Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazioni agevolate in società semplici - 2017

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SIMONE BUCAIONI DOTTORE COMMERCIALISTA SIMONE BUCAIONI DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A 06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075.5716208 - Fax 075.5717996 – e-mail:[email protected] 1 Circ. n.6/2017 Perugia, lì 21 marzo 2017 Ai gentili Clienti Loro Sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESSIONI AGEVOLATE DI BENI IMMOBILI AI SOCI E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE IN SOCIETA’ SEMPLICI – 2017. Gentile cliente, La Legge di Stabilità 2017 ha prorogato o meglio ripropone disposizioni agevolative in materia di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, che non sono strumentali all’attività d’impresa, ovvero non utilizzati nell’attività produttiva, nonché di trasformazione in società semplici delle società immobiliari c.d. “di comodo”, che sono fortemente penalizzate dal punto di vista tributario. Le norme in esame, pur essendo particolarmente dirette alle società “di comodo”, non interessano solo quest’ultime, ma tutte le società di persone (SNC e SAS) e di capitali (SRL, SPA, SAPA, ecc.) e i loro soci che risultino iscritti a libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015. Le norme si applicano alle predette società che pongano in essere, entro il 30 settembre 2017 , assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore”, cioè di cui all’art.43 comma 2, primo periodo, DPR 917/86. In merito, si precisa, che le disposizioni di favore possono applicarsi anche alle società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2017 si trasformino in società semplici. Sono quindi inclusi nel regime agevolato: gli immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E) che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi; gli immobili “merce” (oggetto di produzione e/o commercio); i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa e

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Circ. n.6/2017 Perugia, lì 21 marzo 2017

Ai gentili Cl ient i Loro Sedi

Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESSIONI AGEVOLATE DI BENI IMMOBILI AI SOCI E

TRASFORMAZIONI AGEVOLATE IN SOCIETA’ SEMPLICI – 2017.

Gentile cliente,

La Legge di Stabilità 2017 ha prorogato o meglio ripropone disposizioni agevolative in materia di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, che non sono strumentali all’attività d’impresa, ovvero non utilizzati nell’attività produttiva, nonché di trasformazione in società semplici delle società immobiliari c.d. “di comodo”, che sono fortemente penalizzate dal punto di vista tributario. Le norme in esame, pur essendo particolarmente dirette alle società “di comodo”, non interessano solo quest’ultime, ma tutte le società di persone (SNC e SAS) e di capitali (SRL, SPA, SAPA, ecc.) e i loro soci che risultino iscritti a libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015. Le norme si applicano alle predette società che pongano in essere, entro i l 30 settembre 2017, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobil i diversi da quelli “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore”, cioè di cui all’art.43 comma 2, primo periodo, DPR 917/86. In merito, si precisa, che le disposizioni di favore possono applicarsi anche alle società immobil iar i che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2017 si trasformino in società semplici. Sono quindi inclusi nel regime agevolato:

• gli immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E) che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi;

• gli immobili “merce” (oggetto di produzione e/o commercio); • i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa e

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qualificati come “beni merce”; • gli immobili a patrimonio o patrimoniali, ovvero, immobili ad uso abitazione, terreni

edificabili o meno, locati a terzi o comunque non utilizzati per l’attività, non rientranti né nella categoria dei beni merce né in quella di beni strumentali;

• gli immobili di società di gestione immobiliare, ove locati a terzi (sia abitativi che non abitativi);

• i terreni agricoli anche se utilizzati dalle società agricole per la coltivazione e/o l’allevamento, in quanto, beni non ammortizzabili.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data del l ’atto. IMPOSTA SOSTITUTIVA Alle operazioni in commento si applica un’imposta sost itut iva calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Per gli immobi l i , su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari al valore catastale del l ’ immobi le . In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il valore del corrispettivo, se inferiore al valore normale o catastale del bene come sopra precisato, viene computato in misura non inferiore a uno dei due valori. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e dell’IRAP, si applica con le seguenti aliquote: • 8% per le società “operative”; • 10,5% per le società considerate “non operative” in almeno due dei tre periodi di imposta

precedenti. Alle riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%. Detta imposta sostitutiva va versata con i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 241/1997: - per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2017; - per il restante 40% entro il 16 giugno 2018. IMPOSTE INDIRETTE Ai fini delle imposte indirette, per le assegnazioni/cessioni ai soci agevolabili, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili, sono r idotte al la metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura f issa . Per le operazioni su fabbricati rilevanti ai fini dell’IVA, si pone la necessità di scegliere il regime impositivo, di imponibilità o di esenzione, più favorevole. BENI ABITATIVI: a) Se l’assegnazione/cessione è soggetta ad IVA (obbligatoria o su opzione da parte della società costruttrice che stia assegnando dopo i 5 anni): IVA: 4% o 10% o 22% Imposta di registro: 200,00 Euro Imposta ipotecaria: 200,00 Euro Imposta catastale: 200,00 Euro Bollo: 230,00 Euro

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b) Se l’assegnazione/cessione è soggetta ad IVA, ma esente: Sì applicazione della normativa “Prezzo – valore” (se ricorrono gli altri requisiti necessari) Imposta di registro: 4,5% (per immobili non agevolabili “prima casa”) o 1% (per immobili agevolabili “prima casa”). Imposta ipotecaria: 50,00 Euro Imposta catastale: 50,00 Euro Bollo: esente BENI STRUMENTALI: c) Se l’assegnazione/cessione è soggetta ad IVA (obbligatoria o su opzione): Base imponibile: valore venale dei beni IVA: 22% o 10% se fabb.to Tupini Imposta di registro: 200,00 Euro Imposta ipotecaria: 200,00 Euro Imposta catastale: 200,00 Euro Bollo: 230,00 Euro NB: qualora l’IVA si applichi su opzione occorre considerare il meccanismo del “reverse charge” per il saldo dell’IVA nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto IVA; se l’assegnazione/cessione al socio soggetto “privato” non è possibile applicare il “reverse charge”. d) Se l’assegnazione è soggetta ad IVA, ma esente (ad esempio, impresa costruttrice che assegna dopo 5 anni e non esercita opzione) Base imponibile: valore venale dei beni IVA: ESENTE Imposta di registro: 200,00 Euro Imposta ipotecaria: 200,00 Euro Imposta catastale: 200,00 Euro Bollo: 230,00 Euro NB: Se il regime di esenzione consente di non addebitare l’IVA in rivalsa al socio (per il quale l’IVA sarebbe un costo), tale scelta obbliga la società alla rettifica della detrazione dell’IVA detratta in sede di acquisto del bene, per tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al decorso del periodo di 10 anni di osservazione del pro rata IVA per gli immobili; tale rettifica e versamento della relativa imposta IVA, potrebbe tuttavia risultare neutra o mitigata dalla presenza di IVA a credito nella dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2015 da presentare entro il 30 settembre 2016. TERRENI AGRICOLI Assegnazione/cessione MAI soggette ad IVA Imposta di registro: 7,5% (15% ridotta a metà a partire dal giorno1 gennaio 2016); oppure 200,00 Euro se avente causa è Coltivatore Diretto o IAP Imposta ipotecaria: 50,00 Euro; oppure 200,00 Euro se avente causa è Coltivatore Diretto o IAP Imposta Catastale: 50,00 Euro; oppure 1% se avente causa è Coltivatore Diretto o IAP Bollo: esente

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PER I BENI ACQUISTATI SENZA DETRAZIONE IVA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO (ad esempio in caso di bene conferito da un socio persona fisica, acquistato da un privato, o ante 1973) L’assegnazione o la trasformazione (non anche la rivendita, che segue le regole ordinarie sopra descritte) è FUORI CAMPO IVA Imposta di registro: 4,5% (cioè 9% ridotto alla metà, senza distinzione tra abitativi e strumentali) Imposta ipotecaria: 50,00 Euro Imposta catastale: 50,00 Euro Bollo: esente EFFETTI FISCALI IN CAPO AI SOCI Con l’assegnazione, il socio assegnatario del bene realizza un utile in natura, ridotto delle somme assoggettate a tassazione in capo alla società, se sono utilizzate riserve di utili. E il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti eventualmente accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto al socio delle azioni o quote della società possedute. Per i soci di società di persone, non c’è rilevanza fiscale dei beni ricevuti, ovvero l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% versata dalla società, esaurisce l’obbligazione tributaria “società-socio” collegata all’operazione di assegnazione/cessione del bene e il valore normale dei beni assegnati (al netto di eventuali debiti) accollati, riduce il costo della partecipazione per il socio. Per i soci di società di capitali, invece, l’assegnazione di norma riduce il patrimonio netto della società e di conseguenza si applica la disciplina fiscale prevista per gli utili in natura, seppure su base imponibile ridotta per effetto della concorrenza dell’ammontare tassato con l’imposta sostitutiva e della possibilità di deroga alla presunzione fiscale di distribuzione prioritaria delle riserve di utili, rispetto alle riserve di capitali, le quali non determinano la tassazione del socio (se non nel caso c.d. “sottozero”, ovvero in caso di differenza negativa tra valore del bene assegnato e costo della partecipazione che è fiscalmente assimilato al dividendo), ma solamente la riduzione del costo fiscale della partecipazione in capo al socio. TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ SEMPLICE Imposta di registro: 200,00 Euro Imposta ipotecaria: 200,00 Euro Imposta catastale: 200,00 Euro Bollo: 300,00 Euro (ove trascritto) Sconta l’IVA qualora detta imposta sia dovuta ai sensi dell’art 2, punto 5 del DPR 633/72, trattandosi di destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa (cosiddetto autoconsumo). Infatti in conseguenza della trasformazione la società semplice non è più soggetto passivo ai fini IVA in quanto la mera gestione di immobili non viene considerata attività commerciale.

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ESTROMISSIONE DEL BENE STRUMENTALE DA PARTE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE (AUTOCONSUMO) La Legge di Stabilità 2017 ripropone anche le disposizioni agevolative in materia di estromissione di beni immobili strumentali, nell’accezione più estesa di cui all’art. 43, comma 2, del TUIR 917/86, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2016. L’imprenditore potrà quindi, entro i l 31 maggio 2017, escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del giorno 1 gennaio 2017, versando una imposta sost itut iva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’ 8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. La norma in questione prevede poi che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120 dell’art. 1 della Legge di Stabilità, regolanti l’assegnazione agevolata ai soci e la trasformazione in società semplice. Ciò consente di: - applicare l’imposta sostitutiva tenendo conto del valore catastale degl i immobil i ,

anziché di quello normale; - di effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva per il 60% entro il 30 novembre 2017 e

per la restante parte entro il 16 giugno 2018, con i criteri stabiliti dal D.Lgs. 241/1997. Per l’estromissione non occorrono atti particolari, ma solo l’annotazione nel libro giornale, o nel libro dei cespiti ammortizzabili, o nei libri IVA. Qualora l’esclusione sia soggetta ad IVA (cioè se al momento dell’acquisto del bene è stata scontata l’IVA e questa è stata detratta) occorrerà anche l’emissione di una fattura di autoconsumo. Negli altri casi l’operazione è esente o fuori campo IVA. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la valutazione, analisi di fattibilità ed assistenza per le operazioni in parola, su specifica richiesta.

Simone Bucaioni