Artigianato & Imprese | CNA Vicenza 08/2007

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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa / Associazione Provinciale di Vicenza sett./ottobre 2007 anno VI numero 8 www.cnavicenza.it Poste Italiane spa - Spedizione abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Vicenza In sintesi i contenuti della legge delega al Governo, mirata soprattutto ai cantieri Sicurezza, nuovi obblighi appesantite le sanzioni I l Parlamento ha approvato in via denitiva la legge delega al Governo per la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Entro nove mesi dalla pubblica- zione della legge, dovremo avere quello da molti denito come il nuovo testo unico delle leggi sulla sicurezza. I punti salienti del provvedimento che contiene anche disposizioni immediatamente applicabili, sono rappresentati dalla previsione del coinvolgimento dei lavoratori au- tonomi negli obblighi di sicurezza, un impegno ad una reale sempli- cazione, una profonda revisione delle responsabilità e del conse- guente sistema sanzionatorio ed il riconoscimento della politica di sostegno ed incentivazione verso la piccola e la micro impresa. «Il Parlamento ha visto accolte al- cune proposte avanzate dalla CNA - spiega il presidente provinciale dell’associazione, Silvano Scan- dian - quanto ai criteri di delega, mentre ha prodotto una serie di disposizioni di immediata applica- zione, a volte cervellotiche e senza alcun riferimento alla realtà pro- duttiva del Paese». In conseguenza dell’accordo tra Governo e Camera dei Deputati non sono state apportate modi- che al testo del Senato, quindi gli orientamenti del Parlamento sono stati afdati ad una serie di ordini del giorno: uno di questi, solleci- tato dalla CNA, ribadisce alcuni aspetti fondamentali che dovranno guidare l’opera del legislatore nel- l’esperire la delega, e cioé: > l’intervento di semplicazione non solo procedurale e che consi- deri le caratteristiche della realtà produttiva italiana formata da im- prese artigiane e PMI; > ruolo degli organismi paritetici in funzione di sostegno e di ac- compagnamento delle imprese e dei lavoratori sulla sicurezza; > esame dell’apparato sanzionato- rio in relazione ai caratteri del ri- schio e della tipologia d’impresa; > conferma della previsione di ri- duzione del premio assicurativo nei confronti di quelle PMI che ga- rantiscono il rispetto delle norme sulla sicurezza. «Ora la parte immediatamente ap- plicativa - aggiunge Scandian - dovrà essere oggetto di una o più circolari che deniscano compiuta- mente le procedure da adottare. Su questo aspetto il Ministero del La- voro e della previdenza sociale ci dice che sta già lavorando. Ci augu- riamo che il Ministero comprenda bene le esigenze delle piccole e me- die imprese, sostenute dalla CNA. Il nostro dipartimento intanto, già dagli inizi di settembre, è impegna- to, insieme a tutta la grande “rete” nazionale delle associazioni CNA, ad elaborare le proposte sui punti più importanti del testo unico». ARTIGIANATO & imprese imprese newsletter Le prime misure con le sanzioni sono già scattate dal 25 agosto e dall’1 settembre Il presidente Scandian: «Occorre tenere conto della specificità della piccola e media impresa e puntare a semplificare le procedure» :: Silvano Scandian presidente della CNA provinciale di Vicenza La posizione della CNA «Il Ministero ci ascolti»

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Sicurezza, nuovi obblighi Appesantite le sanzioni

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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa / Associazione Provinciale di Vicenza

sett./ottobre 2007anno VI

numero 8

www.cnavicenza.it Poste Italiane spa - Spedizione abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 1, DCB Vicenza

In sintesi i contenuti della legge delega al Governo, mirata soprattutto ai cantieri

Sicurezza, nuovi obblighiappesantite le sanzioniIl Parlamento ha approvato in

via defi nitiva la legge delega al Governo per la riforma della

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Entro nove mesi dalla pubblica-zione della legge, dovremo avere quello da molti defi nito come il nuovo testo unico delle leggi sulla sicurezza.I punti salienti del provvedimento che contiene anche disposizioni immediatamente applicabili, sono rappresentati dalla previsione del coinvolgimento dei lavoratori au-tonomi negli obblighi di sicurezza, un impegno ad una reale sempli-fi cazione, una profonda revisione delle responsabilità e del conse-guente sistema sanzionatorio ed il riconoscimento della politica di sostegno ed incentivazione verso la piccola e la micro impresa.

«Il Parlamento ha visto accolte al-cune proposte avanzate dalla CNA - spiega il presidente provinciale dell’associazione, Silvano Scan-dian - quanto ai criteri di delega, mentre ha prodotto una serie di disposizioni di immediata applica-zione, a volte cervellotiche e senza alcun riferimento alla realtà pro-duttiva del Paese». In conseguenza dell’accordo tra Governo e Camera dei Deputati non sono state apportate modifi -che al testo del Senato, quindi gli orientamenti del Parlamento sono

stati affi dati ad una serie di ordini del giorno: uno di questi, solleci-tato dalla CNA, ribadisce alcuni aspetti fondamentali che dovranno guidare l’opera del legislatore nel-l’esperire la delega, e cioé:> l’intervento di semplifi cazione non solo procedurale e che consi-deri le caratteristiche della realtà produttiva italiana formata da im-prese artigiane e PMI;> ruolo degli organismi paritetici in funzione di sostegno e di ac-compagnamento delle imprese e dei lavoratori sulla sicurezza; > esame dell’apparato sanzionato-rio in relazione ai caratteri del ri-schio e della tipologia d’impresa;> conferma della previsione di ri-duzione del premio assicurativo nei confronti di quelle PMI che ga-

rantiscono il rispetto delle norme sulla sicurezza.

«Ora la parte immediatamente ap-plicativa - aggiunge Scandian - dovrà essere oggetto di una o più circolari che defi niscano compiuta-mente le procedure da adottare. Su questo aspetto il Ministero del La-voro e della previdenza sociale ci dice che sta già lavorando. Ci augu-riamo che il Ministero comprenda bene le esigenze delle piccole e me-die imprese, sostenute dalla CNA. Il nostro dipartimento intanto, già dagli inizi di settembre, è impegna-to, insieme a tutta la grande “rete” nazionale delle associazioni CNA, ad elaborare le proposte sui punti più importanti del testo unico».

ARTIGIANATO& impreseimpresenewsletter

“ Le prime misure

con le sanzioni

sono già scattate

dal 25 agosto

e dall’1 settembre

Il presidente

Scandian: «Occorre

tenere conto della

specifi cità della piccola

e media impresa

e puntare

a semplifi care

le procedure»:: Silvano Scandian presidente della CNA provinciale di Vicenza

La posizione della CNA

«Il Ministero ci ascolti»

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salute e sicurezzasalute e sicurezzaIl Governo ha 9 mesi per assestare le norme, ma alcune sono già in vigore

Tesserino di riconoscimento, lotta al lav

C on la Legge 3 agosto 2007, n 123 recante il ti-

tolo “Misure in tema di tutela della salute e del-la sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma del-la normativa in materia” sono state introdotte mi-sure che hanno lo scopo di contrastare il lavoro irregolare e migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.Ecco alcune note che sintetizzano gli elementi che si aggiungono alla disciplina vigente in particolare nell’ambito dei cantieri edili.La legge delega il Go-verno a produrre - entro 9 mesi - il riassetto e la riforma della normativa in materia, e al contempo introduce alcune norme entrate già in vigore il 25 agosto 2007 (15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale) e altre entrate in vigore l’1 settembre 2007.

Dal 1° settembre 2007, nell’ambi-to dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di foto-grafi a, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.La tessera deve essere esposta da parte di ogni lavoratore. L’obbligo, pertan-to, riguarda tutte le imprese che impie-ghino il proprio personale fuori della sede lavorativa.L’obbligo di esporre la tessera di ri-conoscimento riguarda tutti gli ad-

detti indipendentemente dalla loro qualifi ca (titolari o soci di impresa, collaboratori familiari, collaboratori a progetto, ecc.) compresi i lavorato-ri autonomi (artigiano, professioni-sta, ecc).In pratica, rientrano nell’obbligo della tenuta ed esposizione della tessera di riconoscimento, i lavoratori impiegati, ad esempio, nei servizi di pulizia, di manutenzione dei macchinari ed im-pianti, per le attività di installazione impianti, eccetera.La violazione delle previsioni di tenuta della tessera di riconoscimento, o del registro vidimato e annotato giornal-mente per le ditte che possono rientrare in tale possibilità, comporta l’applica-zione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di ri-

“Il personale delle dittein appalto o subappaltodeve avere ed esporre la sua tessera con fotoSanzioni da 100 a 500

euro per ogni lavoratoreche non ottemperi

conoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.Gli uffi ci della CNA sono a disposizione degli interessati per fornire le tessere di ri-conoscimento.Sarà necessario portare almeno due foto forma-to tessera.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 123/2007, ovve-ro dal 25 agosto 2007, qualora il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della pre-videnza sociale, anche

su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive com-petenze riscontri: ● la presenza nei luoghi di lavoro di personale che non risulta dalle scrit-ture o da altri documenti obbligato-ri in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmen-te occupati;● reiterate violazioni della disci-plina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;● gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia della salute e sicurezza sul lavoro;in tali casi provvederà:● alla sospensione immediata dell’attività;● all’interdizione alla contrattazio-ne con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pub-bliche per un periodo di durata pari alla citata sospensione nonché per un

“Sospensione immediatadell’attività nelle aziende

in cui vengano trovatemestranze non risultanti

da scritture o da altridocumenti obbligatori

e in caso di norme violate

TESSERA DIRICONOSCIMENTO

CONTRASTODEL LAVORO IRREGOLAREE TUTELA DELLA SALUTEE SICUREZZA DEI LAVORATORI

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salute e sicurezzasalute e sicurezza

3 ARTIGIANATO & imprese

ta al lavoro neroeventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non su-periore a due anni;● all’imposizione della sanzione am-ministrativa aggiuntiva pari ad 1/5 del-le sanzioni amministrative complessi-vamente irrogate.La revoca della sospensione avviene, da parte del personale ispettivo del Mi-nistero del lavoro e della previdenza sociale quando sia:● accertata la regolarizzazione dei la-voratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione;● accertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro;Sono estesi i poteri ispettivi anche alle ASL, limitatamente alle violazioni in ma-teria di tutela e di sicurezza sul lavoroÉ stato anche modifi cato il comma 1198 della Finanziaria 2007 (art.11), per cui il benefi cio della sospensio-ne dell’attività ispettiva, per quanto riguarda la tutela della salute e la sicu-rezza dei lavoratori, nei confronti delle imprese che hanno presentato entro il termine del 30/9/2007 istanza di rego-larizzazione dei rapporti di lavoro “in nero”, è da ritenersi annullato. Il potere di diffi da è stato esteso ad altri soggetti (art.4), e cioè anche al perso-nale degli Istituti Previdenziali.E la norma prevede che a partire da gennaio 2008 verranno incrementate le assunzioni di personale ispettivo.Gli uffi ci della CNA sono a disposi-zione per ogni chiarimento possa esse-re necessario.

Enrico StortiResponsabile servizio

Sicurambiente CNA

Periodico edito da CNA, via Giordano 4, Vicenza

Registrazione Tribunale di Vicenza n. 1019/11.3.2002

Comitato di redazione Francesco Pigato, Enrico Storti

Direttore responsabile Claudio StratiRedazione e pubblicità via Giordano 4, Vicenza.Tel. 0444 569900, fax 0444 961628, e mail: [email protected] C.T.O., via Corbetta 9, Vicenza

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003.Spettabile Impresa, il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, all’art. 13 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. Per quanto attiene alla scrivente Associazione vi si adempie compiutamente informandoLa che: 1) i dati sono stati raccolti per inviarle del materiale che pubblicizza la nostra associazione e per promuoverne l’attività; 2) in relazione alle summenzionate fi nalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed informatici in modo da garantirLe la sicurezza e la riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge; 3) la presente informativa è resa per i dati raccolti da pubblici registri, elenchi; 4) contro le sopra indicate fi nalità di utilizzo dei dati può esercitare i diritti di cui all’ art. 7 della Legge; 5) i diritti che Le competono sono quelli previsti dall’art. 7 della Legge ed in particolare: di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettifi care o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento; 6) titolare del trattamento è CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Vicenza, corrente in Vicenza, Via U. Giordano, n. 4. Vicenza, maggio 2005

CNA Sicurambienteconsulenze, informazionie formazione su norme ambientali e sicurezza nel lavoro

Le numerose normative vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle inerenti gli aspetti ambientali (ac-qua, aria, suolo e rifi uti) rappresentano un elemento importan-

te nella gestione dell’attività delle imprese.Si tratta dell’attuazione di adempimenti formali e interventi opera-tivi fi nalizzati al rispetto delle norme vigenti, al miglioramento del-le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela e rispetto dell’ambiente esterno, che nel suo insieme richiedono una gestione e mantenimento ben organizzata e coordinata.SICURAMBIENTE, il servizio della CNA provinciale di Vicenza (certifi cato ISO 9001:2000), propone alle imprese soluzioni ade-guate per la gestione delle problematiche derivanti dall’applicazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tu-tela ambientale.Il servizio, garantito dall’intervento di tecnici esperti, si attiva dopo una visita aziendale (check-up) nel corso della quale vengono analiz-zate lo svolgimento dell’attività dell’impresa, la sua struttura organiz-zativa, lo stato di applicazione degli adempimenti previsti dalle leggi in materia.Nell’ambito delle prestazioni offerte è inoltre prevista la program-mazione di attività formative (rivolte a titolari, soci, collaboratori e dipendenti) sia in riferimento agli obblighi di legge che per acqui-sire e approfondire le specifi che conoscenze e l’esame delle varie opportunità per ottenere contributi da parte degli enti bilaterali o pubblici (EBAV, CCIAA, Regione Veneto, Provincia, INAIL, bandi specifi ci). Il servizio di consulenza si attiverà a seguito della formalizzazione di una specifi ca offerta e dell’accettazione della proposta da parte del responsabile aziendale.

Questi i recapiti del servizio “Sicurambiente” della CNA provinciale:tel. 0444 569900 fax 0444 961628e-mail: [email protected]

ARTIGIANATOARTIGIANATO&& impreseimprese

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salute e sicurezzasalute e sicurezza

Legge 123, le principali novità per le impreseCONTRATTI D’APPALTO E D’OPERA(modifi che all’art. 7 del D.lgs. 626/94)

Documento di valutazione dei rischi derivanti dal contratto di ap-palto o d’opera> In vigore dal 25 agosto 2007 - In base all’art. 7 D.lgs. 626/94, il da-tore di lavoro, in caso di affi damento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, oltre a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi: - deve elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze; - deve allegare tale documento al contrat-to di appalto o d’opera. Le disposizioni ovviamente non si applicano ai rischi specifi ci propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Costi della sicurezza> In vigore dal 25 agosto 2007 - Sempre all’art. 7, viene introdotto un comma aggiuntivo 3-ter relativo ai costi della sicurezza. Esso prescrive che, ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del la-voro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, (articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile), devono essere specifi camente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rap-presentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. APPALTI E SUBAPPALTIDI OPERE E SERVIZI

Tesserino di riconoscimento> In vigore dal 1° settembre 2007 - Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografi a, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Sono soggetti a tale obbligo anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria atti-vità nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Si ritiene che per lavoratori autonomi tenuti direttamente a dotarsi di tesserino si debbano intendere, ad esempio, gli artigiani.

Sanzioni> In vigore dal 1° settembre 2007 - Per il datore di lavoro, che viola le norme relative al tesserino di riconoscimento o al registro, è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 €, per ciascun lavoratore. Per il lavoratore munito della tessera di riconoscimento, che non prov-vede ad esporla, è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 300 €,. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffi da di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2004

Valore economico appalti congruo con i costi della sicurezza (Modifi che all’articolo 86 del codice contratti pubblici - D.lgs. n. 163/2006). > In vigore dal 25 agosto 2007 - Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affi damento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adegua-to e suffi ciente sia rispetto al costo del lavoro sia rispetto al costo rela-tivo alla sicurezza, che deve essere specifi camente indicato, risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture e non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTODEL LAVORO IRREGOLARE

Sospensione delle attività imprenditoriali> In vigore dal 25 agosto 2007 - È previsto che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnala-zione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competen-ze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività impren-ditoriale, qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o su-periore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, (articoli 4, 7 e 9 del 2003, D.lgs.n. 66/2003), ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Si ritiene che: - ai fi ni del calcolo si debba prendere a riferimento il personale occupato da ciascuna azienda, nel giorno in cui si verifi ca l’accesso ispettivo. Il calcolo e, dunque, la conseguente sospensione debbano riferirsi singolarmente ad un’azienda, non a tutte le aziende

presenti sul luogo di lavoro; - per personale occupato nel luogo di lavo-ro possano intendersi anche i titolari, soci e collaboratori familiari delle imprese artigiane nonché eventuali collaboratori coordinati continuativi a progetto; - il 20% debba essere calcolato sul totale del personale regolare, quindi al netto del personale irregolare.

Provvedimento interdittivo> In vigore dal 25 agosto 2007 - Il provvedimento di sospensione è comunicato alle competenti amministrazioni, che emaneranno un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche ammi-nistrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. Il periodo di inter-dizione, di durata pari a quello della sospensione, può essere aumen-tato di un periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e non superiore a due anni. Revoca provvedimento di sospensione> In vigore dal 25 agosto 2007 - La revoca del provvedimento è con-dizionata: a) alla regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) all’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o di gravi o reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sanzione amministrativa aggiuntiva> In vigore dal 25 agosto 2007 - È prevista una sanzione amministra-tiva aggiuntiva a quelle penali, civili e amministrative vigenti in relazio-ne alle norme violate, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

Estensione poteri ASL> In vigore dal 25 agosto 2007 - Il potere di sospendere le attività imprenditoriali è esteso alle Aziende sanitarie locali, limitatamente al-l’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVIO GRAVISSIME (Modifi ca del D.lgs. n. 231/2001) Sanzione pecuniaria (nuovo art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)> In vigore dal 25 agosto 2007 - Al D.lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle socie-tà e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, viene ag-giunto l’art. 25-septies, contenente una specifi ca sanzione pecuniaria per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, nonché sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno, nel caso di condanna.

REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀISPETTIVA (Modifi ca della L. n. 296/2006) Revoca sospensione ispezioni in caso di regolarizzazione di lavo-ratori in nero (Sostituzione dell’articolo 1, C. 1198, L. n. 296/2006)> In vigore dal 25 agosto 2007 - La legge fi nanziaria prevede la sospensione per un anno di tutte le ispezioni in materia di lavoro, nei confronti delle imprese che abbiano inoltrato all’INPS, territorialmente competente, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza di regolariz-zazione dei rapporti di lavoro, non risultanti da scritture o da altra docu-mentazione obbligatoria. Tale sospensione non si applica alle ispezioni concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

ULTERIORIPREVISIONI

Assunzione di ispettori del lavoro> Da gennaio 2008 - Il Ministero del lavoro è autorizzato all’immissione in servizio di 300 nuovi ispettori del lavoro, per fronteggiare il fenome-no degli infortuni mortali e rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso. Credito d’imposta per programmi certifi cati di carattere formativo > A decorrere dal 2008 - In via sperimentale per il biennio 2008-2009, i datori di lavoro possono benefi ciare di un credito d’imposta fi no al 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a pro-grammi e percorsi certifi cati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui. I criteri e le modalità della certifi cazione della formazione, ai soli fi ni di questo benefi cio, saranno defi niti con DM. Il credito d’imposta può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della disciplina de minimis (di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006).