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1 Camera dei deputati XV LEGISLATURA SERVIZIO STUDI Progetti di legge Finanziaria 2008 I maxi emendamenti del Governo: sintesi delle modifiche e testo a fronte con l’A.C. 3256-A n. 292/8 13 dicembre 2007

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Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

S E R V I Z I O S T U D I

P r o g e t t i d i l e g g e

Finanziaria 2008

I maxi emendamenti del Governo: sintesi delle modifiche e testo a fronte con l’A.C. 3256-A

n. 292/8

13 dicembre 2007

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Sintesi delle modifiche introdotte dai maxi emendamenti del Governo al testo

dell’A.C. 3256-A

Nel corso dell’esame in Assemblea il Governo ha presentato tre maxiemendamenti, sui quali è stata posta la questione di fiducia.

Tali maxiemendamenti riproducono in larga parte, il testo licenziato dalla V Commissione Bilancio, con alcune modifiche,che sono di seguito illustrate, ad esclusione delle mere correzioni formali e di coordinamento del testo.

L’articolo 1 (emendamento 1.1000 Governo) chesostituisce l’articolo 1, sopprimendo

conseguentemente gli articoli da 2 a 22 del testo dell’A.C. 3256 A (di seguito testo A) reca le seguenti modifiche:

i commi 1 e 2 modificano l’articolo 1, comma 1 e 2, del testo A riducendo di 2 miliardi di

euro l’ammontare delle regolazioni debitorie per il 2008 e per il 2009; il comma 83 modifical’art. 3, comma 43, lett. n) del testo A. Si tratta della norma che,

introducendo il nuovo art. 168-bis nel TUIR, prevede l’emanazione con DM di due white list di Stati, composte dai Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni. La prima modifica sostituisce, laddove ricorra, il riferimento all’effettivo scambio di informazioni, con il riferimento ad un adeguato scambio di informazioni. La seconda modifica, novella l’elenco delle disposizioni fiscali per le quali sarà utilizzata la white list basata esclusivamente sull’adeguato scambio di informazioni, introducendo il riferimento all’art. articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.Si tratta della norma che prevede la ritenuta a titolo d’imposta del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti;

il comma 92 modifica la disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 51-bis del testo A, riducendo la misura della sanzione amministrativa prevista per i soggetti incaricati del controllo contabile, qualora questi non indichino nella loro relazione le motivazioni che li hanno indotto ad esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e se da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP.

In particolare, a seguito della modifica in esame, la misura della sanzione passa dal 50 al 30 percento del compenso contrattuale loro spettante per l’attività di redazione della relazione di revisione.

il comma 132 modifical’articolo 4-bis del testo A – secondo cui le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 39 del 1993, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali - posticipando la decorrenza della disposizione (dall'anno 2009 invece che dall’anno 2008);

il comma 139 modifica il contenuto dell’articolo 8, comma 1, del testo A, eliminando l’estensione della facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività di riscossione alle fattispecie di irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 100, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

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il comma 145 modifical’articolo 8, comma 7, capoverso 3-bis, del testo A, incrementando da 8 a 20 il numero massimo delle rate trimestrali per il versamento delle somme dovute all’erario, se superiori a cinquemila euro, per debiti tributari a seguito di controllo automatizzato, nonché di controlli formali effettuati in base alla vigente disciplina in materia di accertamento dei redditi. Inoltre, estende all’elenco di cui all’articolo 106 del TUB il riferimento che individua i consorzi di garanzia collettiva dei fidi ai fini del rilascio della polizza a garanzia del pagamento rateizzato dei debiti tributari superiori a cinquantamila euro;

il comma 167, lettera a), modifica il contenuto dell’articolo 8, comma 29, del testo A (recante la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2008). La lettera b) reca un intervento analogo a quello contenuto nell’articolo 27, comma 3-bis del testo A (recante la proroga della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti), provvedendo a novellare direttamente l’articolo 1, comma 184, lettera c) della legge n. 296 del 2006;

il comma 180 modifica l’art. 9 comma 13 del testo A, sopprimendo le lettere b) e c) le quali modificavano la tabella A, punti 12 e 13, allegata al D.Lgs. n. 504 del 1992, in materia di aliquote di accisa ridotte per i carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze, in quanto tali modifiche sono contenute nell’art. 39-ter del D.L. n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007;

il comma 184 modifica l’articolo 9, comma 16-bis del testo A, specificando che il fondo è destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati, per gli usi consentiti oltre che dal Corpo delle capitanerie di porto anche dalla Guardia costiera;

introduce il comma 199 che proroga l’efficacia, in via transitoria, dell’incremento del limite massimo di contributi di assistenza sanitaria deducibili dal reddito di lavoro dipendente fissato in 3.615,20. Ai sensi del vigente articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR il limite massimo di deducibilità per l’anno 2008 è fissato in 1.807,60. Il termine si intende prorogato fino alla data di emanazione del decreto del Ministro della salute previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR, come riformulata dalla lettera a) del comma 198 dell’articolo 1 del provvedimento in esame;

il comma 235 modifical’articolo 9, comma 58, del testo A, riducendo da 3.000 a 1.000 euro l’importo massimo del credito d’imposta riconosciuto a ciascun esercente dell’attività di rivendita di generi di monopolio, con riferimento alle spese sostenute per impianti ed attrezzature di sicurezza e per l’utilizzo di strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni;

il comma 262 modifical’art. 9, comma 77-bis, alle lettere a), b) ed f). In particolare, alla lett. a) viene soppresso il capoverso lett. a) che modifical’art. 3, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, eliminando la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai dipendenti, dei veicoli stradali a motore per il cui acquisto, anche in leasing o in caso di noleggio, sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40 per cento, in base all’articolo 19-bis1. Inoltre, viene modificato (modifica di coordinamento) il capoverso lett. b) dello stesso art. 3, ultimo comma, introducendo il riferimento alle prestazioni di gestione dei telefonini in precedenza omesso.

La seconda modifica riguarda la lettera b), che ha ad oggetto l’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, esentando dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta, nel triennio solare precedente, sia stata totalmente indetraibile. La norma viene

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modificata introducendo l’esenzione anche per le società consortili e riferendo tale esenzione ai soggetti per i quali la percentuale di detrazione dell’imposta, per opzione, sia stata non superiore al 10 per cento.

Infine, viene modificata la lettera f), che elimina l’aliquota agevolata Iva al 10 per cento, per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non destinati alla preparazione di prodotti alimentari, eliminando altresì l’aliquota agevolata del 10 per cento anche per i pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati, che non siano destinati all’alimentazione;

il comma 286 modifica l’articolo 9, comma 98, del testo A, prevedendo l’iscrizione nel Fondo per interventi strutturali di politica economica anche delle maggiori entrate riferite al 2009 - e pari 280 milioni di euro - derivanti daldifferimento al periodo di imposta 2008 dell’applicazione del regime agevolativo in forma di credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno;

introduce il comma 295 che reca nuove disposizioni le quali, nel caso di economie derivanti da una diminuzione delle aliquote dell’accisa sui prodotti energetici e conseguenti riduzioni di spesa relative alle agevolazioni sul gasolio per autotrazione, accertate con decreto del Ministero dell’economia e finanze, esse vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni tra comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ed enti gestori;

il comma 297 modifica l’art. 10, comma 2, del testo A, precisando che sino all’emanazione del decreto ministeriale che stabilisce le quote di compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, continuano ad essere attribuite alle regioni stesse, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del comma in esame.

il comma 301 modifical’art. 10, comma 6 del testo A, dispone che il rapporto annuale dell’Osservatorio nazionale sullo stato del trasporto pubblico locale, debba essere presentato alle Camere e non alle Commissioni parlamentari.

il comma 307 modifical’art. 10, comma 12, del testo A, estendendo la destinazione del fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, di cui all’art. 1, comma 1031, lettera c-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, agli idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per il collegamento con isole minori interessate da fenomeni di pendolarismo.

il comma 346 modificail comma 1 dell’articolo 14 del testo A, che dispone la definizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevedendo contestualmente lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano, anche mediante l’utilizzo delle graduatorie di procedure selettive già espletate, ovvero mediante il ricorso alle procedure di mobilità. Rispetto al testo precedente: viene chiarito che le graduatorie a cui si fa riferimento sono quelle per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001; si dispone che l’utilizzo delle richiamate graduatorie si effettui mediante la stipula di 750 CFL con soggetti risultati idonei; è data facoltà alla Agenzia delle entrate, ai fini del conseguimento dell’obiettivo di contrasto all’evasione fiscale, di utilizzare la quota di cui al comma 526 della legge finanziaria 2007 - che consente per il 2008 e 2009 di procedere alla stabilizzazione del personale precario nel limite di un contingente di personale pari al 40%

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di quello relativo alle cessazioni avvenute nell’anno precedente – anche per procedere a nuove assunzioni, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma in esame;

il comma 347 modificail comma 1 dell’articolo 14 del testo A, che dispone una serie di autorizzazioni di spesa finalizzate ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, per determinate pubbliche amministrazioni. In particolare, rispetto al testo precedente, alla lettera e), che reca autorizzazioni di spesa per assunzioni da parte dell’Agenzia delle dogane anche utilizzando le graduatorie relative a procedure selettive già espletate relative a contratti di formazione e lavoro (CFL) ovvero ricorrendo alle procedure di mobilità: 1) vengono incrementati gli apposti stanziamenti, stabiliti in 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 (mentre il testo precedente stanziava 4 milioni di euro per il 2008, 16 milioni di euro per il 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2010); 2) si autorizza l’Agenzia delle dogane a stipulare CFL, anche in deroga all’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 (così come modificato dal provvedimento in esame) con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito di specifiche procedure selettive indette rispettivamente dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle dogane per l’assunzione con CFL di determinati profili professionali;

il comma 350 modifica la disposizione contenuta nell’articolo 14, comma 4 del testo A, aumentando da 9,1 a 19,1 milioni di euro il contributo per l’anno 2008 a favore del Ministero dell’interno per le attività di contrasto all’immigrazione clandestina;

i commi 377 e 378 modificano l’articolo 17 del testo A; il primo dispone sulla composizione della compagine governativa e riduce il numero dei Ministeri a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge finanziaria; Il secondo abroga con la medesima decorrenza le disposizioni non compatibili con la disposta riduzione dei Ministeri, ad eccezione di talune disposizioni del D.L. 181/2006. Quest’ultimo comma è stato modificato, con l’introduzione di ulteriori disposizioni del D.L. 181 da far salve (si tratta in particolare delle competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport e di turismo).

L’emendamento 1.1000 presentato dal Governo non riproduce, infine, le seguenti disposizioni

contenute nel testo A approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:

il comma 30 dell’articolo 4 che modificando l’articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - permette ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione da conciliazione giudiziale;

il comma 13, lettere b) e c) dell’articolo 9 che rideterminavano le aliquote di accisa sui carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze;

i commi 52 e 53 dell’articolo 9, che prevedevano l’estensione alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini IVA il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), a prescindere dall’opzione del soggetto cedente, con decorrenza 1° marzo 2008;

il comma 77-bis, alinea lettera a) dell’articolo 9, che novellando l’articolo 3 del DPR IVA n. 633/1972, relativo alle fattispecie che costituiscono cessioni di servizi soggette ad Iva, aggiungeva un nuovo comma in base al quale viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai dipendenti dei seguenti beni: a) veicoli stradali a motore

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per i quali sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40 per cento in base all’articolo 19-bis1 (nel testo qui modificato); b) apparecchiature di telefonia mobile e relative spese qualora sia stata detratta una quota non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati;

il comma 4 dell’articolo 9-bis che prevedeva che la sterilizzazione del carico fiscale conseguente all’aumento del prezzo del petrolio non si applicasse ai settori per i quali è vigente un regime di accisa agevolato;

il comma 7 dell’articolo 10-bis che disponeva la possibilità di definire modalità di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d’intesa con la regione interessata, ai fini del raggiungimento della fattibilità economica dei programmi di valorizzazione degli immobili, ove ciò non sia previsto dalla legge regionale.

L’articolo 2 (emendamento 23.1000 Governo), chesostituisce l’articolo 23, sopprimendo

conseguentemente gli articoli da 24 a 134 del testo A, reca le seguenti modifiche:

il comma 25 modifica l’articolo 26, comma 3, del testo A, che novella l’articolo 92 del TUEL, prevedendo che le disposizioni ivi previste in materia di gettone di presenza per i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali si applichino limitatamente ai comuni capoluogo di provincia;

i commi 35-37 sostituiscono i commi da 2-bis a 2-quinquies dell’articolo 27, introdotti durante l’esame presso la V Commissione Bilancio. In particolare il comma 35 accorpa il contenuto dei commi 2-bis e 2-ter, apportandovi modifiche volte ad estendere l’applicazione delle disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, originariamente previste per i soli consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, anche ai consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959;

il comma 36 modifica il comma 2-quater: la previsione della possibilità per le regioni, in alternativa alla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, di sopprimere i consorzi , si estende anch’essa a tutti i consorzi individuati nel comma 35; si precisa inoltre che le regioni potranno optare anche per il riordino dei predetti consorzi, e che comunque la soppressione o il riordino dovranno essere disposte ”d’intesa con lo Stato”. Viene inoltre eliminata la disposizione che prevedeva, in caso di soppressione dei consorzi, il subentro delle province nelle funzioni degli stessi, e resta al riguardo la sola previsione, peraltro già contenuta nel testo A, in base alla quale le regioni dovranno in tal caso garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenze al riguardo, nel rispetto dei principi del D.Lgs. n. 152/2006 in materia ambientale e delle competenze delle province fissate dall’art. 19 del T.U. sugli enti locali. Vengono inoltre operate alcune modifiche di coordinamento interno della formulazione delle norme e viene inserito un ultimo periodo per precisare che anche in caso di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale;

il comma 37 riproduce il comma 2-quinquies senza apportarvi modifiche, salvo l’implicita estensione delle disposizioni anche ai consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, in conseguenza delle modifiche apportate ai commi precedenti;

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il comma 39 modifica l’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), del testo A, precisando che la variazione del parametro di remunerazione del conto disponibilità del tesoro ivi prevista si applichi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia, volto a stabilire le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti;

il comma 63 modifica il comma 6-quater dell’articolo 31 del testo A, che autorizza il Ministero degli affari esteri a procedere, per gli anni 2008 e 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, al fine di assicurare l’adempimento degli impegni conseguenti alla partecipazione ai fori internazionali. Rispetto al testo A: - si prevede un limite massimo di spesa di 1,5 milioni per il 2008 e di 3 milioni di euro a

decorrere dal 2009, a valere sul Fondo previsto dal comma 527 della legge finanziaria per il 2007 per assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche non interessate al processo di stabilizzazione (mentre il testo della V Commissione Bilancio prevede che le assunzioni avvengano nell’ambito del contingente di cui al comma 526 della stessa legge finanziaria 2007, relativo alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni);

- viene inserita la precisazione secondo cui l’autorizzazione recata dal comma in esame è connessa in particolare agli impegni derivanti dall’esercizio della presidenza italiana del G8, mentre viene soppressa la previsione secondo cui l’autorizzazione alle assunzioni riguarda anche il personale in regime di diritto pubblico;

introduce il comma 69, il quale autorizza, per ciascuna delle annualità 2008-2010: a) la spesa di 2 milioni quale contributo italiano al Fondo fiduciario (Trust Fund) della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo); b) la spesa di 67.000 euro quale contributo al Segretariato esecutivo dell’INCE (Iniziativa Centro-europea). Il comma trova una sua unitarietà nel riferimento all’INCE (iniziativa Centro-europea), poiché il Trust Fund della BERS deve intendersi quale Fondo fiduciario dell’INCE amministrato dalla BERS stessa;

introduce i commi 89 e 90, i quali, novellando il T.U. delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 2001), recano nuovi criteri per il calcolo dell’indennità di esproprio e del risarcimento del danno nel caso di occupazione acquisitiva, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. In particolare, alla lettera a), vengono sostituiti i primi due commi dell’art. 37 del testo unico. Il nuovo comma 1, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione di un'area edificabile, fa riferimento alla misura del valore venale del bene e stabilisce la riduzione del 25% quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale. Il nuovo comma 2 dispone, invece, un aumento del 10% dell’indennità nel caso in cui sia stato concluso l'accordo di cessione oppure l’accordo di cessione non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. Le modifiche recate dalle lettere b), c) e d) del comma 1 sono consequenziali dalla novella all’articolo 37 recata dalla lettera a). In particolare, la lettera b) novella l’articolo 45, comma 2, lettera a) del testo unico, al fine di prevedere che il corrispettivo dell’atto di cessione è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l’incremento del 10% di cui al comma 2 e di eliminare il riferimento alla riduzione del 40%, espunto dal nuovo testo dell’articolo 37. Le lettere c) e d) novellano rispettivamente l’art. 20, comma 14, secondo periodo, e l’art. 22, comma 3, del testo unico, al fine di eliminare i riferimenti ai precedenti criteri di calcolo. La lettera e), attraverso una novella all’articolo 55, comma 1, interviene

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sui criteri per il calcolo del risarcimento del danno nel caso di occupazione appropriativa antecedente al 30 settembre 1996, stabilendo che esso venga liquidato in misura pari al valore venale del bene. Il successivo comma 90 reca la disciplina transitoria, prevedendo in particolare che le nuove disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’art. 37 e dal nuovo comma 2, lettera a), dell’art. 45 del testo unico, trovino applicazione rispetto a tutti i procedimenti espropriativi in corso, con esclusione dei casi in cui l’indennità di esproprio sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile;

introduce i commi da 92 a 96, che recano disposizioni sui dirigenti generali di pubblica sicurezza, in relazione alla soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato (cui erano preposti i citati dirigenti di livello B), disposta dalla legge finanziaria per il 2007. Il comma 92 sopprime la qualifica e le corrispondenti posizioni di organico di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B (pari a 9 unità), prevedendo che tali dirigenti siano inquadrati nella qualifica di prefetto, siano collocati in un ruolo ad esaurimento e abbiano la garanzia dell'impiego sino alla cessazione del servizio. Ai sensi del comma 93, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17; ai dirigenti generali con almeno quattro anni di servizio nella qualifica, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e con indennità di posizione di direttore centrale. In corrispondenza del collocamento a riposo d'ufficio dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza (attualmente 18) è incrementato fino a 9 unità (comma 94). Il comma 95 sopprime nel D.Lgs. 334/2000 (ordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) il riferimento alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B. Interviene inoltre in materia di requisiti richiesti per l’accesso alla prima qualifica del livello dirigenziale (ora espressamente fissati dal D.Lgs. 334/2000), rinviandone la definizione ad un decreto ministeriale, da emanarsi su proposta della Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato e secondo criteri di funzionalità dell’Amministrazione. Dall’attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro l’anno. Eventuali oneri aggiuntivi saranno compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti (comma 96).

il comma 97, modifica l’articolo 39 del testo A, riducendo la dotazione del Fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico nonché per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - istituito per il 2008 presso il Ministero dell'Interno - da 200 a 190 milioni di euro. La quota riservata alle necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è invece ridotta da 40 a 30 milioni;

il comma 106 modifical’articolo 41-quater, comma 1,del Testo A, sopprimendo la lettera c). Tale lettera, con una novella all’art. 6 della legge n. 206/2004, dettava norme sulle procedure da seguire per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute alle vittime del terrorismo dalla legislazione anteriore alla L. 206/2004, rimettendo a un decreto interministeriale la definizione di nuovi criteri per effettuare tale valutazione;

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il comma 133 modifical’articolo 49 del testo A, con una sola integrazione volta a rendere più puntuale un riferimento normativo: si precisa infatti che il richiamo all’art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 è circoscritto alla lettera b) del medesimo comma 78;

il comma 135 modifical’articolo 49-ter del testo A, il quale autorizza per il 2008 la spesa di 50 milioni di euro per la concessione di aiuti (nel rispetto delle condizioni e dei massimali stabiliti dalle norme comunitarie per le piccole e medie imprese) alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospora (plasmopora fungina), integrandolo con la precisazione che, per la copertura della spesa, il Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotto per un importo di 150 milioni di euro, cioè in misura tripla rispetto all’importo degli aiuti da erogare, in conformità ai criteri adottati dalla Ragioneria dello Stato per l’utilizzo del predetto Fondo;

il comma 139 modifica il comma 3-bis dell’articolo 50 del testo A, in materia di incentivazione all’uso delle fonti energetiche rinnovabili, confermando per il 2009 l’elevazione della quota minima di biocarburanti da immettere al consumo dal 2 al 3% di tutto il carburante (benzina e gasolio) immesso al consumo nell’anno solare precedente, ed è soppresso l’inciso iniziale, di non agevole interpretazione, che collocava tale elevazione “nell’ambito” del contingente di 250.000 tonnellate annue di biodiesel che beneficia della riduzione delle accise;

introduce il comma 191, il quale, novellando l’articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del DL. n.81/07 - che dispone circa l’utilizzo delle risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'areache risultino disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni - specifica che le richieste di rimodulazione delle risorse, per i patti territoriali e ai contratti d'area in essere alla data del 31 dicembre 2007, possano essere presentate entro il 31 dicembre 2008 (in luogo dei 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria);

introduce il comma 192, che novella l'articolo 23 del decreto legge n. 159/07, prevedendo l’autorizzazione di spesa ivi prevista per l’area di Erzelli nel comune di Genova sia destinata alle “opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca ed attività industriali” in luogo che a generiche opere di infrastrutturazione del medesimo polo di ricerca;

introduce i commi da 193 a 197 (espunti dal testo a seguito del vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera), ai sensi dei quali le funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia S.p.a.) in materia di auto-impiego e auto-imprenditorialità (di cui al D.lgs. n. 185/2000), sono esercitate dalle Regioni fino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali in materia. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio di tali funzioni, si prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato-regioni, siano definiti, tra l’altro, le modalità, i termini e le procedure per il subentro delle Regioni, da completare gradualmente entro il 31 dicembre 2010, nella gestione delle attività e delle competenze e per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché la data a partire dalla quale la citata Agenzia non può più svolgere l'attività di selezione e concessione di nuove agevolazioni in relazione alle suddette funzioni, ma solo quella di gestione dei rapporti attivi e passivi in essere. Si dispone, inoltre, che le Regioni subentrate nelle funzioni della predetta Agenzia possano affidare i compiti di cui all'articolo 23 del

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citato D.lgs n. 185 alle società regionali acquisite in attuazione dell'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria per il 2007; tali società regionali, fino al subentro delle Regioni nell'esercizio delle funzioni dell'Agenzia, continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia medesima vigenti all'atto del loro trasferimento alle Regioni. Ai sensi del comma 195, il Fondo per le aree sottoutilizzate - a valere sulle risorse assegnate ai programmi di interesse strategico nazionale nell'ambito della programmazione unitaria per il periodo 2007-2013, nonché su quelle relative alle agevolazioni erogate dalla Agenzia ai sensi del predetto decreto legislativo n. 185 che si rendono disponibili per il rimborso dei mutui da parte dei beneficiari o per economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse - cofinanzia, per una quota non superiore al cinquanta per cento, i progetti regionali in materia di auto-imprenditorialità e auto-impiego riconducibili alla priorità «Competitività dei sistemi produttivi e occupazione» del Quadro strategico nazionale 2007-2013; la quota di cofinanziamento può essere elevata fino al 60 per cento allorquando le Regioni provvedono all'attuazione di tali progetti avvalendosi delle società regionali già controllate dalla citata Agenzia e ad esse stesse trasferite, ovvero, in caso di avvenuta liquidazione delle medesime società, avvalendosi del rispettivo ramo d'azienda trasferito. Le percentuali di cofinanziamento sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il Fondo per le aree sottoutilizzate - a valere sulle medesime risorse - finanzia altresì una misura per lo sviluppo di nuova imprenditorialità e la creazione di imprese basate su attività di ricerca e di innovazione, i cui i beneficiari, progetti finanziabili, criteri e modalità per la concessione sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato- regioni, mentre alla Agenzia è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti;

il comma 202 modificail comma 2 dell’articolo 60-ter del testo A, prevedendo che lo svolgimento dell’attività di verifica delle dinamiche di variazioni dei prezzi da parte degli “uffici prezzi” delle camere di commercio (di cui al comma 201) “può essere” disciplinato (e non “é disciplinato”: il ricorso alla convenzione si intende pertanto come facoltativo) da convenzioni non onerose (stipulate tra le camere di commercio, i comuni, gli altri enti interessati e l’Ufficio territoriale di Governo). Si prevede, infine, che l’attività di rilevazione, definita dalle suddette convenzioni, riguardi non solo i prezzi ma anche le tariffe;

il comma 204 modifica il comma 4 dell’articolo 60-ter del testo A, concernente l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Con la modifica introdotta si precisa che le camere di commercio gestiscono il “Portale delle imprese” - di cui il Garante si avvale per rendere note in forma telematica le informazioni provenienti da diverse fonti sulle dinamiche e su eventuali anomalie dei prezzi - nell’ambito delle proprie risorse;

il comma 206 modifica l’articolo 60-ter, comma 6, sopprimendo il riferimento alla “legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori”, in quanto trattasi di uno strumento normativo non vigente nell’ordinamento;

introduce il comma 230 cheaumenta di 30 milioni di euro per l’anno 2008 lo stanziamento per il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, in relazione agli interventi di protezione ambientale e sicurezza della circolazione previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999;

Introduce il comma 231, che assegna la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 al Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto

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di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall’articolo 1, comma 108, delle legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

introduce il comma 232, che conferma a regime, per le imprese che intendono svolgere l’attività di autotrasporto per conto di terzi, l’onere di dimostrare di avere acquisito per cessione d’azienda imprese di autotrasporto ovvero l’intero parco dei veicoli di altra impresa che cessi l’attività. La disposizione è intesa a circoscrivere il numero delle imprese destinate ad operare sul mercato in quanto ad ogni nuova impresa dovrà corrispondere la cessazione di un’altra esistente;

il comma 239, recante disposizioni sostanzialmente identiche al comma 232, è stato espunto dal testo a seguito del vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera;

il comma 242 modificail comma 10 dell’articolo 62 del testo A, con riferimento alle risorse dell’ENAC da destinare alle finalità indicate dalla norma, individua gli importi massimi da destinare alle diverse finalità e specifica che gli interventi in favore dell’Isola d’Elba sono diretti ad assicurare la continuità territoriale della stessa;

il comma 261 modifical’articolo 62-ter del testo A, stabilendo che il contributo di 10 milioni di euro da tale ultimo articolo autorizzato per la progettazione e l’avvio della metropolitana di Firenze è invece destinato alla realizzazione della tramvia di tale città;

il comma 278 modificail comma 1 dell’articolo 66-bis del testo A, sopprimendo la disposizione che prevedeva che le rate di ammortamento di capitale investito per la realizzazione degli impianti sportivi funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso, ed i relativi interessi, siano corrisposti agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;

il comma 286 modifica le disposizioni contenute nel comma 6 dell’articolo 67 del testo A relative al programma di riqualificazione del patrimonio sanitario pubblico.

Le novità apportate dal comma 286 riguardano, in particolare, l’indicazione puntuale delle risorse vincolate alla realizzazione di alcune specifiche finalità del citato programma (100 milioni di euro per le unità di risveglio dal coma; 7 milioni di euro per unità di terapia intensiva neonatale e 3 milioni di euro per gli screening neonatali).

Inoltre, la norma stabilisce che la quota di riserva già prevista per le cure palliative dalla legge finanziaria per il 2007 è incrementata di 50 milioni di euro.

Nella sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni, deve essere data priorità alla realizzazione di strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali;

il comma 297 modifica, sostituendolo integralmente, l’articolo 68-bis del testo A, autorizzando un contributo quindicennale a decorrere dall’anno 2008 di 4 milioni di euro nell’ambito degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992. Per la prosecuzione di tali interventi il testo approvato dalla V Commissione, al comma 1, incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse di cui all’articolo 1, comma 944, legge finanziaria 2007, mentre, al comma 2, reca un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008, indicando la specifica finalità della prevenzione dell’inquinamento e del risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia;

introduce il comma 299 (espunto dal testo a seguito del vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera), che autorizzava la spesa di 15 milioni di euro per il 2008 al fine di dare esecuzione alle intese del vertice intergovernativo italo-russo, con il quale è stata sancita la volontà di trasferire i diritti di proprietà della Chiesa ortodossa di bari al governo della Federazione russa;

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il comma 308 modifica l’articolo 72, comma 1, del testo A, recante l’inserimento di una quota di riserva per le opere cinematografiche di espressione originale italiana, aggiungendo due nuove disposizioni ed alcune modifiche al testo dell’articolo 72. Segnatamente, il comma 308 inserisce le seguenti disposizioni: - la soppressione, al comma 1 dell’articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione,

adottato con D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, delle parole “e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi 5 anni”. Ciò significa che tale requisito non è più richiesto ai fini della individuazione delle quote di riserva delle opere europee;

- l’introduzione in coda al comma 2 del medesimo articolo 44 di un nuovo periodo, in base al quale i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana sono definiti con decreto del Ministro della comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria. Per quanto concerne le ulteriori modifiche all’articolo 72, esse riguardano esclusivamente

il comma 3 dell’articolo 44 del testo unico della radiotelevisione e prevedono che: - la riserva in ordine alla programmazione delle opere europee non interessa più

esclusivamente i produttori indipendenti, bensì tutte le opere europee realizzate negli ultimi cinque anni;

- la riserva in ordine agli introiti che devono essere destinati al finanziamento delle opere europee deve avere riguardo esclusivamente a quelle realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni;

- l’Autorità è chiamata a definire con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe rispetto agli obblighi introdotti dall’applicazione del suddetto comma. Tale ultima disposizione è stata espunta dal testo a seguito del vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera;

- un regolamento dell’Autorità è chiamato a stabilire i criteri per assicurare il rispetto degli obblighi di riserva introdotti per i programmi in pay-per-view;

- esclusivamente con riguardo all’obbligo da parte delle emittenti televisive di riservare una sottoquota del 20 per cento alle opere italiane, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi (originariamente tale periodo riguardava anche la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo);

il comma 341 modifica l’articolo 80-ter del testo A, confermando il testo della novella recata all’articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007 (relativo all’istituzione del fondo di solidarietà per il finanziamento di progetti ed interventi atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche), nonché del nuovo comma 1284-ter (relativo alle risorse destinate ad alimentare tale fondo, nonché il nuovo fondo di cui all’articolo 1284-ter). Il comma modifica invece il testo del nuovo comma 1284-bis (istitutivo del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli urbanizzati), precisando che tale fondo è alimentato dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Nel testo A, per i medesimi anni, si individuava invece direttamente in tale importo la dotazione del fondo;

il comma 344 modificail comma 1 dell’articolo 81-bis del testo A, che autorizza gli Enti parco nazionali ad incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo di 120 unità di personale. In particolare, rispetto al testo precedente, viene precisato che tale limite massimo deve essere ripartito tra tutti gli Enti parco nazionali.

il comma 363 modifica il comma 6-bis dell’articolo 48 del testo A recante autorizzazione alla erogazione di un contributo di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 1,5

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milioni di euro per il 2010 per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo alimentare, con sede in Foggia. Poiché attualmente è già operativo presso il Ministero della salute il “Comitato nazionale per la sicurezza alimentare”, istituito con l’Intesa Stato-Regioni del 17 giugno 2004 ed attualmente disciplinato dal Decreto interministeriale n. 231 del 4 ottobre 2007, la nuova redazione della norma attribuisce in primo luogo al detto Comitato la nuova denominazione di “Autorità nazionale per la sicurezza alimentare”. Si precisa poi che: - l’Autorità si avvale di una sede referente nella città di Foggia; - restano ferme la collocazione dell’Autorità presso il Ministero della salute e le altre

disposizioni del citato decreto interministeriale n. 231/2007, in quanto compatibili; - il contributo finanziario (confermato nell’importo di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008

e 2009 e di 1,5 milioni di euro per il 2010) verrà erogato in favore del Ministero della salute, “per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento della sede di Foggia”;

il comma 365 modifica la disciplina dettata dall’articolo 82-bis, comma 2, del testo A, precisando che il personale che può essere comandato o distaccato presso la nuova Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è personale dipendente dal Ministero della salute e da altre pubbliche amministrazioni;

il comma 378 modifica il comma 1 dell’articolo 85-bis del testo A, riferendo la novella ivi contenuta alla legge n. 281 del 1991 (in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), anziché all’articolo 1, comma 829, della legge finanziaria per il 2007;

il comma 433 modifica l’articolo 94, comma 15-bis, del testo A, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un fondo per il concorso dello Stato al funzionamento dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni, dotandolo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, specificando unicamente che il contributo riguarda le spese per il personale di ruolo dei licei linguistici;

il comma 451 modifica l’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 (convertito dalla legge n. 222 del 2007), che prevede il rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II” con le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La novella – in attuazione dell’impegno contenuto nella risoluzione 8-00103 approvata nella seduta dell’VIII Commissione dell’11 dicembre scorso – è volta a prevedere che siano destinate alla finalità indicata non, come nel testo originario, le risorse “non impegnate” alla data del 31 dicembre 2007, bensì quelle alla medesima data “non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma” relativi alla localizzazione degli interventi;

introduce il comma 477 che modifica l’articolo 1, comma 1258, della legge finanziaria per il 2007, precisando che la legge finanziaria determina la dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza esclusivamente per la parte delle risorse destinate ai comuni di cui alla legge n. 285 del 1997 (si tratta dei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari);

introduce i commi 478-480 che recano disposizioni volte ad assicurare, in sede di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, un’anticipazione annuale delle risorse destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e alle province autonome, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivi disponibili per l’anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Il citato anticipo è

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assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell’anno precedente.

il comma 481 modifical’articolo 105-bis del testo A, prevede che il decreto destinato a stabilire le modalità di funzionamento del Fondo per la mobilità dei disabili dovrà essere emanato di concerto anche con il Ministro della solidarietà sociale;

il comma 495 modificail comma 1 dell’articolo 106 del testo A, ripristinando il testo del ddl originario e quindi prevedendo che, a decorrere dal 2008, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili, mentre il testo approvato dalla V Commissione Bilancio (fermo restando il limite del 7% dei fondi disponibili) prevedeva la possibilità anche di investimenti immobiliari in forma diretta o tramite l’erogazione di mutui, purché tramite approvazione dei Ministeri vigilanti.

Contestualmente, viene soppresso il comma 2-bis del medesimo articolo 106, che disponeva che le norme limitative degli investimenti immobiliari di cui al comma 1 non si applicano agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città metropolitane;

il comma 550 modifica l’articolo 121, comma 5, lettera a) del testo A, disponendo che il credito d'imposta per incentivare l’occupazione ivi previsto spetti altresì a condizione che i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

il comma 554 modifica l’articolo 121, comma 9, del testo A, disponendo checon decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le disposizioni di attuazione delle disposizioni concernenti il credito d'imposta per incentivare l’occupazione anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di 200 milioni di euro ivi previsto;

introduce il comma 561 (espunto dal testo a seguito del vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera),il quale disponeva che il Dipartimento della Funzione Pubblica debba effettuare le attività di monitoraggio e coordinamento connesse alle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui ai commi da 556 a 560 (ex commi da 10-bis a 10-sexies dell’articolo 121 del testo A), predisponendo una relazione annuale al Parlamento; a tal fine il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato ad avvalersi di 20 unità di personale di altre pubbliche amministrazioni statali in posizione di comando.

il comma 593 modifica il comma 9 dell’articolo 126-bis del testo A, precisando che le modalità e i tempi per l’utilizzazione delle risorse stanziate per il potenziamento del Sistema pubblico di connettività e per l’informatizzazione della normativa vigente (10,5 mln. di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010) sono definiti restando ferma la destinazione di una quota di esse (0,5 mln. di euro) per la finalità di cui al comma 592 (attività di informatizzazione della normativa vigente);

il comma 599 modifica l’articolo 128, comma 4, del testo A, disponendo l’obbligo di utilizzo dei servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP) per le amministrazioni centrali e periferiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z) del codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005), ossia le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ed universitarie – che nella formulazione precedente erano invece state escluse dall’ambito applicativo della norma - le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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Rispetto alla precedente formulazione, il comma, oltre al estendere l’ambito soggettivo di applicazione del citato obbligo, specifica che le suddette amministrazioni sono tenute ad utilizzare i servizi Voip nei limiti dei parametri di prezzo-qualità stabiliti dalle convenzioni quadro Consip come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (di cui all’articolo art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge finanziaria 2007);

il comma 611 modifica l’articolo 129, comma 1 del testo A specificando, alla lettera c), che i magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo;

il comma 612 modifica l’articolo 129, comma 2 del testo A, concernente la composizione del Consiglio della magistratura militare,riducendone i membri da 5 a 4 (in luogo che da 5 a 3);

il comma 613 modifica l’articolo 129, comma 3 del testo A, modificando il termine, 1° luglio anziché 1° maggio 2008, relativo ai procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi che debbono essere trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti;

il comma 614-615 modificano l’articolo 129, comma 4 del testo A, rideterminando il ruolo organico della magistratura ordinaria in 10.151 unità (anziché 10.154 unità). A tale ruolo transitano infatti i magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lett. b). Si prevede, inoltre, che tale passaggio avverrà nell'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari, in ruolo alla data del 28 settembre 2008, mentre ai magistrati fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 viene riconosciuta la facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo. Per effetto della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, le piante organiche degli uffici giudiziari militari saranno rideterminate entro il 28 febbraio 2008;

il comma 616 modifical’articolo 129, comma 5 del testo A, prevedendo che l’ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti, invece che uno. Si prevede inoltre che il procuratore generale militare sia scelto fra magistrati che hanno esercitato per almeno 4 anni funzioni giudicanti o requirenti di primo e secondo grado o funzioni requirenti di legittimità. Il comma 617 modificaconseguentemente l’articolo 129, comma 6 del testo A, al fine di adeguare la disciplina in materia di quorum per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio;

introduce il comma 632 che dispone che il fabbisogno di personale e le connesse risorse economiche del CNIPA sono determinate nell’ambito di un piano triennale relativo agli obiettivi, alle attività e ai risultati attesi aggiornato con cadenza annuale, nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione del CNIPA stesso.

L’emendamento 23.1000 del Governo non riproduce, infine, le seguenti disposizioni contenute nel testo A approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:

il comma 4-bis dell’articolo 29, che recava l’abrogazione dell’articolo 7 del D.L. n.

61/2007 che ha introdotto una disciplina derogatoria, rispetto a quella prevista dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), relativa alla tariffa rifiuti nella regione Campania;

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il comma 2 dell’articolo 41-ter che estendeva alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, le elargizioni che l’art. 3 della L. 206/2004 prevede a favore delle vittime del terrorismo. Si tratta, in particolare dei seguenti benefici: - l’attribuzione a coloro che abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità

per atti di terrorismo e ai loro familiari, anche superstiti, di un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi ai fini dell’aumento dell’anzianità pensionistica maturata, della misura del trattamento pensionistico, del trattamento di fine rapporto e degli analoghi trattamenti; per i familiari il beneficio è limitato al coniuge, ai figli, anche se maggiorenni, e – in loro mancanza – ai genitori;

- la corresponsione di un’indennità a favore dei lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto;

- l’esenzione dall’IRPEF per le pensioni maturate grazie all’aumento figurativo; il comma 3-sexies dell’articolo 42 che autorizzava un contributo di 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la realizzazione di interventi urgenti per le infrastrutture, di ristoro dei danni e volti alla riduzione del rischio idrogeologico nei territori della provincia di Teramo colpiti dai gravi fenomeni atmosferici nei giorni 6 e 7 ottobre 2007;

i commi 3-undecies e 3-duodecies,dell’articolo 42, che modificavano rispettivamente i commi 7 e 8 dell’articolo 41 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003), recanti norme in materia di trattamento straordinario d’integrazione salariale in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Le modifiche riguardavano sostanzialmente l’entità del trattamento in oggetto, il periodo temporale di applicazione del medesimo trattamento, il limite massimo di unità lavorative che ne possono fruire;

il comma 3-quater dell’articolo 50, relativo alla estensione della riduzione dell’accisa, prevista per un contingente di 250 mila tonnellate di biodiesel usato “tal quale o in miscela con il gasolio”, anche al biodiesel miscelato “con oli combustibili”;

l’articolo 88-bis, che prevedeva che, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria pubblica fissati dalla legge finanziaria per il 2007, fossero praticati specifici sconti in favore del Servizio sanitario nazionale sul prezzo delle forniture dei dispositivi medici. Si prevedeva, inoltre, che i prezzi di riferimento dei dispositivi medici fissati in attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera v), della legge finanziaria per il 2007 si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2009 e che il Ministro della salute, entro il 31 gennaio 2008, avviasse un confronto con le associazioni industriali del settore;

il comma 2-bis dell’articolo 106,che precisava che le norme limitative relative agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali previste al comma 1 del medesimo articolo non si applicano agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città metropolitane.

L’articolo 3 (emendamento 135.1000 Governo), chesostituisce l’articolo 135, sopprimendo

conseguentemente gli articoli da 136 a 151 del testo A, reca le seguenti modifiche:

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il comma 8 modifica l’articolo 136, comma 6 del testo A, incrementandoda 100 a 380 milioni di euro per l’anno 2009 l’autorizzazione di spesa ivi prevista per il 5 per mille dell’imposta sul reddito;

introduce i commi 9, 10 e 11 che prevedono lo stanziamento di 500.000 euro per l’erogazione dei contributi del cinque per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007, utilizzando la quota - pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti - che la legge finanziaria 2007 (art 1, comma 1235 della l. n. 296/2006) destina all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille. Il comma 11 autorizza il Ministero della solidarietà sociale, per lo svolgimento dell’attività di erogazione dei contributi, a stipulare apposite convezioni con un intermediario finanziario;

il comma 44 modifical’articolo 144, comma 2 del testo A, ripristinando il testo nella formulazione approvata dal Senato. Si eliminano, pertanto, le disposizioni che attribuivano carattere transitorio al tetto posto al “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con determinate amministrazioni pubbliche;

il comma 47 modificailcomma 4 dell’articolo 144 del testo A, ripristinando il testo approvato dal Senato. È quindi prevista, in primo luogo, l’esclusione dall’applicazione del limite massimo ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Per gli “incarichi, mandati e cariche” e i rapporti di lavoro di natura non privatistica in corso alla medesima data, il superamento del limite comporta un “rientro” graduale, mediante una decurtazione annuale del 25 per cento della parte eccedente, fino al raggiungimento del limite. Nel caso in cui l’eccedenza derivi dal cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione opera a partire da quello conferito per ultimo;

introduce il comma 51-bis disponendo che il Presidente del Consiglio riferisca alle Camere entro il 30 settembre 2008 sull’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51, concernenti i limiti massimi degli emolumenti spettanti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con determinate amministrazioni pubbliche;

il comma 59 modifica il comma 17-bis dell‘articolo 144 del testo A, rispetto al quale precisa che l’attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia comunicata al Parlamento non solo nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria delle Regioni, di cui all’art. 3, co. 6, della L. 20/1994, ma anche nella Relazione sui risultati dell’esame della gestione finanziaria e dell’attività degli enti locali, di cui all’art. 13 del D.L. 786/1981. Fatta salva tale comunicazione, le sezioni regionali delle Corte dei Conti, riferiscono esclusivamente ai consigli degli enti controllati sull’esito delle verifiche effettuate sulla sana gestione finanziaria degli enti territoriali e sul funzionamento dei controlli interni.

il comma 66 modifica l’articolo 144-bis, comma 1 del testo A, prevedendo che l’atto di indirizzo mediante il quale il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a proseguire ed aggiornare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, sia adottato, “sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione”.

il comma 68 modifica l’articolo 144-bis, comma 3, ultimo periodo, del testo A, prevedendo che il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperino - nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa - oltre che con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e con il Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,

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anche “con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

il comma 71 modifica l’articolo 144-bis, comma 6, del testo A, escludendo gli altri organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione dalle rilevazioni statistiche previste nell’ambito della nuova sezione del Programma statistico nazionale, che rimane riferita alle statistiche sulle pubbliche amministrazioni, sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Il comma modifica inoltre l’ambito oggettivo di rilevazione dei dati della suddetta sezione;

il comma 78 modificail comma 3 dell’articolo 145 del testo A, volto a riformulare l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001 in materia di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. Rispetto al testo A, al citato articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, al comma 1, laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi, viene precisato che sono fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali;

il comma 85 modificail comma 1 dell’articolo 146 del testo A, disponendo che possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008, in deroga al “blocco del turn over” disposto dalla legge finanziaria 2005, anche le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni autorizzate per l’anno 2007 ai sensi dei commi 518, 520 e 528 della legge finanziaria 2007;

il comma 87 modifica il comma 3 dell’articolo 146 del testo A, precisando che le risorse per sono poste a valere sulle disponibilità del Fondo previsto dall’articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007;

il comma 88 modificail comma 4 dell’articolo 146 del testo A, autorizzando la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, per il 2008, ad effettuare assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari 80 milioni di euro per il 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2009 (rispetto ai 50 milioni di euro per il 2008, 120 milioni di euro per il 2009 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2010 previsti dal testo A);

il comma 93 modifica il comma 7 dell’articolo 146 del testo A, con riferimento alla predisposizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, di piani per la progressiva stabilizzazione di determinate tipologie di personale precario non dirigenziale (lavoratori subordinati a tempo determinato e collaboratori coordinati e continuativi);viene precisato che sono comunque fatte salve le eventuali intese già stipulate antecedentemente all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 ai sensi dei commi 558 e 565 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, relativi rispettivamente alla stabilizzazione del personale precario delle regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno e ai vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale; viene inoltre precisato che è comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione relative ai collaboratori coordinati e continuativi anche il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nell’università;

introduce il comma 94, il quale dispone che, anche in connessione alle procedure di stabilizzazione previste dal comma 93, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo deter-minato sulla base delle procedure selettive previste dai commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007 (che prevedevano, per i collaboratori coordinati e continuativi, una riserva del 60% dei posti programmati

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nell’ambito delle procedure selettive per assunzioni a tempo determinato effettuate dalle pubbliche amministrazioni);

il comma 96 modificail comma 9 dell’articolo 146 del testo A, incrementando (al fine delle procedure di stabilizzazione di cui ai commi da 5 e 8) di 20 milioni di euro il “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, istituito dall’art. 1, comma 417, della legge finanziaria 2007, a decorrere dal 2008 (mentre il testo A dispone il medesimo incremento per ciascun anno del triennio 2008-2010);

il comma 106 modifica il comma 19 dell’articolo 146 del testo A, inserendo anche il riferimento al profilo professionale dei calcografi nell’ambito delle 400 unità di personale per le quali si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga alle vigenti norme limitative delle assunzioni, a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie;

introduce il comma 127 che prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, di coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, le vacanze di organico di tali uffici ricorrendo alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte a una disciplina limitativa delle assunzioni; si dispone inoltre che le procedure di mobilità sono attivate, qualora possibile, sulla base di convenzioni con le altre pubbliche amministrazioni in modo da facilitare l’individuazione del personale da trasferire e che la sottoscrizione della convenzione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs. 165 del 2001;

introduce il comma 135 che stanzia 10 milioni di euro per l’anno 2008 destinati all’attuazione del patto per il soccorso pubblico, da stipulare tra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

introduce il comma 146 il quale dispone che in sede di rinnovo contrattuale relativo al personale della scuola per il biennio economico 2008-2009, deve essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della L. 124 del 1999,

il comma 150 modifica l’articolo 150 comma 2, del testo A, prevedendo anche per il 2008 una riduzione lineare - per un importo pari a 190 milioni di euro - delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C, nonché un incremento della riduzione delle medesime dotazioni da 73, 863 milioni a 190 milioni per il 2009 e da 73, 911 milioni a 320 milioni per l'anno 2010;

il comma 156 modifica l’articolo 150, comma 7-bis del testo A, riducendo ulteriormente la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 40 milioni per il 2008 e introducendo una riduzione di 280 milioni di euro per il 2009;

il comma 163 modifical’articolo 151, comma 4 del testo A, relativo all’entrata in vigore stabilendo che le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 2, concernenti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte degli enti locali per l’estinzione anticipata dei prestiti, nonché quelle di cui al comma 36 del presente articolo 3, recanti la rideterminazione da 7 a 3 anni del termine di perenzione amministrativa dei residui propri di conto capitale, entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge, in luogo della ordinaria data di entrata in vigore, il 1° gennaio 2008.

L’emendamento 135.1000 del Governo non riproduce, infine, le seguenti disposizioni

contenute nel testo approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:

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i commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 144. Il comma 3-ter prevedeva, in particolare, che

entro il 31 luglio 2008 fossero definiti con D.P.C.M. i limiti massimi degli emolumenti corrisposti da parte degli organismi pubblici interessati dalla fissazione dei tetti al trattamento economico, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi o altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. Il decreto è adottato (previo parere parlamentare) sulla base dei criteri elencati. Il comma 3-quater disponeva che per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, il trattamento economico restasse definito dai rispettivi ordinamenti, salva l’applicazione di un limite agli eventuali compensi per lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l’amministrazione di appartenenza;

il comma 9 dell’articolo 144-bis, il quale prevedeva che, in via transitoria, debba considerarsi violazione dell’obbligo di risposta alla richiesta di dati da parte dell’ISTAT, a fini dell’applicazione delle relative sanzioni amministrative, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti;

il comma 23 dell’articolo 146 che, al fine di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia, disponeva il differimento al 1° gennaio 2010 dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 della legge finanziaria 2007 in materia di ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze.

Raffronto tra il testo della Commissione bilancio e i maxi emendamenti del Governo

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TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

Art. 1. (Risultati differenziali del

bilancio dello Stato).

1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

3. Non modificato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo

4. Non modificato.

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TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 2. (Riduzione della pressione fiscale).

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

5. Non modificato.

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Vedi art. 2, co. 25-ter a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. La deliberazione di cui al comma 1,

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TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.”;

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in

7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in

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TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione..

4. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

9. Non modificato.

a) al comma 1 è premesso il seguente: «01. Ai soggetti titolari di contratti di

locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la

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TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

10. Non modificato.

6. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

11. Non modificato.

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Se alla formazione del reddito

complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in

12. Non modificato.

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27

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

corso al 31 dicembre 2007. 8. All'articolo 11 del citato testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

13. Non modificato.

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

14. Non modificato.

10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

15. Non modificato.

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In presenza di almeno quattro figli a

carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

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28

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

16. Non modificato.

12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

17. Non modificato.

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

12-bis. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di video sorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

Vedi co. 229. Non modificato.

12-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 12-bis, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non

Vedi co. 230. Non modificato.

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29

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 12-bis spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

Vedi co. 231. Non modificato.

12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater.

Vedi co. 232. Non modificato.

12-sexies. L'agevolazione di cui ai commi da 12-bis a 12-quater, fermo restando il limite di cui al comma 12-bis, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

Vedi co. 233. Non modificato.

13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.

18. Non modificato.

14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

19. Non modificato.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 15-bis.

20. Non modificato.

15-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 15 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

21. Non modificato.

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30

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui all'ultimo periodo del comma 15.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Non modificato.

17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:

23. Non modificato.

Tabella 3

(art. 1. comma 345) Zona

climat. Strutt. opache verticali

Strutture opache orizzontali

Finest. compr. infissi

Coper. Pavim. A 0,72 0,42 0,74 5,0 B 0,54 0,42 0,55 3,6 C 0,46 0,42 0,49 3,0 D 0,40 0,35 0,41 2,8 E 0,37 0,32 0,38 2,5 F 0,35 0,31 0,36 2,2

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31

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

18. Ai fini di quanto disposto al comma 15: 24. Non modificato. a) i valori limite di fabbisogno di energia

primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».

25. Non modificato.

20. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

26. Non modificato.

21. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

27. Non modificato.

22. Le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 28. Non modificato.

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32

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

21 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

23. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

29. Non modificato.

«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

24. Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.

30. Non modificato.

25. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite

31. Non modificato.

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33

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

le seguenti: «e del coniuge». 25-bis. Al primo comma dell'articolo 15 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,».

32. Non modificato.

25-ter. La deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Vedi co. 6. lettera a)

Art. 3. (Razionalizzazione della disciplina

in materia di IRES e di IVA).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

33. Non modificato.

a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»;

b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: «Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli

interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i

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TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

ricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non

deducibile ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15»;

c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati; d) all'articolo 66, comma 3, la parola:

«96,» è soppressa;

e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi»;

g) all'articolo 84, comma 1: 1) il secondo periodo è soppresso; 2) al quarto periodo, le parole: «non

dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»;

h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;

i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente: «Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli

interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio;

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TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e

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TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale»;

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»;

l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati; m) all'articolo 101, il comma 6 è

sostituito dal seguente:

«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite»;

n) all'articolo 102: 1) il comma 3 è abrogato; 2) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Per i beni concessi in locazione

finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote

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37

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;

o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;

p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;

q) all'articolo 109: 1) al comma 4, lettera b), le parole da:

«Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;

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38

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

3) il comma 6 è abrogato; r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la

parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente: «Art. 122. - (Obblighi della società o ente

controllante). - 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi»;

t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

t-bis) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»;

u) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»;

u) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; v) dopo l'articolo 139 è inserito il

seguente: z) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate). - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138»;

z) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in

aa) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in

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39

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96». avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere

a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), t-bis) e z), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 1, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 1, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1o gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico, e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 1, lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle

34. Non modificato.

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40

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 1, lettera q), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti princìpi contabili. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera u) del comma 1, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

3. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a

35. Non modificato.

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41

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, nelle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

36. Non modificato.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dell’appli-cazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quello stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per

37. Non modificato.

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42

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

38. Non modificato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

39. Non modificato.

7. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

40. Non modificato.

8. L'opzione prevista dal comma 7 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 7 e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al

41. Non modificato.

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43

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

42. Non modificato.

10. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1o gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

43. Non modificato.

11. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme

44. Non modificato.

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44

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

12. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 11, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Non modificato.

13. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

46. Non modificato.

a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

c) all'articolo 175: 1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e

le parole: «all'azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati; 3) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

d) all'articolo 176: 1) al comma 1, le parole: «a condizione

che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

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45

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-

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46

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

bis,»; 6) il comma 6 è abrogato. 14. Le disposizioni di cui al comma 13 si

applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 13, lettera d), numero 3),può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

47. Non modificato.

15. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la

48. Non modificato.

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47

TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

1.1000

definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

16. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.

49. Non modificato.

17. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

50. Non modificato.

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. - (Determinazione del valore della

produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del

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TESTO della Commissione

TESTO Maxi emendamento

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valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legg