Bergamo, 15 marzo 2013 CIRCOLARE N. 079 ALLE IMPRESE ... · «periodo di riposo giornaliero...

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Pagina 1 di 1 24121 Bergamo - via dei Partigiani, 8 – tel. 035.242674 – fax 035.237347 – www.ancebergamo.it - E-mail: [email protected] - C.F. 80010980169 Bergamo, 15 marzo 2013 CIRCOLARE N. 079 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Compendio di normativa sull’autotrasporto. Edizione num. 2 – anno 2013. Richiamiamo la nostra circolare n. 106 del 13 aprile 2012 per trasmettere l’edizione 2013 del compendio di normativa ambientale, aggiornato con le modifiche intervenute nel corso dell’anno 2012. Le imprese associate potranno approfondire i contenuti delle novità normative attraverso le circolari ANCE Bergamo richiamate nel compendio. Il compendio, allegato alla presente circolare, verrà aggiornato con cadenza annuale, al 1° gennaio di ogni anno. EA [email protected] All./

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24121 Bergamo - via dei Partigiani, 8 – tel. 035.242674 – fax 035.237347 – www.ancebergamo.it - E-mail: [email protected] - C.F. 80010980169

Bergamo, 15 marzo 2013 CIRCOLARE N. 079 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Compendio di normativa sull’autotrasporto. Edizione num. 2 – anno 2013.

Richiamiamo la nostra circolare n. 106 del 13 aprile 2012 per trasmettere l’edizione

2013 del compendio di normativa ambientale, aggiornato con le modifiche intervenute nel corso

dell’anno 2012.

Le imprese associate potranno approfondire i contenuti delle novità normative

attraverso le circolari ANCE Bergamo richiamate nel compendio.

Il compendio, allegato alla presente circolare, verrà aggiornato con cadenza annuale, al

1° gennaio di ogni anno.

EA [email protected] All./

COMPENDIO AUTOTRASPORTO

Edizione numero 2 – anno 2013 a cura di Edoardo Arcaini

Le principali modifiche avvenute nel 2012 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.

Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 2

Tempi di guida e riposo Circolare ANCE Bergamo n. 181/12

Il Regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 disciplina i periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto

di persone (veicoli atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente) e di merci (veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5

tonnellate) su strada.

DEFINIZIONI:

«trasporto su strada»: qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al

trasporto di passeggeri o di merci *

«conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie

mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare

«tempo di guida»: la durata dell'attività di guida **

«interruzione»: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo

«altre mansioni»: le attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla «guida», ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva

2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti **

«riposo»: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo

«periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il

«periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»

«periodo di guida»: il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o

un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato

«periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo

giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale

Le principali modifiche avvenute nel 2012 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.

Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 3

Le registrazioni tachigrafiche devono essere conservate per almeno un anno presso la sede dell’azienda.

* La circolazione di veicoli in aree private è sottratta all’ambito di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006 ed è pertanto esclusa dal computo

dell’attività di guida giornaliera. Tuttavia, non potendo essere considerata come riposo, è da considerare come attività lavorativa e pertanto essa deve

essere conteggiata come permanenza sul lavoro (simbolo martelletti incrociati) o attraverso annotazioni manuali sui fogli di registrazione (in caso di

utilizzo di tachigrafo analogico) ovvero selezionando sull’apparecchio digitale l’opzione “out of scope” o equivalente.

** Qualora l’attività di guida di veicoli sia intervallata da periodi di svolgimento di mansioni diverse queste ultime non devono essere calcolate nelle ore

di guida ai fini dell’applicazione del Regolamento 561/2006. In ogni caso la parte di attività lavorativa diversa dalla guida sarà presa in considerazione

per la verifica del rispetto dell’orario di lavoro ai sensi del D.Lgs 243/2007.

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi

un periodo di riposo.

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti: le due

interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.

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Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 4

Il conducente registra le «altre mansioni» manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale

dell'apparecchio di controllo.

Nel computo dei periodi di guida dei conducenti non devono essere ricomprese anche le «altre mansioni» svolte dal conducente.

E’ tuttavia necessario rispettare anche la normativa sulla durata massima dell’orario di lavoro, con particolare riferimento all’art. 5 del D.Lgs. n. 234/07

secondo cui “le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un

riposo intermedio. L’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9

ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore”.

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Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 5

Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore.

Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana.

Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive

non deve superare 90 ore.

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«periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere

preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione

«periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.

NON SI POSSONO EFFETTUARE PIU’ DI TRE PERIODI DI RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO TRA DUE PERIODI DI RIPOSO SETTIMANALE

«periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo

di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:

«periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore

«periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di determinate

condizioni, a una durata minima di 24 ore continuative

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Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 7

Sono esentati dall’obbligo di applicazione della normativa sui tempi di guida e riposo i veicoli impegnati nell’ambito di:

‒ servizi fognari;

‒ protezione contro le inondazioni;

‒ manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas;

‒ manutenzione e controllo della rete stradale;

‒ raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio.

I veicoli utilizzati permanentemente per tali attività sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo mentre i veicoli utilizzati anche

per attività diverse, pur rimanendo obbligati all’installazione del cronotachigrafo, sono esentati dall’utilizzo dello stesso limitatamente ai casi di

svolgimento delle attività sopra elencate.

In caso di controllo il conducente dovrà essere in grado di dimostrare lo svolgimento dell’attività esente attraverso una dichiarazione (conservata a

bordo del veicolo) dell’ente gestore dell’infrastruttura a rete che attesti lo svolgimento delle attività di manutenzione. In caso di sub-appalto andrà altresì

conservata analoga dichiarazione rilasciata dall’appaltatore principale.

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Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 8

Cronotachigrafo analogico

Il cronotachigrafo analogico registra su appositi fogli di registrazione (dischi):

Distanze percorse

Velocità

Tempi di guida e riposo

Apertura e chiusura della custodia

L’apparecchio funziona automaticamente sia quando il veicolo è fermo sia quando è in movimento: il conducente deve solo inserire il disco ed

eventualmente agire sul commutatore per selezionare l’attività che sta effettivamente compiendo in quel momento (guida, altre mansioni, riposo).

Durante il periodo di guida giornaliero ovvero di riposo, se necessario, devono essere effettuate le opportune annotazioni manuali dei dati e delle

attività che non sono automaticamente registrate dall’apparecchio.

Prima dell’inserimento nel cronotachigrafo il conducente deve compilare manualmente il foglio di registrazione (disco) con i dati richiesti:

nome e cognome del conducente;

luogo di partenza;

data di partenza;

targa del veicolo;

lettura del contachilometri alla partenza;

(eventuale) registrazione manuale delle attività condotte fuori dal veicolo prima di prenderlo in consegna.

Ogni foglio di registrazione deve essere utilizzato per un solo giorno di guida e deve essere sostituito dopo 24 ore dal suo inserimento oppure quando il

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Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 9

conducente riconsegna il veicolo.

Al termine del viaggio il conducente deve inserire manualmente i seguenti dati:

luogo di arrivo;

data di arrivo;

lettura del contachilometri all’arrivo;

km effettivamente percorsi.

I conducenti devono commutare il cronotachigrafo al fine di registrare separatamente e distintamente i periodi di tempo diversi dalla guida. Infatti, il

dispositivo si posiziona in modo automatico in modalità “tempo di guida” quando il veicolo è in movimento per poi tornare a registrare nella modalità

imposta dal conducente (interruzioni e riposo, altre mansioni, disponibilità).

Nel caso in cui non sia possibile registrare automaticamente le attività del conducente (ad esempio quando il conducente si allontana dal veicolo

perdendone la disponibilità effettiva e non è in grado di utilizzare l’apparecchio di controllo oppure in caso di avaria del dispositivo), le stesse devono

essere annotate manualmente sulla parte posteriore del foglio di registrazione.

In caso di cambio del veicolo nel corso della stessa giornata di guida, il conducente deve continuare ad utilizzare lo stesso foglio di registrazione

annotando la targa del nuovo veicolo ed i chilometraggi dei due veicoli (le indicazioni relative al cambio del veicolo sono stampate sul retro del foglio

che consente fino a tre cambi).

Per quanto riguarda l’obbligo di conservazione dei dischi, il conducente deve avere con sé i fogli della giornata in corso e quelli degli ultimi 28 giorni.

L’obbligo di conservazione si riferisce al conducente e non al veicolo condotto, perciò il conducente che guida diversi veicoli deve avere con sé i fogli di tutti i suoi viaggi precedenti.

Obbligo di registrazione del riposo giornaliero: non è sufficiente estrarre il disco cartaceo al termine della giornata lavorativa ed inserire un nuovo

disco all’inizio della giornata successiva ma è necessario registrare il riposo giornaliero a mano o mediante registrazione automatica, in maniera

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leggibile ed evitando l’insudiciamento del foglio. A tal fine sarà sufficiente registrare manualmente l’avvenuta fruizione del periodo di riposo giornaliero

compilando la griglia prestampata sulla parte posteriore del foglio di registrazione (tracciando una linea che copra l’intervallo orario di riferimento, in

corrispondenza del simbolo (lettino)).

Il riposo settimanale, invece, non deve essere dimostrato né compilando il modulo per le assenze dei conducenti né annotando registrazioni manuali

sul disco cartaceo (cronotachigrafo analogico).

In caso di guasto, il datore di lavoro deve fare riparare il cronotachigrafo presso un installatore o un’officina autorizzati, non appena le circostanze lo

consentono (se il ritorno alla sede può avvenire solo dopo un periodo superiore a una settimana deve essere riparato durante il percorso).

Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta le indicazioni relative ai tempi di guida e riposo sul retro

del disco (firmandolo).

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Cronotachigrafo digitale

Il cronotachigrafo digitale registra, memorizza, indica, stampa e trasmette i dati relativi all’attività dei conducenti:

Distanze percorse

Velocità

Tempi di guida e riposo

Inserimento/estrazione carte

La carta del conducente deve essere inserita nel cronotachigrafo digitale a partire dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo.

Dopo l’inserimento della carta, l’apparecchio di controllo chiede di confermare alcune informazioni (paese di inizio del viaggio, ora locale, come

considerare le attività compiute prima dell’inserimento della carta).

I conducenti devono commutare il cronotachigrafo al fine di registrare separatamente e distintamente i periodi di tempo diversi dalla guida. Infatti, il

dispositivo si posiziona in modo automatico in modalità “tempo di guida” quando il veicolo è in movimento mentre passa automaticamente alla modalità

“altre mansioni” quando il veicolo si ferma.

Nel caso in cui il conducente si allontani dal veicolo perdendone la disponibilità effettiva e, conseguentemente, la possibilità di utilizzo del

cronotachigrafo digitale, deve estrarre la propria carta dal tachigrafo.

Obbligo di registrazione del riposo giornaliero: è necessario inserire sulla carta del conducente le informazioni relative al riposo giornaliero grazie al

dispositivo di inserimento dati manuale del cronotachigrafo.

Riposo settimanale: al momento in cui riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, deve provvedere a confermare che il periodo

intercorrente tra l’estrazione della carta e il successivo reinserimento della stessa è da considerarsi come periodo di riposo. Tale opzione viene

presentata, in genere, in modo automatico al momento dell’inserimento della carta.

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La registrazione delle successive attività diverse dalla guida deve essere effettuata quando la carta viene inserita nuovamente nel dispositivo digitale,

attraverso la tastiera di controllo, oppure, nel caso in cui non sia possibile, annotando manualmente tali informazioni sul retro dello scontrino stampato

con il cronotachigrafo digitale.

I tempi massimi entro cui devono essere trasferiti su idoneo supporto esterno tutti i dati registrati dal tachigrafo digitale:

a) 90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;

b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente (e non più entro le 3 settimane come in precedenza previsto).

In caso di guasto del cronotachigrafo, il datore di lavoro deve farlo riparare ad un installatore o in un officina autorizzati, non appena le circostanze lo

consentono (se il ritorno alla sede può avvenire solo dopo un periodo superiore a una settimana deve essere riparato durante il percorso).

Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta le indicazioni relative ai tempi di guida e riposo sul retro

della carta di stampa (firmandola).

In caso di furto, smarrimento, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del conducente, è possibile continuare a guidare per 15 giorni

(in caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia alle autorità competenti). La richiesta di carta sostitutiva deve essere presentata entro 7 giorni.

Nel frattempo il conducente stampa, al termine del suo viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi registrati dall’apparecchio di controllo, riporta su

tale documento di stampa gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente/CQC) e lo firma.

La carta del conducente (di colore bianco) è strettamente personale ed unica, viene rilasciata dalla CCIAA territorialmente competente e vale cinque

anni (richiesta di rinnovo entro 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza).

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La guida “promiscua”

In caso di guida promiscua di veicoli con cronotachigrafo analogico e digitale, il conducente deve avere con sé i fogli di registrazione (dischi) dei 28

giorni precedenti, la propria carta tachigrafica e gli eventuali moduli di controllo delle assenze relativi alle proprie attività dei 28 giorni precedenti.

Non può essere sanzionato il conducente che esibisce la carta del conducente e non le stampe dell’attività svolta (guidando veicoli muniti di tachigrafo

digitale), ancorché l’organo di controllo non sia in grado per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita.

Se il conducente non ha con sé la carta del conducente (attesa del duplicato per furto, smarrimento, deterioramento) può produrre le stampe delle

attività svolte con veicolo munito di cronotachigrafo digitale.

Modulo di controllo per le assenze dei conducenti

Durante il periodo di guida giornaliero ovvero di riposo, se necessario, devono essere effettuate le opportune annotazioni manuali dei dati e delle attività

che non sono automaticamente registrate dall’apparecchio. Solo nel caso in cui, per ragioni obiettive, non sia possibile effettuare le registrazioni

tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, è necessario compilare il modulo per le assenze del conducente.

Il modulo per le assenze deve essere compilato nei casi di ferie, malattia, guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06 (come ad es. nel caso di guida di un veicolo aziendale avente massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate o

avente una capienza inferiore ai 9 posti) ma anche al verificarsi di ulteriori ipotesi di assenza dal lavoro quali: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità.

Nei casi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile

contrassegnare la casella “in congedo o recupero”.

Pertanto, i conducenti dei mezzi di trasporto con massa superiore a 3,5 t, oltre a dover registrare le ore di guida e riposo nonché i tempi di velocità

mediante il cronotachigrafo (digitale o analogico), sono obbligati a far compilare al proprio datore di lavoro l’apposito modulo quando devono attestare i

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giorni o comunque le frazioni di tempo in cui non sono stati alla guida del mezzo.

Il modulo deve essere riempito a macchina o con altri sistemi informatizzati e firmato prima dell’inizio delle operazioni di trasporto. Il testo del modulo non può essere modificato, possono solo essere riempiti i campi negli appositi spazi.

Il modulo deve essere firmato sia dal rappresentante dell’impresa che dal conducente, prima del viaggio. L’imprenditore può delegare a sottoscrivere

il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

L’obbligo di compilare il modulo in formato elettronico e stampabile non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli pre-stampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.

Quando il conducente riprende l’attività di guida dopo un periodo di assenza in luogo diverso dalla sede dell’azienda in luogo del modulo in originale

può esibire una copia dello stesso che gli è stata trasmessa in fax o per via telematica.

Sagoma e massa limite, sistemazione del carico

Le dimensioni massime dei veicoli, compreso il carico, non possono eccedere i seguenti limiti:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m

b) altezza massima non eccedente 4 m *

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino:

non eccedente 12 m (veicoli isolati)

non eccedente 16,50 m (autoarticolati)

non eccedente 18,75 m (autotreni)

I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma possono essere ammessi alla circolazione

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Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 15

come veicoli o trasporti eccezionali.

* Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli isolati o complessi di veicoli adibiti al trasporto di macchine operatrici quando non eccedano l'altezza di

4,30 m con il carico, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le

caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 del Codice della Strada.

La massa complessiva a pieno carico di un veicolo non può eccedere:

5 t (veicoli a 1 asse)

8 t (veicoli a 2 assi)

10 t (veicoli a 3 o più assi)

In caso di veicoli dotati di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2:

18 t (veicoli a 2 assi)

25 t (veicoli a 3 o più assi)

26 t (veicoli a 3 assi - asse motore con pneumatici accoppiati e sospensioni pneumatiche)

32 t (veicoli a 4 o più assi - asse motore con pneumatici accoppiati e sosp. pneumatiche)

40 t (autotreno/autoarticolato a 4 assi)

44 t (autotreno/autoarticolato a 5 o più assi)

NB: la massa limite dei veicoli è indicata espressamente nella carta di circolazione, al punto F.2/F.3.

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Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 16

Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo:

da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;

da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida;

da non compromettere la stabilità del veicolo;

da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dal Codice della Strada e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo;

può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso,

purché nei limiti stabiliti dal Codice della Strada.

Fermi restando i limiti massimi di sagoma, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la

sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente

percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. È vietato trasportare o trainare

cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In

ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente,

posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione.

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Trasporti Eccezionali

I veicoli che superano i limiti di massa e/o di sagoma stabiliti dal Codice della Strada sono classificati come trasporti eccezionali e necessitano di

specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall’ente proprietario/concessionario della strada (ANAS, Provincia, società Autostrade).

Tipologie di autorizzazione ai trasporti eccezionale:

autorizzazione periodica: valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo.

autorizzazione multipla: valida per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato

periodo di tempo.

autorizzazione singola: valida per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato

periodo di tempo.

Per il settore edile:

Complessi veicolari per trasporto macchine operatrici (56.000 kg): Autorizzazione periodica (validità massima 12 mesi) + versamento

maggiore usura del manto stradale (3/10 ANAS - 7/10 PROVINCIA). Dimensioni massime complesso veicolare: lunghezza 20 m; altezza 4,3 m;

larghezza 3 m;

Complessi veicolari fuori sagoma (44.000 kg): Autorizzazione periodica (validità 6 mesi). Dimensioni massime complesso veicolare:

lunghezza 20 m; altezza 4,3 m; larghezza 3 m;

Autocarri/complessi veicolari “mezzo d’opera” (3 assi: 33.000 kg – 4 assi: 40.000 kg – più di 5 assi: 56.000 kg): “Autorizzazione” valevole

sino al 10° giorno…(tempo indeterminato) + versamento maggiore usura del manto stradale (VITERBO)

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Limiti di velocità Circolare ANCE Bergamo n. 10/13 La velocità massima non può superare:

i 130 km/h per le autostrade (in caso di precipitazioni atmosferiche ridotta a 110 km/h);

i 110 km/h per le strade extraurbane principali (in caso di precipitazioni atmosferiche ridotta a 90 km/h);

i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;

i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui

caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

Inoltre, le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

autotreni/autoarticolati/autosnodati: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri

abitati; 100 km/h sulle autostrade;

autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80

km/h sulle autostrade;

mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

Le principali modifiche avvenute nel 2012 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.

Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 19

Sanzioni per il superamento dei limiti di velocità dei veicoli (NOTA: sanzioni pecuniarie aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7)

Superamento del limite di velocità di non oltre 10 km/h Superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h

ma di non oltre 40 km/h

Sanzione: da 41,00 a 168,00 € Sanzione: da 168,00 a 674,00 €

Punti decurtati: 0 Punti decurtati: 3

Sanzioni raddoppiate se commesse alla guida di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

Sanzioni raddoppiate se commesse alla guida di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

Superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h Superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h

Sanzione: da 527,00 a 2'108,00 € Sanzione: da 821,00 a 3'287,00 €

Punti decurtati: 6 Punti decurtati: 10

Sanzione accessoria: sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Sanzione accessoria: sospensione della patente da 6 a 12 mesi

Sanzioni raddoppiate se commesse alla guida di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

Sanzioni raddoppiate se commesse alla guida di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate

Nel caso di ripetizione nel corso del biennio, sospensione della patente da 8 a 18 mesi

Nel caso di ripetizione nel corso del biennio, revoca della

patente

Le principali modifiche avvenute nel 2012 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.

Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 20

La guida sotto l’influenza di alcool e droghe Circolare ANCE Bergamo n. 10/13

Guida sotto l’influenza dell’alcool (sanzioni aggravate in caso di incidente stradale)

Tasso alcolemico superiore a 0,0 e non superiore a 0,5 g/L (neopatentati e conducenti professionali) Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/L

Sanzione: da 163,00 a 658,00 € Sanzione: da 527,00 a 2’108,00 €

Punti decurtati: 5 Punti decurtati: 10

Sospensione della patente da 3 a 6 mesi

Sanzioni aumentate di un terzo per neopatentati e

conducenti professionali

Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro

Sanzione: da 800,00 a 3’200,00 € Sanzione: da 1’500,00 a 6’000,00 €

Punti decurtati: 10 Punti decurtati: 10

Arresto fino a 6 mesi Arresto da 6 mesi a 1 anno

Sospensione della patente da 6 a 12 mesi Sospensione della patente da 1 a 2 anni (raddoppiata se il

veicolo appartiene a per ona estranea al reato) Sanzioni aumentate da un terzo alla metà per neopatentati

e conducenti professionali Patente di guida revocata in caso di recidiva nel biennio

(triennio per i neopatentati)

Patente sempre revocata per conducenti professionali.

Confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona

estranea al reato)

Sanzioni aumentate da un terzo alla metà per neopatentati e

conducenti professionali

Le principali modifiche avvenute nel 2012 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.

Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 21

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

(sanzioni aggravate in caso di incidente stradale)

Sanzione: da 1’500,00 a 6’000,00 €

Punti decurtati: 10

Arresto da 6 mesi a 1 anno

Sospensione della patente da 1 a 2 anni (raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato)

Patente di guida revocata in caso di recidiva nel triennio

Confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato)

Patente sempre revocata per conducenti professionali.

Sanzioni aumentate da un terzo alla metà per neopatentati e trasportatori professionali

La revoca della patente di guida di un conducente professionale a seguito del reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti costituisce causa di giusto licenziamento.

Le principali modifiche avvenute nel 2012 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.

Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 22

Distributori di carburante ad uso privato

Impianto di distribuzione di carburante ad uso privato (L.R. 6/2010, art. 91): “tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a

serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in

spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non

targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai

carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito”.

I contenitori-distributori-rimovibili, di volume fino a 9 m3, possono essere utilizzati, previa autorizzazione, solo presso:

cantieri, cave ed aziende agricole; attività di autotrasporto per conto di terzi; altre attività (in tal caso è possibile il solo rifornimento di mezzi non targati).

L’impianto può essere utilizzato solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione e dell’esito positivo del collaudo (ad esclusione dei distributori di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili in quanto già omologati all’origine), ovvero a richiesta di esercizio provvisorio.

Gli impianti non autorizzati sono sanzionati dal Comune competente con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro unitamente alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate.

Le principali modifiche avvenute nel 2012 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.

Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 23

Trasporto di gasolio in piccole quantità

Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili

I soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono comunicare, per quantitativi superiori a 50 litri, il prelievo di

carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.

Le comunicazioni devono essere presentate dagli interessati al Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione (pubblici o privati) presso

i quali avviene il rifornimento. La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l’eventuale numero

di iscrizione al registro delle imprese, l’elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.

ADR – trasporto di gasolio in piccole quantità

L’ADR regolamenta il trasporto di merci pericolose.

Per il trasporto delle merci in regime ADR occorrono: appositi imballaggi, etichettatura ed iscrizione dei colli, Documentazione di trasporto (DDT e

Istruzione scritta), mezzi di estinzione incendio, equipaggiamenti diversi, segnalazione mezzo, patentino ADR. Alcune sostanze pericolose sono tuttavia

esentate (per quantità ovvero per natura dell’operazione di trasporto) totalmente o parzialmente dall’applicazione della normativa ADR.

ESENZIONE TOTALE

Trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per

il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti

delle quantità massime totali (Gasolio: 1.000 litri). Devono essere adottati provvedimenti atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali

condizioni di trasporto. I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella

presente esenzione.

Le principali modifiche avvenute nel 2012 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.

Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 24

ESENZIONE PARZIALE

Quando la quantità di merci pericolose a bordo di un'unità di trasporto non è superiore 1.000 litri di gasolio (da intendersi come capacità nominale del

recipiente - ATTENZIONE al trasporto di altre merci pericolose come la benzina in taniche che riduce il quantitativo massimo di gasolio trasportabile).

Adempimenti obbligatori in caso di esenzione parziale

obbligo di tenere a bordo del veicolo un estintore a polvere da Kg. 2, periodicamente controllato e facilmente accessibile all’equipaggio (Adatto

alle classi di infiammabilità A, B e C. Gli estintori portatili devono essere adatti per l’utilizzo su un veicolo e devono essere conformi alle

pertinenti disposizioni della norma EN 3 Estintori portatili, Parte 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007));

utilizzo di contenitori omologati UN (consigliabile anche in caso di esenzione totale);

numero UN ed etichetta di pericolo sul contenitore corrispondente alla tipologia della merce;

documento di accompagnamento del trasporto (o bolla di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa quali gasolio e benzina)

contenente il numero ONU del prodotto preceduto dalle lettere UN (esempio gasolio: 1202), denominazione del prodotto, (esempio “gasolio”), n.

di etichetta di pericolo (es. gasolio: 3) gruppo di imballaggio (esempio gasolio: III), il tutto riportato secondo il citato ordine (esempio: UN 1202 Gasolio, 3, III). Inoltre dovrà essere indicato: numero e descrizione dei colli; nome ed indirizzo dello speditore e del destinatario. (conservato

per un periodo minimo di 3 mesi). E’ inoltre consigliabile aggiungere nel documento di accompagnamento la dizione: “Quantità non superiori ai

limiti di esenzione prescritti al punto 1.1.3.6. dell’ADR”.

Formazione di base del personale relativamente a rischi e pericoli delle merci pericolose (verbali di formazione):

divieto di aprire i colli;

gli apparecchi portatili di illuminazione non devono avere alcuna superficie metallica che possa produrre scintille;

divieto di fumare;

procedure d’emergenza (incidente, incendio, …).

Le principali modifiche avvenute nel 2012 sono evidenziate in colore azzurro e per le stesse sono riportati gli estremi delle circolari ANCE Bergamo di riferimento.

Autotrasporto – COMPENDIO 2012 – ANCE Bergamo pag. 25

I colli che contengono materie pericolose per l’ambiente devono essere marcati in modo durevole con il marchio di materia pericolosa per

l’ambiente (dim. 100 mm x 100 mm), collocato accanto alle altre etichette obbligatorie (su due lati opposti).