Approfondimento 6 Le autonomie territoriali

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1 Approfondimento 6 Le autonomie territoriali Comune Ente locale con competenza generale, i cui organi sono: • Consiglio • Giunta • Sindaco Regione Più grande ed importante ente terri- toriale, dotata di notevole autonomia Provincia Ente intermedio tra Comune e Regione, che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. I suoi organi sono: • Consiglio Presidente della Provincia Ordinarie 15 Regioni i cui statuti sono deliberati dagli organi consiliari secondo quanto previsto dal Titolo V della Costituzione Autonomia: statutaria: possibilità di adottare un proprio statuto che disciplini l’organizzazione e il funzionamen- to dell’ente; legislativa: potestà di emanare atti aventi valore di legge ordina- ria (può essere piena o concorren- te; regolamentare: facoltà di dettare una normazione di dettaglio amministrativa: ciascuna Regione ha un proprio apparato ammini- strativo e la potestà di emanare atti amministrativi finanziaria: potestà di stabilire e gestire le risorse finanziarie di cui c’è bisogno per realizzare le fun- zioni regionali Speciali 5 Regioni dotate di particolare autonomia, i cui statuti sono adottati con legge costituzio- nale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) Autonomie territoriali Enti di cui il territorio è elemento costitutivo, cui lo Stato riconosce autonomia e la capacità di amministrare gli affari della comunità di riferimento. Organi: • Consiglio • Giunta Presidente della Regione Città metropolitana Ente territoriale di vasta area, con finalità istituzionali generali, i cui organi sono: • Sindaco metropolitano • Consiglio metropolitano • Conferenza metropolitana • Assemblea dei Sindaci

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Approfondimento 6Le autonomieterritoriali

ComuneEnte locale con competenza generale, icui organi sono:• Consiglio• Giunta• Sindaco

RegionePiù grande ed importante ente terri-toriale, dotata di notevole autonomia

ProvinciaEnte intermedio tra Comune e Regione,che rappresenta la propria comunità e necura gli interessi. I suoi organi sono:• Consiglio

• Presidente della Provincia

Ordinarie15 Regioni i cui statuti sonodeliberati dagli organi consiliarisecondo quanto previsto dalTitolo V della Costituzione

Autonomia:• statutaria: possibilità di adottare

un proprio statuto che disciplinil’organizzazione e il funzionamen-to dell’ente;

• legislativa: potestà di emanareatti aventi valore di legge ordina-ria (può essere piena o concorren-te;

• regolamentare: facoltà di dettareuna normazione di dettaglio

• amministrativa: ciascuna Regioneha un proprio apparato ammini-strativo e la potestà di emanareatti amministrativi

• finanziaria: potestà di stabilire egestire le risorse finanziarie di cuic’è bisogno per realizzare le fun-zioni regionali

Speciali5 Regioni dotate di particolareautonomia, i cui statuti sonoadottati con legge costituzio-nale (Sicilia, Sardegna, Valled’Aosta, Trentino-Alto Adige,Friuli-Venezia Giulia)

Autonomie territorialiEnti di cui il territorio è elemento costitutivo, cui lo Stato riconosce autonomia e la capacità diamministrare gli affari della comunità di riferimento.

Organi:• Consiglio• Giunta• Presidente della Regione

Città metropolitanaEnte territoriale di vasta area, con finalità istituzionali generali, i cui organi sono:• Sindaco metropolitano• Consiglio metropolitano• Conferenza metropolitana

• Assemblea dei Sindaci

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ComuneEnte locale per antonomasia, con competen-za generale. Gli sono attribuite tutte le fun-zioni amministrative, salvo quelle conferitea livelli di governo superiori per esigenze diesercizio unitario.

Provincia

Enti autonomiGli enti previsti da questo articolo godonodi forme diverse di autonomia: normativa,statutaria, amministrativa e finanziaria.

Città metropolitane

Secondo l’art. 5 Cost., la Repubblica, una e indivisibile, riconosce epromuove le autonomie locali. L’Italia si configura, così, quale unoStato regionale, in cui alle comunità territoriali sono riconosciuteimportanti autonomie in campo amministrativo, legislativo e finanziario,nel rispetto del carattere unitario ed indivisibile della Repubblica.

StatutoÈ l’atto normativo fondamentale dell’ente locale, in cui siesprime pienamente la sua autonomia.Disciplina l’organizzazione dell’ente nonché i modi di eserciziodelle attribuzioni.

StatoQui va inteso con il più ampiolivello di governo previsto nell’or-ganizzazione della Repubblica ita-liana.

RegioneÈ il più grande ed importante ente territoriale.Può essere configurata come ente costitu-zionale a base territoriale perché trova inCostituzione il fondamento dei propri poteri.L’Italia è divisa in 20 Regioni, 15 ad autonomiaordinaria e 5 ad autonomia speciale

114 • La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Cittàmetropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomicon propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suoordinamento.

norma

Ente di vasta area. È tenuta a svolgere tutte le funzioni amministrative che, in base ai criteri di sussidiarietà, adeguatez-za e differenziazione non possono essere svolte dal Comune.

L’articolo in esame introduce, a livello costituzionale, la Città metropolitana. Tali enti sono destinati a soddisfare le esigenze di ampliamento dell’ambito amministrativo di agglomerati in cui i centri periferici si saldano con i Comuni capoluogo, dando vita a nuove realtà urbane.

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Il caso pratico

La politica estera delle RegioniVogliamocibene è uno Stato regionale, al cui interno vi sono Regioni con una forte vocazione autonomistica. Una di queste è Secessionland, che da qualche mese ha cominciato a stipu-lare accordi con altri Stati al fine di favorire il suo sviluppo economico, sociale e culturale.Secessionland opera sulla base di una norma costituzionale che riconosce alle Regioni un proprio potere estero. Il Governo di Vogliamocibene, tuttavia, pur riconoscendo la validità della norma costituzionale cui fa riferimento Secessionland, contesta la condotta della Re-gione sulla base della normativa di attuazione del disposto costituzionale, che prevede tutele e procedure non ottemperate dal Governo regionale.In altre parole, il Governo nazionale riconosce un potere estero alle Regioni, ma nel rispetto di determinati limiti ed ambiti. Il Governo regionale di Secessionland, invece, ritiene che l’in-terpretazione del Governo nazionale comprometta prerogative regionali riconosciute dalla Costituzione.In base all’ordinamento italiano, chi ha ragione?

Guida alla soluzione• Lettura dell’art. 117 Cost.

• Lettura dell’art. 6 della legge 131/2003.

• Lettura della seguente massima:

L’autonomia di diritto interno in base alla quale le Regioni possono concludere gli accordi si esercita pur sempre nel quadro di un ordinamento in cui lo Stato centrale, titolare esclusivo della politica estera, è responsabile sul piano del diritto internazionale degli accordi e delle relative conseguenze, e quindi ha il potere-dovere di controllare la conformità di detti accordi agli indirizzi di politica estera nazionale (sentenza Corte costituzionale n. 238 del 2004).

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Quiz1. Achisonoattribuitelefunzioniamministrativesecondol’art.118Cost.?

a) ai Comuni

b) alle Province

c) alle Regioni

d) allo Stato

2. Aisensidell’art.114Cost.daqualientièformatalaRepubblica?

a) Comuni, Province, Regioni

b) Comuni, Province, Città metropolitane

c) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni

d) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato

3. Qualientihannoautonomiastatutaria?

a) i Comuni

b) i Comuni e le Province

c) i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni

d) le Province, le Città metropolitane e le Regioni

4. Checosas’intendeperUnionediComuni?

a) il gemellaggio tra città di diversi Stati dell’Unione europea

b) enti locali costituiti da due o più Comuni

c) fusione di Comuni appartenenti a Province diverse

d) fusione di Comuni appartenenti a Regioni diverse

5. QualefonteattribuiscepotestàregolamentarealleProvince?

a) Costituzione

b) legge ordinaria

c) decreto legge

d) Statuto

6. QualiprincipisonostaticostituzionalizzatimediantelaL.cost.3/2001?

a) sussidiarietà ed indifferenza

b) sussidiarietà, indipendenza, prossimità

c) sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione

d) autonomia e indivisibilità

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Approfondimento 6 Le autonomie territoriali Quiz

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7. LaCostituzionehaconferitolepotestàlegislativeattribuiteallaRegione:

a) al Consiglio regionale

b) alla Giunta regionale

c) al Presidente della Giunta regionale

d) al Presidente della Regione ed al Consiglio regionale

8. QualepartedellaCostituzioneèdedicataalleRegioni?

a) la Parte II, Titolo V

b) la Parte I, Titolo V

c) la Parte II, Titolo VI

d) la Parte II, Titolo IV

9. QualisonogliorganidelleRegioniprevistidallaCostituzione?

a) Consiglio regionale, Giunta regionale e suo Presidente

b) solo Consiglio regionale, Presidente della Regione e corpo elettorale

c) solo Presidente della Regione, Giunta regionale e corpo elettorale

d) solo Consiglio regionale e Giunta regionale

10. LoStatutodellaValleD’Aostaèadottatocon:

a) legge ordinaria

b) legge costituzionale

c) legge regionale rinforzata

d) legge ordinaria approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti delle Camere

11. LeRegioniordinarieadifferenzadelleRegionispeciali:

a) hanno gli statuti approvati con legge regionale

b) non hanno potestà legislativa esclusiva

c) nelle materie di legislazione concorrente non devono rispettare i princìpi fondamentali

d) non possono applicare entrate e tributi propri

12. LaRegionehacompetenzalegislativainmateriapenale?

a) no

b) sì, se è a statuto speciale

c) sì, senza eccezioni

d) sì, con poche eccezioni

13. Aqualeorganoregionalespettaapprovarelostatuto?

a) alla Giunta regionale

b) al Consiglio regionale

c) al Presidente della Giunta regionale

d) alla Conferenza Stato-Regioni

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Approfondimento 6 Le autonomie territoriali Quiz

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14. IlPresidentedellaGiuntaregionale,salvochelostatutodispongadiversamente,èeletto:

a) dal Consiglio

b) direttamente dal popolo

c) dalla Giunta nel proprio seno

d) dal Parlamento in seduta comune integrato da delegati regionali

15. SuiconflittidiattribuzionifraleRegionigiudica:

a) il Parlamento

b) il Consiglio dei Ministri

c) la Corte costituzionale

d) il Ministro dell’Interno

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Questioni di dirittoIl regionalismo «asimmetrico»: la via italiana e il modello tedescoDi recente si sono raf-forzate e diffuse le spin-te alla attuazione del «re-gionalismo asimmetri-co» disegnato dall’art. 116, comma 3 Cost. Al fine di valutare se simile attuazione sia auspicabi-le, qualche elemento di riflessione è offerto da al-cuni aspetti della recen-tissima riforma del fede-ralismo in Germania, en-trata in vigore lo scorso primo settembre.Questa riforma ha por-tato alla revisione di ben venticinque articoli del-la Legge Fondamentale. Tra le molte innovazio-ni, di particolare interes-se è la frammentazione della konkurrierende Ge-setztgebung — la più ca-ratteristica delle potestà legislative federali — in molteplici varianti. Tra queste spicca la varian-te — tassativamente li-mitata a determinati set-tori espressamente indi-cati (art. 72, comma 3 e 84, comma 1 GG) — ca-ratterizzata dalla sottra-zione dell’intervento del legislatore del Bund alla c.d. clausola di necessità (Erforderlichkeitklausel) e dalla introduzione di una capacità derogatoria dei Länder con successiva re-golazione dei rapporti tra leggi federali e locali se-

condo il criterio della lex posterior.Proprio questa variante della konkurrierende Ge-setztgebung può offrire utili indicazioni — pur con la cautela necessa-ria al confronto tra due sistemi profondamen-te diversi — in ordine al problema dell’attuazio-ne del meccanismo pre-visto dall’art. 116, com-ma 3 Cost.Tale meccanismo pre-senta analogie con quel-lo della competenza te-desca, almeno nel senso che entrambi i congegni sono intesi, sia pure con modalità differenti, a re-alizzare forme di federa-lismo — o regionalismo — «asimmetrico» sulla base della libera e volon-taria iniziativa del singo-lo Land – o Regione.Se però si confrontano con maggiore attenzio-ne i due congegni, si sco-pre che tra loro esistono differenze non di poco conto.Innanzi tutto, l ’area dell’asimmetria è limita-ta strettamente, in Ger-mania, a pochissime ipo-tesi, espressamente e tassativamente indicate (caccia, protezione della natura, etc.), per di più con alcuni ritagli e li-miti. Secondo la formu-

la dell’art. 116, comma 3 della Costituzione italia-na, invece, quest’area sa-rebbe, enormemente più estesa, investendo non soltanto tutte le numero-sissime materie di com-petenza concorrente, ma anche alcuni significa-tivi settori di legislazio-ne esclusiva dello Stato. Quindi da noi l’«asimme-tria» potrebbe in astratto condurre a modelli di au-tonomia non differenzia-ti solo per singoli aspetti, come quella tedesca, ma completamente e profon-damente diversi.Inoltre — quel che più conta — nel nostro siste-ma, si tratterebbe di un percorso senza ritorno poiché una volta ricono-sciute alle Regioni richie-denti le «ulteriori forme e particolari condizioni» di autonomia, il legislatore dello Stato sarebbe defi-nitivamente estromesso.Nel sistema tedesco inve-ce, nel caso della konkur-rierende Gesetztgebung derogabile dai Länder, non si prospetta affat-to un abbandono alla di-sponibilità di questi ulti-mi dei settori interessati con definitiva espropria-zione del Bund: il legisla-tore federale infatti può sempre intervenire nuo-vamente dopo la deroga

locale, con l’effetto ping-pong determinato dall’es-sere le due competenze regolate secondo il crite-rio della lex posterior. Qui l’asimmetria non irrigidi-sce il sistema: al contra-rio, ne costituisce un ul-teriore strumento di fles-sibilità.In conclusione, il mec-canismo prefigurato dall’art. 116, comma 3 della Costituzione italia-na produrrebbe conse-guenze ben più incisive sul sistema. Proprio tali conseguenze dovrebbero spingere allora a medita-re con particolare serietà la prospettiva dell’attua-zione di questa disposi-zione. Più che considera-re quale argomento a fa-vore di questa prospetti-va il fatto che un mecca-nismo di asimmetria sia stato introdotto anche in Germania, infatti, occor-re piuttosto riflettere sul fatto che, proprio in un si-stema federale forte e ma-turo come quello tedesco, lo stesso meccanismo sia stato congegnato con nu-merosi limiti e restrizioni.Inoltre, restano sempre da tenere ben presen-ti le ragioni di politica costituzionale contrarie in principio all’asimme-tria. Nel corso del dibat-tito sulla riforma tede-

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Approfondimento 6 Le autonomie territoriali Questioni di diritto

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sca sono stati agitati con molta decisione da al-cuni Länder e da alcune forze politiche ed hanno inciso, sia pure parzial-mente, sul testo finale.In tale dibattito il fron-te favorevole dei Länder ricchi del sud-ovest e, per la dottrina, soprat-tutto F. Scharpf, ne han-no sottolineato gli aspetti positivi, sostenendo che questa forma «postmo-derna» della konkurrie-rende Gesetztgebung de-rogabile dai Länder sia la realizzazione in chia-ve attuale del principio di sussidiarietà, poiché var-rebbe ad evitare — su ini-ziativa degli stessi Länder interessati — l’appiatti-mento della regolamen-

tazione, ritenuto contra-rio alle diversità di fatto (per esigenze e/o risor-se) esistenti tra i Länder; mentre favorirebbe l’in-staurazione di un positi-vo federalismo competi-tivo o concorrenziale e, con esso, un migliora-mento della qualità del-le prestazioni a vantag-gio dei cittadini.Il fronte contrario però — costituito in partico-lare dai Länder poveri dell’est — contrappone-va il rischio di inevitabi-li inconvenienti. Innanzi tutto evidenziava la ten-denza del congegno a po-tenziare e ad esaltare le disparità tra entità di di-verse capacità finanzia-rie, con ulteriore raffor-

zamento di quelle più ric-che e marginalizzazione di quelle meno dotate, con conseguenti inam-missibili discriminazio-ni tra i rispettivi cittadi-ni; in secondo luogo, ne metteva in luce l’inido-neità a instaurare un re-gime di sana e libera con-correnza e i suoi pretesi vantaggi, data la scarsa o nulla capacità competiti-va dei Länder deboli.Ora, pensando alla si-tuazione italiana, non c’è ragione di ritene-re che questi inconve-nienti dell’«asimmetria» non si presenterebbero in eguale o maggior mi-sura anche da noi, tanto più considerate le mo-dalità in cui è struttura-

ta e la sua ben più ampia estensione.In conclusione, ai ben noti e gravi risultati ne-gativi della esperienza della Spagna, si somma-no le indicazioni ricava-bili dalle innovazioni te-desche nel persuadere che la realizzazione del regionalismo differenzia-to alla maniera del com-ma 3 dell’art. 116 Cost. produrrebbe più proble-mi di quanti non intenda risolvere e quindi non do-vrebbe figurare tra i com-piti prioritari di attuazio-ne della riforma costitu-zionale del 2001.

A. Anzon Demmig,www.forumcostituzionale.it

28 settembre 2006

a)Rispondialleseguentidomande:

1. Cosadeveintendersiper«regionalismoasimmetrico»?

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2. Qualepaeseeuropeohagiàsperimentatoesperienzediregionalismoasimmetrico?

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3. IlregionalismoasimmetricoincontramaggiorilimitiinGermaniaoinItalia?

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4. QualiinconvenientigiàsperimentatiinGermaniapotrebberoriprodursiinItalianelcasosirealizzasseilregionalismoasimmetrico?

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Punti di vistaIl federalismo fiscaleL’autonomia garantita ai vari enti territoriali dalla Costituzione risulterebbe una semplice affermazio-ne di principio, se non fosse completata dalla possibilità di disporre di risorse finanziarie tali da poter concretamente realizzare le funzioni relative agli ambiti di competenza. Alla luce di ciò, l’articolo 119 Cost. riconosce l’autonomiafinanziariadegli enti territoriali, vale a dire la potestàdistabilireege-stireinmodoautonomolerisorsefinanziariedicuinecessitanoperlarealizzazionedellefun-zioniloroaffidate.

Le finanze regionali sono il frutto di tre modalità di entrate:

1) tributiedentratepropriecompartecipazionialgettitoditributieriarialiriferibileaiterritorire-gionali. In questo modo è stato esplicitamente affermato il principiodellaterritorialitàdell’imposta in base al quale, almeno in parte, il gettito prelevato da un territorio dovrà rimanere nell’ambito della comunità che lo ha prodotto;

2) il fondoperequativo. Per i territori con minore capacità fiscale per abitante è disponibile un fondo che dovrebbe consentire anche in tali ambiti l’erogazione di servizi di competenza regionale. Lo scopo è quello di garantire che in tutte le Regioni, a prescindere dalla capacità di ricavare risorse fiscali dal pro-prio territorio, siano rispettati gli stessi standard nella prestazione di determinati servizi;

3) risorseaggiuntivedestinatedalloStato. Si tratta di risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economi-co, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’ef-fettivo esercizio dei diritti della persona.

Le 3 fonti di finanziamento regionale dovrebbero permettere la copertura della totalità delle spese derivan-ti dall’esercizio delle funzioni assegnate a ciascun ente. È questo il principio della congruitàtrafunzionierisorsefinanziarie, principio di carattere generale diretto a garantire Regioni e enti locali nella disponi-bilità di risorse sufficienti (BARBERA-FUSARO).La copertura delle spese derivanti dall’esercizio delle funzioni dovrebbe essere garantita per gli enti i cui territori hanno maggiore capacità fiscale sulla base dei tributi propri e delle compartecipazioni, mentre per quelli a minore capacità fiscale sulla base di questi e di risorse derivanti dal fondo perequativo. In questo modo le diverse realtà regionali dovrebbero essere portate, se non su un piano di completa parità, su un pia-no di non eccessivo squilibrio dal punto di vista delle risorse disponibili (BARTOLE-BIN-FALCON-TOSI).Le Regioni possono indebitarsi ricorrendo al mercato dei capitali, ma solo per compiere spese di investi-mento (ad esempio la costruzione di un ponte) e non per sostenere spese correnti (ad esempio quelle lega-te al personale), escludendo comunque la garanzia dello Stato sui prestiti contratti.In tal modo, l’art. 119 Cost., che è appunto la prescrizione che disciplina le finanze regionali, porta a livello costituzionale la «regola aurea» che proibisce di ricorrere all’indebitamento per finanziare la spesa corren-te e di porre così il costo a carico delle generazioni successive (BARTOLE-BIN-FALCON-TOSI).Il federalismo fiscale e l’intera riforma del 2001 in riferimento alle finanze regionali sono, tuttavia, ancora largamente maturati, anche se assolutamente necessari per dare effettivamente corpo alle nuove dimensio-ni dell’autonomia regionale e locale (BARBERA-FUSARO).Federalismo fiscale può ancora essere considerata un’espressione enfatica ed impropria, perché il potere normativo in materia resta saldamente agli organi nazionali, mentre le Regioni recuperano solo una mag-giore autonomia finanziaria soprattutto sul versante delle entrate (CARETTI-DE SIERVO).Ciò anche perché l’articolo 119 Cost., così come modificato dalla riforma del Titolo V del 2001, è un testo «a maglie larghe», che consente soluzioni interpretative diverse che lasciano al legislatore ampio spazio nell’in-dividuazione di modalità specifiche di realizzazione (BIN-PITRUZZELLA).

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Approfondimento 6 Le autonomie territoriali Punti di vista

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In attesa di piena attuazione, è stata la Corte costituzionale a chiarire alcuni punti di fondamentale impor-tanza. La Corte, infatti, da un lato ha dichiarato illegittime forme di finanziamento statale estranee all’art. 119 (come avvenuto con le disposizioni istitutive di nuovi fondi settoriali), dall’altro ha precisato che l’attua-zione del nuovo disegno costituzionale richiede come necessaria premessa l’intervento del legislatore nazio-nale, il quale, al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i le-gislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi ed i limiti entro cui potrà esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni ed enti locali.

La tua opinioneDopo aver letto le diverse posizioni assunte sull’argomento, esprimi la tua opinione, individuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta

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Approfondimento 6 Le autonomie territoriali

ProfessionegiornalistaRealizza un articolo, sfruttando lo spazio a disposizione, su un argomento di attualità a tua scelta relativo alla tematica «Le autonomie territoriali».Aiutati cercando le news sui principali siti internet di informazione e leggendo le brevi note sulla scrittura giornalistica, poste in chiusura.

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SpuntiinterdisciplinariLe Regioni e lo sviluppo economicoCome sappiamo, l’Italia è un esempio di Stato regionale: ciò significa che alle Regioni sono riconosciute importanti competenze ed autonomie pur nel rispetto dell’indivisibilità del paese. Il nostro paese, in pratica, ha scelto di articolarsi in un sistema di autonomie le cui competenze sono definite dallo Stato, che si riserva alcuni ambiti di intervento esclusivo.L’articolazione territoriale non costituisce una semplice scelta organizzativa, ma un fattore in grado di condizionare pesantemente la quotidianità di tutti e di influenzarne le scelte.In un paese federale come gli Stati Uniti, ad esempio, le diverse legislazioni nazionali inci-dono sulla condotta degli operatori economici e le singole amministrazioni nazionali rap-presentano spesso gruppi ed interessi economici differenti (le priorità economiche del Texas sono sicuramente diverse da quelle dello Stato di New York).In Italia, in passato, si è cercato di risolvere i problemi economici del Sud attraverso istituti quali la Cassa del Mezzogiorno. Tali tentativi si sono dimostrati vani ed occasioni di forti pressioni clientelari e corruttive.Oggi una politica orientata allo sviluppo delle aree depresse del paese è condizionata anche dalla normativa europea che, se da un lato concede finanziamenti al nostro meridione, dall’altro pone forti vincoli agli aiuti statali a favore di aziende intenzionate ad investirvi. È normale che Regioni in grado di assicurare la sicurezza sul proprio territorio, dotate di buone infrastrutture e magari capaci di non gravare con addizionali regionali alle imposte statali, siano in grado di attirare maggiori investimenti.

Esercitazione:Con l’aiuto dell’insegnante di economia prova ad evidenziare quali leve hanno a disposizione le Regioni italiane per promuovere il proprio sviluppo e quali sono le attività e le differenze rispetto alle esperienze degli Stati nazionali statunitensi.