Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

20
Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Transcript of Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Page 1: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Articolo 8.(Sostegno alla contrattazione collettiva di

prossimità).

Page 2: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Comma 2-bis.Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative

comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1

operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Page 3: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

La nuova regolamentazione, infatti, introduce una vera e propria rivoluzione nel sistema delle fonti del diritto del lavoro.

Il principio generale era quello per cui il contratto collettivo, ai vari livelli, poteva derogare la legge in generale solo in senso migliorativo, mentre la deroga peggiorativa era consentita soltanto nelle ipotesi eccezionali tassativamente specificate dalla fonte primaria.

Si tratta di un cambiamento epocale che amplia enormemente i poteri dell'autonomia collettiva a livello locale

Page 4: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Le novità sull’assetto delle fontiL'innovazione introdotta assume un carattere ancora

più "rivoluzionario” se si considera che questo potere derogativo così ampio viene attribuito al livello più "debole" in cui si esprime l'autonomia collettiva (e cioè quello territoriale e aziendale).

Viene di fatto istituzionalizzato un sistema di scambio fondato sulla “minaccia”, i cui effetti in una situazione storica di globalizzazione (dumping sociale, delocalizzazioni competitive ecc.) sono di continua erosione dei diritti del lavoratori nonché, più in generale, di vera e propria “decostruzione” del sistema di diritto del lavoro (dal saggio di Speziale e Perulli).

Page 5: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).
Page 6: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Comma 11. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello

aziendale o territoriale da:associazioni dei lavoratori comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti

in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011,

possono realizzare specifiche intese:

Page 7: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Problema dell’efficacia soggettiva:

con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali

Efficacia erga omnes?

Page 8: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Finalità degli accordifinalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione

dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e

occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Page 9: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Comma 22. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono

riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

Su quali materie?

Page 10: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Materie dei possibili accordi in deroga:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

Page 11: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Materie dei possibili accordi in deroga:

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;

Page 12: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Materie dei possibili accordi in deroga:e) alle modalità di assunzione e

disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni

coordinate e continuative a progetto e le partite IVA,

alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro

e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro

Page 13: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

fatta eccezione per:• Il licenziamento discriminatorio, • il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del

matrimonio, • Il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del• periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di• interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di• età del bambino, • il licenziamento causato dalla domanda o dalla

fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore

• ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Page 14: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Dal saggio di Speziale e Perulli:“La norma, quindi, cancellando ogni level playing

field infra-statale, consente una sorta di concorrenza sleale fra imprese, giocata sulla circostanza che una impresa riesca ad imporre alle proprie rappresentanze collettive un accordo derogatorio, mentre quella limitrofa no. La prima azienda godrà di un enorme vantaggio competitivo, del tutto immotivato: non si può fondare la concorrenza sull’erosione dei diritti, pena l’affossare definitivamente il ruolo regolativo della concorrenza che è storicamente proprio del diritto del lavoro”.

Page 15: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.?La legge, in sostanza, consente alla

contrattazione collettiva di introdurre trattamenti differenti per i lavoratori senza che vi siano criteri oggettivi che consentano di specificare le diversità di situazioni che rendono “ragionevole” introdurre regolamentazioni non omogenee.

Alle organizzazioni sindacali viene conferita una vera e propria “delega in bianco”, che consente di introdurre notevoli distinzioni nelle tutele senza che esse siano giustificate dall’effettiva diversità delle fattispecie regolate.

Page 16: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Necessità di un controllo sulla ragionevolezza della deroga:poiché con l’art. 8 in esame la legge delega alla

contrattazione il perseguimento di certi fini (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, ecc.) attribuendole, nel perseguimento di detti fini, determinati mezzi (la facoltà di deroga alla norma di legge), la disposizione pone un complesso problema di controllo circa la razionalità/ragionevolezza strumentale dei mezzi (id est, il contenuto degli accordi sindacali di prossimità) in concreto usati dall’autonomia collettiva di prossimità.

Page 17: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Ulteriore controllo:Un secondo aspetto riguarda i

concreti risultati raggiunti (valutazione di razionalità in concreto). Con questo test l’autonomia collettiva funzionalizzata dal legislatore potrà essere “testata” per verificare se davvero ha realizzato l’obiettivo programmato.

Page 18: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Ulteriore problema:La legge non definisce in che modo debba

essere considerato l'ambito territoriale. Il che potrebbe portare, dal punto di vista

teorico, conseguenze notevoli, perché la rappresentatività comparativa potrebbe cambiare a seconda che si utilizzi come riferimento il comune, la provincia o la regione e legittimare soggetti sindacali scarsamente rappresentativi.

Page 19: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Verso fenomeni di “localismo sindacale”?La disposizione, comunque, anche

se attualmente non sembra essere tale da modificare l’assetto dei sindacati abilitati alla stipula dei contratti territoriali, potrebbe comunque favorire fenomeni di “localismo sindacale”, consentendo la diffusione di soggetti di dubbia rappresentatività.

Page 20: Articolo 8. (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità).

Ulteriore problema:Vi è violazione dell’art. 39 Cost.?

L'efficacia erga omnes dei contratti aziendali o territoriali pone il problema della compatibilità di questa disposizione di legge con l'art. 39 della Costituzione?

L’art. 39 riguarda però il CCNL.