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Argomenti 1. Le competenze delle organizzazioni internazionali 2. Il treaty-making power

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Argomenti

1. Le competenze delle organizzazioni internazionali

2. Il treaty-making power

Le competenze

Trattato istitutivo → competenze dell'organizzazione eorgani che possono esercitarle attraverso l'adozione di atti

Es, l'ONU e il mantenimento della pace

Art. 1 Carta ONU → competenza in materia

Artt. 11 e 24 Carta ONU → organi cui compete (AG,CdS)

Norme dei Capp. VI, VII, VIII e XII → atti e procedure

è una situazione completamente diversa da quella dello Stato

Stato → ha ogni possibile competenza e può adottare qualunque atto sulla comunità e sul territorio su cui ha dominio

caratteristiche delle competenze delle organizzazioni

1) sono attribuite, cioè conferite dagli Stati membri attraverso il trattato istitutivo (o successivo) → principio delle competenze di attribuzione

2) non possono essere estese autonomamente - in via di fatto - dalle stesse organizzazioni internazionali

Cosa accade se le competenze attribuite risultano insufficienti per realizzare

le finalità dell'organizzazione internazionale?

in tali situazioni,nella prassi del diritto internazionale

si è fatto ricorso a 2 meccanismi

Primo meccanismo:

la teoria dei poteri impliciti

teoria mutuata dalla giurisprudenza suprema USA

riguardante

la distribuzione di competenze

tra Stato federale e Stati federati

ha ricevuto ampia applicazione

nell'ambito delle organizzazioni internazionali

in particolare nell'ONU e nell'UE

in sostanza,

il principio afferma che una organizzazione internazionale

gode dei poteri che, pur non espressi nel trattato istitutivo, sono necessari ad esercitare in modo

efficace le sue competenze

i poteri impliciti sono funzionali, cioè servonoalle competenze attribuite

I poteri impliciti nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia...

→ Parere nel “caso Bernadotte” (1949) – p. 12 ss.

→ Parere sugli effetti delle sentenze del Tribunaleamministrativo ONU (1954) - pag. 56 ss.

“Impliciti” non significa “nuovi”

“Impliciti” significa desunti dall'interpretazione delle norme sulle competenze in relazione agli obiettivi

dell'organizzazione

I poteri impliciti già esistono e derivano, come le competenze attribuite, dal trattato

istitutivo

Secondo meccanismo:

la clausola di flessibilità

è una norma inserita nel trattato istitutivo che afferma la possibilità, per

l'organizzazione internazionale, di compiere gli atti necessari al raggiungimento dei suoi fini anche se essi non sono espressamente

previsti dal trattato

Es., art. 352 TFUE

1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. (...)

Clausola e poteri impliciti

sono

2 fattispecie di diritto da tenere distinte

in quanto presentano delle differenze

Competenze e criteri di riparto:

il caso dell'UE

Art. 5 TUE

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. (...)

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il treaty making power

Si tratta della capacità di concludere trattati

nelle materia di propria competenza

→ risponde al cosiddetto “parallelismo delle competenze” …

… è il caso dell'Unione europea

La Corte di giustizia UE è più volte intervenuta in materia di treaty-making power, sin dai primi anni '70

→ sentenza nella causa C-22/70, Commissione c. Consiglio, nella quale la Corte stabilisce la competenza a concludere accordi internazionali a partire dalla competenza interna, dando vita al cd. principio del parallelismo delle competenze. Si tratta, chiaramente, di un potere implicito

il treaty-making power è connaturato al possesso della soggettività internazionale

La norma su treaty-making power

→ alcuni trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali contengono una norma sul treaty-making power

→ la sua assenza ovviamente non impedisce all'organizzazione di concludere trattati, quindi la norma è solo dichiarativa di tale capacità

→ ha valore dichiarativo del treaty-making power (nel codificarla, gli Stati riconoscono il valore vincolante anche per loro degli accordi conclusi dall'organizzazione)

→ spesso indica la procedura interna all'organizzazione internazionale da seguire nella conclusione di un trattato