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! CAPIToLo DECIMo DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO In questo capitolo si esaminano e si approfondiscono le diverse fattispecie di interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di godere di una detrazione d’imposta nella misura del 36 per cento e/o del 41 per cento sulle spese sostenute per: la ristrutturazione di immobili; l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati; le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi. 1. RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI 1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO L’agevolazione in commento è stata introdotta dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge Finanziaria 1998) che ha previsto, ai fini dell’IRPEF, una detrazione dall’imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, di una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tale detrazione è disciplinata, oltre che dal citato art. 1 della Legge n. 449/97, peraltro successivamente modificato, anche da altre disposizioni che lo richiamano espressamente, tra le quali si ricorda l’art. 9, comma 1, della L. n. 448/01 e l’art. 2, comma 5, della L. n. 289/02. la Legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/09) ha prorogato il beneficio per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012. Attenzione. Pare opportuno segnalare fin da ora che Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, art. 4, c. 1, lett. c), convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, il nuovo art. 16-bis del TUIR “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, eliminando il carattere temporale dell’agevolazione. 1.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE Nella formulazione originaria la disposizione in esame prevedeva una detrazione dall’imposta lorda, e sino a concorrenza della stessa, a fronte di spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, comprese quelle rurali. Il beneficio fiscale previsto per le spese elencate nell’art. 1 della L. n. 449/97 è stato, per effetto di modifiche normative, successivamente esteso ad altre tipologie di interventi. new

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CAPIToLo DECIMoDETRAZIONE IRPEF PER

INTERVENTI DI RECuPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

In questo capitolo si esaminano e si approfondiscono le diverse fattispecie di interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di godere di una detrazione d’imposta nella misura del 36 per cento e/o del 41 per cento sulle spese sostenute per:

• la ristrutturazione di immobili;

• l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;

• le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

1. RISTRuTTuRAZIONE DI IMMOBILI

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’agevolazione in commento è stata introdotta dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge Finanziaria 1998) che ha previsto, ai fini dell’IRPEF, una detrazione dall’imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, di una quota delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Tale detrazione è disciplinata, oltre che dal citato art. 1 della Legge n. 449/97, peraltro successivamente modificato, anche da altre disposizioni che lo richiamano espressamente, tra le quali si ricorda l’art. 9, comma 1, della L. n. 448/01 e l’art. 2, comma 5, della L. n. 289/02.

la Legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/09) ha prorogato il beneficio per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.

Attenzione. Pare opportuno segnalare fin da ora che Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, art. 4, c. 1, lett. c), convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, il nuovo art. 16-bis del TUIR “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, eliminando il carattere temporale dell’agevolazione.

1.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE

Nella formulazione originaria la disposizione in esame prevedeva una detrazione dall’imposta lorda, e sino a concorrenza della stessa, a fronte di spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, comprese quelle rurali.

Il beneficio fiscale previsto per le spese elencate nell’art. 1 della L. n. 449/97 è stato, per effetto di modifiche normative, successivamente esteso ad altre tipologie di interventi.

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

1.2.1 SOggETTI INTERESSATI

Sono ammessi a fruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto le spese, purché le stesse siano rimaste a loro carico.

Hanno, quindi, diritto alla detrazione:

• il proprietario o il nudo proprietario,

• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione),

• chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato (inquilino, comodatario),

• i soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi ancorché non titolari di mutuo individuale,

• i soci di cooperative a proprietà indivisa assegnatari di alloggi (in qualità di detentori),

• i soci delle società semplici di cui all’art. 5 del TUIR,

• gli imprenditori individuali (anche agricoli), limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali, né costituiscono merce alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima.

Hanno diritto alla detrazione anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado) del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché:

• sostengano le spese,

• le fatture e i bonifici siano a loro intestati,

• la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Ciò che rileva è che il familiare sia convivente con il possessore intestatario dell’immobile e che in tale immobile si esplichi la convivenza. Non è necessario, invece, che l’abitazione nella quale convivono il familiare e l’intestatario dell’immobile costituisca per entrambi l’abitazione principale.

Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta al convivente anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Nel caso di promissario acquirente dell’immobile immesso nel possesso, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste per avere diritto alla detrazione è necessario effettuare un compromesso di vendita dell’unità immobiliare e la relativa registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Gli estremi di registrazione dovranno essere indicati nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori. Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promettente venditore perché l’autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente.

La detrazione compete soltanto per le spese relative agli interventi di recupero e di ristrutturazione effettuati sull’unità immobiliare e, pertanto, tali spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative all’acquisto dell’unità immobiliare.

Hanno diritto alla detrazione anche i condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali.

Laddove un intero edificio sia posseduto da un unico soggetto e in tale edificio siano rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, il proprietario ha diritto alla detrazione per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni. Infatti, per espressa previsione normativa, la detrazione compete sia al possessore sia al detentore dell’immobile, quindi, la

Circ. 57/E (24.02.98)

Ris. 136 (06.05.02)

Ris. 184 (12.06.02) Circ. 50/E (12.06.02)

Circ. 121/E (11.05.98)

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

locuzione utilizzata dal legislatore “parti comuni di edificio residenziale di cui all’art. 1117 del c.c.” deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo e deve essere riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

1.2.2 IMMOBILI OggETTO DI INTERVENTO

La possibilità di calcolare la detrazione relativamente alle spese sostenute per gli interventi è limitata agli edifici:

• situati nel territorio dello Stato, giacché il legislatore riferendosi espressamente agli interventi di cui all’art. 31 della L. n. 457/78 ha inteso prevedere l’agevolazione solo per detti immobili,

• a destinazione residenziale o pertinenziale.

Gli interventi devono, quindi, riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali situati nel territorio nazionale e, per espressa previsione normativa, è necessario che:

- tali edifici siano censiti dall’ufficio del catasto, oppure sia stato chiesto l’accatastamento,

- per gli stessi sia stata pagata l’ICI dal 1997, qualora dovuta.

Quindi, sono comprese sia le singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali che le parti comuni di edificio residenziale come definite dall’art. 1117 del c.c..

Poiché la formulazione della norma in commento comprende nell’ambito agevolativo gli interventi su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, purché destinate ad abitazione, è opportuno segnalare che deve essere utilizzato un criterio d’uso dell’unità immobiliare “di fatto”. A titolo esemplificativo è ammesso al beneficio il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originaria.

La detrazione può essere fruita anche relativamente alle spese sostenute per interventi effettuati sulle pertinenze delle unità immobiliari residenziali possedute o detenute. La nozione di pertinenza deve essere intesa nel senso più ampio purché sussistano le condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 817 del c. c..

L’elemento oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio od ornamento tra l’elemento di pertinenza e l’oggetto principale. L’elemento soggettivo è dato dalla volontà del possessore dell’oggetto principale di porre la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale dell’elemento principale.

Ne consegue, quindi, che l’agevolazione compete anche se gli interventi sono realizzati soltanto sulle pertinenze in questione o su aree pertinenziali se già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare principale.

In caso di interventi realizzati su parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni degli edifici residenziali, la L. n. 449/97 richiama l’art. 1117 n. 1 del c.c., secondo il quale sono parti comuni il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune.

Si evidenzia però che, recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione deve intendersi riconosciuta per gli interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) realizzati dal condominio su tutte le parti comuni dell’edificio residenziale, come definite dall’art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile.

Pare opportuno ricordare che la richiamata norma civilistica indica quali parti condominiali:

1 il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune,

Circ. 57/E (24.02.98)

Ris. 7 (12.02.10)

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2 i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune,

3 le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Sulla base di tale interpretazione è superato l’orientamento precedentemente espresso sul punto in questione.

1.2.3 INTERVENTI AgEVOLABILI

Gli interventi per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono, in primo luogo, quelli elencati nell’art. 31, lettere a), b), c), e d), della L. n. 457 del 5 agosto 1978, espressamente richiamato dal citato art. 1 della L. n. 449/97.

È utile segnalare che il predetto art. 31 della L. n. 457/78 è stato implicitamente abrogato dall’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha, comunque, riproposto senza alcuna innovazione, la definizione delle categorie di interventi edilizi.

In particolare, danno diritto alla detrazione le spese sostenute per:

• interventi di manutenzione ordinaria - lettera a), di manutenzione straordinaria - lettera b), di restauro e risanamento conservativo - lettera c), di ristrutturazione edilizia - lettera d) realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, così come definite dall’art. 1117 del c.c.,

• interventi di manutenzione straordinaria - lettera b), di restauro e risanamento conservativo - lettera c), di ristrutturazione edilizia - lettera d) realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali.

Di seguito si riportano gli interventi elencati nell’art. 31 della L. n. 457/78.

Manutenzione ordinaria

Consiste nelle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente.

Nella tabella che segue si elencano, a titolo esemplificativo alcuni degli interventi in argomento:

Ris. 84 (07.05.07)

Circ. 57/E (24.02.98)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione

Riparazione di impianti per i servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere)

Rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori

Rifacimento intonaci interni e tinteggiatura

Rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali

Sostituzione di tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni

Riparazione di balconi e terrazze e relative pavimentazioni

Riparazione di recinzioni

Sostituzione di elementi e di impianti tecnologici

Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Nella tabella che segue si elencano, a titolo esemplificativo alcuni degli interventi in argomento:Circ. 57/E (24.02.98)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso

Realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie

Realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi esistenti e delle superfici

Realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio

Consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione

Rifacimento di vespai e scannafossi

Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta

Rifacimento di scale e rampe

Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate

Sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti

Sostituzione di tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione

Riparazione di impianti per i servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere)

Rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori

Rifacimento intonaci interni e tinteggiatura

Rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali

Sostituzione di tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni

Riparazione di balconi e terrazze e relative pavimentazioni

Riparazione di recinzioni

Sostituzione di elementi e di impianti tecnologici

Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso

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Restauro e risanamento conservativo

Si tratta di interventi edilizi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’immobile stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

La norma descrive due gruppi di interventi, analoghi nei contenuti, ma differenti per quanto attiene la finalità e soprattutto riguardo alle caratteristiche degli edifici su cui sono stati eseguiti.

Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico-artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare. Il risanamento conservativo si riferisce, invece, al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali e funzionali, un edificio esistente.

Nella tabella che segue si elencano, a titolo esemplificativo alcuni degli interventi in argomento:

Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli immobili mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Anche per questa tipologia di interventi l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo determinato dalla “sistematicità” delle opere edilizie, il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell’organismo edilizio che può portare ad una edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. È opportuno segnalare che attraverso interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.

Circ. 57/E (24.02.98)

Circ. 57/E (24.02.98)

Circ. 57/E (24.02.98)

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione

Innovazione delle strutture verticali e orizzontali

Ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite demolizione delle superfetazioni

Adeguamento delle altezze dei solai, con rispetto delle volumetrie esistenti

Apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

Nella tabella che segue si elencano, a titolo esemplificativo alcuni degli interventi in argomento:

Poiché gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra descritte sono normalmente integrati e correlati ad interventi di categorie diverse, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in argomento.

Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione

Sono compresi tra gli interventi agevolabili anche altri interventi indicati nell’art. 1 della L. n. 449/97 quali:

• L’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti.

Possono riferirsi a diverse categorie di lavori, quali la sostituzione di finiture, il rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici, o ad interventi di natura edilizia più rilevante, come il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne o esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici.

Generalmente, le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono ascrivibili agli interventi di manutenzione straordinaria; alla luce di ciò, qualora gli interventi non presentino le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, e pertanto, non possano essere qualificati come tali, il diritto alla detrazione permane qualora si possano configurare quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

• Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici, previste dalla L. n. 249/97.

Si tratta di interventi effettuati su edifici già esistenti che interconnettono tutte le unità immobiliari residenziali. Inoltre, possono dare diritto alla detrazione in esame gli interventi di cablatura per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione di dati, informativi e di assistenza, quali, per esempio la contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.

• Le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico, disciplinato dalla L. n. 447/95 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Tali interventi possono essere realizzati in assenza di opere edilizie propriamente dette. In questi casi è, però, necessario acquisire idonea documentazione che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla relativa normativa.

• Le opere finalizzate al risparmio energetico, disciplinato dalla L. n. 10/91 e dal D.P.R. n. 412/93.

Circ. 57/E (24.02.98)

Circ. 57/E (24.02.98)

Circ. 7/E (26.01.01) Circ. 13/E (06.02.01)

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni

Costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Mutamento della destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale

Trasformazione dei locali accessori in locali residenziali

Modifiche di elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai

Interventi di ampliamento delle superfici

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Anche queste opere possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette ed è quindi necessario acquisire idonea documentazione.

• Le opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica degli edifici (L. n. 64/74).

Si tratta di interventi di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia, ma possono interessare anche le strutture di fondazione, nonché la rete dei servizi e in particolare acquedotti, fognature, elettricità. Si ricorda che, qualora tali opere siano effettuate su edifici situati nei centri storici, la norma prevede la predisposizione di “progetti unitari”.

• Le opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi.

Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso far riferimento agli atti penalmente illeciti, quali il furto, l’aggressione, il sequestro di persona.

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, apposizione di saracinesche, tapparelle metalliche con bloccaggi, vetri antisfondamento, casseforti a muro, foto-camere o cineprese collegate a centri di vigilanza privati, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

• Le opere finalizzate alla prevenzione degli infortuni domestici.

Tra le opere in oggetto il legislatore ha inteso ricomprendere tutti quegli interventi effettuati negli immobili ad uso abitativo e nelle parti comuni degli edifici volti a prevenire gli infortuni domestici, qualora non rientranti tra gli interventi già agevolabili, ad esempio: installazione di apparecchi per la rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri antinfortunistica, installazione di corrimano lungo le scale.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, rientra tra le fattispecie agevolabili anche la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili poiché si tratta di interventi su impianti preesistenti e finalizzati ad evitare gli infortuni domestici.

• Le opere finalizzate agli interventi di messa a norma degli edifici sia per impianti elettrici sia per quelli a metano.

Si tratta di interventi che riguardano una pluralità di impianti tecnologici, effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato dai soggetti abilitati, anche se di minima entità, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento.

• Le opere interne.

In questa categoria di intervento sono ricomprese la maggior parte delle opere eseguibili all’interno di una singola unità immobiliare. Tali opere devono essere considerate nell’insieme della categoria di intervento edilizio di maggior rilievo e sono caratterizzate dall’assenza di trasformazione dell’aspetto esterno dell’edificio e non comportano trasformazioni urbanistiche oggetto di concessione edilizia.

• Le opere finalizzate alla realizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati atti a favorire la mobilità dei portatori di handicap grave.

Tali interventi riguardano la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/92.

• Le opere finalizzate alla realizzazione di parcheggi pertinenziali.

La L. n. 122/89 consente a privati proprietari di immobili la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi in vigore e a particolari condizioni. La realizzazione dei predetti parcheggi è consentita, anche, su

Circ. 13/E (06.02.01)

Circ. 7/E (26.01.01)

Circ. 13/E (06.02.01)

Circ. 13/E (06.02.01)

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

aree pubbliche, per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati da destinare a pertinenza di immobili privati.

La norma citata, in entrambi i casi, prevede il vincolo di pertinenzialità ad una unità immobiliare e l’inalienabilità della pertinenza dal bene principale, poiché il parcheggio è considerato spazio “asservito”, indispensabile all’uso dell’unità immobiliare.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici fiscali spettano, nel caso di realizzazione di parcheggi da parte dei privati proprietari, sia per gli interventi di costruzione che per le opere di recupero degli stessi, purché esista o sia creato un vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare abitativa.

Qualora la realizzazione dei parcheggi sia affidata a dei concessionari del diritto di superficie, la detrazione può essere concessa solo se si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte di un contribuente soggetto all’IRPEF e, contemporaneamente, vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare di proprietà del contribuente stesso, oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia un’obbligazione per la creazione del predetto vincolo di pertinenzialità.

Inoltre, è necessario che i costi imputabili alla realizzazione dei parcheggi siano contabilizzati distintamente da quelli non ammissibili al beneficio fiscale.

A tal proposito, è opportuno precisare che il concessionario del diritto di superficie sull’area pubblica, realizzatore di parcheggi, ha l’obbligo di fornire al contribuente la documentazione per la richiesta della detrazione. Tale documentazione ricomprende anche l’attestazione riguardante le spese sostenute per la sola realizzazione del parcheggio, come risultanti dalla distinta contabilizzazione dei costi da parte del costruttore, nonché quelle accessorie alla realizzazione dello stesso.

È utile segnalare che la detrazione compete, limitatamente alle sole spese di realizzazione del box pertinenziale, qualora si acquisti contemporaneamente l’immobile e il box da cooperativa o da una società immobiliare, con unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenzialità.

In caso di acquisto del box, il vincolo di pertinenzialità deve essere formalizzato mediante l’atto di acquisto o il preliminare di vendita regolarmente registrato, prima dell’effettuazione dei pagamenti. Nell’ipotesi, invece, di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile, ma in assenza di un preliminare d’acquisto registrato, i contribuenti non risultano proprietari o promissari acquirenti del box e pertanto non è applicabile l’agevolazione non essendo riscontrabile l’effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma.

In proposito, rispondendo ad un recente interpello posto da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula dell’atto di acquisto, ma in un orario antecedente alla stipula stessa, è possibile fruire della detrazione.

L’Agenzia precisa, infatti, che in relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico venga effettuato in data coincidente con quella della stipula dell’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36 per cento, in presenza, naturalmente, di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa di riferimento. Anche se al momento del pagamento, infatti, il box per il quale si intende fruire della detrazione non è stato ancora destinato al servizio dell’abitazione, qualora tale destinazione pertinenziale sia attribuita nell’arco della medesima giornata, mediante la stipula del rogito, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione del beneficio può considerarsi comunque realizzata.

Inoltre, è stato ulteriormente precisato che nel caso si sia stipulato con una cooperativa edificatrice un contratto preliminare per l’acquisto o l’assegnazione dell’abitazione e del box pertinenziale in corso di costruzione, non rileva la circostanza che gli immobili non siano ancora stati realizzati, in quanto la destinazione funzionale del box al servizio dell’abitazione risulta da contratto preliminare di assegnazione registrato.

Relativamente all’assegnazione di box pertinenziali da parte di cooperative edilizie, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate, riconoscendo il particolare procedimento che porta

Circ. 57/E (24.02.98)

Ris. 166 (20.12.99)

Circ. 95/E (12.05.00)

Ris. 38 (08.02.08)

Ris. 7 (13.01.11)

Circ. 55/E (14.06.01)

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

all’assegnazione degli immobili ai soci, ha precisato che il beneficio fiscale può essere fruito sui versamenti effettuati dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione. Il verbale di accettazione, infatti, viene trascritto nel libro verbali del Consiglio di amministrazione che rientra tra i libri sociali obbligatori delle cooperative e che deve essere sottoposto a vidimazione. In questo modo, il vincolo di pertinenzialità tra l’alloggio abitativo e il box risulta formalizzato già prima dell’assegnazione. Ciò permette, dunque, la fruizione della detrazione d’imposta per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione, anche nel caso in cui il rogito avvenga in un periodo d’imposta successivo.

Da ultimo si ricorda che la detrazione in esame spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali costruiti in proprio (lavori in economia) ancorché l’immobile abitativo e il box pertinenziale non siano stati ultimati. Si ritiene, in tale occasione, che l’esistenza del vincolo di pertinenzialità debba risultare dalla concessione edilizia. Naturalmente la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale documentate da pagamento avvenuto con bonifico, fermo restando l’obbligo di effettuare la comunicazione al Centro operativo di Pescara prima di usufruire della detrazione.

• Gli interventi di bonifica dall’amianto limitatamente alle unità immobiliari residenziali.

Altre spese

Tra le spese che danno diritto alla detrazione, oltre a quelle relative agli interventi citati in precedenza, rientrano anche quelle sostenute per:

• la progettazione dei lavori,

• l’acquisto dei materiali,

• l’esecuzione dei lavori,

• le altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento,

• la relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti,

• le perizie e sopralluoghi,

• l’imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori,

• gli oneri di urbanizzazione,

• altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.

Pare opportuno segnalare che l’elencazione non ha valore tassativo, come si evince dall’ultimo punto dell’elenco. Ad esempio, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (ToSAP) versata per poter disporre dello spazio necessario per l’esecuzione dei lavori, è da considerarsi come onere strettamente connesso alla realizzazione dell’intervento.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati, mentre non può essere attribuito alcun valore all’attività prestata in proprio per l’esecuzione di lavori.

1.2.4 ADEMPIMENTI NECESSARI E CAuSE DI DECADENZA

Con il Decreto 18 febbraio 1998, n. 41 sono state stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni in commento e le procedure di controllo. Queste, in particolare, sono finalizzate al contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, mediante l’intervento delle banche o della società Poste italiane S.p.A., nonché all’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro in collaborazione con le aziende sanitarie locali.

Ris. 282 (07.07.08)

Ris. 229 (18.08.09)

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

Comunicazione di inizio lavori

Il D.L. n. 70/2011 (cd. decreto Sviluppo) all’art. 7, comma 2, lettera q) ha introdotto alcune sostanziali novità rispetto agli adempimenti previsti al fine di ottenere il riconoscimento dell’agevolazione fiscale.

In particolare, per i lavori iniziati a partire dal 14 maggio 2011:

• non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara.

Si ricorda che tale adempimento rappresentava e rappresenta per i lavori iniziati entro il 13 maggio 2011 elemento indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione in commento.

In tale circostanza, i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 36%, non devono più inviare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.

Lo stesso decreto ha disposto che:

• vengano indicati nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile

e, se i lavori sono effettuati dal detentore,

• gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo nonché gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Inoltre, ha stabilito che debbano essere conservati ed esibiti a richiesta degli uffici i documenti indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Tale Provvedimento, emanato in data 2 novembre 2011, ha recepito quanto disposto dal citato Decreto Legge prendendo atto della soppressione dell’obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori e confermando l’obbligo di conservare a cura del contribuente e esibire in caso di controllo la seguente documentazione:

1 le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).

Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata:

- la data di inizio dei lavori;

- la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;

2 per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

3 ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta;

4 delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;.

5 in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;

6 comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;

7 fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;

8 ricevute dei bonifici di pagamento.

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

Relativamente all’anno d’imposta 2011 si dovrà, quindi, porre particolare attenzione alla data in cui sono iniziati i lavori, considerato che l’obbligo di inviare la comunicazione redatta su apposito modello ministeriale, sussiste per tutti quelli iniziati prima del 14 maggio.

Si rammenta che la comunicazione doveva essere spedita, con raccomandata, (per tutte le regioni italiane e le province autonome) all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Qualora la comunicazione di inizio lavori fosse stata erroneamente trasmessa al Centro di Servizio delle imposte Dirette e Indirette anziché al Centro operativo di Pescara, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto possibile, comunque, la fruizione della detrazione per le spese sostenute, attesa la buona fede del contribuente.

La trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara doveva essere effettuata prima di iniziare i lavori, ma non necessariamente prima di iniziare i pagamenti delle spese relative alla ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti potevano essere precedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche di abilitazione amministrativa all’esecuzione dei lavori.

Si precisa che la comunicazione al Centro Operativo di Pescara inviata il giorno stesso dell’inizio dei lavori deve ritenersi valida ai fini della detrazione.

La comunicazione di inizio lavori doveva essere compilata e trasmessa dai possessori o detentori, sulla base di un titolo idoneo, dell’immobile oggetto degli interventi e che avrebbero sostenuto le relative spese.

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, qualora più contribuenti intendessero fruire della detrazione, la comunicazione poteva essere trasmessa soltanto da uno di essi.

Dovevano essere trasmesse tante comunicazioni quante erano le unità immobiliari sulle quali si sarebbero eseguiti i lavori e per ogni abilitazione amministrativa.

Nel caso di variazione della ditta che esegue i lavori dopo l’invio della comunicazione, ovvero nell’ipotesi di continuazione di lavori iniziati in anni precedenti e per i quali sono già stati effettuati gli adempimenti previsti, non era necessario inviare alcuna ulteriore comunicazione.

Nel caso di acquisto di box o posti auto pertinenziali, la comunicazione poteva essere inviata in un periodo successivo a quello di inizio lavori, ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti individuati nell’art. 5 del TUIR, la comunicazione, su unico modello, doveva essere effettuata dall’amministratore del condominio o da uno qualsiasi dei condomini, ovvero da uno dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR.

È stato precisato che, per gli interventi sulle parti comuni, la comunicazione poteva essere presentata anche dall’amministratore giudiziale.

Comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale

Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, doveva essere inviata, con raccomandata A.R., una comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Tale obbligo permane in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri di lavoro prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’ASL.

Modalità di pagamento

È necessario che le spese per le quali si intende fruire della detrazione siano pagate tramite bonifico da cui risulti:

• il codice fiscale dei soggetti beneficiari della detrazione,

Ris. 118 (10.08.04)

Circ. 122/E (01.06.99) Circ. 95/E (12.05.00)

Circ. 15/E (20.04.05)

Circ. 122/E (01.06.99)

Circ. 98/E (17.05.00) Circ. 24/E (10.06.04)

Ris. 314 (21.07.08)

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

!

• il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento,

• la causale del versamento, ossia il riferimento normativo alla L. n. 449/97.

Si precisa che l’esattezza e la completezza dei dati richiesti per la compilazione del bonifico, oltre ad essere espressamente sancite dal regolamento di attuazione, trovano la propria ratio nel potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria che deve essere posta nelle condizioni di verificare il sostenimento delle spese per cui si chiede di ottenere la detrazione.

Per espressa previsione normativa, gli istituti presso i quali vengono eseguiti i bonifici sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 luglio dell’anno successivo, gli elenchi di coloro che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari.

Qualora i dati esposti nel bonifico non siano completi, ma sia possibile rilevare la coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario ed il soggetto destinatario della fattura, nonché tra la ditta a favore della quale è stato emesso il bonifico bancario e quella che ha emesso la fattura, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’attività di controllo della stessa non ne sia pregiudicata.

Altresì è ammesso al beneficio fiscale il contribuente che ha omesso di indicare nel bonifico la causale, sempre che sia in grado di dimostrare che le spese siano sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Relativamente alle modalità di pagamento delle spese oggetto di agevolazione, la previsione regolamentare che prevedeva l’utilizzo esclusivo del bonifico bancario è stata modificata permettendo anche l’utilizzo del bonifico postale.

L’Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che il bonifico on-line può essere assimilato al bonifico tradizionale.

In tal caso, qualora il bonifico on-line riporti, a causa del ridotto spazio riservato alla causale, solo la denominazione del soggetto a favore del quale è stato emesso il bonifico (soggetto che coincide con l’intestatario della fattura), il numero, la data e l’importo della fattura, ma non riporti né la partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato, né il codice fiscale del beneficiario della detrazione, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che tale irregolarità può essere sanata fornendo alla banca i dati omessi. Sulla base di tali informazioni la banca potrà, infatti, adempiere all’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, secondo quanto previsto dal Decreto n. 41/98.

In caso di comproprietà, contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, in presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.

Qualora nel bonifico non siano riportati tutti i codici fiscali dei soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione, ma solo quello del contribuente che ha inviato la comunicazione di inizio lavori, il diritto alla detrazione spetta, comunque, agli altri soggetti qualora venga esposto, nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri per i quali compete la detrazione in oggetto, il codice fiscale già riportato nel bonifico.

La detrazione è consentita, quindi, nell’ipotesi di non coincidenza tra intestazione della fattura e ordinante del bonifico se lo stesso è il soggetto che ha inviato la comunicazione anche per conto del contribuente a cui è intestata la fattura.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o del condomino che ha provveduto al pagamento.

Attenzione. Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico le spese relative agli oneri di urbanizzazione, le ritenute d’acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Circ. 57/E (24.02.98)

Ris. 300 (15.07.08)

Circ. 95/E (12.05.00)

Circ. 24/E (10.06.04)

Ris. 353 (07.08.08)

Circ. 122/E (01.06.99)

Circ. 122/E (01.06.99)

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

Fatture e documenti di spesa

I documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione.

Nel caso di spese sostenute da uno dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR o da un condominio, le fatture o le ricevute devono essere a questi intestate.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui si utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il soggetto che fruisce dell’agevolazione fiscale può tener conto ai fini della detrazione.

A tal proposito l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, al fine di attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, la quietanza deve indicare specificatamente la quota di spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle singole unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino.

Per effetto dell’art. 35, comma 19, del D.L. n. 223/06, la detrazione per le spese in oggetto spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Con l’entrata in vigore di tale norma, ai casi di diniego dell’agevolazione elencati tassativamente nel Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998, ne viene aggiunto un altro consistente nell’inosservanza dell’obbligo, a carico dell’impresa che esegue i lavori, di evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata.

Tale adempimento è stato confermato a regime dall’art. 1, comma 388 della L. n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) e dall’art. 1, comma 19 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008).

In merito, è il caso di evidenziare che il D.L. n. 70/2011 ha eliminato, a partire dal 14 maggio 2011, anche tale obbligo.

Di conseguenza, relativamente all’anno d’imposta 2011, si dovrà porre particolare attenzione alla data in cui è stata emessa la fattura, considerato che l’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera sussiste per tutti i documenti emessi prima del 14 maggio.

Si ricordano, di seguito, i chiarimenti intervenuti nel tempo relativamente a tale adempimento:

• qualora nelle fatture d’acconto non sia stato indicato il costo di manodopera, la detrazione è ammessa purché nelle fatture emesse a titolo di saldo si faccia riferimento al costo della manodopera impiegata per l’intera esecuzione dei lavori.

• circa le modalità con cui deve essere rispettato l’obbligo in discussione si fa presente, in primo luogo, che il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza che sia necessaria una evidenziazione puntuale in ordine ai singoli dipendenti impiegati.

Inoltre, si precisa che nel caso di una ditta individuale, che renda la prestazione di servizio attraverso l’attività del solo titolare, non andrà indicato alcun costo per la manodopera da questo prestata. Peraltro dovrà essere fatta menzione di tale circostanza nella fattura emessa.

Nel caso di un’impresa con dipendenti, in cui anche il datore di lavoro partecipa alle fasi di lavoro, l’imprenditore avrà l’obbligo di specificare il costo della manodopera impiegata, al netto del costo riferibile al proprio apporto di lavoro.

Altri adempimenti

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a partire dal 2003, non è più necessario trasmettere al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui sono eseguiti i lavori, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori, qualora l’importo degli stessi superi complessivamente la somma di 51.645,68 euro.

Circ. 122/E (01.06.99)

Ris. 124 (04.06.07)

Circ. 28/E (04.08.06)

Ris. 167 (12.07.07)

Circ. 11/E (16.02.07)

Circ. 21/E (23.04.10)

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

Considerato, infatti, che a partire dall’anno d’imposta 2003 il limite di spesa detraibile è pari a 48.000 euro, tale adempimento, previsto dall’art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento sembrava del tutto ridondante.

Il regolamento prevede, oltre agli adempimenti già illustrati, che la documentazione attestante il diritto alla detrazione fiscale (fatture, bonifici, ricevute relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e ricevute attestanti l’invio delle comunicazioni) debba essere conservata ed esibita agli uffici finanziari in sede di eventuale richiesta.

Cause di decadenza

Come previsto dal regolamento di attuazione la detrazione non viene riconosciuta e l’importo, eventualmente fruito, è recuperato nelle ipotesi riportate nella tabella che segue:

ADEMPIMENTO IRREGOLARITA’

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

Adempimento eliminato dal D.L. n. 70/2011 a partire dal

14 maggio 2011

• non è trasmessa prima dell’inizio dei lavori • è priva dei dati catastali dell’immobile sul quale sono eseguiti i

lavori o degli estremi della domanda di accatastamento • in assenza dei dati catastali non viene allegata la copia della

domanda di accatastamento • non sono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla

norma a seconda della tipologia di intervento • non sono allegate le copie delle ricevute di pagamento dell’ICI, se

dovuta, a decorrere dal 1997 • non è allegata copia della delibera assembleare e della tabella

millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni

• non è allegata la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori, quando richiesta

COMUNICAZIONE ASL • non è effettuata la comunicazione preventiva all’ASL, quando obbligatoria

PAGAMENTI • il pagamento non è effettuato secondo le modalità previste

FATTURA

Adempimento eliminato dal D.L. n. 70/2011 a partire dal

14 maggio 2011

• per le spese sostenute dal 4 luglio 2006 le fatture dell’impresa che esegue i lavori non evidenziano, in maniera distinta, il costo della manodopera

NORME DI SICUREZZA • sono state violate le norme in materia di tutela della salute e della

sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché le obbligazioni contributive

OPERE DIFFORMI • le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al

centro Operativo di Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE

• non sono conservati, trasmessi o esibiti i documenti comprovanti il sostenimento delle spese a richiesta degli uffici finanziari

COMUNICAZIONE LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A

€ 51.645,68

• fino all’anno 2002, non è trasmessa la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto all’albo relativa ai lavori il cui importo superi la somma di € 51.645,68

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

!Attenzione. È il caso di ricordare che la mancata allegazione dei documenti o l’inesatta compi-lazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto qualora il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non ottemperi alla richiesta en-tro il termine indicato dall’ufficio.

1.2.5 TRASFERIMENTO DEL BENE

In base al comma 7, dell’art. 1 della L. 449/97, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Con tale previsione il legislatore ha inteso tener conto della circostanza che la realizzazione degli interventi, aumentando il valore dell’immobile, ne ha influenzato il prezzo di acquisto e che, pertanto, è opportuna una traslazione dell’onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi. Inoltre, tenuto conto della finalità perseguita e al fine di evitare discriminazioni, benché il legislatore abbia utilizzato il termine “vendita”, si deve ritenere che la disposizione in argomento trovi applicazione in tutte le ipotesi di passaggio di proprietà e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito.

Per determinare concretamente a quale contribuente spetti la fruizione delle quote di detrazione non utilizzate è necessario individuare il soggetto che possedeva l’immobile alla fine del periodo d’imposta nel quale è avvenuta la cessione.

In merito, è il caso di evidenziare che il D.L. n. 138/2011 come modificato dalla L. n. 148/2011, a decorrere dal 17 settembre 2011, ha previsto che, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione possano essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all’acquirente persona fisica.

Il più volte citato D.L. n. 201/2011 ha introdotto nel nuovo art 16-bis del TUIR la previsione che:

1 in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti il cui contenuto si ritiene debba essere specificato nell’atto di compravendita;

Si ritiene che, anche in caso di donazione, il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetti al donatario, salvo diversa pattuizione fra le parti il cui contenuto deve essere specificato nell’atto.

2 in caso di morte dell’avente diritto la detrazione compete all’erede soltanto se conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Ricordando, di seguito, i chiarimenti intervenuti nel tempo relativamente alla cessione dell’unità immobiliare in presenza di detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore, si evidenzia che si deve tener conto delle novità introdotte dai Decreti appena citati.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che qualora venga trasferita una quota di proprietà che determina il consolidamento dell’intera proprietà dell’immobile in capo all’acquirente, la residua detrazione si trasmette al soggetto che ha acquisito la proprietà esclusiva.

Va ricordato che, in precedenza, l’Amministrazione finanziaria aveva avuto occasione di precisare che il trasferimento di una quota dell’immobile, sul quale erano stati effettuati interventi di recupero edilizio, non fosse idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, poiché tale passaggio può verificarsi soltanto nell’ipotesi di cessione dell’intero immobile.

Infatti, nel caso di cessione di una quota da parte del proprietario esclusivo, ovvero di cessione di una quota ad un soggetto diverso dai comproprietari, si realizza un frazionamento del diritto di proprietà.

Circ. 57/E (24.02.98)

Circ. 95/E (12.05.00)

Ris. 77 (24.03.09)

Circ. 24/E (10.06.04)

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662

cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

In altra occasione, aveva chiarito che qualora il trasferimento riguardi una parte dell’immobile autonomamente accatastata, l’acquirente subentra al cedente in ordine al diritto alla detrazione in proporzione all’unita immobiliare ceduta.

Per espressa previsione normativa, a partire dal 2002, se l’immobile è trasferito per causa di morte, il beneficio si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene, fermo restando che, qualora la detenzione dell’immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali.

In merito alla nuova disposizione è stato specificato che la “detenzione materiale e diretta del bene”, cui fa riferimento l’art. 2, comma 5, della L. n. 289/02, sussiste qualora l’erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendone disporre liberamente, a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere che l’immobile sia adibito a propria abitazione principale. Relativamente al coniuge che ha rinunciato all’eredità, pur mantenendo il solo diritto di abitazione, è stato precisato che la rinuncia all’eredità ha fatto, in sostanza, venir meno la condizione di erede e che, quindi, egli non possa fruire delle quote residue di detrazione.

A conferma di quanto già chiarito in merito al significato da attribuire alla “detenzione materiale e diretta del bene”, l’Agenzia delle Entrate, esaminando il caso di un immobile ristrutturato dal de cuius e concesso dall’erede a terzi in comodato gratuito, ha affermato che:

• con il contratto di comodato di un bene mobile o immobile, ai sensi dell’articolo 1803 e ss. del codice civile, la disponibilità del bene è attribuita al comodatario che lo detiene affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato con l’obbligo di restituirlo,

• l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius.

In conclusione, vale la pena sottolineare che quanto fin qui commentato è contenuto e confermato nel comma 8 del nuovo articolo 16-bis del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Infine, si sottolinea che, qualora la detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio spetti al detentore dell’immobile, per esempio, l’inquilino o il comodatario, anche se la detenzione del bene cessa, il diritto al beneficio fiscale permane in capo al detentore; in caso di decesso la detrazione non si trasmette agli eredi.

1.3 LIMITI DI SPESA

Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione era, originariamente, riferito alla singola persona fisica e alla singola unità immobiliare e competeva per ciascun anno d’imposta.

Ciascun contribuente ha diritto a portare in detrazione annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta lorda dovuta per ciascun anno di riferimento, non essendo possibile richiedere a rimborso l’importo non capiente ovvero portarlo in diminuzione dall’imposta dovuta per l’anno successivo.

Le spese ammesse in detrazione sono esclusivamente quelle effettivamente rimaste a carico del contribuente. In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., per l’esecuzione degli interventi, tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute. Laddove i contributi in oggetto siano erogati in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, l’importo per il quale si è beneficiato della detrazione deve essere assoggettato a tassazione separata ai sensi della lettera n-bis) dell’art. 17 del TUIR.

Si ricorda che la detrazione in commento, spettante per le spese finalizzate al risparmio energetico, non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni nazionali, ad esempio, la detrazione del 55 per cento introdotta dalla L. n. 296/06 (Legge Finanziaria 2007).

Circ. 95/E (12.05.00)

Circ. 24/E (10.06.04)

Circ. 20/E (13.05.11)

Circ. 57/E (24.02.98)

Circ. 57/E (24.02.98)

Ris. 152 (05.07.07)

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Periodo d’imposta

Ai fini della detrazione rileva il momento in cui la spesa è stata sostenuta e, pertanto, il momento del pagamento può cadere in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono stati eseguiti i lavori o è stata emessa la fattura delle spese.

Nel caso di interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta nel quale fruire della detrazione, rileva il momento in cui l’amministratore del condominio provvede al pagamento delle spese. Il pagamento da parte del condomino può avvenire sia anticipatamente che in data successiva a quella del bonifico eseguito dall’amministratore, purché entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato effettuato il bonifico da parte dell’amministratore. ogni condomino potrà calcolare la detrazione su una quota delle spese totali determinata in funzione della ripartizione millesimale, come evidenziata dalla delibera assembleare.

Unità immobiliari

Per individuare correttamente il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sulle quali si eseguono i lavori. Pertanto, se l’intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite resta fermo all’importo massimo per una singola unità anche se, al termine dei lavori, sono state realizzate due o più unità immobiliari autonome.

Per i lavori eseguiti sull’abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo per ciascuna delle unità immobiliari se separatamente accatastate. La detrazione compete anche qualora i lavori siano stati eseguiti soltanto su una pertinenza di una abitazione, autonomamente accatastata, senza che sull’abitazione venga eseguita alcuna opera.

Pare opportuno segnalare che, dalla formulazione adottata dal comma 35-quater dell’art. 35 del D.L. n. 233/06 riferita esclusivamente alle “abitazioni”, il legislatore abbia voluto collegare il limite massimo di spesa all’abitazione, escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa.

Quindi, per i lavori eseguiti e pagati fino al 30 settembre 2006 sull’abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo per ciascuna delle unità immobiliari mentre, dal 1° ot-tobre 2006, il limite di 48.000,00 euro deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.

Pare opportuno sottolineare, però, che nel prorogare l’agevolazione in commento, sia la Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 386, L. n. 296/06) sia la Legge Finanziaria 2008 (art. 1, comma 17, L. n. 244/07), fanno riferimento ad un limite di spesa fissato “per unità immobiliare” e non “per unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate”.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nel corso del 2008 ha precisato che, anche se le norme sopra citate definiscono il limite massimo di spesa riconosciuto facendo riferimento genericamente “all’unità immobiliare” e non “all’unità abitativa”, eventuali lavori di ristrutturazione concernenti un’unità abitativa e le relative pertinenze sarebbero ammessi a fruire di una detrazione d’imposta calcolata su un limite di spesa riferito comunque alla sola abitazione, senza poter computare un ulteriore autonomo limite per le pertinenze.

Nell’occasione, l’Agenzia ha sottolineato, inoltre, che il riferimento normativo “all’unità immobiliare”, non sia indicativo di una mutata volontà del legislatore, atteso che anche per i periodi d’imposta successivi al 2006 è stato confermato il “nuovo” principio, per cui il limite massimo di spesa deve essere considerato in maniera più rigorosa, tenendo conto solo del numero delle unità immobiliari, e non più del numero dei comproprietari di ogni immobile.

Quindi, secondo l’Agenzia è coerente con la nuova disciplina computare un solo limite di 48.000,00 euro nell’ipotesi in cui i lavori riguardino sia l’abitazione che la relativa pertinenza, poiché, in sostanza, con l’introduzione della modifica normativa in discorso, il legislatore ha inteso riferire il limite di 48.000 euro all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.

Circ. 188/E (16.07.98)

Circ. 95/E (12.05.00)

Ris. 124 (04.06.07)

Ris. 181 (29.04.08)

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

Nel caso di spese sostenute oltre che sull’unità abitativa anche su parti comuni, queste ultime assumono, essendo oggetto di un diversa previsione agevolativa, autonoma rilevanza al fine del limite massimo di spesa ammesso rispetto agli interventi sulla singola unità immobiliare.

Pertanto, in relazione ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, è possibile fruire di un tetto massimo di spesa di 48.000,00 euro, su cui calcolare la detrazione riferito ad ogni singola abitazione. Naturalmente, fermo restando detto limite massimo per ogni appartamento, il beneficio dovrà essere suddiviso con gli altri soggetti eventualmente contitolari di ogni unità immobiliare.

Inoltre, qualora un condomino abbia la titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni deve essere considerato per ciascuna abitazione.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della quota di spesa detraibile relativa a interventi su parti condominali finanziati, però, interamente da un unico condomino.

Nel caso di interventi, finanziati da un unico soggetto, che realizzano “oggetti di proprietà comune” e che quindi sono utilizzabili da tutti i condomini, il beneficio fiscale spetta per un tetto massimo di spesa di 48.000,00 euro da ripartire secondo la tabella millesimale del condominio.

Qualora, invece, la spesa sostenuta dal singolo condomino sia finalizzata alla realizzazione di opere necessarie al solo finanziatore e gli altri condomini non abbiano né la necessità né l’interesse ad utilizzarle, il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 48.000,00 euro e non deve essere ripartito in base alla tabella millesimale condominiale.

Infine, in presenza di interventi realizzati su unità immobiliari adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante deve essere ridotta nella misura del 50 per cento.

In analogia, la medesima riduzione percentuale deve essere operata nel caso di interventi effettuati su unità immobiliari utilizzate per l’attività di Bed & Breakfast, ovvero abitazioni adibite anche ad attività commerciale occasionale.

Importi massimi

Come precedentemente ricordato, per ciascun intervento, il limite sul quale calcolare la detrazione è variato nel corso del tempo e spetta per un importo massimo di:

• 77.468,53 euro per le spese sostenute nell’anno 2002;

• 48.000,00 euro per le spese sostenute dal 2003.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2002 il limite su cui applicare la percentuale è riferito:

• alla persona fisica;

• alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero.

Infatti, nel caso di interventi sulla singola unità immobiliare che consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi per determinare il limite personale massimo delle spese detraibili.

Quindi, le spese sostenute a partire dall’anno 2002, nell’ipotesi di continuazione della stessa tipologia di lavori, danno diritto alla detrazione solo se l’ammontare delle spese per le quali si è fruito della detrazione in anni precedenti, complessivamente considerato, non abbia superato il limite di 77.468,53 e, comunque, fino a concorrenza del predetto limite riferito a ciascun immobile.

Analogamente a quanto appena esposto, ai fini della determinazione dell’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione e nel rispetto del nuovo limite di 48.000,00 euro, le spese sostenute nel corso del 2003 dovute alla prosecuzione di interventi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2003 vanno sommate a quelle sostenute negli anni pregressi.

Si ricorda, inoltre, che, qualora per la stessa unità immobiliare siano proseguiti interventi iniziati in

Ris. 206 (03.08.07)

Ris. 19 (25.01.08)

Ris. 124 (04.06.07)

Ris. 264 25.06.08)

Ris. 336 (01.08.08)

Circ. 57/E (24.02.98)

Ris. 18 (24.01.08)

Circ. 15/E (01.02.02)

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

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anni precedenti e contemporaneamente siano state sostenute spese per un nuovo intervento, il limite massimo non può comunque superare la misura complessiva di 48.000,00 euro.

Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite su cui applicare la percentuale è riferito:

• alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero.

La ratio della norma è diretta a restringere il campo di applicazione del beneficio.

Infatti, il limite personale si riduce qualora più soggetti abbiano sostenuto, a partire dal 1° ottobre 2006, spese sulla medesima unità immobiliare, in quanto il limite di spesa di 48.000,00 euro deve essere suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione, configurandosi come limite di spesa per immobile.

È opportuno segnalare che il nuovo limite massimo di spesa per immobile è riferito esclusivamente alla somma delle spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 da tutti gli aventi diritto (contitolari).

In merito all’interpretazione della norma si evidenzia che alcuni commentatori e, purtroppo, alcuni Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ritengono che tale disposizione, introdotta dal comma 35-quater del D.L. n. 223/06, non permetta di usufruire della detrazione per nuovi e autonomi interventi qualora, sullo stesso immobile, siano state sostenute, in anni precedenti e per interventi diversi, spese per un ammontare complessivo pari a 48.000,00 euro.

È nostra opinione, invece, che il nuovo limite introdotto trovi applicazione per ciascun intervento effettuato sulla medesima unità immobiliare.

Attenzione. In proposito, pare opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Veneto, a seguito di interpello ha, nel corso dell’anno 2008, affermato che si configura un autonomo limite di spesa pari a 48.000,00 euro, ogni qualvolta l’intervento sia realizzato in base a una nuova concessione edilizia, che non costituisca un completamento di lavori iniziati in precedenza, e sia oggetto di un nuova comunicazione al Centro operativo di Pescara.

Soggetti contitolari

In caso di comproprietà, contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di possesso, ha diritto a calcolare la detrazione, sempre nel rispetto dei limiti previsti, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Se la partecipazione alle spese fra più soggetti non coincide con le relative quote di possesso è necessario che venga annotato sul documento comprovante la spesa sostenuta (fattura) la percentuale di ripartizione.

Analogamente, in presenza di un proprietario e di un inquilino o di un comodante e un comodatario, come in presenza di un nudo proprietario e di un usufruttuario, la detrazione potrà essere calcolata in funzione delle spese sostenute da ciascuno ed effettivamente rimaste a carico, fermo il limite previsto.

In sostanza, il beneficio compete al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere come ha confermato l’Agenzia delle Entrate in un recente documento di prassi:

• nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Il soggetto che non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, per beneficiare della detrazione, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi, nell’apposito campo, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’invio;

• in caso di acquisto da parte di due coniugi di un box pertinenziale il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia

Circ. 15/E (05.03.03)

Circ. 28/E (04.08.06)

Circ. 57/E (24.02.98) Circ. 55/E (14.06.01)

Circ. 20/E (13.05.11)

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.

1.3.1 MISuRA DELLA DETRAZIONE

L’art. 1 della L. n. 449/97, che ha introdotto l’agevolazione in esame, nella formulazione originaria prevedeva che la detrazione fosse pari al 41 per cento delle spese sostenute. Dal 1° gennaio 2000, in concomitanza alla riduzione dell’aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria, la misura della detrazione è stata portata al 36 per cento.

In assenza dell’autorizzazione comunitaria per l’applicazione di aliquote IVA ridotte, dal 1° gennaio 2006 l’aliquota IVA è stata ricondotta alla misura ordinaria del 20 per cento e dalla medesima data è stata innalzata la misura della detrazione dal 36 a 41 per cento.

Per effetto dell’emanazione della Direttiva 2006/112/CE, che ha prorogato fino al 2010 il regime dell’IVA agevolata sui servizi ad alta intensità di manodopera, a decorrere dal 1°ottobre 2006 la misura della detrazione è stata coerentemente ridotta al 36 per cento.

Qui, pare opportuno ricordare che la Legge Finanziaria 2010, L. n. 191/09, in applicazione della Direttiva 2009/47/CE, ha disposto che l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, della L. n. 457/78 sia fissata “a regime” nella misura del 10 per cento.

In sintesi, la percentuale relativa alla detrazione d’imposta spettante è variabile a seconda dell’anno in cui sono state sostenute le spese e precisamente:

• del 36 per cento per le spese sostenute negli anni dal 2002 al 2005,

• del 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006,

• del 36 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006,

• del 36 per cento per le spese sostenute dal 2007.

1.3.2 RATEIZZAZIONE

A partire dall’anno 2002 sussiste l’obbligo di ripartire la detrazione spettante in dieci rate di eguale importo, in sostituzione della precedente possibilità di fruire del beneficio in cinque o dieci quote annuali a scelta irrevocabile del contribuente da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi.

Dall’anno 2003 è prevista per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni o a 80 anni, proprietari o titolari di diritti reali sull’unità abitativa oggetto di intervento, la facoltà di ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali di pari importo.

Il legislatore ha previsto che tale possibilità si applichi solo ai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, escludendo da tale previsione i soggetti che hanno la mera detenzione dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi agevolabili.

È stato chiarito che tale disposizione è applicabile anche per le spese sostenute in anni pregressi.

Il raggiungimento dell’età indicata costituisce il termine iniziale a partire dal quale può essere derogata la regola generale che prevede la ripartizione della detrazione in dieci annualità. Il contribuente può, pertanto, anche in periodi d’imposta successivi a quello in cui si verifica il raggiungimento del settantacinquesimo o ottantesimo anno di età, esercitare la facoltà di scegliere la più favorevole ripartizione.

Pare opportuno ricordare che, qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi essendone esonerato, ovvero non abbia indicato nella dichiarazione presentata l’importo delle spese sostenute nell’anno d’imposta, ha la possibilità di usufruire dell’agevolazione relativamente alla seconda rata nella dichiarazione per l’anno d’imposta successivo.

Circ. 15/E (05.03.03)

Circ. 24/E (10.06.04)

Circ. 95/E (12.05.00)

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

1.3.3 TABELLA RIEPILOgATIVA

1.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

La detrazione in commento non spetta per le spese finalizzate ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

Si ricorda, però, che il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile può direttamente beneficiare della detrazione qualora la convivenza sussista al momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione, i documenti comprovanti le spese sostenute siano allo stesso intestati, sul bonifico bancario venga riportato il codice fiscale del familiare e nella comunicazione di inizio lavori tale soggetto sia indicato tra i beneficiari.

1.5 SPESE NON AMMESSE

In aggiunta ai casi di esclusione previsti dal citato Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 si elencano alcune fattispecie di spese non ammesse al beneficio fiscale.

Nuova costruzione

Trattandosi di interventi di recupero del patrimonio edilizio “esistente” sono esclusi gli interventi di nuova costruzione, salvo, come già visto il caso di realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Per analogia, non sono ammessi alla detrazione fiscale i costi sostenuti per interventi di ampliamento che comportano un aumento della volumetria di edifici già esistenti qualora si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente.

ANNO RATE ALIQUOTA LIMITE

2002 10 (4) 36% € 77.469 per immobile, persona (2)

Dal 2003 al 2005 10 (4) 36% € 48.000 per immobile, persona (2)

dal 01.01.06 al 30.09.06 10 (4) 41% (5) € 48.000 per immobile, persona (2)

dal 01.10.06 al 31.12.06 10 (4) 36% (6) € 48.000 per immobile (2) (3)

Dal 2007 al 2011 10 (4) 36% € 48.000 per immobile (2) (3)

(1) Il limite è riferito alla singola persona fisica, ad ogni unità immobiliare oggetto di intervento e a ciascun anno d’imposta.

(2) Il limite, riferito alla singola persona fisica e ad ogni unità immobiliare, deve tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti relative allo stesso intervento.

(3) Il limite è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di intervento. Nel caso di più soggetti aventi diritto il limite di € 48.000 va ripartito fra gli stessi.

(4) I soggetti con età non inferiore a 75 anni o 80 anni possono optare per la rateizzazione e/o rideterminare il numero delle rate residue, rispettivamente, in cinque e tre rate.

(5) La misura del 41% spetta per le spese sostenute nel 2006 e relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre.

(6) La misura del 36% spetta per le spese sostenute nel 2006 e relative a fatture emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006.

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

In riferimento ai lavori di ampliamento dell’immobile, eseguiti in attuazione del “Piano Casa” (articolo 11 del D.L. n. 112/08), in deroga ai piani regolatori locali, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che detti lavori usufruiscono delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento alle condizioni generalmente previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Ciò perché le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, in quanto introdotte da leggi regionali, non possono influire sull’applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali.

In sostanza, ha ribadito quanto già chiarito in precedenti documenti di prassi ovvero che l’agevolazione del 36 per cento:

- nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente,

- nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non compete in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”,

- qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento si configura come “nuova costruzione”.

Interventi su edifici non residenziali

Poiché gli interventi devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali, sono esclusi dall’agevolazione gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche

Su tali spese non è possibile fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie eventualmente spettante.

Opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi

Il contratto stipulato con un istituto di vigilanza non rientra tra le fattispecie agevolabili, in quanto l’agevolazione spetta esclusivamente se le spese sono state sostenute per realizzare un intervento sull’immobile.

Opere finalizzate alla prevenzione degli infortuni domestici

Il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza non rientra tra le fattispecie che danno diritto alla detrazione, in quanto l’acquisto non si configura come intervento sull’immobile.

Opere finalizzate alla realizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati atti a favorire la mobilità dei portatori di handicap grave

Anche in questo caso la detrazione è applicabile esclusivamente alle spese sostenute per la realizzazione di interventi sugli immobili; quindi non rientrano, nell’agevolazione fiscale in oggetto, l’acquisto di sussidi tecnici e informatici quali i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere, ecc., per i quali è invece prevista la detrazione del 19 per cento ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

Realizzazione della rete e delle diramazioni di utenza per la fornitura del metano

I contributi versati per la realizzazione della rete e delle diramazioni di utenza per la fornitura del

Ris. n. 4 (04.01.11)

Circ. 57 (24.02.98) Circ. 36 (31.03.07) Circ. 39 (01.07.10)

Circ. 13/E (06.02.01)

Circ. 13/E (06.02.01)

Circ. 13/E (06.02.01)

Circ. 13/E (06.02.01)

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

gas metano non possono essere considerati oneri di urbanizzazione ed, inoltre, tale opera non può essere considerata alla stregua di un intervento edilizio relativo alle singole unità immobiliari o all’intero edificio né come opera ad essi strettamente inerente. Pertanto, tale spesa non rientra tra gli interventi agevolati.

Altre spese

Non rientrano tra le altre spese e, quindi, non danno diritto all’agevolazione in esame gli interessi passivi pagati per mutui (anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

2. ACQuIRENTI E ASSEgNATARI DI IMMOBILI RISTRuTTuRATI

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La possibilità di fruire della detrazione di cui all’art. 1 della L. n. 449/97 anche relativamente agli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002, da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro giugno 2003, abbiano provveduto alla vendita o all’assegnazione degli immobili, è stata introdotta a partire dall’anno 2002 dal comma 2, art. 9, della L. n. 448/01 (Legge Finanziaria 2002).

La detrazione relativa agli interventi di recupero eseguiti spetta agli acquirenti o agli assegnatari degli immobili su un importo massimo non superiore al 25 per cento del prezzo di vendita dell’immobile.

Tale disposizione prevista inizialmente solo per gli acquisti o le assegnazioni avvenute entro giugno 2003 è stata più volte prorogata da successivi interventi normativi.

La Legge Finanziaria 2007 (L. n. 244/07), che ha prorogato la detrazione per interventi di recupero edilizio, non ha però prorogato l’agevolazione in commento che, pertanto, è rimasta in vigore per gli acquisti o assegnazioni effettuate fino al 30 giugno 2007.

Le successive Leggi Finanziarie, l’ultima è la L. n. 191/09, hanno riproposto e prorogato tale beneficio a condizione che l’immobile sia acquistato o assegnato entro il 30 giugno 2013 e che gli interventi di recupero siano realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.

2.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE

Come appena accennato, a decorrere dall’anno 2002 è stata introdotta una detrazione ai fini IRPEF a favore degli acquirenti o assegnatari di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie.

L’agevolazione consiste nel riconoscere ai predetti soggetti una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 36 per cento (per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2006, nella misura del 41 per cento) calcolata su un importo massimo non superiore al 25 per cento del prezzo di vendita dell’immobile, risultante dall’atto pubblico di acquisto o assegnazione e, comunque, su un ammontare non superiore all’importo di 77.468,53 euro per le cessioni avvenute entro il 30 giugno 2003 e di 48.000,00 a decorrere dal 1° luglio 2003.

Ris. 45 (10.04.01)

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

2.2.1 SOggETTI INTERESSATI

L’agevolazione spetta a ciascun acquirente o assegnatario in relazione al proprio acquisto o assegnazione e non è condizionata dalla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari in cui è suddiviso il fabbricato sul quale sono stati realizzati gli interventi di recupero.

Oltre al proprietario, hanno diritto alla fruizione della detrazione, il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). Ciascun soggetto deve ripartire la detrazione in ragione del costo sostenuto, entro il limite fissato. Pertanto, nel caso prospettato, è necessario far riferimento al costo riferibile alla nuda proprietà e all’acquisto dell’usufrutto.

In caso di acquisto da parte di due coniugi di un immobile facente parte di un complesso interamente ristrutturato da un’impresa (cointestato al 50% e pagamento effettuato tramite bonifico bancario cointestato), il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.

Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’imposta sul valore aggiunto poiché, trattandosi di un onere addebitato dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile, contribuisce a determinare la spesa complessiva.

2.2.2 AMBITO OggETTIVO

L’agevolazione spetta esclusivamente se l’unità immobiliare ceduta o assegnata fa parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrut-turazione edilizia ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d) della L. n. 457/78.

I lavori in oggetto possono essere stati eseguiti a decorrere dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 449/97.

Si ritiene importante evidenziare che, relativamente agli acquisti o assegnazioni effettuate tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2013, per esplicita previsione normativa (art. 1, comma 17, L. n. 244/07) i lavori debbano aver avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2008.

La detrazione spetta esclusivamente in relazione alle unità immobiliari di tipo residenziale, infatti, non da diritto al beneficio l’acquisto in via autonoma di unità immobiliari situate in edifici oggetto degli interventi di recupero edilizio che abbiano una classificazione catastale diversa da “casa di abitazione”. A queste ultime unità immobiliari l’agevolazione è applicabile qualora siano acquistate contestualmente all’unità abitativa e siano qualificate in atto quali pertinenze. In tal caso la detrazione deve essere calcolata sul 25 per cento del prezzo risultante dall’atto di compravendita, riferito ad entrambe le unità immobiliari (abitazione e relativa pertinenza), entro il limite massimo di spesa consentito.

In analogia a quanto previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 1, della L. n. 449/97, laddove con un medesimo atto siano acquistate due unità immobiliari di tipo abitati-vo, il limite massimo di spesa deve essere riferito ad ogni singolo immobile.

È stato chiarito che è possibile fruire della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto, a condizione che venga stipulato un preliminare di vendita degli immobili e che ne sia stata effettuata la registrazione presso l’ufficio delle Entrate competente.

Al fine di determinare l’importo della detrazione spettante, nel preliminare, deve essere riportato il prezzo di vendita dell’immobile; resta comunque confermato che, anche nel caso di stipula del preliminare, il rogito debba avvenire entro il termine fissato dalla norma.

La possibilità di fruire dell’agevolazione già in relazione al versamento degli acconti è una facoltà. Il contribuente, infatti, può decidere di beneficiare della detrazione nel periodo d’imposta nel quale è stato stipulato il rogito. In questo caso si assumerà, quale base di calcolo del 25 per cento l’intero prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto di compravendita, comprensivo degli acconti, entro il limite fissato.

Circ. 24/E (10.06.04) Ris. 1 (09.01.07)

Circ. 20/E (13.05.11)

Circ. 24/E (10.06.04)

Circ. 15/E (01.02.02)

Circ. 24/E (10.06.04)

Circ. 24/E (10.06.04)

Circ. 24/E (10.06.04)

Circ. 24/E (10.06.04)

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

2.2.3 ADEMPIMENTI NECESSARI E CAuSE DI DECADENZA

Con il Decreto n. 153 del 9 maggio 2002 è stato introdotto l’art. 1-bis nel citato Decreto n. 41 del 1998. Tale articolo ha individuato specifiche modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 9, comma 2, della L. n. 448/01. In questo modo, dopo un breve periodo di “incertezza”, è stata finalmente stabilita l’inapplicabilità dell’art. 1 del Decreto n. 41 del 1998.

Di fatto, per fruire dell’agevolazione in oggetto è stato chiarito che non è necessario:

• trasmettere alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori, e conseguentemente non sono necessari gli ulteriori adempimenti elencati nel predetto art. 1, comma 1,

• trasmettere la comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente,

• utilizzare il bonifico quale unica modalità di pagamento delle spese sostenute.

Cause di decadenza

Poiché non sono stati previsti specifici adempimenti, restano motivo di decadenza dalla agevolazione in oggetto:

È opportuno ricordare che la perdita del beneficio può avvenire anche qualora il contribuente sia sprovvisto dell’idonea certificazione, rilasciata dall’impresa costruttrice o dalla cooperativa edilizia, attestante il rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

In merito all’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, è il caso di precisare che qualora tutti i lavori siano effettuati dalla ditta incaricata, avvalendosi, in tutto o in parte, delle prestazioni lavorative rese da un soggetto non dipendente che opera in forza di un contratto di opera o di subappalto, nella fattura dovrà essere fatta menzione di tale circostanza, evidenziando sia il costo della manodopera impiegata direttamente che quello della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori, secondo l’ammontare da questi ultimi comunicato.

Come evidenziato nella precedente tabella si ricorda che il D.L. n. 70/2011 ha eliminato, a partire dal 14 maggio 2011, tale obbligo.

Di conseguenza, relativamente all’anno d’imposta 2011, si dovrà, porre particolare attenzione alla data in cui è stata emessa la fattura, considerato che l’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera sussiste per tutti i documenti emessi prima del 14 maggio.

Circ. 11/E (16.02.07)

ADEMPIMENTO IRREGOLARITA'

OPERE DIFFORMI • le opere edilizie eseguite non sono quelle previste dalla legge (restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia)

REALIZZAZIONE DEI LAVORI • gli interventi non sono stati realizzati entro i termini fissati dal legislatore

NORME DI SICUREZZA• sono state accertate in capo all’impresa o alla cooperativa violazioni in

materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché obbligazioni contributive

FATTURA

Adempimento eliminato dal D.L. n. 70/2011

a partire dal 14 maggio 2011

• per le spese sostenute dal 4 luglio 2006 le fatture dell’impresa che esegue i lavori non evidenziano, in maniera distinta, il costo della manodopera

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

2.2.4 TRASFERIMENTO DEL BENE

Si ritiene che le medesime disposizioni previste in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, siano applicabili anche in caso di vendita o di cessione a titolo gratuito del bene come pure nel caso di trasferimento per causa di morte del beneficiario dell’agevolazione.

Infatti, pur in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, deve tenersi presente che il beneficio connesso all’acquisto di un immobile da parte dell’impresa che lo ha ristrutturato si innesta sulla matrice fondamentale rappresentata dalla detrazione per spese di recupero edilizio, di cui costituisce una specie particolare.

Anche in questo caso, si evidenzia la necessità di tener conto delle novità introdotte dal D.L. n. 201/2011.

2.3 LIMITI DI SPESA

La fruizione della detrazione è riconosciuta entro limiti di spesa fissati e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all’intero edificio siano iniziati e/o ultimati entro determinate date.

In particolare, l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare, per ciascun immobile e per ciascun avente diritto, il limite di:

• 77.468,53 euro nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto a partire dal 1° gennaio 2002 ma entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002,

• 48.000,00 euro nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta a partire dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2007 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici i cui lavori di ristrutturazione siano ultimati successivamente al 31 dicembre 2002 ma entro il 31 di-cembre 2006,

• 48.000,00 euro nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristruttu-razione siano eseguiti a partire dal 1° gennaio 2008 e ultimati entro il 31 dicembre 2012.

Si fa presente che, per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006, il limite di spesa su cui applicare la detrazione deve essere riferito alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, contitolari di diritti reali, ecc.) il limite di spesa, pari a 48.000,00 euro deve essere ripartito tra gli stessi.

2.3.1 MISuRA DELLA DETRAZIONE

L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile può fruire di una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

In particolare la detrazione spetta nella misura:

• del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005,

• del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006,

• del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007,

• del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2013.

2.3.2 RATEIZZAZIONE

Relativamente alla fattispecie in oggetto si applica la modalità di ripartizione della detrazione in dieci quote costanti annuali.

Ris. 457 (01.12.08)

Circ. 15/E (05.03.03)

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730 - Guida pratica alla compilazione del Modello 2012parte II - approFondIMentI

Si ricorda che, dall’anno 2003, per i contribuenti di età superiore a 75 anni o a 80 anni è prevista la facoltà di ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali di pari importo.

Pare opportuno ricordare che, in analogia a quanto previsto per le spese di recupero del patrimonio edilizio, qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi essendone esonerato, ovvero non abbia indicato nella dichiarazione presentata l’importo delle spese sostenute nell’anno d’imposta, ha la possibilità di usufruire dell’agevolazione relativamente alla seconda rata nella dichiarazione per l’anno d’imposta successivo.

Tale facoltà è estesa al soggetto proprietario al 31 dicembre dell’anno d’imposta, anche qualora il primo acquirente dell’immobile ristrutturato lo abbia ceduto senza usufruire della detrazione spettante.

2.3.3 TABELLA RIEPILOgATIVA

2.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

La detrazione in commento non spetta per le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

A tal proposito si ricorda che l’Amministrazione finanziaria si è espressa in merito al caso di un genitore che ha provveduto, pur in presenza di tre distinte fatture intestate a ciascun acquirente, all’intero pagamento del corrispettivo per l’acquisto di un immobile ristrutturato acquistato in contitolarità con il coniuge e la figlia, ribadendo che la detrazione potrà essere riconosciuta solo in riferimento alla spesa effettivamente sostenuta, entro i limiti dell’importo fatturato e in relazione al valore del diritto acquistato dal singolo soggetto.

Circ. 95/E (12.05.00)

Ris. 457 (01.12.08)

Ris. 1 (09.01.07)

ROGITO LAVORI RATE MISURA LIMITE

dal 01.01.02 al 30.06.03 ultimati entro 31.12.02 10 36% € 77.469 per immobile

e per ciascun avente diritto

dal 01.01.03 al 31.12.05 36%

dal 01.01.06 al 30.09.06 41%

€ 48.000 per immobile e per ciascun avente diritto

dal 01.10.06 al 30.06.07

ultimati dopo il 31.12.02 ma entro il 31.12.06 10 (1)

36% € 48.000 per immobile da ripartire tra gli aventi diritto

dal 01.01.07 31.12.07 ultimati nell’anno 2007 AGEVOLAZIONE NON PREVISTA (2)

dal 01.01.08 al 30.06.13

iniziati dal 01.01.08 ed ultimati entro il

31.12.12

se iniziati in anni precedenti, ultimati entro il

31.12.06

10 (1) 36% € 48.000 per immobile da ripartire tra gli aventi diritto

(1) Dal 2003 i soggetti con età non inferiore a 75 anni o 80 anni possono optare per la rateizzazione e/o rideterminare il numero delle rate residue, rispettivamente, in cinque e tre rate. (2) La Finanziaria 2007 non ha prorogato l’agevolazione che rimane in vigore solo per gli acquisti o assegnazioni effettuate entro il 30 giugno 2007.Le successive Leggi Finanziarie hanno reintrodotto e prorogato la detrazione d’imposta per gli acquisti o assegnazioni effettuati entro il 30 giugno 2013, a condizione che gli interventi di recupero siano realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

3. INTERVENTI DI MANuTENZIONE E SALVAguARDIA DEI BOSChI

3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La facoltà di fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi, nell’ambito di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e suolo dai rischi di dissesto geologico, è stata introdotta, a partire dall’anno 2002, dal comma 6, art. 9, della L. n. 448/01 (Legge Finanziaria 2002).

Tale disposizione, prorogata più volte da successivi interventi normativi, non è stata riconfermata dalla Legge Finanziaria 2007 e, pertanto, trova applicazione solo per le spese sostenute dal 2002 al 2006.

3.2 DEFINIZIONE DELLE SPESE

Pare opportuno segnalare che gli interventi finalizzati all’adozione di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, tra i quali rientrano quelli per i quali è prevista l’agevolazione, sono ricompresi tra le materie conferite alle regioni o agli enti locali e sono, quindi, disciplinati da specifiche disposizioni riconducibili ad un quadro di riferimento normativo statale.

3.2.1 SOggETTI INTERESSATI

L’ambito soggettivo di applicazione e le modalità di fruizione del beneficio in esame sono sostanzialmente analoghi a quelli individuati nei casi di interventi volti al recupero del patrimonio edilizio.

Possono, infatti, beneficiare della detrazione tutti i contribuenti assoggettabili all’IRPEF, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di titolo idoneo, il bosco oggetto di tali misure.

3.2.2 AMBITO OggETTIVO E INTERVENTI AgEVOLABILI

Per quanto riguarda l’individuazione del bene sul quale possono essere effettuati gli interventi di manutenzione e salvaguardia, è opportuno il richiamo all’art. 2 del D.Lgs. n. 227/01, concernente la definizione di bosco e di arboricoltura da legno. Il contenuto di tale disposizione si rende applicabile qualora mancassero specifiche norme di carattere regionale atte a stabilire i requisiti necessari affinché un’area possa essere considerata bosco.

Anche per quanto riguarda l’individuazione degli interventi agevolabili, in assenza di specifici chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, è necessario ricorrere alle leggi regionali o, in caso di loro mancanza, alla normativa statale.

3.2.3 ADEMPIMENTI NECESSARI E CAuSE DI DECADENZA

Le specifiche disposizioni di attuazione e gli adempimenti necessari sono stati introdotti con il Decreto n. 124 del 19 aprile 2002 che ricalca, nella sostanza, quanto previsto dal Decreto n. 41 del 1998 per le agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Comunicazione di inizio lavori

I contribuenti che si sono avvalsi della detrazione in commento, avendone l’obbligo, hanno comunicato al Centro Operativo di Pescara, mediante raccomandata, prima dell’inizio dei lavori

Circ. 15/E (01.02.02)

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e utilizzando un apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e pubblicato nella G.U. n. 174 del 26 luglio 2002:

• la data di inizio degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi,

• i dati catastali identificativi dell’area in cui effettuare gli interventi.

Alla predetta comunicazione, doveva essere allegata la copia della concessione ovvero dell’autorizzazione rilasciata dagli enti competenti, se prevista dalla legislazione in materia ovvero una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultasse che la concessione o l’autorizzazione era rilasciata per interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzata alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, la copia delle ricevute di pagamento dell’ICI se dovuta.

Comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale

Anche per questo tipo di interventi il contribuente, prima dell’avvio delle opere, doveva comunicare all’azienda sanitaria locale competente, mediante raccomandata, la data di inizio degli interventi, al fine della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

Modalità di pagamento

Per fruire della detrazione in oggetto il pagamento doveva essere effettuato esclusivamente con bonifico dal quale risultasse la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Altri adempimenti

Doveva, inoltre, essere trasmessa una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi, qualora l’importo complessivo dei lavori avesse superato la somma di 51.645,69 euro.

Il contribuente era, inoltre, tenuto a conservare le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario.

Cause di decadenza

Le cause di decadenza dal beneficio fiscale sono del tutto analoghe a quelle previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si tratta di violazioni che non consentono l’effettuazione dei controlli concernenti la detrazione in commento, nonché le violazioni relative alle norme in materia di tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di obbligazioni contributive e delle specifiche disposizioni in materia ambientale e forestale.

3.3 LIMITI DI SPESA

Per quanto concerne l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio si ricorda che la norma agevolativa, introdotta dal comma 6, art. 9 della L. n. 448/01, aveva previsto il limite di 77.468,53 euro per le spese sostenute nell’anno 2002.

La Legge Finanziaria per il 2003, oltre a prorogare di un anno la vigenza del beneficio, aveva elevato a 100.000,00 euro l’importo massimo di spesa. Tale limite non è più stato modificato dall’evoluzione della normativa in commento.

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cap. 10 detraZIone IrpeF per InterVentI dI recUpero deL patrIMonIo edILIZIo

3.3.1 MISuRA DELLA DETRAZIONE

Fin dalla sua introduzione la detrazione è stata fissata nella misura del 36 per cento e i successivi interventi normativi, che ne anno prorogato l’efficacia, non hanno mai modificato l’aliquota.

3.3.2 RATEIZZAZIONE

Secondo quanto disposto dal comma 6, art. 9, della L. n. 448/01 il contribuente ha la facoltà di ripartire la detrazione in cinque o dieci quote annuali di pari importo e, secondo quanto previsto nel citato Decreto n. 124 del 2002, la scelta è irrevocabilmente espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa è stata sostenuta.

3.3.3 TABELLA RIEPILOgATIVA

3.4 SPESE SOSTENuTE PER FAMILIARI

In analogia alle disposizioni concernenti il recupero del patrimonio edilizio, la detrazione in commento non spetta per le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.

Circ. 6/E (13.02.06)

Circ. 15/E (01.02.02)

ANNO RATE ALIQUOTA LIMITE

2002 5 o10 36% € 77.469 per ciascun avente diritto

2003 5 o10 36% € 100.000 per ciascun avente diritto

2004 5 o10 36% € 100.000 per ciascun avente diritto

2005 5 o10 36% € 100.000 per ciascun avente diritto

2006 5 o10 36% € 100.000 per ciascun avente diritto