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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015 1 NEGOZIAZIONE ASSISTITA E CONFLITTI FAMILIARI ISTRUZIONI PER L’USO introduce e coordina Avv. Raffaella VILLA Presidente sezione di Torino CamMiNo intervengono Avv. Giulia FACCHINI, Avv. Alessandra FISSORE, Avv. Magda NAGGAR che presentano il testo “Negoziazione assistita e conflitti familiari. Istruzioni per l’uso” autrici dell’E-book edito da Key Editore discutono Dott. Anna Maria LORETO Procuratore aggiunto presso il Tribunale, Coordinatore Gruppo Specializzato Fasce deboli Dott.ssa Michela TAMAGNONE Presidente sezione settima civile del Tribunale di Torino Dott. Tiziana BASTIANCICH Cancelliere della sezione settima civile del Tribunale di Torino Dott. Silvia CORNETTO Membro della giunta esecutiva dell’associazione Anusca – Ass. Naz. Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe Torino– 19 gennaio 2015 NEGOZIAZIONE ASSISTITA E CONFLITTI FAMILIARI ISTRUZIONI PER L’USO Avv. Giulia Facchini, Avv. Alessandra Fissore, Avv. Magda Naggar autrici dell’E-book edito da Key Editore Negoziazione assistita e conflitti familiari. Istruzioni per l’uso”

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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NEGOZIAZIONE ASSISTITA E CONFLITTI FAMILIARIISTRUZIONI PER L’USO

introduce e coordina

Avv. Raffaella VILLAPresidente sezione di Torino CamMiNo

intervengono

Avv. Giulia FACCHINI, Avv. Alessandra FISSORE, Avv. Magda NAGGAR

che presentano il testo

“Negoziazione assistita e conflitti familiari. Istruzioni per l’uso”

autrici dell’E-book edito da Key Editore

discutono

Dott. Anna Maria LORETOProcuratore aggiunto presso il Tribunale, Coordinatore Gruppo Specializzato Fasce deboli

Dott.ssa Michela TAMAGNONEPresidente sezione settima civile del Tribunale di Torino

Dott. Tiziana BASTIANCICHCancelliere della sezione settima civile del Tribunale di Torino

Dott. Silvia CORNETTOMembro della giunta esecutiva dell’associazione Anusca – Ass. Naz. Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe

Torino– 19 gennaio 2015

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E CONFLITTI FAMILIARIISTRUZIONI PER L’USO

Avv. Giulia Facchini, Avv. Alessandra Fissore, Avv. Magda Naggar

autrici dell’E-book edito da Key Editore

Negoziazione assistita e conflitti familiari.

Istruzioni per l’uso”

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Avv. Giulia FACCHINI

Quando arrivano sono ….così

Avv. Giulia Facchini

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Poi diventano così ……………

Avv. Giulia Facchini

E a volte anche così…………

Avv. Giulia Facchini

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LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA, DA DOVE NASCE?

LA POSIZIONE DELL’EUROPA

L’Unione Europea si è fatta da tempo carico distimolare gli stati membri a promuovere e regolare leprocedure di ADR (Alternative dispute resolution). Aseguito delle due raccomandazioni No. R (86) e No.R(98) sulla mediazione familiare nel 2008 è stataemanata la Direttiva 52 (2008/52/CE) che concerne lamediazione nelle materie civili e commerciali.

Avv. Giulia Facchini

IL DIRITTO COLLABORATIVO

Avv. Giulia Facchini

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IL DIRITTO COLLABORATIVO

Questa metodica: “… si pone come prioritario

l’obiettivo di salvaguardare il mantenimento di

buone relazioni fra i componenti del nucleo

familiare, anche dopo la separazione, nell’interesse

sì dei figli, ma anche degli adulti coinvolti che, al

termine di un riuscito percorso collaborativo,

improntato al rispetto reciproco, avranno

raggiunto accordi soddisfacenti per entrambi”.

Avv. Giulia Facchini

IL DIRITTO COLLABORATIVO PRESUPPOSTI

1. che una separazione (o un divorzio) non si possa

affrontare solo da un punto di vista legale perché “il

Problema” per il/del cliente é ben più complesso e

sfaccettato, composto allo stesso tempo da questioni

legali, finanziarie, psicologiche, relazionali e di

riorganizzazione della propria esistenza.

2. che siano i membri della coppia in crisi i veriprotagonisti della loro vicenda separativa, senzadelega all’autorità giudiziaria.

Avv. Giulia Facchini

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IL DIRITTO COLLABORATIVO PRESUPPOSTI 3. che tutti e quattro i protagonisti della procedura collaborativa (le

due parti, ma anche i due avvocati) siano estranei alla: “logicadella contrapposizione che implica che vi sia un vincitore e unvinto” ed intendano promuove una procedura dalla quale:“entrambe le parti devono sentirsi soddisfatte del risultatoraggiunto” ed accettino di fare un lavoro di equipe basato sullacomunicazione.

4. che la collaborazione sia “attiva e sincera” da parte di tutti equattro i partecipanti, ciascun cliente con il suo avvocato.

5. che tutte le parti concordino che: “il conflitto (…) non si possaaffrontare solo sotto il profilo legale”

Avv. Giulia Facchini

LA RICETTA MAGICA …………

“Tutti i professionisti coinvolti ricevono unincarico limitato al raggiungimento dell’accordo enessuno di loro potrà prestare la propria attivitàprofessionale nell’eventuale giudizio contenziosofra le parti che dovesse seguire al percorsocollaborativo qualora questo fallisse”

IL DIRITTO COLLABORATIVO

Avv. Giulia Facchini

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LA “PROCEDURE PARTICIPATIVE” FRANCESE

La procedura partecipativa in Francia nascedai lavori della commissione Guinchard(2009) istituita per riflettere su una riformapiù generale della giustizia, in un primomomento non destinata al diritto di famiglia,si è largamente ispirata al dirittocollaborativo.

Avv. Giulia Facchini

LA “PROCEDURE PARTICIPATIVE” FRANCESE

Questo istituto è entrato in vigore in Francia, nel settembredel 2011, in base alla legge 1609 del 22 dicembre 2010, cheha inserito la procedura partecipativa nel codice civile, agliarticoli dal 2062 a 2067, in apposito capo, collocato altemine delle parte dedicata ai contratti e a seguire dei capidedicati al contratto fiduciario, alla transazione ed al clausolacompromissoria arbitrale e prima dei capi dedicati allaprescrizione e decadenza, è la sola procedura di risoluzionealternativa delle controversie francese a essere integratanella legge.

Avv. Giulia Facchini

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Da chi può essere praticata la procedure participative francese e per quali

questioni di diritto? Questa procedura può essere praticata daqualunque avvocato (mentre per praticare ildiritto collaborativo occorre esserespecificamente formati) ne può esserepraticata per qualunque questione relativa adiritti disponibili.

Avv. Giulia Facchini

Come funziona la procedura partecipativa in Francia?

Gli avvocati e le parti sottoscrivono un contratto (convention de procedurepartecipative) che:

• deve essere stipulato per scritto a pena di nullità

• deve prevedere che la negoziazione abbia una durata determinata

• deve contenere l’indicazione dell’oggetto del contendere, degli argomenti edei documenti necessari alla risoluzione del conflitto e le modalità discambio.

• Rende improcedibile qualunque ricorso al giudice sia già pendente chedepositando

• I documento scambiati durante questa procedura non sono coperti dariservatezza

• Interrompe la prescrizione

Avv. Giulia Facchini

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Quale esito ha la procedure participative?

Se la procedura ha esito positivo nei tempiprevisti, l’accordo stilato dagli avvocati vieneomologato dal giudice.

QUINDI LA NOSTRA NEGOZIAZIONE ASSISTITACHE NON IMPONE PIÙ ALCUN PASSAGGIOGIUDIZIALE È PIÙ “AVANZATA” DELLA GEMELLAPROCEDURA FRANCESE.

Quali sono le caratteristiche della procedura partecipativa francese?

a) Le parti cercano una soluzione al di là del diritto e delgiudice

b) La procedura è applicabile ai divorzi dei coniugi sposatima anche di quelli che hanno sottoscritto un PACS -Pactecivil de solidarietè- come ai Concubin –sempliciconviventi- che non abbiano stipulato un PACS , ma ancheagli scioglimenti delle comunioni, alle successioni, oltreche alle materie civile e commerciale e ciò in forzadell’articolo 2064, che prevede chesono risolvibili con la procédure partecipative, tutte lequestioni che riguardino diritti disponibili.

Avv. Giulia Facchini

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Quali sono le caratteristiche della procedura partecipativa francese?

c) Il ricorso al giudice nel corso della procedura restapossibile in caso di urgenza, nel quale le partipotranno chiedere le necessarie misureconservative o provvisorie

d) In caso di fallimento parziale della procedura leparti potranno chiedere al giudice di omologare laparte dell’accordo raggiunto e nello stesso tempodi decidere, anche in base ai documenti giàscambiati durante la procedura partecipativa, sullequestioni ancora da dirimere.

Avv. Giulia Facchini

Una prima differenza con la procedura di Negoziazione Assistita

• Il mancato passaggio davanti al giudice non permettenella procedura di negoziazione assistita un accordoparziale con delega al giudice di decidere sulle questionisulle quali non vi è accordo.

MA È PROPRIO VERO?• In realtà le parti nel dare atto del fallimento della

negoziazione che o è completa o non è possono peròdare atto dei punti o delle questioni su cui hanno trovatoun accordo e sottoporre alla successiva necessaria fasegiudiziale il loro accordo parziale insieme alle questioniancora da risolvere.

COSA NE DICE LA PRESIDENTE DOTT TAMAGNONE?

Avv. Giulia Facchini

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Il ruolo degli avvocati nella procedura partecipativa francese

• La presenza di due avvocati è obbligatoria e ilrapporto Guichard ribadisce che gli avvocati hannoin questa procedura “un ruolo centrale di impulso edi assistenza”.

• Se la procedura non va a buon fine gli avvocati, chehanno assistito le parti nel corso della procedurapartecipativa (diversamente da quella collaborativa),possono rappresentare le parti in giudizio epossono utilizzare tutti i documenti e leinformazioni scambiate.

Avv. Giulia Facchini

LA DIFFERENZA TRA LA TRATTATIVA, LA MEDIAZIONE, IL

DIRITTO COLLABORATIVO, IL “DROIT PARTICIPATIVE” E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

Avv. Giulia Facchini

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1. LA TRATTATIVA IN THE SHADOW OF LAW

In una nomale trattativa ciascun difensore valuta ciòche il suo assistito potrebbe ottenere in giudizio,ovvero esperisce una negoziazione “in the shadow oflaw” –all’ombra degli orientamenti del tribunalecompetente per quella causa-, e insiste,normalmente, nel negoziare solo quando sa che ilgiudizio potrebbe portare al suo assisto soluzionimeno interessanti se non decisamente più dannose,di quelle potenzialmente ottenibili in unanegoziazione.

Avv. Giulia Facchini

2. LA PRASSI DELLA NORMALE TRATTIVA

La metodica “tradizionale” di negoziazioneimpiegata dagli avvocati –anche quelli familiaristi-si basa essenzialmente su scambi scritti diproposte e controproposte, senza un terminefinale alla trattativa, e quindi con usostrumentale del tempo quantomeno da parte diuno dei due contendenti.

Avv. Giulia Facchini

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3. L’ATTEGGIAMENTO DEI DIFENSORI IN UNA NORMALE TRATTATIVA

Anche nella normaletrattativa (non già vedremonella negoziazione) larelazione tra i due difensori èuna relazione antagonista, unavvocato “di fronte” all’altro,ciascuno con l’obbiettivo diportare a casa il maggiorvantaggio per il proprioassistito.

Avv. Giulia Facchini

LA METODICA DI UNA “NORMALE TRATTATIVA”

Raramente ci si incontra in quattro con ipropri assisiti perché da tali incontri si escenormalmente con un conflitto maggioreperchè ogni parte vuole vedere il suoavvocato “mordere” la controparte e se gliavvocati riescono a mantenere un certoaplomb ci pensano le parti ad azzannarsi.

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MEDIAZIONE FAMILIARE

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LA MEDIAZIONE (FAMILIARE)La mediazione ha uno schema differente “Inmediazione la relazione è triangolare il mediatore dauna parte e le due parti dall’altra” “gli avvocatipossono essere presenti in questa procedura, ma il lororuolo sembra più utile nella fase di preparazione delprocesso, (informazioni preventive alla scelta dellamediazione, enti mediatori, svolgimento dellaprocedura etc) o al termine della mediazione quandooccorre formalizzare nei termini e nelle dovute formegiuridiche l’accordo trovato in mediazione”.

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LA MEDIAZIONE (FAMILIARE)

Durante la mediazione la presenza dell’avvocato sembra invecequasi inutile se non dannosa:• inutile perché la mediazione deve avvenire tra la due parti

litiganti, che dovrebbero riuscire, realmente, a “progettare” lapropria vita futura, soprattutto come genitori,

• dannosa perché spesso il cliente ha fatto al suo avvocato unadescrizione pur in buona fede, del tutto parziale dei fatti chehanno portato alla rottura del matrimonio, cercando unlegame di alleanza quando non proprio un legame collusivo ela presenza del proprio avvocato in mediazione può rivelarsiun vero handicap quando la “controparte” fa un raccontoassolutamente opposto, e magari più verosimile, dellasituazione.

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LA PROCEDURA COLLABORATIVA

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LA PROCEDURA COLLABORATIVA E IL SUO SCHEMA

La procedura collaborativa ha lo schema di un lavoro diequipe e presuppone una relazione rettangolare incrociata aquattro, grazie al principio della “reformulation croisèe,”ovvero presuppone un rapporto di collaborazione basatoanche su di una comunicazione virtuosa ed efficace mirataad un dialogo vero e efficace nonchè produttivo

• tra i due avvocati

• tra l’avvocato di A e il signor B

• tra avvocato di B e la signora A

• tra le parti A e B

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LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

Avv. Giulia Facchini

Tappa 1: il primo incontro del cliente con l’avvocatoche ha scelto

Tappa 2: Il primo contatto con l’altra parte (chevolutamente non viene definitacontroparte).

Tappa 3: L’avvocato incontra il suo assistito.

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LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

Tappa 4: Il primo incontro: viene innanzitutto letta unaconvenzione alla partecipazione al procedimento collaborativo ele parti possono porre delle domande sull’accordo che andrà avincolarle. Quando tutti sono convinti, l’accordo viene siglato.Subito dopo, l’incontro prosegue identificando i problemi checontrappongono le parti e sul quali è necessario negoziare. Lanegoziazione comincia con l’individuazione delle informazioni edei documenti da scambiare all’incontro successivo. Sistabiliscono le tappe da fare prima del prossimo incontro e unascaletta degli incontri successivi.Dell’incontro è steso un verbale che viene sottoscritto da tutti equattro i partecipanti.

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LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

• Tappa 5: la negoziazione continua lungo gliincontri che sono stati predeterminatiidentificando i punti di conflitto e lavorando instretto collaborazione per cercare di individuarele soluzioni che possano portare all’intesa.

• Tappa 6 Gli avvocati predispongono l’accordo dasottomettere alla omologazione del tribunale eauspicabilmente tutte le parti lo sottoscrivono.

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LO SCHEMA DELLA PROCEDURA PARTECIPATIVA FRANCESE (COSÌ COME QUELLO DELLA NEGOZIAZIONE

ASSISTITA ITALIANA)

Anche la procedura partecipativa presuppone una relazione rettangolare, ma non incrociata. Avremo quindi uno scambio comunicativo

• tra i due avvocati

• tra l’avvocato di A e il signor A

• tra avvocato di B e la signora B

• tra le parti A e B

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UN CAMBIO DI DNA PER GLI AVVOCATI? Il modello classico dell’avvocato è il modelloavversativo, che prevede che l’avvocato abbia ilcompito di convincere il tribunale delle buone ragionidel suo assistito “vincendo” quindi la causa proposta.

Tale modello non prevede invece che l’avvocatoabbia l’obbligo di convincere la controparte dellebuone ragioni del proprio cliente, tantomeno chel’avvocato abbia l’obbligo di ottenere una soluzioneconciliativa di reciproco gradimento

Avv. Giulia Facchini

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PERCHE’ QUESTO CAMBIO DI DNA E’ PER NOI AVVOCATI OGGI INDISPENSABILE ?

Le nuove condizioni economiche e sociali hanno modificatol’approccio dei clienti al mercato; il cliente, sempre più informatoe desideroso di partecipare in prima persona, a fianco del suolegale, alla risoluzione delle sue problematiche a caratteregiuridico, affacciandosi al mercato dei servizi legali, esige oradelle soluzioni concrete, economiche e rapide, valutando tra levarie opzioni, nel momento della scelta di un legale a cuiaffidare la vicenda che in quel momento gli crea un problema,cerca un plus valore che consiste appunto nella prospettiva diuna soluzione rapida concreta e possibilmente poco costosa.

Avv. Giulia Facchini

Julie Mc Fafarlane “The evolution of a NewLawyer how lawyers are reshaping the practiceof law”

L’esercizio delle procedure di risoluzione alternativadelle controversie e le pressioni del mercatofiniranno quindi per modificare l’identità stessadell’avvocato che da avvocato sostanzialmenteavversativo dovrà, se vuole stare sul mercato,assumere anche delle competenzemediative/negoziative, per essere in grado di offrireal proprio cliente vari tipi di approcci e competenze .

Avv. Giulia Facchini

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L’ESSENZA DELLA NEGOZIAZIONE ASSISITA

Come recita l’articolo 2 della L. 162/2014 “La

convenzione di negoziazione assistita da uno o piùavvocati è un accordo mediante il quale le parti

convengono di cooperare in buona fede e conlealtà per risolvere in via amichevole la controversia

tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo ………

L’ESSENZA DEL CONTRATTO DI NEGOZIAIZONE È LACOLLABORAZIONE IN “BUONA FEDE E LEALTÀ”

Avv. Giulia Facchini

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Avv. Giulia Facchini

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COME SI DECLINANO IN CONCRETO

LA BUONA FEDE E LA LEALTA’ NELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE

ASSISTITA PER LA RISOLUZIONE DI UN

CONFLITTO FAMILIARE?

Avv. Giulia Facchini

IN PRIMISCon una totale e incondizionata disponibilità delleparti -e dei lori difensori- alla trasparenza ecompletezza delle informazioni, personali, maanche reddituali e patrimoniali fornite, “condita” -o irrobustita che dir si voglia- da una volontàsinceramente collaborativa nella convinzione che iprimi responsabili della progettazione del lorofuturo di separati/divorziati siano proprio i dueprotagonisti del conflitto.

Avv. Giulia Facchini

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QUANDO NON SI DEVE FARE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Questa procedura presuppone senz’altro: unamaturità (adultità) di entrambe le parti sostanzialidel conflitto, e ovviamente dei loro avvocati, unapredisposizione verso l’equilibrio psichico ed ilbuon senso e presuppone che tutti i partecipantialla negoziazione, avvocati compresi,abbandonino autenticamente l’otticaantagonistica, dove esiste un vincitore e un vinto,e adottino un’ottica collaborativa (olistica)

Avv. Giulia Facchini

QUANDO NON SI DEVE FARE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Questa procedura quindi non è adatta a tutti iseparandi/divorziandi che, spesso, manifestano”comportamenti regressivi”, quando nonfrancamente patologici, quasi che la fine dellegame di coppia li avesse privati, oltre che delruolo di coniuge/compagno/a, anche di tutte lerisorse/capacità personali e genitoriali.

Avv. Giulia Facchini

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Per una buona negoziazione è necessario che le parti manifestino

A) una buona capacità riflessiva e autoriflessiva,B) siano concretamente capaci di non rispondere alle

possibili provocazioni e di non alimentare il conflitto,tenendo invece sotto controllo le proprie reazioniemotive,

C) siano in grado di fare lo sforzo mentale di proiettarsi oltrela crisi che stanno vivendo, progettando per sé e per ifigli un futuro prossimo e remoto coerente con i bisogni,anche evolutivi, di ciascuno e con le concrete possibilitàrelazionali ed economiche di tutti i membri dellafamiglia.

Avv. Giulia Facchini

LA “SEPARAZIONE” DELLE COPPIE DI FATTO CON FIGLI

E’ DAVVERO ESCLUSA DALLA NEGOZIAZIONE ASSISITA?

Avv. Giulia Facchini

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NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO

L’articolo 6 della legge di conversione prevede che:“La convenzione di negoziazione assistita ... può

essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere

una soluzione consensuale di separazione

personale, di cessazione degli effetti civili del

matrimonio, di scioglimento del matrimonio … di

modifica delle condizioni di separazione o di

divorzio”.

Avv. Giulia Facchini

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DIFATTO

La mancata indicazione delle controversie relative ai figlinaturali nell’articolo 6 della legge 162 del 2014 escludedavvero tali controversie dal novero di quelle risolvibilimediante negoziazione assistita?IN REALTÀ NO perché tali controversie potrebbero essere“negoziate” semplicemente in base all’articolo 2 e seguentidella legge, immaginando che la “specialità” dell’articolo 6sia dovuta alla necessità della trascrizione delle negoziazionieffettuate in materia di separazione e divorzio (non già diquelle relative alle modifiche dei provvedimenti diseparazione e divorzio) più che al fatto di riguardare lamateria familiare/genitoriale.

Avv. Giulia Facchini

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO IL PROBLEMA DEL MANCATO PASSAGGIO AL P.M.

L’unico problema che può individuarsi all’applicazionedella negoziazione assistita ai contenziosi dellefamiglie di fatto con figli minori è che, nonsvolgendosi la negoziazione in base all’articolo 6 –chein effetti non la prevede, limitando la negoziabilità allequestioni “tra coniugi”-, non vi sarebbe la previsionedella trasmissione dell’accordo relativo ai figli natifuori del matrimonio al P.M. che, invece, in base allasentenza della Corte Costituzionale n. 214 del1996,deve necessariamente partecipare a questiprocedimenti.

Avv. Giulia Facchini

UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

Un’interpretazione costituzionalmente orientatadella normativa però dovrebbe fare si che l’ufficiodel Pubblico Ministero riceva e esamini, ai fini delvisto ora previsto dal comma 2 seconda partedell’articolo 6, anche gli accordi negoziati relativialla regolamentazione dei rapporti genitori figliminori nelle famiglie di fatto, adottando quindi neifatti una parificazione tra le due categorie diminori.

Avv. Giulia Facchini

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Alessandra FISSORE

L. 162/14 AL VIA: UNA BUONA RIFORMA?

Finalità e interventismo del legislatore:degiurisdizionalizzazione come risorsa peralleggerire l’arretrato e la giustizia civile?

Avv. Alessandra Fissore

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Come giustamente ha sostenuto il prof.Giovanni Verde, professore emerito di Dirittoprocessuale civile presso la “Luiss-Guido Carli”di Roma: “(…) la chiave di lettura del nuovo

provvedimento sulla giustizia ha come

presupposto condiviso che lo stato da solo non

ce la può fare e che, anche nel campo della

giustizia, occorre fare leva sul principio dellasussidiarietà”.

Avv. Alessandra Fissore

Avv. Alessandra Fissore

Trasferimento alla sede arbitrale

CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII

• le cause debbono essere pendenti• non debbono VERTERE SU DIRITTI

INDISPONIBILI• o riguardare questioni di lavoro, previdenza e

assistenza sociale

• deve trattarsi di cause non ancora assunte indecisione

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Alessandra Fissore

Trasferimento alla sede arbitrale

segue CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII

La translatio iudicii si potrà realizzare solo con ilconsenso di tutte le parti che dovranno depositareun’istanza congiunta diretta al Giudice con cuirichiedono una sorta di nulla osta per procedere con ilprocedimento arbitrale, in sostituzione di quelloordinario in corso.

Avv. Alessandra Fissore

Trasferimento alla sede arbitralesegue CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII

Al Giudice spetterà il compito – prima di trasmettere ilfascicolo al presidente del Consiglio dell’Ordine competente –di accertare la sussistenza delle condizioni previste dallanorma.

Al presidente dell’Ordine competente spetterà poi ilcompito di nominare il collegio arbitrale per le cause divalore superiore ad euro centomila o un solo arbitro (se leparti lo decidano concordemente) per quelle di valore inferioread euro centomila.

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Alessandra Fissore

Trasferimento alla sede arbitrale

segue CONDIZIONI PER LA TRANSLATIO IUDICII

Gli arbitri decideranno secondo diritto ovvero –laddove nell’istanza le parti lo abbiano previsto –secondo equità.

Il procedimento si concluderà con un lodo, che inbase al comma 3 dell’art. 1 ha gli stessi effetti dellasentenza

Avv. Alessandra Fissore

Trasferimento alla sede arbitrale

Posto che la norma prevede genericamente che iltrasferimento alla sede arbitrale sia possibile per: a) causecivili pendenti dinanzi al Tribunale o in grado di appello alladata di entrata in vigore della legge; b) che non abbiano adoggetto diritti indisponibili; c) che non vertano in materia dilavoro, previdenza e assistenza sociale…..

….E’ possibile la translatio iudicii per lecause di famiglia?

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Alessandra Fissore

Trasferimento alla sede arbitrale

Posto che le cause trasferibili alla sede arbitraleNON possono avere ad oggetto diritti indisponibili,ne deriva la non applicabilità della norma inquestione alle cause di famiglia e precisamentenelle cause in cui ex art. 70 c.p.c. è previstol’intervento obbligatorio del P.M., (non già adesempio nelle cause di scioglimento dellacomunione legale o divisione del patrimonio ecomunque nelle cause genericamente afferenti lequestioni economico patrimoniali).

Avv. Alessandra Fissore

ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Principi generali validi per tutti i casi di negoziazione assistita

PROFILI DI CRITICITÀ,

primo passo verso formule innovative, checontribuiscono all’affermazione di strumenti alternatividi risoluzione delle controversie, basati sullavolontarietà delle parti, sulla professionalità degliavvocati e su regole di procedura tutto sommatosemplici, ma tutelanti i diritti della persona.

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Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O

PIÙ AVVOCATI

Quattro tipi di negoziazione assistita� NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA: quando rappresenta lacondizione di procedibilità� NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA: per tutte le controversie sudiritti disponibili� NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER CAUSE DI SEPARAZIONE EDIVORZIO (e relative modifiche)� NEGOZIAZIONE ASSITITA DELEGATA: ogni volta che il giudice rilevi,non oltre la prima udienza, che l’invito alla negoziazione (nei casi siaobbligatoria e quindi condizione di procedibilità) non sia stata esperita.primo passo verso formule innovative, che contribuiscono all’affermazionedi strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, basati sullavolontarietà delle parti, sulla professionalità degli avvocati e su regole diprocedura tutto sommato semplici, ma tutelanti i diritti della persona.

Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

I PROTAGONISTI

LE PARTI GLI AVVOCATIper tutte le controversie su diritti disponibili

.

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Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

LE MODALITA’

accordo per cooperare

buona fede e lealtà

via amichevole

Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

LA DURATA

Stabilita dalle parti

Limite: minimo un mese e massimo tre mesi Proroga solo su accordo delle parti: non oltre 30

giorni

per

.

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Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

• CAUSE DI LAVORO

• DIRITTI INDISPONIBILI

su

L’OGGETTO

NO

ImprescrittibiliInalienabiliIntrasmissibiliIrrinunciabiliImpignorabiliInusucapibili

Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue L’OGGETTO

Nel diritto di famiglia sono inderogabili e quindi non negoziabili:

• i diritti che vedono coinvolti gli status familiae;

• i doveri coniugali quali fedeltà, coabitazione, assistenza morale ecollaborazione reciproca;

• i diritti di libertà e i diritti personalissimi di ciascun componente dellafamiglia, quale, ad esempio, la scelta religiosa, la militanza politica;

• tra i rapporti patrimoniali tra coniugi, certamente il diritto agli alimenti dicui all’art. 433 cod. civ.

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Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: L’OGGETTO: DIRITTI INDISPONIBILI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Ne deriva che :

• nel diritto di famiglia l’autonomia privata sia pressochèinesistente nell’ambito dei rapporti personali traconiugi, ma si estrinsechi nell’ambito dei rapportipatrimoniali

Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: L’OGGETTO: DIRITTI INDISPONIBILI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Coordiniamo dunque i principi di cui sopra con l’art. 6 L. 162/14, per cuirisulta evidente come con la previsione della negoziazione assistita perseparazioni e divorzi si assista ad una

Valorizzazione dell’autonomia privata nel diritto difamiglia che va ben oltre il limite dei rapporti patrimoniali,tradizionale confine entro cui si estrinsecava

Ne deriva la necessità di ridimensionare l’area dei dirittiindisponibili nell’ambito del diritto di famiglia

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Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: L’OGGETTO: DIRITTI INDISPONIBILI NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

In conclusione (per uscire dall’impasse)

Potremo dunque parlare di INDISPONIBILITA’ATTENUATA (Dosi), dal momento che il legislatore haintrodotto comunque un controllo dell’Autorità Giudiziaria,attribuendo al Procuratore della Repubblica laresponsabilità della verifica della regolarità dell’atto edella corrispondenza degli accordi agli interessi dei figliminori

Avv. Alessandra Fissore

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

LA FORMA

� Necessità della forma scritta a pena di nullità

� Il contratto è a negoziare e non a trovare l’accordo

� L’accordo raggiunto a seguito di contratto dinegoziazione è del tutto autonomo rispetto aquest’ultimo, nel senso che la nullità ol’annullabilità del contratto di negoziazione nontravolge anche l’accordo raggiunto.

.

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Avv. Alessandra Fissore

Segue: ART. 2 L.162/2014: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

segue LA FORMA

� Convenzione quindi è un atto bilaterale, tipico,preliminare alla negoziazione vera e propria

� Valgono le regole sulla interpretazione secondobuona fede (art. 1366 c.c.)

� Nullità (art. 1418 c.c.), annullabilità (art. 1425c.c.)

.

Avv. Alessandra Fissore

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

L’invito

Art. 4 co. 1: L’invito a stipulare la convenzione deveindicare l’oggetto della controversia e contenerel’avvertimento che la mancata risposta all’invitoentro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiutopuò essere valutato dal giudice ai fini delle spesedel giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e642, primo comma, del codice di procedura civile.

.

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Alessandra Fissore

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

IL MANCATO ACCORDO

� Art. 4 co. 3: La dichiarazione di mancato accordo ècertificata dagli avvocati designati

.

Avv. Alessandra Fissore

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

PRESCRIZIONI DEOTOLOGICHE PER GLI AVVOCATI

� Art. 2 co. 7: dovere di informare il cliente all’attodel conferimento dell’incarico della possibilità diricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

� Art. 5 co. 4: divieto di assistere la partenell’impugnare l’accordo alla cui redazione si è

� Art. 9: obbligo di comportarsi con lealtà e di tenereriservate le informazioni ricevute

.

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Alessandra Fissore

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

LA CERTIFICAZIONE DEGLI AVVOCATI

� Art. 4 co. 2: La certificazione dell’autografia della firmaapposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato cheformula l’invito.

� Art. 2 co. 6: Gli avvocati certificano l'autografia dellesottoscrizioni apposte alla convenzione

� Art. 5 co. 2: Gli avvocati certificano l’autografia dellefirme e la conformità dell’accordo alle norme imperativee all’ordine pubblico

.

Avv. Alessandra Fissore

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

Il nostro ordinamento non ci fornisce una nozionedelle norme imperative, per cui proprio lamancanza di una nozione legale della normaimperativa fa sì che diventi compito dell’interpretericavarne la relativa nozione dall’intero sistemagiuridico.

.

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Alessandra Fissore

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

• Potremo quindi ritenere che le norme imperative siano quellenorme il cui contenuto – consistente nell’imposizione di unprecetto positivo (obbligo) o negativo (divieto) – non possaessere derogato nemmeno su accordo delle parti.

• Secondo parte della dottrina “(…) norma imperativa è lanorma proibitiva che, sulla base dell’esigenza di protezione divalori morali e sociali e di quelli fondamentali della comunitàgiuridica, tende non solo a negare efficacia giuridica allaprogrammazione negoziale ad essa contraria, ma tende piùradicalmente a proibire l’azione programmata”.

.

Avv. Alessandra Fissore

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

più semplice pervenire alla definizione di ordine

pubblico, anche se trattasi di significato “indivenire”.

.

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Alessandra Fissore

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI

Segue: SULLE NORME IMPERATIVE E DI ORDINE PUBBLICO

• è la Cassazione (Cass. 28.12.2006 n. 27592) a fornire unaadeguata nozione di ordine pubblico che sarebbe quindi“(..) formato da quell’insieme di principi, desumibili dallaCorte Costituzionale o comunque, pur non trovando inessa collocazione, fondanti l’intero assettoordinamentale…….tali da caratterizzare l’atteggiamentodell’ordinamento stesso in un determinato momentostorico e da formare il cardine della struttura etica, socialeed economica della comunità nazionale, conferendole unaben individuata ed inconfondibile fisionomia”

.

Avv. Alessandra Fissore

Art. 3: NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

OBBLIGATORIETA’ DEL TENTATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (entrata in vigore il 9 febbraio 2015)

• 1) CONTROVERSIE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DELDANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI

• 2) CONTROVERSIE RELATIVE A DOMANDE DIPAGAMENTO A QUALSIASI TITOLO DI SOMMEECCEDENTI CINQUANTAMILA EURO (…nel diritto difamiglia...)

.

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Alessandra Fissore

Art. 3 C. 4: NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

PROVVEDIMENTI CAUTELARI E TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

La procedura di negoziazione assistita non preclude per laparte la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, néla trascrizione della domanda giudiziale.

Dubbio: tale possibilità è estesa anche ai procedimenti dinegoziazione assistita facoltativa e di quella di cui all’art. 6?

Secondo alcuni si, secondo altri no, in quanto - essendo statainserita nell’art. 3 - si applicherebbe solo ai casi di negoziazioneassistita obbligatoria. I dubbi restano.

.

Avv. Alessandra Fissore

Art. 3 C. 6: NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO

SOLO NEL CASO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONEASSISTITA OBBLIGATORIA ALL’ AVVOCATO NON E’DOVUTO IL COMPENSO DALLA PARTE CHE SI TROVI NELLACONDIZIONE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESEDELLO STATO.

DETTA PREVISIONE NON SI APPLICA ALLA NEGOZIAZIONEASSISTITA FACOLTATIVA E A QUELLA DI CUI ALL’ART. 6.

.

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

42

Avv. Giulia FACCHINI

COME SI PUO’

IN CONCRETO SVOLGERE

LA NEGOZIAZIONE

Avv. Giulia Facchini

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

43

a) L’oggetto della negoziazione

Per quanto attiene all’oggetto della negoziazione,quindi alla individuazione delle concrete questioni danegoziare, a parere di chi vi parla non è sufficienteindicare nella convenzione di negoziazionegenericamente “separazione”, “divorzio” o relativemodifiche,

OCCORRE INVECE INDICARE CON DETTAGLIO EPRECISIONE LE QUESTIONI DA DIBATTERE.

Avv. Giulia Facchini

b) La scelta dei documenti che le parti si chiedono rispettivamente di scambiare.

Va da sé che una piena e reciproca“disclosure” è consunstanziale allatrattativa che si basa appunto, perché lodice la norma che la prevede, su unacooperazione “leale e in buona fede” perrisolvere in via amichevole la controversia.

Avv. Giulia Facchini

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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LA RISERVATEZZA SUI DOCUMENTI SCAMBIATI

Quanto alla riservatezza sui documenti scambiatia parere di chi scrive, le parti possonoespressamente pattuire, diversamente da quantoprevisto all’articolo 9 secondo e terzo comma, chetale riservatezza sia esclusa.

PERCHE? Tale esclusione trova un fondamentonormativo in materia di famiglia, nell’articolo 337ter del codice civile MA NON SOLO

Avv. Giulia Facchini

LA RISERVATEZZA O MENO DELLADOCUMENTAZIONE SCAMBIATA ANDRA’, INOGNI CASO ESPRESSAMENTE PATTUITA NELL’ACCORDO DI NEGOZIAZIONE PRECISANDO SELA LIMITAZIONE PATTUITA SIA SOLO RISPETTOALLA PRODUCIBILITA IN GIUDIZIO O ANCHERISPETTO ALLA CONSEGNA DI COPIA DELLADETTA DOCUMENTAZIONE AL PROPRIOCLIENTE

Avv. Giulia Facchini

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

45

L’efficacia esecutiva della scrittura di negoziazione assistita

Art 5 della legge 164 del 2014

Avv. Giulia Facchini

L’articolo 474 c.p.c. già prevede al numero 2) che sono titoliesecutivi: “Le scritture private autenticate” ma solo “relativamente

alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute” mentre nelcaso di specie il titolo esecutivo si estende anche alle altrepattuizioni incluse quelle relative ai figli che i coniugi vorrannoassumere.

L’accordo di negoziazione non necessita di apposizione dellaformula esecutiva che ex articolo 475 deve essere appostaunicamente sulle: “… sentenze e gli altri provvedimenti

dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro

pubblico ufficiale” ma, come recita l’articolo della legge in esame:“L’accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto

nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di

procedura civile”.

Avv. Giulia Facchini

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Avv. Magda NAGGAR

ALTRE DISPOSIZIONI PER

LA TUTELA DEL CREDITO

NONCHÈ

PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI

ESECUZIONE FORZATA

E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Avv. Magda Naggar

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Art. 1284 -Saggio degli interessi commi 4 e 5.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dalmomento in cui è proposta domanda giudiziale ilsaggio degli interessi legali è pari a quello previstodalla legislazione speciale relativa ai ritardi dipagamento nelle transazioni commerciali.La disposizione del quarto comma si applica ancheall'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

Avv. Magda Naggar

Art. 492-bis c.p.c. 1° co Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Su istanza del creditore procedente, il presidente deltribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, ildomicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto dellaparte istante a procedere ad esecuzione forzata,autorizza la ricerca con modalità telematiche dei benida pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazionedell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed ilnumero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Avv. Magda Naggar

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Art. 26-bis C.p.c.Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti

Quando il debitore è una delle pubblicheamministrazioni indicate dall'articolo 413, quintocomma, per l'espropriazione forzata di crediti ècompetente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali,il giudice del luogo dove il terzo debitore ha laresidenza, il domicilio, la dimora o la sede.Fuori dei casi di cui al primo comma, perl'espropriazione forzata di crediti è competente ilgiudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, ildomicilio, la dimora o la sede.

Avv. Magda Naggar

Art. 492-bis c.p.c. 2° comma Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alleinformazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione datiistituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma ilpresidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficialegiudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai daticontenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle qualile stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel PRA e in quelle degli entiprevidenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti perl'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, compresequelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito edatori di lavoro o committenti.

Avv. Magda Naggar

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Art. 165 disp. Att. C.p.c.Partecipazione del creditore al pignoramento

All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarareche intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario devecomunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindicigiorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni dipignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice,con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi.

Avv. Magda Naggar

Art. 155-bis disp. Atto. C.p.c.

Archivio dei rapporti finanziari

Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo492-bis, secondo comma, del codice si intende lasezione di cui all’articolo 7, sesto comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 605.

Avv. Magda Naggar

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Avv. Giulia Facchini 19 gennaio 2015

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Archivio dei rapporti FinanziariPer “Archivi dei rapporti finanziari” si intende la sezione dell’Anagrafe Tributaria dicui all’art. 7, 6° co D.P.R. 29.9.1973 n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributariae al cod. Fisc. dei contribuenti) in cui sono archiviate le comunicazioni relativeall'esistenza di rapporti e di qualsiasi operazione di natura finanziaria con:

• le banche,

• la società Poste italiane S.p.A.,

• gli intermediari finanziari,

• le imprese di investimento,

• gli organismi di investimento collettivo del risparmio,

• le società di gestione del risparmio,

• le società fiduciarie

• le società ed enti di assicurazione

• nonché ogni altro operatore finanziario.

Avv. Magda Naggar

Art. 492-bis c.p.c. 3/4Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processoverbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relativerisultanze.Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghiappartenenti al debitore compresi nel territorio di competenzadell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedered'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi nonsono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente,copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindicigiorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediantel'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore diindicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo chel'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sestocomma, del codice penale.

Avv. Magda Naggar

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Art. 521-bis Pignoramento e custodia di autoveicoli

Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediantenotificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicanoesattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione neipubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fal'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazionea consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativialla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato adoperare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitoreha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (comma 1)

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano lacircolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché,ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei benipignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato adoperare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il benepignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma (comma 4).

Avv. Magda Naggar

Art. 164-bis disp. att. C.p.c.Infruttuosità dell’espropriazione forzata

Quando risulta che non è più possibile conseguireun ragionevole soddisfacimento delle pretese deicreditori, anche tenuto conto dei costi necessariper la prosecuzione della procedura, delleprobabilità di liquidazione del bene e delpresumibile valore di realizzo, è disposta lachiusura anticipata del processo esecutivo.

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Art. 609 c.p.c.(Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziariointima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli,assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto aprovvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quandoentro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spesedella parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore direalizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. (1° co)

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficialegiudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altroluogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipatodelle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma,sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, nedispone lo smaltimento o la distruzione (2° co).

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale chenon sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di dueanni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima,da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato dellespese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allostesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parteistante o del custode (3° co).

Avv. Magda Naggar

Art. 155-sexies. – disp. att. C.p.c.Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la

ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Le disposizioni in materia di ricerca con modalitàtelematiche dei beni da pignorare si applicanoanche per l’esecuzione del sequestro conservativoe per la ricostruzione dell’attivo e del passivonell’ambito di procedure concorsuali diprocedimenti in materia di famiglia e di quellirelativi alla gestione di patrimoni altrui

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Art. 155-quater disp. Att. C.p.c.Modalità di accesso alle banche dati

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con ilMinistro dell’interno e con il Ministro dell’economia e dellefinanze e sentito il Garante per la protezione dei datipersonali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità diesercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui alsecondo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonché lemodalità di trattamento e conservazione dei dati e lecautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con ilmedesimo decreto sono individuate le ulteriori banche datidelle pubbliche amministrazioni o alle quali le stessepossono accedere, che l’ufficiale giudiziario può interrogaretramite collegamento telematico diretto o medianterichiesta al titolare dei dati.

Avv. Magda Naggar

Art. 155-quinquies disp. att. C.p.cAccesso alle banche dati tramite i gestori

Quando le strutture tecnologiche, necessarie aconsentire l’accesso diretto da parte dell’ufficialegiudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bisdel codice e a quelle individuate con il decreto di cuiall’articolo 155-quater, primo comma, non sonofunzionanti, il creditore procedente, previaautorizzazione a norma dell’articolo 492- bis, primocomma, del codice, può ottenere dai gestori dellebanche dati previste dal predetto articolo edall’articolo 155-quater di queste disposizioni leinformazioni nelle stesse contenute.

Avv. Magda Naggar

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Art. 92Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione

delle speseIl giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articoloprecedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenutedalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può,indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte alrimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressioneal dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assolutanovità della questione trattata o mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puòcompensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate,salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nelprocesso verbale di conciliazione.

Avv. Magda Naggar