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BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN’AREA SITA ALL’INTERNO DEL GIARDINO BELVEDERE In esecuzione degli indirizzi generali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 2/3/2010, così come modificata da altra deliberazione del medesimo Consiglio n.39 del 27/4/2010, ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. 372 del 26/10/2010, nonché della determinazione del sottoscritto Dirigente della Ripartizione Finanziaria n. 316 del 18/11/2010, si rende noto che è indetta una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione venticinquennale di un’area sita all’interno del Giardino Belvedere, di proprietà all’Amministrazione Comunale. Articolo 1. Finalità. Il Comune di Bra intende concedere un’area sita all’interno del Giardino Belvedere (meglio descritta al successivo articolo 3), secondo procedura concorsuale di aggiudicazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un uso che sia coerente con le finalità pubbliche perseguite dall’Amministrazione Comunale, quali il rilancio dell’utilizzo del Giardino da parte della cittadinanza di Bra e dei Comuni contermini nonché dei turisti, e lo svolgimento in esso di eventi culturali, espositivi e ricreativi. L’area è ubicata in un punto strategico della città e può diventare, secondo le intenzioni dell’Amministrazione Comunale, polo di aggregazione socioculturale e di rivitalizzazione urbana, in virtù della sua centralità e della sua destinazione alla fruibilità pubblica. L’obiettivo perseguito dal Comune di Bra con il presente bando è quello che vi sia insediato un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con possibilità di esercizio di altre attività di svago e commerciali, abbinato ad una specifica attività di promozione culturale finalizzata, tra l’altro, a favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio. Articolo 2. Oggetto. Il Giardino Belvedere (popolarmente conosciuto come “Giardini della Rocca”) è un parco pubblico costruito alla fine del XIX secolo, è sito nel centro abitato di Bra, in piazza XX settembre, occupa per 9.595 mq. un poggio esposto a sud-est, ed è distinto al Foglio 49 del Catasto Terreni con la particella numero 2185. Il Piano Regolatore Generale vigente lo classifica come area Sc (Servizi pubblici di interesse comune), mentre il progetto preliminare di P.R.G.C. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.04.2009 lo individua come area FEc, destinata a parco pubblico urbano, da utilizzare prevalentemente in superficie. Il bene è inserito tra gli immobili indisponibili del Comune: pertanto lo stesso può essere concesso a privati, ma non locato, né se ne può trasferire la proprietà. Poiché la sua costruzione risale ad oltre cinquant’anni addietro, è in corso presso la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali la verifica dell’interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 Esso ricade nella classe acustica III (“aree di tipo misto”) secondo la vigente Classificazione Acustica comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 19.04.2004 e successive varianti). La concessione avrà ad oggetto la porzione del parco costituita dal piazzale di forma circolare con diametro di circa 28 m., situato nel punto più elevato dei Giardini, e dal piccolo terrapieno annesso a sudovest del piazzale, per una superficie complessiva di circa mq 645, come meglio evidenziati nell’allegata planimetria. L’area verrà concessa nello stato di fatto in cui si trova. Come meglio precisato nei successivi articoli: - la concessione sarà onerosa, ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 4; 1

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BANDO DI GARAPER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE

DI UN’AREA SITA ALL’INTERNO DEL GIARDINO BELVEDERE

In esecuzione degli indirizzi generali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 2/3/2010, così come modificata da altra deliberazione del medesimo Consiglio n.39 del 27/4/2010, ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. 372 del 26/10/2010, nonché della determinazione del sottoscritto Dirigente della Ripartizione Finanziaria n. 316 del 18/11/2010, si rende noto che è indetta una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione venticinquennale di un’area sita all’interno del Giardino Belvedere, di proprietà all’Amministrazione Comunale.

Articolo 1. Finalità.Il Comune di Bra intende concedere un’area sita all’interno del Giardino Belvedere (meglio descritta al successivo articolo 3), secondo procedura concorsuale di aggiudicazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un uso che sia coerente con le finalità pubbliche perseguite dall’Amministrazione Comunale, quali il rilancio dell’utilizzo del Giardino da parte della cittadinanza di Bra e dei Comuni contermini nonché dei turisti, e lo svolgimento in esso di eventi culturali, espositivi e ricreativi.L’area è ubicata in un punto strategico della città e può diventare, secondo le intenzioni dell’Amministrazione Comunale, polo di aggregazione socioculturale e di rivitalizzazione urbana, in virtù della sua centralità e della sua destinazione alla fruibilità pubblica.L’obiettivo perseguito dal Comune di Bra con il presente bando è quello che vi sia insediato un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con possibilità di esercizio di altre attività di svago e commerciali, abbinato ad una specifica attività di promozione culturale finalizzata, tra l’altro, a favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio.

Articolo 2. Oggetto.Il Giardino Belvedere (popolarmente conosciuto come “Giardini della Rocca”) è un parco pubblico costruito alla fine del XIX secolo, è sito nel centro abitato di Bra, in piazza XX settembre, occupa per 9.595 mq. un poggio esposto a sud-est, ed è distinto al Foglio 49 del Catasto Terreni con la particella numero 2185.Il Piano Regolatore Generale vigente lo classifica come area Sc (Servizi pubblici di interesse comune), mentre il progetto preliminare di P.R.G.C. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.04.2009 lo individua come area FEc, destinata a parco pubblico urbano, da utilizzare prevalentemente in superficie.Il bene è inserito tra gli immobili indisponibili del Comune: pertanto lo stesso può essere concesso a privati, ma non locato, né se ne può trasferire la proprietà. Poiché la sua costruzione risale ad oltre cinquant’anni addietro, è in corso presso la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali la verifica dell’interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42Esso ricade nella classe acustica III (“aree di tipo misto”) secondo la vigente Classificazione Acustica comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 19.04.2004 e successive varianti).La concessione avrà ad oggetto la porzione del parco costituita dal piazzale di forma circolare con diametro di circa 28 m., situato nel punto più elevato dei Giardini, e dal piccolo terrapieno annesso a sudovest del piazzale, per una superficie complessiva di circa mq 645, come meglio evidenziati nell’allegata planimetria. L’area verrà concessa nello stato di fatto in cui si trova.Come meglio precisato nei successivi articoli:- la concessione sarà onerosa, ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 4;

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- nell’area concessa dovrà essere realizzata una struttura fissa di superficie coperta non superiore a mq 250,00; tutti gli oneri per la realizzazione della struttura, nonché tutte le modifiche e migliorie apportate saranno a carico del concessionario, come meglio specificato nei successivi articoli 5, lettera b) e 7, lettera B2; al termine della concessione, le strutture fisse realizzate dal Concessionario resteranno di proprietà del Comune ed il Concessionario non dovrà pretendere dal Concedente o da terzi alcuna somma, né a titolo di avviamento commerciale né a qualsiasi altro titolo, in quanto di ciò è stato tenuto conto in sede di determinazione dei patti e condizioni contrattuali;

- il concessionario dovrà provvedere annualmente all’organizzazione di almeno cinque eventi culturali e ricreativi pubblici, come meglio specificato nei successivi articoli 5, lettera f) e 7, lettera B4;

- il concessionario dovrà assumersi l’onere della custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, per conto del Comune, dell’intero parco pubblico, come meglio specificato nel successivo articolo 5, lettera g).

Il concessionario potrà inoltre svolgere all’interno dell’area concessa e dei locali realizzati altre attività commerciali, di svago o ricreative (compatibili con l’attività principale), finalizzate alla promozione dei prodotti tipici ed alla valorizzazione della cultura locale, nel rispetto della normativa vigente.Si precisa infine che la concessione, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti, nonché la voltura di utenze del Comune al concessionario non costituiranno, neanche ai fini fiscali, trasferimento a qualsiasi titolo di azienda, non sussistendo i requisiti per qualificare come azienda, ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, i beni materiali e immateriali concessi in uso al Concessionario.

Articolo 3. Durata della concessione.La concessione avrà la durata di anni venticinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di cui al successivo articolo10 e non sarà automaticamente rinnovabile.

Articolo 4. Canone di concessione.Il canone annuo dovuto dal concessionario sarà quello risultante dalla gara di cui al successivo articolo 10 e verrà aggiornato annualmente e automaticamente nella misura del 100% dell’indice Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Articolo 5. Obblighi principali del concessionario.Gli obblighi principali del concessionario saranno i seguenti:

a) Pagare il canone annuale di concessione, quale risulterà ad esito della procedura di gara, in 4 rate trimestrali anticipate da versarsi entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno; la prima rata, di ammontare pari al canone maturando dal giorno di sottoscrizione del contratto alla prima delle suddette scadenze, dovrà essere versata al momento della stipula del contratto stesso.

b) Provvedere, secondo le previsioni del progetto tecnico in offerta, alla riqualificazione dell’area concessa, compresa l’edificazione e/o installazione a propria cura e spese della struttura e dei manufatti idonei ad ospitare le attività da insediare e a quanto richiesto dalla normativa vigente (ad es. attrezzature, arredi, impianti, macchinari, ecc.) in conformità con quanto previsto dal progetto presentato. L’edificazione dei manufatti previsti dovrà avvenire entro 18 mesi dalla stipula del contratto di concessione, pena la risoluzione del contratto stesso con le penali di cui al successivo articolo 12, salva la possibilità per l’Amministrazione di concedere brevi proroghe in caso di motivata richiesta da parte del concessionario. A lavori ultimati, il Comune si riserva il diritto di far verificare la corretta esecuzione dei lavori e la rispondenza degli stessi agli elaborati progettuali suddetti. In caso di mancato adempimento da parte del concessionario nei termini previsti o di difformità dei lavori effettivamente eseguiti rispetto al progetto, il contratto verrà risolto automaticamente, con l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12, senza diritto

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per il concessionario ad alcun rimborso delle somme eventualmente spese per l’esecuzione, anche parziale, dei lavori.Tutte le opere edilizie ed impiantistiche realizzate nell’area oggetto della concessione diverranno, al termine della concessione, di proprietà del concedente, senza che il concessionario abbia diritto a pretendere, a qualsiasi titolo, rimborsi o compensi anche parziali.Tutti gli arredi fissi e le attrezzature fisse facenti parte dell’allestimento dell’area e dei locali resteranno di proprietà del concedente. Al termine della concessione il gestore dovrà smontare e sgomberare i locali da tutti gli arredi e le attrezzature mobili, lasciando sul posto, in perfette condizioni d’uso, solo le opere edili realizzate e gli arredi fissi installati, quali: pavimenti e rivestimenti ceramici, pareti, sanitari, impianti, panchine fisse, soppalchi, ecc. Il concessionario potrà nel corso del contratto, sia all’interno che all’esterno dell’immobile realizzato sull’area in concessione, eseguire anche altri interventi d’adeguamento e allestimento ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto vincitore, previa espressa approvazione dell’Amministrazione Comunale ed acquisizione delle autorizzazioni del caso. Anche per queste eventuali migliorie od adeguamenti i costi di realizzazione rimarranno totalmente a carico del concessionario senza diritto a pretendere, a qualsiasi titolo, rimborsi o compensi anche parziali. Le migliorie e le addizioni apportate all’immobile dal Concessionario saranno devolute gratuitamente al Concedente anche nei casi della rinuncia all’utilizzo dell’area e dei locali da parte del concessionario o della revoca della concessione prima della scadenza, di cui al successivo articolo 12.I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e degli spazi esterni oggetto della concessione saranno a carico del concessionario.

c) Provvedere alla variazione catastale conseguente all’esecuzione dei lavori.d) Esercitare direttamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande previste

nel progetto gestionale offerto, di cui al successivo articolo 7, lettera B3, compresi i servizi commerciali, finalizzati alla promozione dei prodotti tipici e alla valorizzazione della cultura locale e dell’offerta eno-gastronomica, e i servizi di intrattenimento eventualmente ivi inclusi, nel rigoroso rispetto dei limiti di cui al vigente regolamento comunale in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico e compatibilmente con la normativa ambientale, di polizia urbana e amministrativa. A tal proposito si segnala, fra l’altro, che l’area di insediamento dell’attività ricade in classe acustica III (“aree di tipo misto”) secondo la vigente Classificazione Acustica comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 19.04.2004 e successive varianti) e che i rispettivi limiti di emissione di rumore, ai sensi del DPCM 14.11.1997, corrispondono pertanto a: 55 dB come limite massimo per le emissioni dalle ore 6:00 alle ore 22:00; 45 dB come limite massimo per le emissioni dalle ore 22:00 alle ore 6:00. Per quanto concerne le “immissioni”, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di immissione e dei limiti differenziali di immissione, come definiti dal DPCM 14.11.1997, presso i “ricettori sensibili” (DGR 9-11616/2004) più prossimi, in particolare: 50 dB come limite massimo per le immissioni verso i ricettori sensibili in “Classe I” dalle ore 6:00 alle ore 22:00; 40 dB come limite massimo per le immissioni verso i ricettori sensibili in “Classe I” dalle ore 22:00 alle ore 6:00; limite differenziale di immissione di rumore pari a 5 dB dalle ore 6:00 alle ore 22:00; limite differenziale di immissione di rumore pari a 3 dB dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

e) Comunicare preventivamente all’Amministrazione Comunale eventuali proposte di modifiche al progetto gestionale di cui all’articolo 7, lettera B3, per la verifica della compatibilità della nuova offerta commerciale con gli obiettivi previsti dal bando: l’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare le modifiche gestionali proposte nel corso della concessione.

f) Provvedere annualmente all’organizzazione del numero di eventi culturali e ricreativi pubblici stabiliti nell’offerta, in numero non inferiore a cinque annui, il cui programma per l’anno successivo dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale entro il 15 settembre di ciascun anno; tale programma dovrà essere ritenuto congruo dall’Amministrazione, che si

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riserva 20 giorni dalla presentazione dello stesso per emettere la sua valutazione; in caso di valutazione negativa sarà assegnato al concessionario un ulteriore termine di 20 giorni per l’adeguamento del programma stesso alle osservazioni e/o indicazioni formulate dall’Amministrazione in sede di giudizio. Gli eventi previsti dovranno comunque rispettare le norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza degli impianti, del pubblico e dei lavoratori coinvolti, nonché quelle riguardanti l’impatto acustico, compresa la richiesta di eventuali deroghe occasionali ai sensi dei vigenti regolamenti. Nel caso di mancata presentazione del programma annuale o di mancato adeguamento dello stesso alle indicazioni di cui sopra, il concessionario dovrà versare alla concedente, a titolo di penale, una somma pari al canone annuo di concessione dovuto per l’esercizio corrente e dovrà in ogni caso rendere disponibili i locali realizzati e l’area in concessione per un tempo non inferiore a quanto previsto in sede di offerta per tali attività, al fine di permettere all’Amministrazione di organizzare in modo autonomo iniziative ed eventi nei locali in oggetto.

g) Curare la pulizia e manutenzione ordinaria, compresi (sotto il controllo degli uffici comunali preposti) l’irrigazione, lo sfalcio dell’erba, nonché la cura e la potatura professionale ordinaria periodica degli alberi, dell’intera area del Giardino Belvedere, avente una superficie complessiva di circa 9.600 mq, nonché provvedere alla custodia della stessa ed all’apertura e chiusura degli ingressi al giardino negli orari fissati dall’Amministrazione, cui dovrà essere adeguato, per tutta la durata della concessione, l’orario dell’esercizio pubblico gestito dal concessionario.

h) Curare la pulizia nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici previsti a disposizione degli avventori e dei frequentatori del giardino dal successivo articolo 7, lettera B2.

i) Realizzare a propria cura e spese, nonché ripristino a norma dei luoghi, gli allacciamenti alle reti pubbliche di distribuzione e di scarico relative all’area concessa, intestando a proprio nome tutte le utenze e conseguentemente pagare qualsiasi tipo di consumo inerente alle strutture realizzate; nei casi e per i periodi di tempo in cui le volturazioni e le intestazioni a proprio carico non siano oggettivamente possibili, rimborsare al Comune di Bra le quote di propria competenza entro il 31 marzo di ciascun esercizio successivo a quello di godimento.

l) Tenere a proprio carico tutte le imposte, tasse, tariffe ed oneri diretti ed indiretti derivanti dalla titolarità della gestione e dall’occupazione dei locali realizzati, degli spazi e dell’area concessa.

m) Assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose nell’ambito delle aree ed attività oggetto di concessione, sollevando il Comune di Bra da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del pubblico e del personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

n) Stipulare con Istituto bancario di primaria importanza, per un importo pari a tre annualità di canone, quale risulterà ad esito della gara, idonea fideiussione bancaria “a prima richiesta”, tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non possa opporre eccezioni al Comune in caso di escussione: la garanzia dovrà essere prestata a favore del Comune di Bra e mantenuta valida ed efficace fino al centoventesimo giorno successivo alla scadenza della concessione.

o) Stipulare con una Compagnia Assicuratrice di primaria importanza idonea polizza assicurativa che preveda massimali adeguati per il rischio di responsabilità civile e il rischio di conduzione dell’immobile, compreso il rischio incendio e il ricorso terzi; la polizza assicurativa dovrà essere trasmessa in copia all’Ufficio Patrimonio del Comune ed essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della concessione, provvedendo altresì all’adeguamento periodico dei massimali.

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Articolo 6. Soggetti legittimati a partecipare alla gara.Possono partecipare alla gara imprese individuali, società, società cooperative, associazioni e consorzi di cooperative, di società e di imprese, in possesso dei requisiti morali e professionali per l’accesso all’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall’articolo 71 del D. Lgs. 26/3/2010 n. 59, nonché agli articoli 4 e 5 della L.R. 38/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.Nel caso delle società, associazioni od organismi collettivi di cui sopra, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante e/o dall’eventuale altra persona delegata formalmente all’attività.

Articolo 7. Documentazione da presentare.Per partecipare alla gara i concorrenti devono presentare, entro i termini e secondo le modalità di cui all’articolo seguente, un plico contenente a pena di esclusione:• BUSTA “A”, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno,

oltre al nome e indirizzo del mittente, la dicitura: BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Essa dovrà contenere:A1 - Istanza di ammissione alla gara, da rendersi esclusivamente sul modello allegato A al

presente Bando, di cui forma parte integrante e sostanziale, in competente bollo da € 14,62 e contenente tutte le dichiarazioni ivi previste, accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

A2 - Copia dello schema di contratto di cui all’allegato C) del presente bando, sottoscritto su ogni foglio per presa visione.

• BUSTA “B” debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante all’esterno, oltre al nome e indirizzo del mittente, la dicitura: BUSTA “B” – PROGETTO TECNICO/GESTIONALE. Essa dovrà contenere i seguenti documenti, debitamente sottoscritti: B1 - Curriculum vitae del concorrente, con indicazione del periodo complessivo in mesi di

gestione, da parte del titolare o dell’impresa formalmente delegata, di esercizi pubblici e/o dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

B2 - Progetto tecnico a livello definitivo di riqualificazione degli spazi concessi.Il progetto, realizzato e sottoscritto da professionista/i abilitato/i, dovrà contenere:- studio di fattibilità ambientale;- rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;- relazione geologica ed altre relazioni tecniche specialistiche eventualmente

necessarie;- relazione descrittiva corredata di calcoli preliminari ed elaborati grafici delle

strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di cui verrà dotato l’esercizio;

- relazione di clima acustico;- tavole ed elaborati grafici;- computo metrico estimativo;- quadro economico.Il progetto dovrà prevedere in ogni caso la costruzione di idonei servizi igienici, anche per portatori di handicap, di superficie non inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in materia, dotati di ingresso ed antibagno indipendenti a servizio anche dei semplici frequentatori dell’area verde. Stanti le prescrizioni dell’adottato Progetto preliminare di Piano Regolatore Generale Comunale, che destina l’area a parco pubblico urbano con servizi da realizzare prevalentemente in superficie, l’insieme dei manufatti edilizi, compresi i suddetti servizi igienici, dovrà prevedere l’occupazione di una superficie dell’area oggetto di concessione non superiore a mq. 250,00, cercando il più possibile di preservare il piazzale a rotonda. Oltre alla previsione obbligatoria delle

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strutture di somministrazione di alimenti e bevande, sarà possibile prevedere la realizzazione di strutture aperte o spazi aperti dedicati in via semipermanente ad aree gioco e fitness, o per intrattenimenti danzanti o musicali. I manufatti potranno svilupparsi per un piano fuori terra con un’altezza massima, comprese le coperture, di metri 6,00. La composizione architettonica ed i materiali scelti, sia per la parte edificata che per gli arredi della parte non edificata, dovranno armonizzarsi con i caratteri ambientali del contesto in cui si inserirà l’intervento. Non potranno essere previsti abbattimenti delle essenze arboree già presenti nel parco. In ogni caso dovranno essere rispettate tutte le altre prescrizioni eventualmente stabilite dal nuovo PRGC, nonché, fino all’entrata in vigore di quest’ultimo, quelle del PRGC precedente; inoltre la progettazione e l’uso dell’area dovrà in ogni caso confrontarsi con le disposizioni operative assunte dal Piano comunale di Protezione civile e risultare con esse pienamente compatibile. Sarà inoltre possibile prevedere all’interno del giardino, anche al di fuori dell’area data direttamente in concessione, la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un’area attrezzata di giochi per bambini, con strutture costruite ed installate a norma di legge, conché il concessionario si assuma l’onere della loro manutenzione.

B3 - Progetto gestionale con indicazione e descrizione:- della tipologia di somministrazione di alimenti e bevande prevista (secondo la

classificazione di cui alla D.G.R. n. 79-7605 del 26/11/2007);- dei servizi commerciali offerti, finalizzati alla promozione dei prodotti tipici e alla

valorizzazione della cultura locale e dell’offerta eno-gastronomica;- dei servizi di intrattenimento, con particolare riguardo a:

previsione di strutture o spazi dedicati in via semipermanente ad aree gioco e fitness; intrattenimenti danzanti o musicali, nel rigoroso rispetto dei limiti di cui al vigente regolamento comunale in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico e compatibilmente con la normativa ambientale e di polizia urbana;

B4 - Proposta di eventi culturali, ricreativi e di animazione, legati alla cultura del pensiero, dell’immagine e dello spettacolo, nell’ambito degli spazi oggetto di concessione: la proposta dovrà consistere nell’indicazione del numero minimo di eventi che il concorrente si impegna ad organizzare per ogni anno di durata del contratto suddivisi secondo la loro tipologia. Tale proposta dovrà prevedere l’allestimento di almeno una mostra della durata minima di 2 settimane, l’organizzazione di almeno due eventi culturali (convegni, concerti, conferenze, ecc.) e l’organizzazione di almeno due eventi eno-gastronomici (degustazioni, presentazioni, ecc.). Gli eventi e le mostre concomitanti saranno considerati un evento unico ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui sotto. Gli eventi previsti dovranno comunque rispettare le norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza degli impianti, del pubblico e dei lavoratori coinvolti, nonché quelle riguardanti l’impatto acustico, compresa la richiesta di eventuali deroghe occasionali ai sensi dei vigenti regolamenti.

• BUSTA “C”, debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre al nome e indirizzo del mittente, la dicitura: BUSTA “C” – OFFERTA CONDIZIONI ECONOMICHE.Essa dovrà contenere l’offerta economica, da redigersi esclusivamente sul modello allegato B al presente Bando, sottoscritta su ogni foglio dal titolare o dal/i legale/i rappresentante/i della società o associazione, contenente gli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione delle offerte.

• Si stabilisce che il canone minimo annuo a base d’asta è fissato in euro 4.000,00 (quattromila).

• Nella sola ipotesi in cui il soggetto concorrente si trovi in una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile rispetto ad altro partecipante alla gara: BUSTA “D”,

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debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre nome ed indirizzo del mittente, la dicitura: BUSTA ”D” – DOCUMENTI RELATIVI ALLA SITUAZIONE DI CONTROLLO AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL’ART. 38 D.LGS. 12/4/2006, N. 163 E S.M.I., contenente la documentazione che dimostri che l’offerta è stata formulata autonomamente.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora formalmente costituito, l’offerta delle condizioni tecniche (busta “B”), l’offerta delle condizioni economiche (busta “C”) e l’eventuale documentazione che, in caso di relazioni di controllo con altri concorrenti, dimostri che l’offerta è stata formulata autonomamente (busta “D”) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, e l’impresa designata mandataria capogruppo dovrà presentare la seguente documentazione:- una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del costituendo

raggruppamento, che contenga l’indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- la dichiarazione (come da fac simile allegato A) da inserire nella “busta A” da parte di ciascuno dei soggetti facenti parte il raggruppamento;

- lo schema di contratto sottoscritto da parte di ciascuno dei soggetti facenti parte il raggruppamento.

In caso di Associazioni Temporanee già costituite, l’impresa mandataria capogruppo dovrà presentare, in luogo della dichiarazione di impegno, l’atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dalle imprese mandanti in forma di scrittura privata autenticata.

Tutta la documentazione contenuta nelle buste “A”, “B”, “C” ed eventuale busta “D” deve essere in lingua italiana o corredata da idonea traduzione. Con la presentazione dell’offerta il soggetto concorrente ammette di essere a conoscenza delle prescrizioni che regolano la presente gara e di accettarle integralmente.

Articolo 8. Termini di ricezione delle offerte.La domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, nonché la relativa documentazione, dovranno pervenire materialmente entro e non oltre le ore 12 del giorno 10/01/2011 all’Ufficio Protocollo del Comune di 12042 Bra, Piazza Caduti per la Libertà 14, in plico debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione del mittente e, in caso di soggetti riuniti, di tutte le imprese associate con evidenziata l’impresa capogruppo, recante la seguente dicitura “GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN’AREA SITA ALL’INTERNO DEL GIARDINO BELVEDERE “. Oltre tale termine non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede il timbro postale di spedizione. Non sono previste altre modalità di presentazione delle offerte (fax, e-mail, posta certificata, ecc.).

Articolo 9. Criteri di aggiudicazione.L’aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia fatto l’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare sulla base dei sotto indicati fattori ponderali, a ciascuno dei quali è attribuibile il seguente punteggio massimo, secondo le sotto articolazioni indicate:1) Qualità della progettazione tecnico/gestionale, fino ad un massimo di complessivi punti 85, così articolati:a) progetto tecnico , come richiesto dal precedente articolo 7, lettera B2: fino a 50 punti;b) progetto gestionale , come richiesto dal precedente articolo 7, lettera B3: fino a 25 punti;c) proposta di eventi culturali e ricreativi pubblici , come richiesto dal precedente articolo 7,

lettera B4: fino a punti 10, attribuiti con la seguente formula: nr. Equivalente di Eventi 7

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proposti/nr. Equivalente di eventi proposti più alto) X (10 punti). Al fine del conteggio degli eventi offerti, ad ogni mostra verrà attribuito un punteggio equivalente ad un evento ogni cinque giorni di apertura, mentre agli altri eventi verrà attribuito un numero equivalente pari ad 1 evento per ogni giorno di evento.

2) Offerta di rialzo sul canone a base d’asta: fino a punti 15, attribuiti con la seguente formula:(punti 15) x (canone annuo offerto)/( canone annuo offerto più alto).

Articolo 10. Procedimento di aggiudicazione e stipulazione del contratto di concessione.Alle operazioni di individuazione, secondo i criteri di cui all’articolo precedente, del soggetto cui rilasciare la concessione in epigrafe provvederà un’apposita Commissione tecnica presieduta dal sottoscritto Dirigente della Ripartizione Finanziaria e costituita, oltre che dal suddetto presidente, dal Segretario Direttore Generale e da altri tre Dirigenti dell’Amministrazione Comunale, individuati dalla Giunta in veste di esperti. La Commissione, sulla base dei criteri di cui all’articolo precedente, espleterà la gara al fine di redigere una graduatoria fra le proposte presentate. La gara avrà luogo presso la Sala Giunta del Comune di Bra, Piazza Caduti per la Libertà n. 14, con le seguenti modalità:- la commissione, in seduta pubblica, il giorno 11 gennaio 2011 alle ore 15:30, procederà

all’apertura dei plichi e delle buste “A”, contenenti la documentazione richiesta per verificare il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara;

- nello stesso giorno e, se del caso, nei giorni successivi la Commissione, in seduta non aperta al pubblico, proseguirà con l’apertura delle buste “B” dei soli partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente, ne esaminerà il contenuto e procederà alla valutazione della documentazione ivi presentata, nonché all’attribuzione del relativo punteggio;

- in seduta pubblica, la cui data verrà resa nota tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comune.bra.cn.it, nonché tramite comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) a tutte le ditte partecipanti almeno tre giorni lavorativi precedenti la data fissata, si procederà all’apertura delle buste “C”, alla valutazione delle offerte economiche ivi contenute in base ai parametri stabiliti, all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla somma con quelli precedentemente attribuiti, formulando, al termine, la graduatoria dalla quale emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione;

- indi, se necessario, si procederà in seduta non pubblica all’apertura delle eventuali buste “D”, relative a situazioni di controllo fra i partecipanti, ed alla verifica e valutazione della documentazione e delle dichiarazioni ivi contenute, al fine dell’eventuale esclusione ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- infine, sulla base di tutte le suddette operazioni, si procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. Ogni concorrente non potrà presentare più di un’offerta. In caso di parità di punteggio si darà preferenza al concorrente che abbia ottenuto il punteggio più alto per la qualità del progetto tecnico/gestionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1); in caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione del vincitore mediante sorteggio.Oltre a quelle generali previste dall’ordinamento, le cause specifiche di esclusione dalla gara sono le seguenti:- non saranno ammesse alla gara le offerte che pervengano oltre il termine di ricezione delle

offerte indicato nel presente Bando;- non si darà corso all’apertura dei plichi sui quali non sia apposta la dicitura precedentemente

indicata relativa all’oggetto della gara;

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- non saranno ammessi i plichi che non contengano le tre buste distinte “A”, “B” e “C”, di cui al precedente articolo 7;

- non si darà corso all’apertura delle buste se sulle stesse non saranno poste le diciture precedentemente indicate e necessarie alla loro individuazione;

- determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta tecnica-gestionale o quella economica non siano contenute nelle apposite buste debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura;

- comporterà l’esclusione dalla gara la mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione;

- non verranno ammesse a valutazione offerte economiche inferiori al canone annuale minimo a base d’asta.

Gli atti della Commissione verranno rimessi alla Giunta Comunale che, previa istruttoria e parere dei dirigenti competenti, approverà il progetto tecnico definitivo relativo alle opere edilizie e fisse da realizzarsi, allegato alla proposta prima classificata.Entro 45 giorni dalla comunicazione di tale approvazione, l’aggiudicatario dovrà sottoporre il progetto tecnico e la necessaria documentazione alla Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici, all’ASL, ai Vigili del Fuoco ed agli altri enti del caso (diversi dal Comune), per le rispettive competenze. Eventuali modifiche al progetto offerto conseguenti a prescrizioni impartite dagli enti di cui sopra dovranno essere comunicate all’Amministrazione Comunale ed approvate da quest’ultima.Acquisiti tutti i pareri ed autorizzazioni suddetti, l’aggiudicatario provvisorio entro 45 giorni farà predisporre e presenterà all’Amministrazione Comunale il progetto tecnico in forma esecutiva che, previa istruttoria tecnica degli uffici competenti, verrà approvato dalla Giunta. L’approvazione del progetto esecutivo equivarrà a titolo abilitativo per la successiva esecuzione delle opere previste dal progetto.Sulla base di tale approvazione, il dirigente della Ripartizione Finanziaria procederà all’aggiudicazione definitiva, nonché alla stipula del conseguente contratto, da redigersi secondo le norme d’uso. L’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Ente resterà vincolato soltanto ad intervenuta aggiudicazione definitiva.La stipulazione del contratto, secondo lo schema allegato C al presente bando, avverrà in forma pubblica e dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva: la data di stipulazione verrà stabilita e comunicata dall’ente entro i suddetti termini. Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.

Articolo 11. Autorizzazioni amministrative comunali.Con il presente bando l’Amministrazione si impegna, in presenza delle condizioni soggettive ed oggettive ed a seguito di presentazione di apposite istanze a norma di legge, al rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prevista dall’offerta vincitrice, nonché degli altri titoli autorizzativi di competenza comunale necessari all’esercizio delle attività previste dal contratto, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 8 della L.R. 29/12/2006, n. 38, dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 85-13268, dagli articoli 68-80 del T.U.L.P.S. e dalle altre normative pro-tempore vigenti.

Articolo 12. Trasferibilità della concessione. Casi di revoca e recesso.La concessione sarà trasferibile per intero da parte del concessionario, per i termini temporali residui, per via ereditaria o nell’ambito della cessione di un’intera azienda o ramo d’azienda da parte del concessionario stesso.Al di fuori di tali casi, il trasferimento della concessione da parte del concessionario ad altro soggetto potrà avvenire solamente alle seguenti condizioni:- che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di concessione;

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- che il precedente concessionario abbia realizzato tutte le opere previste dal contratto di concessione;

- che il trasferimento riguardi l’intera concessione (non sono consentite cessioni parziali del contratto di concessione, sia di diritto che di fatto);

- previa comunicazione all’Amministrazione Comunale e assenso da parte di quest’ultima.In tutti i casi di subentro il nuovo concessionario subentrante dovrà essere in possesso, all’atto del subentro, di tutti i requisiti richiesti dal presente bando e dalla normativa pro-tempore vigente per gestire le attività oggetto di concessione.Alla scadenza del contratto, nel caso che l’Amministrazione non decida di destinare l’immobile ad altra finalità e/o utilizzo, spetterà all’aggiudicatario diritto di prelazione, a parità di condizioni economiche offerte da altri, per la conduzione a qualsiasi titolo dei locali realizzati dallo stesso.Il Comune si riserverà il diritto di revocare la concessione in oggetto in caso di gravi inadempienze da parte del concessionario alle clausole del contratto o di sopravvenuta impossibilità del concessionario di adempiere agli obblighi relativi, compresi i casi di revoca delle autorizzazioni amministrative previste dalle norme pro-tempore vigenti. In tal caso verrà prevista a favore dell’Ente concedente una penale pari a tre annualità del canone in corso al momento della revoca.Il concessionario potrà altresì recedere dal contratto mediante comunicazione preventiva scritta di almeno sei mesi e pagamento di un indennizzo all’Ente pari a tre annualità del canone in corso alla data di effetto del recesso.Nel caso di revoca o di recesso, l’Amministrazione si riserva di procedere a nuova gara oppure di utilizzare la graduatoria precedentemente stilata.

Articolo 13. Norme finali e di rito.Il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Robaldo dott. Gerardo, dirigente della Ripartizione Finanziaria del Comune di Bra.Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio del comune ed è scaricabile dal sito internet: www.comune.bra.cn.it. Sul medesimo sito internet del Comune di Bra sarà possibile prendere conoscenza, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conclusione delle operazioni di gara, del relativo risultato, comprendente l’elenco degli offerenti, i punteggi ottenuti e l’indicazione della relativa graduatoria. Avvenuta l’aggiudicazione definitiva, essa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul suddetto sito internet del Comune di Bra l’esito di gara con gli estremi del provvedimento di aggiudicazione. Per il ritiro della documentazione (bando di gara e relativi allegati) ci si può anche rivolgere all’Ufficio Patrimonio o all’Ufficio Contratti del Comune di Bra – telefono: 0172/438239 0172/438216 – fax: 0172/44333.Per eventuali informazioni, richieste di chiarimento e per effettuare sopralluoghi sul sito, rivolgersi all’Ufficio Ragioneria della Ripartizione Finanziaria del comune di Bra – Telefono: 0172/438220 – fax: 0172/44333 – email: [email protected] dati forniti dalle imprese e dai loro legali rappresentanti saranno trattati e pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e secondo le norme in materia di contratti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bra; il responsabile del trattamento è il sottoscritto Gerardo Robaldo per la fase di gara fino all’aggiudicazione definitiva ed il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti per la fase contrattuale.

Bra, li 18/11/2010

IL DIRIGENTEDELLA RIPARTIZIONE FINANZIARIA

dott. Gerardo Robaldo

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ALLEGATO ADa inserire nella BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA unitamente agli allegati indicati in calce alla presente.

BOLLO € 14,62

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE (fac simile)

Spett.le Comune di Bra

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN’AREA SITA ALL’INTERNO DEL GIARDINO BELVEDERE

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………...

Nato il ……………………………….. a ……….…………………………………………………………………………

In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………….

Dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………………….

Con sede in …………………………………………………………………………….………………………………………

Con codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………….

Con partita IVA …………………………………………………………………………………………………………….…

Con Posizione INPS …………………………………………Sede di ……………………………………………………

Con Posizione INAIL ………………………………………..Sede di .………………………………………………….

Numero degli addetti ………………….……………………………………………………………………………………

Contratto collettivo applicato ai lavoratori …………………………………………………………………………..

CHIEDEdi partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:impresa singola;

ovverocapogruppo di una associazione temporanea di imprese;

ovveromandante di una associazione temporanea di imprese;

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’Articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sul-la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall’75 del suddetto D.P.R. sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-nato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA:a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

…………………………….. per la seguente attività ………………………………………………… ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza):

• numero di iscrizione …………………………………………………………• data di iscrizione ………………………………………………………………

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• denominazione ………………………………………………………………….• sede legale ………………………………………………………………………..• codice fiscale e partita IVA ………………………………………………..• durata della ditta / data termine ……………………………………….• forma giuridica …………………………………………………………………..• titolari, soci direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………• eventuali soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando ………………………………………………………………………………………………………………

b) che non sussistono a carico dell’impresa e/o dei suoi legali rappresentanti cause che determinino l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e che in particolare non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. (citare anche eventuali sentenze di condanna penale per le quali si abbia privilegiato della non menzione);

c) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della L. 575/1965 e s.m.i.;

d) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010;

e) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 della L.R. n. 38/2006;

f) di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. come previsto dall’Articolo 152, comma 2 del R.D. n. 635/1940 e di aver assolto gli obblighi scolastici;

g) di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi di cui all’Articolo 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006 (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro);

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68 del 12/03/1999 ovvero di non essere assoggettati alle norme della legge n. 68 del 12/03/1999;

i) di trovarsi nella seguente condizione (barrare la versione di interesse): non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con

nessun concorrente alla presente procedura di gara; si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il/i

seguente/i concorrente/i alla presente procedura di gara: …………..………………………………………(indicare nominativo o ragione sociale e partita IVA), Ma ha formulato autonomamente l’offerta, così come dimostrato dai documenti inseriti in separata busta chiusa recante la dicitura “D – Documenti relativi alla situazione di controllo ai sensi del secondo comma dell’articolo 38, D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.”;

j) (nel caso di consorzi di cui all’art. 35, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;k) (nel caso di associazione o consorzio non ancora formalmente costituiti):

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ……………………….. e si uniformerà alla disciplina vigente in materia;

l) che la propria ditta, con riferimento alla L. n. 383 del 18/10/2001, così come modificata dal D.L. n. 210 del 25/09/2002, non si è avvalsa di piano individuale di emersioneovvero si è avvalsa di piano individuale di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;

m) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;

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n) di essersi recato sui luoghi oggetto di concessione e di aver preso esatta cognizione degli stessi in rapporto ai contenuti della concessione;

o) di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto contenuto nel presente Bando e nello schema di contratto allegato allo stesso;

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

q) che il numero di fax per comunicazioni è il seguente: …………………………………..e/o che la casella di posta certificata (P.E.C.) per comunicazioni è la seguente …………………………………………………………………………………………….

Data FIRMA

ALLEGATI OBBLIGATORI: □ fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore; □ copia debitamente sottoscritta su ciascun foglio dello schema di convenzione

(allegato C)

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ALLEGATO BDa inserire nella BUSTA “C” – OFFERTA CONDIZIONI ECONOMICHE

BOLLO € 14,62

OFFERTA CONDIZIONI ECONOMICHE (fac simile)

Spett.le Comune di Bra

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN’AREA SITA ALL’INTERNO DEL GIARDINO BELVEDERE

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………Nato il ……………………………….. A ……….……………………………………In qualità di ……………………………………………………………………………..Dell’impresa ……………………………………………………………………………..Con sede in …………………………………………………………………………….…Con codice fiscale …………………………………………………………………...Con partita IVA ………………………………………………………………………….

OFFRE:

CONDIZIONI ECONOMICHE(PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 15 PUNTI) OFFERTA

Canone annuo di concessione Punti 15 alla migliore offerta alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale alla migliore offerta con la seguente formula:OFFERTA ----------------------- X 15 (punti alla migliore offerta)OFFERTA MIGLIORE

Canone annuo € _____________

Da versare alle scadenze previste nel bando di gara

Data FIRMA

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ALLEGATO CSCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

DI UN’AREA SITA ALL’INTERNO DEL GIARDINO BELVEDERE

TRAIl Comune di Bra, rappresentato da _________________________________________, Dirigente la Ripartizione Finanziaria del Comune, domiciliato per la carica presso il Comune di Bra, Piazza Caduti della Libertà 14 – C.F. 00493130041, in qualità di concedente;

E_____________________________________________, nato a ______________ il _________residente in _______________________________, via ______________________________, C.F. ___________________________________,in qualità di Legale Rappresentante della ditta___________________________________________________________________________,con sede in_____________________ Via _________________________________________________________________________________________C.F.__________________________

Premesso che:- In esecuzione degli indirizzi generali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale della

Città di Bra n. 25 del 2/3/2010, così come modificata da altra deliberazione del medesimo Consiglio n.39 del 27/4/2010, ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del __/__/2010, nonché della determinazione del sottoscritto Dirigente della Ripartizione Finanziaria n. __ del __/__/2010, è stata indetta una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione venticinquennale di un’area sita all’interno del Giardino Belvedere, di proprietà all’Amministrazione Comunale;

- Con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, a conclusione della procedura ad evidenza pubblica e dei procedimenti per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative il Dirigente della Ripartizione Finanziaria ha aggiudicato definitivamente la concessione alla ditta _______________________________________________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – GeneralitàIl Comune di Bra concede a__________________________________________ una porzione del Giardino Belvedere (popolarmente conosciuto come “Giardini della Rocca”), sito nel centro abitato di Bra, in piazza XX settembre, distinto al Foglio 49 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la particella numero 2185. Il bene è inserito tra gli immobili indisponibili del Comune. Poiché la sua costruzione risale ad oltre cinquant’anni addietro, è in corso presso la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali la verifica dell’interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42.Esso ricade nella classe acustica III (“aree di tipo misto”) secondo la vigente Classificazione Acustica comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 19.04.2004 e successive varianti).

Articolo 2 – OggettoLa concessione avrà ad oggetto la porzione del parco costituita dal piazzale di forma circolare con diametro di circa 28 m., situato nel punto più elevato dei Giardini, e dal piccolo terrapieno annesso a sudovest del piazzale, per una superficie complessiva di circa mq 645, come meglio evidenziati nell’allegata planimetria. L’area verrà concessa nello stato di fatto in cui si trova.La concessione, il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti, nonché la voltura di utenze del Comune al concessionario non costituiranno, neanche ai fini fiscali, trasferimento a qualsiasi titolo di azienda, non sussistendo i requisiti per qualificare come azienda, ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, i beni materiali e immateriali concessi in uso al Concessionario.

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Articolo 3. Durata della concessione.La concessione avrà la durata di anni venticinque a decorrere dalla data odierna di sottoscrizione del presente contratto fino al ____________________ e non sarà automaticamente rinnovabile.

Articolo 4. Canone di concessione.Il canone annuo dovuto dal concessionario è di _____________________, come risultante dalla gara di cui in premessa e verrà aggiornato annualmente e automaticamente nella misura del 100% dell’indice Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Il pagamento dovrà avvenire in quattro rate trimestrali anticipate da versarsi entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno. Le parti danno atto che a prima rata, di euro ___________, pari al canone maturando dalla data odierna di sottoscrizione del contratto alla prima delle suddette scadenze, è già stata versata.

Articolo 5. Obblighi principali del concessionario.Gli obblighi principali del concessionario sono i seguenti:

a) Attenersi al progetto tecnico e gestionale offerto dal contraente nella gara, così come eventualmente e successivamente modificato sulla base delle richieste delle competenti Autorità, ed approvato dalla Giunta Comunale, che si allega sub A) a far parte integrante del presente contratto.

b) Provvedere, secondo le previsioni del progetto tecnico vincitore della gara ed approvato dalla Giunta Comunale, alla riqualificazione dell’area concessa, compresa l’edificazione e/o installazione a propria cura e spese della struttura e dei manufatti idonei ad ospitare le attività da insediare e a quanto richiesto dalla normativa vigente (attrezzature, arredi, impianti, macchinari, ecc.) in conformità con quanto previsto dal progetto presentato. L’edificazione dei manufatti previsti dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data odierna di stipula del contratto di concessione, pena la risoluzione del contratto stesso con le penali di cui al successivo articolo 12, salva la possibilità per l’Amministrazione di concedere brevi proroghe in caso di motivata richiesta da parte del concessionario. A lavori ultimati, il Comune si riserva il diritto di far verificare la corretta esecuzione dei lavori e la rispondenza degli stessi agli elaborati progettuali suddetti. In caso di mancato adempimento da parte del concessionario nei termini previsti o di difformità dei lavori effettivamente eseguiti rispetto al progetto, il contratto verrà risolto automaticamente, con l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12, senza diritto per il concessionario ad alcun rimborso delle somme eventualmente spese per l’esecuzione, anche parziale, dei lavori.Tutte le opere edilizie ed impiantistiche realizzate nell’area oggetto della concessione diverranno, al termine della concessione, di proprietà del concedente, senza che il concessionario abbia diritto a pretendere, a qualsiasi titolo, rimborsi o compensi anche parziali.Tutti gli arredi fissi e le attrezzature fisse facenti parte dell’allestimento dell’area e dei locali resteranno di proprietà del concedente. Al termine della concessione il gestore dovrà smontare e sgomberare i locali da tutti gli arredi e le attrezzature mobili, lasciando sul posto, in perfette condizioni d’uso, solo le opere edili realizzate e gli arredi fissi installati, quali: pavimenti e rivestimenti ceramici, pareti, sanitari, impianti, panchine fisse, soppalchi, ecc. Il concessionario potrà nel corso del contratto, sia all’interno che all’esterno dell’immobile realizzato sull’area in concessione, eseguire anche altri interventi d’adeguamento e allestimento ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto vincitore, previa espressa approvazione dell’Amministrazione Comunale ed acquisizione delle autorizzazioni del caso. Anche per queste eventuali migliorie od adeguamenti i costi di realizzazione rimarranno totalmente a carico del concessionario senza diritto a pretendere, a qualsiasi titolo, rimborsi o compensi anche parziali. Le migliorie e le addizioni apportate all’immobile dal Concessionario saranno devolute gratuitamente al Concedente anche nei casi della rinuncia all’utilizzo dell’area e dei locali da parte del concessionario o della revoca della concessione prima della scadenza, di cui al successivo articolo 12.I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e degli spazi esterni oggetto della concessione saranno a carico del concessionario.

c) Provvedere alla variazione catastale conseguente all’esecuzione dei lavori.16

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d) Esercitare direttamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande previste nel progetto gestionale vincitore della gara, compresi i servizi commerciali, finalizzati alla promozione dei prodotti tipici e alla valorizzazione della cultura locale e dell’offerta eno-gastronomica, e i servizi di intrattenimento eventualmente ivi inclusi, nel rigoroso rispetto dei limiti di cui al vigente regolamento comunale in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico e compatibilmente con la normativa ambientale, di polizia urbana e amministrativa. A tal proposito si segnala, fra l’altro, che l’area di insediamento dell’attività ricade in classe acustica III (“aree di tipo misto”) secondo la vigente Classificazione Acustica comunale (Deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 19.04.2004 e successive varianti) e che i rispettivi limiti di emissione di rumore, ai sensi del DPCM 14.11.1997, corrispondono pertanto a: 55 dB come limite massimo per le emissioni dalle ore 6:00 alle ore 22:00; 45 dB come limite massimo per le emissioni dalle ore 22:00 alle ore 6:00. Per quanto concerne le “immissioni”, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di immissione e dei limiti differenziali di immissione, come definiti dal DPCM 14.11.1997, presso i “ricettori sensibili” (DGR 9-11616/2004) più prossimi, in particolare: 50 dB come limite massimo per le immissioni verso i ricettori sensibili in “Classe I” dalle ore 6:00 alle ore 22:00; 40 dB come limite massimo per le immissioni verso i ricettori sensibili in “Classe I” dalle ore 22:00 alle ore 6:00; limite differenziale di immissione di rumore pari a 5 dB dalle ore 6:00 alle ore 22:00; limite differenziale di immissione di rumore pari a 3 dB dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

e) Comunicare preventivamente all’Amministrazione Comunale eventuali proposte di modifiche al progetto gestionale di cui alla precedente lettera a), per la verifica della compatibilità della nuova offerta commerciale con gli obiettivi previsti dal bando: l’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare le modifiche gestionali proposte nel corso della concessione.

f) Provvedere annualmente all’organizzazione del numero degli eventi culturali e ricreativi pubblici stabiliti nell’offerta, in numero non inferiore a cinque annui, il cui programma per l’anno successivo dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale entro il 15 settembre di ciascun anno; tale programma dovrà essere ritenuto congruo dall’Amministrazione, che si riserva 20 giorni dalla presentazione dello stesso per emettere la sua valutazione; in caso di valutazione negativa sarà assegnato al concessionario un ulteriore termine di 20 giorni per l’adeguamento del programma stesso alle osservazioni e/o indicazioni formulate dall’Amministrazione in sede di giudizio. Gli eventi previsti dovranno comunque rispettare le norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza degli impianti, del pubblico e dei lavoratori coinvolti, nonché quelle riguardanti l’impatto acustico, compresa la richiesta di eventuali deroghe occasionali ai sensi dei vigenti regolamenti. Nel caso di mancata presentazione del programma annuale o di mancato adeguamento dello stesso alle indicazioni di cui sopra, il concessionario dovrà versare alla concedente, a titolo di penale, una somma pari al canone annuo di concessione dovuto per l’esercizio corrente e dovrà in ogni caso rendere disponibili i locali realizzati e l’area in concessione per un tempo non inferiore a quanto previsto in sede di offerta per tali attività, al fine di permettere all’Amministrazione di organizzare in modo autonomo iniziative ed eventi nei locali in oggetto.

g) Curare la pulizia e manutenzione ordinaria, compresi (sotto il controllo degli uffici comunali preposti) l’irrigazione, lo sfalcio dell’erba, nonché la cura e la potatura professionale ordinaria periodica degli alberi, dell’intera area del Giardino Belvedere, avente una superficie complessiva di circa 9.600 mq, nonché provvedere alla custodia della stessa ed all’apertura e chiusura degli ingressi al giardino negli orari fissati dall’Amministrazione, cui dovrà essere adeguato, per tutta la durata della concessione, l’orario dell’esercizio pubblico gestito dal concessionario.

h) Curare la pulizia nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici previsti a disposizione degli avventori e dei frequentatori del giardino dal progetto tecnico.

i) Realizzare a propria cura e spese, nonché ripristino a norma dei luoghi, gli allacciamenti alle reti pubbliche di distribuzione e di scarico relative all’area concessa, intestando a proprio nome tutte le utenze e conseguentemente pagare qualsiasi tipo di consumo inerente alle strutture realizzate; nei casi e per i periodi di tempo in cui le volturazioni e le intestazioni a proprio carico non siano oggettivamente possibili, rimborsare al Comune di

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Bra le quote di propria competenza entro il 31 marzo di ciascun esercizio successivo a quello di godimento.

l) Tenere a proprio carico tutte le imposte, tasse, tariffe ed oneri diretti ed indiretti derivanti dalla titolarità della gestione e dall’occupazione dei locali realizzati, degli spazi e dell’area concessa.

m) Assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose nell’ambito delle aree ed attività oggetto di concessione, sollevando il Comune di Bra da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del pubblico e del personale impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

n) Mantenere valida ed efficace a favore del Comune di Bra, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali nonché di eventuali danni, fino al centoventesimo giorno successivo alla scadenza della concessione, la fideiussione bancaria già attivata per un importo pari a tre annualità di canone “a prima richiesta”, tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non possa opporre eccezioni al Comune in caso di escussione.

o) Stipulare con una Compagnia Assicuratrice di primaria importanza idonea polizza assicurativa che preveda massimali adeguati per il rischio di responsabilità civile e il rischio di conduzione dell’immobile, compreso il rischio incendio e il ricorso terzi; la polizza assicurativa dovrà essere trasmessa in copia all’Ufficio Patrimonio del Comune ed essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della concessione, provvedendo altresì all’adeguamento periodico dei massimali.

p) …..[altri oneri specifici aggiunti dal concessionario in sede di gara] …………….

Articolo 6. Altri oneri del concessionarioQualora il concessionario non provveda tempestivamente a tutte le riparazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria a proprio carico, potrà intervenire il concedente nell’esecuzione dei lavori ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro venti giorni dalla richiesta. Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi.Il concessionario è responsabile sia verso il concedente sia verso terzi di ogni abuso o trascuratezza nell’utilizzazione dell’immobile e dei suoi impianti e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi, per spandimento di acqua, ecc.La parte concedente è esonerata da responsabilità in caso di interruzione o mancanza di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Articolo 7. Autorizzazioni amministrative di competenza comunaleL’Amministrazione comunale si impegna, in presenza delle condizioni soggettive ed oggettive ed a seguito di presentazione di apposite istanze a norma di legge, al rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande prevista dall’offerta vincitrice del concessionario, nonché degli altri titoli autorizzativi di competenza comunale necessari all’esercizio delle attività previste dal contratto, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 8 della L.R. 29/12/2006, n. 38, dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 85-13268, dagli articoli 68-80 del T.U.L.P.S. e dalle altre normative pro-tempore vigenti.

Articolo 8. Trasferibilità della concessione. Casi di revoca e recesso.La concessione sarà trasferibile per intero da parte del concessionario, per i termini temporali residui, per via ereditaria o nell’ambito della cessione di un’intera azienda o ramo d’azienda da parte del concessionario stesso.Al di fuori di tali casi, il trasferimento della concessione da parte del concessionario ad altro soggetto potrà avvenire solamente alle seguenti condizioni:- che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di

concessione;- che il precedente concessionario abbia realizzato tutte le opere previste dal contratto di

concessione;18

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- che il trasferimento riguardi l’intera concessione (non sono consentite cessioni parziali del contratto di concessione, sia di diritto che di fatto);

- previa comunicazione all’Amministrazione Comunale e assenso da parte di quest’ultima.In tutti i casi di subentro il nuovo concessionario subentrante dovrà essere in possesso, all’atto del subentro, di tutti i requisiti richiesti dal presente bando e dalla normativa pro-tempore vigente per gestire le attività oggetto di concessione.Alla scadenza del contratto, nel caso che l’Amministrazione non decida di destinare l’immobile ad altra finalità e/o utilizzo, spetterà all’aggiudicatario diritto di prelazione, a parità di condizioni economiche offerte da altri, per la conduzione a qualsiasi titolo dei locali realizzati dallo stesso.Il Comune si riserverà il diritto di revocare la concessione in oggetto in caso di gravi inadempienze da parte del concessionario alle clausole del contratto o di sopravvenuta impossibilità del concessionario di adempiere agli obblighi relativi, compresi i casi di revoca delle autorizzazioni amministrative previste dalle norme pro-tempore vigenti. In tal caso verrà prevista a favore dell’Ente concedente una penale pari a tre annualità del canone in corso al momento della revoca.Il concessionario potrà altresì recedere dal contratto mediante comunicazione preventiva scritta di almeno sei mesi e pagamento di un indennizzo all’Ente pari a tre annualità del canone in corso alla data di effetto del recesso.Nel caso di revoca o di recesso, l’Amministrazione si riserva di procedere a nuova gara oppure di utilizzare la graduatoria precedentemente stilata.

Articolo 9. Norme finali e di rito.Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali, in quanto applicabili.Le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) sono interamente a carico del concessionario.Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto si fa riferimento espresso al bando di gara di cui in premessa e a quanto proposto in sede di gara dal concessionario.Per qualsiasi controversia le parti riconoscono la competenza del Foro di Alba.

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