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1 LEGGE DI BILANCIO 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. «Legge di Bilancio 2017»

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LEGGEDIBILANCIO2017

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. «Legge di Bilancio 2017»

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PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI E NOVITA’

Interventi di ristrutturazione edilizia e bonus mobili Proroga nella misura potenziata del 50%, del bonus mobili e della detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017.

Interventi di risparmio energetico - proroga nella misura potenziata del 65%, della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici; - per gli interventi effettuati sui condomini è introdotta una nuova agevolazione fino al 31 dicembre 2021 con una percentuale di detrazione pari al 70% e 75% in relazione ai diversi casi; - possibilità di cedere, per i lavori condominiali, la detrazione alle imprese esecutrici o a «soggetti privati».

Sisma bonus Proroga, con alcune modifiche, fino al 31 dicembre 2021, della detrazione Irpef/Ires, per le spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

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PROROGA PER IL 2017 DEL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Fino al 25.06.2012 Dal 26.06.2012 al 31.12.2017 Dal 1.1.2018*

Detrazione Irpef 36% 50% 36%

Limite di spesa per unità immobiliare 48.000 €

96.000 €

48.000 €

Detrazione massima 17.280 €

48.000 €

17.280 €

*Salvoproroghe

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PROROGA PER IL 2017 DEL BONUS RISTRUTTURAZIONI

Viene prorogato il potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni (cd. 36%) che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2017, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro. La proroga a tutto il 2017 riguarda anche: -  la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente

ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro);

-  la detrazione del 50% per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali che spetta limitatamente al costo di costruzione così come risulta da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante.

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L’agevolazione fiscale si applica per le spese sostenute per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali

condizione essenziale

sussistenzadelvincoloperBnenzialetral’edificio

abita9voedilbox

l’impresa cedente è tenuta a rilasciare all’acquirente una specifica attestazione delle spese sostenute per la realizzazione dei box

l’acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento con apposito bonifico bancario o postale

BOX AUTO PERTINENZIALE

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C.M. 43/E del 18 novembre 2016

BONIFICO INCOMPLETO O ASSENTE

Il cliente non perde il beneficio anche se il bonifico risulta incompleto o mancante a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che «i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito»

La documentazione deve essere conservata ed esibita dal contribuente al CAF che presta assistenza per la dichiarazione dei redditi ovvero su richiesta agli uffici finanziari

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C.M. 43/E del 18 novembre 2016

PAGAMENTO ACCONTI IN ASSENZA DI PRELIMINARE REGISTRATO

Il promissario acquirente di un box pertinenziale può beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano registrati il preliminare d’acquisto o il rogito.

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acquirenti ed assegnatari di unità abitative facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese di costruzione, di ristrutturazione o da cooperative edilizie che, successivamente all’esecuzione dei lavori, hanno provveduto alla vendita o

all’assegnazione degli immobili stessi

ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI ART. 16-BIS D.P.R. 917/1986

condizioni

-  il rogito deve essere stipulato entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori;

-  i lavori di recupero devono consistere tassativamente in interventi di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia e devono essere eseguiti sull’intero fabbricato;

-  i predetti lavori devono essere eseguiti da un’impresa di costruzione, di ristrutturazione o da una cooperativa edilizia che provvede alla successiva vendita o assegnazione delle unità abitative

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ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI ART. 16-BIS D.P.R. 917/1986

come opera la detrazione la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia si calcola su di un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile risultante dall’atto

di acquisto o di assegnazione

Esempio di calcolo 1 solo acquirente •  prezzo dell’unità abitativa € 100.000 Importo ammesso in detrazione: 25% x € 100.000 = € 25.000 (importo inferiore al limite massimo di € 96.000) Importo detraibile: 50% x € 25.000 = 12.500 Importo complessivamente detraibile = € 12.500 in dieci anni

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PROROGAPERIL2017DELBONUSMOBILI

Sempre per il 2017, viene altresì prorogata la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2017. Rispetto alla formulazione dell’agevolazione in vigore fino al 31 dicembre 2016, la proroga per il 2017 del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2016, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. E’ riconosciuto il “bonus mobili” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2016. Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni). E’ confermata la ripartizione decennale del beneficio.

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MANCATAPROROGADELBONUSMOBILI«GIOVANICOPPIE»

Per il 2017, invece, non è stato prorogato il “bonus mobili” per le giovani coppie che acquistano una “prima casa”, a favore delle quali, limitatamente al 2016, è stata riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della nuova abitazione “prima casa”, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

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PROROGAERIMODULAZIONEECOBONUS

Viene prorogata per tutto il 2017 la detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

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PROROGAERIMODULAZIONEECOBONUS

In entrambi i casi, la sussistenza delle condizioni suddette deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica (cd. APE), di cui al citato DM 26 giugno 2015

Per i soli interventi che riguardano l’intero condominio la suddetta proroga è estesa fino al 31 dicembre 2021 (proroga quinquennale), con un aumento della percentuale di detrazione in ragione dell’intervento effettuato, così come da tempo richiesto dall’ANCE. In particolare, la percentuale ordinaria del 65% viene elevata al: -  70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della

superficie disperdente lorda dell’intero edificio, -  75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e

consegua almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.

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CESSIONEDELCREDITOPERLAVORICONDOMINIALI

La Legge di Bilancio 2016 ha previsto, per il solo ecobonus sulle parti comuni, in alternativa alla detrazione,

la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.

Una novità introdotta dalla legge di Bilancio 2017 prevede, in alternativa alla detrazione, per il solo ecobonus condomini,

la possibilità di cedere il corrispondente credito a soggetti privati (non solo ai fornitori che hanno eseguito i lavori) e questi possono cederlo a loro volta.

Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione della cessione saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 1° marzo 2017.

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IncenBvo Durata Intensità Cedibilità

Ecobonus(suparBprivate)

finoa31.12.2017

65%

nonammessa

Ecobonus(suparBcomuni)

finoa31.12.2021

soloperincapienB,versofornitori

Ecobonuscondominifinoa

31.12.2021 70%-75%pertuZ,

versosoggeZprivaB(nonbanche)

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Riferimento Interventi Intensità Detrazione max. Costo max. Ecobonus

comma 344 Riqualificazione

energetica globale 65% 100.000 € intero edificio

Ecobonus comma 345

Interventi su involucro (opaco, trasparente, schermature solari)

65% 60.000 €

singola unità immobiliare

Ecobonus comma 346

Installazione di pannelli solari per la produzione

di a.c.s. 65%

60.000 € singola unità immobiliare

Ecobonus comma 347

Sostituzione di impianti di riscaldamento e

controllo a distanza 65%

30.000 € singola unità immobiliare

Ecobonus condomini

Su almeno il 25% dell’involucro 70%

40.000 € moltiplicato per

n. unità immobiliari

Ecobonus condomini

Su almeno il 25% dell’involucro e qualità media invernale/estiva

75% 40.000 €

moltiplicato per n. unità immobiliari

Detrazione d’imposta, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo ed entro un limite massimo di detrazione variabile in funzione della tipologia dei lavori eseguiti

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SISMABONUS

E’ riconosciuta una detrazione del 50% ripartita in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi, per le spese sostenute dall’1.1.2017 fino al 31.12.2021, con riferimento ad interventi volti all’adozione di misure antisismiche, con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017, effettuati su edifici adibiti ad abitazioni ed attività produttive ubicati nelle zone 1, 2 e 3

LIMITE DI SPESA L’ammontare complessivo delle spese ammesse in detrazione non può superare euro 96.000 per unità immobiliare

Nel caso di mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione

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Rispetto alla norma in vigore fino al 31 dicembre 2016, con la Legge di Bilancio 2017: -  è ampliato l’ambito oggettivo della detrazione, in quanto ora sono

incluse anche le abitazioni diverse dalle abitazioni principali; -  l’agevolazione è estesa anche agli interventi in zona sismica 3 (oltre alle

attuali zone 1 e 2); -  è ridotto da dieci a cinque il periodo di ripartizione della detrazione.

SISMA BONUS

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ZonesismicheRegioneLombardia

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Qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio: -  ad una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del

70%; -  a due classi di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura

dell’80%.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee

guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi effettuati

Qualora gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata: -  al 75% per una classe di rischio inferiore; -  all’85% per due classi di rischio inferiore per un ammontare massimo di spesa pari ad euro 96.000 moltiplicato per unità immobiliari

SISMA BONUS

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Per i lavori su parti comuni di edifici condominiali è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero a soggetti privati con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

Cessione del credito

Le modalità di attuazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio

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SISMA BONUS

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Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite

da eventi sismici

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica

SISMA BONUS

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Oggetto dell’agevolazione Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017

Importo massimo della spesa (zona 1, 2, 3)

96.000 euro per unità immobiliare

Misura della detrazione -  50% in cinque quote annuali dall’1.1.2017 al 31.12.2021; -  70% in cinque quote annuali dall’1.1.2017 al 31.12.2021 qualora dagli interventi

derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

-  80% in cinque quote annuali dall’1.1.2017 al 31.12.2021 qualora dagli interventi derivi una riduzione di rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore

Misura della detrazione potenziata per interventi su parti condominiali

-  75% in cinque quote annuali dall’1.1.2017 al 31.12.2021 qualora dagli interventi realizzati su parti condominiali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

-  85% in cinque quote annuali dall’1.1.2017 al 31.12.2021 qualora dagli interventi realizzati su parti condominiali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore

Cessione credito ai fornitori Per gli interventi su parti comuni è possibile optare per la cessione del credito. Le modalità per effettuare la cessione saranno definite con apposito provvedimento da emanare

Divieto di cumulo Le detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni spettanti per le stesse finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici

Tabellariepiloga,va LeggediBilancio2017–Agevolazionifiscali

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BONUSALBERGHI

E’ prevista la proroga sino al 2018 e il potenziamento, dal 30% al 65%, del cosiddetto “bonus alberghi” (introdotto dal 2014 dall’art.10, del D.L. 83/2014 convertito nella legge 106/2014), ossia del credito d’imposta riconosciuto alle imprese alberghiere che, nelle loro strutture, effettuano interventi di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia), a condizione che tali interventi abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica ed antisismica. Il credito d’imposta sarà ripartito in 2 quote annuali di importo. Ulteriore novità riguarda, poi, l’inclusione tra i beneficiari anche delle strutture che svolgono attività agrituristica. Per ciascuna impresa alberghiera, il limite massimo di credito d’imposta ottenibile è pari a 200.000 euro (l’agevolazione, infatti, spetta nel rispetto del Regolamento UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” n.1407/2013). Dovrà comunque essere emanato uno specifico decreto ministeriale che aggiornerà le modalità applicative del beneficio stabilite dal DM 7 maggio 2015.

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PROROGARIVALUTAZIONEAREEEDIFICABILI

Viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree (edificabili o agricole) e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2017, da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, mediante: -  redazione di una perizia giurata di stima; -  versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all’8% da

effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2017, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2017, 2018 e 2019.

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RIVALUTAZIONEBENID’IMPRESA

E’ prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, da parte delle società di capitali, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto (da versare in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2016). La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015, appartenenti alla stessa categoria omogenea. Sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ossia gli “immobili merce” delle imprese di costruzione. Gli effetti della rivalutazione, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini dell’ammortamento, a decorrere dal 2019 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione) e, ai fini delle plusvalenze in caso di cessione, a decorrere dal 2020 (ossia dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione).

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CONDOMINIO:TRACCIABILITA’CORRISPETTIVIEVERSAMENTORITENUTE

Integrando l’art.25-ter del DPR 600/1973, che disciplina l’applicazione della ritenuta del 4% operata dal condominio all’atto del pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore in relazione a contratti d’appalto di opere o servizi, viene previsto che: - il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve procedere al versamento delle ritenute operate, qualora l’ammontare delle stesse raggiunga i 500 euro. Si tratta di una semplificazione degli adempimenti a carico del condominio, diretti ad evitare il rispetto di obblighi di versamento mensili di importi ridotti. In ogni caso, il versamento delle ritenute operate dovrà essere effettuato entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno, anche qualora l’ammontare “minimo” dei 500 euro non venga raggiunto; - il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore da parte del condominio deve essere effettuato attraverso mezzi tracciabili, ossia mediante conti correnti bancari o postali intestati al condominio medesimo, o secondo altre modalità, che potranno essere definite con specifico decreto del MEF, idonee a consentire lo svolgimento dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’inosservanza di tale adempimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro.

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DISCIPLINAFISCALEDEITRASFERIMENTIIMMOBILIARINELL’AMBITODIVENDITEGIUDIZIARIE

Viene esteso, da 2 a 5 anni, il periodo entro il quale l’immobile acquistato nell’ambito di procedure fallimentari, usufruendo del regime fiscale agevolato, deve essere rivenduto. In particolare, l’art.16 del D.L. 18/2016 (convertito, con modificazioni, nella legge 49/2016) ha introdotto una disciplina fiscale di favore (imposte di Registro, Ipotecarie e Catastali in misura fissa) per i trasferimenti immobiliari nell’ambito di procedure fallimentari, a patto che il soggetto acquirente si impegni a rivendere l’immobile entro 2 anni. Viene ora modificata quest’ultima condizione, estendendo, da 2 a 5 anni, il periodo entro il quale il soggetto acquirente deve rivendere l’immobile acquistato usufruendo del regime fiscale di favore. Inoltre, il termine di applicazione della norma (originariamente fissato al 31 dicembre 2016) viene prorogato di un ulteriore semestre, ossia sino al 30 giugno 2017

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BLOCCOAUMENTOTRIBUTILOCALI

Viene mantenuta, anche per il 2017, la facoltà per i Comuni di confermare la maggiorazione, pari al massimo allo 0,8 per mille, sulle aliquote TASI, nella stessa misura già applicata per gli anni 2015 e 2016, naturalmente solo per gli immobili diversi da quelli per i quali viene stabilita l’esenzione dal tributo. In linea generale per contenere il livello complessivo della pressione fiscale viene sospesa anche per il 2017 l’efficacia di norme regionali e deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto al livello di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015. Tuttavia, si segnala che tale sospensione non opera per la TARI.

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Con la modifica del comma 1 dell’art. 66, TUIR, a decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza. In particolare, il reddito d’impresa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute. A tale importo vanno aggiunti: - l’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR; - i redditi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, TUIR; - le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR; - le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR. Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali. Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

CONTABILITA’SEMPLIFICATAPERCASSA

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Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Con l’aggiunta all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali. LIMITE RICAVI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA È confermato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata.

CONTABILITA’SEMPLIFICATAPERCASSA

AZvità Limite

Prestazionidiservizi €400.000

AltreaJvità €700.000

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A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario. I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa: - il relativo importo; - le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento; - gli estremi della fattura / altro documento emesso. Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito. I registri IVA possono sostituire i citati registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

CONTABILITA’SEMPLIFICATAPERCASSA

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In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso / pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui sono incassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA. Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative. Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. OPZIONE REGIME ORDINARIO Al contribuente è concessa la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

CONTABILITA’SEMPLIFICATAPERCASSA

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È introdotta a decorrere dall’1.1.2017 l’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l’IRES in capo alle società di capitali. L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria. In particolare: - il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%; - le somme che l’imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall’impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d’impresa “nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi”. L’opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione

NUOVAIMPOSTASULREDDITOD’IMPRESA(IRI)

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Va evidenziato che: - le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi; - le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse; - le somme prelevate dall’imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali; - si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l’ingresso nel regime IRI. Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS. SRL TRASPARENTI Con l’aggiunta del nuovo comma 2-bis all’art. 116, TUIR, è previsto che l’opzione per il regime IRI può essere esercitata anche dalle srl trasparenti.

NUOVAIMPOSTASULREDDITOD’IMPRESA(IRI)

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ESEMPIO: Impresa individuale con reddito d’impresa pari a € 55.000; l’imprenditore ha prelevato nel corso dell’esercizio € 28.000. Senza l’opzione per l’IRI, l’imprenditore verserebbe IRPEF pari ad € 17.220 (IRPEF su € 55.000). Con l’opzione IRI le imposte si determinerebbero come segue: - Imposta IRI in capo alla società: (55.000 – 28.000) x 24% = € 6.480 - IRPEF in capo al socio: € 6.960 (pari all’IRPEF su € 28.000) RISPARMIO FISCALE (in caso di opzione IRI) pari ad € 3.780 (17.220 – 6.480 – 6.960)

NUOVAIMPOSTASULREDDITOD’IMPRESA(IRI)

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RIDUZIONEACE–Aiutoallacrescitaeconomica

Per il 2017 è diminuita al 2,3% l’aliquota applicabile ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE. A partire dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%. Con l’aggiunta del comma 6-bis all’art. 1, DL n. 201/2011 è previsto che per i soggetti diversi dalle banche / imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto “fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”. Tale disposizione è applicabile “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015”. Ai fini della determinazione dell’acconto 2017 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe ottenuta applicando l’aliquota del 2,3%.

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È prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%. Sono esclusi dall’agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

PROROGAMAXIAMMORTAMENTI

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A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nell’Allegato A, entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%. Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all’Allegato B, il costo di acquisizione è aumentato del 40%. Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene: - possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A / B; - è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

IPERAMMORTAMENTI

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È riaperta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L’agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato: - nella misura del 60% entro il 30.11.2017; - il rimanente 40% entro il 16.6.2018. Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

ASSEGNAZIONE/CESSIONEAGEVOLATATRASFORMAZIONEINSOCIETA’SEMPLICE

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ANTICIPOPENSIONISTICO–APESOCIALE

E’ un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata. Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio

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ANTICIPOPENSIONISTICO–APESOCIALE

DESTINATARI Lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni: A. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo B. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave C. sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%

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ANTICIPOPENSIONISTICO–APESOCIALE

D. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all’interno delle seguenti professioni: - Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici - Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni - Conciatori di pelli e di pellicce - Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante - Conduttori di mezzi pesanti e camion - Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni - Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza - Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido - Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

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ANTICIPOPENSIONISTICO–APESOCIALE

REQUISITI

Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti: - almeno 63 anni di età - almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni - maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi - non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.

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ANTICIPOPENSIONISTICO–APESOCIALE

DURATA

L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata

IMPORTO

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato.

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ANTICIPOPENSIONISTICO–APESOCIALE

INCOMPATIBILITA’ L’indennità non spetta ai titolari di pensione diretta. Non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. E’ compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.

Per accedere al beneficio è necessario presentare domanda all’Inps. Tutte le ulteriori istruzioni di dettaglio saranno specificate a seguito di emanazione

di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

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PREMIDIPRODUTTIVITA’

È confermata l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Somme interessate: Premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Soggetti interessati: Lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori degli enti pubblici economici. Criterio sostanziale: le somme e i valori debbono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015. Limiti: l’importo complessivo detassabile è fissato nella misura di 3.000 euro lordi se il reddito da lavoro prodotto dal lavoratore nell’anno precedente non è superiore a 80.000 euro. Imposta: sostitutiva sia dell’IRPEF che delle addizionali regionale e comunali nella misura del 10%.

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FATTURAELETTRONICATRAPRIVATI

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FaburaelebronicatraprivaB

Fattura elettronica

- E' un file digitale in formato XML con una tassonomia definita dall'Agenzia delle Entrate - La fattura elettronica DEVE essere firmata digitalmente

NON è né un file PDF né un file digitale ricevuto tramite email

SDI – Sistema di interscambio

un sistema informatico, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, in grado di: - ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche definite dalla Fattura Elettronica - effettuare controlli formali (ma non contabili) sulle fatture ricevute - inoltrare le fatture elettroniche ai clienti e riceverle dai fornitori

La fattura elettronica si considera emessa elettronicamente solo nel momento in cui viene rilasciata dal sistema di Interscambio (SDI) la ricevuta di consegna.

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OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il D.lgs. 127/2015 ha introdotto l’opzione per la trasmissione telematica di tutte le fatture emesse e ricevute

OPZIONE DA ESERCITARE ENTRO IL 31 MARZO 2017

L’opzione riguarda le operazioni effettuate nel 2017 e nei quattro anni successivi

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata

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OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Per i soggetti passivi d'imposta che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture, sia emesse che ricevute, la trasmissione dei dati deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese

successivo ad ogni trimestre, e la comunicazione relativa all'ultimo trimestre va effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo. Entro i quindici giorni successivi al termine, è consentita

la modifica di dati già trasmessi, relativi a fatture riferite al medesimo trimestre.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 dicembre 2016

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BENEFICI

-  Riduzione di 2 anni dei termini di accertamento -  Esonero dallo "Spesometro Trimestrale» mentre rimane l'obbligo di trasmissione trimestrale delle

Liquidazioni Periodiche -  Rimborsi IVA in via prioritaria (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale) -  Probabilità ridotta di controlli in azienda da parte degli organi preposti -  Conservazione sostitutiva delle Fatture Elettroniche