Il sistema delle fonti del diritto del lavoro e la contrattazione collettiva come fonte.
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Il sistema delle fonti del Il sistema delle fonti del diritto del lavorodiritto del lavoro
e la contrattazione collettiva e la contrattazione collettiva come fontecome fonte
Diversa incidenza e interferenza Diversa incidenza e interferenza delle fonti nei vari settori del diritto delle fonti nei vari settori del diritto
del lavoro (in senso ampio)del lavoro (in senso ampio) Nella disciplina dei disciplina dei
rapporti individuali rapporti individuali di lavorodi lavoro – – e, dunque, nel diritto del lavoro in senso stretto – la legge nazionale ha storicamente assunto un ruolo fondamentale nel sistema delle fonti
……così anche nel nel diritto diritto previdenzialeprevidenziale
… … e nel settore del pubblico pubblico impiego,impiego, soprattutto prima della cd. “contrattualizzazione”
Diversa incidenza e interferenza Diversa incidenza e interferenza delle fonti nei vari settori del diritto delle fonti nei vari settori del diritto
del lavoro (in senso ampio)del lavoro (in senso ampio)
…in quest’ambito (sp. nella disciplina dello sciopero e del sistema di contrattazione collettiva) la legge è sempre stata poco presente, mentre, in una certa fase storica (Statuto dei lavoratori, 1970) ha assunto un ruolo importante nella disciplina dell’attività e della libertà sindacale nei luoghi di lavoro
……anche in questa materia, tuttavia, l’importanza di precedenti previsioni legali (artt. 19 S.L.) è stata soppiantata da importanti disposizioni contrattuali collettive (Accordo del 23 luglio 1993 e Protocollo del 20 dicembre 1993 sulle R.S.U.)
...e nella disciplina dei rapporti collettivi?
Il sistema delle fonti nel Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro: diritto del lavoro:
tre peculiaritàtre peculiarità
(1)
La fonte contrattuale La fonte contrattuale collettivacollettiva
(1) Una prima(1) Una prima e tradizionale peculiaritàe tradizionale peculiarità: :
L’affiancamento alle fonti eteronome (Costituzione e legge ordinaria, in primo luogo) della fonte autonoma rappresentata dalla contrattazione collettiva
Il riconoscimento costituzionale del (a) principio di libertà sindacale e
(b) del potere normativo dei sindacati (art. 39 Cost.)
Il principio costituzionale Il principio costituzionale di libertà sindacaledi libertà sindacale
““L’organizzazione L’organizzazione sindacale è libera”sindacale è libera”
(art. 39 Cost., comma 1)(art. 39 Cost., comma 1)
E’ difficile dire di piùcon meno parole
(U. Romagnoli)
Il riconoscimento del potere Il riconoscimento del potere normativo dei sindacati normativo dei sindacati
“ “ I sindacati registrati hanno I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in rappresentati unitariamente in
proporzione ai loro iscritti, stipulare proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi con efficacia contratti collettivi con efficacia
obbligatoria per tuttiobbligatoria per tutti gli appartenenti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si alle categorie alle quali il contratto si
riferisce”riferisce”(art. 39 Cost., comma 4)(art. 39 Cost., comma 4)
Un passo indietro:Un passo indietro:come si inquadracome si inquadravava la la
contrattazione collettiva nel contrattazione collettiva nel sistema delle fonti?sistema delle fonti?
Art. 1 disp. prel. cod. civ.:Sono fonti del diritto:
1) le leggi;2) i regolamenti;
3) le norme corporative4) gli usi
nel sistema corporativo il contratto collettivo entrava, a pieno titolo, nel sistema delle fonti
Come si inquadra la Come si inquadra la contrattazione collettiva contrattazione collettiva di di
diritto comunediritto comune nel sistema delle nel sistema delle fonti?fonti?
La dottrina costituzionalistica: la contrattazione collettiva comefonte terziaria o extra ordinem
(Pizzorusso, 1990)
il contratto collettivo, non è fonte formale del diritto positivo,
ma fonte materiale delle regole che governano i rapporti di lavoro; è, cioè,
fonte tipica di regolazione dei rapporti di lavoro
Esso ha, pertanto,
il corpo dellalegge e l’anima
del contratto(Napoli, 2002)
La riforma del codice di procedura civile. Il nuovo La riforma del codice di procedura civile. Il nuovo articolo 360 c.p.c.articolo 360 c.p.c.
«Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di «Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, 2) per violazione delle norme sulla competenza,
quando non è prescritto il regolamento di quando non è prescritto il regolamento di competenza; competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme 3) per violazione o falsa applicazione di norme di dirittodi diritto e dei contratti e accordi collettivi e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;nazionali di lavoro;
……il’“corpo della legge”il’“corpo della legge”
l’interpretazione “autentica” dei
contratti collettivi nel settore pubblico (art. 49, c.1, d. lgs. n. 165/2001: “Quando
insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa” ) ma come si interpretano le norme
dei contratti collettivi?
…e “l’anima del contratto”: le regole sullainterpretazione
dei contratti (art. 1362 c.c.) e non quelle
sulla interpretazione della legge
Contrattazione collettiva e Contrattazione collettiva e ordinamento intersindacaleordinamento intersindacale
Le norme dei contratti collettivi come norme
prodotte da un ordinamento, quello
appunto intersindacale,
autonomo e distinto rispetto a quello
statale
Dalla teoria della pluralità degli
ordinamenti giuridici (Santi Romano) a quella
dell’ordinamento intersindacale (G. Giugni,
1960)
Il sistema di relazioni industriali Il sistema di relazioni industriali come sistema sociale – ma anche come sistema sociale – ma anche
giuridico-normativo - fra giuridico-normativo - fra imprenditori (e loro associazioni), imprenditori (e loro associazioni),
organizzazioni dei lavoratori e organizzazioni dei lavoratori e pubblici poteripubblici poteri
(Giugni, 2006)(Giugni, 2006)
L’ordinamento L’ordinamento intersindacaleintersindacale
In tale sistema si producono norme - In tale sistema si producono norme - extra-legislative - destinate a extra-legislative - destinate a
regolare sia i rapporti fra le parti dei regolare sia i rapporti fra le parti dei rapporti di lavoro, sia le relazioni fra rapporti di lavoro, sia le relazioni fra le stesse organizzazioni sindacali e i le stesse organizzazioni sindacali e i
poteri pubblicipoteri pubblici
L’ordinamento L’ordinamento intersindacaleintersindacale
La teoria dell’ordinamento intersindacale La teoria dell’ordinamento intersindacale riflette un processo di trasformazione più riflette un processo di trasformazione più generale della produzione del diritto: generale della produzione del diritto: la la
fine dell’identificazione (tipica del fine dell’identificazione (tipica del giuspositivismo) tra diritto, legge e Statogiuspositivismo) tra diritto, legge e Stato
(Caruso, 2004)(Caruso, 2004)
L’ordinamento L’ordinamento intersindacaleintersindacale
Come si inquadra la Come si inquadra la contrattazione collettiva nel contrattazione collettiva nel
sistema delle fonti?sistema delle fonti?poiché anche il contratto collettivo è fonte
materiale delle regole che governano i rapporti di lavoro,
qual è il rapporto tra la contrattazione collettiva e legge?
Il più tradizionale rapporto tra le due fonti:
l’inderogabilità unilaterale e il principio del favor prestatoris
ne è esempio l’art. 40, comma 2, St. Lav.:“Restano salve le condizioni dei contratti collettivi
e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori”
Come si inquadra la Come si inquadra la contrattazione collettiva nel contrattazione collettiva nel
sistema delle fonti?sistema delle fonti?Il contratto collettivo praeter legem (regola materie che la legge
o le eventuali altre fonti secondarie
non regolano)
Il contratto collettivo secundum legem – il rinviointegrativo – le materie
“delegificate”Esempio di rinvio integrativo:
la determinazione delle prestazioni indispensabili
ex art. 2 della l. n. 146/1990Numerosissimi i rinvii integrativi
nel d. lgs. 276/2003esempi: • per l’ampliamento delle
ipotesi in cui è ammissibile la somministrazione a tempo indeterminato
(art. 20, c. 3, lett. i)• per la determinazione dei casi incui è possibile concludere contratti di lavoro intermittente (art. 34, c. 1)
Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva realizza un modello
di
integrazione funzionale tra
le due fontidevoluzione di potere
normativoalle parti sociali
Si realizza, pertanto, una osmosi tra ordinamento intersindacale e statale:
svolgono funzioni di stimolo e di innovazione
rispetto al diritto statale
L’ordinamento intersindacale e la contrattazione collettiva
L’ordinamento statale
sostiene in vario modo l’autonomia e la contrattazione
collettiva, anche attraverso la delega di poteri normativi
La contrattazione collettiva come fonte La contrattazione collettiva come fonte Le regole sulla produzione dei contratti Le regole sulla produzione dei contratti
collettivicollettivi esistono nel esistono nel non esistono nelnon esistono nel
La contrattazione collettiva regolata
dalla legge [settore pubblico:
dalla legge quadro sul p.i. (l. n. 93/1983) al d. lgs. n.
396/1997, agli artt. 40 e ss. d.
lgs. n. 165/2001]
La contrattazione collettiva non regolata in via
generale dalla legge(settore privato)
La contrattazione collettiva – in seguito al d. lgs. n. 396/1997- è diventata una
fonte equivalente alla legge ordinaria. “La contrattazione collettiva si svolge su tutte le
materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali” (art. 40 d.
lgs. n. 165/2001)
Cos’è successo, inoltre, nel pubblico impiego contrattualizzato ?
La contrattazione collettiva regolata dalla leggeLa contrattazione collettiva regolata dalla legge (settore pubblico)(settore pubblico)
… e della rappresentativitrappresentativitàà delle organizzazioni sindacali (art. 43 d. lgs. n. 165/2001)
2) La disciplina del disciplina del procedimento di procedimento di contrattazione contrattazione collettiva:collettiva:
a) la fase preventiva: il parere dei comitati di settore
b) la trattativa e la conclusione dell’ipotesi di accordo
c) il parere favorevole del comitato di settore
d) il controllo ella Corte dei Conti sulla compatibilità dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e di bilancio
e) la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente dell’ARAN - pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
La contrattazione collettiva regolata dalla leggeLa contrattazione collettiva regolata dalla legge (settore pubblico)(settore pubblico)
1) La disciplina dei soggetti legittimati a contrattare (ARAN ed organizzazioni
sindacali) …
La contrattazione collettiva regolata La contrattazione collettiva regolata dalla legge (settore pubblico)dalla legge (settore pubblico)
3) L’indiretta disciplina del regime della efficacia soggettiva dei contratti collettivi:
art. 40, c. 4, d. lgs. n. 165/2001: Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione
definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti
art. 45, c. 2 d. lgs. n. 165/2001 : il vincolo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai
propri dipendenti “parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”
2) Una seconda2) Una seconda rilevante rilevante peculiaritàpeculiarità: :
Le fonti internazionali
…
e……sovranazionali
convenzioni convenzioni (soggette a ratifica con (soggette a ratifica con
legge statale)legge statale)
e raccomandazioni e raccomandazioni dell’OILdell’OIL
il diritto comunitario il diritto comunitario primario e derivatoprimario e derivato
La rilevanza rilevanza delle fonti fonti comunitarie.comunitarie.
È questa “la vera e rilevante trasformazione del sistema
delle fonti del diritto del lavoro realizzatasi nell’ultimo
decennio”(Mariucci, 2003)
Diritto comunitario e Diritto comunitario e diritto nazionalediritto nazionale
La primazia del diritto dei Trattati e dei regolamenti:
prevalgono sulle norme nazionali contrastanti,
anche posteriori
•Gli obblighi di adeguamento
derivanti dalle direttive (che di per sé non
costituiscono diritto comunitario uniforme)
•Le direttive incondizionate
e sufficientemente precise – l’efficaciadiretta “verticale”(sent. CGCE Marshall I,
1986)
Il nuovo art. 117, comma 1 Cost.:L’esercizio della potestà
legislativa dello Stato e delle Regioni deve avvenire “nel rispetto
(…) dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”
Diritto comunitario e Diritto comunitario e diritto nazionalediritto nazionale
Il processo di comunitarizzazione del diritto del lavoro italiano
Esempi di materie “comunitarizzate” (sp. dopo anni ’80):• I contratti di lavoro flessibili (Direttive n. 97/81 sul part-time e n. 99/70 sul lavoro a tempo determinato: d. lgs. n. 61/2000; d. lgs. n. 368/2001);• I licenziamenti collettivi (dir. n. 75/129; dir. n. 92/56: l. 223/1991)•La normativa antidiscriminatoria (dir. n. 2000/43; 2000/78 e 2002/73: i d. lgs. nn. 215 e 216 del 2003 e 145 del 2005)• I diritti di informazione e di consultazione nelle imprese (dir. 2002/14: d. lgs. n. 25 del 2007)
3) Una terza, ancor più 3) Una terza, ancor più recente, peculiaritàrecente, peculiarità::
Il rilievo attribuito alla legislazione regionale dalla riforma dell’art. 117 Cost. (l. cost. n. 3/2001) e,
già prima, dal decreto di riforma del collocamento del 1997 (n. 469)
La legislazione concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”; “previdenza
complementare e integrativa”“Le leggi regionali entrano a pieno titolo nel sistema
delle fonti del diritto del lavoro”.(Mariucci, 2003)
Il diritto del mercato del lavoroIl diritto del mercato del lavoro
Se è vero che il diritto del lavoro non è più soltanto diritto del rapporto di lavoro, ma anche diritto del mercato del lavoro, quest’ultimo è, per buona parte, diritto
regionale (Napoli, 2002)