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1 ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. ELIA LUTZU” C.F. 90005490900 -- C.M. SSIC83100L TEL. 079/733791 - FAX 079/734384 E.MAIL : [email protected] Circonvallazione S. Pietro, 14 – 07027 OSCHIRI IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2014/2015 stipulato tra il Dirigente scolastico (DS) Giuseppa Pinna, in rappresentanza dell'Istituzione scolastica in epigrafe, e i componenti della RSU: Batzu Silvia, Crasta Giovanna e Uleri Mario. In data 08 Giugno 2015 si è svolto l’incontro per la contrattazione integrativa tra la parte pubblica ed i componenti della RSU, di cui in calce al presente Protocollo d'intesa. Sono intervenuti i seguenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali: CISL Rosa Casto; UIL Fadda Federico Gli accordi assunti costituiscono il Contratto integrativo d'Istituto, sottoscritto dalle parti in data odierna. SOMMARIO PARTE PRIMA – NORMATIVA TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata pag. 2 Art. 2 – Accordo annuale pag. 2 Art. 3 – Interpretazione autentica pag. 2 TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I - Relazioni Sindacali Art. 4 - Obiettivi e strumenti pag. 3 Art. 5 – Contrattazione integrativa pag. 3 Art. 6- Informazione preventiva pag. 4 Art. 7 - Informazione successiva pag. 4 Capo II – Diritti sindacali Art. 8 - Attività sindacale pag. 5 Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro e scioperi pag. 5-6 Art.10-Permessi retribuiti e non retribuiti pag. 7 TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE Art.11- Flessibilità pag. 7 Art. 12 – Ore eccedenti pag. 7 TITOLO QUARTO – PERSONALE ATA pag. 7 Art. 13 – Modalità e fruizione delle ferie pag. 7 Art. 14 – Chiusure prefestive pag. 8 Capo II – Orario di lavoro Art. 15 – Orario di servizio settimanale pag. 8 Art. 16 – Flessibilità pag. 8 Art.17- Lavoro straordinario :Sostituzione colleghi assenti, Intensificazione e Flessibilità pag. 8 Art.-18 Utilizzazione dei locali scolastici oltre l’orario di servizio pag. 9 PARTE SECONDA- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO Capo I - Norme generali Art. 19 – Finalizzazione delle risorse del FIS pag. 9 Art. 20 – Risorse e criteri di riparto pag. 9

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ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. ELIA LUTZU” C.F. 90005490900 -- C.M. SSIC83100L

TEL. 079/733791 - FAX 079/734384 E.MAIL : [email protected]

Circonvallazione S. Pietro, 14 – 07027 OSCHIRI

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2014/2015

stipulato tra il Dirigente scolastico (DS) Giuseppa Pinna, in rappresentanza dell'Istituzione scolastica

in epigrafe, e i componenti della RSU: Batzu Silvia, Crasta Giovanna e Uleri Mario. In data 08 Giugno 2015 si è svolto l’incontro per la contrattazione integrativa tra la parte pubblica ed i

componenti della RSU, di cui in calce al presente Protocollo d'intesa.

Sono intervenuti i seguenti rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali:

CISL Rosa Casto;

UIL Fadda Federico

Gli accordi assunti costituiscono il Contratto integrativo d'Istituto, sottoscritto dalle parti in data odierna.

SOMMARIO PARTE PRIMA – NORMATIVA TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata pag. 2

Art. 2 – Accordo annuale pag. 2

Art. 3 – Interpretazione autentica pag. 2

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I - Relazioni Sindacali Art. 4 - Obiettivi e strumenti pag. 3

Art. 5 – Contrattazione integrativa pag. 3

Art. 6- Informazione preventiva pag. 4

Art. 7 - Informazione successiva pag. 4

Capo II – Diritti sindacali Art. 8 - Attività sindacale pag. 5

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro e scioperi pag. 5-6

Art.10-Permessi retribuiti e non retribuiti pag. 7

TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE

Art.11- Flessibilità pag. 7

Art. 12 – Ore eccedenti pag. 7

TITOLO QUARTO – PERSONALE ATA pag. 7

Art. 13 – Modalità e fruizione delle ferie pag. 7

Art. 14 – Chiusure prefestive pag. 8

Capo II – Orario di lavoro Art. 15 – Orario di servizio settimanale pag. 8

Art. 16 – Flessibilità pag. 8

Art.17- Lavoro straordinario :Sostituzione colleghi assenti, Intensificazione e Flessibilità pag. 8

Art.-18 Utilizzazione dei locali scolastici oltre l’orario di servizio pag. 9

PARTE SECONDA- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO Capo I - Norme generali Art. 19 – Finalizzazione delle risorse del FIS pag. 9

Art. 20 – Risorse e criteri di riparto pag. 9

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Art. 21 – Assegnazione incarichi pag. 9

Capo II - Personale Docente Art. 22 – Individuazione del personale docente alle attività aggiuntive pag. 10

Art. 23 – Collaboratori del Dirigente Scolastico pag. 10

Capo III- Personale ATA Art. 24 – Criteri di assegnazione del personale ATA agli incarichi specifici, alle attività aggiuntive e all’intensificazione pag. 10

Art. 25 – Sostituzione colleghi assenti pag. 10

Art. 26 – Recuperi compensativi pag. 11

PARTE TERZA - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) pag. 11

Art. 28- Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) pag. 11

Art. 29 - Le figure sensibili pag. 11

PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria pag. 11

Art. 31 – Natura premiale della retribuzione accessoria pag. 12

Art. 32 – Revisione Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto pag. 12

PROSPETTO RIPARTIZIONE FIS pag. 13

In attuazione delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/09 e precedenti nelle parti non abrogate viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituto. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L E P A R T I VISTO il CCNL 2006/09 VISTO il P.O.F. 2014/15 VISTA LA QUANTIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE RISORSE DISPONIBILI COMUNICATE CON NOTA N.3823 DEL 06.10.2014 E INTEGRATA IL 23.04.2015 SENTITE le proposte del D.S.G.A. al D.S.

S T I P U L A N O I L S E G U E N T E C O N T R A T T O

PARTE PRIMA - NORMATIVA TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’I.C. G.E.Lutzu, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 2. Gli effetti del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, decorrono dalla data di stipula e permangono fino alla scadenza del CCNL del comparto scuola; gli effetti sono in ogni caso prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto. 3. Le parti concordano di apportare eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per nuovi finanziamenti o nuove proposte. 4. Il presente contratto può essere disdetto con almeno un mese di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti. 5. Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL. Art. 2 – Accordo annuale 1. Il presente contratto è composto di una parte normativa, di una parte economica e di un accordo annuale sulle seguenti materie che sono definite annualmente: Tabella per il calcolo del fondo e per il riparto tra Direttore SGA, Personale docente e Personale ATA; 2. Nei primi mesi di ogni anno scolastico viene definito e siglato l’accordo annuale per il successivo visto dei revisori dei conti e il definitivo decreto di incarico collettivo o individuale.

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Art. 3 - Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I - Relazioni Sindacali Art. 4 - Obiettivi e strumenti Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza. 1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

A. Contrattazione integrativa B. Informazione preventiva C. Informazione successiva D. Interpretazione autentica, come da art. 3.

Art. 5 – Contrattazione Integrativa Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dagli articoli 6 c.2, 9 c.4, 33 c2, 34 c1, art.47 c.2, 51 c.4, 88 cc1-2 CCNL 06/09 e dagli art.40 e 40 bis del D.L.vo 165/01 nel testo vigente come modificato dal D. L. vo 150/09: a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;

d) i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

e) compensi per il personale docente destinatario di funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

f) modalità, criteri e compensi per l’attribuzione di incarichi specifici al personale ATA, nonché eventuali compensazioni per i titolari di posizioni economiche;

g) compensi al personale docente per la flessibilità organizzativa e didattica;

h) compensi al personale docente ed ATA per attività finanziate da soggetti pubblici e/o privati al di fuori del fondo d’istituto;

i) compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio o a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.

j) compensi per il personale docente che svolge attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico; k) Compensi per particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

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La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di

salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica 1. I soggetti titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono: • - il Dirigente Scolastico; • - la RSU • - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali firmatarie del CCNL 2006. Art. 6 – Informazione preventiva Sono oggetto di informazione preventiva: 1. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

2. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;

3. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

4. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

5. utilizzazione dei servizi sociali;

6. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

7. tutte le materie oggetto di contrattazione nonché le materie già previste dal CCNL comparto Scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal DLgs. 150/09, e cioè: a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. Art. 7 – Informazione successiva Sono materie di informazione successiva: a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; b)criteri di individuazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; c)verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

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Capo II – Diritti sindacali Art. 8 - Attività sindacale Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU e le OO.SS. le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro dieci giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. 2. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie. 3. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in ciascuno dei plessi di cui è composto l’Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge che se ne assume così la responsabilità legale. 4. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL hanno a disposizione per la propria attività sindacale un locale scelto tra quelli non utilizzati per le attività didattiche. Vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale stesso; 5. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. Le RSU possono usufruire degli strumenti (fotocopiatrici, computer e telefono) di proprietà della scuola con modalità ed orario concordato con il Dirigente Scolastico Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro e scioperi 1. Qualora l’assemblea riguardi il solo personale ATA e non si dia luogo all’interruzione delle lezioni, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. 2. In occasione dell’indizione di sciopero, in coincidenza con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami conclusivi del primo ciclo d’istruzione, si dovrà garantire la presenza di due collaboratori scolastici (uno nella sede centrale e uno nel plesso sede degli scrutini e di un assistente amministrativo. Assemblee Sindacali 1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con il dirigente scolastico per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto; b) dalla RSU. nel suo complesso e non dai singoli componenti; c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto. 3. La convocazione dell'assemblea dovrà giungere al dirigente scolastico almeno 6 giorni prima dello svolgimento. 4. Il Dirigente scolastico affigge all'albo della scuola la comunicazione di indizione dell'assemblea e la pubblicizza tramite circolare interna ; con la stessa raccoglie le firme del personale della scuola per presa visione e di partecipazione all'assemblea. La volontà espressa è irrevocabile . 5. Non possono essere convocate più di 2 assemblee al mese per il personale docente. 6. L'assemblea di scuola può avere una durata minima di 1 ora (60 minuti) e massima di 2 ore (120 minuti) e può essere convocata all'inizio delle lezioni. 7. Per il personale ATA le assemblee possono essere convocate anche nelle ore intermedie del servizio scolastico. 8. Al personale docente in servizio in più scuole sarà comunque data la possibilità di partecipare ad una delle assemblee eventualmente programmate nelle diverse scuole di servizio, a scelta dell'interessato. Il D.S. consentirà possibili adattamenti di orario del personale per favorire la partecipazione alle assemblee sindacali che si tengano in orario non coincidente col proprio turno di lavoro. 9. La rilevazione delle 10 ore annuali di partecipazione ad assemblee sindacali cui ogni lavoratore ha diritto, verrà curata dalla scuola. 10. Nel caso di adesione totale dei collaboratori scolastici di una scuola ad una assemblea, verrà comandata in servizio a rotazione fra tutto il personale una sola unità per plesso scolastico onde garantire il minimo di servizio necessario alla vigilanza.

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11. L'individuazione terrà conto dei seguenti criteri : Adesione volontaria - rotazione a partire dal primo sorteggio. 12. Allo scopo di evitare disfunzioni particolari al servizio scolastico, si potrà indire l'assemblea del personale ATA al di fuori dell'orario di lavoro. In tal caso le ore saranno recuperate entro il mese successivo oppure durante i periodi di sospensione delle attività didattiche previo accordo con il dirigente scolastico sulla base delle esigenze di servizio. 13. Al personale della scuola verrà consentito di partecipare ad assemblee indette dalle OO.SS. in altro istituto; in tal caso il D.S. concederà anche il tempo necessario per recarsi alla sede della assemblea; tale tempo verrà detratto dal monte ore annuale di cui al comma 1. 14. Possono essere indette assemblee sindacali al di fuori dell'orario di servizio concordando con il dirigente scolastico l'uso di un locale idoneo; non vale in tal caso il limite di 6 giorni di preavviso per la convocazione dell'assemblea. Sciopero del personale della scuola 15. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalla RSU o dalle OO.SS. territoriali, provinciali o nazionali, applicherà le procedure previste dall'art. 2 dell'allegato al CCNI 1998/2001, in attuazione della legge 146/90. 16. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo stesso entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione e comunque non oltre il quinto. 17. Il D.S. decorso il predetto termine, valuterà l'entità di riduzione del servizio scolastico e comunicherà le modalità di funzionamento o di sospensione del servizio alle famiglie. 18. II dirigente scolastico, sulla base dei dati conoscitivi , organizzerà il servizio, inoltre potrà disporre la presenza a scuola all'inizio delle attività didattiche (h. 8 , 25) di tutti i docenti, in servizio in quel giorno, che non hanno aderito allo sciopero, per organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previste per ogni singolo docente. Possono non essere presenti alle ore 8,25 quei docenti il cui orario di servizio inizi almeno alle ore 09,30 ma solo se i colleghi della I ^ ora abbiano dichiarato di non aderire allo sciopero o il docente delle ultime ore che abbia comunicato , entro le ore 8,25 (tramite telefono , fax o e-mail) , la propria presenza in servizio. 19. Il D.S., in occasione di sciopero, solo per quelli proclamati in occasione di momenti particolari, di cui al successivo punto 20, individua sulla base della comunicazione volontaria del personale, i nominativi del personale ATA da includere nei contingenti minimi e perciò esonerati dallo sciopero stesso per garantire tali prestazioni. In questo caso il personale in questione verrà conteggiato fra gli scioperanti ma sarà regolarmente retribuito. Servizi minimi indispensabili 20. Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica "le prestazioni indispensabili e i relativi contingenti" saranno assicurati dal personale amministrativo ed ausiliario della scuola, in applicazione della L. 146/90 e dell'allegato al CCNI. 8/10/1999 secondo le seguenti modalità: Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali e degli esami di licenza ,è necessaria la presenza di: • - un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa; • - un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio è necessaria la presenza di: • - direttore dei servizi generali ed amministrativi; • - un assistente amministrativo; • - un collaboratore scolastico. 21. II Dirigente Scolastico individuerà il personale da includere nel contingente tenendo conto del criterio della rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l'intenzione di aderire allo sciopero stesso.

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Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima (a.s. 2014/15: 25.30 x 67= h 28 e 25 minuti). 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente. TITOLO TERZO – PERSONALE DOCENTE Art. 11 – Flessibilità 1. Al fine di realizzare il Piano dell’Offerta Formativa sono incentivate le seguenti forme di flessibilità: flessibilità organizzativa: _ orario spezzato tra mattina e pomeriggio con una pausa di almeno due ore nella stessa giornata; flessibilità didattica : _ intensificazione della programmazione per progettazione che prevede la disarticolazione della classe per attività di progetto a classi aperte con gruppo di alunni diversi dai propri _ didattica innovativa e/o creativa coronata con spettacoli, mostre o prodotti multimediali Art. 12 – Ore eccedenti 1. I docenti possono mettere a disposizione ore settimanali per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo in sostituzione dei colleghi assenti (fino a 5 giorni per la scuola primaria e fino a 15 giorni nella scuola secondaria di I grado) nell’ambito del proprio plesso seguendo il criterio della rotazione. 2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all’inizio o alla fine dell’orario d’obbligo giornaliero, o negli intervalli di cui all’art. 30 del CCNL 2006/09. 3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.

Criteri di attribuzione ore eccedenti l’orario d’obbligo. Nell’attribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo ai docenti che ne avranno fatto esplicita richiesta

scritta al Dirigente Scolastico, si seguiranno i seguenti criteri, nell’ordine indicato: 1) Docente della stessa classe del docente assente; 2) Docente della stessa materia del docente assente; 3) Docente di materia affine a quella del docente assente; 4) Docente che ha già effettuato il numero minore di ore eccedenti.

TITOLO QUARTO – PERSONALE ATA

Art. 13 – Modalità e fruizione delle ferie 1. Entro il 30 APRILE di ogni anno il personale ATA manifesta la richiesta di ferie estive includendo i sabati del periodo scelto. Ogni dipendente richiede almeno 4 settimane (22 giorni lavorativi) di ferie, prevedendo almeno 15 giorni consecutivi, comprese tra il 12 giugno e il 31 agosto. 2. Entro il 31 Maggio il D.S.G.A. dispone il piano delle ferie estive. 3. Nel caso in cui tutto il personale della stessa qualifica richieda lo stesso periodo sarà modificata dapprima la richiesta dei dipendenti disponibili al cambio e in mancanza di disponibilità dalla rotazione annuale tenendo conto dell’anzianità di servizio e di vincoli oggettivi. 4. Durante il periodo estivo, dovrà comunque essere sempre garantito l’organico di n. 1 assistente amministrativi e n.2 collaboratori scolastici.

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5. Nei periodi di Natale e Pasqua le ferie e i riposi compensativi sono usufruiti in modo da assicurare un approfondito ripristino e/o sanificazione di tutti i settori. 6. I giorni di ferie non utilizzati, per il solo personale con contratto a tempo indeterminato, potranno essere usufruiti entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo. Art. 14 – Chiusure prefestive 1. La scuola resterà chiusa durante i giorni prefestivi e durante la sospensione delle lezioni deliberati dal Consiglio di Istituto. In modo particolare nei mesi di Luglio e di Agosto tutti i sabati . Il personale potrà fruire dei suddetti giorni, previa richiesta di (in ordine di priorità): - recupero ore eccedenti - ferie anno precedente - ore aggiuntive da prestare concordandole col DSGA – ferie e/o festività soppresse anno corrente. 2. Il personale dei Plessi staccati riprende servizio nella sede fin dal primo giorno di inizio delle attività della scuola per il ripristino approfondito (“sgrosso”). Le eccezioni andranno valutate e autorizzate dalla D.S.G.A.. Si chiede ai referenti di plesso di far pervenire entro il 30 giugno il piano di sistemazione delle aule per l’a.s. successivo. 3. Per il restante periodo il personale può:

a) prestare servizio in centrale a supporto del personale della sede centrale b) chiedere giorni di ferie o riposo compensativo;

Capo II – Orario di lavoro Art. 15 - Orario di servizio settimanale 1. L’orario di lavoro del personale ATA, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006/09, è di 36 ore settimanali, funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, ed è prestato per 6 giorni la settimana. Nel caso l’orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti, il lavoratore ha diritto ad una pausa pasto di 30 minuti. Art. 16 – Flessibilità La flessibilità dell’orario è permessa, a richiesta del dipendente per esigenze personali o familiari, per l’intero anno scolastico o per porzioni di esso, se non contrasta con l’erogazione del servizio. L’orario flessibile consiste di norma nell’anticipare o posticipare fino a 30 minuti l’inizio o il termine del servizio del personale. Il tempo non lavorato è recuperato nella stessa giornata. Art. 17 - Sostituzione colleghi assenti 1- In caso di assenza di un assistente amministrativo, in attesa di eventuale supplente, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso di due ore aggiuntive o recupero concordato con il D.S.G.A.. 2- In caso di assenza di un collaboratore scolastico, in attesa di eventuale supplente, la sostituzione verrà effettuata, ove possibile , dai colleghi del plesso cui il collaboratore scolastico è stato assegnato, previo riconoscimento di due ore aggiuntive concordato con il D.S.G.A.. 3-Qualora ciò non sia possibile, la sostituzione verrà affidata ad un collaboratore scolastico in servizio presso altro plesso preferibilmente dello stesso Comune, in base al criterio della disponibilità se possibile : mancando questa si terrà conto della graduatoria di istituto. 4-Per la sostituzione del collaboratore scolastico si avrà diritto a: • Ore tre, per ogni sostituzione fatta presso le sedi fuori dal Comune di servizio non coincidenti con il Comune di residenza, da suddividere nel caso siano più persone che svolgono il lavoro del collega assente; • Ore due, per ogni sostituzione fatta presso le sedi nel Comune di servizio o di residenza, da suddividere nel caso siano più persone che svolgono il lavoro del collega assente. 5- I collaboratori scolastici, volontariamente, sin dall'inizio dell'anno scolastico, potranno dare la propria disponibilità, per iscritto, su moduli prestampati predisposti dalla segreteria, a sostituire i colleghi assenti. 6- Gli eventuali recuperi devono essere effettuati entro il termine di scadenza del proprio rapporto di lavoro.

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7- Il collaboratore, su sua richiesta, potrà usufruire ,sotto forma di riposo, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, solamente delle ore di straordinario effettivamente prestate oltre l'orario di servizio, mentre quelle attribuite per intensificazione all'interno del proprio orario, saranno retribuite, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola, per un numero massimo di ore 30. Art. 18 - Utilizzazione dei locali scolastici oltre l'orario di servizio. Per l'utilizzazione delle strutture ed attrezzature scolastiche fuori dall'orario del servizio scolastico", per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di circolo/istituto, assicura che la convenzione d'uso con terzi preveda: • - l'intera spesa per le pulizie dei locali e quelle connesse all'uso dei locali nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali; • - il personale necessario allo svolgimento dell'attività oppure le risorse economiche per retribuire il personale della scuola che abbia dato la propria disponibilità; • - l'assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e patrimoniale in ordine ad eventuali danni, anche indiretti, conseguenti all'uso dei locali, delle aree adiacenti o comunque annesse, e delle attrezzature usate, che possono derivare a persone, animali o cose. - Utilizzazione dei servizi sociali 1. Il personale docente ed ATA ha diritto di usufruire dei servizi sociali. 2. A tale fine devono essere concordate con il lavoratore modalità di organizzazione del lavoro (permessi brevi, orario flessibile, turnazioni ecc.) che permettano la fruizione di detti servizi. PARTE SECONDA- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO Capo I - Norme generali Art. 19 – Finalizzazione delle risorse del FIS 1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. Art. 20 – Risorse e criteri di riparto 1. Le risorse disponibili (tabella A allegata) per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a) Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MPI sulla base del CCNL 2006/09 e alla sequenza contrattuale ATA del 01/09/08;

b) Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti; c) Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro; d) Eventuali contributi finalizzati dei genitori. 2. Il Fondo dell’Istituzione scolastica è utilizzato per la retribuzione accessoria di tutto il personale in servizio: docenti e personale ATA. 3. Per la ripartizione del Fondo si utilizza come criterio di riferimento il numero di addetti . 4. Al Direttore SS.GG.AA., conformemente a quanto previsto dall’art. 89 del CCNL, possono essere riconosciuti compensi straordinari per la gestione di fondi straordinari provenienti da Enti pubblici o privati, qualora tali risorse siano già previste da tali enti. 5. In occasione del monitoraggio intermedio e finale, delle attività del POF, verrà riconvocato il tavolo contrattuale per la ripartizione di eventuali disponibilità residuali. 6. Le risorse per la formazione del personale, saranno ripartite con la stessa percentuale prevista per il FIS, rispettivamente per il personale docente e ATA. Art. 21 – Assegnazione incarichi 1. Il DS conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 2. Nell’atto di conferimento dell’incarico verrà indicato anche il compenso spettante.

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3. La liquidazione dei compensi sarà successiva all’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Capo II - Personale Docente Art. 22 – Individuazione del personale docente alle attività aggiuntive 1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti per lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei seguenti criteri:

a) disponibilità degli interessati b) competenze professionali certificate relative all’incarico da ricoprire

2. I compensi forfetari per i progetti previsti dal presente contratto, in caso di mancata partecipazione da parte di alcuni, vengono ridistribuiti tra i docenti che completano il progetto stesso, su indicazione del referente. 3. In caso di mancata realizzazione di un progetto, comunicata nel collegio intermedio, i fondi ad esso destinato verranno ridistribuiti in sede di contrattazione in itinere. 4. I compensi per le ore eccedenti alle 40, previste dall’art. 29 comma 3 lett. a) del CCNL, potranno, nella riunione consuntiva della contrattazione, essere ridistribuite ad alcune delle attività funzionali all’insegnamento, che hanno richiesto un maggior impegno lavorativo. Art. 23– Collaboratori del Dirigente Scolastico 1. I collaboratori del DS, da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui alla lettera f) dell’art.86 del CCNL. Capo III- Personale ATA Art. 24 – Criteri di assegnazione del personale ATA agli incarichi specifici, alle attività aggiuntive e all’intensificazione 1. Su proposta del DSGA, il DS stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) da attivare nella scuola 2. Il DS conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: a. disponibilità degli interessati; b. professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite, accertata dal DS; c. anzianità di servizio; d. per la corresponsione economica dell’incarico specifico verrà attuata una proporzione tra il personale che ricopre l’incarico. 3. Su proposta del DSGA, il DS individua il personale a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri: a. disponibilità degli interessati b. professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite, accertata dal DS c. anzianità di servizio d. eventuali residui, sul lavoro svolto di intensificazione verranno distribuiti in base al numero maggiore di presenze in rapporto a 300 giorni di servizio. Art. 25– Lavoro straordinario :Sostituzione colleghi assenti, Intensificazione e Flessibilità 1. ore 270 per il personale amministrativo e 580 per i collaboratori scolastici. 2. Si opera nella sostituzione a secondo della disponibilità e a rotazione in base al turno di servizio.

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Art. 26 – Recuperi compensativi 1. I recuperi compensativi in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive non possono superare il 50% del totale su base annua, salva diversa richiesta degli interessati o salvo superamento del tetto orario previsto dall’accordo annuale sull’organizzazione del lavoro e sul trattamento economico accessorio. PARTE TERZA - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. 2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 2. Al RSPP, se interno, compete un compenso per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR. Art. 29 - Le figure sensibili 1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: - addetto al primo soccorso - addetto al primo intervento sulla fiamma 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso 3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP. PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2. 2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. Art. 31 – Natura premiale della retribuzione accessoria 1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi e la misura del loro raggiungimento. 2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo, previa presentazione di relazione finale dell’attività svolta.

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Art. 32 – Revisione Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto Le parti si riuniranno per rivedere le clausole contrattuali, qualora fossero incongruenti con norme che avessero valore retroattivo. ALLEGATO: PROSPETTO IMPEGNI FIS ANNO SCOL. 2014/15 Letto, firmato, sottoscritto. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa Pinna _________________________ LA RSU D’ISTITUTO CISL BATZU SILVIA __________________________________ E CRASTA GIOVANNA ___________________________________ UIL ULERI MARIO ___________________________________ RAPPRESENTANTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

CISL : CASTO ROSA ______________________________________ UIL : FADDA FEDERICO _______________________________________