BONUS AL 110% - StudioZENITH · 19-5-2020 Supplemento ordinario n. 21/L alla GAZZETTA UFFICIALE...

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DL RILANCIO BONUS AL 110%: PRIME INTERPRETAZIONI DOPO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DL RILANCIO (AGGIORNATO AL 01/06/2020) Editoriale.................................................................Pag 1 L'Iter legislativo.....................................................Pag 2 Articolo 119 e 121................................................Pag 3 Come fare le assemblee in sicurezza...............Pag 12 Protocollo StudioZENITH elaborato in base alle linee guida Anaci...................................................Pag 14 Quali interventi sono detraibili al 110% e in quale arco temporale..........................................Pag 19 Sconto in fattura e cessione del credito...Pag 20 Schema ANCE e Agenzia delle Entrate..Pag 21 Per chi ha fretta...................................Pag 31

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DL RILANCIO

BONUS AL 110%:PRIME INTERPRETAZIONI DOPO LA

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DL RILANCIO

(AGGIORNATO AL 01/06/2020)

Editoriale.................................................................Pag 1L'Iter legislativo.....................................................Pag 2Articolo 119 e 121................................................Pag 3Come fare le assemblee in sicurezza...............Pag 12Protocollo StudioZENITH elaborato in base alle linee guida Anaci...................................................Pag 14Quali interventi sono detraibili al 110% e in quale arco temporale..........................................Pag 19Sconto in fattura e cessione del credito...Pag 20Schema ANCE e Agenzia delle Entrate..Pag 21Per chi ha fretta...................................Pag 31

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Gentili Consiglieri,

Come promesso abbiamo creato questo vademecum per condividere le prime interpretazioni del Decreto Rilancio in merito alle detrazioni fiscali per i lavori

condominiali. E’ necessaria una premessa: il Decreto rilancio (D.L. 34/2020) è stato pubblicato recentemente, e necessita di due passaggi fondamentali

prima di poter essere considerato pienamente operativo, costituiti dall’emanazione di alcuni provvedimenti attuativi, e dalla conversione in Legge; il tutto

dovrebbe completarsi entro i primi giorni del mese di luglio. Le note che seguono sono pertanto basate sull’attuale versione del D.L., che potrebbero

variare a seguito dell’iter sopra indicato.

Sembrano essere tante le opportunità da cogliere e in queste pagine cercheremo di farvi un primo quadro della situazione. Ci pare doveroso innanzitutto

relazionarvi in merito all’iter legislativo che ci auguriamo porterà in breve tempo alla conversione in legge e alla predisposizione degli attuativi. Dopodiché

vi indicheremo quali requisiti occorre avere per poter accedere al bonus fiscale del 110% e come funziona il meccanismo della cessione del credito

(opportunità valida anche in caso di detrazioni fiscali come il bonus facciata del 90% o la manutenzione ordinaria al 50%).

Al momento la parte più impegnativa è rappresentata dalla gestione delle assemblee. Per poterle svolgere in sicurezza è necessario rispettare delle regole

molto rigorose nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e ad oggi ci sentiamo di farle solo in

videoconferenza o in un luogo aperto privato. In merito alle assemblee all’aperto desideriamo presentarvi il "protocollo" predisposto da StudioZENITH S.r.l.

che sarà parte integrante delle eventuale convocazione di assemblea. Infine per i condomini che desiderano affidare i lavori con urgenza abbiamo previsto

una modalità che richiede flessibilità per superare le difficolta assembleari. Sarà ns premura aggiornarvi sugli sviluppi del 110% appena ci saranno novità

importanti.

Daniele Vaccari

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L’ITER LEGISLATIVO

Il Decreto Rilancio è entrato in vigore ed attendiamo la conversione in Legge del Parlamento entro 60 giorni (arco temporale che

solitamente viene tutto utilizzato e che ci porta a metà Luglio) per fare in modo che non perda efficacia.

A definire le modalità attuative del bonus sarà un provvedimento dell’agenzia delle entrate che dovrà arrivare entro 30 giorni

dall’entrata in vigore del decreto, a meno che non si decida di aspettare la conversione in legge del provvedimento (in questo

caso occorrerà attendere metà agosto) per evitare eventuali emendamenti del Parlamento che potrebbero modificarne il

contenuto (alcuni sono già stati presentati).

Si attende anche un decreto MISE per definire le modalità di trasmissione dell’asseverazione tecnica all’Enea.

Riportiamo di seguito stralcio articoli 119 e 121.

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Titolo VI

Misure fiscali

Art. 119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si

applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31

dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza

superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata

su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che

compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

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b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti

centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari

alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di

calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi

sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata

su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che

compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il

riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,

anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con

impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non

superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato

decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di

efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di

cui al comma 1.

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3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter

dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso,

devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio,

ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E),

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della

dichiarazione asseverata.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre

2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale

stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si

applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31

dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque

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nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque

quote annuali di pari importo, semprechè l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In

caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il

predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti

solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare

complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile

con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i

fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul

posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4

giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire

tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, semprechè l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui

al comma 1.

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9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al

comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti,

istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi

realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento

ai propri soci.

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa,

arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla

documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del

comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale ei centri

costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

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12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui

al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli

interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione

della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti

incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze

professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle

spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti

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stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e

agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire

ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle

attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo

addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel

Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle

asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2

milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1

milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

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Art. 120

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli

altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel

2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento

contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi

medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli

necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività

lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è

utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si

applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

388.

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3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere

individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione

del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo

17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione

europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

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COME FARE LE ASSEMBLEE IN SICUREZZA

Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre

organizzazioni collettive?

Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni latra forma di organizzazione collettiva, possono

svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente

anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra

tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della

diffusione del contagio da COVID-19.

Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative

vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni

FAQ GOVERNO 01/06/2020

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PROTOCOLLO StudioZENITH elaborato in base alle linee guida ANACI

Istruzioni e direttive assunte sulla base del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” e relativi aggiornamenti e integrazioni.

Convocazione Assembleari:

In ottemperanza all’indicazione Regione Emilia Romagna sono consentiti gli spostamenti motivati purché venga rispettato il distanziamento

interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. E’ obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare

protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire

continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

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Le convocazioni verranno inviate tramite i mezzi illustrati dalla Legge 220/2013 allegando il protocollo di gestione dell’assemblea come le

seguenti disposizioni.

Assemblea in luogo chiuso privato:

Il luogo chiuso privato destinato all’assemblea verrà sanificato precedentemente alla seduta assembleare ed avrà le finestre aperte per

arieggiare.

1) Ingresso individuale dopo l’invito dall’amministratore indossando la mascherina chirurgica.

2) L’amministratore sarà munito di gel e termometro laser per eventuali controlli se qualcuno dovesse avvertire qualche sintomo durante la

seduta.

3) Obbligo di tenere una distanza interpersonale di 1 metro da chiunque.

4) Depositare nell’apposita vaschetta l’autocertificazione di avere una temperatura minore ai 37,5 gradi, di non essere sottopposti a

quarantena o di non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni.

5) I documenti non possono essere consegnati; se necessario, occorre appoggiarli sul piano del tavolo.

6) Il Presidente e il Segretario firmeranno il verbale con apposito utilizzo dei guanti.

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L’ingresso avverrà scaglionato per permettere alla persona di consegnare i documenti e andare a posizionarsi nella sedia opposta all’ingresso fino

al completamento dei posti. Non sarà permesso l’ingresso a persone non aventi diritto e senza utilizzo di disposizione di protezione vie

respiratorie.

I locali dovranno esser sanificati prima della seduta e anche dopo unitamente agli eventuali servizi igienici. Le sedie saranno disposte a una

distanza non inferiore a 1 metro con un corridoio di altre 3 metri (1 metro per il passaggio e 1 metro, a lato, di ciascuna sedia) per permettere il

passaggio.

Non sarà possibile utilizzare la scrivania dell’amministratore. Qualora qualche soggetto dovesse presentare qualche sintomo, la seduta verrà

interrotta, verrà misurata la temperatura al soggetto e la persona in tale condizione sarà momentaneamente. Non dovrà recarsi al Pronto

Soccorso, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il verbale verrà redatto preventivamente, letto, stampato e firmato dal Presidente e dal Segretario aventi guanti.

L’uscita avverrà in modo ordinato e scaglionato dal posto più vicino all’uscita fino al più lontano.

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Assemblea in luogo aperto privato:

1) Ingresso, nell’area adibita a sede assembleare, dopo l’invito dall’amministratore, con indosso la mascherina chirurgica e portandosi la

propria sedia.

2) L’amministratore sarà munito di gel e termometro laser per eventuali controlli, se qualcuno dovesse avvertire qualche sintomo durante la

seduta.

3) Obbligo di tenere una distanza interpersonale di 1 metro da chiunque.

4) Dovere di depositare nell’apposita vaschetta l’autocertificazione attestante di avere una temperatura minore ai 37,5 gradi, di non essere

sopposti a quarantena o di non esser a conoscenza di aver avuto contatti con persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni

5) I documenti non possono essere consegnati, se necessario, occorre appoggiarli sul piano del tavolo.

6) Il Presidente e il Segretario firmeranno il verbale indossando gli appositi guanti.

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L’ingresso avverrà scaglionato per permettere alle persone di consegnare i documenti e andare a posizionarsi nella sedia opposta all’ingresso fino

al completamento dei posti.

Non sarà permesso l’ingresso a persone non aventi diritto e senza utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Le sedie, portate dai singoli, saranno disposte a una distanza non inferiore a 1 metro con un corridoio di altri 3 metri (1 metro per il passaggio e

1 metro, al lato, di ciascuna delle sedie) per permettere il passaggio.

Non sarà possibile utilizzare la scrivania dell’amministratore. Qualora qualche soggetto dovesse presentare qualche sintomo, la seduta verrà

interrotta, verrà misurata la temperatura al soggetto e la persona in tale condizione sarà momentaneamente isolata.

Non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il verbale verrà redatto preventivamente, letto, stampato e firmato dal Presidente e dal Segretario aventi guanti.

L’uscita avverrà in modo ordinato e scaglionato dal posto più vicino all’uscita fino al più lontano.

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QUALI INTERVENTI SONO DETRAIBILI AL 110% E IN QUALE ARCO TEMPORALE

Sono due gli interventi cardine per usufruire dell'Ecobonus 110%:

- isolamento involucro dell'edificio (cappotto termico)

- sostituzione dell'impianto di riscaldamento.

In un condominio in classe F o G (edifici fino agli anni 80 o edifici anni 90 senza cappotto) il cappotto termico riesce a garantire il salto di due

classi energetiche, mentre non è scontato che la sostituzione di una caldaia da un modello tradizionale ad una caldaia a condensazione garantisca

il risultato.

Questi investimenti possono consentire un taglio dei costi del gas e dell’energia elettrica del 30%.

Il miglioramento delle classi energetiche deve essere raggiunto in tutte le unità immobiliari riscaldate, pertanto diventa importante una diagnosi

energetica di tutte le unità immobiliari. Sono potenziati al 110% anche tutti gli interventi antisismici su edifici in zona 1, 2 e 3.

Gli importi massimi detraibili per unità immobiliare sono di grande interesse:

60.000 euro per isolamento termico

30.000 euro per impianti

96.000 euro per sismabonus

Interessante anche la possibilità di effettuare ulteriori interventi complementari come impianti fotovoltaici, accumulatori e colonnine di ricarica.

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SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

La possibilità di avere la detrazione fiscale del 110% si riferisce alle spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021. Si confida in una

proroga al 31 Dicembre 2022. La detrazione potrà essere suddivisa in 5 quote annuali di pari importo o tramite sconto in fattura o cessione del

credito.

Nello sconto in fattura la detrazione fiscale connessa all'intervento è destinata a chi sostiene la spesa, viene ceduta al fornitore che in cambio

riduce la fattura applicando uno sconto che può arrivare a tutto il corrispettivo dovuto. In questo caso il condomino non sostiene nessun costo.

La cessione del credito prevista dall'art. 121 offre la possibilità ai condomini, che hanno sostenuto la spesa, di attualizzare immediatamente il

valore dell'incentivo cedendolo ad un soggetto terzo. La novità del Decreto Rilancio è quella di consentire che tale soggetto terzo possa essere

anche una banca o una società finanziaria e cioè che questo diritto possa essere monetizzato.

Lo sconto in fattura e cessione del credito si applicano a tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico agevolati dal

superbonus 110% ma anche alle spese degli interventi agevolati dai classici ecobonus 50/65% , sismabonus 50/85%, ristrutturazioni 50% e

bonus facciata 90%.

Riportiamo di seguito una schematizzazione autorevole dei contenuti delle agevolazioni previste nel Decreto Rilancio elaborate da ANCE e

dall'Agenzia delle Entrate.

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DL RILANCIO

NOVITÀ ECOBONUS SISMABONUS BONUS EDILIZIA E CESSIONE DEL CREDITO

Pubblicato da Marco Zandonà Direttore Area Fiscalità Edilizia Ance e rivisto graficamente

NOVITÀ BONUS AL 110%

NOVITÀ BONUS AL 110%

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DL RILANCIO - NOVITÀ BONUS AL 110%Il Decreto Rilancio innalza la detrazione da Ecobonus, Sismabonus, e Bonus Edilizia al 110%

Spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

La detrazione è ripartita in 5 quote annuali

BENEFICIARIparti comuni di edificio

singole unità immobiliarianche non adibite ad “abitazione principale” (salvo che si tratti di edifici unifamiliari)

condomini,

persone fisiche (no imprese)

istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con stesse finalità

cooperative a proprietà indivisa

IMMOBILI

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Ecobonus al 110%INTERVENTI

DL RILANCIO - NOVITÀ BONUS AL 110%

INTERVENTI

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Ecobonus al 110%INTERVENTI

DL RILANCIO - NOVITÀ BONUS AL 110%

INTERVENTIPer accedere alla detrazione è necessario che gli interventi:Rispettino i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici.Assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile.

È necessaria l’A.P.EPre e post - intervento, rilasciata da

tecnico abilitato nella forma di dichiarazione

asseverata.

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Sismabonus al 110%INTERVENTI

DL RILANCIO - NOVITÀ BONUS AL 110%

INTERVENTI

Detrazione al 90% del premio assicurativo di una polizza per il rischio di eventi calamitosi se l’impresa di assicurazione con cui è contratta è anche cessionaria del credito da Sismabonus

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sono potenziati al 110% tutti gli interventi su edifici siti in zona 1, 2 e 3 a cui spetta: il Sismabonus singole unità il Sismabonus condomini il Sismabonus acquisti

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Bonus edilizia al 110%INTERVENTI

DL RILANCIO - NOVITÀ BONUS AL 110%

INTERVENTISpesa max 48.000euro, nel limite di

2.400 euro per kWhdi potenza nominale

dell’impianto (ridotto a 1600 per

interventi di recupero)

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata

l’installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori integrati connessi alla rete elettrica purché eseguiti congiuntamente ad interventi di risparmio energetico e messa in sicurezza antisismica agevolati con Eco e Sismabonus potenziati al 110%.

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DL RILANCIO - NOVITÀ BONUS AL 110%

AMPLIATO AMBITOOGGETTIVO E SOGGETTIVO

• da Ecobonus• da Sismabonus• da Bonus facciate• da Bonus Edilizia (lavori edili)• impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

AMBITO SOGGETTIVO:Il credito può essere ceduto a tutti anche alle banche e agli intermediari con facoltà di successiva cessione.

2020-2021GLI INTERVENTI AMBITO SOGGETTIVO

Cessione del Credito e sconto in fattura

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DL RILANCIO - NOVITÀ BONUS AL 110%

Per accedere all’opzione

• Serve il visto di conformità rilasciato da specifici soggetti autorizzati• Bisogna comunicare i dati dell’opzione in via telematica• per l’Ecobonus 110% serve l’asseverazione di tecnici abilitati che attesti il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese (invio di copia all’ENEA)• per Sismabonus 110% serve l’asseverazione già prevista che dovrà attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

Le modalità attuative devono essere definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 gg dall’entrata in vigore della leggeLe modalità attuative devono essere stabilite con decreto del MISE, entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge

Cessione del Credito e sconto in fattura

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Beneficio 

Ambito oggettivo 

Ambito 

soggettivo 

Cedibilità o sconto 

Note 

Possibilità per gli anni 

2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, 

alternativamente, in uno sconto pari al 

massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito 

d’imposta con facoltà di successiva cessione ad 

altri soggetti 

‐ Recupero del patrimonio edilizio 

‐ Efficienza energetica ‐ Adozione di misure antisismiche 

‐ Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti 

‐ Installazione di impianti fotovoltaici 

‐ Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 

‐ Soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma 

In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare: 

• per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore 

• per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi 

La quota di credito d’imposta non 

utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli 

anni successivi, e non può essere 

richiesta a rimborso 

            Trasformazione delle detrazioni fiscali 

(Art. 121) 

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Beneficio 

Ambito oggettivo 

Ambito 

soggettivo 

Cedibilità o sconto 

Note 

Incremento della 

detrazione al 110 per cento per le spese 

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di 

specifici interventi, con fruizione della 

detrazione in 5 rate annuali di pari importo 

o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla 

detrazione 

‐ Interventi di efficienza energetica specificamente previsti 

‐ Interventi di riduzione del rischio sismico 

‐ Installazione di impianti fotovoltaici 

‐ Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici 

‐ Persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni 

‐ Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) 

‐ Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci 

In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare: 

• per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore; 

• per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi 

Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di 

efficientamento energetico non si 

applicano alle persone fisiche al di fuori 

dell’attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi 

dall’abitazione principale 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di 

ricarica per veicoli elettrici (Art. 119) 

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PER CHI HA FRETTA

Diversi condomini ci hanno contattato per capire se esiste una modalità per assicurarsi la disponibilità dei tecnici

necessari e l'impegno delle aziende più competenti al fine di poter programmare i lavori.

Nel caso esista questa volontà, occorre eseguire una diagnosi speditiva e definire una stima dei lavori,

tenendo conto anche di un margine per gli imprevisti.

Dopodiché occorrerà assumere una delibera che vincoli l’esecuzione dei lavori ad un tetto di spesa ben definito per

ogni singolo condomino.

A tutto questo si deve aggiungere la disponibilità dei condomini di fare brevi riunioni all’aperto o in video conferenza.

In caso di interesse ci rendiamo disponibili ad approfondire queste tematiche, proponendovi alcune soluzioni molto

vantaggiose per ridurre gli investimenti in fase di diagnosi.

Nel caso che non ci sia questa flessibilità vi consigliamo di aspettare il mese di settembre consapevoli, però,

del fatto che molte aziende e tecnici, per quella data, potrebbero avere già assunto impegni.

Daniele Vaccari