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A TTO AZIENDALE Triennio 2007 – 2009 indice generale

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ATTO AZIENDALE Triennio 2007 – 2009

indice generale

AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE ASREM

ATTO AZIENDALE TRIENNIO 2007 -2009

I N D I C E

PARTE PRIMA T I T O L O I Disposizioni di carattere generale ed elementi identificativi e caratterizzanti dell’Azienda Sanitaria Regionale ASREM Introduzione Costituzione, sede legale, logo e patrimonio Territorio: • Viabilità • Contesto economico su base provinciale • Zone • Distretti scio-sanitari • Popolazione • Proiezioni demografiche • Analisi demografica per Zona Missione aziendale, visione, valori e principi • Mission • Vision T I T O L O II Gli Organi dell’Azienda Sanitaria Regionale Organi dell’Azienda Sanitaria Regionale: • Direttore Generale • Il Collegio Sindacale T I T O L O III Governo dell’Azienda Sanitaria Regionale Principi generali Committenza e produzione

Delega Governo clinico Qualità Governo economico e finanziario T I T O L O IV Direzione Aziendale Articolazione della Direzione Aziendale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Direttore di Zona Coordinatore del Governo Clinico Coordinatore dei servizi socio-sanitari Sostituzione del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, del Direttore di Zona T I T O L O V Organismi Collegiali Conferenza dei Sindaci di Zona Comitato dei Direttori di Zona Consiglio dei Sanitari di Zona Comitato etico staff della Direzione Generale T I T O L O VI Organizzazione e Funzionamento Articolazione ed organizzazione Zona Dipartimento • Dipartimento regionale • Dipartimento zonale Unità organizzative • Unità complesse • Unità semplici a valenza dipartimentale • Unità semplici • Incarichi professionali Funzioni dei responsabili di unità operative

Servizio scienze infermieristiche e tecniche Direttore del Dipartimento Direttore di Zona Dipartimenti istituiti: • Regionali • Zonali Distretto socio-sanitario Direttore del distretto Programma attività distrettuale Servizio scienze infermieristiche e tecniche T I T O L O VII Valorizzazione delle risorse umane Risorse Umane La valutazione delle risorse umane Conferimento degli incarichi dirigenziali relazioni sindacali rappresentanza sindacale partecipazione del volontariato e dei cittadini Governo tecnico controllo e valutazione Dipartimento di staff della Direzione Generale Gestione di beni e servizi: • principi generali • programmazione degli acquisti • scelta del fornitore • modalità negoziali T I T O L O VIII Integrazione socio-sanitaria Premessa Prestazioni socio-sanitaria Programmazione socio-sanitaria Livelli di integrazione tra Comuni e ASREM Integrazione istituzionale Integrazione gestionale Le prestazioni socio-sanitarie compartecipate Valutazione integrata

Prestazioni UVI Integrazione professionale T I T O L O IX Norme finali Obbligazioni Procedure per l’affidamento degli incarichi professionali ad esterni Norma finale e di rinvio Abrogazioni

PARTE SECONDA

A P P E N D I C I Appendice 1 ARTICOLAZIONE AZIENDALE • Linee guida FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO • Linee guida Appendice 2 REGOLAMENTI • Comitato etico • Comitato dei Direttori di Zona • Formazione Professionale • Dipartimenti Regionali Sanitari per MDC • Dipartimenti Regionali Sanitari • Dipartimenti Zonali Sanitari • Dipartimenti Zonali Amministrativi • Distretto socio-sanitario • Servizio Scienze Infermieristiche e Tecniche • Acquisizione beni e servizi • Attività libero professionale

T I T O L O I

Disposizioni di carattere generale ed elementi identificativi e caratterizzanti dell’azienda sanitaria

La riorganizzazione del servizio sanitario regionale prevista dalla Legge Regionale n° 9 del 01/04/2005, affronta la questione del rapporto con il cittadino in modo innovativo rispetto al passato, secondo gli obiettivi del P.O. di rientro. E’, infatti, indispensabile che gli utenti sperimentino, nella quotidianità degli eventi, un effettivo cambiamento nell’approccio con le organizzazioni sanitarie, un approccio capace di rendere evidente il profilo di servizio e di concretizzare risposte rapide ai bisogni. E’ necessario pertanto valorizzare le seguenti linee di intervento:

• Valorizzazione delle attività di prevenzione, che devono rappresentare uno dei cardini dell’organizzazione sanitaria e devono essere inserite in modo stabile e continuativo nella normale programmazione, trovando modelli organizzativi concreti che si inseriscano in tutti i livelli ed in tutti i settori delle attività, siano esse distrettuali od ospedaliere.

• Potenziamento della rete territoriale per assolvere compiutamente le proprie funzioni (potenziando in maniera significativa le componenti di base, specialistiche, di residenzialità e di domiciliarità), evitando ricorsi non utili alla realtà ospedaliera. Pertanto è necessario che il ruolo della Azienda Sanitaria Regionale del Molise, attraverso i Distretti e in collaborazione con le comunità locali, sia orientato sempre più allo svolgimento della funzione di tutela e di rappresentanza del cittadino e sempre meno a quello di soggetto erogatore. Lo strumento che deve essere utilizzato dalla ASReM, in una logica di governo della domanda all’interno di un sistema di finanziamento a quota capitaria, è quello degli accordi e dei contratti di acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori pubblici e privati accreditati, strumento che presuppone l’esercizio della funzione di controllo sulla qualità e sull’appropriatezza della produzione. In tale complessivo contesto diventa strategico, ai fini del controllo della domanda, il ruolo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta. Da quanto detto consegue, in una prospettiva di medio-lungo periodo, la separazione del sistema di tutela da quello di erogazione.

• Selettività dei presidi ospedalieri orientati ad una intensità di cura medio-alta , con un miglioramento significativo del livello tecnologico ed un aumento dei punti di eccellenza in strutture di riferimento a livello regionale, per potenziare la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini

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molisani e quindi ridurre la mobilità passiva verso regioni limitrofe. Tale risultato deve essere raggiunto prioritariamente attraverso la riconversione di una parte delle risorse attualmente utilizzate per i ricoveri inappropriati, fermo restando il trasferimento alle funzioni territoriali della rimanente quota per l’indispensabile potenziamento del servizio.

• Ampliamento degli interventi in favore delle fasce deboli aumentando il livello dell’offerta e sperimentando punti unificati di accesso ai servizi sanitari e sociali e ad eventuali altri servizi aggiuntivi a quelli esistenti, che creino condizioni capaci di incidere positivamente anche sulla sfera relazionale e sociale;

• Integrazione socio-sanitaria, quale cardine di un sistema nel quale sia garantita la soddisfazione dei bisogni assistenziali mediante l’erogazione contestuale di prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. È necessario, a tale riguardo, promuovere e rafforzare le azioni di coordinamento tra i vari soggetti istituzionali e meglio definirne le responsabilità;

• Adeguamento del sistema di emergenza, sia sul piano degli standard strutturali, tecnologici e organizzativi (sistema integrato ospedale/territorio), sia su quello della funzione di soccorso e di trasporto (anticipazione della diagnosi e telesoccorso);

• Incremento significativo dei sistemi di accesso alle prestazioni, attraverso lo sviluppo di strumenti di innovazione tecnologica che rendano possibile il movimento delle informazioni rispetto a quello delle persone. Ci si riferisce qui alla possibilità di effettuare, per quanto possibile, le prenotazioni delle prestazioni utilizzando lo strumento telefonico o i sistemi di rete esistenti (Internet), di potenziare i momenti di informazione (call center o altre modalità informative), di assicurare collegamenti diretti tra medici di famiglia e strutture diagnostiche, al fine di rendere disponibili i risultati degli esami effettuati da un cittadino in via telematica direttamente allo studio del medico;

• Riallineamento graduale delle risorse finanziarie (quota capitaria ed investimenti), assegnate alla realtà territoriale del Molise

• Coinvolgimento dell’associazionismo, con particolare riguardo alle iniziative promosse dalle famiglie, dalle associazioni utenti, dal volontariato, dalla cooperazione sociale, ecc., nella attività di programmazione locale e nello svolgimento di attività di tipo assistenziale.

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Costituzione sede legale e patrimonio L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASREM - è stata istituita con la Legge Regionale n. 9 dell’ 1 aprile 2005. Per effetto dell’art.3, comma 1 bis, del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., ha personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale. La sede legale dell’azienda sanitaria è in Campobasso alla via Ugo Petrella n. 1 -Codice Fiscale e Partita Iva 01546900703. Il patrimonio dell’azienda sanitaria regionale è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, trasferiti dalle disciolte aziende sanitarie regionali in applicazione dell’articolo 13 della Legge Regionale 9/2005 e risultanti dallo stato patrimoniale allegato al bilancio d’esercizio. L’azienda sanitaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando che i beni mobili e immobili utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge. Il territorio

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L’ASReM, coincide con il territorio della regione Molise, una delle regioni dell'Italia Centrale esistente dal 1963 come distaccamento dalla regione Abruzzo.

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Il territorio è montuoso per il 55,3% e collinare per la restante parte ad eccezione di una piccolissima zona costiera. Il Molise con una superficie di 4.425 Kmq è la seconda regione più piccola d'Italia e anche la meno abitata (dopo la Valle d'Aosta). Confina ad est con il Mare Adriatico e la provincia di Foggia, a ovest con la provincia di Frosinone, a nord con le provincie di Chieti e L’Aquila e a sud con le provincie di Beneveto e Caserta. La viabilità La percorrenza media per raggiungere, dai comuni periferici, i principali centri erogatori di servizi varia da 10 minuti a 40 minuti con automezzo, e può superare i 45 minuti se con autobus, nonostante la rete dei mezzi di trasporto sia ormai estesa alla totalità dei comuni.

27,120,1 22 23,9

30,327,5

24,2

0

10

20

30

40

Molise Nord-Ovest

Nord-Est

Centro Sud Isole ITALIA

% Famiglie che hanno difficoltà a raggiungere un farmacia (fonte dati ISTAT)

Dall’indagine condotta dall’ISTAT nel 2002, emerge che il 27,1% delle famiglie

molisane contro il 24,2% a livello nazionale ha difficoltà a raggiungere una farmacia, sono 70,5% (58,3% nazionale) le famiglie ad avere difficoltà a raggiungere un prontosoccorso e 36,4% (24,6% nazionale) ad avere difficoltà a raggiungere la scuola media inferiore.

70,555,1 54 56,8

66 61,1 58,3

0

20

40

60

80

Molise Nord-Ovest

Nord-Est

Centro Sud Isole ITALIA

% Famiglie che hanno difficoltà a raggiungere un prontosoccorso (fonte dati ISTAT)

5

36,4

19,1 20,728 29,2

23,5 24,6

0

10

20

30

40

Molise Nord-Ovest

Nord-Est

Centro Sud Isole ITALIA

% Famiglie che hanno difficoltà a raggiungere la scuola media inferiore (fonte dati ISTAT)

Contesto economico provinciale In Molise tutti gli indicatori economici presi in esame evidenziano una situazione di ritardo nello sviluppo rispetto al resto del Paese. Il tasso di attività regionale, pari a 44,60 appartenenti alla forza lavoro per cento abitanti nel 2003, è inferiore alla media nazionale (49,08 per cento). A livello provinciale il tasso di attività passa dal 46,59 per cento nella provincia di Isernia al 43,87 per cento nella provincia di Campobasso, con un rapporto Uomini Donne, nettamente favorevole ai primi Tasso di attività 1999 2000 2001 2002 2003Campobasso 45,62 45,86 45,81 44,84 43,87Isernia 44,61 43,14 46,25 47,01 46,59Molise 45,34 45,11 45,93 45,43 44,60ITALIA 47,91 48,19 48,45 48,76 49,08

Fonte dati ISTAT Tasso di attività - Maschi 1999 2000 2001 2002 2003Campobasso 59,57 59,62 58,36 58,20 57,71Isernia 57,55 55,72 58,60 58,48 59,01Molise 59,02 58,56 58,43 58,28 58,06ITALIA 61,48 61,57 61,45 61,66 61,97

Fonte dati ISTAT Tasso di attività - Femmine 1999 2000 2001 2002 2003Campobasso 32,50 32,85 33,95 32,41 30,95Isernia 32,71 31,69 35,00 36,14 34,89Molise 32,55 32,52 34,24 33,42 32,01ITALIA 35,33 35,78 36,38 36,78 37,10

Fonte dati ISTAT

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Il tasso di disoccupazione totale, pari al 12,28 per cento, è superiore alla media nazionale (8,68 per cento). Nello specifico, la disoccupazione regionale femminile (18,76 per cento) è doppia rispetto a quella maschile (8,46 per cento). Isernia presenta una situazione occupazionale interna migliore rispetto alla situazione di Campobasso, come mostrano i dati sulla disoccupazione maschile e femminile: il 7,79 per cento degli uomini e il 17,62 per cento delle donne risultano inoccupati nella provincia di Isernia, a fronte rispettivamente del 8,71 per cento e 19,23 per cento nella provincia di Campobasso. Tasso di disoccupazione 1999 2000 2001 2002 2003Campobasso 17,54 15,37 14,59 12,57 12,55Isernia 12,54 9,99 11,29 12,61 11,58Molise 16,19 13,95 13,68 12,58 12,28ITALIA 11,43 10,58 9,53 9,02 8,68

Fonte dati ISTAT

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La popolazione

Dati demografici azienda sanitaria regionale

L’ASReM, coincidente con il territorio della regione Molise, ha una popolazione (ISTAT 2004) di 321.697 abitanti, pari allo 0,6 per cento della popolazione italiana, suddivisa per l’assistenza sanitaria in 4 Zone e 13 Distretti Sanitari, per complessivi 136 Comuni. Con successivo atto della G.R., in aderenza al Programma Operativo di Rientro, si procederà alla rimodulazione del numero e degli Ambiti dei Distretti. Contesto territoriale ZONE Distretti

Sanitari Numero di comuni

Superficie in Kmq

Densità ab. per Kmq

1 Alto Molise 1 12 409 33.78

2 Pentria 3 40 1.106 68.84

3 Centro Molise 5 51 1.498 86.77

8

4 Basso Molise 4 33 1.412 72.07

La più piccola è la Zona di Agnone con 13.816 abitanti concentrati per la massima parte nel centro cittadino di Agnone, la più grande è quella di Campobasso con 129.974 abitanti. Circa un terzo della popolazione è concentrata nelle tre principali città della regione: Campobasso con 51.629 ab. Termoli con 30.816 ab. e Isernia con 21.361 ab.

Popolazione per ZONA

ALTO MOLISE; 13816PENTRIA; 76139

CENTRO MOLISE; 129974 BASSO MOLISE;

101768

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Distretti Sanitari

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Distretti Sanitari della ASReM e popolazione al 1/1/2004

Legenda: M = popolazione maschile F = popolazione femminile

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I.V. = Indice di Vecchiaia

Popolazione Molisana anno 2000

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-100

Maschi Femmine

I dati che descrivono la struttura per età della popolazione hanno forti analogie con il dato nazionale, seppure con una tendenza ad un maggiore invecchiamento: ci sono in Molise il 14,33 per cento di bambini, contro il 14,28 per cento nazionale, mentre la popolazione con più di 65 anni è pari al 20,78 per cento a fronte del 18,05 per cento del Paese.

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Classi età Indicatori strutturali

ITALIA 0-14 anni

15-64 anni

65 anni e più Vecchiaia Dipendenza

Dipendenza degli anziani

1999 14,5 67,8 17,7 122,2 47,5 26,1 2000 14,4 67,6 18 124,5 47,9 26,6 2001 14,2 70,1 15,7 129,3 48,4 27,1 2002 14,2 67,1 18,7 131,4 49,1 27,9 2003 14,2 66,8 19 133,8 49,8 28,5 2004 14,2 66,6 19,2 135,4 50,2 28,9 media 14,28 67,67 18,05 129,43 48,82 27,52

Fonte dati ISTAT

Classi età Indicatori strutturali

MOLISE 0-14 anni

15-64 anni

65 anni e più Vecchiaia Dipendenza

Dipendenza degli anziani

1999 14,90 64,90 20,10 134,8 54 31 2000 14,70 64,70 20,60 140,4 54,6 31,9 2001 14,20 65,80 20,00 141,8 51,9 30,4 2002 14,30 64,50 21,10 147,6 54,9 32,8 2003 14,10 64,60 21,40 151,9 54,8 33,1 2004 13,80 64,70 21,50 155,2 54,5 33,2

media 14,33 64,87 20,78 145,28 54,12 32,07 Fonte dati ISTAT La popolazione in età lavorativa con età compresa tra i 15 e i 64 anni è pari al 64,87 per cento del totale a fronte del 67,67 per cento nazionale.

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Distribuzione della popolazione ASReM per classi d'età

0-14 anni

15-64 anni

65 anni e più

Legati alla struttura per età della popolazione sono l’indice di vecchiaia che per il Molise nel periodo 1999-2004 è passato dal 134.8 % del 1999 al 155.2 % del 2004 con un valore medio pari al 145,28 % a fronte del 129.43 % nazionale e l’indice di Dipendenza strutturale con un valore medio nel periodo pari al 54,12 % a fronte del 48,82 % nazionale, a testimonianza di un maggiore peso della popolazione in età non produttiva nella Regione Molise rispetto al dato nazionale, con un peso in crescendo soprattutto della popolazione anziana di età superiore o uguale a 65 anni (Indice di Dipendenza strutturale degli anziani)

Indicatori strutturali della popolazione ASReM

Vecchiaia

Dipendenza

Dipendenza degli anziani

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Proiezioni demografiche

Qualora si verificassero le condizioni previste nell’ipotesi media, che ipotizza un lieve aumento della fecondità e della natalità rispetto alle attuali condizioni che vedono il Molise ai più bassi livelli nazionali nel prossimo ventennio, assisteranno ad un ulteriore livellamento della MOLISE ITALIA NORD CENTRO SUD

2002 8,1 9,4 9,1 8,9 10,2 2003 8,1 9,4 9,1 9,0 10,2

Natalità

2004 7,9 9,7 9,5 9,4 10,2

2002 -2,5 -0,4 -1,3 -1,4 1,7 2003 -3,0 -0,8 -1,7 -1,8 1,3 Crescita Naturale 2004 -2,8 0,3 -0,4 -0,7 1,9

2002 4,3 6,1 9,4 7,8 0,9 2003 5,0 10,6 13,9 14,7 3,6 Saldo migratorio totale 2004 3,6 9,6 14,4 11,7 2,8

2002 1,8 5,7 8,1 6,4 2,6 2003 2,0 9,8 12,2 12,9 4,9 Crescita Totale 2004 0,8 9,9 14,0 11,0 4,7

Fonte dati ISTAT popolazione verso le fasce d’età più anziane che soprattutto nell’ultimo quinquennio saranno rappresentate dall’età superiore ai settantacinque anni, cioè da quella fascia d’età che già oggi e più direttamente oggetto di interventi sia di tipo sanitario che socio sanitario e assistenziale.

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Indicatori strutturali ASReM (stime calcolate su base dati ISTAT anno 2000)

0

50

100

150

200

250

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vecchiaia Dipendenza Dipendenza degli anziani

Analisi demografica per Zona

Classi età Indicatori strutturali

ZONA 0-14 anni

15-64 anni

65 anni e

più

75 anni e più Vecchiaia Dipendenza

Dipendenza degli anziani

ALTO MOLISE 11,44 59,27 341,47 15,37 255,91 68,71 49,41 PENTRIA 13,60 65,64 481,62 10,23 152,71 52,35 31,63 CENTRO MOLISE 13,90 64,26 457,72 10,38 157,23 55,62 34,00 BASSO MOLISE 14,04 65,46 487,86 9,53 146,00 52,76 31,31 MOLISE 13,24 63,66 442,17 11,38 177,96 57,36 36,59 Fonte dati ISTAT - anno 2004 Analizzando i dati per zona, Agnone, coincidente con il Distretto Sanitario di Agnone, con un indice di vecchiaia di 255.91, e di dipendenza strutturale degli anziani di 49.41, si colloca al vertice, seguita a distanza da Campobasso (157.23)

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e Isernia (152.71) mentre la zona con l’indice più favorevole è la zona di Termoli (146.00). Il maggior numero di “supervecchi”, cioè di persone con più di settantacinque anni, sono presenti nella zona di Agnone con un tasso di 15.37 contro una media delle altre zone di circa 10. Analizzando i dati per distretto sanitario, tuttavia non vi è una omogeneità per zona, ma nella stessa zona si possono avere oscillazioni anche cospicue, come nel caso della zona di Termoli, dove da un valore di 104.89 del Distretto Sanitario di Termoli si passa a 225.48 in quello di Montenero di Bisaccia

Indicatori strutturali della Popolazione dei D.S. della ASReM ( eleborazione su base dati ISTAT anno 2004)

255,91

139,91

104,89

145,01

214,10225,48201,07195,15

175,87174,79

131,93

222,99

146,15141,47

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

AGNONE

ISERNIA

VENAFR

O

FROSOLONE

CAMPOBASSO CITT

A'

BOJANO

CAMPOBASSO EST

CAMPOBASSO O

VEST

RICCIA

TRIV

ENTO

TERMOLI

LARIN

O

MONTENERO DI B

ISACCIA

SANTA C

ROCE DI M

AGLIANO

Vecchiaia Dipendenza Dipendenza degli anziani

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Missione aziendale – visione, valori e principi Con l’atto aziendale la ASREM esprime la propria “missione”, disegna la “visione” perseguita, delinea i principi ed il sistema di valori che devono essere diffusi e condivisi per orientare e sostenere le azioni ed i comportamenti dei singoli, del team e le relazioni con i gruppi portatori di interessi. In questo contesto l’informazione, la formazione continua delle risorse umane impegnate , la ricerca di partecipazione all’elaborazione di strategie, obiettivi e programmi e la condivisione dei progetti costituiscono dei punti di riferimento inscindibili della gestione e permeano le azioni esecutive ed i comportamenti dell’organizzazione. L’Azienda Sanitaria ricerca ed incoraggia le forme di integrazione, partecipazione e collaborazione con il più ampio contesto sociale delle competenze localmente distribuite, per arricchire il capitale sociale già fortemente radicato nella regione e sviluppare la capacità di differenziazione e di specializzazione delle risposte che possono contribuire al miglioramento della qualità della vita e delle opportunità di salute dei cittadini. L’Azienda Sanitaria promuove una gestione improntata ad una ricerca continua di nuove modalità di offerta di servizi coerenti con l’evolversi della domanda e del bisogno, con la nuova cultura della salute e con l’innovazione continua e rapida delle conoscenze scientifiche e tecniche in campo medico. Il principio della complessità rappresenta la chiave di lettura dei processi gestionali e in primo luogo della definizione delle strategie. L’Azienda si connota come partner attivo e propositivo nella definizione, costruzione e realizzazione-valutazione di un progetto sociale di salute, in una condizione di parità con il complesso dei soggetti istituzionali, sociali, produttivi presenti nel contesto provinciale. Le competenze distintive dell’Azienda Sanitaria si esplicano nell’analisi dei bisogni di salute della popolazione di riferimento, nelle azioni di prevenzione e tutela delle condizioni di vita, nella cura della malattia, nel recupero della disabilità e del disagio sociale coerentemente con gli obiettivi di salute espressi nell’OMS e contenuti nel documento “la salute per tutti, obiettivi per il XXI secolo”. Il concetto di “promozione” è principio ispiratore di tutto l’agire tecnico e organizzativo. In tal senso viene ribadito un ruolo fondamentale dell’Azienda Sanitaria nella “promozione e tutela della salute” della comunità locale, in un’ottica di integrazione e non di monopolio o sostitutivo dell’agire di altri enti istituzionali in ciò concorrenti. Per agire in tale direzione l’Azienda si propone:

• di ricercare e sviluppare collegamenti stretti con l’intero contesto sociale e con tutte le eccellenze a vario titolo presenti nel campo dei servizi;

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• di intervenire in modo prioritario sulla domanda sociale, attraverso una sua attenta comprensione e valutazione e un conseguente corretto orientamento secondo il principio della responsabilità;

• di porre i bisogni dei cittadini al centro delle decisioni aziendali assumendo il principio della sussidiarietà e della responsabilizzazione sociale;

• di investire in innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale secondo il principio del miglioramento continuo;

• di investire sul patrimonio professionale disponibile.

• di favorire il rispetto della dignità umana, l’equità e l’etica professionale;

• di perseguire la centralità della persona, intesa come singolo soggetto autonomo, responsabile e capace ed il costante riferimento alla comunità locale;

• di promuovere la qualità clinico-assistenziale, l’appropriatezza, il coinvolgimento e la qualificazione continua delle risorse umane, da sostenere attraverso programmi permanenti di formazione e aggiornamento, mirati al cambiamento e all’adeguamento del sistema aziendale;

• di ottenere la compatibilità tra le risorse disponibili ed il costo dei servizi offerti, nel quadro degli indirizzi della politica gestionale della Regione, da ottenere attraverso il metodo della programmazione dell’impiego delle risorse disponibili, in funzione del soddisfacimento prioritario dei bisogni fondamentali di salute, secondo criteri di costo-efficacia, sulla base di evidenze scientifiche e nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, individuati dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale nell’assistenza sanitaria collettiva di ambiente di vita e di lavoro, nell’assistenza distrettuale e nell’assistenza ospedaliera;

• di potenziare l’assistenza di primo livello, per assicurare in modo generalizzato e coordinato la protezione e la promozione della salute, la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie, la riabilitazione dei pazienti, l’assistenza alle persone sofferenti, a quelle disabili ed a quelle in fin di vita, da realizzare anche con il trasferimento programmato di risorse fra settori diversi di attività. In questo quadro acquisiscono un ruolo rilevante la figura e la funzione del medico di base nel quadro del potenziamento delle cure domiciliari ed ambulatoriali, da sviluppare in condizioni di sicurezza, di efficacia e di qualità per accentuare il livello di

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umanizzazione dell’assistenza e per realizzare servizi alternativi a quelli erogati in regime di ricovero.

I valori fondanti di queste azioni sono individuati in:

• equità, solidarietà e riduzione delle diseguaglianze • trasparenza • efficacia e appropriatezza • affidabilità • sicurezza • efficienza gestionale e organizzativa.

Sono questi i valori guida per una pratica professionale, a tutti i livelli, orientata al cittadino/fruitore sia esso esterno o interno concepito e trattato come la ragione dell’agire stesso. Elementi cruciali di tale atteggiamento sono l’ascolto per la qualità stessa del lavoro, l’informazione chiara, rispettosa delle culture e della storia delle persone, semplice, puntuale e pertinente, lo stimolo alle informazioni di ritorno, la ricerca del consenso come contributo alla qualità dell’azione, l’esplicitazione delle ragioni delle scelte e la chiarezza delle attese reciproche. INTEGRAZIONE PROFESSIONALE: LAVORO IN EQUIPE. Il nuovo scenario organizzativo della sanità regionale, le evidenze scientifiche dei modelli di erogazione delle prestazioni e delle attività sanitarie, l’ampliamento degli attori che sono chiamati ad integrare le prestazioni ai cittadini, richiedono, come modalità di lavoro irrinunciabile, il lavoro per équipe.

Le attività sanitarie non possono essere più svolte in modo individuale. Se è pur vero che in alcune fasi di erogazione diretta e riservata le singole professionalità riemergono in tutta la loro valenza e preparazione dall’altra parte tutti i momenti di valutazione del caso, messa in comune di risorse ed esperienze, definizione di trattamenti complessi ed integrati, richiedono decisioni comuni.

L’Azienda si vede impegnata a valorizzare e stimolare l’assunzione di tale modello di lavoro soprattutto pensando alle aree dell’assistenza domiciliare integrata, delle disabilità, ai protocolli per la deospedalizzazione programmata.

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La mission L’Azienda soddisfa i bisogni di salute della popolazione attraverso specifici interventi sanitari nell’ambito del sistema di cure, organizzando direttamente, o acquisendo presso altre strutture pubbliche o private accreditate, le prestazioni sanitarie ed i servizi indispensabili per soddisfare in modo appropriato la domanda espressa da tali bisogni. È compito dell’Azienda promuovere e garantire la partecipazione alla propria attività dei singoli cittadini e delle loro associazioni, nel rispetto delle norme vigenti, ricercando il coordinamento con il sistema degli Enti Locali per accentuare l’efficacia degli interventi, particolarmente nel campo dei servizi socio-sanitari. L’azione dell’Azienda si ispira a criteri di efficacia- appropriatezza, di efficienza, di equità, di professionalità, in una logica di miglioramento continuo ed in un quadro di compatibilità con le risorse disponibili. È vincolata al principio della trasparenza ed in tal senso rende visibili e certi gli impegni dell’organizzazione e le relative garanzie mediante l’impiego di strumenti adeguati. La vision La strategia dell’Azienda è orientata a: • qualificare l’offerta di azioni di carattere prevenzionale e quella clinico-

assistenziale, sviluppando la capacità di identificare i bisogni di salute e di valutare gli esiti dell’azione svolta;

• potenziare l’offerta clinico-assistenziale, secondo le priorità di salute della popolazione e compatibilmente con le risorse disponibili;

• innovare e differenziare l’offerta clinico-assistenziale, in verticale, attivando livelli di specializzazione crescenti dello stesso servizio e in orizzontale, allargando la gamma delle tipologie di servizio;

• perseguire gli orientamenti e le metodologie del governo clinico, quale strumento per tradurre nella pratica clinica i temi dell’EBM, dell’appropriatezza e dell’efficacia;

• incrementare l’integrazione delle macro e delle micro-articolazioni organizzative, per affermare la logica e la pratica della continuità clinico-assistenziale, adottando soluzioni organizzativo-gestionali di processo;

• allargare e rinforzare le reti di assistenza aziendali, interaziendali e interistituzionali, in particolare con gli enti locali, per qualificare ed ampliare ulteriormente l’offerta di servizi al cittadino;

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• razionalizzare il sistema dell’offerta per migliorare l’efficienza dei processi produttivi-erogativi e per utilizzare in modo ottimale le risorse disponibili, finalizzandole ai bisogni prioritari di salute.

L’Azienda intende disegnare un sistema clinico–assistenziale di base, relativo ai bisogni di salute più diffusi e frequenti, a “pianta larga”, capillare, integrato e “vicino” al cittadino, rinforzando e qualificando ulteriormente le strutture periferiche e assegnando loro precise competenze decisionali, per incrementarne l’efficacia e la tempestività. Prevenire il malessere dei cittadini, intervenire precocemente e riabilitare tempestivamente, evitando quanto più possibile il ricovero degli utenti nelle strutture ospedaliere, è costituito come obiettivo strategico prioritario dell’Azienda, a tutela del benessere del cittadino, della qualificazione e motivazione delle risorse professionali e del miglior utilizzo delle risorse.

Sulla larga base del primo livello di assistenza si innestano servizi di crescente specializzazione, di dimensioni sempre più ridotte, dedicati alla gestione di bisogni di salute di elevata complessità.

L’Azienda, mediante i propri strumenti di programmazione di breve, di medio e di lungo periodo, si pone come obiettivo la piena valorizzazione dei soggetti esterni che operano all’interno del sistema sanitario regionale in una logica strategica di integrazione tra i servizi offerti e di miglioramento reciproco. Strumenti di programmazione finalizzati a qualificare la mission aziendale sulla base del contesto socio-economico di riferimento e nel rispetto dei vincoli e delle risorse disponibili. In particolare, tali strumenti rappresentano:

- un veicolo di comunicazione tra Azienda, Regione ed Enti coinvolti per l’attuazione degli obiettivi strategici aziendali;

- una possibile intesa tra i diversi soggetti coinvolti, precisando per ognuno il ruolo e il contributo necessario al raggiungimento dei traguardi prefissati;

- l’immagine di sé che l’Azienda propone all’esterno nel proprio ruolo istituzionale di parte integrante del servizio sanitario regionale e nazionale al servizio dei bisogni della cittadinanza

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T I T O L O II

Gli organi dell’azienda sanitaria regionale Sono organi dell’azienda sanitaria regionale il direttore generale ed il collegio sindacale. Direttore generale Il direttore generale è l’organo di vertice, cui sono attribuiti tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza legale dell’azienda sanitaria ai sensi dell’art.3 comma 6 del d.lgs n. 502/92, come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.lgs n. 229/29. E’responsabile delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e strategico, coerentemente con i principi, gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive definite dai diversi livelli di governo e di programmazione - che esercita attraverso la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica di rispondenza dei risultati dell’attività e della gestione agli indirizzi impartiti. Il direttore generale esercita, altresì, le funzioni ed assume le ulteriori competenze o responsabilità eventualmente assegnategli da norme di legge nazionali o regionali e dagli atti di pianificazione regionale. Ad inizio d’anno il direttore generale, anche in coerenza con gli indirizzi regionali, definisce le linee strategiche d’intervento ed individua gli obiettivi da raggiungere. Al fine di aumentare il livello di coinvolgimento della dirigenza, nella direttiva annuale, il direttore generale individua, in linea generale, i criteri utili all’attribuzione del premio per la qualità della prestazione individuale rinvenienti dai fondi di risultato dedicati. Collegio sindacale Il collegio sindacale è organo di controllo interno dell’azienda sanitaria, nominato dal direttore generale ed è composto da cinque membri. Svolge i compiti ad esso attribuiti dalle leggi nazionali e regionali (cfr.art.3 ter del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii.) Il collegio sindacale dura in carica tre anni. Il collegio può essere chiamato, con funzione di consulenza, a partecipare alle procedure di definizione di particolari atti. Tale funzione dovrà essere oggetto di regolamento proposto dal direttore generale e condiviso dal collegio.

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Funzioni del Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale:

• vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti; • controlla l’amministrazione dell’azienda sanitaria sotto il profilo

economico; • accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio di

esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; • effettua periodicamente verifiche di cassa; • fornisce al direttore generale indicazioni utili alla corretta gestione

aziendale; • riferisce almeno trimestralmente alla Giunta regionale sui risultati della

propria attività e denuncia immediatamente alla stessa gravi irregolarità nella gestione o situazioni di disavanzo;

• trasmette, altresì, una relazione semestrale sull’andamento dell’attività dell’Azienda alla conferenza territoriale;

• provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente e dall’atto aziendale.

I componenti del collegio sindacale possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo i cui risultati devono essere comunque sottoposti all’organo collegiale per l’assunzione delle conseguenti determinazioni.

I componenti del Collegio Sindacale, in quanto organi istituzionali esclusivi dell’Azienda sanitaria, ispirano l’esercizio delle rispettive funzioni al principio della massima collaborazione, favorendo costanti e reciproche forme di coinvolgimento e di consultazione con particolare riferimento alla fase istruttoria dei provvedimenti maggiormente incidenti sul processo di programmazione e di gestione dell’Azienda

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T I T O L O III

Governo dell’azienda sanitaria regionale Principi generali L’organizzazione ed il funzionamento dell’azienda sanitaria regionale, in attuazione delle indicazioni normative di cui al d.lgs. n.502/92 e ss.mm.ii. e in conformità alle scelte e agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, sono improntati ai seguenti principi informatori:

• rispetto dei diritti e salvaguardia delle esigenze di cittadini fruitori dei servizi;

• rispetto del principio della distinzione tra attività di programmazione, indirizzo e controllo, di competenza degli organi istituzionali, ed attività di organizzazione e gestione, di competenza dei dirigenti;

• valorizzazione, responsabilizzazione e coinvolgimento della dirigenza e delle risorse professionali dell’azienda a tutti i livelli;

• orientamento delle attività in senso progettuale e, quindi, per obiettivi, correlate direttamente da una parte ai bisogni dell’utenza, mutevoli e differenziati, e dall’altra, alle effettive risorse a disposizione;

• articolazione dell’azienda in dipartimenti; • individuazione della zona , quale articolazione organizzativa dell’azienda

sanitaria e strumento di salvaguardia dell’unitarietà dell’intervento assistenziale e socio assistenziale, in grado di realizzare una reale integrazione dei servizi;

• dimensionamento delle dotazioni organiche, delle articolazioni organizzative, in base alla rilevazione dell’attività svolta e degli eventuali programmi di sviluppo dell’attività medesima.

Committenza e produzione La funzione di committenza trae esplicito mandato dagli obbiettivi di salute fissati dalla programmazione regionale ed è posta in capo al direttore generale, affiancato a tal fine dai direttori di zona, chiamati a fungere da interfaccia con i relativi comitati dei sindaci di zona e a governare le prime forme di espressione della domanda dei servizi sanitari, e viene esercitata nei confronti di tutti produttori di servizi sanitari, interni ed esterni all’azienda sanitaria, pubblici e privati, ad esclusione degli IRCCS (Istituti di Ricoveri e Cura a Carattere Scientifico) e delle strutture universitarie sia pubbliche che private, la cui

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responsabilità contrattuale è attribuita alla Regione. Essa si articola nei seguenti momenti specifici:

• valutazione dei bisogni assistenziali • definizione delle priorità • definizione dei servizi necessari e delle rispettive caratteristiche

quantitative, distributive e qualitative • selezione degli interlocutori e dei fornitori di servizio • accordi e contratti di fornitura • allocazione delle risorse • monitoraggio e valutazione dei servizi prodotti.

La produzione è affidata alle articolazioni aziendali, che la effettuano mediante l’utilizzo coordinato ed organizzato delle diverse figure professionali, di volta in volta necessarie. Essa può, peraltro, far capo anche a strutture di altre aziende sanitarie, a strutture di privati, attraverso le forme del convenzionamento, della fornitura di servizi, dell’acquisizione una tantum di singole prestazioni, fermi restando i limiti di budget definiti dalla Regione per l’ASREM, gli IRRCS e le strutture universitarie pubbliche e private. Delega Il direttore generale può delegare, con riferimento ad ambiti settoriali di attività oppure all’adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico, le proprie funzioni al direttore amministrativo, al direttore sanitario ed ai direttori di zona, nonché ai singoli dirigenti . La delega, per essere legittimamente esercitata, è conferita con provvedimento scritto, che ne fissa i limiti temporali e gli ambiti oggettivi e soggettivi. L’eventuale revoca delle deleghe conferite ha luogo nelle stesse forme adottate per il loro conferimento. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno all’azienda sanitaria, degli atti compiuti. Gli atti adottati a qualsiasi titolo dai delegati devono essere portati alla conoscenza del direttore generale. Nel caso di inerzia del soggetto delegato, il direttore generale può adottare direttamente l’atto di diritto privato o il provvedimento oppure delegarne ulteriormente l’adozione ad altro dirigente previa comunicazione al delegato rimasto inerte.

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Governo clinico Il governo clinico (della qualità clinica) è il cuore delle organizzazioni sanitarie : il controllo dei costi e degli aspetti finanziari dovrebbe essere, almeno per larga parte, conseguenza del suo esercizio, considerato che non è sensato porsi un obiettivo di efficienza se non vi è innanzitutto garanzia di qualità. E' tra le priorità di questa azienda sanitaria regionale dare attuazione ad una politica sanitaria che metta al centro della propria attenzione l'efficacia e l’appropriatezza clinica delle prestazioni, cercando le condizioni necessarie per fare in modo che la valutazione della qualità di queste ultime diventi parte essenziale dell'attività istituzionale dei servizi ( governo clinico) e non un fatto occasionale, episodico e volontaristico. In questo modo si sottolinea l'importanza della funzione clinico assistenziale dell'attività dei servizi, e quindi delle diverse figure professionali che ne sono responsabili direttamente, si evidenzia l'esigenza di monitoraggio, indirizzo e regolamentazione dei processi assistenziali. Il governo clinico può essere definito “ l’insieme di strumenti con i quali l'organizzazione assicura l’erogazione di assistenza sanitaria di alta qualità, responsabilizzando i professionisti sanitari sulla definizione, il mantenimento e il monitoraggio di livelli ottimali di assistenza”. Il governo clinico è basato sul principio dell' appropriatezza che rappresenta un dovere istituzionale ed un diritto per il paziente. Le scelte cliniche assistenziali devono pertanto tener conto dell'impatto gestionale nonché delle risorse disponibili ed assegnate. Esso si fonda sui principi di autonomia e responsabilizzazione di tutti gli operatori coinvolti, con particolare attenzione alla collaborazione multiprofessionale, garantendo inoltre il ruolo attivo degli utenti nello stabilire la preferenza nelle forme di scelta dei trattamenti medico-sanitari "medicina orientata al paziente" (modo di intendere la pratica clinica che combina le prove scientifiche con le preferenza del singolo paziente e con il suo diritto ad essere parte attiva nel processo diagnostico e terapeutico). Il governo clinico necessita di un'assistenza integrata e richiede iniziative fortemente caratterizzate nel senso di un impegno multidisciplinare , condiviso tra componente clinica ed organizzativa attraverso la realizzazione di ambiti di stabile coordinamento tra responsabili delle unità operative, condizioni che sono realizzabili pienamente solo nel contesto di un'organizzazione di tipo dipartimentale, e favorire così una visione integrata dell'assistenza, centrata sul paziente e sull'insieme del suo percorso assistenziale piuttosto che sui singoli momenti che lo compongono. Tutto ciò consente di identificare responsabilità precise relativamente al mantenimento di adeguati standard qualitativi ed alla realizzazione operativa di

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specifiche iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di qualità prefissati. Costituiscono strumenti del governo clinico i percorsi interni volti a verificare la responsabilità degli operatori sanitari coinvolti nei processi assistenziali, la trasparenza dei risultati clinici, l'audit clinico, la gestione e la comunicazione del rischio e l’accreditamento professionale. Pertanto la modalità di gestione dei servizi sanitari promossa come “ clinical governance” attribuisce alla direzione generale anche la responsabilità della qualità clinica dei servizi, nel senso non di interferire con l'autonomia professionale degli operatori, ma di orientarli, “ governarli” perché mettano in atto attività sistematiche di valutazione e di miglioramento della qualità professionale . Deve essere recuperata una dimensione essenziale e rilevante della qualità dell'assistenza, vale a dire la capacità dei servizi e degli operatori di mantenere performance professionali su standard accettabili in termini di risultati clinici ottenuti e di appropriatezza nell'uso degli interventi. Rispetto al tema della committenza il ruolo della zona, del distretto e della medicina generale/pediatria di base sono considerati di massima attualità perché il costo del sistema delle cure primarie è ritenuto difficilmente governabile; cosi come appare di difficile controllo il trend di crescita della produzione dei servizi sanitari specialistici ed ospedalieri. Si ritiene, pertanto, che la modalità più adeguata per accogliere il consenso dei professionisti ed indirizzare la loro attività verso azioni di provata efficacia e comportamenti omogenei sia quella di sviluppare e promuovere la diffusione di comportamenti appropriati attraverso un processo di coinvolgimento e formazione permanente. In coerenza con quanto rappresentato, l’azienda sanitaria regionale è impegnata in una crescita professionale ed una trasformazione organizzativa in particolare della medicina del territorio per raggiungere l’obiettivo di governare la domanda di prestazioni indotta dai cittadini, dal medici e dai sistemi di comunicazione di massa . E' evidente che gli interventi citati terranno conto delle specifiche realtà zonali per valutare il contesto in cui i professionisti si trovano ad operare in base anche alle risorse disponibili. Gli interventi prioritari per il governo clinico dei medici sono:

a) implementare la costruzione di percorsi diagnostici – terapeutici (piano diagnostico terapeutico) realmente condivisi dai medici territoriali e da questi con i medici specialisti convenzionati ed ospedalieri. Il piano diagnostico terapeutico, elaborato sul territorio, è uno strumento particolarmente attento agli aspetti specifici, all'analisi dei percorsi di patologia ed ai momenti di integrazione tra le varie componenti professionali nel loro contesto di lavoro,

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b) garantire il monitoraggio dei risultati attraverso lo sviluppo di momenti strutturati basati sui report ed audit clinico Il buon esito del monitoraggio si basa su una costruzione condivisa del sistema capace di leggere l'attività del professionista trasformando una superata logica di controllo in favore di quella del confronto, anche critico, tra i professionisti e tra questi e gli altri attori aziendali.

In particolare, l’azienda sanitaria regionale attraverso le zone sviluppa azioni di governo clinico con attenzione mirata ad alcuni ambiti ad alta rilevanza clinica ed epidemiologica. I direttori di zona, di intesa con il direttore generale, potranno identificare i soggetti aventi ruoli e responsabilità nel mantenimento e nel miglioramento continuo delle funzioni di governo clinico. Qualità L’azienda sanitaria regionale, al fine di garantire un’assistenza sanitaria di qualità in continuo miglioramento, adotta il sistema di verifica e revisione della qualità quale strumento per realizzare, attraverso la specifica metodologia (identificazione dei problemi, scelta delle priorità, analisi dell’osservato e definizione dell’atteso, costruzione di criteri , indicatori e standard, avvio di progetti di miglioramento della qualità e valutazione ciclica dei risultati raggiunti, formazione continua degli operatori ed informazione capillare) il miglioramento continuo della qualità ritenuto indispensabile per la gestione di un’azienda sanitaria, oltre a programmare la graduale certificazione di qualità dei servizi direttamente erogati. Governo economico e finanziario I livelli di assistenza sanitaria – servizi ed attività – sono garantiti dalla capacità di impiegare in maniera efficiente le risorse economiche disponibili. La funzione del governo economico risulta essenziale all’interno del complesso processo di programmazione e controllo. L’ASREM attiva, nell’ambito della contabilità generale, cinque contabilità sezionali, - ASREM e le quattro Zone - riferite alle attività accentrate e a quelle zonali. In particolare effettua la

• predisposizione di un piano dei conti integrato tra contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica;

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• struttura dei centri in grado di garantire il processo di responsabilizzazione e la conoscenza dei costi per centro/attività;

• integrazione tra contabilità economico patrimoniale dell’azienda e contabilità analitica al fine di ottenere quadratura tra le poste economiche provenienti dalle due contabilità;

• struttura del reporting; • struttura del conto economico gestionale; • allocazione dei ricavi, dei costi diretti, dei costi indiretti e delle quote di

costo dei servizi generali e di struttura; • budget per centro di responsabilità. • bilancio di previsione pluriennale e bilancio economico preventivo • bilancio di esercizio

Al fine di realizzare un concreto ed efficace sistema di valutazione del governo economico, l’azienda sanitaria, previa autorizzazione regionale, può sottoporre i bilanci annuali ad esame contabile da parte di società di revisione, iscritte nel registro di cui al d.lgs. 88/92 che, negli ultimi due anni, non hanno svolto e non svolgono alcuna attività di consulenza per l’azienda stessa. Il governo economico dell’azienda sanitaria è assicurato dalla misurazione continua e dall’analisi degli scostamenti tra costi e ricavi. Il governo economico inteso come sistema interno di misurazione e controllo, si articola per:

zone dipartimenti regionali dipartimenti zonali distretti UU.OO.

In linea gerarchica,dei risultati ottenuti, rispondono:

• al direttore generale i direttori di zona i direttori di dipartimento regionale i direttori di UU.OO. di staff

• al direttore di zona i direttori di dipartimento zonale i direttori di distretto socio sanitario i direttori di UU.OO.CC. zonali

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L’U.O.C controllo di gestione, fornisce reports di lettura alle strutture sopra elencate, vincolanti per una sistematica ed organica visione del percorso di verifica. I reports di andamento gestionale vengono prodotti dalle zone con cadenza bimestrale.

T I T O L O IV

Direzione Aziendale

La Direzione Aziendale rappresenta il Governo Strategico dell’Azienda, essa svolge le seguenti funzioni nel rispetto delle normative vigenti:

• pianificazione strategica • programmazione complessiva e definizione degli obiettivi sanitari

aziendali • verifica e controllo • gestione delle risorse

La Direzione Aziendale é composta da:

• Direttore Generale, • Direttore Sanitario • Direttore Amministrativo

Il direttore generale unitamente al direttore sanitario ed al direttore amministrativo, che lo coadiuvano nell’esercizio delle proprie funzioni, costituiscono la direzione aziendale. La direzione aziendale si avvale inoltre della collaborazione dei direttori di zona, del coordinatore del governo clinico e del coordinatore dei servizi socio-sanitari Direttore Sanitario Il direttore sanitario contribuisce alla direzione dell’azienda sanitaria, coadiuvando il direttore generale nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di salute. Assolve funzione di committenza interna, attraverso l’attribuzione di obiettivi e risorse alle zone.

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Assicura la definizione e la direzione del sistema di governo clinico dell’azienda sanitaria, avvalendosi, per le parti di rispettiva competenza, dei direttori dei dipartimenti, dei direttori dei distretti socio-sanitari e dei responsabili dei servizi delle scienze infermieristiche e tecniche. Concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione aziendale. Direttore Amministrativo Il direttore amministrativo contribuisce alla direzione dell’azienda sanitaria, coadiuvando il direttore generale nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di salute, assicura la legittimità degli atti, la definizione e la direzione del sistema economico finanziario, il corretto espletamento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico. Concorre, con la formulazione di proposte e di pareri,alla formazione delle decisioni della direzione aziendale. Direttore di Zona Il direttore di zona è nominato dalla Giunta Regionale, sentito il Direttore Generale. Il direttore di zona, nel relativo ambito territoriale, svolge funzioni di programmazione, coordinamento e di gestione complessiva nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati. Annualmente entro il 31 gennaio e con riferimento al Bilancio Previsionale di cui infra, predispone, di concerto con i Direttori dei Dipartimenti zonali e i Direttori di distretto il programma delle attività zonali da sottoporre al Direttore Generale. Attraverso il comitato dei direttori di zona partecipa al processo programmatorio ed alla formazione del budget di competenza. Al fine di rappresentare le esigenze finanziarie della zona e, quindi, procedere alla individuazione del budget di funzionamento, il direttore di zona, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il modello CE di previsione, in cui sono riportati i bisogni e i costi della zona. Il direttore di zona garantisce l’esistenza delle condizioni professionali , gestionali ed organizzative necessarie per realizzare gli obiettivi ricevuti.

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In particolare, poiché ai sensi dei commi 4 e 5 art.3 della Legge Regionale 1.4.2005 n.9, le Zone territoriali in relazione alle attività proprie ed alle funzioni stabilite nell’Atto Aziendale, sono dotate di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziario con contabilità separate all’interno dell’ASReM, i Direttori di zona restano obbligati ai seguenti adempimenti:

• Presentazione, da parte delle Zone, entro il 30 novembre di ogni anno, di un bilancio per l’anno a venire con annessa relazione programmatoria

• Autonoma attuazione e gestione di quanto programmato da parte delle Zone

• Rendicontazione analitica alla ASReM da parte delle Zone

• della programmazione zonale sulla base degli obiettivi ricevuti dal direttore generale

• dell’assegnazione degli obiettivi alle articolazioni zonali • delle verifiche gestionali e tecnico professionali dei dirigenti • dell’integrazione tra i servizi sanitari di zona ed i servizi socio

assistenziali • dei rapporti di informazione preventiva e consuntiva con la conferenza dei

sindaci zonali • della gestione del budget assegnato con obbligo di rendicontazione

trimestrale al direttore generale, anche per consentire gli adempimenti di compilazione del modello Ce trimestrale della ASReM da trasferire ai competenti organismi

• predisposizione degli atti per concorrere alla formazione del bilancio di esercizio consolidato dell’ASReM. A tale fine entro il 30 marzo trasmette i dati contabili necessari alla redazione del bilancio di esercizio consolidato, da adottare a cura del direttore generale ASReM entro il 30 aprile;

• della valutazione comparativa dei costi e dei risultati • della gestione del personale afferente alla zona • delle relazioni sindacali per questioni afferenti alla zona • della nomina dei direttori di dipartimento zonali • di ogni altra funzione delegata dal direttore generale

Il direttore di zona , per l’ordinarietà ,opera attraverso atti monocratici acquisendo il parere consultivo del direttore del dipartimento amministrativo zonale e dei direttori dei dipartimenti sanitari e territoriali attivati a livello zonale e del Coordinatore dei servizi zonali. Gli atti straordinari, sempre muniti di parere

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consultivo, devono essere immediatamente notificati al Direttore Generale per l’adozione degli stessi. La valutazione del direttore di zona è affidata alla giunta regionale sulla base di una dettagliata relazione annualmente predisposta dal direttore generale. E’ riconosciuta la facoltà per il Direttore di Zona di costituire una struttura di supporto e di coordinamento dei settori zonali, diretta da un Dirigente del Servizio Sanitario Regionale con funzioni di coordinamento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art.5 ult. Co. Del contratto di prestazione d’opera intellettuale allegato alla deliberazione di G.R. n.1881 del 30.12.2005, stipulato dai Direttori di Zona. Coordinatore del Governo clinico Il coordinatore del governo clinico è un laureato in medicina in possesso dei requisiti previsti per l’applicazione dell’art.15 septies d.legs 229/99 e ss.mm.ii., nominato dal direttore generale sulla base di un rapporto fiduciario. Realizza l’assistenza integrata e multidisciplinare, di intesa con i direttori di zona e dei dipartimento regionali, attraverso il coordinamento dei responsabili delle singole UU.OO.CC. In particolare il coordinatore del governo clinico è direttamente responsabile:

• della realizzazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale • di un’assistenza centrata sull’utente e sul percorso diagnostico-terapeutico; • della elaborazione dei Piani per la Salute (PPS), delle linee guida (LG) e

dei protocolli diagnostico- terapeutici; • dell’organizzazione delle attività delle risorse umane di cui è

responsabile; • di ogni altra funzione delegata dal direttore generale

La Direzione Sanitaria collabora nel ruolo di orientamento tecnico-metodologico e coordinamento generale del governo clinico-aziendale. Alla Direzione Generale , coadiuvata dalle specifiche funzioni di Staff, spetta il compito di verificare a livello aziendale l’applicazione del miglioramento e del raggiungimento dell’efficacia delle prestazioni, con particolare riferimento alla qualità e all’appropriatezza delle stesse.

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Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari Il coordinatore dei servizi socio-sanitari è un laureato in possesso dei requisiti previsti per l’applicazione dell’art.15 septies d.legs 229/99 e ss.mm.ii., nominato dal direttore generale sulla base di un rapporto fiduciario. Il coordinatore dei servizi socio-sanitari concorre al governo dell’azienda, partecipa al processo di pianificazione strategica ed effettua la verifica dei percorsi e dei processi dell’integrazione socio-sanitaria. In particolare il coordinatore dei servizi socio-sanitari è direttamente responsabile:

• della programmazione dei servizi socio-sanitari sulla base degli obiettivi ricevuti dal direttore generale

• delle verifiche gestionali e tecnico professionali degli operatori assegnati all’integrazione socio-sanitaria

• dell’integrazione, di intesa con il direttore di zona, tra i servizi sanitari di zona ed i servizi socio assistenziali

• della valutazione comparativa dei costi e dei risultati • di ogni altra funzione delegata dal direttore generale • nell’assicurare il collegamento dell’azienda sanitaria con gli enti locali ,

gli ambiti territoriali sociali, le istituzioni pubbliche coinvolte a vario titolo nell’integrazione socio-sanitaria

• nel predisporre linee di indirizzo per le politiche aziendali riferite al terzo settore ed al volontariato, proponendo atti di interesse aziendale per i servizi alla persona

• rivestire il ruolo di tutore di minori ed interdetti dei quali gli organi Giudiziari abbiano affidato l'esercizio della tutela all'Azienda;

• assumere funzioni di referente per quanto attiene l'elaborazione ed attuazione dei Piani di Zona

Il Coordinatore del Governo Clinico (pag.33), il Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari (pag. 34) e il Coordinatore di Staff (pag. 65) sono individuati tra i Dirigenti dell’Azienda.

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Sostituzione del direttore sanitario, amministrativo e del direttore di zona L’incarico di sostituzione, salvo diversa disposizione, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell’ASReM è conferito dal Direttore Generale ad un Dirigente dell’Azienda. L’incarico di sostituzione del Direttore di Zona è conferito dalla G.R. , sentito il Direttore Generale.

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T I T O L O V

Organismi collegiali Conferenza dei Sindaci di Zona Si rinvia a successiva direttiva della G.R. Comitato dei Direttori di Zona E’ istituito presso l’azienda sanitaria regionale il comitato dei direttori di zona di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il comitato è presieduto dal direttore generale ed è composto da:

• direttore sanitario aziendale • direttore amministrativo aziendale • direttore di zona di Agnone • direttore di zona di Campobasso • direttore di zona di Isernia • direttore di zona di Termoli

Il comitato dei direttori di zona concorre, con parere consultivo obbligatorio alla: • formulazione dei programmi di formazione; • formulazione dei programmi delle soluzioni organizzative per l’attuazione

dell’attività libero professionale intramuraria; • valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici; • elaborazione del programma di attività dell’azienda sanitaria;

Il comitato dei direttori di zona può essere allargato, su invito del direttore generale, ai direttori dei dipartimenti regionali e ai presidenti dei consigli dei sanitari di zona. Ciò avviene in particolare per esprimere parere sulla:

• valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici; • elaborazione del programma di attività dell’azienda sanitaria;

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Il comitato si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Consiglio dei Sanitari di Zona Presso ogni zona è istituito il consiglio dei sanitari. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell’azienda sanitaria con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria alla direzione di zona ed è presieduto dal direttore sanitario aziendale o da un suo delegato zonale. La composizione, le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio sono disciplinate ai sensi dell’articolo 3 comma 12 del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. Il consiglio fornisce parere obbligatorio, non vincolante, al direttore di zona per le attività tecnico-sanitarie anche sotto il profilo organizzativo, e, per gli investimenti a esse attinenti, esprimendosi altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Il consiglio dei sanitari dura in carica 5 anni e, decaduto, conserva le proprie funzioni sino al rinnovo e comunque non oltre i 120 giorni dalla scadenza naturale. Il direttore zonale provvede allo scioglimento del consiglio dei sanitari qualora lo stesso per tre volte consecutive non abbia raggiunto il numero legale (metà più uno). I componenti del consiglio dei sanitari possono essere eletti, consecutivamente, per un massimo di due volte. I componenti che non partecipano al consiglio, per tre volte, senza aver comunicato il motivo dell’assenza, vengono dichiarati decaduti. Il consiglio dei sanitari si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Comitato etico Il comitato etico, istituito con provvedimento del direttore generale in attuazione del Decreto Ministeriale 18/03/1998, è organismo consultivo, stabilmente costituito presso la direzione sanitaria aziendale , composto secondo criteri di interdisciplinarietà. Il comitato etico si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Staff della Direzione Generale La direzione generale dell’azienda sanitaria regionale per lo svolgimento delle attività di competenza si avvale di un servizio di staff composto dalle UU.OO.CC. di seguito indicate:

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Funzioni amministrative: • Gestione acquisti • Affari generali • Programmazione e controllo • Risorse economico finanziarie • Risorse umane • Gestione del patrimonio • Formazione e accreditamento ECM

Funzioni sanitarie:

• Biostatistica ed epidemiologia • VRQ ed Accreditamento delle strutture sanitarie • Integrazione socio sanitaria • Studi e ricerche • Marketing strategico • Prevenzione e protezione interna

I responsabili delle UU.OO. di staff dell’ASReM potranno essere individuati dal direttore generale, in primis, tra i dirigenti dipendenti dell’azienda sanitaria. Per il periodo di incarico i dirigenti, se del caso, potranno mantenere l’incarico originario ovvero potranno essere sostituiti da altro dirigente, acquisito il parere del direttore di zona competente. Ai dirigenti individuati verrà riconosciuto un incremento della posizione variabile aziendale, in proporzione alle maggiori responsabilità connesse al coordinamento delle UUOO in oggetto, ed una eventuale indennità stabilita dal Direttore Generale, che non potrà essere superiore all’indennità minima prevista per un direttore di un dipartimento, ridotta del 40%, comunque non recuperabile dai fondi contrattuali del personale. Il personale di comparto utile al funzionamento dei servizi potrà essere reperito tra il personale dipendente. Qualora il predetto personale mantenga anche l’incarico originario sarà retribuito con una quota aggiuntiva di produttività collettiva. In fase di prima applicazione potrà essere attivato, in caso di carenza di operatori, l’istituto delle collaborazione coordinate e continuate. Il direttore generale nomina un coordinatore del servizio di staff. Al coordinatore di staff verrà riconosciuta anche l’indennità di direttore di dipartimento nella misura individuata dal Direttore Generale all’atto della stipula del contratto.

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Il Direttore Generale potrà nominare il coordinatore del servizio di staff anche individuando una figura esterna con l’applicazione dell’articolo 15 septies del d.lgs.vo 502/92 e ss.mm.ii. Il Servizio di Staff si dota di un proprio regolamento di funzionamento.

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T I T O L O VI

Organizzazione e Funzionamento

Articolazione ed organizzazione L’articolazione aziendale è improntata al modello organizzativo delle zone e dei dipartimenti, quali strumenti per raggiungere il massimo grado di flessibilità e di integrazione della struttura aziendale. Zona La zona è un’articolazione dell’ASREM. La Legge Regionale di riordino del servizio sanitario ne ha individuate n. 4, i cui ambiti territoriali coincidono rispettivamente con le disciolte aziende sanitarie di Agnone, Campobasso, Isernia e Termoli. La zona ha compiti di programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari per il rispettivo ambito territoriale. Nei limiti delle risorse assegnate è dotata di

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autonomia gestionale, soggetta a rendicontazione analitica con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale. Ai fini della contrattazione collettiva la zona è considerata unità amministrativa autonoma. In particolare provvede:

• alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi ed il programma delineato dalla direzione generale dell’azienda sanitaria regionale;

• alla programmazione e gestione delle risorse strumentali ed umane assegnate alla zona;

• all’integrazione socio – sanitaria; • alla rilevazione, all’orientamento ed alla valutazione della domanda socio-

sanitaria, alla verifica globale del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;

• alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la conferenza dei sindaci di zona;

• alla negoziazione con le OO.SS., sulla base degli indirizzi generali aziendali per le intese e gli accordi aventi valenza zonale.

Dipartimento Il dipartimento è un’articolazione di coordinamento aziendale, composta da almeno due unità operative complesse, sovraordinata rispetto all’unità operativa relativamente agli aspetti gestionali, ed è costituito da strutture omogenee, affini o complementari, comprensive delle proprie articolazioni organizzative e funzionali, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra di loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità. L’organizzazione dipartimentale è quella che offre una soluzione ottimale per coniugare i due sistemi organizzativi più accreditati:

• l’organizzazione di “line” (o gerarchica) che offre il vantaggio della precisa identificazione degli ambiti di competenza di ciascun assetto e dei rapporti che intercorrono tra gli stessi;

• l’organizzazione di “staff” che permette la massima specializzazione di gruppi di lavoro per affrontare tutte le problematiche di un’azienda di grande dimensione e di particolare complessità.

Sono istituiti due tipi di dipartimento:

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• dipartimento regionale • dipartimento zonale

I dipartimenti svolgono funzioni di direzione, di coordinamento e di valutazione dei risultati conseguiti nell’area omogenea di competenza. Le funzioni dei dipartimenti comprendono in particolare:

1. per i dipartimenti regionali: • definizione dei progetti e programmi, individuazione degli obiettivi

prioritari e dei protocolli operativi; • coordinamento e guida nei confronti del livello operativo e verifica dei

risultati conseguiti, concorrenti al processo di revisione periodica delle strategie aziendali;

• studio, applicazione e verifica dei sistemi al fine di conferire la massima omogeneità alle procedure organizzative, amministrative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature;

• individuazione e promozione di nuove attività e modelli operativi nello specifico campo di competenza. Organizzazione della didattica;

• promozione di iniziative volte a umanizzare il servizio; • valutazione e verifica della qualità del servizio offerto; • partecipazione alla programmazione aziendale.

2. per i dipartimenti zonali • allocazione delle risorse e dei mezzi funzionali; • assetto organizzativo e produttivo; • gestione del budget assegnato al dipartimento; • utilizzazione ottimale e integrata degli spazi assistenziali e non

assistenziali, del personale e delle apparecchiature finalizzata alla migliore gestione delle risorse, alla massima efficacia delle prestazioni nonché alla razionalizzazione dei costi;

• partecipazione alla programmazione zonale.

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Unità Organizzative Per unità organizzativa si intende un’articolazione interna dell’azienda sanitaria, nell’ambito della quale sono aggregate competenze professionali e risorse espressamente finalizzate all’assolvimento di definite funzioni – di programmazione, di produzione di prestazioni, di servizi sanitari e di amministrazione – la cui complessità organizzativa o la cui valenza strategica rendono opportuna l’individuazione di una posizione con responsabilità di organizzazione e di gestione delle risorse assegnate. Unità Complesse Per unità complessa si intende l’articolazione organizzativa interna al dipartimento e/o interdipartimentale, dotata di autonomia organizzativa, gestionale e professionale, rientranti in almeno una delle seguenti categorie:

caratterizzata da una dotazione organica rilevante; dotata di autonomia organizzativa e/o di alto grado di responsabilità; dotata di risorse tecnico-strumentali rilevanti; assegnata al raggiungimento di rilevanti obiettivi aziendali; deputata alla amministrazione di risorse umane e finanziarie significative

per il bilancio aziendale. Unità Semplici a Valenza Dipartimentale Per unità semplici a valenza dipartimentale si intendono

• le articolazioni interne che svolgono funzioni di supporto a più articolazioni , non riferibili ad una singola unità operativa complessa, dotate di responsabilità ed autonomia proprie per la gestione delle risorse assegnate (budget).

Unità Semplici Per unità semplice si intendono

• le articolazioni interne della unità complessa, che svolgono funzioni coerenti con la U.O.C. di pertinenza, dotate di responsabilità ed

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autonomia per la gestione delle risorse nei limiti di cui alla delega ricevuta dal direttore dell’unità operativa complessa.

Incarichi Professionali Si intendono quelli che hanno rilevanza all’interno delle singole unità operative e che si caratterizzano per la presenza di elevate competenze tecnico-professionali (incarichi professionali di alta specializzazione), ovvero per lo svolgimento di attività omogenee che richiedono una competenza specialistica funzionale di base (incarichi professionali di base). Funzioni di responsabili di Unità Operative I responsabili di unità complessa , ciascuno per la parte di propria competenza, in base alle deleghe, alle funzioni e ai compiti attribuiti dal direttore generale o di zona esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale e/o al direttore di zona e/o al direttore di dipartimento, nelle materie di loro competenza;

b) curano l’attuazione dei piani, programmi e linee generali definite dagli organi preposti e propongono al direttore generale o al direttore di zona l’attribuzione ai dirigenti degli incarichi di unità semplice o di natura professionale, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo e la responsabilità di specifici progetti e attività; definiscono gli obiettivi che i dirigenti loro assegnati devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali per quanto di rispettiva competenza;

d) curano i rapporti con l’esterno nelle materie di competenza secondo le specifiche indicazioni degli organi preposti, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposita struttura o organo.

I dirigenti di unità complessa riferiscono al direttore di dipartimento sull’attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui gli organi preposti lo richiedano o lo ritengano opportuno. I dirigenti responsabili di unità semplice, a valenza dipartimentale,

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a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore di dipartimento; b) curano l’attuazione dei progetti e delle attività a essi assegnati dal direttore

del dipartimento; c) dirigono, coordinano e controllano l’attività che si svolge nelle unità

operative che da essi dipendono; d) provvedono alla gestione delle risorse assegnate.

I dirigenti responsabili di unità semplice esercitano i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti di unità complessa; b) curano l’attuazione dei progetti e delle attività a essi assegnati; c) svolgono tutti gli altri compiti a essi delegati dai dirigenti di unità

complessa; d) provvedono alla gestione delle risorse assegnate .

Direttore del Dipartimento Il direttore di dipartimento assume le funzioni di direzione e coordinamento delle attività dipartimentali ed è scelto tra i dirigenti responsabili di unità operative complesse, medici, amministrativi, professionali, tecnici, anche a seconda della tipologia del dipartimento. Il direttore del dipartimento regionale è nominato dal direttore generale, quello zonale dal direttore di zona. L’incarico di direttore del dipartimento ha durata biennale. Il direttore di dipartimento può essere sollevato dal proprio incarico prima della scadenza del mandato per gravi, motivate e comprovate inadempienze inerenti alla sua funzione. Il direttore di dipartimento svolge le seguenti funzioni e assume le conseguenti responsabilità:

a) assicura il funzionamento del dipartimento anche attuando i modelli organizzativi proposti dal comitato di dipartimento per quanto di competenza;

b) programma e coordina, sulla base dei criteri dettati dal comitato di dipartimento, l’organizzazione delle attività ed autorizza, eventualmente, prestazioni di lavoro straordinario;

c) partecipa alla programmazione aziendale e/o di zona per la definizione degli obiettivi dipartimentali e l’assegnazione del budget;

d) esamina periodicamente le risorse attribuite al dipartimento secondo il criterio di aggiornamento del budget e gestisce le risorse medesime

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secondo le indicazioni programmatorie adottate dal comitato di dipartimento;

e) collabora alle verifiche periodiche sulla qualità secondo gli standard stabiliti;

f) controlla l’aderenza dei comportamenti agli indirizzi generali definiti dal comitato di dipartimento, nell’ambito della gestione del personale, dei piani di ricerca, di studio e di didattica;

g) convoca e presiede il comitato di dipartimento a cui illustra le linee programmatiche e gli indicatori di risultato individuati in accordo con la direzione generale per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

Direttore di zona ( vedi titolo IV ) Direttore Sanitario di Presidio Per le modalità di nomina e le competenze si rimanda alle disposizioni di carattere nazionale. Dipartimenti Istituiti Dipartimenti regionali: I dipartimenti regionali sono di due tipi, sanitari e territoriali, in particolare : A) Dipartimenti Sanitari

Dipartimento Ospedaliero organizzato per MDC Costituiti come aggregazione di strutture semplici e complesse aventi finalità comuni, nonché percorsi e protocolli strettamente connessi alla gestione di situazioni patologiche definite e correlate dallo stesso codice MDC.

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Sono costituiti n.10 dipartimenti regionali. Tra i direttori dei dipartimenti per

MDC, il direttore generale, individua un coordinatore, fissando di volta in volta la durata, gli obiettivi e l’indennità aggiuntiva dell’incarico che comunque non potrà

durare meno di un anno.

1. cod. 01.19.20. malattie del sistema nervoso 2. cod. 02/03 malattie del distretto cefalico 3. cod. 06.07.10 chirurgia generale 4. cod. 05 malattie dell’apparato cardiocircolatorio 5. cod. 08.09.21 patologie della pelle, del sistema muscoloscheletrico e traumatismi 6. cod. 16.17 oncologico 7. cod. 13.14.15 materno infantile 8. cod. 21.22.24. terapia intensiva e rianimazione 9. cod. 04.16 medicina interna 10. cod. 23 medicina dei servizi 11. cod. 26.1 diagnostica per immagini 12. cod. 26.2 medicina fisica e riabilitazione 13. cod. 26.3 accettazione ed emergenza medica e chirurgica

Dipartimento delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Tecniche Il Dipartimento Professioni Sanitarie Infermieristiche e Tecniche è composto dai Servizi Scienze Infermieristiche e Tecniche zonali ne coordina le attività al fine di garantire una risposta uniforme e qualificata ai bisogni di assistenza degli utenti sull’intero territorio regionale B) Dipartimenti Territoriali Dipartimento di Prevenzione Il Dipartimento di Prevenzione regionale, è articolazione funzionale di supporto alla direzione generale e partecipa alla programmazione aziendale. Il Dipartimento è composto dai direttori di dipartimento zonali della prevenzione. Garantisce e verifica la omogeneità degli interventi sul territorio regionale

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finalizzati alla tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita. A tal fine il Dipartimento può promuovere azioni di interesse generale volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale Dipartimento di Salute Mentale Il Dipartimento di Salute Mentale Zonale è articolazione funzionale di supporto alla direzione generale e partecipa alla programmazione aziendale. Il Dipartimento è composto dai direttori di dipartimento zonali della salute mentale. Garantisce e verifica la omogeneità degli interventi sul territorio regionale finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con disagio psichico. A tal fine il Dipartimento può promuovere azioni di interesse generale volte ad individuare e rimuovere le cause di disagio psichico. Dipartimento Fasce deboli e Territorio Il Dipartimento dei servizi e servizi fasce deboli è articolazione funzionale di supporto alla direzione generale e partecipa alla programmazione aziendale. Il Dipartimento è composto dai direttori di dipartimento zonali dei servizi e servizi fasce deboli. Garantisce e verifica la omogeneità degli interventi sul territorio regionale finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale.Vigila sul processo di produzione dei servizi e delle attività di assistenza primaria. Dipartimenti zonali I dipartimenti zonali sono di due tipi, sanitari e territoriali, in particolare : dipartimenti sanitari Dipartimento Ospedaliero Il Dipartimento Ospedaliero Zonale è una struttura costituita dal complesso dei presidi ospedalieri zonali e quindi dalla pluralità delle Unità Operative Complesse esistenti. Il Dipartimento :

• assicura la produzione di prestazioni e servizi assistenziali centrati sul bisogno della persona e caratterizzati da elevati livelli di appropriatezza, di efficacia e di qualità tecnica, l’organizzazione e la gestione efficiente delle risorse assegnate in sede di negoziazione budgetaria;

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• promuove il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali che a vario titolo e livello di responsabilità operano nell’ambito del Dipartimento, attraverso la sistematizzazione dei programmi di formazione/aggiornamento e di ricerca;

• garantisce, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed equità, la gestione globale del caso clinico e degli aspetti socio - sanitari allo stesso correlati, attraverso la definizione e l’applicazione di linee guida, il coordinamento e l’integrazione tra le diverse fasi assistenziali ed i diversi professionisti.

Dipartimenti territoriali Dipartimento di Prevenzione Il Dipartimento di Prevenzione, è la struttura operativa della Zona che garantisce la tutela della salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita. A tal fine il Dipartimento di Prevenzione promuove azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con i Distretti e con gli altri Dipartimenti Zonali prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Il Dipartimento di Prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale: a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie; b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali; c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; d) sanità pubblica veterinaria che comprende sorveglianza epidemiologica degli animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene della produzione zootecnica, tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale; e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti; f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale. Dipartimento di Salute Mentale

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Il Dipartimento di Salute Mentale Zonale è l'insieme delle strutture e dei servizi che hanno il compito di farsi carico della domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute mentale nell'ambito del territorio della Zona di competenza. Competono al Dipartimento di Salute Mentale gli interventi finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone con disagio psichico.Dipartimento Fasce deboli e Territorio Il dipartimento dei servizi e servizi fasce deboli, alla cui costituzione concorrono i Direttori dei Distretti Sanitari ricadenti nella zona, é una struttura organizzativa integrata ed interdisciplinare che assicura la produzione e l’erogazione dei servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, garantendo il coordinamento delle proprie attività cliniche con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, attraverso: • l’attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta • l’attività di assistenza specialistica ambulatoriale • il servizio farmaceutico • l’attività o i servizi consultoriali per la tutela della salute dell’infanzia, della

donna e della famiglia • l’attività o i servizi rivolti a disabili ed anziani • l’attività o i servizi di assistenza domiciliare integrata • l’attività o i servizi per le patologie in fase terminale Realizza la semplificazione e l’uniformità dei percorsi per l’accesso alle prestazioni. Persegue appropriatezza, efficacia, qualità tecnica ed integrazione delle prestazioni. Assicura efficienza nell’utilizzo delle risorse.

Dipartimento amministrativo Il Dipartimento amministrativo zonale garantisce in forma unitaria e coordinata le diverse funzioni amministrative. Favorisce la conoscenza multiprofessionale degli operatori dedicati ed eleva il grado di partecipazione attiva della dirigenza amministrativa alla complessiva vita della zona. Garantisce il supporto tecnico e legale al direttore di zona. Contribuisce alla valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute, dei programmi adottati. I dipartimenti regionali e zonali sono dotati di proprio regolamento.

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Distretto socio sanitario Il distretto socio sanitario rappresenta l'articolazione territoriale dell'azienda sanitaria regionale. I distretti hanno quindi la finalità di assicurare alla popolazione residente servizi e prestazioni di tipo sanitario e di tipo sociale ad elevata integrazione sanitaria, secondo criteri di appropriatezza, accessibilità ed equità.

Il distretto, nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, assicura:

1) l’assistenza sanitaria di base, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e presidi specialistici ambulatoriali e presidi ospedalieri.

2) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;

3) raccordo e coordinamento tra i servizi del territorio ed i servizi ospedalieri;

4) l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché l’erogazione delle attività socio - assistenziali eventualmente gestite dall’azienda sanitaria su delega degli enti locali, garantendone l’integrazione con le attività di assistenza sanitaria; attività finalizzate alla promozione alla salute;

5) l’assistenza specialistica ambulatoriale;

6) l’attività o i servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;

7) l’attività o i servizi consultori per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia, nonché l’attività ed i servizi di salute mentale nell’età evolutiva;

8) l’attività o i servizi rivolti a disabili e anziani;

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9) l’attività o i servizi di assistenza domiciliare integrata;

10) l’attività o i servizi per le patologie da HIV e per patologie in fase terminale;

11) l’attività medico legale.

Sulla base della programmazione aziendale è possibile istituire nel distretto la Residenza Sanitaria Territoriale. La RST è una struttura sanitaria destinata al ricovero di pazienti, preferibilmente anziani, con patologie per lo più croniche e/o a complessità assistenziale medio-bassa. La sua ubicazione è al di fuori delle strutture di ricovero per acuti (ospedali, case di cure accreditate), ancorché funzionalmente collegato con queste ultime e fortemente integrate con il distretto in cui potenzia la rete assistenziale territoriale. E’ una struttura intermedia che permette di assicurare maggiori risposte di assistenza sanitaria sul versante territoriale e di limitare il ricorso al ricovero ospedaliero ai casi appropriati. Il trattamento passa attraverso l'utilizzo integrato delle risorse strutturali e professionali già esistenti e operanti sul territorio, conseguendo i medesimi risultati clinici dei ricoveri tradizionali a fronte di un minor consumo di risorse e un maggior gradimento del servizio da parte dell'utenza che può rimanere nel proprio contesto sociale. Il modello organizzativo è flessibile, dinamico e deve essere adattato al contesto locale in cui viene collocato, fermo restando l’esigenza diffusa di dare anche risposte sanitarie, non di tipo ospedaliero, nei momenti che precedono e seguono il ricovero. Vengono, inoltre, erogate prestazioni di riabilitazione ed effettuata l’integrazione socio-sanitaria nei casi in cui essa sia necessaria. La struttura presenta una discreta variabilità di posti letto da 5/10 fino a 20 in relazione alle caratteristiche demografiche dell’area territoriale in cui si va a collocare. L’applicazione del modello organizzativo dipende anche dalla presenza delle altre strutture sanitarie esistenti e dalle modalità di interrelazione Nella sede di distretto ove si prevede l’attivazione di una RST struttura dovranno essere attivi:

• punto di erogazione della continuità assistenziale prefestiva e notturna; • punto di erogazione del servizio 118; • servizio di radiologia; • centro prelievi e/o laboratorio analisi (distretto o centro accreditato); • disponibilità di attività di medicina specialistica (Poliambulatorio).

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L’ammissione nella struttura e demandata al medico di medicina generale che, a turno con gli altri colleghi che si renderanno disponibili allo svolgimento di attività presso la RST, è il responsabile clinico dei pazienti e ne gestisce altresì il ricovero, la degenza e la successiva dimissione. La responsabilità complessiva della struttura (igiene, organizzazione, fornitura di strumenti e presidi, gestione del personale), funzionalmente riconducibile ad una U.O. a Valenza Dipartimentale, viene assegnata ad un Dirigente Medico afferente all’area di Igiene e Sanità Pubblica e/o Organizzazione dei Servizi Sanitari e che risponde direttamente al Direttore del Distretto Sanitario in cui la struttura è ubicata, che ne ha la direzione. I MMG sono presenti a turno secondo un orario settimanale da loro prestabilito, minimo 4 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8-20; nelle ore non coperte dalla presenza di uno dei MMG, interverrà il medico di continuità assistenziale, mentre le emergenze saranno trattate dal servizio 118. Il personale infermieristico risponde al curante della corretta somministrazione dei farmaci e della cura della persona.

Sono poste in capo ai Distretti le seguenti funzioni:

1. la committenza, intesa come la definizione delle attività e dei servizi necessari per fornire una risposta ai bisogni di salute della popolazione e come lo strumento indispensabile per la programmazione, attraverso la definizione dei Piani per la Salute. La committenza viene esercitata nei confronti di tutti i produttori di servizi sanitari, interni ed esterni all'Azienda, pubblici o privati, fermo restando quanto già previsto al paragrafo “Committenza e produzione” del titolo III.

Le azioni attraverso le quali si articola la committenza sono:

• valutare e definire in modo partecipato il bisogno di salute della popolazione;

• definire le priorità nel rispetto degli obiettivi, dei compiti e delle risorse assegnate all'Azienda;

• elaborare il Programma delle Attività Territoriali; • concorrere al programma delle attività zonali; • promuovere la multidisciplinarietà tra i ruoli professionali e le strutture di

produzione; • valutare l'appropriatezza dei servizi offerti; • orientare la produzione, presiedere alla negoziazione del budget degli

erogatori interni ed alla stipula di contratti con i produttori esterni secondo

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i criteri fissati al paragrafo “Committenza e produzione” del titolo III del presente documento;

• monitorare, controllare e verificare i risultati di ciascun erogatore ed il rispetto degli obiettivi assegnati.

2. la produzione di prestazioni e servizi sanitari inerenti l'assistenza primaria, l'assistenza per le tossicodipendenze e l'assistenza socio-sanitaria.

Il Direttore di distretto Il Direttore di Distretto è parte integrante della Direzione Zonale ed assicura lo svolgimento delle funzioni di direzione, coordinamento ed integrazione delle attività distrettuali, nonché le funzioni di integrazione socio-sanitaria con gli enti locali. Esercita il governo del Distretto attraverso l'elaborazione del programma delle attività territoriali e zonali, strumenti per sviluppare la funzione di committenza nei confronti di tutti i produttori con i quali negozia volumi, livelli di qualità e metodi di verifica, secondo gli indirizzi condivisi in azienda. Struttura il sistema gestionale attraverso l'orientamento delle attività professionali al risultato di salute, alla massima integrazione e flessibilità operativa, stimolando lo sviluppo di percorsi operativi finalizzati alla risoluzione dei problemi e superando un'organizzazione strutturata per funzioni ed attività. Collabora alla definizione della programmazione aziendale nel suo complesso, partecipa al processo di budget nell'ambito della Direzione Generale e presidia gli obiettivi di competenza.. Garantisce l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza e l'integrazione relativamente all'attività dei Dipartimenti territoriali, attraverso verifiche periodiche.. Nello specifico, quindi:

• Garantisce l’espletamento delle funzioni di governo della domanda dei cittadini del territorio di riferimento.

• Analizza il fabbisogno della domanda di assistenza socio-sanitaria, e obbligatoriamente rappresenta ad inizio di ogni anno al direttore di zona il fabbisogno stesso, per consentire l’inserimento delle necessità nel programma delle attività di zona

• Promuove, nell’ambito della programmazione delle attività distrettuali, la rete di risposte socio-sanitarie in gestione diretta ed indiretta.

• Gestisce ed organizza le risorse umane, tecnologiche e strutturali assegnate al distretto.

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• Gestisce il rapporto con le strutture provvisoriamente accreditate. • Collabora con il direttore di zona nei rapporti con i sindaci del distretto. • Concerta con i direttori di dipartimento zonali la programmazione

dell’offerta dei servizi. • Predispone per il direttore di zona il programma delle attività distrettuali. • Partecipa alla programmazione zonale • Presiede l'ufficio di coordinamento di Distretto, inteso come strumento

tecnico per l'attuazione delle scelte aziendali attraverso il coordinamento e l'integrazione progettuale ed organizzativa di tutte le attività

Programma delle attività distrettuali Il programma delle attività distrettuali territoriali, elaborato con i contenuti e con le modalità di cui all’art 3 quater, comma 3, del d.lgs. 502/92 e successive modifiche e d integrazioni, nonché con i contenuti previsti dai regolamenti di esecuzione degli AA.CC.NN. per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, definisce gli obiettivi da perseguire, in attuazione delle strategie zonali e, sulla base della situazione esistente, del fabbisogno rilevato nell’area di riferimento, individuando le attività da svolgere per conseguirli in uno alla relativa distribuzione delle risorse assegnate. Il programma definisce anche la modalità di verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi fissati utilizzando i criteri stabiliti, secondo le procedure vigenti, dal direttore di zona. Il programma delle attività è proposto, obbligatoriamente, entro il mese di gennaio, dal direttore del distretto socio-sanitario sulla base delle risorse assegnate e coerentemente con la programmazione regionale, previa concertazione con i direttori di dipartimento zonali, sentito i sindaci di distretto. In fase sperimentale, con metodologia da determinare , in alcuni distretti sociosanitari può essere istituita la figura dell’operatore sanitario di quartiere e/o territorio. In linea generale, e nella fase di avvio, la professionalità utile di riferimento può essere quella dell’infermiere professionale. Obiettivo è quello di creare una piccola struttura di riferimento – domiciliare e/o ambulatoriale – per situazioni di piccola emergenza non risolvibili o riconducibili agli istituti già attivati. E’ importante disciplinare le modalità di accesso e di utilizzo.

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Servizio scienze infermieristiche e tecniche In applicazione della L.R. n. 28/02 è istituito, in ogni zona il servizio infermieristico e tecnico, quale struttura organizzativa dotata di autonomia tecnica – organizzativa, nell’ambito dei compiti e delle funzioni ad essa affidata. Il servizio, finalizzato a garantire il sistema di governo dell’assistenza infermieristica e delle professioni sanitarie, svolge le seguenti funzioni:

1) concorre alla programmazione e realizzazione degli obiettivi zonali per gli aspetti ad esso inerenti;

2) identifica, attraverso un monitoraggio costante, i fabbisogni di assistenza; 3) organizza e gestisce le risorse umane e materiali al fine di garantire

adeguati livelli di assistenza; 4) promuove la ricerca e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e

di nuovi protocolli operativi, al fine di migliorare la soluzione dei problemi di tecnica assistenziale;

5) cura la formazione di base, la formazione complementare e l’aggiornamento professionale, d’intesa con la competente struttura aziendale.

Il responsabile viene nominato dal direttore zonale con contratto triennale, secondo le procedure indicate all’articolo 7 della Legge 10 agosto 2000 n. 251 e dall’articolo 4 della L.R. 28/02. Eventuali modifiche che riguardano il numero e le competenze di strutture di coordinamento sono approvate dalla G.R. su proposta del Direttore Generale ASReM.

T I T O L O VII

Valorizzazione delle risorse umane

Risorse umane Le risorse umane costituiscono una delle principali risorse dell’azienda sanitaria regionale. La gestione di queste, infatti, è fondamentale per la vita stessa dell’azienda. Obiettivo prioritario è quello di assicurare la disponibilità qualitativa e quantitativa di personale necessario, garantendo sintonia con i contratti di lavoro, e, soprattutto utilizzando in maniera permanente lo strumento della formazione.

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Non solo, ma anche favorendo, attraverso l’istituto della rotazione, quando possibile, un costante arricchimento professionale e per la dirigenza, e, per il comparto. E’ impegno dell’azienda sanitaria ricercare e destinare risorse economiche aggiuntive per lo sviluppo della professionalità. La valutazione delle risorse umane come strumento di valorizzazione Il sistema di valutazione del personale rappresenta uno dei principali meccanismi attraverso i quali l’azienda sanitaria promuove la valorizzazione, la crescita e l’effettivo sviluppo di ogni persona nell’ambito dei propri obiettivi organizzativi, ovvero è un sistema inteso a favorire l’orientamento degli operatori verso il raggiungimento di obiettivi predefiniti con trasparenza dei mezzi utilizzati. L’approccio valutativo complessivo che si intende seguire si basa su un processo condiviso di analisi dei ruoli organizzativi, intesi come aspettativa di contributo di ciascuna persona nell’organizzazione, evidenziandone le finalità da conseguire e i profili di competenza . La valutazione non può essere, quindi, interpretata solo come premio o sanzione; al contrario come momento di crescita professionale. Le macro tipologie di obiettivi attraverso cui valutare le prestazioni del personale sono di tipo:

• economico-finanziario (ricavi, costi, ecc) • di mercato (livelli di fidelizzazione dell’utenza, specifico mercato, ecc.) • di processo (produttività, livelli di qualità, ecc.) • di innovazioni (ricavi derivanti da nuove metodologie e/o tecnologiche)

Il procedimento di valutazione dei dirigenti è ispirato ai principi previsti nel d.lgs. n° 502/92 successive modificazioni ed integrazioni art. 15, comm. 5 e 6 e art. 15 ter; d.lgs. 29/93 e ss.mm.ii. articolo 20 e 21; dal d.lgs. 286/99 e dai CC.NN.LL. Conferimento degli incarichi ai dirigenti L’attribuzione degli incarichi diviene l’atto ufficiale con cui l’azienda, ad ogni posizione professionale, assegna un dirigente che possa interpretare al meglio la correlata attività. Ad ogni incarico viene associato un valore economico ( retribuzione di posizione), collegato all’effettivo livello di responsabilità. Tale valore è l’insieme delle percezioni rilevate dall’azienda sanitaria in un determinato momento ed alla luce della strategia adottata per un periodo non

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eccessivamente lungo. Non esiste, quindi, un valore economico assoluto e immodificabile. La contrattazione individuale, quindi, rappresenta un momento di flessibilità tra l’azienda sanitaria e il dirigente. La modalità di conferimento degli incarichi, nonché i criteri per l’affidamento o revoca degli stessi, dopo l’approvazione dell’atto aziendale, saranno oggetto di concertazione così come normato dagli specifici CC.NN.LL. Disciplina generale del conferimento e revoca degli incarichi

1) L’azienda procede al conferimento delle seguenti tipologie di incarico: • incarichi di direzione di unità operativa complessa, con riferimento alle

unità individuate come complesse nel modello organizzativo aziendale; • incarichi di responsabilità di unità operativa semplice, con riferimento

alle unità individuate come semplici nel modello organizzativo aziendale;

• incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo. Gli incarichi professionali di alta specializzazione si riferiscono alle articolazioni funzionali delle unità operative complesse individuate nel modello organizzativo aziendale in quanto rappresentative di elevate competenze tecnico-professionali produttive di prestazioni quali/quantitative complesse nell’ambito della disciplina e dell’organizzazione interna della struttura cui afferiscono;

• incarichi di natura professionale, con riferimento ai dirigenti con meno

di 5 anni di servizio, rilevanti all’interno della unità operativa di assegnazione e caratterizzati dallo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistica e funzionale di base della disciplina di appartenenza.

2) I rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi di cui ai punti b) e c) sono riferiti esclusivamente alle determinazioni assunte con specifico provvedimento dell’Azienda in merito alla graduazione delle funzioni, nel quadro del modello organizzativo aziendale, nel rispetto dei CC.CC.NN.LL. ed agli effetti dai medesimi previsti.

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3) Gli incarichi di direzione di unità operativa complessa e di unità operativa semplice e a valenza dipartimentale sono conferibili solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo.

4) Gli incarichi di struttura complessa sono conferiti dal direttore generale, gli altri incarichi dal direttore generale acquisito il parere del direttore di zona competente: • Gli incarichi di unità operativa complessa sono conferiti ai dirigenti

sanitari, previo espletamento delle procedure ex DPR 484/97, per un periodo da 5 a 7 anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati e delle attività attuate ai sensi del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

• Ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo gli incarichi di unità operativa complessa sono conferiti dal direttore generale con provvedimento motivato. Il rinnovo è subordinato al positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze previste per i dirigenti sanitari.

• Gli incarichi di responsabile di unità operativa semplice , di unità operativa semplice a valenza dipartimentale, gli incarichi di natura professionale e di alta specializzazione, sono conferiti con atto scritto e motivato dopo cinque anni di servizio, su proposta del direttore della unità operativa complessa di appartenenza (dal direttore di dipartimento per gli altri), a seguito di valutazione positiva delle attività professionali espletate e dei risultati conseguiti effettuata ai sensi e per gli effetti all’uopo previsti dal d.lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque (secondo la natura dell’incarico), con facoltà di rinnovo.

• Gli incarichi di natura professionale a dirigenti con meno di cinque

anni di servizio vengono conferiti su proposta del direttore della unità operativa complessa di appartenenza (dal direttore di dipartimento per gli altri ), decorso il periodo di prova, a tempo determinato, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, secondo la natura dell’incarico, con facoltà di rinnovo. Essi comportano l’assegnazione di precisi ambiti di autonomia progressivamente ampliati, previa valutazione e verifica, da espletare nel rispetto degli indirizzi forniti dal dirigente responsabile della unità operativa di appartenenza e consistenti in funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Il conferimento di detto

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incarico avviene con atto scritto e motivato e costituisce integrazione del contratto individuale stipulato all’atto dell’assunzione.

• gli incarichi di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure ex art. 17-bis del d.lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto.

5) In nessun caso l’attribuzione degli incarichi modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo d’età.

6) L’azienda, mediante il conferimento degli incarichi, tende a realizzare modalità di organizzazione e di funzionamento delle proprie strutture coerenti con le linee di indirizzo della programmazione nazionale e riconducibili ai principi di sussidiarietà, unitarietà, completezza, efficienza/efficacia, economicità, adeguatezza, qualità, centralità dell’utenza, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse professionali, autonomia organizzativa e gestionale.

7) Nell’ambito e in attuazione dei suddetti principi, l’azienda, nell’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, utilizza i seguenti ulteriori criteri di valutazione:

• capacità gestionali, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza,

alla disponibilità collaborativa, alla integrazione professionale, alla comunicazione intra ed extra aziendale, al possesso di tecniche di management;

• capacità di aggregazione del consenso sui valori e sugli obiettivi assunti dall’azienda sanitaria;

• capacità di gestione delle risorse umane, finanziarie e professionali nella realizzazione degli obiettivi aziendali, in relazione a risultati conseguiti;

• riconosciuta sensibilizzazione alle strategie dell’umanizzazione e di tutela dell’utenza;

• partecipazione a corsi di aggiornamento professionale obbligatori e facoltativi;

• tipologia e durata di incarichi precedentemente svolti; • curriculum con particolare riguardo a natura e durata delle funzioni

svolte negli ultimi cinque anni, a caratteristiche e contenuti delle pubblicazioni, all’attività didattica, di sperimentazione o di ricerca, al

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possesso di esperienze e di conoscenze correlate all’incarico da conferire.

8) Gli incarichi di cui agli artt. 15-septies, commi 1 e 2, e 15-octies del d.lgs.

n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,sono conferiti dal direttore generale con atto scritto e motivato su base fiduciaria e discrezionale, nel rispetto delle norme vigenti con l’approssimazione all’unità intera successiva proveniente dall’applicazione delle percentuali previste. In caso di necessità i direttori di zona potranno proporre al direttore generale per particolari e motivate esigenze della zona conferimento di incarichi di cui agli artt. 15-septies, commi 1 e 2, e 15-octies del d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

9) Sulla base dei principi enunciati e in ottemperanza delle norme legislative in materia, verrà redatto apposito regolamento di graduazione delle funzioni dirigenziali.

Le relazioni sindacali L’azienda sanitaria tende a favorire lo sviluppo delle relazioni sindacali attraverso coinvolgimenti programmati ed utili, nell’ambito delle rispettive competenze, alla creazione di un clima operativo sereno e compatibile con accettabili livelli di conflittualità normale. Il direttore generale può delegare i rapporti con le OO.SS. La rappresentanza sindacale La rappresentanza sindacale è garantita a livello zonale con la istituzione di commissioni decentrate per i settori della dirigenza e di comparto. La rappresentatività è garantita con le modalità previste dai contratti di lavoro vigenti. La partecipazione del volontariato e dei cittadini L’azienda sanitaria regionale riconosce il volontariato e l’associazionismo non solo come interlocutori privilegiati nell’attività di informazione e di educazione ma anche come protagonisti nell’opera di valutazione ed analisi dei bisogni sanitari della popolazione e risorse decisive nelle attività di supporto, sostegno e orientamento ai servizi socio sanitari. Per garantire presenze diverse all’interno dell’azienda sanitaria, d’intesa con le associazioni, si procederà alla predisposizione di un regolamento per l’accreditamento e l’espletamento delle attività delle stesse.

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Governo tecnico Il programma operativo annuale scientifico-assistenziale è lo strumento di programmazione dell’azienda sanitaria. Nel programma sono definite anche, con le forme opportune e secondo le indicazioni regionali, le linee di attività da contrattare con i soggetti provvisoriamente o definitivamente accreditati. Sulla base degli obiettivi stabiliti vengono predisposti i programmi così come previsto dalla normativa di riferimento e dai regolamenti . In particolare:

• La programmazione zonale • La programmazione dei dipartimenti

Sulla base del programma operativo annuale scientifico-assistenziale il direttore generale avvia il processo di budget con il quale le risorse finanziarie sono assegnate alle zone. Le modalità e i tempi di attuazione del processo di budget, in uno alla individuazione dei soggetti che vi prendono parte, sono disciplinati dal direttore generale. Controllo e valutazione Il direttore generale attribuisce notevole importanza alla valutazione e controllo delle risorse impiegate e dei servizi offerti. Si individuano, sinteticamente, quattro forme di controllo :

1) Controllo di regolarità amministrativa e contabile. Ad esso provvedono gli organi previsti dall’articolo 3 ter d.lgs. n° 502/92 e ss.mm.ii., ivi compresi quelli di cui all’art. 1 comma 62, della Legge 662/96.

2) Controllo di gestione.

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Verifica dell’efficacia, dell’efficienza dell’economicità dell’azione amministrativa e dell’utilizzo delle risorse. La finalità è quella di migliorare anche il sistema di valutazione dei dirigenti oltre a supportare i responsabili di struttura dell’attività gestionale.

3) Valutazione del personale. L’azienda effettua la valutazione del personale avvalendosi dei collegi tecnici, del servizio di controllo interno e/o del nucleo di valutazione.

4) Valutazione sul mantenimento dei requisiti essenziali per l’accreditamento delle strutture Il direttore generale effettua la valutazione sul mantenimento dei requisiti essenziali per l’accreditamento delle strutture avvalendosi del Nucleo Ispettivo. In particolare la funzione e la composizione del controllo interno e/o nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo saranno regolamentate con successivo atto del direttore generale.

5) Valutazione e controllo strategico. La valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute, dei programmi attuati è affidata al dipartimento di staff. Tale dipartimento aiuta il direttore generale ad interpretare la coerenza tra le scelte effettuate ed i risultati ottenuti con la gestione operativa con riguardo particolare alla qualità dei servizi ed alla corrispondenza di questi con i bisogni della popolazione.

COMPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF DELL’ASREM Funzioni amministrative:

• Gestione acquisti • Affari generali • Affari legali • Programmazione e controllo • Risorse economico finanziarie • Risorse umane

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• Gestione del patrimonio • Formazione e accreditamento ECM

Funzioni sanitarie: • Biostatistica ed epidemiologia • VRQ ed Accreditamento delle strutture sanitarie • Integrazione socio sanitaria • Studi e ricerche • Marketing strategico • Prevenzione e protezione interna

GESTIONE ACQUISTI Predispone quanto in competenza per l’edizione di appalti, gare e la stipula dei contratti di interesse regionale. Gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria vengono effettuati nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 ter del d.lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e delegati alle zone. La qualificazione dei fornitori deve avvenire in base a criteri di affidabilità , di potenzialità tecnica-economica, e qualità. Deve essere garantita, nei limiti del possibile, ampia concorrenzialità. L’unità operativa provvede alla pianificazione , di intesa con i direttori di zona, degli acquisti. In conformità al principio giuridico della trasparenza dell’azione amministrativa, anche nell’ambito degli acquisti di beni e servizi in regime di diritto privato, l’azienda sanitaria riconosce il diritto di accesso agli atti , ai fornitori che vi abbiano interesse, secondo le modalità di cui alla legge 241/90 e nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza dei dati personali, di cui alla legge 675/96 e ss.mm.ii.. AFFARI GENERALI E’ l’unità operativa che sovrintende alla gestione degli atti deliberativi dell’azienda sanitaria. Predispone quanto in utilità per garantire la tutela della privacy supportando da un punto di vista tecnico e giuridico l’ufficio delle relazioni pubbliche. Costituisce nei confronti e a supporto del direttore generale e delle zone il riferimento in ordine:

• all’attività di supporto su tematiche di particolare interesse, non comprese nelle specifiche competenze proprie di ciascuna funzione amministrativa.

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• ai contenuti delle tematiche relative al supporto della gestione del contenzioso in sede giudiziale ed extragiudiziale;

All’interno dell’UO Affari generali è istituito l’URP. Tale UO supporta il direttore generale ed i direttori di zona nella comunicazione e relazioni esterne e nell’esercizio dell’attività istituzionale verso gli enti di riferimento ed i diversi soggetti portatori di interessi nei confronti dell’attività aziendale. Opera per diffondere l’apprezzamento e l’immagine dell’azienda sanitaria, in coerenza con strategie, piani e programmi aziendali. Pianifica e monitorizza l’attività di comunicazione interna ed esterna per contribuire al perseguimento della mission e degli obiettivi aziendali e favorire la coesione ed il senso di appartenenza tra i dipendenti. Garantisce un corretto flusso di informazione, capace di migliorare la qualità del servizio e ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadino utente e azienda sanitaria, collaborando alle politiche per l’accoglienza e la partecipazione. Analizza le criticità aziendali attraverso indagini sulle aspettative e la percezione degli utenti relativamente alla qualità del servizio offerto, organizza presidi zonali dedicati. AFFARI LEGALI E’ l’Unità Operativa che sovrintende:

• alle tematiche relative alla gestione del contenzioso in sede giudiziaria ed extragiudiziale.

• All’attività di supporto e consulenza giuridica su tematiche di particolare interesse, non comprese nelle specifiche competenze proprie di ciascuna funzione amministrativa.

RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE Predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio consolidato dell’ASREM Cura gli adempimenti fiscali ed è di supporto alle zone. Provvede, pertanto, alla tenuta della contabilità generale dell’azienda sanitaria e dei relativi registri obbligatori. Al termine dell’esercizio, entro il mese di aprile dell’anno successivo, predispone, per l’approvazione ed adozione da parte del direttore generale, il bilancio di esercizio consolidato dopo aver verificato che le zone abbiamo completato quanto in loro competenza. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

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Il controllo di gestione assicura l’applicazione della metodica di budget, affinché venga garantita l’efficacia e l’efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse. Fornisce, preventivamente, ai direttori di zona e di dipartimento, i reports utili alla verifica dell’andamento gestionale. Svolge le funzioni connesse alla raccolta, elaborazione, analisi e validazione delle informazioni economico gestionali ed organizzative, necessarie a supportare i processi decisionali e di verifica, nonché i processi di attribuzione e di verifica del budget ai centri di responsabilità e quanto necessario all’attività, secondo norma, del controllo interno o nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo. In particolare, di concerto con l’Unità Operativa Bilancio e Rilevazione Contabile:

• predispone i budget per centri di costo e redige i rapporti periodici di gestione sullo stato di avanzamento dei budgets;

• redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto fra i dati di budget e il consuntivo, in modo tale da porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello sia di centri di responsabilità, sia delle fondamentali strutture dell’azienda sanitaria.

• predispone un modello per la raccolta dei dati utili da fornire, in uno alle modalità di raccolta e consegna, ai direttori di zona.

RISORSE UMANE L’unità operativa cura da un punto di vista amministrativo, giuridico ed economico, gli adempimenti relativi alle risorse umane dell’azienda sanitaria. Garantisce la costituzione e l’aggiornamento dei fattori contrattuali previsti. Organizza e coordina le attività connesse all’ufficio di disciplina.

Nell’ambito dell’unità operativa, è istituita l’unità operativa del Medico Competente, che curerà tutti gli adempimenti di competenza previsti in materia dalla normativa vigente.

GESTIONE DEL PATRIMONIO Svolge attività di programmazione sulle risorse destinate a interventi tecnico - strutturali. Predispone ed organizza tutte le fasi utili alla realizzazione dei citati interventi. FORMAZIONE e ACCREDITAMENTO ECM

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La formazione e l’aggiornamento del personale sono assunti dall’azienda sanitaria come strumento indispensabile ed essenziale nella gestione e valorizzazione delle risorse umane, nonché come leva strategica per gestire il procedimento di cambiamento organizzativo. La formazione viene intesa dall’azienda sanitaria non solo come opportunità e dovere di valorizzazione della professionalità e di auto arricchimento, ma anche come obbligo morale e responsabilità forte nei riguardi della collettività. Predispone, applica ed aggiorna il regolamento aziendale per la formazione; predispone di intesa con i direttori zonali e avvalendosi della commissione per l’aggiornamento e la formazione, il piano formativo annuale generale e zonale . L’unità operativa propone al direttore generale, sulla base dei programmi presentati, il budget da assegnare alle zone finalizzato alla formazione. L’unità operativa partecipa in oltre alle funzioni di informazione, formazione e consulenza interna per l’introduzione e la gestione dei sistemi di qualità e nel percorso di adeguamento ai fini dell’accreditamento BIOSTATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA Osserva ed analizza i fenomeni epidemiologici, acquisendo stabilmente, in particolare dalle zone, informazioni sull’andamento dello stato di salute della popolazione. Raccoglie e valuta le informazioni concernenti la distribuzione delle malattie e dei loro determinanti con elaborazione delle informazioni e di statistiche sanitarie . Il monitoraggio sistematico e l’elaborazione dei numerosi dati relativi a tutto il territorio regionale, nonché la rilevazione tempestiva dei casi di infezioni emergenti e di importazione, lo sviluppo delle attività epidemiologiche finalizzate a ridurre gli eventi avversi sulla salute collegati a fattori ambientali, determina la necessità che la funzione in oggetto sia organizzata in due Unità Operative interzonali (Campobasso/Termoli e Isernia/Agnone). VRQ e ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE L’azienda sanitaria, al fine di garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria di qualità in continuo miglioramento, adotta il sistema di verifica e revisione della qualità quale strumento per realizzare, attraverso la specifica metodologia, il miglioramento continuo della qualità. L’unità operativa favorisce, inoltre, la

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programmazione e l’accesso alla certificazione di qualità (UNI EN 9001) (E14001) delle articolazioni aziendali. L’unità operativa promuove e coordina le attività volte ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento sistematico della qualità nell’azienda sanitaria e svolge funzioni di informazione, formazione e consulenza interna e supporto alle zone per l’introduzione e la gestione dei sistemi di qualità e nel percorso di adeguamento ai fini dell’accreditamento. Nell’ambito dell’unità operativa è istituito il nucleo ispettivo che vigila sul mantenimento dei requisiti essenziali per l’accreditamento delle strutture e partecipa al procedimento autorizzativo per nuove strutture e/o servizi. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA L’articolazione garantisce supporto alle zone per l’attivazione di tutti i percorsi finalizzati all’integrazione socio-sanitaria. Fornisce ai direttori di zona i reports utili alla verifica dell’andamento delle attività e dei progetti predisposti negli ambiti. In particolare cura, di intesa con i direttori di zona, i rapporti con i sindaci e le istituzioni interessate e coinvolte. STUDI E RICERCHE L’articolazione studi e ricerche rappresenta l’ambito di riferimento per le attività di valutazione della domanda socio-sanitaria che emerge dal territorio. Svolge funzioni di supporto alla programmazione aziendale e zonale. Propone progetti innovativi e sperimentali. Offre supporto e consulenza alle zone per la proposizione di nuove iniziative e progetti anche soggetti ad eventuale finanziamento europeo. L’unità operativa rappresenta, inoltre, la sede utile alla raccolta di informazioni e documentazioni tecniche anche attraverso il potenziamento e l’aggiornamento continuo della biblioteca aziendale che provvede comunque a gestire ed organizzare. Promuove, di intesa con i direttori di zona, iniziative mirate al confronto continuo con i cittadini e le loro associazioni; favorisce iniziative con la popolazione scolastica utili ad una migliore conoscenza e utilizzo dei servizi socio-sanitari.. Nell’ambito dell’unità è istituito l’ufficio stampa. L’ufficio garantisce le funzioni di cui all’art.9 della legge 150/2000. MARKETING STRATEGICO

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In relazione alla "Mission" dell’ASREM, ossia al sistema di valori ed alla nuova configurazione operativa assunta dall'azienda, il ruolo fondamentale del Marketing Strategico è quello di focalizzare l'impresa verso una serie di opportunità e alternative esistenti orientando la stessa al mercato. L'individuazione delle strategie da adottare nel medio e lungo termine, è preceduta dalla valutazione dei bisogni di salute determinati dalla U.O. Studi e Ricerche, dall'analisi dei prodotti/servizi alternativi offerti sul mercato e da un approfondita conoscenza della evoluzione del mercato nel tempo. I servizi di pianificazione strategica di marketing sono volti a raggiungere gli obiettivi basilari di seguito esposti:

• valutare e soddisfare in maniera adeguata il bisogno di salute del paziente; • studio delle caratteristiche del servizio offerto; • valutazione del posizionamento di mercato dei servizi e dell'azienda, quale

trend storico e quale trend potenziale e desiderato; • valutazione delle informazioni relative alle aree della ricerca e della

epidemilologia clinica; • attività di gestione complessiva del posto letto, intesa come attività di

coordinamento e promozione di natura economico – sanitaria rispetto alle attività svolte a livello di dipartimento/unità operativa;

• analisi dei canali e dei sistemi di distribuzione del servizio; • determinazione di un budget sostenibile a seconda di obiettivi a breve,

medio e lungo termine; • sviluppo di una pubblicità ed una comunicazione globale (promozione

compresa) distintiva, rispetto alla particolare natura dei servizi offerti, ed in linea con le possibilità economiche e gli obiettivi aziendali.

PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNA È il servizio tecnico dell’azienda cui sono delegate le funzioni di prevenzione e protezione dai rischi professionali negli ambienti di lavoro, di cui al d.lgs. 626/94. Costituisce l’organismo tecnico del direttore generale per l’attuazione nelle zone delle politiche di sicurezza sul lavoro. La U.O.S. del Medico Competente è istituita all’interno del Dipartimento di Staff.

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GESTIONE DI BENI E SERVIZI

Principi generali

Le forniture di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono effettuate, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle norme del codice civile ed alle altre norme di diritto privato, che integralmente si richiamano. L'acquisizione di beni e servizi deve avvenire secondo i principi della trasparenza e nel rispetto dei seguenti criteri generali:

• imparzialità dell'attività dell’ASREM., con particolare riferimento alla garanzia di parità di condizioni fra le imprese candidate alle forniture;

• promozione del mercato concorrenziale; • logica unitaria aziendale; • economia, efficienza ed efficacia; • unitarietà e coerenza metodologica; • snellimento delle procedure; • riservatezza, lealtà, equidistanza, nei confronti delle ditte concorrenti e

uso riservato ed imparziale delle informazioni ricevute dalle predette in fase di negoziazione anche a tutela dell'etica e dell'immagine dell'A.S.L. verso il mercato e la collettività;

• economicità del risultato in termini di rapporto costo/beneficio; • ampia concorrenzialità, salvo che il costo della negoziazione risulti

sproporzionato rispetto all'entità del contratto o in presenza di: - contratti per adesione, - monopolio legale, - accertati motivi di urgenza, - privativa industriale o esclusività tecnica, debitamente e specificamente accertate.

L'attività di acquisto deve giungere alla piena soddisfazione del cliente finale (assistito) che utilizza direttamente o individualmente i beni ed i servizi acquistati;

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del cliente intermedio (operatori sanitari) al quale vengono forniti i fattori produttivi necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria; del cliente esterno (fornitori) al quale viene garantita imparzialità e trasparenza nelle procedure d'acquisto attraverso:

• l'adozione delle tecnologie più aggiornate ed affidabili per efficienza ed efficacia;

• la migliore organizzazione procedurale interna; • il coinvolgimento del personale; • l'integrazione dell'attività amministrativa e sanitaria.

Programmazione degli acquisti

L'attività di acquisto di beni e servizi oggetto del presente atto dovrà esprimersi, nel rispetto del principio della programmazione annuale, in coerenza con il sistema budgettario, mediante provvedimento di programmazione annuale degli acquisti adottato dal Direttore Generale.

Nel documento di programma saranno comprese le forniture di beni e servizi essenziali e ricorrenti, nonché gli acquisti che derivano da scelte strategiche dell’ASREM., di cui dovrà essere quantificato il valore presunto.

Inoltre le forniture di beni e servizi che prevedano la stipula di un contratto di somministrazione dovranno essere realizzate in maniera centralizzata previo accertamento del fabbisogno complessivo della Zone.

Le forniture non previste nel documento di programma dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale.

Sono escluse dal documento di programma e dalla preventiva autorizzazione del Direttore Generale, ma con autorizzazione del Direttore di Zona, le forniture di beni e servizi classificate "spese in economia" o a carattere di urgenza il cui valore non superi la soglia di 6.000 euro. Scelta del fornitore L'accesso alle forniture dell’ASREM avviene di massima previo accreditamento mediante l'iscrizione all'Albo Fornitori.

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I fornitori, ferma restando l'assenza di cause ostative previste dalle vigenti leggi in materia di pubbliche forniture, sono individuati con riferimento a requisiti di:

• professionalità; • affidabilità; • potenzialità tecnico/economica, in rapporto alla fornitura o al servizio da

affidare; • possesso di sistemi di qualità nei processi produttivi;

I requisiti di cui al punto precedente potranno essere accertati con qualsiasi mezzo.

Sono escluse o radiate dall'Albo dei Fornitori le ditte nei cui confronti sia stato accertato:

• l'inadempimento contrattuale; • l'insoddisfazione nell'esecuzione della fornitura; • l'ingiustificata litigiosità.

L'individuazione dei fornitori/concorrenti avviene di volta in volta attingendo di norma dall'Albo dei Fornitori L'iscrizione a registri o albi che autorizzano l'attività d'impresa, di produzione o commercio, non costituiscono elemento sufficiente per l'accreditamento.

Modalità negoziali

Le modalità negoziali sono definite secondo la maggior efficacia di volta in volta esercitabile, che devono garantire professionalità, unitarietà e coerenza metodologica negli acquisti ed essere a tutela dell'economicità di risultato.

Dovrà essere garantita la più ampia concorrenzialità, le opportunità negoziali dovranno essere prospettate in modo paritario a tutti i concorrenti e la negoziazione caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le parti, facendo uso imparziale e riservato della informazioni in possesso.

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Le acquisizioni di beni o servizi vengono effettuate, previa documentata indagine di mercato e la valutazione di congruità dei prezzi contrattuali dovrà essere assolta, ove possibile, anche attraverso la consultazione dell'Osservatorio Regionale Prezzi.

Di ogni processo d'acquisto deve rimanere documentato il percorso di negoziazione.

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T I T O L O VIII

Integrazione socio-sanitaria

Premessa Il Dlgs n. 229/99 recante “Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale”, della emanazione della legge n. 328/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nonché del DPCM del 14.2.2001 recante “Atto d’indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria” e dell’ Accordo Stato Regioni del 22 Novembre sui LEA sanitaria, hanno definito i contenuti, i percorsi e le metodologie, circa le prestazioni di carattere socio-sanitario avviando un percorso di ridefinizione degli assetti organizzativi territoriali e fornito un quadro normativo più completo ai fini della pianificazione e riorganizzazione degli interventi a carattere sociale, sanitario e socio-sanitario Ai sensi dell’ art. 3-quater DLgs. 229/99, il distretto è il contesto territoriale dove si realizza il Programma delle Attività Territoriali (PAT) e in esso sono assicurati i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel programma delle attività territoriali. A loro volta i Comuni, cui il DLgs. 229/99 già attribuiva un significativo ruolo nella programmazione socio-sanitaria territoriale, dalla legge 328/00 sono stati definiti come attori principali del ridisegno del sistema integrato territoriale dei servizi sociali.

L’Integrazione Socio-Sanitaria è attuata attraverso

• una concreta integrazione e sinergia tra il sistema dei servizi sociali e sanitari,

• il potenziamento delle politiche sociali dei Comuni attraverso la realizzazione delle indicazioni della legge 328/00,

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• la promozione nell’ASREM di una riconversione graduale della spesa a favore della Sanità Territoriale (in particolare nelle aree sociosanitarie ad elevata integrazione degli anziani, disabili, salute mentale, ecc ).

Tale percorso è necessario anche a causa di una molteplicità di fattori (progressivo invecchiamento della popolazione ed aumento della cronicità, maggiore diffusione del disagio, aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche, maggiore attesa di benessere, ecc.), che determinano un massiccio aumento della domanda di prestazioni socio-sanitarie. Diventa allora di primaria importanza un riequilibrio della spesa a favore delle aree socio-sanitarie ed una maggiore integrazione tra il sistema dei servizi sanitari ed il sistema dei servizi sociali.

L’integrazione socio-sanitaria garantisce una ricaduta positiva anche nell’ambito della sanità, in termini sia di uguaglianza e appropriatezza delle risposte che di economicità. Il potenziale valore aggiunto dell’integrazione con il sistema sociale, infatti, consente l’implementazione della rete integrata di servizi evitando il ricorso suppletivo a funzioni improprie.

L’Integrazione Socio-Sanitaria è pertanto una opzione strategica, sia da un punto di vista istituzionale che gestionale e professionale, in quanto la sola in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi del cittadino, che non possono essere adeguatamente affrontati da sistemi di risposte separate sanitarie e sociali. Prestazioni sociosanitarie, aree prioritarie di intervento e indirizzi di programmazione. Il DLgs 229/99 e il DPCM 14.02.2001 definiscono prestazioni socio-sanitarie “tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”. Esse comprendono :

- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale : sono tutte le attività, finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione rimozione e contenimento degli esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite e acquisite (DLgs 229/99, art. 3 septies, comma 2, lettera a). Esse sono di competenza dell’ASREM e a carico delle stesse, inserite in progetti personalizzati di durata medio-lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali (art. 3 DPCM 14.02.2001) ;

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- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria : sono tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei Comuni, sono inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogati nelle fasi estensive e di lungoassistenza e sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai Comuni stessi (DPCM 14.02.2001, art. 3, comma 2).

- prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria : rientrano nei livelli essenziali di assistenza e sono poste a carico del fondo sanitario nazionale. Esse sono caratterizzate “dalla inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza”. (DPCM 14.02.2001, art 3, comma 3.) e possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali. Attengono prevalentemente alle aree:

materno infantile anziani handicap patologie psichiatriche dipendenza da droga, alcool e farmaci patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale inabilità o disabilità, conseguenti da patologie croniche degenerative.

La programmazione degli interventi socio-sanitari erogati dall’ASREM s’incardina prioritariamente sulle aree socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.

Il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, e di conseguenza il “Piano socio-assistenziale regionale 2004-2006”, a loro volta individuano, anche ai fini del riparto del Fondo Sociale Nazionale, le seguenti macro-aree prioritarie di intervento :

responsabilità familiari diritti dei minori persone anziane contrasto della povertà

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disabili (in particolare i disabili gravi) droghe

Poiché le aree prioritarie di intervento del sistema dei servizi sociali, riferendosi alla complessità del bisogno e degli obiettivi sociali, comprendono una più complessiva articolazione di interventi, non è sempre possibile una loro perfetta corrispondenza con le aree del sistema sanitario.

Per quanto concerne invece le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, un utile riferimento è costituito dall’art. 3, comma 2, del DPCM 14.02.01, che include :

a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità familiari;

b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;

c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;

d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazioni dell’autonomia, non assistibili a domicilio;

e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l’inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica o da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;

f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente

Un ulteriore riferimento per la programmazione socio-sanitaria dei Piani Sociali di Zona è dato dallo stesso paragrafo del piano sociale nazionale sul livello essenziale delle prestazioni sociali in cui è riportata una griglia sulle tipologie di servizi e prestazioni che devono essere programmate e realizzate per rispondere alle esigenze proprie delle aree di bisogno:

servizio sociale professionale e segretariato sociale servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza

personali e familiari assistenza domiciliare strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilità

sociali

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centro di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario La programmazione socio-sanitaria e il coordinamento degli atti programmatori La programmazione in materia socio-sanitaria trova la sua disciplina nazionale nel D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella L. 328/00, nei DPCM 14.2.2001 e 29.11.2001.

Ai sensi dell’ art. 3-quater DLgs. 229/99, il distretto è il contesto territoriale dove si realizza il Programma delle Attività Territoriali (PAT) e in esso sono assicurati i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel programma delle attività territoriali. In particolare il comma 3 del suddetto articolo precisa che il PAT:

1. prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta; 2. determina le risorse per l’integrazione socio-sanitaria di cui all’art 3-

septiers del Dlgs. 229/99 e le quote rispettivamente a carico dell’unità sanitaria locale e dei comuni;

3. è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal direttore di distretto, ed è approvato dal direttore generale sentito il parere del Comitato dei sindaci per la parte sanitaria e “di intesa” con tale Comitato per la parte socio-sanitaria.

Ai sensi delle “Linee guida per la stesura dei Piani Sociali di Zona in Molise”, approvate con delibera di Giunta regionale n. 251 del 12 novembre 2004, l’ambito territoriale è il luogo dove si progettano e gestiscono le politiche sociali e socio-sanitarie. Esso è coincidente o è multiplo del distretti, proprio al fine di realizzare uno spazio unitario di confronto, programmazione e, laddove possibile, gestione integrata dei servizi e degli interventi socio-sanitari.

I Piani Sociali di Zona sono lo strumento attraverso il quale gli Enti locali associati con il concorso dell’ASReM disegnano il sistema integrato di interventi e servizi sociali con indicazione degli obiettivi strategici, dell’assetto

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organizzativo, delle risorse e del personale da utilizzare, delle modalità di monitoraggio e valutazione.

Al fine di consentire una programmazione condivisa, partecipata, unitaria e coerente in relazione ai bisogni socio-sanitari del territorio, l’ASREM ed i Comuni operano per raccordare la loro azione programmatoria, in particolare per gli aspetti socio-sanitari del Piano Sociale di Zona con gli aspetti socio-sanitari del Programma delle Attività Territoriali del distretto (PAT) e del Piano Attuativo Locale.

Il Programma delle Attività Territoriali è il piano di salute distrettuale in cui sono definiti i bisogni prioritari e gli interventi di natura sanitaria e socio-sanitaria necessari per affrontarli. Allo stesso tempo il Piano Sociale di Zona è lo strumento per definire le strategie di risposta ai bisogni sociali e socio-sanitari. È pertanto necessario che i due strumenti siano gestiti all’interno di un’unica strategia programmatoria, attuata in modo collaborativo tra azienda sanitaria ed enti locali, finalizzata alla promozione e alla tutela della salute delle persone e delle famiglie”. Tale strategia dovrà prevedere, anche ai fini della compartecipazione alla spesa per alcune prestazioni socio-sanitarie ai sensi del DPCM 14.02.01 e del DPCM 29/11/2001 : • La esatta descrizione dei servizi e delle strutture presenti sul territorio

distrettuale, nonché la eventuale loro implementazione • La previsione di nuovi servizi e strutture derivanti dall’analisi del bisogno

effettuata sul territorio • La localizzazione dei servizi, la descrizione degli obiettivi e la tipologia di

personale impegnato e da impegnare negli stessi • La previsione di spesa e le quote di partecipazione alla spesa dei servizi di

competenza dell’azienda, raccordata con quelle di competenza dei comuni • La collaborazione con i soggetti del volontariato e del terzo settore secondo la

vigente normativa nazionale e regionale • Modalità e procedure per la esternalizzazione dei servizi ai privati secondo le

normative vigenti nazionali e regionali. COMUNI ASSOCIATI DISTRETTI ASL P. d. Z P.A.T.

PIANO SOCIO-SANITARIO

I sindaci del Coordinamento istituzionale d’ambito sottoscrivono l’intesa per quel che riguarda la programmazione socio-sanitaria

Il direttore generale dell’ASREM sottoscrive l’accordodi programma con cui si approva il piano di zona per quel che concerne l’integrazione socio-sanitaria

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I livelli di integrazione tra Comuni e ASREM L’integrazione socio-sanitaria può essere realizzata in riferimento a tre livelli principali: 1. integrazione istituzionale: il processo prevede la definizione di intese (protocolli); inizialmente formalizzate tra il Comuni capofila e l’ASREM e, nella fase attuale, in progressiva estensione ai Comuni dell’Ambito; 2. integrazione gestionale: prevede convenzioni operative, configurazioni organizzative e strumenti di coordinamento di strutture, servizi e prestazioni (es. Ufficio di Piano, Unità Valutativa Distrettuale, Coordinamento d’Ambito-handicap ...); 3. integrazione professionale: definizione di linee guida operative e processi organizzativi finalizzati a coordinare il lavoro degli operatori. Nei gruppi di lavoro finalizzati al PdZ l’integrazione è operativa nelle aree d’intervento previste dalla L. 328/00 (Dipendenze, Immigrati Anziani, Disabili, Minori, Povertà, Responsabilità familiari). L’integrazione istituzionale e l’adeguamento degli assetti organizzativi dei Comuni e dell’ASREM L’integrazione istituzionale nasce dalla necessità di promuovere collaborazione tra istituzioni diverse (aziende sanitarie, amministrazioni comunali, ecc.) che si organizzano per conseguire comuni obiettivi di salute e sperimentare o consolidare gestioni integrate dei servizi sociali, per ragioni di efficacia, efficienza, economicità e qualità. L’integrazione socio-sanitaria richiede anche un adeguamento degli assetti organizzativi da parte sia dell’ASREM che dei Comuni, tanto a livello centrale che zonale. Per quanto riguarda l’ASREM, a livello centrale, è stata, in particolare, individuata una funzione strategica di Coordinamento socio-sanitario, in grado di determinare un livello di integrazione funzionale tra:

le diverse aree socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria le aree socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria ed i servizi centrali

dell’azienda, da una parte, le zone, dall’altra l’azienda e i Comuni, in particolare all’interno del Coordinamento

istituzionale e dell’Ufficio di piano

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le attività socio-sanitarie di competenza dell’ASREM e quelle di competenza dell’Ente Locale.

Per la complessità delle funzioni previste, la funzione di Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari, in staff alla Direzione Generale, svolge le seguenti funzioni: - aggrega funzionalmente tutte le unità assistenziali socio-sanitarie ad elevata

integrazione sanitaria, individuate dal D. Lgs 229/99, dal DPCM 14.02.01 e dal DPCM 29.11.01, e costituenti nel loro insieme l’Area Socio-Sanitaria ad Elevata Integrazione Sanitaria (materno-infantile, anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, salute mentale, dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezione da HIV, patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, assistenza ai detenuti affetti da dipendenza o disturbi mentali). Ciò anche al fine di promuovere una integrazione operativa tra le stesse, una cultura e una metodologia del lavoro integrata, più rispondente a bisogni complessi, che raramente possono trovare risposte esaustive nella programmazione di un’unica area centrale o nelle risposte di una unica Unità Operativa territoriale;

- partecipa alla formulazione dei protocolli relativi alla “dimissione socio-sanitaria protetta” e sovrintendere a quelli relativi all’ADI;

- svolge funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle attività socio-sanitarie ad elevata integrazione (con particolare riferimento ai LEA socio-sanitari) e delle attività socio-sanitarie in favore di immigrati e senza fissa dimora;

- promuove e concorrere, in collaborazione con le zone egli enti locali, all’analisi dei bisogni socio-sanitari (e, in particolare, delle disuguaglianze sociali nell’accesso ai servizi), al monitoraggio delle attività socio-sanitarie, alla costruzione di un Sistema Informativo Socio-Sanitario Integrato secondo le indicazioni del PSN 1998-00 e del Piano Sociale Nazionale 2001-2003;

- cura in particolare il livello organizzativo, gestionale ed operativo della integrazione socio-sanitaria territoriale, avvalendosi degli Uffici Socio-Sanitari zonali, che indirizza in un’ottica funzionale;

- partecipa ai lavori dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona. Analogamente, per le funzioni di gestione dell’integrazione socio-sanitaria previste a livello zonale, anche le direzioni di zona sono dotate di Uffici Socio-Sanitari. L’Ufficio Socio-Sanitario zonale deve pertanto svolgere una funzione di back-office con compiti specifici relativi all’integrazione socio-sanitaria, in funzione di

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staff per il Direttore di zona e in raccordo funzionale col Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari, del quale rappresenta la proiezione al livello locale e col quale è in costante rapporto di feed-back per tutti gli aspetti relativi alle attività sociosanitarie integrate.

Detto ufficio, svolge, a supporto del Direttore di zona, funzioni di:

• programmazione territoriale integrata (collabora, per gli aspetti relativi all’integrazione sociosanitaria, con la Direzione zonale alla elaborazione del Programma delle Attività Territoriali, del Piano Sociale di Zona e dei Patti Distrettuali per la Salute);

• analisi dei bisogni e delle risorse, monitoraggio, verifica e valutazione dei programmi e delle attività sociosanitarie integrate zonali;

• coordinamento e raccordo, in particolare tra i servizi sociosanitari ad elevata integrazione sanitaria della zona e tra questi e i servizi sociali territoriali.

In termini programmatori e organizzativi gli ospedali rappresentano uno degli snodi problematici da disciplinare per l’integrazione socio-sanitaria, in quanto spesso accolgono domande di assistenza suppletive di adeguati interventi sanitari e sociali territoriali, o rese emergenziali o cronicizzate per un mancato orientamento da parte della rete dei servizi sanitari territoriali, o, infine, perché dimettono precocemente pazienti, senza dovuto raccordo con i servizi territoriali. E’ previsto un collegamento organico (informatico, cartaceo, operativo) tra gli ospedali e la rete dei servizi sociosanitari territoriali), anche attraverso l’istituzione del protocollo della “dimissione socio-sanitaria protetta”; allorquando un paziente con determinate caratteristiche viene dimesso dall’ospedale vi è la necessità della preparazione congiunta tra ospedale e rete dei servizi territoriali di un piano personalizzato congiunto di assistenza territoriale. L’integrazione gestionale L’integrazione gestionale si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l’efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.

Sul piano gestionale sono in atto gli approcci multidimensionali e le modalità operative basate sulla metodologia del lavoro per progetti.

La recente legislazione sociale e sanitaria insiste molto sulla necessità della elaborazione di progetti assistenziali integrati e personalizzati, elaborati a livello zonale e fondati sulla valutazione multi-dimensionale e multi-disciplinare del

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bisogno complesso, sul concorso di più apporti professionali sociali e sanitari e sulla valutazione periodica dei risultati.

La tendenza alla parcellizzazione e separazione degli interventi e alla rigida delimitazione delle competenze sociali e sanitarie è concretamente invertita attraverso :

- l’istituzione di organismi integrati ASREM-Enti Locali e la predisposizione di “meccanismi di coordinamento”, che vengano automaticamente attivati ogni qual volta una domanda di prestazione pervenga ad uno qualsiasi dei punti di accesso della rete dei servizi sociali e sanitari e attivino una valutazione multidimensionale del bisogno complesso (quali Porte Uniche di Accesso1, Unità di Valutazione Integrate a livello zonale per la elaborazione/attuazione/verifica dei piani personalizzati, Uffici Integrati zonali di ricerca e analisi dei bisogni, monitoraggio ed elaborazione dei flussi informativi, valutazione e verifica della programmazione sociale e sanitaria distrettuale);

- la programmazione di servizi sociali e sanitari strutturalmente fondati sulla “presa in carico” complessiva e non sulla risposta passiva, “assistenzialistica”, alla prestazione richiesta.

La necessità di una programmazione congiunta dei servizi e di una ripartizione dei costi degli stessi per la parte di integrazione socio-sanitaria, ha reso necessario l’utilizzo di parametri condivisi per la programmazione sanitaria e sociale dei servizi sui seguenti elementi regolativi: ELEMENTI DEL PROCESSO DECISIONALE

• Modalità di decisione sui livelli integrati: livelli di competenza decisionale e modalità di progettazione in merito alla quantità di servizi, alla tipologia di utenti, alla allocazione di risorse, alla localizzazione delle strutture di offerta

• Autonomia decisionale in caso di dissenso sulla programmazione dei servizi

• Modalità di controllo incrociato sociale/sanitario sulle decisioni programmatorie in materia di servizi integrati

ELEMENTI DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI EROGAZIONE

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• Definizione dei criteri accesso ai servizi • Strumenti di valutazione integrati • Modalità di erogazione dei servizi

DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI

• Differenziazione dei servizi di erogazione secondo le effettive necessità di intervento sanitario e sociale presentate dagli utenti

• Orientamento alla domiciliarizzazione dei servizi • Politiche di rinforzo della rete familiare

ACCREDITAMENTO

• Definizione degli standard • Modalità di regolazione del sistema di erogazione • Livello di governo del sistema

L’implementazione di tale sistema è necessario in particolare per i servizi e gli interventi socio-sanitari per i quali è prevista la compartecipazione alla spesa tra SSN ed Enti Locali. LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE COMPARTECIPATE Sono quelle prestazioni sociosanitarie nelle quali “la componente sanitaria e sociale non risultano operativamente distinguibili” e per le quali l’entità del finanziamento è attribuita percentualmente alla competenza delle ASREM e Comuni (DPCM 14.02.01 e DPCM 29.11.01). Si articolano in:

• prestazioni domiciliari • prestazioni semiresidenziali • prestazioni residenziali

Gli interventi sociosanitari che prevedono una compartecipazione alla spesa, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, sono di competenza congiunta dell'ASREM e dei Comuni. L’allegato 1.C del DPCM del 29.11.01, così definisce le otto prestazioni oggetto di compartecipazione: Assistenza Domiciliare:

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- Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP) – Prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona;

Assistenza semiresidenziale: - attività sanitaria e sociosanitaria a favore di disabili fisici, psichici e

sensoriali –Prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi;

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di anziani – Prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per anziani non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi gli interventi di sollievo;

Assistenza residenziale: - attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi

psichiatrici e/o delle famiglie - prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale;

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di disabili fisici, psichici o sensoriali – prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi;

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di disabili fisici, psichici o sensoriali - prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili privi del sostegno familiare;

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di anziani – prestazioni terapeutiche di recupero e mantenimento funzionale per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo;

- attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS cura, riabilitazione e trattamenti farmacologici nelle fase di lungoassistenza in regime residenziale a favore di persone affette da AIDS.

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PROCEDURE ED ORGANIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA La organizzazione di servizi congiuntamente gestiti e finanziati da Comuni e ASREM, necessita di precise e concordate modalità di accesso ai servizi, identificando le dimensioni ritenute rilevanti (patologia, età, reddito, situazione familiare, altro) e, congiuntamente, la composizione e le modalità operative di un organismo misto di valutazione. L’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.). si qualifica come strumento per la valutazione multidimensionale e multidisciplinare di situazioni di bisogno socio-sanitario complesso, e per la predisposizione e proposta all’utente del progetto assistenziale. L’U.V.I., ponendosi in una logica di presa in carico globale ed integrata, ha il compito di:

• effettuare una “diagnosi” del bisogno socio-sanitario complesso, a partire dalla domanda espressa dall’utente e dalla sua famiglia (il “sintomo” portato);

• utilizzare le proprie competenze per una valutazione complessiva e tecnica dei bisogni dell’utente;

• individuare, all’interno della rete, il servizio o i servizi più idonei a soddisfare i bisogni rilevati;

• modulare sul singolo caso l’offerta di servizi a seconda dell’evoluzione del bisogno.

PRESTAZIONI LA CUI RICHIESTA COMPORTA IL RICORSO ALL’U.V.I.:

• Dimissioni protette • Richieste di A.D.I. • Richiesta di:

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Prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi (fisici, psichici e sensoriali);

Prestazioni terapeutiche, di recupero e di mantenimento funzionale delle abilità per anziani e persone non autosufficienti in regime semiresidenziale

Prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie

Prestazioni terapeutiche, di recupero e di mantenimento funzionale delle abilità in regime residenziale per anziani e persone non autosufficienti

Prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare

Prestazioni di cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase di lungoassistenza in regime residenziale per persone affette da patologie da HIV

• Altre tipologie di bisogno socio-sanitario complesso (inserimento sociale e lavorativo di soggetti psichiatrici, disabili, minori, ecc)

L’integrazione professionale Per favorire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni, è promossa la

erogazione dei servizi attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti (DPCM 14.02.2001, art 4, comma 3). Le prestazioni socio-sanitarie, infatti, si caratterizzano per la natura e la complessità dei bisogni a cui si rivolgono e si fondano su un approccio unitario ai problemi, basato sul concorso di approcci professionali :

• prettamente sanitari (medico, infermieristico, riabilitativo, ecc.) • di servizio sociale professionale (assistente sociale, psicologo,

educatore ecc.) • di prestazioni socio-assistenziali

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Il processo di presa in carico globale, che si attiva a seguito dell’accesso e della valutazione integrata, consta pertanto delle seguenti procedure:

1. definizione della natura del bisogno, in termini multidimensionali, di salute, autonomia del soggetto, capacità di relazione, individuando la rimozione del danno attraverso azioni di prevenzione cura e riabilitazione;

2. definizione di un progetto personalizzato, con l’indicazione degli interventi e dei servizi da attivare e distribuzione dei compiti tra il personale, secondo un approccio multidisciplinare;

3. verifica e valutazione delle attività. Il progetto personalizzato si fonda sulla:

1. condivisione di obiettivi comuni; 2. individuazione di responsabilità chiare; 3. definizione di risorse umane e finanziarie.

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T I T O L O IX

Norme finali

Obbligazioni - I direttori di zona, entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione del presente atto da parte della Giunta Regionale del Molise, dovranno presentare al direttore generale la fotografia dell’esistente con particolare riferimento a:

• UU.OO.CC. ( esistenti e coperte ) • UU.OO.SS a valenza dipartimentale • UU.OO.SS • AA.PP. • Coordinamenti • Posizioni organizzative • Procedure regolamentari particolari interne alle singole zone

- il Direttore Generale provvederà sulla base delle indicazioni contenute nei contratti di lavoro della Dirigenza e del Comparto alla riarticolazione generale dell’ASREM e all’adozione degli atti relativi alla determinazione dei c.d. “ fondi contrattuali”. - Il Direttore Generale dovrà attivare le procedure contrattuali di concertazione per individuare le carature delle articolazioni, comprese quelle di staff. La individuazione delle carature dovrà essere completata entro novanta giorni dalla disposizione emessa dal Direttore Generale e riguardante le modalità procedurali per la individuazione delle stesse.

La disposizione sarà soggetta a preventiva informativa, con conseguente procedura, alle organizzazioni sindacali. La disposizione dovrà essere emessa entro sessanta giorni dall’approvazione dell’Atto aziendale da parte della Giunta Regionale.

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Continuità gestionale Al fine di garantire, con l’adozione dei regolamenti di settore, la continuità gestionale sino all’applicazione a regime del presente Atto Aziendale, restano in vigore le direttive emanate dalla G.R. con Delibere n. 138 e 595/2006. Procedure per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni La gestione del contenzioso ordinario e riguardante in particolare problematiche di lavoro e di ritardati e/o contestati pagamenti è affidato al direttore di zona competente. La gestione di eventi straordinari dovrà essere determinata dai direttori di zona competenti di intesa con il direttore generale. Il direttore generale potrà in ogni caso avocare a se la gestione del contenzioso. Norma finale e di rinvio Per quanto non contemplato nel presente atto aziendale si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. E’ fatto obbligo di adeguare ogni regolamento editato dall’ASREM a successive leggi o decreti nazionali o regionali di specifico interesse. Abrogazioni Il presente atto aziendale abroga e sostituisce per gli effetti i precedenti atti di organizzazione ivi compresi quelli regionali e le regolamentazioni esecutive degli stessi.

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AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE

ASREM

Appendice n. 1

ARTICOLAZIONE AZIENDALE Linee guida

I direttori di zona, entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione dell’atto aziendale dell’ASREM da parte della Giunta Regionale del Molise, presentare al direttore generale la complessiva articolazione delle zone con particolare riferimento a:

• UU.OO.CC. ( esistenti e coperte ) • UU.OO.SS a valenza dipartimentale • UU.OO.SS • AA.PP. • Coordinamenti • Posizioni organizzative • Procedure regolamentari particolari interne alle singole zone

Al fine di favorire tale obbligazione si offrono alcune valutazione operative. Il percorso metodologico adottato per l’organizzazione complessiva dell’ASREM sarà quello di valutare con attenzione tutti i dati di attività espressi e le potenzialità non adeguatamente utilizzate. Si dovrà cercare, quindi, di eliminare la distinzione “operativa” fra i presidi ospedalieri ed il complesso delle attività territoriali. In particolare, il patrimonio degli operatori dovrà essere considerato come risorsa complessiva dell’azienda e non già come somma di comparti divisi, spesso conflittuali e privi di adeguati coordinamenti. Da una prima valutazione è emerso che l’impianto organizzativo esistente, nel suo complesso, risente certamente, per alcuni segmenti, di un organico sottodimensionato per alcune figure professionali, ed anche di tortuose procedure che mal valorizzano la linea delle decisioni e le risorse umane impegnate. Sulla base di queste considerazioni preliminari il direttore di zona , nel predisporre la complessiva fotografia dell’esistente dovrà evidenziare:

I

La sinergia fra distretti e dipartimenti zonali al fine di ottimizzare e l’impiego delle risorse umane e favorire un livello omogeneo di intervento sulla zona di competenza.

L’organizzazione dell’attività di distretto socio-sanitario attraverso uno staff dedicato di operatori.

L’osmosi anche di risorse umane fra ospedale e territorio La centralizzazione di alcune attività di controllo con attenzione

particolare alla spesa sostenuta per l’acquisizione dei servizi non erogati dall’azienda sanitaria.

La programmazione graduale per la certificazione in qualità dei servizi La individuazione dei punti di eccellenza nell’ospedale e sul territorio

In particolare occorre invertire la tendenza rispetto all’assunto che determina difficoltà, ancor’oggi, di rapporto fra ospedale e territorio viceversa. E’ forte la convinzione, anche sulla base delle analisi valutative, che esiste la potenzialità precisa di filtro e collegamento dell’area territoriale verso quella ospedaliera se correttamente indirizzata principalmente per le patologie affrontabili. E’ da tenere presente che parte della domanda sanitaria in uscita dall’azienda è da attribuire ad alcuni fattori degni di nota, quali:

l’assenza di offerta in periferia la povertà di tecnologia in alcuni presidi territoriali le liste di attesa

II

FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Linee guida

Articolo 1: Finalità e presupposti del Sistema di Programmazione e Controllo della A.S.Re.M. L’Azienda Sanitaria della Regione Molise si propone di perseguire gli specifici obiettivi di tutela della salute, mediante il coordinamento, l’organizzazione delle risorse a disposizione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il sistema di programmazione si colloca all’interno del più ampio sistema di controllo direzionale ed assume la finalità di orientare il comportamento degli operatori interni verso il perseguimento degli obiettivi (efficacia gestionale), mediante il miglior impiego possibile delle risorse messe a disposizione (efficienza). Il sistema descritto rappresenta “il meccanismo operativo attraverso cui l’azienda formula ed articola gli obiettivi e crea le condizioni informative per garantirne il perseguimento”. La definizione del sistema di programmazione e controllo deriva dall’organizzazione aziendale prescelta, e consiste in scelte relative a:

- Definizione di un piano dei Centri di Responsabilità (CdR), ove per Centro di Responsabilità si intende l’insieme di una o più unità organizzative aziendali omogenee che opera per il raggiungimento di determinati obiettivi e fa capo ad un responsabile;

- Definizione del contenuto di responsabilità di ciascun CdR, ossia degli elementi sui quali il responsabile può esercitare un ragionevole grado di controllo e rispetto ai quali può quindi essere responsabilizzato. Il contenuto di responsabilità può essere definito lungo due dimensioni: risorse e attività;

III

- Definizione del piano dei Centri di Costo, ossia delle dimensioni rilevanti ai fini del controllo indipendentemente dall’articolazione organizzativa dell’Azienda.

La dimensione di processo del sistema di programmazione e controllo può essere definita attraverso la precisazione dei seguenti aspetti:

- la direzione del processo di programmazione aziendale, cioè la scelta tra le logiche top-down e bottom-up;

- gli attori coinvolti nel processo; - il percorso organizzativo, cioè la specificazione della sequenza delle attività e

le relative scadenze temporali.

La definizione degli strumenti contabili comporta invece l’individuazione dei seguenti elementi:

- il piano dei fattori produttivi, ossia l’elenco delle voci di costo attraverso cui contabilizzare il consumo di risorse da parte dei CdR;

- la scheda di budget, cioè lo strumento attraverso cui vengono esplicitati gli obiettivi e le risorse a carico di ciascun titolare di budget;

- il reporting, cioè lo strumento attraverso cui, nel corso della gestione, si monitorano i consumi di risorse ed il grado di realizzazione dei risultati. Sarà necessario individuare: contenuti, forma, frequenza e destinatari;

- le regole di rilevazione dei dati e di alimentazione della reportistica, cioè l’individuazione dei soggetti preposti, delle modalità di rilevazione/alimentazione e dei tempi previsti.

Articolo 2: Gli elementi relativi alla progettazione del sistema di programmazione e controllo 2.1 Il piano dei centri di responsabilità

IV

I Centri di Responsabilità (CdR) costituiscono il riferimento organizzativo per il modello di programmazione e controllo e, pertanto, rappresentano il punto di partenza per la costruzione del sistema. La configurazione del piano dei CdR, come detto in precedenza, discende dalla struttura e dall’organizzazione dell’Azienda. Il piano dei Centri di Responsabilità proposto per l’ASREM sarà costruito in relazione alla struttura organizzativa tracciata dalla legge n°9/05. Esso è articolato su diversi livelli di responsabilità, in ragione delle linee di dipendenza gerarchica presenti negli organigrammi a tendere: il primo livello corrisponde all’articolazione delle Zone e delle Strutture Centrali; il secondo livello corrisponde ai relativi settori ed aree presenti nelle Zone e presso le Strutture Centrali (e relativi alle macrostrutture distrettuali e di presidio). E’ da sottolineare, chiaramente, che per molti dei Centri di Responsabilità individuati potranno essere previsti ulteriori livelli di dettaglio. Per le strutture amministrative, una elencazione completa sarà possibile solo una volta individuate le soluzioni organizzative di dettaglio. Gli ulteriori livelli per quanto riguarda le strutture sanitarie (distretti e presidi, ad esempio), dipenderanno dalle scelte organizzative effettuate, e comunque non potranno prescindere dall’analisi di ciascuna realtà. La previsione di Centri di terzo, o anche di quarto livello, non ha comunque impatto sulle scelte di localizzazione organizzativa della funzione di controllo di gestione. Soprattutto per quanto riguarda la componente economica, la disponibilità di un sistema informativo integrato consentirà di monitorare centralmente il consumo di risorse, indipendentemente dal livello di analisi necessario. 2.2 Il piano dei fattori produttivi Come ricordato in precedenza, il piano dei fattori produttivi è l’insieme delle voci di costo attraverso cui vengono monitorati i consumi di risorse da parte delle diverse strutture dell’Azienda. Il piano dei fattori produttivi adottato ai fini del controllo comprende, in verità, anche la componente ricavi. L’analisi che segue esclude per ora questa dimensione, in quanto ritenuta di limitata rilevanza ai fini dell’individuazione dei contenuti di responsabilità economica di ciascun Centro. E’ infatti evidente che l’attuale sistema di finanziamento riconduce la dimensione dei ricavi a variabili per lo più esogene alla competenza dei singoli CdR, soprattutto all’interno di una ASL. La proposta relativa ad un piano di fattori produttivi per la Regione Molise prevede l’adattamento del piano dei conti di contabilità generale: l’unica differenza corrisponderà alla previsione di alcune voci aggiuntive per monitorare gli scambi tra le strutture interne a ciascuna azienda. Tale piano sarà predisposto con il preciso intento di creare uno strumento omogeneo, in grado di fornire una

V

risposta adeguata all’esigenza della Regione di esercitare un controllo sull’operato delle aziende presenti sul suo territorio. 2.3 Il contenuto di responsabilità di ciascun CdR Definire il contenuto di responsabilità di un CdR significa individuare gli elementi che, in quanto controllabili al suo interno, rientrano nella sfera di responsabilizzazione del suo dirigente. Ciascun Centro, in particolare, ha a disposizione una serie di risorse per la realizzazione determinate attività. Risorse ed attività rappresentano appunto le dimensioni sulle quali può essere definito il contenuto di responsabilità di ciascun CdR. 2.4 Il processo di programmazione e controllo Il chiarimento delle caratteristiche del processo di programmazione e controllo aziendale completa la definizione degli elementi strategici del sistema di programmazione e controllo.

2.4.1 La direzione del processo La direzione del processo di programmazione e controllo dipende dal livello organizzativo a partire dal quale prende avvio la fase di budgeting. In proposito, si è soliti distinguere tra:

• top down, “dall’alto verso il basso”, cioè dalla Direzione alle articolazioni aziendali di livello inferiore;

• bottom-up, “dal basso verso l’alto”, cioè dalle articolazioni aziendali di livello inferiore alla Direzione.

La scelta in merito ad una tipologia o all’altra è strettamente legata alle caratteristiche dell’Azienda, che, secondo i casi, determinano la necessità di impulso e di controllo da parte della Direzione o la possibilità di gestire il processo dal “basso”, in modo da considerare in primis le istanze apportate dalle varie strutture aziendali.

VI

Si ritiene che la direzione del processo di programmazione e controllo all’interno dell’ASREM possa collocarsi ad un livello intermedio tra il primo ed il secondo tipo, assumendo cioè la configurazione di “middle-up”: ciò significa assegnare importanza alla programmazione di budget fatta a livello di macrostrutture zonali. Tale scelta si giustifica in ragione dei seguenti elementi:

• la necessità di poter disporre delle informazioni relative al territorio di competenza di ciascuna Zona: tali strutture sono in possesso delle informazioni inerenti l’offerta ed i bisogni sanitari, relativamente alle proprie strutture ed agli assistiti di competenza. Inoltre, esse sono a conoscenza della specificità della domanda e del territorio esistenti. La Direzione dovrà successivamente ricondurre gli obiettivi specifici ad unità ed orientarli al perseguimento dell’obiettivo generale di compressione dei costi che guida l’intero processo di razionalizzazione in atto;

• la relativa semplicità organizzativa del percorso di programmazione e controllo prescelto, che coinvolge, di fatto, diversi livelli di contrattazione (a livello centrale ed a livello zonale).

L’estensione dell’approccio middle-up all’interno delle gerarchie aziendali permette di semplificare lo schema di negoziazione con la previsione di più passaggi:

• entro il 10 ottobre di ciascun esercizio, compatibilmente alla tempistica regionale, la Direzione Strategica aziendale invia alle Direzioni di Zona ed al Consiglio dei Sanitari di Zona gli indirizzi della politica sanitaria regionale (PSR). Entro 31 ottobre le Direzioni di Zona ed il Consiglio dei Sanitari di Zona consolidano le esigenze dei diversi CdR di primo e secondo livello, elaborando una proposta di budget, attraverso l’analisi dei bisogni di salute, del trend storico, delle risorse messe a disposizione nel corso dei precedenti esercizi;

• a seguito della negoziazione diretta con il Comitato Budget (in cui è necessariamente presente, almeno in questa fase di negoziazione, anche il Direttore Generale), le Zone saranno assegnatarie di un budget;

• i CdR che si collocano al primo ed al secondo livello sono assegnatari di un budget che deriva dalla negoziazione con i responsabili di ciascuna Zona.

VII

L’illustrazione, all’interno dei sottoparagrafi che seguono, degli altri aspetti che qualificano il processo, cioè soggetti coinvolti e percorso organizzativo, segue la logica prescelta.

2.4.2 I soggetti coinvolti nel processo Il processo di programmazione e controllo vede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

• la Direzione Generale

• gli organi di staff per la Programmazione ed il Controllo

• le Direzioni di Zona e dei CdR ai diversi livelli.

I soggetti sopra elencati concorrono a diversi livelli e con specifiche funzioni alla definizione degli elementi e delle fasi che consentono la realizzazione dell’intero processo di programmazione e controllo.

Il Direttore Generale, in particolare, è il soggetto più direttamente interessato ad una corretta gestione del processo di programmazione. Da questo, infatti, dipende la co-responsabilizzazione dei dirigenti ai diversi livelli in merito agli obiettivi di cui è chiamato a rispondere.

Questa responsabilità solitamente mal si concilia con l’impegno di tempo che comporta il completo presidio del processo di programmazione. Proprio per questo si ritiene che il Direttore debba essere supportato da un organo tecnico (il Comitato Budget), composto da referenti di stretta fiducia. La partecipazione del Direttore Generale al Comitato Budget è ovviamente libera in qualunque fase del processo, ma dovrà essere come minimo garantita per la negoziazione del budget con i CdR di primo livello.

La divisione che segue propone in materia una possibile distribuzione di compiti e responsabilità:

a) Direzione Generale Il Direttore Generale, oltre ad avere la responsabilità di regolamentare le modalità di svolgimento del processo, ha il compito di:

VIII

• interagire con l’interlocutore istituzionale di riferimento al fine di acquisire le indicazioni politico/strategiche su cui lavorare per costruire gli obiettivi gestionali;

• tradurre le indicazioni ricevute in linee guida per il processo di budget e comunicarle al Comitato Budget;

• supervisionare lo svolgimento del processo ed intervenire a supporto del Comitato Budget qualora opportuno;

• partecipare in prima persona alla negoziazione con le strutture di zona;

• adottare il budget dei diversi CdR ed il bilancio preventivo aziendale;

• verificare l’andamento della gestione sulla base dei report elaborati periodicamente dal Settore Programmazione e Controllo ed adottare gli eventuali provvedimenti correttivi ritenuti necessari.

b) Comitato Budget Il Comitato Budget è composto da:

• Direttore Generale (almeno per quanto riguarda le negoziazioni con le Zone);

• Direttore Amministrativo;

• Direttore Sanitario;

• Responsabile del Settore Programmazione e Controllo;

• Direttori dei Dipartimenti Regionali;

• eventuali ulteriori figure dirigenziali individuate dal Direttore Generale. Il Comitato Budget opera a supporto del Direttore Generale, ed in collaborazione con il Settore Programmazione e Controllo, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

• tradurre gli indirizzi ricevuti dal Direttore Generale in contenuti operativi per il budget dei singoli CdR;

• definire le controproposte di budget da sottoporre ai responsabili di Zona;

IX

• assicurare il supporto necessario alla negoziazione con i Direttori di Zona e con i responsabili di CdR di primo livello;

• consolidare a livello aziendale i budget negoziati con ciascun CdR, pervenendo così alla formulazione del bilancio preventivo economico;

• elaborare, sulla base dei budget dei Centri di Attività, il budget per i Centri di Risorsa;

• valutare e proporre eventuali variazioni infra-annuali dei budget assegnati ad inizio periodo.

c) Direzioni dei CdR (Centri di Attività e Centri di Risorsa) In proposito, assume rilievo la distinzione tra:

• Centri di Attività, cioè aggregazioni di unità organizzative aziendali omogenee, responsabilizzate al perseguimento degli obiettivi concordati, attraverso un utilizzo efficiente delle risorse assegnate.

• Centri di Risorsa, cioè aggregazioni di unità organizzative aziendali omogenee responsabilizzate sull’acquisizione, eventualmente stoccaggio e distribuzione dei fattori produttivi relativi a risorse impiegate nei processi produttivi interni, nel rispetto della qualità, della quantità, dei tempi richiesti ed “a condizioni economiche”. Non si configurano come Centri di Risorsa le strutture che provvedono all’acquisto di “prodotti finiti”, sostitutivi di una prestazione altrimenti producibile internamente.

I compiti delle Direzioni dei vari CdR aziendali nell’ambito del processo di programmazione e controllo possono variare a seconda del fatto che la responsabilità sia esercitata:

• su un CdR di primo livello o di livello sottostante;

• su un CdR identificabile sia come Centro di Attività sia come Centro di Risorsa.

Le funzioni della Direzione di un Centro di Attività di primo livello sono così sintetizzabili:

X

- elaborare una proposta di budget presentata al Direttore della Zona di competenza compatibile rispetto agli accadimenti gestionali che si ritiene influenzeranno l’attività del CdR nel corso dell’esercizio di riferimento del budget;

- valutare l’eventuale controproposta di budget presentata dal Comitato Budget;

- condurre la negoziazione con il Comitato Budget, (alla presenza del Direttore Generale) in merito alla controproposta presentata;

- siglare il budget, attraverso il quale vengono individuati con il Comitato Budget obiettivi condivisi ed indicatori di verifica per il CdR;

- verificare i report periodici distribuiti dal Settore Programmazione e Controllo ed adottare gli eventuali provvedimenti correttivi necessari;

- richiedere immediatamente, per iscritto e con le dovute motivazioni, al Comitato Budget, la variazione del budget assegnato nei casi in cui ciò sia opportuno, e comunque, in tutti i casi nei quali si riscontri l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi programmati.

Nel caso in cui la responsabilità riguardi un Centro di Attività di livello sottostante, come detto in precedenza, le funzioni sopra esposte non si esplicano nei confronti del Comitato Budget ma nei confronti del Centro di Attività di livello immediatamente superiore.

La sommatoria dei budget dei Centri di Attività di secondo livello, per esempio, deve infatti corrispondere, per quanto riguarda le risorse, con il budget dei Centri di primo livello. Ciò significa che, una volta conclusa la trattativa con il Comitato Budget e una volta siglato il budget per il Centro di primo livello, quest’ultimo provvede ad avviare la negoziazione con i Centri di secondo livello. Operativamente, dunque, il Centro di Attività di primo livello, con il supporto del Settore Programmazione e Controllo istituito presso ciascuna Zona e dietro il coordinamento del Servizio di Programmazione e Controllo dell’ASREM, si occupa di:

- presentare la proposta di budget ai Centri di Attività di secondo livello;

- valutare l’eventuale controproposta di budget presentata dal Centro di attività di secondo livello;

XI

- condurre la negoziazione con il Centro di Attività di secondo livello in merito alla controproposta di budget da esso presentata;

- siglare il budget, attraverso il quale vengono individuati con il Centro di Attività di secondo livello obiettivi condivisi ed indicatori di verifica per il Centro stesso.

Nel caso in cui la responsabilità riguardi un Centro di Attività che si qualifica anche come Centro di Risorsa, le funzioni esercitate dalla Direzione dipendono dal fatto che il budget dei Centri di Risorsa ha una doppia natura:

- per una parte (budget di attività) , esso si configura come un normale budget di Centro di Attività. Rispetto a questa componente, la Direzione svolge le medesime funzioni sopra elencate;

- per l’altra parte (budget di risorsa), esso è strettamente correlato al budget dei Centri di Attività. Il Centro di Risorsa, come detto in precedenza, è infatti preposto all’acquisizione, all’eventuale stoccaggio e alla distribuzione ai Centri di Attività, dei fattori produttivi ad essi assegnati e, di conseguenza, il suo budget riporta per ciascun fattore produttivo di competenza, la sommatoria del valore assegnato a ciascun Centro di Attività. Rispetto a questa componente, il budget è costruito “per derivazione” e, pertanto, non è giustificata l’attivazione delle procedure di negoziazione con il Comitato Budget.

Naturalmente, da un punto di vista temporale, il raggiungimento dell’accordo sul budget di Centro di Risorsa segue quello sul budget dei Centri di Attività.

d) Direttori dei Dipartimenti Regionali e dei Dipartimenti Zonali e per MDC

In accordo con gli indirizzi sviluppati dal Consiglio dei Sanitari di Zona e con le indicazioni del PSR, entro il termine ultimo del 20 ottobre di ciascun esercizio, essi si riuniscono al fine di:

- individuare gli orientamenti strategici per la gestione del proprio Dipartimento;

- evidenziare le necessità in termini di bisogno di salute (domanda);

XII

- evidenziare le possibilità di governo clinico e di indirizzo della domanda (offerta);

- elaborare (in sede di prima applicazione) e revisionare (in sede di esercizio) appositi protocolli diagnostico terapeutici per le patologie comprese nella classificazione MDC di competenza;

- considerare la coerenza degli obiettivi di salute evidenziati e la compatibilità degli stessi rispetto alle risorse economiche disponibili;

- valutare eventuali proposte di variazione (accorpamenti, fusioni, soppressioni) delle UUOO all’interno del Dipartimento, che siano ridondanti rispetto all’offerta sanitaria e/o alle strutture esistenti;

- contribuire alla riduzione delle liste d’attesa (secondo quanto disposto dallo schema di intesa tra Governo e Regioni, di cui all’articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n°266).

e) Consiglio dei Sanitari dei Zona

Partecipano al Consiglio dei Sanitari:

- Direzione di Zona;

- Direttori dei Dipartimenti presenti sulla Zona;

- Rappresentanti della medicina convenzionata (medici di base, sumaisti, ecc.)

Tale organismo provvede a:

- coordinarsi con i Direttori di Dipartimento al fine di definire il bisogno di salute esistente;

- tracciare le linee guida per la definizione della proposta di budget di Zona, relativamente alle strutture ospedaliere e territoriali presenti.

f) Settore Programmazione e Controllo Il Settore Programmazione e Controllo (a livello centrale e di Zona), nell’ambito del processo di programmazione e controllo aziendale, si occupa in particolare di:

XIII

- collaborare con il Comitato Budget nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati;

- supportare i Centri di Attività ai diversi livelli nella conduzione del processo di negoziazione del budget con i Centri di Attività di livello sottostante;

- assicurare la produzione dei report di controllo per i CdR e per la Direzione secondo la periodicità definita e la tempestiva distribuzione ai relativi responsabili;

- supportare la dirigenza ai diversi livelli nella corretta interpretazione dei dati contenuti nei report.

Il responsabile del Settore Programmazione e Controllo, di staff all’A.S.Re.M., potrà essere individuato dal Direttore Generale tra i dirigenti dipendenti dell’azienda sanitaria in possesso di un curriculum professionale con competenze specialistiche in Contabilità Generale, Controllo di Gestione, Budgeting, Contabilità Analitica, sistemi di Reporting per centro di costo e competenze inerenti l’integrazione e l’implementazione dei sistemi informativi interni.

Il Direttore Generale potrà nominare il responsabile anche individuando una figura esterna con l’applicazione dell’articolo 15 septies del d.lgs.vo 502/92 e ss.mm.ii. tra coloro che posseggono elevate competenze tecnico-professionali maturate presso aziende pubbliche e/o private.

Il personale di comparto utile al funzionamento dei servizi potrà essere reperito tra il personale dipendente. Qualora il predetto personale mantenga anche l’incarico originario sarà retribuito con una quota aggiuntiva di produttività collettiva.

In fase di prima applicazione potrà essere attivato, in caso di carenza di operatori, l’istituto delle collaborazione coordinate e continuate.

2.4.3 Il percorso organizzativo La definizione del percorso del processo di programmazione e controllo aziendale comporta la descrizione delle fasi e la previsione delle relative scadenze temporali.

XIV

2.4.3.1 Le fasi Il percorso di programmazione e controllo si articola in cinque fasi, di cui alcune temporalmente sovrapposte.

Fase 1: Elaborazione della proposta. I principali adempimenti previsti per questa fase sono i seguenti:

- entro il 10 ottobre di ciascun esercizio, compatibilmente alla tempistica

regionale, la Direzione Generale aziendale invia gli indirizzi di programmazione sanitaria regionale (PSR) alle Direzioni di Zona ed al Consiglio dei Sanitari di Zona;

- entro il 20 ottobre di ciascun esercizio, i Direttori dei Dipartimenti Regionali si riuniscono al fine di evidenziare gli indirizzi strategici relativi all’attività territoriale ed ospedaliera per il successivo esercizio;

- entro il 31 ottobre di ciascun esercizio, il Consiglio del Sanitari di Zona recepisce e traduce le indicazioni politico/strategiche ricevute dall’interlocutore istituzionale di riferimento in una proposta per il processo di budget e le comunica al Comitato Budget;

- il Comitato Budget, in collaborazione con il Settore Programmazione e Controllo, procede ad un primo consolidamento delle proposte di budget da sottoporre a successiva negoziazione, al fine di verificare la consistenza delle richieste in base alle risorse disponibili.

Fase 2: Negoziazione. I principali adempimenti previsti per questa fase sono i seguenti:

- il Comitato Budget, in collaborazione con il Settore Programmazione e Controllo, valuta le proposte di budget avanzate dai responsabili di Zona ed elabora eventuali controproposte;

- il Comitato Budget con la partecipazione del Direttore Generale, ed i responsabili di Zona conducono la negoziazione in merito alle eventuali controproposte presentate;

- il Comitato Budget ed i responsabili delle Zone siglano il budget, attraverso il quale vengono individuati obiettivi condivisi ed indicatori di verifica per i Direttori di Zona.

XV

I contenuti delle fasi uno e due qui riportati si riferiscono alla programmazione che coinvolge le Zone (le quali dovranno successivamente contrattare gli obiettivi di ricevuti con i CdR di primo livello). Secondo contenuti analoghi, queste fasi verranno chiaramente ripetute per ciascuno dei livelli sottostanti, seppur sovrapponendosi temporalmente con lo svolgimento della successiva fase 3.

Fase 3: Consolidamento ed approvazione. I principali adempimenti previsti per questa fase sono i seguenti:

- il Comitato Budget, in collaborazione con il Settore Programmazione e Controllo, elabora, sulla base dei budget dei Centri di Attività, il budget per le Zone;

- il Comitato Budget, in collaborazione con il Settore Programmazione e Controllo, consolida a livello aziendale i budget negoziati per ciascuna Zona, pervenendo così alla formulazione del bilancio preventivo economico:

- il Direttore Generale adotta il budget delle diverse Zone ed il bilancio preventivo aziendale.

A seguito dell’approvazione di tali strumenti, prende avvio l’attuazione del programma annuale di Azienda attraverso l’esecuzione delle normali attività di gestione in ciascuna parte della struttura.

Fase 4: Verifica dell’andamento della gestione. I principali adempimenti previsti per questa fase sono i seguenti:

- il Settore Programmazione e Controllo produce i report di controllo per le Zone, i CdR e la Direzione secondo la periodicità definita e li distribuisce tempestivamente ai responsabili (secondo un protocollo di responsabilità da definire tra il Settore Programmazione e Controllo a livello centrale ed i vari Settori di Programmazione e Controllo di Zona), assicurando agli stessi il supporto nella corretta interpretazione dei dati contenuti nei report;

- i responsabili delle Zone e dei vari CdR verificano i report periodici ed adottano gli eventuali provvedimenti correttivi necessari;

- il Direttore Generale valuta l’andamento della gestione sulla base dei report prodotti ed adotta gli eventuali provvedimenti correttivi necessari.

XVI

Fase 5. Eventuale variazione e revisione del budget. Lo svolgimento di questa fase, che ha comunque un carattere eventuale poiché dipende dagli avvenimenti che caratterizzano la gestione in corso di esercizio, varia a seconda che la modifica riguardi il budget di un Centro di Attività o il budget di un Centro di Risorsa.

Per quanto concerne le variazioni dei budget dei Centri di Attività, esse devono essere richieste dal responsabile di ciascun Centro ogni qual volta si manifestino circostanze impreviste tali da rendere evidente l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi e/o di rispettare i tetti di risorse assegnati.

Le richieste devono essere inviate in forma scritta:

- al Direttore di Zona, che le autorizza, e successivamente (a seguito di

autorizzazione) al Comitato Budget, per quanto riguarda i CdR di primo livello;

- ai CdR di livello immediatamente superiore, per quanto riguarda CdR di livello inferiore al primo, con analitica indicazione delle motivazioni.

Qualora la richiesta inoltrata da un CdR inferiore al primo comporti lo sfondamento del budget assegnato al CdR di livello superiore, questi, prima di autorizzare la variazione, dovrà attivare analoga procedura nei confronti del suo diretto superiore. Le variazioni di budget dei Centri di Risorsa, invece, possono seguire due percorsi distinti:

- ogni volta che vengano autorizzate variazioni di budget dei Centri di Attività che comportino modificazioni delle quantità/qualità dei fattori produttivi previsti, devono essere concordate con i responsabili le necessarie modifiche ai budget di risorsa;

- negli altri casi in cui, a prescindere da variazioni ai budget di attività, i responsabili dei Centri di Risorsa ravvisino la necessità di procedere a variazioni in aumento del budget di fattori produttivi di propria competenza, essi devono formulare richiesta scritta al Comitato Budget indicandone le motivazioni.

I principali adempimenti previsti per questa fase sono dunque i seguenti (per semplicità espositiva, è qui riportato il caso di un CdR di primo livello):

XVII

- i responsabili dei vari CdR presentano al Direttore di Zona e, successivamente, al Comitato Budget, per iscritto e con le dovute motivazioni, la richiesta di variazione del budget assegnato;

- il Comitato Budget, in collaborazione con il Settore Programmazione e Controllo, valuta, o propone autonomamente, le eventuali variazioni infra-annuali dei budget assegnati ad inizio periodo;

- il Comitato Budget approva o il respinge le richieste di variazione del budget presentate dai responsabili dei vari CdR;

- se la variazione accordata dal Comitato Budget ad un Centro di Attività è significativa ai fini dell’attività dei Centri di Risorsa, questi ne vengono tempestivamente informati.

2.4.3.2 La sequenza temporale La tabella che segue illustra la nostra proposta in merito alla sequenza temporale delle fasi del processo. L’articolazione è ovviamente coerente con le funzioni sopra descritte per i diversi soggetti coinvolti.

Tabella 1. Sequenza temporale delle fasi di programmazione e controllo

Entro il 10 ottobre le Direzioni di Zona ed il Consiglio dei Sanitari di Zona ricevono dalla Direzione Strategica aziendale gli indirizzi della politica sanitaria regionale (PSR). Entro il 20 ottobre il Comitato Budget riceve dai Direttori di Dipartimento Regionale gli indirizzi sulla base dei quali sviluppare il processo di budget. Entro il 31 ottobre il Consiglio dei Sanitari di Zona, sulla base degli indirizzi concordati con le Direzioni di Dipartimento, redige le proposte di budget.

FASE

1

Entro il 20 novembre il Comitato Budget recepisce tutte le proposte di budget ed elabora le controproposte per verificarne la compatibilità con gli obiettivi specifici sia in termini qualitativi sia in termini quantitativi.

FASE

2

XVIII

A seguito della controproposta si avvia la fase di negoziazione, da cui devono scaturire gli obiettivi condivisi (qualitativi e quantitativi) e gli indicatori di verifica dei risultati attesi per ciascun Centro di Attività.

Le fasi uno e due si ripetono per ciascun livello di responsabilità (gestite dai Settori Programmazione e Controllo di Zona, sotto il coordinamento del Settore Programmazione e Controllo Centrale), in sovrapposizione allo svolgimento della fase 3.

Entro il 20 Dicembre il Direttore Generale adotta il budget delle Zone e dei diversi Centri di Attività, nonché il bilancio preventivo aziendale e il bilancio pluriennale.

FASE

3

Trimestralmente vengono trasmessi ai Centri di Attività i report sull’andamento della gestione in termini qualitativi e quantitativi.

Trimestralmente il Settore Programmazione e Controllo esamina i report, rileva eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi, li discute con i Direttori di Zona, e con i responsabili dei Centri di Responsabilità e riferisce al Comitato Budget.

FASE

4

Nei casi in cui, a causa di eventi di particolare rilevanza, il responsabile di Centro di Attività riscontri l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi concordati, o di rispettare i tetti di risorse, deve fare immediata richiesta di variazione di budget al Direttore di Zona e, successivamente, al Comitato Budget, in forma scritta, motivandone le ragioni. Il Comitato Budget, tenendo conto delle motivazioni espresse dal richiedente, deve valutare la richiesta e dare una risposta di approvazione o respingimento entro 20 giorni.

FASE

5

Articolo 3: Il sistema di contabilità analitica Per la misurazione dei risultati economici e per l’analisi degli scostamenti rispetto al budget di Zona e di CdR, l’Azienda Sanitaria della Regione Molise si avvale di un sistema di contabilità analitica per centri di costo (in seguito indicata come COAN).

XIX

Il Settore Programmazione e Controllo si occupa dell’implementazione del sistema di COAN e della revisione periodica delle metodologie di impiego dello stesso. Il sistema di attribuzione è organizzato secondo il metodo del direct costing evoluto, che prevede la l’attribuzione alle diverse unità contabili dei costi variabili, relativi alle risorse impiegate, e di una quota di costi fissi. Il sistema di COAN viene alimentato attraverso i diversi moduli di contabilità settoriale. Le diverse contabilità settoriali potranno includere:

• Il modulo di emissione ordini di acquisto; • Il modulo di Contabilità Paghe; • Il modulo di magazzino; • Il modulo cespiti; • Il modulo relativo alle prestazioni attive; • Le eventuali restanti contabilità settoriali presenti.

Il modulo di Contabilità Generale rappresenta un sistema necessario per la gestione della contabilità economico-patrimoniale e per l’attribuzione ai diversi CdR interni (ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 502/92 come modificato dal D.Lgs. 229/99 e ss.mm.ii.) e, pertanto, non è stato incluso nella classificazione di cui sopra. Il Servizio Risorse Umane si occupa della gestione e dell’aggiornamento delle informazioni relative all’anagrafica del personale dipendente, all’unità operativa di assegnazione, alle componenti economico finanziarie della retribuzione mensile. La stessa si occupa, inoltre, della definizione e dell’aggiornamento di un piano delle voci stipendiali unico a livello aziendale. Il Servizio di Gestione Acquisti sovrintende le operazioni di gestione del piano degli articoli di magazzino, di controllo periodico delle operazioni di carico/scarico di magazzino, di controllo delle attività di emissione ordini e dello stato di evasione degli stessi, di gestione del modulo cespiti aziendale (e di verifica del “magazzino virtuale” per la gestione delle manutenzioni, qualora venga implementata in procedura la possibilità di effettuare carichi e scarichi di “articoli virtuali” relativi agli interventi manutentivi da realizzare). In particolare, la stessa verifica che sugli ordini di acquisto siano presenti le informazioni relative all’importo da ordine ed al centro di costo richiedente

XX

(attività realizzabile anche attraverso la previsione di appositi campi “obbligatori” a sistema); Il Servizio Patrimonio si occupa di elaborare gli ammortamenti dei beni ad utilità pluriennale e della gestione delle informazioni relative all’anagrafica del cespite: centro di costo di assegnazione, valore storico, valore del fondo di ammortamento, percentuale di ammortamento, eventuale dismissione, dati tecnici. Per l’esecuzione di tale funzione si avvale del Servizio Tecnico. Il Servizio Risorse Economico – Finanziarie, al momento dell’inserimento a sistema dei dati relativi alle fatture pervenute, provvede a richiamare gli ordini di acquisto, dove presenti, e ad imputare il relativo costo sul centro indicato, impiegando funzionalità di tipo automatico da attivare all’interno dell’ASREM. L’Unità Operativa Studi e Ricerche provvede ad elaborare i dati economici e di attività relativi alle prestazioni sanitarie erogate agli assistiti, per centro di costo. Periodicamente, il Settore Programmazione e Controllo verifica l’alimentazione dei suddetti moduli ed il corretto impiego del sistema. La stessa segnala, inoltre, ai responsabili addetti alla tenuta delle contabilità settoriali eventuali anomalie rilevate. Per tutte le tipologie di costo non direttamente gestite tramite contabilità settoriali, il Settore Programmazione e Controllo provvede a:

• Definire i parametri di attribuzione alle diverse UUOO interne; • Ribaltare i costi alle stesse, in proporzione alla partecipazione alle attività.

Con cadenza trimestrale, e comunque in base agli adempimenti previsti dalla normativa regionale e nazionale, il Settore Programmazione e Controllo provvede ad elaborare le informazioni relative ai costi e ricavi per Zona/centro di responsabilità.

Articolo 4: La fase di reporting presso l’A.S.Re.M. Nella fase di reporting i dati rilevati sono oggetto di elaborazione all’interno di apposite sintesi informative (c.d. reportistica aziendale).

XXI

In una prospettiva di evoluzione continua, il sistema di reporting dell’A.S.Re.M. consente di:

• Governare il sistema degli obiettivi di budget, attraverso il sistematico confronto infrannuale tra obiettivi di budget e risultati effettivi, con evidenza agli scostamenti realizzati;

• Valutare le performance delle Zone/Centri di Responsabilità, al termine del periodo di programmazione di riferimento;

• Valutare, revisionare e governare il sistema dei piani e programmi aziendali, attraverso le informazioni prodotte dal sistema di reporting.

Nell’ambito delle funzioni e dei compiti assegnati dalla Direzione Aziendale, il Settore Programmazione e Controllo dell’A.S.Re.M., all’uopo supportata dai corrispondenti Servizi di Programmazione e Controllo di Zona, si occupa di:

• Definire e condividere con la Direzione Aziendale le esigenze informative interne;

• Elaborare appositi report informativi, uniformi per le Zone Territoriali dell’A.S.Re.M.;

• Aggiornare la reportistica in base alle nuove esigenze informative necessarie;

• Compilare la reportistica aziendale attraverso le informazioni desumibili dal sistema di contabilità analitica.

In particolare, entro i quindici giorni successivi al termine di ciascun trimestre, i Servizi interessati (Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Acquisti, Risorse Umane, Patrimonio, ecc.) provvedono a verificare le informazioni presenti nel sistema informativo, al fine assicurare l’attendibilità delle informazioni che confluiranno nella reportistica interna.

Articolo 5: Percorsi diagnostico – terapeutici La rappresentazione della corretta dimensione sanitaria dei servizi erogati dall’azienda è legata alla considerazione delle componenti di natura economica, sociale, sanitaria e morale legati alla prestazione prodotta ed alla qualità dell’assistenza assicurata.

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All’uopo, la necessità di definire precisi obiettivi per i diversi Centri di Responsabilità aziendali, in un ottica di razionalizzazione e miglioramento del servizio sanitario, che consenta forme di governo clinico del sistema, impone la definizione di un sistema coordinato di regole, all’interno dei più ampi meccanismi di programmazione e controllo, che consentano di:

• Definire e condividere, da parte dei Responsabili di Dipartimento Regionale, i criteri per determinare percorsi diagnostici per tipologia di patologia clinica;

• Formalizzare i percorsi diagnostico – terapeutici condivisi; • Assegnare ai diversi responsabili di Dipartimento per MDC “obiettivi di

percorso” programmati; • Valutare le performance realizzate in un arco temporale di riferimento

(solitamente mensile e/o trimestrale).

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AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE ASREM

Appendice n. 2

REGOLAMENTI

Comitato Etico

Art.1 Costituzione E’ istituito il comitato etico presso l’azienda sanitaria regionale ASREM. Art. 2 Ispirazione Il comitato etico si ispira al rispetto della vita umana così come indicato nelle carte dei diritti dell’uomo, nelle raccomandazioni degli organismi internazionali, nella deontologia medica nazionale e internazionale e in particolare nella revisione corrente della dichiarazione di Helsinki. Il comitato di etica farà altresì riferimento alla normativa vigente in materia sanitaria e, ove applicabili, alle raccomandazioni del comitato nazionale per la bioetica. Art.3 Funzioni Il comitato di etica ha le seguenti funzioni:

funzione di valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di sperimentazione clinica, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 3 dell’allegato 1 al decreto ministeriale 15/7/1997, che recepisce le linee-

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guida di Buona Pratica Clinica dell’Unione Europea (Gcp), e dal punto 3 dell’Allegato 1 al DM 18.03.98 su “Linee-guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici”. In relazione alla sperimentazione dei farmaci, inoltre, il comitato di etica ha anche la funzione di emissione dei giudizi di notorietà dei farmaci di non nuova istituzione, in ottemperanza a quanto previsto dal DM. 18.03.1998 su “Modalità per l’esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche”. In quest’ultima veste, responsabilità del comitato di etica è quella di garantire che i farmaci di nuova istituzione proposti per la ricerca clinica”sono disponibili sufficienti dati sulla qualità e sulla sicurezza d’impiego nell’uomo in rapporto alla indicazione terapeutica proposta”.

Nello svolgimento di tali funzioni, responsabilità del comitato di etica è quella “di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione”(punto 1.27 dell’Allegato 1 al DM. 15.07.1997). Per tutti questi adempimenti il comitato di etica segue specifiche procedure operative di cui si deve dotare una volta istituito, secondo quanto previsto dal punto 3 dell’Allegato 1 al DM. 18.03.98 (“Linee-guida di riferimento ……”) e dall’art. 1 del DM. 18.03.98 (Modalità per l’esenzione…..”);

funzione formativa e di animazione, in forza della quale ispira e promuove momenti di riflessione, di informazione e di sensibilizzazione etica all’interno dell’istituzione sanitaria e tra le varie componenti, attraverso incontri, seminari, gruppi di studio;

funzione consultiva dell’amministrazione, della direzione sanitaria della struttura e di chiunque lo richieda in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana più in pericolo.

Queste funzioni del comitato di etica si concretizzano attraverso la emissione di pareri etici motivati sui protocolli di sperimentazione esaminati e/o l’emissione del giudizio di notorietà dei farmaci non di nuova istituzione, la formulazione di raccomandazioni su problemi di più ampia rilevanza soprattutto nel caso della funzione consultiva. I pareri del comitato di etica sono preventivi e di carattere consultivo e anche laddove siano vincolanti (come nel caso dell’approvazione dei protocolli di

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sperimentazione) non sostituiscono la responsabilità legale e morale di chi ha il compito di prendere le decisioni. Art.4 Composizione Il comitato di etica è composto secondo le indicazioni di cui al punto 3 dell’Allegato 1 al DM. 15.07.97 e al punto 2 dell’Allegato 1 al DM. 18.03.98 su “Linee-guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici”. I membri sono nominati (secondo le seguenti modalità) e comprendono le seguenti figure:

un clinico con documentata esperienza e conoscenze delle sperimentazioni terapeutiche controllate e randomizzate,

il responsabile della clinical governance dell’ASREM che provvede all’istruttoria delle domande per il comitato etico

un biostatistico con documentata esperienza e conoscenze delle sperimentazioni controllate e randomizzate,

un farmacologo, un farmacista del servizio farmaceutico della istituzione di ricovero o

territoriale sede della sperimentazione clinica dei medicinali (ex officio), il direttore sanitario (ex officio) che assume le funzioni di presidente, un esperto in materia giuridica, un medico di medicina generale territoriale, un esperto in bioetica, un diplomato in materia sanitaria, un rappresentante dei malati.

Il comitato potrà avvalersi anche dei membri esterni, nominati ad hoc, esperti qualificati nelle materie o negli argomenti che formano oggetto di particolari questioni sottoposte al parere del comitato di etica, purchè essi non vi abbiano un coinvolgimento diretto. Le modalità di scelta e di convocazione di tali membri sono stabilite nelle procedure operative del comitato di etica. Ogni componente deve produrre un curriculum vitae aggiornato da cui emerga la competenza in una delle aree sopra indicate. Egli deve, inoltre, acconsentire a rendere pubblico il suo nome completo e la qualifica. Art.5 Funzionamento Il comitato di etica si avvale di un ufficio di segreteria, messo a disposizione dell’amministrazione alle dipendenze di un qualificato responsabile.

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Il segretario partecipa alle riunioni verbalizza la discussione in un apposito registro. L’ufficio sarà dotato di risorse informatiche per la ricerca bibliografica e per l’archiviazione della documentazione relativa del comitato di etica. Tale documentazione, espressa più in dettaglio nelle procedure operative di cui il comitato di etica si doterà, dovrà comprendere almeno:

il regolamento e le procedure operative del comitato di etica nelle sue diverse revisioni,

la corrispondenza, il curriculum vitae di tutti i membri del comitato di etica insieme con le

dichiarazioni di riservatezza e di eventuale incompatibilità per singoli casi, l’ordine del giorno delle riunioni del comitato di etica, copia dei pareri e delle raccomandazioni forniti, le comunicazioni fornite durante il monitoraggio dello studio.

I documenti di cui sopra dovranno essere conservati dal comitato di etica per il periodo previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica, anche ai fini delle attività di vigilanza del ministero della sanità. I componenti del comitato etico restano in carica per il seguente periodo: 3 anni eccezion fatta per i componenti ex officio. In sede di sostituzione dei componenti si avrà cura di determinare un opportuno di stanziamento fra l’uscita dei singoli membri al fine di favorire l’inserimento e l’integrazione dei nuovi. Ogni nuovo componente dovrà essere sostituito con un altro membro della stessa area di competenza. Tutti i nuovi membri dovranno prendere attenta visione del regolamento e delle procedure operative del comitato di etica ed accettarle. Art. 6 Doveri dei componenti Ogni componente è responsabile in prima persona del lavoro interno al, o correlato con il, comitato di etica e non può delegare altri in proprio luogo. Egli ha il dovere di assicurare il tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto del parere del comitato di etica e per partecipare alle riunioni del comitato stesso. E’, inoltre, fortemente auspicabile che i componenti siano disponibili a partecipare a periodici corsi di aggiornamento in bioetica e sul tema specifico dell’attività dei comitato di etica.

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Tutti i componenti del comitato- inclusi i membri convocati ad hoc- e della segreteria sono tenuti alle segretezza sugli atti connessi alla loro attività. A questo proposito essi firmeranno uno specifico documento di impegno. Inoltre, i membri del comitato devono firmare una dichiarazione che li obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto quali ad esempio: il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione; rapporti di dipendenza con lo sperimentatore; rapporti di dipendenza/consulenza con la azienda che produce il farmaco di sperimentazione; ecc. Essi, infine, devono acconsentire a rendere pubblico il proprio nome completo e la propria qualifica. Un componente decade dalla carica, oltre che per dimissioni, quando la sua condotta sia incompatibile con l’attività del comitato di etica o quando non ottemperi ai doveri richiesti ed in particolare quando violi manifestamente la dovuta riservatezza sui lavori del comitato di etica e quando sia assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive. Art. 7 Aspetti economici L’ azienda sanitaria designa un funzionario che si occupi degli aspetti economici relativi all’attività del comitato di etica. Il compenso spettante ai componenti del comitato di etica sarà determinato con successivo atto del direttore generale. Inoltre, l’azienda provvederà ad estendere ai membri del comitato di etica l’assicurazione per responsabilità civile prevista per il proprio personale. Art. 8 Procedure operative Non appena insediato, il comitato di etica eleggerà per voto di maggioranza un vice-presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza. Nelle prime riunioni il comitato di etica si doterà di apposite procedure operative, secondo quanto indicato nel precedente art. 3 del presente regolamento. Tali procedure non saranno sottoposte al nulla osta da parte dell’autorità istitutiva del comitato di etica stesso. Art. 9 Trasparenza Il presente regolamento, come pure le procedure operative di cui si doterà il comitato di etica saranno pubblicamente disponibili, insieme con l’elenco dei nomi e le relative qualifiche dei componenti effettivamente nominati di cui all’allegato.

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COMITATO DEI DIRETTORI DI ZONA Funzioni e procedure

Art. 1 -Costituzione Nell’ambito dell’ASREM viene istituito il Comitato dei Direttori di Zona di cui il direttore generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Art. 2 - Composizione Il Comitato dei Direttori di Zona è presieduto dal direttore generale, è composto dal:

• direttore sanitario • direttore amministrativo • direttore di Zona di Agnone • direttore di Zona di Campobasso • direttore di Zona di Isernia • direttore di Zona di Termoli

Il direttore generale, potrà chiamare a partecipare alle sedute del Comitato altri operatori dell’ASREM a seconda della specificità degli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, il Comitatoè presieduto dal Direttore amministrativo o dal direttore sanitario, su delega del direttore generale. Art. 3 - Competenze Il comitato dei direttori di Zona concorre con parere consultivo:

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• Alla formulazione dei programmi di formazione; • Alla formulazione dei programmi delle soluzioni organizzative per

l’attuazione dell’attività libero professionale intramuraria; • Alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. • Alla elaborazione del programma di attività dell’azienda sanitaria; • Alla stesura del Bilancio di Previsione • Alla stesura del Bilancio Annuale

Art. 4 – Modalità di funzionamento Il comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l’anno presso la Sede Legale dell’ASREM, salvo diversa indicazione del direttore generale per:

• la formulazione degli indirizzi di budget e del Bilancio di Previsione; • la valutazione dei risultati di gestione dell’anno precedente.

Il comitato è convocato, inoltre, in relazione alle necessità consultive del direttore generale. I componenti del collegio possono proporre la sua convocazione e l’inserimento di specifici argomenti all’ordine del giorno. La convocazione avviene con almeno 2 giorni di anticipo salvo cause di urgenza. La verbalizzazione delle riunioni sarà curata dallo staff della Direzione Generale. Art.5 Pareri Il parere del comitato dei direttori di Zona è obbligatorio in occasione della:

• stesura del Bilancio di Previsione • stesura del Bilancio Annuale

Trattandosi di attività consultiva il comitato esprime le proprie valutazioni mediante espressione di parere dei singoli componenti. Qualora risultasse necessario assumere determinazioni a maggioranza dei componenti, si procederà alla votazione palese nominativa. Art.6 Obbligo di riservatezza L’attività del Comitato richiede ai componenti e a chiunque ne faccia parte, in forma stabile, periodica o occasionale, un peculiare obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate e ai dati trattati in

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piena attuazione di quanto dispongono gli artt. 22 e ss. della legge n. 241\90, il DPR n. 352\92 e gli artt. 59 e 60 del codice sulla privacy. .

Formazione Professionale Regolamento La formazione e l’aggiornamento del personale sono assunti dall’azienda sanitaria come strumento indispensabile ed essenziale nella gestione e valorizzazione delle risorse umane, nonché come leva strategica per gestire il processo di cambiamento organizzativo. La formazione viene intesa dall’azienda sanitaria non solo come opportunità e dovere di miglioramento continuo della professionalità e di autoarricchimento, ma anche come obbligo morale e responsabilità forte nei riguardi della collettività. Art.1 Linee direttive in materia di aggiornamento professionale Ogni anno il direttore generale provvede di intesa con i direttori di zona a formulare le linee di indirizzo verso le quali intende orientare gli investimenti formativi. Le linee di indirizzo generali per l'attività di formazione e aggiornamento professionale costituiscono materie di informazione alle OO.SS. I dirigenti responsabili dei dipartimenti zonali e delle singole unità operative, sulla base delle linee di indirizzo generali formulate ed in relazione agli obiettivi delle singole strutture, valutano ed individuano i bisogni formativi, in relazione alle esigenze organizzative ed alle necessità formative del personale. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l’azienda sanitaria elabora il piano di formazione aziendale e zonale. Il piano di formazione dovrà indicare:

• gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedere l’impiego delle risorse interne ed, eventualmente, di quelle comunitarie;

• le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari, prevedendo e privilegiando attività di formazione interna, gestita in forma diretta, individuando dirigenti e funzionari da coinvolgere in tale attività.

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Il piano di formazione verrà articolato su un duplice livello:

1. Formazione generale – per lo sviluppo delle competenze di interesse trasversale .

2. Formazione specialistica – per sviluppare le conoscenze e le capacità

necessarie per svolgere al meglio la specifica attività richiesta dal ruolo rivestito all’interno dell’azienda.

Gli interventi formativi previsti nei due ambiti non hanno una connessione diretta e possono, pertanto, essere programmati anche in maniera indipendente. Alla conclusione di ogni anno l’U.O. formazione e accreditamento ECM elabora il rapporto finale sulle attività formative realizzate. Valutazione dell’attività formativa I direttori dei dipartimenti , distretti socio-sanitari e delle unità operative e/o i riferimenti da loro individuati collaborano con l’U.O. formazione e accreditamento ECM – staff della direzione generale ASREM - nell'implementare sistemi di valutazione dell'attività formativa, la cui progettazione va effettuata già nella fase di programmazione degli interventi. Art.2 Modalità operative La formazione continua e l'aggiornamento professionale si realizzano in:

aggiornamento obbligatorio in sede; aggiornamento obbligatorio fuori sede; aggiornamento professionale facoltativo con utilizzo della riserva oraria

(contratto area dirigenziale) ; aggiornamento facoltativo fuori sede; comando finalizzato, previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di

lavoro della dirigenza e del comparto. I direttori dei dipartimenti , distretti socio-sanitari e delle unità operative devono privilegiare le forme di aggiornamento professionale in sede, e ricorrere all'aggiornamento fuori sede solo quando le circostanze non permettano di organizzare la formazione in azienda. L’attività didattica del personale dipendente è remunerata nelle misure previste dai vigenti CCNNLL (art.60, comma 4, CCNL Dirigenza S.P.T.A. del 5/12/96; art.62, comma 4, CCNL Dirigenza S.P.T.A. del 5/12/96; art. 29, comma 17, CCNL Comparto 7/04/99). Tale disposizione si applica anche nei confronti di docenti esterni se dipendenti del SSN. L’attività di docenza svolta da personale

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esterno non dipendente dal SSN è remunerata nella misura massima di € 100,00 ad ora. Art.3 Formazione in sede Viene privilegiata l’attività formativa interna, ritenuta più rispondente sia ai bisogni degli operatori che alle necessità aziendali, nonché all’esigenza di ottimizzare l’impiego delle risorse destinate all’attività formativa. Le iniziative di formazione e aggiornamento professionale obbligatorio realizzate dall'Azienda nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo, anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore, sono quelle programmate nel piano annuale di formazione. Le attività di formazione in sede sono tenute, in genere, durante l'orario di lavoro ed eventuali assenze devono essere giustificate. La mancata frequenza, senza giustificato motivo, ad attività di formazione obbligatorie, comporta l'esclusione da valutazioni utili per la progressione di carriera e relative attribuzioni economiche. A tutti i dipendenti è garantita pari opportunità di partecipazione. Art.4 Formazione fuori sede Il dirigente responsabile decide l'invio del proprio operatore ad iniziative fuori sede nella logica degli obiettivi e della programmazione di Zona, con l'ottica di rispondere ad una necessità che, per motivi organizzativi, non è possibile affrontare in sede (ad esempio, quando il numero esiguo degli operatori non permette di organizzare una formazione interna ). Prima delle loro effettuazione, le richieste di invio in aggiornamento devono pervenire, munite del nulla osta del direttore di zona e dell’autorizzazione del direttore sanitario o amministrativo, secondo le rispettive competenze, all’U.O. formazione e accreditamento ECM che provvede a:

verificare l’attinenza della richiesta con il P.F.A. controllare che la domanda sia debitamente compilata e corredata da tutta

la necessaria documentazione , ivi compreso preventivo di spesa; verificare la disponibilità finanziaria ; controllare la regolarità procedurale della richiesta ; predisporre gli atti di autorizzazione e le procedure necessarie per la

liquidazione. Le forme di aggiornamento fuori sede, previste dalla normativa vigente, sono le seguenti:

A. Aggiornamento professionale obbligatorio; B. Aggiornamento professionale facoltativo ;

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C. Aggiornamento professionale facoltativo con utilizzo di riserva oraria (Area Dirigenza Medica e non Medica);

D. Comandi finalizzati ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. E. Congedi per la formazione.

A) Aggiornamento professionale obbligatorio fuori sede A1) Criteri di riferimento per la scelta formativa I criteri di riferimento per la scelta formativa sono i seguenti :

- è in linea con le direttive e gli obiettivi generali dell'azienda sanitaria; - è in linea con il piano formativo aziendale; - è coerente con gli obiettivi assegnati all'unità operativa ; - è volta a sviluppare capacità specifiche necessarie per la realizzazione di

un progetto organizzativo approvato dall'azienda; - è necessaria per l'acquisizione di abilità specifiche e per l'utilizzo di nuove

tecnologie. A2) Criteri di riferimento per l’individuazione dell’operatore partecipante

− E' indispensabile tenere conto della motivazione alla partecipazione all'iniziativa di formazione nonché delle attitudini personali, culturali e delle capacità professionali dell'operatore, garantendo a tutti, a rotazione, l'opportunità di partecipare a programmi di aggiornamento;

− è indispensabile che la scelta formativa sia coerente con i processi di lavoro , le responsabilità e le competenze dell'operatore;

− per il personale sanitario deve essere favorita, in via esclusiva, la partecipazione ad iniziative accreditate ECM.

Per offrire la possibilità all’Azienda nel suo complesso di sviluppare la formazione dei propri operatori in modo razionale, si ritiene utile per ogni iniziativa formativa esterna consentire la partecipazione di un numero massimo di 2 persone per U.O., indipendentemente dal profilo professionale ricoperto. Ciascun operatore può partecipare ad iniziative esterne usufruendo dell’aggiornamento professionale obbligatorio nel limite massimo di 2 volte nell’arco dell’anno.

A3) Riconoscimenti concernenti i rimborsi spesa Il riconoscimento dell'aggiornamento professionale obbligatorio comporta:

− rimborso e pagamento diretto da parte dell'azienda della tassa di iscrizione, se richiesta;

− rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio ; − riconoscimento orario di servizio.

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B) Aggiornamento professionale facoltativo fuori sede B1) Criteri di riferimento per la scelta formativa La proposta di invio in aggiornamento facoltativo risponde, in linea di massima, ad una selezione dell'intervento di formazione effettuata dal personale interessato e successivamente sottoposto al dirigente responsabile dell’U.O. di appartenenza. I criteri di riferimento per l’ invio in aggiornamento facoltativo sono i seguenti:

− è strettamente connesso con l’attività di servizio; − è coerente con il ruolo e le funzioni esercitate; − è finalizzato ad aumentare il bagaglio delle conoscenze professionali

specifiche; − è un'iniziativa che generalmente risponde alle caratteristiche di convegni,

congressi, ed è di breve durata; − per il personale sanitario deve essere favorita, in via esclusiva, la

partecipazione ad iniziative accreditate ECM. N.B. Le iniziative in cui vengono affrontati argomenti di carattere sindacale non possono ottenere il riconoscimento dell'aggiornamento facoltativo. B2) Criteri di riferimento per l’individuazione dell’operatore partecipante Sulle proposte di aggiornamento facoltativo il dirigente responsabile dovrà garantire al personale l'opportunità di partecipare, favorendo un criterio di rotazione. B3) Riconoscimento previsto dall’azienda L'attivazione dell'aggiornamento professionale facoltativo comporta il riconoscimento , in virtù di quanto previsto in materia contrattuale , di quanto segue :

− permesso retribuito o assenze retribuite entro un limite massimo previsto dai contratti delle diverse aree negoziali di 8 giorni, frazionabili in 48 ore (rif. art.21 CCNL comparto sanità 1/09/95; art. 22 CCNL Dirigenza S.P.T.A. 5/12/96 ; art. 23 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 5/12/96);

− qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, può essere proposto il riconoscimento al dipendente del rimborso completo o parziale della tassa di iscrizione , la cui entità va sempre precisata sulla parte autorizzativa del dirigente medesimo;

− il rimborso delle spese può essere riconosciuto una sola volta nell’arco dell’anno, al fine di garantire pari opportunità a ciascun dipendente nella fruizione di detto rimborso.

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C) Aggiornamento professionale facoltativo con l’utilizzo della riserva (esclusivamente per l'Area Dirigenziale) La "riserva oraria", prevista dai diversi contratti della area dirigenziale (rif. art. 14, comma 4, CCNL Dirigenza S.P.T.A. 03/11/2005; art. 14, comma 4, CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 03/11/2005) può essere utilizzata, compatibilmente con l'esigenza organizzativa dell’U.O. di appartenenza, per partecipare ad attività di aggiornamento facoltativo, in aggiunta agli otto giorni di permesso retribuito a tal fine previsti dai rispettivi contratti. Tale riserva oraria va utilizzata di norma con cadenza settimanale , ma per particolari necessità di servizio può essere cumulata , in ragione di anno , anche per le seguenti attività:

• aggiornamento professionale facoltativo (partecipazione a congressi, convegni, seminari , ecc...).

• frequenze cliniche , le cui caratteristiche non corrispondono ai criteri descritti per l'attivazione del "Comando finalizzato".

• frequenza corsi di specializzazione universitaria . Le quattro ore vanno conteggiate per i periodi di effettivo servizio prestato; vanno decurtate per le assenze dovute a malattie o infortuni, ma non per le assenze dovute ad aggiornamento. L'impegno di tale monte ore, per le attività sopra menzionate, comporta necessariamente la formulazione di apposita richiesta. D) Comando finalizzato D1) Criteri di riferimento per la scelta formativa Per finalità di aggiornamento i diversi contratti ( art. 20, comma 6 e segg., CCNL integrativo del CCNL comparto del 7/04/99; art. 21, comma 6 e segg., CCNL Dirigenza S.P.T.A. 8/06/2001 , art. 20 integrativo del CCNL del 10/02/2004 ; art. 21, comma 6 e segg., CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 8/06/2001, art. 20 del CCNL integrativo del 10/02/2004 ) prevedono il ricorso al comando finalizzato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali o altri organismi di ricerca . Il ricorso a detto istituto è consentito quando sussistano le seguenti condizioni :

• l'attivazione di nuovi reparti e servizi o l'apprendimento di nuove metodologie di lavoro che richiedono un affiancamento ad operatori o altri

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enti ove si siano già implementate le tecniche e le metodologie con comprovata qualità delle stesse ;

• l'acquisizione di tecniche particolari, mediante tirocinio clinico guidato presso le altre aziende sanitarie qualificate in tale ambito;

• la necessità di compiere studi speciali in particolare legati alla ricerca (ricerca epidemiologica , organizzativa , ecc...) finalizzata a progetti specifici approvati dall'azienda.

L'ente presso il quale si realizza il comando finalizzato deve essere preferibilmente sul territorio nazionale; la selezione delle iniziative all'estero deve avvenire solo in casi di eccezionalità e solo se non si ravvisa la possibilità di analoga occasione formativa in Italia. La proposta di invio in comando va presentata da parte del responsabile dell’U.O. di appartenenza all'inizio dell'anno formativo o almeno 1 mese prima della concretizzazione, per permettere l'acquisizione della relativa autorizzazione dall'ente che accoglie il dipendente e l'attivazione delle procedure necessarie. D2) Riconoscimenti previsti dall’azienda L'attivazione del comando finalizzato comporta il riconoscimento di quanto segue:

− rimborso o pagamento diretto della tassa di iscrizione, se richiesta; − rimborso delle spese sostenute nella misura preventivamente concordata.

L'autorizzazione di comando finalizzato che prevede il trattamento di missione non può superare il periodo di 6 mesi. E) Congedi per la formazione I congedi per la formazione, per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, sono disciplinati dagli artt. 5 e 6 della legge n. 53/00, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL comparto 98/01, e dall’art. 19 del CCNL integrativo del CCNL 8/06/2000, di entrambe le aree della dirigenza. Art.5 Modalità operative per usufruire di alcune tipologie di permesso La partecipazione a iniziative formative organizzate dalla regione Molise o altri enti istituzionalmente preposti della durata di uno o più giorni senza quote di iscrizione viene direttamente autorizzata dal direttore di zona che ne darà informativa alla U.O. formazione Tutte le iniziative formative, a qualsiasi titolo organizzate dai servizi, devono essere preventivamente concordate con il direttore di zona e poi inviate all’U.O. formazione e accreditamento ECM , onde prevenire l'accavallamento di più

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iniziative e permettere la valutazione di congruenza con gli obiettivi dell'azienda sanitaria. E' divieto assoluto per tutti i servizi l'utilizzare l'intestazione dell'ASREM o della zona o patrocinio se non preventivamente autorizzati. Art.6 Referenti zonali In ogni zona viene individuato dal direttore di zona un referente per la formazione. Il referente raccorderà e favorirà tutte le obbligazioni utili a realizzare i percorsi formativi individuati.

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Dipartimenti Sanitari Regionali per MDC

Art. 1 - Definizione e Generalità La ASREM per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali istituisce i dipartimenti sanitari regionali per MDC. I dipartimenti regionali per MDC sono costituiti, nello specifico da tutti i direttori delle strutture complesse afferenti ai singoli dipartimenti. I dipartimenti regionali per MDC rappresentano l’ambito in cui si coordina da un punto di vista funzionale l’attività svolta nei presidi ospedalieri con particolare attenzione allo studio, alla cura e alla prevenzione cui è, altresì, connessa una specifica attività didattica, sia autonoma, sia in connessione con percorsi formativi universitari pre e post-laurea, il tutto nel contesto del documento di programmazione dipartimentale di ricerca, assistenza e didattica del dipartimento stesso che scaturisce dal programma operativo annuale adottato dall’azienda. L’azienda istituisce i dipartimenti sulla base di proprie scelte strategiche, funzionali ed organizzative, fermo restando la istituzione di quei dipartimenti previsti dalla norma nazionale e regionale. Art. 2 - Bilancio Il bilancio dei dipartimenti per MDC è costituito sulla base di distinte voci relative ai costi delle risorse umane, tecniche e strutturali assegnate, nonché ai consumi previsti per i beni e servizi, ivi compresi farmaci, emoderivati, emocomponenti, presidi, protesi, reattivi, mezzi di contrasto, etc. I ricavi saranno determinati dalle prestazioni erogate e dal corrispondente valore economico previsto dalla normativa vigente. Dovrà inoltre comprendere, separatamente, eventuali finanziamenti per programmi e progetti dipartimentali, per attività di formazione ed aggiornamento, attività didattiche e di ricerca pura. Sono

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compensate, nel programma operativo annuale, le prestazioni erogate per le quali non è possibile valutare il ricavo ( attività socio-sanitarie particolarmente di tipo territoriale ) Art. 3 - Attività All’inizio di ogni anno il direttore generale, con riferimento alla pianificazione aziendale, concorda con i direttori di zona ed i responsabili dei dipartimenti i programmi ed i progetti annuali, compresi quelli di natura interdipartimentale. Il direttore del dipartimento a sua volta sulla base di tali indicazioni e sentito il comitato di dipartimento, articola al suo interno il budget assegnato, destinando specifiche risorse alle unità operative, dopo aver concordato con i rispettivi responsabili, i programmi ed i piani di attività annuali che le singole unità operative svolgeranno nell’ambito degli obiettivi programmati dal dipartimento. Le risorse, nel loro complesso, dovranno essere riscontrate nei termini di “risultati”, “prodotti”, ed “obiettivi” raggiunti, a seconda della metodologia adottata e della tipologia delle prestazioni erogate, tenuto conto dei programmi dell’azienda sanitaria, delle indicazioni regionali e dei dati epidemiologici di riferimento. Il dipartimento per il conseguimento degli obiettivi istituzionali rappresenta “centro di responsabilità” nell’ambito dello specifico trasferimento di risorse concertato con il direttore generale e con i direttori di zona, nonché di risorse ottenute a vario titolo di cui al documento di programmazione dipartimentale. Eventuali economie generate dal dipartimento, potranno essere investite, previa acquisizione del parere del direttore generale e dei direttori di zona, nel dipartimento stesso. Art. 4 - Afferenze Al dipartimento afferisce, oltre al personale di supporto individuato per il funzionamento, il personale medico, veterinario, sanitario non medico, dell’area socio-sanitaria, tecnica ed amministrativa delle UU.OO. che costituiscono il dipartimento stesso. Per quanto attiene il personale del comparto, l’assegnazione alle singole UU.OO. viene effettuata, sulla base del documento di programmazione dipartimentale, dal direttore del dipartimento, con la eccezione dei coordinatori che restano incardinati nelle UU.OO. di appartenenza. L’assegnazione, comunque, potrà ritenersi provvisoria. Al dipartimento afferisce anche il personale che, con incarico temporaneo di frequenza, ovvero che faccia parte di specifici programmi didattici in convenzione , viene assegnato dal direttore generale. Il personale medico, e non medico,

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possedendone i requisiti, può chiedere di essere trasferito ad un diverso dipartimento, acquisito il parere dei comitati dei dipartimenti direttamente interessati. Il trasferimento viene disposto dal direttore generale. La mobilità del personale dell’area del comparto all’interno del dipartimento è disposto dal direttore di dipartimento. Art. 5 -Articolazione Il dipartimento si articola in unità operative complesse, unità operative semplici e unità operative semplici a valenza dipartimentale definite dalla delibera di costituzione e successive integrazioni e/o modificazioni. Art. 6 - Le unità operative complesse (UU.OO.CC.) Per U.O.C. si intende un ambito di funzioni, correlate alle esigenze assistenziali (di cura,di prevenzione, di ricerca ), in un ben definito contesto di funzioni dipartimentali ed in coerenza con esse. Ciascuna U.O.C., nell’ambito della propria autonomia funzionale, organizza le attività di cui è responsabile in coerenza con le esigenze di tutto il dipartimento, così come definite dal comitato. Nuove UU.OO.CC. possono essere istituite sulla base della programmazione dell’azienda valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione in osservanza della normativa vigente acquisito il parere del comitato di dipartimento interessato. Art. 7 - Le unità operative semplici ( UU.OO.SS. ) Per U.O.S. si intende una struttura dipartimentale che svolge specifiche funzioni coerenti con la U.O.C. di pertinenza e riferite ad una particolare attività di ricerca, di diagnostica clinica , di laboratorio, di prevenzione, assistenza. Nuove UU.OO.SS. possono essere istituite sulla base della programmazione della azienda valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione in osservanza della normativa, su proposta del comitato di dipartimento acquisito il parere del direttore della U.O.C.. Art. 8 - Le unità operative semplici a valenza dipartimentale (UU.OO.SS.DD.). Nell’ipotesi in cui specifiche ed integrate esigenze assistenziali (curative, preventive,scientifiche ), non possano essere riferita ad una singola U.O.C. , ma si richieda l’attività di supporto di più UU.OO.CC. e/o UU.OO.SS. afferenti ad un medesimo dipartimento, possono essere istituite unità operative semplici a valenza dipartimentale.

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Le UU.OO.SS.DD. possono essere istituite sulla base della programmazione dell’azienda valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione in osservanza della normativa vigente su proposta del comitato di dipartimento. Art. 9 - Direzione delle Unità Operative Complesse La responsabilità della U.O.C. di nuova istituzione viene attribuita a seguito di avviso pubblico espletato dall’azienda. Art. 10 -Programma operativo annuale scientifico-assistenziale Con periodicità annuale il direttore generale delibera il programma operativo annuale scientifico – assistenziale. Art. 11 - Posti letto I posti letto dei dipartimenti per MDC sono assegnati, in maniera indistinta, al dipartimento all’atto della istituzione. Il programma operativo annuale scientifico – assistenziale potrà determinare la variazione dei posti letto assegnati al singolo dipartimento. Art 12 - Funzionamento Per il funzionamento del dipartimento vengono assegnati:

il personale amministrativo, dedicato alle attività gestionali; il personale di supporto segretariale, con le relative dotazioni strumentali; gli spazi per la direzione ed il coordinamento del dipartimento, compresi

gli organi di gestione del dipartimento stesso, qualora attivati; sistema informativo, informatico e telematico del dipartimento; i beni e servizi necessari al funzionamento del dipartimento.

Il dipartimento utilizza fondi rinvenienti:

dalle risorse individuate dall’azienda, sentiti anche i direttori di distretti socio-sanitari;

dalle risorse provenienti dal finanziamento della ricerca svolta dai dirigenti del dipartimento;

dalle consulenze e consulti, nonché dai proventi della sperimentazione farmaci;

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dalle donazioni dedicate; Art. 13 – Organi Sono organi del dipartimento il comitato ed il direttore. Art. 14 - Comitato:competenze e funzioni Il comitato:

1) Propone almeno due nominativi indicati tra i dirigenti di UU.OO.CC. afferenti al dipartimento stesso da presentare al direttore generale, che, senza vincolo, procede alla nomina del direttore del dipartimento;

2) Stabilisce i modelli di organizzazione del dipartimento e propone nuove UU.OO.CC., UU.OO.SS.e UU.OO.SS.DD. da inserire nel documento di programmazione dipartimentale nel cui ambito si svolgono le attività dipartimentali;

3) Approva il documento di programmazione dipartimentale (anche sulla base delle indicazioni proposte dai dirigenti facenti parte del dipartimento e raccolte, in sede istruttoria, dai responsabili di struttura), programma la razionale utilizzazione del personale del dipartimento e propone la mobilità del personale, nell’ottica della integrazione dipartimentale, fornisce indicazioni per la gestione del bilancio assegnato al dipartimento e stabilisce gli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno ;

4) Regolamenta l’utilizzazione dei posti letto. 5) Predispone, per il direttore generale la proposta annuale di

formazione ed addestramento del personale orientandola al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ed alla eliminazione o riduzione dei rischi per la sicurezza e l’igiene;

6) Redige per il direttore generale la proposta dei piani annuali relativi alla prevenzione, alla qualità, alla sicurezza e all’igiene presso il dipartimento e stabilisce i modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell’assistenza fornita;

7) Propone al direttore generale iniziative per lo studio, l’applicazione e la verifica di linee guida cliniche per i percorsi di assistenza

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(curativi, preventivi,scientifici ), e adotta e/o adatta alle specifiche esigenze del dipartimento le linee-guida utili per un più corretto indirizzo operativo.

8) Approva annualmente la relazione sulle attività dipartimentali redatta dal direttore;

9) Valuta altresì ogni altra proposta o argomento che gli venga sottoposto dal direttore di dipartimento;

10) Propone i gruppi operativi interdipartimentali; Il comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale ovvero quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti che propone al direttore specifici argomenti da porre all’ordine del giorno. In tal caso il direttore convoca il comitato entro 20 giorni dalla richiesta. Il comitato è costituito validamente in I° convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei componenti. In seconda convocazione è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del direttore. Alle riunioni del comitato partecipano i direttori sanitario e amministrativo che possono essere rappresentati su delega. Art. 15 -Composizione del Comitato Il Comitato è composta da:

a) I direttori di UU.OO.CC. afferenti al dipartimento ; b) I dirigenti responsabili di UU.OO.SS.DD. ove presenti; e un

dirigente di UU.OO.SS. per ogni tre direttori di UU.OO.CC., ovvero almeno un dirigente di UU.OO.SS. che viene e/o vengono designato/i dai dirigenti di UU.OO.SS. presenti nel dipartimento

c) Un rappresentante del personale dirigente medico e veterinario in servizio presso il dipartimento ove presente;

d) Un rappresentante del personale dirigente sanitario non medico in servizio presso il dipartimento ove presente;

e) Un rappresentante designato dal rispettivo profilo professionale delle restanti categorie di personale in servizio presso il dipartimento ; Le cariche di cui ai punti c, d, ed e sono senza diritto di voto ed hanno validità biennale.

Art. 16 - Il Direttore Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale. Il direttore dura in carica due anni . La funzione di direttore di dipartimento è aggiuntiva a quella di responsabile della U.O.C. di provenienza. Il direttore del dipartimento indica, di

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norma, un dirigente di U.O.C. quale sostituto in caso di assenza o di impedimento; di tale indicazione viene data notizia al direttore generale; Il direttore del dipartimento:

gestisce le risorse attribuite secondo le indicazioni del comitato di dipartimento;

convoca, fissa l’ordine del giorno, presiede il comitato e ne cura l’esecuzione dei deliberati;

è responsabile dell’attività del dipartimento e lo rappresenta nei rapporti con il direttore generale e con i direttori di zona e tutti gli organismi deputati alla gestione, organizzazione ed al controllo ;

programma e coordina sulla base dei criteri dettati dal comitato del dipartimento l’organizzazione delle attività ;

partecipa alla contrattazione con il direttore generale per la definizione degli obiettivi dipartimentali e l’assegnazione del budget;

redige la relazione annuale delle attività del dipartimento per l’approvazione da parte del comitato;

Al termine del primo anno il direttore di dipartimento è sottoposto a verifica dal direttore generale sulla base degli obiettivi ricevuti all’atto della nomina. Il mancato raggiungimento degli obiettivi è motivo di decadenza.

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Dipartimenti Sanitari Regionali Art. 1 - Definizione e Generalità La ASREM per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali istituisce i dipartimenti sanitari regionali che nello specifico sono:

• dipartimento della salute mentale • dipartimento della prevenzione • dipartimento fasce deboli e territorio

I dipartimenti sono costituiti, nello specifico dai rispettivi direttori dei dipartimenti zonali. I dipartimenti regionali rappresentano l’ambito in cui si coordina da un punto di vista funzionale l’attività svolta nelle zone con particolare attenzione allo studio, alla cura e alla prevenzione cui è, altresì, connessa una specifica attività didattica, sia autonoma, sia in connessione con percorsi formativi universitari pre e post-laurea, il tutto nel contesto del documento di programmazione dipartimentale di ricerca, assistenza e didattica del dipartimento stesso che scaturisce dal programma operativo annuale adottato dall’azienda. Art. 2 - Bilancio I dipartimenti non realizzano un proprio bilancio se non limitato al solo funzionamento, al contrario vigilano sulla corretta attuazione di quanto assegnato ai singoli dipartimenti zonali. Art. 3 - Attività All’inizio di ogni anno il direttore generale, con riferimento alla pianificazione aziendale, concorda con i direttori di zona ed i responsabili dei dipartimenti i programmi ed i progetti annuali, compresi quelli di natura interdipartimentale. Art. 10 -Programma operativo annuale scientifico-assistenziale Con periodicità annuale il direttore generale delibera il programma operativo annuale scientifico – assistenziale.

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Art 12 - Funzionamento Per il funzionamento dei singoli dipartimenti vengono assegnati:

il personale amministrativo, dedicato alle attività gestionali; il personale di supporto segretariale, con le relative dotazioni strumentali; gli spazi per la direzione ed il coordinamento del dipartimento, compresi

gli organi di gestione del dipartimento stesso, qualora attivati; sistema informativo, informatico e telematico del dipartimento; i beni e servizi necessari al funzionamento del dipartimento.

Il dipartimento utilizza fondi rinvenienti:

dalle risorse individuate dall’azienda; Art. 13 – Organi Sono organi del dipartimento il comitato ed il direttore. Art. 14 - Comitato:competenze e funzioni Il comitato:

11) Stabilisce i protocolli e i modelli di organizzazione del dipartimento;

12) Approva il documento di programmazione dipartimentale; 13) Predispone, per il direttore generale la proposta annuale di

formazione ed addestramento del personale orientandola al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ed alla eliminazione o riduzione dei rischi per la sicurezza e l’igiene;

14) Redige per il direttore generale la proposta dei piani annuali relativi alla prevenzione, alla qualità, alla sicurezza e all’igiene presso i dipartimenti di zona e stabilisce i modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell’assistenza fornita;

15) Propone al direttore generale iniziative per lo studio, l’applicazione e la verifica di linee guida cliniche per i percorsi di ;

16) Approva annualmente la relazione sulle attività dipartimentali redatta dal direttore;

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17) Valuta altresì ogni altra proposta o argomento che gli venga sottoposto dal direttore di dipartimento;

18) Propone i gruppi operativi interdipartimentali; Il comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale ovvero quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti che propone al direttore specifici argomenti da porre all’ordine del giorno. In tal caso il direttore convoca il comitato entro 20 giorni dalla richiesta. Il comitato è costituito validamente in I° convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei componenti. In seconda convocazione è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del direttore. Alle riunioni del comitato partecipano i direttori sanitario e amministrativo che possono essere rappresentati su delega. Art. 15 -Composizione del Comitato Il Comitato è composta dai rispettivi direttori dei dipartimenti zonali. Art. 16 - Il Direttore Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore generale scelto tra i direttori facenti parte del comitato. Il direttore dura in carica due anni . La funzione di direttore di dipartimento è aggiuntiva a quella di direttore del corrispondente dipartimento zonale . Il direttore del dipartimento:

gestisce le risorse attribuite secondo le indicazioni del comitato di dipartimento;

convoca, fissa l’ordine del giorno, presiede il comitato e ne cura l’esecuzione dei deliberati;

è responsabile dell’attività del dipartimento e lo rappresenta nei rapporti con il direttore generale e con i direttori di zona e tutti gli organismi deputati alla gestione, organizzazione ed al controllo ;

programma e coordina sulla base dei criteri dettati dal comitato del dipartimento l’organizzazione delle attività ;

redige la relazione annuale delle attività del dipartimento per l’approvazione da parte del comitato;

Al termine del primo anno il direttore di dipartimento è sottoposto a verifica dal direttore generale sulla base degli obiettivi ricevuti all’atto della nomina. Il mancato raggiungimento degli obiettivi è motivo di decadenza.

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Dipartimenti Sanitari Zonali

Art. 1 - Definizione e Generalità La ASREM per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali istituisce i dipartimenti sanitari zonali che nello specifico sono:

• dipartimento ospedaliero • dipartimento di salute mentale • dipartimento di prevenzione • dipartimento fasce deboli e territorio

I dipartimenti sanitari zonali sono costituiti, nello specifico da tutti i direttori delle strutture complesse afferenti ai singoli dipartimenti, in particolare il dipartimento ospedaliero zonale dai direttori delle strutture complesse afferenti ai presidi ospedalieri ricadenti nelle zone. I dipartimenti zonali rappresentano l’ambito in cui si coordina da un punto di vista funzionale l’attività svolta nelle zone con particolare attenzione allo studio, alla cura e alla prevenzione cui è, altresì, connessa una specifica attività didattica, sia autonoma, sia in connessione con percorsi formativi universitari pre e post-laurea, il tutto nel contesto del documento di programmazione dipartimentale di ricerca, assistenza e didattica del dipartimento stesso che scaturisce dal programma operativo annuale adottato dall’azienda. L’azienda istituisce i dipartimenti zonali sulla base di proprie scelte strategiche, funzionali ed organizzative, fermo restando la istituzione di quei dipartimenti previsti dalla norma nazionale e regionale. Art. 2 - Bilancio Il bilancio dei dipartimenti zonali sanitari è costituito sulla base di distinte voci relative ai costi delle risorse umane, tecniche e strutturali assegnate, nonché ai consumi previsti per i beni e servizi, ivi compresi farmaci, emoderivati, emocomponenti, presidi, protesi, reattivi, mezzi di contrasto, etc. I ricavi saranno determinati dalle prestazioni erogate e dal corrispondente valore economico

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previsto dalla normativa vigente. Dovrà inoltre comprendere, separatamente, eventuali finanziamenti per programmi e progetti dipartimentali, per attività di formazione ed aggiornamento, attività didattiche e di ricerca pura. Sono compensate, nel programma operativo annuale, le prestazioni erogate per le quali non è possibile valutare il ricavo ( attività socio-sanitarie particolarmente di tipo territoriale ) Art. 3 - Attività All’inizio di ogni anno il direttore di zona, con riferimento alla pianificazione zonale, concorda con i direttori dei dipartimenti zonali sanitari i programmi ed i progetti annuali, compresi quelli di natura interdipartimentale. Il direttore del dipartimento a sua volta sulla base di tali indicazioni e sentito il comitato di dipartimento, articola al suo interno il budget assegnato, destinando specifiche risorse alle unità operative, dopo aver concordato con i rispettivi responsabili, i programmi ed i piani di attività annuali che le singole unità operative svolgeranno nell’ambito degli obiettivi programmati dal dipartimento. Le risorse, nel loro complesso, dovranno essere riscontrate nei termini di “risultati”, “prodotti”, ed “obiettivi” raggiunti, a seconda della metodologia adottata e della tipologia delle prestazioni erogate, tenuto conto dei programmi dell’azienda sanitaria, delle indicazioni regionali e dei dati epidemiologici di riferimento. Il dipartimento per il conseguimento degli obiettivi istituzionali rappresenta “centro di responsabilità” nell’ambito dello specifico trasferimento di risorse concertato con il direttore di zona, nonché di risorse ottenute a vario titolo di cui al documento di programmazione dipartimentale. Eventuali economie generate dal dipartimento, potranno essere investite, previa acquisizione del parere del direttore di zona, nel dipartimento stesso. Art. 4 - Afferenze Al dipartimento afferisce, oltre al personale di supporto individuato per il funzionamento, il personale medico, veterinario, sanitario non medico, dell’area socio-sanitaria, tecnica ed amministrativa delle UU.OO. che costituiscono il dipartimento stesso. Per quanto attiene il personale del comparto, l’assegnazione alle singole UU.OO. viene effettuata, sulla base del documento di programmazione dipartimentale, dal direttore del dipartimento, con la eccezione dei coordinatori che restano incardinati nelle UU.OO. di appartenenza. L’assegnazione, comunque, potrà ritenersi provvisoria.

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Al dipartimento afferisce anche il personale che, con incarico temporaneo di frequenza, ovvero che faccia parte di specifici programmi didattici in convenzione , viene assegnato dal direttore generale. Il personale medico, e non medico, possedendone i requisiti, può chiedere di essere trasferito ad un diverso dipartimento, acquisito il parere dei comitati dei dipartimenti direttamente interessati. Il trasferimento viene disposto dal direttore di zona. La mobilità del personale dell’area del comparto all’interno del dipartimento è disposto dal direttore di dipartimento. Art. 5 -Articolazione Il dipartimento si articola in unità operative complesse, unità operative semplici e unità operative semplici a valenza dipartimentale definite dalla delibera di costituzione e successive integrazioni e/o modificazioni. Art. 6 - Le unità operative complesse (UU.OO.CC.) Per U.O.C. si intende un ambito di funzioni, correlate alle esigenze assistenziali (di cura,di prevenzione, di ricerca ), in un ben definito contesto di funzioni dipartimentali ed in coerenza con esse. Ciascuna U.O.C., nell’ambito della propria autonomia funzionale, organizza le attività di cui è responsabile in coerenza con le esigenze di tutto il dipartimento, così come definite dal comitato. Nuove UU.OO.CC. possono essere istituite sulla base della programmazione dell’azienda valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione in osservanza della normativa vigente acquisito il parere del comitato di dipartimento interessato. Art. 7 - Le unità operative semplici ( UU.OO.SS. ) Per U.O.S. si intende una struttura dipartimentale che svolge specifiche funzioni coerenti con la U.O.C. di pertinenza e riferite ad una particolare attività di ricerca, di diagnostica clinica , di laboratorio, di prevenzione, assistenza. Nuove UU.OO.SS. possono essere istituite sulla base della programmazione della azienda valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione in osservanza della normativa, su proposta del comitato di dipartimento acquisito il parere del direttore della U.O.C.. Art. 8 - Le unità operative semplici a valenza dipartimentale (UU.OO.SS.DD.). Nell’ipotesi in cui specifiche ed integrate esigenze assistenziali (curative, preventive,scientifiche ), non possano essere riferita ad una singola U.O.C. , ma si

LV

richieda l’attività di supporto di più UU.OO.CC. e/o UU.OO.SS. afferenti ad un medesimo dipartimento, possono essere istituite unità operative semplici a valenza dipartimentale. Le UU.OO.SS.DD. possono essere istituite sulla base della programmazione dell’azienda valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione in osservanza della normativa vigente su proposta del comitato di dipartimento. Art. 9 - Direzione delle Unità Operative Complesse La responsabilità della U.O.C. di nuova istituzione viene attribuita a seguito di avviso pubblico espletato dall’azienda. La responsabilità delle UU.OO.SS. e delle UU.OO.SS.DD. viene conferita con motivazione dal direttore di zona su proposta rispettivamente del direttore della U.O.C. interessata e del direttore del dipartimento sentito il comitato. Art. 10 -Programma operativo annuale scientifico-assistenziale Con periodicità annuale il direttore generale delibera il programma operativo annuale scientifico – assistenziale. Art 11 – Sede e risorse Il dipartimento ha sede negli spazi assegnati dal direttore di zona. Il direttore del dipartimento, su delibera del comitato di dipartimento attribuisce gli spazi individuati per il conseguimento delle finalità scientifico-assistenziali. Per le attività di tipo territoriale gli spazi dovranno essere assegnati dai direttori di distretto socio-sanitario. Con la costituzione del dipartimento i materiali, i mezzi e le attrezzature in dotazione alle strutture assistenziali e di ricerca che hanno concorso alla sua costituzione diventano automaticamente di pertinenza dello stesso dipartimento ad eccezione di quanto invece assegnato in dotazione ai direttori di distretto socio-sanitario. Alle singole U.O. vengono assegnati:

il personale medico , veterinario e professionale laureato; gli spazi da questo occupati per le attività esclusive dell’unità operativa;

gli spazi distrettuali vengono assegnati in uso; le attrezzature esclusivamente utilizzate dall’unità operativa; le

attrezzature distrettuali vengono assegnate in uso;

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Al dipartimento vengono assegnati:

i posti letto per i dipartimenti ospedalieri ; il personale infermieristico, il personale tecnico, nonché altre figure

professionali necessarie alla funzionalità della specifica tipologia del dipartimento;

gli operatori per l’ assistenza; gli spazi operativi, di degenza, di supporto; in uso quelli distrettuali; le attrezzature utilizzate da più di una unità operativa;in uso quelle

distrettuali i programmi, i progetti, i piani di dipartimento; le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati, ed

eventuali budget incentivanti rinvenienti dai fondi di risultato, di produttività collettiva, di straordinario, dalle eventuali sponsorizzazioni ottenute dall’azienda e fondi dedicati alla formazione.

Per il funzionamento del dipartimento vengono assegnati:

il personale amministrativo, dedicato alle attività gestionali; il personale di supporto segretariale, con le relative dotazioni strumentali; gli spazi per la direzione ed il coordinamento del dipartimento, compresi

gli organi di gestione del dipartimento stesso, qualora attivati; sistema informativo, informatico e telematico del dipartimento; i beni e servizi necessari al funzionamento del dipartimento.

Il dipartimento utilizza fondi rinvenienti:

dalle risorse individuate dall’azienda; dalle risorse provenienti dal finanziamento della ricerca svolta dai dirigenti

del dipartimento; dalle consulenze e consulti, nonché dai proventi della sperimentazione

farmaci; dalle donazioni dedicate;

Art. 12 – Organi Sono organi del dipartimento il comitato ed il direttore.

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Art. 13 - Comitato:competenze e funzioni Il comitato:

19) Propone almeno due nominativi indicati tra i dirigenti di UU.OO.CC. afferenti al dipartimento stesso da presentare al direttore di zona, che, senza vincolo, procede alla nomina del direttore del dipartimento;

20) Stabilisce i modelli di organizzazione del dipartimento e propone nuove UU.OO.CC., UU.OO.SS.e UU.OO.SS.DD. da inserire nel documento di programmazione dipartimentale nel cui ambito si svolgono le attività dipartimentali;

21) Approva il documento di programmazione dipartimentale (anche sulla base delle indicazioni proposte dai dirigenti facenti parte del dipartimento e raccolte, in sede istruttoria, dai responsabili di struttura), programma la razionale utilizzazione del personale del dipartimento e propone la mobilità del personale, nell’ottica della integrazione dipartimentale, fornisce indicazioni per la gestione del bilancio assegnato al dipartimento e stabilisce gli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno ;

22) Regolamenta l’utilizzazione dei posti letto per i dipartimenti ospedalieri.

23) Predispone, per il direttore di zona la proposta annuale di formazione ed addestramento del personale orientandola al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ed alla eliminazione o riduzione dei rischi per la sicurezza e l’igiene;

24) Redige per il direttore di zona la proposta dei piani annuali relativi alla prevenzione, alla qualità, alla sicurezza e all’igiene presso il dipartimento e stabilisce i modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell’assistenza fornita;

25) Propone al direttore di zona iniziative per lo studio, l’applicazione e la verifica di linee guida cliniche per i percorsi di assistenza (curativi, preventivi,scientifici ), e adotta e/o adatta alle specifiche esigenze del dipartimento le linee-guida utili per un più corretto indirizzo operativo.

26) Approva annualmente la relazione sulle attività dipartimentali redatta dal direttore;

27) Valuta altresì ogni altra proposta o argomento che gli venga sottoposto dal direttore di dipartimento;

28) Propone i gruppi operativi interdipartimentali;

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Il comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale ovvero quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti che propone al direttore specifici argomenti da porre all’ordine del giorno. In tal caso il direttore convoca il comitato entro 20 giorni dalla richiesta. Il comitato è costituito validamente in I° convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei componenti. In seconda convocazione è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del direttore. Alle riunioni del comitato partecipa il direttore di zona o suo delegato. Art. 14 -Composizione del Comitato Il Comitato è composta da:

f) I direttori di UU.OO.CC. afferenti al dipartimento ; g) I dirigenti responsabili di UU.OO.SS.DD. ove presenti; e un

dirigente di UU.OO.SS. per ogni tre direttori di UU.OO.CC., ovvero almeno un dirigente di UU.OO.SS. che viene e/o vengono designato/i dai dirigenti di UU.OO.SS. presenti nel dipartimento

h) Un rappresentante del personale dirigente medico e veterinario in servizio presso il dipartimento ove presente;

i) Un rappresentante del personale dirigente sanitario non medico in servizio presso il dipartimento ove presente;

j) Un rappresentante designato dal rispettivo profilo professionale delle restanti categorie di personale in servizio presso il dipartimento ; Le cariche di cui ai punti c, d, ed e sono senza diritto di voto ed hanno validità biennale.

Art. 15 - Il Direttore Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore di zona. Il direttore dura in carica due anni . La funzione di direttore di dipartimento è aggiuntiva a quella di responsabile della U.O.C. di provenienza. Il direttore del dipartimento indica, di norma, un dirigente di U.O.C. quale sostituto in caso di assenza o di impedimento; di tale indicazione viene data notizia al direttore generale; Il direttore del dipartimento:

gestisce le risorse attribuite secondo le indicazioni del comitato di dipartimento;

convoca, fissa l’ordine del giorno, presiede il comitato e ne cura l’esecuzione dei deliberati;

LIX

è responsabile dell’attività del dipartimento e lo rappresenta nei rapporti con il direttore di zona e tutti gli organismi deputati alla gestione, organizzazione ed al controllo ;

programma e coordina sulla base dei criteri dettati dal comitato del dipartimento l’organizzazione delle attività ;

partecipa alla contrattazione con il direttore di zona per la definizione degli obiettivi dipartimentali e l’assegnazione del budget;

redige la relazione annuale delle attività del dipartimento per l’approvazione da parte del comitato;

Al termine del primo anno il direttore di dipartimento è sottoposto a verifica dal direttore generale sulla base degli obiettivi ricevuti all’atto della nomina. Il mancato raggiungimento degli obiettivi è motivo di decadenza.

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Dipartimento Amministrativo Zonale Art. 1 - Definizione e Generalità Le zone per lo svolgimento delle attività istituzionali amministrative istituiscono i dipartimenti amministrativi. I Dipartimenti sono aggregazioni di unità operative complesse (U.O.C.) e unità operative semplici (U.O.S.) Il dipartimento rappresenta l’ambito in cui si svolge in modo integrato l’attività istituzionale amministrativa cui è altresì connessa una specifica attività didattica, sia autonoma, sia in connessione con percorsi formativi universitari pre e post-laurea, il tutto nel contesto del documento di programmazione dipartimentale che scaturisce dal programma operativo annuale adottato dalla zona. Art. 2 - Bilancio Il bilancio del dipartimento è costituito sulla base di distinte voci relative ai costi delle risorse umane, tecniche e strutturali assegnate, nonché ai consumi previsti per i beni e servizi. Dovrà inoltre comprendere, separatamente, eventuali finanziamenti per programmi e progetti dipartimentali, per attività di formazione ed aggiornamento, attività didattiche e di ricerca pura. Il bilancio consuntivo del dipartimento costituisce allegato al bilancio della zona. Il pareggio di bilancio è obiettivo primario del dipartimento. Art. 3 - Attività All’inizio di ogni anno il direttore di zona, con riferimento alla pianificazione , concorda con i responsabili dei dipartimenti zonali e i direttori di distretto socio-sanitario i programmi ed i progetti annuali, compresi quelli di natura interdipartimentale.

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Il responsabile del dipartimento a sua volta sulla base di tali indicazioni e sentito il comitato di dipartimento, articola al suo interno il bilancio assegnato, destinando specifiche risorse alle unità operative, dopo aver concordato con i rispettivi responsabili, i programmi ed i piani di attività annuali che le singole unità operative svolgeranno nell’ambito degli obiettivi programmati dal dipartimento. Le risorse, nel loro complesso, dovranno essere riscontrate nei termini di “risultati”, “prodotti”, ed “obiettivi” raggiunti. Il dipartimento per il conseguimento degli obiettivi istituzionali rappresenta “centro di responsabilità” nell’ambito dello specifico trasferimento di risorse concertato con il direttore generale nonché di risorse ottenute a vario titolo di cui al documento di programmazione dipartimentale. Eventuali economie generate dal dipartimento, potranno essere investite, previa acquisizione del parere del direttore generale, nel dipartimento stesso. Art. 4 - Afferenze Al dipartimento afferisce, oltre al personale di supporto individuato per il funzionamento, il personale delle UU.OO. che costituiscono il dipartimento stesso. Al dipartimento afferisce anche il personale che, con incarico temporaneo di frequenza, ovvero che faccia parte di specifici programmi didattici in convenzione , viene assegnato dal direttore di zona. Il personale può chiedere di essere trasferito ad un diverso dipartimento, acquisito il parere motivato dei comitati dei dipartimenti direttamente interessati. Il trasferimento viene disposto dal direttore di zona. Il trasferimento del personale all’interno del dipartimento è disposto dal direttore di dipartimento con provvedimento motivato acquisito il parere vincolante, a seconda del ruolo di appartenenza, del direttore amministrativo o del sanitario.. Se per effetto di riarticolazione o dell’afferenza di singole unità di personale, risulta modificato il rapporto tra detto personale e le relative rappresentanze di cui all’art. 15, il comitato effettua nuove designazioni sostitutive . Art. 5 -Articolazione Il dipartimento si articola in unità operative complesse, unità operative semplici e unità operative semplici a valenza dipartimentale definite dalla delibera di costituzione e successive integrazioni e/o modificazioni.

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Art. 6 - Le unità operative complesse (UU.OO.CC.) Per U.O.C. si intende un ambito di funzioni, correlate alle esigenze tecnico-amministrative, in un ben definito contesto di funzioni dipartimentali ed in coerenza con esse. Ciascuna U.O.C., nell’ambito della propria autonomia funzionale, organizza le attività di cui è responsabile in coerenza con le esigenze di tutto il dipartimento, così come definite dal comitato. Nuove UU.OO.CC. possono essere istituite sulla base della programmazione dell’azienda, valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione in osservanza della normativa vigente, acquisito il parere del comitato di dipartimento interessato. . Art. 7 - Le unità operative semplici ( UU.OO.SS. ) Per U.O.S. si intende una struttura dipartimentale che svolge specifiche funzioni coerenti con la U.O.C. di pertinenza e riferite ad una particolare attività tecnica-amministrativa. Nuove UU.OO.SS. possono essere istituite sulla base della programmazione della zona valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione in osservanza della normativa, su proposta del dipartimento acquisito il parere del direttore della U.O.C., Art. 8 – Le unità operative semplici a valenza dipartimentale (UU.OO.SS.DD.) Nell’ipotesi in cui specifiche ed integrate esigenze tecnico-amministrative non possano essere riferita ad una singola U.O.C. , ma si richieda l’attività di supporto di più UU.OO.CC. e/o UU.OO.SS. afferenti ad un medesimo dipartimento, possono essere istituite unità operative semplici a valenza dipartimentale. Le UU.OO.SS.DD. possono essere istituite sulla base della programmazione della zona valutata la compatibilità della nuova istituzione con le risorse economiche, con gli indirizzi e le politiche di gestione in osservanza della normativa vigente su proposta del comitato di dipartimento. Art. 9 -Direzione delle unità operative La responsabilità della U.O.C. di nuova istituzione viene attribuita dal direttore generale tranne per i casi in cui è d’obbligo l’avviso pubblico. La responsabilità delle UU.OO.SS. e delle UU.OO.SS.DD. viene conferita con motivazione dal direttore di zona su proposta rispettivamente del direttore della U.O.C. interessata e del direttore del dipartimento sentito il comitato.

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Art. 10 - Programma operativo annuale per l’area amministrativa e di staff – Con periodicità annuale il direttore di zona ufficializza il programma operativo annuale per l’area amministrativa . Art. 11 - Personale del comparto Il personale del comparto afferisce al dipartimento. L’assegnazione alle singole UU.OO. viene proposta dal direttore del dipartimento al direttore di zona che, con proprio atto, la effettuano. L’assegnazione, sulla base delle esigenze e delle linee di programma, potrà avere carattere di provvisorietà. Le variazioni, motivate da provvedimenti di urgenza, dovranno essere assunte dal direttore di dipartimento di intesa con il direttore di zona, informando preventivamente i dirigenti delle UU.OO. interessate. Art.12 - Sede e risorse Il dipartimento ha sede negli spazi assegnati dal direttore di zona. Con la costituzione del dipartimento i materiali, i mezzi e le attrezzature in dotazione alle strutture diventano automaticamente di pertinenza dello stesso dipartimento. Alle singole U.O. vengono assegnati: -i dirigenti; -gli spazi per le attività esclusive dell’unità operativa; -le attrezzature esclusivamente utilizzate dall’unità operativa; Al dipartimento vengono assegnati:

il personale di comparto, nonché altre figure professionali necessarie alla funzionalità della specifica tipologia del dipartimento;

le attrezzature utilizzate da più di una unità operativa; i programmi, i progetti, i piani di dipartimento; le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati ed

eventuali budget incentivanti rinvenienti dai fondi di risultato, di produttività collettiva, di straordinario, dalle eventuali sponsorizzazioni, ottenute dall’azienda o dalla zona e fondi dedicati alla formazione.

Per il funzionamento del dipartimento vengono assegnati:

il personale dedicato alle attività gestionali; il personale di supporto segretariale, con le relative dotazioni strumentali; gli spazi per la direzione ed il coordinamento del dipartimento, compresi

gli organi di gestione del dipartimento stesso, qualora attivati;

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sistema informativo, informatico e telematico del dipartimento; i beni e servizi necessari al funzionamento del dipartimento.

Il dipartimento utilizza fondi rinvenienti:

dalle risorse individuate dall’azienda o dalla zona, sentiti anche i direttori di distretti;

dalle risorse provenienti dal finanziamento della ricerca svolta dai dirigenti del dipartimento;

dalle consulenze. Art. 13 - Organi Sono organi del dipartimento il comitato ed il direttore. Art. 14 - Comitato:competenze e funzioni Il comitato:

1. propone almeno due nominativi indicati tra i dirigenti di UU.OO.CC. afferenti al dipartimento stesso da presentare senza alcun vincolo al direttore di zona, che procede alla nomina del direttore del dipartimento;

2. stabilisce i modelli di organizzazione del dipartimento e propone nuove UU.OO.CC., UU.OO.SS. e UU.OO.SS.DD. da inserire nel documento di programmazione dipartimentale, nel cui ambito si svolgono le attività dipartimentali;

3. approva il documento di programmazione dipartimentale, programma la razionale utilizzazione del personale del dipartimento e propone la mobilità del personale, nell’ottica della integrazione dipartimentale, fornisce indicazioni per la gestione del bilancio assegnato al dipartimento e stabilisce gli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno ;

4. programma la gestione delle risorse economiche assegnate al dipartimento su proposta del direttore.

5. predispone, per il direttore generale la proposta annuale di formazione ed addestramento del personale orientandola al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate ed alla eliminazione o riduzione dei rischi per la sicurezza e l’igiene;

6. propone al direttore generale iniziative per lo studio, l’applicazione e la verifica di linee guida per nuovi percorsi operativi ;

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7. pianifica, annualmente, nell’ambito del documento di programmazione dipartimentale, fabbisogni e la gestione di risorse sia di personale che di dotazione strumentale, valutandone le priorità;

8. approva annualmente la relazione sulle attività dipartimentali redatta dal direttore;

9. valuta altresì ogni altra proposta o argomento che gli venga sottoposto dal direttore di dipartimento.

Il comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale, ovvero, quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti che propone al direttore specifici argomenti da porre all’ordine del giorno. In tal caso il direttore convoca il comitato entro 20 giorni dalla richiesta. Il comitato è costituito validamente in I° convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei componenti. In seconda convocazione è costituito validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza. Nel caso di parità prevale voto del direttore. Alle riunioni del comitato partecipa il direttore di zona o suo delegato. Art. 15 - Composizione del comitato Il comitato è composto da:

a. i responsabili di UU.OO.CC. afferenti al dipartimento ; b. i dirigenti responsabili di UU.OO.SS.DD. ove presenti; e un

dirigente di UU.OO.SS. per ogni tre direttori di UU.OO.CC., ovvero almeno un dirigente di UU.OO.SS. che viene e/o vengono designati/i dai dirigenti di UU.OO.SS. presenti nel dipartimento

c. un rappresentante del personale dirigente medico, sanitario non medico, tecnico, amministrativo e professionale in servizio presso il dipartimento, ove presenti ;

d. un rappresentante designato dal rispettivo profilo professionale delle categorie di personale del comparto in servizio presso il dipartimento; Le cariche di cui ai punti c, d, sono senza diritto di voto ed hanno validità biennale.

Art.16 - Il direttore Il direttore del dipartimento è nominato dal direttore di zona. Il direttore dura in carica due anni . La funzione di direttore di dipartimento è aggiuntiva a quella di responsabile della U.O.C. di

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provenienza. Il direttore del dipartimento indica, di norma, in un dirigente di U.O.C. il sostituto in caso di assenza o di impedimento; di tale indicazione viene data notizia al direttore generale; Il direttore del dipartimento:

gestisce le risorse attribuite secondo le indicazioni del comitato di dipartimento;

convoca, fissa l’ordine del giorno e presiede il comitato e ne cura l’esecuzione dei deliberati;

è responsabile dell’attività del dipartimento e lo rappresenta nei rapporti con il direttore generale e con tutti gli organismi deputati alla gestione, organizzazione ed al controllo ;

programma e coordina sulla base dei criteri dettati dal comitato del dipartimento l’organizzazione delle attività e autorizza il lavoro straordinario. Promuove le verifiche periodiche sulla qualità, secondo il modello prescelto dal comitato;

redige la relazione annuale delle attività del dipartimento per l’approvazione da parte del comitato;

redige il documento di programmazione dipartimentale, con l’eventuale proposta di riarticolazione del dipartimento in UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. anche alla luce dei risultati conseguiti;

esprime parere consultivo tecnico amministrativo sugli atti assunti dal direttore di zona

Al termine del primo anno il direttore di dipartimento è sottoposto a verifica dal direttore di zona sulla base degli obiettivi ricevuti all’atto della nomina. Il mancato raggiungimento degli obiettivi è motivo di decadenza.

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Distretto Socio - Sanitario

ART. 1 Definizione del Distretto socio-sanitario Il distretto socio-sanitario , centro di responsabilità, è una struttura complessa con caratteri dipartimentali dell’azienda sanitaria. Rappresenta un centro di servizi e prestazioni dove la domanda di salute è affrontata in modo unitario e complessivamente assunta. Il distretto socio-sanitario è la sede nella quale sono attivabili tutti i percorsi di accesso dell’utente ai servizi. Tali servizi dovranno essere resi e garantiti, se attivati, con metodi e tempi certi. Il distretto socio-sanitario favorisce sistemi di rete attivati con tutti i soggetti erogatori – diretti ed indiretti – di servizi e prestazioni. ART. 2 Bilancio Il bilancio del distretto socio-sanitario è costituito sulla base di distinte voci relative ai costi delle risorse umane dedicate, tecniche e strutturali assegnate, ai consumi previsti per i beni e servizi, nonché dalle risorse assegnate per l’acquisto di prestazioni dai produttori di servizi sanitari sia interni ( dipartimenti, ecc. ) che esterni. I ricavi saranno determinati dalle prestazioni erogate e dal corrispondente valore economico previsto dalla normativa vigente. Dovrà inoltre comprendere, separatamente, eventuali finanziamenti per programmi e progetti distrettuali, per attività di formazione ed aggiornamento, attività didattiche. Sono compensate, nel programma operativo annuale, le prestazioni erogate per le quali non è possibile valutare il ricavo ( attività socio-sanitarie particolarmente di tipo territoriale ). Il bilancio consuntivo del distretto socio-sanitario costituisce allegato al bilancio della zona. Il pareggio di bilancio è obiettivo primario del distretto socio-sanitario. ART. 3 Obiettivi Il distretto socio-sanitario deve: assicurare un elevato livello di integrazione fra i diversi servizi che erogano prestazioni sanitarie di primo livello e tra questi i servizi socio-assistenziali; promuovere il coordinamento e l’integrazione fra i servizi di base e quelli specialistici; in modo da ottenere come obiettivi: la continuità dell’intervento sull’utente l’invio, se necessario, dell’utente in struttura adeguata e attrezzata favorendo sempre la libera scelta dell’utente stesso

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la riduzione dell’uso improprio dei servizi specialistici, filtrando in particolare la domanda impropria la comunicazione attiva fra i fornitori di prestazioni per definire al meglio le scelte professionali utili al singolo utente l’educazione sanitaria permanente finalizzata al corretto uso dei servizi ed alla prevenzione la conoscenza costante ed aggiornata del bisogno di salute espresso e non. ART. 4 Attività L’azienda sanitaria e per essa la zona eroga l’attività territoriale attraverso i distretti socio-sanitari. Il distretto sociosanitario rappresenta una unità organizzativa che può avere diversi ambiti di intervento distribuiti sul territorio di competenza. E’ riconosciuto però un unico responsabile che è il direttore del distretto sociosanitario. Le attività amministrative svolte dal distretto socio-sanitario, di norma sono:

iscrizione al SSN scelta e revoca del medico prenotazione per: visita, accesso, consulenza, ricovero, ecc. pratiche per prestazioni integrative rimborso spese per assistenza e trasporto esenzioni assistenza all’estero informazioni istruttoria richiesta invalidità

Le attività sanitarie sono finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso le seguenti azioni:

fornire l’assistenza di primo livello assicurare i servizi sanitari, socio-assistenziali e di indispensabile

prevenzione, promuovendo la elaborazione di programmi di attività distrettuali, la elaborazione di programmi atti a garantire la gestione integrata per percorsi condivisi con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta . Favorire l’unitarietà dei momenti di prevenzione , diagnosi, cura primaria e riabilitazione valorizzando l’integrazione tra i propri servizi e la rete sociale di solidarietà.

ART. 5 Organizzazione Il distretto socio-sanitario è costituito dalla U.O. di medicina di base e dalle proiezioni nel territorio distrettuale di altre aree funzionali dipartimentali e/o dei servizi così individuate:

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area assistenza anziani e della riabilitazione area farmaceutica area materno infantile area salute mentale area dei servizi area della prevenzione

Nell’ambito operativo distrettuale vanno considerate le attività espresse dalla specialistica convenzionata interna (rivalutandola nel rapporto ospedale-territorio), le attività assicurate dalla medicina dei servizi, dalla continuità assistenziale e dai presidi di emergenza, questi ultimi disciplinati da apposito regolamento regionale. Inoltre possono essere istituiti a valenza polidistrettuale centri o attività di riferimento integrati o meno con i dipartimenti esistenti, come ad esempio:

dh ospedale di comunità rsa sir sert centri diagnostici-terapeutici per particolari patologie ( alzhaimer, diabete,

ecc.) medicina dello sport cure palliative – domiciliari o centrali attività sanitarie-sociali ( protesica sociale, cure dentarie, ecc.)

Le risorse professionali , economiche e di natura presenti nel distretto socio-sanitario sono dirette dal direttore del distretto. Il personale operante nel distretto socio-sanitario, ma incardinato nei dipartimenti zonali che erogano attività e prestazioni anche di tipo territoriale, funzionalmente rispondono al direttore del dipartimento, organizzativamente al direttore del distretto socio-sanitario. ART. 6 Il direttore del distretto socio-sanitario Il Distretto Socio-Sanitario è una Struttura Complessa con caratteri dipartimentali. Il Direttore del Distretto è nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Zona, e viene scelto tra il personale dirigente dell’Azienda. E’ collaborato nella gestione delle attività da un dirigente amministrativo.

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Il direttore del distretto socio-sanitario :

assume rilevanza esterna in nome e per conto della zona gestisce il budget determinato in funzione del volume di attività

programmato ed utile all’acquisto di attività rinvenienti dai produttori di servizi sanitari interni ed esterni;

supervisiona le attività inerenti i flussi informativi gestisce il personale dedicato al funzionamento del distretto socio-

sanitario organizza il personale operante nel distretto ma incardinato nei

dipartimenti. Previa intesa con il direttore del dipartimento gli operatori potranno essere coinvolti su obiettivi propri del distretto compatibilmente con i carichi di lavoro predeterminati dal dipartimento stesso

cura e gestisce la manutenzione dell’immobile e delle apparecchiature assegnate

assume responsabilità per la prevenzione e protezione delle strutture assegnate ai sensi della legge 626/94

gestisce il rapporto con le strutture provvisoriamente accreditate concerta con i direttori di dipartimento la programmazione dell’offerta dei

servizi elabora per il direttore di zona, ad inizio di ogni anno, il piano delle

attività territoriali supporta il direttore di zona nei rapporti con i Sindaci facenti parte del

distretto socio-sanitario ART. 7 Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali Il direttore del distretto socio-sanitario si avvale di un organismo di coordinamento delle attività distrettuali composto anche da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da uno specialista ambulatoriale convenzionato operanti prevalentemente nel distretto. L’organismo potrà essere integrato con i referenti distrettuali o zonali dell’integrazione socio-sanitaria.

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Servizio Scienze Infermieristiche e Tecniche

Art. 1 Missione La missione del servizio delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione e della professione ostetrica è di garantire una risposta qualificata ai bisogni di assistenza degli utenti, sulla base di standard definiti ed orientati dalle evidenze scientifiche e da modelli innovativi e di valorizzare e responsabilizzare le funzioni ed il ruolo delle professioni all’interno del servizio. Il processo assistenziale, in ambito preventivo, curativo, palliativo e riabilitativo e diagnostico, è garantito attraverso prestazioni di natura tecnica, relazionale ed educativa nel rispetto dei codici deontologici delle rispettive professioni. Art. 2 Obiettivi Il servizio infermieristico e tecnico individuato è inserito in ogni Zona dell’azienda e collabora con il direttore di zona che se ne avvale per l’esercizio delle sue funzioni ed attività di direzione del personale infermieristico, tecnico sanitario e di supporto, per il raggiungimento degli obiettivi assistenziali. In conformità ai fini istituzionali , le finalità dei Servizi sono di natura assistenziale,organizzativa, didattica e di ricerca. Gli obiettivi che ne conseguono sono:

• Erogazione dell’assistenza sia in regime di ricovero che sul territorio; • Promozione e sviluppo delle conoscenze e delle competenze del personale

infermieristico, tecnico sanitario e di supporto; • Programmazione e gestione delle risorse professionali e non, secondo

criteri di efficacia ed efficienza; • Predisposizione delle condizioni organizzative idonee per l’apprendimento

clinico degli studenti dei corsi di formazione di base e di livello superiore; • Ricerca e miglioramento continuo della qualità dell’assistenza anche

attraverso la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di nuovi protocolli operativi al fine di migliorare la soluzione dei problemi di tecnica assistenziale.

Art. 3 Articolazione e funzioni Area : Gestione del Personale

• Determinazione del fabbisogno quali-quantitativo di personale infermieristico, tecnico Sanitario ed ausiliario della zona di competenza.

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• Programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi con particolare riferimento alla continuità assistenziale ed all’integrazione delle attività.

• Individuazione dei criteri di reclutamento e di selezione del personale infermieristico, tecnico sanitario e di supporto.

• Assegnazione e riallocazione del personale nelle unità operative. • Predisposizione ed attuazione di programmi di inserimento nel contesto

organizzativo generale e particolare della struttura. • Elaborazione e applicazione di strumento per la valorizzazione delle

professionalità. Area: Ricerca e miglioramento continuo della Qualità

• Diffusione di conoscenze nell’ambito clinico e tecnico-diagnostico. • Coordinamento di gruppi di lavoro permanenti per l’implementazione e la

diffusione dei programmi di miglioramento della qualità dell’assistenza infermieristica e tecnico-diagnostica.

• Promozione, sviluppo ed attuazione di progetti di ricerca. • Attivazione di un sistema informatico favorente l’effettiva partecipazione

del cittadino attraverso il coinvolgimento del terzo settore e delle associazioni professionali per l’individuazione dei problemi sanitari ed assistenziali emergenti.

Area: Pianificazione e Valutazione dell’Assistenza • Definizione di standard di assistenza infermieristica e tecnico-sanitaria. • Predisposizione di strumenti di integrazione: procedure, protocolli, piani

di assistenza. • Implementazione e diffusione di programmi di miglioramento

dell’assistenza. • Offrire consulenza professionale interna ed esterna alla zona. • Audit infermieristico e tecnico-sanitario.

Area : Aggiornamento, formazione e sviluppo delle professionalità infermieristica e tecnica

• Determinazione del fabbisogno formativo, programmazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative di formazione (compreso gli E.C.M) ed aggiornamento residenziale e a distanza.

• Predisposizione delle condizioni organizzative idonee per l’apprendimento degli studenti.

• Collaborazione alla strutturazione dei programmi di insegnamento per gli studenti secondo una metodologia per obiettivi ed in linea con quanto espresso dai codici deontologici.

• Tutorato per coordinatori e per studenti di corsi universitari di livello superiore.

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Area: Igiene e Sicurezza

• Programmazione, monitoraggio e controllo dell’igiene, del comfort e della sicurezza secondo il dispositivo legislativo.

• Implementazione di un sistema di rilevazione dei problemi di Igiene Ambientale e Infezioni Ospedaliere.

• Monitoraggio dei rischi ed incidenti lavorativi per la definizione di linee guida, protocolli e procedure per l’erogazione delle prestazioni;

• Coordinamento del personale dipendente con qualifica di Ausiliario specializzato, O.T.A O.S.S.

• Definizione di linee guida per il personale di assistenza, al fine della prevenzione delle infezioni ospedaliere.

Art. 4 Direzione La funzione di dirigente del servizio, è conferita ad un operatore professionale nominato dal direttore generale, sentito il direttore di zona interessato, a seguito di concorso e nelle more dell’espletamento dello stesso con incarico a tempo determinato, ai sensi del comma 1 art.4 della Legge Regionale n.28 del 28 ottobre 2002. Al fine del conferimento dell’incarico i candidati devono essere in possesso, dei seguenti requisiti:

• Diploma di dirigente di assistenza infermieristica (DAI) rilasciato dall’ex scuole dirette ai fini speciali o di diploma di Laurea specialistica o di formazione manageriale rilasciato da Università o da altre Istituzioni pubbliche o equiparate attestante un percorso formativo che per contenuti e durata sia ritenuto idoneo come requisito dall’azienda;

• Di esperienza professionale non inferiore a dieci anni di servizio a tempo indeterminato , maturata nella categoria D, ( profilo professionale infermiere) ivi compreso il livello economico Ds , dello specifico profilo professionale ( ex livello VCII e VIII bis).

• Diploma di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ai sensi del punto d) comma 1, art.6 della legge n.43 del 1 febbraio 2006.

L’Incarico è conferito per un triennio e può essere riconfermato. La verifica dei risultati è annuale ed il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati comporta la rimozione dall’incarico. Il direttore del servizio infermieristico e tecnico ha la responsabilità del governo clinico-assistenziale e tecnico-diagnostico per quanto riguarda i programmi di

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assistenza, orientati al singolo ed alla collettività: a tal fine operano con un ruolo di autonoma responsabilità e dirigono i responsabili delle varie articolazioni organizzative delegando loro le funzioni di direzione del personale assegnato ai vari livelli corrispondenti. A livello dipartimentale l’organizzazione dell’assistenza non deve essere intesa come rigidamente strutturata in omogeneo alle funzioni mediche, ma articolata secondo metodologie di pianificazione dell’assistenza ed innovazioni gestionali. Pertanto nell’ambito dei dipartimenti, e della responsabilità complessiva del direttore dei medesimi,è prevista una gestione autonoma dell’assistenza infermieristica e tecnica da parte del dirigente del servizio infermieristico e tecnico sanitario al fine di:

• Erogare adeguati livelli di assistenza infermieristica, riabilitativa e tecnica e tecnico-sanitaria necessari per le funzioni di base e specialistiche;

• Predisporre modelli organizzativo assistenziali che facilitino l’integrazione per onde garantire la continuità assistenziale;

• Valutare processi assistenziali e tecnico-diagnostici specifici; • Realizzare specifici programmi di formazione.

Art. 5 Compiti del direttore del servizio

• Partecipa, si integra e collabora, in relazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali, con il direttore di zona , garantendo allo stesso il proprio contributo per le politiche sanitarie che deciderà di intraprendere, apportando il sostegno relativamente alle professionalità afferenti il servizio.

• Promuove lo sviluppo professionale, attraverso, azioni di supporto scientifico, linee guida, riunioni, incontri individuali, diffusione della letteratura relativa alle esperienze intra ed extra aziendali, affinché siano raggiunti gli obiettivi concordati.

• Definisce gli obiettivi che il servizio dovrà perseguire per ogni anno di esercizio, in rapporto alla politica zonale ed alle professionalità coordinate.

• Concorre alla programmazione delle attività assistenziali, di risultato e di processo, valutando gli stessi in rapporto alla relazione costi/efficacia/efficienza.

• Partecipa alla definizione e alla assegnazione del budget dei dipartimenti, esprimendo parere in merito agli acquisti di materiale ad uso infermieristico- tecnico sanitario.

• Formula un sistema di norme , criteri ed indicatori di qualità dell’assistenza erogata agli utenti della zona che preveda la definizione di

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profili assistenziali, la rilevazione degli esiti e la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti.

• Definisce le priorità per l’articolazione del programma annuale di Formazione, e le linee di indirizzo della ricerca.

• Concorre alla programmazione del razionale utilizzo delle risorse in funzione di un equo livello di assistenza, nonché delle normative vigenti.

• Garantisce il proprio contributo, nonché quello dei collaboratori, alle altre articolazioni zonali che nel perseguimento dei propri obiettivi e dei relativi programmi di lavoro, richiederanno di avvalersi dell’apporto qualitativo e professionale da parte del personale afferente al Servizio.

• Rappresenta il Servizio nelle sedi di partecipazione al governo della zona, di trattativa sindacale, e di rapporto con le altre forme associative presenti nella zona.

• Partecipa alla formulazione dei criteri per l’attivazione dei sistemi premianti e propone il programma relativo al personale facente capo al servizio da lui diretto.

Art. 6 Gli organi del servizio Sono i seguenti:

1. Il direttore del servizio 2. L’ufficio di direzione 3. L’ufficio di coordinamento

Ufficio di Direzione Premessa la sua diretta responsabilità nell’assunzione di atti e decisioni inerenti l’area organizzativo-gestionale di competenza, il direttore del servizio si avvale di un organo consultivo, denominato –ufficio di direzione- composto da egli stesso e dai responsabili, di posizioni organizzative, ove presenti, delle seguenti professioni:

• Infermiere • Ostetrica • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico • Tecnico sanitario di radiologia medica • Fisioterapista • Assistente sociale

L’ufficio di direzione è convocato dal direttore del servizio. Ufficio di Coordinamento Rappresenta il livello più ampio di partecipazione delle decisioni assunte all’interno del servizio e

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si compone di tutte le figure di coordinamento. Assume pertanto la valenza di organo consultivo ed esecutivo di primo livello ed è composto:

• Dall’ufficio di direzione; • Dai coordinatori di unità operative;

L’ufficio di coordinamento si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del direttore del servizio. Dotazione organica e allocazione dei servizi Per il funzionamento dei servizi infermieristico e tecnico sanitario saranno previsti specifici uffici dotati di adeguate tecnologie e personale amministrativo specificamente dedicato. Art. 7 Riferimenti Legislativi Dm n° 739 del 14.09.1994: “Regolamento concernente l’individuazione delle figure e del relativo profilo professionale dell’infermiere”; DM n° 746 del 14.09.1994 : “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica”; Legge n° 42 del 26.02.1999 : “Disposizioni in materia delle professioni sanitarie “; Legge n°251 del 10.08.2000 : “Disciplina delle professioni sanitarie; infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica”; Legge n°1 del 08.01.2002: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 12 novembre 2001, n°402. Disposizioni urgenti in materia di personale infermieristico”. Legge Regionale n. 28 del 28.10.2002 “Istituzione del servizio delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione della prevenzione e della professione ostetrica.” Legge n.43 del 01 febbraio 2006 – disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e delega del Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali – (G.U. n. 40 del febbraio 2006). CCNL integrativo del CCNL area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l’8 giugno 2000, siglato il 10.02.2004.

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PROCEDURA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Art. 1 Ambito di applicazione I contratti di fornitura di beni e servizi, di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, verranno stipulati in conformità alle procedure di seguito indicate, così come previsto dall'art. 3 c. 1 ter del d.lgs. 502/92 s.i.m., nonchè dall’art. 3 comma 1 ter del d.lgs. n. 229/99. Art. 2 Predisposizione budget per centri di costo Ai responsabili di ciascun centro di costo, annualmente è attribuito un budget di spesa. Lo stato revisionale relativo all’acquisto di beni e servizi, dovrà essere predisposto dal responsabile di ciascun centro di costo in osservanza dei vincoli di budget. L'ufficio controllo di gestione effettua bimestralmente il monitoraggio dell'andamento della spesa, comunicando al direttore generale e alle strutture interessate ogni anomalia, anche al fine di ricercare i dovuti correttivi. Nel caso di superamento del budget, quest'ultimo sarà ridotto per un pari importo nel periodo successivo. Art. 3 Acquisti non previsti dal budget Possono essere richiesti acquisti extra budget, con il contestuale reperimento di fondi (storno del budget, finanziamenti dedicati da parte di Enti pubblici e privati, ecc.), previa autorizzazione del direttore generale. Per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali e non, arredi sanitari e non, si procederà soltanto a fronte di appositi finanziamenti regionali; in assenza di questi ed in casi di comprovata urgenza adeguatamente motivata e documentata si procederà, laddove possibile, al sistema dell’acquisizione in “service” oppure del leasing con riscatto finale. Art. 4 Acquisti effettuati direttamente dalle Zone Il direttore generale indica con proprio provvedimento gli acquisti che possono essere effettuati direttamente dalle zone. Art. 5 Acquisti attraverso convenzioni a carattere nazionale La ASREM, al fine di perseguire l’esigenza di razionalizzazione della spesa potrà aderire laddove lo riterrà conveniente alle convenzioni stipulate, su base nazionale, dalla Consip S.p.A. a partecipazione pubblica con le imprese fornitrici

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di beni e servizi comuni a tutte le pubbliche amministrazioni; potrà, inoltre, utilizzare anche sistemi elettronici e telematici (e-procurement) al fine di ottenere una più estesa competizione tra i fornitori. Art. 6 Albo dei fornitori L’ASREM predispone l'Albo dei fornitori. L’accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’art. 10 della legge n. 575/65, così come modificato dal D.P.R. n. 252/98. Il possesso di tali requisiti potrà essere autocertificato ai sensi del T.U. 245/2000 all’atto della richiesta di iscrizione da parte della ditta. Compete all'unità operativa gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio l’aggiornamento dell'albo in conformità alle norme del presente capo. L'azienda sanitaria può anche contrattare con imprese non iscritte nell'albo generale dei fornitori, in tal caso sarà onere delle ditte dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3°, ai sensi del T.U. 245/2000. L'aggiornamento dell'albo avrà cadenza semestrale, con effetto dal 1° luglio per le richieste di iscrizione pervenute entro il 30 giugno e con effetto dal 1° gennaio per quelle pervenute entro il 31 dicembre. Le ditte che chiedono di iscriversi devono produrre domanda in carta semplice per ciascuna classe o categoria in cui è suddiviso l’albo, corredata dell’autodichiarazione di cui al precedente comma 3. Art. 7 Responsabile del procedimento In conformità alle disposizioni di cui alla L. 241/90, è nominato un funzionario responsabile del procedimento, scelto tra i funzionari in servizio presso la struttura organizzativa che provvede all'acquisto. Tale funzionario segue l'intero iter procedurale contrattuale. Il nome e la sede del funzionario responsabile sono resi noti al pubblico. Art. 8 Requisiti Gli acquisti vengono eseguiti mediante contrattazione ristretta per importi non superiori a Euro 50.000,00 + Iva secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. L’adozione della presente procedura dovrà avvenire nel rispetto del vincolo di budget, eventuali acquisti fuori budget dovranno essere motivati. E' inoltre consentito il ricorso all'acquisizione in economia, senza limite di somma, dei beni e servizi forniti direttamente dallo stato, da organismi statali o comunitari, ovvero dei beni e servizi, prodotti o commercializzati in esclusiva da un’unica ditta su tutto il territorio nazionale, oppure soggetti al regime dei prezzi

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amministrati per i quali sia esclusa la possibilità di ottenere miglioramenti sulle condizioni di offerta. Art. 9 Ricerca e invito delle ditte Per gli acquisti a contrattazione ristretta, le richieste di farmaci e materiale sanitario, provenienti dai presidi ospedalieri devono essere sottoscritte dal direttore dell’U.O. di riferimento e devono recare il nullaosta del direttore dell'unità operativa farmacia ospedaliera o dal direttore amministrativo del P.O. ( in relazione al settore di competenza) ed il nullaosta del direttore sanitario del P.O.; tutte le altre devono essere sottoscritte dal direttore dell'unità operativa di riferimento e devono recare il nullaosta del responsabile dell’U.O. farmaceutica territoriale. Tali richieste devono essere puntuali nel descrivere le caratteristiche e i requisiti dei beni o servizi da acquistare. La scelta del contraente verrà effettuata sulla base di almeno cinque ditte, individuate dal responsabile che ha sottoscritto la richiesta o ha apposto il nullaosta. Le imprese ammesse alla contrattazione devono essere attinte dall'albo generale dei fornitori ed, eventualmente, potranno anche essere invitate ditte specializzate non incluse in tale albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. La scelta avverrà fra un numero di imprese inferiore a cinque, qualora né nelle singole categorie merceologiche di cui all'albo, né in seguito ad un’ indagine di mercato è dato reperire un tale numero di ditte. La procedura di ricerca e selezione delle ditte da invitare deve avvenire nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza. La determinazione dell'azienda sanitaria a contrattare è espressa con provvedimento dirigenziale. Nei casi di comprovata urgenza in rapporto ad inderogabili esigenze funzionali, si può prescindere dal predetto provvedimento. L'invito deve essere inviato, a seconda dei casi, per iscritto a mezzo del servizio postale, a mezzo fax ed e-mail. Art. 10 Invito a contrattare La lettera di invito è predisposta nel seguente modo:

• previsione dell'oggetto contrattuale; • descrizione delle caratteristiche tecniche specifiche del prodotto; • indicazione dei quantitativi e di ogni altro dato necessario; • specificazione che l’azienda sanitaria non è obbligata a procedere alla

stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria, nelle ipotesi in cui non

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la ritenga conveniente; -indicazione della possibilità di procedere alla conclusione del contratto, anche qualora vi sia una sola offerta, purché conveniente;

• rinvio per tutto quanto non espressamente previsto al capitolato generale. Art.11 Termini e modalità per la presentazione dell'offerta Il termine di presentazione dell'offerta è perentorio ed è indicato nella lettera di invito. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata. Art. 12 Contrattazione ristretta Scaduto il termine per la presentazione delle offerte si darà luogo all'apertura dei plichi sigillati da parte del responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, solitamente due dipendenti del medesimo ufficio o, se occorre parere tecnico, si darà luogo all’apertura dei plichi da parte del responsabile di concerto con l'ordinatore di spesa e/o dal tecnico competente per materia. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, acquisito agli atti insieme alle offerte,agli inviti ed agli altri atti procedurali. L'acquisto avviene solitamente a favore della ditta che produce l'offerta al prezzo più basso. Si procede a diversa aggiudicazione solo a fronte di dettagliata e motivata relazione da parte dell'ordinatore di spesa e/o dal tecnico competente per materia. Art. 13 Requisiti Gli acquisti vengono eseguiti mediante contrattazione allargata per gli importi superiori a Euro 50.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria. L'adozione della presente procedura contrattuale dovrà avvenire nel rispetto del vincolo di budget. Eventuali acquisti fuori budget dovranno essere motivati. Art. 14 Ricerca ed invito delle ditte La procedura d'acquisto ha inizio a richiesta dell'ordinatore di spesa, con indicazione puntuale e dettagliata delle caratteristiche tecniche del bene o servizio richiesto. Tale istanza se proveniente dai presidi ospedalieri deve essere sottoscritta dal direttore dell’U.O. di riferimento e recare il nullaosta del direttore dell'unità operativa farmacia ospedaliera o del direttore amministrativo del P.O. ( in relazione al settore di competenza) ed il nullaosta del direttore sanitario del presidio ospedaliero, tutte le altre devono essere sottoscritte dal responsabile dell'unità operativa di riferimento e recare il nullaosta del responsabile dell’U.O. farmaceutica territoriale.

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La scelta del contraente verrà effettuata sulla base di almeno cinque ditte, individuate dal richiedente. Le imprese ammesse alla contrattazione devono essere attinte dall’albo generale dei fornitori ed, eventualmente, potranno anche essere invitate ditte specializzate non incluse in tale albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. La scelta avverrà fra un numero di imprese inferiore a cinque, qualora né nelle singole categorie merceologiche di cui all’albo, né in seguito ad un’indagine di mercato è dato reperire un tale numero di ditte. La procedura di ricerca e selezione delle ditte da invitare deve avvenire nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza. La determinazione del direttore generale a contrattare è espressa con provvedimento dirigenziale nel quale viene determinata la lettera di invito, recante l’indicazione del termine per la presentazione delle offerte, che devono pervenire in buste sigillate, lo schema di contratto e il capitolato speciale. Si può prescindere dal formulare la predetta delibera quando i beni da acquistare vengono prodotti o commercializzati da un numero ben definito di ditte e non vi è necessità di ricorrere alla nomina formale di una commissione preposta alla valutazione delle offerte (ad esempio contrattazione estesa alle uniche ditte produttrici di una determinata specialità medicinale, indicate dal responsabile dell’U.O. farmacia ospedaliera e rilevate dall’Informatore farmaceutico in vigore). L’invito deve essere inviato, unitamente allo schema di contratto ed al capitolato speciale ove necessario, a seconda dell’urgenza, per iscritto a mezzo del servizio postale, a mezzo fax ed e-mail.. La lettera di invito deve, inoltre, contenere la precisazione che l’azienda sanitaria non è obbligata a procedere alla stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria, nelle ipotesi in cui non la ritenga conveniente, nonché l’indicazione della possibilità di procedere alla conclusione del contratto, anche qualora vi sia una sola offerta, purché conveniente. Art. 15 Pubblicità dell’acquisto Laddove si ritenga opportuno invitare anche ditte specializzate non incluse nell’albo generale dei fornitori, la volontà di procedere all’acquisto verrà pubblicizzata anche attraverso sistemi informatici (siti internet, ecc.). Art. 16 Termini e modalità per la presentazione dell’offerta Il termine di presentazione dell’offerta è perentorio ed è indicato nella lettera di invito. Le offerte, con allegata la documentazione richiesta nella lettera d’invito, dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata con ceralacca.

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Art. 17 Commissioni incaricate all’esame delle offerte Con lo stesso provvedimento di indizione viene nominata la commissione incaricata dell’esame delle offerte. Nell’ipotesi di individuazione del contraente con sistema dell’offerta al prezzo più basso” , ovvero “a maggior ribasso su prezzo a base d’asta” , la commissione è composta dal direttore dell’unità operativa gestione delle risorse finanziarie e patrimonio o funzionario delegato, in qualità di presidente, e da due esperti individuati in relazione alla tipologia dei beni e servizi da acquistare, in qualità di componenti, coadiuvata da un segretario verbalizzante. Nell’ipotesi di scelta del contraente con il “sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (fondate sul binomio qualità prezzo) la commissione è composta dal direttore dell’unità operativa gestione delle risorse finanziarie e patrimonio e da due componenti esperti nel settore inerente i prodotti oggetto di contrattazione individuati nel provvedimento a contrarre e da un segretario verbalizzante. La commissione provvede, tra l’altro, a visionare le offerte tecniche ed assegnare i punteggi inerenti la qualità (in base a criteri determinati nel capitolato speciale). Di tutte le operazioni vengono redatti appositi verbali, che vengono approvati con provvedimento dirigenziale di aggiudicazione intendendosi in tal modo conclusa la fase di scelta del contraente. Art. 18 Contrattazione allargata Nel provvedimento dirigenziale a contrattare verrà individuato di concerto con l’ordinatore di spesa e il responsabile di unità operativa che ha apposto il visto sulla richiesta di acquisto, il meccanismo di scelta del contraente: o prezzo più basso; o maggior ribasso su prezzo a base d’asta; o offerta economicamente più vantaggiosa. Scaduto il termine di presentazione delle offerte si procede all’individuazione del contraente in base alle procedure suindicate. Nell’ipotesi di adozione del meccanismo di scelta di cui al n. 1, il contratto verrà stipulato con l’impresa che avrà presentato l’ offerta al prezzo più basso. Nel caso di adozione del meccanismo di scelta di cui al n. 2, il contratto verrà stipulato con la ditta che avrà presentato il maggior ribasso sul prezzo indicato nella lettera di invito. Nell’ipotesi di adozione del meccanismo di scelta di cui al n. 3, il contratto verrà stipulato con l’impresa che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, intendendo per essa l’offerta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, nel rapporto qualità-prezzo precisando che le modalità di

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conferimento dei punteggi al prezzo ed alla qualità del prodotto è oggetto di determinazione nel capitolato speciale di ciascuna procedura di gara. Art. 19 Acquisto protesi e presidi L’acquisto di tali beni, fino alla soglia comunitaria, è di esclusiva competenza dell’ufficio coordinamento attività amministrativa, dipartimentale e territoriale, secondo le modalità di cui al presente regolamento ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 27.8.99 n. 332 e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 526 del 3.4.2000. Art. 20 Trattativa diretta con una sola impresa Si prescinde dal numero minimo di interpelli, previa adeguata e dettagliata motivazione dell’ordinatore di spesa, nei seguenti casi:

• beni in regime di privativa industriale; • beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il

grado di perfezione richiesti; • beni e servizi da acquisire con estrema urgenza, valutata dal dirigente; • beni e servizi complementari non considerati nel contratto originario e che

siano resi necessari da circostanze eccezionali evidenziatesi successivamente, da motivare adeguatamente nel provvedimento, a condizione che siano forniti dallo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento di quanto acquistato e che l’ammontare non superi complessivamente il venti per cento dell’importo del contratto originario;

• beni e servizi prodotti o commercializzati da un numero ben definito di ditte (es. molecola prodotta soltanto da alcune case farmaceutiche sul territorio nazionale, individuabili anche tramite l’Informatore Farmaceutico).

Gli acquisti in trattativa diretta con una sola impresa vengono eseguiti senza limiti di spesa. Art. 21 Acquisizione documentazione Al termine della procedura di scelta del contraente, l’azienda sanitaria provvede, come per obbligo di legge, d’ufficio ad acquisire dalla ditta aggiudicataria richiesta per legge tutta la documentazione e, a campione, a verificare la veridicità dell’autodichiarazione almeno di uno dei partecipanti. Art. 22 Condizioni e clausole contrattuali

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I contratti devono avere termine e durata certi; tutti i contratti attivi non possono superare i nove anni. I contratti al di sopra di 50.000,00 euro devono essere registrati. Le spese di copia, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, compresi gli oneri tributari, sono a carico del privato contraente, salvo che per esplicita convenzione non venga stabilito diversamente. I contratti devono prevedere le penalità per il mancato o inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni. A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto il contraente deve prestare idonea cauzione secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente. Salvo che per i beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo, i contratti devono prevedere prezzi fissi ed invariabili. Nei contratti di durata pluriennale è ammessa la clausola di adeguamento del prezzo in conformità alle vigenti disposizioni in materia. I contratti devono prevedere che, qualora nel corso della loro esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che le relative variazioni non siano tali da mutare la natura dalla prestazione originaria. L’aumento dell’importo contrattuale non può superare il 20% dell’importo originario come previsto dalla normativa vigente. Art. 23 Conclusione dei contratti Il contratto è concluso a seguito della tempestiva comunicazione e ricezione del provvedimento di aggiudicazione del contraente, previa acquisizione della necessaria documentazione. Art. 24 Collaudi e verifiche di qualità L’esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità dei beni forniti e dei servizi svolti sono oggetto di apposite procedure di controllo, se necessario, anche in corso di esecuzione del relativo contratto. I controlli sono svolti, a cura del responsabile dell’unità operativa ricevente, da personale delegato e consistono:

• controllo di rispondenza quantitativa tra documento di trasporto (D.d.t.) e merce consegnata;

• controllo formale quali • -quantitativo fra quanto consegnato e quanto ordinato; se previsto dal

contratto, al momento della consegna del bene all’unità operativa destinataria, l’ufficio tecnico ovvero un consulente esterno, se trattasi di attrezzature, procede al relativo collaudo tecnico e comunica le risultanze all’Unità operativa gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio per

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permettere l’autorizzazione al pagamento o per l’eventuale rifiuto delle consegne;

• la verifica della regolare prestazione dei servizi appaltati e delle manutenzioni non rientranti nella categoria dei lavori pubblici, sono effettuate ai sensi dei singoli contratti.

• Coloro che sono preposti ai controlli, previsti dal presente articolo, segnalano al responsabile dell’unità operativa gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio eventuali inadeguatezze del contenuto del contratto, nonché ogni inadempimento contrattuale e qualsiasi comportamento contrario alle norme di correttezza e di buona fede.

• Ciascun contratto stabilisce quale rilievo debbano avere le risultanze dei controlli di cui al presente articolo, sullo svolgimento del rapporto contrattuale ed in particolare sulle obbligazioni assunte dall’azienda sanitaria.

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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE – ALPI Art.1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento, è adottato in attuazione:

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1) del decreto legislativo n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2) del D.P.C.M. del 27/03/2000 “ Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”; 3) delle disposizioni in materia dei CC.CC.NN.LL. del personale del S.S.N. .

Art.2 Attività libero professionale intramuraria Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, relative all’attività libero professionale intramuraria, si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell’attribuzione degli incentivi economici, al restante personale sanitario dell'èquipe ed al personale dirigenziale e non degli altri ruoli che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale.

Per attività libero professionale del personale medico, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l’attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall’impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, nonché le prestazioni farmaceutiche ad esso collegate, sia nella strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 9 del decreto legislativo n° 502 del 30 Dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Per attività libero professionale intramuraria si intende, altresì, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale, nonché in altra struttura sanitaria non accreditata. Per attività libero professionale intramuraria si intende, infine, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. L’attività libero professionale viene erogata nel rispetto dell’equilibrio tra attività istituzionali e libero - professionali, secondo le previsioni di cui all’art. 15 quinquies, comma 3, del decreto legislativo n° 502/1992 e nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, comma 5, dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e delle altre professionalità dirigenziali del ruolo sanitario stipulati l’8 giugno 2000.

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Esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale ai sensi dell’art. 15 quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n° 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, anche le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dall’Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le èquipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

Art.3 Prestazioni di libera professione intramuraria. Qualsiasi prestazione è erogabile in regime di attività libero professionale, con esclusione delle prestazioni rese nei servizi di pronto soccorso, di emergenza, di terapia intensiva, unità coronariche, rianimazione, nonché delle prestazioni che per altissima specializzazione, elevato rischio o eccessivo costo, non possono che essere garantite gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero per il fatto che l’organizzazione di supporto necessaria risulta ad un esame obiettivo e in relazione ai costi dei fattori impiegabili, economicamente non sostenibile.

Non sono erogabili, altresì, le prestazioni alle quali non è riconosciuta validità diagnostico – terapeutica, sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico – scientifiche. Art.4 Principi e limiti della libera professione. L’attività libero professionale deve essere svolta fuori dall’orario di servizio ed in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità; deve essere effettuata tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio, anche al fine del pieno utilizzo delle apparecchiature. Qualora per ragioni tecnico organizzative non sia possibile l’articolazione dell’ attività libero professionale in orari differenti, dovrà essere stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all’esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero delle prestazioni effettuate ovvero da individuare con apposite timbrature. L’attività libero professionale è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero professionale nella propria struttura o nella

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propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L’autorizzazione è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell’ambito delle attività previste dal decreto legislativo n° 626 del 19 settembre 1994, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all’art. 59 dei rispettivi CCNL della dirigenza medica e delle altre professionalità dirigenziali del ruolo sanitario. Art. 5 Spazi per l’esercizio della libera professione nell’ambito delle strutture dell' Azienda. Per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero o di day hospital con apposito atto separato verranno individuati nell’ambito dell’Azienda, con il concorso del Collegio di Direzione, posti letto, distinti e separati, da destinare a detta attività in numero ricompreso tra il 5% ed il 10% della dotazione globale della ASL.

E’ prevista la possibilità di utilizzare per l’attività libero professionale intra moenia posti letto nell’ambito delle singole UU. OO., nel limite massimo del 10% dei posti letto delle stesse UU. OO..

Per lo svolgimento dell’attività libero professionale intra - moenia in regime ambulatoriale sono individuati gli ambulatori e le attrezzature disponibili presso il Presidio Ospedaliero e le strutture territoriali, previa opportuna organizzazione e identificazione delle fasce orarie di utilizzo, diversificando e separando l’attività libero professionale intra moenia da quella istituzionale al fine di evitare la sovrapposizione degli utenti. Di tale compito si occupa la struttura Aziendale individuata dalla Direzione, garantendo fra l’altro che non venga superata la percentuale del 20% dei tempi di utilizzo di detti spazi rispetto all’attività istituzionale. A tal fine verrà predisposto, di concerto con i singoli dirigenti interessati, apposito elenco degli ambulatori destinati allo svolgimento dell’attività libero professionale intra moenia ambulatoriale, delle specialità in essi esercitabili e delle fasce orarie di utilizzo.

I servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio presenti presso il Presidio Ospedaliero e le strutture territoriali, concorrono alle prestazioni di attività libero

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professionale intra moenia in forma autonoma o di supporto, nell’ambito di volumi di attività non superiori ai volumi istituzionali.

Art.6 Spazi per l’esercizio della libera professione fuori dall’azienda. Nel caso in cui non sia possibile reperire all’interno dell’Azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'ALPIM in regime ambulatoriale, gli spazi necessari sono temporaneamente reperiti all’esterno dell’Azienda in strutture non accreditate neanche parzialmente e provvisoriamente, previa convenzione nella quale vengono disciplinate le modalità gestionali e organizzative, comunque senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda e al di fuori dell’orario di servizio.

Inoltre il Direttore Generale, in caso di carenza delle strutture aziendali per lo svolgimento dell’ALPIM in regime ambulatoriale, autorizza il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda, studi professionali privati.

L’accordo che scaturisce da detta autorizzazione garantisce la fruizione della struttura privata sino al 31 Luglio 2005, salvo eventuali proroghe, secondo le previsioni normative di cui all’art. 1 della legge 20/6/2003, n. 141.

Il Nucleo di Promozione e Verifica (NPV), la cui disciplina istitutiva è riportata all’art. 13 del presente Regolamento, periodicamente valuterà l’evolversi della situazione logistica e strutturale in relazione alla normativa vigente.

La materia viene organizzata secondo i seguenti principi :

1) la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delll’attività libero professionale presso studio privato va effettuata mediante apposito modulo (allegato C); 2) la libera professione viene esercitata al di fuori dell’orario di servizio; 3) i volumi orari di attività istituzionali devono prevalere rispetto a quelli della libera professione in ragione di anno; 4) non è consentito l’uso del ricettario del S.S.N., salvo che per le prescrizioni di indagini diagnostiche; 5) gli importi corrisposti dagli utenti sono riscossi dallo specialista che provvede alla emissione delle ricevute, su apposito bollettario predisposto e fornito dall’Azienda, in triplice copia (una ciascuna per l’utente, per l’Azienda e per il Dirigente sanitario); l’utilizzo del bollettario avviene sotto la completa responsabilità amministrativa, contabile ed eventualmente penale del Dirigente sanitario; 6) gli importi corrisposti dagli utenti sono versati nelle casse dell’Azienda nella misura del 50% sia in caso di visita che di indagine strumentale

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effettuata con strumentazione di proprietà dello specialista stesso; entro il 10° giorno del mese successivo a quello della riscossione, il dirigente medico dovrà produrre all’U.O. Bilancio e Rilevazioni Contabili l’attestazione del versamento, unitamente ad una copia delle singole ricevute. I versamenti possono essere effettuati in contanti o a mezzo bonifico bancario ovvero a mezzo conto corrente bancario; 7) in caso di altre prestazioni (ad esempio odontoiatriche, piccola chirurgia ambulatoriale) per le quali sia previsto l’utilizzo di materiali fatturati direttamente alla A.S.L. il professionista provvederà ad elaborare un preventivo su apposito modulo (allegato D). Il professionista tratterrà sulle somme percepite esclusivamente il 50% di quanto previsto nella tariffa quale suo onorario e verserà -entro il 10° giorno del mese successivo a quello della riscossione- tutta la restante somma, al fine di consentire la copertura della spesa dei materiali stessi; 8) qualora le prestazioni di cui al precedente punto 7) prevedano l’utilizzo di dispositivi e/o materiali ad alto costo (superiore ad € 500,00) il paziente, all’atto dell’accettazione del preventivo, deve versare un acconto del 50% della somma complessivamente preventivata per il costo dei materiali. Detto acconto dovrà essere interamente versato dal professionista alle casse dell’Azienda. Il professionista si impegna altresì a presentare, con assoluta tempestività, alla struttura Aziendale preposta le fatture rilasciate dai fornitori di materiali e/o dispositivi e/o opere (ad es. prestazioni di odontotecnici), in modo da garantire la corretta gestione della contabilità separata. Non è superfluo rammentare che lo specialista dovrà comunque garantire, con i versamenti progressivamente effettuati, la copertura dei costi complessivamente fatturati direttamente alla A.S.L. (materiali, dispositivi, opere, altro). Resta comunque inteso che la A.S.L. si riserva di rivalersi nei confronti del paziente nel caso di mancato saldo delle somme preventivate per la prestazione; 9) l’A.S.L. provvederà alle trattenute di legge ed ai relativi conguagli entro il mese successivo a quello entro cui vengono effettuati i versamenti (es.: versamento effettuato entro il 10 Aprile, liquidazione spettanze nel mese di Maggio); 10) per eventuali prestazioni effettuate da altre figure professionali, sanitarie e non sanitarie, non dipendenti da questa A.S.L., presenti nello stesso studio, la A.S.L. medesima non si assume alcuna responsabilità civile, penale, amministrativa o fiscale; 11) l’attività libero professionale intramuraria deve essere svolta in un’unica sede nell’ambito del territorio della Regione.

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Infine, ai sensi dell’art. 15 - quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 502/1992, così come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo 254/2000, in relazione alle varie motivazioni ivi contemplate, l’assistito può chiedere all’Azienda (tramite l’U.O. competente) che la prestazione sanitaria venga resa al suo domicilio da parte del dirigente prescelto. In caso di particolare urgenza il sanitario può effettuare il consulto comunicando alla medesima U.O. l’avvenuta prestazione entro le 48 ore successive.

Per l’esercizio dell’ ALPIM dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione al di fuori delle strutture Aziendali si rimanda al successivo articolo 9 del presente Regolamento. La peculiarità dell’esercizio delle attività di prevenzione di cui al decreto legislativo N. 626/1994 implica necessariamente il suo espletamento al di fuori delle strutture Aziendali.

Art.7 Attività di supporto.

L’attività di supporto alla libera professione intra - moenia è esercitata da:

a) personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all’attività libero professionale intra moenia nel normale orario di servizio, quale componente dell’équipe dell’U.O. interessata. In caso di prestazione in regime di ricovero ordinario o day-hospital o day-surgery la quota da ripartire a titolo incentivante a detto personale, è pari al 2% del totale degli onorari e viene detratta dalla tariffa dell'équipe medica. In caso di attività ambulatoriale di équipe (Servizi) la percentuale da corrispondere al personale di supporto viene calcolata sulla base delle tabelle di ripartizione previamente comunicate alla struttura competente per la libera professione dal Responsabile della U.O. interessata. Ugualmente il Responsabile della U.O. comunica il riparto delle quote tra i singoli componenti dell' équipe. Tale criterio viene attuato anche per la ripartizione delle quote derivanti dalle prestazioni di cui all’art. 8, punto c) ; b) personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa al di fuori dell’orario di servizio. Detto personale viene individuato, previa dichiarazione di disponibilità, in ciascuna U.O. ospedaliera e territoriale e quindi la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero e i Responsabili delle sedi distrettuali relative stileranno appositi elenchi. Le dichiarazioni di disponibilità devono essere rese sui moduli predisposti dall’Amministrazione, con l’indicazione della qualifica professionale, della disponibilità in termini di monte ore e di ogni altra informazione ritenuta utile dall’Azienda ai fini organizzativi. Il professionista ha la facoltà di avvalersi, scegliendo il personale di supporto dagli elenchi suddetti. L'orario relativo all’attività di

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supporto di cui al presente punto va documentato separatamente rispetto a quello ordinario. In attesa di verificare il livello di risposta dell’utenza, l’Azienda, sentite le OO. SS. interessate, stabilisce i seguenti compensi per il personale di cui al presente punto b):

1) in caso di prestazioni in regime di ricovero ordinario o day hospital o day surgery che coinvolgano il personale di sala operatoria: 16% della tariffa dell’intera équipe specialistica, ripartito secondo le seguenti quote:

- 40% alla strumentista - 40% al restante personale infermieristico che ha partecipato all’intervento chirurgico - 20% quale fondo comune da ripartire in parti uguali a tutto il personale in forza alla sala operatoria.

Tali compensi sono a carico della gestione separata dell’attività libero professionale intra - moenia ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del D.M. 31/7/1997 (G.U. del 5/8/1997);

2) in caso di ALPIM ambulatoriale propria (all’interno delle strutture aziendali): 15% della tariffa dello specialista al personale di supporto. Lo specialista avrà cura di identificare, su apposita documentazione messa a disposizione dell’U.O. competente, il personale utilizzato a supporto della propria attività. Tali compensi vengono detratti dalle tariffe per le prestazioni di attività libero professionali dei dirigenti medici; 3) in caso di ALPIM ambulatoriale “allargata”: 20% della tariffa dello specialista al personale di supporto. Lo specialista avrà cura di identificare, su apposita documentazione messa a disposizione dell’U.O. competente, il personale utilizzato a supporto della propria attività; 4) in caso di ALPIM ambulatoriale di équipe (ad esempio quella dei Servizi): i compensi per il personale di supporto vengono detratti dalle tariffe per le prestazioni di ALPIM e la percentuale da corrispondere al personale di supporto viene calcolata sulla base delle tabelle di ripartizione previamente comunicate all’U.O. competente dal Responsabile della U.O. interessata. Ugualmente tale Responsabile comunica sia il riparto delle quote tra i singoli componenti dell'équipe, sia il debito orario qualora per ragioni tecnico organizzative, non sia stato possibile utilizzare detto personale al di fuori dell’orario di servizio;

c) personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata o nulla possibilità di svolgimento dell’ALPIM. Le quote destinate a detto personale fanno capo al fondo del 5% per la dirigenza medica e veterinaria previsto nella costruzione delle tariffe di ALPIM svolta all’interno delle strutture aziendali. Analogo fondo è costituito per l’ALPIM delle restanti

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categorie. Le categorie di personale che parteciperanno alla ripartizione di detti fondi (a consuntivo di fine anno) saranno definite in sede di contrattazione decentrata integrativa, ai sensi di quanto previsto al comma 2, lett. i), degli artt. 57 di entrambi i CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza non medica. I fondi della dirigenza del Ruolo Sanitario ( medica, veterinaria e non medica ) sono tra loro separati; d) personale dirigente e non dirigente che collabora per assicurare, per dovere di servizio, l’esercizio dell’ALPIM. Per detto personale, non ricompreso nelle categorie precedenti, deve sussistere un nesso preciso tra le mansioni espletate e l’ALPIM complessivamente svolta dall’Azienda (ad es. addetti alle prenotazioni ed alla riscossione delle tariffe di ALPIM, personale dell’U.O. competente per la libera professione). Gli importi da corrispondere a detto personale verranno determinati dallAzienda e reperiti dalla quota del 5% di competenza aziendale. In sede di contrattazione decentrata aziendale si stabiliranno le quote di ripartizione della suddetta percentuale, tra gli uffici interessati in relazione all’apporto quali-quantitativo all’attività prestata. La quota attribuita a ciascun ufficio verrà ripartita tra il personale avente diritto dal Dirigente Responsabile. La liquidazione di dette quote al personale avente diritto non potrà avvenire prima della liquidazione delle quote ai professionisti interessati. Comunque, a regime, qualora non venissero rispettate le cadenze stabilite per le liquidazioni, al suddetto personale non verrà corrisposto alcun compenso di cui al presente punto d). Tutti i compensi corrisposti al personale di cui al presente articolo 7, si intendono al lordo degli oneri riflessi contributivi ed assistenziali.

Art.8 La costruzione delle tariffe di ALPIM e la loro ripartizione.

Le tariffe che con il presente atto vengono determinate e approvate sono quelle di cui al D.P.R. 17/2/1992, maggiorate del 50%, cui possono essere aggiunte ulteriori prestazioni specificamente dettagliate dagli operatori e conseguentemente tariffate. Dette tariffe sono concordate d’intesa dall’Azienda con i professionisti. Analogamente si provvederà per le prestazioni non tariffate.

Per quanto concerne la determinazione dei costi per le prestazioni individuate in seguito nel presente articolo la struttura aziendale competente in materia si avvarrà del supporto tecnico dell’ Unità Operativa Controllo di Gestione.

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Per le attività strumentali le tariffe devono essere concordate con l’Amministrazione anche al fine di garantire la copertura dei costi.

Per le prestazioni dei sanitari del Dipartimento di prevenzione si rimanda all’apposito art 9 del presente atto.

Tutte le tariffe di qualsiasi prestazione, in regime ambulatoriale o di ricovero, devono essere note alla struttura competente per la libera professione e al centro di prenotazione perché possano essere opportunamente indicate a chì ne faccia richiesta.

Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell’adozione degli eventuali provvedimenti previsti dall’art. 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

La costruzione e la ripartizione delle tariffe avviene secondo i seguenti criteri.

A) Visite ambulatoriali presso strutture proprie dell’Azienda (ALPIM propria): Tariffa riscossa €………………………………..

- imposte e tasse

= quota residua, da cui detrarre:

- 5% quota Amministrazione

= quota residua, da cui detrarre:

- 15% per il personale di supporto eventualmente richiesto dal professionista (art. 7, lettera b)

= quota residua, da cui detrarre:

- 5% per fondo di cui all’art. 7, lettera c)

= quota spettante al professionista.

B) Visite ambulatoriali presso strutture proprie dell’Azienda con utilizzo di attrezzature e materiali configuranti costi di esercizio (diagnostica strumentale e di laboratorio e diagnostico terapeutica).

Le tariffe relative a queste prestazioni devono essere remunerative di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’Azienda e devono, pertanto, considerare i compensi del professionista (nel caso di ALPIM individuale) o dell’équipe, del personale di supporto, i costi pro-quota (anche forfettariamente stabiliti) per l’ammortamento, manutenzione e materiali di consumo delle apparecchiature. Tali costi, globalmente considerati, vengono stabiliti per

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ogni tipologia di prestazione strumentale di concerto tra la struttura competente per la libera professione ed il Nucleo di Promozione e Verifica.

Gli importi delle tariffe non possono comunque essere inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. Per le prestazioni in équipe la ripartizione delle quote tra i singoli componenti avviene su indicazione dell’équipe stessa.

A scopo esemplificativo si fornisce in dettaglio la costruzione della tariffa di un’indagine strumentale in ALPIM individuale:

Tariffa riscossa = €…………………

- imposte e tasse

- …………% per costi ammortamento/manutenzione/materiali di consumo apparecchiature, ovviamente riferita la percentuale ai beni effettivamente usati per l’erogazione della prestazione

= quota residua, da cui detrarre:

- 5% quota Amministrazione

= quota residua da cui detrarre:

- 15% per il personale di supporto eventualmente richiesto dal professionista (art. 7, lettera b)n.2)

= quota residua , da cui detrarre:

- 5% per fondo di cui all’art. 7, lettera c)

- 2% per fondo di cui all’art. 7, lettera d)

= quota spettante al professionista.

Ad ulteriore esempio si fornisce in dettaglio la costruzione della tariffa di un’indagine strumentale o laboratoristica in ALPIM d’équipe, restando comunque inteso che i responsabili di équipe in questa tipologia di attività possono comunicare diversi criteri di ripartizione delle quote tra i componenti dell’équipe stessa:

Tariffa riscossa = € ………………

- ……………% per costi ammortamento/manutenzione/materiali di consumo apparecchiature

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= quota residua, da cui detrarre:

- imposte e tasse

= quota residua, da cui detrarre:

- 5% quota Amministrazione

= quota residua, da cui detrarre:

- € …………. per il personale di supporto coinvolto in orario di servizio (art. 7 lettera a) oppure fuori dall’orario di servizio (art. 7, lettera b) sulla base delle tabelle di ripartizione preventivamente comunicate all’U.O. competente per la libera professione dal Responsabile dell’U.O. interessata

= quota residua , da cui detrarre:

- 5% per fondo di cui all’art. 7, lettera c)

= quota spettante all’équipe dei professionisti;

C) Prestazioni in regime di ricovero ordinario, day hospital, day surgery.

Il ricovero dei pazienti paganti in proprio, in regime libero professionale, può essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta. Il paziente, dopo esser stato visitato in regime di libera professione, prende contatto con la struttura competente per la libera professione che tiene la lista di attesa sulla scorta dei moduli (all. A) presentati dai professionisti e contenenti i piani diagnostico-terapeutici e l’individuazione delle eventuali équipes.

L’utente deve essere in ogni caso preventivamente informato dell’onere finanziario presunto da sostenere e deve sottoscrivere, per accettazione il modulo all. A) di richiesta di prestazione a pagamento con l’indicazione del preventivo di spesa, calcolata sulla base delle tariffe autorizzate.

La costruzione delle tariffe relative a questo tipo di prestazioni risulta dettagliatamente specificata nel suddetto modulo all. B) alla cui lettura si rinvia.

Le quote regionali di partecipazione alla spesa saranno determinate dalla Regione Molise nell’ambito di quanto stabilito all’art. 28 della Legge 23/12/1999 n° 488.

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L’onorario di ciascun professionista componente l’équipe è da considerare al lordo delle seguenti trattenute:

- imposte e tasse

- 2% per fondo di cui all’art. 7, lettera a)

- 5% per fondo di cui all’art. 7, lettera c)

- 2% per fondo di cui all’art. 7, lettera d)

- 5% per quote fisse ai Servizi (vedi modulo B)

- ..% per quote Servizi aggiuntivi (vedi modulo B)

Nella presente fattispecie, i costi diretti ed indiretti sostenuti dall’Azienda sono a carico della gestione separata dell’ALPIM ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del D.M. 31/07/1997 (G.U. del 5/8/1997). La quota di spettanza dell’Azienda è pari al 5% del netto.

D)Prestazioni ambulatoriali in studio privato.

L’utilizzo degli studi privati per l’ALPIM prevede che l’Azienda non affronti alcun onere aggiuntivo. Pertanto la tariffa deve essere articolata in modo da evidenziare il compenso del professionista, gli oneri per la eventuale utilizzazione, preventivamente autorizzata, di altro personale sanitario, per la fornitura di dispositivi medici all’assistito (per esempio manufatti protesici e/o ortodontici e/o materiale di consumo) e per quant’altro fornito dall’Azienda al professionista per l’espletamento della prestazione. Si intende quindi che i predetti oneri sono posti a carico dell’Azienda e che la stessa vi provvede con i proventi tariffari del professionista fino a concorrenza degli stessi. Pertanto la tariffa risulta così costruita:

Tariffa riscossa = € …………..(comprensiva dei costi relativi al materiale di consumo)

- € …….. per spese documentate di materiali e/o dispositivi (fatturate direttamente alla ASL)

= quota residua, da cui detrarre:

- imposte e tasse = quota residua, da cui detrarre:

- 5% quota Amministrazione = quota residua, da cui detrarre:

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- 15% per il personale di supporto eventualmente richiesto dal professionista (art. 7, lettera b))

= quota residua, da cui detrarre:

- 5% per fondo di cui all’art. 7, lettera c)

= quota spettante al professionista.

Art.9 ALPIM dei medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi extra ospedalieri.

Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione, esercitata fuori dall’orario di servizio e per un volume orario non superiore a quello istituzionale costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio Sanitario Nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l’attività istituzionale.

Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori delle strutture veterinarie aziendali e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 15-quinquies, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n.502/1992 e successive modifiche ed integrazione.

Le attività libero-professionali individuali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione sono erogate presso le strutture dell’Azienda nonchè, in via straordinaria, presso gli studi professionali privati nei in cui non sia possibile reperire all’interno dell’Azienda in maniera esauriente idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell’attività professionale.

I dirigenti veterinari possono essere autorizzati a svolgere per conto dell’Azienda, all’esterno della struttura aziendali, prestazioni richieste all’Azienda stessa da aziende pubbliche o private e da soggetti privati, ai sensi del precitato dall’art. 15-quinquies, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n.502/1992, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.

Fatta salva la possibilità di esercizio dell’attività libero-professionale prevista dalle lettere a) b) e c) dell’art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria sottoscritto l’8 giugno 2000-per la quale non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente (ad es.assistenza zooiatrica per gli animali d’affezione ) – l’attività professionale richiesta a pagamento da terzi é acquisita ed organizzata dall’Azienda, ai sensi della lettera d) del citato art. 55, che individua i dirigenti

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assegnati all’attività medesima anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l’equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

Nel rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L. l’ALPIM può essere svolta nelle seguenti forme:

a) individuale, con scelta diretta da parte dell’utente; b) in équipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente direttamente all’équipe; c) individuale o in équipe presso strutture di altra azienda del S.S.N. o altra struttura non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) attività professionali richieste da terzi direttamente all’Azienda che, d’intesa con i dirigenti o con le èquipes dei servizi interessati, provvede ad organizzare l’integrazione dell’attività istituzionale al fine di ridurre i tempi di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive.

Lo svolgimento dell’ALPIM è consentito:

- presso strutture aziendali distinte e separate o presso strutture aziendali riservate alle attività istituzionali, in orari comunque diversificati in modo da evitare la sovrapposizione delle utenze; - presso strutture private non accreditate, previa apposita convenzione; - presso studi professionali privati previa autorizzazione; - presso terzi richiedenti, quindi al di fuori delle strutture sopra descritte, per le peculiarità delle prestazioni rese.

Non è consentito l’esercizio dell’ALPIM in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza e controllo o funzioni di polizia giudiziaria.

Fermo restando il ruolo del Nucleo di Promozione e Verifica per il personale di cui al presente articolo è istituita inoltre una Commissione di controllo per la verifica preventiva e successiva del rispetto del precedente capoverso, costituita da due dirigenti rappresentanti le OO.SS. designati congiuntamente e due dirigenti rappresentanti l’Azienda.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione è membro di diritto della componente aziendale e Presidente della Commissione stessa.

Tale Commissione esaminerà anche le fattispecie relative alle richieste dell’ALPIM da parte dei dirigenti medici dei Distretti sanitari di base e degli altri servizi extra-ospedalieri.

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Le tariffe delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo saranno determinate dall’Azienda d’intesa con i dirigenti interessati e, per i veterinari, non potranno essere inferiori alle tariffe minime ordinistiche maggiorate fino al 50%, cui possono essere aggiunte ulteriori prestazioni specificamente dettagliate dagli operatori e conseguentemente tariffate. Dette tariffe potranno essere modificate dall’Azienda d’intesa con i professionisti. Analogamente si provvederà per le prestazioni non tariffate.

Le prenotazioni per dette prestazioni saranno effettuate attraverso l’apposito sistema di prenotazione, mentre le riscossioni saranno fatte direttamente dai professionisti, i quali rilasceranno ricevuta sugli appositi bollettari messi a disposizione dall’Azienda.

Gli importi riscossi, detratto il 50% a titolo di acconto, devono essere versati, esclusivamente entro il 10° giorno del mese successivo a quello della riscossione, nelle casse dell’Azienda, che provvederà alle trattenute di legge ed ai conguagli.

Le tariffe di cui alla lettera d) del presente articolo saranno determinate dall’Azienda e non saranno inferiori al costo orario effettivo. Per tale tipo di ALPIM le prenotazioni saranno svolte presso gli uffici dei servizi medici e veterinari interessati, mentre le riscossioni saranno effettuate direttamente dai dirigenti che hanno effettuato la prestazione. Tali importi saranno versati per intero all’Amministrazione, che provvederà alla ripartizione e alle trattenute di legge.

Dai proventi, detratte tasse ed imposte nonché la quota stabilita per l’Amministrazione, viene detratta una ulteriore quota del 5% destinata al fondo di perequazione dei dirigenti medici o dei dirigenti veterinari che hanno limitata possibilità di esercizio dell’ALPIM di cui al precedente art. 7, lettera c) .

Nell’allegato E) sono precisate le prestazioni erogate in via istituzionale dal Servizio Veterinario e quelle svolte in regime libero-professionale intramurale dai dirigenti veterinari. Lo stesso allegato riporta anche l’elenco dei dirigenti veterinari e l’area di appartenenza.

In relazione alle specifiche caratteristiche dell’attività e alle diverse esigenze degli utenti, la libera professione intramurale dei dirigenti veterinari viene divisa in due distinte categorie:

a) libera professione rivolta agli animali da reddito ( resa solo in forma itinerante ); b) libera professione rivolta agli animali d’affezione ( resa in forma itinerante o presso ambulatori privati ).

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LIBERA PROFESSIONE RIVOLTA AGLI ANIMALI DA REDDITO

La L.P. intramurale rivolta agli animali da reddito deve tenere conto necessariamente delle esigenze sanitarie e produttive degli utenti finali, i quali richiedono un assistenza continuativa rivolta alle varie fasi produttive dell’allevamento ( assistenza ostetrica, ginecologica, chirurgica, medica, fecondazione artificiale ecc. ) da esplicarsi direttamente a domicilio.

E’ interesse dell’azienda, in questo contesto,salvaguardare la professionalità del dirigente veterinario e favorirne al massimo la sua espressione, ma nel contempo garantire la salvaguardia di principi fondamentali espressamente citati dalla normativa vigente:

• la compatibilità con i compiti di istituto; • l’impegno orario complessivo; • i volumi prestazionali presunti.

Per quanto riguarda la compatibilità con i compiti di istituto, il principio fondamentale su cui si organizza la L.P. intramurale dei dirigenti veterinari rivolta agli animali da reddito è quello di definire in via prioritaria il territorio in cui il dirigente veterinario intende erogare le sue prestazioni, così da permettere al Direttore Generale, sulla base di specifica relazione del Responsabile del Servizio Veterinario, la definizione delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte.

Allo stesso modo, per quanto riguarda gli obblighi relativi all’impegno orario complessivo e ai volumi prestazionali presunti, vista la peculiarità delle prestazioni richieste e la impossibilità di erogare entro un limite orario prestabilito, tenuto conto che la libera professione intramurale dei dirigenti veterinari non può comportare globalmente, per ciascun dipendente, un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti di istituto, considerato che le prestazioni erogate in via istituzionale non sono rapportabili a quelle erogate in regime libero professionale, si ritiene detto limite rispettato nella misura in cui le prestazioni erogate in regime libero professionale intramurale non siano superiori alle milleduecento unità all’anno per ciascun Veterinario Dirigente.

L’attività libero professionale intramurale dei dirigenti veterinari rivolta agli animali da reddito può essere organizzata con la seguente modalità operativa:

Il dirigente veterinario che intende esercitare attività libero professionale sugli animali da reddito, comunica al Direttore Generale entro il 30 novembre di ogni anno ( Allegato F ) il territorio entro cui intende esercitare detta attività nell’anno successivo, tenendo presente i seguenti limiti:

- il numero dei comuni non può essere superiore a cinque;

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- il numero dei capi bovini/equini adulti riproduttori presenti nel territorio non può essere superiore a 2500 unità;

La Direzione Generale della ASL autorizza l’attività libero professionale, con comunicazione diretta agli interessati, a condizione che siano rispettati i limiti massimi stabiliti.

Entro il 15 Dicembre il Direttore Generale comunica al Direttore del Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei veterinari autorizzati a svolgere la libera professionale intramurale e il relativo territorio operativo definendone nel contempo le incompatibilità.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione entro il 31 Dicembre definisce la organizzazione del lavoro tenendo conto delle situazioni di incompatibilità; in modo particolare tenendo conto del principio secondo cui “ non è consentito l’esercizio di attività libero professionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza e controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ”.

LIBERA PROFESSIONE RIVOLTA AGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

La libera professione rivolta agli animali d’ affezione di norma viene svolta negli appositi spazi messi a disposizione dall’azienda. Qualora l’azienda non disponga di idonee strutture e fino a quando esse non saranno realizzate,i veterinari dirigenti possono essere autorizzati a svolgere l’attività libero professionale intramurale negli studi privati secondo le modalità e i limiti fissati dal presente Regolamento. Così come affermato nell’art. 59 del CCNL sottoscritto l’8 giugno 2000 essa non pone problemi di incompatibilità con i compiti istituzionali, mentre devono essere salvaguardati i limiti relativi all’impegno orario complessivo e al volume prestazionale presunto.

I veterinari dirigenti che intendono esercitare attività libero professionale intramurale rivolta agli animali d’affezione devono fare richiesta (Allegato G ) al Direttore Generale specificando se essa viene resa in forma itinerante o in ambulatorio privato o con entrambe le modalità. Nella richiesta deve essere specificato l’eventuale indirizzo dell’ambulatorio e l’impegno orario reso per i compiti istituzionali. L’attività L.P. intramurale rivolta agli animali d’affezione e svolta in ambulatori privati, può essere resa in forma associata dandone comunicazione al Direttore Generale; in questo caso i proventi saranno ripartiti in parti uguali fra gli aderenti all’associazione.

La prescrizione dei farmaci e vaccini sia a favore di terzi che per scorta propria, viene fatta su ricettari ordinari (legge119/92); il timbro deve riportare la seguente

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dizione: “Dott..................., Dirigente Veterinario AUSL 3-CB n. di iscrizione all’Albo ...................codice fiscale..........................”

I farmaci da utilizzare come scorta propria vanno registrati su apposito registro di carico e scarico vidimato e controllato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione o da un suo delegato.

Per l’attività di fecondazione artificiale i veterinari dirigenti sono autorizzati a utilizzare il materiale seminale fornito in conto vendita dall’A.P.A. di

Campobasso o da altri centri di deposito e fatturato direttamente da questi ultimi agli allevatori.

Le tariffe sono quelle previste nell’allegato H. Per quanto non espressamente citato si fa riferimento al tariffario dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Campobasso, il quale costituisce l’allegato (I) al presente Regolamento.

Le tariffe sono verificate annualmente anche ai fini dell’art.3, comma 7, della legge 23/12/1994 n.724 e nel caso si verifichi un disavanzo gestionale, nell’impossibilità di adeguare le tariffe delle prestazioni erogate, si procederà alla sospensione dell’attività libero professionale.

Le ricevute per il pagamento delle prestazioni, redatte in triplice copia ( una ciascuna per l’utente, per l’azienda, e per il dirigente veterinario ), sono emesse sul bollettario fornito dall’azienda, con numerazione progressiva; l’utilizzo del bollettario avviene sotto la completa responsabilità amministrativa, contabile ed eventualmente penale del dirigente veterinario.

Gli importi corrisposti dagli utenti vengono riscossi direttamente dal dirigente veterinario, il quale, detratta a titolo di acconto la quota di sua spettanza nella misura del 50%, li versa entro il 10° giorno del mese successivo all’U.O. Bilancio e rilevazioni contabili, unitamente ad una copia delle singole ricevute.

L’azienda provvederà successivamente alle trattenute di legge e ai relativi conguagli.

I proventi saranno ripartiti nel modo seguente:

a) prestazioni erogate presso le strutture dell’Azienda:

Tariffa riscossa €. __________________________

- imposte e tasse = quota residua, da cui detrarre:

- 10% quota Amministrazione = quota residua, da cui detrarre:

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- 5% fondo di perequazione di cui all’art.57 lett.I) del CCNL = quota spettante al professionista.

b) prestazioni erogate in ambulatori privati o in forma itinerante: Tariffa riscossa €. ___________________________

- imposte e tasse = quota residua, da cui detrarre:

- 5% quota Amministrazione = quota residua, da cui detrarre:

- 5% fondo di perequazione di cui all’art.57 lett.I) del CCNL = quota spettante al professionista.

Per tutto quanto non espressamente citato si applicano le stesse norme previste negli articoli precedenti.

Art.10 Prenotazioni.

Le prenotazioni per le prestazioni ambulatoriali ed il relativo pagamento verranno effettuate attraverso apposito sistema di prenotazione e di riscossione delle tariffe.

Dette operazioni qualora riferite ad attività di ricovero, si svolgeranno secondo le modalità previste all’articolo 8, punto c).

Art.11 Volume di prestazioni.

L’ALPIM è esercitata fuori dall’orario di servizio.

Per l’ALPIM esercitata all’interno delle strutture aziendali, il dirigente documenta sullo specifico sistema di rilevazione oraria il suo titolo di presenza in ALPIM. Qualora ciò non risulti oggettivamente possibile e funzionalmente opportuno, si procederà allo scorporo delle ore dalla normale timbratura, sulla base della valorizzazione oraria predeterminata per ciascuna prestazione. Per l’ALPIM esercitata fuori dalle strutture aziendali il tempo è desunto dalla valorizzazione oraria delle prestazioni, prevista anche negli schemi di convenzione (vedi successivo art. 12).

L’esercizio dell’ALPIM non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell’Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale

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da garantire l’integrale assolvimento dei compiti d’istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

A tal fine l’ALPIM non può comportare un volume di prestazioni o un orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Quando saranno disponibili, in seguito ai processi di negoziazione, i dati relativi alla definizione annuale di budget e quindi saranno stabiliti i volumi di attività istituzionale, che devono essere comunque assicurati dalle èquipes interessate, in relazione alle risorse assegnate, sarà verificato che il volume di prestazioni in ALPIM non superi globalmente e su base annua il volume istituzionale assicurato, sempre che non si vedano compromessi, anche parzialmente, i volumi delle prestazioni rese in regime istituzionale e precedentemente concordati.

Per l’ALPIM in regime di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. Di queste verifiche si occupa il NPV utilizzando i dati forniti dall’U.O. competente per la libera professione, dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero e dalle sedi distrettuali.

In caso di violazione dei tempi e/o dei volumi prestazionali pattuiti, l'Azienda può procedere alla sospensione del diritto all’ALPIM nei confronti del dirigente.

Art.12 Altre Attività Aziendali a pagamento.

Con riferimento al comma 2, lettera c) dell’art 15-quinquies, del decreto legislativo 502/1992, s.i.m., l’Azienda può stabilire convenzioni con diversi soggetti ( strutture di altre Aziende del S.S.N., strutture sanitarie non accreditate, Aziende non sanitarie ) per prestazioni a pagamento individuali o in équipes.

Il pagamento viene effettuato all’Azienda che provvederà al recupero di ogni costo, imposta o tassa relativa all’attività, ed attribuirà il 95% della somma residua al professionista o all’équipe secondo le ripartizioni concordate.

La partecipazione ai proventi da parte degli operatori per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% delle tariffe.

Nel testo della convenzione vanno definiti:

- la determinazione dei costi

- l’entità del compenso dovuto al dirigente o all’équipe - la natura delle prestazioni pattuite - i tempi necessari per effettuare le prestazioni - la durata della convenzione.

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Per quanto concerne la determinazione dei costi il Nucleo di Promozione e Verifica si avvarrà del supporto tecnico dell’U.O. Controllo di Gestione.

Con riferimento al comma 2, lettera d) dell’art. 15 – quinquies, del decreto legislativo 502/1992, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 229/1999, l’Azienda predisporrà programmi per la riduzione dei tempi di attesa per l’effettuazione di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, Aziende o Enti).

L’Azienda si impegna a stabilire le modalità di svolgimento di queste attività ed i criteri di attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari ed al personale di supporto in sede di contrattazione decentrata integrativa di categoria; nella stessa sede si procederà a stabilire le modalità ed i criteri per il ricorso, in via eccezionale e temporanea, a tale tipo di prestazioni chieste dalla stessa Azienda ai propri dirigenti per la riduzione delle liste di attesa o per l’acquisizione di prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico, impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge e per la realizzazione di obiettivi strategici.

La regolamentazione di cui al presente articolo si estende ad ogni altra forma di attività professionale resa a favore di terzi, ivi comprese le sperimentazioni,ecc. ad eccezione di quanto previsto dall’art.60 del CCNL stipulato l’8 giugno 2000.

Art.13 Nucleo di promozione e verifica.

E’ istituito un organismo paritetico denominato Nucleo di Promozione e Verifica (NPV) composto da sei membri (tre rappresentanti l’Amministrazione e tre rappresentanti le OO.SS. della dirigenza sanitaria designati congiuntamente).

Il Direttore Sanitario dell’Azienda è membro di diritto della componente Aziendale e Presidente del Nucleo stesso. Può delegare altro dirigente per tale funzione. Gli altri due rappresentanti dell’Amministrazione sono:

- il Direttore Amministrativo Aziendale o un suo delegato; - il Responsabile della struttura ALPIM.

Il NPV dura in carica tre anni.

Il NPV ha i seguenti compiti:

1. monitorare costantemente l’espletamento della libera professione a. affinché la stessa sia conforme al presente regolamento e alle

vigenti b. disposizioni di legge;

2. esaminare le richieste dei dirigenti sanitari di accesso all’ALPIM;

CIX

3. esaminare le richieste di esercizio all’ALPIM in discipline diverse d 4. quella di appartenenza; 5. verificare il rispetto delle norme relative all’orario ed al volume globale 6. delle prestazioni, garantendo un corretto ed equilibrato rapporto tra 7. attività istituzionale ed attività libero professionale; 8. evidenziare eventuali problematiche attinenti l’utilizzo degli spazi; 9. esprimere parere consultivo su qualsiasi questione interpretativa delle 10. norme vigenti in materia di ALPIM; 11. verificare il rispetto delle percentuali relative alle quote di spazi e di 12. posti letto dedicati all’ALPIM rispetto a quelli istituzionali; 13. verificare semestralmente il volume di attività libero professionale in 14. relazione a quanto stabilito all’art.11 del presente regolamento; 15. verificare annualmente le tariffe dell’ALPIM, anche al fine di proporre al 16. Direttore Generale l’adozione degli eventuali provvedimenti previsti 17. dall’art. 3, comma7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 18. fare proposte allo scopo di promuovere l’esercizio di tutte le forme di 19. ALPIM nel pieno rispetto dei compiti istituzionali dell’Azienda e dei suoi 20. dipendenti ; 21. elaborare con periodicità semestrale un documento consuntivo dello 22. stato di organizzazione dell’ALPIM; 23. elaborare proposte di eventuali modificazioni al presente Regolamento.

Art.14 Attività libero - professionale svolta ai fini della riduzione delle liste di attesa.

L'Azienda, nell'ambito di quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento ed a norma degli artt. 55, comma 2, di entrambi i C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza non medica, può richiedere ai propri specialisti, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124, quale integrazione delle attività istituzionali, l'effettuazione di prestazioni sanitarie in regime di attività libero - professionale intramuraria allo scopo di ridurre le liste di attesa, concordando i volumi di attività libero - professionale con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia.

Art. 15 Attività non rientranti nella libera professione intramuraria.

Non rientrano tra le attività libero professionali disciplinate dal presente Regolamento, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

CX

• partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente; • collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali; • partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5,comma2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le Aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990); • relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; • partecipazione a comitati scientifici; • partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali; • attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui sopra, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti previa autorizzazione da parte dell'Azienda, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Art.16 Pubblicità

E’ compito dell’azienda assicurare forme idonee di pubblicità a tutte le attività libero professionali svolte.

Norma finale e di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia di libera professione specificamente indicata all'art. 1 dello stesso atto.La presente regolamentazione produce effetti dal giorno della sua sottoscrizione, con effetti retroattivi dal mese di luglio 2004 così come previsto nel provvedimento del Direttore Generale n.421 del 29.07.04.

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