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CAPITOLO I

LINEAMENTI GENERALI DEL CONCETTODI INCOLUMITAv PUBBLICA

SOMMARIO:

1. Origini. – 2. Nozione. – 3. La dimensione codicistica. – 4. L’anticipazione della tutela. – 4.1. Il pericolorispetto alla pubblica incolumita: reati di pericolo astratto o presunto. – 4.2. Reati di pericolo concreto. –4.3. L’evento di pericolo. – 4.4. Le ipotesi di pericolo di disastro. – 4.5. La centralita del disastro nellacategoria. – 5. I delitti colposi di comune pericolo. – 6. La legittimazione costituzionale dell’incolumitapubblica. – 7. La salute pubblica.

1. ORIGINI.Sul piano storico la categoria dei reati contro la pubblica incolumita si ri-

collega alla nozione, elaborata gia dalla dottrina tedesca piu risalente, di peri-

colo comune (Gemeingefahr), ossia il pericolo di una lesione generale tale daestendersi sino a coinvolgere una generalita indeterminata di persone1. In Italiail “modello germanico” fu recepito per la prima volta dal codice Zanardelli del1889 in un Titolo speciale (VII) sotto la denominazione di delitti contro la pub-blica incolumita.

Si e rimarcato il nesso evolutivo tra reati di pericolo comune e tutela

della proprieta, nel senso che la previsione di tale classe di figure criminose alivello di diritto positivo2 germoglierebbe su figure previamente considerate

1 GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, 1, Reati di comune pericolo mediante

violenza, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro,IX, Milano, 2008, 3 s. I reati contro l’incolumita pubblica trovano antecedenti romanistici nellefigure dell’incendium, della ruina, del naufragium, della rottura d’argini; v. PESSINA, Ele-

menti di diritto penale, II, Parte speciale, Napoli, 1883, 397.2 In particolare, nel Preussisches Allgemeines Landsrecht di epoca illuministica, nella

Parte II del Titolo 20 al 17. Abschnitt, sotto l’indicazione «von Beschadigungen mit gemeinerGefahr», era contemplato come delitto in generale – e in via differenziata dal danneggiamen-

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sotto l’aspetto del danno a cose: il mutamento categoriale risponde all’esigenzasistematica di unificare fatti pur diversi, ma caratterizzati dalla medesima di-mensione di potenzialita lesiva generalizzata e particolarmente intensa,tale da mettere a repentaglio tutti i membri della collettivita, o meglio un nu-mero indeterminato di essi.

Gia dalle origini emerge quindi la connotazione superindividuale, ovvero laprospettiva teleologicamente rivolta al pregiudizio verso la generalita dei

consociati, nonche (l’entita, ma soprattutto) l’espansivita indominabile de-

gli effetti.L’ispirazione a una logica fortemente preventiva rappresenta di conse-

guenza tratto comune, pur nelle differenze, delle discipline dedicate al feno-meno: l’ambito di tutela non e circoscritto a singoli soggetti pregiudicati, maesteso alla generalita – indeterminata – delle potenziali vittime.

L’insorgere del pericolo comune costituisce gia perfezione del reato, conconseguente estensione della punibilita a condotte anche anticipate rispetto allalesione effettiva al bene giuridico, che pero attentino alla vita o all’incolumita diuna generalita indistinta di persone.

Il che si riflette, tra l’altro, sulla severita dell’apparato sanzionatorio.Connotati essenziali di tale pericolo comune sono la sua potenzialita diffu-

siva, colta quindi in uno stadio prodromico rispetto al verificarsi del danno,nonche l’indeterminatezza delle potenziali vittime.

La pubblica incolumita nel disegno del codice penale Rocco afferisce alpiano dei beni collettivi o sovra-individuali.

La connotazione pubblicistica dell’oggetto di tutela e prodotto di un lungo ecomplesso sviluppo storico, che conduce a estrapolare la categoria dal noverodei reati lesivi di beni patrimoniali individuali per agganciarli a una prospettivaappunto meta-individuale: il progressivo affermarsi dell’idea della sicurez-za della generalita dei cittadini quale concetto autonomo esprime una sfaccet-tatura estremamente rimarchevole di quel processo di pubblicizzazione degliinteressi protetti che costituisce matrice del codice del 19303.

to – la messa in pericolo o il pregiudizio di piu persone o della collettivita attraverso condotte didanno materiale alla vita, alla salute o alla proprieta, se tali da produrre un comune pericolo(ARDIZZONE, Comune pericolo, in Digesto pen., II, Torino, 1988, 391; GARGANI, Reati contro l’in-

columita pubblica, cit., 4).3 Un processo, quest’ultimo, rispetto al quale per riconoscimento generale una pietra mi-

liare e data senz’altro dall’opera di Arturo Rocco. Con specifico riguardo al tema dei reati control’incolumita pubblica, v. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, Torino,1913, 598 ss. L’Autore citato non senza ambiguita circa il problema della direzione lesiva delpericolo comune stesso, in particolare definiva pubblica incolumita «la sicurezza di tutti i cit-tadini in genere senza determinazione e limitazione di persone (collettivita di cittadini, societa,pubblico) contro i danni fisici personali (alla vita o alla salute) e patrimoniali derivanti dalloscatenamento ad opera dell’uomo delle forze naturali, dall’alterato funzionamento dei mezzi di

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Si tratta dunque di fattispecie figlie del processo storico di affrancamentodella tutela della pubblica incolumita da quella della proprieta e degli interessipatrimoniali, che affiora allorquando si pone il problema dell’anticipazione dellatutela rispetto a beni personali: il dato certo e che, all’interno di tale categoria didelitti, ove venga in considerazione la tutela dell’integrita di cose, cio avvienesoltanto in via strumentale rispetto alla tutela da pericolo alle persone4.

2. NOZIONE.Sono delitti contro l’incolumita pubblica «i fatti che possono esporre a pe-

ricolo un numero indeterminato di persone»5.Per pubblica incolumita si deve intendere quindi, in via di approssimazione,

incolumita6 – vita, integrita fisica, salute – della collettivita, della generalitadelle persone.

In una prospettiva piu aderente alla gia segnalata impronta pubblicistica delcodice vigente, si tratta del complesso delle condizioni, garantite dall’ordine giu-ridico, necessarie per la sicurezza della vita, dell’integrita personale e della sa-nita, come beni di tutti e di ciascuno, indipendentemente dal loro riferimento adeterminate persone7.

Fulcro della nozione sarebbe allora l’interesse della societa civile comples-sivamente considerata a non essere toccata da disastri; ovvero, valorizzandol’elemento categoriale che costituisce fulcro delle incriminazioni, l’assenza dipericoli collettivi.

In un senso che potremmo definire “soggettivo”, si puo richiamare la lezionecarrariana della «pubblica tranquillita» quale oggetto giuridico di una categoriadi reati sociali con cui «si protegge la quiete morale compromessa per subitaneosospetto di comune pericolo»: quindi lo «stato reale dell’animo consistente nel-l’assenza di qualsiasi commozione violenta»8.

La componente emozionale e soggettiva viene poi progressivamente deprez-zata in favore di una focalizzazione dell’interesse protetto sul dato obiettivodella incolumita collettiva – beni personali di una moltitudine di soggetti – espo-sta a potenziale pregiudizio di peculiare natura: cosı, nel segno della tutela della

trasporto e di comunicazione, dalla alterazione di sostanze alimentari e medicinali destinate alpubblico, ecc.»: ivi, 499.

4 ARDIZZONE, Comune pericolo, cit., 392.5 Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, 1929, II, 212.6 «Incolumitas est salutis tuta atque integra conservatio» (CICERONE, De inventione,

lib. II, cap. 56). Il termine latino “columen” stava a indicare il sostegno degli edifici.7 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, VI, a cura di Pisapia, 5a ed., aggiornata da

Nuvolone e Pisapia, Torino, 1983, 193.8 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale, Esposizione dei

delitti in specie, VI, 2a ed., Lucca, 1869, § 3014, nt. 1.

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sicurezza e della quiete sociale intesa in senso “oggettivo”, si spiega il modello diincriminazione e la tipologia di aggressione, a consumazione anticipata.

Una nozione che rampolla dalla connotazione piu evidente delle condotteincriminate, cioe quella dell’indeterminatezza: della direzione o della portata delpericolo che caratterizza i comportamenti; nonche dell’oggetto, vale a dire del-l’ambito delle persone pregiudicate. Proprio in relazione a quest’ultimo aspettole notevoli proporzioni delle caratteristiche delle condotte incriminate induconoa ritenere che le stesse debbano ricadere sulla sicurezza di una collettivita 9.

La duplice indeterminatezza degli effetti delle fattispecie di pericolo – quan-to al raggio d’azione e alle potenziali vittime – spiega la qualificazione di de-litti «vaghi»10 (la cui paternita si fa risalire a Feuerbach) ad esse talora asse-gnato.

Dalla valorizzazione della espansione sovra-individuale dell’offesa e dellaconnotazione di “vaghezza” dei reati della categoria traggono linfa quelle pro-spettive teoriche che inquadrano l’incolumita pubblica tra i beni adespoti, prividi titolare individuale, dovendosi anzi ravvisare la titolarita stessa in capo a unacollettivita diffusa: quindi, interessi collettivi diffusi11.

Porre invece l’accento sulla dimensione collettiva del bene tutelato e dellevittime potenziali permette di far emergere i tratti differenziali tra incolumitapubblica e individuale.

In questa prospettiva si colloca l’opinione di chi ritiene che la ratio del con-cetto di incolumita pubblica stia nell’interesse della comunita sociale – intesacome aliud specifico rispetto a una mera plurisoggettivita in senso quantita-tivo – alla sicurezza della propria vita, a prescindere dalle persone coinvolte, lecui prerogative verrebbero tutelate solo nella loro proiezione comunitaria12.

Secondo una tesi piu tradizionale, l’autonomia concettuale dell’incolumitapubblica risiederebbe unicamente nella particolare tecnica di tutela adottatanella concrezione delle fattispecie: anticipazione allo stadio del pericolo. Peral-tro, ritenere che il bene dell’incolumita pubblica non si differenzi qualitativa-mente da quello relazionato a beni individuali ovviamente comporta l’illogicitadella sua collocazione tra i beni superindividuali13.

Cosı, di recente, si e rimarcato come nelle fattispecie a tutela dell’incolumitapubblica i precetti siano del tutto autonomi da quelli posti a salvaguardia diinteressi dei singoli, in quanto «riguardano situazioni strumentali e prodromi-

9 DEAN, L’incolumita pubblica nel diritto penale. Contributo alla teoria generale dei

reati di comune pericolo, Milano, 1971, 28 ss.10 PETROCELLI, Principi di diritto penale, I, Napoli, 1955, 221.11 DE VITA, I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell’offesa e tutela proces-

suale, Napoli, 1999, 4 ss.12 DEAN, cit., 36 ss.; cfr. anche ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giu-

ridico, Milano, 1983, 190 ss.13 ARDIZZONE, Incolumita pubblica, in Digesto pen., IV, Torino, 1992, 367.

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che, attinenti alla sicurezza che presiede e governa la protezione dei beni indi-viduali finali»14.

Non mancano poi impostazioni, ispirate alla matrice personalistica della Co-stituzione repubblicana e orientate a valorizzarla in funzione di reinterpreta-zione del dato codicistico, che finiscono per negare l’autonomia del concetto dipubblica incolumita. Ed invero, tale nozione viene considerata nulla piu che lamera denotazione della forma anticipata di tutela rispetto ai beni individualidelle persone, reali oggetti di protezione penale; o una forma di prevenzione dipericoli di particolare diffusivita in una fase antecedente alla lesione di personedeterminate15; o addirittura un espediente concettuale atto a rafforzare la tuteladei beni della vita, dell’integrita fisica e della salute gia edificata dal legislatore informa anticipata in virtu della clausola generale del tentativo16. Anche se l’an-ticipazione della tutela realizzata17 con la previsione di tali figure criminose eedificata sul presupposto di un mutamento del bene tutelato (e non di una suaidentita, come nel tentativo)18.

La tesi che inquadra i reati contro la pubblica incolumita come peculiari ma-nifestazioni dei reati contro la persona ovviamente tende a deprezzare anchequella dimensione qualitativa sovra-individuale di allarme sociale e di lesionealla sicurezza collettiva che invece sembrerebbe doversi desumere giocoforzadalla severa dosimetria sanzionatoria, che mal si concilia con la prospettiva diuna tutela meramente prodromica di beni individuali.

Secondo una differente prospettiva, sarebbe l’impossibilita di individuare glioggetti finali di protezione, o comunque la loro «fisionomia diffusa»19, a suffra-gare l’esigenza del modello e della tecnica prescelta dal legislatore: cosı la pub-blica incolumita potrebbe essere riletta come «uno schermo preventivo, pertutelare cio che non essendo ancora individuato, non potrebbe ancora entrare ingioco ai fini di una specifica tutela»20.

14 DONINI, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di

pericolo contro la salute pubblica, in AA.VV., La riforma dei reati contro la sicurezza pub-

blica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti, a cura di Doninie Castronuovo, Padova, 2007, 205.

15 FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in Dei delitti e delle pene, 1984, 462.16 ALESSANDRI A., Il pericolo per l’incolumita pubblica nel delitto previsto dall’art. 437

c.p., in Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, 271 s.17 Su cui v. infra, § 4.18 DE FRANCESCO G.A., Interessi collettivi e tutela penale. “Funzioni” e programmi

di governo dell’attuale complessita sociale, in Studi in onore di G. Marinucci, a cura diDolcini e Paliero, Milano, 2006, 929 ss.

19 GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato,in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, 710.

20 ZINCANI, Il pericolo nei reati contro l’incolumita pubblica, in AA.VV., Questioni di

diritto penale. Il processo Salvemini, a cura di Canestrari e Giangiacomo, Torino, 2004, 123,nt. 145.

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Comunque, a prescindere dalla soluzione teorica prescelta, resta impre-giudicato che la natura del pericolo comune comporta una valutazione unitariae “massificata” delle posizioni delle vittime potenziali, che di fronte ai delitticontro la pubblica incolumita appaiono indifferenziate, prive di individualita efungibili.

Inoltre, la tutela della pubblica incolumita si caratterizza rispetto a quelladell’incolumita individuale per il connotato della distanza tra fonte di pericolo

e potenziali vittime, non essendo necessario un contatto ne la presenza di que-ste ultime nel raggio di azione della prima: peraltro la gravita e diffusivita delpericolo consente di evidenziare come la mancata verificazione di effetti pregiu-dizievoli in danno di individui sia dovuta solo alla casuale assenza di persone inquesto raggio.

Nucleo concettuale della nozione e dunque quello del pericolo, caratteriz-zato, secondo le parole dei Lavori preparatori, dalla «potenza espansiva delnocumento» e dalla «diffusibilita del danno ad un numero indeterminato di per-sone»: dunque un pericolo indeterminato nelle potenzialita – dalle propagginiincontrollabili – e nelle possibili direzioni, dalla attitudine plurilesiva e quindicapace di coinvolgere una collettivita di individui.

Riecheggiando il dibattito risalente gia al secolo diciannovesimo21, si trattapoi di stabilire se il pericolo tipico sia connotato sul piano quantitativo-di-

mensionale dell’offesa – nel senso del pregiudizio potenziale a un numero ri-levante di persone (estensione del pericolo) –; ovvero sul piano qualitativo

dell’indeterminatezza della sua diffusivita e quindi delle vittime potenziali– anche una sola persona, o piu persone, ma non individuate (oggetto del peri-colo) – in base ad un giudizio ex ante. Nell’ambito di quest’ultima prospettiva sidelinea una ulteriore duplice sottomodulazione: indeterminatezza della dire-zione e della portata del pericolo quale conseguenza dell’indeterminatezza dellevittime; ma anche non individualita dell’oggetto.

La prevalenza della impostazione che connota il pericolo sul piano qualita-tivo non puo dirsi assoluta, se e vero che di recente e stata rivalutata l’accezionequantitativa di indeterminatezza, nel senso che, ai fini dell’integrazione dellefattispecie in oggetto, le vittime potenziali dovrebbero comunque essere in nu-

mero rilevante, non potendo certo bastare la messa in pericolo anche solo di unindividuo (fatte salve specifiche fattispecie costruite invece sulla dimensio-ne qualitativa, come l’art. 437): una soluzione indotta da esigenze di razionalitae proporzione connesse all’elevato grado di disvalore segnalato dalle corniciedittali di pena22.

21 Su cui v., ad es., GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 10 ss.22 Cosı, GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 99 s.

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Comunque, nel codice penale, il pericolo puo derivare tanto dalla realizza-zione di un danno materiale – in virtu della sua potenzialita espansiva – quantodalla creazione di un pericolo pure a connotazione espansiva.

Sotto l’egida del pericolo comune, nonche delle sue propaggini – potenzia-lita diffusiva dell’offesa e indeterminatezza delle vittime – vengono cosı raggrup-pate nel capiente contenitore dell’incolumita pubblica condotte criminose an-che assai eterogenee e (gia a partire dal codice Zanardelli) indipendenti dall’im-piego di forze e energie naturali: con le notevoli approssimazioni e incongruenzeche cio necessariamente comporta.

3. LA DIMENSIONE CODICISTICA.I delitti contro l’incolumita pubblica sono previsti nel Titolo VI del codice

penale.La collocazione nella piramide discendente che ispira il codice vigente cor-

risponde alla connotazione radicalmente istituzionale della categoria. La pecu-liare struttura bifasica di tale tipologia di illeciti – di danno o di pericolo neiconfronti dei beni individuali della vita, dell’incolumita individuale e del patri-monio e al tempo stesso di comune pericolo in direzione del bene collettivo– rimarca la loro posizione intermedia tra oggettivita giuridiche di tutela pubbli-che e private23, oltre alla loro natura di reati plurioffensivi (anche se la lesionedi beni personali – vittima determinata – e solo eventuale e non necessaria ai finidell’integrazione della tipicita delittuosa).

Va sottolineato come il bene dell’incolumita pubblica, oltre a offrire l’ogget-tivita giuridica attorno alla quale e edificata l’intera categoria di delitti contenutanel Titolo VI, assurga altresı a elemento di tipicita, laddove l’offesa a tale inte-resse nella forma della messa in pericolo venga richiamata espressamente anchedalle fattispecie incriminatrici.

A livello formale, degno di nota e che l’intestazione del Titolo contiene l’in-dicazione della direzione offensiva delle condotte – delitti contro l’incolumitapubblica – mentre le intestazioni dei singoli capi sono modellate sulle modalitadi aggressione al bene giuridico tutelato: l’alternativa «aut vi aut fraude» de-scrive i due mezzi principali con cui il bene giuridico puo essere offeso.

Cosı il Capo I prevede i delitti di comune pericolo mediante violenza (artt.422-437; 449-451): ove piuttosto che violenza in senso stretto, viene in questioneappunto la vis, la forza fisica, ovvero ogni mezzo non riconducibile alla frode.

Il Capo II contiene i delitti dolosi di comune pericolo mediante frode (artt.438-448; 452): frode, ma anche inganno, insidia, o semplicemente pericolo oc-culto atto a indurre in errore sono le caratteristiche modali di questa categoria.

23 GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 42.

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A parte vengono considerati i delitti colposi di comune pericolo24.Le rubriche di tutti tre i capi, peraltro, sono modulate espressamente sul

pericolo comune, che significativamente non viene invece menzionato altrove25.Il binomio violenza versus frode e stato riletto, soprattutto nell’interpreta-

zione piu recente, come una sorta di «omaggio alla tradizione» piuttosto checome un dato davvero qualificante delle fattispecie: si e rimarcata anzi l’impro-prieta di tale classificazione che sembra incentrare la valutazione del disvaloredelle condotte sul mero dato delle modalita di esecuzione, un paradigma perquesto rigido, impreciso e inadatto alle attuali esigenze di tutela26.

Del resto, la stessa esposizione da parte del legislatore sembra sotto questoaspetto tutt’altro che immune da incoerenze, se e vero che nel tessuto norma-tivo delle due diverse sezioni si incontrano sovente sovrapposizioni difficilmenteconciliabili con la logica prescelta: delitti del Capo I privi di qualsiasi connota-zione di violenza (es. artt. 435 e 437, mentre l’art. 428 prevede che il fatto siacommesso utilizzando «altri mezzi fraudolenti»); e figure del Capo II le cui con-crete modalita esecutive possono anche essere di forma violenta.

Cosı si e percorso il sentiero di un’interpretazione ampia delle nozioni diviolenza e di frode, la prima come mera energia fisica, la seconda nel senso diqualsiasi forma di inganno tale da instillare un’erronea rappresentazione27. Ov-vero di intersecare le due nozioni rileggendole solo come limiti negativi reci-proci: ci sarebbe violenza dove non c’e mendacio o simulazione, e viceversa28. Oinfine, in tempi piu recenti, di recuperare un significato alle due nozioni, ripro-ponendo il parallelismo con il criterio classificatorio adottato dal legislatore conriguardo ai delitti contro il patrimonio e rileggendo quindi la nozione di violenzaalla stregua di aggressione violenta e traumatica nei confronti di una vittima«diffusa» che la subisce passivamente, e la frode in termini di oggettiva insidio-sita del mezzo utilizzato tale da ingannare la comune fiducia e da richiedere unasorta di «cooperazione artificiosa» di una pluralita di vittime (analogamente allatruffa), vale a dire quella consistente nell’assunzione, uso o consumo di sostanzeo cose pericolose29.

Una diversa prospettiva e invece quella di rinunciare a edificare il binomiosui due concetti codicistici delle rubriche per riconoscere la natura di reati con-tro l’incolumita pubblica a quelli del Capo I, e di reati contro la salute a quelli del

24 Su cui, v. infra, § 5.25 RIONDATO, Dei delitti contro l’incolumita pubblica. Nota introduttiva, in Commenta-

rio breve al codice penale, a cura di Crespi, Forti, Zuccala, 4a ed., Padova, 2003, 1245.26 DONINI, cit., 207.27 Cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, VI, Torino,

1935, 196.28 Cosı MARINI, Incolumita pubblica (delitti contro la), in Noviss. Dig. it., App. IV,

Torino, 1983, 154.29 GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 51 ss.

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Capo II (eventualmente intesa quest’ultima come ipotesi dell’incolumita pub-blica stessa30).

Infine vanno considerate, quali ipotesi caratterizzate da minore disvalore, lecontravvenzioni di cui agli artt. 672-681: il pericolo che taluna di esse assume adoggetto (es. artt. 673, 674, 676, 2o comma, 677, 3o comma) e sostanzialmenteimmune da una potenzialita espansiva rimarchevole, non raggiunge la soglia

di gravita del vero e proprio disastro, quindi non arriva a costituire una mi-naccia collettiva, ma piuttosto un’offesa a singoli individui, pur se indeterminati(pericolo per le persone). A riguardo si puo parlare di una indeterminatezzasoltanto qualitativa, peraltro non esclusiva delle fattispecie contravvenzionali(ne sono esempi delittuosi anche i reati relativi agli infortuni pubblici e agli in-fortuni sul lavoro, di cui agli artt. 436, 437 e 451)31.

4. L’ANTICIPAZIONE DELLA TUTELA.Si e detto che il pericolo per la pubblica incolumita costituisce elemento

tipico di alcune fattispecie.Peraltro, nella disciplina del codice si fa riferimento soltanto al pericolo per

la pubblica incolumita – e non al danno – quale unica modalita di aggressione32.In realta, se si apprezza fino in fondo la peculiare dimensione pubblicistica a

sfondo istituzionale del bene giuridico protetto, si deve anche riconoscere che lamedesima esclude la possibilita di alternative all’anticipazione della tutela: unalesione effettiva rispetto alla pubblica incolumita non e possibile piu di quanto losia rispetto alla personalita dello Stato. In questo senso, si potrebbe anche af-fermare che il pericolo per la pubblica incolumita, nella misura in cui incide invia diretta sull’interesse sociale della collettivita a non essere vittima di disastri,costituisca realmente lesione di danno33. Tanto piu che la “diffusione” del benerende inimmaginabile una tutela contro il suo definitivo annientamento, che fa-rebbe venir meno le condizioni minimali di esistenza di rapporti sociali34.

Sul piano operativo, poi, la tecnica dell’anticipazione risulta funzionale a in-crementare, adeguare, ricalibrare la protezione dei beni – di rilievo sociale eparticolarmente esposti – di fronte ai nuovi fattori di rischio introdotti dall’evo-luzione tecnologica. Un’anticipazione che peraltro si modella sul carattere dif-fusivo dell’aggressione e sull’indeterminatezza del suo ambito di incidenza edelle sue potenziali vittime, in soluzione di discontinuita, quindi, rispetto alle

30 Cosı RIONDATO, cit., 1249 s.31 GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 46 s.32 RIONDATO, cit., 1244.33 Cosı, GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 70, nt. 96.34 DE FRANCESCO G.A., Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino, 2004,

39.

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note strutturali del tentativo, in particolare quella dell’univocita, venendo inquestione, rispetto ai delitti di comune pericolo, le condotte – criminologica-mente piu allarmanti – a direzione plurilesiva (e inoltre le condotte colpose)35.

Il codice penale ha fatto ampio uso di tecniche di anticipazione della tutela:oltre alla previsione di reati di pericolo, anche l’introduzione di fattispecie a dolospecifico, di attentato, fino all’incriminazione di meri atti preparatori.

In ragione di questa tecnica, il legislatore del 1930 ha inteso procedere a unacostruzione “dal basso”, ossia dalle fattispecie di danneggiamento o di lesione abeni individuali personali (vita e incolumita), per selezionare ed elevare a delitticontro la pubblica incolumita quanti di essi siano qualificati dai contrassegnistrutturali del pericolo comune, in particolare, quelli della diffusivita degli effettiin direzione di una pluralita indeterminata di persone.

Il che spiega l’interpretazione dominante dell’assorbimento del disvalore deldanneggiamento nella piu grave offesa al bene collettivo (pertanto, concorsoapparente di norme): dato che la lesione di tipo patrimoniale costituisce una“tappa” in vista del prodursi del pregiudizio sovraindividuale, i delitti di pericolocomune assumono struttura di reati complessi36.

Resta da vedere quali modelli di anticipazione della tutela sono stati concre-tamente adottati da legislatore.

4.1. IL PERICOLO RISPETTO ALLA PUBBLICA INCOLUMITAv: REATI DI PERICOLOASTRATTO O PRESUNTO.

Il pericolo comune all’interno delle singole figure criminose talora vieneespressamente tipizzato (pericolo concreto), in altri casi e implicito nella fatti-specie, nel senso che il legislatore presume – iuris et de iure – che al verificarsidi certi fatti si origini la possibilita di un pregiudizio di estensione indefinita(pericolo presunto).

Il pericolo astratto o presunto costituisce soltanto la ratio dell’incriminazio-ne – in quanto segnala il momento dell’offesa al bene giuridico – ma non vienemenzionato espressamente dal legislatore: non svolge una funzione all’interno delfatto tipico, ma esaurisce la sua funzione nella definizione di forme di condottageneralmente pericolose. Inoltre, non deve essere accertato giudizialmente: anzi,per il giudice rappresenta una fictio che preclude la verifica della sussistenza deiconnotati di reale pericolosita rispetto al singolo fatto oggetto di giudizio37.

Sono a pericolo presunto le figure criminose degli artt. 423, 1o comma, 423bis, 1o e 2o comma, 426, 428, 1o e 2o comma, 430, 432, 2o e 3o comma, 433,

35 GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 86.36 GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 65.37 Cfr. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano,

1990, 290.

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3o comma, 434, 2o comma, 435, 436, 437, nonche le ipotesi colpose degli artt.449 e 451.

L’utilizzo di fattispecie di pericolo presunto risponde a una duplice logicapropria della categoria.

Per un verso, fatti che, in ragione dei loro peculiari connotati strutturali,secondo l’id quod plerumque accidit hanno insita una generale e costante«potenza espansiva del nocumento» non possono non essere considerati peri-colosi: la rifrazione a catena degli effetti potenziali delle condotte incriminatesembra confermare l’opzione di fondo compiuta dal legislatore.

Inoltre, sotto altro profilo, la dimensione sovra-individuale dell’interesse tu-telato si riflette sui connotati del pericolo: gia da tempo la dottrina ha segnalatoil nesso tra il livello di astrattezza del bene giuridico protetto e quello del peri-colo che ne costituisce in qualche modo il precipitato38.

Fatto sta che al giudice e preclusa ogni indagine in merito alla sussistenzareale del pericolo e alla eventuale inoffensivita del fatto tipico: il suo accer-tamento si deve limitare al controllo di conformita del caso oggetto di giudi-zio rispetto alla previsione legale astratta contenuta nella norma incrimina-trice.

Sono note le censure di incostituzionalita addotte dalla dottrina contro talecategoria di reati, per violazione del principio di offensivita e per il conseguenteproblematico rapporto con il principio di colpevolezza. Cosı come pure le ela-borazioni che da oltre tre decenni tendono a rivalutare alcune tipologie crimi-nose a pericolo presunto, in ragione di imprescindibili ragioni di tutela; ovveroalla riconversione in via interpretativa di alcune di esse in modo tale da selezio-nare soltanto quei comportamenti che siano realmente pericolosi, anche a pre-scindere dall’espressa menzione del pericolo tra gli elementi di tipicita, attra-verso valorizzazione degli elementi descrittivi dotati di particolare “pregnanzasemantica” in vista dell’offesa, o mediante richiamo ai requisiti richiesti dall’art.56 per il tentativo (e loro inserimento nella fattispecie preter legem), o comun-que sfruttando la struttura aperta delle figure criminose per operare la tradu-zione dei termini utilizzati dal legislatore secondo significato di lesivita nei con-fronti dell’interesse protetto39.

Rispetto ai reati contro la pubblica incolumita, nelle intenzioni del legi-slatore le espressioni di particolare pregnanza semantica adottate – es. som-

38 V. ad es. PARODI GIUSINO, ult. cit., 212; cfr. anche FIANDACA, Diritto penale, in FIANDACA,DI CHIARA, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orien-

tata, Napoli, 2003, 143.39 Per alcune efficaci sintesi su tale dibattito rimandiamo ai contributi di CANESTRARI, Reato

di pericolo, in Enc. Giur., XXVI, Roma, 1991, 6 ss.; ZINCANI, Il pericolo nei reati contro l’in-

columita pubblica, cit., 73 ss.; nonche alle opere monografiche di ANGIONI, Il pericolo concreto

come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, Milano, 1994 e PARODI GIUSINO,I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990.

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mersione, inondazione, incendio, frana, naufragio – avrebbero dovuto essereevocative dei caratteri di pericolosita intrinseca su cui si fonda la presunzione.Ma, in assenza di definizioni atte a esplicitare gli elementi di pericolo stessi, ilmero richiamo di termini di uso comune si rivela foriero di ambiguita. Cosı estata la giurisprudenza a svolgere un’opera interpretativa di tipo integrativo eselettivo per contornare di requisiti quantitativi e contenuti strutturali le fat-tispecie, in surroga delle scarne indicazioni provenienti dalle norme del codicepenale40.

Si e rilevato di recente come, anche al di la di insuperabili esigenze politico-criminali di soddisfacimento del bisogno di sicurezza tipico della c.d. societadel rischio, l’adozione di misure di pericolo avulse dall’accertamento giudizialein concreto sia la conseguenza della natura del bene oggetto di protezione edella necessita di una corrispondenza tipologica tra questa e la struttura dellafattispecie: la fisionomia dei beni sovra-individuali, come detto, comporta l’esi-genza di una forte anticipazione della tutela, mentre il paradigma dei reati dipericolo concreto si attaglia solamente a fatti lesivi di beni individuali e suscet-tibili di un reale apprezzamento empirico41.

Insomma, la ragione dell’esistenza di fattispecie incentrate sul pericolocomune sta proprio nella prevenzione di pericoli dotati intrinsecamente diparticolare diffusivita, almeno quando concorrano una serie di ulteriori fattoridi rischio non integralmente prevedibili e dominabili ex ante, e di prevenirli inuna fase prodromica rispetto alle concrete minacce per le vittime; nonche nellaconstatazione della tendenziale incontrollabilita di fenomeni innescati da eventidi danno materiale e della imprevedibilita della direzione dei loro effetti.

Cosı, nel contesto delle prospettive teoriche che sceverano dal novero deireati di pericolo presunto la categoria (intermedia rispetto a quella dei reati dipericolo effettivo e scevra da problemi di illegittimita costituzionale) dei reati a

pericolo astratto, si segnala recentemente un orientamento tendente a distin-guerli sul piano della «ricaduta pluripersonale del danno materiale». In breve:ove, sulla base di una ricognizione delle caratteristiche del complessivo contestospazio-temporale, sia verosimile la possibilita che una molteplicita di persone, innumero indeterminato, siano presenti nel raggio di azione delle condotte illecitee quindi ne divengano vittime, si puo ritenere sussistente quella diffusivita chegiustifica l’incriminazione dei comportamenti stessi come lesivi della pubblicaincolumita (una diffusivita che peraltro e oggetto di effettivo accertamento solorispetto a disastri naturali, non rispetto a disastri aventi ad oggetto mezzi di

40 E comunque da rimarcare la natura realmente pericolosa delle fattispecie di disastro neiconfronti dell’incolumita pubblica: v. la nota sentenza del T. Venezia, 22.10.2001, n. 498, inwww.petrolchimico.it.

41 Cosı, GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 135 ss.

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trasporto, per i quali e corretto affermare che le potenzialita espansive del pe-ricolo sono intrinseche)42.

Resta peraltro impregiudicata, ai fini della conformita di tali fattispecie aldettato costituzionale, l’esigenza di un riscontro, rispetto all’evento di danno,della sussistenza di determinati parametri che fungano da indici rivelatori delpericolo per una pluralita indeterminata di persone: la verifica della causazionedel danno non potra quindi mai valere a surrogare quella dei suoi connotatistrutturali e tipologici che evidenzino una dimensione pericolosa in rapporto albene finale collettivo.

4.2. REATI DI PERICOLO CONCRETO.Invece, rispetto ai reati a pericolo concreto, il requisito della pericolosita

viene espressamente incluso nella fattispecie come suo elemento tipico, conconseguente esigenza di accertare in sede giudiziale la reale sussistenza dellostesso43.

In particolare, il pericolo e tipizzato dal legislatore, o come modalita della

condotta (es. art. 441), o come elemento dell’oggetto materiale (es. art. 444),oppure, nella maggioranza dei casi, come evento (es. artt. 423, 2o comma, 428,3o comma, 433, 1o comma, 434, 1o comma direttamente in relazione alla pub-blica incolumita; artt. 424, 1o comma, 427, 1o comma, 429, 1o comma, 431, 1o

comma in direzione della verificazione del disastro innominato; 432, 1o commacon riguardo alla sicurezza dei trasporti).

Si pone dunque il problema dell’accertamento in sede giudiziale della realemessa in pericolo per la pubblica incolumita da parte della condotta: in assenzadi criteri stabiliti ex lege, tale verifica, assieme all’individuazione e selezione

42 GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 142 s. L’Autore ascrive poi alla cate-goria del «pericolo comune di danno comune» – imperniata sul concetto «quantitativo» di pe-ricolo: indeterminatezza delle vittime potenziali – tutte le ipotesi di disastro (e in piu l’infor-

tunio pubblico); mentre ritiene che la figura dell’infortunio sul lavoro (artt. 437 e 451) vadaricondotta all’accezione «qualitativa» e quindi estromessa dall’ambito dei delitti di comune pe-ricolo (ivi, 146 ss., 182 s.).

43 Per la tesi secondo cui le fattispecie che prevedono espressamente il requisito del pe-ricolo per la pubblica incolumita sarebbero in realta reati di pericolo «solo apparentementeconcreto», in quanto la concretezza sarebbe esclusa dalla natura meta-individuale del benetutelato e dall’incongruenza di un accertamento circa l’effettivo pericolo corso dalle vittimepotenziali (che, essendo riconosciute ex post per essere entrate in contatto con la fonte dipericolo, perderebbero ipso facto la caratterizzazione di indeterminatezza, alla quale invece illegislatore assegna rilievo tipico), v. GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 144 s.Secondo l’Autore, trattandosi realmente di reati di pericolo astratto, la base del giudizio pro-gnostico, di tipo generalizzante, dovra ricomprendere tutte le circostanze esistenti al momentodel fatto, anche se conosciute successivamente, a prescindere dall’effettiva presenza di soggettipassivi nel raggio di azione della fonte di pericolo (bastando la mera possibilita di tale dato).

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delle circostanze di cui tenere conto, e rimessa integralmente all’apprezzamentodel giudice.

Inoltre, laddove il pericolo sia tipizzato quale evento della complessiva fat-tispecie, si tratta di stabilire che funzione esso svolga all’interno di questa, ossia,se vada considerato elemento costitutivo, elemento aggravatore o condizioneobiettiva di punibilita.

4.3. L’EVENTO DI PERICOLO.Dai Lavori preparatori risulta come i compilatori abbiano optato per la tesi

della condizione obiettiva di punibilita.Ne conseguirebbe, ovviamente, non soltanto l’estraneita dell’evento di peri-

colo rispetto all’oggetto del dolo, ma anche l’esclusione dell’imputazione cau-sale: rispetto all’elemento condizionale di cui all’art. 44 c.p. non e infatti neces-sario accertare la sussistenza di un nesso di causalita con la condotta.

Tale tendenza interpretativa, unita all’adozione legislativa di fattispecie dipericolo presunto, viene vista come un significativo esempio “post-liberale” diflessibilizzazione del modello classico di diritto penale edificato sulle garanzietradizionali della responsabilita personale – individuale e colpevole – e dell’of-fensivita.

Tuttavia, sembra estremamente discutibile che proprio quell’elemento checostituisce il nucleo fondamentale di disvalore, quindi la ratio incriminatricedelle fattispecie contro la pubblica incolumita, possa essere ridotto a mera con-dizione di punibilita rispetto a condotte che, se private della dimensione di pe-ricolo comune nei confronti del bene giuridico tutelato, rimarrebbero delitticontro beni individuali.

Quale ulteriore argomento contro la qualificazione dell’evento di pericoloalla stregua della figura di cui all’art. 44 c.p., va ricordato come gli elementi delfatto che esprimono direttamente il contenuto di offesa al bene giuridico tu-telato andrebbero sempre considerati quali elementi essenziali, non potendoquindi essere sottratti alle normali regole di imputazione oggettiva e soggetti-va: in particolare, il pericolo concreto dovrebbe comunque rientrare nell’og-getto del dolo44.

4.4. LE IPOTESI DI PERICOLO DI DISASTRO.Peculiari sono poi alcune fattispecie di attentato, in cui vengono incriminati

atti idonei a cagionare un disastro (ma privi della direzione univoca tipica del

44 Sul punto, cfr. CANESTRARI, L’elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto, in Stu-

dium iuris, 2001, 3, 533 ss.

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tentativo): in sostanza, condotte prodromiche, di pericolo concreto in dire-

zione di un fatto di pericolo astratto quale il disastro.Gli artt. 424, 427, 429, 431 prevedono dunque modelli di pericolo c.d. in-

diretto, tradizionalmente criticati per il fatto di anticipare la soglia della tutelapenale a fatti solo indirettamente pericolosi per l’interesse protetto, con possi-bile violazione del principio di necessaria lesivita, ma anche per l’evanescenzadei contorni delle condotte punite, di per se troppo distanti dalla lesione al benegiuridico per assumere una rilevanza autonoma senza la mediazione dell’eventodi pericolo astratto dato dal disastro. Sotto il primo profilo, gli atti di pericoloconcreto offendono in realta direttamente un bene previo (es. il patrimonio deldanneggiato) e diverso da quello finale, ma il legislatore ritiene che tale offesapossa ulteriormente porre in pericolo il bene ultimo (appunto la pubblica inco-lumita): una complessa fattispecie plurioffensiva, incentrata sul pericolo di un

pericolo45. Sotto l’aspetto della carenza di sufficiente disvalore delle condotte,dubbi di legittimita costituzionale vengono adombrati rispetto all’incriminazionedi atti meramente preparatori, realmente lesivi solo di beni individuali, privi diun contenuto di univocita in direzione dell’interesse collettivo e di volonta ri-spetto all’evento finale46.

La ratio di queste previsioni sta comunque nell’elevata pericolosita dei fattidi disastro e nell’incontrollabilita delle loro propaggini devastanti, che induce illegislatore a incriminare condotte antecedenti al verificarsi di queste ultime, inuna fase in cui i fattori di rischio sono ancora dominabili dall’agente: condottenon ancora pericolose nei confronti del bene giuridico finale, ma che possonodiventarlo con alta probabilita, secondo l’id quod plerumque accidit.

Si tratta dunque di livello avanzato – e ulteriormente anticipato – di preven-zione47, a suggello di una tutela rafforzata nei confronti del bene giuridico: icomportamenti incriminati sono carenti del requisito oggettivo della direzionenon equivoca in vista della lesione al bene finale stesso e di quello soggettivo deldolo nella medesima direzione. Inoltre, quale norma di chiusura del sistema diprevenzione, l’art. 450 c.p., contemplando la forma colposa del delitto di peri-colo indiretto, incrimina condotte, anche omissive, di creazione o mancato im-pedimento del pericolo di uno degli eventi disastrosi richiamati in maniera tas-sativa (disastro ferroviario, inondazione, naufragio, sommersione di nave o dialtro edificio natante) a prescindere anche dal dolo degli atti preparatori di pe-ricolo concreto, essendo sufficiente la colpa: ove le condotte sono concreta-

45 Cfr. ZINCANI, Reati di pericolo, in Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 ore, XII, Milano,2008, 661 ss.

46 Cfr. CANESTRARI, cit., 7; nonche ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giu-

ridico, Milano, 1983, 182.47 Parla di «prevenzione di secondo grado», GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica,

cit., 157 ss.

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mente pericolose in vista di un evento di danno materiale, a sua volta rischiosoverso la pubblica incolumita ma di per se non lesivo della vita o dell’integritapersonale di individui determinati.

4.5. LA CENTRALITAv DEL DISASTRO NELLA CATEGORIA.I delitti di comune pericolo hanno conosciuto un percorso storico com-

plesso e per certi aspetti frastagliato.Motivo ispiratore della loro introduzione nelle legislazioni positive fu, come

visto, l’esigenza di incriminare condotte prodromiche rispetto all’offesa ma con-notate da una peculiare diffusibilita rispetto a potenziali vittime indeterminate:l’idea originaria e quella di scongiurare gli effetti pregiudizievoli, spesso dirom-penti e a catena, derivanti dall’utilizzo distorto delle forze naturali. L’evoluzionetecnologica ha poi convogliato l’attenzione del legislatore su ragioni di preven-zione relazionate appunto agli strumenti dell’era del “macchinismo” – in parti-colare, i “nuovi” mezzi di trasporto – che hanno offerto l’abbrivio (e la giustifi-cazione rispetto) all’adozione di modelli di anticipazione della tutela atti a offrireuna risposta forte sul piano normativo al bisogno di sicurezza della popolazionedi fronte a pericoli “anonimi”.

Criticati per il loro riferimento a modalita di offesa multiformi non partico-larmente caratterizzate – soprattutto quelle a interessi individuali a caratterenon personale, come nel caso del danno – rispetto alla protezione del bene fon-damentale, pur variamente inteso, in ragione del quale la categoria e stata con-cepita48, il loro recepimento nel codice vigente ha visto assurgere a elementoparadigmatico dell’intera categoria il concetto di disastro, figura “trasversale”49

che reca impressi i caratteri strutturali del pericolo comune. L’intero Titolo VIassume infatti tale figura come punto di riferimento, tanto di fattispecie di pe-ricolo edificate appunto sulla causazione di disastro (le piu gravi dal punto divista dell’offesa), quanto di quelle, gia prese in considerazione50, a ulteriore tu-tela anticipata che si sostanziano nella mera creazione di un pericolo di disa-

stro (reati a pericolo indiretto): la protezione di beni personali di fronte a formedi pericolo diffusivo spesso non controllabili nella societa moderna pare rendereaccettabile, proprio attraverso la mediazione di tale oggettivita, la previsione direati incentrati sul pericolo astratto51.

Il legislatore sembra essersi ispirato a una logica olistica, orientata a offrireuna protezione integrale del bene protetto e a colmare tutti i possibili vuoti di

48 V. ZINCANI, Reati di pericolo, cit., II.49 GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 166.50 V. supra, § 4.4.51 GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo, Torino, 2005, 104 ss. e passim; CORBETTA,

I delitti contro l’incolumita pubblica, Tomo I, I delitti di comune pericolo mediante

violenza, Padova, 2003, 1 ss.

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tutela, sia attraverso la particolare tecnica dell’anticipazione della tutela; sia at-traverso una disciplina estremamente – persino eccessivamente – minuziosa;sia, infine, adottando la figura generale del disastro innominato (art. 434 c.p.)come sorta di figura-cerniera idonea a espandersi, rectius a espandere e adat-tare in continuazione l’ambito di protezione penale in funzione dei mutamentitecnologici e delle nuove esigenze indotte dal progresso.

Una norma che, ovviamente, ha dato adito a notevoli perplessita proprio perla sua struttura aperta e potenzialmente idonea a recepire contenuti dalla stessaevoluzione tecnologica, effetto dell’intrinseca genericita dell’interesse protetto,oltre che della carente tipizzazione delle condotte offensive da parte del legisla-tore, tanto da far sollevare il dubbio di illegittimita costituzionale in relazione alprincipio di legalita sotto il profilo della tassativita.

La Corte costituzionale peraltro ha rigettato recentemente la questione,proponendo anzi una «nozione unitaria di disastro», inteso alla stregua dievento distruttivo di proporzioni straordinarie, atto a produrre effetti dannosi,gravi, complessi ed estesi, ed idoneo a determinare un pericolo per la vita el’integrita fisica di un numero indeterminato di persone, a prescindere dall’ef-fettiva offesa alla vita o all’incolumita individuale di vittime individuate52.

52 «Sono infondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 434 c.p., nella parte incui punisce il c.d. disastro innominato, sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, secondo com-ma, e 27 Cost., in quanto la norma nella sua formulazione non sarebbe idonea ad assicurare ilrispetto del principio di tassativita della fattispecie penale. La nozione di “altro disastro”, su cuigravita la descrizione del fatto illecito, si connette all’impossibilita pratica di elencare analiti-camente tutte le situazioni astrattamente idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumita e,cio, soprattutto in correlazione all’incessante progresso tecnologico che fa continuamente af-fiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalita di aggressionedel bene protetto. Inoltre, l’aver anteposto, nella descrizione della fattispecie criminosa, altermine “disastro”, l’aggettivo “altro”, fa sı che il senso di detto concetto – spesso in se alquan-to indeterminato – riceva “luce” dalle species dei disastri preliminarmente enumerati e con-templati negli articoli compresi nel Capo relativo ai “delitti di comune pericolo mediante vio-lenza” (c.d. disastri tipici) che richiamano una nozione unitaria di disastro, inteso come eventodistruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrreeffetti dannosi, gravi, complessi ed estesi, ed idoneo a determinare un pericolo per la vita el’integrita fisica di un numero indeterminato di persone (senza che sia richiesta anche l’effet-tiva verificazione della morte o della lesione di uno o piu soggetti). La verifica del rispetto delprincipio di determinatezza va, del resto, condotta non gia valutando il singolo elemento de-scrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie, nel-l’ambito della disciplina in cui si inserisce. In particolare, l’inclusione nella formula descrittivadell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concettielastici, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizionecomplessiva del fatto incriminato consenta al giudice – avuto riguardo alle finalita perseguitedall’incriminazione ed al piu ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilireil significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordi-nario compito a lui affidato, permettendo, al contempo, al destinatario della norma, di avereuna percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. L’accerta-ta insussistenza di un vulnus al principio di determinatezza travolge altresı le ulteriori censure

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5. I DELITTI COLPOSI DI COMUNE PERICOLO.Sotto la rubrica «delitti colposi di comune pericolo» il codice penale vigen-

te raggruppa delitti colposi di danno (art. 449), delitti colposi di pericolo(art. 450), delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452), nonche il delit-to di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro(art. 451).

La ragione della previsione di tali fattispecie risiede nella constatazione deldato criminologico della maggior frequenza di realizzazione in forma colposa dioffese alla pubblica incolumita.

Rispetto a tali fattispecie il legislatore non ha adottato il criterio modale«aut vi aut fraude», come per le corrispondenti figure dolose.

Giustificati dall’allarmante attitudine offensiva delle condotte in questione,si tratta di figure che hanno dato adito a non poche perplessita, sotto i profili diulteriore indeterminatezza ed evanescenza lesiva che l’aggancio alla violazionedi regole cautelari aggiunge alla dimensione nevralgica del pericolo (special-mente con riguardo ai reati colposi di pericolo astratto)53.

relative al diritto di difesa, al principio di colpevolezza e alla finalita di prevenzione specialedella pena. Tuttavia, in relazione ai problemi interpretativi che possono porsi nel ricondurrealcune ipotesi al paradigma del c.d. disastro innominato (tra le quali, segnatamente, l’ipotesidel disastro ambientale), e auspicabile un intervento del legislatore penale che disciplini inmodo autonomo tali fattispecie criminose» (C. Cost., 1-8-2008, n. 327, in Dir. pen. e processo,2008, 11, 1381).

In senso analogo, in giurisprudenza v. gia Cass. pen., sez. III, 16-1-2008, n. 9418, in Am-

biente e sviluppo, 2008, 7, 617: con riguardo all’applicazione del delitto di cui all’art. 434 c.p.in campo ambientale, il termine disastro implica che sia cagionato un evento di danno o dipericolo per la pubblica incolumita straordinariamente grave e complesso, ma non eccezional-mente immane. «Il requisito che connota la nozione di “disastro” e infatti la “potenza espansivadel nocumento” e “l’attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumita“. E necessario esufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a peri-colo, collettivamente, un numero indeterminato di persone. Pertanto, un’imponente contami-nazione di siti mediante l’accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quan-titativi di rifiuti speciali altamente pericolosi hanno insita una elevata portata distruttiva del-l’ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno un’alta potenzialita lesivatanto da provocare un effettivo pericolo per l’incolumita fisica di un numero indeterminato dipersone».

Sulle fattispecie di disastro si rimanda al contributo di Summerer, in questa opera. Suldisastro tecnologico si rimanda al contributo di Zincani, in questa opera.

53 Comunque, anche nella forma colposa, il disastro presuppone «un avvenimento grave ecomplesso con conseguente pericolo per la vita o l’incolumita delle persone indeterminata-mente considerate al riguardo; e necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblicaincolumita, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilita relativo all’attitudine di uncerto fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche seappartenenti a categorie determinate di soggetti. A tal fine, l’effettivita della capacita diffusivadel nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere, con valutazione ex ante, accertata inconcreto, ma la qualificazione di grave pericolosita non viene meno allorche, eventualmente,l’evento dannoso non si e verificato: cio perche si tratta pur sempre di un delitto colposo di

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6. LA LEGITTIMAZIONE COSTITUZIONALE DELL’INCOLUMITAv PUBBLICA.La legittimazione costituzionale dell’incolumita pubblica viene tradizional-

mente rinvenuta nell’art. 2 Cost., laddove, accanto ai diritti inviolabili dell’uomocome singolo, viene consacrata la tutela delle formazioni sociali ove si svolge lasua personalita: il principio costituisce fondamento della tutela penale dell’in-columita pubblica come «proiezione sovra-individuale» dei beni individualidella persona54.

In particolare, per la salute pubblica come diritto sociale o collettivo viene inrilievo anche l’art. 32 Cost.

7. LA SALUTE PUBBLICA.Per salute pubblica si intende il benessere psico-fisico inteso sia in senso

negativo – assenza di patologie o disturbi anche transeunti quali effetti di situa-zioni, sostanze, fattori o interventi indebiti da parte di terzi – sia in senso posi-tivo, quale conseguenza di interventi di carattere terapeutico, o di assunzione disostanze e presidi farmacologici, ecc.55.

Di solito, i rapporti tra incolumita pubblica e salute vengono considerati dicontinenza, nel senso che la salute viene considerata quale dimensione dell’in-columita pubblica56. Si tratterebbe quindi di un settore della piu generale tuteladell’incolumita pubblica, incardinato sul riferimento a una serie di oggetti ma-teriali (acqua, alimenti, medicinali)57.

Le fattispecie contro la salute pubblica sono contenute prevalentemente trai delitti di comune pericolo mediante frode.

La ragione di tale opzione – discutibile, come peraltro gia rispetto ai delitticontro l’incolumita pubblica – risiede nell’idea della mancanza di violenza o co-munque di esplicazione di energia fisica nella perpetrazione di tali reati: le con-dotte aggressive del bene giuridico della salute pubblica peraltro non necessa-riamente sono frodatorie in senso stretto. Di solito si tratta di attivita poste inessere nell’ambito di un contesto lecito e, quindi, connotate piuttosto dalla com-

comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto deriviun pericolo per l’incolumita pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi undanno» (Cass. pen., sez. IV, 20-2-2007, n. 19342, in Riv. pen., 2007, 10, 995; conformi: Cass.pen., sez. IV, 7-2-2003, n. 22350, in CED, 224592; Cass. pen., sez. IV, 3-3-2000, n. 5820, in Cass.

pen., 2001, 3052).54 PADOVANI, L’organizzazione della parte speciale, in PADOVANI, STORTONI, Diritto penale

e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Bologna, 2006,75; GARGANI, Reati contro l’incolumita pubblica, cit., 88.

55 DONINI, cit., 214 s.56 RIONDATO, cit., 1248. Per la tesi secondo cui la relazione sarebbe non da genere a specie,

ma sotto il profilo dei mezzi di aggressione, v. ARDIZZONE, Incolumita pubblica, cit., 364.57 DONINI, cit., 207 ss.

LINEAMENTI GENERALI DEL CONCETTO DI INCOLUMITAv PUBBLICA 21

Page 21: C I LINEAMENTI GENERALI DEL CONCETTO - shopWKI: Ipsoa ... · livello di diritto positivo2 germoglierebbe su figure previamente considerate ... violenza,inTrattato di diritto penale,

presenza di un elemento di pericolo occulto, e comunque non necessariamenteoccultato o dissimulato artatamente dall’agente58.

Inoltre, la concreta messa in pericolo del bene non si deve accompagnarenecessariamente a un danno individuale, patito da singole persone. Anzi, sulpiano criminologico, profilo caratterizzante di tali ipotesi – e differenziale ri-spetto ai reati contro l’incolumita pubblica – e la normale assenza di volonta deldanno finale da parte dell’agente: non essendo frequenti i casi di «stragisti oterroristi ambientali, o alimentari», o comunque non essendo stato dispostol’apparato normativo per fronteggiare questo tipo di condotte (riconducibilipiuttosto a delitti contro la personalita dello Stato), normalmente oggetto di

dolo sara soltanto il pericolo, e non il danno59.In comune con il bene dell’incolumita pubblica emerge l’esigenza di una tu-

tela anticipata, perche una lesione al bene collettivo della salute e parimentirealizzata gia allo stadio del pericolo60.

58 DONINI, cit., 212.59 DONINI, cit., 206.60 Rispetto alla pubblica incolumita, v. supra, § 4.

DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITAv PUBBLICA22