data dalla scadenza del contratto d’appalto.

Articolo 6 – AMMONTARE DELL’APPALTO1. L'importo complessivo dell'appalto, calcolato tenendo conto degli spettacoli che

l'Amministrazione prevede di realizzare in proprio nel corso di vigenza contrattuale, nonché

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delle concessioni delle strutture teatrali a soggetti terzi ipotizzate sulla base delle richieste degli anni passati, è stabilito in presunti €. 665.450,000= oltre a €. 9.487,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed IVA 22%.

2. L’importo contrattuale effettivo sarà calcolato moltiplicando il prezzo orario offerto in sede di gara per lo svolgimento delle singole attività in cui si articola l’appalto, per il monte ore complessivo realmente effettuato per l'espletamento di ciascuna di esse nel periodo di vigenza contrattuale. Pertanto l'importo presunto di cui al comma 1 e meglio dettagliato nell'allegato A) al presente capitolato non è vincolante per il Comune, ma potrà variare in relazione alle prestazioni effettivamente realizzare in ragione del numero di spettacoli organizzati in proprio dall'Amministrazione, al numero di richieste di concessione dei teatri da parte di soggetti terzi, nonché del personale richiesto per l'effettuazione dei singoli spettacoli ai sensi del comma 2 del precedente articolo 4.

3. Si precisa che l’importo complessivo e quello relativo ai singoli servizi in cui si articola l’appalto di cui al comma 1 sono stati calcolati facendo riferimento al costo del lavoro determinato dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative per il personale dipendente da imprese esercenti servizi integrati/multiservizi a decorrere dal mese di Luglio 2013, per la Regione Toscana (Decreto Ministeriale 13.02.2014), applicabile alle imprese che forniscono i servizi principali oggetto dell’appalto, ed ai relativi livelli di inquadramento applicabili per le prestazioni richieste.

Tale costo del lavoro sarà preso a riferimento ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica rimessa dai partecipanti alla gara per l’appalto del servizio, come previsto dall’articolo 86 del Decreto Legislativo 163/2006.

Si precisa che, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 82 del D.lgs 163/2006, non sono ribassabili le spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fanno carico all’impresa appaltante, e pertanto si intendono compresi nei prezzi offerti, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere, compresi quelli della sicurezza, dovuti sulla base delle norme vigenti, in connessione con l'esecuzione del contratto. Il costo del servizio “movimentazione materiali di scena” è comprensivo del/dei veicoli e del carburante.

4. Per quanto sopra, con riferimento all'importo indicato solo presuntivamente al comma 1 e nell'allegato A) l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà:

- di variare, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 311 comma 6 del DPR 207/2010, la quantità dei servizi da acquisire fra le tipologie richieste dal presente Capitolato;

- di variare, nei limiti previsti dall’art. 24, l’importo effettivo dell’appalto, in relazione alla programmazione teatrale, alle richieste di concessione ed alle necessità di personale in ragione delle diverse tipologie di spettacoli, eventi futuri ed incerti e derivanti dalla natura del servizio e quindi al momento dell'indizione della gara non predeterminabili se non in via meramente ipotetica.

CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

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Articolo 7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 1. Si provvederà all’aggiudicazione del servizio procedura a mezzo di procedura negoziata

preceduta da avviso pubblico alla quale potranno partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs. 163/2000 che siano iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività principale da espletare (biglietteria, portineria, sala e attività connesse) purché in possesso:

• della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ex art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006;

• di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

2. Si considerano in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria le imprese che:

a) abbiano effettuato nell’ultimo triennio servizi di allestimento e gestione di manifestazioni teatrali (biglietteria, portineria, hostess, sala, macchinista, facchinaggio e movimentazione di materiali di scena) per un importo medio annuo non inferiore a €. 200.000,00=;

b) producano in sede di gara idonee dichiarazioni bancarie a comprova della propria capacità, solidità e solvibilità, rilasciate negli ultimi tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell’offerta (almeno 2).

c) siano in possesso di certificazione ISO 9001/2008 almeno per le attività principali dell’appalto (biglietteria e portineria e sala).

In caso di consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale:

• i requisiti di cui al punto a) deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento;

• il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto da ciascuno dei componenti il raggruppamento.

• il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto dalla capogruppo;

3. Con riferimento al servizio di elettricista i concorrenti, singoli od appositamente raggruppati, dovranno inoltre possedere in proprio i requisiti previsti dal DM 37 del 2008 e dall’art. 90 del DPR 207/2010 ovvero, qualora ne siano sprovvisti, subappaltare detti servizi a soggetto in possesso di adeguata qualificazione.

4. Ai fini del conseguimento della capacità richiesta ai commi 2 e 4 è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. 163 del 2006.

Articolo 8 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE1 La gara per l’affidamento del servizio sarà espletata con aggiudicazione a favore dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 163/2006, valutabile in base agli elementi di seguito indicati:

A Prezzo massimo punti 40

B Proposta organizzativa del complesso delle attività costituenti il servizio massimo punti 30

C Proposte integrative e migliorative alle prescrizioni di capitolato massimo punti 30

totale 100

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2. L’individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con le modalità di seguito riportate, in conformità a quanto stabilito all’allegato P del D.P.R. 207/2010

3. Con riferimento all’elemento di cui al comma 1 lett. B (Proposta organizzativa) l’Amministra-zione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando agli stessi il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato:

B1 Modalità organizzative proposte per lo svolgimento del servizio Massimo punti 10

B2 Soluzioni proposte per la gestione dei picchi di lavoro, degli imprevi-sti lavorativi e di eventuali attività aggiuntive rispetto a quelle pro-grammate

Massimo punti 10

B3 Intercambiabilità/modalità di sostituzione del personale e modalità di organizzazione e coordinamento del personale, anche in relazione al rapporto con il personale interno della stazione appaltante

Massimo punti 10

4. Con riferimento al criterio di valutazione di cui al comma 1 let. A (prezzo) l’attribuzione dei punteggi avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per il relativo coefficiente così determinato:

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell’offerta (ribasso risultante dal modulo offerta) del concorrente ie-simo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti

X = 0,85

Amax = valore dell’offerta più conveniente (ribasso)

.5 Con riguardo ai sotto-elementi di valutazione dell’elemento di cui al comma 1 let. B (Proposta organizzativa), indicati con le lettere da B1 a B3, verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione di gara un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato mediante “confronto a coppie” seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del d.P.R. 207/2010: il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per i suddetti sotto - elementi di valutazione. La somma dei punteggi come sopra calcolati determinerà il punteggio ottenuto da ciascun partecipante alla gara per l’elemento B.

La Commissione dovrà operare tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali:

• con riferimento al sotto elemento B1, valuterà l’idoneità delle modalità operative proposte, delle sinergie attivate, delle eventuali metodologie di gestione innovative e, in generale, dell’organizzazione complessiva dei servizi, a garantire una gestione unitaria, omogenea e funzionale;

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• con riferimento ai sotto elementi B2 e B3, terrà conto dell’efficacia, efficienza e funzionalità rispettivamente delle modalità di gestione degli imprevisti e delle attività non standardizzate (picchi lavorativi e attività aggiuntive), nonché delle modalità di gestione organizzativa del personale (sostituzioni e coordinamento, anche con riferimento ai rapporti con il personale dell'Ente) proposte dal concorrente.

.6 Con riferimento all’elemento di cui al comma 1 let. C (Proposte migliorative) saranno oggetto di valutazione le attività e prestazioni aggiuntive rispetto alle prescrizioni di capitolato, offerte a parità di costo per l’Ente e ritenute significative dalla Commissione di gara in ragione della loro rilevanza funzionale.

L’assegnazione del punteggio avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile, pari a 30, per il relativo coefficiente determinato con le modalità indicate al comma precedente ovvero: verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione di gara un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato mediante “confronto a coppie” seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del d.P.R. 207/2010 ed il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per il suddetto elemento di valutazione.

La Commissione terrà conto, quale criterio motivazionale, della qualità intrinseca del complesso di migliorie offerte da ciascun concorrente e ritenute accoglibili, privilegiando le proposte che, nel loro insieme, si presentano maggiormente idonee a garantire un effettivo potenziamento del livello qualitativo del servizio.

.7 Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteg-gio attribuito in relazione all’elemento A (prezzo) con il punteggio attribuito in relazione all’ele-mento B (Proposta organizzativa) e C (Proposte miglorative).

.8 L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’Impresa che avrà conseguito complessiva-mente il punteggio più alto.

Articolo 9 – CONTENUTO DELL’OFFERTA

.1 Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno rimettere:

• una prima busta (BUSTA N. 1) recante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa”, che dovrà contenere la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara di cui al precedente art. 7, da redigere secondo le modalità previste nel bando di gara.

Al fine della presentazione dell’offerta il concorrente dovrà prendere visione dei locali in cui deve effettuarsi il servizio, onde poter venire a conoscenza delle caratteristiche degli immobili e di tutte le circostanze che possano influire sullo svolgimento del medesimo. L’avvenuta effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dall’Amministrazione Comunale, la quale rilascerà apposita dichiarazione, che dovrà essere inserita nel plico rimesso dal concorrente. A tale scopo potranno essere presi accordi con la Direzione Affari Generali – Ufficio Teatri (tel. 0577- 292141/292225).

• una seconda busta (BUSTA N. 2) recante all’esterno la dicitura “Offerta qualitativa” che deve contenere una relazione tecnica (max 10 pagine formato A4), sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente singolo o di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati, che riporti tutte le indicazioni ritenute necessarie ai fini dell’assegnazione dei punteggi indicati all’articolo precedente.

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Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla Ditta concorrente nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, obbligando l’appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto.

• una terza busta (BUSTA N. 3), recante all’esterno la dicitura “Offerta economica”, che dovrà contenere apposito modulo ("modulo offerta"), sottoscritto da un legale rappresentate del concorrente singolo o di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati, in caso di RTI, che riporti l’indicazione dei prezzi unitari che l'Impresa si dichiara disposta a praticare per ogni voce compresa in detto modulo; ciascun concorrente dovrà completare il modulo, nella quinta, sesta e settima colonna, con i prezzi unitari offerti per ogni servizio, espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta e, nella settima colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto sarà rappresentato dalla somma di tali prodotti e dovrà essere posto dal concorrente in calce al modulo, unitamente al conseguente ribasso percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara (€. 665.450,00), al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 9.487,00=, che non potrà essere superato.

Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, dell’inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali e assicurative, nonché dell'obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti nazionali e locali di lavoro, non ribassabili ai sensi dell’art. 81 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006, e conglobare negli importi offerti l'utile e i costi d'impresa.

Al riguardo si evidenzia che, come già precisato all’art. 6, l’importo a base di gara è stato calcolato tenendo conto del costo medio orario del lavoro determinato dall’apposita tabella del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (DM 13.02.2014) sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi integrati/multiservizi, stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative ed applicabile dalle imprese che forniscono i servizi oggetto dell’appalto, ed ai relativi livelli di inquadramento applicabili per le prestazioni richieste.

Al fine di garantire il rispetto del costo del lavoro da parte delle imprese e di verificare la congruità delle loro offerte economiche, oltre a quanto previsto nel bando di gara circa le modalità di presentazione delle giustificazioni, la Ditta dovrà presentare, a corredo dell’offerta economica, una relazione firmata dal Legale Rappresentante, nella quale dovrà essere riportata:

- la scomposizione analitica del prezzo complessivo risultante dall’offerta

- la scomposizione analitica di ciascun prezzo orario offerto.

Detta relazione dovrà esplicitare, in entrambi i suddetti casi:

- i costi relativi al personale che verrà impiegato in servizio con l’indicazione delle qualifiche, dei livelli di inquadramento contrattuali e del contratto collettivo applicato;

- le spese per la sicurezza;

- le spese generali, amministrative e contrattuali;

- la quota di utile dell’impresa;

- ogni altro onere o costo che concorra a formare l’importo offerto.

Qualora l’offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte, presentino manifestamente un carattere anormalmente basso, l’Amministrazione applicherà il procedimento di verifica previsto dal Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni.

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CAPO III - CONTRATTO D’APPALTO

Articolo 10- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

.1 La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto d'appalto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.

.2 Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.

.3 Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni.

.4 Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.lgs n. 163 del 2006, per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; l’importo del servizio potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione e le variazioni saranno calcolate sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, comprensivi sia del costo del personale che dell’utile di impresa 207/2010.

Articolo 11 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:a) il presente capitolato;b) l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria in sede di garac) l’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara;d) il provvedimento di aggiudicazione;e) il DUVRI.

Articolo 12- SPESE CONTRATTUALI1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno

essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 13 - CAUZIONE DEFINITIVA1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del

risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l’impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fidejussoria prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di cauzione definitiva.

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2. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria.

3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.

5. E’ fatto salvo comunque il diritto dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.

6. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite massimo dell’80% con le modalità previste dall’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 ed il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

Art. 14 - CONTRATTI AGGIUNTIVI

1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'aggiudicatario l’esecuzione di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli in essere, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 e del successivo art. 24, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva ma sono dovute le spese contrattuali.

2. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.

3. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 10 e 12.

Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 15 – INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del Direttore dell’esecuzione, previa for-male stipulazione del contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso dei requisiti sogget-tivi, professionali e economici dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all’art. 13; competono in tal caso all’impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Articolo 16 - LUOGO DI ESECUZIONE e TERMINI1. Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate presso il Teatro dei

Rinnovati e presso il Teatro dei Rozzi e/o nei luoghi alternativi eventualmente scelti dall’Amministrazione per le manifestazioni di spettacolo.

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2. Salvo il rispetto dei tempi espressamente previsti nel presente capitolato, l’impresa appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini indicati per scritto dal direttore dell’esecuzione e comunque con la celerità necessaria a garantire il puntuale e corretto svolgimento delle manifestazioni di spettacolo.

3. Qualunque fatto del Comune che obbliga l’Impresa a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, non dà diritto al alcuna pretesa risarcitoria. L’Amministrazione deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all’Impresa.

Articolo 17 - OBBLIGHI ULTERIORI DELLA DITTA APPALTATRICE1. Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'Impresa affidataria

s’impegna ad individuare, fin dal momento dell’attivazione del servizio, un soggetto responsabile, di comprovata professionalità, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto al servizio.

2. Detto responsabile dovrà operare in raccordo con il direttore dell’esecuzione e garantire, in particolare, da parte degli addetti ai servizi, il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell’attività di riferimento.

3. Tutte le comunicazioni al responsabile coordinatore si intenderanno validamente effettuate alla ditta appaltatrice, della quale funge da referente. Il responsabile coordinatore dovrà pertanto comunicare il proprio domicilio dove l'Amministrazione, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e notificare atti. In caso di impedimento del coordinatore l’Impresa è tenuta a darne immediato avviso al competente ufficio comunale, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà individuare fin dal momento dell’attivazione del servizio una sede operativa nel territorio comunale. Il legale rappresentante della citata ditta dovrà comunicare indirizzo, telefono e fax della sede operativa e del responsabile coordinatore del servizio e garantire l’apertura della sede nei giorni feriali nelle fasce orarie corrispondenti all’apertura degli uffici comunali.

5. L’Impresa appaltatrice, prima dell’inizio dell’espletamento del servizio, dovrà comunicare alla Direzione Affari Generali – Ufficio Teatri:

• gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti ai servizi con l’indicazione, per ognuno, della specifica mansione;

• i nominativi del sostituto in caso di necessità di sostituzione del personale.

6. L’impresa inoltre dovrà:

- attuare obbligatoriamente il controllo informatizzato, consultabile in tempo reale, delle presenze in servizio del proprio personale e dei relativi orari di ingresso e di uscita (è esonerato da tale controllo informatizzato il personale che inizia e finisce il servizio in luoghi esterni al teatro quali gli addetti al facchinaggio, al carrello elevatore e al trasbordo con autocarro);

- dotarsi, al riguardo, di dispositivi idonei alla rilevazione automatica le cui informazioni dovranno essere rese consultabili, in tempo reale, anche dal Direttore dell’esecuzione o da un suo incaricato; la suddetta modalità di documentazione quantitativa del servizio erogato è elemento rilevante per il controllo della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e per la conseguente determinazione dei corrispettivi spettanti;

- dotare il personale addetto ai servizi di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

- garantire il più possibile un gruppo stabile di lavoro che dovrà mantenere un comportamento corretto, decoroso ed irreprensibile imposto dalle caratteristiche degli

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edifici e dalla natura delle attività cui sono adibiti;

- provvedere alla immediata sostituzione di quei lavoratori che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro;

- garantire, per ogni spettacolo, la presenza all’interno dei locali di almeno due addetti che abbiano conoscenza delle principali lingue straniere;

- garantire che i personale addetto allo svolgimento dello spettacolo prenda servizio almeno quarantacinque minuti prima dell’orario fissato per l’apertura al pubblico e lasci il servizio solo al completamento del deflusso del pubblico;

- dotare il personale addetto al teatro, a sua cura e spese, di idonea divisa di foggia e colore concordati, prima dell’inizio del servizio, con l’Amministrazione Comunale;

- garantire che tutto il personale, qualora rinvenga oggetti smarriti dagli spettatori, provveda a consegnarli, quanto prima, all’Ufficio competente.

Articolo 18 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescri-zioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicura-zione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipula-zione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particola-re:

α) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci la-voratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica ca-tegoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o arti-giana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazio-ne appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’i-potesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

β) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assi-stenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

χ) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifica-zioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’arti-colo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:

• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire

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l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

• garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e prote-

zione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera

q) del D.Lgs. 81/2008;- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e

di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

2. L’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazio-ne degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmette-re copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versa-menti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

3. Secondo quanto disposto dall’art. 4 del DPR 207/2010, a garanzia degli obblighi di cui al com-ma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo del servizio.

4. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, provvede-rà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.

5. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario negati-vo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del con-tratto, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del D.Lgs 163/2006, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle contro-deduzioni.

6. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 207/2010 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richie-sta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzio-ne del contratto.

7. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine al-l’uopo assegnato all’Impresa Appaltatrice, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.

8. Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’amministrazione comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fide-iussoria di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006 a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010

9. All’affidatario è imposto l’obbligo di riassorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espleta-mento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

10. A tale fine l’aggiudicatario medesimo è obbligato ad attivare entro 5 giorni dall'aggiudicazione

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provvisoria un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali territoriali, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali compatibili con le mutate esigenze dell'appalto. La mancata attivazione del tavolo o comportamenti contrari all'interesse pubblico perseguito dal-l'Amministrazione, potranno essere valutati come motivo ostativo alla stipulazione del con-tratto per pubblico interesse.

Articolo 19 – DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLA SICUREZZA

1. La Ditta appaltatrice, in tutti i servizi oggetto del presente appalto, dovrà impiegare esclusivamente personale in possesso di:

• attestato di formazione per addetti alla prevenzione, lotta agli incendi e gestione dell’emergenza, previsto all’allegato IX del D.M. 10.3.1998, per attività a rischio incendio elevato;

• attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco di cui all’art. 3 della Legge 28/11/1996 n. 609.

• attestato di frequenza di corsi di primo soccorso secondo quanto previsto dal DM 388/2003 per aziende di tipo A.

2. Detto personale è obbligato a:

• conoscere i piani di evacuazione, al fine di operare anche a tutela della salvaguardia del pubblico, garantendo le relative prestazioni di primo intervento allorché si verifichino situazioni di emergenza;

• intervenire sui principi di incendio attuando gli accorgimenti per la limitazione della propagazione degli stessi;

• segnalare ai Vigili del Fuoco eventuali incendi collaborando con gli stessi, secondo le indicazioni contenute nelle procedure di emergenza;

• svolgere compiti indicati nelle procedure di evacuazione aiutando le persone in difficoltà e assicurandosi che tutti raggiungano il punto di raccolta;

• prestare il primo soccorso alle persone infortunate o colpite da malore attuando le specifiche azioni previste nelle procedure di emergenza.

3. Il personale addetto all’elevatore dovrà possedere attestazione di frequenza di specifico corso di formazione per lavori in elevazione.

4. Tutto il personale che svolge lavori in quota deve essere dotato, a spese della ditta affidataria, di idonea imbracatura ed aver effettuato relativo corso di formazione.

5. La partecipazione ai corsi dovrà essere documentata da specifica certificazione da consegnare al direttore dell’esecuzione entro e non oltre tre mesi dall’inizio del servizio.

Articolo 20 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell’art. 299 del DPR 207/2010 il Comune verifica il regolare andamenti del servizio da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.

2. E’ in facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine:

a. di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;

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b. esaminare, in genere, l'andamento dei servizi in relazione alla qualità del rapporto con il pubblico e all’idoneità e professionalità degli addetti ai servizi medesimi.

3. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritie-ne necessarie per gli ulteriori interventi.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità.

Art. 21 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed ina-dempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetta a diffida e/o a ri-chiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 22 - SUBAPPALTO1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della

cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.

2. Secondo quanto riportato all'art 7 comma 4, l'appaltatore è tenuto a subappaltare il servizio di elettricista qualora sia sprovvisto dei requisiti ivi previsti; è invece sua facoltà subappaltare i restanti servizi costituenti l'appalto. L'importo complessivo dei servizi affidati in subappalto non può in ogni caso superare la soglia del 30% del corrispettivo contrattuale.

3. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e, nei limiti previsti dall'art. 298 del D.P.R. 207/2010, l'art. 170 del Decreto medesimo.

4. Nell'ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 23 – DANNI E RESPONSABILITA’

1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per

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l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto, sancito dall’art. 165 del DPR 207/2010 come richiamato dall’art. 298 del decreto medesimo.

2. L’impresa è in particolare responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati alle strutture, at-trezzature, materiali ed apparecchiature elettroniche ed informatiche di proprietà del Comu-ne di Siena, in dotazione al Teatro dei Rinnovati ed al Teatro dei Rozzi, verificatesi durante l’orario di espletamento dei servizi affidati.

3. L'impresa è inoltre responsabile, indipendentemente dal momento del verificarsi dell'evento, di qualsiasi danno arrecato al Comune in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

4. L’impresa risponde quindi in ogni caso direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, anche nel caso di danni prodotti da negligenza o da non corretta custodia, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimen-to, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

5. Il personale è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente all’Ufficio competente ogni fatto rilevante ed in particolare ogni danno o furto che dovessero riscontrarsi nelle strutture, ovvero ogni situazione di potenziale pericolo per la sicurezza delle persone.

6. La ditta aggiudicataria, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa per parte sua apposita polizza di assicurazione, da produrre al com-petente ufficio comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affida-mento o la risoluzione del contratto, che preveda:

a. la medesima come contraente;

b. massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. di importi adeguati.

7. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

8. Nel caso di danni di qualsiasi natura provocati in maniera dolosa o colposa è facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto d’appalto.

Articolo 24 – AUMENTI E DIMINUZIONI1. Nel corso dell’esecuzione del servizio e fino alla concorrenza del 5% dell’originario importo

contrattuale, l’Amministrazione può richiedere e l’appaltatore ha l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento o diminuzione delle prestazioni, calcolato sulla base del costo orario indicato in sede di gara, finalizzato al miglioramento o alla migliore funzionalità dei servizi oggetto del contratto. Trova applicazione l’art. 311 comma 3 del DPR 207/2010.

2. L’Amministrazione, in relazione alla programmazione teatrale, alle richieste di concessione ed alle necessità di personale in ragione delle diverse tipologie di spettacoli, eventi futuri ed incerti non predeterminabili se non in via meramente ipotetica al momento dell'indizione della gara e derivanti dalla natura intrinseca del servizio, può altresì affidare all’impresa, alle medesime condizioni e sulla base del costo orario del personale indicato in sede di gara, un aumento contrattuale fino alla concorrenza di un quinto calcolato sull’ammontare originario, senza previa accettazione da parte dell’impresa stessa; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante dovrà invece procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al

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contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

3. In relazione a quanto previsto dall’art. 6 comma 2, l’importo contrattuale potrà variare in di-minuzione con le medesime modalità di cui al comma precedente.

4. Gli aumenti o diminuzioni contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono disposti con provvedimen-ti del Dirigente della competente Direzione

Capo V - PENALITA'

Articolo 25 – PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI 1. In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte

salve le ulteriori responsabilità e le altre ipotesi di penalità previste nel presente capitolato, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penalità:

• €. 250= per ogni unità di personale (elettricista, macchinista, facchino, sala, portineria e biglietteria,) richiesta e non presente sul luogo di lavoro;

• € 300= per la mancata presenza del responsabile di sala, qualora richiesta;

• € 200= per ogni mancata copertura del servizio bar e/o guardaroba;

• € 30= per ogni addetto che non sia in divisa al momento dell’espletamento del servizio assegnato;

• € 100= per mancato utilizzo delle divise e del tesserino di riconoscimento; la penale sarà moltiplicata per ciascun singolo addetto e per ogni giorno di inadempienza;

• € 50= per mancata marcatura delle presenze e delle uscite del personale in servizio per ogni singolo addetto.

2. Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto ad altra impresa in danno dell'appaltatore.

Articolo 26 – PENALITA' - MODALITA’ DI APPLICAZIONE

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell’art. 13.

2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale è facoltà, per l’Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

CAPO VI - PAGAMENTI ALL'IMPRESA

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Articolo 27 – CORRISPETTIVO - PAGAMENTI

1. Il Comune di Siena, a titolo di corrispettivo per l’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, corrisponderà all’impresa le somme spettanti, contabilizzate sulla base dei prezzi unitari risultanti dal modulo offerta rimesso in sede di gara.

2. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto affidatario è incorso e la ritenuta di cui all’art. 4 del DPR 207/2010, viene effettuato mensilmente, a seguito di presentazione di fattura emessa dall’appaltatore, sulla base delle prestazioni a misura effettuate ed accertate dal direttore dell’esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa delle prestazioni eseguite rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all’art. 4 del DPR 207/2010 viene disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 29 dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.

4. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.

5. Con riferimento ai pagamenti ricevuti l'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

Articolo 28 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo VII – VERIFICA DI CONFORMITA'

Articolo 29 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel ri-spetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispon-

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dano tra loro e con le risultanze di fatto.

2. La verifica è eseguita in corso di esecuzione dal Direttore dell'esecuzione e conclusa nel termine di 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accerta-menti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.

3. Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l'appaltatore e le operazioni devono risultare da appositi verbali.

4. Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'ap-paltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

5. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall’appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo 28.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 312 e seguenti del DPR 207/2010

CAPO VIII - CESSIONI - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Articolo 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.

Articolo 31 - CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso l’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Articolo 32 - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.

2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

Capo IX - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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Articolo 33 - RISOLUZIONE, RECESSO E REVOCA DEL CONTRATTO

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva; la causa di risoluzione opererà a condizione che sia formalizzata una diffida all'adempimento entro un congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite opportune giustificazioni;

d) formulazione da parte del responsabile del procedimento di più di due diffide e /o richiami; in tal caso il comune incamera la cauzione definitiva; il Comune incamera la cauzione definitiva; la causa di risoluzione opererà a condizione che sia formalizzata una diffida all'adempimento entro un congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite opportune giustificazioni;

e) fallimento dell'appaltatore e cancellazione dai relativi albi, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei di impresa;

f) ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;

g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;

h) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs 163/2006 non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

i) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;

j) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;

k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

.2 In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

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Articolo 34 - MODALITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente, da notificare alla ditta aggiudicataria.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento del servizio l’Ammini-strazione procederà all'incameramento della cauzione, salvo l’ulteriore risarcimento del dan-no.

Articolo 35 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L’ESECUZIONE D’UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta co-municazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indi-rizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

2. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto di appalto di cui al comma 1, lettere c), d), f), g) e j) e comma 2 dell'art. 35 il Comune ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di decidere se affidare l'appalto al concorrente che ha fatto l'offerta migliore dopo l'aggiudicatario e se proce-dere a nuovo affidamento tramite procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conse-guenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

3. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e de-gli importi relativi.

4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.

5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

6. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO X - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 36 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'appaltatore, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Articolo 37 - ESCLUSIONE DELL’ARBITRATO

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Ove l'aggiudicatario ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Siena. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

CAPO XI – NORME FINALI

Articolo 38 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti nella materia oggetto di appalto.