Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

22
Articolo 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...”

Transcript of Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Page 1: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Articolo 5 Cost.

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...”

Page 2: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Principio dell'unità e dell'indivisibilità dello Stato: lo Stato italiano è uno Stato unitario e non è possibile dividerlo.

Si riconoscono al suo interno ampi poteri alle autonomie locali cioè agli enti locali: Regioni, Province, Comuni (principio autonomistico).

Le Regioni sono state istituite nel 1970 e attualmente sono 20 di cui 5 a statuto speciale: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta,Sardegna, Sicilia.

Ogni Regione è un ente autonomo con un proprio statuto, propri poteri e proprie funzioni.

In particolare ogni regione può emanare leggi regionali in ogni materia che non sia di competenza Stato in base all’art.117cost.

Page 3: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Art. 6 cost.

“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze

linguistiche.”

Page 4: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

 

Mentre l’art 3 riconosce l’uguaglianza alle minoranze

Linguistiche presenti in Italia, l’art.6 dichiara che questi gruppi

devono essere tutelati, protetti con apposite leggi.

Esistono infatti nel nostro paese cittadini italiani che hanno

lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della

maggioranza. In particolare questi gruppi minoritari si trovano

nelle Regioni a statuto speciale :Trentino Alto Adige, Valle

d’Aosta, Friuli Venezia Giulia.

In queste Regioni le leggi consentono loro l'uso di una lingua

diversa dall'italiano e favoriscono il mantenimento della cultura

minoritaria.

Page 5: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

In particolare le leggi hanno introdotto diverse

misure per promuovere e proteggere i gruppi più

deboli.

Le più rilevanti sono:• la parificazione tra la lingua italiana e gli idiomi delle

minoranze come lingue ufficiali per il territorio della Regione;

• il bilinguismo nelle scuole e la possibilità di usufruire dell’insegnamento nella lingua materna;

• i ruoli nei pubblici uffici sono suddivisi tra i gruppi linguistici in base alla consistenza dei gruppi stessi.

Page 6: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Art 7 cost.

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti,

non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

Page 7: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

• Lo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere di comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all'ambito spirituale.

• Mentre nello Statuto Albertino la religione cattolica era la religione di Stato, con l’attuale Costituzione Stato e Chiesa hanno ordinamenti distinti e perseguono fini autonomi.

• I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi che sono stati sottoscritti nel 1929. Modifiche ai patti sono state apportate nel 1984 (nuovo Concordato).

Page 8: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Art 8 cost.

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino

con l'ordinamento giuridico italiano.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di

intese con le relative rappresentanze..”

Page 9: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

• L’articolo afferma la libertà delle varie confessioni religiose, cioè delle diverse organizzazioni di fedeli.

• Ogni confessione religiosa è libera di organizzarsi con un proprio statuto purché non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano.

• I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di INTESE tra lo Stato e le diverse associazioni religiose (es. intese con valdesi, comunità ebraiche, avventisti, assemblee di Dio sono state trasformate in legge dal 1984 al 1989).

Page 10: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Art. 9 cost.

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica . Tutela il paesaggio e il patrimonio

storico e artistico della nazione.”

Page 11: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

1 Comma

L’articolo indica come compito fondamentale dello Stato:– favorire lo sviluppo della cultura e della ricerca

scientifica.

– Purtroppo invece nel nostro paese alla ricerca scientifica, alla cultura e alla scuola è sempre destinata una percentuale molto bassa del bilancio dello Stato.

Page 12: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

2 Comma

• Altri compiti dello Stato sono:

– la tutela del “paesaggio”: Il termine deve essere interpretato in senso ampio: comprende non solo le bellezze naturalistiche del nostro paese ma anche la tutela dell’ambiente da ogni forma di inquinamento. Aria, sole, suolo vanno tutelati per la protezione della salute dei cittadini.

– la tutela del nostro patrimonio storico e artistico.

Page 13: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Art. 10 cost.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla

Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Page 14: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

DIRITTO INTERNAZIONALE

é l’insieme delle norme giuridiche

che regolanoi rapporti tra Stati

LO STATO SI ADEGUA ALLE NORME

E AI TRATTATI INTERNAZIONALI

(es. regolamenti dell’U.E.)

Page 15: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

CONDIZIONE GIURIDICA

dello STRANIERO

condizione giuridica regolata dalla legge che deve rispettare i Trattati internazionali

Diritto di ASILO per i RIFUGIATI

PERSEGUITATInei loro paesi

PER MOTIVI POLITICI

a cui sia impedito il riconoscimento delle libertà democratiche

Page 16: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

STRANIERI

CITTADINI DELL’UNIONE

EUROPEA

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

TUTELA PARTICOLARE RESTRIZIONI

Page 17: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

ART. 11 cost.

La Guerra

Page 18: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

“L’ Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Page 19: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Netto rifiuto alla Guerra per attaccare altri Stati

e come mezzo per risolvere le controversie

internazionali

E’ legittima solo la guerra difensiva di fronte

ad un’aggressione

 

Page 20: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

Il nostro paese si impegna a partecipare alle organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia fra i popoli.

L’Italia fa parte dell’ONU dal 1955

L’Italia ha aderito all’Unione Europea dal 1951

Page 21: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

ART. 12

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali

di eguali dimensioni.”

Page 22: Articolo 5 Cost. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali...

• Il tricolore era la bandiera introdotto nella Repubblica Cispadana nel 1797 e divenne la bandiera nazionale del Regno d'Italia, con al centro lo stemma della casa Savoia con l’unità d’Italia.

• Con la nascita della Repubblica lo stemma è stato tolto, ma la scelta stessa bandiera da parte dell’Assemblea Costituente segna la volontà di riconoscere la continuità storica della Repubblica con le vicende del Risorgimento, che portarono all’unità d’Italia.