Avv. Daniela Mainini Presidente Centro Studi Anticontraffazione CONTRAFFAZIONE e MADE IN: le tutele...

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Avv. Daniela Mainini Avv. Daniela Mainini Presidente Centro Studi Presidente Centro Studi Anticontraffazione Anticontraffazione CONTRAFFAZIONE e MADE IN: le tutele a seguito delle nuove normative Ancona, 24 novembre 2009

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Avv. Daniela MaininiAvv. Daniela MaininiPresidente Centro Studi Presidente Centro Studi

AnticontraffazioneAnticontraffazione

CONTRAFFAZIONE e MADE IN: le tutele a seguito delle nuove normative

Ancona, 24 novembre 2009

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Centro Studi AnticontraffazioneCentro Studi Anticontraffazione

Dipartimento del Centro Studi Grande Milano che si occupa esclusivamente della lotta alla contraffazione e che ha al suo interno un centro d’intervento anticontraffazione. Opera sinergicamente con i rappresentanti delle istituzioni (Unione Europea, Ministeri, Regioni, Province e Comuni, Dogane, Guardia di Finanza, Uffici Brevetti e Marchi, Università, Enti Fieristici, Associazioni di Categoria ed imprese) per la lotta alla contraffazione.

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Scopi del Centro Studi Scopi del Centro Studi AnticontraffazioneAnticontraffazione

Definire e sviluppare una politica comune per combattere la contraffazione, studiando e promuovendo ogni misura per assicurare le azioni più efficaci per combattere il fenomeno.

Costituire un centro di informazione per la lotta anticontraffazione.

Contribuire allo sviluppo ed al miglioramento della protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale mediante interventi, iniziative e proposte presso ogni Autorità.

Contribuire a sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi della contraffazione.

Favorire la diffusione della protezione del progetto creativo, della realizzazione originale, dei prodotti autentici, in contrapposizione a qualsiasi forma di falso.

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Favorire gli scambi e il coordinamento tra i propri membri e migliorare le condizioni della lotta anti-contraffazione e definire strategie globali.

Rappresentare i propri membri nelle organizzazioni riguardanti la proprietà industriale e intellettuale.

Sollecitare inchieste e promuovere azioni comuni contro i contraffattori.

Promuovere la formazione del personale degli organismi Pubblici o Privati coinvolti nella repressione della contraffazione…. Omissis….

Scopi del Centro Studi Scopi del Centro Studi AnticontraffazioneAnticontraffazione

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I fenomeni della GlobalizzazioneGlobalizzazione e della DelocalizzazioneDelocalizzazione hanno minato le tradizionali fondamenta su cui si fondava il nostro Sistema Paese: INNOVAZIONE E INNOVAZIONE E CREATIVITCREATIVITÀÀ

Difendere la Proprietà Intellettuale Difendere la Proprietà Intellettuale significa proteggere la trave portante significa proteggere la trave portante del Sistema Competitivo Italianodel Sistema Competitivo Italiano

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La proprietà La proprietà intellettualeintellettuale

Proprietà Intellettuale

Proprietà Industriale Diritto d’Autore

Brevetti

Modelli di Utilità Software

Opere creative Letteratura

Pittura FotograficaCinema Teatro

Marchi

Disegni/Modelli Disegni/Modelli

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La registrazione di marchi, brevetti e

modelli:

un presupposto fondamentale della tutela

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Le tuteleLe tutele

Quali?

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Tutela DoganaleTutela Doganale

Prima che la merce contraffatta giunga sul territorio e si polverizzi nei differenti canali commercialiRegolamento comunitario 1383/03 applicabile dal 1° luglio 2004

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Tutela civile Tutela civile (sezioni

specializzate)

Competenza per territorio:

Bari NapoliBologna PalermoCatania RomaFirenze TorinoGenova TriesteMilano Venezia

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Marchi

Modelli

Brevetti

Art. 473, 1° e 3° comma c.p.Art. 474 c.p.Art. 517 c.p. e Art. 517 ter c.p.

Art. 473, 2° e 3° comma c.p.Art. 648 c.p.Art. 517 ter c.p.

Art. 473, 2° e 3° comma c.p.Art. 648 c.p. Art. 517 ter c.p.

Tutela penaleTutela penaleLegge 23 luglio 2009, n.99Legge 23 luglio 2009, n.99

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Art. 473 c.p.: nuova Art. 473 c.p.: nuova formulazioneformulazione

Art. 473, 1° e 3° co. c.p.Art. 473, 1° e 3° co. c.p.

• Primo comma: “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.”

• Terzo comma: “I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

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Art.473 c.p.: le novitàArt.473 c.p.: le novità

Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 2.500 a 25.000 (Reclusione sino a tre anni e multa sino a euro 2.065)

Conoscenza dell’esistenza del titolo di Proprietà Industriale

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Art. 474 c.p.: nuova Art. 474 c.p.: nuova formulazioneformulazione

Primo comma: “Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall’Art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.”

Secondo comma: “Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 20.000.”

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Art.474 codice penale: le Art.474 codice penale: le novitànovità

Reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a 35.000 (in precedenza reclusione sino a due anni e multa sino a euro 2.065)

Separazione delle condotte di “introduzione nel territorio dello stato” da quelle di “detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione” con sanzioni più gravi per la prima

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(fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di Proprietà Industriale)

I. “Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a euro 20.000 .”

II. “Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori, o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.”

Art.517 ter codice penaleArt.517 ter codice penale

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Art.517 ter codice penale: le Art.517 ter codice penale: le novitànovità

Eliminazione dell’Art. 127, primo comma Codice Proprietà Intellettuale

Introduzione nuova fattispecie a tutela di marchi, modelli e brevetti a querela

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Sanzioni per l’acquirenteÈ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100

euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Salvo che il fatto costituisca reato qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

Legge 23 luglio 2009, n.99 – Art.17Legge 23 luglio 2009, n.99 – Art.17

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MARCHIO

Indicazionedi provenienza

Da nucleo Imprenditoriale

(FIAT)

MADE IN

Indicazione di provenienza

Da luogo di fabbricazione

(Torino)

Made inMade in

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Made in Made in la marcatura di originela marcatura di origine

suscita nel consumatore una serie di valori, caratteristiche, suggestioni

varia considerevolmente il valore del prodotto…

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…a seconda del settore merceologico

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…a seconda della nazionalità e dei preconcetti del consumatore finale

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Tipologie di indicazioniTipologie di indicazioni

Made in Italy Designed or styled in Italy Moda Italia Marchio + Italian Style by… Italy

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Falsaindicazione

Stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della Normativa Europea sull’Origine

indicate l’origine e la provenienza estera dei prodotti e delle merci, ma con uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana

Fallaceindicazione

DefinizioniDefinizioni

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““Made inMade in” e Norme a ” e Norme a TutelaTutela

Accordo di Madrid 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza

D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656 Art. 517 codice penale Art. 4, comma 49, Legge 350/2003 Legge 80/2005 (Decreto Competitività) Art. 16 Decreto Legge n. 135/2009

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Decreto Legge 135/2009Decreto Legge 135/2009

L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione dei prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine (L.80/05) costituisce reato ed è punita ai sensi dell’Art. 517 c.p.Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (Legge 296/06), fatto salvo quanto previsto dal comma 49 bis (D.L. 135/09).

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Qual è la definizione di fallace indicazione ai sensi del nuovo 49 bis riferita ai marchi?

L’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.”

La nuova normativaLa nuova normativaArt. 16, D.L. n. 135/2009Art. 16, D.L. n. 135/2009

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““Made in Italy”Made in Italy” e codice penale e codice penale

Art. 517 codice penale nuova formulazioneVendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.”

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Legge 23 luglio 2009, n.99Legge 23 luglio 2009, n.99

Art. 517 (pena aggravata da uno a due anni e non alternatività della multa)

Art. 517 quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Art. 517 quinquies (Circostanza attenuante)

Abrogazione dell’Art. 127 CPI, comma 1

Inclusione dei reati di contraffazione tra quelli che generano responsabilità per l’impresa ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Tutela 100% Made in Italy

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Made in ItalyMade in Italy e prodotti interamente italiani e prodotti interamente italiani

D. L. 25 settembre 2009, n.135, comma 1

Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come Made in Italy, ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano

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D. Lgs. 25 settembre 2009, n.135, comma 4

Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale “100% Made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, in qualunque lingua espressa o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’ Art. 517 c.p., aumentate di un terzo.

100% Made in Italy100% Made in Italy

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Quando è possibile l’utilizzo della dicitura 100% Made in Italy o interamente realizzato in Italia?

È possibile utilizzare Made in Italy su prodotti non realizzati interamente in Italia?

Si configura la fallace indicazione nel caso di un marchio aziendale che possa indurre il consumatore a ritenere che sia italiano con l’indicazione che il prodotto sia stato realizzato all’estero?

ConclusioniConclusioni

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www.anticontraffazione.orgwww.anticontraffazione.org

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Centro Studi AnticontraffazioneAvv. Daniela Mainini

Presidente

Via Corridoni, 4 - 20122 MilanoTel. 02 5405 0210 - Fax 02 5413 9672

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