L’europeizzazione dei rapporti collettivi. Dialogo sociale e contrattazione collettiva
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L’europeizzazione dei rapporti collettivi.
Dialogo sociale e contrattazione collettiva
L’eterogeneità dei sistemi di relazioni industriali e di contrattazione collettiva nei Paesi membri (le differenze sono ancora più accentuate se si
considerano le relazioni industriali dei nuovi Paesi membri) – differente organizzazione del
sindacalismo e dei sistemi (strutture) di contrattazione collettiva
L’idea – diffusa anche nei singoli ambiti nazionali – che i fenomeni collettivi debbano essere
lasciati all’autonomia delle parti sociali
La naturale “resistenza” delle relazioni sindacali alla intromissione del diritto comunitario
Perché?
Resistenza sindacale
I sindacati europei si sono, semmai, manifestati favorevoli ad interventi comunitari di tipo promozionale sui
sistemi di coinvolgimento dei lavoratori nelle imprese (diritti di informazione,
consultazione, partecipazione)
Il Trattato istitutivo (1957)
L’originario silenzio del Trattato istitutivo: nessun cenno alla contrattazione collettiva né al diritto di azioni collettive
ora riconosciuto dall’
art. 28 della Carta di Nizza:Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario
e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai
livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei lorointeressi, compreso lo sciopero.
L’art. 137.6 TCEdopo Maastricht (APS) ed Amsterdam
(153.5 TFUE)
Esclusione dalle competenze comunitarie (oltre che delle retribuzioni) del diritto di associazione,
del diritto di sciopero e del diritto di serrata
Si è dubitato che l’esclusione riguardi anche la contrattazione collettiva che, anzi, potrebbe
rientrare nell’espressione «rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro» (art. 153.1 TFUE, lett. f)
Il sindacalismo europeo
• Le origini – le iniziali divisioni ideologiche (sindacati comunisti e non comunisti)
• La nascita della CISL europea (confederazione dei sindacati liberi)
• La costituzione della CES (1973) ad opera dei sindacati membri della CISL (ingresso nella CES della maggiori confederazioni sindacali europee, comprese quelle a maggioranza comunista. La CGIL italiana entra a farne parte nel 1989 e, a seguire, le Comisiones Obreras spagnole e la CGT francese )
La CES
Confederazioni sindacali nazionali
Federazioni di settore (o comitati
industriali europei)
riunisce
ma anche:• l’Euroquadri• la FERPA (European Federation of Retired and Older People)
1) L’UNICE (Business Europe); 2) la CEEP
Confederazioni nazionali delle
imprese
(per l’Italia, la Confindustria)
Federazioni nazionali
(anche di Stati non
comunitari)
riunisce
Centro europeo delle imprese
pubbliche
3) L’UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises)
Le prime attività collettive europee(anni ’60 e ’70)
orientamenti e intese comuni a volte trilaterali e spesso
assunte nell’ambito dei comitati paritetici
settoriali istituiti nell’ambito della Commissione (in tutti i principali settori: siderurgia e
miniere; trasporti stradali; agricoltura; ferrovie etc.)
L’attività contrattuale
SETTORIALE
non hanno carattere di contratto collettivo vincolante; importanti intese comuni sono state raggiunte, all’inizio, nei settori dell’agricoltura e della zootecnia
La prosecuzione dell’esperienza del dialogo sociale europeo di livello
settoriale Decisione della Commissione 98/500/EC del 20 maggio 1998, che “riordina” i Comitati istituendo Comitati di settore per il dialogo sociale (Csds)
Ruolo e funzioni:
Come organismi consultivi sugli sviluppi economici e sociali nei vari settori delle politiche
comunitarie assumono, di fatto, funzioni di tutela degli interessi settoriali presso le istituzioni
comunitarie (ruolo di lobby)
Il successo del dialogo sociale di settore
Il numero di accordi conclusi dai Csds supera i 225
Il dialogo sociale europeo: il suo sviluppo nella seconda metà degli anni ‘80
gli incontri tripartiti avviati nel 1985 a Val Duchesse anche in questo caso:
• confronto e scambio di opinioni fra le parti sociali; posizioni convergenti o “pareri comuni” (non proprio
contratti collettivi) • differenza dalle precedenti esperienze: non si svolgono a livello settoriale ma, piuttosto, a livello
delle organizzazioni sindacali di vertice europee (CES, UNICE, CEEP)
• 4 serie di incontri e 4 pareri comuni (tra il 1985 e il 1990) su: (1) la strategia della cooperazione per la
crescita e l’occupazione; (2) formazione e motivazione nel lavoro; informazione e consultazione; (3)
formazione di base e professionale; (4) mobilità professionale e geografica
Il dialogo sociale europeo
Atto Unico europeo del 1987: l’art. 118B affida alla Commissione il compito di promuovere
il dialogo sociale (ora art. 155 TFUE)
si riconosce il rilievo istituzionale delle riunioni tra parti sociali e Commissione e si affida a
quest’ultima un ruolo di propulsione e di stimolo del dialogo sociale
Il dialogo sociale europeo: sviluppi recenti
Il comitato del dialogo sociale
(Ces; Unice e Ceep)
Il dialogo sociale come strumento di governance europea:
le Comunicazioni della Commissione del giugno 2002
[Il dialogo sociale europeo, forza di modernizzazione e cambiamento: COM(2002) 341 def. ] e dell’agosto 2004 [Partenariato per il cambiamento in un’Europa allargata.
Rafforzare il contributo del dialogo sociale europeo: COM (2004) 557 def.]
La contrattazione collettiva comunitaria (o istituzionale o tipica)
• Artt. 154 e 155 TFUE (3 e 4 dell’APS) la partecipazione delle parti sociali all’azione
comunitaria
(v. schema)
• Il coinvolgimento sindacale: principio di sussidiarietà orizzontale (opera come criterio di riparto tra sfera d’intervento istituzionale e sfera
d’intervento delle parti sociali)
La contrattazione collettiva comunitaria (o istituzionale o tipica)
Il coinvolgimento sindacale:
• valore CONSULTIVO (l’art. 154 prevede un doppio canale consultivo, il primo indirizzato a verificare l’opportunità dell’azione comunitaria;
il secondo a verificarne il merito)
• valore NORMATIVO (la contrattazione collettiva istituzionale come “risorsa regolativa”
dell’ordinamento comunitario)
La contrattazione collettiva comunitaria (o istituzionale o tipica)
Il coinvolgimento sindacale: quali sono i soggetti – i.e. le parti sociali – da coinvolgere?
La COM (93) 600: deve trattarsi di organizzazioni confederali di settore o di categoria organizzate a livello europeo composte
da organizzazioni riconosciute come parti sociali negli Stati membri, che dispongano di strutture adeguate per partecipare in modo efficace al processo di consultazione (che abbiano la capacità di negoziare accordi) – l’elenco delle organizzazioni dotate di queste caratteristiche (CES UNICE CEEP ma anche
CEC – confederazione europea dei dirigenti; l’ Euroquadri; l’UEAPME – l’Unione europea dell’artigianato e delle piccole e
medie imprese) e la formula della rappresentatività cumulativa sufficiente [adottata dal Tribunale di prima istanza
(TPI 17.6.1998, T-135/96)] da valutare ad opera della Commissione e del Consiglio
Tribunale I grado CE, 17.6.1998
Ricorso presentato dall’associazione delle piccole e medie imprese
(UEAPME) che era stata esclusa dalle consultazioni che precedettero la
stipula dell’accordo quadro sui congedi parentali
La contrattazione collettiva “europea” (volontaria ed autonoma) a livello di impresa – i
cdd. joint texts
contrattazione collettiva transnazionale
svolta a livello di imprese multinazionali
da chi è svolta?
da parte aziendale l’attore negoziale è sempre la direzione del gruppo; da parte sindacale, l’attore
varia: federazioni sindacali europee di settore;
Comitati aziendali europei (CAE)
La contrattazione collettiva “europea” (volontaria ed autonoma) a livello di impresa – i
cdd. joint texts• I numerosi rapporti sull’attività negoziale dei CAE
• il Rapporto sulla contrattazione collettiva transnazionale del 2006
(TRANSNATIONAL COLLECTIVE BARGAINING: PAST, PRESENT AND FUTURE - Final Report by E. Ales, S.
Engblom, T. Jaspers, S. Laulom, S. Sciarra, A. Sobczak, F. Valdés Dal-Ré, 2006):
la sottoscrizione degli accordi è spesso duplice e, in alcuni casi, persino triplice: alla sottoscrizione dei
CAE si accompagnano, spesso, quelle delle federazioni di settore europee e delle federazioni
nazionali
La contrattazione collettiva “europea” (volontaria ed autonoma)
Esiste un nesso tra la crisi della contrattazione collettiva “comunitaria”
e la progressiva espansione della contrattazione collettiva “europea”
autonoma?(Lo Faro, La contrattazione collettiva transnazionale. Prove di
ripresa del dialogo sociale in Europa?, Giorn. dir., lav. rel. ind. 2006)
Una iniziativa legislativa sulla contrattazione collettiva
transnazionale?• Una direttiva?
• Su quali basi giuridiche?• L’art. 115 TFUE (ex art.100): «direttive volte al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno»