C’eravamo tanto odiati ma€¦ · Paragone del M5S, Matteo Richetti del PD e i 3 senatori della...
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Dir. Resp. Adamo Bonazzi - Redazione: Roma viale E.Franceschini n. 73 - Reg.Trib. di Roma n. 214-94 del 23.05.94
C’eravamo tanto odiati ma... ecco a voi il Governo Giallo-RossoCome dalle ceneri della crisi d’agosto è nato un’altro inciucio. Incomprensibile ma indispensabile?
Dopo alcune settimane di tensione nella maggioranzagiallo-verde, l'8 agosto 2019 Matteo Salvini, Ministrodell’interno e segretario politico della Lega annuncial'intenzione di ritirare il sostegno del suo partito algoverno, sebbene appena tre giorni prima abbiaaccordato la fiducia all'esecutivo per l'approvazione delcosiddetto decreto sicurezza bis. Salvini innesca così lacrisi di governo e chiede la convocazione di elezionianticipate. Ma, contrariamente a quanto da lui auspicato,ed inspiegabilmente date le premesse in cui i soggettiinteressati si erano “tirati gli stracci” sino ad un attimoprima, in sede di consultazioni è nata una nuovamaggioranza parlamentare tra Movimento 5 Stelle,Partito Democratico e Liberi e Uguali che ha dato algoverno Conte II (chiamato dalla stampa "governo giallo-rosso" Dai colori tradizionalmente adottati dai partiti) èil sessantaseiesimo esecutivo della Repubblica Italiana,il secondo della XVIII legislatura, in carica a partire dal5 settembre 2019.
Giuseppe Conte ha ricevuto dal presidente dellaRepubblica Sergio Mattarella l'incarico di formare ilnuovo governo il 29 agosto 2019, accettandolo conriserva. Il 4 settembre 2019 il presidente incaricato hasciolto positivamente la riserva, comunicandocontestualmente la lista dei ministri e il 5 settembre ilGoverno ha prestato giuramento di fronte al Capo delloStato.Il governo ha ottenuto la fiducia della Camera deideputati il 9 settembre 2019 con 343 voti favorevoli,263 contrari e 3 astenuti (i deputati della SVP)[2]. Ilgiorno successivo ha ottenuto la fiducia del Senato con169 voti favorevoli, 133 contrari e 5 astenuti (GianluigiParagone del M5S, Matteo Richetti del PD e i 3 senatoridella SVP).Et voilà, inciucio confezionato e servito a tempo direcord, contraddizioni comprese. La nascita di un nuovo Partito proposto da Renzi ha poichiarito in parte l’arcano: serviva tempo.
n. 09/10 - 2019
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I NUOVI SOTTOSEGRETARI:
alla presidenza del Consiglio: Mario Turco (M5S), con delegaalla Programmazione economica e investimenti, e Andrea Mar-tella (Pd), con delega all'Editoria. Non risulta assegnata la de-lega ai Servizi, che dovrebbe tenere il premier Giuseppe Conte.Sottosegretari ai Rapporti con il Parlamento: Simona Malpezzi(Pd) e Gianluca Castaldi (M5S).Agli Affari europei: Laura Agea (M5S).Agli Esteri: Ivan Scalfarotto (Pd), Manlio Di Stefano (M5S) eRiccardo Merlo (Maie).All'Interno: Achille Variati (Pd) e Carlo Sibilia (M5S) Alla Giustizia: Vittorio Ferraresi (M5S) e Andrea Giorgis (Pd).Alla Difesa: Angelo Tofalo (M5S) e Giulio Calvisi (Pd).All'Economia: Pierpaolo Baretta (Pd), Alessio Villarosa (M5S) eCecilia Guerra (Leu).Al Mise: Alessandra Todde (M5S), Mirella Liuzzi (M5S), Gian-paolo Manzella (Pd) e Alessia Morani (Pd).Alle Politiche agricole: Giuseppe L'Abbate (M5S).
All'Ambiente: Roberto Morassut (Pd).Alle Infrastrutture: Roberto Traversi (M5S) e Salvatore Mar-giotta (Pd).Al Lavoro: Stanislao Di Piazza (M5S) e Francesca Puglisi (Pd).All'Istruzione: Lucia Azzolina (M5S) e Giuseppe De Cristofaro(Leu).Alla Cultura: Anna Laura Orrico (M5s) e Lorenza Bonaccorsi(Pd).Alla Salute: Sandra Zampa (Pd).
I 10 viceministri
all'Economia Antonio Misiani (Pd) e Laura Castelli (M5S); allo Sviluppo economico: Stefano Buffagni (M5S); agli Esteri Marina Sereni (Pd) e Emanuela Del Re (M5S); alle Infrastrutture: Giancarlo Cancelleri (M5S); alla Salute: Pierpaolo Sileri (M5S); all'Istruzione Anna Ascani (Pd); all'Interno: Matteo Mauri (Pd) e Vito Crimi (M5s).
L'elenco dei Viceministri e dei Sottosegretari
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Nel caso esaminato, il lavoratoreè stato licenziato poiché, dap-prima abusando dei permessi ex l.104/1992, concessi per assisterela madre invalida, e poi in co-stanza di assenza per infortunio,ha prestato attività lavorativapresso il ristorante di proprietà diun familiare. I fatti sono stati ac-certati dal datore di lavoro conl'ausilio di un'agenzia investiga-tiva.Nel dichiarare la legittimità del li-cenziamento, l'ordinanza in com-mento ha affermato due principidi diritto rilevanti.Anzitutto, l'ordinanza ha presoatto della pluralità degli addebitimossi al lavoratore, relativi: a)all'abuso del diritto ai permessi;b) allo svolgimento di attività la-vorativa in costanza di assenzaper infortunio, con conseguente
rischio di compromissione / ag-gravamento della situazione di sa-lute e ritardo nella guarigione. En-trambi gli addebiti riguardano,quindi, comportamenti di mala-fede ed inadempimento di obbli-ghi accessori derivanti dal rap-porto di lavoro, ma si tratta dicomportamenti ed addebiti di-stinti. Al riguardo, l'ordinanza haevidenziato che, quando il licen-ziamento è stato intimato in rela-zione a una pluralità di episodi ri-levanti sul piano disciplinare,ciascuno di essi, autonomamenteconsiderato, può sorreggere lagiusta causa di licenziamento.Pertanto, l'eventuale mancataprova e/o irrilevanza disciplinaredi uno dei comportamenti conte-stati non comporta l'illegittimitàdel licenziamento, se gli altri com-portamenti sono di per sé idonei
ad integrare una grave violazionedei propri obblighi, da parte dellavoratore.Ciò premesso, in relazione al casodi specie, l'ordinanza ha ritenutoche l'abuso dei permessi ex l.104/1992 integri di per sé la giu-sta causa di licenziamento, a pre-scindere dalla rilevanza discipli-nare dello svolgimento di attivitàlavorativa durante un successivoperiodo di assenza per infortunio.Ciò premesso, l'ordinanza ha rite-nuto che "il comportamento delprestatore di lavoro subordinatoche, in relazione al permesso exart. 33 l. 104/1992, si avvalgadello stesso non per l'assistenzaal familiare, bensì per attenderead altra attività lavorativa, integral'ipotesi di abuso del diritto, giac-ché tale condotta si palesa, neiconfronti del datore di lavoro,
Licenziabile il lavoratore che usa i per-messi ex L.104/1992 per scopi estraneiall'assistenza del parente invalido
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come lesiva della buona fede, pri-vandolo ingiustamente della pre-stazione lavorativa in violazionedell'affidamento riposto nel di-pendente, ed integra nei confrontidell'ente di previdenza erogatoredel trattamento economico un'in-debita percezione dell'indennitàed uno sviamento dell'interventoassistenziale".
L'ordinanza ha, quindi, sottoli-neato che la gravità dell'addebitodisciplinare di cui si discute pre-scindere dal numero delle ore delpermesso. Inoltre, pur non es-sendo necessario che il lavoratoretrascorra integralmente insiemeall'invalido tutto il periodo di du-rata del permesso, non è suffi-ciente a ritenere che tale per-
messo sia stato utilizzato per lesue proprie finalità allorché il la-voratore, durante il permesso, sisia limitato ad una fugace visita alinvalido, destinando poi la quasitotalità del tempo ad altre atti-vità che nulla hanno a che vederecon l'assistenza.(Tribunale di Foggia, ordinanza 19luglio 2019)
Con la Circolare AgID 3/2019 si avvia l’iter
per rendere il fascicolo sanitario elettronico
consultabile con l’identità digitale SPID da
un unico punto di accesso. Consultare la
propria storia sanitaria in qualsiasi momento
e da ogni parte del mondo, accedendo con
le credenziali del Sistema pubblico di iden-
tità digitale (o alla Carta nazionale dei ser-
vizi –CNS/Tessera Sanitaria) SPID. Grazie
alle novità presenti nella Circolare AgID n. 3
del 2 settembre 2019, gli assistiti potranno
effettuare un unico accesso attraverso il
portale nazionale
www.fascicolosanitario.gov.it, e consultare i
dati della propria “storia” sanitaria attuando
quanto previsto dal Decreto MEF 4 agosto
2017 e successive modifiche e integrazioni.
Oltre a disciplinare le procedure di accesso
da parte degli assistiti del Servizio Sanitario
Nazionale al Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE), la Circolare di AgID favorisce l’intero-
perabilità di dati e metadati dei FSE regio-
nali, attraverso le funzionalità aggiuntive
che l’Infrastruttura Nazionale per l’Interope-
rabilità (INI) dei FSE regionali mette a di-
sposizione delle regioni che decidono di
avvalersene per la gestione degli indici dei
metadati dei documenti sanitari relativi agli
assistiti dell’Anagrafe nazionale degli assi-
stiti.
Attualmente l’assistito può consultare il pro-
prio fascicolo esclusivamente dal punto di
accesso della propria regione e in caso di
trasferimento, trovarsi nella condizione di
dover cambiare le modalità di accesso o
nell’impossibilità di accedervi se non è stato
effettuato il trasferimento alla nuova regione
di assistenza.
Nel prossimo futuro, invece, il sistema na-
zionale FSE garantirà la continuità di ac-
cesso, superando le criticità attuali,
reindirizzando l’assistito al proprio FSE. Il
portale nazionale rappresenta una novità,
poiché diventerà il punto di accesso a livello
nazionale verso i vari FSE regionali.
La Circolare, che illustra gli obiettivi, le fun-
zionalità, i servizi ed i processi che intercor-
rono tra i diversi sistemi, è stata concordata
con il Ministero della salute, il Ministero
dell’economia e delle finanze e con le re-
gioni e le province autonome, soggetti coin-
volti nella revisione ed evoluzione del
processo.
Fonte: AGID
Fascicolo Sanitario elettronico: accesso unico
con SPID e interoperabilità tra le Regioni
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A rilevarlo è ° rapporto dell'Auto-rità anticorruzione sull'applica-zione del whistleblowing. Aumen-tano le segnalazioni, soprattuttodal Sud Italia, ma il whistlebowerche lavora nella pubblica ammini-strazione preferisce ancora rima-nere nell'anonimato per paura disubire ritorsioni. Il report è statopubblicato il 16 luglio scorso dal-l'Anac (Autorità nazionale anticor-ruzione), che ha raccolto e ana-lizzato, anche attraversoun'indagine condotta su un cam-pione di 40 amministrazioni, entie società pubbliche, le segnala-zioni pervenute nel 2018 e nelprimo semestre del 2019. Le se-gnalazioni riguardano disfunzionidi una certa rilevanza anche pe-nale (abuso d'ufficio, false atte-stazioni di presenze in ufficio, vio-lazione del codice dicomportamento per favoritisminei confronti di terzi, irregolarità
nell'attribuzione di incarichi, ac-cessi abusivi a sistemi informaticiin dotazione dell'ufficio). Dall’Agenzia delle Entrate 30 se-gnalazioni su 35 senza identità .Dal comune di Milano sono state16 su 20 anonime, dal comune diNapoli sono partite 2 segnala-zioni, entrambe anonime. Nelcontesto della sanità pubblica,dall'Ausl di Bologna sono state 11su 17 riguardanti condotte rite-nute non fisiologiche (conferi-mento di incarichi dirigenziali inassenza di requisiti di legge, usoimproprio di beni aziendali, attipersecutori tra colleghi, eserciziodi funzioni in presenza di conflittodi interessi, abuso della profes-sione, utilizzo improprio del per-messo per persone disabili). Sono120 le segnalazioni nel 2018 al-l'Anac a seguito di ritorsioni subitedai whistlebowers da parte del-l'amministrazione o dell'ente di
appartenenza. Ma cosa prevedela norma? L'art. 54-bis del dlgs165/2001, dopo l'intervento dellalegge 179/2017, prevede unaforma di tutela per il dipendentepubblico che segnala condotte il-lecite che vulnerano l'integritàdella pubblica amministrazione, dicui è venuto a conoscenza in ra-gione del proprio rapporto di la-voro. La norma dispone, infatti,che il segnalante “... non può es-sere sanzionato, demansionato,licenziato, trasferito, o sottopostoad altra misura organizzativaavente effetti negativi, diretti oindiretti, sulle condizioni di lavorodeterminata dalla segnalazione”.Eventuali comportamenti ritorsiviai danni del whistlebower sonocomunicati, dalla vittima o dalleorganizzazioni sindacali di riferi-mento, alla stessa Anac che, qua-lora la propria attività istruttoriaaccerti le condotte discriminato-
RAPPORTO ANAC: NELLA PA IN
CRESCITA LE SOFFIATE ANONIME
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rie, applica al responsabile unasanzione amministrativa pecunia-ria da 5 mila a 30 mila euro (art.54-bis, comma 6). Un altroaspetto non va ignorato: la leggestabilisce che «l'identità del se-gnalante non può essere rivelata»(art. 54-bis, comma 3), ma poiprecisa le situazioni (procedi-mento penale, disciplinare eavanti la Corte dei conti) che im-pediscono la segretezza sull'iden-tità del segnalante: con riferi-mento all'accertamento in sedepenale, per esempio, subentranol'insieme delle garanzie costitu-zionali connesse al diritto di di-fesa, che attribuiscono alla per-sona accusata di un reato «lafacoltà, davanti al giudice, di in-terrogare o di far interrogare lepersone che rendono dichiarazionia suo carico...» e prevedono che«la colpevolezza dell'imputatonon può essere provata sulla basedi dichiarazioni rese da chi, per li-
bera scelta, si è sempre volonta-riamente sottratto all'interrogato-rio da parte dell'imputato o delsuo difensore» (articolo 111,Cost.). Ciò significa che l'attualesistema normativo potrebbe nonessere ancora sufficiente a evi-tare eventuali azioni discrimina-torie nei confronti del segnalante.Ulteriore dato significativo cheemerge dall'ultimo rapporto Anac,è il progressivo incremento delnumero di soffiate (364 nel 2017,783 nel 2018,439 nei primi seimesi del 2019) e della qualitàdelle segnalazioni, sempre più fo-calizzate sulla descrizione di veree proprie condotte illecite che im-pattano patologicamente sull'ope-ratività delle amministrazioni. Di-minuisce, infatti, l'inoltro dellequestioni di scarso rilievo, desti-nate a essere archiviate in tempibrevi, anche se molti dipendentipubblici continuano a rivolgersiagli organi istituzionali preposti
per rappresentare vicende perso-nali che esulano dall'esigenza ditutelare l'interesse e l'integritàdella pubblica amministrazione.Le condotte segnalate all'Anacsono prevalentemente riconduci-bili alla materia degli ap-palti, aipotesi di corruzione, di cattivaamministrazione, di abuso di po-tere e di con-flitto di interessi, altema dei concorsi pubblici, degliincarichi amministrativi e di ver-tice, nonché alla cattiva gestionedelle risorse pubbliche con asse-rito danno eraria-le. L’Anac dopoaver ricevuto le segnalazioni edopo le necessarie attività istrut-torie finalizzate a verifícarne lafondatezza, ha trasmesso alcunedi queste alla procura del-la Re-pubblica (20 nel 2018, 33 nel2019) e alla Corte dei conti (19nel 2018,29 nel 2019) per gli op-portuni accertamenti e la valuta-zione di eventuali profili di illiceità.
Ue: procedura contro Italia per abuso di precari nella PaL'Italia deve ora rispondere alle argomentazioni della Commissione. La Commissione Ue ha aperto,lo scorso mese di luglio, una procedura d’infrazione contro l’Italia per abuso di ricorso ai contrattitermine nella pubblica amministrazione e per discriminazione dei lavoratori a tempo. La direttivaUe sui contratti a tempo determinato prevede che i lavoratori abbiano le stesse condizioni dei col-leghi a tempo indeterminato comparabili. Attualmente, spiega Bruxelles, la legislazione italiana“esclude da questa protezione diverse categorie di lavoratori del settore pubblico” fra cui la scuolae la sanità.La Commissione elenca in dettaglio alcune le categorie del settore pubblico in cui è garantita pa-rità di trattamento: insegnanti, personale sanitario, lavoratori del settore dell’alta formazione ar-tistica, musicale e coreutica, personale di alcune fondazioni di produzione musicale, personaleaccademico, lavoratori agricoli e personale volontario dei vigili del fuoco nazionali. Inoltre, “l’Italianon ha predisposto garanzie sufficienti per impedire le discriminazioni in relazione all’anzianità”.L’Italia ha ora 2 mesi per rispondere alle argomentazioni della Commissione, oppure la procedurapasserà alla seconda fase.Il ricorso a tali tipologie di lavoro flessibile nel pubblico impiego è al centro di un acceso dibattitogiurisprudenziale, estesosi anche a livello sovranazionale. Dalla lettura dell’art. 97 Cost. nonchédegli artt. 35 e 36 del d.lgs 165/2001, si comprende che la modalità principale di accesso al pub-blico impiego è il concorso pubblico. Sennonché, nei limiti in cui sussistano motivate esigenze tem-poranee o eccezionali, la Pa può ricorrere all’assunzione diretta del personale tramite la stipulazionedi contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non può essere superiore a 36 mesi.Tuttavia, l’eventuale reiterazione nel tempo dei contratti a termine, oltre la durata massima con-sentita, non può mai comportare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.A differenza del settore privato, difatti, il lavoratore matura esclusivamente il diritto al risarcimentodel danno; senza trascurare che l’illegittimo ricorso ai contratti a temine può comportare delle san-zioni per i dirigenti pubblici riconosciuti responsabili di tali violazioni.
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In un report statistico di monito-raggio relativo al secondo trime-stre 2019 l'Inps ha illustrato comela competenza esclusiva a gestirele visite mediche di controllo at-tribuita dal dlgs n. 75/2017, c.d.riforma Madia)., oltre che per i la-voratori del settore privato, ancheper i lavoratori pubblici abbia ri-dottole assenze per malattia, da11,4 a 11 nel privato e da 9,7 a9,3 nel pubblico. Come già avve-niva per i lavoratori privati, l'Inpseffettua le visite mediche di con-trollo sia su richiesta delle p.a., inqualità di datori di lavoro, siad'ufficio.Se da un lato diminuisco-no i giorni di malattia aumentanoperò il numero dei certificati ri-spetto allo stesso periodo del 2018sia nel settore privato (+6,8%)che in quello pubblico (+7,6%). Alivello territoriale, per entrambi i
settori, l'incremento è più consi-stente al centro: +8,4% per il set-tore privato, +8,9% per il settorepubblico. Il numero di lavoratori di-pendenti interessati al controllod'ufficio da parte dell'Inps è statodi 13,7 milioni di cui 2,8 nel set-tore pubblico e 10,9 nel settoreprivato. Sia nel settore privato chein quello pubblico, all'aumento delnumero di certificati corrispondeun aumento meno proporzionaledel numero dei giorni di malattia(rispettivamente +3,3% e+2,2%). A questi aumenti l'Inpsha risposto, nel secondo trimestre2019 rispetto allo stesso periododell'anno precedente, con un sen-sibile incremento del numero di vi-site sia nel settore pubblico(+33,9%) e sia in quello privato(1,9%). Il numero medio di gior-ni di riduzione della prognosi è sta-
to, per entrambi i settori, di circa5 giorni. Migliora la salute dei la-voratori. I dati sullo stato di salu-te dei lavoratori dicono che, in ter-mini relativi, la percentuale diquelli con almeno un giorno di ma-lattia sul totale dei lavoratori restastabile nel settore privato al 17%,mentre nel settore pubblico saledal 23 (dell'anno 2018) al 25%.Stabile anche il numero medio dicertificati dei lavoratori nel setto-re pubblico e in quello privato (ri-spettivamente di 5 e 3 certificatiogni 10 lavoratori). Il numeromedio di giornate di malattia perlavoratore con almeno un giorno dimalattia, invece, diminuisce lie-vemente sia nel settore privato,passando da 11,4 a 11,0 giorni,che nel settore pubblico da 9,7 a9,3 giorni.
Migliora la salute dei lavoratori Visite fiscali gestite dall’Inps: ridotte le assenze
per malattia.
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PROPOSTA
per la nuova classificazione e la ricollocazione giuridica ed economica
delle professioni sanitarie
al tavolo della Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale
di cui all’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Sanità per
il triennio 2016-2018.
Rev. 1.03 del 30.09.2019
La presente proposta è parte integrante della proposta complessiva FSI-USAE articolata in più documentiin cui sono trattate, di volta in volta, le varie posizioni espresse dalla Federazione al tavolo della Com-missione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale di cui all’art. 12 del Con-tratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Sanità per il triennio 2016-2018.
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Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Sanità per il triennio2016-2018 ha istituito, all’art.12, la Commissione paritetica per la revisione del sistema di clas-sificazione professionale definendone anche le seguenti regole e prefiggendone gli obiettivi nelrelativo articolato:
1. Le parti concordano sull’opportunità di avviare il processo di innovazione del si-stema di classificazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionaleindividuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esi-genze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con quelle di ricono-scimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti. 2. Le parti ritengono che la finalità del SSN, in coerenza con la Costituzione e con gliorientamenti dell’Organizzazione mondiale della sanità, cioè la tutela della salute in-tesa come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice as-senza di malattia, debba essere attuata non solo in un sistema sanitario inteso in sensostretto, bensì dando corso ad un’articolata e complessa attività, coinvolgente una piùampia platea di professionisti ed operatori, nel contesto di congruenti, nuovi modelliorganizzativi. 3. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria che consentadi acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull’attuale sistema di clas-sificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione econvergenza in linea con le finalità indicate al comma 1, nella prospettiva di perve-nire ad un modello maggiormente idoneo a valorizzare le competenze professionalie ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi. 4. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3, in coerenza con le finalità indi-cate, è istituita presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presenteCCNL, con la partecipazione di rappresentanti designati dal comitato di settore, unaspecifica Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatarie, alla quale sono affidati,in particolare, i seguenti compiti: a) individuare linee di evoluzione e sviluppo dell’attuale classificazione del personale,per la generalità delle aree professionali, verificando in particolare le possibilità di unadiversa articolazione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e dellefasce; a tal fine, sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazionealle innovazioni legislative, ai contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni,ai cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalla evoluzione scientifica e tecnolo-gica; sarà inoltre attuata una conseguente verifica dei contenuti professionali in rela-zione a nuovi modelli organizzativi;
Inserto speciale: proposta per la nuova classificazione e la ricollocazionegiuridica ed economica delle professioni sanitarie al tavolo della Commissione
pariteticacui all’art. 12 del CCNL SANITà 2016-2018
11il nuovo confronto
b) effettuare una analisi delle declaratorie, delle specificità professionali e delle com-petenze avanzate ai fini di una loro valorizzazione; c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenzeprofessionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anchein relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’intervento sa-nitario e sociosanitario; d) rivedere i criteri di progressione economica del personale all’interno delle catego-rie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e del-l’esperienza professionale maturata; e) verificare la possibilità di prevedere, in conseguenza dell’evoluzione normativa edel riordino delle professioni nell’ambito del sistema sanitario nazionale, con parti-colare riferimento all’istituzione della nuova area delle professioni socio-sanitarie dicui all’art. 5 della legge n. 3/2018, la suddivisione del personale nelle seguenti areeprestazionali:
•Area delle professioni sanitarie; •Area delle professioni socio-sanitarie; •Area di amministrazione dei fattori produttivi; •Area tecnico-ambientale;
f) delineare la funzione delle aree di cui alla lettera precedente nel modello di classi-ficazione, configurandole come aggregazioni di profili aventi un carattere prestazio-nale finalizzato all’orientamento del risultato aziendale in termini di miglioreefficienza ed efficacia degli interventi; g) individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad esempio: autisti soccor-ritori); h) valutare e verificare l’attuale sistema delle indennità in relazione all’evoluzione deimodelli di classificazione professionale.
Nel frattempo, è stata promulgata la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ( Delega al Governo in ma-teria di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle profes-sioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (GU Serie Generale n.25del 31-01-2018)); non c’è alcun dubbio che essa abbia mutato il panorama professionale dellasanità pubblica ed è altrettanto evidente il fatto che i contratti di lavoro debbano certamente fareil conto con la medesima legge e la previsione ivi contenuta di riordino di cui all’Art. 4 (Rior-dino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie) che sostituisce integralmente i capiI, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
Inserto speciale: proposta per la nuova classificazione e la ricollocazionegiuridica ed economica delle professioni sanitarie al tavolo della Commissione
pariteticacui all’art. 12 del CCNL SANITà 2016-2018
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ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 e che va a sancire all’Art. 1 che nelle circo-scrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farma-cisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della pro-fessione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarietecniche, della riabilitazione e della prevenzione sancendo per le relative qualifiche, in modoinequivocabile, la natura di professione intellettuale e mettendo tutti sullo stesso piano. Unpiano, quello delineato ad iniziare dalla legge n. 42/1999 e proseguito con le leggi n. 251/2000,n. 43/2006, n. 24/2017 per arrivare alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, che, oggi, risulta total-mente disallineato con il piano contrattuale e con gli obiettivi di sanità pubblica che lo stato ele regioni hanno definito con i propri accordi in sede istituzionale anche con i patti della salute.
Ora risulta ovvio che l’attuale sistema di classificazione sconti il ventennale trascorrere deltempo dalla sua istituzione e l’altrettanto ovvia incapacità di rispondere ai processi evolutivi pro-fessionali che sono avvenuti nel frattempo; e ciò indipendentemente dai processi di snatura-mento che il sistema ha subito e che sono stati prodotti da una “cattiva” applicazione. Ciò nondi meno esso conteneva un elemento di chiarezza e di equità, e cioè la possibilità per ogni la-voratore di migliorare la propria posizione economica senza la necessità di cambiare la propriaqualifica. Un elemento, un principio che in qualche modo andrebbe conservato.
Ora, la commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale dicui all’art.12, non solo deve prendere atto che dall’ultima classificazione ad oggi è mutato il pa-norama della normativa professionale (cosa di assoluta rilevanza ai sensi dell’articolo 36 dellaCostituzione Italiana: che prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad una retribuzione pro-porzionata non solo alla quantità ma anche alla qualità del proprio lavoro), ma deve anche pren-dere atto e tenere in debito conto dell’articolazione prevista nel contratto che le ha dato origine,normandoli, agli incarichi di funzione (Incarico di organizzazione; Incarico professionale) che,a loro volta, richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsa-bilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoriae del profilo di appartenenza profilando quindi diverse attribuzioni economiche in funzionedegli stessi, ma anche di requisiti per l’attribuzione.
Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanita-rio e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente socialesenior.
Inserto speciale: proposta per la nuova classificazione e la ricollocazionegiuridica ed economica delle professioni sanitarie al tavolo della Commissione
pariteticacui all’art. 12 del CCNL SANITà 2016-2018
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1. Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assi-stente sociale ed assistente sociale senior gli incarichi di funzione sono declinati se-condo i criteri e i requisiti definiti nei commi seguenti.
2. L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di specifiche responsabilità nellagestione dei processi assistenziali e formativi connessi all’esercizio della funzione sa-nitaria e sociosanitaria.
3. L’incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definitidalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.
4. La funzione di coordinamento prevista dalla legge n. 43 del 2006 è confermata e va-lorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, anche in re-lazione all’evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all’esperienza eprofessionalità acquisite.
5. Per l’esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei re-quisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto peril conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almenocinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale spe-cialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli in-carichi di maggiore complessità.
6. L’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 della legge n.43/2006 nonché di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali exterzo comma dell’art.6 del D.Lgs. n. 502/92 può essere di «professionista specialista»o di «professionista esperto». Nell’ambito delle specifiche aree di intervento delleprofessioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzionenonché della professione di ostetrica e in relazione alle istituende aree di formazionecomplementare post diploma, sono istituiti incarichi professionali per l’esercizio dicompiti derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni delle predette areeprevista nell’organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o maggior-mente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze pro-fessionali rispetto a quelle del profilo posseduto.
7. Il requisito per il conferimento dell’incarico di «professionista specialista» è il pos-sesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della legge n. 43/2006secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della salute e ilMinistero dell’università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professionisanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del2016 e sentite le Regioni.
Inserto speciale: proposta per la nuova classificazione e la ricollocazionegiuridica ed economica delle professioni sanitarie al tavolo della Commissione
pariteticacui all’art. 12 del CCNL SANITà 2016-2018
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8. Il requisito per il conferimento dell’incarico di «professionista esperto» è costituitodall’aver acquisito, competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementariregionali ed attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle stesseregioni.
9. Gli incarichi di organizzazione di cui al comma 3, relativi all’unità di appartenenza,sono sovraordinati agli incarichi di «professionista specialista» e di «professionistaesperto».
FSI-USAE vuole dare il proprio parziale contributo con una proposta che tenga conto di tuttele suddette premesse ma anche dell’articolazione delle leggi n. 251/2000 e 43/2006 che, pre-vedendo un accesso limitato e regolamentato alla dirigenza, di fatto, escludono la collocazioneprofessionale di base in tale area. Ciò non di meno, proprio in funzione del suddetto articolatoin abbinamento con la legge Lorenzin ( n. 3/2018) non vi è dubbio che la qualificazione fra leprofessioni intellettuali delle professioni sanitarie le collochi in una posizione diversa rispettoal passato che deve essere valutata e presa in seria considerazione con la creazione ad hoc diuna nuova POSIZIONE contrattuale. Parliamo opportunamente di “POSIZIONE” contrattualein quanto privilegiamo il risultato giuridico ed economico per la categoria rispetto a quello sin-dacale (e conosciamo bene le resistenze ed i limiti del tavolo contrattuale, sia da parte di partepubblica che da parte di alcune Oo.Ss., rispetto alla creazione di una autonoma area contrat-tuale). FSI-USAE in coerenza con quanto ha sempre asserito riterrebbe utile la creazione del-l’area “quadri” o “professional” ma il medesimo scopo è ottenibile anche con la creazione diuna apposita categoria - all’interno del comparto - che per semplicità definiremo categoria “Q”suddivisa in tre posizioni economiche orizzontali “Qi”, “Qs” e “Qe” che, anche quando nonsono assegnatari di specifici incarichi, consentano un minimo di carriera a tutti i professionisticoinvolti in base al proprio curriculum formativo e professionale in base a dei requisiti speci-fici da verificarsi con selezione interna. Ovviamente poiché i requisiti per tali passaggi sonoassorbenti dei requisiti previsti per gli incarichi funzionali, va da sé che per gli incarichi di fun-zione, semplici o complessi, si pescherebbe solo dalle posizioni Qs e Qe.
Nella nostra proposta tale posizioni, dovrebbero essere collocate, economicamente, (Qi)la po-sizione iniziale tra la categoria DS3 e DS4 e la posizione più avanzata (Qe) dovrebbe collo-carsi sopra la categoria iniziale della dirigenza.
Ovviamente secondo FSI USAE andrebbe prevista la ricollocazione di tutti i professioni-sti coinvolti nelle nuova categoria e nelle relative posizioni orizzontali in base ai requisitispecifici di ognuno.
Inserto speciale: proposta per la nuova classificazione e la ricollocazionegiuridica ed economica delle professioni sanitarie al tavolo della Commissione
pariteticacui all’art. 12 del CCNL SANITà 2016-2018
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I requisiti che proponiamo sono i seguenti:
Categoria Q posizione “Qi” • possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'at-tivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente/equivalente ai sensi dell'articolo4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Categoria Q posizione “Qs” – (destinatari di incarichi professionali o incarichi organizzativi semplici) • il possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'uni-versità ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro del-l'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3,comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e dellaricerca 22 ottobre 2004, n. 270; OVVERO, in alternativa, possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordi-namento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al de-creto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; • esperienza professionale di almeno 5 anni maturata in ambiente ospedaliero.
Categoria Q posizione “Qe” – (destinatari di incarichi organizzativi complessi) • possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'univer-sità ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'uni-versità e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca22 ottobre 2004, n. 270;• possesso di master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamentorilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto delMinistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e del-l'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'uni-versità e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; • esperienza professionale di almeno 10 anni maturata in ambiente ospedaliero .
Inserto speciale: proposta per la nuova classificazione e la ricollocazionegiuridica ed economica delle professioni sanitarie al tavolo della Commissione
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Elenchi speciali per gli operatori sanitari senza AlbiAl via gli elenchi speciali a esaurimento per gli operatori sanitari che non possono iscriversi agli Albiprofessionali delle professioni sanitarie a causa della mancanza dei requisiti formativi previsti dallanormativa vigente. Occorrerà iscriversi entro il 31 dicembre 2019 e riguardano i profili di Tecnicosanitario di laboratorio biomedico; Tecnico audiometrista; Tecnico audioprotesista; Tecnicoortopedico; Dietista; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria eperfusione cardiovascolare; Igienista dentale; Fisioterapista; Logopedista; Pedologo; Ortottista eassistente di oftalmologia; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; Tecnico dellariabilitazione psichiatrica; Terapista occupazionale; Educatore professionale; Tecnico dellaprevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Massofisioterapisti.
Sono in graduatoria per aver superato un concorsopubblico tra il 2010 e il 2014, ma da anni in attesa diun posto. Sono almeno 86 mila, secondo i conti delministero della Pubblica Amministrazione. Ma ri-schiano di restare senza un posto dopo che l'ultimalegge di Bilancio ha fissato una scadenza delle gra-duatorie, proprio per evitare di incorrere ancora inlunghe attese. Ma la prima scadenza è appena trauna settimane, il 30 settembre, e coinvolge migliaiadi persone iscritte nelle liste dal 2010 al 2014 (poisarà la volta del 31 marzo 2020 per le liste del 2015
e del 30 settembre 2020 per quelle del 2016). Seentro il 30 non saranno stati assunti, perderannoogni diritto, dopo aver superato un concorso e annidi promesse. La neoministra Dadone con un post suFacebook ha annunciato “dovute valutazioni in or-dine alle proroghe dei termini e massima attenzioneper le aspettative degli idonei, nella consapevolezzadi quanto sia necessario uscire dall'emergenza delpregresso per tornare via via ad un ritmo fisiologicodei concorsi”.
86 mi la v inc i tor i d i concors i in graduatoria, ma in attesa di un posto che ancora
non c’è e non si sa se e quando ci sarà.
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Responsabilità da “danno evitabile”Per il professionista sanitario c`è responsabilità
solo se l`azione corretta l`avrebbe evitato.
Accertare l'esistenza di un lega-me tra l'atto medico e il dannoprocurato al paziente non è faci-le. Tanti i fattori esterni che po-trebbero aver influito. La leggeGelli-Bianco (24/2017) ha rifor-mato la responsabilità medica eha introdotto nel Codice penalel'articolo 590-sexies come causadi non punibilità specifica per idanni dovuti a imperizia e la giu-risprudenza ha delineato i casi ei motivi che fanno scattare lacondanna di medici e operatorisanitari. I nodi più discussi sonol'analisi del rapporto di causa-ef-fetto e l'applicazione della nuovacausa di esclusione della respon-sabilità penale. La Cassazione(sentenza 11674/2019) è inter-venuta sugli errori sanitari preci-sando che la statistica non è pa-rametro sufficiente a provarlo.Serve, piuttosto, un giudizio di“elevata probabilità logica”, chia-mato contro fattuale, fondato sudue criteri: un ragionamento de-duttivo basato sulle generalizza-zioni scientifiche e uno induttivoche appuri se, nella vicenda, lacondotta corretta avrebbe evita-to la lesione. In altri termini, ri-scontrata l'alta probabilità chel'evento negativo derivi dallamancanza del sanitario, si deveipotizzare come avvenuta l'azio-ne doverosa e capire se, in basea regole di esperienza o leggiscientifiche universali o statisti-che, si sarebbe verificato ugual-mente o più tardi o con minoreintensità (Cassazione, sentenza24922/2019). E per leggi scien-
tifiche, scrive sempre la Cassa-zione (sentenza 26568/2019), siintendono quelle dotate di quat-tro requisiti: generalità, control-labilità, grado di conferma e ac-cettazione da parte della comu-nità scientifica internazionale.Ma il giudice potrà ri-correre an-che a regole non unanimementericonosciute purché generalmen-te condivise. Se, poi, i periti di-scordino sull'esistenza del nesso,va accolta la soluzione che dia leinformazioni più significative eattendibili, capaci di sorreggerel'impianto probatorio (Cassazio-ne, sentenza 7667/2019). La re-sponsabilità medica non può maiessere valutata a posteriori esenza esaminare le peculiaritàdel caso, quali le visite già effet-tuate dal paziente o le sue pre-gresse condizioni di salute. Cisono, invece, ipotesi molto deli-cate come la patologia tumoralela cui prognosi è strettamentelegata alla tempestività delladiagnosi. Circostanze in cui,a ri-schiare la condanna,può essereanche il professionista che, peraver male inquadrato i sintomilamentati, non abbia eseguitotutti i controlli necessari per farluce ad ampio raggio sulle condi-zioni del malato così da poter in-dividuare rimedi terapeutici ido-nei a rallentare la progressionedel cancro e allungarne, anchese non di molto, il percorso divita (Cassazione, sentenza23252/2019). Nel caso di mortedel bambino durante il parto, in-vece, il sanitario "colpevole" ri-
sponde di procurato aborto o diomicidio colposo a seconda che ildecesso sia avvenuto prima odopo la rottura del sacco amnio-tico, linea di confine oltre la qua-le il feto diviene una persona(Cassazione, sentenza27539/2019). La riforma ha pre-visto una causa di non punibilitàsu misura per i medici che com-mettono un errore per colpa nongrave, seguendo le raccomanda-zioni accreditate. Ambito chiaritodalla Cassazione a Sezioni Unite(sentenza 8770/2018, conformela sentenza 8115/2019). Per igiudici, il medico e il professio-nista sanitario rispondono di le-sioni o di omicidio colposi pereventi provocati per colpa anchelieve se dovuta a negligenza oimprudenza, o a imperizia, semancano raccomandazioni obuone pratiche da seguire, o aimperizia nella scelta di racco-mandazioni o buone pratichenon adeguate. Inoltre, il medicorisponde per colpa grave dovutaa imperizia nell'eseguire le rac-comandazioni delle linee-guida odi buone pratiche clinico-assi-stenziali adeguate, tenendo con-to del grado di rischio e delle dif-ficoltà dell'atto medico. Attenzio-ne: le linee guida valgono comenorme cautelari solo se adegua-te alla miglior cura del paziente.Altrimenti, il medico deve disco-starsene. Questi i chiarimenti dei giudicidopo due anni dall’introduzionedella Legge Gelli-Bianco.
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La circolare Inps n. 122/2019 spiega che dal pros-simo anno 2020 cominceranno a scadere i terminiper il versamento dei contributi relativi a periodi re-tributivi dell'an-no 2015. Per i contributi dovuti finoal 31 dicembre 2014, invece, c'è tempo per il ver-samento (e per la prescrizione) fino al 31 dicembre2021, grazie alla proroga di-sposta dall'art. 19 deldi n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019. Unprincipio che vale per tutte le casse previdenziali deidipendenti pubblici gestite dall'Inps è quello dellaprescrizione quinquennale dei contributi non ver-sati, termine così ridotto (da 10 anni) dalla legge n.335/1995. In caso di mancato assolvimento degliversamento contributivo, con il decorso del terminedi prescrizione si estingue il diritto a riscuotere icontributi e l'Inps è impossibilitato a riceverli, anchese ciò avvenisse in via spontanea. Periodi retributivifino al 31 dicembre 2014. L'Inps spiega che la con-tribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 31 di-cembre 2014 può essere versata entro il 31dicembre 2021 (poi scatta la prescrizione). I con-tributi relativi ai periodi retributivi decorrenti dal 1°
gennaio 2015, invece, soggiace agli ordinari terminidi prescrizione: cinque anni. Poiché il termine diprescrizione decorre dalla data in cui il diritto puòessere fatto valere (art. 2935 codice civile) e taletermine coincide con il giorno in cui l'Inps può esi-gere la contribuzione (quindi con la data di sca-denza del termine per effettuare il versamento: ilgiorno 16 del mese successivo a quello al quale icontributi si riferiscono), l'Inps spiega che i versa-menti dei contributi relativi a periodi retributivi del-l'anno 2015 vanno effettuati, per rispettare i terminidi prescrizione, durante l'anno 2020, fatta ecce-zione per quelli afferenti al mese di dicembre 2015che potranno essere effettuati, nel rispetto degli or-dinari termini di prescrizione, entro il giorno 18 gen-naio 2021. Per le contribuzioni dovute dal 2015 inavanti si applica l'ordinaria prescrizione quinquen-nale. Il termine prescrizionale decorre dalla data incui il diritto può essere fatto valere, che coincidecon il i6esimo giorno successivo a quello al quale lacontribuzione si riferisce.
PA: uno stop alla prescrizione deicontributi non versati dagli enti
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A stabilirlo è l'Inps nella circolaren. 129/2019, mettendo in praticail «freno» posto alle pensioni d'orodei sindacalisti (e dei politici) dallaCorte dei conti con la sentenza n.491/2016. I dipendenti chiamati a ricoprirecariche sindacali svolgonogeneralmente l'incarico medianteperiodi di aspettativa o distacco,coperti da contributi figurativi. Inentrambi i casi, inoltre, può essereversata contribuzione aggiuntivasull'indennità erogata dalsindacato, a patto che esista unacontribuzione principale, sia essafigurativa (nel caso di aspettativa)o effettiva (distacco).La contribuzione aggiuntiva è soloin parte utile ai fini pensionistici:non aumenta l'anzianitàcontributiva (cioè non accelera ilpensionamento), però incidesull'importo della pensione. Efinora lo ha fatto pesantemente,facendo sensibilmente lievitarel'importo della pensione nel casodi dipendenti pubblici o di alcunecategorie del settore privato(ferrovieri, elettrici, telefonici) in
regime misto o in regimeretributivo delle pensioni. Perchéla contribuzione era consideratanella quota di pensione relativaalle anzianità fino al 1992 (c.d.quota A), il cui calcolo avviene inbase alla retribuzione dell'ultimomese di lavoro, in manieraincondizionata. Per cui eraammessa la «furbizia» di farsipagare un'indennità elevatissimanell'ultimo periodo di servizio, cosìda far aumentare sensibilmente lapensione.A rivedere e reinterpretare lenorme e mettere uno stop allefacili pensioni d'oro per isindacalisti (quelli furbetti) è statal’Inps. Le nuove regole hannoeffetto a partire dallacontribuzione aggiuntiva dell'annocorrente 2019 anche per incarichisindacali conferitiprecedentemente al 4 ottobre2019 (data di pubblicazione dellacircolare). Lo stop colpisce, inparticolare, i dipendenti pubblici,quelli di ferrovie e Poste. Lacontribuzione aggiuntiva pagatadal sindacato, infatti, inciderà
L’inps rivede le norme e mette uno Stopalle pensioni d'oro facili per i furbetti cheda sindacalisti fanno i comodi loro.
appieno sulla pensione solo se larelativa indennità (su cui lacontribuzione è calcolata) soddisfii caratteri di fissità e di continuità.Insomma solo quando è effettivae non quando è pagatafittiziamente solo gli ultimi mesiprima della pensione. Ma laquestione riguarda solo quelleorganizzazioni in cui i relativi gliincarichi sono retribuiti come nellatriplice; nella nostraorganizzazione infatti non èprevista alcuna indennità. Inoltre, quando gli incarichi sonopiù di uno, contemporanei, lerelative indennità (e contribuzioniaggiuntive) non si sommeranno,ma se ne potrà prendere inconsiderazione una soltanto,quella d'importo maggiore. In base alle nuove regole, inossequio alla corte dei conti(sentenza n. 491/2016), possonoessere valorizzati nella quota Adella pensione gli emolumentisindacali erogati con carattere difissità e continuità, da individuarein termini generali in viapreventiva con riferimentoall'ultimo incarico sindacalesvolto. Inoltre, in presenza di piùindennità per più incarichicontemporanei svolti dallo stessosoggetto per lo stesso sindacato,si considera solo l'indennità piùelevata. Se mancano i requisiti enon è valorizzata in quota A,l'indennità rileva nella quota B dipensione e nella quota calcolatacon il sistema contributivo. Infine,altra novità è un nuovoadempimento a carico deisindacati. Infatti, l'Inps stabilisceche devono inoltrare annualmentela richiesta di autorizzazione allacontribuzione aggiuntiva, per ognilavoratore.
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L’INPS ha fornito importanti chiari-menti sulle recenti novità intro-dotte dal Decreto Crescita su ISEEe DSU per il periodo 2019 / 2020A seguito delle recenti novità intro-dotte dal Decreto Crescita 2019,sono stati modificati i termini divalidità della DSU (DichiarazioneSostitutiva Unica). Inoltre è cam-biato anche l’anno di riferimentoda considerare per i redditi e patri-moni. Per comprendere meglio ilpassaggio dell’evoluzione norma-tiva, l’INPS ha riepilogato le novitàlegislative con una notizia pubbli-cata il 9 settembre 2019.In sostanza, l’Istituto Previdenzialeha chiarito che per le DSU presen-tate dal 1° gennaio 2020 varial’anno di riferimento dei redditi epatrimoni da inserire in dichiara-zione. Al riguardo, la norma pre-vede che dal 1° gennaio di ognianno i redditi ed i patrimoni dellaDSU “sono aggiornati prendendo ariferimento il secondo anno prece-dente”.Pertanto, l’anno di riferimento deiredditi e dei patrimoni presentinella DSU è uniformato. Ciò signi-fica che, per entrambi (redditi epatrimoni), si tratta del secondoanno precedente a quello di pre-sentazione della DSU. Quindi, perle DSU inviate nel 2020 il riferi-mento è al 2018 sia per redditi cheper patrimoni. Ma andiamo per or-dine e vediamo nel dettaglio tuttele novità in materia di DSU e ISEE2019 / 2020.
Validità DSU 2019 / 2020: ultimenovità del Decreto Crescita 2019L’art. 4-sexies del cd. “DecretoCrescita” è intervenuto sui nuovitermini di validità della dichiara-zione sostitutiva unica (DSU). Ini-zialmente, l’art. 10, co. 1 del Dpcmn. 159 del 5 dicembre 2013 (cd.“riccometro”) prevedeva che laDSU fosse valida dal momentodella presentazione fino al 15 gen-naio dell’anno successivo. Succes-sivamente, l’art. 10, co. 4, delD.Lgs. n. 147/2017 ha previstoche, a decorrere dal 1° gennaio2019, la dichiarazione fosse validadalla data di presentazione fino al31 agosto.In seguito, il “Decretone” (D.L. n.4/2019) ha prorogato al 31 dicem-bre 2019 il periodo di validità dellesole DSU presentate dal 1° gen-naio 2019 al 31 agosto 2019.Ora con il “Decreto Crescita”, a de-correre dal 1° gennaio 2020, laDSU ha validità dal momento dellapresentazione fino al successivo 31dicembre. Dunque è stata confer-mata a regime la modifica del pe-riodo di validità della DSU,stabilendo che questa è validadalla data di presentazione fino alsuccessivo 31 dicembre. In altritermini, la validità delle DSU dal 1°gennaio 2020 coincide con l’annosolare.ISEE 2020: chiarimenti INPSOltre alla nuova validità delle DSU,si aggiornano anche i dati sui red-diti e patrimoni prendendo a riferi-
mento il secondo anno precedente.Nello specifico, la norma ripristinail puntamento dei redditi ai dueanni antecedenti, superando il rife-rimento all’aggiornamento all’annoprecedente previsto dal D.Lgs147/2017, a decorrere dal 1° set-tembre.Inoltre, sempre a decorrere dal 1°gennaio 2020, varia l’anno di riferi-mento dei patrimoni della DSU. Sulpunto, l’INPS ricorda che dal 1°gennaio di ogni anno i redditi e ipatrimoni della DSU “sono aggior-nati prendendo a riferimento il se-condo anno precedente”. Pertanto,l’anno di riferimento dei redditi edei patrimoni presenti nella DSUviene uniformato; quindi, sia per iredditi che per i patrimoni, il riferi-mento riguarda il secondo annoprecedente a quello di presenta-zione della DSU.In estrema sintesi:• per le DSU presentate nel2019 cambia unicamente il periododi validità della DSU (dalla data dipresentazione al 31 dicembre2019). Quindi continuano ad appli-carsi le vigenti disposizioni in ma-teria di anno di riferimento deiredditi e patrimoni (redditi perce-piti nel secondo anno precedente epatrimoni posseduti al 31 dicembredell’anno precedente);• per le DSU presentate dal1° gennaio 2020, invece, si appli-cherà la nuova validità e anche ilnuovo puntamento relativo ai pa-trimoni.
ISEE, chiarimenti INPS per le DSUpresentate da gennaio 2020
22 il nuovo confronto
La sicurezza dei pazienti è uno dei punti critici e uno degli obiettivi prioritari pertutti i sistemi sanitari e rappresenta uno degli elementi centrali per la promo-zione e la realizzazione delle politiche di governo clinico. Si stima però che, nelmondo, circa 98mila pazienti muoiano ogni anno in ospedale a causa di errorisanitari prevenibili e la maggior parte di questi errori sono conseguenza di pre-carie condizioni del sistema e tra queste rientra l’eccessivo carico di lavoro deglioperatori. E non è un caso se fra i vari ambiti psicosociali dello stress più stu-diati vi è quello lavorativo.
Nel nostro paese i massicci tagli al sistema sanitario e i processi di ristruttura-zione, gli odierni assetti organizzativi, oggettivamente squilibrati, gli stili di co-municazione problematici e la carenza di adeguati sistemi premianti sono fattorIdi rischio ed il Burnout finisce per rappresentare la risposta ad uno stress nonmediato e ad una situazione avvertita dagli operatori come intollerabile, con unsenso di impotenza acquisita dovuta alla convinzione di non poter fare nullaper modificare in meglio la situazione.
Una situazione senza prospettive, che non permette di intravedere una viad’uscita. Ciò porta ad un esaurimento di energie che può avere molteplici ma-nifestazioni: Sintomi fisici. Sintomi psicologici. Reazioni comportamentali e cam-biamenti di atteggiamento.
Una situazione che deteriora la qualità della vita degli operatori sanitari e di cuinessuno sembra accorgersi, di cui nessuno sembra volersi far carico per porrerimedi.
È ora di affrontare la situazioneLa situazione è grave e va affrontata su più piani: da un lato la questione eco-nomica e gli aumenti salariali, l’inquadramento e i percorsi di carriera con lecompetenze più o meno avanzate e dall’altra la questione organizzativa con ledotazioni organiche, il rispetto dei tempi di riposo, i turni, le notti, le domeni-che, le reperibilità, il tempo per se stessi e la famiglia.
Per cambiare Tu hai già il nostro aiuto, ma devi fare qualcosa per glialtri anche Tu, iscriverti alla FSI-USAE.
La qualità della vita per gli operatorisanitari è un bene primario!
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