Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

59
La biblioteca e le leggi Sergio Staffiere

description

rel. Sergio Staffiere La biblioteca e le istituzioni: comuni, province, regioni. La cooperazione tra le biblioteche e i Sistemi Bibliotecari. Il trattamento delle informazioni personali.

Transcript of Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Page 1: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

La biblioteca e le leggi

Sergio Staffiere

Page 2: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

La biblioteca esiste ab aeterno.Di questa verità, il cui corollario immediato è l’eternità futura del

mondo, nessuna mente ragionevole può dubitare.

Jorge Luis Borges

Page 3: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012
Page 4: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

1. Perché il libro è stato, e continua ad essere il più grande mezzo di comunicazione di massa.

2. Perché la cultura si diffonde e si comunica attraverso il libro.

3. Perché è a causa del loro costo, che i libri non riescono ad avere una maggiore diffusione.

Page 5: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

1. Il libro non è un mezzo di comunicazione di massa.

2. La cultura si diffonde e si comunica anche, ma non necessariamente, attraverso il libro.

3. L’ostacolo principale alla circolazione dei libri non è costituito dal prezzo.

FAVORIRE L’INCONTRO FRA L’INFORMAZIONE

E IL BISOGNO DEL CITTADINO1. A ciascun lettore … il suo libro!2. Ad ogni libro … il suo lettore!

Page 6: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

• La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza e all’informazione, costituisce uno strumento essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza delle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali.

Page 7: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

• E’ UN’ORGANIZZAZIONE ISTITUITA, SOSTENUTA E FINANZIATA DALLA COMUNITA’, TRAMITE L’ORGANIZZAZIONE LOCALE, REGIONALE E NAZIONALE, OPPURE TRAMITE ALTRE FORME DI ORGANIZZAZIONE COLLETTIVA.

• LA BIBLIOTECA FORNISCE L’ACCESSO ALLA CONOSCENZA, ALL’INFORMAZIONE E ALLE OPERE DELL’IMMAGINAZIONE TRAMITE UNA GAMMA DI RISORSE E SERVIZI ED E’ APERTA EQUAMENTE A TUTTI I MEMBRI DELLA COMUNITA’ SENZA DISTINZIONI […].

Page 8: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Rapporto IFLA 2002 sulle biblioteche italiane

• le biblioteche in Italia sono circa 15.000;• circa 47% sono biblioteche di ente locale;• la maggior parte di loro è sorta dopo il 1972;• il patrimonio bibliografico nazionale

complessivo è superiore ai 200.000.000 di documenti, compreso il patrimonio storico (50% biblioteche di ente locale);

• le biblioteche pubbliche di ente locale sono circa 6.000 (in Italia ci sono circa 8.000 Comuni in Italia), con circa 4.000.000 di acquisizioni annue, 7.000.000 di utenti iscritti (12% della popolazione), 45.000.000 di prestiti e circa 12.000 persone in servizio.

Page 9: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

I mitici anni Settanta …

• con l'inizio degli anni Settanta viene data attuazione al principio dell'autonomia regionale e nascono le Regioni a statuto ordinario;

• con il DPR 14 gennaio 1972, n. 3 "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e di biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici", lo Stato italiano indica gli specifici settori oggetto di delega dando finalmente piena esecuzione all'art. 117 della Costituzione del 1948;

• i Comuni italiani istituiscono le biblioteche di pubblica lettura.

Page 10: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Le modifiche al Titolo V della Costituzione

IL NUOVO ART. 117:DAL “CONFERIMENTO” ALLA

“RESIDUALITA”Materie in cui lo STATO ha legislazione esclusiva: Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei

beni culturaliMaterie di LEGISLAZIONE CONCORRENTE: Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

e promozione e organizzazione di attività culturali

Materie in cui le REGIONI hanno potestà legislativa: Ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Page 11: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Genova, Congresso nazionale AIB 1998

• La biblioteca, da bene culturale a risorsa informativa;

• “Territorializzazione” e decentramento dei servizi bibliotecari;

• Centralità della biblioteca pubblica (Public Library);

• I servizi bibliografici nazionali al servizio della biblioteca locale;

La Legge quadro sulle biblioteche e sui servizi di accesso alla conoscenza, al

pensiero, alla cultura e all’informazione

Page 12: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

• Autonomia gestionale e ricorso a nuove forme di gestione;

• Cooperazione e interscambio integrali;

• Accesso libero e gratuito ai servizi;

• Libera circolazione e fruizione dell’informazione (diritto d’autore);

• La contrattualistica, da conseguirsi con la Carta dei servizi;

• Predisposizione e utilizzo di standard ed indicatori di funzionamento;

• Nuova attenzione alle figure professionali (Lombardia, 2004).

Page 13: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo delle biblioteche nella società

moderna, 1998

• le biblioteche sono uno dei maggiori sistemi organizzati per l'accesso all'informazione e alla cultura;

• spetta alle biblioteche fungere da ponte fra i mezzi d'informazione tradizionali e i nuovi mezzi, consentendo loro di integrarsi anziché di escludersi;

• gli oltre 240.000 operatori europei delle biblioteche dispongono di conoscenze uniche per la gestione e il trattamento dell'informazione, e per il libero accesso ad essa da parte dei cittadini.

Page 14: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Dichiarazione IFLA sulle biblioteche e sulla libertà intellettuale, 1999

• le biblioteche forniscono l'accesso all'informazione, alle idee e alle opere dell'ingegno […] apprendimento lungo tutto l'arco della vita […] sviluppo e al mantenimento della libertà intellettuale;

• le biblioteche devono garantire che la selezione e la disponibilità dei materiali e dei servizi bibliotecari siano dettate da considerazioni professionali e non da ottiche politiche, morali o religiose;

• gli utenti delle biblioteche devono avere il diritto alla privacy personale e all'anonimato;

• i doveri nei confronti degli utenti devono avere precedenza rispetto agli interessi dei datori di lavoro.

Page 15: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012
Page 16: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Legge regionale 4 settembre 1973, n. 41 “Norme in materia di biblioteche di

enti locali o di interesse locale”

Legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 “Norme in materia di biblioteche di

enti locali o di interesse locale”

Page 17: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Regione Lombardia, 1985 (L.R. 14/12/1985, n. 81)

1. Obiettivi e funzioni della REGIONE;

2. Obiettivi e funzioni delle PROVINCE;

3. Obiettivi e funzioni dei COMUNI;

4. Obiettivi e funzioni dei SISTEMI BIBLIOTECARI.

Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Ente locale o di interesse locale

Page 18: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

FINALITA’

Promuovere e disciplinare l' organizzazione bibliotecaria regionale attraverso:l' attuazione di una rete integrata di strutture e

di servizi bibliotecari e documentari;il coordinamento dei servizi bibliotecari e

archivistici con le altre istituzioni culturali operanti sul territorio;

l' acquisizione, la conservazione, la tutela, la valorizzazione e la pubblica fruizione dei beni librari e documentari;

la realizzazione di sistemi informativi coordinati anche in relazione alla rete bibliografica nazionale;

la promozione di attività culturali correlate con i beni librari e documentari.

Page 19: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

RUOLO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Funzioni della RegioneLa Regione esercita funzioni:di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell' organizzazione bibliotecaria regionale;

amministrative attribuite dalla legislazione nazionale.

Funzioni delle ProvincePredispongono i programmi bibliotecari provinciali pluriennali e i relativi piani annuali di attuazione.

Sono delegate, inoltre, ad esercitare, per i rispettivi territori e nell' ambito degli indirizzi definiti dalla Regione, le funzioni amministrative connesse all' attività ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali.

Page 20: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Funzioni dei ComuniI Comuni, singoli o associati provvedono all' istituzione ed al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali, al coordinamento, all' integrazione, alla diffusione dei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti nel relativo territorio e all' erogazione dei servizi bibliotecari e documentari.

Funzioni dei Sistemi bibliotecari localiCompete ai sistemi bibliotecari locali, costituiti mediante consorzio o convenzione, coordinare i programmi delle biblioteche associate, gli acquisti del materiale librario e documentario anche attraverso forme di acquisto centralizzate, nonché‚ altre attività connesse all'organizzazione ed alla gestione delle biblioteche associate.

Page 21: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Programma regionale pluriennaleIl programma regionale pluriennale prevede: gli indirizzi programmatici e gli obiettivi da realizzare

nel triennio successivo in relazione al consolidamento, funzionamento, promozione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;

l' ammontare complessivo dei finanziamenti per gli interventi e per i servizi relativi al raggiungimento degli obiettivi enunciati precedentemente;

le linee di intervento e l' ammontare dei relativi finanziamenti da destinare alle biblioteche di interesse locale e agli archivi storici di pertinenza degli enti locali.

Page 22: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Criteri di riparto dei finanziamenti per Province e per tipo di intervento

I finanziamenti sono ripartiti per province tenuto conto percentualmente:

a) della popolazione residente;b) delle condizioni di carenza nelle strutture e

nei servizi bibliotecari;c) della quota del bilancio provinciale

destinata all' organizzazione bibliotecaria;d) dei precedenti programmi pluriennali

provinciali e relative previsioni di spesa e del grado di realizzazione degli impegni assunti con i programmi stessi.

Page 23: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

UNA RIFLESSIONE NECESSARIA …

Page 24: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Articolo 113 bis D. Lgs. n. 267/2000 (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)1. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:a) istituzioni;b) aziende speciali, anche consortili;c) società a capitale interamente pubblico. 2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

Page 25: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

La Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272

ha dichiarato, l'illegittimità del presente articolo

Page 26: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012
Page 27: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

La legge n. 449 del 27.12.1997

Tali iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

Art. 43 – I contratti di sponsorizzazione Gli Enti Locali possono ridurre il proprio

disavanzo attraverso il perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza, anche sviluppando iniziative di stipula di contratti di sponsorizzazione allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione.

Page 28: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Il contratto di sponsorizzazione

costituito dal complesso di regole pattizie che disciplinano un rapporto a titolo oneroso in cui per lo sponsor il vantaggio è dato dal ritorno pubblicitario, mentre per lo sponsee dalla disponibilità di risorse (finanziarie e/o strumentali).

Per le amministrazioni locali la legge non pone alcun obbligo di destinazione dei risparmi di spesa

Page 29: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012
Page 30: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Il diritto d’autore, secondo il codice civile, “è il complesso di diritti che l’ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia”.

Definizione

Page 31: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

La normativa oggi vigente in Italia sul diritto d'autore si basa sulla Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", modificata prima dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248, "Nuove norme di tutela del diritto di autore" e infine dal D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 68, in attuazione della Direttiva europea 2001/29/CE

Normativa

Page 32: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Titolarità del diritto

IL TITOLO ORIGINARIOLa creazione dell’operaIL TITOLO DERIVATOGli eredi (fino al 70° anniversario della morte dell’autore)

Page 33: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Il diritto esclusivo di riprodurre Ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo.

Il diritto esclusivo di dare in prestitoHa per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, senza fini di lucro.

Esercizio del diritto

Page 34: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

L’ART. 68La fotocopia da opere esistenti in biblioteca è

LIBERA(tranne che per opere rare fuori catalogo)

Il limite del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico,

escluse le pagine di pubblicità

La Convenzione di Berna del 1978

Il compenso forfetario a favore degli aventi diritto

L’accordo 19 luglio 2002

Page 35: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

L’ART. 69

Il prestito in biblioteca non é soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del

relativo diritto esclusivamente per:

Esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali

Page 36: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

oppure per …

Fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive, o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini

La riproduzione in unico esemplare

Page 37: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Il problema della gratuità del prestito

Il 16 gennaio 2004, dopo aver condannato il Belgio, la Commissione europea avvia un procedimento di infrazione nei confronti di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda per la modifica delle legislazioni nazionali che prevedono la gratuità del prestito pubblico effettuato da biblioteche e altri enti pubblici.

La campagna “Non pago di leggere” … da Cologno Monzese alla Spagna, al Portogallo.

Page 38: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012
Page 39: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Legge n. 675 del 31 dicembre 1996Tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali (testo consolidato con il D. Lgs. 28.12.2001, n.

467)Ai fini della presente legge si intende:a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali;b) per "trattamento", qualunque operazione svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici concernente la raccolta, la registrazione, […] di dati;c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione;

Page 40: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo impegnato nella raccolta dei dati;e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

Page 41: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Art. 8. Responsabile

• Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

• Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

• I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

Page 42: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Art. 11. Consenso

• 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

• 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

• 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10 (anche oralmente).

Page 43: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Art. 22. Dati sensibili

I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante

Page 44: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Art. 35. Trattamento illecito di dati personali

• Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto disposto dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

• Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 5.164,57 a € 41.316,56

Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati

Page 45: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012
Page 46: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

D.L. 27.07.2005 n. 144Misure urgenti per il contrasto del terrorismo

internazionale

Art. 7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

• chiunque quale attività principale intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore.La licenza non riguarda le biblioteche, ma gli esercizi pubblici di telefonia e internet.

Page 47: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

• Il 27 febbraio 2011 è entrata in vigore la Legge 10/2011 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Decreto milleproroghe".

• Il Decreto, all' art. 2 comma 19 lettera b, abrogava i commi 4 e 5 dell'art. 7 del “Decreto Pisanu”;

• Non è pertanto più richiesto alle biblioteche il monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente che utilizza le postazioni pubbliche per la navigazione in Internet e l'archiviazione dei relativi dati, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici (documento di identità), per l'identificazione degli utilizzatori.

Page 48: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012
Page 49: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Il codice deontologico del bibliotecario

• Approvato dall'Assemblea generale dei soci A.I.B. tenuta a Napoli il 30.10.1997.

Doveri verso i documenti e le informazioni Il bibliotecario, consapevole del contesto globale in cui opera, si impegna a promuovere singolarmente e in forma cooperativa l'integrazione dei diversi sistemi informativi.

Page 50: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

“I Comuni, le Province e le Regioni ritengono che la cooperazione territoriale debba essere la base di uno sviluppo programmato dei servizi bibliotecari, che possono conseguire adeguati

risultati di efficienza ed efficacia solo se progettati e gestiti come reti di servizi differenziati e

coordinati”.

Linee di politica bibliotecaria per le autonomie (2003)

Page 51: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

La Legge Regionale 29.04.95 n. 35

• Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali” La Regione Lombardia promuove e

coordina, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali, costituiti da musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonché istituzioni culturali dello spettacolo e della musica.In particolare …… opere di ristrutturazione di beni culturali di elevato valore storico ed artistico.

Page 52: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012
Page 53: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

• Legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati a uso pubblico”

Principali novità rispetto alla precedente legge del 1939, modificata dal decreto luogotenenziale del 1945:DESTINATARI DEL DEPOSITO

Obbligo di provvedere al deposito di n. 3 copie, destinate a:• Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;• Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;• Biblioteca titolare dell’Archivio Regionale

(biblioteca nazionale, statale, regionale, civica etc.).

Page 54: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

TITOLARE DELL’OBBLIGOnon è più lo stampatore (provvedeva a

depositare n. 5 copie presso la Prefettura della sua Provincia);

è l’editore, che provvederà ad inviare n. tre copie.

Qualora l’editore fosse un ente locale, lo stesso sarà tenuto a depositare, a richiesta, un esemplare delle pubblicazioni ufficiali e di ogni altra pubblicazione edita da se stesso o con il proprio contributo, rispettivamente a:

• Biblioteca del Senato della Repubblica;• Biblioteca della Camera dei Deputati;• Biblioteca centrale giuridica del Ministero della

Giustizia.

Page 55: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

DOCUMENTAZIONE DIGITALEObbligo del deposito dei documenti digitali

diffusi tramite rete informatica e dei siti web.

Mancato deposito? Sanzione di € 1.500,00!

PER RICAPITOLARE …I documenti soggetti a deposito obbligatorio

sono di diversa natura:“libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte

geografiche e topografiche, atlanti, grafica d’arte, video d’artista, manifesti, musica a stampa, microforme, documenti fotografici, documenti sonori e video, film, soggetti, sceneggiature e documenti diffusi su supporto informatico”.

Page 56: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

L’ARCHIVIO REGIONALECon l’istituzione dell’archivio regionale della

produzione editoriale le biblioteche delle province perdono il diritto al deposito della “terza copia”, a favore di un’unica biblioteca regionale.

Entro 6 mesi dall’approvazione della legge doveva entrare in vigore il regolamento attuativo.

Approvato con D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006;Entrato in vigore il 2 settembre 2006.

Page 57: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Dal REGOLAMENTO ci si aspettava:1. Una maggiore distinzione di compiti e ruoli fra

le due biblioteche nazionali centrali;2. Una maggiore articolazione delle competenze

fra le biblioteche titolari del diritto di deposito. In particolare ci si aspettava che andassero:

• alla Discoteca di Stato i documenti sonori e i video di preminente interesse musicale;

• alla Cineteca Nazionale i film, i soggetti e le sceneggiature;

• all’Istituto Nazionale per la Grafica la grafica d’arte e i video d’artista;

• alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in linea con la recente tradizione, i documenti diffusi in rete su supporto informatico.

Page 58: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

In particolare …ruolo e identificazione degli istituti depositari dei

documenti della produzione editoriale regionale.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008

Vengono individuati gli istituti:REGIONE LOMBARDIABiblioteca Nazionale Braidense di MilanoTutti i materiali librari cartacei;Biblioteca Mediateca Santa Teresa di MilanoTutti i materiali audiovisivi e informatici;Conservatorio “G. Verdi” di MilanoTutti i documenti musicali a stampa;

Page 59: Bibliotec@mica - La biblioteca e le leggi - martedì 8 maggio 2012

Museo per la fotografia contemp. di Cinisello B.Tutti i documenti fotografici;Biblioteca Civica di MonzaTutti i titoli di letteratura per i ragazzi;Cineteca ItalianaTutti i documenti video, i film, i soggetti e le

sceneggiature;

FINITO????Biblioteche capoluogo di provinciaUna copia di tutti i libri, opuscoli, pubblicazioni

periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa prodotti sul territorio provinciale.