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Iter di redazione e approvazione bilancio

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Adempimento Riferimento normativo

Organo preposto

Scadenza Termine ordinario

Termine prorogato

Redazione del

progetto di

bilancio

Art. 2423 Amministratori

Almeno 30 giorni

prima di quello

fissato per

l’assemblea

31 marzo 30 maggio

Redazione della

relazione sulla

gestione

Art. 2428 Amministratori

Almeno 30 giorni

prima di quello

fissato per

l’assemblea

31 marzo 30 maggio

Redazione della

relazione dei

sindaci

Art. 2429 Collegio

sindacale

Almeno 15 giorni

prima di quello

fissato per

l’assemblea

15 aprile 14 giugno

Deposito dei

documenti di

bilancio presso la

società

Art. 2429 Amministratori

Almeno 15 giorni

prima di quello

fissato per

l’assemblea

15 aprile 14 giugno

Approvazione del

bilancio Art. 2364 Assemblea

Entro 120 (180)

giorni dalla

chiusura

dell’esercizio

30 aprile 29 giugno

Pubblicazione

presso il Registro

delle imprese

Art. 2435 Amministratori Entro 30 giorni

dall’approvazione 30 maggio 29 luglio

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Fattispecie che giustificano la proroga dei termini: – obbligo di redazione del bilancio consolidato – valutazione delle partecipazioni in altre società e dei relativi risultati,

anche se non sussiste l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; – riunificazione dei risultati delle diverse sedi, dotate di autonomia

gestionale, amministrativa e contabile; – operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale; – adesione al regime del consolidato fiscale; – dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di

convocazione dell’assemblea; – variazioni del sistema informatico tali da imporre nuove procedure; – adozione dei principi contabili internazionali.

Maggior termine per convocazione assemblea

3

Art. 2364, comma 2 c.c.: “Lo statuto può prevedere che l’approvazione del bilancio possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni,

qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società

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In presenza di esplicita previsione statutaria

E di particolari esigenze relative alla struttura della Società

Non è improprio il ricorso all’art. 2364 (art. 2478-bis) c.c. per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni

Comunicato del CNDCEC del 16 gennaio 2017

Con versamento differito al 31 luglio delle imposte (30 agosto

con maggiorazione)

Maggior termine per convocazione assemblea

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Decreto Milleproroghe: Legge 27 febbraio 2017 n. 19

Si ritiene che tale proroga non operi per le società che sceglieranno di depositare il bilancio nel nuovo schema previsto per le micro imprese

Termine per la trasmissione della dichiarazione Ires ed Irap

Viene prorogato al 16 ottobre 2017 (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap per le

società interessate dalle novità contabili introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015

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Totale ricavi

Totale attivo

Numero medio dipendenti

Euro 4.400.000

Euro 8.800.000

50

Verifica limiti anni 2015 e 2016

Limiti per bilancio abbreviato

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Totale ricavi

Totale attivo

Numero medio dipendenti

Euro 175.000

Euro 350.000

5

Verifica limiti anni 2015 e 2016

Limiti per bilancio delle micro imprese (dal 2016)

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D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio

A norma dell’art. 12, le disposizioni del Decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci

relativi agli esercizi aventi inizio a partire da tale data

Tuttavia, occorre ricordare che l’art. 2423-ter, comma 5, prevede l’indicazione obbligatoria, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, della voce corrispondente dell’esercizio precedente,

con adattamento delle voci comparabili dell’esercizio precedente

Per cui, anche il bilancio 2015 dovrà essere riclassificato secondo le nuove disposizioni N.B.

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D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio

Le modifiche principali al bilancio di esercizio riguardano:

Il modo di rilevare l’acquisto di azioni proprie (art. 2357-ter C.c.): non più come voce dell’attivo con una riserva vincolata iscritta al

passivo, ma come voce negativa del patrimonio netto

A

Il rendiconto finanziario entra a far parte dei documenti obbligatori di bilancio (art. 2423, c. 1, C.c.); tuttavia, viene introdotto uno specifico esonero per le

società che redigono il bilancio abbreviato (art. 2435-bis, c. 2, C.c.)

B

Ridefiniti i concetti di rilevanza delle informazioni (art. 2423 C.c.) e di sostanza economica dell’operazione (art. 2423-bis C.c.)

C

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D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio

Non sono più capitalizzabili i costi di ricerca e di pubblicità; restano i soli costi di sviluppo (art. 2424 C.c.)

D

Vengono introdotte apposite voci per monitorare i rapporti con le imprese sottoposte al controllo della stessa controllante

E

Nell’attivo, al posto delle azioni proprie vengono inseriti gli strumenti finanziari derivati, da valorizzare al «fair value» (art. 2426, n. 11-bis), e quelli passivi

vengono rilevati tra i fondi rischi e oneri. Le svalutazioni e le rivalutazioni di questi strumenti vanno ora in apposite voci della categ. «D» del Conto economico

F

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D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio

Eliminati i conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale (le relative informazioni sono riportate in Nota integrativa)

G

Eliminata l’area «E» dei proventi e oneri straordinari di Conto economico per cui i componenti straordinari di reddito affluiscono alle voci B14 (Oneri

diversi di gestione) e A5 (Altri ricavi e proventi)

H

Per le immobilizzazioni rappresentate da titoli e per i crediti e debiti, il criterio di valutazione è quello del «costo ammortizzato», tenendo conto del tempo e, per i crediti, del presunto valore di realizzo (art. 2426 C.c.). Le società che redigono il bilancio abbreviato possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i

crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale. Inoltre, la novità non ha effetto per le voci di operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 12, c. 2 del Decreto) e non si applica alle società che

redigono il bilancio secondo lo schema delle micro imprese

I

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D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio

L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile e, se questa non è determinabile, il periodo di ammortamento non può superare i 10

anni. Le motivazioni relative al periodo di ammortamento prescelto vanno indicate in Nota integrativa. Tale novità può non essere applicata alle voci di operazioni che

non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 12, c. 2 del Decreto)

L

In Nota integrativa vanno specificati, oltre ai compensi, anche le anticipazioni, i crediti, gli impegni assunti e le garanzie prestate verso amministratori e sindaci

M

Entrano nella Nota integrativa: a) l’indicazione degli effetti dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;

b) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

N

Viene previsto (nuovo art. 2427, c. 2, C.c.) che le informazioni fornite in Nota integrativa relative alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico vanno

presentate secondo l’ordine con cui le voci sono indicate in tali documenti

O

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D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio

Nel bilancio in forma abbreviata gli ammortamenti e le svalutazioni non sono più sottratte in forma esplicita dalle immobilizzazioni materiali e immateriali

P

Introdotta una nuova categoria di imprese e una tipologia di bilancio peculiare per loro (art. 2435-ter C.c.). Si tratta delle «micro imprese», ossia di imprese che,

nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

totale attivo Stato patrimoniale: € 175.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Oltre al rendiconto finanziario e alla relazione sulla gestione (alle stesse condizioni già previste per i bilanci abbreviati), per loro viene meno la Nota

integrativa, se in calce allo Stato patrimoniale vengono fornite le informazioni su impegni e garanzie e sui rapporti con amministratori e sindaci (ove nominati). Col

superamento di due limiti per due esercizi consecutivi, scatta l’obbligo del bilancio abbreviato (o ordinario).

Q

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Quali documenti bisogna redigere ?

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Bilancio “ordinario”

Bilancio “abbreviato”

Bilancio “micro-imprese”

STATO PATRIMONIALE SI SI SI

CONTO ECONOMICO SI SI SI

NOTA INTEGRATIVA SI SI NO

RENDICONTO FINANZIARIO SI NO NO

RELAZIONE SULLA GESTIONE SI NO NO

I nuovi schemi di bilancio alla luce del D.Lgs. n. 139/2015

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Nuo

vo a

rt. 8

3, c

omm

a 1

del T

UIR

Il Decreto Milleproroghe (Legge 27/02/2017 n. 19) introduce la

regola sistematica della “derivazione rafforzata” del reddito fiscale da quello civilistico già oggi adottato dai soggetti “IAS adopter”

Tale nuova regola non si applica alle società di capitale che redigono il bilancio super semplificato come micro imprese ed alle società di

persone in contabilità ordinaria

I criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai vigenti principi contabili (OIC & IFRS) avranno

effetto fiscale anche in deroga alle disposizioni del TUIR

Esteso ai soggetti OIC adopter il riconoscimento fiscale di quei componenti imputati direttamente a patrimonio netto per effetto

della corretta applicazione dei principi contabili

Il coordinamento con le norme fiscali Il principio di “Derivazione rafforzata”

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Base imponibile IRAP (sino al 2015)

Per le società di capitali la base imponibile era determinata dalla differenza tra il

valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., con

esclusione delle voci 9), 10) c-d. 12) e 13) del conto economico

L’area straordinaria del conto economico era del tutto estranea all’assoggettamento

ad Irap

Il coordinamento con le norme fiscali

Base imponibile IRAP (dal 2016)

Le sole componenti positive o negative di reddito di natura straordinaria derivanti da

trasferimenti di aziende (o rami) sono escluse dalla base imponibile Irap ma vi

sono assoggettate le minus/plus relative a beni mobili ed immobili e le sopravvenienze

Sarà cruciale la dettagliata indicazione in nota integrativa di tali poste onde poterle

meglio identificare ai fini Irap

La base imponibile Irap

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Criteri per la deducibilità degli oneri finanziari che eccedono i relativi proventi

Per le società di capitali l’art. 96 del TUIR prevede che la deducibilità degli oneri

finanziari sia subordinata alla capienza del 30% del ROL dell’esercizio (o di quello

riportato da precedenti esercizi)

Per Rol, finora, si è intesa la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 c.c., con

esclusione di ammortamenti e canoni leasing (al netto interessi impliciti)

Il ROL test per gli oneri finanziari

Dal 2016 dal calcolo del ROL dovranno anche essere escluse le componenti straordinarie di reddito derivanti da trasferimenti di aziende o rami di aziende, mentre vi

resteranno dentro le altre minus/plus nonché le sopravvenienze e le sopravvenienze e le insussistenze

Il coordinamento con le norme fiscali

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Le nuove previsioni sul costo ammortizzato si applicano ai bilanci dal 2016

Il coordinamento con le norme fiscali Il criterio del costo ammortizzato

Le operazioni pregresse continuano ad essere contabilizzate con le vecchie regole

La regola del costo ammortizzato è obbligatoria per i soli bilanci in forma ordinaria

Il nuovo criterio prevede la rilevazione del credito o del debito al netto dei

costi di transazione

I quali vengono contabilizzati a conto economico in armonia con la loro

maturazione

Ad esempio un ricavo da vendita merci per € 5.000 con pagamento dilazionato oltre 12 mesi, senza interessi, viene rilevato in conto economico per € 4.750 iscrivendo successivamente interessi attivi corrispondenti alla differenza da

imputare contabilmente per la durata del periodo di incasso

Rispetto al passato in tal modo si scambia un provento ordinario (voce A1) con un provento finanziario (C16) per un importo di € 250 che, oltre ad avere una diversa

imputazione temporale, soggiace a regole differenti (diminuisce il ROL) 18

Relatore
Note di presentazione
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Viene resa obbligatoria dal 2016 l’iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati (che fino al 2015 erano gestiti fuori bilancio)

Nello Stato Patrimoniale vengono inserite le voci: - Immobilizzazioni Finanziarie B.III.4)

Strumenti finanziari derivati attivi; - Attivo Circolante C.III.5) Strumenti

finanziari derivati attivi.

Nello Stato Patrimoniale, il raggruppamento del Patrimonio Netto

viene arricchito della voce A.VII: Riserva per operazioni di copertura dei

flussi finanziari attesi

Modifiche all’iscrizione dei derivati

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Nel Conto Economico vengono inserite le voci: - D.18.d Rivalutazioni di Strumenti

finanziari derivati; - D.19.d Svalutazioni di Strumenti

finanziari derivati.

Nello Stato Patrimoniale, il raggruppamento dei Fondi per Rischi ed oneri viene arricchito della voce B.3) Strumenti Finanziari derivati

passivi

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Le spese di rappresentanza sono deducibili se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità stabiliti per decreto (Art. 9 D.Lgs. 147/2015)

Le spese sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica (voci A1 e A5) nei limiti di seguito esposti (dal 2016)

1,5% Dei ricavi e proventi fino a € 10 mln.

0,6% Della parte eccedente e fino a € 50 mln. 0,4% Della parte eccedente € 50 mln.

Il coordinamento con le norme fiscali Deducibilità spese di rappresentanza

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50

NEW

Dal 2016 i ricavi e proventi di riferimento saranno incrementati dai componenti straordinari positivi di reddito allocati nella voce A5

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La verifica di operatività per le società potenzialmente di comodo

Una società è considerata non operativa se l’ammontare complessivo di ricavi e

incrementi rimanenze, esclusi i proventi straordinari, è inferiore alla somma degli

importi che risultano dalla applicazione di alcuni parametri alle voci dell’attivo

L’esplicita esclusione degli elementi di reddito straordinari (plusvalenze e

sopravvenienze attive) dovrà confrontarsi adesso con un conto

economico che non distinguerà tali componenti da quelli ordinari

La verifica di operatività

Con l’aggravante che la nota integrativa è chiamata a dettagliare solamente le componenti eccezionali (cosa diversa

da quelli straordinari) con ciò rendendo particolarmente complicata l’esecuzione del test di operatività

Il coordinamento con le norme fiscali

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Divieto di capitalizzazione per le spese di ricerca e di pubblicità

I costi di ricerca e quelli di pubblicità generalmente non sono più capitalizzabili

e quindi devono essere interamente imputati al conto economico dell’esercizio

di sostenimento

Da ciò deriva fiscalmente il divieto di deduzione di tali spese in cinque anni,

salvo il caso in cui se ne possa ammettere la riclassificazione quali spese di sviluppo o costi d’impianto

Le regole transitorie

Per i costi patrimonializzati in precedenti esercizi la deducibilità resta ancorata alle

previgenti regole, quindi si proseguirà nella deduzione per quote costanti con variazioni in diminuzione nel quadro RF

fino alla completa deduzione

Il coordinamento con le norme fiscali

Si è reso necessario modificare l’art.109, comma 4 del TUIR prevedendo che il

transito a conto economico (condizione per dedurre gli oneri) si considera

realizzato in presenza di imputazione a patrimonio netto richiesta dagli OIC

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Modifiche alla procedura di ammortamento dell’avviamento

Sino al 2015 il criterio sistematico di ammortamento dell’avviamento prevedeva

un massimo di cinque anni, consentendo periodi di maggiore durata e comunque non superiori a venti anni qualora fosse

ragionevole e dimostrabile che la vita utile fosse maggiore

Per gli avviamenti che hanno avuto origine dal 2016, l’ammortamento va

effettuato secondo la sua vita utile stimata in sede di rilevazione iniziale e

immodificabile, con estensione massima a dieci anni qualora non sia possibile

stimarne attendibilmente la vita utile

Le regole transitorie

Sul versante fiscale, l’art. 103 del TUIR fissa la deducibilità in misura non superiore a 1/18 del relativo valore e, in questo caso, resta intatta la disciplina precedente. Pertanto si dovrà

gestire un doppio binario con variazioni in aumento solo in caso di periodi di ammortamento civilistico inferiore a 18 anni, mentre negli altri casi (periodi di ammortamento civilistico

superiori a 18 anni) vi sarà perfetta coincidenza tra trattamento contabile e fiscale

Il coordinamento con le norme fiscali

Proseguono normalmente le procedura di ammortamento

in corso al 31/12/2015

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ART. 13, COMMA 2 D.LGS. N. 147/015 (DECORRENZA 2016)

Nuovo art. 88 co. 4-bis TUIR

La sopravvenienza attiva relativa alla rinuncia crediti dei soci è non tassata nel limiti dal valore fiscale

del credito rimesso.

Il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale

comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

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Le rinunce ai crediti da parte dei soci

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LE REGOLE FINO AL 2015

Il creditore L’importo della rinuncia incrementa il costo della partecipazione.

Il debitore

Il credito rinunciato

L’importo della rinuncia non è tassato.

Non rileva natura commerciale o finanziaria. Non è necessaria la proporzionalità della rinuncia. Non è rilevante il trattamento contabile. Non rileva il valore fiscale del credito.

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Le rinunce ai crediti da parte dei soci

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SINO AL 2015

L'intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustifica, in virtù

della cointeressenza del socio-creditore alle vicende della società

partecipata. Non è necessaria la specularità tra situazione del

creditore e del debitore.

DAL 2016

Si crea un rapporto diretto tra regola per il creditore e regola per

il debitore. Si supera la logica attuale.

IL CAMBIO DI PROSPETTIVA

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Le rinunce ai crediti da parte dei soci

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I CASI DA ANALIZZARE

Valore fiscale del credito uguale

all’importo rinunciato

Le regole rimarranno uguali

Valore fiscale del credito inferiore

all’importo rinunciato

Le regole cambiano

Ipotizzando un credito di 100 con valore fiscale di

80, l’irrilevanza reddittuale sarà

riconosciuta solo per 80

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Le rinunce ai crediti da parte dei soci

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L’IMPATTO DI MAGGIOR RILEVANZA

Per poter riconoscere in capo al debitore il valore fiscale del credito, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore. In assenza di

tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

ATTENZIONE Questa regola vale per tutte le rinunce, anche per quelle in cui l’importo della stessa è pari

al valore fiscale del credito, che deve anche in questo caso essere dichiarato.

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Le rinunce ai crediti da parte dei soci

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(Dal 2016) E’ inefficace la variazione in aumento del

capitale proprio fino a concorrenza

Il rendimento nozionale viene ridotto dal 4,75% (nel 2016) al

2,3% (nel 2017) risalirà al 2,7% dal 2018

dell’incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalla

partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio al 31/12/2010

29

Le modifiche apportate alla determinazione dell’ACE

(Dal 2016) Anche per le società di persone e le ditte

individuali come per le società di capitale

La base ACE sarà alimentata esclusivamente dagli utili di esercizio

accantonati a riserva e dai versamenti in conto capitale (ragguagliati ad anno)

Entro il 30 aprile 2017 il MEF dovrà adeguare per decreto le regole di determinazione dell’ACE con le novità intervenute negli schemi di bilancio

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Gli accertatori hanno contestato la deduzione di quote di ammortamento relative a beni strumentali. Per alcuni esercizi il contribuente ha applicato coefficienti pari al 50% di quelli stabiliti dal DM 31.12.1988, mentre, a partire da un determinato esercizio, il piano di ammortamento era stato “immotivatamente” modificato, applicando i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima.

La Corte richiama l’art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.: “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”.

Cassazione 17.10.2014 n. 22016 Variazione dei coefficienti di ammortamento

OIC 16: immobilizzazioni materiali

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Tale omissione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all’obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rileva uno scostamento (nel caso di specie, di importo rilevante) dal criterio di ammortamento originario.

Cassazione 17.10.2014 n. 22016 Variazione dei coefficienti di ammortamento

La variazione del criterio di valutazione, ove la Nota Integrativa non rechi un’adeguata motivazione, rende nullo il bilancio. Per cui al contribuente non è riconosciuta una piena discrezionalità nel determinare, in dichiarazione redditi, le quote di ammortamento deducibili, variandole di anno in anno. Le disposizioni civilistiche del bilancio valgono anche ai fini fiscali, l’ammortamento non può che uniformarsi al criterio di sistematicità di cui all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.

OIC 16: immobilizzazioni materiali

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LA PREVISIONE DEL TUIR

“Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”.

Art. 83 TUIR

Il principio di derivazione

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CORTE CASSAZIONE 22016/2014: IL CASO

Periodo d’imposta X–2 (non è il primo anno)

Ammortamento € 10 nei limiti dell’art. 102 del TUIR

Ammortamento € 20 nei limiti dell’art. 102 del TUIR Periodo d’imposta X–1

Ammortamento € 20 nei limiti dell’art. 102 del TUIR Periodo d’imposta X

Il principio di derivazione

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CORTE CASSAZIONE 22016/2014: LA SOLUZIONE

La previsione dell’art. 102 co. 2 del TUIR che riconosce la deducibilità di quote di ammortamento nella misura individuata grazie ai coefficienti tabellari non libera peraltro l'imprenditore dal calcolare l’effettiva quota di ammortamento dei beni imputabile a ciascun esercizio.

Ammortamento del periodo d’imposta X - 2 non è deducibile

Il principio di derivazione

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CORTE CASSAZIONE 22016/2014: CONSIDERAZIONI

Regola contabile in assenza di

previsione fiscale

Regola contabile in presenza di una regola fiscale che

pone dei limiti

Regola contabile in presenza di una

regola fiscale contrastante

La regola contabile ha rilevanza

anche fiscale

La regola contabile non assume rilevanza

fiscalmente (vedi slides successiva)

La regola contabile assume rilevanza

(Corte di Cassazione)

Il principio di derivazione

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CORTE CASSAZIONE 22016/2014: CONSEGUENZE

Regola contabile in presenza di una regola fiscale contrastante

Esempio: il compenso amministratori è da contabilizzare per competenza ed è deducibile per cassa

Periodo d’imposta X-1: non pago, non contabilizzo e non deduco un compenso di competenza

Periodo d’imposta X: pago il compenso dell’anno X-1 e lo contabilizzo.

È possibile la deduzione per cassa o l’errore contabile inficia la deducibilità?

Il principio di derivazione

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LA NORMA (LEGGE 28.12.2015 N. 208)

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES, il risparmio (spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell’investimento. Quindi è pari al 11% dell’investimento.

Super ammortamenti al 140%

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La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato i benefici per le consegne effettuate sino al 31/12/2017 (ovvero sino al 30/06/2018 con almeno il 20% di acconto pagato

entro la fine del 2017) escludendo gli autoveicoli a deducibilità limitata

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IL MECCANISMO RISPOSTA DELL’AGENZIA ENTRATE AL TELEFISCO 2016:

In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene

Super ammortamenti al 140%

ESEMPIO: Alfa srl acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. L’ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili è 500. Il coefficiente fiscale di ammortamento ex DM 31/12/1988 è il 20%. L’ammortamento fiscalmente deducibile è complessivamente 1.300 (di cui 500 da conto economico civilistico e 800 da variazione in diminuzione in Unico)

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Sono decorsi oltre sei mesi dalla scadenza del pagamento (risultante

dalla fattura o dal contratto)

Il credito è inferiore a € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione,

ovvero € 2.500 per le altre

Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono quando contemporaneamente:

IL LIMITE DIMENSIONALE E’ POSTO A € 100.000.000

DI VOLUME DI AFFARI

Perdite su crediti

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

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Il diritto alla riscossione è prescritto (normalmente dopo dieci anni)

IN QUESTO CASO LA DEDUCIBILITA’ FISCALE

PRESCINDE DALL’IMPORTO

Perdite su crediti

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono in ogni caso quando:

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Il termine dei sei mesi dalla scadenza che consente la deducibilità della

perdita va considerato come il punto di partenza

Dal punto di vista della tecnica contabile la deduzione prescinde dal fatto che il costo venga rilevato come

mera svalutazione (anche parziale)

Perdite su crediti

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

In caso di svalutazione del credito, le perdite transitano dal conto economico solo dopo che l’eventuale fondo

svalutazione crediti è stato azzerato

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Assoggettamento del debitore a procedura concorsuale

Verbale di pignoramento negativo o irreperebilità del debitore

Elementi di certezza e precisione che consentono comunque la deduzione della perdita indipendentemente dall’importo

Incapienza patrimoniale del debitore che sconsigli la procedura esecutiva

Antieconomicità della procedura esecutiva

Perdite su crediti

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

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CANCELLAZIONE IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI – OIC 15

La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101 co. 5 TUIR), in tutti i casi di

“cancellazione dei crediti dal bilancio IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI”

Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio.

Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività dell’operazione, ex art. 37-bis del DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione

antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (vedi C.M. 26/E/2013).

Perdite su crediti

43

In sostanza un credito non può più essere mantenuto nell’attivo di bilancio se: è prescritto, ceduto con la formula pro-soluto, convertito in partecipazione,

rinunciato ovvero se è stato oggetto di transazione

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DLGS. INTERNAZIONALIZZAZIONE (d. lgs. n. 147/2015):

PERDITE SU CREDITI (ART. 101 NUOVO CO. 5-BIS TUIR)

“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.

Perdite su crediti

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Invio trimestrale entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad

ogni trimestre solare dei dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture

ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72 (comprese le

bollette doganali) e delle variazioni.

incluse le fatture emesse e ricevute di importo minimo (perde quindi

rilevanza il documento riepilogativo);

incluse le fatture emesse incluse nei corrispettivi del giorno;

esclusi scontrini fiscali e ricevute fiscali di qualunque ammontare.

SPESOMETRO INFRANNUALE (1/4)

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Obbligati tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione

eccetto gli agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34 co. 6 del DPR

633/72 “situati nelle zone montane”, contribuenti minimi e forfettari.

Contenuto minimo:

dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; data e numero

della fattura; base imponibile; aliquota applicata; imposta; tipologia

dell’operazione.

Sanzioni

Omessa o errata trasmissione di ogni fattura: sanzione di euro 2 e

comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per trimestre (ridotta

alla metà se l’invio è entro i 15 giorni).

SPESOMETRO INFRANNUALE (2/4)

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SPESOMETRO INFRANNUALE (3/4)

Invii 2017 (dopo l’emendamento al Decreto Milleproroghe):

entro il 16.9.2017, per i dati relativi ai primi due trimestri 2017;

entro il 28.02.2018, per i dati relativi al terzo e quarto trimestre 2017;

Invii a regime

Primo trimestre entro il 31 maggio.

Secondo trimestre entro il 16 settembre.

Terzo trimestre entro il 30 novembre.

Quarto trimestre entro il 28 febbraio.

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SPESOMETRO INFRANNUALE (4/4)

Regime opzionale di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture e

dei corrispettivi

esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA;

priorità nell’esecuzione dei rimborsi;

riduzione di due anni del termine di decadenza ordinario per

l’accertamento,

qualora tali soggetti passivi effettuino e ricevano tutti i

pagamenti mediante mezzi tracciabili (ad esempio, bonifici e

carte bancarie) di ammontare superiore a 30 euro.

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Obbligo dall’1.1.2017, di comunicare telematicamente, su base

trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.

Invii 2017 e a regime (no modifiche nel Decreto Milleproroghe):

Primo trimestre entro il 31 maggio.

Secondo trimestre entro il 16 settembre.

Terzo trimestre entro il 30 novembre.

Quarto trimestre entro il 28 febbraio.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE (1/2)

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Non comunicano i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione

della dichiarazione annuale IVA o dall’effettuazione delle liquidazioni

periodiche.

La comunicazione trimestrale è unica anche per coloro che esercitano

più attività gestite con contabilità separate.

Sanzioni: da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000 per

l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle

liquidazioni periodiche. (ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata

entro i 15 giorni successivi alla scadenza).

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE (2/2)

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CHIARIMENTI CIRCOLARE 1/E/2017

L’adempimento della trasmissione dei dati delle fatture è identico,

sia per opzione (entro il 31 marzo 2017) sia per obbligo;

Le fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni non devono

essere inserite nei dati da trasmettere (a meno che il contribuente

non lo preferisca, di regola hanno numerazioni separate)

L’opzione deve essere espressa online, utilizzando l’area «Fatture

e corrispettivi» nel sito dell’Agenzia delle entrate

Il tracciato record e le spiegazioni relative ai vari campi sono stati

definiti dal provvedimento AdE del 28 ottobre 2016 (riguardava

solo l’adempimento per opzione)

Trasmissione per obbligo o per opzione

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CHIARIMENTI CIRCOLARE 1/E/2017

Sono estremamente limitati

Devono essere trasmessi anche i dati delle fatture:

- comprese nei corrispettivi giornalieri degli operatori al dettaglio

- registrate riepilogativamente se di entità inferiore a € 300

- ricevute da fornitori in regime forfetario o dei minimi

Esclusioni oggettive:

- solo le schede carburante

Gli esoneri oggettivi

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CHIARIMENTI CIRCOLARE 1/E/2017

Fatture ricevute – Numero della fattura del fornitore non è obbligatorio - si può indicare 0;

Percentuale di deducibilità/detraibilità – Dato comunque facoltativo – Riguarda solo le operazioni con i privati, esempio per le spese di recupero edilizio o di risparmio energetico;

Controparti non residenti: riportare i dati del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione solo se indicati in fattura;

Bollette doganali: se non riportano i dati del cedente, inserire quelli dell’ufficio doganale che ha emesso la bolletta;

Nel caso di trasformazioni soggettive sostanziali (fusioni, scissioni, cessioni e conferimenti di azienda) l’avente causa deve trasmettere separatamente i dati ante effetto dell’operazione.

Altri chiarimenti

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CHIARIMENTI CIRCOLARE 1/E/2017

Agricoltori minimi (IVA, art. 34, comma 6) nelle zone montane; i

residenti altrove devono trasmettere i dati delle autofatture emesse

dall’acquirente (nel file delle fatture emesse);

Amministrazioni pubbliche – esonerate solo per le fatture

canalizzate nel sistema di interscambio (tutte quelle passive e le

attive solo se hanno come cliente un’altra P.A.);

Contribuenti forfetari – completamente esonerati;

Contribuenti minimi – idem;

Esoneri soggettivi

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LA NORMA

Cartelle interessate

carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016

Estinzione

i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI

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COSA OCCORRE PAGARE

Pagamento integrale anche dilazionato (massimo cinque rate):

somme affidate all'agente a titolo di capitale e interessi

somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio

rimborso delle spese per le procedure esecutive nonché rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

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DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI

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LA PROCEDURA

Manifestazione di volontà

il debitore deve presentare all'agente della riscossione entro il 21 aprile 2017 apposita dichiarazione,

La modulistica

E’ già presente sul sito www.guppoequitalia.it e www.riscossionesicilia.it la modulistica necessaria

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DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI

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Cosa indica il debitore

il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento

la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi «rottamabili» e l'impegno a rinunciare agli stessi

La risposta dell’agente della riscossione

l’Agente della riscossione risponderà alle istanze pervenute entro il 15 giugno 2017.

Indica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché delle singole rate ed il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse

Almeno il 70% del debito complessivo deve essere versato nel corso dell’anno 2017 ed il restante 30% nel corso del 2018, ma non oltre il 15 settembre.

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DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI

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MANCATI PAGAMENTI

Mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento

la definizione non produce effetti

riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi

i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo

Il debito residuo non può essere rateizzato

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DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI

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PRESCRIZIONE E ESECUZIONI Prescrizione

con la presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza

Esecuzioni

l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

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DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI

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Piani di dilazione in corso sono ammessi alla definizione purché risultino adempiuti tutti i

versamenti con scadenza sino al 31 dicembre 2016. si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di

capitale e interessi, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

sono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;

il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

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DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI

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ESCLUSIONI

Sono esclusi

l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (eccetto gli interessi)

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DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI

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L’imposta del 24% è sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali

(non dell’Irap)

Il regime è opzionale con durata quinquennale e la scelta si indica a consuntivo (modello Unico 2018)

Dal 2017 imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) potranno scegliere di essere

tassate con l’imposta sul reddito d’impresa del 24%

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L’aliquota del 24% si applica sulla parte di utile trattenuto in azienda e gli utili distribuiti ai soci verranno tassati in via ordinaria mentre la società (o la

ditta) potrà sottrarre il relativo importo dal proprio reddito imponibile

LA NUOVA IRI AL 24% PER I SOGGETTI IN CONTABILITA’ ORDINARIA

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I ricavi sono imponibili ed i costi sono deducibili nell’esercizio di

incasso o pagamento

Fanno eccezione ammortamenti, minus/plusvalenze, canoni leasing

sopravvenienze e TFR

Dal 2017 imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata determineranno il reddito Irpef ed Irap con il criterio di cassa

da cui potranno sottrarsi soltanto optando per la contabilità ordinaria

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E’ consentita l’opzione con validità triennale per il regime in cui si presume che gli incassi ed i pagamenti avvengano alla data in cui è effettuata la

registrazione ai fini IVA

IL REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Il reddito del primo periodo d’imposta è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso

a formare il reddito dell’esercizio precedente