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BUTTI PERES AND PARTNER - AVVOCATI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTA’ DI INGEGNERIA – 23 FEBBRAIO
I CAMBIAMENTI CLIMATICIdi
Silvia BertazzoB&P – Avvocati in Verona
BUTTI PERES AND PARTNER - AVVOCATI
La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (1992)• Obiettivo: abbattimento delle
emissioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera
• Gli impegni di riduzione riguardano: biossido di carbonio o anidride carbonica (CO2), gas metano (CH4), ossido di azoto (N2O), esafloruro di zolfo (SF6), idrofluorocarburi (HFC) e perfluorocarburi (PFC)
BUTTI PERES AND PARTNER - AVVOCATI
Il Protocollo di Kyoto (1997)
• Destinatari: 41 Stati inclusi nell’Allegato I della Convenzione (Paesi industrializzati e quelli in transizione verso un’economia di mercato)
• Periodo di adempimento: 2008-2012
• Impegno di riduzione: almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990. Ogni Stato inserito nell’Allegato I deve garantire che la produzione interna di emissioni non superi la cd. assigned amount prevista per
questa prima fase.
BUTTI PERES AND PARTNER - AVVOCATI
L’adozione di politiche nazionali
• migliorare l’efficienza energetica, sviluppare le fonti di energia rinnovabili, promuovere un minor consumo di combustibili fossili nella produzione e nell’utilizzo dell’energia
• ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dei trasporti
• limitare la produzione dei suddetti gas nell’industria
• promuovere forme sostenibili di agricoltura e di zootecnia
BUTTI PERES AND PARTNER - AVVOCATI
L’adozione di politiche nazionali
• limitare le emissioni di gas metano provenienti dalle discariche
• ridurre e progressivamente eliminare gli incentivi fiscali, le esenzioni tributarie e i sussidi che possono creare imperfezioni del mercato o porsi in conflitto con gli obiettivi UNCCC
• sperimentare metodi di gestione forestale sostenibile nonché ad incentivare azioni di rimboschimento e di imboschimento (sinks)
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Un impegno “flessibile”
• Le Parti aderenti possono decidere di adempiere congiuntamente agli impegni assunti nell’ambito del protocollo e pattuire una diversa distribuzione delle quantità assegnate, purché il totale delle emissioni aggregate dei vari Stati rispetti l’onere complessivo di riduzione, calcolato sommando tutti i rispettivi obblighi individuali
Vedi “bolla comunitaria”.
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I meccanismi di flessibilità
• Applicazione congiunta o joint implementation
• Meccanismo per lo sviluppo pulito o clean development mechanism
• Scambio dei diritti di emissione
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L’applicazione congiunta
Art. 6 Protocollo di Kyoto• Soggetti coinvolti: Paesi inclusi nell’Allegato I
• Trasferimento delle unità di riduzione “non utilizzate” (emission reduction units, cd. EMUs) ad altri Paesi;
• Limite: progetto di cooperazione finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra o all’aumento dei bacini di assorbimento
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CDM • Beneficiari: Paesi inclusi nell’Allegato I e quelli
in via di sviluppo (non inclusi nell’Allegato I e per tanto non soggetti agli obblighi previsti dal protocollo)
• Oggetto: progetti di limitazione delle emissioni nel territorio dei Paesi in via di sviluppo
• Effetto utile: i Paesi inclusi nell’Allegato I acquisiscono
riduzioni certificate (certified emission reductions, cd. CERs)
scambio di tecnologie e di know-how ecocompatibili
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EMISSIONS TRADING
• Destinatari: Paesi vincolati agli obblighi individuali di riduzione
• Oggetto: commercio dei diritti di emissione assigned amount units, cd. AAUs), al fine di adempiere gli impegni di riduzione Formulazione troppo succinta … quali sono i limiti?
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La nozione di La nozione di supplementarietàsupplementarietà
Norma (nel Protocollo) dal contenuto non ben definito
carattere suppletivosuppletivo meccanismi di flessibilità
Le misure in ambito nazionale devono portare un contributo contributo “significativo”“significativo” al processo di riduzione o limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra
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I limiti • Progetti CDM: diritti derivanti
dall’adozione di misure di rimboschimento e imboschimento max 1% quantità totale di emissioni 1990
• Possibilità di “riporto” : no per removal units (misure specifiche in campo forestale e/o agricolo), max 2,5% della quota di emissioni assegnata per progetti joint application clean development mechanism
• No vincoli all’utilizzo cd. sinks
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I criteri di eleggibilità
• Osservanza degli obblighi di istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra e dell’assorbimento di anidride carbonica da parte della copertura vegetale
• Rispetto degli obblighi relativi alla redazione e alla presentazione dell’inventario annuale sulle emissioni e sui bacini di assorbimento
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Prospettive future
• Efficacia del sistema sanzionatorio (monitoraggio)
• La partecipazione dei Paesi in via di sviluppo
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I cambiamenti climatici nella CE
• Ratificato del protocollo di Kyoto (decisione 2002/358/CE)
• Accordo di ripartizione• Entro il 2008-2012, la Comunità
europea, nel suo insieme, si è impegnata a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dell’8% rispetto ai livelli registrati nel 1990
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L’attuazione della politica comunitaria
• Provvedimenti di carattere trasversale
• Provvedimenti di carattere settoriale
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I provvedimenti trasversali
• Il programma europeo sul cambiamento climatico (PECC).
• Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione
• Il monitoraggio dei gas ad effetto serra
• Gli strumenti di carattere economico (imposizione di un regime fiscale uniforme)
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I provvedimenti settoriali
• La politica delle fonti di energia
• La politica dei trasporti
• La politica dell’industria
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La politica energetica• Uso razionale e misure di risparmio
dell’energia: misure relative all’efficienza energetica
(programma SAVE) cogenerazione rendimento energetico dell’edilizia • Promozione delle fonti energetiche
rinnovabili programmi di finanziamento e di ricerca politiche di favore e di supporto
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La politica dei trasporti• Limitare le emissioni di biossido di
carbonio rilasciate dai veicoli: accordi con case automobilistiche• Promozione dei biocarburanti • Favorire il passaggio dal trasporto
stradale e aereo a modi di trasporto più ecologici
interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
tariffazione dell’uso delle infrastrutture
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La politica dell’industria
Vedi direttiva 2003/87/CE relativa allo scambio dei diritti di emissione
• Ambito applicativo: attività elencate nell’Allegato I che comportano emissioni
• Obbligo di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
• Obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile
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Emissions trading CE• Piano nazionale di assegnazione (nel
rispetto degli obiettivi fissati per ogni singolo Stato)
• 1^ fase di attuazione: assegnazione gratuita
• No limiti quantitativi allo scambio e all’acquisto dei diritti di emissione.
• Istituzione registro elettronico per la contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate
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Piano di assegnazione Piano di assegnazione nazionalenazionale
• determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione
• redatto sulla base di criteri criteri obiettivi e trasparentiobiettivi e trasparenti (vedi allegato II direttiva) e tenendo conto nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblicoosservazioni del pubblico
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La domanda di autorizzazioneLa domanda di autorizzazione
nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato A che
comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo
allegato in relazione a tali attività, senza essere munito
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata
dall'autorità nazionale competente(art. 4 d.lgs. n. 216/2006)
Richiedere autorizzazione prima di mettere in esercizio l’impianto
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La domanda di autorizzazioneLa domanda di autorizzazione
1. Dati identificativi del gestore dell'impianto.2. Dati identificativi dell'impianto.3. Descrizione- dell'impianto e le sue attività compresa la
capacità il funzionamento e la tecnologia utilizzata;
- delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B;
- delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A, e
- delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni.
4. Sintesi non tecnica.
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L’autorizzazioneL’autorizzazione
CONTENUTO:
a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto; c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso; d) disposizioni in tema di comunicazioni; e) obbligo di restituzione delle quote; f) termine di durata stabilito dall'autorità nazionale competente.
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IL REGISTRO NAZIONALEIL REGISTRO NAZIONALE
accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute,
trasferite, restituite e cancellate
anche dati derivanti da dichiarazione annuale dei gestori degli impianti
(relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno
solare precedente - corredata dall'attestato di verifica)
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Assegnazione quoteAssegnazione quote
CASISTICA
– L’impianto non riceve un numero di quote congrue con il proprio fabbisogno
– Il rilascio di quote penalizza l’impianto rispetto ad operatori concorrenti
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Assegnazione quote e Assegnazione quote e rilascio autorizzazionerilascio autorizzazione
Fase pre-assegnazioneFase pre-assegnazione:viene rispettato il principio concorrenza e proporzionalità? Vengono assegnate (nello schema) quote sufficienti?
comunicare incongruità
(osservazioni pubblico) Autorità competente
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Assegnazione quoteAssegnazione quote
Assegnazione quote effettuataAssegnazione quote effettuata
ricorso per l’annullamento parziale del PAN (e sospensione)